1
Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoversi 1-3, 21 capoverso 2, 24 capoverso 1, 177 e 185
capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane; visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane,5 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Permesso generale d'importazione 1
Per l'importazione di prodotti agricoli delle voci di tariffa doganale riportate in uno degli allegati della presente ordinanza o in un'ordinanza concernente l'importazione di prodotti specifici occorre un permesso. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all'obbligo del permesso sono stabilite nel capitolo 4, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.
2
Il PGI è rilasciato su richiesta scritta a persone fisiche e giuridiche come pure a comunità di persone (in seguito persone) con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.
3
Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile.
4
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero del PGI dell'importatore (titolare del PGI) nella dichiarazione doganale.6 RU 1998 3125
1 RS
910.1
2 RS
172.010
3 RS
631.0
4 RS
632.10
5
Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01; RU 2007 4631).
6
Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
916.01
Agricoltura
2
916.01
Art. 2
Servizio per il rilascio dei permessi Fatte salve le disposizioni della legge federale dell'8 ottobre 19827 sull'approvvigionamento economico del Paese, il servizio per il rilascio dei permessi è l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).
Art. 3
8
Art. 4
9 Invii 1 Invii via fax o Internet sono ammessi.
2
Per data del fax o dell'invio via Internet s'intende rispettivamente l'ora stampata sul fax e l'ora di entrata dell'invio via Internet.
3
Se un invio è incompleto o non è compilato in modo corretto, l'autorità riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.
Capitolo 2: Aliquote di dazio e prezzi soglia10
Art. 5
11
Le aliquote di dazio che differiscono dalla tariffa generale12 sono stabilite nell'allegato 1.
a13 Aliquote doganali per lo zucchero 1
Le aliquote doganali delle voci di tariffa 1701, 1702 e 1703 (nell'allegato 1, numero 17) sono stabilite dal Dipartimento federale dell'economia (DFE).
2
Di massima il DFE stabilisce le aliquote doganali in modo che i prezzi dello zucchero importato corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell'UE.
3
I prezzi possono scostarsi dai prezzi di mercato dell'UE verso l'alto o verso il basso all'interno di una forbice di 3 franchi per 100 chilogrammi, senza che le aliquote doganali debbano essere adeguate.
4
Come base di calcolo per la determinazione dei prezzi di mercato mondiali e dell'Unione europea servono segnatamente informazioni borsistiche, i prezzi franco frontiera svizzera, non tassati, i prezzi pubblicati dalla Commissione europea e le 7
RS 531
8
Abrogato dal n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, con effetto dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
12 RS
632.10 all.
13 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2507).
Importazione di prodotti agricoli 3
916.01
informazioni rappresentative concernenti i prezzi fornite dai diversi partner commerciali.
Art. 6
Prezzi soglia
I prezzi soglia sono stabiliti nell'allegato 2.
Art. 7
Valori indicativi d'importazione e fascia di fluttuazione I valori indicativi d'importazione e la fascia di fluttuazione di cui all'articolo 20 capoversi 3 e 4 della LAgr sono stabiliti nell'allegato 3.
Art. 8
Prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato 1
Il prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato, si compone dei seguenti elementi: a. il prezzo del prodotto importato e b. i costi assicurativi e di trasporto dei prodotti agricoli franco vagone dogana svizzera.
2
L'Ufficio federale stabilisce il prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato, dei prodotti agricoli. I calcoli si basano in particolare sulle quotazioni in borsa e sulle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.
Art. 9
Adeguamento delle aliquote di dazio Di norma ogni tre mesi l'Ufficio federale adegua in base ai prezzi franco vagone dogana svizzera delle merci le aliquote di dazio per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione.
Capitolo 3: Contingenti doganali Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 10
Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantitativi indicativi I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e i quantitativi indicativi sono stabiliti nell'allegato 4.
Art. 11
Periodo di contingentamento e utilizzazione 1
Il periodo di contingentamento è costituito dall'anno civile.
2
La quota di contingente doganale può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione.
Agricoltura
4
916.01
Art. 12
Definizioni
1
Gli aventi diritto a una quota di contingente doganale sono persone che adempiono le condizioni generali e particolari per l'assegnazione di una quota di contingente doganale.
2
I titolari di una quota di contingente doganale sono persone alle quali è stata attribuita una quota di contingente doganale.
Art. 13
Condizione generale per l'attribuzione di quote di contingente doganale 1
Le quote di contingente doganale possono essere attribuite a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.
2
Per l'attribuzione di una quota di contingente doganale è necessario un PGI.
Art. 14
Accordo sull'utilizzazione di quote di contingente doganale 1
Il titolare di una quota di contingente doganale può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente doganale affinché l'importazione di prodotti agricoli da parte dell'avente diritto a una quota di contingente doganale sia addebitata alla quota di contingente doganale del titolare.
2
Gli accordi sull'utilizzazione di quote di contingente doganale espressi in percentuale e gli accordi sull'utilizzazione di quote di contingente doganale che sono conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente devono essere annunciati per scritto all'Ufficio federale entro il termine fissato da quest'ultimo.14 3
Gli accordi sull'utilizzazione di determinati quantitativi devono avvenire prima dell'accettazione della dichiarazione doganale. Il detentore della quota di contingente doganale deve contabilizzarli elettronicamente mediante l'accesso sicuro a Internet, al più tardi il giorno lavorativo precedente l'imposizione all'importazione.15 4 Per gli accordi riguardanti l'utilizzazione di determinati quantitativi in casi particolari, quali quote di contingenti doganali esigue o imposizioni individuali, l'Ufficio federale può ammettere eccezioni alla contabilizzazione elettronica mediante l'accesso sicuro a Internet. Questi accordi devono essere annunciati per scritto all'Ufficio federale entro il termine fissato da quest'ultimo.16 5
Nella dichiarazione doganale occorre riportare il numero di PGI della persona avente diritto a una quota di contingente doganale che importa il prodotto agricolo.17 6 Nell'attribuzione di quote di contingente doganale in funzione delle importazioni (cifre comparative d'importazione) e nell'attribuzione in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso (sempreché siano previste limitazioni) il quantita14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006
(RU 2005 5539).
15 Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
16 Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
17 Originario:
cvp.
3.
Importazione di prodotti agricoli 5
916.01
tivo importato è addebitato alla persona sulla base del cui PGI doveva essere importato il prodotto agricolo, conformemente al capoverso 5.18
Art. 15
Pubblicazione
1
L'Ufficio federale pubblica l'utilizzazione delle quote di contingente doganale nel rapporto concernente i provvedimenti tariffali.
2
Sono pubblicati:
a. il contingente doganale completo o parziale; b. il tipo di ripartizione come pure gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione; c. il nome come pure la sede o il domicilio dell'importatore; d. il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale); e. il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.
Sezione 2: Vendita all'asta
Art. 16
Bando
L'Ufficio federale pubblica il bando della vendita all'asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 17
Offerte 1 Le offerte devono essere inoltrate sull'apposito formulario all'Ufficio federale oppure mediante l'accesso sicuro a Internet. Esse devono pervenire all'Ufficio federale entro i termini fissati nel bando.19 2 Per la quantità oggetto del bando, ogni offerente può inoltrare al massimo cinque offerte con prezzi e quantità differenti.
3
È impossibile modificare o ritirare le offerte prima della scadenza del termine.
Art. 18
Attribuzione 1 L'attribuzione avviene partendo dal prezzo più alto offerto, in ordine decrescente dei prezzi offerti.
2
Se del caso, al livello più basso che può essere preso in considerazione l'attribuzione avviene per un quantitativo ridotto proporzionalmente. Se il quantitativo è inferiore al quantitativo minimo l'offerente può ritirare la sua offerta.
18 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5539).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).
Agricoltura
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3
Se il quantitativo di contingente doganale oggetto del bando non è utilizzato totalmente, il quantitativo restante può:
a. essere di nuovo annunciato ai primi offerenti mediante circolare; oppure b. essere di nuovo oggetto di un bando generale.
Art. 19
Prezzo d'aggiudicazione e termine di pagamento 1
Il prezzo d'aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.
2
L'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio zero ai sensi dell'ordinanza dell'8 marzo 200220 sul libero scambio, è autorizzata soltanto quando è stato pagato l'intero prezzo d'aggiudicazione.21 3 Fatto salvo il capoverso 2, il termine di pagamento è di 90 giorni a contare dalla data della decisione.22 4 L'importazione all'ADC o all'aliquota zero è autorizzata anche se, prima dell'importazione, è stata fornita all'Ufficio federale una garanzia bancaria o un'altra garanzia prevista dall'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 200623 sulle finanze della Confederazione. La garanzia deve corrispondere al prezzo d'aggiudicazione.24 5 Le deroghe sono stabilite nelle ordinanze relative al disciplinamento del mercato, per prodotti.25
Art. 20
Pubblicazione dell'attribuzione L'attribuzione delle quote di contingente doganale è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Sezione 3: Prestazione all'interno del Paese
Art. 21
1 La prestazione all'interno del Paese è il ritiro di prodotti agricoli svizzeri dello stesso tipo, di qualità commerciale, durante un periodo prestabilito.
2
Una prestazione all'interno del Paese può essere fatta valere solo se i prodotti agricoli sono acquistati e pagati direttamente al produttore. Le eccezioni al ritiro diretto presso il produttore sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.
20 RS 632.421.0 21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2507).
23 RS 611.01 24 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).
25 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
Importazione di prodotti agricoli 7
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3
Le esigenze qualitative sono rispettate quando i prodotti agricoli corrispondono ai criteri qualitativi formulati dalle ditte o delle organizzazioni che l'Ufficio federale ha incaricato della vigilanza.
4
Un prodotto agricolo indigeno può essere oggetto una sola volta di una prestazione all'interno del Paese.
5
Se l'importazione all'ADC è vincolata alla condizione che il titolare della quota di contingente doganale fornisca una prestazione all'interno del Paese entro una determinata quantità ed entro il periodo di contingentamento, l'importatore ha la possibilità di continuare ad importare prodotti agricoli all'ADC, anche se il contingente doganale è già esaminato.
Sezione 3a:26 Attribuzione in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso
a Inoltro delle domande 1
Se le quote di contingente doganale vengono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande presso il servizio per il rilascio dei permessi, le domande possono essere inoltrate al servizio per il rilascio dei permessi soltanto a partire dal primo giorno feriale di dicembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.
2
Le domande inoltrate lo stesso giorno sono considerate inoltrate contemporaneamente.27
b Attribuzione nel giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento Il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento, la quantità rimanente viene attribuita proporzionalmente alle domande inoltrate il giorno stesso.
c Utilizzazione incompleta della quantità attribuita Se, in caso di contingenti con un'eccedenza di domanda, un richiedente importa durante il periodo di contingentamento meno del 90 per cento della quantità attribuitagli, nel successivo periodo di contingentamento gli viene attribuita al massimo detta quantità importata, dedotta la quantità non importata.
26 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
27 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).
Agricoltura
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Sezione 4: Rinuncia alla ripartizione di contingenti doganali
Art. 22
Se si rinuncia a disciplinare la ripartizione di un determinato contingente doganale
intero o parziale, gli aventi diritto a una quota di contingente doganale possono effettuare ogni importazione all'ADC.
Capitolo 3a:28 Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato Sezione 1: Animali della specie equina
a 1 Le presenti disposizioni si applicano ad animali della specie equina delle voci di tariffa doganale riportate nell'allegato 4a numero 129, ad eccezione di animali da macello, cavalli selvatici e asini selvatici.
2
Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
3
I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota di contingente doganale, se: a. la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea;
b. l'appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se per esso un'organizzazione d'allevamento riconosciuta ha rilasciato un documento d'identificazione.
Sezione 2:
Importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio e determinazione delle aliquote di dazio
b Determinazione delle aliquote di dazio 1
L'Ufficio federale calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all'allegato 4a numero 2 come segue:
a. per le merci con prezzo soglia, determinante è la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d'importazione e il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato, come pure il contributo del fondo di garanzia; 28 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).
29
RS 632.10, All.
Importazione di prodotti agricoli 9
916.01
b. per le merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio, l'aliquota di dazio di cui alla lettera a va moltiplicata per la quota di foraggio prodotta (in percentuale).
2
Contemporaneamente all'adeguamento delle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua anche le aliquote di dazio di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 200530 sulle dogane.
3
Per prodotti oleosi e prodotti trasformati del settore agricolo il DFE può stabilire indici di sfruttamento sulla base della loro composizione.
4
Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa31 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089, il DFE può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard. In tal caso, per la voce di tariffa 2309.9081 può inoltre introdurre un supplemento di 4 franchi al massimo ogni 100 kg di miscugli di foraggi e un supplemento di 8 franchi al massimo ogni 100 kg di latte per vitelli.
5
Una volta definito, il supplemento per miscugli di foraggi non può essere aumentato. Può essere prelevato fino al 31 dicembre 2011.
c Importazione di cereali grezzi per l'alimentazione umana 1
Nel caso del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l'alimentazione umana) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.
2
I gestori di mulini svizzeri di orzo, avena e granoturco possono importare cereali grezzi per l'alimentazione umana delle voci di tariffa 1003.0061, 1004.0031 e 1005.9021 all'aliquota di dazio del contingente, se: a. importano le merci a scopo di macinatura, assumendosene i costi e gli eventuali rischi;
b. dispongono di adeguati impianti di trasformazione; c. trasformano la merce importata nella propria azienda; d. garantiscono, in un regime di sfruttamento standard, la fabbricazione di prodotti adatti all'alimentazione umana;
e. si impegnano a versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui gli indici di sfruttamento stabiliti non siano stati raggiunti; e f. si impegnano a utilizzare per l'alimentazione umana almeno il 15 per cento dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile, nonché almeno il 45 per cento del granoturco commestibile.
3
L'Ufficio federale decide in merito alla domanda di autorizzazione.
d Contingente doganale di grano duro 1
Nel caso del contingente doganale n. 26 (Grano duro) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.
30 RS
631.0
31 RS
632.10, All.
Agricoltura
10
916.01
2
È autorizzato a importare grano duro all'aliquota di dazio del contingente chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse ai sensi dell'articolo 8 della legge federale dell'8 ottobre 198232 sull'approvvigionamento economico del Paese.
3
Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato all'aliquota di dazio del contingente deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per fabbricare paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo.
4
Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire il grano duro importato all'aliquota di dazio del contingente solo a persone che si sono impegnate nei confronti dell'Amministrazione federale delle dogane a rispettare i requisiti di cui al capoverso 3.
e Contingente doganale di cereali panificabili 1
Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
2
Ha diritto a una quota di contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse ai sensi dell'articolo 8 della legge federale dell'8 ottobre 198233 sull'approvvigionamento economico del Paese.
3
Il contingente doganale è scaglionato nel tempo in più parti secondo l'allegato 4b e liberato secondo scadenze. L'Ufficio federale può modificare l'allegato 4b. Sente preliminarmente le cerchie interessate.
4
Il DFE può aumentare temporaneamente il contigente doganale di cereali panificabili in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno dopo aver sentito le cerchie interessate.34
f Versamento posticipato del dazio 1
Se al momento dell'importazione le merci di cui all'allegato 4a numero 2 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, nella media di ogni anno civile, per 100 kg lordi di merce importata possono essere utilizzati quali foraggi al massimo 10 kg; sono esclusi i prodotti trasformati per i quali il DFE ha stabilito indici di sfruttamento. Se la quantità massima è superata, il dazio determinante deve essere versato posticipatamente in funzione della differenza.
2
L'azienda di trasformazione che non rispetta le percentuali di sfruttamento di cui agli articoli 22c capoverso 2 lettera f e 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l'aliquota di dazio fuori contingente applicabile al momento della nascita 32 RS
531
33 RS
531
34 Applicabile fino al 30 giu. 2008 (RU 2007 6225).
Importazione di prodotti agricoli 11
916.01
dell'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in questione.
3
L'azienda di trasformazione che, per motivi qualitativi, non rispetta le percentuali di sfruttamento di cui all'articolo 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l'aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile al momento della nascita dell'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in questione.
4
L'Amministrazione federale delle dogane decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.
g Versamento posticipato dell'obbligazione doganale Se la trasformazione genera un minor valore, l'obbligazione doganale da versare posticipatamente è ridotta in funzione del minor valore del foraggio.
Capitolo 4:
Eccezioni all'obbligo del permesso d'importazione, margini di tolleranza Sezione 1: Prodotti agricoli senza contingente doganale
Art. 23
35
I prodotti agricoli per i quali non è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l. L'eccezione non concerne le spedizioni di prodotti della voce doganale ex 1209.9100.
Art. 24
36 Traffico turistico
Nel traffico turistico i prodotti agricoli destinati ad uso privato sono esenti da PGI.
Sezione 2: Prodotti agricoli con contingente doganale
Art. 25
Spedizioni
1
I prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI al di fuori del contingente doganale fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1o mar. 2000 (RU 2000 384).
36 Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
Agricoltura
12
916.01
2
Per importazioni uniche in quantitativi esigui e in condizioni particolari, segnatamente in occasione di fiere o manifestazioni simili, come pure importazioni per l'ammissione temporanea a scopi sperimentali, il servizio per il rilascio dei permessi può:37
a. esentare dal PGI senza limitazioni quantitative; e b. autorizzare l'importazione all'ADC senza computo nel contingente doganale da ripartire importazioni uniche in quantitativi esigui e in condizioni particolari.
Art. 26
38
1
Nel traffico turistico l'importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato: a. senza PGI nelle quantità di cui all'allegato 5 e b.39 all'aliquota forfetaria secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 200740 sulle dogane, senza computo nel contingente, nelle quantità di cui all'allegato 6.
2
L'articolo 66 dell'ordinanza del 1° novembre 200641 sulle dogane non si applica ai quantitativi soggetti a dazio secondo l'aliquota di dazio fuori contingente.
Art. 27
42
Capitolo 5: Rilevazione dei dati, tasse e provvedimenti di salvaguardia Sezione 1: Rilevazione dei dati necessari
Art. 28
1 Nella misura in cui l'applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato.
37 Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
38 Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).
40 RS
631.011
41 RS
631.01
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2507).
Importazione di prodotti agricoli 13
916.01
2
I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti.
Sezione 2: Tasse
43
Art. 30
44
Art. 31
45
Art. 32
46
Sezione 3: Provvedimenti di salvaguardia
Art. 33
1 D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle dogane) il DFE adotta i provvedimenti organizzativi necessari per un'applicazione tempestiva ed efficace delle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo.
2
Se l'applicazione è urgente ed è impossibile attendere la decisione del Consiglio federale, il DFE decide dell'applicazione.
3
Se si può supporre che tutte le relative condizioni siano soddisfatte, è possibile ricorrere alle clausole di salvaguardia in via eccezionale anche se tutte le informazioni relative all'accesso al mercato effettivamente accordato e i dati statistici necessari non sono ancora disponibili o valutati integralmente. Se mancano le basi statistiche riguardanti una voce di tariffa si possono utilizzare dati relativi a prodotti agricoli analoghi.
4
Per tenere conto delle particolarità di prodotti agricoli deperibili e di stagione, nei loro confronti possono essere applicati periodi di calcolo più corti.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2507).
44 Abrogato dal n. IV 62 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
45 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
46 Abrogato dal n. I dell'O del 17 nov. 1999 (RU 1999 3628).
Agricoltura
14
916.01
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 34
Esecuzione 1 L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempre che altre autorità non ne siano state incaricate.
2
L'Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza alla frontiera e mette a disposizione dell'Ufficio federale i dati concernenti i quantitativi di prodotti agricoli importati.
Art. 35
47
a48
Art. 36
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
47 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
48 Introdotto dal n. 6 dell'all. all'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 529). Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).
Importazione di prodotti agricoli 15
916.01
Allegato 149 (art. 5 e 5a)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all'obbligo di ottenere un permesso 1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
capo
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0101. 1011
120.00 PGI non necessario 1019 3834.00 PGI non necessario 1021
3.00 PGI non necessario 1029 1281.00 PGI non necessario 9021
3.00 PGI non necessario 9029 1281.00 PGI non necessario 9095 120.00 PGI non necessario 9096 3834.00 PGI non necessario 9097 2250.00 PGI non necessario 9098 900.00 PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 49 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 nov. 1999 (RU 1999 3628). Aggiornato dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 1999 3622), dal n. II, cpv. 1, dell'O del 1° nov. 2000 (RU 2000 2838), dal n. 14 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), dal n. I delle O del 8 mar. 2002 (RU 2002 1482), del 26 giu. 2002 (RU 2002 2506), dal n. I dell'O dell'UFAG del 23 set. 2002 (RU 2002 3122), dal n. II dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 3486), dal n. 6 dell'all. all'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 529), dal n. II cpv. 1 delle O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3055), del n. I 1 dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 5473), dal n. 5 dell'all. all' O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati (RU 2005 503), dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5539), dal n. I dell'O del 1° mar. 2006 (RU 2006 889), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2507), dal n. II 11 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006 (RU 2006 4845), dal n. II cpv. 1 dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327), dal n. III cpv. 1 dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225), dal n. I delle O del DFE del 22 feb. 2008 (RU 2008 711), dal n. I dell'O dell'UFAG del 23 mag. 2008 (RU 2008 3167), dal n. IV cpv. 1 dell'O del 25 giu. 2008 (RU 2008 3559) e dal n. I dell'O dell'UFAG del 22 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3689).
Agricoltura
16
916.01
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
capo
[1
Testo
complementare
(Fr.)
0102. 1091
2500.00 1099 1500.00 9099 1275.00
0103. 1090
1000.00 9110
33.00 9210
10.00 0104. 1010
5.00
2010
3.00
0511. 1090
5.00
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina come pure volatili Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
al pezzo:
0101. 9091
90.00
9092 1309.00
0102. 9011
95.00
9019 1275.00
0103. 9120
63.00
9190 1309.00
9220
40.00
9290 1309.00
0104. 1020
25.00
1090 122.00
2020
43.00
2090
59.50
per 100 kg lordi:
0201. 1011
94.00
1019 758.00
1091
69.00 1099 758.00
2011 109.00 2019 1368.00
2091 159.00 2099 1368.00
3011 109.00
Importazione di prodotti agricoli 17
916.01
Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
3019 2212.00
3091 159.00 3099 2212.00
0202. 1011
94.00
1019 758.00
1091
69.00 1099 758.00
2011 109.00 2019 1233.00
2091 159.00 2099 1233.00
3011 109.00 3019 2057.00
3091 109.00 3099 2057.00
0203. 1191
43.00
1199 347.00
1291
50.00
1299 508.00
1981
50.00
1991 2304.00
1999 396.00
2191
43.00
2199 355.00
2291
50.00
2299 474.00
2981
50.00
2991 2304.00
2999 329.00
0204. 1010
30.00
1090 838.00
2110
30.00
2190 845.00
2210
30.00
2290 753.00
2310
30.00
2390 760.00
3010
30.00
3090 749.00
4110
30.00
4190 858.00
4210
30.00
4290 809.00
4310
30.00
4390 760.00
5010
49.00
5090 700.00
0205. 0010
20.00
0090 1459.00
0206. 1011
79.00 1019 153.00
1021 153.00
Agricoltura
18
916.01
Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
1029 919.00
1091 109.00 1099 919.00
2110 110.00
2190 153.00
2210 190.00 2290 919.00
2910 140.00
2990 919.00
3091
50.00
3099
68.00
4191
68.00
4199
68.00
4991
68.00
4999
68.00
8010
49.00 8090
68.00
9010
50.00 9090
68.00
0207. 1110
30.00 1210
30.00 1311
30.00 1321
30.00 1481
30.00 1491
30.00 2410
30.00 2510
30.00 2611
30.00 2621
30.00 2781
30.00 2791
30.00 3211
30.00 3291
30.00 3311
30.00 3391
30.00 3511
30.00 3591
30.00 3610
36.33 3691
30.00 0209. 0011
55.00
0019
55.00
0210. 1191
225.00
1199 1530.00
1291 175.00
1299 255.00
1991 225.00
1999 935.00
2010 375.00
2090 1190.00
9911 146.00
9912 146.00
9919 146.00
Importazione di prodotti agricoli 19
916.01
Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
9931
30.00 9941
30.00 9951
30.00 9961
30.00 9971
30.00 9981
30.00 0504. 0039
0.50
1601. 0011
110.00
0019 893.00
0021 125.00
0029 893.00
0031
75.00 1602. 1010
85.00 PGI non
necessario
2071 170.00
2079 798.00
3110
50.00 3210
50.00 3910
50.00 4111 115.00 4119 850.00
4191 100.00
4199 850.00
4210 100.00 4290 850.00
4910 100.00
4990 850.00
5011 130.00
5019 638.00
5091 140.00 5099 638.00
9011 100.00
9019 638.00
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 4. Disciplinamento del mercato: latticini Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0401. 3020 1340.00 0402. 2120 1340.00 2920 1340.00 9110 223.00
Agricoltura
20
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
9120 1340.00 9910 223.00 0403. 1020
[2]
9091 18.00 0404. 1000 170.00 0406. 1010 25.50 PGI
non
necessario
1020 264.00 PGI
non
necessario
1090 289.00 PGI
non
necessario
2010 408.00 PGI
non
necessario
2090 315.00 PGI
non
necessario
3010 230.00 PGI
non
necessario
3090 442.00 PGI
non
necessario
4010 21.30 PGI
non
necessario
4021 85.00 PGI
non
necessario
4029 289.00 PGI
non
necessario
4081 408.00 PGI
non
necessario
4089 315.00 PGI
non
necessario
9011 25.50 PGI
non
necessario
9019 289.00 PGI
non
necessario
9021 34.00 PGI
non
necessario
9031 115.00 PGI
non
necessario
9039 21.00 PGI
non
necessario
0406. 9051 50.00 importati nell'ambito
del contingente speciale, PGI non necessario per ADFC e ADC 9059 50.00 importati nell'ambito
del contingente speciale, PGI non necessario per ADFC e ADC 9060 51.00 PGI
non
necessario
9091 408.00 PGI
non
necessario
9099 315.00 PGI
non
necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. [2] Il dazio doganale è fissato nell'ordinanza del DFE concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1). 5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
Testo
complementare
(Fr.)
0407. 0010
50.00 PGI non necessario 0090 371.00
PGI
non
necessario
0408. 1110
255.00 PGI non necessario 1190 500.00
PGI
non
necessario
1910
79.00
PGI
non
necessario
1990 134.00
PGI
non
necessario
Importazione di prodotti agricoli 21
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
Testo
complementare
(Fr.)
9110 255.00
PGI
non
necessario
9190 500.00
PGI
non
necessario
9910
79.00
PGI
non
necessario
9990 134.00
PGI
non
necessario
3502. 1110
255.00 PGI non necessario 1190 1596.00
PGI
non
necessario
1910
79.00
PGI
non
necessario
1990 420.00
PGI
non
necessario
6. Piante vive Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0601. 1010
38.10 PGI non
necessario
2010
1.40 PGI non
necessario
0602. 2059
5.20 PGI non
necessario
4010
5.20 PGI non
necessario
9011
1.40 PGI non
necessario
9012
0.20 PGI non
necessario
9019
5.20 PGI non
necessario
0604. 1010
0.00 PGI non
necessario
9111
0.00 PGI non
necessario
9119
5.00 PGI non
necessario
9190
0.00 PGI non
necessario
9910
0.00 PGI non
necessario
0713. 3319
0.00 PGI non
necessario
[1] Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 7. Disciplinamento del mercato: alberi da frutta Voce di tariffa
Aliquota di
dazio
per 100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0602. 2011
500.00 2019 500.00 2021 350.00
Agricoltura
22
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio
per 100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
2029 350.00 2031 400.00 2039 400.00 2041
0.00
2049
0.00
2071 225.00 2072
90.00 2081
70.00 2082
70.00 [1] Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo complementare (Fr.)
0603. 1110
12.50 1120
2450.00 1120
1715.00 dal 01.01.2009 1120
1372.00 dal 01.01.2010 1120
1098.00 dal 01.01.2011 1120
878.00 dal 01.01.2012 1120
702.00 dal 01.01.2013 1120
562.00 dal 01.01.2014 1120
379.00 dal 01.01.2015 1120
196.00 dal 01.01.2016 1120
12.50 dal 01.01.2017 1220
840.00 1220
588.00 dal 01.01.2009 1220
470.00 dal 01.01.2010 1220
376.00 dal 01.01.2011 1220
301.00 dal 01.01.2012 1220
241.00 dal 01.01.2013 1220
193.00 dal 01.01.2014 1220
137.00 dal 01.01.2015 1220
81.00 dal 01.01.2016 1220
25.00 dal 01.01.2017 1320, 1420,1921, 1929 1540.00 1320, 1420,1921, 1929 1078.00 dal 01.01.2009 1320, 1420,1921, 1929 862.00 dal 01.01.2010 1320, 1420,1921, 1929 690.00 dal 01.01.2011 1320, 1420,1921, 1929 552.00 dal 01.01.2012 1320, 1420,1921, 1929 442.00 dal 01.01.2013 1320, 1420,1921, 1929 354.00 dal 01.01.2014
Importazione di prodotti agricoli 23
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo complementare (Fr.)
1320, 1420,1921, 1929 244.00 dal 01.01.2015 1320, 1420,1921, 1929 134.00 dal 01.01.2016 1320, 1420,1921, 1929 25.00 dal 01.01.2017 [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. 9. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0701. 1010
1.40
9010
6.00
2005. 2029
785.00 PGI non
necessario
2099 257.30 PGI non
necessario
[1] Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 10. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi freschi (sistema delle 2 fasi) Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
ex 0702. 0019
600.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
0029
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
0039
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
0099
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0703. 1029
250.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1059
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9019
130.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9029
130.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0704. 1099
120.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9019
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9029
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9049
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9059
120.00 periodo d'approvvigionamento completo
Agricoltura
24
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
ex
9062
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9079
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0705. 1119
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1129
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1199
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1919
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1929
400.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1939
400.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1949
400.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1999
400.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2919
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2929
250.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2949
250.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2979
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0706. 1019
250.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1029
120.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1039
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9019
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9049
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9059
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9069
350.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0707. 0019
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
0029
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0708. 1029
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2049
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2099
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0709. 2019
480.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
3019
150.00 dal 4 luglio al 9 settembre ex
4019
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
4029
200.00 periodo d'approvvigionamento completo 6012 10.00 ex
7019
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9029
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9039
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9049
300.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9059
130.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9069
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9079
700.00 periodo d'approvvigionamento completo [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
Importazione di prodotti agricoli 25
916.01
11. Disciplinamento del mercato: frutta fresca (sistema delle 2 fasi) Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0808. 1021
2.00
1022
2.00
ex
1029
140.00 periodo d'approvvigionamento completo 0808. 1031
5.00
1032
5.00
ex
1039
140.00 periodo d'approvvigionamento completo 0808. 2021
2.00
2022
2.00
ex
2029
120.00 periodo d'approvvigionamento completo 0808. 2031
5.00
2032
5.00
ex
2039
120.00 periodo d'approvvigionamento completo 0809. 1011
3.00
1018
3.00
ex
1019
200.00 periodo d'approvvigionamento completo 0809. 1091
5.00
1098
5.00
ex
1099
200.00 periodo d'approvvigionamento completo 0809. 2010
3.00
2011
3.00
ex
2019
200.00 periodo d'approvvigionamento completo 0809. 3010
4.00
3020
4.00
0809. 4012
3.00
4013
3.00
4015
3.00
0809. 4092
10.00 4093
10.00 4095
10.00 ex 0810. 1019
450.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0810. 2019
400.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0810. 2029
300.00 periodo d'approvvigionamento completo 0810. 9093
5.00
9094
5.00
0810. 9096
5.00
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 12. Disciplinamento del mercato: frutta per sidro e prodotti di frutta Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0808. 1011
2.00
2011
2.00
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
Agricoltura
26
916.01
13. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi 13.1 Aliquote di dazio Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce
di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
0505.9011 12.00
0508.0091
11.00
0511.9110
0.00 0511.9911
11.00
0511.9919 11.00
0708.9010
0.00 0709.9091
1.00 0712.9070
1.00
0713.1011 0.00
0713.1012
0.00 0713.1013
1.25 0713.1091
0.00
0713.1092 4.85
0713.2011
0.00 0713.2012
0.00 0713.2013
0.35
0713.2091 0.00
0713.2092
4.85 0713.3111
0.00 0713.3112
0.00
0713.3113 0.35
0713.3191
0.00 0713.3192
4.85 0713.3211
0.00
0713.3212 0.00
0713.3213
1.25 0713.3291
0.00 0713.3292
4.85
0713.3311 0.00
0713.3312
0.00 0713.3313
1.25 0713.3391
0.00
0713.3392 4.85
0713.3911
0.00 0713.3912
0.00 0713.3913
1.25
0713.3991 0.00
0713.3992
4.85 0713.4011
0.00 0713.4012
0.00
0713.4013 0.35
0713.4091
0.00 0713.4092
4.85 0713.5012
0.00
0713.5013 0.00
0713.5014
0.35 0713.5091
0.00 0713.5092
4.85
0713.9011 0.00
0713.9012
0.00 0713.9013
0.35 0713.9091
0.00
0713.9092 4.85
0714.1010
3.00 0714.2010
0.00 0714.9010
0.00
0802.2110 5.00
0802.2120
0.00 0802.2210
8.00 0802.2220
0.00
0802.3110 5.00
0802.3120
0.00 0802.3210
8.00 0802.3220
0.00
0813.4081 4.00
0813.4092
4.00
0813.5012
10.00 0813.5021
10.00
0813.5081 4.00
0813.5092
10.00
0901.9011
0.00 1001.1011
11.90
1001.1021 3.35
1001.1060
7.00 * 1001.1070
0.70 * 1001.9011
40.00
1001.9021 28.35
1001.9060
7.00 * 1001.9070
0.70 * 1002.0011
55.00
1002.0021 28.35
1002.0060
6.00
1002.0070
0.60 1003.0010
51.50
1003.0020 0.95
1003.0030
3.00 1003.0040
0.20 1003.0061
1.40
1003.0069 51.00
1003.0070
6.00
1003.0080
0.90 1004.0010
42.00
1004.0020 0.95
1004.0031
0.00 1004.0039
45.90 1004.0040
0.00
1004.0050 0.00
1005.1000
43.00 1005.9010
0.85 1005.9021
0.25
1005.9029 45.90
1005.9030
1.00 1005.9040
0.10 1006.1010
0.95
1006.1020 0.00
1006.2010
0.95 1006.2020
0.00 1006.3010
3.35
1006.3020 0.00
1006.4010
3.35 1006.4020
0.00 1007.0010
0.95
1007.0030 3.00
1007.0040
0.10 1008.1010
0.95 1008.1030
9.00
1008.1040 0.25
1008.2010
0.95 1008.2030
0.00 1008.2040
0.00
1008.3010 0.95
1008.3030
12.00
1008.3040
0.35 1008.9013
57.00
1008.9014 28.35
1008.9033
8.00 1008.9034
0.80 1008.9041
0.95
1008.9061 7.00 * 1008.9071 0.20 * 1101.0051
12.00 * 1101.0059
9.00 *
1102.1051 11.00
1102.1059
9.00
1102.2020
3.00 1102.9013
11.00
1102.9052 0.00
1102.9062
12.00 * 1103.1111
4.85 1103.1112
12.00 *
1103.1191 38.00
1103.1192
12.00 * 1103.1310
4.85 1103.1320
6.00
1103.1911 38.00
1103.1912
12.00
1103.1921
10.35 1103.1922
10.00
1103.1931 4.85
1103.1932
1.00
1103.1991
10.35 1103.1993
14.00 *
1103.2011 37.00
1103.2012
12.00 * 1103.2021
38.00 1103.2022
12.00
1103.2091 10.35
1103.2092
14.00 * 1104.1210
10.35 1104.1220
13.00
1104.1911 37.00
1104.1912
12.00 * 1104.1921
10.35 1104.1922
14.00
1104.1991 10.35
1104.1993
18.00 * 1104.2210
10.35 1104.2230
13.00
1104.2310 10.35
1104.2320
0.00
1104.2911
37.00 1104.2912
11.00 *
1104.2921 10.35
1104.2923
2.00
1104.2931
10.35 1104.2933
14.00
1104.2991 10.35
1104.2993
17.00 * 1104.3011
68.15 1104.3012
60.90
1104.3021 23.55
1104.3039
82.70
1104.3070
8.00 1104.3081
10.00
1104.3091 10.35
1104.3093
0.00
1105.1021
10.00 1105.2021
12.00
1106.1010 0.00
1106.2010
6.00 1106.3010
16.00 1107.1011
0.00
1107.1013 0.00
1107.1091
0.00 1107.1094
1.00 1107.2011
0.00
1107.2013 2.00
1107.2091
0.00
1107.2094
3.00 1108.1110
10.35
Importazione di prodotti agricoli 27
916.01
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce
di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
1108.1120 0.00
1108.1210
10.35
1108.1220
0.00 1108.1310
6.35
1108.1320 0.00
1108.1410
10.35
1108.1420
3.00 1108.1911
6.35
1108.1912 5.00
1108.1991
10.35
1108.1992
5.00 1108.2010
10.35
1108.2020 6.00
1201.0010
0.00
1201.0021
0.10 1201.0023
24.70
1201.0024 18.90
1201.0026
0.10
1201.0027
0.10 1201.0091
0.00
1202.1010 13.00
1202.1021
0.10
1202.1023
51.70 1202.1024
44.35
1202.1026 0.10
1202.1027
0.10
1202.2010
14.00 1202.2021
0.10
1202.2023 62.65
1202.2024
57.55
1202.2026
0.10 1202.2027
0.10
1203.0010 14.00
1203.0021
0.10
1203.0023
83.95 1203.0024
78.15
1203.0026 0.10
1203.0027
0.10
1204.0010
0.00 1204.0021
0.10
1204.0023 50.70
1204.0024
43.45
1204.0026
0.10 1204.0027
0.10
1205.1010 0.00
1205.1021
0.10
1205.1023
53.60 1205.1024
46.35
1205.1026 0.10
1205.1027
0.10
1205.1040
0.00 1205.1051
0.10
1205.1053 60.80
1205.1054
53.60
1205.1056
0.10 1205.1057
0.10
1205.9010 0.00
1205.9021
0.10
1205.9023
53.60 1205.9024
46.35
1205.9026 0.10
1205.9027
0.10
1205.9040
0.00 1205.9051
0.10
1205.9053 60.80
1205.9054
53.60
1205.9056
0.10 1205.9057
0.10
1206.0010 0.00
1206.0021
0.10
1206.0023
59.10 1206.0024
50.25
1206.0026 0.10
1206.0027
0.10
1206.0040
3.00 1206.0041
0.10
1206.0053 66.45
1206.0054
59.10
1206.0056
0.10 1206.0057
0.10
1207.2010 5.00
1207.2021
0.10
1207.2023
29.00 1207.2024
21.80
1207.2026 0.10
1207.2027
0.10
1207.4010
14.00 1207.4021
0.10
1207.4023 72.40
1207.4024
65.15
1207.4026
0.10 1207.4027
0.10
1207.5010 3.00
1207.5021
0.10
1207.5023
29.00 1207.5024
21.80
1207.5026 0.10
1207.5027
0.10
1207.9111
12.00 1207.9113
0.10
1207.9114 57.90
1207.9115
50.70
1207.9116
0.10 1207.9117
0.10
1207.9921 12.00
1207.9922
0.10
1207.9923
50.70 1207.9924
43.45
1207.9925 0.10
1207.9926
0.10
1207.9931
8.00 1207.9932
0.10
1207.9933 61.15
1207.9934
53.90
1207.9935
0.10 1207.9936
0.10
1207.9941 16.00
1207.9942
0.10
1207.9943
65.15 1207.9944
57.90
1207.9945 0.10
1207.9946
0.10
1207.9951
5.00 1207.9952
0.10
1207.9953 36.25
1207.9954
29.00
1207.9955
0.10 1207.9956
0.10
1207.9991 18.00
1207.9993
0.10
1207.9994
72.80 1207.9995
65.55
1207.9996 0.10
1207.9997
0.10
1208.1010
0.00 1208.9010
0.00
1209.1010 6.00
1209.2911
12.00
1209.2912
1.20 1209.9911
19.00
1209.9912 1.90
1209.9991
20.00
1212.2010
6.00 1212.9110
10.00
1212.9911 14.00
1212.9922
0.00
1212.9991
14.00 1213.0091
0.00
1213.0099 1.00
1214.1010
0.00
1214.9011
4.00 1214.9019
0.00
1404.9010 3.00
1501.0012
0.00
1501.0013
0.00 * 1501.0022
0.00
1501.0023 15.00
1502.0011
0.00
1502.0012
0.00 1502.0019
0.00 *
1503.0010 15.00
1504.1091
0.00
1504.2010
0.00 1504.3010
0.00
1505.0011 0.00
1505.0091
15.00
1506.0011
0.00 1506.0012
0.00
1506.0019 15.00
1507.1010
0.00
1507.9011
38.00 1507.9091
9.00
1508.1010 0.00
1508.9011
38.00
1508.9091
18.00 1509.1010
0.00
1509.9010 15.00
1510.0010
0.00
1511.1010
0.00 1511.9011
0.00
1511.9091 0.00
1512.1110
0.00
1512.1911
26.00 1512.1991
2.00
1512.2110 0.00
1512.2910
15.00
1513.1110
0.00 1513.1911
25.00
1513.1991 0.00 * 1513.2110 0.00
1513.2911
25.00 1513.2991
15.00
1514.1110 0.00
1514.1910
16.00
1514.9110
0.00 1514.9910
15.00
1515.1110 0.00
1515.1910
34.00
1515.2110
0.00 1515.2910
34.00
1515.3010 34.00
1515.5011
0.00
1515.5020
34.00 1515.9011
0.00
1515.9021 34.00
1515.9031
34.00
1515.9091
34.00 1516.1010
17.00
1516.2010 0.00
1517.1010
9.00
1517.9010
0.00 1518.0011
0.00
1518.0081 15.00
1518.0093
0.00
1702.3021
0.00 1702.3033
0.00
1702.4011 0.00
1702.6022
0.00
1702.9011
0.00 1703.9091
5.00
1802.0010 0.00
1905.9021
0.00
2102.1091
0.00 2102.2011
0.00
Agricoltura
28
916.01
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce
di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
2102.2021 0.00
2103.3011
14.00
2301.1011
23.00 2301.1019
24.00
2301.2010 0.00
2302.1010
5.00 * 2302.3020
5.00 * 2302.4030
9.00 *
2302.4091 5.00 * 2302.5010 5.00 * 2303.1011
0.00 2303.1012
0.00
2303.1018 0.00
2303.2010
0.00 2303.3010
0.00 2304.0010
0.00
2305.0010 7.00
2306.1010
1.00 2306.2010
0.00 2306.3010
0.00
2306.4110 0.00
2306.4910
0.00 2306.5010
0.00 2306.6010
0.00
2306.9011 13.00
2306.9021
2.00 2308.0020
6.00 2308.0030
3.00
2308.0040 12.00
2308.0050
0.00
2308.0060
0.00 2309.9011
3.50 *
2309.9041 0.00
2309.9081
164.05 * 2309.9082
3.50 * 2309.9089
3.50 *
3505.1010 0.00
3505.2010
18.00 3809.1010
24.00 3823.1110
0.00
3823.1210 11.00
3823.1910
0.00
[1] Le nuove aliquote di dazio sono contrassegnate con «*» 13.2
Per le seguenti voci di tariffa non è richiesto alcun PGI 0713.1012 0713.1013 0713.1092 0713.2012 0713.2013 0713.2092 0713.3112 0713.3113 0713.3192 0713.3212 0713.3213 0713.3292 0713.3312 0713.3313 0713.3392 0713.3912 0713.3913 0713.3992 0713.4012 0713.4013 0713.4092 0713.5013 0713.5014 0713.5092 0713.9012 0713.9013 0713.9092 1001.1021 1001.1070 1001.9021 1001.9070 1002.0021 1002.0070 1003.0020 1003.0040 1003.0069 1003.0080 1004.0020 1004.0039 1004.0050 1005.9010 1005.9040 1005.9029 1006.1010 1006.2010 1006.3010 1006.4010 1007.0010 1007.0040 1008.1010 1008.1040 1008.2010 1008.2040 1008.3010 1008.3040 1008.9014 1008.9034 1008.9041 1008.9071 1103.1111 1103.1191 1103.1310 1103.1911 1103.1921 1103.1931 1103.1991 1103.2011 1103.2021 1103.2091 1104.1210 1104.1911 1104.1921 1104.1991 1104.2210 1104.2310 1104.2911 1104.2921 1104.2931 1104.2991 1104.3091 1107.1011 1107.1091 1107.2011 1107.2091 1108.1110 1108.1210 1108.1310 1108.1410 1108.1911 1108.1991 1108.2010 1201.0091 1209.2912 1209.9912 1213.0091 1214.9011
Importazione di prodotti agricoli 29
916.01
14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
1001. 1032
1.00
9032 23.30 1002. 0032 23.30 1007. 0021 23.30 1008. 1021 23.30 2021 23.30 9022 23.30 9051 23.30 1101. 0043 85.00 PGI non
necessario
0048 65.00 PGI non
necessario
1102. 1049 65.00 PGI non
necessario
2010 65.00 PGI non
necessario
9011 65.00 PGI non
necessario
9051 65.00 PGI non
necessario
9061 65.00 PGI non
necessario
1103. 1119 65.00 PGI non
necessario
1199 65.00 PGI non
necessario
1390 65.00 PGI non
necessario
1919 65.00 PGI non
necessario
1929 65.00 PGI non
necessario
1939 65.00 PGI non
necessario
1992 65.00 PGI non
necessario
1999 65.00 PGI non
necessario
2019 65.00 PGI non
necessario
2029 65.00 PGI non
necessario
2099 65.00 PGI non
necessario
1104. 1290 65.00 PGI non
necessario
1919 65.00 PGI non
necessario
1929 65.00 PGI non
necessario
1992 65.00 PGI non
necessario
1999 65.00 PGI non
necessario
2220 65.00 PGI non
necessario
2390 65.00 PGI non
necessario
2913 73.00 PGI non
necessario
2918 65.00 PGI non
necessario
2922 65.00 PGI non
necessario
2932 65.00 PGI non
necessario
2992 65.00 PGI non
necessario
2999 65.00 PGI non
necessario
3089 65.00 PGI non
necessario
1107. 1012 65.00 1092 65.00 PGI non
necessario
1093 65.00 PGI non
necessario
2012 65.00 2092 65.00 PGI non
necessario
2093 65.00 PGI non
necessario
2099 65.00 PGI non
necessario
1201. 0099
-.10
PGI necessario solo per sementi 1202. 1099
-.10 PGI non
necessario
1202. 2099
-.10 PGI non
necessario
Agricoltura
30
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
1203. 0090
-.10 PGI non
necessario
1204. 0099
-.10 PGI non
necessario
1205. 1031,
9031
-.10 PGI non
necessario
1039,
9039
-.10
PGI necessario solo per sementi 1061,
9061
-.10 PGI non
necessario
1069,
9069
-.10
PGI necessario solo per sementi 1206. 0031
-.10 PGI non
necessario
0039
-.10 PGI non
necessario
0061
-.10 PGI non
necessario
0069
-.10 PGI non
necessario
1207. 2091
-.10 PGI non
necessario
2099
-.10 PGI non
necessario
4091
-.10 PGI non
necessario
4099
-.10 PGI non
necessario
5091
-.10 PGI non
necessario
5099
-.10 PGI non
necessario
9118
-.10 PGI non
necessario
9119
-.10 PGI non
necessario
9927
-.10 PGI non
necessario
9929
-.10 PGI non
necessario
9937
-.10 PGI non
necessario
9939
-.10 PGI non
necessario
9947
-.10 PGI non
necessario
9949
-.10 PGI non
necessario
9957
-.10 PGI non
necessario
9959
-.10 PGI non
necessario
9998
-.10 PGI non
necessario
9999
-.10 PGI non
necessario
1212. 9190 esente PGI non necessario 9919 esente
PGI
non
necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 15. Disciplinamento del mercato: olii e grassi alimentari Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
1104. 3011
83.00 3012
77.10 3021
39.20 3039
94.85 1501 0018
153.00
Importazione di prodotti agricoli 31
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0019
163.20 0028
163.00 0029
173.20 1502 0091
148.00 0099
158.20 1503 0091
148.00 0099
158.20 1504 1098
148.00 1099
158.20 2091
148.00 2099
158.20 3091
148.00 3099
158.20 1506 0091
148.00 0099
158.20 1507 1090
133.70 9018
168.00 9019
178.20 9098
145.00 9099
155.20 1508 1090
133.70 9018
168.00 9019
178.20 9098
145.00 9099
155.20 1509 1091
101.20 1099
144.00 9091
101.20 9099
144.00 1510 0091
134.70 0099
144.00 1511 1090
123.20 9018
168.00 9019
178.20 9098
145.00 9099
155.20 1512 1190
133.70 1918
168.00 1919
178.20 1998
145.00 1999
155.20 2190
133.70 2991
145.00 2999
155.20 1513 1190
128.50 1918
168.00 1919
178.20 1998
163.00 1999
170.40 2190
128.50 2918
168.00 2919
178.20 2998
163.00 2999
173.20
Agricoltura
32
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
1514 1190,
9190
133.70 1991,
9991
145.00 1999,
9999
155.20 1515 1190
133.70 1991
145.00 1999
155.20 2190
133.70 2991
145.00 2999
155.20 3091
145.00 3099
155.20 5019
133.70 5091
145.00 5099
155.20 9013
133.10 9018
145.00 9019
155.20 9028
145.00 9029
155.20 9038
145.00 9039
155.20 9098
145.00 9099
155.20 1516 1091
168.00 1099
178.20 2092,
2093
168.00 2097,
2098
178.20 1517 9020
1.-
1063
156.40 1068
164.60 1073
136.40 1078
143.10 1083
104.50 1088
108.70 1093
83.25 1098
85.80 9063
245.05 9068
244.40 9071
225.50 9079
239.00 9081
204.20 9089
216.10 9091
183.00 [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
Importazione di prodotti agricoli 33
916.01
16. Disciplinamento del mercato: sementi Voce di tariffa
Aliquota di dazio per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0713. 5015
0.00 PGI non
necessario
5018
0.00 PGI non
necessario
1209. 1090
0.00
2100
0.00 PGI non
necessario
2200
0.00 PGI non
necessario
2300
0.00 PGI non
necessario
2400
0.00 PGI non
necessario
2500
0.00 PGI non
necessario
2919
0.00 PGI non
necessario
2960
0.00 PGI non
necessario
2970
0.50
2980
0.00 PGI non
necessario
ex
9100
0.00
PGI necessario per sementi di pomodoro nonché di cicoria del gruppo tipo radicchio rosso della specie Cichorium intybus L. Partim [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 17. Disciplinamento del mercato: zucchero Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo complementare (Fr.)
1701. 1100
37.00 1200
37.00 9110
18.70 PGI non necessario
9991
18.70 PGI non necessario
9999
37.00 1702. 3029
12.20 PGI non necessario
3032
61.00
PGI
non
necessario
3038
16.20 PGI non necessario
3042
33.90 PGI non necessario
3048
9.30
PGI non necessario
4019
61.00
PGI
non
necessario
4029
33.90 PGI non necessario
9019
33.50 9022
15.00 9023
16.20 PGI non necessario
9024
18.70 PGI non necessario
9028
18.70 PGI non necessario
9032
20.50 9033
7.90
9034
10.00 PGI non necessario
9038
10.00 PGI non necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
Agricoltura
34
916.01
18. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
(per hl)
2009. 6119
347.00
6129 394.00
(per 100 kg lordi)
6990 782.00
9030 782.00
(per hl)
2202. 9019
430.00
9049 354.00
(per hl)
2204. 2129
300.00 2139 242.00
2149 245.00
2150
2500
PGI
non
necessario
[2]
2929 327.00
2939 108.00 (per 100 kg lordi)
2941
29.00
2942
29.00
(per hl)
3000
34.00 PGI non
necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale [2] Escluso il Porto nell'ambito del contingente doganale preferenziale n. 115 19. Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
2309. 1021
0.00 PGI non
necessario per prodotti che provengono dall'UE
1029
0.00 PGI non
necessario per prodotti che provengono dall'UE
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
Importazione di prodotti agricoli 35
916.01
20. Disciplinamento del mercato: caseina Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg lordi
Testo complementare (Fr.)
3501. 9011
4.- PGI non necessario 9019
[1] PGI non necessario 9091
909.- PGI non necessario 9099
[1] PGI non necessario [1] Il dazio doganale è fissato nell'ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).
Agricoltura
36
916.01
Allegato 250 (art. 6)
Prezzi soglia per gruppo di prodotti Voce di tariffa51 Designazione della merce Prezzo soglia
fr. per 100 kg
Valido per le linee di tariffa seguenti
0713.1011
Piselli, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali 43.00 0708.9010-0813.5092 senza 0709.9091 e
0712.9070
1003.0010 Orzo,
da
semina
87.00
1001.1011, 9011,
1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003.0070
Orzo, per l'alimentazione di animali 40.00
0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.10211008.9071
1201.0010 Fave
di
soia,
per l'alimentazione di animali
56.00 1201.0010-1208.9010 e 2103.3011
1214.1010
Farina e agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali 35.00 0901.9011
e
1209.1010-1404.9010 nonché 1802.0010 e
2308.0020-0060
1501.0012
Grassi di maiale (compreso lo strutto), grezzi, per l'alimentazione di animali 67.00 1501.0012-1518.0093, 3823.1110-1910
1702.3021 Glucosio
chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali 44.00 1702.3021-9011
e
1703.9091
2102.2011 Lieviti
morti,
per l'alimentazione di animali
54.00 2102.1091-2021 2303.1011
Proteine di patate, per l'alimentazione di animali
65.00 0505.9011-0511.9919, 2301.1011-2010,
2303.1011-3010 e
2309.9041
2304.0010
Panelli di soia, per l'alimentazione di animali
47.00 2304.0010-2306.9010 3505.1010
Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali 45.00 1101.0051-1108.2020, 1905.9021,
2302.1010-5010,
3505.1010-3809.1010 50 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2006 4845).
51 RS
632.10, All.
Importazione di prodotti agricoli 37
916.01
Allegato 352 (art. 7)
Valori indicativi d'importazione per foraggi Voce di tariffa53
Designazione della merce fr. per 100 kg
0505.
9011
Polveri
di
piume
66.00
0508.
0091
Involucri di granchiolini di mare 52.00
0511.
9110
Pesciolini
64.00
9911
Sangue
di
animali
69.00
9919
Altri
62.00
0708.
9010
Semi di guarea
42.00
0709.
9091
Granoturco
dolce,
fresco o surgelato
42.00
0712.
9070
Granoturco
dolce, essiccato
42.00
0713.
1011
Piselli in grani intieri 43.00 54
1091
Piselli
lavorati
43.00
2011
Ceci in grani intieri 43.00
2091
Ceci
lavorati
43.00
3111
Fagioli
della
specie Vigna mungo (L.) Hepper in grani intieri 42.00
3191
Fagioli
della
specie Vigna mungo (L.) Hepper lavorati 42.00
3211
Fagioli
«Adzuki»
in grani intieri
42.00
3291
Fagioli
«Adzuki» lavorati
42.00
3311
Fagioli comuni in grani intieri 42.00
3391
Fagioli comuni lavorati 42.00
3911
Fagioli Vigna intieri 42.00
3991
Fagioli Vigna lavorati 42.00
4011
Lenticchie in grani intieri 42.00
4091
Lenticchie
lavorate
42.00
5012
Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. Equina e Vicia faba var. Minor) in grani intieri 42.00
5091
Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. Equina e Vicia faba var. Minor) lavorate 42.00
9011
Altri legumi da granella in grani intieri 43.00
9091
Altri legumi da granella lavorati 43.00
0714.
1010
Radici
di
manioca
41.00
2010
Patate
dolci
41.00
9010
Topinambur
38.00
0802.
2110
Nocciole con guscio 59.00
2210
Nocciole
senza
guscio
62.00
52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2335).
53 RS
632.10, All.
54 Nel contempo prezzo soglia
Agricoltura
38
916.01
Voce di tariffa53
Designazione della merce fr. per 100 kg
3110
Noci comuni con guscio 59.00
3210
Noci comuni senza guscio 62.00
0813.
4081
Frutta a nocciolo essiccata 39.00
4092
Altra frutta essiccata 39.00
5012
Miscugli di frutta secche contenenti nocciole e/o noci comuni per più del 50 %
50.00
5021
Miscugli
di
frutta secche contenenti nocciole e/o noci comuni 50.00
5081
Miscugli aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40 % e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20 %
39.00
5092
Altri,
contenenti
frutta delle voci 0813.4081 a 0813.4099 50.00
0901.
9011
Bucce e pellicole di caffè 8.00
1001.
1011
Frumento (grano) duro da semina 101.00
1060
Frumento (grano) duro 42.00
9011
Grano
tenero
da semina
101.00
9060
Grano
tenero
42.00
1002.
0011
Segala da semina
205.00
0060
Segala
40.00
1003.
0010
Orzo
da
semina
87.00
55
0070
Orzo
40.00
56
1004.
0010
Avena
da
semina
96.00
0040
Avena
36.00
1005.
1000
Granoturco da semina 794.00
9030
Granoturco
42.00
1006.
1020
Riso
greggio
41.00
2020
Riso
decorticato
42.00
3020
Riso semi-imbianchito o imbianchito 44.00
4020
Rotture
di
riso
44.00
1007.
0030
Sorgo a grani
40.00
1008.
1030
Grano
saraceno
42.00
2030
Miglio
37.00
3030
Scagliola
51.00
9013
Triticale
da
semina
92.00
9033
Triticale
42.00
9061
Altri
cereali
42.00
1101.
0051
Farine gonfianti di frumento 47.00
0059
Farine di frumento per l'alimentazione di animali 44.00
55 Nel contempo prezzo soglia 56 Nel contempo prezzo soglia
Importazione di prodotti agricoli 39
916.01
Voce di tariffa53
Designazione della merce fr. per 100 kg
1102.
1051
Farine gonfianti di segala 45.00
1059
Farine di segala per l'alimentazione di animali 43.00
2020
Farina di granoturco per l'alimentazione di animali 44.00
9013
Farina di triticale per l'alimentazione di animali 45.00
9052
Farina di riso per l'alimentazione di animali 47.00
9062
Farina di altri cereali per l'alimentazione di animali 47.00
1103.
Semole e semolini di: 1112
frumento
(grano)
duro
47.00
1192
grano
tenero
47.00
1320
granoturco
47.00
1912
segala, frumento segalato o triticale 46.00
1922
avena
49.00
1932
riso
48.00
1993
altri
cereali
49.00
Agglomerati in forma di pellets di: 2012
frumento
47.00
2022
segala,
frumento
segalato o triticale 46.00
2092
altri
cereali
49.00
1104.
Germi di cereali schiacciati o fiocchi di: 1220
avena
52.00
1912
frumento (grano), segala, frumento segalato o triticale 47.00
1922
orzo
48.00
1993
Fiocchi di altri cereali 53.00
Altri cereali lavorati (per esempio mondati, perlati, tagliati o spezzati) di:
2230
avena
52.00
2320
granoturco
47.00
2912
frumento (grano), segala, frumento segalato o triticale 46.00
2923
miglio
42.00
2933
orzo
48.00
2993
altri
cereali
52.00
Germi di cereali:
3070
per la fabbricazione di oli 50.00
3081
provenienti
da
cereali panificabili 52.00
3093
provenienti da altri cereali 50.00
1105.
1021
Farina, semolino e polveri di patate 44.00
2021
Fiocchi
di
patate
46.00
1106.
Farine, semolini e polveri di: 1010
legumi da granella secchi della voce 0713 46.00
2010
sago o di radici o tuberi della voce 0714 44.00
3010
farine e semolini dei prodotti del capitolo 8 56.00
1107.
1013
Malto
non
torrefatto, non franto 41.00
1094
Malto
non
torrefatto
42.00
2013
Malto
torrefatto, non franto 43.00
2094
Farina di malto torrefatta 44.00
1108.
1120
Amido di frumento
44.00
1220
Amido di granoturco 44.00
1320
Fecola di patate
42.00
1420
Fecola di manioca
42.00
Agricoltura
40
916.01
Voce di tariffa53
Designazione della merce fr. per 100 kg
1912
Amido di riso
44.00
1992
Altri
amidi
44.00
2020
Inulina
45.00
1201.
0010
Fave di soia intiere 56.0057
1202.
1010
Arachidi con guscio 56.00
2010
Arachidi sgusciate o frantumate 57.00
1203.
0010
Copra
54.00
1204.
0010
Semi
di
lino
54.00
1205.
Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: 1010
semi di ravizzone
48.00
1040
semi di colza
48.00
altri:
9010
semi di ravizzone
48.00
9040
semi di colza
48.00
1206.
0010
Semi di girasole non sgusciati 45.00
0040
Semi di girasole sgusciati 51.00
1207.
2010
Semi di cotone
54.00
4010
Semi
di
sesamo
54.00
5010
Semi
di
senape
52.00
9111
Semi di papavero
52.00
9921
Semi di karité
52.00
9931
Noci e mandorle di palmisti 49.00
9941
Semi
di
ricino
56.00
9951
Semi di cartamo
45.00
9991
Altri semi oleosi, eccetto faggiole 57.00
1208.
1010
Farina di fave di soia 57.00
9010
Altre farine di frutti oleosi, eccetto farina di senape 57.00
1209.
1010
Semi di barbabietole da zucchero 28.00
2911
Semi di vecce e di lupino 49.00
9911
Semi
di
tamarindo
49.00
9991
Altri
semi
50.00
1212.
2010
Farina di alghe
26.00
9110
Barbabietole da zucchero 38.00
9911
Radici
di
cicoria
37.00
9922
Carrube
34.00
9991
Altri
prodotti
vegetali come farina e cruschello di lupini 44.00
1213.
0091
Paglia non lavorata 11.00
0099
Paglia
lavorata
15.00
57 Nel contempo prezzo soglia
Importazione di prodotti agricoli 41
916.01
Voce di tariffa53
Designazione della merce fr. per 100 kg
1214.
1010
Farina di erba medica 35.0058
9011
Fieno
(grandi
balle)
27.00
9019
Farina di erba, navoni-rutabaga e barbabietole da foraggio (SS=90 %), ecc.
36.00
1404.
9010
Noccioli di datteri e frantumi di guarea 38.00
1501.
0012
Grassi di maiale (compreso lo strutto), greggi 66.0059
0013
Altri grassi di maiale (raffinati) 84.00
0022
Grassi di volatili (greggi) 66.00
0023
Altri grassi di volatili (raffinati) 84.00
1502.
0011
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, non fusi né altrimenti estratti 41.00
0012
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi 66.00
0019
Altri
(raffinati)
84.00
1503.
0010
Stearina solare, olio di strutto, olio di sevo (raffinati) 84.00
1504.
1091
Oli di fegato di pesci 66.00
2010
Grassi e oli di pesci 66.00
3010
Grassi e oli di mammiferi marini 66.00
1505.
0011
Grasso di lana greggio 66.00
0091
Altre sostanze derivate dal grasso di lana, compresa la lanolina (raffinate) 84.00
1506.
0011
Altri grassi e oli animali non fusi né altrimenti estratti 41.00
0012
Altri grassi e oli animali, greggi 66.00
0019
Altri
(raffinati)
84.00
1507.
1010
Olio di soia, greggio 66.00
9011 Frazioni di olio di soia aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenate/frazionate) 104.00
9091
Altri
(raffinati)
84.00
1508.
1010
Olio di arachide
66.00
9011
Frazioni di olio di arachide aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenate/frazionate) 104.00
9091
Altri
(raffinati)
84.00
1509.
1010
Olio di oliva, greggio 66.00
9010
Altri
(raffinati)
84.00
1510.
0010
Altri oli di oliva, miscele 66.00
58 Nel contempo prezzo soglia 59 Nel contempo prezzo soglia
Agricoltura
42
916.01
Voce di tariffa53
Designazione della merce fr. per 100 kg
1511.
1010
Olio di palma, greggio 66.00
9011
Frazioni di olio di palma aventi un punto di fusione più elevato (frazionate) 95.00
9091
Altri
(raffinati)
84.00
1512.
1110
Olio di girasole o di cartamo, greggio 66.00
1911
Frazioni di olio di girasole o di cartamo aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenate/frazionate) 104.00
1991
Olio di girasole o di cartamo, raffinato 84.00
2110
Olio di semi di cotone, greggio 66.00
2910
Olio di semi di cotone, raffinato 84.00
1513.
1110
Olio di cocco, greggio 66.00
1911
Frazioni di olio di cocco aventi un punto di fusione più elevato (frazionate)
95.00
1991
Altri
(raffinati)
84.00
2110
Oli di palmisti o di babassù, greggi 66.00
2911
Altri,
aventi
un
punto di fusione più elevato di quello degli oli di salmisti o di babassù (frazionati) 95.00
2991
Altri
(raffinati)
84.00
1514.
A basso tenore di acido erucico: 1110
oli di ravizzone o di colza, greggi 66.00
1910
oli di ravizzone o di colza (parzialmente idrogenati/frazionati) 104.00
Altri:
9110
oli di ravizzone, di colza o di senape, greggi 66.00
9910
oli di ravizzone, di colza o di senape (raffinati) 84.00
1515.
1110
Olio di lino, greggio 66.00
1910
Olio di lino (parzialmente idrogenato/frazionato) 104.00
2110
Olio di granoturco, greggio 66.00
2910
Olio di granoturco (parzialmente idrogenato/frazionato) 104.00
3010
Olio di ricino (parzialmente idrogenato/frazionato) 104.00
5011
Olio di sesamo, greggio 66.00
5020
Olio di sesamo (parzialmente idrogenato/frazionato) 104.00
9011
Olio di germi di cereali 66.00
9021
Olio di ioioba e sue frazioni 104.00
9031
Olio di tung (parzialmente idrogenato/frazionato) 104.00
9091
Altri oli di germi di cereali (parzialmente idrogenati/frazionati) 104.00
1516.
1010
Grassi e oli animali, idrogenati 102.00
2010
Grassi e oli vegetali, idrogenati 102.00
1517.
1010
Margarina
(raffinata)
84.00
9010
Altri grassi e oli animali/vegetali alimentari (raffinati) 84.00
1518.
0011
Miscugli non alimentari di oli vegetali 66.00
0081
Olio di soia epossidato (raffinato) 84.00
0093
Altri
miscugli
non
commestibili di grassi e oli animali/vegetali 66.00
Importazione di prodotti agricoli 43
916.01
Voce di tariffa53
Designazione della merce fr. per 100 kg
1702.
3021
Glucosio allo stato solido, chimicamente puro 44.0060
3033
Altri
glucosi,
allo stato solido
44.00
4011
Glucosio, allo stato solido 44.00
6022
Sciroppo di fruttosio 31.00
9011
Zucchero invertito, allo stato solido 44.00
1703.
9091
Melasso
26.00
1802.
0010
Residui di cacao (gusci) 17.00
1905.
9021
Pangrattato
45.00
2102.
1091
Lieviti
vivi
52.00
2011
Lieviti
morti
54.0061
2021
Altri microrganismi monocellulari morti 57.00
2103.
3011
Farina di senape
53.00
2301.
1011
Ciccioli
62.00
1019
Farine di carne 60% 54.00
2010
Farine di aringa 72% 65.00
2302.
1010
Crusche di granoturco 32.00
3020
Crusche
di
frumento
32.00
4030
Residui
di
riso
36.00
4091
Altre crusche di frumento 32.00
5010
Residui
di
molitura di legumi
32.00
2303.
1011
Proteine di patate
65.0062
1012
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, il cui tenore proteico, calcolato rispetto alla materia essiccata, non supera il 30 % del peso 41.00
1018
Altri
57.00
2010
Polpe di barbabietole 37.00
3010
Avanzi della fabbricazione della birra, essiccati 38.00
2304.
0010
Panelli e altri residui solidi di soia (44 %) 47.0063
2305.
0010
Panelli e altri residui solidi di arachidi 48.00
2306.
1010
Panelli e altri residui solidi di cotone 39.00
2010
Panelli e altri residui solidi di lino 40.00
3010
Panelli e altri residui solidi di girasole 33.00
A basso tenore di acido erucico: 4110
panelli e altri residui solidi di colza o di ravizzone 34.00
60 Nel contempo prezzo soglia 61 Nel contempo prezzo soglia 62 Nel contempo prezzo soglia 63 Nel contempo prezzo soglia
Agricoltura
44
916.01
Voce di tariffa53
Designazione della merce fr. per 100 kg
Altri:
4910
panelli e altri residui solidi di colza o di ravizzone 34.00
5010
panelli e altri residui solidi di noce di cocco o di copra 33.00
6010
panelli e altri residui solidi di noci o di mandorle di palmisti 33.00
9011
panelli
e
altri
residui solidi di germi di granoturco 42.00
9021
Altri
42.00
2308.
0020
Ghiande di quercia e castagne d'India 23.00
0030
Vinacce di uva e trebbie di mele e di pere 32.00
0040
Residui della fabbricazione di estratti del caffè e della camomilla 27.00
0050
Materie vegetali di piante di granoturco 37.00
0060
Altri
31.00
2309.
9041
«Solubles» di pesci 61.00
3505.
1010
Destrina e altri amidi e fecole modificati 45.0064
2010
Colle
56.00
3809.
1010
Agenti di apprettatura a base di sostanze amilacee 56.00
3823.
1110
Acido
stearico
84.00
1210
Acido
oleico
84.00
1910
Altri acidi grassi industriali 66.00
Fascia di fluttuazione La fascia di fluttuazione per i prezzi soglia e i valori indicativi di importazione elencati nel presente allegato ammonta a +/- 3 franchi per 100 chilogrammi.
64 Nel contempo prezzo soglia
Importazione di prodotti agricoli 45
916.01
Allegato 465 (art. 10)
Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all'importazione di prodotti agricoli 1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina Contingente
doganale n.
Prodotto
Voce(i) di tariffa
Volume del contingente doganale (capi)
01 Animali
della
specie
equina 0101. 1011
3322
1021
9021
9095
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i di tariffa
[1] [1]
Contingente
doganale
(pezzo)
[1]
02 Animali
della
specie bovina
0102. 1010
1200
9091
65 Aggiornato giusta l'art. 8 dell'O dell'UFAG del 30 mar. 1999 concernente l'importazione di burro (RS 916.357.1), il n. II dell'O del 17 nov. 1999 (RU 1999 3628), il n. I dell'O dell'UFAG del 18 set. 2000 (RU 2000 2378), i n. I dell'O dell'UFAG del 17 ott. 2000 (RU 2000 2580), del 6 nov. 2000 (RU 2000 2926), il n. I cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 299), il n. I dell'O del DFE del 18 mag. 2001 (RU 2001 1474), il n. 14 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), il n. II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2583), il n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1482), i n. II dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 1789), del 16 ott. 2002 (RU 2002 3486), il n. II cpv. 1 dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397), il n. 5 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati (RU 2005 503), il n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2533), i n. I dell'O del UFAG del 27 set. 2005 (RU 2005 4697), il n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5539), il n. 5 dell'all. all'O del 1° mar. 2006 concernente la modifica degli allegati alla legge sulla tariffa delle dogane e di altri atti legislativi nell'ambito della soppressione della denaturazione di cereali panificabili (RU 2006 867), il n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2507), il n. II 11 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), il n. I dell'O del UFAG del 25 lug. 2006 (RU 2006 3311), il n. I cpv. 1 dell'O dell'8 nov. 2006 (RU 2006 4845), dal n. II cpv. 1 dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327), dai n. I delle O dell'UFAG del 14 giu. 2007 (RU 2007 2949), del 23 ago. 2007 (RU 2007 4131), dal n. I dell'O del DFE del 17 ott. 2007 (RU 2007 4971), dal n. III 2 dell'O dell'UFAG del 27 giu. 2007 (RU 2007 3417), dal n. III cpv. 1 dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225), dal n. I dell'O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1797) e dal n. I dell'O del DFE del 7 mag. 2008 (RU 2008 2059).
Agricoltura
46
916.01
Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i di tariffa
[1] [1]
Contingente
doganale
(pezzo)
[1]
03 Animali
della
specie suina
0103. 1010
100
9110
9210
04
Contingente doganale n. 04 ripartito come segue: 04.1
Animali della specie ovina 0104. 1010
500
04.2
Animali della specie caprina 0104. 2010
100
(dosi)
12
Sperma di toro
0511. 1010
800 000 [1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carne di animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame Numero del
contingente
doganale
Designazione della merce Voce di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1] [1] [1]
[1]
05
Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali della specie bovina, equina, ovina e caprina: 22
500
05.1
Carne secca essiccata all'aria Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 102 di 200 t secondo l'ordinanza dell'8 marzo 2002 sul libero scambio, RS 632.421.0 0210. 2010
187
05.2
Conserve di carni bovine 1602. 5011
770
5091
05.3
Carne koscher di animali della specie bovina 0201. 1011
1091
295
2011
2091
3011
3091
0202.
1011
1091
2011
2091
3011
3091
0206.
1011
1021
1091
2110
2210
2910
Importazione di prodotti agricoli 47
916.01
Numero del
contingente
doganale
Designazione della merce Voce di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1] [1] [1]
[1]
05.4
Carne koscher di animali della specie 0204. 1010 20
ovina 2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
0206.
8010
9010
05.5
Carne halal di animali della specie 0201. 1011
350
Bovina 1091
2011
2091
3011
3091
0202.
1011
1091
2011
2091
3011
3091
0206.
1011
1021
1091
2110
2210
2910
05.6 Carne halal
di
animali della specie 0204. 1010
175
Ovina 2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
0206.
8010
9010
05.7 Altre carni
0101. 9091
20 703 0102.
9011
0104.
1020
2020
0201.
1011
1091
2011
2091
3011
3091
0202.
1011
1091
2011
2091
Agricoltura
48
916.01
Numero del
contingente
doganale
Designazione della merce Voce di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1] [1] [1]
[1]
3011
3091
0204.
1010
2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
5010
0205.
0010
0206.
1011
1021
1091
2110
2210
2910
3091
4191
4991
8010
9010
0210.
9911
1602.
1010
2071
9011
05.71
di cui carne della specie bovina dei numeri 05.711, 05.712 e 05.713 delle voci seguenti:
2000
[a]
[a]
Obbligo
in
materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53 05.711
di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef: 0201. 2091 700
3091
[b]
0202.
2091
3091
[b]
quantità
minima
05.712
di cui carne della specie bovina della 0201. 1011
500
qualità «high grade», conforme alle 1091
[c]
disposizioni dell'Ufficio federale 2011
dell'agricoltura
delle
voci seguenti:
2091
3011
3091
0202.
1011
1091
2011
2091
3011
3091
Importazione di prodotti agricoli 49
916.01
Numero del
contingente
doganale
Designazione della merce Voce di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1] [1] [1]
[1]
[c]
quantità
minima
05.713
di cui il rimanente: 0201. 2091
3091
0202.
2091
3091
0206.
1011
2110
05.72
di cui carne ovina delle voci seguenti: 0204. 1010
4500
2110
[d]
2210
2310
3010
4110
4210
4310
[d]
quantità
minima
05.73
di cui carne equina delle voci seguenti: 0205. 0010
4000
[e]
[e]
quantità
minima
06
Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato: 54 500
06.1
Prosciutto crudo essiccato all'aria Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t secondo l'ordinanza dell'8 marzo 2002 sul libero scambio
0210. 1191
583
06.2
Prosciutto in scatola e altre conserve di carne suina 1602. 4111
71
4191
4210
06.3
Insaccati, compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto 1601.
1601.
1602.
0210.
0011
0021
4910
1991
3148
Compreso
nel
contingente doganale preferenziale n. 301 di 3715 t secondo l'ordinanza dell'8 marzo 200266 sul libero scambio
06.4
Altre carni: 50 698
0207.
1110
42 200 di pollame, incluse conserve di carne di pollame 1210
[2]
1311
1321
1481
1491
2410
2510
66 RS
632.421.0
Agricoltura
50
916.01
Numero del
contingente
doganale
Designazione della merce Voce di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1] [1] [1]
[1]
2611
2621
2791
3211
3291
3311
3391
3511
3591
3691
0210.
9931
9941
9951
9961
9971
9981
1601
0031
1602.
3110
3210
3910
di maiale, inclusi pâté, 0103. 9120
8498
granulato di carne e maiali da macello (zone franche) 9220
[2]
0203. 1191
1291
1981
2191
0203.
2291
2981
0209.
0011
0210.
1291
9012
1602.
4210
4910
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] Quantità indicativa
Importazione di prodotti agricoli 51
916.01
4. Disciplinamento del mercato: latticini Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce di
tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
07
Latte e latticini, in equivalente latte: 0401. 0406
527 000
[2]
di
cui:
(litri al giorno)
07.1
Latte proveniente dalle zone franche 0401. 1010
62 128 2010
[3]
07.2 Polvere di
latte 0402. 2111
[4]
2911
07.3 Latticini diversi 0403. 1091
200
9041
[5]
9051
9091
0404. 9081
0405. 2010
07.4 Burro 07.41 Fresco, non
salato 0405. 1011
1100
Altro
1091
07.41.1 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2007
0405. 1011
1091
3000
07.41.2 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2007
0405. 1011
1091
4000
07.42 altre materie grasse del latte 0405. 9010
10
07.5 «Contingente Fontal» ex 0406. 9051
2624
ex 9059
[7]
07.6 Altri latticini 0401. 3010
[8]
3020
0402.
1000
2120
2920
9110
9120
9910
9920
0403.
1020
9031
9039
9061
9069
9072
9079
0404.
1000
9011
9019
9099
0406.
1010
1020
Agricoltura
52
916.01
Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce di
tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
1090
2010
2090
3010
3090
4010
4021
4029
4081
4089
9011
9019
9021
9031
9039
9051
9059
9060
9091
9099
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] Escluse le voci 0401.1090, 2090; 0402.2119, 2919; 0403.1010; 0403.1099, 9049, 9059, 9099; 0404.9081; 0405.1019, 1099, 2091/2099, 9090.
[3] In equivalenti latte: 23 360 tonnellate [4] Importazione sulla base di una chiave di ritiro.
[5] in equivalenti latte: 1000 tonnellate [6] ...
[7] in equivalenti latte: 26 240 tonnellate [8] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale
Importazione di prodotti agricoli 53
916.01
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Numero del
contingente
doganale
Prodotto Voce/i
di
tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate lorde)
[1] [1]
[1]
[1]
09
Uova di volatili, in guscio 0407. 0010 33
735
09.1
Uova destinate al consumo 0407. 0010 16 428
09.2
Uova di trasformazione per l'industria alimentare 0407. 0010 17 307
10
Prodotti di uova, essiccati 0408. 1110
977
9110
3502. 1110
11
Altri prodotti di uova 0408. 1910
6 866
9910
3502. 1910
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 6. Disciplinamento del mercato: fiori recisi Numero del
contingente
doganale
Prodotto
Voce/i
di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
13
Fiori
recisi
0603.
1110
[1]
1210
4.590
1310
1410
1911
1919
[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale
Agricoltura
54
916.01
7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del
contingente
doganale
Prodotto Voce/i
di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: 14.1
Patate, comprese patate da semina 0701. 1010
18 250 9010
14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doga- nale per il 200867 0701. 9010
6 000 14.1.2 Aumento temporaneo del contingente doga- nale per il 200868 0701. 9010
8 000 14.2
Prodotti a base di patate 0710. 1010
4 000 9021
0712.
9021
1105.
1011
2011
2001.
9031
2004.
1012
1013
1092
1093
9028
9051
2005.
2021
2022
2092
2093
9921
9951
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 8. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
15
Ortaggi o legumi
0702. 0010
166.076
0011
[2]
0020
0021
0030
0031
0090
67 valido dal 5 feb. 2008 68 valido dal 7 mag. 2008
Importazione di prodotti agricoli 55
916.01
Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
0091
0703.
1011
1013
1020
1021
1030
1031
1040
1041
1050
1051
1060
1061
1070
1071
9010
9011
9020
9021
9090
0704.
1010
1011
1020
1021
1090
1091
2010
2011
9011
9018
9020
9021
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9063
9064
9070
9071
9080
9081
0705.
1111
1118
1120
1121
1191
1198
1910
1911
1920
Agricoltura
56
916.01
Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
1921
1930
1931
1940
1941
1950
1951
1990
1991
2110
2111
2910
2911
2920
2921
2930
2931
2940
2941
2950
2951
2960
2961
2970
2971
0706.
1010
1011
1020
1021
1030
1031
9011
9018
9021
9028
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9090
0707.
0010
0011
0020
0021
0030
0031
0040
0041
0050
0708.
1010
1011
Importazione di prodotti agricoli 57
916.01
Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
1020
1021
2010
2021
2028
2031
2038
2041
2048
2091
2098
9080
9081
0709.
2010
2011
2090
3010
3011
4010
4011
4020
4021
4090
4091
6011
6012
6090
7010
7011
7090
9011
9018
9020
9021
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9070
9071
9080
9083
9084
9099
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale
Agricoltura
58
916.01
9. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi surgelati Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
16
Ortaggi e legumi surgelati 0710. 2110
4.500
2291
3011
8011
9011
10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
17
Mele, pere e cotogne, fresche 0808.
1021
15.800
1022
[2]
1031
1032
2021
2022
2031
2032
18
Albicocche, ciliege, prugne e prugnole, fresche 0809. 1011 16 340
1018
[2]
1091
1098
2010
2011
4012
4013
4015
4092
4093
4095
19 Altre
frutta
fresche
ex 0810. 1010 13 360
ex 1011 [2]
ex 2010 [3]
ex 2011 ex 2020 ex 2021 ex 2030 ex 9093 ex 9094 ex 9096 [1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale [3] Esclusi i prodotti destinati alla trasformazione industriale
Importazione di prodotti agricoli 59
916.01
11. Disciplinamento del mercato: frutta per sidro e prodotti di frutta Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
20
Frutta da sidro e per la distillazione 0808. 1011 172
ex
2011
21
Prodotti a base di frutta a granella 2009. 7111 244
(in equivalenti di frutta a granella) 7121
7910
8028
8031
8041
9011
9031
9041
9051
9071
9081
2202.
9021
9051
9071
2206.
0011
29
Pectina, per l'amidazione, l'idrolizzazione ex 1302. 2019 240 la saponificazione, la standardizzazione; ex
2029
contingente doganale autonomo 31
Prodotti a base di frutta a granella 2009. 7111
3100
(in equivalenti di frutta a granella) 7121
contingente doganale autonomo 7910
8028
8031
8041
9011
9031
9041
9051
9071
9081
2202.
9021
9051
9071
2206.
0011
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
Agricoltura
60
916.01
12. Disciplinamento del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi Numero del
contingente
doganale
Prodotto Voce/i
di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
26
Grano duro, per l'alimentazione umana 1001. 1032
110.000.00
[2]
27 Cereali
panificabili
1001.
9032
70.000.00
1002.
0032
[2]
1007.
0021
1008.
1021
2021
9022
9051
27.1 Aumento
temporaneo
del contingente doganale per il 2007
30 000 27.2 Aumento
temporaneo
del contingente doganale per il 2008
30 000 28
Cereali grezzi per l'alimentazione umana 1003. 0061
70.000.00
1004.
0031
[2]
1005.
9021
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale 13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto Numero del
contingente
doganale
Prodotto
Voce/i
di
tariffa
Contingente
doganale
(hl)
[1]
22
Succo
d'uva
0806.
1021
[2]
2009.
6111
6122
6910
2202.
9018
9041
23, 24 e 25
Vino
2204. 2121
1 700 000
2131
2141
2921
2922
2931
2932
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale
Importazione di prodotti agricoli 61
916.01
14. Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Numero del
contingente
doganale
Prodotto Voce/i
di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
32
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali per prodotti provenienti dall'UE 2309. 1021
1029
6000
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 15. Disciplinamento del mercato: caseina Numero del
contingente
doganale
Prodotto Voce/i
di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
08 Caseina
3501. 1010
697
[1]
[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale.
Agricoltura
62
916.01
Allegato 4a69 (art. 22a e 22 b-22g) Prodotti che soggiacciono a prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato 1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina Voce di tariffa
Designazione dell'animale 0101.
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: - riproduttori di razza pura: - - cavalli:
1011
- - - importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 1019
- - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) - - asini:
1021
- - - importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 1029
- - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) altri:
- - asini, muli e bardotti: - - - altri (non da macello come pure asini selvatici): 9021
- - - - importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 9029
- - - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) - - altri:
- - - altri (non da macello): 9095
- - - - importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) - - - - altri:
9096
- - - - - con un'altezza al garrese superiore a 1,48 m 9097
- - - - - con un'altezza al garrese compresa tra 1,35 m e 1,48 m 9098
- - - - - con un'altezza al garrese non superiore a 1,35 m 2. Disciplinamento del mercato: importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio Voce di tariffa
Designazione della merce 0505.
- - Polveri e cascami di piume o di parti di piume: 9011
- - - per l'alimentazione di animali 0508.
0091
- - Involucri di granchiolini di mare, anche macinati, per l'alimentazione di animali
0511.
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non adatti all'alimentazione umana: - - prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: 9110
- - - pesciolini (esclusi i pesci freschi, salati o congelati), crostacei e molluschi, anche macinati, per l'alimentazione di animali - - altri:
69 Introdotto dal n. III cpv. 3 dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).
Importazione di prodotti agricoli 63
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - - per l'alimentazione di animali: 9911
- - - - sangue di animali 9919
- - - - altri
0708.
9010
- - Semi di guarea, per l'alimentazione di animali 0709.
9091
- - - Granoturco dolce, per l'alimentazione di animali 0712.
9070
- - Granoturco dolce, per l'alimentazione di animali 0713.
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: - piselli (Pisum sativum): - - in grani interi, non lavorati: 1011
- - - per l'alimentazione di animali 1012
- - - per usi tecnici 1013
- - - per fabbricare la birra - - altri:
1091
- - - per l'alimentazione di animali 1092
- - - per fabbricare la birra ceci:
- - in grani interi, non lavorati: 2011
- - - per l'alimentazione di animali 2012
- - - per usi tecnici 2013
- - - per fabbricare la birra - - altri:
2091
- - - per l'alimentazione di animali 2092
- - per fabbricare la birra - fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): - - fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:
- - - in grani interi, non lavorati: 3111
- - - - per l'alimentazione di animali 3112
- - - - per usi tecnici 3113
- - - - per fabbricare la birra - - - altri:
3191
- - - - per l'alimentazione di animali 3192
- - - - per fabbricare la birra - - fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis): - - - in grani interi, non lavorati: 3211
- - - - per l'alimentazione di animali 3212
- - - - per usi tecnici 3213
- - - - per fabbricare la birra - - - altri:
3291
- - - - per l'alimentazione di animali 3292
- - - - per fabbricare la birra - - fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): - - - in grani interi, non lavorati: 3311
- - - - per l'alimentazione di animali 3312
- - - - per usi tecnici 3313
- - - - per fabbricare la birra - - - altri:
3391
- - - - per l'alimentazione di animali 3392
- - - - per fabbricare la birra - - altri:
- - - in grani interi, non lavorati: 3911
- - - - per l'alimentazione di animali 3912
- - - - per usi tecnici
Agricoltura
64
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 3913
- - - - per fabbricare la birra - - - altri:
3991
- - - - per l'alimentazione di animali 3992
- - - - per fabbricare la birra - lenticchie:
- - in grani interi, non lavorati: 4011
- - - per l'alimentazione di animali 4012
- - - per usi tecnici 4013
- - - per fabbricare la birra - - altre:
4091
- - - per l'alimentazione di animali 4092
- - - per fabbricare la birra - fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): - - in grani interi, non lavorati: 5012
- - - per l'alimentazione di animali 5013
- - - per usi tecnici 5014
- - - per fabbricare la birra - - altre:
5091
- - - per l'alimentazione di animali 5092
- - - per fabbricare la birra altri:
- - in grani interi, non lavorati: 9011
- - - per l'alimentazione di animali 9012
- - - per usi tecnici 9013
- - - per fabbricare la birra - - altri:
9091
- - - per l'alimentazione di animali 9092
- - - per fabbricare la birra 0714.
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati a pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: - radici di manioca:
1010
- - per l'alimentazione di animali - patate dolci:
2010
- - per l'alimentazione di animali altre:
9010
- - per l'alimentazione di animali 0802.
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: - nocciole (Corylus spp.): - - con guscio:
2110
- - - per l'alimentazione di animali 2120
- - - per la fabbricazione di oli - - senza guscio:
2210
- - - per l'alimentazione di animali 2220
- - - per la fabbricazione di oli - noci comuni:
- - con guscio:
3110
- - - per l'alimentazione di animali 3120
- - - per la fabbricazione di oli - - senza guscio:
3210
- - - per l'alimentazione di animali 3220
- - - per la fabbricazione di oli 0813.
Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
Importazione di prodotti agricoli 65
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - - frutta a nocciolo, altre, intiere: 4081
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altre:
4092
- - - - per l'alimentazione di animali - miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: - - di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: - - - aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %: 5012
- - - - contenenti nocciole e/o noci comuni, per l'alimentazione di animali
- - - altri:
5021
- - - - contenenti nocciole e/o noci comuni, per l'alimentazione di animali
- - altri:
- - - aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40 % e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20 % : 5081
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
5092
- - - - contenenti frutta delle voci da 0813.4081 a 0813.4099, per l'alimentazione di animali 0901.
Bucce e pellicole di caffè: 9011
- - per l'alimentazione di animali 1001.
Frumento (grano) e frumento segalato: - frumento (grano) duro: 1011
- - da semina
1021
- - per fabbricare malto per birra o birra - - altri:
1060
- - - per l'alimentazione di animali 1070
- - - per usi tecnici altri:
9011
- - da semina
9021
- - per fabbricare malto per birra o birra - - altri:
9060
- - - per l'alimentazione di animali 9070
- - - per usi tecnici 1002.
Segala:
0011
- da semina
0021
- per fabbricare malto per birra o birra - - altra:
0060
- - - per l'alimentazione di animali 0070
- - - per usi tecnici 1003.
Orzo:
0010
- da semina
0020
- per fabbricare malto per birra o birra 0030
- malto poco germogliato o per la fabbricazione di malto poco germogliato 0040
- per fabbricare succedanei del caffè altro:
- - per l'alimentazione umana: 0061
- - - importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28) 0069
- - - altro
0070
- - per l'alimentazione di animali 0080
- - per usi tecnici 1004.
Avena:
0010
- da semina
0020
- per fabbricare malto per birra o birra altra:
Agricoltura
66
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - per l'alimentazione umana: 0031
- - - importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28) 0039
- - - altra
0040
- - per l'alimentazione di animali 0050
- - per usi tecnici 1005.
Granoturco:
1000
- da semina
altro:
9010
- - per fabbricare malto per birra o birra - - altro:
- - - per l'alimentazione umana: 9021
- - - - importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28) 9029
- - - - altro
9030
- - - per l'alimentazione di animali 9040
- - - per usi tecnici 1006.
Riso:
- riso greggio (riso «paddy» o risone): 1010
- - per fabbricare malto per birra o birra 1020
- - per l'alimentazione di animali - riso decorticato (riso cargo o riso bruno): 2010
- - per fabbricare malto per birra o birra 2020
- - per l'alimentazione di animali - riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato: 3010
- - per fabbricare malto per birra o birra 3020
- - per l'alimentazione di animali - rotture di riso:
4010
- - per fabbricare malto per birra o birra 4020
- - per l'alimentazione di animali 1007.
Sorgo a grani:
0010
- per fabbricare malto per birra o birra altro:
0030
- - per l'alimentazione di animali 0040
- - per usi tecnici 1008.
Grano
saraceno,
miglio e scagliola; altri cereali - grano saraceno:
1010
- - per fabbricare malto per birra o birra - - altro:
1030
- - - per l'alimentazione di animali 1040
- - - per usi tecnici miglio:
2010
- - per fabbricare malto per birra o birra - - altro:
2030
- - - per l'alimentazione di animali 2040
- - - per usi tecnici scagliola:
3010
- - per fabbricare malto per birra o birra - - altra:
3030
- - - per l'alimentazione di animali 3040
- - - per usi tecnici - altri cereali:
- - triticale:
9013
- - - da semina
9014
- - - per fabbricare malto per birra o birra - - - altra:
9033
- - - per l'alimentazione di animali 9034
- - - per usi tecnici
Importazione di prodotti agricoli 67
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - altri:
9041
- - - per fabbricare malto per birra o birra - - - altri:
9061
- - - - per l'alimentazione di animali 9071
- - - - per usi tecnici 1101.
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato: - per l'alimentazione di animali: 0051
- - farine gonfianti 0059
- - altre
1102.
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: - farina di segala:
- - per l'alimentazione di animali: 1051
- - - farine gonfianti 1059
- - - altra
- farina di granoturco: 2020
- - per l'alimentazione di animali altre:
- - di triticale:
9013
- - - per l'alimentazione di animali - - di riso:
9052
- - - per l'alimentazione di animali - - altre:
9062
- - - per l'alimentazione di animali 1103.
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali: - semole e semolini:
- - di frumento (grano): - - - semolino di grano duro in recipienti eccedenti 5 kg: 1111
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1112
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
1191
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1192
- - - - per l'alimentazione di animali - - di granoturco:
1310
- - - per fabbricare malto per birra o birra 1320
- - - per l'alimentazione di animali - - di altri cereali
- - - di segala, di frumento segalato o di triticale: 1911
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1912
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di avena:
1921
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1922
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di riso:
1931
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1932
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di altri cereali: 1991
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1993
- - - - per l'alimentazione di animali - agglomerati in forma di pellets: - - di frumento (grano): 2011
- - - per fabbricare malto per birra o birra 2012
- - - per l'alimentazione di animali - - di segala, di frumento segalato o di triticale: 2021
- - - per fabbricare malto per birra o birra 2022
- - - per l'alimentazione di animali
Agricoltura
68
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - di altri cereali: 2091
- - - per fabbricare malto per birra o birra 2092
- - - per l'alimentazione di animali 1104.
Cereali altrimenti lavorati (ad es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: - cereali, schiacciati o in fiocchi: - - di avena:
1210
- - - per fabbricare malto per birra o birra 1220
- - - per l'alimentazione di animali - - di altri cereali: - - - di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale: 1911
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1912
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di orzo:
1921
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1922
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di altri cereali: 1991
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1993
- - - - per l'alimentazione di animali - altri cereali lavorati (ad es. mondati, perlati, tagliati o spezzati): - - di avena:
2210
- - - per fabbricare malto per birra o birra 2230
- - - per l'alimentazione di animali - - di granoturco:
2310
- - - per fabbricare malto per birra o birra 2320
- - - per l'alimentazione di animali - - di altri cereali: - - - di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale: 2911
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 2912
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di miglio:
2921
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 2923
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di avena:
2931
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 2933
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di altri cereali: 2991
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 2993
- - - - per l'alimentazione di animali - germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: - - per fabbricare oli o grassi, per l'alimentazione umana o per usi tecnici: - - - germi di granoturco: 3011
- - - - mediante estrazione 3012
- - - - mediante pressatura 3021
- - - germi di frumento 3039
- - - altri
3070
- - per fabbricare oli e grassi per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale: 3081
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
3091
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 3093
- - - - per l'alimentazione di animali
Importazione di prodotti agricoli 69
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1105.
Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:
- farina, semolino e polveri: 1021
- - per l'alimentazione di animali - fiocchi, granulati e agglomerati in forma di pellets: 2021
- - per l'alimentazione di animali 1106.
Farina, semolino e polveri di legumi da granella della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: - di legumi da granella secchi della voce 0713: 1010
- - per l'alimentazione di animali - di sago o di radici o tuberi della voce 0714: 2010
- - per l'alimentazione di animali - di prodotti del capitolo 8: 3010
- - per l'alimentazione di animali 1107.
Malto, anche torrefatto: - non torrefatto:
- - non franto:
1011
- - - per fabbricare la birra 1013
- - - per l'alimentazione di animali - - altro:
1091
- - - per fabbricare la birra - - altro:
1094
- - - - per l'alimentazione di animali - torrefatto:
- - non franto:
2011
- - - per fabbricare la birra 2013
- - - per l'alimentazione di animali - - altro:
2091
- - - per fabbricare la birra - - - altro:
2094
- - - - per l'alimentazione di animali 1108.
Amidi e fecole; inulina: - amidi e fecole:
- - amido di frumento: 1110
- - - per fabbricare la birra 1120
- - - per l'alimentazione di animali - - amido di granoturco: 1210
- - - per fabbricare la birra 1220
- - - per l'alimentazione di animali - - fecola di patate: 1310
- - - per fabbricare la birra 1320
- - - per l'alimentazione di animali - - fecola di manioca: 1410
- - - per fabbricare la birra 1420
- - - per l'alimentazione di animali - - altri amidi e fecole: - - - amido di riso:
1911
- - - - per fabbricare la birra 1912
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
1991
- - - - per fabbricare la birra 1992
- - - - per l'alimentazione di animali - inulina:
2010
- - per fabbricare la birra 2020
- - per l'alimentazione di animali
Agricoltura
70
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1201.
Fave di soia, anche frantumate: 0010
- per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio - per produrre olio:
0021
- - per l'alimentazione di animali - - per produrre olio commestibile: 0023
- - - mediante estrazione 0024
- - - mediante pressatura - - altre:
0026
- - - mediante estrazione 0027
- - - mediante pressatura altre:
0091
- - per produrre generi alimentari 1202.
Arachidi, non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate - con guscio:
1010
- - per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio - - per produrre olio: 1021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 1023
- - - - mediante estrazione 1024
- - - - mediante pressatura - - - altre:
1026
- - - - mediante estrazione 1027
- - - - mediante pressatura - sgusciate, anche frantumate: 2010
- - per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio - - per produrre olio: 2021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 2023
- - - - mediante estrazione 2024
- - - - mediante pressatura - - - altre:
2026
- - - - mediante estrazione 2027
- - - - mediante pressatura 1203.
Copra:
0010
- per l'alimentazione di animali, escluso quella per produrre olio - per produrre olio:
0021
- - per l'alimentazione di animali - - per produrre olio commestibile: 0023
- - - mediante estrazione 0024
- - - mediante pressatura - - altra:
0026
- - - mediante estrazione 0027
- - - mediante pressatura 1204.
Semi di lino, anche frantumati: 0010
- per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - per produrre olio:
0021
- - per l'alimentazione di animali - - per produrre olio commestibile: 0023
- - - mediante estrazione 0024
- - - mediante pressatura - - altri:
0026
- - - mediante estrazione 0027
- - - mediante pressatura
Importazione di prodotti agricoli 71
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1205.
Semi
di
ravizzone
o di colza, anche frantumati: - semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: - - semi di ravizzone: 1010
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 1021
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 1023
- - - - - mediante estrazione 1024
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
1026
- - - - - mediante estrazione 1027
- - - - - mediante pressatura - - semi di colza:
1040
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 1051
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 1053
- - - - - mediante estrazione 1054
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
1056
- - - - - mediante estrazione 1057
- - - - - mediante pressatura altri:
- - semi di ravizzone: 9010
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9021
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9023
- - - - - mediante estrazione 9024
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9026
- - - - - mediante estrazione 9027
- - - - - mediante pressatura - - semi di colza:
9040
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9051
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9053
- - - - - mediante estrazione 9054
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9056
- - - - - mediante estrazione 9057
- - - - - mediante pressatura 1206.
Semi di girasole, anche frantumati: - non sgusciati:
0010
- - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - per produrre olio: 0021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 0023
- - - - mediante estrazione 0024
- - - - mediante pressatura - - - altri:
0026
- - - - mediante estrazione 0027
- - - - mediante pressatura sgusciati:
Agricoltura
72
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 0040
- - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - per produrre olio: 0041
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 0053
- - - - mediante estrazione 0054
- - - - mediante pressatura - - - altri:
0056
- - - - mediante estrazione 0057
- - - - mediante pressatura 1207.
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: - semi di cotone:
2010
- - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - per produrre olio: 2021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 2023
- - - - mediante estrazione 2024
- - - - mediante pressatura - - - altri:
2026
- - - - mediante estrazione 2027
- - - - mediante pressatura - semi di sesamo:
4010
- - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - per produrre olio: 4021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 4023
- - - - mediante estrazione 4024
- - - - mediante pressatura - - - altri:
4026
- - - - mediante estrazione 4027
- - - - mediante pressatura - semi di senape:
5010
- - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - per produrre olio: 5021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 5023
- - - - mediante estrazione 5024
- - - - mediante pressatura - - - altri:
5026
- - - - mediante estrazione 5027
- - - - mediante pressatura altri:
- - semi di papavero: 9111
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9113
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9114
- - - - - mediante estrazione 9115
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9116
- - - - - mediante estrazione 9117
- - - - - mediante pressatura - - semi di karité:
9921
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9922
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9923
- - - - - mediante estrazione
Importazione di prodotti agricoli 73
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 9924
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9925
- - - - - mediante estrazione 9926
- - - - - mediante pressatura - - noci e mandorle di palmisti: 9931
- - - per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio - - - per produrre olio: 9932
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9933
- - - - - mediante estrazione 9934
- - - - - mediante pressatura - - - - altre:
9935
- - - - - mediante estrazione 9936
- - - - - mediante pressatura - - semi di ricino:
9941
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9942
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9943
- - - - - mediante estrazione 9944
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9945
- - - - - mediante estrazione 9946
- - - - - mediante pressatura - - semi di ricino:
9951
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9952
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9953
- - - - - mediante estrazione 9954
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9955
- - - - - mediante estrazione 9956
- - - - - mediante pressatura - - altri (escluse le faggiole): ex
9991
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: ex
9993
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: ex
9994
- - - - - mediante estrazione ex
9995
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
ex
9996
- - - - - mediante estrazione ex
9997
- - - - - mediante pressatura 1208.
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape: - di fave di soia:
1010
- - per l'alimentazione di animali altre:
9010
- - per l'alimentazione di animali 1209.
Semi,
frutti
e spore da semina:
- semi di barbabietole da zucchero: 1010
- - per l'alimentazione di animali - semi di piante da foraggio, eccetto semi di barbabietola: - - altri:
- - - di vecce e di lupino: 2911
- - - - per l'alimentazione di animali
Agricoltura
74
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 2912
- - - - per usi tecnici altri:
- - altri:
- - - semi di tamarindo: 9911
- - - - per l'alimentazione di animali 9912
- - - - per usi tecnici - - - altri:
9991
- - - - per l'alimentazione di animali 1212.
Carrube, alghe, barbabietole da foraggio e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente per l'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: alghe:
2010
- - farina, per l'alimentazione di animali altri:
- - barbabietole da zucchero: 9110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - radici di cicoria, essiccate: 9911
- - - - per l'alimentazione di animali - - - carrube, compresi i semi di carrube: - - - - altre:
9922
- - - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
9991
- - - - per l'alimentazione di animali 1213.
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets: altre:
0091
- - paglia, non lavorata 0099
- - altre
1214.
Navoni-rutabaga,
barbabietole
da
foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: - farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica: 1010
- - per l'alimentazione di animali altri:
- - per l'alimentazione di animali: 9011
- - - fieno greggio 9019
- - - altri
1404.
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: 9010
- - noccioli di datteri, loro prodotti e cascami; frantumi di guarea, per l'alimentazione di animali 1501.
Grassi di maiale (compreso strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: - grassi di maiale (compreso strutto): - - per l'alimentazione di animali: 0012
- - - greggi
0013
- - - altri
- grassi di volatili: - - per l'alimentazione di animali: 0022
- - - greggi
0023
- - - altri
Importazione di prodotti agricoli 75
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1502.
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
- per l'alimentazione di animali: 0011
- - non fusi né altrimenti estratti - - altri:
0012
- - - greggi
0019
- - - altri
1503.
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati: 0010
- per l'alimentazione di animali 1504.
Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - oli di fegato di pesci e loro frazioni: - - altri:
1091
- - - per l'alimentazione di animali - grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato: 2010
- - per l'alimentazione di animali - grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: 3010
- - per l'alimentazione di animali 1505.
Grasso di lana e altre sostanze derivate, compresa la lanolina: - grasso di lana greggio: 0011
- - per l'alimentazione di animali altri:
0091
- - per l'alimentazione di animali 1506.
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- per l'alimentazione di animali: 0011
- - non fusi né altrimenti estratti - - altri:
0012
- - - greggi
0019
- - - altri
1507.
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - olio greggio, anche depurato delle mucillagini: 1010
- - per l'alimentazione di animali altri:
- - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia:
9011
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9091
- - - per l'alimentazione di animali 1508.
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- olio greggio:
1010
- - per l'alimentazione di animali altri:
- - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide:
9011
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9091
- - - per l'alimentazione di animali 1509.
Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: vergini:
1010
- - per l'alimentazione di animali
Agricoltura
76
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce altri:
9010
- - per l'alimentazione di animali 1510.
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509: 0010
- per l'alimentazione di animali 1511.
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- olio greggio:
1010
- - per l'alimentazione di animali altri:
- - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma:
9011
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9091
- - - per l'alimentazione di animali 1512.
Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - olio di girasole o olio di cartamo e loro frazioni: - - oli greggi:
1110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o dell'olio di cartamo: 1911
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
1991
- - - - per l'alimentazione di animali - olio di cotone e sue frazioni: - - olio greggio, anche depurato del gossipolo: 2110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
2910
- - - per l'alimentazione di animali 1513.
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: - - olio greggio:
1110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di cocco (olio di copra): 1911
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
1991
- - - - per l'alimentazione di animali - olio di palmisti o di babassù e loro frazioni: - - oli greggi:
2110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù: 2911
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
2991
- - - - per l'alimentazione di animali
Importazione di prodotti agricoli 77
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1514.
Oli di ravizzone, di colza o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - olio di ravizzone o di colza, a basso tenore di acido erucico - - oli greggi:
1110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
1910
- - - per l'alimentazione di animali altri:
- - oli greggi:
9110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9910
- - - per l'alimentazione di animali 1515.
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - olio di lino e sue frazioni: - - olio greggio:
1110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
1910
- - - per l'alimentazione di animali - olio di granoturco e sue frazioni: - - olio greggio:
2110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
2910
- - - per l'alimentazione di animali - olio di ricino e sue frazioni: 3010
- - per l'alimentazione di animali - olio di sesamo e sue frazioni: - - olio greggio:
5011
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
5020
- - - per l'alimentazione di animali altri:
- - olio di germi di cereali: 9011
- - - per l'alimentazione di animali - - olio di ioioba e sue frazioni: 9021
- - - per l'alimentazione di animali - - olio di tung (di abrasin) e sue frazioni: 9031
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9091
- - - per l'alimentazione di animali 1516.
Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
- grassi e oli animali e loro frazioni: 1010
- - per l'alimentazione di animali - grassi e oli vegetali e loro frazioni: 2010
- - per l'alimentazione di animali 1517.
Margarina;
miscele
o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516: - margarina, esclusa margarina liquida 1010
- - per l'alimentazione di animali altra:
9010
- - per l'alimentazione di animali
Agricoltura
78
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1518.
Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: - miscele non alimentari di oli vegetali: 0011
- - per l'alimentazione di animali - olio di soia, epossidato: 0081
- - per l'alimentazione di animali altri:
0093
- - per l'alimentazione di animali 1702.
Altri zuccheri, compresi lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromi o coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melasse, caramellizzati: - glucosio e sciroppo di glucosio, che non contengono fruttosio o che, allo stato secco, contengono meno del 20% di fruttosio: - - allo stato solido: - - - chimicamente puri: 3021
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
- - - - altri (diversi da quelli che, allo stato secco, contengono il 10 % o più di fruttosio):
3033
- - - - - per l'alimentazione di animali - glucosio e sciroppo di glucosio che, allo stato secco, contengono tra il 20 % e il 50% di glucosio, escluso lo zucchero invertito: - - allo stato solido: 4011
- - - per l'alimentazione di animali - altro fruttosio e sciroppi di fruttosio che, allo stato secco, contengono più del 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: - - in forma di sciroppo: - - - altri:
6022
- - - - per l'alimentazione di animali - altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero che, allo stato secco, contengono 50% di fruttosio: - - allo stato solido: - - - zucchero invertito: 9011
- - - - per l'alimentazione di animali 1703.
Melasse ottenute dall'estrazione o raffinazione dello zucchero: altre:
- - altre:
9091
- - - per l'alimentazione di animali 1802.
Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao: 0010
- per l'alimentazione di animali 1905.
Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
altri:
- - pane e altri prodotti di panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta: - - - non condizionati per la vendita al dettaglio: - - - - grattatura di pane: 9021
- - - - - per l'alimentazione di animali
Importazione di prodotti agricoli 79
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 2102.
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002): - lieviti vivi:
- - diversi dal lievito pressato (lievito da panetteria): 1091
- - - per l'alimentazione di animali - lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: - - lieviti morti:
2011
- - - per l'alimentazione di animali - - altri microrganismi monocellulari morti: 2021
- - - per l'alimentazione di animali 2103.
Preparazioni per salse e sale preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata 3011
- - farina di senape, anche preparata, per l'alimentazione di animali 2301.
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli: - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne o di frattaglie: - - per l'alimentazione di animali: 1011
- - - ciccioli
1019
- - - altri
.
- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici: 2010
- - per l'alimentazione di animali 2302.
Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi:
- di granoturco:
1010
- - per l'alimentazione di animali - di frumento (grano): 3020
- - per l'alimentazione di animali - di altri cereali:
- - di riso:
4030
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
4091
- - - per l'alimentazione di animali: - di legumi:
5010
- - per l'alimentazione di animali 2303.
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello
zucchero, avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol, anche agglomerati in forma di pellets: - Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: - - per l'alimentazione di animali: 1011
- - proteine di patate - - - altri:
1012
- - - - con tenore di proteine commisurato al tenore di sostanza secca non eccedente al 30 % di peso 1018
- - - - altri
- polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero: 2010
- - per l'alimentazione di animali - avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol: 3010
- - per l'alimentazione di animali
Agricoltura
80
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 2304.
Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione dell'olio di soia: 0010
- per l'alimentazione di animali 2305.
Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione dell'olio di archide: 0010
- per l'alimentazione di animali 2306.
Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione di grassi e oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
- di cotone:
1010
- - per l'alimentazione di animali - di lino:
2010
- - per l'alimentazione di animali - di girasole:
3010
- - per l'alimentazione di animali - di semi di ravizzone o di colza: - - di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: 4110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
4910
- - - per l'alimentazione di animali - di noce di cocco o di copra: 5010
- - per l'alimentazione di animali - di noci o di mandorle di palmisti: 6010
- - per l'alimentazione di animali - - di germi di granoturco: 9011
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9021
- - - per l'alimentazione di animali 2308.
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: - per l'alimentazione di animali: 0020
- - ghiande di quercia e castagne d'India 0030
- - vinacce, trebbie di mele e di pere 0040
- - residui della fabbricazione di estratti di caffè e di camomilla 0050
- - di piante di granoturco 0060
- - altri
2309.
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: altri:
- - foraggi, melassati o zuccherati; biscotti: 9011
- - - per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile: - - «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere: 9041
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile: 9081
- - - - che contengono polvere di latte o di siero di latte - - - - che non contengono polvere di latte o di siero di latte: 9082
- - - - - preparazioni a base di materie minerali, anche con aggiunta di oligoelementi, vitamine o agenti medicinali attivi 9089
- - - - - altri
Importazione di prodotti agricoli 81
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 3505.
Destrina e altri amidi e fecole modificati (ad es. amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri
amidi e fecole modificati: - destrina e altri amidi e fecole modificati: 1010
- - per l'alimentazione di animali colle:
2010
- - per l'alimentazione di animali 3809.
Agenti di apprettatura o di finitura e altri prodotti e preparazioni (ad es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amilacee, non nominati né compresi altrove: 1010
- - per l'alimentazione di animali 3823.
Acidi
grassi
monocarbossilici
industriali; oli acidi di raffinazione: - acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: - - acido stearico:
1110
- - - per l'alimentazione di animali - - acido oleico:
1210
- - - per l'alimentazione di animali - - altri (esclusi gli acidi grassi del tallolio): 1910
- - - per l'alimentazione di animali
Agricoltura
82
916.01
Allegato 4b70 (art. 22e)
Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente 40 000 t lorde
1° gennaio - 31 dicembre 15 000 t lorde
1° luglio - 31 dicembre 15 000 t lorde
1° ottobre - 31 dicembre 2. Liberazione dei quantitativi parziali aumentati temporaneamente relativi al contingente doganale dei cereali panificabili Numero del contingente doganale
Quantitativo parziale Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
27.2
30 000 t lorde
1° gennaio - 30 giugno 2008 70 Introdotto dal n. III cpv. 3 dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).
Importazione di prodotti agricoli 83
916.01
Allegato 571 (art. 26)
Eccezioni all'obbligo del permesso generale d'importazione per importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori Quantità giornaliera importata in kg lordi o litri per persona Prodotto
Quantitativo
massimo
Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 20 kg
Carni salate, secche o affumicate e prodotti di carne della specie bovina, suina, ovina o caprina, equina, asinina o mulesca 20 kg
Carne e prodotti di carne di volatili domestici 20 kg
Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti illimitato
Polvere di latte intero, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti illimitato
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di frutta o di cacao (ad eccezione di iogurt, contenente cacao, aromatizzato o con aggiunta di frutta) illimitato
Burro illimitato
Uova di volatili, in guscio illimitato
Fiori recisi, freschi illimitato
Legumi e ortaggi, freschi illimitato
Legumi e ortaggi, surgelati illimitato
Patate illimitato
Prodotti a base di patate illimitato
Frutta fresca
illimitato
Prodotti di frutta
illimitato
Cereali panificabili illimitato
Cereali speciali (orzo, avena, granoturco) illimitato
Uve fresche per la torchiatura illimitato
Succo d'uva, anche diluito con acqua o con aggiunta di anidride carbonica illimitato
Vino naturale bianco e rosso illimitato
71 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).
Agricoltura
84
916.01
Allegato 672 (art. 26)
Importazioni di merci nel traffico viaggiatori non computate nel contingente doganale Importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori Quantità giornaliera importata in chilogrammi lordi o litri, per persona Prodotto
Quantitativo
massimo
Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate complessivamente
0,5 kg
Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi; preparazioni di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di pollame di tutti i generi complessivamente
3,5 kg
Burro e crema di latte complessivamente
1,0 kg
Latte e altri prodotti a base di latte complessivamente
5,0 kg
Uova di volatili, in guscio 2,5 kg
Fiori recisi, freschi 20,0 kg
Ortaggi, freschi o congelati 20,0 kg
Frutta fresca
20,0 kg
Prodotti a base di patate complessivamente
2,5 kg
Cereali e prodotti della macinazione, ad eccezione del riso 20,0 kg
Uve per la torchiatura 20,0 kg
Succhi di mele, di pere e d'uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere complessivamente
3,0 l
Vini naturali rossi e bianchi, importati da persone di età superiore ai 17 anni
complessivamente
20,0 l
72 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).
Importazione di prodotti agricoli 85
916.01
Allegato 773 (art. 29)
Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero
Per le importazioni con il permesso generale d'importazione sono riscosse le seguenti tasse amministrative: Gruppo di merci
Tassa per lotto di
merci soggetto a
imposizione in
franchi
a.
Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle
5.b.
Frutta da sidro e da distillazione, compresi prodotti di frutta 5.c.
Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate 5.d. Fiori
recisi
5.e. Latticini
(esclusi
formaggio e quark)
5.f.
Pollame, carni di pollame compresi preparati 5.g.
Animali vivi, esclusi gli animali della specie equina, carni e frattaglie, sperma della specie bovina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc.
5.h.
Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva 3.73 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
(RU 2007 6225).
Agricoltura
86
916.01
Allegato 874 (art. 1 cpv. 1)
Altri prodotti agricoli che soggiacciono all'obbligo del PGI Voce di tariffa
Designazione delle merci - di peso non eccedente 185 g: 0105.
1100
- - galli e galline 0105.
1200
- - tacchini e tacchine altri
ex 0105. 9400
- - galli e galline di peso inferiore o uguale a 2000 g 74 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3055). Aggiornato dal n. II 11 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006 in vigore, dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2995).