Art. 1 Scopo e oggetto
1 Scopo della presente ordinanza è il risanamento dei siti inquinati se tali siti sono all'origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che detti effetti si producano.
2 Per la gestione dei siti inquinati la presente ordinanza regola le seguenti procedure:
- a.
- il censimento mediante iscrizione in un catasto;
- b.
- la valutazione della necessità della sorveglianza e del risanamento;
- c.
- la valutazione degli obiettivi e dell'urgenza del risanamento;
- d.
- la determinazione dei provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento.