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01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
01.08.2001 - 31.03.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

142.281

Ordinanza
concernente l'esecuzione dell'allontanamento
e dell'espulsione di stranieri

(OEAE)

dell'11 agosto 1999 (Stato 1° aprile 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 124 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)2;
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19983 sull'asilo (LAsi);
visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19974
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),5

ordina:

1 RS 142.20

2 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

3 RS 142.31

4 RS 172.010

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Sezione 1: Aiuto all'esecuzione6

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

Art. 17 Disposizioni generali

(art. 71 LStrI)

1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale8 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19279 (espulsione giudiziaria).

2 Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

8 RS 311.0

9 RS 321.0

Art. 210 Inizio dell'aiuto all'esecuzione

(art. 71 lett. a LStrI)

1 La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.

2 Nella procedura celere di cui all'articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento.

3 Nella procedura ampliata di cui all'articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l'ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente.

4 La SEM informa l'autorità cantonale competente sull'avvio delle pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 2a11 Colloquio sulla partenza

1 Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria, l'autorità competente del Cantone che presenta alla SEM una domanda di aiuto all'esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.

2 Nella procedura celere di cui all'articolo 26c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso della SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall'autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza.

3 Nella procedura Dublino di cui all'articolo 26b LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso dell'autorità cantonale competente, il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla SEM.

4 Il colloquio sulla partenza serve in particolare a:

a.
spiegare l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria alla persona interessata;
b.
accertare e documentare la volontà della persona interessata a lasciare la Svizzera;
c.
accertare che lo stato di salute consenta il trasporto;
d.
informare la persona interessata sull'obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi;
e.
comminare all'occorrenza misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73-78 LStrI;
f.
informare la persona interessata sull'aiuto al ritorno;
g.
informare la persona interessata in merito all'indennità per le spese di viaggio di cui all'articolo 59a capoverso 2bis OAsi 2.

11 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 2b12 Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa

1 L'autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 LStrI. Esso serve a indurre la persona interessata a collaborare all'ottenimento dei documenti e all'organizzazione della partenza, nonché a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario.

2 Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell'asilo è retto dagli articoli 59a capoverso 2bis OAsi 2 (spese di viaggio) e 59abis OAsi 2 (spese di partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale.

3 La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell'asilo che si trovano in carcerazione amministrativa.

12 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 313 Accertamenti d'identità e di cittadinanza

1 La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.14

2 A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine.15

3 Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a-10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 199916 sull'asilo.17

4 La SEM informa il Cantone sull'esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3.18

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

14 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207).

16 RS 142.314

17 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207).

Art. 4a20 Convenzioni con autorità estere

(art. 48a LOGA)

Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)21 e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché con l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006 (RU 2006 927). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

21 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 522 Organizzazione della partenza

(art. 71 lett. b LStrI)23

1 Per l'organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati.24

2 Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d'aereo e la rotta.

3 La SEM può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.25

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 626 Collaborazione con il DFAE

(art. 71 lett. c LStrI)27

1 La SEM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d'informazioni su:

a.
le questioni relative all'ottenimento di documenti;
b.
l'organizzazione della partenza e del ritorno;
c.
la sicurezza del personale ufficiale d'accompagnamento.

2 Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.28

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

28 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 729 Documentazione d'esecuzione e perfezionamento professionale

1 La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione e dell'espulsione giudiziaria, in particolare sull'ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.

2 Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione e dell'espulsione giudiziaria e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.

29 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 830 Assistenza amministrativa cantonale

I Cantoni garantiscono alla SEM l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l'accompagnamento degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d'identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.

30 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 931 Rilascio di documenti di viaggio sostitutivi

Se per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest'ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.

31 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 10 Sospensione dell'aiuto all'esecuzione32

1 La SEM sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché:

a.33
motivi tecnici impediscono l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria;
b.
non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale;
c.
non è nota la dimora dello straniero.34

2 L'esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l'adempimento dell'obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.

32 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

33 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

Art. 1135 Servizio all'aeroporto

La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti:

a.
esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi;
b.
fissazione del livello di esecuzione conformemente all'articolo 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 novembre 200836 sulla coercizione previa intesa con i competenti organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo;
c.
organizzazione e coordinamento dell'accompagnamento sociale, medico e di polizia durante il volo;
d.
fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo per i voli di linea;
e.
organizzazione di voli speciali;
f.
consulenza alle autorità federali e cantonali competenti;
g.
versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi per l'aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all'aeroporto.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

36 RS 364.3

Art. 11a37 Prestazioni all'aeroporto

1 La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di prestazioni all'aeroporto. Si tratta in particolare:

a.
dell'accoglienza di persone all'aeroporto;
b.
della verifica della volontà di viaggiare, del check-in e della consegna del bagaglio;
c.
del controllo di sicurezza;
d.
della scorta di polizia fino all'imbarco;
e.
della sorveglianza della partenza e del relativo rapporto.

2 Le prestazioni fornite dalla competente autorità all'aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con tali autorità o terzi incaricati.

3 Per l'accoglienza all'aeroporto e la scorta di polizia fino all'imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:

a.
400 franchi per i voli di linea;
b.
1700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d'origine.

4 La SEM assicura l'accompagnamento medico:

a.
a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate; per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese;
b.
se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi.

37 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 1238 Sistema d'informazione eRetour

(art. 109f-109j LStrI)

1 I terzi incaricati di cui all'articolo 109i LStrI sono autorizzati a trattare i dati personali seguenti nel sistema eRetour:

a.
le generalità della persona interessata (art. 109g cpv. 2 lett. a LStrI);
b.
i dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di acquisizione di documenti;
c.
i dati personali utilizzati nel quadro dell'organizzazione della partenza;
d.
i dati personali utilizzati nel quadro della consulenza per il ritorno e della concessione dell'aiuto al ritorno;
e.
i dati medici (art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI).

2 Il catalogo dei dati del sistema eRetour nonché i diritti e i livelli di accesso sono definiti nell'allegato 1.

3 La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e di garantire la verbalizzazione automatica del trattamento nonché la sicurezza dei dati.

4 I dati del sistema eRetour sono archiviati a fini di controllo e statistica. Sono proposti all'Archivio federale dieci anni dopo il rinvio o l'espulsione. I dati ritenuti privi di valore archivistico sono distrutti.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887).

Art. 1339 Rimborso delle spese da parte dei Cantoni

I Cantoni rimborsano alla SEM le spese di esecuzione e di partenza da essa sostenute per stranieri a loro carico contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Queste spese sono conteggiate singolarmente.

39 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 14 Rimborso delle spese

1 La SEM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.

2 Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni la SEM fissa l'ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.

Art. 1540 Partecipazione alle spese d'esercizio

1 In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75-78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.41

2 Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l'importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.


3 La SEM segue l'evoluzione dei costi d'esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono alla SEM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d'esercizio.

4 ...42

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 222).

42 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 15a43 Partecipazione alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza

(art. 82 cpv. 3 lett. b e art. 73 cpv. 1 lett. c LStrI)

1 Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se:

a.
per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate;
b.
la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza situato nell'area di confine; e
c.
le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza situato nell'area di confine.

2 In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI può essere corrisposto al Cantone interessato un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.

43 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 222).

Sezione 1a:44 Rilevamento di dati nell'ambito delle misure coercitive

44 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Art. 15abis 45 ...46

1 Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all'ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75-78 LStrI nei settori dell'asilo e degli stranieri:47

a.
il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione;
b.
il numero dei rinvii;
c.
il numero dei rilasci in libertà;
d.
la cittadinanza delle persone incarcerate;
e.
il sesso e l'età delle persone incarcerate;
f.
il tipo di carcerazione;
g.48
il luogo dell'incarcerazione;
h.49
la durata della carcerazione.

2 Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.50

45 Originario art. 15a.

46 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018 (RU 2018 2849). Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 222).

47 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

48 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

49 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

50 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6949).

Sezione 1abis: Interventi internazionali di rimpatrio

(art. 71a e 71abis LStrI)51

Art. 15b52 Competenze

1 Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è responsabile della cooperazione operativa con l'Agenzia. In questo contesto consulta e informa l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e adempie segnatamente i compiti seguenti:

a.
è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
b.
è competente per l'attuazione delle decisioni del consiglio d'amministrazione o del direttore esecutivo dell'Agenzia riguardanti il rimpatrio.

2 La SEM può concludere con l'Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni di portata limitata in vista:

a.
del distaccamento di personale svizzero, in particolare di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia;
b.
dello svolgimento di voli internazionali nei Paesi d'origine o provenienza.

52 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

Art. 15bbis 53 Impieghi all'estero

1 In previsione dell'impiego di personale svizzero all'estero la SEM, d'intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario.

2 Il personale necessario è composto segnatamente da specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato.

3 Ad eccezione degli osservatori del rimpatrio forzato, il personale di cui al capoverso 2 è messo a disposizione per distaccamenti a lungo termine o impieghi di breve durata secondo gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2019/189654.

4 La SEM può respingere una domanda di distaccamento di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia nei casi previsti dall'articolo 51 paragrafo 3 e dall'articolo 57 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2019/1896.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018 (RU 2018 3119). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

54 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

Art. 15c55 Specialisti in materia di rimpatrio della SEM

1 La SEM dispone di un gruppo di collaboratori composto da specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati dall'Agenzia secondo l'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/189656 per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio.57

2 Le modalità del distaccamento degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli specialisti e la SEM.

55 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

56 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15bbis cpv. 3.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

Art. 15d58 Agenti di scorta di polizia dei Cantoni

1 I Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.

2 Le modalità del distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono disciplinate nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.

3 Ai fini degli interventi internazionali di rimpatrio, il personale distaccato è formato e perfezionato dall'Agenzia secondo l'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/189659.

4 Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per impieghi di breve durata, la Confederazione versa un'indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per l'intera durata dell'impiego.

5 Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per distaccamenti a lungo termine, la Confederazione versa un'indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.

6 Con gli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4 si considerano compensati tutti i costi indennizzabili secondo l'articolo 71a capoverso 1 LStrI per gli interventi internazionali di rimpatrio dei Cantoni.

7 Oltre agli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4, per distaccamenti a lungo termine e impieghi di breve durata l'Agenzia rimborsa i costi per il personale distaccato in virtù dell'articolo 45 e all'articolo 56 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1896.

58 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

59 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15bbis cpv. 3.

Art. 15e60 Osservatori del rimpatrio forzato

1 La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Queste organizzazioni distaccano persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.61

2 L'Agenzia stabilisce i compiti degli osservatori del rimpatrio forzato ed è responsabile per la loro formazione e il loro perfezionamento ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/189662.63

3 La SEM conclude accordi individuali con le organizzazioni di cui all'articolo 71abis capoverso 2 LStrI. Gli accordi disciplinano le altre modalità del distaccamento degli osservatori del rimpatrio forzato. Gli articoli 15g-15i si applicano per analogia.

60 Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

62 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15bbis cpv. 3.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

Art. 15ebis 64 Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio

1 La SEM coordina l'impiego di personale svizzero nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l'UDSC in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c-15e.

2 La SEM comunica all'Agenzia le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 29 giugno 202265 sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC).66

64 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

65 RS 631.062

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

Art. 15eter 67 Modalità d'intervento di personale estero in Svizzera

1 In vista dell'intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all'Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d'intervento oppure approva una corrispondente domanda dell'Agenzia. La SEM partecipa all'elaborazione del piano operativo.68

2 La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest'ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero.

3 La SEM concorda i mezzi e le modalità d'intervento di personale estero con l'Agenzia e con gli altri Stati Schengen.

4 Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati.

5 Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d'origine e il personale dell'Agenzia alle disposizioni di quest'ultima.69

5bis In caso di violazioni del piano operativo da parte del personale estero nel quadro dell'impiego, la SEM può riferire all'Agenzia. Ciò vale anche in caso di violazioni del piano operativo connesse ai diritti fondamentali.70

6 La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 195871 sulla responsabilità. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, la Confederazione può esigere dallo Stato d'origine o dall'Agenzia il risarcimento degli importi versati.72

7 Il personale estero che commette un reato durante un impiego in Svizzera soggiace al Codice penale73.74

67 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

71 RS 170.32

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

73 RS 311.0

74 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

Art. 15equater 75 Sistema d'informazione e protezione dei dati per il personale estero in Svizzera

Il personale estero ha gli stessi diritti d'accesso al sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno come i collaboratori della SEM impiegati per i compiti corrispondenti conformemente all'articolo 109h lettera a LStrI, sempreché ciò sia richiesto dai suoi compiti. L'accesso al sistema d'informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero. La SEM provvede affinché il personale estero osservi le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.

75 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018 (RU 2018 3119). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

Sezione 1b:78 Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea

78 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).

Art. 15f Estensione del monitoraggio

(art. 71abis cpv. 1 LStrI)79

1 Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi:80

a.
l'accompagnamento delle persone interessate all'aeroporto;
b.
l'organizzazione a terra in aeroporto;
c.
il volo;
d.81
l'arrivo all'aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione nel rispetto delle prerogative sovrane delle autorità di tale Stato.

2 Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all'aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

80 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 15g Conferimento di compiti a terzi

(art. 71abis cpv. 2 LStrI)82

1 La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d'asilo o nell'esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.83

2 La SEM può concludere convenzioni con i terzi incaricati.84

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

83 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 15h Compiti dei terzi incaricati

(art. 71abis cpv. 2 LStrI)85

1 I terzi incaricati:

a.
osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea;
b.
presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato;
c.
allestiscono un rapporto d'attività e di gestione annuale all'attenzione del DFGP e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.

2 I terzi incaricati possono:

a.
partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea;
b.
comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

Art. 15i Rimborso dei costi

(art. 71abis LStrI)86

1 La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti.

2 Le indennità sono versate in modo forfettario.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

Sezione 1c:87 Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali

87 Introdotta dal n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

Art. 15j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a.
lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata;
b.88
lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l'esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espulsioni giudiziarie; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall'esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;
c.
lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l'assistenza medica e i contatti sociali;
d.
lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini;
e.89
i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all'interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria, il buon funzionamento dello stabilimento o l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza;
f.
sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-e della legge federale del 5 ottobre 198490 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).

88 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

89 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

90 RS 341

Art. 15k Entità dei sussidi

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

1 Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione.

2 Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.

3 La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo direttamente dai centri della Confederazione.91

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 15l Metodo di calcolo

1 La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM92).

2 Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».

Art. 15m Sussidi di costruzione

Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2-4 (sussidi forfetari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell'ordinanza del 21 novembre 200793 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

Art. 15n Notifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

1 Occorre notificare senza indugio all'Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cambiamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato.

2 Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l'articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM94.

3 L'UFG può ridurre l'importo da restituire o rinunciare alla restituzione se:

a.
il cambiamento di destinazione è di breve durata;
b.
lo stabilimento viene utilizzato per l'esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l'adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.
Art. 15o Organizzazione e procedura

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

1 Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l'UFG sente la SEM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all'ubicazione della costruzione prevista.

2 Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25-33 OPPM95.

Sezione 1d:96 Valutazione dell'idoneità al trasporto

96 Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2017 (RU 2017 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 202).

(art. 71b LStrI)

Art. 15p Competenza

Il medico che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione al momento della partenza ha competenza di decidere se, dal punto di vista medico, la persona interessata è idonea al trasporto nel quadro dell'esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione.

Art. 15q Trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

1 Il medico curante può trasmettere unicamente i dati medici:

a.
di cui dispone al momento della richiesta; e
b.
che sono necessari per valutare l'idoneità al trasporto della persona interessata in vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

2 I servizi di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettere a-c LStrI chiedono per scritto al medico curante i dati medici necessari e gli indicano il medico competente per la decisione relativa all'idoneità al trasporto secondo l'articolo 15p.

3 Il medico curante informa la persona interessata sull'obbligo di comunicare i dati che lo vincola per legge.

4 Il medico curante trasmette senza indugio i dati medici necessari al medico di cui all'articolo 15p e informa al contempo i servizi di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI in merito alla trasmissione dei dati.

Art. 15s Trattamento e cancellazione di dati medici e di informazioni per l'organizzazione della partenza

1 I medici di cui all'articolo 15p possono trattare i dati medici fino all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dello straniero.

2 I servizi di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI possono trattare le informazioni per l'organizzazione della partenza di cui all'articolo 15r fino all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dello straniero.

3 I dati medici e le informazioni per l'organizzazione della partenza sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o che è stato constatato il suo passaggio alla clandestinità.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 1697 Competenza

La SEM dispone l'ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStrI non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Art. 1798 Proposta di ammissione provvisoria

1 Se la SEM ha deciso in merito all'asilo e all'allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l'ammissione provvisoria solo se l'esecuzione dell'allontanamento risulta impossibile.

2 Il Cantone può proporre l'ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l'esecuzione dell'allontanamento, non si dispone un'ammissione provvisoria.

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Art. 1899 Designazione degli Stati verso i quali l'allontanamento è per principio esigibile

(art. 83 cpv. 5 LStrI)

1 Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione:

a.
la stabilità politica, in particolare l'assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata;
b.
la presenza di cure mediche di base;
c.
altre caratteristiche specifiche del Paese.

2 Gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell'allegato 2.

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6167).

Art. 20101 Documenti di legittimazione

1 Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.

1bis Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).102

2 Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.

3 ... 103

4 Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza.

4bis Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.

5 La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

102 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

103 Abrogato dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887).

Art. 26109 Revoca dell'ammissione provvisoria

1 L'autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento alla SEM le circostanze che possono comportare la revoca dell'ammissione provvisoria.

2 La SEM può ordinare in ogni momento la revoca dell'ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l'articolo 83 capoversi 2-4 LStrI. Essa deve prima consultare l'autorità che aveva proposto l'ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest'ultima.

3 La SEM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l'esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione.

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Art. 26a110 Partenza definitiva111

La partenza è considerata definitiva ai sensi dell'articolo 84 capoverso 4 LStrI segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:112

a.
presenti domanda d'asilo in un altro Stato;
b.
ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;
c.113
...
d.114
sia tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 14 novembre 2012115 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
e.116
permanga all'estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l'articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
f.
notifichi la propria partenza e lasci il Paese.

110 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5567). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 2 dell'O del 14 nov. 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6049).

111 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

112 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

113 Abrogata dal n. I dell'O del 26 mar. 2014, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

115 RS 143.5

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

Sezione 2a:117 Decisione di allontanamento

117 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).

Art. 26b Contenuto della decisione di allontanamento

(art. 64 LStrI)

1 La decisione di allontanamento contiene:

a.118
fatto salvo l'articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI, l'obbligo dello straniero:
1.
di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen, nonché
2.
di recarsi nello Stato d'origine o in un altro Stato non appartenente allo spazio Schengen disposto ad ammettere l'interessato;
b.119
la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera nonché lo spazio Schengen;
c.
i mezzi coercitivi in caso d'inadempienza.

2 La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

Art. 26c Invito senza formalità

(art. 64 cpv. 2 LStrI )

1 Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.

2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell'allegato 1.

Art. 26d Modulo standard

(art. 64b LStrI)

La SEM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.

Art. 26e Foglio informativo

(art. 64f cpv. 2 LStrI)

1 Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.

2 Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.

3 La SEM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.

Sezione 2b:120 Esecuzione a tappe dell'allontanamento o dell'espulsione

120 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 26f

1 Se più membri di una famiglia contro i quali è stata pronunciata la medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria lasciano scadere il termine di partenza inutilizzato, la decisione può essere eseguita a tappe scaglionate nel tempo.

2 Un'esecuzione a tappe ai sensi del capoverso 1 presuppone che l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria sia ragionevolmente esigibile da tutti i membri della famiglia interessati e che si possa procedere in tal senso in un futuro imminente.

3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.

Sezione 2c:121 Allontanamento in presenza di un'espulsione giudiziaria

121 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Art. 26g Prevalenza dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria

1 L'esecuzione di un'espulsione giudiziaria prevale sull'esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d'asilo.

2 Se una persona contro cui è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria ritorna in Svizzera e deposita una domanda d'asilo o una domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c capoverso 1 LAsi, la SEM non decide alcun allontanamento. Il Cantone competente per l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria ancora valida verifica i motivi per un'eventuale sospensione. In assenza di motivi in tal senso il Cantone esegue l'espulsione giudiziaria.

3 Se una persona contro cui sono stati pronunciati un'espulsione giudiziaria e un divieto d'entrata secondo il diritto in materia di stranieri secondo l'articolo 67 capoversi 1 e 2 LStrI ritorna in Svizzera, viene eseguita l'espulsione giudiziaria.

Art. 26h Spese di partenza

(art. 87 cpv. 2 LStrI; art. 92 cpv. 2 LAsi)

1 Se dopo il deposito di una domanda d'asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un'espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi. L'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria sollecita l'assunzione dei costi da parte della SEM. Sono applicabili gli articoli 55-61 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999122 sull'asilo.

2 Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d'asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all'articolo 111c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 28 Disposizione transitoria

La SEM stabilisce secondo l'articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l'entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.

Art. 28a124 Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005

Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell'ammissione provvisoria.

124 Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004125

1 L'indennità per l'aiuto immediato (art. 15b) e l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 15c) saranno adeguate la prima volta per il 2005.

2 La Confederazione versa ai Cantoni un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 15c della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. L'indennità forfetaria è versata soltanto se l'allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell'ambito del sostegno all'esecuzione conformemente all'articolo 22a della legge federale del 26 marzo 1931126 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

126 [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587 art. 3 cpv. 2; 1991 362 n. II 11, 1034 n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262 all. n. 1; 2000 1891 n. IV 2; 2002 685 n. I 1, 701 n. I 1, 3988 all. n. 3; 2003 4557 all. n. II 2; 2004 1633 n. I 1, 4655 n. I 1; 2005 5685 all. n. 2; 2006 979 art. 2 n. 1, 1931 art. 18 n. 1, 2197 all. n. 3, 3459 all. n. 1, 4745 all. n. 1; 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20).

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2006127

1 La SEM versa ai Cantoni, con effetto retroattivo per il 2005, la differenza tra l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 e l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 nella versione del 24 marzo 2004128. Il versamento ha luogo nel secondo trimestre del 2006.

2 L'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 è adeguata per la prima volta al rincaro per il 2007.

Allegato 1129

129 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 19 feb. 2020 (RU 2020 887). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 551).

(art. 12 cpv. 2)

Livelli d'accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d'informazione eRetour

Legenda

Livelli d'accesso:

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Consultazione in rete
B
Trattamento
Vuoto:
Nessun accesso

Unità organizzative:

Air
Collaboratori esterni incaricati dalla SEM nel settore dell'organizzazione delle partenze
AVR
Collaboratori di organizzazioni non governative incaricate dalla SEM o da un Cantone per assumere i compiti nel settore dell'aiuto al ritorno
CGCF
Guardie di frontiera incaricate del controllo delle partenze
CP
Autorità cantonali di polizia incaricate dell'esecuzione del ritorno (anche presso gli aeroporti)
CVR
Servizi cantonali di consulenza al ritorno
MEDI
Collaboratori esterni incaricati di valutare l'idoneità al trasporto e di eseguire l'accompagnamento medico
MIGRA
Uffici cantonali e comunali preposti alla migrazione - Ritorno
SEM
Segreteria di Stato della migrazione
-
I Pianificazione e risorse / Fornitori di prestazioni informatiche
-
II Collaboratore specialista della Divisione Ritorno (compreso swissREPAT)
-
III Collaboratore specialista in spese di partenza
-
IV Collaboratore specialista nei centri e negli alloggi della Confederazione
-
V Settore Scambio di dati e identificazione
-
VI Settore Acquisizione e gestione dei dati
-
VII Settore Analisi linguistiche

Catalogo dei dati eRetour

Denominazione dei campi dati eRetour

SEM

Partner SEM

I

II

III

IV

V

VI

VII

MIGRA

CVR

CP

CGCF

Air

MEDI

AVR

I. Dati di base

1. Identità

Pseudonimi

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cognomi

A

A

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A

A

Nomi

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A

Numero SIMIC

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A

Numero d'incarto Asilo

A

A

A

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A

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A

A

A

A

Collocazione dell'incarto Asilo

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data di nascita

A

A

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A

A

A

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A

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Sesso

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Nazionalità attuale e alla nascita

A

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A

A

A

A

Lingua

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A

A

A

A

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A

A

A

A

A

Tipi d'identità (principale / secondaria)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tipo di persona (principale / secondaria) oggetto della domanda

A

A

A

A

A

A

A

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A

A

A

A

A

A

Tipo di relazione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cantone d'attribuzione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data di presentazione della domanda d'asilo

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2. Dati biometrici

Fotografia della persona

B

B

A

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

Data della fotografia

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Scheda dattiloscopica

B

B

B

B

B

Data della trasmissione della scheda dattiloscopica

A

A

A

A

A

Data di cancellazione della scheda dattiloscopica

A

A

A

A

A

3. Documenti d'identità

In possesso di documenti d'identità

B

B

A

B

A

A

A

B

B

A

A

A

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Tipo di documento e classificazione

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A

A

B

B

A

A

A

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Numero

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B

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A

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B

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A

A

A

Autorità emittente, luogo e Paese

B

B

A

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A

A

A

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B

A

A

A

A

Data di rilascio / durata di validità

B

B

A

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

Collocazione del documento

B

B

A

B

A

A

A

B

B

B

B

B

B

4. Dati relativi all'esistenza di un'espulsione o di un'espulsione penale

Esistenza di un'espulsione o di un'espulsione penale

B

B

A

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Commento relativo all'esistenza di un'espulsione

B

A

A

B

B

Data della trasmissione della copia della decisione

A

A

A

A

A

5. Dati relativi a carcerazioni amministrative e penali

Persona in carcerazione amministrativa

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Persona in carcerazione penale

B

B

A

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Tipo di carcerazione

B

B

A

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Luogo di carcerazione

B

B

A

B

B

A

A

A

Data dell'incarcerazione

B

B

A

B

B

A

A

A

Prima data di scarcerazione possibile (carcerazione penale)

B

B

A

B

B

A

A

A

Data e ora previste della scarcerazione

B

B

A

B

B

A

A

A

Durata della carcerazione amministrativa

A

A

A

A

B

A

A

A

Cantone che ha disposto la carcerazione amministrativa

A

A

A

A

A

A

A

A

Rappresentate legale (per minorenni)

A

A

A

A

A

A

Misure di protezione dei minori

A

A

A

A

A

A

Conteggio delle spese della carcerazione amministrativa

B

A

B

A

B

B

6. Altri dati di base

Data della partenza dalla Svizzera

B

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

B

A

A

Tipo di partenza (terrestre/aerea/marittima)

B

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

B

A

A

Data di registrazione della partenza e collaboratore che ha registrato questo dato

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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Età

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A

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A

A

A

A

A

Minorenne

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Minorenne non accompagnato (sì/no)

B

B

A

A

A

A

B

B

A

A

A

B

Ubicazione della persona

B

B

A

B

A

A

B

B

A

A

A

B

Ordine di lasciare la Svizzera (sì/no)

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

B

Reato (sì / no)

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

II. Trattamento delle domande

1. Dati di base relativi alle domande

Tipo di domanda eRetour

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

Numero della domanda eRetour

A

A

A

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A

A

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A

A

A

A

Data e ora d'invio della domanda eRetour

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data d'inizio della domanda eRetour

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

Data della fine della domanda eRetour

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data e ora della modifica della domanda eRetour

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autore della domanda

B

B

A

B

A

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A

B

B

B

A

A

A

B

Tipo di disbrigo della domanda

B

B

B

B

A

A

A

B

A

A

A

B

A

A

Collaboratore incaricato della modifica della domanda

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Cronologia delle domande trattate

A

A

A

A

A

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A

A

A

A

A

A

A

A

Data della riattivazione della domanda

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Commento relativo alla domanda

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

2. Dati di base specifici agli affari eRetour

Tipo dell'affare eRetour

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

B

A

B

Numero dell'affare eRetour

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data e ora dell'invio dell'affare eRetour

A

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A

A

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A

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A

A

A

A

A

A

Data dell'inizio dell'affare eRetour

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

B

A

B

Data della fine dell'affare eRetour

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data e ora della modifica dell'affare eRetour

A

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A

A

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A

A

A

A

A

A

A

A

Autore dell'affare

B

B

B

B

A

A

A

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B

B

A

A

A

B

Tipo di disbrigo dell'affare

B

B

B

B

A

A

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A

A

A

A

B

A

A

Stato dell'affare

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Data e ora della modifica dello stato dell'affare e collaboratore competente

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Commento relativo all'affare

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Cronologia degli affari trattati

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3. Dati di base specifici alle attività eRetour

Tipo di attività eRetour

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Data e ora d'invio dell'attività eRetour

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data d'inizio e fine dell'attività eRetour

B

B

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B

B

B

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B

B

B

B

B

B

Data e ora della modifica dell'attività eRetour

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autore e destinatari dell'attività

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Tipo di disbrigo dell'attività

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Stato dell'attività

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Data e ora della modifica dello stato dell'attività e collaboratore competente

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Commento relativo all'attività

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Data di richiamo dell'attività

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Tipo di allegato all'attività

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Numero di allegati all'attività

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Cronologia delle attività trattate

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

4. Dati specifici alla comunicazione

Elenco delle persone interessate

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Titolo della comunicazione

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Testo della comunicazione

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Firma dell'autore della comunicazione

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Data e ora della trasmissione e lettura della comunicazione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Destinatari della comunicazione

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Numero di allegati alla comunicazione

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Visualizzazione con i dati personali specifici al classificatore eRetour

B

B

B

B

Data della memorizzazione nell'incarto SIMIC

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5. Dati specifici alla gestione dei documenti

Nome del documento allegato

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Formato del documento allegato

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data e ora del caricamento del documento in eRetour e collaboratore competente

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Indicazioni sulle persone interessate dal documento allegato

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Data e ora del salvataggio del documento nell'incarto SIMIC e collaboratore competente

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data di richiamo della cancellazione del documento allegato in eRetour

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Blocco della cancellazione del documento in eRetour

B

B

B

B

Blocco del caricamento del documento nell'incarto SIMIC

B

B

B

B

B

Blocco parziale della visualizzazione del documento in eRetour

B

B

B

B

B

B

B

Visualizzazione dell'elenco dei documenti allegati per persona per domanda eRetour

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Visualizzazione dell'elenco dei documenti allegati per persona par affare eRetour

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Visualizzazione dell'elenco dei documenti allegati per persona per attività eRetour

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Esportazione di un documento allegato

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Cancellazione di un documento allegato

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Caricamento di un documento nell'incarto SIMIC

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Accesso selettivo ai sottoincarti Retour dell'incarto SIMIC

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Accesso libero a tutto l'incarto SIMIC

B

B

B

B

B

B

B

III. Sostegno all'esecuzione del rinvio

1. Dati di base specifici alle domande di sostegno (identificazione, ottenimento del documento, organizzazione della partenza)

Data della domanda

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

Ambito giuridico

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

Cantone incaricato della domanda

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

Autorità che ha presentato la domanda

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone richiedente

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

Tipo e numero di riferimento cantonale

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Tipo di relazione con la persona principale oggetto della domanda

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

Reato

B

B

A

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Data della partenza dalla Svizzera

B

B

A

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

Modalità di partenza dalla Svizzera

B

B

A

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

Data della registrazione della partenza dalla Svizzera e collaboratore che ha registrato questo dato

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Elenco delle domande presentate per persona di contatto

A

A

A

A

A

A

A

A

2. Dati relativi alla domanda di sostegno all'esecuzione del rinvio (identificazione e ottenimento dei documenti)

Esistenza di procedure in vista della partenza o del rinvio

B

A

B

B

B

B

B

Descrizione delle procedure svolte in vista della partenza o del rinvio

B

A

B

B

B

B

B

Colloquio di partenza svolto (sì/no)

B

A

B

B

B

B

B

Ragioni per cui non è stato svolto il colloquio

B

A

B

B

B

B

B

Data del colloquio di partenza

B

A

B

B

B

B

B

Lingua del colloquio di partenza

B

A

B

B

B

B

B

Copia del verbale del colloquio di partenza

B

A

B

B

B

B

B

Volontà di lasciare la Svizzera

B

B

B

B

B

B

B

Motivi del rifiuto di lasciare la Svizzera

B

A

B

B

B

B

B

Domanda di aiuto al ritorno considerata

B

A

B

B

B

B

Copia della domanda di aiuto al ritorno

B

A

B

B

B

B

Copia della decisione di rinvio cantonale

B

A

B

B

B

B

B

Indicazioni sulle persone incluse nella domanda

B

A

B

B

B

B

B

Elenco degli allegati alla domanda

B

A

B

B

B

B

B

Osservazioni complementari alla domanda

B

A

B

B

B

B

B

3. Dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di ottenimento di documenti

Nazionalità presunta

B

B

A

B

A

B

B

B

B

Numero di telefono

B

B

B

B

A

B

B

B

B

Altre conoscenze linguistiche

B

B

B

A

B

B

B

B

Esistenza e indicazione degli indizi linguistici

B

B

B

A

B

B

B

B

Etnia

B

B

A

B

B

A

A

Codice di origine

A

A

A

A

A

A

A

Religione

B

B

A

B

B

A

A

Ultimo domicilio all'estero

B

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

Complemento d'indirizzo all'estero

B

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

Luogo e Paese di nascita

B

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

Identità dei genitori e nonni (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita)

B

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

Indicazioni complementari sui genitori e nonni
(domicilio e numero di telefono)

B

B

B

A

B

B

B

B

Coniuge o figli nello Stato d'origine o in uno Stato terzo

B

B

B

A

B

B

B

Identità del coniuge o dei figli (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita) nello Stato d'origine o in uno Stato terzo

B

B

B

A

B

B

B

Indicazioni complementari sul coniuge o sui figli (tipo di relazione, domicilio e numero di telefono) nello Stato di origine o nello Stato terzo

B

B

B

A

B

B

B

Tipo di parente nello Stato d'origine o nello Stato terzo

B

B

B

A

B

B

B

Identità del parente (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita) nello Stato d'origine o nello Stato terzo

B

B

B

A

B

B

B

Indicazioni complementari sul parente (tipo di relazione, domicilio e numero di telefono) nello Stato d'origine o nello Stato terzo

B

B

B

A

B

B

B

4. Dati tecnici relativi alle attività d'identificazione e di ottenimento di documenti

Paese richiesto

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Data dell'inizio della procedura d'identificazione o di ottenimento di documenti

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data dei richiami

B

B

A

Termine di risposta

B

B

A

Data dei complementi alla procedura

B

B

A

Data dell'udienza

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data del risultato

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Risultato della procedura

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Commento relativo al risultato della procedura

B

B

A

Cronologia delle procedure d'identificazione/d'ottenimento di documenti

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5. Dati della pianificazione delle audizioni centralizzate

Paese d'audizione previsto

B

B

A

A

A

Periodo d'audizione previsto e fissato

B

B

A

A

A

Caso prioritario (sì/no)

B

B

A

A

A

Estratti Lingua disponibili (sì/no)

B

B

A

A

Data della presa in considerazione di un'audizione centralizzata

B

B

A

A

A

Data della convocazione all'audizione centralizzata

B

B

A

A

A

A

Data e fascia oraria o ora dell'audizione centralizzata

B

B

A

A

A

A

Comportamento durante l'audizione centralizzata

B

B

A

B

B

A

Risultato dell'audizione centralizzata

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motivi del risultato dell'audizione centralizzata

B

B

A

A

Commento interno relativo all'audizione centralizzata

B

B

Luogo dell'audizione

B

B

A

A

A

Numero di posti disponibili

B

B

A

A

Numero di posti occupati

B

B

A

A

Data d'annullamento dell'audizione

B

B

A

A

A

Foglio delle generalità rilasciato

B

B

A

A

Elenco delle audizioni previste

B

B

A

A

Elenco delle persone previste per audizione

B

B

A

A

Elenco delle persone previste per Cantone, per data

B

B

A

B

IV. Organizzazione della partenza

1. Dati di base specifici alle domande di organizzazione della partenza

Data della domanda

B

B

A

B

A

A

A

B

B

B

A

B

A

B

Persone interessate e coordinate

B

B

A

B

B

B

B

A

A

A

B

Interlocutore della polizia del Cantone richiedente e coordinate

B

B

A

B

B

B

B

A

A

Interlocutore preso la SEM e coordinate

B

B

A

B

A

A

B

B

B

A

B

A

2. Dati relativi alla domanda di prenotazione del volo (volo di linea e volo speciale)

Tipo di partenza

B

B

A

B

B

B

B

A

A

A

B

Categoria di partenza

B

B

A

B

B

B

B

A

A

A

B

Aeroporto di destinazione

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Aeroporto di partenza indicato dal Cantone

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Periodo di partenza indicato dal Cantone

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Termine Dublino

B

B

A

B

B

B

B

A

B

A

B

Motivi per la data di partenza

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Fascia oraria di partenza indicata dal Cantone

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Motivi dell'orario

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Copia dei documenti allegati alla domanda

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Osservazioni generali sulla domanda di prenotazione

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

3. Dati tecnici relativi alle prenotazioni di volo (volo di linea e volo speciale)

Statuto del passeggero

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Motivo della partenza

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Data della partenza

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Ora della partenza

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Aeroporto di partenza

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Compagnia aerea

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Numero del volo

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Aeroporto e Paese di destinazione

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Ora e data di arrivo a destinazione

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Aeroporto e Paese di transito

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Ora e data dell'arrivo all'aeroporto di transito

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Ora e data della partenza dall'aeroporto di transito

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Compagnia aerea per il transito

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Numero del volo di partenza dall'aeroporto di transito

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Data e ora della riservazione, della comunicazione e d'annullamento del volo

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Identificatore della persona che ha prenotato, comunicato o annullato il volo

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Data e ora della domanda d'annullamento della prenotazione del volo

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Identificatore della persona che ha annullato il volo

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motivo dell'annullamento

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

B

Cooperazione Frontex (sì/no)

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Prezzo e valuta del biglietto aereo

B

B

A

A

A

B

A

Domanda di rimborso effettuata presso la compagnia

B

B

B

B

A

Fatturazione delle spese al mandante

B

B

B

A

A

B

A

Importo delle spese da fatturare

B

B

B

A

A

B

A

4. Dati di pianificazione dei voli speciali

Destinazione di volo prevista

B

B

A

A

A

A

A

A

Periodo di volo previsto

B

B

A

A

A

A

A

A

Aeroporto di partenza

B

B

A

A

A

A

A

A

Compagnia aerea

B

B

A

A

A

A

A

A

Numero del volo

B

B

A

A

A

A

A

A

Data e ora della partenza fissata per il volo

B

B

A

A

A

A

A

A

Aeroporto e Paese di destinazione

B

B

A

A

A

A

A

A

Ora e data dell'arrivo a destinazione

B

B

A

A

A

A

A

A

Aeroporto e Paese di transito

B

B

A

A

A

A

A

A

Ora e data dell'arrivo all'aeroporto di transito

B

B

A

A

A

A

A

A

Ora e data della partenza dall'aeroporto di transito

B

B

A

A

A

A

A

A

Durata dell'impiego prevista

B

B

A

A

A

A

A

Mandatario del volo

B

B

A

A

A

A

A

Stato della domanda di organizzazione del volo

B

B

A

A

A

A

Date dello stato dell'organizzazione del volo

B

B

A

A

A

A

Numero di posti disponibili

B

B

A

A

A

A

Numero di posti occupati

B

B

A

A

A

A

Data dell'annullamento del volo

B

B

A

A

A

A

A

A

Numero di accompagnatori previsti, per tipo

B

B

A

A

A

A

Indicazione del capogruppo di volo

B

B

A

B

A

A

Elenco dei passeggeri, per tipo, Cantone

B

B

A

B

A

A

Elenco degli accompagnatori, per tipo

B

B

A

B

A

B

5. Dati personali utilizzati nel quadro dell'organizzazione della partenza

Identità secondarie pertinenti per la partenza

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Luogo di nascita

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Domicilio nello Stato di destinazione (volo di linea)

B

B

A

B

B

B

B

B

B

6. Dati relativi alla sicurezza concernente la persona principale

Volontà di lasciare la Svizzera (sì/no)

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Motivi del rifiuto di lasciare la Svizzera

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Volo rifiutato

B

B

A

B

B

B

B

A

B

Tipo dei voli rifiutati

B

B

A

B

B

B

B

A

B

Data dei voli rifiutati

B

B

A

B

B

B

B

A

B

Complementi relativi alla sicurezza (sì/no)

B

B

B

B

B

B

A

B

Indicazioni dettagliate relative alla sicurezza

B

B

B

B

B

B

A

B

Complementi concernenti eventuali atti di delinquenza

B

B

B

B

B

B

A

B

Indicazioni dettagliate relative a eventuali atti di delinquenza

B

B

B

B

B

B

A

B

Copia dei documenti di polizia e delle sentenze

B

B

B

B

B

B

A

B

Indirizzo del luogo di soggiorno attuale

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Modalità di viaggio fino all'aeroporto

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Esistenza di rischi in materia di sicurezza per sé stesso o per altri

B

B

B

B

B

B

A

A

B

Dettagli dei rischi in materia di sicurezza indicati

B

B

B

B

B

B

A

A

B

7. Esame relativo alla sicurezza concernente la persona principale (volo di linea e volo speciale)

Analisi dei rischi effettuata

B

B

A

A

A

A

A

B

Data dell'analisi dei rischi

B

B

A

A

A

A

A

B

Identificatore della persona che ha effettuato l'analisi dei rischi

B

B

A

A

A

A

A

B

Risultato finale dell'analisi dei rischi

B

B

A

A

A

A

A

B

A

Elenco delle ricerche effettuate

B

B

A

A

A

A

A

B

Date delle ricerche

B

B

A

A

A

A

A

B

Risultati delle ricerche effettuate

B

B

A

A

A

A

A

B

Proposta di modifica del livello di rischio

B

B

A

A

A

A

A

B

Convalida della modifica del livello di rischio

B

B

A

A

A

A

A

B

Identificatore della persona che ha convalidato la modifica del livello di rischio

B

B

A

A

A

A

A

B

Data d'informazione del mandatario

B

B

A

A

A

A

A

B

Accettazione della modifica da parte del mandatario

B

B

A

A

B

B

A

B

Accompagnamento necessario

B

B

A

A

A

A

A

B

A

Tipo d'accompagnamento

B

B

A

A

A

A

A

B

A

Numero di accompagnatori da prevedere

B

B

A

A

A

A

A

B

A

Altre misure da prevedere

B

B

A

A

A

A

A

B

A

8. Dati medici concernenti la persona principale e i membri della sua famiglia

Questioni relative allo stato di salute poste e esami medici necessari effettuati

B

A

A

B

B

B

B

A

A

B

Indicazioni concernenti problemi di salute

B

A

A

B

B

B

B

A

A

B

Rapporti medici disponibili al momento della domanda (sì/no)

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Indicazioni concernenti misure e mezzi ausiliari necessari

B

A

A

B

B

B

B

A

A

B

Dettagli delle misure e dei mezzi ausiliari necessari

B

A

A

B

B

B

B

A

A

B

9. Esame dei dati medici concernenti la persona principale e i membri della sua famiglia

Valutazione dell'idoneità al trasporto necessaria

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Numero del mandato di valutazione

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Priorità del mandato di valutazione

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Tipo d'impiego

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Destinazione

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Ambito giuridico

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Identità della persona da valutare

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Membro di un gruppo familiare che viaggia contemporaneamente (sì/no)

B

B

A

B

B

B

B

A

B

Ubicazione della persona da valutare

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Data della domanda di annuncio del volo

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Cantone competente per la domanda

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Autorità che ha presentato la domanda

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone richiedente

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Coordinate (telefono, compreso il servizio di permanenza telefonica, indirizzo di posta elettronica)

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Elenco, numero e origine dei documenti consegnati per la valutazione

B

B

A

A

Destinatario del mandato di valutazione (indirizzo, dati di contatto)

B

B

A

A

A

Data e ora della trasmissione del mandato di valutazione

B

A

A

A

A

Identificatore della persona che ha trasmesso il mandato

B

A

A

A

A

Documenti complementari necessari per la valutazione

B

B

A

A

B

Data e ora della ricezione della valutazione

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Risultato e durata di validità della valutazione

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Caso medico (sì/no)

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Idoneità a viaggiare in aereo (sì/no)

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Accompagnamento necessario

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Medicamenti attuali

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

Aiuti necessari durante il volo

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Codificazione

B

B

A

B

Pericoli per la propria persona (sì/no)

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Pericoli per gli altri (sì/no)

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Indicazioni, misure, misure di precauzione per l'organizzazione al suolo, presa in carico al momento della partenza

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

Fattore costi

B

B

A

B

Identificatore della persona che ha trasmesso il risultato della valutazione

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Gravidanza (sì/no)

B

B

A

B

Data prevista di raggiungimento della 32a settimana di gravidanza

B

B

A

B

Controlling - caso selezionato (sì/no)

B

B

A

Controlling dell'accompagnamento medico (sì/no)

B

B

A

Conteggio delle spese per la valutazione dell'idoneità al trasporto

B

B

B

B

10. Dati complementari sui documenti d'identità

Tipo di documento

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Autorità che rilasciato del documento

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Scadenza del documento di viaggio

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Modalità di trasmissione del documento di viaggio a swissREPAT

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Copia dei documenti di viaggio

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Dati relativi alla gestione dello stoccaggio dei documenti presso swissREPAT

B

B

A

A

A

A

A

A

B

B

Data della consegna del documento alla persona

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

Firma elettronica della ricevuta del documento

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

Copia della ricevuta del documento

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

11. Dati relativi ai versamenti all'aeroporto

Indennità di viaggio Confederazione (ai sensi dell'art. 59a dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999130 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie, OAsi 2)

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Importo dell'indennità di viaggio Confederazione in franchi

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Data e ora della concessione

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

Convalida del versamento da effettuare

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

Indennità di viaggio Cantone

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Importo dell'indennità di viaggio Cantone in franchi

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Data e ora della concessione

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Convalida del versamento da effettuare

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Indennità di partenza (ai sensi dell'art. 59abis OAsi 2)

B

B

A

A

B

A

B

A

A

A

Importo dell'indennità di partenza in franchi

B

B

A

A

B

A

B

A

A

A

Data e ora della concessione

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Convalida del versamento da effettuare

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Aiuto al ritorno Confederazione

B

B

A

B

B

B

A

A

A

B

Importo dell'aiuto al ritorno Confederazione in franchi

B

B

A

B

B

B

A

A

A

B

Data e ora della concessione

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Convalida del versamento da effettuare

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

Aiuto al ritorno Cantone

B

B

A

B

B

B

A

A

A

B

Importo dell'aiuto al ritorno Cantone in franchi

B

B

A

B

B

B

A

A

A

B

Data e ora della concessione

B

A

A

B

B

B

A

A

A

B

Convalida del versamento da effettuare

B

B

A

B

B

B

A

A

A

B

Importo totale da versare da parte di swissREPAT in franchi

B

B

A

B

B

B

B

A

A

B

Valuta dei versamenti da effettuare (CHF/USD/EUR)

B

B

A

B

B

B

B

A

B

B

12. Dati relativi ai versamenti effettuati (all'aeroporto o altrove)

Data dei versamenti effettuati

B

B

A

A

A

A

B

B

B

A

Firme elettroniche di ricezione degli importi versati (destinatario)

B

B

A

B

A

A

B

B

B

A

Firme elettroniche dei versamenti effettuati

B

B

A

B

A

A

B

B

B

A

Copia delle ricevute per tipo di aiuto versato

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

13. Dati relativi agli accompagnamenti

Data degli accompagnamenti previsti

B

B

A

B

B

B

A

A

A

B

Data degli accompagnamenti effettuati

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

Itinerario degli accompagnamenti (aeroporto di partenza, transito, destinazione, ritorno)

B

B

A

A

A

A

B

A

A

Tipo d'accompagnamento

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Durata degli accompagnamenti

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Cognome e nome degli accompagnatori

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Data di nascita, sesso e nazionalità degli accompagnatori

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Numero telefonico di picchetto degli accompagnatori

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Indirizzo e-mail degli accompagnatori

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Tipo di documento di viaggio degli accompagnatori

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Numero del documento, Paese di rilascio, data di scadenza

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Funzione e unità organizzativa degli accompagnatori

B

B

A

B

B

B

B

B

B

Elenco degli accompagnamenti previsti per data, tipo, luogo

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

Elenco degli accompagnamenti effettuati per data, tipo, luogo

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Elenco degli impieghi previsti per accompagnatore e per tipo

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Elenco degli impieghi effettuati per accompagnatore e per tipo

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Computo delle spese d'accompagnamento

B

B

B

B

B

B

B

B

B

V. Consulenza e concessione dell'aiuto al ritorno

1. Dati di base specifici alla consulenza per il ritorno

Ambito giuridico

B

B

B

B

B

B

Cantone incaricato della domanda

B

B

B

B

B

B

Autorità che ha fornito la consulenza

B

B

B

B

B

B

Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone in cui è presentata la domanda

B

B

B

B

B

B

Data della domanda d'asilo

B

B

B

B

B

B

Identità del beneficiario (cognomi, nomi, data de nascita, sesso)

B

B

B

B

B

B

Nazionalità del beneficiario

B

B

B

B

B

B

Numero di beneficiari

B

B

B

B

B

B

Status dei beneficiari al momento della consulenza

B

B

AB

B

B

B

Data del termine per la partenza

B

B

AB

B

B

B

Data del primo colloquio

B

B

AB

B

B

B

Numero di colloqui effettuati

B

B

B

B

B

B

Informazioni generali sui beneficiari

B

B

B

B

B

B

Natura dell'aiuto al ritorno concesso

B

B

BA

B

B

B

Data della partenza prevista

B

B

BA

B

B

B

Data della partenza effettiva

B

B

BA

B

B

B

Statuto attuale dei beneficiari

B

B

B

B

B

B

Elenco dettagliato dei casi in cui è stata fornita consulenza, per un dato periodo, per statuto

B

B

B

B

B

B

2. Dati de base specifici a una domanda di aiuto al ritorno

Data della domanda

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

B

Ambito giuridico

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

B

Cantone incaricato della domanda

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

B

Autorità che ha presentato la domanda

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

B

Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone in cui è presentata la domanda

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

B

Tipo e numero di riferimento cantonale

B

B

A

B

A

A

A

B

B

B

A

A

B

Tipo di persona (persona principale/secondaria) richiedente

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

B

Tipo di relazione in rapporto alla persona principale richiedente

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

B

Indicazioni relative ai beneficiari maggiorenni inclusi

B

B

B

B

B

B

Data e firma elettronica dei beneficiari maggiorenni

B

B

B

B

B

B

Indicazioni relative ai beneficiari minorenni inclusi

B

B

B

B

B

B

Genere di domanda di aiuto al ritorno eRetour

B

B

A

B

B

B

B

Codice della domanda di aiuto al ritorno SIMIC

B

B

A

B

A

A

A

Aiuto al ritorno già percepito (sì/no)

B

AB

A

B

A

A

A

Protezione disponibile (sì/no)

B

B

A

B

B

B

B

Data di riattivazione della domanda

B

B

A

B

A

A

A

3. Dati specifici alla domanda di aiuto al ritorno individuale

Paese di destinazione

B

B

A

B

B

B

B

Indirizzo nel Paese di destinazione

B

B

A

B

B

B

B

Regione dell'indirizzo nel Paese di destinazione

B

B

A

B

B

B

B

Tipo di partenza previsto (terrestre / aerea / marittima)

B

B

A

B

B

B

B

Data o periodo della partenza previsto

B

B

A

B

B

B

B

Compagnia aerea prevista

B

B

A

B

B

B

B

4. Controllo delle condizioni d'accesso

Appartenenza a una categoria di beneficiari verificata

B

B

B

B

B

B

Disposizioni necessarie adottate in vista della partenza

B

B

B

B

B

B

Domanda d'asilo in sospeso o oggetto di ricorso: ritiro firmato

B

B

B

B

B

B

Status di rifugiato: rinuncia firmata

B

B

B

B

B

B

Protezione provvisoria: rinuncia firmata

B

B

B

B

B

B

Data del ritiro della domanda d'asilo

B

B

B

B

B

B

Luogo del ritiro della domanda d'asilo

B

B

B

B

B

B

Copia della dichiarazione di ritiro

B

B

B

B

B

B

Data della rinuncia allo status di rifugiato o alla protezione provvisoria

B

B

B

B

B

B

Luogo della rinuncia allo status di rifugiato o alla protezione provvisoria

B

B

B

B

B

B

Copia della dichiarazione di rinuncia

B

B

B

B

B

B

5. Controllo delle limitazioni

Nessun crimine grave o delitti ripetuti (sì/no)

B

B

B

B

B

B

Nessun abuso manifesto (sì/no)

B

B

B

B

B

B

Mancanza di mezzi finanziari sufficienti o di valori patrimoniali importanti (sì/no)

B

B

B

B

B

B

6. Tipo e importo degli aiuti richiesti, concessi e versati

Importo dell'aiuto finanziario richiesto dal Cantone

B

B

A

B

B

B

B

Importo dell'aiuto finanziario accordato dalla SEM

B

B

A

B

A

A

A

Importo dell'aiuto complementare materiale richiesto dal Cantone

B

B

A

B

B

B

B

Importo dell'aiuto complementare materiale concesso dalla SEM

B

B

A

B

A

A

A

Importo dell'aiuto di natura medica richiesto dal Cantone

B

B

A

B

B

B

B

Importo dell'aiuto di natura medica concesso dalla SEM

B

B

A

B

A

A

A

Importo totale dell'aiuto richiesto

B

B

A

B

B

B

B

Importo totale dell'aiuto concesso dalla SEM

B

B

A

B

A

A

A

A

Commenti relativi alla domanda

B

B

A

B

B

B

A

B

Importo totale che deve versare il Cantone

B

B

A

B

A

A

A

A

Importo totale che deve versare swissREPAT

B

B

A

B

A

A

A

A

Importo totale da versare all'estero

B

B

A

B

A

A

A

A

Convalida 1 degli importi da versare

B

B

A

B

A

A

A

A

Data e ora della convalida 1

B

B

A

B

A

A

A

A

Convalida 2 degli importi da versare

B

B

A

B

A

A

A

A

Data e ora della convalida 2

B

B

A

B

A

A

A

A

Data del mandato SEM di versamento all'estero

B

B

A

B

A

A

A

A

Autorità incaricata dei versamenti all'estero

B

B

A

B

A

A

A

A

Valuta dei versamenti da effettuare all'estero (CHF/USD/EUR)

B

B

A

B

A

A

A

A

Numero IBAN del conto del beneficiario

B

B

B

B

B

B

B

Date dei versamenti effettuati all'estero

B

B

A

B

A

A

A

A

Data di chiusura del progetto

B

B

A

B

A

A

A

A

7. Dati specifici del progetto previsto

Identità del beneficiario del progetto

B

B

B

B

B

B

Paese di destinazione

B

B

B

B

B

B

Indirizzo di destinazione

B

B

B

B

B

B

Data del progetto

B

B

B

B

B

B

Tipo di domanda di reintegrazione

B

B

B

B

B

B

Nome del progetto 1

B

B

B

B

B

B

Descrizione del progetto 1

B

B

B

B

B

B

Importo finanziario richiesto per il progetto 1

B

B

B

B

B

B

Nome del progetto 2

B

B

B

B

B

B

Descrizione del progetto 2

B

B

B

B

B

B

Importo finanziario richiesto per il progetto 2

B

B

B

B

B

B

Totale degli importi finanziari richiesti

B

B

B

B

B

B

Dettagli del preventivo proposto

B

B

B

B

B

B

Totale del preventivo richiesto

B

B

B

B

B

B

Altre fonti di finanziamento previste

B

B

B

B

B

B

Stadio di sviluppo del progetto

B

B

B

B

B

B

Tipo di collaborazione

B

B

B

B

B

B

Equipaggiamento necessario per il progetto

B

B

B

B

B

B

Autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto

B

B

B

B

B

B

Locale a disposizione

B

B

B

B

B

B

Dati relativi alla formazione professionale e all'esperienza

B

B

B

B

B

B

Dati contestuali del progetto

B

B

B

B

B

B

Rischi del progetto

B

B

B

B

B

B

Scadenzario dell'attuazione del progetto

B

B

B

B

B

B

Osservazioni e informazioni complementari relative al progetto

B

B

B

B

B

B

Allegati al progetto

B

B

B

B

B

B

8. Dati tecnici relativi al rimborso di un aiuto al ritorno riscosso

Data della scadenza del rimborso dell'aiuto al ritorno riscosso

B

B

B

A

A

A

A

Data del ritorno in Svizzera

B

B

B

B

A

A

A

Indirizzo del beneficiario in Svizzera

B

B

B

B

Data della domanda di rimborso

B

B

B

A

Modalità di rimborso definite

B

B

B

A

Data della fine del rimborso

B

B

B

A

9. Dati di riferimento

Dati di riferimento

B

B

A

A

Allegato 2131

131 Introdotto dal n. II dell'O del 25 ott. 2017 (RU 2017 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2811).

(art. 18)

Stati d'origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile

Albania

Lituania

Austria

Lussemburgo

Belgio

Macedonia del Nord

Bosnia ed Erzegovina

Malta

Bulgaria

Montenegro

Cipro

Norvegia

Croazia

Paesi Bassi

Danimarca

Polonia

Estonia

Portogallo

Finlandia

Regno Unito

Francia

Repubblica Ceca

Georgia

Romania

Germania

Serbia

Grecia

Slovacchia

Irlanda

Slovenia

Islanda

Spagna

Italia

Svezia

Kosovo

Ungheria

Lettonia

Liechtenstein

Allegato 3132

132 Originario all. 1. Introdotto dal n. II dell'O del 24 nov. 2010 (RU 2010 5769). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3727).

(art. 26c cpv. 2)

Accordi d'associazione a Schengen

Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

a.
Accordo del 26 ottobre 2004133 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
b.
Accordo del 26 ottobre 2004134 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c.
Convenzione del 22 settembre 2011135 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
d.
Accordo del 17 dicembre 2004136 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
e.
Accordo del 28 aprile 2005137 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
f.
Protocollo del 28 febbraio 2008138 tra la Confederazion e Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.