Version in Kraft, Stand am 01.03.2024

01.03.2024 - * / In Kraft
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

01.09.2023 - 29.02.2024
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.07.2021
18.02.2020 - 30.06.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2015
01.11.2013 - 31.12.2014
01.03.2013 - 31.10.2013
01.10.2012 - 28.02.2013
01.01.2010 - 30.09.2012
01.02.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.04.2000 - 31.12.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

955.0

Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo

(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)1

del 10 ottobre 1997 (Stato 1° marzo 2024)

1 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale2,3

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 19964,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

4 FF 1996 III 993

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 15 Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP)6, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

5 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

6 RS 311.0

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica:

a.
agli intermediari finanziari;
b.
alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7


2 Sono intermediari finanziari:

a.8
le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis.10
i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b.12
le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis.13
i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c.15
gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d.17
le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis.18
le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dter.20
i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
dquater.21
i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
e.22
le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f.24
gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g.25
i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).

3 Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:

a.
negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b.
forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c.
commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d.27
...
e.28
...
f.
effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g.
custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

4 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

a.
la Banca nazionale svizzera;
b.
le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c.
le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d.
gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e.29
i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.

7 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

8 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).

9 RS 952.0

10 Introdotta dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). Nuovo testo giusta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

11 RS 954.1

12 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

13 Introdotta dall'all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RU 2006 5379; FF 2005 5701). Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011).

14 RS 951.31

15 Nuovo testo giusta l'all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

16 RS 961.01

17 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

18 Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

19 RS 958.1

20 Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

21 Introdotta dal n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

22 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco (RU 2000 677; FF 1997 III 129). Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

23 RS 935.51

24 Introdotta dall'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

25 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

26 RS 941.31

27 Abrogata dall'all. n. II 8 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

28 Abrogata dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

29 Introdotta dall'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011).

Art. 2a30 Definizioni

1 Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s'intendono le seguenti persone:

a.
persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte all'estero);
b.
persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte in Svizzera);
c.
persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d'amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti (persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali).

2 Sono considerate persone legate a persone politicamente esposte le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone di cui al capoverso 1.

3 Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

4 Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l'esercizio della funzione. Sono fatti salvi gli obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari.

5 Sono considerate federazioni sportive internazionali ai sensi del capoverso 1 lettera c il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.

30 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Capitolo 2: Obblighi31

31 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Sezione 1: Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari32

32 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 3 Identificazione della controparte

1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33

2 Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.

3 Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.

4 Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34

5 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36

33 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

34 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

35 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1) (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

36 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 437 Accertamento dell'avente economicamente diritto

1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.

2 L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:

a.
non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;
b.
la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o
c.
viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

3 L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.

37 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 5 Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto

1 Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

2 Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.

Art. 639 Obblighi di diligenza particolari

1 L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

2 L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

a.
la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
b.40
vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP41, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
c.
la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;
d.42
i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.

3 Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

4 Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

39 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

40 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

41 RS 311.0

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti

1 L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

1bis Deve verificare periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.43

2 Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

3 L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

43 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 7a44 Valori patrimoniali di poca entità

L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

44 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.45 Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

45 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Sezione 1a:46 Obblighi di diligenza dei commercianti

46 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 8a

1 Se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, i commercianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b devono:

a.
identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);
b.
accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
c.
allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

2 I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

a.
essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
b.47
vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP48, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

3 I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore a 100 000 franchi che complessivamente superano tuttavia tale importo.

4 I commercianti non sottostanno a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario.

5 Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento.

47 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

48 RS 311.0

Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 9 Obbligo di comunicazione

1 L'intermediario finanziario che:

a.
sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
1.49
sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP50,
2.51
provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,
3.52
sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
4.
servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
b.
interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
c.53
alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).54

1bis Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

a. 55
è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP;
b.
proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP;
c. 56
sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d.57
serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.58

1ter Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.59

1quater Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.60

2 Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

49 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

50 RS 311.0

51 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

52 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

53 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

54 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

55 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

56 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

57 Introdotto dall'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

58 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (RU 2009 361; FF 2007 5687). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

59 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

60 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 9a61 Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

1 Durante l'analisi svolta dall'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 23 capoverso 2, l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP62.

2 L'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.63

61 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

62 RS 311.0

63 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 9b64 Interruzione della relazione d'affari

1 Se, dopo una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP65, l'Ufficio di comunicazione non notifica all'intermediario finanziario entro 40 giorni feriali la trasmissione a un'autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l'intermediario finanziario può interrompere la relazione d'affari.

2 L'intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d'affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

3 L'interruzione della relazione d'affari e la data dell'interruzione devono essere comunicate senza indugio all'Ufficio di comunicazione.

4 Dopo l'interruzione della relazione d'affari il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1 deve continuare a essere rispettato.

64 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

65 RS 311.0

Art. 1066 Blocco dei beni

1 L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP67 non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver trasmesso a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate.68

1bis L'intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera c.

2 L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver trasmesso le informazioni comunicate nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione all'Ufficio di comunicazione nel caso di cui al capoverso 1bis.69

66 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

67 RS 311.0

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 10a70 Divieto d'informazione

1 L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP71. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l'articolo 12 della presente legge o l'articolo 43a della legge del 22 giugno 200772 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), nonché le persone che eseguono verifiche nell'ambito della vigilanza.73

2 Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.

3 Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:74

a.
forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure
b.
appartengono al medesimo gruppo di società.

3bis Può altresì informare la società madre all'estero alle condizioni stabilite all'articolo 4quinquies LBCR75 di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP, sempreché la società madre si impegni a osservare il divieto d'informazione. L'autorità di vigilanza della società madre non è considerata terzo.76

4 L'intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto d'informazione di cui al capoverso 1.

5 Il commerciante non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9.77

6 Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica quando si tratta di tutelare interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.78

70 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

71 RS 311.0

72 RS 956.1

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

75 RS 952.0

76 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

77 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

78 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 1179 Esclusione della responsabilità penale e civile

1 Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all'articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all'articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

2 Il capoverso 1 si applica anche:

a.
agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP80;
b.
alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5;
c.
agli organismi di vigilanza di cui all'articolo 43a LFINMA81 che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1;
d.
agli organismi di autodisciplina che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.82

79 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

80 RS 311.0

81 RS 956.1

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Sezione 3:83 Consegna di informazioni

83 Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

Art. 11a

1 Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP84, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

2 Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

2bis Se dall'analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d'affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.85

3 L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1-2bis un termine per la consegna delle informazioni.86

4 Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.

5 L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.

84 RS 311.0

85 Introdotto dall'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

86 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

Capitolo 3: Vigilanza

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1287 Competenza

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

a.88
alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a-dquater;
b.89
alla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
bbis.90
all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD91 (autorità intercantonale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;
bter.92
all'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g;
c.93
agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3.

87 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

88 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

89 Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

90 Introdotta dall'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro (RU 2018 5103; FF 2015 6849). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

91 RS 935.51

92 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

93 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 1394

94 Abrogato dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 1495 Affiliazione a un organismo di autodisciplina

1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

2 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:

a.
dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b.
godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c.
anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d.
le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

3 Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.

95 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 1596 Obbligo di verifica per i commercianti

1 I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a devono incaricare un'impresa di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.97

2 Può essere incaricato quale impresa di revisione chiunque è abilitato come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200598 sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie.99

3 I commercianti sono tenuti a fornire all'impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica.100

4 L'impresa di revisione verifica l'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e in merito allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.101

5 Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:102

a.103
è stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 260ter o 305bis CP104;
b.
i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP;
c.105
i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d.106
i valori patrimoniali servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

96 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

98 RS 221.302

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

102 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

103 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

104 RS 311.0

105 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

106 Introdotta dall'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

Sezione 2:107 Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza e degli organismi di vigilanza108

107 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 16109

1 La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e gli organismi di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che:110

a.111
sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP112;
b.113
valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;
c.114
valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d.
valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

2 Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l'intermediario finanziario o l'organismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto.

3 L'organismo di vigilanza trasmette nel contempo alla FINMA una copia della comunicazione.115

109 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

111 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

112 RS 311.0

113 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

114 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

115 Introdotto dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Sezione 3:116 Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2

116 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 17117

1 Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza:

a.
dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a-dter;
b.
dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
c.
dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;
d.
dall'UDSC, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g.

2 Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un'autodisciplina.

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3118

118 Introdotta dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 18 Compiti della FINMA119

1 La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3:120

a.
riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento;
b.121
vigila sugli organismi di autodisciplina;
c.
approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche;
d.
provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti;
e. e f.122 ...

2 ...123

3 Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).124

4 Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono:

a.
essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;
b.
garantire un'attività di controllo ineccepibile;
c.
dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;
d.
dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.125

119 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

120 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

121 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

122 Abrogate dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

123 Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

124 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

125 Introdotto dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Art. 18a126 Elenco pubblico

1 La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 affiliati a un organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

2 La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.

126 Introdotto dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 19127

127 Abrogato dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 19b129

129 Introdotto dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Art. 20130 Esercizio di un'attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

1 Contro gli intermediari finanziari che violano l'obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina di cui all'articolo 14 capoverso 1 la FINMA può avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29-37 LFINMA131.

2 La FINMA può ordinare lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

131 RS 956.1

Sezione 3b:133 Trasmissione di dati su attività terroristiche

133 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 22a

1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)134 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.135

2 La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:

a.136
agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b-dquater a essa sottoposti;
b.137
agli organismi di vigilanza, all'attenzione degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera abis sottoposti alla loro vigilanza continua;
c.
agli organismi di autodisciplina, all'attenzione degli intermediari finanziari a loro affiliati.

3 La CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale trasmettono i dati ricevuti dal DFF agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere e-g a loro sottoposti.138

4 Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il DFGP, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.139

134 www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

136 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

137 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Sezione 4: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 23

1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia140.

2 L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.141

3 L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.142

4 L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

a.143
sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP144;
b.145
valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;
c.146
valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d.
valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.147

5 Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o l'articolo 305ter capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.148

6 ...149

140 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

143 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

144 RS 311.0

145 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

146 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

147 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

148 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

149 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Sezione 5: Organismi di autodisciplina

Art. 24 Riconoscimento

1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

a.
dispongono di un regolamento conformemente all'articolo 25;
b.
vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e
c.
offrono la garanzia di un'attività ineccepibile e assicurano che le persone e le società di audit alle quali hanno affidato il controllo:150
1.
dispongano delle conoscenze professionali necessarie,
2.
offrano la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile, e
3.
siano indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari da controllare;
d.151
assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo nonché gli auditor responsabili soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24a.

2 Gli organismi di autodisciplina delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 2009152 sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.153

150 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

151 Introdotta dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit) (RU 2014 4073; FF 2013 5901). Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

152 RS 745.1

153 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5043; FF 2009 4573).

Art. 24a154 Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

1 L'organismo di autodisciplina rilascia alle società di audit e agli auditor responsabili l'abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

2 La società di audit è abilitata se:

a.
è abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005155 sui revisori;
b.
è sufficientemente organizzata per effettuare le verifiche; e
c.
non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007156 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

3 L'auditor responsabile è abilitato a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi del capoverso 1 se:

a.
è abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 5 della legge sui revisori;
b.
dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.

4 Alla revoca dell'abilitazione nonché all'ammonizione da parte dell'organismo di autodisciplina si applica per analogia l'articolo 17 della legge sui revisori.

5 Gli organismi di autodisciplina possono prevedere ulteriori criteri per l'abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili.

154 Introdotto dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

155 RS 221.302

156 RS 956.1

Art. 25 Regolamento

1 Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

2 Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.

3 Il regolamento determina inoltre:

a.
le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari;
b.
le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2;
c.
sanzioni adeguate.
Art. 26 Elenchi

1 Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l'affiliazione.

2 Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.157

157 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 26a158 Società svizzere di un gruppo

1 Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che sono società svizzere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a-dquater, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.159

2 La FINMA pubblica un elenco delle società di cui al capoverso 1.

158 Introdotto dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

159 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Art. 27160 Scambio di informazioni e obbligo di comunicazione161

1 Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

2 Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA:

a.
le disdette di affiliazioni;
b.
le decisioni di diniego dell'affiliazione;
c.
le decisioni di esclusione e la relativa motivazione;
d.
l'avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l'esclusione.

3 Fanno rapporto almeno una volta all'anno alla FINMA sulla loro attività nell'ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.

4 Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:162

a.163
sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP164;
b.165
valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;
c.166
valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d.
valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.167

5 L'obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.168

160 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

162 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

163 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

164 RS 311.0

165 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

166 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

167 Nuovo testo della per. finale giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

168 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Art. 28169 Revoca del riconoscimento

1 La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull'articolo 37 della legge del 22 giugno 2007170 sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.

2 In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.171

3 e 4 ...172

169 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

170 RS 956.1

171 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

172 Abrogati dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Capitolo 4: Assistenza amministrativa

Sezione 1: Collaborazione tra autorità svizzere

Art. 29 Scambio di informazioni tra autorità173

1 La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e l'Ufficio di comunicazione possono scambiarsi tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.174

2 Se l'Ufficio di comunicazione e gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione ne fanno richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono loro tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.175 Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, compresi i procedimenti pendenti.176

2bis L'Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusivamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. L'articolo 30 capoversi 2-5 si applica per analogia.177

2ter L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1 e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso 2bis.178

3 L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.179

173 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

175 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

176 Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. II 95 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

177 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

178 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 29a180 Autorità penali

1 Le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter, 260quinquies capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP181.182 Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisioni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni.

2 Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all'Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso.

2bis Le autorità penali utilizzano le informazioni trasmesse dall'Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in conformità con l'articolo 29 capoverso 2ter.183

3 Le autorità penali possono trasmettere alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale tutte le informazioni e tutti i documenti di cui questi necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.184

4 La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.185

180 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

181 RS 311.0

182 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

183 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Sezione 1a:186 Collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina

186 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 29b

1 L'Ufficio di comunicazione può scambiare con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

2 Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale unicamente con l'esplicito consenso di queste ultime.

3 Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi ed esclusivamente per gli scopi menzionati nell'articolo 29 capoverso 2bis.

Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere

Art. 30187 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

1 L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero:

a.
garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo;
b.
garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera;
c.
garantisce che rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale;
d.
garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l'esplicito consenso dell'Ufficio di comunicazione; e
e.
rispetta le condizioni e le restrizioni d'uso dell'Ufficio di comunicazione.

2 L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

a.188
il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;
b.
il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto;
c.
l'avente economicamente diritto;
d.
indicazioni sulle transazioni.

3 L'Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.

4 L'Ufficio di comunicazione può autorizzare l'ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un'altra autorità, se quest'ultima garantisce che:

a.
utilizzerà le informazioni esclusivamente:
1.
a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o
2.
per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;
b.
non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto svizzero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro;
c.
non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e
d.
rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale.

5 Se la richiesta di trasmissione a un'altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l'Ufficio di comunicazione chiede dapprima l'autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.

6 L'Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

188 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 31189 Rifiuto di fornire informazioni

L'Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se:

a.
la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
b.
per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all'assistenza giudiziaria o a un'altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale;
c.
la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l'ordine pubblici.

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

Art. 31a190 Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sul trattamento dei dati e l'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994191 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

190 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

191 RS 360

Art. 32 Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale192

1 Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994193 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

2 ...194

3 L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.195

192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

193 RS 360

194 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

195 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (RU 2009 361; FF 2007 5687). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Capitolo 5: Trattamento di dati personali

Art. 33196 Principio

Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 25 settembre 2020197 sulla protezione dei dati.

196 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 95 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

197 RS 235.1

Art. 34 Banche dati e incarti in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione198

1 Gli intermediari finanziari tengono banche dati o incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alle comunicazioni di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP199 e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.200

2 Possono trasmettere dati provenienti da tali banche dati e incarti unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.201

3 Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 25 della legge federale del 25 settembre 2020202 sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell'Ufficio di comunicazione (art. 35).203

4 I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.

198 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

199 RS 311.0

200 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

201 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

202 RS 235.1; FF 2020 6695

203 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio di comunicazione

1 Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 1994204 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d'accesso dei privati è disciplinato dall'articolo 8 della legge federale del 13 giugno 2008205 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.206

2 L'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.207

204 RS 360

205 RS 361

206 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 35a208 Verifica

1 Per svolgere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d'informazione seguenti:

a.
registro nazionale di polizia;
b.
sistema d'informazione centrale sulla migrazione;
c.209
casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
d.
sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;
e.
sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

2 L'accesso a ulteriori informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d'informazione.

208 Introdotto dall'all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

209 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 14 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

Capitolo 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 36210

210 Abrogato dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 37211 Violazione dell'obbligo di comunicazione

1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3 ...212

211 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

212 Abrogato dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 38213 Violazione dell'obbligo di verifica

1 Il commerciante che viola intenzionalmente l'obbligo di cui all'articolo 15 di incaricare un'impresa di revisione è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

2 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 41215 Attuazione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

2 Può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l'UDSC a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.216

215 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 361 6401; FF 2007 5687).

216 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 42217 Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un'autorizzazione della FINMA secondo il previgente articolo 14, devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Devono presentare una richiesta di affiliazione entro un anno da tale entrata in vigore. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente la richiesta.

2 Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP218 si applicano le disposizioni finali di tale legge.219

217 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

218 RS 941.31

219 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656; FF 2019 4539).

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 1998220

220 DCF del 16 mar. 1998.