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01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2021 - 31.12.2023
01.11.2020 - 31.12.2020
01.07.2020 - 31.10.2020
01.12.2019 - 30.06.2020
15.05.2018 - 30.11.2019
18.10.2016 - 14.05.2018
01.07.2016 - 17.10.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.11.2014 - 31.12.2015
18.02.2014 - 31.10.2014
20.08.2013 - 17.02.2014
01.07.2013 - 19.08.2013
01.07.2012 - 30.06.2013
01.07.2010 - 30.06.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2008 - 31.12.2009
01.01.2004 - 30.06.2008
14.12.2003 - 31.12.2003
01.10.2000 - 13.12.2003
01.05.2000 - 30.09.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

742.141.1

Ordinanza
sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie

(Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

del 23 novembre 1983 (Stato 1° luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 17 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr);
visto l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici (LIE);
visto l'articolo 9 della legge del 29 marzo 19503 sulle imprese filoviarie,4

ordina:

1 RS 742.101

2 RS 734.0

3 RS 744.21

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione5

5 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 1 Oggetto, scopo e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la pianificazione, la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e lo smantellamento di:

a.
costruzioni, impianti e veicoli delle ferrovie;
b.
parti elettriche di impianti filoviari e filobus.6

2 Essa si propone come obiettivo principale la sicurezza delle ferrovie.

3 Essa si applica a tutte le ferrovie assoggettate alla Lferr e alle parti elettriche di impianti filoviari e filobus.7

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Sezione 2: Sicurezza8

8 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 29 Principi, regole riconosciute della tecnica, stato della tecnica

1 Le costruzioni, gli impianti, i veicoli e le loro parti devono essere pianificati e costruiti in modo da garantire un esercizio sicuro e una corretta manutenzione.

1bis Si devono adottare tutti i mezzi organizzativi e tecnici proporzionati per proteggerli da minacce, attacchi e interventi abusivi.10

2 Le disposizioni d'esecuzione indicano le norme tecniche adatte a concretizzare le prescrizioni della legislazione ferroviaria. Nei limiti del possibile indicano norme armonizzate a livello europeo.

3 Se non è stata indicata nessuna norma tecnica o non ne esiste alcuna, devono essere applicate le regole riconosciute della tecnica.

4 Occorre inoltre tenere conto dello stato della tecnica se ciò consente di ridurre ulteriormente un rischio senza incorrere in un onere sproporzionato.

5 Se parti o materiali risultano essenziali per la sicurezza, occorre poter provare che le loro caratteristiche e il loro stato soddisfano i requisiti conformemente al presente articolo.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 2a11 Esame della sicurezza da parte dell'UFT

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) esamina gli aspetti rilevanti per la sicurezza secondo l'articolo 17c Lferr in funzione dei rischi:

a.12
sulla base di attestati di conformità (art. 15k e 15l), rapporti di perizia (art. 6 cpv. 3, 5l cpv. 3 e 15m) o rapporti di valutazione sulla sicurezza (art. 5m cpv. 4); o
b.
procedendo a controlli per campionatura.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2011 (RU 2011 6233). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 3 Considerazioni di altri interessi

1 Gli interessi della pianificazione del territorio, dell'ecologia e della protezione della natura e del paesaggio devono essere presi in considerazione già all'atto della progettazione.

2 Occorre tener presenti in maniera adeguata le esigenze degli handicappati.

Art. 413 Prescrizioni complementari

A complemento della presente ordinanza si applicano segnatamente:

a.14
l'ordinanza del 2 febbraio 200015 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF);
b.
l'ordinanza del 27 febbraio 199116 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
c.
l'ordinanza del 23 dicembre 199917 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti;
d.18
l'ordinanza del 14 marzo 200819 sull'approvvigionamento elettrico.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

15 RS 742.142.1

16 RS 814.012

17 RS 814.710

18 Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

19 RS 734.71

Art. 520 Deroghe alle prescrizioni

1 L'UFT può ordinare, in casi eccezionali, deroghe alle prescrizioni o alle disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza, allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici.21

2 L'UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che in tal modo non è compromessa l'interoperabilità nel traffico internazionale e in quello nazionale e che:

a.
è garantito lo stesso livello di sicurezza; o
b.
non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi.22

3 L'UFT può autorizzare domande di approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio sulla base delle prescrizioni valide al momento della ricezione della domanda completa, sempre che in tal modo non siano compromesse la sicurezza e l'interoperabilità.23

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 5a24 Autorizzazione di sicurezza

1 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda del gestore dell'infrastruttura di rilascio o di rinnovo di un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 8a Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/79825 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/76226.27

1bis Se la domanda è conforme anche ai requisiti previsti nell'allegato I del succitato regolamento, l'autorizzazione di sicurezza si estende anche alle seguenti attività:

a.
corse per la manutenzione della propria infrastruttura;
b.
corse di intervento;
c.
servizi di manovra sulla propria infrastruttura;
d.
corse nell'ambito della gestione di un compito sistemico affidata dall'UFT;
e.
corse d'istruzione.28

2 Qualora intenda modificare l'esercizio o l'infrastruttura al punto che debbano essere controllate le condizioni di rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, il gestore dell'infrastruttura deve informarne tempestivamente l'UFT, in particolare se il tipo o la portata dell'esercizio cambia in modo significativo.

3 L'UFT informa il gestore dell'infrastruttura entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.29

24 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

25 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1530, GU L 352 del 22.10.2020, pag. 1.

26 Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/782, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 14.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 5b30 Certificato di sicurezza dell'UFT31

1 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda dell'impresa di trasporto ferroviario di rilascio o di rinnovo di un certificato di sicurezza secondo l'articolo 8e Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/79832 e nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/76233 nonché contenere i dati secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/76334.35

2 Qualora intenda modificare l'esercizio o l'infrastruttura al punto che debbano essere controllate le condizioni di rilascio del certificato di sicurezza, l'impresa di trasporto ferroviario deve informarne tempestivamente l'UFT, in particolare se il tipo o la portata dell'esercizio cambia in modo significativo.

3 L'UFT informa l'impresa di trasporto ferroviario entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.36

4 L'UFT ritira il certificato di sicurezza se nel primo anno del suo rilascio non è stato utilizzato nel modo previsto.37

30 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

34 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/777, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 1.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

37 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 5bbis 38 Certificato di sicurezza dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

1 L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) può rilasciare certificati di sicurezza validi in Svizzera se un accordo internazionale lo prevede.

2 Le domande di rilascio di certificati di sicurezza che abbiano validità in Svizzera e in almeno un suo Paese confinante devono essere presentate all'ERA.

38 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 5c39 Sistema di gestione della sicurezza e prove aggiuntive

1 Il richiedente deve garantire con il suo sistema di gestione della sicurezza secondo l'articolo 4 Lferr che le prescrizioni sono rispettate e tutti i rischi legati all'esercizio sono controllati e gestiti.40

2 Se non mostra come il sistema di gestione della sicurezza soddisfa le esigenze secondo l'articolo 5a capoverso 1 o l'articolo 5b capoverso 1, il richiedente deve presentare prove aggiuntive.

39 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 5d41 Agevolazioni

1 L'impresa ferroviaria può presentare congiuntamente le domande di rilascio o di rinnovo di un'autorizzazione di sicurezza e di un certificato di sicurezza e provare congiuntamente l'adempimento delle relative esigenze se il certificato di sicurezza si applica soltanto al traffico ferroviario sulla propria infrastruttura.

2 Un utente di un binario di raccordo può oltrepassare il punto di raccordo senza certificato di sicurezza, sempre che:

a.
sulla base delle informazioni messe a disposizione dal gestore dell'infrastruttura, si sia assicurato che il veicolo è compatibile con la tratta; e
b.
il gestore dell'infrastruttura abbia confermato che il percorso tra il binario di raccordo e il binario di stazione utilizzato presenti un dispositivo di protezione assoluta contro possibili percorsi treno.42

41 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

Art. 5e43 Procedura dell'UFT

La procedura dell'UFT di rilascio e di rinnovo è retta:

a.
nel caso dell'autorizzazione di sicurezza per i gestori dell'infrastruttura: dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/79844;
b.
nel caso del certificato di sicurezza per le imprese di trasporto ferroviario: dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 nonché dall'articolo 6 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/76345.

43 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

44 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

45 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5b cpv. 1.

Art. 5f46 Autorizzazioni di sicurezza e certificati di sicurezza europei ed esteri

1 Se un'impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza dell'ERA, l'UFT può rinunciare a verificare se sono soddisfatti i requisiti il cui adempimento risulta dal certificato stesso.47

2 Per le tratte in prossimità della frontiera e per le corse su siffatte tratte, l'UFT può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri, senza che a tale scopo sia necessario un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni e certificati.

46 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 5g48 Rapporto annuale delle imprese ferroviarie

Le imprese ferroviarie presentano annualmente all'UFT, entro il 31 maggio, un rapporto relativo all'anno civile precedente con le indicazioni secondo:

a.
l'articolo 9 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2016/79849;
b.
l'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/201350; e
c.
gli allegati I numero 4.5.1.2 e II numero 4.5.1.2 del regolamento delegato (UE) 2018/76251.

48 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

49 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

50 Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009, GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136, GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6.

51 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

Art. 5h52 Rapporto annuale dell'UFT

1 L'UFT pubblica annualmente gli indicatori comuni di sicurezza (CSI) di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/79853.

2 Pubblica un rapporto annuale sulla sua attività in veste di autorità di vigilanza che contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798.

52 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

53 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

Art. 5i54 Registro dei veicoli immatricolati

1 I detentori devono iscrivere i dati del proprio veicolo identificati come obbligatori nella tabella 1 dell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2018/161455 nel registro dei veicoli ammessi alla circolazione secondo l'articolo 17a Lferr. Devono iscrivere i dati nel registro europeo dei veicoli immatricolati se un trattato internazionale lo prevede.56

2 Possono iscrivere nel registro anche i rimanenti dati previsti dalla tabella 1 dell'allegato II.57

3 I diritti di accesso sono retti dalla tabella 2 dell'allegato II.58

4 Non devono essere iscritti nel registro i veicoli di servizio (art. 57), che:

a.
possono circolare sia su rotaia sia su strada (veicoli strada-rotaia);
b.
sono smontabili e rimontabili.59

54 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

55 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione, versione della GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 5j61 Manutenzione dei veicoli

1 Il servizio responsabile della manutenzione dei veicoli secondo l'articolo 17b Lferr deve:

a.
utilizzare un sistema di manutenzione conforme ai requisiti secondo:
1.
l'articolo 14 paragrafi 2 e 3 nonché l'allegato III della direttiva (UE) 2016/79862, e
2.
l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/77963;
b.
per la manutenzione di veicoli impiegati su tratte interoperabili, essere certificato da un organismo di certificazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/779; ne sono esonerate le imprese ferroviarie che effettuano la manutenzione di veicoli esclusivamente ai fini del proprio esercizio.

2 Chiunque abbia motivo di ritenere che il servizio responsabile non adempia i relativi requisiti, è tenuto a informarne l'organismo di certificazione. L'organismo di certificazione comunica senza indugio all'UFT le misure adottate.

61 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

62 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

63 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, versione della GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/780, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 8.

Art. 5k64 Processo di monitoraggio

Alle imprese ferroviarie e alle persone responsabili della manutenzione dei veicoli si applicano gli obblighi sul processo di monitoraggio previsti negli articoli 3-5 e nell'allegato del regolamento (UE) n. 1078/201265.

64 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

65 Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione, GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8.

Sezione 3: Pianificazione, costruzione ed esercizio66

66 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 5l67 Attestato di sicurezza

1 Per comprovare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, il gestore dell'infrastruttura o il detentore del veicolo deve documentare che l'impianto ferroviario o il veicolo:

a.
è stato progettato conformemente alle prescrizioni;
b.
è stato realizzato conformemente alle prescrizioni e a un'eventuale decisione dell'UFT; e
c.
può essere esercitato in modo sicuro.

2 La documentazione è compilata da specialisti, i quali vi appongono la loro firma.

3 Nel caso di progetti di grande rilevanza per la sicurezza, per comprovare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni è necessario l'esame da parte di un perito. L'UFT può rinunciare a questi esami in particolare se non contribuiscono a evitare gli errori che influiscono sulla sicurezza.

4 La prova della conformità alle prescrizioni e alla decisione comprende una dichiarazione del gestore dell'infrastruttura o del detentore del veicolo. Questa può basarsi sulle dichiarazioni dei fabbricanti.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 5m68 Rapporto sulla sicurezza e valutazione dei rischi

1 Se una persona di cui all'articolo 3 paragrafo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/201369 propone una modifica, deve redigere un rapporto sulla sicurezza.

2 Per il rapporto sulla sicurezza deve basarsi su un'analisi del contesto e della sicurezza in cui sono appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull'esercizio; occorre tener conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell'impianto ferroviario e delle sue adiacenze o del veicolo e definire le misure necessarie.

3 Nel rapporto sulla sicurezza deve inoltre illustrare se si tratta di una modifica rilevante ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.

4 Se si tratta di una modifica rilevante, deve effettuare una valutazione dei rischi applicando il procedimento di gestione dei rischi secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013. È inoltre necessario un rapporto di valutazione sulla sicurezza redatto da un organismo di valutazione del rischio.

68 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

69 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5g lett. b.

Art. 670 Approvazione dei piani di costruzioni e impianti

1 I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostanno all'approvazione secondo l'articolo 18 Lferr. La procedura d'approvazione dei piani è disciplinata dall'OPAPIF71.72

2 Con l'approvazione dei piani l'UFT certifica che la documentazione approvata permette la realizzazione di una costruzione o di un impianto conformi alle prescrizioni.

3 L'UFT può procedere esso stesso all'esame della documentazione oppure disporne l'esame da parte di terzi indipendenti e dotati delle necessarie competenze (periti), nonché chiedere attestati o rapporti di perizia al richiedente.73

4 L'UFT può, nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi devono essere presentati attestati di sicurezza conformemente all'articolo 5l.74

5 ...75

6 L'approvazione dei piani di costruzioni e impianti riveste valore di licenza di costruzione.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2000, in vigore il 1° mag. 2000 (RU 2000 1386).

71 RS 742.142.1

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

75 Abrogato dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 6a76 Decisioni incidentali sui veicoli

Prima dell'inizio dei lavori e nella fase di costruzione del veicolo, il richiedente può chiedere all'UFT decisioni incidentali impugnabili a titolo indipendente:

a.
sui capitolati d'oneri e sugli schizzi del tipo;
b.
su altri elementi del veicolo dai quali dipende l'omologazione di tipo.

76 Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 1083). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 6b77 Corse di prova

1 L'UFT autorizza corse di prova del veicolo sull'infrastruttura ferroviaria a condizione che le stesse siano necessarie per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio e che il richiedente provi all'UFT che la sicurezza è garantita.

2 Per le corse di prova i gestori dell'infrastruttura sono soggetti ai doveri stabiliti all'articolo 21 paragrafi 3 e 5 della direttiva (UE) 2016/79778 e all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/54579.80

77 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

78 Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2020/700, GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27.

79 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/781, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 11.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 781 Omologazione di tipo

1 Un'omologazione di tipo secondo l'articolo 18x Lferr può essere richiesta se contribuisce a semplificare la procedura di autorizzazione.

2 Se nell'ambito di una procedura d'approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio il richiedente dispone di omologazioni di tipo per l'oggetto della domanda o per parti dello stesso e dichiara la conformità con il tipo, l'UFT presume che tali parti soddisfino le prescrizioni vigenti al momento della concessione dell'omologazione di tipo.

3 Nella domanda di approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio il richiedente deve dimostrare che l'omologazione di tipo è applicabile all'esercizio previsto o alle condizioni d'impiego previste.

4 La dichiarazione di conformità per i veicoli destinati a essere impiegati su tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1) è retta dall'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/79782 e dall'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/25083.84

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

82 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

83 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011, versione della GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/779, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 6.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 885 Autorizzazione d'esercizio

1 È richiesta un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w Lferr per la messa in esercizio di impianti ferroviari modificati in modo rilevante.86

1bis È richiesta un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18wbis Lferr per la messa in esercizio di veicoli nuovi o modificati in modo rilevante.87

2 Negli altri casi l'UFT decide in occasione dell'approvazione dei piani se la messa in esercizio richiede un'autorizzazione d'esercizio.

3 Se è richiesta un'autorizzazione d'esercizio, l'impresa ferroviaria presenta all'UFT un attestato di sicurezza conformemente all'articolo 5l.88

4 Dopo l'esame dell'attestato di sicurezza, l'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se sono adempiute le condizioni previste per l'approvazione dei piani o l'omologazione di tipo.

5 Se non è richiesta un'autorizzazione d'esercizio, l'UFT può in qualsiasi momento controllare, mediante esame diretto dell'impianto o del veicolo, se sono adempiute le condizioni, chiedere una conferma dell'impresa ferroviaria od ordinare l'esame da parte di un perito.

6 L'impresa ferroviaria deve mettere gratuitamente a disposizione degli organi di controllo il personale indispensabile per l'esame e il collaudo, il materiale e i piani e trasmettere le necessarie informazioni.

7 L'UFT emana per gli impianti ferroviari direttive concernenti il tipo, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti da presentare.

8 Per i tronchi di confine di cui all'allegato 8 l'UFT può rilasciare autorizzazioni d'esercizio in considerazione delle autorizzazioni d'esercizio estere o riconoscere queste ultime anche in assenza di un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni.89

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

87 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

89 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 8a90 Verifica dell'attestato di sicurezza

1 L'UFT verifica, nell'ambito della procedura di rilascio di un'autorizzazione d'esercizio, la completezza dell'attestato di sicurezza. Sulla base dello stesso verifica inoltre se sono realizzate le misure indicate nel rapporto sulla sicurezza.

2 Può controllare attestati di sicurezza mediante esame diretto dell'impianto ferroviario o del veicolo.

90 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1386). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 8d92 Verifica da parte dell'UFT

1 Nell'ambito della domanda di autorizzazione l'impresa ferroviaria deve presentare all'UFT il suo rapporto sulla sicurezza ed eventualmente il rapporto di valutazione sulla sicurezza.

2 L'UFT verifica i rapporti per campionatura e in funzione dei rischi.

92 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 993 Vigilanza

1 L'UFT sorveglia in funzione dei rischi che i requisiti di sicurezza siano rispettati.94

2 Può effettuare controlli ed esigere documenti, attestati e perizie, sempre che la sua attività di vigilanza lo richieda.

3 Dopo incidenti rilevanti per la sicurezza, nell'ambito della sua attività di vigilanza può eseguire o ordinare un'inchiesta concernente gli aspetti tecnici e dell'esercizio per chiarire le cause e le circostanze. È fatta salva la competenza dell'Ufficio d'inchiesta di cui all'articolo 15a Lferr.

4 Se un'impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza, l'UFT svolge la sua attività di vigilanza basandosi sul regolamento delegato (UE) 2018/76195.96

5 La vigilanza sugli organismi di valutazione del rischio riconosciuti dall'UFT (art. 15v) è retta dall'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/201397.98

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

95 Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/782, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 14.

96 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

97 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5g lett. b.

98 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 1099 Responsabilità

1 Le imprese ferroviarie sono responsabili della pianificazione e della costruzione conformi alle prescrizioni, della sicurezza d'esercizio e della manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

2 Sono tenute ad adattare le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti alle nuove conoscenze, alle condizioni quadro o alle prescrizioni modificate se la sicurezza lo esige imperativamente.

3 Provvedono a un dimensionamento ottimizzato sul piano energetico delle proprie costruzioni e dei propri impianti e veicoli come pure a un esercizio efficiente dal profilo energetico.100

4 Nel caso di impianti elettrici, il titolare dell'esercizio subentra all'impresa ferroviaria conformemente all'articolo 46.

5 La responsabilità delle altre persone che hanno un impatto sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario è retta dall'articolo 4 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2016/798101.102

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

101 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

102 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 10b104 Controlli prima dell'impiego di un veicolo

1 Prima di impiegare un veicolo, l'impresa ferroviaria deve svolgere le attività di controllo menzionate nell'articolo 23 paragrafi 1 e 2 della direttiva (UE) 2016/797105.

2 Prima di utilizzare un veicolo, l'impresa ferroviaria deve controllare che sia:

a.
stato autorizzato all'esercizio o alla messa in circolazione e registrato;
b.
compatibile con le tratte da percorrere secondo:
1.
per le tratte interoperabili: il registro dell'infrastruttura,
2.
per le tratte non interoperabili: le informazioni fornite gratuitamente dal gestore dell'infrastruttura;
c.
adeguatamente integrato nella composizione del treno.

104 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

105 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

Art. 11 Organizzazione dell'esercizio

L'organizzazione dell'esercizio e l'effettivo del personale dell'impresa ferroviaria devono corrispondere alle caratteristiche della ferrovia, come pure allo stato tecnico degli impianti e dei veicoli e devono garantirne la manutenzione.

Art. 11a106 Prescrizioni sulla circolazione dei treni

1 L'UFT emana le prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni. A tal fine tiene conto anche dei requisiti specifici dei binari di raccordo.107

2 Al fine di agevolare il traffico transfrontaliero sulle tratte brevi in prossimità della frontiera, può dichiarare applicabili le prescrizioni sulla circolazione dei treni dello Stato confinante.

106 Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

107 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

Art. 12108 Prescrizioni d'esercizio

1 Le imprese ferroviarie emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio per l'uso e la manutenzione. Provvedono a che siano praticabili e facili da usare.

2 Provvedono affinché le prescrizioni d'esercizio siano messe a disposizione dell'UFT quale base per la sua attività di vigilanza.109 Prescrizioni d'esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr devono essere sottoposte all'UFT per approvazione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore prevista.

3 Le imprese ferroviarie provvedono affinché gli utenti dispongano della documentazione necessaria.

4 Per gli utenti della rete sono vincolanti le prescrizioni d'esercizio che contengono le norme necessarie all'utilizzo della tratta. Tra queste rientrano in particolare norme concernenti:

a.
l'esecuzione di oneri di diritto pubblico;
b.
le prestazioni di frenatura necessarie a una determinata velocità e la potenza dei freni di stazionamento nonché le forze assiali e di taglio autorizzate;
c.
l'utilizzazione di locomotori termici nelle gallerie;
d.
la sagoma di spazio libero da rispettare;
e.
il peso per sala montata e quello per metro autorizzati;
f.
la circolazione di veicoli con interasse lungo e di treni di lunghezza eccessiva;
g.
il prelievo massimo di corrente elettrica dalla linea di contatto;
h.
la lingua di servizio applicabile;
i.
la compatibilità elettromagnetica.110

5 L'UFT provvede affinché le prescrizioni relative all'esercizio delle ferrovie siano per quanto possibile uniformi.111

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 12a112 Raccomandazioni di natura tecnico-aziendale

Il gestore dell'infrastruttura emana raccomandazioni di natura tecnico-aziendale per l'utilizzazione dell'infrastruttura. Le raccomandazioni sono volte a minimizzare i guasti d'esercizio e a rendere attenti gli utenti della rete sui possibili guasti. Esse comprendono, in particolare indicazioni riguardanti:

a.
la trazione su salite ripide o lunghe;
b.
l'usura dell'infrastruttura;
c.
la lunghezza ottimale dei treni e il carico sui ganci di trazione, la caratteristica del percorso, la sicurezza contro il deragliamento;
d.
la protezione delle merci contro lo spostamento e il danneggiamento del carico.

112 Originario art. 12abis e 12a. Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

Art. 12b114 Trattamento di dati da parte dell'UFT

1 Ai fini della pianificazione del traffico, l'UFT può chiedere alle imprese ferroviarie i dati relativi alle tratte conformemente all'allegato 3.

2 I dati relativi alle tratte possono essere utilizzati anche per studi e statistiche e trasmessi a tale scopo ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni.

114 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Art. 13 Principi di manutenzione115

1 La manutenzione e il rinnovo di costruzioni, impianti e veicoli devono servire a garantirne lo stato richiesto dalla sicurezza.

2 La manutenzione dev'essere organizzata in modo che:

a.
le prescrizioni legali e quelle interne d'esercizio vengano rispettate;
b.
i responsabili possano valutare in ogni momento lo stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

3 La manutenzione dev'essere pianificata e regolata mediante programmi e direttive di lavoro.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 14116 Personale incaricato della pianificazione, della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione

1 La pianificazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione possono essere affidati soltanto a personale formato all'uopo.

2 Il titolare dell'esercizio di cui all'articolo 46 deve affidare la direzione tecnica di operazioni relative a impianti elettrici, parti elettriche di veicoli ferroviari, parti elettriche di impianti filoviari e di filobus a una persona competente che sia in possesso di una formazione in elettrotecnica conseguita mediante tirocinio, formazione equivalente in un'impresa o studi nel settore elettrotecnico, che abbia esperienza di lavoro su impianti a corrente forte e che conosca le condizioni locali e le misure di protezione da adottare.117

3 Per quanto la sicurezza dell'esercizio imponga particolari esigenze, le conoscenze del servizio e le condizioni di salute del personale devono essere esaminate periodicamente.

4 Le imprese ferroviarie nominano almeno un responsabile per la direzione dell'esercizio e della manutenzione nonché un sostituto.

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 15 Notifiche sull'esercizio e la manutenzione

1 I gestori dell'infrastruttura informano l'UFT sullo stato delle loro costruzioni e dei loro impianti e veicoli.118 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali sono gli annunci da trasmettere periodicamente all'UFT.119

1bis ...120

2 Per il rimanente si applica l'ordinanza del 17 dicembre 2014121 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.122

118 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529).

119 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

120 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2745). Abrogato dall'all. n. 12 dell'O del 23 ago. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529).

121 RS 742.161

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 15bis123 Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni

1 L'UFT informa il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito all'apertura di una procedura d'approvazione dei piani.

2 I gestori dell'infrastruttura informano tale servizio entro un termine di 20 giorni in merito alle modifiche di loro costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

123 Introdotto dall'all. n. 12 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529).

Capitolo 1a:124 Interoperabilità

124 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15a Campo d'applicazione

(art. 23b cpv. 2 Lferr)

1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla costruzione e all'esercizio di:125

a.
tratte a scartamento normale, sempre che non siano elencate nell'allegato 5 (tratte interoperabili);
b.126
veicoli utilizzati sulle tratte interoperabili, ad eccezione dei veicoli speciali (art. 56-58).

2 Sulle tratte interoperabili al di fuori della rete principale interoperabile di cui all'allegato 6, il rispetto delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) deve essere dimostrato soltanto in quanto necessario per assicurare il passaggio di veicoli che sono conformi alle STI. L'UFT emana direttive sulla prova.

3 Se necessario per assicurare l'interoperabilità, l'UFT decide fino a quando e quali tratte e veicoli devono essere adeguati a determinati requisiti delle STI.

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 15b127 Requisiti essenziali, disposizioni tecniche di esecuzione

(art. 23f cpv. 1 Lferr)

1 I requisiti essenziali applicabili al sistema ferroviario, ai sottosistemi e ai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, sono definiti nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797128.

2 L'UFT, tenendo conto del diritto internazionale, emana:

a.
le disposizioni d'esecuzione tecniche e d'esercizio per i sottosistemi e i componenti d'interoperabilità;
b.
nei casi di cui all'articolo 13 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797, le prescrizioni nazionali per l'applicazione dei requisiti essenziali.

3 Se non vi sono casi particolari o non sono state autorizzate deroghe alle STI, queste ultime hanno la preminenza sulle rimanenti disposizioni della presente ordinanza.

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

128 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

Art. 15c129 Messa in esercizio di sottosistemi

(art. 23c cpv. 1 Lferr)

I nuovi sottosistemi dei settori infrastrutture, energia, controllo-comando dei treni, segnalamento e materiale rotabile (sottosistemi di natura strutturale secondo l'allegato II della direttiva [UE] 2016/797130) possono essere messi in esercizio soltanto se l'UFT ha rilasciato un'autorizzazione d'esercizio per il veicolo o l'infrastruttura di cui fanno parte.131

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

130 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15d132 Modifiche di veicoli

(art. 23cbis Lferr)

Un'autorizzazione per la messa in circolazione di un veicolo modificato è richiesta in caso di modifiche rilevanti ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 12 della direttiva (UE) 2016/797133 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545134.

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

133 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

134 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

Art. 15e Deroghe all'applicazione delle STI

(art. 23f cpv. 3 Lferr)135

1 Le STI vanno osservate per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e i rinnovi, sempre che non vi siano motivi di deroga secondo l'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797136.137

2 Su domanda, l'UFT può autorizzare deroghe a determinate STI se vi è un motivo di deroga secondo l'articolo 7 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/797.138

3 ...139

4 Per i veicoli l'UFT può autorizzare deroghe alle STI se il rispetto di queste ultime non è necessario per l'impiego sulle tratte interoperabili e il richiedente fornisce la prova di cui all'articolo 5 capoverso 2.140

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

136 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

139 Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15ebis141 Valutazione della conformità di componenti di interoperabilità

(art. 23j Lferr)

La valutazione della conformità di componenti di interoperabilità è retta da:

a.
l'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/797142;
b.
le STI;
c.
gli articoli 4 e 5 e l'allegato I della decisione 2010/713/UE143; e
d.
l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250144.

141 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

142 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

143 Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1.

144 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

Art. 15eter 145 Attestati di conformità di componenti di interoperabilità alle STI

(art. 23j cpv. 1 Lferr)

1 Per ogni componente di interoperabilità è necessario un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato (art. 15r).

2 L'attestato di conformità attesta che il componente di interoperabilità e le relative interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati dalle STI.

145 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15f Registro dell'infrastruttura

(art. 23l Lferr)

1 Il Servizio di assegnazione delle tracce tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l'uso dell'infrastruttura e conforme alle specifiche dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/777146 (registro dell'infrastruttura).147

2 I gestori dell'infrastruttura devono inserire nel registro le indicazioni necessarie per l'accesso alla rete.

3 L'UFT emana direttive sulla tenuta del registro, in particolare sulla delimitazione della rete. Il Servizio di assegnazione delle tracce, dopo aver consultato l'UFT e i gestori dell'infrastruttura, disciplina i dettagli della trasmissione delle informazioni. Assicura l'informazione dei proprietari e dei gestori di impianti di trasbordo per il traffico combinato e di binari di raccordo.148

146 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE, GU L 139 del 27.5.2019, pag. 312; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694, GU L 222 dell'8.9.2023, pag. 88.

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

148 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 15g Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

(art. 23l Lferr)

1 L'UFT comunica al registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati i dati menzionati nell'allegato II della decisione di esecuzione 2011/665/UE149, entro le scadenze indicate nell'allegato I di tale decisione.150

2 Il registro è accessibile alle autorità nazionali di sicurezza e all'ERA. È reso accessibile al pubblico non appena l'ERA ha convalidato i dati.151

149 Decisione di esecuzione 2011/655/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati, GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1696, GU L 222 dell'8.9.2023, pag. 561.

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

Sezione 2:152 Apparecchiature ERTMS di terra

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

(art. 23g Lferr)

Art. 15h

Chi intende svolgere gare d'appalto per apparecchiature di terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario «European Rail Traffic Management System» (ERTMS) necessita, nei casi di cui all'articolo 18 paragrafo 6 terzo periodo della direttiva (UE) 2016/797153, il consenso dell'UFT relativo alle specifiche ERTMS.

153 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

Sezione 3: Attestato di sicurezza154

154 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15i155 Attestato di sicurezza per veicoli

(art. 23cbis cpv. 4 Lferr)

Per comprovare la sicurezza del progetto e la sua conformità alle prescrizioni, l'impresa ferroviaria deve disporre dei documenti di cui all'articolo 21 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/797156 nonché di cui agli articoli 28-30 e all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545157.

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

156 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

157 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

Art. 15ibis 158 Rapporti di perizia

1 Se, nel caso di progetti con elevata rilevanza per la sicurezza, i requisiti elencati di seguito sono specificati da prescrizioni diverse dalle STI o dalle prescrizioni nazionali notificate, i rapporti di perizia sono necessari per provare:

a.
la sicurezza e la conformità alle prescrizioni dei sottosistemi e delle loro interfacce;
b.
la compatibilità tecnica dei sottosistemi;
c.
l'integrazione sicura dei sottosistemi nel sistema globale.

2 L'UFT può stabilire in una direttiva quali rapporti di perizia occorre fornire regolarmente.

158 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15iter 159 Dichiarazioni di conformità per componenti di interoperabilità

Per provare che la realizzazione è conforme alle prescrizioni, il gestore dell'infrastruttura o il detentore del veicolo deve disporre delle dichiarazioni «CE» secondo l'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/797160 e secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250161.

159 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

160 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

161 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

Sezione 4: Autorizzazione d'esercizio162

162 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15j163 Prove necessarie

(art. 23c cpv. 5 e art. 23cbis cpv. 4 Lferr)

1 Il richiedente deve allegare alla domanda di autorizzazione d'esercizio:

a.
l'attestato di sicurezza;
b.
i documenti sul rispetto dei requisiti essenziali, delle STI e delle altre prescrizioni determinanti.

2 Alla domanda di autorizzazione d'esercizio per un impianto ferroviario, deve inoltre allegare:

a.
i documenti di cui all'articolo 18 paragrafo 4 lettere a-c della direttiva (UE) 2016/797164;
b.
in caso di apparecchiature ERTMS di terra, il consenso dell'UFT di cui all'articolo 15h.

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

164 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

Art. 15k165 Valutazione della conformità di sottosistemi

(art. 23j Lferr)

La valutazione della conformità di sottosistemi è retta da:

a.
l'articolo 15 e l'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797166;
b.
le STI;
c.
l'articolo 6 e l'allegato I della decisione 2010/713/UE167; e
d.
gli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250168.

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

166 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

167 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15ebis lett. c.

168 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

Art. 15kbis169 Attestati di conformità di sottosistemi alle STI

(art. 23j cpv. 1 Lferr)

1 Per ogni sottosistema di natura strutturale è necessario un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato (art. 15r).

2 L'attestato di conformità attesta che il sottosistema e le relative interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati dalle STI.

169 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15l Attestati di conformità alle prescrizioni nazionali notificate

1 Un attestato di conformità rilasciato da un organismo designato è necessario per ogni sottosistema di natura strutturale situato o utilizzato sulle tratte della rete principale interoperabile di cui all'allegato 6.

2 L'attestato di conformità attesta che il sottosistema e le sue interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati da prescrizioni nazionali notificate.

Art. 15n171 Dichiarazione di conformità per sottosistemi di natura strutturale

Per i sottosistemi di natura strutturale secondo l'allegato II numero 1 lettera a della direttiva (UE) 2016/797172, per provare che la realizzazione è conforme alle prescrizioni il richiedente deve fornire all'UFT le dichiarazioni «CE» di verifica secondo l'articolo 15 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797 e secondo gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250173.

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

172 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

173 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

Art. 15o174 Validità di autorizzazioni europee ed estere

1 Chi intende mettere in circolazione un veicolo in Svizzera e nell'Unione europea necessita di un'autorizzazione dell'ERA, se un accordo internazionale lo prevede.

2 I veicoli autorizzati dall'ERA o da un'autorità estera per l'esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un'autorizzazione supplementare dell'UFT se sono definiti in modo completo nelle STI.

3 I veicoli autorizzati dall'ERA per l'esercizio su tratte interoperabili che non sono definiti in modo completo nelle STI non necessitano di un'autorizzazione supplementare dell'UFT se quest'ultimo ha confermato all'ERA il rispetto delle prescrizioni nazionali notificate dalla Svizzera.

4 Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali completive, il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non viene verificato se può essere desunto dall'autorizzazione d'esercizio oppure dalla verifica dell'ERA o di un'autorità estera.

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15p Esami da parte dell'UFT per l'infrastruttura175

1 L'UFT verifica che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l'attestato di sicurezza dell'infrastruttura. Verifica in particolare che:176

a.
sia provato il rispetto dei requisiti essenziali, comprese tutte le STI e le prescrizioni nazionali completive, per quanto concerne l'oggetto dell'autorizzazione e le sue interfacce;
b.
siano provate in modo completo la conformità alle prescrizioni e la sicurezza del sistema globale.

2 Se la conformità alle prescrizioni o la sicurezza del sistema globale non è provata in modo completo dall'attestato di sicurezza per l'oggetto dell'autorizzazione, l'UFT chiede che tale attestato sia completato. Può in particolare chiedere rapporti di perizia supplementari.

3 L'UFT verifica l'attestato di sicurezza per campionatura e in funzione dei rischi. Verifica in particolare:

a.
i rapporti di perizia;
b.
la compatibilità tecnica e l'integrazione sicura dell'oggetto dell'autorizzazione nel sistema globale.

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

Art. 15pbis 177 Esami da parte dell'UFT per i veicoli

L'UFT verifica secondo l'articolo 21 paragrafo 8 della direttiva (UE) 2016/797178 che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l'attestato di sicurezza dei veicoli, in particolare:179

a.
esamina la completezza della domanda secondo l'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545180;
b.
valuta la domanda secondo gli articoli 38-40 e gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;
c.
classifica le problematiche secondo l'articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e, in caso di dubbio giustificato, procede secondo l'articolo 42 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;
d.
decide secondo gli articoli 43 paragrafi 1-6 e 45-49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.

177 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

178 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

180 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

Art. 15q Decisione dell'UFT

1 L'UFT decide entro quattro mesi dalla ricezione della domanda completa.181

2 Il richiedente può fare opposizione presso l'UFT, entro un mese, contro le decisioni su domande di autorizzazione d'esercizio per un veicolo. L'UFT decide sull'opposizione entro due mesi.

3 Se l'UFT non decide su una domanda di autorizzazione d'esercizio per un veicolo, dichiarata completa dal richiedente, entro cinque mesi dalla sua ricezione, il richiedente è autorizzato a mettere in esercizio il veicolo in questione.

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15qbis 182 Non conformità ai requisiti essenziali

1 Se un'impresa di trasporto ferroviario riscontra che un veicolo non soddisfa uno dei requisiti essenziali, adotta le misure del caso.

2 Se dispone di elementi dai quali risulta che al momento in cui è stata rilasciata l'autorizzazione per la messa in circolazione la non conformità era già presente, ne informa l'UFT e l'ERA.

182 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Capitolo 1b:183 Organismi di controllo indipendenti

183 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Sezione 1: Organismi notificati e organismi interni accreditati184

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15r Requisiti

1 Per i relativi settori di specializzazione gli organismi notificati devono:

a.
essere titolari di un accreditamento ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996185 sull'accreditamento e sulla designazione e di un'assicurazione di responsabilità civile; o
b.
essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale ed essere titolari di un'assicurazione di responsabilità civile valida anche in Svizzera.

2 Per il rimanente agli organismi notificati si applicano i requisiti di cui agli articoli 30-34 della direttiva (UE) 2016/797186.187

185 RS 946.512

186 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

187 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15s Diritti e doveri

1 Gli organismi notificati sono soggetti ai diritti e doveri stabiliti:

a.
agli articoli 34, 36 paragrafo 1, 41 e 42 nonché nell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797188;
b.
all'articolo 34 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2016/796189;
c.
nelle STI; e
d.
nella decisione 2010/713/UE190.191

1bis Devono partecipare ai lavori del gruppo settoriale di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2016/797.192

2 In particolare, nei casi previsti gli organismi notificati informano senza indugio l'UFT in merito alla limitazione, alla sospensione, alla revoca e al rifiuto del rilascio di attestati di conformità, nonché in merito alla messa in circolazione di componenti di interoperabilità o di sottosistemi non conformi.

188 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

189 Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004, versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1.

190 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15ebis lett. c.

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

192 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15sbis 193 Organismi interni accreditati

Gli organismi interni accreditati sono soggetti ai requisiti e doveri stabiliti all'articolo 35 della direttiva (UE) 2016/797194.

193 Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

194 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

Sezione 2: Organismi di valutazione del rischio, organismi designati e periti

Art. 15t Requisiti specialistici

1 Gli organismi di valutazione del rischio, gli organismi designati e i periti devono disporre, nei rispettivi settori d'esame, delle conoscenze specifiche e dell'esperienza adeguate alla complessità del progetto da esaminare e alla sua rilevanza per la sicurezza.

2 Devono comprovare di avere una formazione adeguata e di aver realizzato o esaminato oggetti paragonabili all'oggetto dell'esame.

3 Agli organismi di valutazione del rischio si applicano inoltre le esigenze di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013195.196

4 Agli organismi di valutazione del rischio reclutati per modifiche che concernono esclusivamente il mercato interno si applica l'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.197

5 Agli organismi designati si applicano inoltre le esigenze di cui all'articolo 45 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/797198.199

195 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5g.

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

197 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

198 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

199 Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2020 (RU 2020 2859). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15u Indipendenza

1 Le persone incaricate di un compito per un organismo o una persona di cui all'articolo 15t non possono essersi occupate in precedenza, in altra funzione, dell'oggetto dell'autorizzazione.

2 Esse sono indipendenti nelle loro decisioni. In particolare non possono sottostare a istruzioni a tal proposito e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.

3 Agli organismi di valutazione del rischio si applicano inoltre i criteri di cui al capitolo 4.1 della norma ISO/IEC 17020:2012200.201

200 ISO/IEC 17020:2012 Konformitätsbewertung - Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen durchführen. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

201 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Art. 15ubis 202 Doveri degli organismi designati

Gli organismi designati sono soggetti ai doveri stabiliti all'articolo 45 paragrafi 2 e 3 della direttiva (UE) 2016/797203.204

202 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

203 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15v Riconoscimento

1 Gli organismi di valutazione del rischio che intendono effettuare valutazioni della sicurezza secondo l'articolo 5m capoverso 4 devono essere riconosciuti dall'UFT o accreditati secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996205 sull'accreditamento e sulla designazione.206

2 Gli organismi designati che rilasciano attestati di conformità secondo l'articolo 15l capoverso 2 devono essere riconosciuti dall'UFT.

3 L'UFT accerta con il riconoscimento che l'organismo di valutazione del rischio o l'organismo designato adempie i requisiti specialistici per determinati settori.

4 Il riconoscimento è valido per al massimo dieci anni per gli organismi designati e per al massimo cinque anni per gli organismi di valutazione del rischio. Può essere rinnovato se le condizioni pertinenti sono adempiute.207

5 L'UFT ritira il riconoscimento se le condizioni previste per la sua concessione non sono più adempiute.208

6 L'UFT pubblica un elenco degli organismi e dei loro settori di esame.

205 RS 946.512

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

208 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 15w Persone giuridiche

Le persone giuridiche possono esercitare l'attività in qualità di organismi di valutazione del rischio, organismi designati o periti se hanno alle loro dipendenze persone che soddisfano i requisiti specialistici e l'esigenza di indipendenza.

Art. 15y Responsabilità e assicurazione

1 Gli organismi e i periti di cui all'articolo 15t devono essere titolari di un'assicurazione di responsabilità civile.

2 Devono concordare con il mandante la portata della responsabilità e dell'assicurazione di responsabilità civile necessaria.209

3 Non possono limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti o attestati.

209 Correzione del 20 ago. 2013 (RU 2013 2671)

Art. 15z Esami

L'UFT esamina in modo specifico per ogni singolo progetto:

a.
se gli organismi secondo l'articolo 15t non riconosciuti soddisfano i requisiti specialistici;
b.
se il riconoscimento degli organismi riconosciuti secondo l'articolo 15t comprende il mandato di esame in questione;
c.
se è garantita l'indipendenza;
d.
i rapporti di valutazione della sicurezza, gli attestati di conformità di organismi riconosciuti e i rapporti di perizia, per campionatura e in funzione dei rischi.

Capitolo 2: Costruzioni e impianti210

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Sezione 1: Caratteristiche geometriche del tracciato

Art. 16 Scartamento

Il valore nominale dello scartamento è il seguente:

ferrovie a scartamento normale
1435 mm
ferrovie a scartamento metrico
1000 mm scartamento ridotto
ferrovie a scartamento speciale
1200, 800, 750 mm scartamento ridotto
Art. 17 Elementi del tracciato

Il tracciato delle linee ferroviarie deve essere scelto in modo da consentire una velocità di corsa uniforme. Gli elementi del tracciato (curve, livellette, sopraelevazioni in curva, raggi di curvatura dei raccordi verticali) devono corrispondere alle condizioni d'esercizio della ferrovia e devono tener conto della sicurezza, del comfort e della redditività.

Sezione 2: Distanze di sicurezza

Art. 18211 Sagoma di spazio libero, ulteriori spazi

1 La sagoma di spazio libero comprende la sagoma limite degli impianti fissi e gli spazi di sicurezza secondo l'allegato 1.

2 La sagoma limite degli impianti fissi è determinata a partire da una sagoma di riferimento secondo l'allegato 1; tale sagoma di riferimento è definita dall'UFT d'intesa con le imprese ferroviarie. Nessun oggetto solido, ad eccezione delle parti della linea aerea di contatto necessarie al funzionamento, deve penetrare all'interno dello spazio delimitato dalla sagoma limite degli impianti fissi.

3 Gli spazi di sicurezza della sagoma di spazio libero comprendono:

a.
lo spazio all'altezza delle finestre;
b.
lo spazio per la pista di evacuazione;
c.
lo spazio per la pista di servizio nella larghezza necessaria;
d.
lo spazio per le porte aperte; e
e.
lo spazio per la linea aerea di contatto.

4 Ulteriori spazi di sicurezza nonché spazi per altre esigenze d'esercizio e tecniche devono essere fissati di volta in volta.

5 Le imprese ferroviarie determinano la sagoma di spazio libero per le tratte contigue della rete ferroviaria conformemente al rispettivo utilizzo e la sottopongono all'UFT per approvazione.

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Art. 19212 Distanze tra e accanto ai binari

1 La distanza minima tra gli assi di binari paralleli, la distanza minima dell'asse del binario rispetto a costruzioni e impianti nonché lo spazio da tener libero accanto al binario sono determinati dalle esigenze:

a.
della sagoma di spazio libero;
b.
degli ulteriori spazi di sicurezza e degli spazi per altre esigenze d'esercizio e tecniche; e
c.
dell'aerodinamica.

2 La distanza minima tra gli assi di due binari paralleli senza spazi di sicurezza, costruzioni e impianti dev'essere fissata in modo che le sagome limite degli impianti fissi non si intersechino. Per velocità elevate dev'essere fissata una distanza corrispondentemente maggiore.

3 Tra e accanto ai binari nonché tra i binari e le costruzioni o gli impianti devono essere tenuti liberi gli spazi di sicurezza per il personale. Agli spazi di sicurezza per le attività d'esercizio si applica inoltre l'articolo 71.

4 Se sono necessari spazi di sicurezza supplementari, le distanze minime devono essere fissate di volta in volta, in particolare:

a.
per spazi di sicurezza per viaggiatori che devono salire e scendere tra i veicoli;
b.
presso binari di carico e scarico, binari lungo rampe di carico e binari di raccordo.

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Art. 21 Distanze sui marciapiedi214

1 Sui marciapiedi i supporti, i piloni e le costruzioni similari devono essere disposti in modo tale da non ostacolare, per quanto possibile, il traffico viaggiatori come pure il trasbordo del bagaglio e della posta.

2 Laddove si sale e scende regolarmente dai veicoli occorre prevedere, in presenza di ostacoli di una certa lunghezza, uno spazio supplementare tra questi ultimi e la sagoma limite degli impianti fissi.

3 La distanza tra il bordo del marciapiede e la sagoma limite degli impianti fissi dev'essere ridotta al minimo.

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

Art. 22 Segni di sicurezza

I punti limite della lunghezza utile dei binari di stazione devono essere contrassegnati da segni di sicurezza (ad es. picchetto). Sono esclusi le tramvie e gli impianti dotati di percorsi ad itinerario e comando automatico degli scambi.

Art. 23

1 Dove strada e ferrovia corrono parallelamente, i nuovi tracciati ferroviari o stradali devono essere definiti in modo da ottenere una distanza sufficiente tra il margine della corsia e l'asse del binario più vicino.

2 ...215

3 Il tracciato ferroviario deve essere delimitato in modo chiaramente visibile rispetto ad una strada che corre parallelamente.

215 Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 24 Sgombero del tracciato ferroviario

A lato del tracciato ferroviario non devono trovarsi né alberi, né pali o costruzioni che non oppongano sufficiente resistenza al vento e agli influssi atmosferici e che, di conseguenza, potrebbero cadere sulla linea ferroviaria.

Sezione 3: Piattaforma, opere d'arte e dispositivi di protezione216

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 25 Piattaforma

La piattaforma dev'essere dimensionata per sopportare il traffico presumibile e per una sufficiente durata.

Art. 26 Ponti ferroviari

1 I ponti e manufatti sottoposti allo stesso tipo di sollecitazioni devono essere dimensionati secondo le norme fissate per le singole categorie di ferrovie e per i diversi tipi di carico. Per i casi particolari, le ipotesi di carico devono essere fissate di concerto con l'UFT.

2 I ponti devono essere concepiti in modo che i pesi di veicoli deragliati possano essere sopportati dagli elementi portanti principali senza grave danno.

3 La massicciata sul ponte dev'essere adattata a quella della tratta adiacente.

Art. 27217 Costruzioni situate vicino, sopra e sotto la ferrovia

1 Le costruzioni situate vicino, sopra e sotto la ferrovia devono essere costruite o protette in modo da offrire ai viaggiatori e agli utenti delle costruzioni una protezione adeguata contro i pericoli derivanti da veicoli ferroviari che deragliano o che escono dalla linea ferroviaria.

2 Se per una costruzione esistente il rischio di collisione aumenta in modo significativo a causa di modifiche dell'infrastruttura o dell'esercizio ferroviari, l'impresa ferroviaria deve garantire una protezione adeguata.

3 Se per una costruzione esistente il rischio di collisione aumenta in modo significativo a causa di modifiche della costruzione stessa o del suo utilizzo, il proprietario della costruzione deve garantire una protezione adeguata.

4 Dove esiste il pericolo che un veicolo stradale o il suo carico possano finire sulla linea ferroviaria, il proprietario della strada o degli impianti ferroviari che causa il pericolo deve prevedere dispositivi di protezione adeguati.

5 Gli impianti di trasporto in condotta situati vicino, sopra e sotto la ferrovia devono essere costruiti in modo che gli effetti statici, dinamici, elettrici o elettrochimici non pregiudichino la sicurezza della ferrovia.

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 28218 Gallerie, altri impianti ferroviari sotterranei e gallerie di protezione

1 Nelle gallerie, negli altri impianti ferroviari sotterranei e nelle gallerie di protezione devono essere adottate misure specifiche per il salvataggio delle persone.

2 Nelle gallerie e gallerie di protezione si devono installare a distanze regolari delle nicchie di protezione per il personale, le quali vanno contrassegnate in modo ben visibile. Si può rinunciare alle nicchie qualora la sicurezza del personale sia garantita da altre misure.

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Sezione 4: Sovrastruttura

Art. 31220 Costruzione del binario e materiale da impiegare

Il DATEC221 designa i regolamenti, le norme e i capitolati d'oneri validi per il materiale della sovrastruttura e per la posa dello stesso.

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

221 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 32 Scambi

1 Gli scambi devono garantire una guida impeccabile e un passaggio per quanto possibile senza scosse delle ruote di tutti i veicoli circolanti sulla tratta in questione.

2 ...222

222 Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 33 Cremagliere

1 Il prescritto coefficiente di sicurezza alla rottura, le condizioni di ingranamento ed il grado di sicurezza al deragliamento dei veicoli non debbono essere pregiudicati dalle condizioni di carico o dallo stato di usura della cremagliera.

2 Le tratte a cremagliera saranno costruite in modo che sia sempre possibile entrare e uscire ed arrestarsi sulle stesse con tutta sicurezza.

Sezione 5: Stazioni

Art. 34 Generalità

1 Le stazioni devono essere concepite in modo tale che i binari di transito possano essere percorsi alla velocità di tratta.

2 Nelle stazioni la pendenza dei binari sui quali i treni vengono formati e scomposti o sui quali vengono ricoverati vagoni non può superare il 2 per mille.223

3 Gli accessi ai marciapiedi ferroviari non devono richiedere, se possibile, l'attraversamento dei binari.

4 I marciapiedi devono essere costruiti ed equipaggiati in modo da poter essere utilizzati in sicurezza dal pubblico.224

5 I nomi delle stazioni devono essere esposti in modo ben visibile ai viaggiatori.

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 35 Paraurti

Le estremità dei binari devono essere provviste di paraurti.

Art. 36 Fabbricati di stazione

1 Le stazioni devono essere dotate dei necessari locali di servizio corrispondentemente alla loro importanza d'esercizio.

2 Un locale d'attesa dev'essere a disposizione dei viaggiatori. Per le tramvie e le ferrovie con densa successione di treni si può rinunciare allo stesso.

3 Nella disposizione dei fabbricati di stazione si deve tener conto dei pericoli dovuti alla presenza delle linee di contatto.

Sezione 6:225 Sicurezza e segnaletica ai passaggi a livello

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

Art. 37 Definizione

I passaggi a livello sono incroci a raso tra binari su piattaforma indipendente e strade.

Art. 37a Divieto

Su tronchi e in stazioni con una velocità massima superiore ai 160 km/h non sono ammessi passaggi a livello.

Art. 37b In generale

1 I passaggi a livello devono essere eliminati o resi sicuri con segnaletica o impianti adeguati al volume di traffico e al pericolo che rappresentano in modo da poter essere attraversati in modo sicuro.

2 La segnaletica e la regolazione del traffico ad un passaggio a livello sono determinate dalla modalità d'esercizio della ferrovia.

Art. 37c Segnaletica e impianti

1 I passaggi a livello devono essere muniti di barriere o mezze barriere.226

2 Ai passaggi a livello con mezze barriere i marciapiedi devono essere muniti di barriere.

3 Sono ammesse le seguenti eccezioni al capoverso 1:

a.227
ai passaggi a livello in cui l'installazione di barriere e mezze barriere su ambedue le parti della linea ferroviaria comporta un onere sproporzionato e il traffico pedonale è inesistente o esiguo possono essere posati su un lato della linea ferroviaria un segnale a luci intermittenti e sull'altro una mezza barriera;
b.228
ai passaggi a livello con traffico stradale esiguo possono essere installati segnali a luci intermittenti o barriere con apertura a richiesta;
bbis.229
se il traffico stradale è molto esiguo e la visibilità è sufficiente, ai passaggi a livello situati su tratte a binario unico possono essere installati segnali luminosi senza barriere che assicurino l'arresto del traffico stradale in caso di guasto;
c.230
se la visibilità è sufficiente o, in caso di visibilità insufficiente temporanea, i veicoli su rotaia azionano gli opportuni segnali di pericolo, le croci di Sant'Andrea possono essere utilizzate quale unico segnale ai passaggi a livello a condizione che:
1.
la strada sia aperta solo al traffico pedonale e questo sia esiguo,
2.
il traffico stradale sia esiguo e il traffico ferroviario lento, oppure
3.
la strada sia utilizzata solo per scopi agricoli (strada rurale), non dia accesso a immobili abitati e, in base alla segnaletica, sia aperta unicamente a un numero ristretto di persone; il gestore dell'infrastruttura deve istruire tali persone;
d.231
se i binari sono utilizzati secondo le disposizioni per l'esercizio delle tranvie formulate nelle prescrizioni relative al servizio ferroviario, è sufficiente il segnale «Tram» previsto nell'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza del 5 settembre 1979232 sulla segnaletica stradale. Questo può essere completato, se necessario, con un impianto di segnali luminosi;
e.233
se i binari sono utilizzati esclusivamente per i movimenti di manovra, non devono essere posati né segnali né impianti fintantoché durante i movimenti di manovra il traffico stradale è regolato da personale d'esercizio.

4 Al posto di segnali a luci intermittenti possono essere installati segnali luminosi se il passaggio a livello:

a.
è munito di un impianto senza barriere ed è situato a un incrocio munito di segnali luminosi; oppure
b.
è munito di barriere o di barriere con apertura a richiesta su entrambi i lati della linea ferroviaria.234

4bis Ai passaggi a livello con mezze barriere i segnali a luci intermittenti possono essere completati con segnali luminosi se il passaggio a livello è situato a un incrocio munito di segnali luminosi.235

5 ...236

6 L'installazione dei segnali avanzati e della segnaletica necessari per garantire la sicurezza ai passaggi a livelli è disciplinata dall'OSStr.

226 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

229 Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

231 Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

232 RS 741.21

233 Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

235 Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

236 Abrogato dal n. I dell'O del 19 set. 2014, con effetto dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

Art. 37d 237 Impianti dei passaggi a livello

Agli impianti di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello si applicano gli articoli 38 e 39. Fanno eccezione gli impianti di segnali luminosi complementari di cui all'articolo 37c capoverso 3 lettera d.

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

Sezione 7: Impianti di sicurezza e applicazioni telematiche241

241 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 38242 Principi

1 Gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sia possibile un esercizio ferroviario sicuro e affidabile.

2 Per le applicazioni telematiche le disposizioni di questa sezione valgono soltanto nella misura in cui tali applicazioni hanno un rapporto diretto con la sicurezza e l'affidabilità dell'esercizio ferroviario.

3 Gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche possono essere parti sia dell'infrastruttura che dei veicoli. Le caratteristiche, l'esercizio e la manutenzione di tali impianti di sicurezza e applicazioni telematiche devono essere coordinati fra di loro.243

4 Per garantire la sicurezza delle ferrovie o per raggiungere altri obiettivi di ordine superiore, l'UFT può decidere:

a.
quali tratte e quali veicoli devono essere dotati di quale tipo di impianti di sicurezza e di applicazioni telematiche;
b.
in che misura gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche devono essere compatibili con altri impianti o applicazioni e con i veicoli.244

242 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

244 Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 39245 Impianti di sicurezza

1 I convogli che circolano sulle installazioni ferroviarie devono essere comandati e protetti da impianti di sicurezza.

2 Gli impianti di sicurezza devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che il comando e la protezione dei movimenti dei treni e di manovra siano sicuri e affidabili. A tale scopo è necessario:

a.
tenere conto delle esigenze dell'esercizio nonché delle caratteristiche del sistema ferroviario e delle costruzioni;
b.
tenere conto dei pericoli prevedibili;
c.
garantire un'elevata disponibilità;
d.
garantire che l'esercizio ferroviario possa essere comandato e controllato conformemente ai processi e alle prescrizioni d'esercizio.

3 Gli impianti di sicurezza servono in particolare:

a.
alla gestione e alla protezione del percorso;
b.
alla segnaletica;
c.
al controllo della marcia dei treni;
d.
all'inversione e all'assicuramento degli scambi;
e.
al controllo dello stato libero del binario e alla localizzazione dei treni;
f.
al comando e al controllo dei passaggi a livello.

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 40246 Installazioni per il monitoraggio dei treni

1 I gestori dell'infrastruttura possono avvalersi di installazioni per il monitoraggio dei treni per verificare se i veicoli soddisfano i requisiti di un esercizio sicuro. Tali installazioni controllano i treni in transito allo scopo di rilevare eventuali irregolarità quali boccole surriscaldate, freni bloccati, spostamenti di carico, sovraccarichi, superamenti della sagoma, focolai d'incendio, fughe di prodotti chimici e pressione di contatto dei pantografi inammissibile.

2 La necessità di disporre di installazioni per il monitoraggio dei treni nonché la loro collocazione, il tipo, l'ampliamento e l'interconnessione delle medesime sono definiti in funzione dei fattori di rischio, delle condizioni d'esercizio e delle caratteristiche relative al traffico e alla costruzione.

3 I gestori dell'infrastruttura della rete a scartamento normale coordinano la pianificazione, la costruzione e l'esercizio delle loro installazioni per il monitoraggio dei treni. Formulano un piano per l'insieme della rete e lo sottopongono all'UFT per approvazione.

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Sezione 8: Sistemi di avvertimento per le persone nella zona dei binari247

247 Originario avanti art. 44. Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 41248

1 I sistemi di avvertimento per le persone che effettuano lavori nella zona dei binari devono garantire che:

a.
il personale presente nell'area in cui sono effettuati i lavori, nel rispetto delle prescrizioni, sia protetto dai pericoli derivanti dall'esercizio ferroviario; e
b.
la sicurezza dell'esercizio ferroviario non sia compromessa nell'area in cui sono effettuati i lavori.

2 Per sistemi di avvertimento mobili è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFT.

248 Originario art. 44. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Sezione 9: Impianti elettrici249

249 Introdotta dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 42250 Requisiti in materia di sicurezza

1 Gli impianti elettrici delle ferrovie e le parti elettriche degli impianti filoviari devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l'esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili. Gli impianti elettrici sono descritti in dettaglio nell'allegato 4.251

2 Vanno adottate tutte le misure di protezione proporzionate atte a evitare pericoli.

3 I requisiti in materia di sicurezza e di esercizio ferroviario sono prioritari rispetto ad altri, in particolare rispetto a quelli di natura estetica.

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 43252 Requisiti in materia di protezione dalle perturbazioni

Gli impianti elettrici e gli impianti o le parti d'impianto ad essi collegati devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che, in tutte le condizioni d'esercizio:

a.
l'esercizio di altri impianti e dispositivi elettrotecnici non sia perturbato in maniera inaccettabile;
b.
il loro esercizio non sia perturbato in maniera inaccettabile da altri impianti e da altri dispositivi elettrotecnici.

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 44253 Pianificazione e costruzione

Le prescrizioni della presente ordinanza e le sue disposizioni d'esecuzione sono applicabili agli impianti o alle parti d'impianti elettrici seguenti:

a.
impianti di produzione e di conversione dell'energia di trazione;
b.
impianti di distribuzione dell'energia di trazione;
c.
impianti della linea di contatto;
d.
impianti di corrente di ritorno e di messa a terra;
e.254
altri impianti elettrici specifici della ferrovia;;
f.
tecnica di protezione e impianti con strumentazione di controllo.
g.255
...

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

254 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

255 Abrogata dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 45256 Lavori sugli impianti elettrici o nelle immediate vicinanze

1 È permesso lavorare sugli impianti elettrici o nelle immediate vicinanze soltanto se il personale addetto è protetto contro i pericoli della corrente elettrica. In particolare il cortocircuito e la messa a terra o il cortocircuito e il collegamento con la linea di ritorno della corrente devono essere eseguiti in modo da evitare qualsiasi pericolo.

2 Il personale deve essere formato ed equipaggiato per i lavori da eseguire.

3 Durante la pianificazione e l'esecuzione dei lavori devono essere rispettate le distanze di sicurezza e misure di sicurezza particolari.

256 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 46257 Esercizio e manutenzione degli impianti elettrici

1 Il gestore responsabile di un impianto elettrico (titolare dell'esercizio) garantisce l'esercizio sicuro e la manutenzione di tale impianto e delle relative attrezzature elettriche atte a effettuarvi lavori.

2 Assicura che la documentazione tecnica necessaria all'esercizio sia adeguatamente accessibile e ne garantisce la praticabilità e la facilità d'uso. Su richiesta la mette a disposizione dell'UFT. Se si discosta dalle prescrizioni di ordine superiore, la documentazione d'esercizio dev'essere sottoposta all'UFT per approvazione almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore.258

3 Fa in modo di prevenire pericoli con istruzioni, misure e attestati. Documenta le istruzioni, le misure e gli attestati e li presenta all'UFT su richiesta.

4 Stabilisce d'intesa con i terzi attivi nei suoi impianti elettrici o nelle loro vicinanze le misure di protezione per prevenire pericoli.

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Capitolo 3:259 Veicoli

259 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Sezione 1: Requisiti essenziali

Art. 47

1 I veicoli devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sull'infrastruttura da percorrere sia possibile un esercizio ferroviario sicuro, affidabile e con poca usura.260

2 La sagoma limite dei veicoli e dei carichi si determina in base alla sagoma di riferimento prevista nell'allegato 1.

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Sezione 2: Veicoli interoperabili

Art. 48

1 I veicoli interoperabili sono i veicoli impiegati sulle tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1 lett. a).

2 Ai veicoli interoperabili si applicano le disposizioni del capitolo 1a. Fanno eccezione i veicoli speciali (art. 56-58).

3 L'UFT pubblica le prescrizioni tecniche nazionali notificate (art. 23f cpv. 2 Lferr).

Sezione 3: Veicoli non interoperabili

Art. 49 Generalità

1 I veicoli non interoperabili sono i veicoli impiegati sulle tratte non interoperabili.

2 I veicoli a scartamento normale che percorrono tratte interoperabili solo in un settore molto ristretto come una stazione o un binario di raccordo, possono essere ammessi alla circolazione su domanda e a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui alla presente sezione, sempreché l'interoperabilità nell'ambito del settore d'impiego considerato non ne risulti compromessa.

Art. 50 Parti e sistemi elettrici

1 Le parti e i sistemi elettrici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l'esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

2 I locomotori e le carrozze-pilota devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza e di un sistema di controllo della marcia dei treni. Devono essere compatibili con gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche. I requisiti che devono soddisfare gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche installati sui veicoli sono retti dagli articoli 38 e 39.261

261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 51 Parti e sistemi meccanici

1 Le parti e i sistemi meccanici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli e da sostenere le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'intera durata d'esercizio prevista.

2 Le cabine di guida e gli scompartimenti viaggiatori dei veicoli devono essere concepiti, sotto il profilo della resistenza strutturale alle deformazioni, in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l'esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

Art. 52 Sistema di frenatura262

1 I freni dei veicoli ferroviari devono permettere di viaggiare in modo sicuro alla velocità prescritta e garantire in ogni momento l'arresto sicuro del veicolo.

2 Lo sforzo di frenatura dev'essere dimensionato in funzione del coefficiente medio di aderenza esistente tra la ruota e la rotaia.

3 L'azione frenante non deve essere pregiudicata dall'usura, dal molleggiamento e da altri sistemi dei veicoli. I freni devono poter essere controllati mediante una prova da fermo.263

4 Un freno di stazionamento deve impedire la messa in marcia involontaria dei veicoli.

262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

263 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 53 Sistemi delle porte

1 Le porte d'accesso devono essere conformi all'esercizio effettuato, devono poter essere utilizzate senza pericolo, essere munite di dispositivi di chiusura efficaci ed essere assicurate contro un'apertura involontaria.

2 Le porte devono essere munite di dispositivi che segnalano nella cabina di guida lo stato di «porte chiuse» e di dispositivi di protezione per evitare che persone rimangano incastrate tra le porte.

3 Le porte laterali scorrevoli dei bagagliai e degli scompartimenti bagagliai devono essere munite di un dispositivo che impedisca la loro chiusura involontaria. Quando le stesse sono aperte, deve essere possibile applicare una barra di protezione.

4 Le porte frontali di intercomunicazione che si trovano alle estremità del treno devono essere assicurate contro l'apertura involontaria.

Art. 54 Requisiti particolari per le ferrovie a cremagliera

1 La sicurezza contro il deragliamento dei veicoli e dei convogli di ferrovie a cremagliera dev'essere garantita sull'intera tratta e in ogni caso estremo prevedibile. Devono essere considerati in particolare i requisiti in materia di:

a.
sicurezza contro il deragliamento;
b.
ingranamento.264

2 Il DATEC disciplina i requisiti particolari per:

a.
gli organi di trazione e di repulsione:
1.
dei veicoli accoppiati,
2.
dei veicoli non accoppiati;
b.
i freni:
1.
dei locomotori,
2.
dei convogli,
3.
dei vagoni,
4.
in caso di materiale rotabile rimorchiato,
5.
in caso di trazione multipla;
c.
i dispositivi di sicurezza dei convogli.

264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Sezione 4: Veicoli speciali

Art. 56 Generalità

1 Sono veicoli speciali i veicoli di servizio come pure i veicoli a vapore e i veicoli storici.

2 I veicoli speciali possono essere impiegati su tratte sia interoperabili sia non interoperabili.

3 Devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l'esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

4 Sono ammessi alla circolazione a condizione che adempiano i requisiti di cui alla sezione 3, sempreché l'interoperabilità nell'ambito del settore d'impiego considerato non ne risulti compromessa.

Art. 57 Veicoli di servizio

1 I veicoli di servizio sono veicoli speciali utilizzati in particolare per la costruzione, la manutenzione, l'ispezione e le attività d'intervento sugli impianti ferroviari.

2 Se i veicoli di servizio sono impiegati come apparecchiature di lavoro occorre stilare i necessari attestati di sicurezza.

Art. 58 Veicoli a vapore e veicoli storici

1 I veicoli a vapore e i veicoli storici devono essere gestiti e mantenuti in modo da consentire un esercizio ferroviario sicuro e affidabile sull'infrastruttura da percorrere. I servizi responsabili della manutenzione dei veicoli non sottostanno all'obbligo di certificazione.265

2 I veicoli a vapore devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che si tenga conto dei pericoli specifici della caldaia a vapore e sotto pressione.

3 Per quanto concerne l'installazione di nuovi sistemi in veicoli storici e la modifica di sistemi in tali veicoli sono determinanti le prescrizioni valide al momento dell'installazione o della modifica.

4 Per il rimanente si applicano gli articoli 50-55.

265 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Capitolo 4: Esercizio ferroviario

Sezione 1: Premesse per l'esercizio ferroviario

Art. 71266 Spazi di sicurezza per attività d'esercizio

Al fine di garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'ulteriore sviluppo dell'esercizio ferroviario, nella pianificazione, nella costruzione ex novo e nella trasformazione di costruzioni e impianti devono essere previsti gli spazi di sicurezza per le attività d'esercizio secondo le prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr.

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Art. 72267 Personale d'esercizio nelle stazioni ferroviarie

L'impiego di personale d'esercizio nelle stazioni dipende dalle esigenze in materia di regolazione e sicurezza del traffico ferroviario e dei movimenti di manovra. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti relativi alla sicurezza, alla costruzione e all'equipaggiamento tecnico degli impianti nonché al tipo e al volume di traffico (soprattutto per quanto riguarda il numero di viaggiatori e il tipo e la quantità di merci).

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 73 Designazione dei treni e degli impianti ferroviari

1 Le diverse parti delle installazioni ferroviarie dovranno essere segnalate in maniera da facilitare l'informazione dei viaggiatori e da soddisfare i bisogni di servizio.

2 Ogni treno deve essere designato secondo il suo compito.

Art. 74268 Divieto per le persone non addette al servizio

Unicamente il personale incaricato del servizio, dei controlli o dei lavori di manutenzione è autorizzato a sostare nei luoghi destinati ad attività importanti dal punto di vista della sicurezza, come i luoghi di lavoro del personale ferroviario, i locali tecnici e le cabine di guida. Ogni deroga richiede un'autorizzazione esplicita dell'impresa.

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Sezione 2: Formazione e guida dei treni

Art. 75269 Formazione dei treni

1 Un treno deve essere formato soltanto di veicoli la cui costruzione e carico adempiono le condizioni di un esercizio sicuro.

2 Se vi sono dubbi in merito ai limiti fisici o alla sicurezza dell'esercizio dei treni da utilizzare, prima della messa in esercizio occorre effettuare corse di prova o di misurazione.

269 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

Art. 76 Velocità270

1 La velocità massima ammessa è determinata in funzione dei seguenti criteri:

a.271
caratteristiche della tratta;
b.
impianti di sicurezza e scambi;
c.
tipo di costruzione dei veicoli;
d.
composizione del treno;
e.
freni;
f.
condizioni d'esercizio.

2 Il DATEC fissa le velocità massime generali per le tratte non interoperabili.272

3 Per fissare le velocità massime per treno o movimento di manovra durante l'esercizio operativo sono inoltre determinanti le prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr e le prescrizioni d'esercizio del gestore dell'infrastruttura e dell'impresa di trasporto ferroviario.273

270 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

272 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

273 Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 77 Norme per i freni

1 Il buon funzionamento del freno automatico dovrà essere controllato dopo la formazione del treno e dopo ogni ulteriore modifica della sua composizione.274

2 L'azione dei freni di un treno deve rispondere alle esigenze d'esercizio.


3 Il DATEC stabilisce le norme per i freni per le tratte non interoperabili.275

4 a 5 ...276

274 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

275 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

276 Abrogati dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 78277

277 Abrogato dal n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Art. 79279 Scorta dei treni

La scorta dei treni dipende dall'equipaggiamento tecnico dei veicoli, dalle caratteristiche della tratta e da eventuali bisogni supplementari del servizio. Essa è disciplinata dalle prescrizioni d'esercizio.

279 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

Art. 80 Misure a favore dei viaggiatori

1 Le carrozze a disposizione dei viaggiatori saranno illuminate durante la notte ed anche di giorno al passaggio delle gallerie.

2 I viaggiatori saranno informati tempestivamente su eventuali irregolarità del servizio.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 81280 Disposizioni d'esecuzione

L'UFT emana le disposizioni d'esecuzione tecniche e d'esercizio. A tal fine, tiene conto dei requisiti specifici dei binari di raccordo.

280 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 82 Diritto previgente: abrogazioni

Sono abrogate:

a.
l'ordinanza del 19 marzo 1929281 concernente la costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie svizzere;
b.
l'ordinanza del 12 novembre 1929282 concernente la sagoma dello spazio libero e la sagoma limite dei veicoli delle ferrovie svizzere a scartamento normale;
c.
l'ordinanza del 14 luglio 1910283 sulla manutenzione del materiale mobile delle ferrovie svizzere principali;
d.
l'ordinanza del 19 febbraio 1929284 che determina la velocità massima dei treni sulle ferrovie svizzere principali;
e.
l'ordinanza del 24 aprile 1929285 concernente l'introduzione del freno continuo per i treni merci sulle strade ferrate federali e sulle ferrovie a scartamento normale private.

281 [CS 7 121]

282 [CS 7 43]

283 [CS 7 84]

284 [CS 7 88]

285 [CS 7 42]

Art. 83a287 Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: autorizzazione di sicurezza

1 Necessitano di un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 5a i gestori dell'infrastruttura che:

a.
esercitano tratte a scartamento normale: la prima volta dal 1° luglio 2015;
b.
esercitano tratte non a scartamento normale: la prima volta dal 1° luglio 2016.

2 La domanda deve essere presentata 12 mesi prima dell'esercizio pianificato.

287 Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 1083). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 83b288 Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: certificato di sicurezza

1 Le imprese di trasporto ferroviario che dispongono di un certificato di sicurezza necessitano di un certificato di sicurezza secondo l'articolo 5b dal 1° gennaio 2014.

2 Le imprese di trasporto ferroviario che circolano esclusivamente su proprie tratte necessitano di un certificato di sicurezza secondo l'articolo 5b per:

a.
tratte a scartamento normale: la prima volta dal 1° gennaio 2015;
b.
tratte non a scartamento normale: la prima volta dal 1° gennaio 2016.

3 La domanda deve essere presentata 12 mesi prima dell'esercizio pianificato.

288 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 83d290 Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: manutenzione dei carri merci

1 Ai carri merci impiegati esclusivamente in Svizzera l'obbligo di certificazione secondo l'articolo 5j capoverso 1 si applica dal 1° luglio 2014.

2 Il riconoscimento di persone non certificate responsabili della manutenzione dei carri merci è retto dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 445/2011291.

290 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

291 Vedi nota all'art. 5j cpv. 1.

Art. 83e292 Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: interoperabilità

1 Su richiesta, le domande concernenti progetti che il 1° luglio 2013 si trovano in uno stadio di sviluppo avanzato, presentate entro il 31 dicembre 2014, sono esaminate secondo le disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2013, sempre che non vi si oppongano aspetti concernenti la sicurezza o l'interoperabilità.

2 I veicoli a scartamento normale possono essere ammessi alla circolazione fino al 31 dicembre 2017 secondo le prescrizioni valide per l'impiego su tratte non interoperabili.

3 ...293

4 L'UFT può riconoscere gli attestati di conformità di cui all'articolo 15k rilasciati da organismi di valutazione della conformità esteri già prima dell'entrata in vigore dei relativi accordi internazionali.

5 Fino al 31 dicembre 2015, gli attestati di conformità alle prescrizioni notificate di cui all'articolo 15l possono essere forniti da organismi di valutazione indipendenti riconosciuti o non riconosciuti.

6 Fino al 31 dicembre 2015, in casi motivati e su richiesta, l'UFT può rinunciare a un rapporto di perizia secondo l'articolo 15m ed esaminare direttamente l'attestato del costruttore, per campionatura e in funzione dei rischi, sempre che esso adempia i requisiti specialistici e non faccia concorrenza a un perito riconosciuto.

7 Per la prima volta entro il 31 dicembre 2015, l'UFT notifica alla Commissione europea i requisiti nazionali che si auspica siano considerati alla stregua di casi speciali nelle STI o che necessitano di disposizioni nazionali derogatorie.

292 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

293 Abrogato dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 83f294 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2014: eliminazione e adeguamento di passaggi a livello

1 Un passaggio a livello non conforme agli articoli 37a-37d nella versione del 19 settembre 2014 deve essere eliminato o adeguato. La domanda di eliminazione o adeguamento deve essere presentata presso l'autorità competente entro il 31 dicembre 2014.

2 Il passaggio a livello deve essere eliminato o adeguato entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani o della licenza di costruzione.

3 Le eliminazioni e gli adeguamenti che possono essere effettuati senza un'autorizzazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 OPAPIF295 devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2014.

4 Ai passaggi a livello con visibilità insufficiente devono essere adottate senza indugio misure proporzionate per ridurre i rischi. Per tali misure non è necessario presentare una domanda secondo l'articolo 5 capoverso 2.

294 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

295 RS 742.142.1

Art. 83g296 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 novembre 2015

1 I veicoli che erano in esercizio in Svizzera il 1° gennaio 1999 sono considerati ammessi alla circolazione e vengono iscritti nel registro di cui all'articolo 5i.297

2 ...298

3 L'UFT costituisce il registro dell'infrastruttura secondo l'articolo 15f entro il 30 giugno 2017. I gestori dell'infrastruttura devono iscrivere i dati necessari entro il 15 marzo 2018.

296 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 per il cpv. 3 e dal 1° lug. 2016 per i cpv. 1 e 2 (RU 2015 4961).

297 La mod. del 18 ott. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3537).

298 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 83h299 Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 2019

1 Le autorizzazioni d'esercizio rilasciate o riconosciute conformemente al diritto anteriore rimangono valide.

2 Fino a che non inserisce nel registro dell'infrastruttura le indicazioni necessarie per l'accesso alla rete secondo l'articolo 15f capoverso 2, il gestore dell'infrastruttura deve esaminare la compatibilità dei veicoli con l'infrastruttura da percorrere sulla base dei dati messi a disposizione dall'impresa di trasporto ferroviario. Deve condurre l'esame gratuitamente entro dieci giorni lavorativi e comunicare all'impresa di trasporto ferroviario quali veicoli sono compatibili con l'infrastruttura da percorrere.

3 e 4 ...300

299 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

300 Abrogati dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 83j302 Disposizioni transitorie della modifica del 1° maggio 2024

1 I locomotori esistenti dotati di convertitori devono essere modificati entro il 31 dicembre 2025 in modo da avere un comportamento passivo nei confronti della rete della corrente di trazione in caso di frequenze superiori a 87 Hertz.

2 Se possibile sotto il profilo tecnico, entro il 30 giugno 2026 i veicoli esistenti di ferrovie a cremagliera devono essere equipaggiati o riequipaggiati in modo che le funzioni rilevanti per la sicurezza risultino ridondanti.

302 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Allegato 1303

303 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

(art. 18 cpv. 1 e 2, nonché 47 cpv. 2)

Sagoma di spazio libero, sagoma di riferimento:
nozioni e disposizione degli spazi di sicurezza

Legenda:

1 Spazio per veicoli e carichi

2 Spazio per pantografi

3 Spazo per la linea aerea di contatto

4 Sagoma limite dei veicoli e carichi nonché del pantografo

5 Spazio cinematico necessario che deve essere tenuto in considerazione dal
costruttore di materiale rotabile

6 Sagoma di riferimento

7 Spazio cinematico necessario che deve essere tenuto in considerazione dal
gestore dell'infrastruttura

8 Sagoma limite di impianti fissi

9 Spazio per la pista d'evacuazione

bS Larghezza dello spazio per la pista d'evacuazione

bF Larghezza dello spazio all'altezza delle finestre

bD Larghezza dello spazio per la pista di servizio

10 Spazio all'altezza delle finestre

11 Spazio per la pista di servizio
nella larghezza necessaria

12 Spazio per porte aperte

13 Sagoma di spazio libero (sagoma limite di impianti fissi e spazi di sicurezza della sagoma di spazio libero)

14 Superficie di transito

15 Asse del sistema di assi della sagoma di spazio libero rispetto al binario

be Distanza di protezione
elettrica

h Altezza della superficie di transito

Gli spazi supplementari
di cui all'articolo 18 capoverso 4 non figurano nel presente schizzo.

Allegato 2304

304 Introdotto dal n. II dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 1083). Abrogato dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Allegato 3305

305 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

(art. 12b cpv. 1)

Dati relativi alle tratte

Sono dati relativi alle tratte:

a.
il numero di viaggiatori;
b.
la quantità di merci trasportate (espressa in tonnellate lorde, nette e nette-nette);
c.
le categorie di merci;
d.
i tipi di trasporto (traffico a carro completo, traffico combinato ecc.);
e.
il numero di treni;
f.
il tipo di treni.

Allegato 4306

306 Introdotto dal n. II dell'O del 16 nov. 2011 (RU 2011 6233). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659), dal n. II cpv. 2 delle O del 18 nov. 2015 (RU 2015 4961) e del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

(art. 42 cpv. 1)

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici sono impianti e parti d'impianto fissi o mobili appartenenti a impianti ferroviari o a impianti filoviari. Essi comprendono:

a.
impianti di produzione e di conversione dell'energia di trazione, segnatamente quelli che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario come:
1.
centrali elettriche,
2.
convertitori rotanti e statici,
3.
impianti di compensazione,
4.
accumulatori di energia;
b.
impianti di distribuzione dell'energia di trazione, segnatamente gli impianti e le parti d'impianto che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario e sono situati tra gli impianti di produzione e di conversione dell'energia di trazione e gli impianti della linea di contatto come:
1.
sottocentrali e posti di comando relativi,
2.
stazioni di trasformazione,
3.
stazioni di raddrizzamento,
4.
linee aeree e in cavo comprese le relative strutture portanti a eccezione degli impianti della linea di contatto;
c.
impianti della linea di contatto, segnatamente:
1.
la linea di contatto,
2.
linee di alimentazione, ausiliarie e di scarto, sempre se destinate all'approvvigionamento di corrente di trazione,
3.
fondazioni, strutture portanti e tutti gli altri componenti destinati a supportare, guidare lateralmente, ancorare o isolare le linee elettriche,
4.
interruttori, dispositivi integrati di protezione e di sorveglianza compresi, fissati alle strutture portanti,
5.
posti di comando della linea di contatto,
6.
linee di trasporto, il cui percorso di ritorno di corrente corrisponde all'impianto di corrente di ritorno;
d.
impianti di corrente di ritorno e di messa a terra, segnatamente:
1.
tutti i conduttori di ritorno della corrente di trazione,
2.
gli elettrodi di terra che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario e i loro collegamenti a parti conduttrici;
e.
altri impianti elettrici specifici della ferrovia, ossia ulteriori impianti elettrici e parti d'impianto che sono situati al di fuori dei veicoli e che, a causa di condizioni tecniche o d'esercizio particolari, devono essere costruiti o fatti funzionare in base ai requisiti posti agli impianti ferroviari per consentire un esercizio ferroviario conforme alle prescrizioni da cui trarre la massima utilità, segnatamente:
1.
impianti che conducono esclusivamente o prevalentemente corrente di trazione,
2.
parti elettriche dei riscaldamenti degli scambi alimentati con corrente di trazione o dalla rete nazionale generale,
3.
impianti di alimentazione elettrica di veicoli ferroviari o di filobus in sosta,
4.
impianti di sicurezza e applicazioni telematiche (compresi gli impianti di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello) e i rispettivi impianti di alimentazione elettrica purché facciano parte dell'infrastruttura,
5.
sistemi di avvertimento per le persone nella zona dei binari e rispettivi impianti di alimentazione elettrica,
6.
l'alimentazione elettrica in generale a partire dal sistema della corrente di trazione (tra impianti di produzione della corrente di trazione e interruttori di potenza a bassa tensione);
f.
la tecnica di protezione e gli impianti con strumentazione di controllo:
1.
la tecnica di protezione comprende in particolare l'insieme delle installazioni e delle misure destinate a individuare difetti o altre condizioni di funzionamento anormali sulla rete elettrica di una ferrovia che, a loro volta, consentono di eliminare i difetti e le condizioni anormali e di far scattare la segnalazione,
2.
gli impianti con strumentazione di controllo comprendono, in relazione con la rete di approvvigionamento elettrico delle ferrovie, in particolare la strumentazione di controllo in rete e i sistemi locali che servono prevalentemente o esclusivamente all'esercizio delle ferrovie. Essi includono la teletrasmissione di dati.

Allegato 5307

307 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

(art. 15a cpv. 1)

Tratte a scartamento normale non interoperabili:

Renens VD-Lausanne Flon

Fleurier-St-Sulpice

Worblaufen-Zollikofen

Luzern-Horw

Emmenbrücke-Hübeli (bif)-Hochdorf

Hochdorf-Beinwil am See

Beinwil am See-Lenzburg

Zürich-Giesshübel (bif)-Uetliberg

Etzwilen-Ramsen-Grenze (-Singen)

Chur-Domat/Ems

Rorschach-Heiden

Arth-Goldau-Rigi-Vitznau

Niederbipp-Oberbipp

Wohlen-Villmergen

Allegato 6308

308 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

(art. 15a cpv. 2, 15d cpv. 1, 15k cpv. 3, 15l cpv. 1)

Rete principale interoperabile

Lausanne-Vevey

Vevey-Les Paluds (bif.)-St-Maurice

St-Maurice-Martigny

Martigny-Sierre-St. German (bif.)

St. German (bif.)-Visp-Brig

Brig-confine-Iselle (-Domodossola)

Genève-Aéroport-St-Jean (bif.)

St-Jean (bif.)-Genève

St-Jean (bif.)-Jonction (bif.)-Chêne-Bougeries (confine)

Genève-Châtelaine (bif.)-La Plaine-confine (-Bellegarde)

Châtelaine (bif.)-Jonction (bif.)

Genève-Genève-Eaux-Vives-Chêne-Bougeries (confine)

Genève-Morges-Lonay-Préverenges

Lonay-Préverenges-Denges-Echandens

Denges-Echandens-Renens VD

Renens VD-Lausanne

Lonay-Préverenges-Lausanne-Triage

Lausanne-Triage-Renens VD

Lausanne-Triage-Bussigny

Daillens (bif.)-Le Day

Le Day-Vallorbe

Vallorbe-confine (-Frasne)

Denges-Echandens-Lécheires (bif.)

Lécheires (bif.)-Bussigny

Renens VD-Lausanne Sébeillon-Lausanne

Renens VD-Bussigny

Bussigny-Cossonay-Daillens (bif.)

Daillens (bif.)-Chavornay

Chavornay-Yverdon

Yverdon-Auvernier

Auvernier-Neuchâtel-Vauseyon

Neuchâtel-Vauseyon-Neuchâtel

Neuchâtel-Cornaux-Biel/Bienne

Basel SBB-Ruchfeld (bif.)

Lausanne-Puidoux

Puidoux-Palézieux

Palézieux-Romont

Romont-Fribourg/Freiburg

Fribourg/Freiburg-Flamatt

Flamatt-Bern Weyermannshaus-Bern

Biel/Bienne-Biel/Bienne RB

Biel/Bienne RB-Biel Mett (bif.)

Bern-Bern Wylerfeld-Wankdorf (bif.)-Ostermundigen

Ostermundigen-Gümligen

Gümligen-Thun

Löchligut (bif.)-Wankdorf (bif.)-Ostermundigen

Spiez-Wengi-Ey (bif.)

Wengi-Ey (bif.)-Frutigen

Frutigen-galleria del Lötschberg-Brig

Wengi-Ey (bif.)-Frutigen Nordportal (bif.)

Frutigen Nordportal (bif.)-galleria di base del Lötschberg-St. German (bif.)

Frutigen-Frutigen Nordportal (bif.)

Thun-Spiez

Biel/Bienne-Biel Mett (bif.)

Biel Mett (bif.)-Lengnau

Lengnau-Solothurn West

Solothurn West-Solothurn

Solothurn-Niederbipp

Niederbipp-Oensingen

Oensingen-Olten

Solothurn-tratta potenziata-Wanzwil (bif.)

Bern-Bern Wylerfeld-Löchligut (bif.)

Löchligut (bif.)-Zollikofen

Zollikofen-Mattstetten (bif.)

Mattstetten (bif.)-Burgdorf

Burgdorf-Herzogenbuchsee-Langenthal

Langenthal-Rothrist

Rothrist-Aarburg-Oftringen-Olten

Löchligut (bif.)-galleria di Grauholz-Äspli (bif.)

Äspli (bif.)-nuova tratta-Wanzwil (bif.)

Wanzwil (bif.)-Rothrist

Rothrist-galleria di Born-Olten

Äspli (bif.)-Mattstetten (bif.)

Rothrist-«Kriegsschleife»-Zofingen

Basel SBB-Muttenz

Muttenz-Pratteln

Pratteln-Liestal

Liestal-Sissach

Sissach-galleria di base di Hauenstein-Olten Nord (bif.)

Olten Nord (bif.)-Olten

Muttenz-galleria di Adler-Liestal

Basel SBB RB-Birsfelden Hafen

Basel SBB RB-Gellert (bif.)-confine infrastrutturale SBB-Basel Bad Bf

Basel Bad Bf-Basel Bad Rbf W 568

Basel Bad Rbf W 568-confine infrastrutturale HBS-Basel Kleinhüningen Hafen

Basel Bad Rbf W 568-Basel Bad Rbf confine di Stato

Basel Bad Rbf W 575-Basel Bad Rbf gruppo F confine di Stato

Muttenz-Gellert (bif.)

Pratteln-Basel SBB RB

Basel SBB RB-Ruchfeld (bif.)

Basel SBB RB-Basel SBB GB

Basel SBB GB-Basel SBB

Ruchfeld (bif.)-Basel GB

Olten-Aarburg-Oftringen-Zofingen

Zofingen-Sursee

Sursee-Hübeli (bif.)-Emmenbrücke

Emmenbrücke-Fluhmühle (bif.)-Gütsch (bif.)-Luzern

Olten Nord (bif.)-linea di collegamento-Olten Ost (bif.)-Dulliken

Basel SBB-Basel St. Johann

Basel St. Johann-Basel St. Johann Hafen

Basel St. Johann-confine (-St-Louis)

Basel SBB RB-Gellert (bif.)-confine infrastrutturale SBB-Basel Bad Bf

Weil am Rhein confine di Stato-Basel Bad Bf

Basel Bad Bf-Grenzach confine di Stato

Basel Bad Bf-Riehen confine di Stato

Olten-Olten Ost (bif.)-Dulliken

Dulliken-Aarau

Däniken Ost-galleria di Eppen-Wöschnau

Aarau-Rupperswil

Rupperswil-Brugg AG

Immensee-Arth-Goldau

Arth-Goldau-Rynächt

Rynächt-galleria di base del San Gottardo-Pollegio Nord

Pollegio Nord-Giubiasco

Giubiasco-galleria del Ceneri-Taverne-Torricella

S. Antonino/Giubiasco ovest-galleria di base del Ceneri-Vezia (bif.)

Taverne-Torricella-Lugano

Lugano-Mendrisio-Balerna

Balerna-Chiasso

Giubiasco-Cadenazzo

Cadenazzo-Ranzo-S. A.-confine (-Pino-T.-Luino)

Taverne-Torricella-Lugano Vedeggio

Balerna-Chiasso Sm

Rupperswil-Lenzburg

Lenzburg-Gexi (bif.)

Gexi (bif.)-Othmarsingen

Othmarsingen-Gruemet (bif.)

Mägenwil-Birr

Gruemet (bif.)-galleria di Heitersberg-Killwangen-Spreitenbach

Gexi (bif.)-Hendschiken

Hendschiken-Wohlen

Wohlen-Rotkreuz

Rotkreuz-Immensee

Hendschiken-Othmarsingen

Othmarsingen-Lupfig

Lupfig-Brugg Süd (bif.)

Brugg Süd (bif.)-Brugg AG

Brugg Nord (bif.)-linea di collegamento-Brugg Süd (bif.)

Thalwil-galleria dello Zimmerberg-Sihlbrugg

Sihlbrugg-galleria di Albis-Zug

Rotkreuz-Fluhmühle (bif.)-Gütsch (bif.)-Luzern

Arth-Goldau-Zug

Pratteln-Stein-Säckingen

Stein-Säckingen-galleria di Bözberg-Brugg Nord (bif.)

Brugg Nord (bif.)-Brugg AG

Zürich Altstetten-Zürich Herdern-Zürich Vorbahnhof Nord-Zürich HB

Würenlos-Killwangen-Spreitenbach

Killwangen-Spreitenbach-Rangierbahnhof Limmattal

Rangierbahnhof Limmattal-Dietikon

Dietikon-Zürich Mülligen-Zürich Altstetten

Zürich Altstetten-Hard (bif.)-Zürich Oerlikon

Killwangen-Spreitenbach-Zürich Altstetten

Zürich Altstetten-Zürich HB

Zürich Altstetten-Zürich Hardbrücke-Zürich HB (bin. 41-44)

Zürich Altstetten-Zürich GB

Zürich GB-Zürich Aussersihl (bif.)

Wallisellen-Zürich Oerlikon

Zürich Oerlikon-Zürich Wipkingen-Zürich HB

Winterthur-Effretikon

Effretikon-Hürlistein (bif.)-Bassersdorf

Bassersdorf-Zürich Flughafen-Opfikon (bif.)

Galleria di Brütten (Bassersdorf/Dietlikon-Tössmühle (Winterthur)

Opfikon (bif.)-Zürich Oerlikon

Zürich Oerlikon-Hard (bif.)-Zürich Hardbrücke-Zürich HB

Effretikon-Hürlistein (bif.)-Dietlikon

Dietlikon-Wallisellen

Opfikon (bif.)-Kloten-Bassersdorf

Schaffhausen-Neuhausen

Neuhausen-Eglisau

Eglisau-Bülach

Bülach-Oberglatt

Oberglatt-Glattbrugg

Glattbrugg-Zürich Oerlikon

Zürich Oerlikon-Hard (bif.)-Zürich Hardbrücke-Zürich HB (bin. 41-44)

Zürich Oerlikon-galleria di Weinberg-Zürich HB (bin. 31-34 e gruppo A) (passante)

Glattbrugg-Opfikon Süd (bif.)-Zürich Seebach

Schaffhausen-confine infrastrutturale Gemeinschaftsbahnhof-Thayngen confine di Stato

St. Margrethen-confine (-Lustenau)

Winterthur-Winterthur Grüze-Wil

Wil-Gossau SG

Gossau SG-St. Gallen

St. Gallen-St. Gallen St. Fiden

St. Gallen St. Fiden-Rorschach

Rorschach-St. Margrethen

Zürich HB-Zürich Aussersihl (bif.)

Zürich HB (bin. 31-34 e gruppo A)-Kohlendreieckbrücke-Zürich Vorbahnhof-Letzigrabenbrücke-Zürich Altstetten (passante)

Zürich Aussersihl (bif.)-Zürich Wiedikon

Zürich Wiedikon-Thalwil

Zürich Aussersihl (bif.)-galleria di base dello Zimmerberg-Litti

Allegato 7309

309 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Abrogato dal n. II dell'O del 10 apr. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Allegato 8310

310 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

(art. 8 cpv. 8)

Tronchi di confine

1.
Basel Bad Bf-confine (-Weil am Rhein)
2.
Basel Bad Bf-confine (-Basel Bad Rbf gruppo C-Basel Bad Rbf gruppo A)
3.
Basel Bad Bf-Basel Bad Rbf gruppo F-confine (-Weil am Rhein)
4.
Basel Bad Bf-Basel SBB
5.
Basel Bad Bf-Basel SBB RB
6.
Basel SBB RB-Nordkopf-Basel St. Jakob-Basel GB-Basel SBB
7.
Basel Bad Bf-confine (-Grenzach)
8.
Basel Bad Bf-confine (-Lörrach)
9.
Kreuzlingen-confine (-Konstanz)
10.
Kreuzlingen Hafen-confine (-Konstanz)
11.
Kreuzlingen-Kreuzlingen Hafen
12.
Schaffhausen-confine (-Gottmadingen)
13.
Schaffhausen-confine (-Erzingen [Baden])
14.
St. Margrethen-confine (-Lustenau)
15.
Buchs SG-confine (-Schaan-Vaduz)
16.
Basel SBB-Basel St. Johann-confine (-Saint-Louis)
17.
Vallorbe-confine (-Les Longevilles Rochejean)
18.
Genève-Genève La Praille-Chêne-Bourg-confine (-Annemasse)
19.
Genève-La Plaine-confine (-Bellegarde)
20.
Genève La Praille-La Plaine-confine (-Bellegarde)
21.
Chiasso Viaggiatori-confine (-Como/galleria Monte Olimpino II)
22.
Chiasso Smistamento-confine (-Como/galleria Monte Olimpino II)
23.
Locarno-confine (-Ribellasca)