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901.021

Ordinanza
sulla politica regionale

(OPR)

del 28 novembre 2007 (Stato 1° aprile 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 3, 10 e 20 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulla politica regionale,2

ordina:

1 RS 901.0

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102).

Art. 1 Zona d'impatto territoriale

1 La zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (zona d'impatto territoriale) comprende il territorio della Svizzera, ad eccezione:

a.3
dei Comuni degli agglomerati di Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra conformemente alla definizione di agglomerati4 dell'Ufficio federale di statistica;
b.5
dei Cantoni di Zurigo, Zugo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Ginevra.

2 Nell'ambito delle convenzioni di programma, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può inserire nella zona d'impatto territoriale anche parti degli agglomerati di cui al capoverso 1 lettera a nonché dei Cantoni di cui al capoverso 1 lettera b, se:

a.
il Cantone prova che la zona in questione presenta problemi comparabili o gli stessi problemi e potenzialità della zona di cui al capoverso 1; e
b.
la zona che deve essere inserita nella zona d'impatto territoriale comprende diversi Comuni limitrofi.

3 Nell'ambito delle convenzioni di programma, la SECO può inserire nella zona d'impatto territoriale anche singoli Comuni se lo ritiene opportuno per realizzare un progetto concreto. L'ammissione di un Comune vale soltanto fino al termine del progetto in questione.

4 Le proposte di estensione della zona d'impatto territoriale devono essere presentate insieme al programma d'attuazione.6

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102).

4 www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Temi trasversali > Analisi territoriali > Livelli geografici > Regioni di analisi

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102).

Art. 2 Conferenze ad hoc

Su proposta dei Cantoni e delle regioni, la SECO indice conferenze ad hoc. Queste ultime assicurano la collaborazione con Cantoni, Comuni, regioni montane e altre aree rurali.

Art. 2a7 Contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali

1 In base all'articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulla politica regionale, si applicano i seguenti criteri:

a.
il progetto deve generare impulsi economici su scala regionale e produrre effetti a livello sovraziendale;
b.
il progetto deve produrre benefici commerciali per attori terzi, che devono potervi accedere e generare entrate con i loro modelli aziendali;
c.
il progetto non può essere finanziato con un mutuo. Non genera alcuna entrata diretta, se non marginale, per il gestore che ha investito nel progetto; quest'ultimo è tuttavia in grado di assicurare l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura;
d.
il progetto non sarebbe presumibilmente realizzato senza contributi a fondo perso.

2 L'importo massimo dei contributi a fondo perso per la promozione di progetti infrastrutturali è di 50 000 franchi, tenuto conto del rincaro. A ciò si aggiungono fondi cantonali equivalenti e mezzi propri adeguati del gestore del progetto. Il budget complessivo per un progetto di questo tipo è di al massimo 700 000 franchi.

7 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102).

Art. 3 Conteggio

1 I Cantoni presentano alla SECO, all'inizio di ogni anno civile, i conti annuali e una panoramica relativa allo stato degli aiuti finanziari e dei mutui da loro gestiti.

2 Gli ammortamenti, i pagamenti degli interessi e le prestazioni di garanzia di terzi provenienti dai mutui concessi durante un anno, nonché le garanzie che i Cantoni devono fornire in questo periodo secondo l'articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale devono essere versati annualmente nel Fondo per lo sviluppo regionale della Confederazione.

Art. 4 Vigilanza finanziaria

1 La vigilanza finanziaria è garantita dal Controllo federale delle finanze in collaborazione con i Servizi cantonali di controllo delle finanze.

2 I dettagli relativi alla vigilanza finanziaria sono disciplinati nelle convenzioni di programma con i Cantoni d'intesa con il Controllo federale delle finanze e i Servizi cantonali di controllo delle finanze.