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951.311

Ordinanza
sugli investimenti collettivi di capitale

(Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

del 22 novembre 2006 (Stato 1° marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi (LICol),2

ordina:

1 RS 951.31

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Titolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 13

3 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 1a4 Club di investimento

(art. 2 cpv. 2 lett. f LICol)

A prescindere dalla sua forma giuridica, un club di investimento deve adempiere le seguenti condizioni:

a.
i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo determinante per la forma giuridica prescelta;
b.
i soci o una parte di essi adottano le decisioni di investimento;
c.
i soci sono regolarmente informati sullo stato degli investimenti;
d.
il numero di soci non deve superare le 20 persone.

4 Originario art. 1.

Art. 1b5 Società operative

(art. 2 cpv. 2 lett. d LICol)

1 Ai fini dell'applicazione della LICol sono considerate società operative che svolgono un'attività imprenditoriale, a prescindere dalla loro forma giuridica, le imprese:6

a.
che hanno la propria sede statutaria o effettiva in Svizzera o che sono stabilite in Svizzera se la loro sede statutaria è situata in un altro Stato;
b.
che esercitano un'attività a titolo professionale o in una misura che richiede un'azienda costituita in forma commerciale; e
c.
il cui scopo principale è la direzione di un'azienda di servizi, industriale o commerciale.

2 In particolare sono da considerarsi società operative le imprese che:

a.
progettano o costruiscono immobili;
b.
producono, acquistano, vendono o scambiano beni e merci commerciali;
c.
offrono qualsiasi altro servizio al di fuori del settore finanziario.

3 Sono considerate società operative anche le imprese che nell'ambito della loro attività operativa ricorrono a fornitori di servizi esterni o società interne al gruppo, se le decisioni imprenditoriali rimangono durevolmente di competenza della stessa impresa nel corso dell'attività corrente tramite un accordo esplicito sui diritti di organizzazione, controllo e di impartire istruzioni.

4 Non sono considerate società operative le società di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere c e d LICol7 che riprendono il controllo dei diritti di voto in imprese o fanno parte dell'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.

5 Oltre alle proprie attività imprenditoriali, le società operative possono anche effettuare investimenti a scopo di investimento. Questi possono però rappresentare soltanto un'attività accessoria o ausiliaria secondaria rispetto allo scopo principale.

5 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

7 Nuova espressione giusta il n. I cpv. 1 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 1c8

8 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 2 Società d'investimento

(art. 2 cpv. 3 LICol)

Le società d'investimento neocostituite il cui prospetto d'emissione prevede la quotazione a una borsa svizzera sono equiparate a società quotate in borsa, sempre che la quotazione sia effettuata entro un anno.

Art. 3 a 49

9 Abrogati dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale

Art. 510 Definizione di investimento collettivo di capitale

(art. 7 cpv. 1, 3 e 4 LICol)11

1 Sono considerati investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i patrimoni accumulati da almeno due investitori indipendenti tra loro in vista del loro investimento comune e gestiti da terzi.

2 Gli investitori sono indipendenti tra loro se accumulano patrimoni gestiti legalmente e di fatto in modo indipendente tra loro.

3 Per le società di uno stesso gruppo imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 6 novembre 201912 sugli istituti finanziari (OIsFi), il requisito dell'indipendenza dei patrimoni secondo il capoverso 2 non si applica.13

4 Il patrimonio di un investimento collettivo di capitale può essere accumulato da un solo investitore (fondi a investitore unico) se si tratta di un investitore ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 lettera b, e o f della legge del 15 giugno 201814 sui servizi finanziari (LSerFi).15

5 La limitazione della cerchia degli investitori all'investitore di cui al capoverso 4 è pubblicata nei documenti determinanti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LICol.

6 Negli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti, le direzioni dei fondi, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF) sono responsabili del rispetto costante dei criteri che definiscono un investimento collettivo di capitale secondo l'articolo 7 LICol e il presente articolo.16

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

12 RS 954.11

13 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

14 RS 950.1

15 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 617

17 Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Art. 6a18 Investitori

(art. 10 cpv. 3ter LICol)

L'intermediario finanziario:

a.
informa gli investitori di cui all'articolo 10 capoverso 3ter LICol che essi sono considerati investitori qualificati;
b.
spiega loro i rischi che ne derivano; e
c.
indica loro la possibilità di dichiarare in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo di non volere essere considerati investitori qualificati.

18 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione

Sezione 1: In generale

Art. 7 Documenti di autorizzazione

(art. 13 e 14 LICol)

Chiunque richieda un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 LICol deve sottoporre i seguenti documenti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA):19

a.20
gli statuti e il regolamento di organizzazione nel caso della SICAV e della SICAF;
b.
il contratto di società nel caso della SICAF21;
c.22
i pertinenti documenti organizzativi nel caso del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

20 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

21 Nuova espressione giusta il n. I cpv. 2 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

22 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 823 Esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione

(art. 13 cpv. 3 LICol)

Chi dispone di un'autorizzazione quale direzione del fondo è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione a cui sottostanno i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.

23 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 1025 Buona reputazione, gestione ineccepibile e qualifiche professionali

(art. 14 cpv. 1 lett. a, abis e b LICol)

1 Le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione devono essere sufficientemente qualificate per l'attività prevista in base alla loro formazione, esperienza e carriera attuale.

2 Nella valutazione dei requisiti si deve tener conto tra l'altro dell'attività prevista presso il titolare dell'autorizzazione, nonché del tipo di investimenti previsti.

25 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 1126

26 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 12 Organizzazione d'esercizio

(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)

1 La direzione deve essere composta di almeno due persone. Queste ultime devono essere domiciliate in una località dalla quale possono esercitare la loro attività gestionale in modo effettivo e responsabile.27

2 Le persone con diritto di firma per conto del titolare dell'autorizzazione devono firmare collettivamente a due.

3 Il titolare dell'autorizzazione deve fissare la sua organizzazione in un apposito regolamento.28

4 Il titolare dell'autorizzazione deve occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.

5 La FINMA può esigere una revisione interna, sempre che il volume e il tipo dell'attività la rendano necessaria.

6 Essa può, in casi motivati, consentire deroghe a questi requisiti.

27 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 12a29 Gestione dei rischi, sistema interno di controllo e conformità

(art. 14 cpv. 1ter LICol)

1 Il titolare dell'autorizzazione deve garantire una gestione dei rischi conforme e adeguata, un sistema interno di controllo (SIC) e una conformità (compliance) che comprendono l'intera gestione degli affari.

2 La gestione dei rischi deve essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo sufficiente.

3 Il titolare dell'autorizzazione separa le funzioni della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità in modo funzionale e gerarchico dalle unità operative, in particolare dalla funzione delle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).

4 In casi motivati la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.

5 La FINMA può disciplinare i dettagli della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità.30

29 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 12b31 Delega di compiti

(art. 14 cpv. 1ter LICol)

1 Vi è una delega di compiti quando le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione.

2 Sono compiti essenziali:

a.32
per una SICAV: i compiti secondo l'articolo 36 LICol;
b.
per un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri: i compiti secondo l'articolo 124 LICol.

31 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 12c33 Compiti delegabili

(art. 14 cpv. 1ter LICol)

1 Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri possono delegare a terzi soltanto compiti che non rientrano nella competenza decisionale dell'organo di gestione o dell'organo dell'alta direzione, della vigilanza e del controllo.

2 La delega non deve pregiudicare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale.

3 L'organizzazione aziendale non è più da considerarsi adeguata in particolare quando la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri:

a.
non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l'istruzione, la sorveglianza e il controllo dei rischi dei terzi; o
b.
non dispone dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.

33 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 12d34 Delega di compiti: responsabilità e procedura

(art. 14 cpv. 1ter LICol)

1 Le SICAV o i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri rimangono responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi degli investitori.

2 Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell'accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue:

a.
le competenze e le responsabilità;
b.
eventuali poteri di subdelega;
c.
l'obbligo di rendiconto dei terzi;
d.
i diritti di controllo delle SICAV e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.

3 Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.

4 La delega deve essere formulata in modo da consentire alle SICAV o ai rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, ai loro organi di audit interni, alla società di audit e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato.

34 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 13 Garanzie finanziarie

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

Sono date sufficienti garanzie finanziarie se il titolare dell'autorizzazione osserva le pertinenti disposizioni concernenti il capitale minimo o il conferimento minimo.

Art. 13a35 Documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri

(art. 15 cpv. 1 lett. e LICol)

Per gli investimenti collettivi di capitale esteri, alla FINMA devono essere sottoposti per approvazione i seguenti documenti:

a.
il prospetto;
b.36
il foglio informativo di base di cui agli articoli 58-63 e 66 LSerFi37;
c.
il contratto collettivo di investimento degli investimenti collettivi di capitale contrattuali;
d.
lo statuto e il regolamento di investimento o il contratto di società di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto societario;
e.
altri documenti che sarebbero necessari per un'autorizzazione secondo il diritto estero applicabile e che corrispondono a quelli necessari per investimenti collettivi di capitale svizzeri secondo l'articolo 15 capoverso 1 LICol.

35 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

36 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

37 RS 950.1

Art. 14 Cambiamento di organizzazione e modifiche dei documenti

(art. 16 LICol)

1 Cambiamenti nell'organizzazione necessitano di un'autorizzazione della FINMA. Alla FINMA devono essere sottoposti i documenti di cui all'articolo 7.

2 Le modifiche dei documenti di cui all'articolo 15 LICol devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione, ad eccezione:38

a.
dei corrispondenti documenti di investimenti collettivi di capitale esteri;
b.39
della modifica dell'importo o dei limiti del margine di variazione del capitale accomandato previsti nel contratto di società della SAcCol;
c.40
delle modifiche dei documenti soggetti all'obbligo di approvazione di un investimento collettivo di capitale svizzero che concernono esclusivamente disposizioni su restrizioni di vendita e di distribuzione e che sono necessari nel quadro di leggi estere, trattati internazionali, convenzioni interstatali o di diritto in materia di vigilanza e simili.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

40 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 15 Obblighi di comunicazione

(art. 16 LICol)

1 I titolari dell'autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:

a.41
il cambiamento delle persone responsabili dell'amministrazione e della gestione;
b.42
i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di un'attività ineccepibile da parte delle persone responsabili dell'amministrazione e della gestione, segnatamente l'avvio di un procedimento penale nei loro confronti;
c.
il cambiamento delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ad eccezione degli azionisti della SICAV e degli accomandanti della SAcCol;
d.
i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione delle persone che detengono partecipazioni qualificate, segnatamente l'avvio di procedimenti penali nei loro confronti;
e.
i fatti che pregiudicano una sana e prudente attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione a causa dell'influsso delle persone che detengono partecipazioni qualificate;
f.
i cambiamenti concernenti le garanzie finanziarie (art. 13), in particolare il mancato adempimento delle esigenze minime.

2 La banca depositaria comunica il cambiamento delle persone dirigenti incaricate dei compiti della banca di deposito (art. 72 cpv. 2 LICol).

3 Devono inoltre essere comunicate le modifiche del prospetto e del foglio informativo di base di cui agli articoli 58-63 e 66 LSerFi43.44

4 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare:45

a.46
le misure adottate da un'autorità estera di vigilanza nei confronti degli investimenti collettivi di capitale, segnatamente il ritiro dell'approvazione;
b.47
la modifica dei documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'articolo 13a;
c.48

5 La comunicazione deve essere effettuata senza indugio alla FINMA. Quest'ultima constata la conformità alla legge.

41 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

43 RS 950.1

44 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

45 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

46 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

48 Abrogata dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 16 Condizioni della procedura semplificata di approvazione

(art. 17 LICol)

1 La procedura semplificata di approvazione può essere applicata soltanto se il regolamento del fondo è conforme a:

a.
un modello che la FINMA ha riconosciuto come standard minimo, quali i modelli di regolamento e di prospetto di un'organizzazione settoriale; oppure
b.
uno standard che la FINMA ha riconosciuto come vincolante nei confronti del singolo titolare dell'autorizzazione.

2 La FINMA conferma al richiedente il ricevimento della richiesta.

3 Se sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la richiesta, la FINMA può intimarne la presentazione successiva al richiedente.

Art. 17 Termini nella procedura semplificata di approvazione

(art. 17 LICol)

1 Gli investimenti collettivi di capitale aperti per investitori qualificati sono considerati approvati alla scadenza dei seguenti termini:

a.
fondi in valori mobiliari, fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: al ricevimento della richiesta;
b.
altri fondi per investimenti alternativi: dopo quattro settimane dal ricevimento della richiesta.

2 La FINMA approva gli investimenti collettivi di capitale aperti rivolti al pubblico al più tardi entro i seguenti termini:

a.
fondi in valori mobiliari: dopo quattro settimane dal ricevimento della richiesta;
b.
fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: dopo sei settimane dal ricevimento della richiesta;
c.
altri fondi per investimenti alternativi: dopo otto settimane dal ricevimento della richiesta.

3 Il termine decorre a partire dal giorno successivo al ricevimento della richiesta.

4 Se la FINMA esige ulteriori informazioni, il termine è prorogato dal momento dell'intimazione fino a quello del ricevimento delle informazioni da parte della FINMA.

Art. 18 Modifica successiva dei documenti

(art. 17 LICol)

1 La FINMA può esigere una modifica successiva dei documenti degli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati entro tre mesi dopo l'approvazione semplificata.

2 Gli investitori devono essere:

a.
previamente edotti della possibilità di una modifica;
b.
informati negli organi di pubblicazione in merito alle modifiche successive.

Sezione 2: …49

49 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 1950

50 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 20 Elementi del capitale

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)51

1 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale corrisponde al capitale azionario e di partecipazione mentre, nel caso della società a garanzia limitata, al capitale sociale.

2 Nel caso delle società di persone, il capitale corrisponde:52

a.
ai conti di capitale;
b.
alle accomandite; e
c.
agli averi dei soci illimitatamente responsabili.

3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione risulta che:53

a.
tali averi sono collocati nel rango successivo ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
b.
è stato preso un impegno a:54
1.
non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri;
2.
non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, nessuno degli elementi di capitale di cui al capoverso 2 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso una società di audit abilitata.55

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

53 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

54 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

55 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 2156

56 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 22 Mezzi propri computabili

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

1 Le persone giuridiche possono computare nei mezzi propri:

a.
il capitale azionario e di partecipazione versato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;
b.
le riserve legali e le altre riserve;
c.
il riporto dell'utile;
d.
l'utile dell'esercizio commerciale corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un quadro globale a fini di controllo della chiusura intermedia con un conto economico completo;
e.
le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali mezzi propri. La loro computabilità va confermata nel rapporto di audit57.

2 Le società di persone possono computare nei mezzi propri:58

a.
i conti di capitale;
b.
le accomandite;
c.59
d.
gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell'articolo 20 capoverso 3.

360

4 I mezzi propri ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei mezzi propri complessivi necessari.

57 Nuova espr. giusta l'all. n. 6 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

59 Abrogata dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

60 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 23 Deduzioni nel calcolo dei mezzi propri

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

Nel calcolo dei mezzi propri vanno dedotti:

a.
il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio commerciale corrente;
b.
il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio commerciale corrente;
c.61
d.
i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill), tranne il software;
e.
nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da esse detenute a proprio rischio;
f.
nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
g.62
il valore contabile delle partecipazioni.

61 Abrogata dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

62 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 2463

63 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 24a64

64 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 25 a 2865

65 Abrogati dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 29a a 29f67

67 Introdotti dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogati dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 3068

68 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 30a69

69 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Capitolo 4: Tutela degli interessi degli investitori70

70 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Art. 31 Obbligo di fedeltà

(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)

1 Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari possono acquistare investimenti per proprio conto dagli investimenti collettivi di capitale e alienare a questi ultimi investimenti provenienti dal proprio inventario soltanto a prezzi di mercato.71

2 Essi devono rinunciare alle indennità che spettano loro in virtù del regolamento del fondo, del contratto di società, del regolamento di investimento o del contratto di gestione patrimoniale per le prestazioni delegate a terzi, sempre che tali indennità non vengano utilizzate per pagare le prestazioni di terzi.

3 Non possono essere addebitati costi se gli investimenti di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell'autorizzazione o a un titolare a lui vicino.

4 Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che:72

a.
gestiscono direttamente o indirettamente; o
b.
sono gestiti da una società alla quale sono legati da:
1.
una gestione comune,
2.
un controllo, o
3.
un'importante partecipazione diretta o indiretta.73

5 Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l'articolo 73 capoverso 4.74

6 L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capoversi 4 e 5 anche per altri prodotti.75

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

Art. 31a76 Migliore esecuzione possibile delle operazioni di negoziazione di valori mobiliari e delle altre transazioni

(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)

1 Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono scegliere accuratamente le controparti per operazioni di negoziazione di valori mobiliari e per altre transazioni. Devono assicurare che nell'esecuzione delle operazioni di negoziazione di valori mobiliari e delle altre transazioni sia raggiunto il migliore risultato possibile sotto l'aspetto finanziario, temporale e qualitativo.

2 Sotto l'aspetto finanziario, oltre al prezzo per lo strumento finanziario devono considerare i costi connessi all'esecuzione del mandato nonché le indennità da parte di terzi.

76 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 32 Speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari

(art. 20 cpv. 1 lett. a, 21 cpv. 3 e 63 LICol)

1 Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari possono calcolare gli onorari delle persone fisiche o giuridiche che sono loro vicine e che collaborano per conto dell'investimento collettivo di capitale alla progettazione, costruzione, compera o vendita di oggetti edilizi esclusivamente sulla base dei prezzi usuali del ramo.77

2 Il perito incaricato delle stime verifica il conteggio degli onorari prima della loro liquidazione e fa eventualmente rapporto ai titolari dell'autorizzazione e alla società di audit.

3 Non possono essere addebitate rimunerazioni per prestazioni di compravendita se gli investimenti immobiliari di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell'autorizzazione o di un titolare a lui vicino.

4 Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro amministrazione, alla gestione e al personale devono essere computate sulle rimunerazioni alle quali hanno diritto la direzione del fondo e la SICAV in virtù del regolamento del fondo.78

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

78 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 32a79 Deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine

(art. 63 cpv. 3 e 4 LICol)

1 In singoli casi motivati la FINMA può, in virtù dell'articolo 63 capoverso 4 LICol, concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui all'articolo 63 capoversi 2 e 3 LICol se:

a.
questa possibilità è prevista nei documenti determinanti dell'investimento collettivo di capitale;
b.
la deroga è nell'interesse degli investitori;
c.
oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo immobiliare, un perito incaricato delle stime secondo l'articolo 64 capoverso 1 LICol, indipendente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo o dalla SICAV nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, conferma la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni.

2 Conclusa l'operazione, la direzione del fondo o la SICAV redige un rapporto contenente:

a.
indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore il giorno determinante dell'assunzione o della cessione;
b.
i rapporti di stima dei periti permanenti incaricati delle stime;
c.
il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita redatto dal perito incaricato delle stime di cui al capoverso 1 lettera c.

3 La società di audit conferma alla direzione del fondo o alla SICAV, nel quadro della sua verifica, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.

4 Nel rapporto annuale dell'investimento collettivo di capitale sono menzionati i negozi autorizzati con persone vicine.

5 Per i valori immobiliari su cui la direzione del fondo, la SICAV o persone ad esse vicine fanno eseguire progetti edilizi, la FINMA non può concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine.80

79 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

80 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Art. 32b81 Conflitti di interessi

(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)

Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono adottare misure organizzative e amministrative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare i conflitti di interessi allo scopo di evitare che questi pregiudichino gli interessi degli investitori. I conflitti di interessi che non possono essere evitati devono essere comunicati agli investitori.

81 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 3382 Obbligo di diligenza

(art. 20 cpv. 1 lett. b LICol)

1 Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono provvedere a un'efficace separazione dell'attività decisionale (gestione patrimoniale), operativa (commercio e svolgimento delle operazioni) e amministrativa.

2 La FINMA può disciplinare i dettagli e, in casi motivati, consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 3483 Obbligo di informazione

(art. 20 cpv. 1 lett. c e 23 LICol)

1 Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono avvertire gli investitori in particolare dei rischi legati a un determinato tipo d'investimento.84

2 Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall'emissione e dal riscatto delle quote e dalla gestione dell'investimento collettivo di capitale. Essi indicano inoltre l'utilizzazione della commissione amministrativa e la riscossione di un'eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee).

3 L'obbligo di informazione concernente le indennità per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale comprende il tipo e l'entità di tutte le commissioni e degli altri vantaggi pecuniari con cui questa attività deve essere indennizzata.

4 Nell'esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori, le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono garantire una trasparenza che consenta agli investitori di ricostruire l'esercizio di tali diritti.85

83 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 34a86

86 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Titolo 2: Investimenti collettivi di capitale aperti

Capitolo 1: Fondo di investimento contrattuale

Sezione 1: Patrimonio minimo

(art. 25 cpv. 3 LICol)

Art. 35

1 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve essere presentato alla sottoscrizione (lancio) entro un anno dall'approvazione da parte della FINMA.

2 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.

3 La FINMA può, su richiesta, prorogare questi termini.

4 Trascorso il termine di cui ai capoversi 2 e 3, la direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.

Sezione 2: Contratto del fondo

Art. 35a87 Contenuto minimo del contratto del fondo

(art. 26 cpv. 3 LICol)

1 Il contratto del fondo contiene in particolare le seguenti indicazioni:

a.
la designazione del fondo d'investimento nonché la ditta e la sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore di patrimoni collettivi;
b.
la cerchia degli investitori;
c.
la politica di investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi inerenti agli investimenti;
d.
la suddivisione in comparti;
e.
le classi di quote;
f.
il diritto di disdetta degli investitori;
g.
l'esercizio contabile;
h.
il calcolo del valore netto di inventario e dei prezzi di emissione e di riscatto;
i.
l'utilizzazione dell'utile netto e dei guadagni di capitale realizzati mediante l'alienazione di beni e di diritti;
j.
il tipo, l'ammontare e il calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita degli investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori;
k.
la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
l.
gli organi di pubblicazione;
m.
le condizioni di dilazione del rimborso nonché di riscatto coatto;
n.88
il luogo dove sono reperibili gratuitamente il contratto del fondo, il prospetto, il foglio informativo di base di cui agli articoli 58-63 e 66 LSerFi89 e i rapporti annuali e semestrali;
o.
l'unità di conto;
p.
la ristrutturazione.

2 Nell'approvare il contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a-g e ne accerta la conformità legale.

3 Su domanda della direzione del fondo, nell'approvare un fondo d'investimento contrattuale la FINMA esamina tutte le disposizioni del contratto del fondo e ne accerta la conformità legale se il fondo è destinato ad essere offerto all'estero e il diritto estero lo richiede.90

4 La FINMA può concretizzare il contenuto del contratto del fondo tenendo conto degli sviluppi internazionali.

87 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

88 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

89 RS 950.1

90 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Art. 36 Direttive della politica di investimento

(art. 26 cpv. 3 lett. b LICol)

1 Il contratto del fondo descrive gli investimenti ammessi:

a.
secondo il tipo (diritti di partecipazione, diritti di credito, strumenti finanziari derivati; edifici d'abitazione, immobili a uso commerciale; metalli preziosi; merci di massa ecc.);
b.
per Paesi, gruppi di Paesi, settori o valute.

2 Nel caso degli altri fondi ai sensi degli articoli 68-71 LICol e dei fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) secondo articolo 118a LICol, esso contiene inoltre indicazioni relative alle peculiarità e ai rischi dei singoli investimenti riferiti alla propria caratteristica e valutazione.91

3 Il contratto del fondo descrive le tecniche e gli strumenti di investimento ammessi.

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 3792 Rimunerazioni e spese accessorie

(art. 26 cpv. 3 LICol)

1 Al patrimonio del fondo o ad eventuali comparti possono essere addebitati:

a.
la commissione amministrativa per la rimunerazione dell'attività della direzione del fondo;
b.
la commissione amministrativa e altre spese per la rimunerazione dell'attività della banca depositaria, comprese le spese per la custodia del patrimonio del fondo da parte di depositari terzi o collettivi;
c.
la commissione amministrativa ed eventuali commissioni in funzione del risultato per la rimunerazione del gestore di patrimoni collettivi;
d.93
eventuali commissioni di distribuzione per la rimunerazione dell'attività di distribuzione;
e.94
la totalità delle spese accessorie elencate nei capoversi 2 e 2bis;
f.95
le commissioni di cui al capoverso 2ter.

2 Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, le seguenti spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti:

a.96
le spese in relazione alla compravendita di investimenti, comprese le operazioni di copertura, segnatamente diritti di mediazione usuali sul mercato, commissioni, spese di compensazione e di regolamento, spese bancarie, imposte e tributi, nonché le spese per la verifica e il mantenimento di standard di qualità degli investimenti fisici;
b.97
c.
i tributi dell'autorità di vigilanza per la costituzione, il cambiamento, la liquidazione, la fusione o la riunione del fondo o di eventuali comparti;
d.
gli emolumenti annuali dell'autorità di vigilanza;
e.98
gli onorari della società di audit per la verifica nonché per attestazioni nel quadro di costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti;
f.
gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo e dei suoi investitori;
g.99
le spese notarili e quelle legate al registro di commercio per l'iscrizione di investimenti collettivi di capitale nel registro di commercio e per le modifiche dei fatti iscritti;
h.100
le spese per la pubblicazione del valore netto di inventario del fondo o dei suoi comparti, nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori che non sono ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo, comprese le spese di traduzione;
i.101
le spese per la stampa e la traduzione di documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo;
j.
le spese per un'eventuale iscrizione del fondo presso un'autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall'autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell'ufficio di pagamento all'estero;
k.
le spese in relazione all'esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni;
l.
le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti di utilizzazione del fondo;
m.
la rimunerazione dei membri del consiglio di amministrazione della SICAV e le spese per l'assicurazione di responsabilità civile;
n.
tutte le spese causate dall'adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore di patrimoni collettivi o della banca depositaria;
o.102
le spese per la registrazione o il rinnovo dell'identificativo di una persona giuridica (Legal Entity Identifier) presso servizi di registrazione svizzeri o esteri;
p.103
le spese e le tasse relative alla quotazione del fondo;
q.104
le spese e le tasse relative all'acquisto e all'utilizzo di dati e delle relative licenze, nella misura in cui possono essere computate al fondo e non costituiscono spese per ricerche;
r.105
le spese e le tasse relative all'utilizzo e alla verifica di marchi indipendenti.

2bis Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, nel caso di fondi immobiliari e di L-QIF che effettuano investimenti immobiliari possono inoltre essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti le seguenti spese accessorie:106

a.
le spese per la compravendita di investimenti immobiliari, segnatamente commissioni di mediazione usuali sul mercato, onorari di consulenti e avvocati, spese notarili e altre tasse nonché imposte;
b.107
i diritti di mediazione pagati a terzi in relazione alla prima e a successive locazioni di immobili;
c.
le spese usuali sul mercato per l'amministrazione degli immobili da parte di terzi;
d.108
le spese per gli immobili, sempre che siano usuali sul mercato e non siano sostenute da terzi, in particolare le spese di manutenzione e di esercizio, compresi spese di assicurazione, tributi di diritto pubblico e spese per prestazioni di servizi e servizi infrastrutturali;
e.
gli onorari dei periti indipendenti incaricati delle stime nonché di eventuali altri esperti per gli accertamenti svolti nell'interesse degli investitori;
f.
le spese di consulenza e procedurali in relazione alla tutela generale degli interessi del fondo immobiliare e dei suoi investitori;
g.109
le spese e le tasse in relazione alla garanzia di una negoziazione regolare in borsa o fuori borsa delle quote del fondo.110

2ter Se il contratto del fondo lo prevede espressamente e l'attività non è esercitata da terzi, la direzione di un fondo immobiliare o di un L-QIF che effettua investimenti immobiliari può riscuotere una commissione per il lavoro prestato in relazione alle seguenti attività:111

a.
l'acquisto e la vendita di beni fondiari sulla base del prezzo di acquisto o di vendita;
b.
la costruzione di immobili, in caso di rinnovo e trasformazione sulla base dei costi di costruzione;
c.
l'amministrazione di immobili sulla base dei proventi lordi annuali della locazione.112

3 Il contratto del fondo indica le rimunerazioni e le spese accessorie in una panoramica uniforme ed esaustiva e le struttura in funzione del tipo, dell'importo massimo e del calcolo.

4 L'utilizzazione della denominazione «all in fee» è ammessa soltanto se comprende tutte le rimunerazioni, eccettuate le commissioni di emissione e di riscatto ma comprese le spese accessorie. Se è utilizzata la denominazione «commissione forfettaria», occorre indicare espressamente quali rimunerazioni e spese accessorie non sono comprese.

5 La direzione del fondo, il gestore di patrimoni collettivi e la banca depositaria possono pagare retrocessioni a copertura dell'attività di distribuzione del fondo soltanto se ciò è espressamente previsto nel contratto del fondo.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

93 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

94 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

95 Introdotta dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

97 Abrogata dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

102 Introdotta dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

103 Introdotta dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

104 Introdotta dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

105 Introdotta dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

109 Intrdodotta dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

110 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

112 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Art. 38113 Prezzo di emissione e di riscatto; supplementi e deduzioni

(art. 26 cpv. 3 LICol)

1 Agli investitori si possono addebitare:

a.
le spese accessorie forfettarie che insorgono al momento dell'emissione, del riscatto o della permuta di quote per la compravendita degli investimenti;
b.
una commissione per sottoscrizioni, trasformazioni o rimborsi al distributore per coprire le spese legate alla distribuzione.

2 Il contratto del fondo definisce in modo comprensibile e trasparente le commissioni che possono essere addebitate agli investitori, nonché il loro ammontare e il metodo di calcolo.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 39 Organi di pubblicazione

(art. 26 cpv. 3 LICol)114

1 Nel prospetto del fondo d'investimento devono essere designati uno o più organi di pubblicazione in cui le informazioni richieste dalla LICol e dalla presente ordinanza sono messe a disposizione degli investitori.115 Quali organi di pubblicazione possono essere designati i media stampati o le piattaforme elettroniche accessibili al pubblico e riconosciute dalla FINMA.116

2 Negli organi di pubblicazione previsti a tale scopo devono essere pubblicati tutti i fatti soggetti all'obbligo di pubblicazione per i quali agli investitori spetta un diritto di opposizione presso la FINMA, nonché lo scioglimento di un fondo di investimento.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 40 Classi di quote

(art. 26 cpv. 3 lett. k e 78 cpv. 3 LICol)

1 Con il consenso della banca depositaria e l'approvazione della FINMA, la direzione del fondo può creare, sopprimere o riunire classi di quote. A tale scopo essa tiene conto segnatamente dei seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, sicurezza della valuta, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo o cerchia degli investitori.

2 I dettagli sono disciplinati nel prospetto. Quest'ultimo deve menzionare segnatamente il rischio che una classe debba rispondere in determinate circostanze per un'altra classe.

3 La direzione del fondo pubblica negli organi di pubblicazione la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo e sottostà come tale all'articolo 27 LICol.

4 L'articolo 112 capoverso 3 lettere a-c si applica per analogia.

5117

117 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari (RU 2019 4633). Abrogato dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 41 Modifica del contratto del fondo; obbligo di pubblicazione, termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti

(art. 27 cpv. 2 e 3 LICol)

1 La direzione del fondo deve pubblicare negli organi di pubblicazione del rispettivo fondo d'investimento, nella forma prevista dalla LICol, ogni modifica del contratto del fondo.118 Nella pubblicazione la direzione del fondo informa gli investitori in modo chiaro e comprensibile in merito alle modifiche del contratto del fondo che sono oggetto dell'esame e dell'accertamento della conformità legale da parte della FINMA.119

1bis La FINMA può ammettere eccezioni all'obbligo di pubblicazione per le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono di natura esclusivamente formale.120

2 Il termine di opposizione alla modifica del contratto del fondo inizia a decorrere il giorno dopo la pubblicazione negli organi di pubblicazione.

2bis Nell'approvare la modifica del contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le modifiche delle disposizioni di cui all'articolo 35a capoverso 1 lettere a-g e ne accerta la conformità legale.121

2ter Se nell'approvare un contratto del fondo secondo l'articolo 35a capoverso 3 ha esaminato tutte le disposizioni e ne ha accertato la conformità legale, la FINMA esamina anche per la modifica di tale contratto tutte le disposizioni e ne accerta la conformità legale se il fondo d'investimento è destinato ad essere offerto all'estero e122

3 La FINMA stabilisce nella sua decisione la data di entrata in vigore della modifica del contratto del fondo.

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

120 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

121 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

122 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 51124 SICAV con gestione autonoma e con gestione di terzi

(art. 36 cpv. 3 LICol)

1 La SICAV con gestione autonoma provvede essa stessa all'amministrazione. Conformemente all'articolo 36 capoverso 3 LICol, può delegare la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigilanza riconosciuta.

2 La SICAV con gestione di terzi delega l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata. L'amministrazione comprende anche la distribuzione della SICAV. Inoltre la SICAV con gestione di terzi delega la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo o a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigilanza riconosciuta.

3 È fatto salvo l'articolo 64.

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 52125 Scopo

(art. 36 cpv. 1 lett. d LICol)

La SICAV può gestire esclusivamente il proprio patrimonio o i suoi comparti. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi di cui agli articoli 26 e 34 della legge del 15 giugno 2018126 sugli istituti finanziari (LIsFi).

125 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

126 RS 954.1

Art. 54127 Conferimento minimo

1 All'atto della costituzione di una SICAV con gestione autonoma e di una SICAV con gestione di terzi che delegano l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un altro gestore di investimenti collettivi di capitale, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 500 000 franchi.

2 All'atto della costituzione di una SICAV con gestione di terzi che delega l'amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi.

3 Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.

4 La SICAV comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 55 Definizione ed entità dei mezzi propri

(art. 39 LICol)

1 I conferimenti versati dagli azionisti imprenditori sono computati come mezzi propri.

2 Devono essere dedotti dai mezzi propri:

a.
la perdita a bilancio imputabile agli azionisti imprenditori;
b.
il fabbisogno di correzione di valore e di accantonamenti imputabile agli azionisti imprenditori;
c.
i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione e il goodwill), ad eccezione del software;
d.128

3 La SICAV con gestione autonoma calcola l'entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l'articolo 59 dell'ordinanza del 6 novembre 2019129 sugli istituti finanziari (OIsFi).130

3bis La SICAV con gestione di terzi che delega l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di patrimoni collettivi calcola l'entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l'articolo 59 OIsFi. Da questo importo può dedurre il 20 per cento.131

3ter La FINMA può esonerare dall'obbligo di coprire il patrimonio con mezzi propri la SICAV con gestione di terzi che delega la gestione del portafoglio a una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934132 sulle banche o a una società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi133 con sede in Svizzera.134

4 Se delega l'amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, la SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art. 59 cpv. 4 OIsFi).135

5 Il rapporto prescritto tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAV con gestione autonoma nonché della SICAV con gestione di terzi che delega l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale deve essere mantenuto durevolmente.136

6 La SICAV comunica senza indugio alla FINMA i mezzi propri mancanti.

7 La FINMA disciplina i dettagli.

128 Abrogata dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

129 RS 954.11

130 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

131 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

132 RS 952.0

133 RS 954.1

134 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

135 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 56 Prezzo netto di emissione al momento della prima emissione

(art. 40 cpv. 4 LICol)

A prescindere dalla loro appartenenza a categorie diverse, tutte le azioni hanno il medesimo prezzo netto di emissione al momento della prima emissione della loro categoria rispettiva. Esso corrisponde al prezzo di emissione che gli investitori devono pagare al momento dell'emissione, dedotte eventuali rimunerazioni e spese accessorie.

Art. 58 Emissione e riscatto di azioni

(art. 42 cpv. 1 e 3 LICol)

1 Gli articoli 37 e 38 si applicano per analogia.

2 Gli azionisti imprenditori possono restituire le loro azioni se:

a.
il rapporto adeguato tra conferimenti e patrimonio complessivo della SICAV è mantenuto anche dopo il riscatto; e
b.
il conferimento minimo è rispettato.
Art. 59 Investimenti in azioni proprie

(art. 42 cpv. 2 e art. 94 LICol)

Gli investimenti di un comparto in altri comparti della medesima SICAV non costituiscono investimenti in azioni proprie.

Art. 61 SICAV con classi di quote

(art. 40 cpv. 4 e 78 cpv. 3 LICol)

1 Sempre che gli statuti lo prevedano, con l'approvazione della FINMA la SICAV può creare, sopprimere o riunire classi di quote.

2 L'articolo 40 si applica per analogia. La fusione necessita dell'approvazione dell'assemblea generale.

3 Il rischio che una classe di quote possa rispondere per un'altra dev'essere esposto nel prospetto.

Art. 62 Diritti di voto

(art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol)

1 Gli azionisti hanno diritto di voto:

a.
sui comparti ai quali partecipano;
b.
sulla società, quando la decisione concerne la SICAV nel suo insieme.

2 Se la quota di voto attribuibile a un comparto differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale comparto, gli azionisti possono decidere all'assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni di una determinata categoria conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, la FINMA deve approvare questa decisione.

3 La FINMA può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.

Art. 62a138 Banca depositaria

(art. 44a LICol)

Alla banca depositaria si applicano per analogia l'articolo 15 capoverso 2 della presente ordinanza e l'articolo 53 OIsFi139.

138 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

139 RS 954.11

Art. 62b140 Contenuto del regolamento di investimento

1 Il contenuto e l'approvazione del regolamento di investimento sono retti dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la LICol o lo statuto non dispongano altrimenti.141

2 Con la convocazione dell'assemblea generale la SICAV informa gli azionisti, nella forma prescritta negli statuti, in merito:142

a.
alle modifiche del regolamento di investimento che la FINMA ha esaminato; e
b.
alle modifiche di cui la FINMA ha accertato la conformità legale.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo statuto, per quanto esso disciplini contenuti del regolamento di investimento.

140 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

142 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Sezione 2: Organizzazione

Art. 63 Assemblea generale

(art. 50 e 94 LICol)

1 Gli statuti possono prevedere assemblee generali per singoli comparti se si tratta di decisioni che concernono soltanto tali comparti.

2 Gli azionisti che detengono insieme almeno il 10 per cento dei voti di tutti o di singoli comparti possono esigere la delibera di un oggetto in occasione dell'assemblea generale della SICAV o dei comparti.

3 L'assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:

a.
non sia necessaria per legge;
b.143
tocchi i diritti degli azionisti; o
c.
non sia esclusivamente di natura formale.

4 La SICAV pubblica negli organi di pubblicazione le modifiche importanti del regolamento del fondo, decise dall'assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l'indicazione degli uffici dove tali modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.

5 La disposizione sulle decisioni importanti dell'assemblea generale di una società anonima (art. 704 del Codice delle obbligazioni, CO144) non trova applicazione.145

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).

144 RS 220

145 Introdotto dall'all. n. 6 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2008 5363). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 64 Consiglio di amministrazione

(art. 51 LICol)

1 Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a.
l'adempimento delle attribuzioni di cui all'articolo 716a CO146;
b.
la definizione dei principi della politica di investimento;
c.147
la designazione della banca depositaria o di un istituto secondo l'articolo 44a capoverso 2 LICol;
d.
la creazione di nuovi comparti, sempre che gli statuti lo prevedano;
e.148
l'elaborazione del prospetto e del foglio informativo di base;
f.
l'amministrazione.

2 I compiti di cui al capoverso 1 lettere a-c non possono essere delegati.

3 In una SICAV con gestione autonoma, i compiti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, nonché parti dell'amministrazione di cui al capoverso 1 lettera f, segnatamente la gestione dei rischi, l'approntamento di un sistema interno di controllo (SIC) e la conformità (compliance) possono essere delegati solo alla direzione.

4 All'organizzazione della SICAV con gestione autonoma si applicano per analogia gli articoli 51 capoverso 1, 52 capoverso 1 e 53 OIsFi149.150

146 RS 220

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

148 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

149 RS 954.11

150 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 65151 Delega di compiti

(art. 36 cpv. 3 e 51 cpv. 5 LICol)

Gli articoli 32 e 35 LIsFi152 sono applicabili per analogia alla delega di compiti.

151 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

152 RS 954.1

Capitolo 3:
Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 67 Osservanza delle prescrizioni di investimento

(art. 53 e segg. LICol)

1 Le limitazioni percentuali del presente capitolo si riferiscono, se non disposto altrimenti, al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere osservate costantemente.

2 Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori.

2bis Se le prescrizioni di investimento sono violate attivamente, segnatamente attraverso acquisti o vendite, gli investimenti devono essere riportati senza indugio al valore ammesso. Se il danno causato da una simile violazione attiva in materia di investimento non è risarcito agli investitori, la violazione attiva in materia di investimento deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e pubblicata quanto prima negli organi di pubblicazione. La comunicazione e la pubblicazione devono comprendere una descrizione concreta della violazione in materia di investimento e del danno subito dagli investitori. Il rapporto annuale deve riferire di tutte le violazioni attive in materia di investimenti.154

3 I fondi in valori mobiliari e gli altri fondi devono adempiere le limitazioni di investimento entro sei mesi dal loro lancio.

4 I fondi immobiliari devono adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal loro lancio.

5 Su richiesta della direzione del fondo e della SICAV, la FINMA può prolungare i termini dei capoversi 3 e 4.

154 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 68 Filiali e investimenti ammessi

(art. 53 e segg. LICol)

1 Per la gestione di investimenti collettivi di capitale, la direzione del fondo e la SICAV possono costituire filiali il cui scopo esclusivo è la tenuta di investimenti per l'investimento collettivo di capitale. La FINMA disciplina i dettagli.

2 La SICAV può acquisire patrimoni mobiliari e immobiliari che sono indispensabili per l'esercizio diretto della sua attività aziendale. La FINMA disciplina i dettagli.

Art. 69 Oggetto degli umbrella fund

(art. 92 e segg. LICol)

1 Gli umbrella fund possono comprendere soltanto comparti del medesimo tipo di fondo.

2 Si considerano tipi di fondo:

a.
i fondi in valori mobiliari;
b.
i fondi immobiliari;
c.
gli altri fondi per investimenti tradizionali;
d.
gli altri fondi per investimenti alternativi.

3 Riguardo agli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, le limitazioni e tecniche d'investimento si applicano singolarmente a ogni comparto.

Sezione 2: Fondo in valori mobiliari

Art. 70 Investimenti ammessi

(art. 54 cpv. 1 e 2 LICol)

1 Sono ammessi investimenti in:

a.
valori mobiliari ai sensi dell'articolo 71;
b.
strumenti finanziari derivati ai sensi dell'articolo 72;
c.
quote di investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze dell'articolo 73;
d.
strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 74;
e.
depositi a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

2 Non sono ammessi:

a.
investimenti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci;
b.
vendite allo scoperto di investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d.

3 Negli investimenti diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo.

4155

155 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O sugli istituti finanziari del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 71 Valori mobiliari

(art. 54 LICol)

1 Si considerano valori mobiliari le cartevalori e i diritti valori ai sensi dell'articolo 54 capoverso 1 LICol, che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant.

2 Gli investimenti in valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. I titoli devono essere venduti entro un mese se, dopo un anno dal loro acquisto, non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico.

3 La FINMA può concretizzare gli investimenti ammessi per un fondo in valori mobiliari secondo il diritto delle Comunità europee vigente nel caso specifico.156

156 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 72 Strumenti finanziari derivati

(art. 54 e 56 LICol)

1 Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi se:

a.
sono basati su valori quali investimenti ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettere a-d, indici finanziari, saggi di interesse, corsi di cambio, crediti o valute;
b.
i valori di base sui quali poggiano sono ammessi come investimento dal regolamento del fondo;
c.
sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.

2 Nel caso di operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) devono inoltre essere adempiute le seguenti condizioni:

a.
la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste operazioni;
b.
i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione agli istituti emittenti è possibile in ogni momento. Possono inoltre essere valutati in modo affidabile e ricostruibile.

3 L'impegno complessivo di un fondo in valori mobiliari connesso con strumenti finanziari derivati non deve superare il 100 per cento del patrimonio netto del fondo. L'impegno finanziario complessivo non deve superare il 200 per cento del patrimonio netto del fondo. Tenuto conto della possibilità di assunzione temporanea di crediti nella misura del 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo (art. 77 cpv. 2), l'impegno complessivo non deve superare il 210 per cento del patrimonio netto del fondo.

4 I warrant devono essere trattati come strumenti finanziari derivati.

Art. 73 Investimenti in altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici)

(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire soltanto in fondi strategici se:

a.
i loro documenti limitano complessivamente al 10 per cento gli investimenti in altri fondi strategici;
b.
a questi fondi strategici si applicano disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne lo scopo, l'organizzazione, la politica di investimento, la protezione degli investitori, la ripartizione del rischio, la custodia separata del patrimonio del fondo, l'assunzione di crediti, la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di cartevalori e di strumenti del mercato monetario, l'emissione e il riscatto di quote e il contenuto dei rapporti semestrale e annuale;
c.
i fondi strategici sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nel loro Stato di sede, dove sottostanno a una vigilanza mirata alla protezione degli investitori equivalente a quella svizzera ed è garantita l'assistenza amministrativa internazionale.

2 Esse possono investire al massimo:

a.
il 20 per cento del patrimonio del fondo in quote del medesimo fondo strategico; e
b.157
il 30 per cento del patrimonio del fondo in quote di fondi strategici che non corrispondono alle direttive determinanti dell'Unione europea (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), ma che equivalgono a tali direttive o a fondi in valori mobiliari svizzeri secondo l'articolo 53 d LICol.

3 Gli articoli 78-84 non si applicano agli investimenti in fondi strategici.

4 Se, conformemente al regolamento del fondo, una parte importante del patrimonio del fondo può essere investita in fondi strategici:

a.158
il regolamento del fondo e il prospetto devono contenere indicazioni sull'entità massima delle commissioni amministrative che devono essere sopportate dallo stesso investimento collettivo di capitale da effettuare, come pure dal fondo strategico;
b.
nel rapporto annuale deve essere indicata l'entità massima della quota di commissioni amministrative che devono essere sopportate, da un lato, dall'investimento collettivo di capitale da effettuare e, dall'altro, dal fondo strategico.

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 73a159 Strutture master e feeder

(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)

1 Un fondo feeder è un investimento collettivo di capitale che, in deroga all'articolo 73 capoverso 2 lettera a, investe almeno l'85 per cento del patrimonio del fondo in quote dello stesso fondo strategico (fondo master).

2 Il fondo master è un investimento collettivo di capitale svizzero dello stesso tipo del fondo feeder, non è a sua volta un fondo feeder e non detiene quote di un fondo feeder.

3 Un fondo feeder può investire fino al 15 per cento del suo patrimonio in liquidità (art. 75) o in strumenti finanziari derivati (art. 72). Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati esclusivamente a fini di garanzia.

4 La FINMA disciplina i dettagli.

159 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 74 Strumenti del mercato monetario

(art. 54 cpv. 1 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare strumenti del mercato monetario sempre che siano liquidi e valutabili e siano quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.

2 Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l'emissione o l'emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti:

a.
dalla Banca nazionale svizzera;
b.
dalla Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea;
c.
dalla Banca centrale europea;
d.
dall'Unione europea;
e.
dalla Banca europea per gli investimenti;
f.
dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE);
g.
da un altro Stato, compresi i suoi Stati membri;
h.
da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o almeno uno Stato membro dell'Unione europea;
i.
da un ente di diritto pubblico;
j.
da un'impresa i cui valori mobiliari sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
k.160
da una banca, da una società di intermediazione mobiliare o da un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

160 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 75 Liquidità

(art. 54 cpv. 2 LICol)

Si considerano liquidità gli averi bancari, nonché i crediti da operazioni pensionistiche a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.

Art. 76 Prestito di valori mobiliari (securities lending) e operazioni pensionistiche (repo, reverse repo

(art. 26 cpv. 3 e 55 cpv. 1 lett. a e b LICol)161

1 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche sono ammessi soltanto se mirati a una gestione efficiente del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile di uno svolgimento conforme al mercato e ineccepibile del prestito di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche.

2 Le banche, i broker, gli istituti di assicurazione e le organizzazioni di clearing di valori mobiliari possono essere assunti come prestatori per le operazioni di prestito di valori mobiliari, sempre che siano specializzati nel prestito di valori mobiliari e forniscano garanzie corrispondenti al volume e al rischio delle operazioni prospettate. Le operazioni pensionistiche possono essere svolte alle medesime condizioni con gli istituti menzionati.

3 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere disciplinati in un contratto quadro standard.

4 Il contratto del fondo o il regolamento di investimento e il prospetto devono contenere le seguenti indicazioni sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche:

a.
l'indicazione se l'investimento collettivo di capitale può effettuare operazioni di prestito di valori mobiliari;
b.
l'indicazione se l'investimento collettivo di capitale può effettuare operazioni pensionistiche;
c.
i valori limite massimi assoluti o relativi dei prestiti di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche;
d.
i rischi connessi a queste operazioni.162

5 Il rapporto annuale e il rapporto semestrale dell'investimento collettivo di capitale devono contenere le seguenti indicazioni sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche effettuati dalla direzione del fondo o dalla SICAV per conto dell'investimento collettivo di capitale:

a.
il valore dei valori mobiliari dati in prestito e delle operazioni pensionistiche alla data di chiusura dell'esercizio contabile o alla fine della prima metà dell'esercizio contabile;
b.
l'ammontare dei crediti e degli impegni risultante dalle operazioni pensionistiche;
c.
la media annuale o semestrale della parte dei valori mobiliari dati in prestito;
d.
la parte massima dei valori mobiliari dati in prestito, quale valore massimo giornaliero;
e.
la ripartizione dei redditi lordi derivanti dai prestiti di valori mobiliari e dalle operazioni pensionistiche tra la direzione del fondo e l'investitore (revenue split);
f.
i redditi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti ottenute (cash collateral);
g.
la forma del deposito delle garanzie prestate dall'investimento collettivo di capitale (conti segregati o conti omnibus).163

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

162 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

163 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 77 Assunzione e concessione di crediti; onere del patrimonio del fondo

(art. 55 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol)

1 A carico del fondo in valori mobiliari:

a.
non possono essere concessi crediti o concluse fideiussioni;
b.
può essere costituito in pegno o trasferito a titolo di garanzia al massimo il 25 per cento del patrimonio netto del fondo.

2 I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti fino al 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.

3 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate come reverse repo non sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a.

4 Le operazioni pensionistiche effettuate come repo sono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un'operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo e della medesima bonità in relazione con un'operazione pensionistica opposta (reverse repo).

Art. 78 Ripartizione del rischio nel caso di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

(art. 57 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari derivati, in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.

2 Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5 per cento del patrimonio del fondo non deve superare il 40 per cento del patrimonio del fondo. Questa limitazione non si applica agli averi a vista e a termine ai sensi dell'articolo 79 e alle operazioni con derivati OTC ai sensi dell'articolo 80 la cui controparte è una banca ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera e.

Art. 79 Ripartizione del rischio nel caso di averi a vista e a termine

(art. 57 LICol)

La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in averi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia degli investimenti in averi bancari (art. 70 cpv. 1 lett. e) sia delle liquidità (art. 75).

Art. 80 Ripartizione del rischio nel caso di operazioni OTC e derivati

(art. 57 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 5 per cento del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte.

2 Il limite è aumentato al 10 per cento del patrimonio del fondo, se la controparte è una banca ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera e.

3 Gli strumenti finanziari derivati e i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC vanno inclusi nelle prescrizioni sulla ripartizione del rischio ai sensi degli articoli 73 e 78-84. Questa disposizione non si applica ai derivati basati su indici, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 82 capoverso 1 lettera b.

4 Se sono assicurati mediante garanzie sotto forma di attività liquide, i crediti derivanti da operazioni OTC non sono considerati nel calcolo del rischio di controparte. La FINMA disciplina i dettagli riguardanti i requisiti in materia di garanzia. A tal fine tiene conto degli standard internazionali.164

164 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 1 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2321).

Art. 81 Limitazioni complessive

(art. 57 LICol)

1 Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi degli articoli 78-80 presso il medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.

2 Investimenti e strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 78 del medesimo gruppo imprenditoriale non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.

3 Le limitazioni di cui agli articoli 78-80 e 83 capoverso 1 non possono essere cumulate.

4 Nel caso degli umbrella fund queste limitazioni si applicano singolarmente a ogni comparto.

5 Le società, che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto, sono considerate come un unico emittente.

Art. 82 Eccezioni per i fondi indicizzati

(art. 57 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente se:

a.
il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice dei diritti di partecipazione o di credito (indice del fondo) riconosciuto dalla FINMA; e
b.
l'indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato.

2 Il limite è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente che predominano sui mercati regolamentati. Questa eccezione può essere rivendicata per un solo emittente.

3 Per quanto riguarda l'osservanza del limite del 40 per cento previsto dall'articolo 78 capoverso 2, gli investimenti menzionati nel presente articolo non vanno considerati.

Art. 83 Eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico

(art. 57 cpv. 1 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, sempre che siano emessi o garantiti:

a.
da uno Stato dell'OCSE;
b.
da un ente di diritto pubblico dell'OCSE;
c.
da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.

2 Con l'autorizzazione della FINMA esse possono investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. In questo caso devono essere osservate le seguenti regole:

a.
gli investimenti devono essere ripartiti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni;
b.
il 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario della medesima emissione;
c.
il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono rinviare alla speciale autorizzazione della FINMA e indicare inoltre gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo;
d.
il regolamento del fondo deve menzionare gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo e i garanti corrispondenti.

3 La FINMA concede l'autorizzazione se, in tal modo, la protezione degli investitori non è pregiudicata.

4 Per quanto riguarda l'osservanza del limite del 40 per cento di cui all'articolo 78 capoverso 2, gli investimenti ai sensi del presente articolo non vanno considerati.

Art. 84 Limitazione della partecipazione a un solo emittente

(art. 57 cpv. 2 LICol)

1 Né la direzione del fondo, né la SICAV possono acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono loro di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.

2 La FINMA può consentire un'eccezione, sempre che la direzione del fondo o la SICAV provi di non esercitare un influsso essenziale.

3 La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare per il patrimonio del fondo al massimo:

a.
il 10 per cento sia dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, sia delle obbligazioni, sia degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente;
b.
il 25 per cento delle quote di altri investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze di cui all'articolo 73.

4 La limitazione ai sensi del capoverso 3 non si applica se al momento dell'acquisto non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.

5 Le limitazioni ai sensi dei capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE oppure da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.

Art. 85 Obblighi speciali di informazione nel prospetto

(art. 75 LICol)

1 Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati. Se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati occorre spiegare se tali operazioni sono effettuate come elemento della strategia di investimento o come garanzia di rubriche di investimento e quali sono le ripercussioni del loro impiego sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.

2 Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se la direzione del fondo o la SICAV può investire il patrimonio del fondo principalmente in investimenti diversi da quelli di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettere a ed e oppure se esse costituiscono un fondo indicizzato (art. 82).

3 Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se, a causa della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate, il patrimonio netto di un fondo in valori mobiliari presenta una maggiore volatilità o un effetto leva.

Sezione 3: Fondi immobiliari

Art. 86 Investimenti ammessi

(art. 59 cpv. 1 e 62 LICol)

1 Gli investimenti di fondi immobiliari o di SICAV immobiliari devono essere menzionati espressamente nel regolamento del fondo.165

2 Si considerano beni fondiari ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera a LICol i seguenti beni fondiari iscritti nel registro fondiario conformemente al capoverso 2bis su indicazione della direzione del fondo, della SICAV o della direzione del fondo incaricata dalla SICAV:166

a.
gli edifici abitativi;
b.
gli immobili adibiti esclusivamente o prevalentemente a scopi commerciali; la quota commerciale è prevalente se il relativo reddito rappresenta almeno il 60 per cento del reddito immobiliare (immobili adibiti a uso commerciale);
c.
le costruzioni a utilizzazione mista, che servono a scopi sia abitativi sia commerciali; è data utilizzazione mista se il reddito della parte commerciale rappresenta più del 20 per cento, ma meno del 60 per cento del reddito immobiliare;
d.
la proprietà per piani;
e.
il terreno edificabile (compresi gli stabili da demolire) e gli edifici in costruzione;
f.
i beni fondiari in diritto di superficie.

2bis I beni fondiari devono essere iscritti a registro fondiario a nome della direzione del fondo o della SICAV con menzione dell'appartenenza al fondo immobiliare. Se il fondo immobiliare o la SICAV a nome di cui il bene fondiario è iscritto è multi-comparto, occorre indicare a quale comparto il bene fondiario appartiene.167

3 Sono ammessi come ulteriori investimenti:

a.
le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno;
b.
le partecipazioni e i crediti nei confronti di società immobiliari ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera b LICol;
c.
le quote di altri fondi immobiliari (compresi i Real Estate Investment Trusts) nonché le società e i certificati di investimento immobiliare quotate in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c LICol;
d.
i valori immobiliari esteri ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera d LICol.

3bis Il capoverso 2bis si applica per analogia alle cartelle ipotecarie e ad altri diritti contrattuali di pegno.168

4 I beni fondiari non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati e idonei a una costruzione immediata e devono disporre di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato per la costruzione in questione. I lavori di costruzione devono poter essere avviati prima della scadenza della validità della pertinente autorizzazione edilizia.169

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

167 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

168 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 87 Ripartizione del rischio e limitazioni

(art. 62 LICol)

1 I fondi immobiliari devono ripartire i loro investimenti su almeno dieci beni fondiari. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi, nonché le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.

2 Il valore venale di un bene fondiario non può superare il 25 per cento del patrimonio del fondo.

3 Si applicano le seguenti limitazioni riferite al patrimonio del fondo:

a.
terreno edificabile, compresi gli stabili da demolire, ed edifici in costruzione, fino a un massimo del 30 per cento;
b.170
beni fondiari in diritto di superficie, fino a un massimo del 30 per cento;
c.
cartelle ipotecarie e altri diritti contrattuali di pegno immobiliare, fino a un massimo del 10 per cento;
d.
quote di altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare ai sensi dell'articolo 86 capoverso 3 lettera c, fino a un massimo del 25 per cento.

4 Gli investimenti ai sensi del capoverso 3 lettere a e b possono ammontare al massimo al 40 per cento del patrimonio del fondo.171

5 La FINMA può, in casi motivati, ammettere deroghe.

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 88 Influsso determinante della direzione del fondo e della SICAV in ambito di comproprietà abituale

(art. 59 cpv. 2 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV esercitano un influsso determinante se dispongono della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti.

2 Esse devono riservarsi, nel quadro di un regolamento per l'uso e l'amministrazione ai sensi dell'articolo 647 capoverso 1 del Codice civile172, tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a-651 CC.

3 Il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.

4 Le quote di comproprietà di investimenti comuni relativi a beni fondiari dell'investimento collettivo di capitale facenti parte di una sovrastruttura globale non devono rendere possibile un influsso determinante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere soppresso contrattualmente.

Art. 89 Impegni; valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso e mezzi disponibili a breve scadenza

(art. 60 LICol)

1 Si considerano impegni i crediti assunti, gli impegni risultanti dall'andamento degli affari nonché tutti gli impegni derivanti da quote disdette.

2 Si considerano valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso i diritti di credito con una scadenza o una scadenza residua fino a dodici mesi.

3 Si considerano mezzi disponibili a breve scadenza la cassa, gli averi postali173 e bancari a vista e a termine con una scadenza fino a dodici mesi, nonché le linee di credito fisse di una banca fino a un massimo del 10 per cento del patrimonio netto del fondo. Le linee di credito devono essere computate nel limite massimo della costituzione in pegno ammissibile secondo l'articolo 96 capoverso 1.

173 Con la trasformazione dell'ente della Posta nella società anonima di diritto speciale con ragione sociale «Posta Svizzera SA» e della Postfinance in una società anonima di diritto privato (DCF del 7 giugno 2013; FF 2013 3973), dal 26 giugno 2013 il riferimento ai conti postali è divenuto privo d'oggetto.

Art. 90 Garanzia di progetti di costruzione

(art. 65 LICol)

Per garantire progetti futuri di costruzione possono essere detenuti valori mobiliari a interesse fisso con una scadenza o una scadenza residua fino a 24 mesi.

Art. 91174 Strumenti finanziari derivati

(art. 61 LICol)

Per garantirsi dai rischi di interesse, valuta, credito e mercato sono ammessi strumenti finanziari derivati. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni relative ai fondi in valori mobiliari (art. 72).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 91a175 Persone vicine

(art. 63 cpv. 2 e 3 LICol)

1 Sono considerate persone vicine in particolare:

a.
la direzione del fondo, la SICAV, la banca depositaria e le persone da loro incaricate, segnatamente architetti e imprenditori edili;
b.
i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori della direzione del fondo o della SICAV;
c.
il consiglio di amministrazione e i membri della direzione, nonché i collaboratori della banca depositaria incaricati della sorveglianza dei fondi immobiliari;
d.
la società di audit e i collaboratori incaricati della verifica dei fondi immobiliari;
e.
i periti incaricati delle stime;
f.
le società immobiliari non appartenenti al 100 per cento al fondo immobiliare, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali società immobiliari;
g.
le amministrazioni immobiliari incaricate dell'amministrazione dei valori immobiliari, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali amministrazioni immobiliari;
h.
le persone delle società menzionate nelle lettere a-g che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LICol.

2 Le persone incaricate secondo il capoverso 1 lettera a non sono considerate persone vicine se si può dimostrare che non hanno o non hanno avuto alcun influsso, né diretto né indiretto, sulla direzione del fondo o sulla SICAV e la direzione del fondo o la SICAV non è prevenuta in altro modo nell'affare in questione

175 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 92 Valutazione di beni fondiari in caso di acquisto o alienazione

(art. 64 LICol)

1 I beni fondiari che la direzione del fondo o la SICAV intende acquistare devono essere fatti stimare preventivamente.176

2 Il perito incaricato della stima visita i beni fondiari ai fini della stessa.

3 In caso di alienazione si può rinunciare a una nuova stima se:

a.
la stima esistente non risale a più di tre mesi; e
b.
le circostanze non sono cambiate sostanzialmente.177

4 La direzione del fondo e la SICAV devono motivare nei confronti della società di audit un'alienazione inferiore o un acquisto superiore al valore di stima.

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 93 Valutazione dei beni fondiari appartenenti all'investimento collettivo di capitale

(art. 64 LICol)178

1 Il valore venale dei beni fondiari appartenenti all'investimento collettivo di capitale deve essere fatto verificare da un perito incaricato delle stime alla chiusura di ogni esercizio contabile.

2 La visita dei beni fondiari da parte degli esperti incaricati delle stime deve essere ripetuta almeno ogni tre anni.

3 I periti incaricati delle stime devono motivare il loro metodo di stima nei confronti della società di audit.

4 Se la direzione del fondo e la SICAV non riprendono senza variazioni il valore di stima nei conti, devono fornire una giustificazione alla società di audit.

178 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 94 Verifica e valutazione dei progetti di costruzione

(art. 64 e 65 LICol)179

1 La direzione del fondo e la SICAV fanno verificare da almeno un perito incaricato delle stime se i costi presumibili di un progetto di costruzione sono conformi al mercato e adeguati.

2 Al termine della costruzione, la direzione del fondo e la SICAV ne fanno stimare il valore venale da almeno un perito incaricato delle stime.

179 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 95 Obbligo di pubblicazione

(art. 67 LICol)180

1 La direzione del fondo e la SICAV pubblicano negli organi di pubblicazione il valore venale del patrimonio del fondo e il valore di inventario delle quote che ne risulta contemporaneamente alla sua comunicazione alla banca o alla società di intermediazione mobiliare incaricate della negoziazione regolare di quote di fondi immobiliari in borsa o fuori borsa.181

2 Nel caso di fondi immobiliari, negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, vanno inoltre osservate le disposizioni giuridiche determinanti sulla borsa.

180 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

181 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 96 Competenze speciali

(art. 65 LICol)

1 In caso di costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia ai sensi dell'articolo 65 capoverso 2 LICol, l'onere che grava tutti i beni fondiari non può superare in media un terzo del valore venale.182

1bis Per tutelare la liquidità l'onere può essere aumentato temporaneamente ed eccezionalmente alla metà del valore venale se:

a.
il regolamento del fondo lo prevede; e
b.
gli interessi degli investitori rimangono tutelati.183

1ter La società di audit si esprime in merito alle condizioni di cui al capoverso 1bis nel quadro della verifica del fondo immobiliare.184

2 Se fanno erigere costruzioni o eseguono il risanamento di edifici, la direzione del fondo e la SICAV possono accreditare al conto economico del fondo immobiliare, per la fase di preparazione, di costruzione o di risanamento dell'edificio, un interesse di costruzione al saggio di mercato usuale per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempre che i costi non superino in tal modo il valore venale stimato.

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

183 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

184 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 97 Emissione di quote di fondi immobiliari

(art. 66 LICol)

1 L'emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può essere effettuata soltanto in tranche.

2 La direzione del fondo e la SICAV stabiliscono almeno:

a.
il numero pianificato di nuove quote da emettere;
b.
il rapporto di opzione pianificato per gli attuali investitori;
c.
il metodo di emissione del diritto di opzione.

3 I periti incaricati delle stime verificano il valore venale di ogni bene fondiario per il calcolo del valore di inventario e la fissazione del prezzo di emissione.

Art. 98 Riscatto anticipato di quote di fondi immobiliari

(art. 66 LICol)

La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell'esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se:

a.185
gli investitori lo esigono in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo all'atto della disdetta;
b.
tutti gli investitori che hanno richiesto il rimborso anticipato possono essere tacitati.

185 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Sezione 4: Altri fondi per investimenti tradizionali e alternativi

Art. 99 Investimenti ammessi

(art. 69 LICol)

1 Sono ammessi come investimenti di altri fondi segnatamente:

a.
i valori mobiliari;
b.
le quote di investimenti collettivi di capitale;
c.
gli strumenti del mercato monetario;
d.
i depositi a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi;
e.
i metalli preziosi;
f.
gli strumenti finanziari derivati per i quali fungono da valori di base valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi di cambio, crediti, valute, metalli preziosi, commodities o simili;
g.
i prodotti strutturati riferiti a valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi di cambio, valute, metalli preziosi, commodities o simili.

2 Per altri fondi destinati a investimenti alternativi, la FINMA può ammettere ulteriori investimenti come commodities, materie prime e i corrispondenti titoli di materie prime.186

3 Gli investimenti ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2 LICol devono essere espressamente menzionati nel regolamento del fondo.

4 L'articolo 73 capoverso 4 si applica per analogia agli investimenti in quote di investimenti collettivi di capitale.

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 100 Tecniche d'investimento e limitazioni

(art. 70 cpv. 2 e art. 71 cpv. 2 LICol)

1 Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:

a.
assumere crediti di entità non superiore al 25 per cento del patrimonio netto del fondo;
b.187
costituire in pegno il 60 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
c.
assumere un impegno complessivo del 225 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;
d.
effettuare vendite allo scoperto.

2 Gli altri fondi destinati a investimenti alternativi possono:

a.
assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;
b.188
costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
c.
assumere un impegno complessivo del 600 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;
d.
effettuare vendite allo scoperto.

3 Il regolamento del fondo menziona espressamente le limitazioni di investimento. Esso disciplina inoltre il tipo e l'entità delle vendite allo scoperto ammesse.

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).

Art. 101 Deroghe

(art. 69-71 LICol)

In singoli casi, la FINMA può ammettere deroghe alle disposizioni in materia di:

a.
investimenti ammessi;
b.
tecniche di investimento;
c.
limitazioni;
d.
ripartizione del rischio.
Art. 102 Indicazione del rischio

(art. 71 cpv. 3 LICol)

1 L'indicazione di rischi speciali (clausola d'avvertimento) necessita dell'approvazione della FINMA.

2 La clausola d'avvertimento deve essere pubblicata sulla prima pagina del regolamento del fondo, del prospetto e del foglio informativo di base di cui agli articoli 58-63 e 66 LSerFi189 e deve sempre essere utilizzata nella forma approvata dalla FINMA.190

189 RS 950.1

190 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Banca depositaria

Art. 102a191 Organizzazione

(art. 72 LICol)

1 La banca depositaria deve avere un'organizzazione idonea all'adempimento dei suoi compiti e occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.

2 Per svolgere la sua attività quale banca depositaria, essa dispone di almeno tre collaboratori a tempo pieno con diritto di firma.

191 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 103 Obbligo di informazione

(art. 72 cpv. 2 LICol)

La banca depositaria comunica alla società di audit le persone dirigenti incaricate dei compiti della banca depositaria.

Art. 104 Compiti

(art. 73 LICol)

1 La banca depositaria ha i seguenti compiti:

a.
è responsabile della tenuta del conto e del deposito degli investimenti collettivi di capitale, ma non può può disporre autonomamente del loro patrimonio;
b.
garantisce che negli affari che si riferiscono al patrimonio dell'investimento collettivo di capitale il controvalore le sia trasferito entro i termini usuali;
c.
informa la direzione del fondo o l'investimento collettivo di capitale qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, se possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimoniale interessato;
d.
tiene le necessarie registrazioni e i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i beni patrimoniali custoditi dei singoli investimenti collettivi di capitale;
e.
per i beni patrimoniali che non possono essere presi in custodia verifica la proprietà della direzione del fondo o dell'investimento collettivo di capitale e tiene registrazioni in merito.192

2 Nel caso di fondi immobiliari e di L-QIF che effettuano investimenti immobiliari, la banca depositaria conserva le cartelle ipotecarie non cedute contro garanzia, nonché le azioni di società immobiliari. Per l'amministrazione corrente dei valori immobiliari, essa può fare tenere conti da terzi.193

3 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, tutti i compiti devono essere assunti dalla medesima banca depositaria.

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 105a194 Compiti in caso di delega della custodia

(art. 73 cpv. 2 e 2bis LICol)

Se trasferisce la custodia del patrimonio del fondo a un depositario terzo o a un depositario centrale in Svizzera o all'estero, la banca depositaria verifica e sorveglia che esso:195

a.
disponga di un'organizzazione d'esercizio adeguata, di garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei beni patrimoniali affidatigli;
b.
sia sottoposto a una verifica esterna periodica e che in tal modo sia assicurato che gli strumenti finanziari sono in suo possesso;
c.
custodisca i beni patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che questa possa identificarli in qualsiasi momento, mediante raffronti periodici degli inventari, come appartenenti al patrimonio del fondo;
d.
rispetti le prescrizioni a cui sottostà la banca depositaria per quanto concerne l'adempimento dei compiti delegatigli e per evitare conflitti di interessi.

194 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

195 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 106196 Exchange-Traded Funds (ETF)

(art. 15 e 78 cpv. 3 LICol)

1 Sono considerate Exchange-Traded Funds (ETF) le quote o le classi di quote di un investimento collettivo di capitale aperto quotate costantemente in una borsa svizzera e per le quali almeno un market maker secondo l'articolo 41 lettera c LIsFi197 assicura che il valore delle quote o delle classi di quote non si discosti in misura significativa dal valore netto di inventario indicativo.

2 Un investimento collettivo di capitale può essere designato «Exchange-Traded Fund» o «ETF» soltanto se tutte le quote o classi di quote sono strutturate come ETF.

3 Il prospetto deve contenere in particolare le seguenti indicazioni sull'ETF:

a.
indicazioni sulla quotazione e sul valore netto di inventario indicativo dell'ETF nonché sul market maker;
b.
indicazioni che illustrino dove e con quale frequenza viene pubblicata la composizione del portafoglio ETF o del suo paniere di titoli;
c.
la descrizione della negoziazione dell'ETF sul mercato primario e su quello secondario e la descrizione dei rischi ad essa associati;
d.
il riferimento al diritto di riscatto diretto che gli investitori attivi sul mercato secondario possono far valere presso la direzione del fondo o la SICAV, con l'indicazione delle relative condizioni e dei costi associati.

4 Per gli ETF che riproducono un indice, il prospetto deve contenere inoltre indicazioni:

a.
sul fornitore dell'indice e sull'indice riprodotto;
b.
sul metodo di riproduzione e sui rischi connessi;
c.
sul previsto errore di riproduzione in condizioni di mercato normali.

5 Se l'ETF è gestito attivamente, occorre indicarlo nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento, nel prospetto, nel foglio informativo di base e nella pubblicità. Inoltre, nel prospetto devono essere indicati i dettagli dell'attuazione della politica di investimento.

6 Se un investimento collettivo di capitale contiene sia classi di quote strutturate come ETF sia classi di quote che non lo sono:

a.
per la designazione delle classi di quote strutturate come ETF si deve utilizzare l'aggiunta «ETF»;
b.
nel prospetto devono essere pubblicati i dettagli sulle classi di quote strutturate come ETF, in particolare sulla modalità di funzionamento, sul commercio e su altre differenze rispetto alle altre classi di quote nonché sulle ripercussioni e sui rischi connessi per gli investitori;
c.
sulla prima pagina del contratto del fondo o del regolamento di investimento, del prospetto e del foglio informativo di base così come nella pubblicità deve essere indicato che l'investimento collettivo di capitale contiene sia classi di quote strutturate come ETF sia classi di quote che non lo sono.

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

197 RS 954.1

Sezione 2: …

Art. 107198

198 Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Art. 107a199

199 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3177). Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Sezione 3: Statuto degli investitori201

201 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Art. 108 Pagamento; incorporazione di quote

(art. 78 cpv. 1 e 2 LICol)

1 Quale ufficio di pagamento occorre prevedere una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934202 sulle banche.203

2 Qualora il regolamento del fondo preveda la fornitura di certificati di quote, su richiesta dell'investitore la banca depositaria ne incorpora i diritti in cartevalori (art. 965 CO204), senza valore nominale, nominative e che devono essere strutturate quali titoli all'ordine (art. 967 e 1145 CO).205

3 I certificati di quote possono essere emessi solo dopo il pagamento del prezzo di emissione.

4 L'emissione di quote frazionate è permessa solo per i fondi di investimento.

202 RS 952.0

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

204 RS 220

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 108a206 Gestione della liquidità

(art. 78a LICol)

1 La direzione del fondo o la SICAV deve garantire attraverso un processo specifico la gestione adeguata della liquidità per ciascuno degli investimenti collettivi di capitale da essa gestito.

2 Il processo deve prevedere in particolare che:

a.
il profilo di liquidità degli investimenti dell'investimento collettivo di capitale coincida complessivamente con la politica di investimento e le condizioni di riscatto e che combaci con gli impegni esistenti dell'investimento collettivo di capitale;
b.
la liquidità di ciascun portafoglio sia costantemente monitorata e regolarmente valutata in considerazione di altri rischi essenziali, al fine di individuare per tempo i rischi di liquidità e poter intervenire in maniera adeguata;
c.
per le decisioni di investimento si tenga conto della liquidità degli investimenti e del loro impatto sulla liquidità del portafoglio;
d.
per ciascun investimento collettivo di capitale siano disposti strumenti adeguati per la gestione della liquidità;
e.
la direzione del fondo o la SICAV disponga delle informazioni necessarie per valutare l'adeguatezza della liquidità, segnatamente delle informazioni sugli investimenti, sugli impegni e sulla cerchia degli investitori dell'investimento collettivo di capitale.

3 La direzione del fondo o la SICAV deve eseguire, a intervalli regolari, stress test adeguati per ciascun investimento collettivo di capitale che essa gestisce. I test si orientano a condizioni di mercato normali e straordinarie e si fondano su scenari storici e ipotetici. Se il patrimonio netto del fondo dell'investimento collettivo di capitale gestito non supera i 25 milioni di franchi si può rinunciare allo stress test.

4 La direzione del fondo o la SICAV deve elaborare un piano di gestione delle crisi e definirvi le misure per l'utilizzo dei previsti strumenti di gestione della liquidità come pure le procedure e le competenze interne. Deve verificare regolarmente il piano di gestione delle crisi per assicurarsi che, in caso di necessità, gli strumenti di gestione della liquidità possano essere impiegati senza indugio e in maniera adeguata.

5 La FINMA può disciplinare i dettagli.

206 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 109 Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento

(art. 79 LICol)

1 Nel caso di investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione o di limitato impatto sul mercato, il regolamento del fondo può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a determinate scadenze, ma almeno quattro volte all'anno.

2 La FINMA può, su richiesta motivata, limitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento a seconda degli investimenti e della politica di investimento. Ciò vale segnatamente per:

a.
gli investimenti che non sono quotati e non sono negoziati su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
b.
gli investimenti ipotecari;
c.
gli investimenti in private equity.

3 Il regolamento del fondo, il prospetto e il foglio informativo di base devono menzionare espressamente se il diritto di riscatto in qualsiasi momento è limitato.207

4 Il diritto di riscatto in qualsiasi momento può essere sospeso per cinque anni al massimo.

5 Nel regolamento del fondo, la direzione del fondo e la SICAV possono prevedere una riduzione proporzionale delle richieste di riscatto al raggiungimento di una determinata percentuale o soglia in un determinato momento (gating), se sussistono circostanze eccezionali e se ciò è nell'interesse degli investitori rimanenti. La parte rimanente delle richieste di riscatto è da considerarsi pervenuta il successivo giorno di valutazione. I dettagli devono essere resi noti nel regolamento del fondo. La FINMA approva l'introduzione di un gating nel regolamento del fondo.208

6 La decisione relativa alla dilazione o al gating e alla sua soppressione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.209

207 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

208 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

209 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Art. 110 Dilazione del rimborso

(art. 81 LICol)

1 Il regolamento del fondo può prevedere la dilazione temporanea ed eccezionale del rimborso se:

a.
un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del fondo è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato è limitato o sospeso;
b.
è data una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
c.
le operazioni inerenti agli investimenti collettivi di capitale sono irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;
d.
numerose quote sono state disdette e, di conseguenza, gli interessi degli altri investitori possono subire un importante pregiudizio.

2 La decisione di dilazione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.

Art. 110a210 Segregazione di singoli investimenti

(art. 15 e 78 cpv. 3 LICol)

1 Se è nell'interesse di tutti gli investitori e il contratto del fondo o il regolamento di investimento lo prevede, su richiesta motivata della direzione del fondo o della SICAV la FINMA può approvare, in casi straordinari, la segregazione di singoli investimenti illiquidi di un investimento collettivo di capitale (side pocket).

2 Dopo l'approvazione della FINMA la direzione del fondo o la SICAV deve pubblicare la propria decisione in merito alla segregazione negli organi di pubblicazione.

210 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 111 Riscatto coatto

(art. 82 LICol)

1 Il riscatto coatto ai sensi dell'articolo 82 LICol è ammesso soltanto in casi eccezionali.

2 I motivi del riscatto coatto devono essere menzionati nel regolamento del fondo.

Sezione 4:
Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto

Art. 112 Comparti

(art. 92-94 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV allestiscono un regolamento del fondo unico per l'investimento collettivo di capitale multi-comparto. Il regolamento ne reca la designazione e le designazioni supplementari dei singoli comparti.

2 Il regolamento del fondo deve in particolare menzionare se la direzione del fondo o la SICAV hanno il diritto di aprire ulteriori comparti, di sciogliere i comparti esistenti o di riunirli.

3 La direzione del fondo e la SICAV indicano inoltre nel regolamento del fondo che:

a.
le rimunerazioni sono addebitate soltanto ai comparti ai quali spetta una determinata prestazione;
b.
le spese che non possono essere attribuite univocamente a un comparto sono addebitate ai singoli comparti in proporzione alla loro percentuale rispetto al patrimonio del fondo;
c.
gli investitori hanno diritto soltanto al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano o di cui detengono azioni;
d.
soltanto il comparto del corrispondente investimento collettivo di capitale risponde degli impegni relativi a un singolo comparto.

4 Le commissioni addebitate agli investitori in caso di cambiamento da un comparto a un altro devono essere espressamente menzionate nel regolamento del fondo.

5 L'articolo 115 si applica per analogia alla riunione di comparti.

Art. 113211

211 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Sezione 5: Ristrutturazione e scioglimento

Art. 114 Condizioni della ristrutturazione

(art. 92 e 95 cpv. 1 LICol)

1 La direzione del fondo può riunire fondi di investimento o comparti se:

a.
la riunione è prevista dai corrispondenti contratti del fondo;
b.
i fondi sono gestiti dalla medesima direzione del fondo;
c.212
i corrispondenti contratti del fondo coincidono in linea di massima per quanto concerne i seguenti requisiti:
1.
la politica di investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi inerenti alla politica di investimento,
2.
l'utilizzazione dell'utile netto e dei guadagni di capitale realizzati mediante l'alienazione di beni e di diritti,
3.
il tipo, l'ammontare e il calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita degli investimenti, come diritti di mediazione, tasse e tributi, che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o agli investitori,
4.
la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
d.
il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei fondi di investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di permuta e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
e.
non ne risultano spese né per il fondo di investimento o per il comparto, né per gli investitori.

2213

3 La FINMA può subordinare a ulteriori condizioni la riunione di fondi di investimento e il trasferimento patrimoniale di una SICAV, in particolare nel caso di fondi immobiliari.

212 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

213 Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Art. 115 Procedura di riunione di investimenti collettivi di capitale

(art. 95 cpv. 1 lett. a e b LICol)

1 In caso di riunione di due fondi di investimento, gli investitori del fondo di investimento da trasferire ricevono quote di uguale entità del fondo di investimento da riprendere. Il fondo di investimento da trasferire è sciolto senza liquidazione.

2 Il contratto del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi di investimento. Esso contiene in particolare disposizioni concernenti:

a.
l'informazione degli investitori;
b.
gli obblighi di verifica degli uffici di revisione in caso di riunione.

3 La FINMA può autorizzare una dilazione limitata del rimborso se la riunione richiede presumibilmente più di un giorno.

4 La direzione del fondo comunica alla FINMA la conclusione della riunione.

5214

214 Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Art. 116 Scioglimento di un investimento collettivo di capitale

(art. 96 e 97 LICol)

1 L'investimento collettivo di capitale è sciolto e può essere liquidato senza indugio, se:

a.
la direzione del fondo o la banca depositaria ha dato la disdetta;
b.
gli azionisti imprenditori di una SICAV hanno deciso lo scioglimento.

2 L'investimento collettivo di capitale deve essere liquidato senza indugio, se la FINMA ne ha disposto lo scioglimento.

3 La direzione del fondo o la SICAV deve richiedere l'autorizzazione della FINMA prima del versamento finale.

4 Il commercio di quote in borsa deve essere sospeso al momento dello scioglimento.

5 La disdetta del contratto tra la SICAV e la banca depositaria deve essere comunicato senza indugio alla FINMA e alla società di audit.

Titolo 3: Investimenti collettivi di capitale chiusi

Capitolo 1:
Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

Art. 117216 Scopo

(art. 98 cpv. 1 LICol)

1 La SAcCol può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi217 o avviare attività imprenditoriali a scopo commerciale.218

2 Essa investe in capitale di rischio di imprese e progetti e può determinarne l'orientamento strategico. Può anche investire in investimenti di cui all'articolo 121.

3 A questo scopo essa può:

a.
riprendere il controllo dei diritti di voto in imprese;
b.
per tutelare gli interessi degli accomandanti, far parte dell'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

217 RS 954.1

218 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 118 Accomandatari

(art. 98 cpv. 2 LICol)

1219

2 Se la società ha un unico accomandatario, quest'ultimo deve disporre di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi. Se la società ha più accomandatari, essi devono disporre insieme di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi.

3 Gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 1 si applicano per analogia agli accomandatari.

219 Abrogato dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 119 Contratto di società

(art. 9 cpv. 3 e 102 LICol)220

1 Gli accomandatari possono delegare le decisioni di investimento e altre attività sempre che la delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.

2 Gli accomandatari incaricano esclusivamente persone qualificate per un'esecuzione ineccepibile dell'attività e garantiscono l'istruzione, la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione del mandato.

3 Gli accomandatari con mansioni direttive possono partecipare alla società come accomandanti sempre che:

a.
il contratto di società lo preveda;
b.
la partecipazione provenga dal loro patrimonio privato; e
c.
la partecipazione sia sottoscritta al momento del lancio.

3bis221

4 Il contratto di società disciplina i dettagli e deve essere redatto in una lingua ufficiale. La FINMA può ammettere un'altra lingua in singoli casi.222

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

221 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 120 Capitale di rischio

(art. 103 cpv. 1 LICol)

1 Il capitale di rischio serve di regola al finanziamento diretto o indiretto di imprese e progetti in linea di massima nell'aspettativa di un valore aggiunto superiore alla media, connessa alla probabilità di una perdita superiore alla media.

2 Il finanziamento può in particolare essere effettuato tramite:

a.
capitale proprio;
b.
capitale di terzi;
c.
forme miste di capitale proprio e di capitale di terzi, come i finanziamenti mezzanini.
Art. 121 Altri investimenti

(art. 103 cpv. 2 LICol)

1 Sono ammessi in particolare:

a.223
i progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali;
b.
gli investimenti alternativi;
c.224
ulteriori investimenti, in particolare investimenti in immobili o infrastrutture;
d.225
forme miste di tutti gli investimenti possibili secondo gli articoli 120 e 121.

2 Il contratto di società disciplina i dettagli.

3 Sono ammessi soltanto progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali di persone che non sono legate, né direttamente né indirettamente:

a.
all'accomandatario;
b.226
alle persone responsabili dell'amministrazione e della gestione; o
c.
agli investitori.227

4 L'accomandatario, le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione e le persone fisiche e giuridiche loro vicine nonché gli investitori di una SAcCol possono riprendere da quest'ultima valori immobiliari e infrastrutturali o cederli se:

a.
la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita dei valori immobiliari e infrastrutturali e del costo delle operazioni è confermata da un perito indipendente incaricato delle stime; e
b.
l'assemblea dei soci ha approvato l'operazione.228

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

224 Introdotta dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

225 Introdotta dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

226 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

227 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

228 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso

Art. 122 Scopo

(art. 110 LICol)

1 La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Essa si prefigge principalmente il conseguimento di redditi o utili di capitale e non persegue un'attività imprenditoriale in senso proprio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi229.230

2 La società di investimento a capitale fisso può delegare le decisioni d'investimento e compiti parziali, sempre che la delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.

229 RS 954.1

230 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 122a231 Conferimento minimo

(art. 110 cpv. 2 LICol)

1 All'atto della costituzione devono essere liberate in contanti azioni per un volume minimo di 500 000 franchi.

2 Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.

3 La SICAF comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.

231 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 122b232 Azioni proprie degli organi

(art. 110 cpv. 2 LICol)

Gli organi devono detenere permanentemente azioni proprie in punti percentuali del patrimonio complessivo della SICAF, ma almeno 20 milioni di franchi, nella misura seguente:

a.
1 per cento per la quota inferiore a 50 milioni di franchi;
b.
¾ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;
c.
½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;
d.
¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni;
e.
⅛ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.

232 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 123 Investimenti ammessi

(art. 110 LICol)

1 Le disposizioni relative agli investimenti ammessi per altri fondi si applicano per analogia.

2 La FINMA può autorizzare altri investimenti.

Art. 126 Modifica degli statuti e del regolamento di investimento

(art. 115 cpv. 3 LICol)

La SICAF pubblica negli organi di pubblicazione le modiche importanti degli statuti e del regolamento di investimento, decise dall'assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l'indicazione degli uffici dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.

Titolo 3a:233 Fondo riservato a investitori qualificati

233 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 126a Definizione

(art. 13 cpv. 2bis, 15 cpv. 3, 118a cpv. 1 e 118f cpv. 1 LICol)

1 Un investimento collettivo di capitale è considerato un fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) soltanto se è fatta esplicita rinuncia all'autorizzazione o all'approvazione della FINMA.

2 Si ha un'esplicita rinuncia nel momento in cui l'istituto cui compete l'amministrazione del L-QIF effettua la prima notifica di assunzione dell'amministrazione al Dipartimento federale delle finanze (DFF) conformemente all'articolo 126g capoverso 1 lettera a.

Art. 126b Applicabilità della presente ordinanza, dell'OICol-FINMA e delle norme di autodisciplina riconosciute dell'organizzazione settoriale

(art. 118a cpv. 2 LICol)

1 Il L-QIF sottostà alla presente ordinanza, sempreché questa non disponga altrimenti.

2 Sottostà alle disposizioni dell'ordinanza FINMA del 27 agosto 2014234 sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA), sempreché la presente ordinanza lo disponga.

3 Sottostà per analogia alle seguenti norme di autodisciplina235 emanate dall'organizzazione settoriale e riconosciute dalla FINMA come standard minimi:

a.
norme di comportamento, del 5 agosto e del 23 settembre 2021;
b.
direttive relative ai fondi immobiliari, del 5 agosto 2021;
c.
direttive relative ai fondi del mercato monetario, del 5 agosto 2021;
d.
direttive per la valutazione del patrimonio di investimenti collettivi di capitale e per il trattamento degli errori di valutazione nell'ambito di investimenti collettivi di capitale aperti, del 5 agosto 2021;
e.
direttive relative al calcolo e alla pubblicazione della performance di investimenti collettivi di capitale, del 5 agosto 2021;
f.
direttive relative al calcolo e alla pubblicazione del Total Expense Ratio (TER) di investimenti collettivi di capitale, del 5 agosto 2021.

234 RS 951.312

235 Le norme di comportamento e le direttive sono consultabili gratuitamente presso la Asset Management Association Switzerland, all'indirizzo: www.am-switzerland.ch > Regulierung > Selbstregulierung.

Art. 126c Requisiti per un cambiamento dello stato da investimento collettivo di capitale sottoposto a vigilanza a L-QIF

(art. 118b LICol)

1 Il cambiamento dello stato da investimento collettivo di capitale sottoposto a vigilanza a L-QIF necessita previamente dell'approvazione e, se del caso, dell'autorizzazione della FINMA.

2 La FINMA approva il cambiamento dello stato e, se del caso, lo autorizza se:

a.
i requisiti di cui all'articolo 118a capoverso 1 lettere a-c LICol sono adempiuti;
b.
il contratto del fondo, il regolamento di investimento o il contratto di società prevede la possibilità di un cambiamento dello stato;
c.
il cambiamento dello stato non comporta costi a carico né dell'investimento collettivo di capitale né degli investitori; e
d.
nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica:
1.
del fondo contrattuale di investimento:
-
la banca depositaria ha acconsentito al cambiamento dello stato, e
-
nell'investimento collettivo di capitale rimangono soltanto gli investitori che hanno espressamente approvato il cambiamento dello stato,
2.
della SICAV:
-
la banca depositaria ha acconsentito al cambiamento dello stato,
-
gli azionisti imprenditori che hanno approvato il cambiamento dello stato detengono almeno due terzi delle azioni societarie emesse, e
-
nell'investimento collettivo di capitale rimangono soltanto gli investitori che hanno espressamente approvato il cambiamento dello stato;
3.
della SAcCol: tutti gli investitori hanno approvato il cambiamento dello stato a L-QIF.

3 La FINMA può precisare i requisiti per un cambiamento dello stato a L-QIF.

4 Nella sua decisione relativa all'approvazione e, se del caso, all'autorizzazione del cambiamento dello stato stabilisce la data dello svincolo dell'investimento collettivo di capitale dalla vigilanza.

Art. 126d Obblighi di informazione in caso di cambiamento dello stato

(art. 118b LICol)

1 La direzione del fondo, il consiglio di amministrazione di una SICAV e gli accomandatari di una SAcCol devono comunicare senza indugio alla FINMA la decisione relativa a un cambiamento dello stato a L-QIF.

2 Nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, la decisione relativa al cambiamento dello stato deve essere pubblicata negli organi di pubblicazione. La pubblicazione deve contenere in particolare le seguenti informazioni:

a.
l'indicazione delle ripercussioni che il cambiamento di stato ha sullo stato di approvazione o di autorizzazione dell'investimento collettivo di capitale, in particolare sullo svincolo di quest'ultimo dalla vigilanza della FINMA;
b.
l'indicazione che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, gli investitori possono decidere se:
1.
rimanere nell'investimento collettivo di capitale, se approvano espressamente il cambiamento dello stato, o
2.
riscattare le loro quote nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se danno la disdetta delle quote;
c.
l'indicazione che gli investitori che non esercitano il diritto di scelta di cui alla lettera b sono assimilati agli investitori che danno la disdetta delle loro quote il 30° giorno dopo la pubblicazione.

3 Nel caso di un investimento collettivo di capitale che riveste la forma giuridica della SAcCol, prima della decisione concernente il cambiamento dello stato gli accomandatari devono indicare agli accomandanti le ripercussioni che ne derivano per lo stato di approvazione e lo stato di autorizzazione della SAcCol, in particolare per lo svincolo della SAcCol dalla vigilanza della FINMA.

Art. 126e Ristrutturazioni

(art. 118b LICol)

Non è ammesso ristrutturare un L-QIF raggruppandolo con investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza o trasformandolo in siffatti investimenti.

Art. 126f Disposizioni non applicabili ai L-QIF

(art. 118d LICol)

Ai L-QIF non si applicano le seguenti disposizioni:

a.
le disposizioni concernenti l'autorizzazione e l'approvazione nonché l'attività di vigilanza della FINMA (art. 7-23, 31 cpv. 6, 33 cpv. 2, 35, 35a cpv. 2-4, 40, 53, 54 cpv. 4, 55 cpv. 1-3ter e 5-7, 61, 62 cpv. 2, secondo periodo, e 3, 62b, 63 cpv. 3 e 4, 109, 110 cpv. 2, 110a, 114 cpv. 3, 115 cpv. 3 e 4, 116 cpv. 3 e 5, 118 cpv. 3, 119 cpv. 4, secondo periodo, 137, 141 e 142);
b.
le prescrizioni di investimento di cui agli articoli 32a, 67-102, 117 capoversi 2 e 3, 120 e 121;
c.
le disposizioni concernenti la modifica del contratto del fondo secondo l'articolo 41 e il cambiamento di banca depositaria secondo l'articolo 105.
Art. 126g Obbligo di notifica e trattamento dei dati

(art. 118f LICol)

1 L'istituto cui compete l'amministrazione di un L-QIF deve notificare al DFF quanto segue, indicando la propria ditta e la designazione o la ditta del L-QIF:

a.
l'assunzione dell'amministrazione, entro 14 giorni dalla firma del contratto del fondo o del contratto di società oppure dall'approvazione degli statuti;
b.
la rinuncia all'amministrazione, entro 14 giorni dalla firma del contratto del fondo modificato o del contratto di società modificato, dall'approvazione degli statuti modificati o dalla conclusione della liquidazione del L-QIF.

2 In caso di assunzione dell'amministrazione, a scopi statistici deve inoltre notificare al DFF entro il termine di cui al capoverso 1 lettera a in particolare:

a.
i dati di contatto del L-QIF e dell'istituto cui compete l'amministrazione;
b.
la forma giuridica, il carattere aperto o chiuso e le categorie di investimento del L-QIF;
c.
la data di assunzione dell'amministrazione del L-QIF;
d.
la data presumibile del lancio del L-QIF;
e.
il nome e i dati di contatto della banca depositaria;
f.
il nome e i dati di contatto della società di audit;
g.
il nome e i dati di contatto dell'istituto cui competono le decisioni di investimento, se le decisioni di investimento sono state delegate;
h.
lo stile e la strategia di investimento.

3 In caso di rinuncia all'amministrazione, a scopi statistici deve altresì notificare al DFF, entro il termine di cui al capoverso 1 lettera b, la data della rinuncia all'amministrazione del L-QIF.

4 Inoltre, a scopi statistici deve notificare al DFF di volta in volta entro 14 giorni:

a.
la data del lancio del L-QIF;
b.
ogni mutamento dei dati notificati secondo i capoversi 2 e 3;
c.
l'apertura della liquidazione attraverso il L-QIF.

5 Il DFF può pubblicare in un elenco i dati di cui ai capoversi 1, 2 lettere b ed e nonché 4 lettere a e c.

6 L'istituto cui compete l'amministrazione del L-QIF deve trasmettere periodicamente al DFF o a un terzo da esso incaricato, a scopi statistici, in particolare i seguenti dati relativi al L-QIF:

a.
la situazione e la variazione patrimoniale;
b.
il valore delle quote emesse e riscattate;
c.
i valori patrimoniali, articolati secondo:
1.
valori patrimoniali svizzeri ed esteri,
2.
valute,
3.
le seguenti categorie di investimento: strumenti del mercato monetario, crediti da operazioni pensionistiche, obbligazioni, azioni e altri titoli di partecipazione, quote di altri investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati, immobili, altri titoli;
d.
gli impegni, articolati secondo impegni svizzeri e impegni verso l'estero;
e.
il conto economico;
f.
i dati del rischio, compresi l'articolazione degli attivi e dei passivi in base alla struttura per scadenze nonché il saldo delle operazioni fuori bilancio.

7 Il DFF emana istruzioni tecniche sulla forma delle notifiche di cui al presente articolo. Stabilisce in particolare quali dati sono forniti in tutto o in parte in forma elettronica.

8 Il DFF o il terzo da esso incaricato può scambiare con le autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari, nel quadro del rispettivo mandato legale, i dati rilevati secondo il presente articolo.

9 Il DFF o il terzo da esso incaricato può pubblicare in forma aggregata i dati rilevati secondo il presente articolo e trasmetterli ad altri servizi competenti della Confederazione, segnatamente all'Ufficio federale di statistica, nonché ad autorità competenti di altri Paesi e a organizzazioni internazionali.

Art. 126h Obblighi dell'istituto cui compete l'amministrazione del L-QIF

(art. 118g e 118h LICol)

1 L'istituto cui compete l'amministrazione di un L-QIF (art. 118g e 118h LICol) è responsabile del rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie o regolamentari applicabili al L-QIF.

2 Se un investimento collettivo di capitale non soddisfa o non soddisfa più i criteri che definiscono un L-QIF secondo l'articolo 118a capoverso 1 lettere a-c LICol, l'istituto deve informarne senza indugio la FINMA, la banca depositaria e la società di audit.

3 Se le disposizioni legali, contrattuali, statutarie o regolamentari applicabili al L-QIF non sono o non sono più rispettate in altro modo, l'istituto deve informarne senza indugio gli investitori, la banca depositaria così come la società di audit e provvedere entro un termine congruo al ripristino della situazione conforme. Se ciò non è possibile, l'istituto deve sciogliere il L-QIF.

Capitolo 2:
Disposizioni particolari per un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV

Art. 126j Redazione e modifica del regolamento di investimento nonché modifica degli statuti di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV

(art. 50, 94 e 118a cpv. 2 LICol)

1 Il contenuto del regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV è retto dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la LICol o lo statuto non dispongano altrimenti. Il regolamento di investimento necessita dell'approvazione dell'assemblea generale.

2 L'assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:

a.
non sia necessaria per legge;
b.
tocchi i diritti degli azionisti; o
c.
non sia esclusivamente di natura formale.

3 Se decide una modifica del regolamento di investimento, l'assemblea generale deve pubblicare negli organi di pubblicazione o comunicare agli investitori per scritto le seguenti informazioni:

a.
un compendio delle principali modifiche;
b.
l'indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente; e
c.
l'indicazione della data di entrata in vigore delle modifiche.

4 I capoversi 1-3 si applicano per analogia allo statuto, per quanto esso disciplini contenuti del regolamento di investimento.

Art. 126k Creazione, soppressione o riunione di classi di quote

(art. 26 cpv. 3, 78 cpv. 3 e 118a cpv. 2 LICol)

1 Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, con il consenso della banca depositaria la direzione del fondo o la SICAV può creare, sopprimere o riunire classi di quote, sempreché il contratto del fondo o gli statuti lo prevedano.

2 A tale scopo la direzione del fondo o la SICAV tiene conto segnatamente dei seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, sicurezza della valuta, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo e cerchia degli investitori.

3 I dettagli sono disciplinati nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento. Questi devono menzionare segnatamente il rischio che una classe debba rispondere in determinate circostanze per un'altra classe.

4 La direzione del fondo o la SICAV deve pubblicare negli organi di pubblicazione la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo o del regolamento di investimento.

5 L'articolo 112 capoverso 3 lettere a-c si applica per analogia.

Art. 126l Patrimonio minimo

(art. 25 cpv. 3, 36 cpv. 2 e 118a cpv. 2 LICol)

1 Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.

2 Se lo prevede il contratto del fondo o il regolamento di investimento, la direzione del fondo può prorogare il termine due volte di sei mesi.

3 Se esercita il suo diritto a una proroga del termine, la direzione del fondo deve informarne senza indugio la banca depositaria e la società di audit e pubblicare la decisione negli organi di pubblicazione o comunicarla agli investitori per scritto.

Art. 126m Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento

(art. 79 e 118a cpv. 2 LICol)

1 Nel caso di un L-QIF di difficile valutazione o con accesso limitato al mercato che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, il contratto del fondo o il regolamento di investimento può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a determinate scadenze, ma almeno ogni cinque anni.

2 Il contratto del fondo o il regolamento di investimento può inoltre prevedere una riduzione proporzionale delle richieste di riscatto al raggiungimento di una determinata percentuale o soglia in un determinato momento (gating), se sussistono circostanze eccezionali e se ciò è nell'interesse degli investitori rimanenti. La parte rimanente delle richieste di riscatto è da considerarsi pervenuta il successivo giorno di valutazione. I dettagli devono essere menzionati nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento.

3 Se si avvale della possibilità di gating, la direzione del fondo deve informarne senza indugio la società di audit e pubblicare la decisione negli organi di pubblicazione o comunicarla agli investitori per scritto.

Art. 126n Obbligo di comunicazione in caso di dilazione del rimborso

(art. 81 cpv. 1, 118a cpv. 2 e 118m LICol)

La direzione del fondo deve informare senza indugio la società di audit in merito alla dilazione temporanea del rimborso secondo l'articolo 81 capoverso 1 o 118m LICol e pubblicare la decisione negli organi di pubblicazione o comunicarla agli investitori per scritto.

Capitolo 3: Prescrizioni di investimento

(art. 118n-118p LICol)

Sezione 1:
Limitazioni di investimento e tecniche di investimento per un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV

Art. 126o Indicazione del rischio

1 Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, l'indicazione del rischio secondo l'articolo 118n capoverso 2 LICol deve avere la forma di una clausola d'avvertimento che descrive in maniera concisa e precisa i principali rischi connessi ai possibili investimenti. La clausola d'avvertimento deve essere pubblicata sulla prima pagina del contratto del fondo o del regolamento di investimento e della documentazione pubblicitaria.

2 Inoltre, il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve contenere precisazioni concernenti i rischi particolari e, se del caso, la maggiore volatilità del L‑QIF.

Art. 126p Limitazioni di investimento e tecniche di investimento

1 Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV può:

a.
assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;
b.
costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
c.
assumere un impegno complessivo del 600 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.

2 Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve menzionare espressamente le limitazioni di investimento.

3 Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve descrivere inoltre le tecniche di investimento ammesse come il prestito di valori mobiliari, le operazioni pensionistiche, l'impiego di derivati, l'assunzione di crediti o il trasferimento a titolo di garanzia, le vendite allo scoperto e la concessione di crediti. Deve disciplinare segnatamente il tipo e l'entità delle vendite allo scoperto ammesse. Se il prestito di valori mobiliari o le operazioni pensionistiche sono ammesse, il contratto del fondo o il regolamento di investimento e il rapporto annuale devono contenere le indicazioni secondo l'articolo 76 capoversi 4 e 5.

4 Si applicano per analogia gli articoli 1-55 OICol-FINMA236 nella versione del 1° gennaio 2015237 relativi ai prestiti di valori mobiliari, alle operazioni pensionistiche, agli strumenti finanziari derivati e all'amministrazione delle garanzie, ad eccezione degli obblighi di informazione nei confronti della FINMA e di approvazione da parte della FINMA.

Art. 126q Osservanza delle prescrizioni di investimento

1 Le limitazioni percentuali secondo l'articolo 126p si riferiscono al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere osservate costantemente.

2 Per i L-QIF multi-comparto, le limitazioni di investimento e le tecniche di investimento si applicano singolarmente a ogni comparto.

3 Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV deve adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal suo lancio. Se questo termine non può essere rispettato, la direzione del fondo può prolungarlo una tantum di sei mesi, sempreché il contratto del fondo o il regolamento di investimento lo preveda. Se esercita questo diritto, la direzione del fondo deve informarne senza indugio la banca depositaria e la società di audit e pubblicare la decisione negli organi di pubblicazione o comunicarla agli investitori per scritto.

4 Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato alla limitazione o al valore ammessi, tutelando gli interessi degli investitori.

5 Se le prescrizioni di investimento sono violate attivamente, segnatamente attraverso acquisti o vendite, gli investimenti devono essere riportati immediatamente al valore ammesso. Se il danno causato da una simile violazione attiva in materia di investimento non è risarcito agli investitori, la violazione in materia di investimento deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e pubblicata quanto prima negli organi di pubblicazione o comunicata agli investitori per scritto. La comunicazione e la pubblicazione devono comprendere una descrizione concreta della violazione in materia di investimento e del danno subito dagli investitori. Il rapporto annuale deve riferire su tutte le violazioni attive in materia di investimenti.

Art. 126r Investimenti in altri investimenti collettivi di capitale

Il contratto del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o il regolamento di investimento della SICAV deve disciplinare la portata degli investimenti che il L-QIF può effettuare in altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici). Se si tratta di una parte importante del patrimonio del fondo:

a.
nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento deve essere indicata l'entità massima delle commissioni amministrative che devono essere sopportate dallo stesso L-QIF e dal fondo strategico;
b.
nel rapporto annuale deve essere indicata l'entità massima della quota di commissioni amministrative che devono essere sopportate, da un lato, dal L-QIF e, dall'altro, dal fondo strategico.
Art. 126s Strutture master e feeder

1 Un fondo feeder L-QIF è un L-QIF che investe almeno l'85 per cento del patrimonio del fondo in quote dello stesso fondo strategico L-QIF (fondo master L-QIF).

2 Per i L-QIF sono ammesse strutture master e feeder a condizione che il contratto del fondo o il regolamento di investimento lo preveda e si tratti di un L-QIF sia nel caso del fondo master sia del fondo feeder.

3 Gli investitori di un fondo master L-QIF sono i suoi fondi feeder L-QIF. Altri investitori possono essere ammessi a condizione che:

a.
vengano informati preventivamente del fatto che investono in un fondo master; e
b.
vengano trattati allo stesso modo dei fondi feeder L-QIF.

4 Si applicano per analogia gli articoli 56-64 OICol-FINMA238 nella versione del 1° gennaio 2015239 concernenti le strutture master e feeder, ad eccezione degli obblighi di informazione nei confronti della FINMA e di approvazione da parte della FINMA.

Sezione 2:
Ulteriori disposizioni per un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV e che effettua investimenti immobiliari

Art. 126t Investimenti immobiliari

1 Gli investimenti immobiliari ammessi di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV devono essere descritti espressamente nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento.

2 I beni fondiari e le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno devono essere iscritti nel registro fondiario a nome della direzione del fondo o della SICAV con menzione dell'appartenenza al L-QIF. Se il L-QIF è multi-comparto, occorre indicare a quale comparto il bene fondiario, la cartella ipotecaria o l'altro diritto contrattuale di pegno appartengono.

3 Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve indicare se il L-QIF può acquistare beni fondiari non edificati che non sono urbanizzati né idonei a una costruzione immediata e che non dispongono di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato per la costruzione in questione. Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve descrivere i rischi particolari connessi a tali investimenti.

4 Se fa erigere costruzioni o esegue il risanamento di edifici, la direzione del fondo può accreditare al conto economico del L-QIF, per la fase di preparazione, di costruzione o di risanamento dell'edificio, un interesse di costruzione al saggio di mercato usuale per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempre che in tal modo i costi non superino il valore venale stimato.

Art. 126u Investimenti in immobili di comproprietà

1 Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV può detenere immobili di comproprietà. Se si tratta di comproprietà ordinaria, nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento si deve indicare se:

a.
il L-QIF può detenere partecipazioni di minoranza;
b.
la direzione del fondo o la SICAV si è riservata, nel quadro di un regolamento per l'uso e l'amministrazione secondo l'articolo 647 capoverso 1 CC240, i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a-651 CC; o
c.
il diritto di prelazione secondo l'articolo 682 CC è soppresso contrattualmente.

2 Se si tratta di quote di comproprietà che rappresentano una partecipazione di minoranza, il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve indicare:

a.
la percentuale minima di partecipazione che il L-QIF deve detenere se detiene partecipazioni di minoranza;
b.
se tutti i comproprietari devono essere noti alla direzione o alla SICAV;
c.
se sono possibili eventuali restrizioni al diritto di cedere le quote di comproprietà in ogni momento; e
d.
il limite massimo d'investimento in partecipazioni di minoranza rispetto al patrimonio del fondo.

3 Il contratto del fondo o il regolamento di investimento deve indicare, se del caso, i rischi particolari connessi con una delle misure menzionate nel capoverso 1.

Art. 126w Ripartizione dei rischi

Il contratto del fondo o il regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV e che effettua investimenti immobiliari deve contenere in particolare le seguenti indicazioni sulla ripartizione del rischio:

a.
il numero minimo di beni fondiari che devono essere acquistati dal L-QIF;
b.
le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimonio del L-QIF:
1.
la percentuale massima che il valore venale di un bene fondiario può rappresentare,
2.
la percentuale massima che può essere investita in terreni edificabili,
3.
la percentuale massima che può essere investita in beni fondiari in diritto di superficie,
4.
la percentuale massima che può essere investita in cartelle ipotecarie e altri diritti contrattuali di pegno,
5.
la percentuale massima che può essere investita in quote di altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare.
Art. 126x Negozi con persone vicine

1 Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV e che effettua investimenti immobiliari è ammessa la conclusione di negozi con persone vicine di cui all'articolo 63 capoversi 2 e 3 LICol se:

a.
questa possibilità è prevista nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento;
b.
il numero di investitori previsto nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento, ma almeno la metà degli investitori o dei voti rappresentati nell'assemblea generale, approva la conclusione del negozio;
c.
oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del L-QIF, un perito incaricato delle stime di cui all'articolo 64 capoverso 1 LICol, indipendente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo o dalla SICAV nonché dalla banca depositaria del L-QIF, conferma la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni.

2 Conclusa l'operazione, la direzione del fondo deve redigere un rapporto contenente:

a.
indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore il giorno determinante dell'assunzione o della cessione;
b.
rapporti di stima dei periti permanenti incaricati delle stime;
c.
il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita redatto dal perito incaricato delle stime di cui al capoverso 1 lettera c.

3 La società di audit deve confermare alla direzione del fondo, nel quadro della sua verifica, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.

4 Nel rapporto annuale del L-QIF devono essere menzionati i negozi con persone vicine.

5 Per i valori immobiliari su cui la direzione del fondo, la SICAV o persone ad esse vicine fanno eseguire progetti edilizi, non è possibile concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine.

6 La nozione di persone vicine si basa sull'articolo 91a.

Art. 126y Esigenze relative ai periti incaricati delle stime e valutazione di investimenti immobiliari

1 I periti incaricati delle stime di cui all'articolo 118p capoverso 2 LICol devono:

a.
disporre delle qualifiche richieste;
b.
essere indipendenti; e
c.
disporre di sufficienti garanzie finanziarie o avere concluso un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

2 Devono effettuare le stime con la diligenza di un perito incaricato delle stime ordinario e qualificato.

3 La valutazione di beni fondiari in caso di acquisto o alienazione, la valutazione dei beni fondiari appartenenti al L-QIF nonché la verifica e la valutazione dei progetti di costruzione sono rette dagli articoli 92-94.

Sezione 3:
Prescrizioni di investimento per un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol

Art. 126zbis Negozi con persone vicine

1 Sono ammessi soltanto progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali di persone che non sono legate, né direttamente né indirettamente:

a.
all'accomandatario;
b.
alle persone responsabili dell'amministrazione e della gestione; o
c.
agli investitori.

2 L'accomandatario, le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione e le persone fisiche e giuridiche loro vicine nonché gli investitori di una SAcCol possono riprendere da quest'ultima valori immobiliari e infrastrutturali o cederglieli se:

a.
la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita ei valori immobiliari e infrastrutturali e del costo delle operazioni è confermata da un perito indipendente incaricato delle stime; e
b.
l'assemblea dei soci ha approvato l'operazione.

3 La società di audit deve verificare, nel quadro della sua verifica dell'istituto cui compete l'amministrazione, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.

Capitolo 4:
Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione

(art. 118i LICol)

Art. 126zquater Contabilità, valutazione e rendiconto

1 Alla contabilità, alla valutazione e al rendiconto di un L-QIF si applicano per analogia gli articoli 79-105 e 108 OICol-FINMA241 nella versione del 1° gennaio 2021242, ad eccezione dell'articolo 83 capoverso 1 secondo periodo.

2 Sempreché l'OICol-FINMA o le norme di autodisciplina riconosciute dell'organizzazione settoriale non dispongano altrimenti, la valutazione deve essere fatta conformemente a standard riconosciuti a livello internazionale. Gli standard applicati sono descritti dettagliatamente nel contratto del fondo, nel regolamento di investimento o nel contratto di società.

Art. 126zquinquies Obbligo di pubblicazione

1 Nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV è stabilito il momento e la forma in cui viene comunicato agli investitori il prezzo di emissione e di riscatto nonché il valore netto di inventario. La comunicazione avviene almeno una volta all'anno.

2 Se è pubblicato il valore netto di inventario, deve essere aggiunta la menzione «commissioni non comprese».

Capitolo 5: Verifica e rapporti di audit

(art. 118i cpv. 6 LICol)

Sezione 1: Verifica

Art. 126zsepties Verifica dei conti

1 La verifica dei conti del L-QIF comprende la verifica delle indicazioni secondo gli articoli 89 capoverso 1 lettere a-h e 90 LICol.

2 La verifica dei conti dell'accomandatario di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol è retta dagli articoli 728-731a CO243.

3 La verifica dei conti deve essere effettuata annualmente.

Art. 126zocties Verifica complementare

1 La verifica complementare del L-QIF comprende la verifica del rispetto delle seguenti disposizioni:

a.
la disposizione relativa ai criteri che definiscono il L-QIF secondo l'articolo 118a capoverso 1 LICol;
b.
la disposizione relativa alla notifica e al rilevamento di dati secondo l'articolo 118f LICol.

2 La verifica complementare deve essere effettuata ogni due anni.

3 Nel primo anno di verifica dopo il lancio del L-QIF o dopo la modifica dei documenti del fondo la verifica complementare comprende anche la verifica del rispetto delle seguenti disposizioni:

a.
disposizioni relative all'emanazione e al contenuto dei seguenti documenti:
1.
il contratto del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento,
2.
gli statuti e il regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV,
3.
il contratto di società di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol;
b.
disposizioni relative alla modifica dei documenti di cui alla lettera a;
c.
in caso di applicazione dell'approccio modello per la misurazione del rischio: disposizioni relative al suo calcolo e alla sua applicazione (si applicano per analogia gli art. 33-42 OICol-FINMA244 nella versione del 1° gennaio 2015245).

4 Nell'anno di verifica in cui deve essere rispettato il termine per osservare le limitazioni di investimento secondo l'articolo 126q capoverso 3 la verifica complementare comprende anche la verifica del rispetto del termine.

5 Allo svolgimento della verifica complementare si applicano per analogia gli articoli 5-8 dell'ordinanza del 5 novembre 2014246 sugli audit dei mercati finanziari.

6 È fatta salva la verifica di altre disposizioni del diritto in materia di mercati finanziari nel quadro della verifica prudenziale dell'istituto cui compete l'amministrazione del L-QIF secondo l'articolo 112 capoverso 1 OICol-FINMA247 nella versione del 1° gennaio 2021248.

Sezione 2: Rapporti di audit

Art. 126znovies Rapporti di audit

1 La società di audit presenta:

a.
i seguenti rapporti di verifica dei conti:
1.
rapporti di audit sulla verifica del conto annuale secondo l'articolo 118i capoverso 2 LICol,
2.
rapporti sintetici sulla verifica del L-QIF;
b.
rapporti di audit sulla verifica complementare.

2 Nel caso di un L-QIF multi-comparto si deve presentare un rapporto distinto per ogni comparto.

3 I rapporti devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese.

Art. 126zundecies Rapporto sintetico

1 La società di audit deve presentare il rapporto sintetico in tempo utile prima della pubblicazione del rapporto annuale. Il rapporto sintetico deve essere firmato dall'auditor responsabile o da un altro collaboratore con diritto di firma della società di audit.

2 Il rapporto sintetico deve pronunciarsi sul rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari concernenti il conto annuale e sulla verifica delle indicazioni di cui all'articolo 89 capoverso 1 lettere a-h LICol, mentre per i L-QIF che effettuano investimenti immobiliari deve pronunciarsi anche sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 90 LICol.

3 Per un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV il rapporto sintetico può comprendere anche il rendiconto presentato dall'ufficio di revisione conformemente all'articolo 728b CO250.

4 L'attestazione standard dell'organizzazione settoriale per la revisione contabile riconosciuta valida dalla FINMA vale anche per il L-QIF.

Art. 126zduodecies Rapporto di audit sulla verifica complementare

1 Il rapporto di audit sulla verifica complementare deve esporre i risultati della verifica in modo completo, univoco e oggettivo. L'auditor responsabile e un altro revisore con diritto di firma ne danno conferma apponendovi la loro firma.

2 Il rapporto di audit deve essere sottoposto all'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo dell'istituto cui compete l'amministrazione del L-QIF così come all'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo del L-QIF. Deve essere discusso in una seduta di questi organi e tale discussione deve essere verbalizzata.

Art. 126ztredecies Vizi sostanziali

1 Se nel quadro della sua attività di verifica constata vizi sostanziali, la società di audit deve includerli come contestazioni nel rapporto di audit sulla verifica prudenziale dell'istituto cui compete l'amministrazione del L-QIF.

2 La violazione di una disposizione di cui all'articolo 118a capoverso 1 LICol è sempre considerata un vizio sostanziale.

Titolo 4: Investimenti collettivi di capitale esteri

Capitolo 1: Approvazione

Art. 127b253 ETF esteri

(art. 78 cpv. 3, 119 e 120 LICol)

Le quote o le classi di quote, strutturate secondo il diritto estero come ETF, di un investimento collettivo di capitale estero aperto offerti in Svizzera a investitori non qualificati devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera.

253 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Art. 128254 Contratto di rappresentanza e contratto di ufficio di pagamento

(art. 120 cpv. 2 lett. d LICol)

1 La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo, il cui investimento collettivo di capitale ha l'approvazione per essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati, deve provare di aver concluso:

a.
un contratto di rappresentanza in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo;
b.
un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

2 La banca depositaria deve provare di aver concluso un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

3 Per l'offerta in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri il contratto di rappresentanza disciplina segnatamente:

a.
i diritti e gli obblighi della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso 1 e del rappresentante ai sensi dell'articolo 124 capoverso 2 LICol, in particolare i suoi obblighi di comunicazione, pubblicazione e informazione e le norme di comportamento;
b.
le modalità con cui gli investimenti collettivi di capitale sono offerti in Svizzera;
c.
l'obbligo di rendiconto della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso 1 nei confronti del rappresentante, segnatamente per quanto concerne le modifiche del prospetto e dell'organizzazione dell'investimento collettivo di capitale estero.

4 La FINMA pubblica un elenco dei Paesi con i quali ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni secondo l'articolo 120 capoverso 2 lettera e LICol.

254 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 128a255 Obblighi del rappresentante

(art. 124 cpv. 2 LICol)

1 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero dispone di un'organizzazione adeguata per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 124 LICol.

2 La FINMA disciplina i dettagli concernenti l'organizzazione e gli obblighi del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.256

255 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

256 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 129257 Procedura semplificata e accelerata

(art. 120 cpv. 3 LICol)

La FINMA può prevedere, nel singolo caso, una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per investimenti collettivi esteri, sempre che simili investimenti siano già stati approvati da un'autorità di vigilanza estera e che il diritto di reciprocità sia garantito.

257 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

Art. 129a258 Eccezioni

(art. 120 cpv. 4 LICol)

Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti a investitori qualificati secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018259 sui servizi finanziari (LSerFi) nell'ambito di una relazione durevole di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 4 LSerFi non devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 120 capoverso 2 lettera d LICol.

258 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

259 RS 950.1

Art. 130 Caducità dell'approvazione

(art. 15 e 120 LICol)

L'approvazione di investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi degli articoli 15 e 120 LICol decade se l'autorità di vigilanza del Paese di origine dell'investimento collettivo di capitale ritira l'approvazione.

Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri

Art. 131262 Capitale minimo e prestazione di garanzie

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

1 Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato interamente e mantenuto durevolmente.

2 La FINMA può consentire alle società di persone di depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo.

3 In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.

4 Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 20.

262 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 132 Assicurazione di responsabilità civile professionale

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

Il rappresentante conclude un'assicurazione di responsabilità civile professionale, adeguata alla sua attività commerciale, pari ad almeno 1 milione di franchi, dedotto il capitale minimo o la prestazione effettiva di garanzia ai sensi dell'articolo 131.

Art. 133 Prescrizioni di pubblicazione e di comunicazione

(art. 75-77, 83 cpv. 4 e 124 cpv. 2 LICol)264

1 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero pubblica i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali in una lingua ufficiale o in inglese. La FINMA può autorizzare la pubblicazione in un'altra lingua se essa è destinata soltanto a una determinata cerchia di investitori.265

2 Nelle pubblicazioni e nella pubblicità devono essere indicati:

a.
il Paese di origine dell'investimento collettivo di capitale;
b.
il rappresentante;
c.
l'ufficio di pagamento;
d.266
il luogo dove possono essere ottenuti i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali.

2bis Se al posto del foglio informativo di base si utilizza un documento estero equivalente secondo l'allegato 10 dell'ordinanza del 6 novembre 2019267 sui servizi finanziari (OSerFi), le informazioni di cui al capoverso 2 possono essere contenute in un allegato al foglio informativo di base.268

3 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero trasmette senza indugio i rapporti annuali e semestrali alla FINMA, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti di cui all'articolo 13a e le pubblica negli organi di pubblicazione. Gli articoli 39 capoverso 1 e 41 capoverso 1 secondo periodo si applicano per analogia.269

4 Il rappresentante pubblica a intervalli regolari i valori netti di inventario delle quote.

5 Le disposizioni in materia di pubblicazione e comunicazione non si applicano agli investimenti collettivi di capitale esteri offerti esclusivamente a investitori qualificati.270

264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

265 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

267 RS 950.11

268 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

269 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

270 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Titolo 5: Verifica e vigilanza271

271 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Capitolo 1: Verifica272

272 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 134273 Verifica della banca depositaria

(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)

1 La società di audit della banca depositaria verifica se quest'ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.

2 Se constata una violazione della legislazione sulla vigilanza o delle disposizioni contrattuali oppure altre irregolarità, la società di audit della banca depositaria ne informa la FINMA e la società di audit della direzione del fondo o della società d'investimento a capitale variabile (SICAV).

273 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 135274 Rapporto di audit

(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)

1 La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest'ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.

2 Deve inoltre includere le irregolarità eventualmente rilevate nel rapporto di audit della banca depositaria secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007275 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

3 Deve presentare il rapporto di audit secondo il capoverso 1 ai seguenti destinatari:

a.
alla direzione del fondo o alla SICAV;
b.
alla FINMA;
c.
alla società di audit della direzione del fondo o della SICAV.

4 La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto, nell'ambito delle sue verifiche, dei risultati del rapporto di audit della banca depositaria.

5 Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supplementari di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti.

274 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

275 RS 956.1

Art. 136276

276 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 137277 Verifica dei conti annuali

(art. 126 cpv. 5 e 6 LICol)

1 La verifica dei conti annuali degli investimenti collettivi di capitale prevede la verifica delle indicazioni previste dagli articoli 89 capoverso 1 lettere a-h e 90 LICol.

2 Nell'ambito della verifica dei conti annuali delle persone menzionate nell'articolo 126 capoverso 1 LICol, dei fondi di investimento amministrati nonché di ogni società immobiliare appartenente al fondo immobiliare o alla società di investimento immobiliare, la FINMA può disciplinare i dettagli riguardanti la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e i destinatari del rendiconto nonché lo svolgimento della verifica.

277 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Capitolo 2: Vigilanza279

279 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 141 Proseguimento dell'investimento collettivo di capitale

(art. 96 LICol)

1 Se il proseguimento dell'investimento collettivo di capitale è nell'interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea direzione del fondo o banca depositaria, la FINMA può disporre il trasferimento del contratto del fondo e dei relativi diritti e obblighi a queste ultime.

2 Se nel contratto del fondo subentra una nuova direzione del fondo, i crediti e la proprietà dei beni e dei diritti appartenenti al fondo di investimento passano per legge alla nuova direzione del fondo.

3 Se il proseguimento della SICAV è nell'interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea SICAV, la FINMA può disporre il trasferimento del patrimonio a quest'ultima.

Art. 142 Forma dei documenti da inoltrare

(art. 1 e 144 LICol)

1 La FINMA può stabilire la forma per l'invio segnatamente:

a.
delle istanze di autorizzazione e approvazione secondo gli articoli 13 e 15 LICol come pure dei relativi documenti;
b.
dei prospetti e dei fogli informativi di base;
c.
della comunicazione di mutamenti secondo l'articolo 16 LICol come pure dei relativi documenti;
d.
dei rapporti annuali e semestrali.280

2 Essa può designare un terzo quale destinatario dell'invio.

280 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Titolo 6: Disposizioni finali e transitorie

Art. 144282 Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2019

(art. 95 cpv. 4 lett. b LSerFi)

1 Per gli investimenti collettivi di capitale offerti a clienti privati prima dell'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati e le informazioni chiave per gli investitori si possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2022 secondo le prescrizioni dell'allegato 2 OICol nella versione del 1° marzo 2013283 e dell'allegato 3 nella versione del 15 luglio 2011284.285

2 Se sono utilizzate secondo l'allegato 3 nella versione del 15 luglio 2011, le informazioni chiave per gli investitori, inclusa una presentazione adeguatamente elaborata dell'evoluzione dei valori dell'investimento collettivo di capitale fino al 31 dicembre, devono essere pubblicate dalla direzione del fondo e dalla SICAV entro i primi 35 giorni lavorativi dell'anno successivo.

3 Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019 le direzioni dei fondi e le SICAV sottopongono per approvazione alla FINMA i testi adattati dei contratti del fondo e dei regolamenti di investimento. In casi particolari la FINMA può prorogare questo termine.286

4 Rimangono in vigore in modo immutato le eccezioni accordate di volta in volta dalla FINMA alle direzioni dei fondi per investitori istituzionali con tesoreria gestita a titolo professionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sui fondi di investimento (art. 10 cpv. 5 LICol).

5 Per i prodotti strutturati offerti a clienti privati prima dell'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati si possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2022 secondo le prescrizioni dell'articolo 4 nella versione del 1° marzo 2013287.288

6 L'obbligo di informare gli investitori secondo l'articolo 6a deve essere adempiuto al primo contatto con il cliente, ma in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

282 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

283 RU 2013 607

284 RU 2011 3177

285 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 835).

286 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 835).

287 RU 2013 607

288 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 835).

Art. 144c290

290 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 144d291 Disposizione transitoria della modifica del 31 gennaio 2024

1 I documenti del fondo di investimenti collettivi di capitale esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dagli articoli 76 capoverso 4 e 106 capoversi 4 e 5 entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 31 gennaio 2024. Il termine è considerato rispettato con la presentazione dei documenti adeguati all'autorità competente.

2 Per gli investimenti collettivi di capitale esistenti l'articolo 76 capoverso 5 è applicato per la prima volta all'esercizio che inizia due anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.

3 Per quanto riguarda gli investimenti collettivi di capitale esistenti i requisiti previsti dall'articolo 108a devono essere adempiuti entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 31 gennaio 2024.

291 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Allegato 1292

292 Abrogata dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Allegato 2293

293 Abrogata dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

Allegato 3294

294 Abrogata dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).