01.09.2023 - * / In Kraft
01.03.2019 - 31.08.2023
01.01.2014 - 28.02.2019
01.01.2011 - 31.12.2013
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 30.11.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
15.12.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 14.12.2006
01.01.2001 - 30.06.2006
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1

(LPD)

del 19 giugno 1992 (Stato 3 ottobre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 64, 64bis e 85 numero 1 della Costituzione
federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19883, decreta:

Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Scopo

Scopo della presente legge è di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle
persone i cui dati sono oggetto di trattamento.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica al trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di:

a.

persone private;

b.

organi federali.

2

Essa non si applica: a.

ai dati personali trattati da una persona fisica per uso esclusivamente personale e che non vengono comunicati a estranei; b.

ai dibattiti delle Camere federali e delle commissioni parlamentari; c.

ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti, come pure a quelli di diritto pubblico e di diritto amministrativo, eccettuate le procedure amministrative di prima istanza; d.

ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato; e.

ai dati personali trattati dal Comitato internazionale della Croce Rossa.

RU 1993 1945 1

[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 122, 123 e 173 capoverso 3
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

3

FF 1988 II 353 235.1

Legge federale
sulla protezione dei dati

Proprietà intellettuale 2

235.1


Art. 3

Definizioni

I seguenti termini significano: a.

dati personali (dati)4: tutte le informazioni relative a una persona identificata
o identificabile;

b.

persone interessate: persone fisiche o giuridiche i cui dati sono oggetto di
trattamento;

c.

dati personali degni di particolare protezione: i dati concernenti:
1.

le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, 2.

la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza, 3.

le misure d'assistenza sociale, 4.

i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali; d.

profilo della personalità: una compilazione di dati che permette di valutare
caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica; e.

trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai
mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o
la distruzione di dati; f.

comunicazione: il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio l'autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione; g.

collezione di dati: ogni complesso di dati personali la cui struttura permette
di ricercare i dati secondo le persone interessate; h.

organi federali: autorità e servizi della Confederazione, come pure persone
nella misura in cui sono loro affidati compiti federali; i.

detentore di una collezione di dati: la persona privata o l'organo federale che
decide in merito allo scopo e al contenuto di una collezione di dati; k.

legge in senso formale:
1.

leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale sottoposti a
referendum,

2.

decisioni vincolanti per la Svizzera di organizzazioni internazionali e
accordi internazionali con contenuto normativo approvati dall'Assemblea federale.

4

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Protezione dei dati - LF 3

235.1

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati

Art. 4

Principi

1

I dati personali possono essere raccolti soltanto in modo lecito.

2

Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità.

3

I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.


Art. 5

Esattezza dei dati

1

Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza.

2

Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.


Art. 6

Comunicazione all'estero 1

I dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata potesse subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare
all'assenza di una protezione dei dati equivalente a quella istituita in Svizzera.

2

Chi intende trasmettere all'estero collezioni di dati deve notificarlo all'Incaricato federale della protezione dei dati se: a.

per tale comunicazione non vi è un obbligo legale; e b.

la stessa avviene all'insaputa delle persone i cui dati vengono trattati.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità delle notificazioni. Esso può prevedere notificazioni semplificate o deroghe all'obbligo di notifica nei casi in cui il trattamento non arrechi pregiudizio alla personalità delle persone interessate.


Art. 7

Sicurezza dei dati

1

I dati personali devono essere protetti contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate circa le esigenze minime in materia di protezione dei dati.


Art. 8

Diritto d'accesso

1

Ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati.

2

Il detentore della collezione di dati deve comunicare al richiedente: a.

tutti i dati che la concernono contenuti nella collezione; e b.

lo scopo e se del caso i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei
dati trattati, come pure dei partecipanti alla collezione e dei destinatari dei
dati.

Proprietà intellettuale 4

235.1

3

Il detentore della collezione di dati può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute, per il tramite di un medico da essa designato.

4

Il detentore della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo se non comunica
l'identità del detentore oppure se questi non ha il domicilio in Svizzera.

5

L'informazione è di regola gratuita e scritta5, sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

6

Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso.


Art. 9

Restrizione del diritto d'accesso; in generale 1

Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta, nella misura in cui: a.

una legge in senso formale lo preveda; b.

interessi preponderanti di un terzo lo esigono.

2

Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta, nella misura in cui:

a.

lo esigano interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna
o esterna della Confederazione; b.

l'informazione comprometta lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra
procedura d'inchiesta ufficiale.

3

Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti ed egli non comunichi i dati a terzi.

4

Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l'informazione.


Art. 10

Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale 1

Il detentore di una collezione di dati usata esclusivamente per la diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico può
rifiutare, limitare o differire l'informazione in quanto: a.

i dati personali forniscano informazioni sulle fonti d'informazione; b.

occorrerebbe permettere la consultazione di progetti di pubblicazioni; o c.

la libera formazione dell'opinione del pubblico risulti compromessa.

2

Gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale possono inoltre rifiutare, limitare o differire l'informazione qualora una collezione di dati serva loro esclusivamente
quale strumento personale di lavoro.

5

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Protezione dei dati - LF 5

235.1


Art. 11

Registro delle collezioni di dati 1

L'Incaricato federale della protezione dei dati tiene un registro delle collezioni di dati. Ogni persona può consultare il registro.

2

Gli organi federali devono notificare tutte le collezioni di dati per la registrazione presso l'Incaricato.

3

Le persone private che trattano regolarmente dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, o che comunicano dati personali a terzi, devono notificare le collezioni se: a.

non esiste obbligo legale per il trattamento; e b.

le persone interessate6 non ne sono a conoscenza.

4

Le collezioni di dati devono essere notificate prima di divenire operazionali.

5

Il Consiglio federale disciplina le modalità di notificazione delle collezioni di dati, come pure la tenuta e la pubblicazione del registro. Per determinati tipi di collezioni
può prevedere eccezioni all'obbligo di notifica o di registrazione nei casi in cui il
trattamento non arrechi pregiudizio alla personalità delle persone interessate.

Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private

Art. 12

Lesioni della personalità 1

Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.

2

Egli non ha in particolare, senza motivo giustificativo, il diritto di: a.

trattare dati in violazione dei principi degli articoli 4, 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 e 7 capoverso 1; b.

trattare dati di una persona contro la sua esplicita volontà; c.

comunicare a terzi dati personali degni di particolare protezione o profili
della personalità.

3

Di regola non vi è lesione della personalità quando la persona interessata ha reso i dati accessibili a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro trattamento.


Art. 13

Motivi giustificativi 1

Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge.

2

Un interesse preponderante di chi tratta dati personali può in particolare sussistere se:

6

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Proprietà intellettuale 6

235.1

a.

il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione7 di un
contratto e concerne dati personali dell'altro contraente; b.

il trattamento avviene nell'ambito di un rapporto di concorrenza economica,
attuale o previsto, con un'altra persona, a condizione che nessun dato personale trattato sia comunicato a terzi; c.

i dati personali sono trattati allo scopo di valutare il credito di una persona, a
condizione che tali dati non siano degni di particolare protezione, non servano a compilare profili della personalità e siano comunicati soltanto a terzi
che ne hanno bisogno per la conclusione o l'esecuzione8 di un contratto con
la persona interessata; d.

i dati personali sono trattati a titolo professionale in vista esclusivamente
della diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico; e.

i dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori
della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano pubblicati in una forma che non permette d'identificare le persone
interessate;

f.

i dati collezionati concernono una persona della vita pubblica, nella misura
in cui si riferiscono alla sua attività pubblica.


Art. 14

Trattamento da parte di terzi 1

Il trattamento di dati personali può essere affidato a un terzo se: a.

il mandante provvede affinché non avvengano trattamenti diversi da quelli
che egli stesso avrebbe il diritto di fare e b.

nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieta.

2

Il terzo può far valere gli stessi motivi giustificativi del mandante.


Art. 15

Azioni e procedura

1

Gli articoli 28 a 28l del Codice civile9 reggono le azioni e i provvedimenti cautelari concernenti la protezione della personalità. L'attore può in particolare chiedere
che i dati personali siano rettificati, distrutti o che se ne impedisca la comunicazione
a terzi.

2

Se non può essere dimostrata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati, l'attore può chiedere che si aggiunga ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

3

Egli può chiedere che la rettifica, la distruzione, il blocco, la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati.

7

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

8

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

9

RS 210

Protezione dei dati - LF 7

235.1

4 Il giudice decide sulle azioni intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo
una procedura semplice e rapida.10 Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali

Art. 16

Organo responsabile

1

L'organo federale responsabile che nell'adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione dei dati.

2

Se organi federali trattano dati personali congiuntamente ad altri organi federali, organi cantonali o privati, il Consiglio federale può regolare in modo specifico la
responsabilità in materia di protezione dei dati.


Art. 17

Fondamenti giuridici

1

Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale.

2

I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se
eccezionalmente:

a.

ciò sia indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito
in una legge in senso formale; b.

il Consiglio federale l'autorizza, poiché non sono pregiudicati i diritti delle
persone interessate; o c.

la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i
suoi dati accessibili a tutti.


Art. 18

Raccolta di dati personali 1

L'organo federale che raccoglie sistematicamente dei dati, in particolare per mezzo di questionari, comunica lo scopo e il fondamento giuridico del trattamento, le categorie dei partecipanti alla collezione di dati e dei destinatari dei dati.

2

La raccolta di dati personali degni di particolare protezione come pure di profili della personalità deve avvenire in maniera riconoscibile per le persone interessate11.


Art. 19

Comunicazione di dati personali 1

Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 17, oppure se: 10

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

11

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Proprietà intellettuale 8

235.1

a.

i dati, nel caso specifico, sono indispensabili al destinatario per l'adempimento del suo compito legale; b.

la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso; c.

la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a tutti; o d.

il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta il proprio
consenso oppure blocca la comunicazione allo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione;
nella misura del possibile alla persona interessata deve prima essere data
l'occasione di pronunciarsi.

2

Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 non
sono adempite.

3

Gli organi federali possono permettere l'accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali degni di
particolare protezione come pure profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente
una legge in senso formale.12 13 4

L'organo federale rifiuta la comunicazione, la limita o la vincola a oneri, se: a.

lo esige un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o b.

lo esige un obbligo legale di mantenere il segreto o una disposizione speciale
concernente la protezione dei dati.


Art. 20

Blocco della comunicazione14 dei dati 1

La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile blocchi la comunicazione di determinati
dati personali.

2

L'organo federale rifiuta o toglie il blocco se: a.

esiste un obbligo legale alla comunicazione; o b.

l'adempimento del suo compito ne fosse altrimenti pregiudicato.


Art. 21

Obbligo di anonimizzare o distruggere i dati personali Gli organi federali devono anonimizzare o distruggere i dati personali dei quali non
hanno più bisogno, sempreché i dati: a.

non debbano essere conservati a titolo di prova o per misura di sicurezza; 12

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

13

RU 1993 2022 14

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Protezione dei dati - LF 9

235.1

b.

non debbano essere consegnati all'Archivio federale.


Art. 22

Trattamento dei dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica 1

Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica, se: a.

i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo del trattamento; b.

il destinatario comunica i dati soltanto con l'autorizzazione dell'organo federale; e c.

i risultati del trattamento sono pubblicati in una forma che non permetta
d'identificare le persone interessate.

2

Le esigenze delle disposizioni seguenti non devono essere rispettate: a.

articolo 4 capoverso 3 sullo scopo del trattamento; b.

articolo 17 capoverso 2 sui fondamenti giuridici per il trattamento dei dati
degni di particolare protezione e dei profili della personalità; e c.

articolo 19 capoverso 1 sulla comunicazione di dati.


Art. 23

Attività di diritto privato di organi federali 1

Se un organo federale compie un'attività soggetta al diritto privato, il trattamento dei dati personali è retto dalle disposizioni applicabili alle persone private.

2

La sorveglianza è esercitata conformemente alle disposizioni valevoli per gli organi federali.


Art. 24


15



Art. 25

Pretese e procedura

1

Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile:

a.

si astenga dal trattamento illecito di dati personali; b.

elimini le conseguenze di un trattamento illecito; c.

accerti il carattere illecito del trattamento.

2

Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'organo federale può aggiungere ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

3

Il richiedente può in particolare esigere che l'organo federale: a.

rettifichi o distrugga dati o ne impedisca la comunicazione a terzi; b.

comunichi a terzi o pubblichi la sua decisione, in particolare la rettifica, la
distruzione, il blocco o la menzione che rileva il carattere contestato dei dati.

15 Abrogato

dall'art. 31 della LF del 21 mar. 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120).

Proprietà intellettuale 10

235.1

4

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 di tale legge non sono applicabili.

5

Le decisioni dell'organo federale possono essere impugnate davanti alla Commissione federale della protezione dei dati. Contro la decisione di quest'ultima è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Sezione 5: Incaricato federale della protezione dei dati

Art. 26

Nomina e statuto

1

L'Incaricato federale della protezione dei dati è nominato dal Consiglio federale.

2

Egli adempie i suoi compiti in maniera autonoma ed è aggregato17 amministrativamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia18.

3

Egli dispone di una segreteria permanente.


Art. 27

Sorveglianza sugli organi federali 1

L'Incaricato della protezione dei dati sorveglia l'osservanza da parte degli organi federali della presente legge e delle altre prescrizioni della Confederazione relative
alla protezione dei dati. Tale sorveglianza non può essere esercitata sul Consiglio
federale.

2

L'Incaricato accerta i fatti, di sua iniziativa o sulla base di notificazioni di terzi.

3

Allo scopo di chiarire i fatti, l'Incaricato può esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. Gli organi federali devono
collaborare all'accertamento dei fatti. È applicabile per analogia l'articolo 16 della
legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa concernente il
diritto di rifiutare la testimonianza.

4

Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda all'organo federale di modificare o di cessare il trattamento. Esso informa della raccomandazione il dipartimento competente o la Cancelleria federale.

5

Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al dipartimento competente o alla Cancelleria federale. La
decisione è comunicata alla persona interessata.

16

RS 172.021

17

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

18

Ora: alla Cancelleria federale.

19

RS 172.021

Protezione dei dati - LF 11

235.1


Art. 28

Consulenza ai privati L'Incaricato della protezione dei dati consiglia i privati in materia di protezione dei
dati.


Art. 29

Accertamenti e raccomandazioni nel settore privato 1

L'Incaricato della protezione dei dati accerta i fatti di sua iniziativa o su domanda di terzi quando:

a.

metodi di trattamento possono ledere la personalità di un numero considerevole di persone (errore di sistema); b.

devono essere registrate collezioni di dati (art. 11); c.

devono essere notificate comunicazioni all'estero (art. 6).

2

L'Incaricato può inoltre esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. È applicabile per analogia l'articolo 16 della
legge federale del 20 dicembre 196820 sulla procedura amministrativa concernente il
diritto di rifiutare la testimonianza.

3

Dopo aver accertato i fatti, l'Incaricato può raccomandare di modificare o di cessare il trattamento.

4

Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica alla Commissione federale della protezione dei dati per decisione21.


Art. 30

Informazione

1

L'Incaricato della protezione dei dati fa rapporto al Consiglio federale periodicamente e secondo i bisogni. I rapporti periodici sono pubblicati.

2

Nei casi d'interesse generale, egli può informare il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni. I dati personali che soggiacciono al segreto d'ufficio possono essere pubblicati soltanto con il consenso dell'autorità competente. Se quest'ultima rifiuta di dare il proprio consenso, decide definitivamente il presidente della
Commissione federale della protezione dei dati.


Art. 31

Altri compiti

1

L'Incaricato della protezione dei dati ha in particolare gli altri compiti seguenti: a.

assistere gli organi federali e cantonali in questioni concernenti la protezione
dei dati;

b.

pronunciarsi sui progetti di atti legislativi e di provvedimenti della Confederazione rilevanti per la protezione dei dati; 20

RS 172.021

21

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Proprietà intellettuale 12

235.1

c.

collaborare con le autorità incaricate della protezione dei dati in Svizzera e
all'estero;

d.

valutare in quale misura la protezione dei dati all'estero è equivalente a
quella in Svizzera.

2 L'Incaricato della protezione dei dati può consigliare gli organi dell'amministrazione federale in materia di protezione dei dati, anche se la presente legge
non è applicabile in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettere c e d. Tali organi possono accordargli accesso ai loro atti.


Art. 32

Compiti nel campo della ricerca medica 1

L'Incaricato della protezione dei dati consiglia la Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica (art. 321bis CP22 ).

2

Se tale commissione ha autorizzato la divulgazione del segreto professionale, egli sorveglia il rispetto degli oneri vincolati all'autorizzazione. A tale proposito può
chiarire i fatti ai sensi dell'articolo 27 capoverso 3.

3

L'Incaricato può impugnare le decisioni della commissione peritale davanti alla Commissione federale della protezione dei dati.

4

L'Incaricato interviene affinché i pazienti siano informati dei loro diritti.

Sezione 6: Commissione federale della protezione dei dati

Art. 33

1

La Commissione federale della protezione dei dati è una commissione d'arbitrato e di ricorso ai sensi degli articoli 71a a 71c della legge federale del 20 dicembre
196823 sulla procedura amministrativa. Essa pronuncia su: a.

raccomandazioni dell'Incaricato della protezione dei dati che le sono sottoposte (art. 29 cpv. 4); b.

ricorsi contro le decisioni degli organi federali in materia di protezione dei
dati, ad eccezione di quelle del Consiglio federale; c.

ricorsi contro le decisioni della Commissione del segreto professionale in
materia di ricerca medica (art. 321bis CP24 ); d.

ricorsi contro decisioni cantonali di ultima istanza, prese in applicazione
delle disposizioni di diritto pubblico federale relative alla protezione dei
dati.

2

L'Incaricato può richiedere dal presidente della Commissione provvedimenti cautelari ove risulti che, dall'accertamento dei fatti secondo l'articolo 27 capoverso 2 o
secondo l'articolo 29 capoverso 1, le persone interessate rischiano di subire un pre22

RS 311.0

23

RS 172.021

24

RS 311.0

Protezione dei dati - LF 13

235.1

giudizio difficilmente riparabile. La procedura è retta per analogia dagli articoli 79 a
84 della legge del 4 dicembre 194725 di procedura civile federale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 34

Violazione degli obblighi d'informazione, di notifica e di collaborazione 1

Le persone private che intenzionalmente forniscono in modo inesatto o incompleto informazioni che sono tenute a dare secondo gli articoli 8, 9 e 10 sono punite, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

2

Sono punite con l'arresto o con la multa le persone private che intenzionalmente: a.

non notificano una collezione di dati secondo l'articolo 11 o una comunicazione all'estero secondo l'articolo 6 o forniscono indicazioni inesatte in occasione della notificazione; b.

forniscono all'Incaricato della protezione dei dati, in occasione dell'accertamento dei fatti (art. 29), informazioni inesatte o rifiutano di collaborare.


Art. 35

Violazione dell'obbligo di discrezione 1

Chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza
nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, è punito, a
querela di parte, con l'arresto o con la multa.

2

È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei
quali è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta per conto della persona
astretta all'obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.

3

La rivelazione illecita di dati personali segreti e degni di particolare protezione o di profili della personalità è punibile anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro o
di formazione.

25

RS 273

Proprietà intellettuale 14

235.1

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 36

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

...26

3

Esso può prevedere deroghe agli articoli 8 e 9 per quanto concerne le informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero.

4

Esso può inoltre determinare: a.

le collezioni di dati il cui trattamento deve essere oggetto di un regolamento; b.

le condizioni alle quali un organo federale può far trattare dati personali da
un terzo o trattarli per conto di un terzo; c.

il modo secondo il quale possono essere utilizzati i mezzi di identificazione
delle persone.

5

Esso può concludere trattati internazionali in materia di protezione dei dati, nella misura in cui siano conformi ai principi della presente legge.

6

Esso disciplina il modo di porre al sicuro le collezioni i cui dati, in caso di guerra o di crisi, possono mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica delle persone interessate.


Art. 37

Esecuzione da parte dei Cantoni 1

Nella misura in cui non esistono prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati, il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale è disciplinato dagli articoli 1 a 11, 16 a 23 e 25 capoversi 1
a 3 della presente legge.

2

I Cantoni designano un organo incaricato di controllare il rispetto della protezione dei dati. Sono applicabili per analogia gli articoli 27, 30 e 31.


Art. 38

Disposizioni transitorie 1

I detentori di collezioni di dati devono, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, notificare le collezioni esistenti che devono essere registrate
secondo l'articolo 11.

2

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, essi devono prendere le misure necessarie ad assicurare l'esercizio del diritto d'accesso ai sensi dell'articolo
8.

3

Gli organi federali possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2000 le collezioni di dati esistenti che contengono dati personali degni di particolare prote26 Abrogato

dall'art. 25 della LF del 26 giu. 1998 sull'archiviazione (RS 152.1).

Protezione dei dati - LF 15

235.1

zione o profili della personalità, senza che siano soddisfatte le premesse dell'articolo
17 capoverso 2.27

4

Nel settore dell'asilo e degli stranieri, il termine previsto nel capoverso 3 è prorogato fino all'entrata in vigore della legge sull'asilo completamente riveduta e della
modifica della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri.28

Art. 39

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 199329 27

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 26 giu. 1998, in vigore fino al 31 dic. 2000
(RU 1998 1586; FF 1998 1145 1149).

28

Introdotto dal n. II del DF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2372;
FF 1997 I 781). Le leggi qui appresso sono entrate in vigore il 1° ott. 1999.

29

DCF del 14 giu. 1993 (RU 1993 1959).

Proprietà intellettuale 16

235.1

Allegato

Modificazione di leggi federali 1. La legge federale del 16 dicembre 194330 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Art.100 frase introduttiva ...31


2. Il Codice delle obbligazioni32 è modificato come segue: Art. 328b

...


Art. 362
cpv. 1
...

3. La legge federale del 18 dicembre 198733 sul diritto internazionale privato (LDIP)

è modificata come segue: Art. 130
cpv. 3
...


Art. 139
cpv. 3
...


4. Il Codice penale34 svizzero è modificato come segue: Art. 179nov
ies
...


Art. 321bis

...

30

RS 173.110

31 Questa

modificazione

è priva d'oggetto.

32

RS 220. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel Codice menzionato.

33

RS 291. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

34

RS 311.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel Codice menzionato.