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631.012

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego

(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

del 4 aprile 2007 (Stato 1° maggio 2024)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD);
visto l'articolo 54 dell'ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD),

ordina:

1 RU 2007 1633 RS 631.0

2 RS 631.01

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica a:

a.
le merci per le quali il DFF ha ordinato un'aliquota di dazio ridotta;
b.
le merci tassate a un'aliquota di dazio ridotta secondo la legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane.
Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intendono per:

a.
merci fruenti di agevolazioni doganali: le merci che fruiscono di agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego giusta l'articolo 14 capoverso 1 LD;
b.
merci intatte: le merci fruenti di agevolazioni doganali che non sono state né lavorate né trasformate; le merci lavorate o trasformate in modo tale da non escludere ancora un impiego diverso da quello tassato sono equiparate alle merci intatte;
c.
impegno d'impiego: l'impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata;
d.
beneficiario: persona che:
1.
per le merci fruenti di agevolazioni doganali ha depositato un impegno d'impiego accettato dalla Direzione generale delle dogane (DGD), oppure
2.
prende in consegna nel territorio doganale una merce intatta fruente di agevolazione doganale, provvista di una riserva d'impiego.

Capitolo 2: Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all'atto dell'imposizione

Art. 3 Aliquote di dazio ridotte

L'allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l'impiego previsto e le aliquote di dazio.

Art. 44 Franchigia doganale

Le merci secondo l'allegato 2 all'ordinanza del 26 ottobre 20115 sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali» e se dalle analisi effettuate da Agroscope6 risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.

4 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 2 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

5 RS 916.01

6 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5 Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi

1 La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l'articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.

2 La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati:

a.
designazione della merce e relativa classificazione tariffale, unitamente a un eventuale campione;
b.
impiego previsto, all'occorrenza con descrizione del procedimento di fabbricazione e degli eventuali prodotti intermedi;
c.
motivazione economica dettagliata;
d.
quantità netta importata (in chilogrammi) durante gli ultimi due anni e possibili importazioni per l'anno in corso;
e.
possibilità d'approvvigionamento in Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio;
f.
valore franco confine della merce non tassata, per 100 chilogrammi massa netta;
g.
percentuale dell'imballaggio rispetto alla merce trasportata nel territorio doganale;
h.
prezzo di vendita dei prodotti finiti, per 100 chilogrammi massa netta;
i.
all'occorrenza, percentuale in peso della merce trasportata nel territorio doganale rispetto al prodotto finito;
j.
aliquota di dazio ridotta sopportabile.

3 La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda.

4 Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.

Art. 6 Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale

1 All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d'impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall'estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.

2 Il beneficiario deve inoltre:

a.
essersi impegnato nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all'imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera;
b.
munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d'impiego secondo l'articolo 8.

3 All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d'impegno, presso l'indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.

Art. 7 Prova dell'impiego

1 Su richiesta dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini7, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all'impegno d'impiego.

2 Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.

7 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 8 Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali

1 Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2.

2 Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all'impegno d'impiego del beneficiario o alla riserva d'impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.

Capitolo 3: Modifica dello scopo d'impiego

Sezione 1: In generale

Art. 10 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte

1 Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.

2 La restituzione può essere chiesta soltanto per:

a.
gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri;
b.
le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate.

Sezione 2: Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri

Art. 13 Merci ammesse in franchigia doganale

1 Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:

a.8
l'allegato 2 all'ordinanza del 26 ottobre 20119 sulle importazioni agricole, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali»;
b.10
l'allegato 2 cifra 1 all'ordinanza del DEFR11 del 7 dicembre 199812 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimentari».

2 Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all'alimentazione di:

a.
animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo;
b.
animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico;
c.
animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli);
d.
pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell'agricoltura.

3 Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.

8 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 2 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

9 RS 916.01

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 4 ago. 2010, in vigore dal 1° set. 2010 (RU 2010 3503).

11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

12 RS 916.112.231

Art. 14 Aventi diritto

Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all'articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.

Art. 15 Domanda di restituzione

1 La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso.

2 Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti:

a.
gli originali delle decisioni d'imposizione concernenti le singole materie prime e una loro copia o, se l'acquisto ha avuto luogo presso un importatore, la fattura di vendita completata con le indicazioni relative all'imposizione (numero della decisione d'imposizione, data, ufficio doganale e aliquota di dazio);
b.
una prova dell'impiego delle singole materie prime;
c.
una ricapitolazione dei quantitativi, secondo il genere di foraggio, fabbricati o venduti.

3 Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve termine per completarla.

Art. 16 Computo della quantità che dà diritto alla restituzione

1 La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata:

a.
sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita;
b.
secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.

2 La DGD stabilisce il genere di conteggio d'intesa con il richiedente.

3 Fanno stato:

a.
per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate;
b.
per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).

4 Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.

Art. 17 Prova dell'impiego

1 Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all'articolo 13 capoverso 2.

2 Valgono come prove dell'impiego:

a.
i controlli di magazzino, i controlli della fabbricazione e le statistiche di vendita;
b.
le ricette per la fabbricazione dei prodotti contenenti:
1.
l'esatta indicazione delle percentuali di ogni materia prima,
2.
l'indicazione circa la provenienza delle materie prime;
c.
i documenti di vendita e di fornitura.

3 Per le merci consegnate per le quali è stata accordata o viene accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2.13

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 17 lug. 2007, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3731).

Art. 18 Controllo della fabbricazione e statistica di vendita

1 Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:

a.
la ricetta;
b.
la quantità prodotta;
c.
la data di fabbricazione.

2 La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:

a.
la ricetta;
b.
la quantità venduta;
c.
la data della fatturazione;
d.
l'elenco dei clienti.

Sezione 3: Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate

Art. 19 Merci che danno diritto alla restituzione

1 Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l'imposizione per un determinato scopo d'impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.

2 Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.

Art. 20 Domanda di restituzione

1 La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall'emanazione della decisione d'imposizione.

2 Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.

Art. 21 Controlli

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.

Art. 22 Consenso preliminare per un impiego diverso

1 La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.

2 Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Obblighi generali del beneficiario

Art. 23 Contabilità merci

1 Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.

2 Il registro deve contenere i seguenti dati:

a.
merci in entrata:
1.
quantità (massa netta secondo la decisione d'imposizione),
2.
data e numero della decisione d'imposizione, ufficio doganale,
3.
quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile);
b.
merci in uscita:
1.
quantità prelevate per la fabbricazione,
2.
quantità non utilizzate conformemente all'impegno d'impiego,
3.
consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali,
4.
quantità riesportate intatte,
5.
quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte),
6.
data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili.

3 Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.

Art. 24 Cambiamento dell'iscrizione della ditta

Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cambiamento dell'iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in particolare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un'eventuale liquidazione.

Sezione 2: Situazioni particolari

Art. 25 Obbligo di notifica

Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD:

a.
le merci fruenti di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per forza maggiore;
b.
le quantità mancanti;
c.
ogni irregolarità in correlazione con merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 26 Pagamento posticipato dell'obbligazione doganale

1 Nei casi di cui all'articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l'aliquota ridotta e quella normale.

2 In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:

a.
le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispettiva merce; oppure
b.
è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza maggiore.

Sezione 3: Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro

Art. 27

1 Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.

2 La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.

3 Essa deve avvenire entro i seguenti termini:

a.
per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione;
b.
per le altre merci: entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1.
Ordinanza del 20 settembre 199914 sulle agevolazioni doganali;
2.
Ordinanza del 20 maggio 199615 concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri.

Allegato 116

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 16 mar. 2016 (RU 2016 1093). Aggiornato dal n. I delle O del DFF del 12 ago. 2016 (RU 2016 2947), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4031), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4033), dell'O della DGD dell'11 nov. 2016 (RU 2016 4035), delle O del DFF dell'11 ago. 2017 (RU 2017 4889), del 1° nov. 2017 (RU 2017 6665), dell'O della DGD del 22 set. 2020 (RU 2020 3867), dal n. I dell'O del DFF del 17 nov. 2020 (RU 2020 5431), dal n. I e II dell'O del DFF dell'8 set. 2021 (RU 2021 577), dal n. I dell'O del DFF del 15 nov. 2021 (RU 2021 737), dal n. I delle O dell'UDSC dell'8 mar. 2022 (RU 2022 157), del 22 mar. 2022 (RU 2022 189), del 21 apr. 2022 (RU 2022 252), del 20 ott. 2023 (RU 2023 602), del 21 nov. 2023 (RU 2023 670), del 20 feb. 2024 (RU 2024 80) e del 23 apr. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 169).

(art. 3)

Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

0103.

10 90
91 90

Animali vivi della specie suina

per la ricerca o la medicina

10.-

0201.

30 99

Muscoli di manzo preparati, freschi o refrigerati, disossati

per la fabbricazione di carne secca

1190.--

0202.

30 99

Muscoli di manzo preparati, congelati, disossati

per la fabbricazione di carne secca

1190.--

0206.

22 90
29 90
41 91
41 99
49 91
49 99
90 90

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelate

per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito

(Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)

-.10

0207.

14 99
27 99
45 99
55 99
60 99

Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelati

per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito

(Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)

-.10

0208.

10 00
90 10

Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelati

per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito

(Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)

-.10

0301.

91 00

Piccole trote arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) d'un peso unitario non eccedente 100 g e d'una lunghezza non superiore a 20 cm

per l'allevamento ittico di pesci destinati al consumo

2.40

0402.

99 10

Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, condizionato in imballaggi fino a 2 litri, espressamente concepiti per l'utilizzo in macchine da caffè automatiche

per la preparazione di bevande a base di caffè come cappuccino, latte macchiato o caffelatte

190.--

0404.

10 00

Siero di latte in polvere, demineralizzato

per la fabbricazione di prodotti alimentari

50.-

0404.

10 00

Siero di latte in polvere, demineralizzato

come foraggio di complemento per animali giovani

50.-

0405.

10 19

Burro di capra

per la fabbricazione di prodotti farmaceutici

20.-

0407.

11 10
19 10

Uova da incubare

per la produzione di pulcini da ingrasso

1.-

0407.

21 10
29 10

Uova di volatili, in guscio, fresche

come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare

35.-

0407.

21 10
29 10

Uova di volatili, in guscio, fresche

come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare, per l'ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.-

0408.

19 10

Tuorli liquidi

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.-

0511.

99 19

Merci di questa voce

per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito

(Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)

-.10

0601.

10 10

Cipolle di tulipani, allo stato di riposo vegetativo

per la produzione di fiori da recidere mediante forzatura

-.10

0809.

21 10
21 11
29 10
29 11

Ciliegie

per la fabbricazione di liquori

-.10

0809.

40 12
40 13
40 92
40 93

Prugne

per la fabbricazione di liquori

-.10

0811.

10 00
20 90
90 10
90 29

Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Osservazione:

Per poter essere ammessa all'aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell'ordinanza

per l'ulteriore lavorazione industriale

-.10

0811.

90 90

Altra frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007

-.10

1001.

19 29

Frumento (grano) duro

per la fabbricazione di grano soffiato o tostato

11.-

1001.

19 29

Frumento (grano) duro

Osservazione:

L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.

per la fabbricazione di boulgour

6.37

1001.

19 29

Frumento (grano) duro

Osservazione:

L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.

per la fabbricazione di grano duro precotto

5.28

1001.

19 39

Frumento (grano) duro

Osservazione:

L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.

per la fabbricazione di enzimi per foraggi

esente

1001.

99 29

Frumento (grano) tenero

Osservazione:

L'agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 75 % di farina, poi trasformata in amido.

per la fabbricazione di amido

--.10

1001.

99 29

Frumento (grano) tenero

per la fabbricazione di succedanei del caffè

2.-

1001.

99 29

Frumento (grano) tenero

per la fabbricazione di farine gonfianti

2.-

1001.

99 29

Frumento (grano) tenero

per la fabbricazione, per estrusione, di succedanei soffiati del pane grattugiato o di legante/farcitura della voce di tariffa 1904.1090

2.-

1001.

99 29

Farro

per la fabbricazione di prodotti per soffiatura o tostatura

2.-

1002.

10 00

Segala da semina

per taglio verde

esente

1002.

90 29

Segala

per la fabbricazione di succedanei del caffè

2.-

1003.

90 49

Orzo

per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti

1.85

1004.

10 00

Avena Strigosa Schreb.

per la concimazione verde

-.10

1005.

90 29

Granoturco

per la fabbricazione di pop-corn per l'alimentazione umana

-.50

1007.

90 29

Sorgo a grani

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

esente

1008.

10 29

Grano saraceno

per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento

-.60

1008.

10 29

Grano saraceno

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

esente

1008.

29 29

Miglio

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

esente

1008.

30 20

Scagliola

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

esente

1008.

40 29

Fonio (Digitaria spp.)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

6.50

1008.

50 29

Quinoa (Chenopodium quinoa)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

6.50

1008.

60 39

Triticale

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

7.00

1008.

90 27

Altri cereali

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

6.50

1102.

20 10

Farina di granturco

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

20.-

1102.

90 51

Farina di riso

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

20.-

1102.

90 61

Farine di altri cereali

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

20.-

1103.

11 19

Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg

per la fabbricazione di paste alimentari

4.50

1103.

11 19

Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg

per usi tecnici

4.50

1103.

11 99

Semole e semolini di frumento (grano), altri

per usi tecnici

40.-

1103.

13 90

Semole e semolini di granoturco

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

4.50

1103.

19 19

Semole e semolini di segala, di frumento segalato o di triticale

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

40.-

1103.

19 29

Semole e semolini di avena

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1103.

19 39

Semole e semolini di riso

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

4.50

1103.

19 99

Semole e semolini di altri cereali

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1103.

20 19

Agglomerati in forma di pellets di frumento

per usi tecnici

40.-

1103.

20 29

Agglomerati in forma di pellets di segala, di frumento segalato o di triticale

per usi tecnici

40.-

1103.

20 99

Agglomerati in forma di altri cereali

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1104.

12 90

Cereali schiacciati o in fiocchi di avena

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1104.

19 29

Cereali schiacciati o in fiocchi di orzo

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1104.

19 99

Cereali schiacciati o in fiocchi di altri cereali

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1104.

22 20

Altri cereali lavorati di avena

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1104.

2220

Altri cereali lavorati di avena

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

8.40

1104.

22 20

Avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondati

per la fabbricazione di prodotti finiti di avena per l'alimentazione umana

-.60

1104.

23 90

Altri cereali lavorati di granoturco

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1104.

23 90

Cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e mondati

per la fabbricazione di corn flakes

-.20

1104.

23 90

Cereali di granoturco spezzati

per usi tecnici

1.-

1104.

29 13

Altri cereali lavorati di spelta, mondati o perlati

per usi tecnici

40.-

1104.

29 18

Altri cereali lavorati di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale, mondati o perlati

per usi tecnici

40.-

1104.

29 22

Altri cereali lavorati, di miglio

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

--.50

1104.

29 22

Altri cereali lavorati di miglio

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1104.

29 32

Altri cereali lavorati, di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

12.00

1104.

29 32

Altri cereali lavorati, di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento

10.-

1104.

29 99

Altri cereali lavorati di altri cereali

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1104.

30 89

Germi di frumento

per la sgrassatura parziale, per l'alimentazione umana

28.80

1104.

30 89

Germi di frumento

per l'alimentazione umana, ma non per la sgrassatura parziale

26.13

1104.

30 89

Germi di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

per usi tecnici

10.-

1107.

10 12

Malto, non torrefatto, non franto

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

1.50

1107.

10 12

Malto, non torrefatto, non franto

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

esente

1107.

10 12

Malto, non torrefatto, non franto

per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti

1.85

1107.

10 93

Malto, non torrefatto, franto

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1107.

20 12

Malto, torrefatto, non franto

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

1.50

1107.

20 12

Malto, torrefatto, non franto

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

esente

1107.

20 12

Malto, torrefatto, non franto

per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti

1.85

1107.

20 93

Malto, torrefatto, franto

per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.-

1108.

11 90

Amido di frumento

per la fabbricazione di destrina e glucosio

1.-

1108.

11 90

Amido di frumento

per altri usi tecnici

1.70

1108.

12 90

Amido di granoturco

per la fabbricazione di destrina e glucosio

1.-

1108.

12 90

Amido di granoturco

per altri usi tecnici

1.50

1108.

13 90

Fecola di patate

per usi tecnici

1.-

1108.

14 90

Fecola di manioca

per usi tecnici

1.-

1108.

19 99

Altri amidi

per usi tecnici

1.-

1201.

90 23
90 24

Fave di soia

per l'estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

-.10

1205.

10 53
10 54
90 53
90 54

Semi di colza

per l'estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

-.10

1206.

00 23
00 24
00 53
00 54

Semi di girasole

per l'estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

-.10

1501.

10 91
10 99

Strutto, fuso o pressato

per la fabbricazione di grassi commestibili

13.15

1501.

10 99

Sugna

come mezzo ausiliario nella fabbricazione del prosciutto

13.15

1501.

10 91
10 99
20 91
20 99
90 91
90 99

Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatili

per usi tecnici

1.-

1502.

10 91
10 99
90 91
90 99

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati

per la fabbricazione di grassi commestibili

8.15

1502.

10 91
10 99
90 91
90 99

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati

per usi tecnici

1.-

1503.

00 91
00 99

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

per usi tecnici

1.-

1504.

10 98
10 99
20 91
20 99
30 91
30 99

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-

1506.

00 91
00 99

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-

1507.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-

1507.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.-

1507.

90 98

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1508.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-

1508.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.-

1508.

90 98

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1509.

20 91
20 99
30 91
30 99
40 91
40 99
90 91
90 99

Olio di oliva e sue frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-

1509.

20 99
30 99
40 99
90 99

Olio di oliva e sue frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa
2103.9000

1.-

1510.

10 90
90 91
90 99

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e
miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

per usi tecnici

1.-

1510.

10 90
90 91
90 99

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclu-sivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e
miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

per la fabbricazione
industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.-

1511.

10 90

Olio di palma, greggio

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

-.10

1511.

10 90

Olio di palma, greggio

per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050, 2106.9073 o 2106.9074

6.-

1511.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-

1511.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.-

1511.

90 18

Frazioni dell'olio di palma

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

-.10

1511.

90 18
90 19

Frazioni dell'olio di palma

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

10.--

1511.

90 18

Frazioni dell'olio di palma, anche raffinate, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

132.70

1511.

90 18

Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma, raffinati

Osservazione:

L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili

137.65

1511.

90 19

Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma, raffinati

Osservazione:

L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili

138.30

1511.

90 98

Olio di palma, altro che greggio

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

-.10

1511.

90 98
90 99

Olio di palma, altro che greggio

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

10.-

1511.

90 98

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1512.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-

1512.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.-

1512.

19 98
29 91

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1513.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-

1513.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.-

1513.

19 98
29 98

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

140.50

1513.

21 90

Olio di palmisti, greggio

per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050 o 2106.9074

6.-

1513.

29 18

Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

147.35

1514.

11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99

Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi technici

1.-

1514.

11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99

Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.-

1514.

19 91
99 91

Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1515.

11 90
19 91
19 99
21 90
29 91
29 99
30 91
30 99
50 19
50 91
50 99
60 91
60 99
90 13
90 18
90 19
90 28
90 29
90 38
90 39
90 98
90 99

Altri grassi e oli di origine vegetale o microbica (compreso l'olio di ioioba)
e loro frazioni, fissi, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-

1515.

29 91
29 99
50 91
50 99
90 98
90 99

Grassi e oli di granturco, sesamo e altri oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.-

1515.

19 91
29 91
30 91
50 91
90 18
90 28
90 38
90 98

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1516.

10 91
10 99
20 92
20 93
20 97
20 98
30 93
30 99

Grassi e oli di origine animale,
vegetale o microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o
elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

per usi tecnici

1.-

1516.

10 91
20 93

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

132.70

1516.

10 91
20 93

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati

Osservazione:

L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili

137.65

1516.

10 99
20 98

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.30

1516.

10 99
20 98

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati

Osservazione:

L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili

138.30

1517.

90 62
90 63
90 67
90 68
90 71
90 79
90 81
90 89
90 91
90 99

Miscele liquide o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli di origine animale, vegetale o microbica o di
frazioni di differenti grassi o oli di
questo capitolo

per usi tecnici

1.-

1518.

00 19

Miscele non alimentari di oli vegetali

per usi tecnici

1.-

1518.

00 97

Miscele non alimentari di grassi animali

per usi tecnici

1.-

1602.

50 98

Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm

per la fabbricazione di minestra gulasch

--.10

1602.

50 98

Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm o macinata

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

--.10

1701.

12 00
13 00
14 00
99 99

Zucchero cristallizzato, allo stato solido, non lavorato, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

per la fabbricazione di mannite, sorbite, dei loro esteri e di acido gluconico

esente

1701.

12 00
13 00
14 00

Zuccheri greggi, allo stato solido, non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

per la raffinazione

esente

1702.

30 29
30 38

Glucosio, allo stato solido,
chimicamente puro o no

per usi tecnici

-.80

1702.

30 48

Sciroppo di glucosio

utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell'ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici

-.10

1904.

90 90

Grani di cereali, frantumati e preparati

Osservazione:

Aliquota di dazio per le merci provenienti dall'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS) (O del 18 giu. 200817 sul libero scambio 1) e di altri partner di libero scambio (O del 27 giu. 199518 sul libero scambio 2): fr. 4.80.

per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili

6.--

2001.

10 10

Cetriolini, in recipienti eccedenti 10 kg

per l'ulteriore lavorazione industriale

3.--

2001.

90 91

Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg

per l'ulteriore lavorazione industriale

3.-

2001.

90 98

Peperoncini (capsicum annuum L.), in recipienti eccedenti 50 kg

per l'ulteriore lavorazione industriale

3.-

2005.

40 10
51 10
99 11

Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kg

per la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il consumo

4.50

2008.

19 10
20 00
30 10
30 90
70 10
70 90
80 00
99 11
99 96

Polpe

per l'ulteriore lavorazione industriale

-.10

2008.

40 10
50 10
50 90
93 10
93 90
99 19
99 97

Polpe

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007

-.10

2008.

99 99

Aloe vera

per la fabbricazione di sostanze di base per l'ulteriore lavorazione

10.-

2009.

61 11

Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l

per la fabbricazione di succhi d'uva analcolici o miscele analcoliche di succo d'uva con altri succhi di frutta

15.-

2009.

81 10
89 89

Altri succhi di frutta diversa dalla frutta tropicale, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007

-.10

2009.

89 81

Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

per l'ulteriore lavorazione industriale

-.10

2103.

10 00

Salsa di soia

per l'ulteriore lavorazione

10.-

2103.

90 00

Salse

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

10.-

2106.

10 11

Concentrato di proteine di soia

per l'alimentazione di animali

-.10

2106.

10 19

Concentrato di proteine di soia

per l'alimentazione di animali

-.10

2106.

90 30

Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito

per l'ulteriore lavorazione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.)

20.-

2106.

90 74
90 75
90 76

Preparazioni alimentari

per la fabbricazione di gomme da masticare

-.10

2204.

22 41
22 42
29 43
29 44

Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi

per l'ulteriore lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche

4.--

2302.

30 10

Crusche di frumento

per usi dietetici per l'alimentazione umana

70.-

2309.

90 81
90 82
90 89

Preparazioni foraggere senza valore nutritivo

Osservazione:

Indicare nella dichiarazione per l'importazione il nome del prodotto secondo il permesso della Stazione federale di ricerca Agroscope Liebefeld‑Posieux ALP.

per usi come ausiliare tecnologico per alimenti

(Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)

esenti

2513.

20 90

Sabbia di granato naturale

per utilizzo industriale come abrasivo per taglio a getto d'acqua o sabbiatura

-.16

2915.

21 00

Acido acetico

per la fabbricazione di cheteni o dichetene

-.10

3823.

11 90

Acido stearico

per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili

1.-

3823.

11 90

Acido stearico

per spalmare la carta detta «autocopiante»

1.-

3824.

99 99

Preparazioni a base di caolino (slurry)

per l'ulteriore lavorazione

--.03

3906.

90 90

Copolimero aggiunto di acrilonitrile-metacrilato su elastomero di butadine/ acrilonitrile

per la fabbricazione di fogli d'imballaggio

-.10

3920.

10 00

Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d'acqua

per la fabbricazione di fibre-cemento

3.80

3920.

62 00

Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto

per la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di superficie, su uno o ambedue i lati

10.-

3920.

62 00

Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto

per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice spalmatura di uno strato adesivo per l'emulsione sensibilizzata

10.-

4703.

11 00
19 00
29 00

Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili

-.35

4703.

21 00

Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili

-.10

4705.

00 00

Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanicamente (CTMP = Chemical Thermo‑Mecanical Pulp)

per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili

-.10

4804.

11 00
19 00

Carta e cartone Kraft

per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display

-.10

4810.

13 10

Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m2

per la fabbricazione di ritagli d'imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»

6.-

4810.

39 10

Cartone Kraft, patinato su una faccia

per la fabbricazione d'imballaggi

esente

5007.

20 10

Tessuti honan e altri tessuti simili dell'Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti

per la tingitura e la stampatura

200.-

5107.

20 92

Filati di lana pettinata

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

-.10

5205.

12 90
24 90

Filati di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

-.10

5206.

24 90
44 90

Filati di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

-.10

5208.

11 00
22 00
23 00

Tessuti di cotone

per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302

-.10

5208.

12 00
13 00

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone

per la fabbricazione di supporti per abrasivi

--.10

5209.

11 00
12 00

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone

per la fabbricazione di supporti per abrasivi

-.10

5211.

11 00
12 00

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone

per la fabbricazione di supporti per abrasivi

-.10

5402.

11 00
19 00

Filati da multifilamenti di poliammidi, aventi un titolo di 220 a 5500 decitex

per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie

-.50

5402.

11 00
19 00
45 00
51 00

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto

per l'avvolgimento a spirale

10.-

5402.

20 00

Filati da multifilamenti di poliesteri, aventi un titolo di 220 a 5500 decitex

per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie

-.50

5402.

31 00

Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra 180 e 370 dtex

per la torcitura o la tessitura

55.-

5402.

31 00
33 00
45 00

Filati di filamenti sintetici

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

-.10

5402.

32 00

Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo di 560 dtex

per la torcitura o la tessitura

40.-

5402.

44 00
49 00
59 00

Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto

per l'avvolgimento a spirale

10.-

5403.

10 00

Filati a alta tenacità di raion viscosa

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

-.10

5404.

11 00

Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco

per l'avvolgimento a spirale

10.-

5404.

11 00
12 00
19 00

Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre

per la fabbricazione di spazzole e pennelli, scope e spolverini

30.-

5404.

90 00

Lamelle di polipropilene fibrillate

per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie

-.50

5407.

10 00

Tessuti ottenuti con filati a alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302

-.10

5509.

21 00
99 10
99 20

Filati di fibre sintetiche discontinue

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

-.10

5510.

11 00

Filati di fibre artificiali discontinue

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

-.10

5512.

11 00

Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre discontinue di poliestere, greggio o imbianchiti

per la fabbricazione di supporti per abrasivi

-.10

5513.

11 00

Tessuti di di fibre discontinue di poliestere

per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302

-.10

5514.

11 00
12 00

Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre

per la fabbricazione di supporti per abrasivi

-.10

5806.

32 00

Nastri tessuti di fibre sintetiche

per la fabbricazione di chiusure lampo

104.-

5906.

91 00

Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante procedimento d'immersione, in pezza

per la fabbricazione di supporti antisdrucciolevoli per tappeti

38.-

5911.

10 00

Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili

per la fabbricazione di guarniture di carde

5.-

6006.

21 00
23 00

Altre stoffe a maglia di cotone

per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302

-.10

6006.

31 00
33 00

Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche

per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302

-.10

6210.

10 00

Indumenti in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta

per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche

40.-

6307.

90 99

Altri manufatti confezionati in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta

per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche

40.-

6307.

90 99

Mascherine igieniche o mascherine chirurgiche del tipo II o IIR (norma europea EN14683)

per la previdenza in caso di pandemia

40.-

6309.

00 00

Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili

per la sfilacciatura o per la fabbricazione di strofinacci

-.03

6403.

19 00

Calzature

per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle

48.-

7106.

92 90

Argento, altro

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.-

7108.

13 00

Oro, semilavorato

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.-

7110.

11 00

Platino, greggio o in polvere

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.-

7110.

21 00
29 00

Palladio

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.-

7113.

11 00

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di argento

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.-

7113.

19 00

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di altri metalli preziosi

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.-

7114.

11 90

Oggetti di oreficeria e loro parti, di argento

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.-

7114.

19 90

Oggetti di oreficeria e loro parti, di altri metalli preziosi

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.-

7115.

90 10

Altri lavori di argento, anche dorato o platinato

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.-

7115.

90 20

Altri lavori di oro o di platino

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.-

7217.

10 10

Fili di ferro o di acciai non legati

per la fabbricazione di punte di filo di ferro

-.10

7225.

19 90

Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza di 600 mm o più

costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi

-.20

7226.

11 90
19 90

Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza inferiore a 600 mm

costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi

-.20

7601.

20 00

Leghe di alluminio greggio

per la pressione, laminazione o trafilatura

10.-

7605.

21 00

Fili di alluminio

per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale

-.60

8408.

20 10

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel)

per il montaggio nei carrelli a motore per l'agricoltura della voce di tariffa 8704

21.-

Allegato 2

(art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3)

Testo della riserva d'impiego (art. 8 cpv. 1)

La merce fornita è stata importata a un'aliquota di dazio ridotta. Essa può essere utilizzata solo per [19]. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d'entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).

19 Inserire lo scopo d'impiego per il quale la merce è stata tassata.

Testo della riserva d'impiego per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri (art. 17 cpv. 3)

Per la merce fornita il dazio d'importazione è stato restituito nell'ambito degli articoli 13-18 dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l'alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell'agricoltura. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d'entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD).

Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.