Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Protocollo:
- a)
- L'espressione «Stato membro» indica ogni Stato partecipe della Convenzione;
- b)
- li termine «archivi» indica l'insieme dei fascicoli, compresi la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, le fotografie, i film, le registrazioni ottiche e magnetiche, le registrazioni di dati e i programmi informatici, appartenenti all'Eumetsat o in possesso della medesima;
- c)
- L'espressione «attività ufficiali» dell'Eumetsat indica qualsiasi attività svolta dall'Eumetsat per raggiungere gli obiettivi definiti nell'Articolo 2 della Convenzione, incluse le attività amministrative;
- d)
- li termine «beni» indica qualsiasi cosa su cui si può esercitare un diritto di proprietà, compresi i diritti contrattuali;
- e)
- Il termine «rappresentanti» degli Stati membri indica i rappresentanti e i loro consulenti;
- f)4
- L'espressione «membri del personale» indica il Direttore generale e tutte le persone impiegate dall'Eumetsat a titolo permamente secondo lo statuto del personale;
- g)
- li termine «esperto» indica una persona che non sia membro dei personale, designata per adempiere un compito specifico in nome e a spese dell'Eumetsat.
4 Nuovo testo giusta la Dec. del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).