1. Disposizione transitoria dell'art. 13 (Misure disciplinari)
L'articolo 13 si applica alle infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Disposizione transitoria degli art. 14 e 15 (Incompatibilità)
1 Per i membri del Consiglio degli Stati il cui mandato si estende al di là del rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore degli articoli 14 e 15, il regime anteriore delle incompatibilità si applica sino alla fine del loro mandato.
2 Se la presente legge entra in vigore dopo il 31 luglio dell'anno in cui si svolge un rinnovo integrale del Consiglio nazionale, gli articoli 14 e 15 entrano in vigore all'inizio della prima sessione dopo il successivo rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
3. Disposizione transitoria del titolo quinto (Procedura nell'Assemblea federale)
Agli oggetti in deliberazione pendenti in una Camera al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applica ancora il diritto anteriore.
4. Disposizione transitoria del titolo nono (Commissione parlamentare d'inchiesta)
Gli articoli 163-171 si applicano alle commissioni d'inchiesta istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge.
5.191 Disposizione transitoria dell'art. 40a (Commissione giudiziaria)
1 Alla Commissione giudiziaria compete la prima costituzione delle corti del Tribunale amministrativo federale.
2 In occasione della costituzione essa tiene adeguatamente conto della competenza tecnica dei giudici e delle lingue ufficiali.
6.192 Disposizione transitoria degli art. 86 cpv. 4, 97 cpv. 2 e 101 cpv. 2 e 3
(iniziative popolari)
Le modifiche agli articoli 86 capoverso 4, 97 capoverso 2 e 101 capoversi 2 e 3 si applicano alle iniziative popolari per le quali, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, il Consiglio federale non ha ancora presentato all'Assemblea federale un disegno di decreto federale concernente l'iniziativa.
7.193 Disposizione transitoria dell'art. 105 cpv. 1bis secondo la modifica del 25 settembre 2009 (proroga del termine di trattazione di un'iniziativa popolare)
Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009 della presente legge si applica il nuovo diritto.