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01.01.2007 - 01.07.2010
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1

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoversi 1 e 2, 34ter capoverso 1 lettera a, 64bis capoverso 1,
69bis capoverso 1 lettera b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 19752, decreta: Capo I. Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica all'offerta e alla messa in circolazione di installazioni e apparecchi tecnici.

2

La legge non si applica in quanto la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.


Art. 2

Definizioni3

1

Sono installazioni e apparecchi tecnici segnatamente le macchine, le apparecchiature, gli impianti, gli attrezzi e i dispositivi di protezione, pronti ad essere adoperati, impiegati a titolo professionale o no.

2

Le installazioni e gli apparecchi tecnici sono considerati pronti ad essere adoperati anche se consegnati al destinatario sotto forma di pezzi staccati da inserire o da comporre.

Capo II.4 Condizioni per la messa in circolazione

Art. 3

Principio Le installazioni e gli apparecchi tecnici possono essere messi in circolazione soltanto se non mettono in pericolo la vita e la salute di chi li usa e dei terzi, qualora siano RU 1977 2370

1

[CS 1 3]

2

FF 1975 I 837 3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

819.1

Prevenzione degli infortuni 2

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utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione. Devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti secondo l'articolo 4 o, mancando tali requisiti, essere concepiti secondo le regole della tecnica riconosciute.


Art. 4

Requisiti di sicurezza e di salute Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute tenendo conto del diritto internazionale applicabile in materia.

a Norme tecniche

1

L'Ufficio federale competente designa, d'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia5, le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

2

Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

3

Può incaricare organizzazioni svizzere di normalizzazione indipendenti di elaborare tali norme tecniche.

b Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute 1

Chiunque mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

2

Se le installazioni e gli apparecchi tecnici sono costruiti conformemente alle norme tecniche giusta l'articolo 4a, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute siano soddisfatti.

3

Chiunque mette in circolazione installazioni e apparecchi tecnici che non corrispondono alle norme tecniche giusta l'articolo 4a deve poter dimostrare che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono rispettati in altro modo.

4

Se nessun requisito essenziale di sicurezza e di salute è stato precisato, si deve poter dimostrare che l'installazione o l'apparecchio tecnico è stato costruito conformemente alle norme tecniche riconosciute.


Art. 5

Valutazione della conformità 1

Il Consiglio federale disciplina: a. la procedura di controllo della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

b. l'utilizzazione del contrassegno di conformità.

2

Per le installazioni e gli apparecchi che presentano un rischio più elevato, può esigere che la conformità sia certificata da un apposito organo di valutazione.

3

Il Consiglio federale può concludere accordi con gli Stati esteri per il riconoscimento reciproco di rapporti d'esame e prove di conformità.

5

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici - LF 3

819.1

Capo III. Autorità e esecuzione

Art. 6

Vigilanza e esecuzione Riservata la competenza della Confederazione, l'esecuzione della legge incombe ai Cantoni e alle organizzazioni specializzate e istituzioni che ne sono autorizzate. Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione e disciplina il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici.6

Art. 7

7 Tasse Per il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici da parte degli organi esecutivi possono essere riscosse tasse. Il dipartimento competente emana l'ordinamento delle tasse.


Art. 8


8

Pubblicazione

Le norme tecniche giusta l'articolo 4a sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.


Art. 9

Commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici composta di 15 membri al massimo. La commissione può costituire comitati tecnici, permanenti o no, i cui membri non devono necessariamente appartenerle. I comitati si organizzano da sé. La durata del mandato commissionale corrisponde a quella dei funzionari federali.

2

La commissione presta consulenza al Consiglio federale per l'esecuzione della legge.


Art. 10

Obbligo di dare informazioni e di serbare il segreto 1

I mandatari degli organi esecutivi e di vigilanza possono controllare installazioni e apparecchi tecnici in circolazione e, all'occorrenza, prelevare campioni.9 2 Ai mandatari devono essere date gratuitamente tutte le informazioni necessarie e dev'essere concesso loro di consultare i documenti, in particolare il certificato di conformità.10 6

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

Prevenzione degli infortuni 4

819.1

3

I mandatari devono serbare il segreto a meno che gli accertamenti fatti non siano importanti per la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici o per lo scambio di esperienze sulle misure tecniche di sicurezza.


Art. 11

Misure amministrative11 1

...12

2

Nell'ambito della procedura di controllo successivo, gli organi esecutivi possono ordinare che installazioni e apparecchi tecnici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o alle regole della tecnica riconosciute non siano più messi in circolazione. In caso di grave pericolo, essi possono inoltre ordinarne il sequestro o la confisca.13 3 È applicabile la legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa.


Art. 12


15

Rimedi giuridici

1

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

Contro le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Capo IV. Disposizioni penali

Art. 13

Contravvenzioni

1. Chiunque offre o mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici che non soddisfano le condizioni della presente legge, chiunque usa illecitamente di un contrassegno, chiunque nega agli organi esecutivi e di vigilanza o ai loro mandatari di ispezionare o esaminare installazioni e apparecchi tecnici, chiunque viola l'obbligo di dare informazioni, chiunque viola l'obbligo di serbare il segreto, è punito, se ha agito intenzionalmente, con l'arresto o con la multa.

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3. Sono applicabili il Codice penale svizzero16 e l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

12

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1995 2766; FF 1993 I 609).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

14

RS 172.021

15 Nuovo testo giusta il n. 97 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

16

RS 311.0

17

RS 313.0

Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici - LF 5

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Art. 14

Arricchimento indebito Il giudice può condannare l'autore a pagare allo Stato una somma corrispondente al massimo all'arricchimento indebito ottenuto con l'infrazione.


Art. 15

Azione penale

L'azione penale spetta ai Cantoni.

Capo V. Disposizioni finali

Art. 16

Esecuzione e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso emana le disposizioni esecutive.

Data dell'entrata in vigore: art. 6, 718 e 9: 1° gennaio 197819 Disposizioni rimanenti: 1° luglio 197820 18

L'art. 7 ha ora un nuovo testo.

19

DCF del 21 dic. 1977 (RU 1977 2375).

20

DCF del 21 dic. 1977 (RU 1977 2375).

Prevenzione degli infortuni 6

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