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Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoversi 1 e 2, 34ter capoverso 1 lettera a, 64bis capoverso 1,
69bis capoverso 1 lettera b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 19752, decreta: Capo I. Campo d'applicazione e definizioni
Art. 1
Campo d'applicazione
1
La presente legge si applica all'offerta e alla messa in circolazione di installazioni e apparecchi tecnici.
2
La legge non si applica in quanto la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.
Art. 2
Definizioni3
1
Sono installazioni e apparecchi tecnici segnatamente le macchine, le apparecchiature, gli impianti, gli attrezzi e i dispositivi di protezione, pronti ad essere adoperati, impiegati a titolo professionale o no.
2
Le installazioni e gli apparecchi tecnici sono considerati pronti ad essere adoperati anche se consegnati al destinatario sotto forma di pezzi staccati da inserire o da comporre.
Capo II.4 Condizioni per la messa in circolazione
Art. 3
Principio Le installazioni e gli apparecchi tecnici possono essere messi in circolazione soltanto se non mettono in pericolo la vita e la salute di chi li usa e dei terzi, qualora siano RU 1977 2370
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[CS 1 3]
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FF 1975 I 837 3
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).
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Prevenzione degli infortuni 2
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utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione. Devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti secondo l'articolo 4 o, mancando tali requisiti, essere concepiti secondo le regole della tecnica riconosciute.
Art. 4
Requisiti di sicurezza e di salute Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute tenendo conto del diritto internazionale applicabile in materia.
a Norme tecniche
1
L'Ufficio federale competente designa, d'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia5, le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.
2
Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.
3
Può incaricare organizzazioni svizzere di normalizzazione indipendenti di elaborare tali norme tecniche.
b Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute 1
Chiunque mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.
2
Se le installazioni e gli apparecchi tecnici sono costruiti conformemente alle norme tecniche giusta l'articolo 4a, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute siano soddisfatti.
3
Chiunque mette in circolazione installazioni e apparecchi tecnici che non corrispondono alle norme tecniche giusta l'articolo 4a deve poter dimostrare che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono rispettati in altro modo.
4
Se nessun requisito essenziale di sicurezza e di salute è stato precisato, si deve poter dimostrare che l'installazione o l'apparecchio tecnico è stato costruito conformemente alle norme tecniche riconosciute.
Art. 5
Valutazione della conformità 1
Il Consiglio federale disciplina: a. la procedura di controllo della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
b. l'utilizzazione del contrassegno di conformità.
2
Per le installazioni e gli apparecchi che presentano un rischio più elevato, può esigere che la conformità sia certificata da un apposito organo di valutazione.
3
Il Consiglio federale può concludere accordi con gli Stati esteri per il riconoscimento reciproco di rapporti d'esame e prove di conformità.
5
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici - LF 3
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Capo III. Autorità e esecuzione
Art. 6
Vigilanza e esecuzione Riservata la competenza della Confederazione, l'esecuzione della legge incombe ai Cantoni e alle organizzazioni specializzate e istituzioni che ne sono autorizzate. Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione e disciplina il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici.6
Art. 7
7 Tasse Per il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici da parte degli organi esecutivi possono essere riscosse tasse. Il dipartimento competente emana l'ordinamento delle tasse.
Art. 8
8
Le norme tecniche giusta l'articolo 4a sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.
Art. 9
Commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici 1
Il Consiglio federale istituisce una commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici composta di 15 membri al massimo. La commissione può costituire comitati tecnici, permanenti o no, i cui membri non devono necessariamente appartenerle. I comitati si organizzano da sé. La durata del mandato commissionale corrisponde a quella dei funzionari federali.
2
La commissione presta consulenza al Consiglio federale per l'esecuzione della legge.
Art. 10
Obbligo di dare informazioni e di serbare il segreto 1
I mandatari degli organi esecutivi e di vigilanza possono controllare installazioni e apparecchi tecnici in circolazione e, all'occorrenza, prelevare campioni.9 2 Ai mandatari devono essere date gratuitamente tutte le informazioni necessarie e dev'essere concesso loro di consultare i documenti, in particolare il certificato di conformità.10 6
Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).
Prevenzione degli infortuni 4
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3
I mandatari devono serbare il segreto a meno che gli accertamenti fatti non siano importanti per la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici o per lo scambio di esperienze sulle misure tecniche di sicurezza.
Art. 11
Misure amministrative11 1
...12
2
Nell'ambito della procedura di controllo successivo, gli organi esecutivi possono ordinare che installazioni e apparecchi tecnici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o alle regole della tecnica riconosciute non siano più messi in circolazione. In caso di grave pericolo, essi possono inoltre ordinarne il sequestro o la confisca.13 3 È applicabile la legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa.
Art. 12
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1
La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2
Contro le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Capo IV. Disposizioni penali
Art. 13
Contravvenzioni
1. Chiunque offre o mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici che non soddisfano le condizioni della presente legge, chiunque usa illecitamente di un contrassegno, chiunque nega agli organi esecutivi e di vigilanza o ai loro mandatari di ispezionare o esaminare installazioni e apparecchi tecnici, chiunque viola l'obbligo di dare informazioni, chiunque viola l'obbligo di serbare il segreto, è punito, se ha agito intenzionalmente, con l'arresto o con la multa.
2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
3. Sono applicabili il Codice penale svizzero16 e l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).
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Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1995 2766; FF 1993 I 609).
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).
14
RS 172.021
15 Nuovo testo giusta il n. 97 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
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RS 311.0
17
RS 313.0
Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici - LF 5
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Art. 14
Arricchimento indebito Il giudice può condannare l'autore a pagare allo Stato una somma corrispondente al massimo all'arricchimento indebito ottenuto con l'infrazione.
Art. 15
Azione penale
L'azione penale spetta ai Cantoni.
Capo V. Disposizioni finali
Art. 16
Esecuzione e entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso emana le disposizioni esecutive.
Data dell'entrata in vigore: art. 6, 718 e 9: 1° gennaio 197819 Disposizioni rimanenti: 1° luglio 197820 18
L'art. 7 ha ora un nuovo testo.
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DCF del 21 dic. 1977 (RU 1977 2375).
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DCF del 21 dic. 1977 (RU 1977 2375).
Prevenzione degli infortuni 6
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