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Legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (Legge sulle attività giovanili, LAG) del 6 ottobre 1989 (Stato 27 dicembre 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 19871,
decreta:
Sezione 1: Oggetto, definizioni
Art. 1
Oggetto La presente legge disciplina la promozione, da parte della Confederazione, delle attività giovanili extrascolastiche d'interesse nazionale.
Art. 2
Attività giovanili
extrascolastiche
1
Le attività giovanili extrascolastiche forniscono, a fanciulli ed a giovani, possibilità di sviluppare la personalità nonché di dedicarsi a responsabilità politiche e sociali collaborando attivamente in organizzazioni giovanili, per esempio assumendo funzioni direttive, assistenziali o consultive.
2
Le attività giovanili extrascolastiche possono essere esercitate segnatamente nei campi seguenti:
a. giochi e sport; b. sanità, natura e ambiente; c. formazione, cultura e società.
3
Le attività giovanili extrascolastiche sono d'interesse nazionale se il campo d'azione dell'istituzione responsabile o il progetto si estende a più d'un Cantone oppure a una regione linguistica.
Art. 3
Istituzione responsabile
Per istituzione responsabile s'intende un'associazione, un'organizzazione o un consorzio senza scopo lucrativo, dedito soprattutto ad attività giovanili extrascolastiche.
RU 1990 2007 1
FF 1988 I 641 446.1
Lingue. Arti. Cultura 2
446.1
Art. 4
Commissione della gioventù 1
Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della gioventù che, per le autorità federali competenti: a. segue la condizione giovanile in Svizzera; b. esamina le misure adottabili; c. prima che siano emanate importanti disposizioni di diritto federale, dà il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui giovani.
2
La commissione può presentare proposte di propria iniziativa.
Sezione 2: Promozione istituzionale
Art. 5
Forme di promozione
1
La Confederazione può versare alle istituzioni responsabili delle attività giovanili extrascolastiche sussidi annui globali o sussidi specifici per: a. la formazione e il perfezionamento di giovani nell'espletamento di funzioni direttive e assistenziali; b. l'organizzazione di manifestazioni nei campi delle attività giovanili extrascolastiche e dello scambio di giovani;
c. misure di coordinamento in favore di organizzazioni giovanili; d. la collaborazione internazionale di organizzazioni giovanili; e. l'informazione e la documentazione sui problemi dei giovani.
2
La Confederazione può fornire altre prestazioni, quali prestito di materiale militare o sportivo, agevolazioni di trasporto, consegna gratuita di stampati federali.
3
Non sono concesse prestazioni per attività già sussidiabili in virtù della legge federale del 17 marzo 19722 che promuove la ginnastica e lo sport.
Art. 6
Entità dei sussidi
1
I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
2
Sono commisurati:
a. alla struttura e alla grandezza dell'istituzione responsabile; b. al genere e all'importanza dell'attività o del progetto; c. alle prestazioni
dell'istituzione
medesima e ai contributi di terzi.
2
RS 415.0
Promozione delle attività giovanili extrascolastiche - LF 3
446.1
Art. 7
Sussidi annui
I sussidi annui sono destinati al finanziamento della preparazione e dell'esecuzione delle attività abituali di un'istituzione secondo l'articolo 5 capoverso 1.
Art. 8
Sussidi specifici
I sussidi specifici sono destinati a promuovere singoli progetti, sostitutivi o completivi delle attività abituali di un'istituzione.
Sezione 3: Rifiuto e restituzione dei sussidi
Art. 9
1 I sussidi vengono negati o vanno restituiti se: a. ottenuti con indicazioni inesatte o fallaci; b. l'istituzione responsabile non ne adempie le condizioni o gli oneri; c. non sono impiegati per attività rientranti in quelle giovanili extrascolastiche.
2
L'istituzione in colpa può essere esclusa da ulteriori misure promozionali previste dalla presente legge.
3
Se l'istituzione è sciolta nel corso dell'anno, sarà chiesto il rimborso proporzionale del sussidio annuo versato giusta l'articolo 7.
Sezione 4: Consultazione3
Art. 10
4 ...
Art. 11
...5 Prima di emanare le disposizioni esecutive della presente legge, nonché in occasione di altri progetti legislativi importanti per i giovani, la Confederazione consulta le associazioni mantello delle organizzazioni che si occupano delle attività giovanili extrascolastiche.
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Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
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Abrogato dal n. I 8 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
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Abrogata dal n. 8 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599).
Lingue. Arti. Cultura 4
446.1
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 12
Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni occorrenti.
2
Per l'esecuzione delle disposizioni esecutive, il Consiglio federale può avvalersi della collaborazione delle associazioni nazionali giovanili mantello; i sussidi sono assegnati e versati dalla Confederazione.
Art. 13
Modificazione del Codice delle obbligazioni Il Codice delle obbligazioni6 è modificato come segue: Art. 329
, marginale ...
Art. 329b
cpv. 2 ...
Art. 329e
...
Art. 362
cpv. 1 ...
Art. 14
Referendum e entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 19917 6
RS 220. Le modifiche qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.
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DCF del 10 dic. 1990 (RU 1990 2011)