01.07.2023 - * / In Kraft
01.06.2023 - 30.06.2023
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01.04.2023 - 30.04.2023
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24.09.2022 - 30.09.2022
01.01.2022 - 23.09.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
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1

Legge federale
sull'approvvigionamento economico del Paese
(Legge sull'approvvigionamento del Paese [LAP])
dell'8 ottobre 1982 (Stato 5 giugno 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera e e 32 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 19813, decreta:

Titolo primo: Introduzione

Art. 1

Scopo

La presente legge disciplina i provvedimenti precauzionali in materia di difesa nazionale economica nonché quelli intesi a garantire l'approvvigionamento del Paese
in beni e servizi d'importanza vitale in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa.


Art. 2

Beni e servizi d'importanza vitale 1 Sono considerati d'importanza vitale i beni e i servizi necessari per resistere in caso
di minaccia o per superare le situazioni di grave penuria o di crisi.

2 Sono segnatamente d'importanza vitale: a.

le derrate alimentari, i medicamenti e gli altri beni indispensabili del bisogno
quotidiano, come anche le materie prime e ausiliarie destinate all'agricoltura,
all'industria e all'artigianato, le fonti energetiche e tutti i mezzi necessari alla
loro produzione;

b.

i servizi di trasporto e di telecomunicazione; c.

le strutture di immagazzinamento e di deposito.

RU 1983 931

1

[CS 1 3; RU 1980 380, 1996 2502]. Vedi ora gli art. 45, 46 cpv. 1, 102 e 147
della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

3

FF 1981 III 349 531

Difesa economica

2

531

Titolo secondo: Provvedimenti di difesa nazionale economica Capitolo 1: Principio

Art. 3

1 La Confederazione garantisce l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi
d'importanza vitale per il caso che il Paese sia minacciato direttamente o indirettamente o sia esposto ad altri eventi di natura politico-militare; essa collabora a tal fine
con i Cantoni e l'economia.4 2 Lo stato di preparazione della Confederazione deve essere adeguato alla natura,
alla gravità e all'importanza della minaccia in modo che, se necessario, i provvedimenti di difesa nazionale economica possano essere posti in vigore immediatamente.

Capitolo 2: Stato di preparazione permanente Sezione 1: Costituzione di scorte

Art. 4

In generale

1 La costituzione di scorte è di regola compito dell'economia. La Confederazione
(art. 18) e, all'occorrenza, i Cantoni prendono provvedimenti completivi in campi
speciali. L'economia e l'ente pubblico collaborano.

2 Il Consiglio federale può promuovere, mediante contratti e altri mezzi appropriati,
la costituzione, il mantenimento e l'aumento delle scorte. In particolare esso prevede
che le scorte volontariamente costituite siano per principio lasciate a disposizione dei
proprietari, per l'esercizio della loro azienda o l'approvvigionamento della loro
clientela, nei limiti di eventuali prescrizioni sul disciplinamento delle merci.

3 ...5

4 Il Consiglio federale provvede per un'informazione adeguata del pubblico, segnatamente al fine di promuovere la costituzione di scorte domestiche e di prevenire
l'accaparramento.


Art. 5

Costituzione di scorte minime Le imprese che partecipano all'approvvigionamento in beni d'importanza vitale possono essere obbligate a costituire scorte minime, con riguardo alla loro capacità.

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

5

Abgrogato dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2001 1439; FF 1999 8173).

Approvvigionamento economico del Paese - LF 3

531

Sezione 2: Scorte obbligatorie

Art. 6

Contratti

1 Per la costituzione di scorte obbligatorie, la Confederazione conclude contratti con
le imprese.

2 In questi contratti devono essere segnatamente specificati: a.

la natura e la quantità della scorta; b.

il deposito, la conservazione, la sorveglianza, il controllo e il rinnovo della
scorta;

c.

il luogo di deposito; d.

il finanziamento e l'assicurazione; e.

la copertura dei costi di deposito e delle perdite di prezzo, peso o qualità che
potessero prodursi durante il deposito.

3 Nel contratto per scorte obbligatorie può essere previsto che il proprietario della
scorta debba aderire a un'istituzione (art. 10) e tenere permanentemente, oltre alla
scorta obbligatoria, un'adeguata scorta libera.

4 I contratti per scorte obbligatorie possono vertere soltanto su merci di proprietà del
depositario. Le scorte su cui terzi hanno diritti di proprietà possono essere oggetto di
un contratto per scorte obbligatorie solamente se tutti gli aventi diritto si obbligano
solidalmente nei confronti della Confederazione e, all'occorrenza, nei confronti della
banca finanziatrice (art. 11).


Art. 7

Diminuzione e soppressione di scorte obbligatorie.
Titoli rappresentativi di merce 1 Le scorte obbligatorie possono essere diminuite o soppresse soltanto con il consenso della Confederazione. Il proprietario della scorta deve aver anzitutto rimborsato
alla banca la parte corrispondente del mutuo e eseguiti i propri eventuali obblighi nei
confronti del fondo di garanzia (art. 10).

2 Non possono essere emessi titoli rappresentativi di merci facenti parte delle scorte
obbligatorie.


Art. 8

Garanzia delle scorte obbligatorie6 1 Il Consiglio federale può subordinare al regime delle scorte obbligatorie determinati beni di importanza vitale che sono importati, prodotti o trasformati nel Paese.
Può prevedere deroghe per determinati tipi di utilizzazione.7 6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

Difesa economica

4

531

2 Per tali beni, il Consiglio federale determina l'ampiezza del fabbisogno o stabilisce
quantità indicative. Esso vigila affinché le riserve siano ripartite in funzione dei bisogni delle diverse regioni del Paese e delle esigenze della difesa nazionale.

3 Sottostà all'obbligo di costituire scorte chi importa tali beni oppure chi, in qualità
di produttore, trasformatore o commerciante, li mette in circolazione per la prima
volta nel Paese. Il Consiglio federale determina la cerchia degli assoggettati.8 4 Il Consiglio federale può subordinare l'importazione di tali beni a un permesso e
far dipendere il permesso dalla conclusione di un contratto per la costituzione di
scorte obbligatorie.9

5 Per i beni subordinati al regime delle scorte obbligatorie, occorre concludere con la
Confederazione contratti per la costituzione di scorte obbligatorie.10 6 Eccezionalmente, può essere esentato dall'obbligo di costituire scorte chi si assume, nei confronti dell'organizzazione che gestisce il fondo di garanzia o un'istituzione analoga, gli stessi impegni finanziari che gli deriverebbero dalla conclusione di
un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.11 7 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che una parte
delle scorte siano ritirate da terzi. In tal caso, la Confederazione conclude con ciascuno di essi, per i quantitativi corrispondenti, un contratto separato per la costituzione di scorte obbligatorie.12

Art. 9

Parte disponibile della scorta obbligatoria Nell'ambito delle prescrizioni in materia di disciplinamento e di utilizzazione dei
beni, emanate in virtù degli articoli 23 e 28, il proprietario della scorta obbligatoria
può utilizzare almeno la metà della medesima per la propria impresa o per approvvigionare la propria clientela.


Art. 10

Fondi di garanzia e istituzioni analoghe 1 I contratti per la costituzione di scorte obbligatorie possono prevedere che i proprietari delle scorte debbano contribuire ad alimentare fondi di garanzia od altre
istituzioni analoghe della loro categoria per sopperire alle spese di deposito e alle
perdite conseguenti a un ribasso dei prezzi delle scorte obbligatorie.

2 La costituzione, la modifica e la soppressione di tali istituzioni sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia (DFE). Qualora, per garantire 8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

9

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

10

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

11

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

12

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

Approvvigionamento economico del Paese - LF 5

531

l'esecuzione, i rami economici interessati ricorrano a corporazioni o ne costituiscano, gli statuti di dette corporazioni devono essere approvati dal DFE. 13 3 Se l'interesse pubblico lo esige, gli statuti possono derogare alle disposizioni di
diritto privato riguardanti l'acquisto e la perdita della qualità di membro, nonché
l'ottenimento e l'utilizzazione delle risorse.

a14 Rispetto degli impegni internazionali 1 Per garantire il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale può prescrivere ai fondi di garanzia e a istituzioni simili l'ammontare massimo consentito
dei contributi. Può delegare tale competenza al DFE15.

2 Se l'importo massimo consentito dei contributi viene ridotto in base ad accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono consentite deroghe a tale norma.


Art. 11

Finanziamento. Copertura dei rischi non assicurabili 1 La Confederazione agevola il finanziamento delle scorte obbligatorie garantendo i
mutui bancari; essa può rendere possibile altrimenti l'ottenimento di crediti a interesse modico.

2 Il Consiglio federale disciplina la copertura dei rischi non assicurabili.

a16 Assunzione dei costi delle scorte obbligatorie da parte
della Confederazione

Se i costi di deposito e le perdite su derrate alimentari di base delle scorte obbligatorie, siano esse importate oppure prodotte o trasformate in Svizzera, non possono essere coperti mediante i mezzi del fondo di garanzia o di istituzioni analoghe, la
Confederazione può assumere, in parte o integralmente, i costi non coperti. Il Consiglio federale determina per quali scorte obbligatorie sono versati i relativi contributi.


Art. 12

Garanzie della Confederazione 1 Non appena la Confederazione ha garantito il finanziamento di una scorta obbligatoria, quest'ultima ed eventuali pretese di risarcimento le servono da garanzia.

2 Le pretese di terzi, di natura civile o pubblica, contrattuali o legali, e le pretese di
risarcimento non sono opponibili al diritto della Confederazione di separarsi dalla
massa o al suo diritto di pegno (art. 13 e 14). È fatta eccezione soltanto per il diritto 13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995
(RU 1995 1794 1795; FF 1994 IV 923) 15

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

16

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

Difesa economica

6

531

di ritenzione di cui i magazzinieri possono prevalersi per garantire i loro crediti nel
senso dell'articolo 485 del Codice delle obbligazioni17.


Art. 13

Diritto della Confederazione di separarsi dalla massa 1 Se il proprietario di una scorta è dichiarato in fallimento oppure se il fallimento è
differito giusta gli articoli 72518, 764, 817 o 903 del Codice delle obbligazioni19 o se
è concessa la moratoria concordataria o straordinaria, la Confederazione diventa
proprietaria della scorta obbligatoria e, se è il caso, subentra nelle pretese di risarcimento del proprietario, nella misura in cui essa si assume gli obblighi contrattuali
derivanti al proprietario dal mutuo bancario.

2 Se, dedotte tutte le spese, il controvalore delle scorte obbligatorie o delle pretese di
risarcimento - nel momento del ritiro effettivo o alla fine della realizzazione - è superiore all'importo che la Confederazione può esigere per aver rimborsato i prestatori di fondi, essa deve innanzitutto adempiere gli obblighi del debitore verso il fondo di garanzia. L'eccedenza dev'essere versata alla massa oppure, nel caso di differimento del fallimento o di moratoria concordataria o straordinaria, al debitore.

3 Se, dedotte tutte le spese, la Confederazione non è interamente tacitata con le merci
che ha ritirate o realizzate in virtù del proprio diritto di separazione dalla massa, essa
partecipa al fallimento o al concordato per l'importo scoperto. In caso di differimento del fallimento o di moratoria straordinaria, essa vanta nei confronti del debitore un credito rimunerato d'interesse e imprescrittibile.


Art. 14

Diritto di pegno della Confederazione 1 Se contro il proprietario di una scorta è avviata l'esecuzione in via di pignoramento
o di realizzazione del pegno sulla scorta obbligatoria, nonché per eventuali pretese di
risarcimento, la Confederazione è creditrice in primo rango, non partecipante all'esecuzione, per i crediti garantiti (art. 12). Le pretese contrattuali o legali di terzi
sulla scorta obbligatoria (art. 12 cpv. 2 primo periodo) succedono immediatamente a
quelle della Confederazione e a eventuali crediti del fondo di garanzia.

2 Le pretese di terzi sulle scorte obbligatorie o su eventuali diritti del debitore possono essere esercitate unicamente mediante esecuzione.


Art. 15

Azione revocatoria

Per quanto la separazione dalla massa e il diritto di pegno non bastino a tacitare la
Confederazione, soltanto quest'ultima è autorizzata all'azione revocatoria (art. 285
segg. LF sull'esecuzione e sul fallimento20). L'azione revocatoria della Confederazione si prescrive in 10 anni.

17

RS 220

18

Ora: art. 725a 19

RS 220

20

RS 281.1

Approvvigionamento economico del Paese - LF 7

531


Art. 16

Imposte e tasse

1 Nella tassazione al fine delle imposte federali dirette, dev'essere equamente tenuto
conto dei rischi speciali assunti dai tenitori di scorte obbligatorie. Il Consiglio federale disciplina i particolari e assicura il coordinamento con i Cantoni per quanto concerne le imposte cantonali dirette.

2 I contratti per la costituzione di scorte obbligatorie non sottostanno ad alcuna tassa
di bollo o altra analoga.


Art. 17

Depositi

Ove i terreni necessari alla costruzione di locali o impianti destinati al deposito di
scorte obbligatorie oppure i locali o gli impianti necessari al deposito di queste
scorte non possano essere ottenuti a condizioni ragionevoli e in via amichevole, il
DFE può esercitare il diritto d'espropriazione conformemente alla legge federale
sull'espropriazione21.

Sezione 3: Scorte della Confederazione

Art. 18

1 La Confederazione costituisce scorte per il proprio fabbisogno, soprattutto per
l'equipaggiamento e il sostegno dell'esercito.

2 Essa può costituire scorte proprie per completare quelle obbligatorie qualora i proprietari di scorte non siano in grado, da soli, di approntare scorte sufficienti conformemente agli articoli 6 e seguenti.

Sezione 4: Sfruttamento delle risorse indigene

Art. 19

Silvicoltura

1 Per garantire la difesa nazionale economica, il Consiglio federale può ordinare un
maggior sfruttamento delle foreste.

2 Per la copertura dei costi cagionati dal maggiore sfruttamento può essere istituito
un fondo di compensazione; questo fondo va alimentato mediante tasse riscosse in
modo uniforme presso i proprietari di foreste in occasione di ciascun taglio del legname.

3 Per quanto indispensabile al maggiore sfruttamento delle foreste, la dotazione in
macchine e impianti delle aziende forestali può essere promossa mediante aiuti finanziari federali.

21

RS 711

Difesa economica

8

531


Art. 20

Approvvigionamento di acqua Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per garantire, in tempo di crisi, l'approvvigionamento di acqua potabile.


Art. 21

Studi e esperimenti

Il Consiglio federale può, mediante aiuti finanziari o altri mezzi adeguati, promuovere gli studi, gli esperimenti e gli altri preparativi nell'interesse dell'approvvigionamento del Paese.

Sezione 5: Trasporti e altre prestazioni

Art. 22

1 Il Consiglio federale prende le misure necessarie per garantire possibilità di trasporto e di comunicazione sufficienti, per mantenere aperte le vie di trasporto e di
comunicazione e garantire la disponibilità di depositi.

2 Per consentire l'esecuzione di determinati trasporti nell'interesse dell'approvvigionamento del Paese e per assicurare preventivamente i mezzi di trasporto necessari, la Confederazione può, su domanda motivata o mediante conclusione di un
contratto di trasporto, assicurare o riassicurare i trasporti contro il rischio di guerra e
contro rischi analoghi.

Capitolo 3: Provvedimenti in caso d'aggravamento della minaccia

Art. 23

Provvedimenti

1 Se l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale è seriamente minacciato o perturbato a causa di conflitto armato o di altri eventi egemonici, il Consiglio federale può prendere provvedimenti nell'intento di: a.

intensificare e adeguare la produzione indigena nel campo dell'agricoltura
(esecuzione di programmi di estensione e di sfruttamento, instaurazione di
un regime di coltura e di fornitura obbligatorio ecc.) come anche in quelli
dell'economia energetica e dello sfruttamento dei giacimenti e dei succedanei; b.

acquistare merci (conclusione di negozi giuridici, azione comune degli importatori, finanziamento di queste azioni, copertura dei rischi di prezzo e dei
rischi inassicurabili, obbligo di fornitura ecc.); c.

istituire e conservare i luoghi di produzione; d.

orientare la lavorazione (determinazione di procedimenti produttivi, di modi
d'utilizzazione e delle quantità ecc.); e.

limitare le esportazioni; f.

intensificare la costituzione di scorte e spostare scorte;

Approvvigionamento economico del Paese - LF 9

531

g.

garantire una ripartizione equa dei beni (attribuzione, contingentamento, razionamento, blocco, antiaccaparramento ecc.); h.

ridurre il consumo; i.

garantire la prestazione di servizi, segnatamente i trasporti (obbligo di prestare il servizio, garanzia della disponibilità dei mezzi di trasporto, modificazione o abrogazione di prescrizioni concernenti l'obbligo di garantire
l'esercizio, i trasporti, l'orario e il piano di volo, autorizzazione per l'alienazione e l'immobilizzazione di mezzi di trasporto ecc.).

2 Il Consiglio federale disciplina segnatamente l'utilizzazione delle scorte obbligatorie.


Art. 24

Prezzi

1 Durante la validità delle prescrizioni riguardanti il disciplinamento e l'utilizzazione, emanate in virtù dell'articolo 23, il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza dei prezzi di beni e servizi d'importanza vitale.

2 All'occorrenza esso può stabilire prezzi massimi.


Art. 25

Requisizione

1 Con l'entrata in vigore dei provvedimenti in caso di aggravamento della minaccia
giusta gli articoli 23 e 24, il Consiglio federale può conferire agli organi della difesa
nazionale economica il diritto di requisizione.

2 I necessari preparativi sono attuati già in tempo di pace.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4 La requisizione di navi marittime, di chiatte del traffico internazionale e di determinati aeromobili è oggetto di un disciplinamento speciale.

Titolo terzo:
Provvedimenti contro le situazioni di grave penuria derivanti
da perturbazioni dei mercati


Art. 26

Misure di promuovimento 1 Per prevenire o eliminare situazioni di grave penuria derivanti da perturbazioni dei
mercati non rimediabili dall'economia stessa, il Consiglio federale può promuovere
la costituzione di scorte, l'acquisto e la distribuzione di beni. Esso assegna aiuti finanziari unicamente quando si tratta del solo mezzo di promozione possibile.

2 La Confederazione può sostenere i provvedimenti d'aiuto reciproco adottati dalle
organizzazioni o dalle branche economiche.

Difesa economica

10

531


Art. 27


22

Utilizzazione delle scorte obbligatorie Le scorte obbligatorie costituite nell'ambito dei provvedimenti di difesa nazionale
economica (art. 6-17) possono essere utilizzate anche in caso di provvedimenti per
rimediare a situazioni di grave penuria derivanti da perturbazioni dei mercati (art. 28
cpv. 1 lett. a).


Art. 28

Altri provvedimenti

1 Se l'economia non è in grado di garantire l'approvvigionamento e i provvedimenti
promozionali adottati dalla Confederazione si rivelano insufficienti, il Consiglio federale può, all'occorrenza, emanare, per la durata delle situazioni di grave penuria,
prescrizioni disciplinanti determinati beni d'importanza vitale per quanto concerne: a.23 la liberazione di scorte obbligatorie; b.

le quantità destinate alla fabbricazione, alla trasformazione, alla distribuzione
e al consumo;

c.

la riduzione del consumo; d.

l'utilizzazione dei beni e la loro ripartizione in un ordine prioritario secondo
l'importanza per l'approvvigionamento; e.

la limitazione delle esportazioni; f.

il ricupero e il riciclaggio dell'usato; g.

i succedanei.

2 Alle medesime condizioni, il Consiglio federale può anche emanare prescrizioni
relative ai servizi d'importanza vitale, in funzione dell'importanza per l'approvvigionamento.

3 Durante la validità delle prescrizioni previste nel presente articolo, il Consiglio federale può, riguardo ai beni e ai servizi di cui si tratta, ordinare la sorveglianza dei
prezzi. All'occorrenza esso può stabilire prezzi massimi.

4 Per rimediare a situazioni di penuria, il Consiglio federale può delegare al DFE la
competenza di liberare le scorte obbligatorie a titolo cautelare già nell'ambito dello
stato di preparazione permanente. 24

Art. 29

Provvedimenti della Confederazione Quando l'approvvigionamento non può essere garantito con altri mezzi, il Consiglio
federale può concludere negozi giuridici per conto della Confederazione.

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

24

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

Approvvigionamento economico del Paese - LF 11

531


Art. 30

Restrizione in caso di fluttuazioni di prezzo Fino a quando l'offerta rimane quantitativamente sufficiente, i provvedimenti previsti nel presente titolo non possono essere presi per compensare fluttuazioni di
prezzo.

Titolo quarto: Provvedimenti amministrativi e pene convenzionali

Art. 31

Privazione di profitti non patrimoniali Chi, mediante indicazioni false o dissimulazione di fatti, induce o tenta di indurre in
errore le autorità, può essere privato dei profitti non patrimoniali sorti a seguito di
provvedimenti della presente legge.


Art. 32

Restituzione e devoluzione alla Confederazione di merci e profitti
pecuniari concessi o conseguiti illecitamente 1 Indipendentemente dalla punibilità dell'atto può essere chiesta la restituzione di
sussidi o di altre prestazioni analoghe se sono stati concessi a torto o se il beneficiario, nonostante diffida, non adempie le condizioni che gli sono state imposte.

2 Le merci e i profitti pecuniari conseguiti in seguito a una violazione della presente
legge, delle sue prescrizioni esecutive, di una singola decisione o di contratti sono
devoluti alla Confederazione indipendentemente dalla punibilità dell'atto.

3 Se le merci o i profitti pecuniari non sono più in possesso di colui che ha conseguito l'illecito profitto, la Confederazione ha una pretesa di risarcimento nei confronti di costui per il valore dell'illecito profitto.

4 I terzi che, senza colpa propria, sono stati lesi dal comportamento degli assoggettati
alla restituzione, possono esigere dal competente organo della Confederazione la
parte loro spettante delle merci e dei profitti illeciti ricuperati.


Art. 33

Provvedimenti amministrativi speciali Gli organi competenti della Confederazione possono ordinare sequestri cautelari,
ritirare permessi o rifiutarne il rilascio, imporre limitazioni di consegna e di acquisto
e ridurre le assegnazioni nonché ordinare esecuzioni sostitutive, in caso di violazione
delle disposizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o di decisioni
concernenti i campi seguenti:25 a.

costituzione di scorte b.

depositi

c.

fabbricazione

d.

lavorazione

e.

distribuzione

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

Difesa economica

12

531

f.

utilizzazione

g.

consumo

h.

limitazione delle esportazioni i.

prezzi

k.

acquisto di beni

l.

servizi.


Art. 34

Pene convenzionali

1 Nel contratto per la costituzione di scorte obbligatorie possono essere convenute
pene convenzionali.

2 L'organo competente della Confederazione fissa nei singoli casi l'importo che dev'essere riscosso entro i limiti della pena stipulata. Se il principio stesso della pena
convenzionale o l'importo richiesto è contestato, gli organi competenti della Confederazione sottopongono la contestazione alla commissione per le scorte obbligatorie26 (art. 39).

3 L'inflizione di una pena convenzionale non libera dagli obblighi contrattuali.


Art. 35

Decisione in materia di provvedimenti amministrativi 1 Gli organi competenti della Confederazione notificano agli interessati, mediante
decisione, i provvedimenti previsti negli articoli 31 a 33.

2 I terzi lesi (art. 32 cpv. 4) assumono una parte proporzionale delle spese che derivassero alla Confederazione da un'azione di restituzione, di merci o profitti pecuniari, da essa promossa. L'organo federale competente ne stabilisce la somma mediante decisione.


Art. 36

Prescrizione

1 Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 si prescrivono in un
anno a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia
dei fatti da cui sono nate, ma al più tardi in 5 anni a contare dal giorno in cui sono
nate. Se la pretesa della Confederazione deriva da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

2 Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di esazione; esso è sospeso
fintanto che la persona di cui si tratta non può essere escussa nella Svizzera.

3 Le pretese che possono essere fatte valere dalle persone lese giusta l'articolo 32
capoverso 4 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui queste hanno avuto
notizia del recupero, da parte della Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi entro 5 anni da tale ricupero.

26

Ora: Commissione di ricorso DFE.

Approvvigionamento economico del Paese - LF 13

531


Art. 37

Rapporto con il perseguimento penale 1 L'applicazione di provvedimenti amministrativi e l'inflizione di pene convenzionali non escludono il perseguimento penale.

2 Gli organi competenti devono indicare nelle loro denuncie (art. 50 cpv. 2) i provvedimenti amministrativi già presi e le pene convenzionali inflitte.

Titolo quinto: Protezione giuridica

Art. 38

Ricorso contro decisioni Sono istanze di ricorso: a.27 l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale) contro le decisioni rese dai settori dell'approvvigionamento economico del Paese (art. 53 cpv. 2) e dalle organizzazioni economiche chiamate a cooperare; b.28 la commissione di ricorso DFE, contro le decisioni prese dall'Ufficio federale in prima istanza o su ricorso e contro le decisioni prese in ultima istanza
cantonale;

c.29 il Tribunale federale, contro le decisioni della commissione di ricorso DFE, in quanto sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo; nei casi di cui
agli articoli 23 a 28, le decisioni della commissione di ricorso DFE sono definitive; d.

...30


Art. 39


31

Controversie in materia di scorte obbligatorie La commissione di ricorso DFE statuisce come commissione d'arbitrato sulle controversie opponenti: a.

le parti in contratti per scorte obbligatorie; b.

i proprietari di scorte obbligatorie e le organizzazioni di proprietari di scorte
obbligatorie;

c.

la Confederazione e le organizzazioni di proprietari di scorte obbligatorie.

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

28

Nuovo testo giusta il n. 24 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

29

Nuovo testo giusta il n. 24 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

30

Abrogata dal n. 24 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

31

Nuovo testo giusta il n. 24 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Difesa economica

14

531


Art. 40

Procedura

La procedura davanti al Tribunale federale è retta dalla legge federale
sull'organizzazione giudiziaria32, quella davanti alle altre autorità federali dalla legge
federale sulla procedura amministrativa33 e quella davanti alle autorità cantonali,
nell'ambito del diritto federale, dal diritto cantonale.


Art. 41

Tribunali civili

I tribunali civili giudicano in merito alle controversie concernenti il diritto della
Confederazione di separarsi dalla massa, il suo diritto di pegno sulle scorte obbligatorie nonché eventuali pretese di risarcimento della Confederazione e circa l'azione
revocatoria (art. 13 a 15).

Titolo sesto: Disposizioni penali

Art. 42

Violazione dell'obbligo di costituire le scorte obbligatorie 1 Chiunque, intenzionalmente e nonostante diffida, non adempia l'obbligo di costituire scorte obbligatorie giusta l'articolo 5 oppure una decisione relativa alla conclusione di un contratto per scorte obbligatorie ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5 o al
pagamento delle corrispondenti prestazioni finanziarie secondo l'articolo 8 capoverso 6, è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.34 2 Incorre nella stessa pena chiunque, intenzionalmente, riduce il volume o altera la
qualità dei beni che compongono una scorta obbligatoria stipulata, per il cui finanziamento ha ricevuto un credito bancario garantito dalla Confederazione.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa sino a
50 000 franchi.

4 È parimente punito con l'arresto o con la multa sino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente riduce il volume o altera la qualità dei beni che compongono una
scorta obbligatoria stipulata per cui la Confederazione non ha prestato garanzia alcuna. Le violazioni contrattuali di esigua entità sono esenti da pena.

5 Per le contravvenzioni di cui ai capoversi 3 e 4, l'azione penale e le pene si prescrivono in cinque anni, ma, in caso di sospensione o interruzione, il più tardi quando questo termine è superato della metà.


Art. 43

Violazione dell'obbligo di informare 1 Chiunque, nonostante l'obbligo contrattuale, fornisce in rapporti scritti indicazioni
inveritiere o incomplete è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

32

RS 173.110

33

RS 172.021

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

Approvvigionamento economico del Paese - LF 15

531

2 Chiunque, nonostante diffida e comminatoria delle pene previste nel presente articolo, non ottempera all'obbligo di informare (art. 57 cpv. 1) è punito con l'arresto o
con la multa.

3 La stessa pena è inflitta a chiunque non fornisce informazioni nonostante l'obbligo
contrattuale.


Art. 44

Violazione dell'obbligo di serbare il segreto 1 Alle violazioni dell'obbligo di serbare il segreto giusta l'articolo 58 si applica
l'articolo 320 del Codice penale svizzero35.

2 È riservata l'applicazione di altre disposizioni del Codice penale svizzero36 e del
Codice penale militare37.


Art. 45

Truffa in materia di prestazioni e di tasse 1 Alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e alla soppressione di documenti si
applicano gli articoli 14-16 della legge federale sul diritto penale amministrativo38.

2 La pena è però la detenzione fino a cinque anni o la multa fino a 100 000 franchi.

a39 Ricettazione

1 Chiunque acquisisce, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un atto punibile secondo la
presente legge, è punito con la detenzione sino a cinque anni o con la multa sino a
100 000 franchi.

2 Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più
mite.

b40 Favoreggiamento

1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale per violazione degli articoli 42 a
48, sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena,
chiunque contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti
da siffatte infrazioni, è punito con la pena applicabile all'autore.

2. Chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di un provvedimento
adottato in virtù della presente legge o di disposizioni d'esecuzione fondate su di es35

RS 311.0

36

RS 311.0

37

RS 321.0

38

RS 313.0

39

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995
(RU 1995 1018 1019; FF 1991 II 797).

40

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995
(RU 1995 1018 1019; FF 1991 II 797).

Difesa economica

16

531

sa, è punito con la detenzione sino a cinque anni o con la multa sino a 100 000 franchi.

3. Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni strette, il giudice
può attenuare la pena o prescindere da essa secondo il suo libero apprezzamento.


Art. 46

Divulgazione di voci false 1 Chiunque, in periodo d'aggravamento della minaccia, esprime o divulga intenzionalmente affermazioni inveritiere o tendenziose riguardanti provvedimenti vigenti o
imminenti nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese è punito con
l'arresto o con la multa.

2 Se l'autore ha agito nell'intento di procurare a sé o a terzi profitti illeciti è punito
con la detenzione o con la multa.


Art. 47

Contravvenzione a provvedimenti contro le situazioni
di grave penuria

1 Chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni emanate in virtù degli
articoli 27 e 28 è punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi.

2 Incorre nella stessa pena chiunque, intenzionalmente e nonostante comminatoria
delle pene previste nel presente articolo, a.

non si attiene a una decisione notificatagli; b.

viola un contratto che ha concluso, se la decisione o il contratto si fondano sugli articoli 27 e 28 o su una disposizione
emanata in virtù dei medesimi articoli.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

4 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 10 000 franchi. Le
violazioni contrattuali di esigua entità sono esenti da pena.

5 Per le contravvenzioni, l'azione penale e le pene si prescrivono in cinque anni, ma,
in caso di sospensione o interruzione, il più tardi quando questo termine è superato
della metà.


Art. 48

Delitti contro provvedimenti in caso d'aggravamento della minaccia 1 Chiunque, intenzionalmente, viola le prescrizioni emanate in virtù degli articoli 23-25 è punito con la detenzione sino a cinque anni o con la multa sino a
100 000 franchi.41

2 Incorre nella stessa pena chiunque, intenzionalmente e nonostante comminatoria
delle pene previste nel presente articolo, a.

non si attiene a una decisione notificatagli; b.

viola un contratto che ha concluso, 41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995
(RU 1995 1018 1019; FF 1991 II 797).

Approvvigionamento economico del Paese - LF 17

531

se la decisione o il contratto si fondano sugli articoli 23 a 25 o su una disposizione
emanata in virtù dei medesimi articoli.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con l'arresto o con la multa sino a
50 000 franchi.42

4 Per le contravvenzioni di cui al capoverso 3, l'azione penale e le pene si prescrivono in cinque anni, ma, in caso di sospensione o interruzione, il più tardi quando
questo termine è superato della metà.


Art. 49

Applicabilità del Codice penale e del diritto penale amministrativo 1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero43 sono applicabili.

2 Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo44 sono applicabili alle infrazioni commesse nell'azienda. Essi si applicano parimente alle imprese
e amministrazioni di corporazioni e stabilimenti di diritto pubblico.


Art. 50

Perseguimento penale

1 L'azione penale e il giudizio per le infrazioni incombe ai Cantoni anche nei casi di
cui all'articolo 45.

2 In caso di infrazione alle disposizioni della presente legge, l'Ufficio federale può
ingiungere alle autorità cantonali di aprire il procedimento e provvedere all'istruzione.

3 Tutte le sentenze, i decreti penali delle autorità amministrative e le dichiarazioni di
non doversi procedere sono comunicate senza indugio e gratuitamente, in copia integrale, all'Ufficio federale.


Art. 51

Applicazione della legge sulle dogane Le infrazioni alle disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo del permesso d'importazione (art. 8) e la limitazione delle importazioni (art. 23 e 28) sono punite giusta la legge federale sulle dogane45.

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995
(RU 1995 1018 1019; FF 1991 II 797).

43

RS 311.0

44

RS 313.0

45

RS 631.0

Difesa economica

18

531

Titolo settimo: Disposizioni d'esecuzione

Art. 52

Principio

1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge e adotta i
provvedimenti necessari. Per l'esecuzione dei provvedimenti in caso di aggravamento della minaccia (art. 23-25), può abilitare il delegato (art. 53) e i settori
dell'approvvigionamento economico del Paese a emanare prescrizioni di obbligatorietà generale. 46 2 Esso si avvale della collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni economiche.

3 Prima dell'emanazione di disposizioni d'esecuzione devono essere consultati i
Cantoni e le organizzazioni economiche interessate. Sono ammesse eccezioni unicamente se imposte dall'obbligo di serbare il segreto o dall'urgenza dei provvedimenti.

4 Il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale circa i provvedimenti presi
in virtù degli articoli 23 a 25 o 28 e 29. L'Assemblea federale può esigere che tali
provvedimenti siano abrogati, modificati o completati.

a47 Partecipazione a provvedimenti internazionali intesi a garantire
l'approvvigionamento

Il Consiglio federale può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 23, 24 e 26-28
anche per adempiere gli impegni internazionali intesi a garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale.


Art. 53

Organi della Confederazione 1 Il Consiglio federale nomina un delegato all'approvvigionamento economico del
Paese proveniente dagli ambienti economici, il quale è subordinato al DFE. Il delegato dirige l'intera organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese. È
responsabile di tutti i provvedimenti preparatori conformemente alla presente legge.48 2 L'esecuzione della presente legge incombe al delegato, all'Ufficio federale e ai seguenti settori dell'approvvigionamento economico del Paese: a.

settore dell'alimentazione; b.

settore dell'industria; 46

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

47

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

Approvvigionamento economico del Paese - LF 19

531

c.

settore dei trasporti; d.

settore del lavoro.49 3 I settori constano, oltre che di funzionari federali, di specialisti che esercitano la
propria funzione a titolo accessorio e che fanno parte dell'economia e delle amministrazioni cantonali e comunali.50 Gli uffici possono avere una segreteria permanente.

4 Il Consiglio federale può, all'occorrenza, istituire altri settori.

51

5 Il Consiglio federale può assegnare a uffici federali esistenti compiti previsti dalla
presente legge; questi uffici sono equiparati ai settori. 52 6 Il Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 54

Cantoni

1 I Cantoni emanano le prescrizioni concernenti l'esecuzione dei compiti loro delegati e istituiscono gli organi necessari.

2 Se un Cantone omette di emanare tempestivamente le necessarie disposizioni
d'esecuzione, il Consiglio federale vi provvede, a titolo provvisorio, mediante ordinanza.

3 Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Ove occorra, esso agisce in vece del Cantone negligente, a spese di quest'ultimo.


Art. 55

Organizzazioni economiche Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della legge da parte delle organizzazioni
economiche. All'uopo esso può impartir loro istruzioni.


Art. 56

Indagini statistiche

Il Consiglio federale può ordinare le indagini statistiche necessarie per garantire
l'approvvigionamento del Paese.


Art. 57

Obbligo d'informare

1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità competenti e, nell'ambito dei compiti pubblici loro delegati, alle organizzazioni economiche, le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari, segnatamente i libri, la corrispondenza e le fatture, e a permettere loro l'accesso ai locali.

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

Difesa economica

20

531

2 L'articolo 79 della legge federale sulla procedura penale53 è applicabile per analogia.

3 Nonostante l'obbligo del segreto, l'Amministrazione federale delle dogane mette a
disposizione dell'Ufficio federale e delle organizzazioni economiche chiamate a cooperare tutti gli atti e le indicazioni, sempre che siano indispensabili all'esecuzione
della presente legge.54

Art. 58


55

Obbligo del segreto

Chiunque cooperi nell'attività di un settore o di un'organizzazione economica che
partecipa all'esecuzione della presente legge è tenuto al segreto d'ufficio.

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Art. 59

Modificazioni


Art. 60

Abrogazioni

1 Il Consiglio federale stabilisce l'abrogazione della legge federale del 30 settembre
195559 concernente la preparazione della difesa nazionale economica. Esso può distribuirla nel tempo60.

53

RS 312.0

54

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli
minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1439 1442; FF 1999 8173).

56

RS 631.0

57

Testo inserito nella L menzionata.

58

[RU 1979 114, 1983 170, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530
n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978
4362 art. 1, 1996 1486; RU 1983 931 art. 59 n. 2, 1995 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1,
1996 546 all. n. 1 1498 all. n. 1, 1997 2187 all. n. 2. RU 1997 2022] 59

[RU 1956 89. RU 1983 949 art. 1, 1986 811 art. 1 cpv. 2] 60

Vedi RS 531.02

Approvvigionamento economico del Paese - LF 21

531

2 Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto federale del
19 giugno 198161 sull'approvvigionamento elettrico.


Art. 61

Protezione di averi

Il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195762 concernente misure preventive
di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali come
anche il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195763 concernente misure preventive di protezione dei titoli di credito e documenti analoghi sono applicabili sino
all'entrata in vigore di una legislazione speciale sulla protezione degli averi.


Art. 62

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; esso può distribuirla nel tempo.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 198364
Art. 22 cpv. 2: 1° giugno 198665 61

[RU 1981 1801] 62

RS 531.54

63

RS 531.55

64

Art. 2 dell'O del 6 lug. 1983 (RS 531.02).

65

Art. 1 cpv. 1 dell'O del 7 mag. 1986 (RS 531.03).

Difesa economica

22

531