1 Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può chiedere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori di eseguire atti di verifica all'estero. In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, essa può eseguire autonomamente atti di verifica all'estero.
2 Su loro richiesta, l'autorità di sorveglianza può eseguire atti di verifica in Svizzera per le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L'articolo 26 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.58
3 In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità di sorveglianza, le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori possono eseguire autonomamente atti di verifica in Svizzera se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L'articolo 26 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
4 L'autorità di sorveglianza può accompagnare le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera. La persona o impresa interessata può esigere tale accompagnamento.
4bis Ai fini degli atti di verifica compiuti per le autorità estere di sorveglianza (cpv. 2) e l'accompagnamento delle autorità estere di sorveglianza nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera (cpv. 4), l'autorità di sorveglianza dispone, nei confronti delle imprese di revisione e delle imprese verificate in questione, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale e delle imprese da queste verificate.59
5 Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2 e 3, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.