Version in Kraft, Stand am 01.03.2024

01.03.2024 - * / In Kraft
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2021 - 31.12.2023
01.10.2020 - 31.12.2020
01.01.2009 - 30.09.2020
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2001 - 31.12.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

831.461.3

Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute

(OPP 3)

del 13 novembre 1985 (Stato 1° marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d'assicurazione,

ordina:

Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute

Art. 1 Forme di previdenza

1 Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:

a.
il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;
b.
la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

2 Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità3, che

a.
sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP; e
b.
sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

3 Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.

4 I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

3 Correzione del 3 feb. 1986 (RU 1986 326).

Art. 2 Beneficiari

1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

a.
in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
b.4
dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
1.5
il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
2.
i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
3.
i genitori;
4.
i fratelli e le sorelle;
5.
gli altri eredi.

2 L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.6

3 L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.7

4 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

5 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

6 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

7 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

Art. 2a8 Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

1 Nel proprio regolamento l'istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza.

2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto nell'articolo 2.

8 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

Art. 3 Pagamento delle prestazioni

1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.9

2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

a.
l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
b.10
...
c.
l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
d.11
l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 199312 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

3 La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:

a.
l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
b.
l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
c.
la restituzione di mutui ipotecari.13

4 Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.14

5 I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2-4 dell'ordinanza del 3 ottobre 199415 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.16

6 Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale.17

9 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

10 Abrogata dal n. I 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755).

11 Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2399).

12 RS 831.42

13 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

14 Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

15 RS 831.411

16 Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

17 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Art. 3a18 Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza

1 L'intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:

a.
utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
b.
trasferisce il suo capitale di previdenza a un'altra forma riconosciuta di previdenza.

2 Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte.

3 Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.19

4 Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento.20

18 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3755).

19 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

20 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione

1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.21

2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30b LPP22 o l'articolo 331d del Codice delle obbligazioni23 e gli articoli 8-10 dell'ordinanza del 3 ottobre 199424 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.25

3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.26

4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 200427 sull'unione domestica registrata).28

21 Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

22 RS 831.40

23 RS 220

24 RS 831.411

25 Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2379).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3455).

27 RS 211.231

28 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Art. 529 Investimenti

1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell'8 novembre 193430 sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l'intermediazione di una siffatta banca.

2 I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche.

3 Gli articoli 49-58 dell'ordinanza del 18 aprile 198431 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano per analogia all'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un'elevata solvibilità. Non sono ammessi gli investimenti in fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) e in investimenti collettivi di capitale esteri che non sono assoggettati a una vigilanza estera.32

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

30 RS 952.0

31 RS 831.441.1

32 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

Sezione 2: Trattamento fiscale

Art. 6 Fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.

Art. 7 Deduzione dei contributi

1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:

a.
annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP;
b.
annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.

2 I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.33

3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.34

4 Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.35

33 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).

Art. 8 Obbligo d'attestazione

Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9

1 La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.

2 L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 200136

Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS37).

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 200838

L'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev'essere adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.