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30.09.2022 - 31.12.2022
01.08.2021 - 29.09.2022
28.03.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 27.03.2020
09.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 08.04.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
10.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 09.05.2016
10.11.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 09.11.2015
30.06.2014 - 31.12.2014
01.03.2013 - 29.06.2014
01.01.2013 - 28.02.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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952.03

Ordinanza
sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche
e delle società di intermediazione mobiliare1

(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

del 1° giugno 2012 (Stato 1° gennaio 2025)

1 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 3g, 4 capoversi 2 e 4, 4bis capoverso 2, 10 capoverso 4 lettera a e 56 della legge dell'8 novembre 19342 sulle banche (LBCR)
e gli articoli 46 capoverso 3 e 72 della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi),4

ordina:

2 RS 952.0

3 RS 954.1

4 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Principio

1 Al fine di proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario, le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti devono disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo adeguato i loro rischi.5

2 Esse devono coprire con fondi propri i rischi di credito, i rischi di mercato e i rischi operativi.6

5 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 2 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina:

a.
i fondi propri computabili;
b.
i rischi da coprire con fondi propri e l'entità della copertura;
c.7
la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti massimi dei grandi rischi e il trattamento di posizioni interne al gruppo
d.
le esigenze particolari per le banche di rilevanza sistemica.

2 ...8

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

8 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 3 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle banche ai sensi della LBCR e alle società di intermediazione mobiliare9 che tengono conti ai sensi della LIsFi (qui di seguito banche).10

9 Nuova espr. giusta l'all. 1 n. II 10 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.

10 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 4 Definizioni

1 Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
borsa regolata: un istituto regolato in modo adeguato secondo criteri riconosciuti a livello internazionale e sottoposto a vigilanza, che ha lo scopo di effettuare simultaneamente la compera e la vendita di valori mobiliari tra più società di intermediazione mobiliare e che garantisce tali operazioni mediante una sufficiente liquidità del mercato;
b.
indice principale: un indice che comprende la totalità dei valori mobiliari negoziati in una borsa regolata (indice del mercato globale) o una selezione dei principali valori mobiliari di detta borsa, oppure un indice composto dai principali valori mobiliari di più borse regolate;
c.
impresa regolata: un'impresa attiva nel settore finanziario tenuta a rispettare norme adeguate in materia di fondi propri, segnatamente per quanto concerne i rischi d'esercizio, regolata secondo criteri riconosciuti a livello internazionale e sottoposta alla vigilanza di un'autorità di vigilanza sulle banche, sulle società di intermediazione mobiliare o sulle assicurazioni;
d.
titolo di partecipazione: titolo che attesta la partecipazione al capitale sociale di un'impresa;
dbis.11
strumento partecipativo: uno strumento finanziario che, indipendentemente dal diritto di voto, presenta un legame giuridico o economico diretto o indiretto con il patrimonio o il reddito di un'impresa, compresi i titoli di partecipazione ma escluse le quote di patrimoni collettivi gestiti;
e.
strumento di capitale proprio: titolo di partecipazione nei fondi propri di base di qualità primaria o nei fondi propri di base supplementari, nonché strumento di debito nei fondi propri di base supplementari o nei fondi propri complementari;
f.12
approccio di deduzione corrispondente: la procedura designata con la denominazione «corresponding deduction approach» ai numeri 30.21, 30.26 e 30.30 dello standard minimo di Basilea per la definizione del capitale (CAP)13;
fbis.14
strumento su tassi d'interesse: uno strumento che considera i rischi di tassi d'interesse come il principale fattore di rischio;
g.15
strumento qualificato su tassi d'interesse: uno strumento su tassi d'interesse:
1.
con un rating esterno delle classi di rating 1-4 di almeno due agenzie di rating riconosciute dall'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 6,
2.
con un rating esterno delle classi di rating 1-4 di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l'articolo 6, sempreché non sia disponibile un rating di una classe peggiore di un'altra agenzia di rating riconosciuta,
3.
senza rating esterno di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l'articolo 6, ma con un rendimento alla scadenza e una durata residua paragonabili a quelli dei titoli con un rating esterno delle classi di rating 1-4, sempreché i titoli dell'emittente siano negoziati in una borsa regolata o in un mercato nel quale almeno tre operatori principali («market maker») indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente, o
4.
senza rating esterno di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l'articolo 6, ma con un rating interno alla banca corrispondente alle classi di rating 1-4, sempreché i titoli dell'emittente siano negoziati in una borsa regolata o in un mercato nel quale almeno tre operatori principali indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente;
h.16
quote di patrimoni collettivi gestiti: il capitale accumulato dagli investitori che viene investito e gestito collettivamente per loro conto in base a una strategia d'investimento prestabilita, indipendentemente dal domicilio e dalla forma giuridica, in particolare:
1.
gli investimenti collettivi di capitale,
2.
i club di investimento secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera f della legge del 23 giugno 200617 sugli investimenti collettivi (LICol),
3.
le società di investimento, anche se non sottostanno alla LICol,
4.
i portafogli collettivi interni secondo l'articolo 71 della legge del 15 giugno 201818 sui servizi finanziari,
5.
le fondazioni costituite secondo il diritto estero che perseguono la gestione di patrimoni collettivi;
i.19
«leverage ratio»: l'indice massimo di leva finanziaria calcolato secondo le prescrizioni dello standard minimo di Basilea per il «leverage ratio» (LEV)20.

2 Quali strumenti partecipativi si intendono in particolare gli strumenti seguenti:

a.
strumenti finanziari che sono contabilizzati come crediti dopo una conversione da capitale di terzi a capitale proprio, ma che giuridicamente o economicamente sono considerati capitale proprio;
b.
strumenti finanziari che sono considerati fondi propri di base;
c.
strumenti finanziari il cui adempimento può essere posticipato illimitatamente dall'emittente;
d.
strumenti finanziari la cui realizzazione avviene unicamente mediante:
1.
la loro alienazione,
2.
l'alienazione dei diritti sugli strumenti finanziari in questione,
3.
la liquidazione dell'emittente,
4.
il rimborso tramite emissione di titoli di partecipazione dell'emittente, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
-
in caso di rimborso obbligatorio o di rimborso richiesto dall'emittente: all'atto dell'emissione di un numero variabile di titoli di partecipazione, un'eventuale modifica del valore d'esposizione è analoga, comparabile e legata alla modifica del valore di un numero dato di titoli di partecipazione al capitale sociale
-
in caso di rimborso richiesto dal titolare dello strumento finanziario: la FINMA ha respinto la richiesta della banca di trattarlo come un credito.21

11 Introdotta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

13 Lo standard CAP è riportato nell'all. 1 n. 2.

14 Introdotta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

17 RS 951.31

18 RS 950.1

19 Introdotta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

20 Lo standard LEV è riportato nell'all. 1 n. 7.

21 Introdotta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 4a22 Standard minimi di Basilea

1 Per standard minimi di Basilea si intendono i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria che la presente ordinanza dichiara determinanti, in particolare ai fini del calcolo delle esigenze relative ai fondi propri e dell'obbligo di pubblicazione.

2 La versione determinante degli standard minimi di Basilea è riportata nell'allegato 1.

22 Introdotto il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 4b23 Portafoglio della banca

Le posizioni seguenti devono essere assegnate al portafoglio della banca:

a.
titoli di partecipazione non quotati;
b.
posizioni destinate alla cartolarizzazione;
c.
immobili detenuti direttamente;
d.
crediti e impegni di credito verso piccole e medie imprese (PMI) secondo l'articolo 70 capoversi 3 e 4 nonché posizioni «retail» secondo l'articolo 71;
e.
quote di patrimoni collettivi gestiti, salvo sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettera c;
f.
fondi speculativi («hedge funds»);
g.
derivati e patrimoni collettivi gestiti il cui valore di base è costituito da posizioni di cui alle lettere a-f, salvo sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettera c;
h.
posizioni detenute per coprire rischi legati alle posizioni di cui alle lettere a-g;
i.
altre posizioni non assegnate al portafoglio di negoziazione secondo l'articolo 5.

23 Introdotto il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 524 Portafoglio di negoziazione

1 Una posizione può essere assegnata al portafoglio di negoziazione solo in assenza di motivi giuridici che impediscano la negoziazione o una copertura completa della posizione.

2 Le posizioni che all'atto dell'iscrizione a bilancio sono detenute per uno degli scopi seguenti devono essere assegnate al portafoglio di negoziazione, salvo si tratti di posizioni di cui all'articolo 4b lettere a-h:

a.
rivendita dopo un breve periodo di detenzione;
b.
sfruttamento di fluttuazioni a breve scadenza dei prezzi;
c.
realizzazione di utili di arbitraggio;
d.
copertura di rischi legati alle posizioni detenute per gli scopi di cui alle lettere a-c.

3 Le posizioni seguenti devono essere assegnate al portafoglio di negoziazione, salvo si tratti di posizioni di cui all'articolo 4b lettere a-h:

a.
posizioni assegnate alle attività di negoziazione secondo la presentazione dei conti;
b.
posizioni «market-making»;
c.
quote di patrimoni collettivi gestiti che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:
1.
la banca conosce perfettamente le posizioni sottostanti il patrimonio e su tali posizioni dispone di informazioni sufficienti, frequenti e verificate da un terzo,
2.
la banca è informata quotidianamente del valore del patrimonio e ha accesso al mandato o alle prescrizioni legali relative alla strategia d'investimento;
d.
strumenti partecipativi quotati;
e.
operazioni pronti contro termine e posizioni analoghe attinenti alla negoziazione;
f.
derivati, compresi i derivati incorporati, che comportano rischi di credito o rischi azionari su strumenti emessi dalla banca stessa;
g.
posizioni da cui risulta, nel portafoglio della banca, una posizione corta netta creditoria o una posizione corta netta in strumenti partecipativi;
h.
posizioni della negoziazione di correlazione;
i.
posizioni derivanti da impegni di assunzione legati a operazioni di emissione di titoli per le quali si può supporre che la banca comprerà la posizione il giorno del regolamento.

4 In deroga al capoverso 3, le posizioni di cui al capoverso 3 lettere a-g possono essere assegnate al portafoglio della banca. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea per i requisiti di capitale basati sul rischio (RBC)25. Essa prevede agevolazioni riguardo all'obbligo di autorizzazione per le assegnazioni derogatorie di cui al numero 25.10 RBC.

5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative all'obbligo di documentazione e alla procedura di assegnazione delle posizioni al portafoglio di negoziazione e al portafoglio della banca. A tale scopo si fonda sullo standard RBC. Essa prevede agevolazioni riguardo alla verifica dell'osservanza delle direttive interne delle banche di cui al numero 25.13 RBC.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

25 Lo standard RBC è riportato nell'all. 1 n. 3.

Art. 5a26 Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: riclassificazione e trasferimento interno dei rischi

1 Se una riclassificazione di posizioni tra i due portafogli comporta una riduzione dei fondi propri minimi calcolati su tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e del portafoglio della banca, la differenza è trattata come un supplemento dei fondi propri minimi.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla riclassificazione e al trasferimento interno dei rischi. A tale scopo si fonda sullo standard RBC27. Essa prevede agevolazioni per le banche delle categorie 3-5 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 30 aprile 201428 sulle banche (OBCR) nonché riguardo all'obbligo di autorizzazione per le riclassificazioni di cui al numero 25.16 RBC.

26 Introdotto il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

27 Lo standard RBC è riportato nell'all. 1 n. 3.

28 RS 952.02

Art. 5b29 Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione prudente

1 Le posizioni del portafoglio di negoziazione devono essere valutate quotidianamente al «fair value» e le loro variazioni di valore registrate nel conto economico.

2 Le posizioni del portafoglio della banca valutate al «fair value» secondo le norme applicabili per la presentazione dei conti e le posizioni del portafoglio di negoziazione vanno valutate in maniera prudente e specifica per ogni posizione ai fini del calcolo delle esigenze dei fondi propri necessari.

3 Se la valutazione prudente conduce ad adeguamenti della valutazione che vanno oltre quelli effettuati secondo le norme applicabili per la presentazione dei conti, tali adeguamenti supplementari comportano una riduzione dei fondi propri di base di qualità primaria computabili.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla valutazione prudente. A tale scopo si fonda sullo standard CAP30.

29 Introdotto il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

30 Lo standard CAP è riportato nell'all. 1 n. 2.

Art. 631 Agenzie di rating

1 La FINMA può riconoscere un'agenzia di rating se le condizioni di cui ai numeri 21.2-21.4 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (CRE)32 e il «Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies» del 24 marzo 201533 dell'Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari («International Organization of Securities Commissions») sono adempiuti, in particolare se:

a.
i metodi di rating e i rating sono oggettivi;
b.
l'agenzia e le sue procedure di rating sono indipendenti;
c.
l'agenzia rende accessibili i suoi rating esterni e le informazioni su cui essi si basano;
d.
l'agenzia pubblica i suoi metodi di rating, il suo codice di condotta, il suo approccio ai conflitti di interesse, i principi della retribuzione e le caratteristiche principali dei suoi rating;
e.
l'agenzia dispone di sufficienti risorse;
f.
l'agenzia e i suoi rating sono credibili;
g.
l'agenzia non usa rating rilasciati senza mandato per mettere sotto pressione le entità valutate affinché richiedano dei rating; e
h.
l'agenzia si dichiara pronta a collaborare con la FINMA, in particolare informando quest'ultima in merito a modifiche metodologiche essenziali e concedendole l'accesso ai suoi rating esterni e ad altre informazioni rilevanti.

2 La FINMA pubblica un elenco delle agenzie di rating riconosciute indicando i segmenti di mercato per i quali ha concesso il riconoscimento.

3 Se constata che un'agenzia di rating riconosciuta non adempie più le condizioni di riconoscimento, la FINMA le revoca il riconoscimento.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

32 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

33 Il «Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies» può essere consultato gratuitamente all'indirizzo: www.iosco.org > Publications > Public Reports.

Capitolo 2: Consolidamento

Art. 7 Obbligo di consolidamento

1 Oltre che a livello di singolo istituto, le norme in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario (obbligo di consolidamento).

2 Il consolidamento comprende tutte le società del gruppo attive nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 22 OBCR34, con le seguenti eccezioni:35

a.
fatto salvo l'articolo 12, le partecipazioni nel settore delle assicurazioni sono consolidate unicamente nell'ambito delle norme in materia di ripartizione dei rischi;
b.
la gestione di investimenti collettivi di capitale per conto di investitori o la detenzione del capitale di costituzione di società di investimento non fondano alcun obbligo di consolidamento dell'investimento collettivo di capitale.

3 Se la banca detiene uno strumento di capitale proprio in un'impresa non consolidata ai sensi del capoverso 2 lettera a, tale strumento sottostà all'approccio di deduzione corrispondente.

4 Se la banca detiene uno strumento di capitale proprio in un'impresa non consolidata ai sensi del capoverso 2 lettera b, tale strumento sottostà all'approccio di deduzione corrispondente senza riferimento a una franchigia.

34 RS 952.02

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 8 Tipi di consolidamento e opzioni della banca

1 Le partecipazioni maggioritarie a imprese soggette all'obbligo di consolidamento devono essere integralmente consolidate.

2 Per le partecipazioni detenute dalla banca unitamente a un secondo azionista o un secondo socio in ragione del 50 per cento dei voti ognuno («joint venture»), la banca può scegliere tra il consolidamento integrale, il consolidamento per quote o l'approccio di deduzione corrispondente.

3 Per le partecipazioni minoritarie di almeno il 20 per cento a imprese soggette all'obbligo di consolidamento sulle quali la banca esercita direttamente o indirettamente un influsso dominante unitamente ad altri proprietari, la banca può scegliere tra il consolidamento per quote o l'approccio di deduzione corrispondente.

4 Alle altre partecipazioni minoritarie si applica l'approccio di deduzione corrispondente.

5 Nel consolidamento per quote si tiene conto dei fondi propri computabili e necessari, nonché dei grandi rischi, in modo corrispondente alla quota di partecipazione.

6 Le partecipazioni cui è stato applicato l'approccio di deduzione corrispondente non sono considerate nella ripartizione dei rischi.

7 Nei casi di cui ai capoversi 2 e 3, l'approccio di deduzione corrispondente si applica senza riferimento a una franchigia.

Art. 9 Trattamento diverso con il consenso della società di audit

1 Con il consenso della società di audit le seguenti partecipazioni possono essere trattate come partecipazioni da non consolidare:

a.
partecipazioni a imprese che a motivo delle loro dimensioni e della loro attività commerciale sono irrilevanti ai fini dell'osservanza delle norme in materia di fondi propri;
b.
partecipazioni di durata inferiore a un anno a importanti società del gruppo.

2 Con il consenso della società di audit le partecipazioni superiori al 50 per cento dei voti possono essere eccezionalmente consolidate per quote se è stabilito contrattualmente che:

a.
il sostegno all'impresa soggetta all'obbligo di consolidamento è limitato alla quota della banca; e
b.
gli altri azionisti o soci sono tenuti a prestare aiuto fino a concorrenza della loro quota e sono in grado di adempiere legalmente e finanziariamente questo obbligo.

3 Alle partecipazioni escluse dal consolidamento in virtù del capoverso 1 si applica l'approccio di deduzione corrispondente senza riferimento a una franchigia.

Art. 10 Norme particolari

1 In casi particolari la FINMA può esentare integralmente o parzialmente la banca dall'adempimento delle norme in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi a livello di singolo istituto, segnatamente se sono adempiute le condizioni dell'articolo 17 OBCR36.37

2 Nel quadro dell'adempimento delle norme in materia di fondi propri a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario, la FINMA può ordinare oneri supplementari concernenti la capitalizzazione adeguata di un'impresa al vertice non sottoposta a vigilanza come singolo istituto.

3 In casi particolari la FINMA può consentire alla banca di consolidare già a livello di singolo istituto (consolidamento singolo) società del gruppo attive nel settore finanziario, in considerazione delle loro strette relazioni con la banca.

36 RS 952.02

37 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 11 Gruppi finanziari subordinati

1 L'obbligo di consolidamento si applica a ogni gruppo finanziario, anche se un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario sovraordinati sono già sottoposti alla vigilanza della FINMA.

2 In casi particolari la FINMA può esentare i gruppi finanziari subordinati dall'obbligo di consolidamento, segnatamente se:

a.
le società del gruppo sono attive esclusivamente in Svizzera; e
b.
il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario sovraordinati sottostanno dal canto loro a una vigilanza consolidata adeguata da parte di un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
Art. 12 Società captive per rischi operativi

Previa autorizzazione della FINMA, le società del gruppo che perseguono esclusivamente l'assicurazione dei rischi operativi interna al gruppo possono essere integralmente consolidate a livello di gruppo finanziario e, se del caso, essere oggetto di un consolidamento singolo (art. 10 cpv. 3), come le società del gruppo attive nel settore finanziario.

Art. 13 Partecipazioni estranee al settore finanziario

I limiti superiori delle partecipazioni qualificate di una banca a un'impresa estranea al settore finanziario ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LBCR non si applicano se:

a.
simili partecipazioni sono state acquisite temporaneamente nel quadro del risanamento o del salvataggio di un'impresa;
b.
i valori mobiliari sono ripresi per la durata normale dell'operazione di emissione; o
c.38
la differenza tra i limiti superiori applicabili a tali partecipazioni e il valore contabile delle partecipazioni che supera questi limiti è ponderata al 1250 per cento.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Capitolo 3:
Comprova dell'adeguatezza dei fondi propri e relativa pubblicazione

Art. 14 Comprova dei fondi propri

1 Le banche comprovano ogni trimestre l'adeguatezza dei fondi propri di cui dispongono. La FINMA definisce il contenuto della comprova.

2 La comprova dei fondi propri su base consolidata deve essere fornita semestralmente.

3 Le comprove devono essere presentate alla FINMA al più tardi sei settimane dopo la fine del trimestre o del semestre.39

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 15 Basi di calcolo

Per il calcolo dei fondi propri computabili e necessari oggetto della comprova la banca si fonda sulla chiusura allestita conformemente alle norme della FINMA per la presentazione dei conti.40 La FINMA disciplina le eccezioni a questo principio.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 16 Pubblicazione

1 Le banche informano adeguatamente il pubblico in merito ai loro rischi e ai loro fondi propri. Il calcolo dei fondi propri computabili deve poter essere ricostruito sulla base della presentazione dei conti.41

2 Sono esclusi da tale obbligo i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per accettare depositi di capitali.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea relativo alle esigenze in materia di pubblicazione (DIS)42. Inoltre, stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate oltre al conto annuale e alle chiusure intermedie, segnatamente per quanto riguarda la gestione d'impresa e i rischi finanziari legati al clima, e quali informazioni devono pubblicare le banche di rilevanza sistemica in merito alle esigenze di cui al titolo quinto e al loro adempimento. Essa prevede agevolazioni per le banche che non hanno rilevanza sistemica se ciò è giustificato per motivi di proporzionalità.43

41 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

42 Lo standard DIS è riportato nell'all. 1 n. 11.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Capitolo 4: Applicazione semplificata

Art. 17

1 Le banche possono applicare in forma semplificata singole disposizioni della presente ordinanza e delle disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA che la precisano se:

a.
in tal modo evitano un dispendio sproporzionato;
b.
garantiscono una gestione dei rischi adeguata alla loro attività commerciale; e
c.
in tal modo il rapporto tra i fondi propri minimi e i fondi propri computabili della banca è mantenuto almeno allo stesso livello.

2 Le banche assicurano il rispetto di queste condizioni e documentano il tipo di semplificazione.

Titolo secondo:
Fondi propri computabili e fondi supplementari in grado di assorbire le perdite
44

44 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Capitolo 1: In generale

Art. 18 Componenti del capitale

1 I fondi propri computabili si compongono dei fondi propri di base («Tier 1 Capital», T1) e dei fondi propri complementari («Tier 2 Capital», T2).

2 I fondi propri di base si compongono dei fondi propri di base di qualità primaria («Common Equity Tier 1», CET1) e dei fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1», AT1)

Art. 19 Copertura delle perdite

1 Le componenti del capitale coprono le perdite secondo l'ordine di priorità seguente:

a.
i fondi propri di base di qualità primaria prima dei fondi propri di base supplementari;
b.
i fondi propri di base supplementari prima dei fondi propri complementari.

2 I singoli strumenti della stessa componente di capitale (escluso CET1) possono coprire le perdite secondo priorità diverse soltanto se lo statuto lo prevede o se tali priorità sono state previste al momento dell'emissione dello strumento.

Art. 20 Esigenze comuni per i fondi propri

1 I fondi propri devono essere integralmente versati oppure generati a livello interno fino a concorrenza dell'importo computato.

2 Al momento dell'emissione non possono essere:

a.
finanziati direttamente o indirettamente mediante la concessione di crediti della banca a terzi;
b.
compensati con crediti della banca;
c.
garantiti con valori patrimoniali della banca.

3 I fondi propri sono postergati ai crediti non postergati di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento.

4 Gli strumenti di capitale che prevedono una conversione condizionale o una rinuncia al credito non soltanto per il momento di una incombente insolvibilità (art. 29) sono computati come componente del capitale nella loro qualità precedente la conversione o la rinuncia al credito. Sono fatti salvi:

a.45
il computo ai fini della copertura delle esigenze per il cuscinetto di fondi propri secondo l'articolo 43 capoverso 1 e l'allegato 8; e
b.
le disposizioni sul capitale convertibile delle banche di rilevanza sistemica secondo il titolo quinto.

5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla computabilità dei fondi propri.46

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7625).

46 Introdotto il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Capitolo 2: Calcolo

Sezione 1: Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)

Art. 21 Elementi computabili

1 Sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria:

a.
il capitale sociale versato;
b.
le riserve palesi;
c.
le riserve per rischi bancari generali, previa deduzione delle imposte differite se a questo scopo non è stato effettuato un accantonamento;
d.
l'utile riportato;
e.47
l'utile dell'esercizio corrente, previa deduzione della quota presumibile di distribuzione degli utili, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull'articolo 42 OBCR48 o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, nella misura seguente:
1.
in ragione del 100 per cento, se il conto economico è stato sottoposto a controllo sommario secondo le prescrizioni della FINMA,
2.
in ragione del 70 per cento, se il conto economico non è stato sottoposto ad alcun controllo sommario; in casi motivati la FINMA può esigere un attestato per il computo.

2 Le quote minoritarie nel capitale di imprese regolate integralmente consolidate possono essere computate nella misura in cui possono essere computate nelle imprese stesse. Sono escluse dal computo le eccedenze di capitale attribuibili alle quote minoritarie e calcolate sulla base di esigenze che includono il cuscinetto («buffer») di fondi propri e i fondi propri supplementari. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard CAP49.50

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

48 RS 952.02

49 Lo standard CAP è riportato nell'all. 1 n. 2.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 22 Computabilità del capitale sociale

1 Il capitale sociale è computabile come fondi propri di base di qualità primaria se:

a.
adempie le esigenze di cui all'articolo 20;
b.
è stato oggetto di un'emissione diretta conformemente a una decisione o un'autorizzazione dei proprietari;
c.
non rappresenta nessun impegno dell'impresa;
d.51
è iscritto a bilancio in modo univoco e distinto conformemente alle norme determinanti per la presentazione dei conti;
e.
ha decorrenza illimitata e non è vincolato a nessuna disposizione dello statuto, né a un impegno contrattuale della banca, di tenore opposto;
f.
la distribuzione ai proprietari avviene da riserve distribuibili, senza nessun impegno o privilegio;
g.
nella liquidazione i proprietari non godono di privilegi né possono avanzare pretese di rango anteriore nei confronti di un ricavo.

1bis Se i titoli di partecipazione non coprono le perdite allo stesso modo nell'ambito dell'attività commerciale corrente, possono essere computati come fondi propri di base di qualità primaria soltanto i titoli che coprono le perdite in via prioritaria.52

2 Le azioni privilegiate e il capitale di partecipazione sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria se:

a.53
adempiono le condizioni del capoverso 1;
b.54
rispondono alla stessa stregua del capitale sociale sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria; e
c.55
l'emittente in quanto società anonima non ha quotato in una borsa regolata le proprie azioni ordinarie.

3 Per valutare se sono adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b, la FINMA tiene conto della forma giuridica della banca e delle particolarità del suo capitale sociale.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

52 Introdotto il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

53 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

54 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

55 Introdotta dall'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 23 Tipi di capitale sociale

1 A seconda della forma giuridica della banca, il capitale sociale è il capitale azionario, il capitale sociale o il capitale di dotazione; nel caso delle banche in forma di società di persone (banchieri privati) è il capitale accomandato.

2 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative al riconoscimento a fini prudenziali del capitale sociale delle banche.

Art. 24 Capitale di dotazione delle banche di diritto pubblico

Se un atto normativo cantonale o lo statuto prevede, per una banca di diritto pubblico, una scadenza del capitale di dotazione, quest'ultimo è computabile come fondi propri di base di qualità primaria se la scadenza:

a.
ha lo scopo di permettere una nuova definizione delle condizioni; e
b.
non comporta il rimborso del capitale di dotazione.
Art. 25 Conferimenti di capitale dei banchieri privati

1 I banchieri privati possono computare i conferimenti di capitale come fondi propri di base di qualità primaria se:

a.
il loro ammontare è stabilito nel contratto di società sottoposto all'approvazione della FINMA;
b.
i conferimenti di capitale sono remunerati o danno diritto a una partecipazione agli utili soltanto a condizione che alla fine dell'esercizio annuale sia disponibile un utile sufficiente a tale scopo; e
c.
i conferimenti di capitale rispondono delle perdite alla stessa stregua del capitale accomandato.

2 I conferimenti di capitale possono essere ridotti soltanto mediante una procedura in cui siano coinvolti tutti i soci illimitatamente responsabili.

3 I fondi propri di base di qualità primaria possono essere diminuiti mediante una riduzione dei conferimenti di capitale soltanto nella misura in cui i fondi propri residui adempiano le esigenze di cui all'articolo 41.

Art. 26 Capitale sociale delle cooperative

1 Laddove lo statuto di una società cooperativa preveda il riscatto dei certificati di quota del capitale sociale, quest'ultimo è computabile come fondi propri di base di qualità primaria se lo statuto stabilisce che il riscatto:

a.
può essere rifiutato dagli organi competenti della società in ogni momento e senza motivazione; e
b.
ha luogo soltanto nella misura in cui i fondi propri residui della banca adempiano le esigenze di cui all'articolo 41.

2 Le pretese all'avanzo della liquidazione possono essere limitate soltanto se tale limitazione:

a.
si applica in ugual misura a tutti i detentori di certificati di quota; ed
b.
è prevista nello statuto.

3 La rinuncia a una quota dell'avanzo della liquidazione è possibile soltanto a favore di:

a.
un'istituzione pubblica oppure un'istituzione privata esentata dalle imposte; o
b.56
un'organizzazione centrale ai sensi dell'articolo 17 OBCR57, se la banca oggetto della liquidazione appartiene a tale organizzazione centrale.

4 Lo statuto non può garantire una distribuzione ai detentori dei certificati di quota, nemmeno se stabilisce a tal fine un massimale.

56 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

57 RS 952.02

Sezione 2:
Fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1», AT1)

Art. 27 Computabilità

1 Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri di base supplementari se:

a.
lo strumento adempie le esigenze di cui agli articoli 20 e 29;
b.
lo strumento ha una scadenza illimitata e all'atto della sua emissione la banca non crea l'aspettativa di un rimborso né crea l'aspettativa che quest'ultimo sarà approvato dall'autorità di vigilanza;
c.
la banca è autorizzata a effettuare un rimborso al più presto cinque anni dopo l'emissione;
d.
all'atto dell'emissione la banca precisa che l'autorità di vigilanza approverà un rimborso soltanto se:
1.
i fondi propri residui continuano ad adempiere le esigenze di cui all'articolo 41, o
2.
a titolo sostitutivo sono emessi sufficienti fondi propri di qualità almeno equivalente;
e.
lo strumento non presenta caratteristiche atte a ostacolare in qualsiasi modo l'aumento del capitale sociale della banca;
f.
le distribuzioni della banca ai finanziatori avvengono soltanto su base volontaria e a condizione che siano disponibili riserve distribuibili; ed
g.
è escluso che le distribuzioni ai finanziatori aumentino nel corso della durata a causa del rischio di credito specifico agli emittenti.

2 I titoli di partecipazione sono computabili come fondi propri di base supplementari se adempiono le esigenze di cui al capoverso 1.

3 Gli impegni che adempiono le esigenze di cui al capoverso 1 sono computabili come fondi propri di base supplementari se è previsto che, nel caso in cui si verifichi un evento determinante definito contrattualmente («trigger») o al più tardi nel momento in cui la quota dei fondi propri di base di qualità primaria scende sotto il 5,125 per cento, essi siano annullati mediante:

a.
riduzione del credito; o
b.58
conversione in fondi propri di base di qualità primaria.

4 Le condizioni d'emissione di uno strumento di capitale che prevede una rinuncia condizionale al credito possono attribuire al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria della banca.59 Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri della banca nel momento della riduzione del credito.

4bis La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative al computo dei fondi propri di base supplementari.60

5 L'emissione dello strumento di capitale è subordinata all'approvazione, da parte della FINMA:61

a.
dell'evento definito contrattualmente di cui al capoverso 3; e
b.
delle condizioni a cui è ammessa la partecipazione al miglioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi del capoverso 4.

6 Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 2 sul computo delle quote di capitale detenute da azionisti minoritari in imprese regolate integralmente consolidate.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

60 Introdotto il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 27a62 Verificarsi del «trigger»

Se il «trigger» si verifica in relazione a impegni di cui all'articolo 27 capoverso 3 computati come fondi propri di base supplementari, la FINMA ordina la riduzione del credito o la conversione in fondi propri di base di qualità primaria nonché la relativa data e determina l'importo interessato. Essa rispetta le condizioni contrattuali di emissione o di prestito nonché l'ordine di rango che ne deriva.

62 Introdotto il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 28 Disponibilità nel gruppo finanziario

I fondi propri di base supplementari emessi da una società a scopo specifico non operativa («special purpose entity») sono computabili su base consolidata se sono ceduti direttamente e integralmente, in qualità almeno pari, alla società madre del gruppo o a un'unità operativa della banca.

Art. 29 Insolvibilità incombente («point of non-viability», PONV)

1 Le condizioni di emissione o lo statuto devono prevedere che nel momento di una incombente insolvibilità i fondi propri di base supplementari concorrono al risanamento della banca mediante riduzione del credito o conversione integrali. In tal caso le pretese dei creditori devono essere integralmente ammortate.

2 La conversione in fondi propri di base di qualità primaria o la riduzione del credito avviene se la FINMA:

a.
constata la richiesta di un sostegno da parte delle autorità pubbliche, cosicché la conversione o la riduzione del credito diventano efficaci per gli investitori prima della richiesta del sostegno; o
b.
la ordina al fine di evitare un caso di insolvibilità.63

3 Per i titoli di partecipazione computabili come fondi propri di base supplementari che non contemplano un meccanismo finalizzato all'assorbimento delle perdite secondo il capoverso 1, il contratto o lo statuto deve prevedere la rinuncia irrevocabile a qualsiasi privilegio rispetto al capitale sociale computabile come fondi propri di base di qualità primaria nel momento di una incombente insolvibilità. La FINMA ordina nel singolo caso il momento della cessazione del privilegio.64

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

64 Per. introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Sezione 3: Fondi propri complementari (Tier 2)

Art. 30 Computabilità

1 Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri complementari se:

a.
lo strumento adempie le esigenze di cui agli articoli 20 e 29 capoversi 1 e 2;
b.
lo strumento ha una durata iniziale di almeno cinque anni e le condizioni di emissione non contengono incentivi al rimborso per la banca;
c.
la banca è autorizzata a effettuare un rimborso al più presto cinque anni dopo l'emissione;
d.
all'atto dell'emissione la banca precisa che l'autorità di vigilanza approva un rimborso anticipato soltanto se:
1.
i fondi propri residui continuano ad adempiere le esigenze di cui all'articolo 41, o
2.
a titolo sostitutivo sono emessi sufficienti fondi propri di qualità almeno equivalente; ed
e.
è escluso che le distribuzioni ai finanziatori aumentino nel corso della durata a causa del rischio di credito specifico agli emittenti.

2 Negli ultimi cinque anni prima della scadenza finale il computo degli strumenti di capitale dei fondi propri complementari diminuisce ogni anno in ragione del 20 per cento del valore nominale. Nell'ultimo anno non vi è alcun computo.

3 Gli articoli 21 capoverso 2, 28 e 29 capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

4 La FINMA precisa nelle disposizioni di esecuzione tecniche le condizioni per la computabilità di elementi supplementari dei fondi propri complementari, in particolare per quanto concerne:

a.
le banche di diritto pubblico;
b.
i conferimenti di capitale dei soci illimitatamente responsabili di banche private che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 25; e
c.
le riserve latenti.

Sezione 4: Correzioni

Art. 31 In generale

1 Le correzioni applicabili ai fondi propri computabili vanno calcolate in modo analogo per i singoli istituti e i gruppi finanziari consolidati.

2 L'importo determinante di una correzione è il valore di bilancio. Gli effetti anticipati dell'imposizione possono essere presi in considerazione al fine di ridurre la correzione soltanto se:

a.
il passivo fiscale decade automaticamente insieme alla posizione corrispondente; o
b.
questo è previsto espressamente dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA.

3 Nelle disposizioni di esecuzione tecniche la FINMA può precisare le modalità di attuazione delle disposizioni sulle correzioni e prevedere norme speciali per le banche che allestiscono i loro conti annuali conformemente alle norme contabili internazionali riconosciute.65

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 31a66 Modifiche del valore corrente degli impegni propri a seguito di una modifica del rischio di credito della banca

1 Nel calcolo dei fondi propri di base di qualità primaria vanno neutralizzati tutti gli utili e le perdite riguardanti gli impegni propri che non sono stati realizzati a causa di modifiche del valore corrente degli impegni propri a seguito di modifiche del rischio di credito della banca.

2 Con riferimento agli impegni da derivati vanno inoltre neutralizzati tutti gli adeguamenti di valore che risultano dal rischio di credito della banca stessa.

3 La compensazione di adeguamenti di valore a motivo del rischio di credito della banca non è ammessa nemmeno mediante adeguamenti di valore a motivo del rischio di credito della controparte.

66 Introdotto dall'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 3267 Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria

1 Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente:

a.
le perdite riportate e la perdita dell'esercizio corrente;
b.
la parte scoperta del fabbisogno necessario per rettifiche di valore e accantonamenti dell'esercizio corrente;
c.
l'avviamento («goodwill»), compreso l'avviamento incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («Mortgage Servicing Rights», MSR);
d.
le attività fiscali differite («Deferred Tax Assets», DTA) la cui realizzazione dipende dalla redditività futura, fatta salva una compensazione con passività fiscali differite secondo il capoverso 2; sono escluse dalla deduzione le attività fiscali differite dovute a differenze temporanee che sono soggette a deduzioni in base ai limiti della franchigia di cui agli articoli 39 e 40;
e.
i ricavi provenienti dalla vendita di crediti correlati a transazioni di cartolarizzazione;
f.
i crediti iscritti a bilancio nei confronti di istituti della previdenza professionale con piani a benefici definiti; la deduzione di questi crediti deve rispettare le relative prescrizioni dello standard CAP68;
g.
i propri titoli di partecipazione detenuti direttamente o indirettamente che sono parte dei fondi propri di base di qualità primaria, per l'importo delle posizioni lunghe nette di cui all'articolo 52, sempreché tali titoli non siano già stati iscritti a bilancio a carico del conto economico;
h.
le partecipazioni qualificate al capitale di un'altra impresa attiva nel settore finanziario, sempreché anche questa partecipi al capitale della banca («reciprocal holdings»);
i.
le deduzioni determinate dall'opzione scelta dalla banca nell'ambito delle disposizioni di consolidamento di cui agli articoli 7 capoverso 4, 8 capoversi 2 e 3 nonché 9 capoversi 1 e 3.

2 Le attività fiscali differite di cui al capoverso 1 lettera d possono essere compensate nell'ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale con le passività fiscali differite, sempreché l'autorità fiscale competente ammetta la compensazione.

3 Le banche che applicano l'approccio basato sui rating interni («Internal Ratings-based Approach», IRB) (art. 77), oltre alle deduzioni di cui al capoverso 1 devono dedurre l'importo delle perdite previste calcolate secondo l'IRB che supera le rettifiche di valore secondo lo standard CAP.

4 Se la FINMA non ammette una ponderazione in funzione del rischio secondo l'allegato 4 numero 1 o 2, nel quadro del calcolo per il singolo istituto, oltre alle deduzioni di cui al capoverso 1 vanno dedotte le posizioni lunghe nette calcolate conformemente all'articolo 52 delle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

68 Lo standard CAP è riportato nell'all. 1 n. 2.

Art. 33 Approccio di deduzione corrispondente

1 Se una banca detiene strumenti di capitale proprio in un'impresa attiva nel settore finanziario, le deduzioni sono effettuate secondo l'approccio di deduzione corrispondente. A tal fine il valore di detti strumenti è dedotto dalla componente dei fondi propri della banca che corrisponde alla componente a livello dell'impresa terza.

1bis Ai fini delle esigenze della presente sezione, gli strumenti di debito emessi da una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza secondo l'articolo 126a capoverso 1 o secondo normative corrispondenti di ordinamenti giuridici esteri sono trattati come strumenti dei fondi propri complementari.69

2 Se nella corrispondente componente dei fondi propri computabili la banca non dispone di capitale o ne dispone ma non in misura sufficiente, la deduzione è operata sulla componente dei fondi propri di rango immediatamente superiore.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018 (RU 2018 5241). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 34 Deduzioni di posizioni in strumenti propri di capitale proprio al di fuori dei fondi propri di base di qualità primaria

1 Le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all'articolo 52, in strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari detenuti direttamente o indirettamente vanno dedotte secondo l'approccio di deduzione corrispondente.

2 Nell'ambito dell'approccio di deduzione corrispondente secondo il capoverso 1 applicabile agli strumenti dei fondi propri complementari, i titoli della medesima emissione non sono soggetti alla limitazione del computo di cui all'articolo 30 capoverso 2 (ammortamento) e i valori nominali possono essere compensati reciprocamente.

Art. 3570 Deduzioni con franchigia

1 Nel caso di una deduzione con franchigia («threshold deduction») è dedotta dal capitale la parte che supera il limite 1, 2 o 3 della franchigia.

2 Il limite 1 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoversi 1 e 3.

3 Il limite 2 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoversi 1, 3 e 4, compresa un'eventuale deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria risultante dal calcolo del limite 1 della franchigia (art. 37 cpv. 1 e 2).

4 Il limite 3 della franchigia va stabilito in maniera tale che tenuto conto di tutte le correzioni prudenziali, compresa la deduzione dell'importo superiore a tale limite secondo l'articolo 40 capoverso 1, l'importo residuo delle tre posizioni di cui agli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1 non superi il 15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 36 Approccio di deduzione determinante per gli strumenti di capitale proprio

1 Agli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca in un'impresa attiva nel settore finanziario si applica l'approccio di deduzione previsto dall'articolo 37 o quello previsto dall'articolo 38 a seconda della quota percentuale di titoli di partecipazione detenuti direttamente o indirettamente in tale impresa, calcolati conformemente all'articolo 52, come pure in funzione di altre forme di investimento in tali titoli che incorporano sinteticamente il medesimo rischio (titoli detenuti).71

2 Agli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca sotto forma di fondi propri di base supplementari o di fondi propri complementari in imprese i cui titoli di partecipazione vanno dedotti integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettere h-i e capoverso 4 si applica l'approccio di cui all'articolo 38 capoverso 1.72

71 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 37 Titoli di partecipazione fino al 10 per cento in imprese attive nel settore finanziario

1 La banca che detiene una quota massima del 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un'impresa attiva nel settore finanziario deve dedurre dalle componenti proprie del capitale proprio la parte dei valori di bilancio complessivi di tutti gli strumenti di capitale proprio da essa detenuti in tutte le imprese attive nel settore finanziario che supera il limite 1 della franchigia. Tale regola si applica anche quando la banca detiene in un'impresa attiva nel settore finanziario soltanto strumenti di capitale proprio che non costituiscono fondi propri di base di qualità primaria.73

2 L'importo da dedurre secondo il capoverso 1 è suddiviso mediante l'approccio di deduzione corrispondente in base al rapporto degli strumenti di capitale proprio detenuti dalla banca nella corrispondente impresa attiva nel settore finanziario prima della deduzione.

2bis In aggiunta alla limitazione secondo il capoverso 1 applicata al limite 1 della franchigia, la banca può detenere strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza secondo l'articolo 33 capoverso 1bis fino a una quota del 5 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria, senza dedurre questi strumenti dalle componenti proprie del capitale proprio. La FINMA può emanare pertinenti disposizioni di esecuzione.74

3 La parte dei valori di bilancio sommati secondo il capoverso 1 inferiore al limite della franchigia è ponderata in funzione del rischio. Il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio è effettuato per ogni componente del capitale proprio in base alla sua attribuzione al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione prima della deduzione.75

73 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

74 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 38 Titoli di partecipazione superiori al 10 per cento in imprese attive nel settore finanziario

1 La banca che detiene una quota superiore al 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un'impresa attiva nel settore finanziario deve trattare tutti gli strumenti di capitale proprio dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari di tali imprese in base all'approccio di deduzione corrispondente, senza considerare il limite della franchigia. L'approccio di deduzione corrispondente che non considera il limite della franchigia si applica anche agli strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza detenuti da banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l'articolo 33 capoverso 1bis.76

2 La banca deve dedurre dai fondi propri di base di qualità primaria, nell'ambito del calcolo per il singolo istituto e su base consolidata, l'importo della somma dei valori di bilancio di tutte le quote da essa detenute direttamente o indirettamente nei fondi propri di base di qualità primaria di dette imprese al di fuori del perimetro di consolidamento che supera il limite 2 della franchigia.

3 L'importo determinato secondo il capoverso 2 inferiore al limite della franchigia è trattato conformemente all'articolo 40.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 39 Altre deduzioni in base al limite 2 della franchigia

1 La banca deve dedurre separatamente dai fondi propri di base di qualità primaria i seguenti importi superiori al limite 2 della franchigia:

a.
i diritti per il servizio dei mutui ipotecari; e
b.
le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee.

2 Gli importi inferiori al limite della franchigia sono trattati conformemente all'articolo 40.

Art. 40 Deduzioni in base al limite 3 della franchigia

1 I valori di bilancio calcolati in base alla procedura di cui agli articoli 38 capoversi 2 e 3 nonché 39 inferiori al limite 2 della franchigia sono sommati e misurati in base al limite 3 della franchigia. La banca deve dedurre dai fondi propri di base di qualità primaria l'importo superiore al limite 3 della franchigia.

2 La banca deve ponderare al 250 per cento, in funzione del rischio, gli importi delle tre posizioni di cui agli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1 inferiori al limite 3 della franchigia conformemente all'approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS-BRI).77

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Capitolo 3:78
Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per le banche cantonali

78 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Art. 40a

1 Le banche cantonali possono emettere, secondo l'articolo 30b capoverso 6 LBCR, strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza.

2 Questi strumenti di debito devono adempiere le esigenze dell'articolo 126a nonché le seguenti condizioni di emissione:

a.
l'ammontare della compensazione dipende dall'importo dedotto dal credito. Al riguardo si devono considerare gli interessi maturati e ammortizzati nonché l'importo degli interessi che, fino alla scadenza finale del credito, avrebbe dovuto essere pagato;
b.
l'obbligo di versare la compensazione è limitato nel tempo. La durata e il meccanismo per il versamento devono tenere conto del piano di risanamento e dell'ammontare della compensazione; la durata è di almeno dieci anni;
c.
la banca cantonale:
1.
può effettuare una compensazione soltanto se, dopo il relativo versamento, adempie le esigenze prudenziali,
2.
deve effettuare una compensazione soltanto se adempie le condizioni di cui al numero 1 e:
-
dispone di un cuscinetto di capitale definito o
-
se versa una distribuzione al Cantone per la copertura delle spese sostenute da quest'ultimo per il finanziamento del capitale conferito per il risanamento.

3 Prima dell'emissione degli strumenti di debito di cui al presente articolo, la banca cantonale deve sottoporre alla FINMA, per approvazione, le condizioni d'emissione e un piano di risanamento elaborato d'intesa con il Cantone. Il piano di risanamento deve definire in particolare:

a.
il meccanismo, comprese forma, modalità e attuabilità legale, per il versamento della compensazione a posteriori;
b.
in che misura sia attuabile un ammortamento degli strumenti di debito nel quadro del risanamento e siano adempiute le esigenze legali, segnatamente quelle di cui all'articolo 30c capoverso 1 lettera b LBCR;
c.
i parametri di un'eventuale partecipazione del Cantone al risanamento della banca cantonale.

4 Gli strumenti di debito di cui al presente articolo possono essere emessi soltanto con un valore nominale unitario di almeno 100 000 franchi.

Titolo terzo: Fondi propri necessari

Capitolo 1: In generale

Art. 41 Composizione

1 I fondi propri necessari sono composti da:

a.
i fondi propri minimi;
b.
il cuscinetto di fondi propri;
c.79
il cuscinetto anticiclico;
cbis.80
il cuscinetto anticiclico esteso; e
d.
i fondi propri supplementari.

2 Sono fatte salve le esigenze particolari più elevate per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto.81

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

80 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

81 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 4282 Fondi propri minimi

1 Dopo le deduzioni di cui agli articoli 31-40 le banche devono detenere complessivamente i fondi propri minimi seguenti:

a.
fondi propri di base pari al 3 per cento dell'esposizione totale (art. 42a);
b.
fondi propri pari all'8 per cento dell'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio (art. 42b).

2 La banca deve informare la FINMA e la società di audit non appena non dispone più dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1.

3 Se la banca non dispone dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1, le norme in materia di fondi propri sono considerate non adempiute ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LBCR.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 42a83 Esposizione totale

1 L'esposizione totale corrisponde al denominatore del «leverage ratio». Si compone delle posizioni non ponderate.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al «leverage ratio» e all'esposizione totale. A tale scopo si fonda sullo standard LEV84. Per il calcolo del supplemento di garanzia nei derivati, oltre all'approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati («Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk», SA-CCR) (art. 57), la FINMA ammette il SA-CCR semplificato e l'approccio basato sul valore di mercato (art. 58).

83 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

84 Lo standard LEV è riportato nell'all. 1 n. 7.

Art. 42b85 Insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio

L'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio è composto:

a.
dalle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (art. 49);
b.
dai fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato (art. 81-88), moltiplicati per 12,5;
c.
dai fondi propri minimi per la copertura dei rischi operativi (art. 89-94), moltiplicati per 12,5.

85 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 43 Cuscinetto di fondi propri

1 Le banche devono detenere durevolmente, oltre ai fondi propri minimi, un cuscinetto di fondi propri secondo le indicazioni dell'allegato 8.87

2 Le banche il cui cuscinetto di fondi propri è temporaneamente inferiore a quanto prescritto a causa di circostanze particolari imprevedibili quali una crisi del settore finanziario internazionale o svizzero non violano le esigenze relative ai fondi propri.

3 Nel caso in cui il cuscinetto di fondi propri sia inferiore a quanto prescritto, la FINMA fissa un termine per la sua ricostituzione.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 44 Cuscinetto anticiclico

1 La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere in Svizzera, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio, qualora ciò sia necessario per:88

a.
rafforzare la capacità di resistenza del settore bancario nei confronti dei rischi legati a una crescita eccessiva del credito; o
b.
contrastare una crescita eccessiva del credito.

2 Prima di formulare la proposta di cui al capoverso 1, la Banca nazionale svizzera consulta la FINMA e informa il Dipartimento federale delle finanze. Se il Consiglio federale adotta la proposta, la presente ordinanza è completata con un corrispondente allegato 7.89

3 Il cuscinetto anticiclico può essere limitato a determinate posizioni di credito. È soppresso o adeguato alle mutate circostanze se i criteri in base ai quali è stato ordinato non sono più adempiuti. La procedura è retta dai capoversi 1 e 2.

4 L'articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia al cuscinetto anticiclico.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

89 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2022, in vigore dal 30 set. 2022 (RU 2022 53).

Art. 44a90 Cuscinetto anticiclico esteso

1 Le banche con un totale di bilancio di almeno 250 miliardi di franchi e un'esposizione totale all'estero di almeno 10 miliardi di franchi o con un'esposizione totale all'estero di almeno 25 miliardi di franchi devono detenere un cuscinetto anticiclico esteso sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria.

2 Per queste banche l'ammontare del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l'elenco91 pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti del settore privato sono localizzati, ma corrisponde al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio. I crediti nei confronti di banche e di enti pubblici non sono considerati crediti nei confronti del settore privato.92

3 La ponderazione delle quote per ciascuno Stato membro corrisponde all'esigenza complessiva in materia di fondi propri per le esposizioni creditizie nei confronti del settore privato nello Stato in questione, divisa per l'esigenza complessiva in materia di fondi propri della banca per le esposizioni creditizie nei confronti del settore privato.

4 L'ammontare determinante per la Svizzera del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde al cuscinetto anticiclico ordinato secondo l'articolo 44 per tutte le posizioni. Il cuscinetto di cui all'articolo 44 può essere computato nel cuscinetto anticiclico esteso.

5 Un cuscinetto anticiclico limitato secondo l'articolo 44 capoverso 3 a determinate posizioni di credito non deve essere preso in considerazione ai fini del cuscinetto anticiclico esteso.

6 L'articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

90 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

91 L'elenco può essere consultato gratuitamente all'indirizzo: www.bis.org > Committees & Associations > Basel Committee on Banking Supervision > CCyB and G-SIB buffer > Countercyclical capital buffer (CCyB).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 4593 Fondi propri supplementari

In circostanze particolari la FINMA può obbligare le banche, nel singolo caso, a detenere fondi propri supplementari se i fondi propri minimi di cui all'articolo 42 e il cuscinetto di fondi propri di cui all'articolo 43 non garantiscono una sicurezza sufficiente, segnatamente rispetto:

a.
alle attività commerciali;
b.
ai rischi incorsi;
c.
alla strategia commerciale;
d.
alla qualità della gestione dei rischi; o
e.
allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 45a94 Calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio da parte di banche che applicano approcci modello

1 Le banche che applicano uno degli approcci seguenti devono altresì calcolare le posizioni ponderate in funzione del rischio seguendo gli approcci standard:

a.
l'approccio modello «Expected Positive Exposure» (approccio modello EPE) per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati e operazioni di finanziamento di titoli (art. 59 e 62 cpv. 1 lett. c);
b.
l'approccio per le cartolarizzazioni basato sui rating interni («Internal Ratings-based Approach for Securitisations», SEC-IRBA) (art. 59b cpv. 2 lett. b);
c.
l'approccio per le cartolarizzazioni basato sulla valutazione interna («Internal Assessment Approach for Securitisations», SEC-IAA) (art. 59b cpv. 2 lett. d);
d.
l'approccio modello «value at risk» per il computo delle garanzie nel caso di operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni collateralizzate (art. 62 cpv. 3 lett. b);
e.
l'IRB (art. 77);
f.
l'approccio modello dei rischi di mercato (art. 88).

2 Sono considerati approcci standard:

a.
il SA-CCR (art. 57);
b.
l'approccio standard per le cartolarizzazioni («Standardised Approach for Securitisations», SEC-SA) (art. 59b cpv. 2 lett. a) e l'approccio per le cartolarizzazioni basato sui rating esterni («External Ratings-based Approach for Securitisations», SEC-ERBA) (art. 59b cpv. 2 lett. c) nonché la ponderazione secondo l'articolo 59b capoverso 3;
c.
l'approccio semplice per operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni collateralizzate (art. 62 cpv. 1 lett. a) e l'approccio completo per operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni collateralizzate cui si applicano gli scarti di garanzia previsti dalla legislazione sulla vigilanza (art. 62 cpv. 3 lett. a);
d.
l'AS-BRI (art. 63-73);
e.
gli approcci applicati ai rischi di adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento di titoli (art. 77g-77j);
f.
l'approccio standard semplice dei rischi di mercato (art. 83-86a) e l'approccio standard dei rischi di mercato (art. 87); tuttavia, le banche che applicano l'approccio modello dei rischi di mercato (art. 88), ai fini del calcolo aggiuntivo devono applicare l'approccio standard dei rischi di mercato (art. 87);
g.
l'approccio standard per i rischi operativi (art. 90-94).

3 Per calcolare l'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio, le banche di cui al capoverso 1 devono utilizzare il maggiore dei due valori seguenti («output floor»):

a.
il valore che si ottiene calcolando le posizioni ponderate in funzione del rischio secondo gli approcci modello e standard applicati dalla banca, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 77 capoverso 2;
b.
il valore che corrisponde al 72,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate unicamente secondo gli approcci standard.

4 Il capoverso 3 si applica sia a livello del singolo istituto sia a livello di gruppo o conglomerato finanziario.

94 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Capitolo 1a:96
Semplificazioni per le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5

96 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 47a97 Semplificazioni

Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR98 possono chiedere alla FINMA di essere esentate dall'osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri necessari di cui agli articoli 41-45a.

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

98 RS 952.02

Art. 47b Condizioni

1 Possono beneficiare delle semplificazioni le banche delle categorie 4 e 5 che adempiono in ogni momento sia a livello di singolo istituto che a livello di gruppo finanziario le condizioni seguenti:

a.
i fondi propri necessari corrispondono a un «leverage ratio» semplificato pari ad almeno l'8 per cento;
b.
la quota media di liquidità è pari ad almeno il 110 per cento;
c.
il grado di rifinanziamento è pari ad almeno il 100 per cento.

2 Il «leverage ratio» semplificato corrisponde al quoziente tra:

a.
i fondi propri di base; e
b.
la somma di tutti gli attivi di bilancio, dedotti l'avviamento e le partecipazioni, e di tutte le posizioni fuori bilancio.

3 La quota media di liquidità corrisponde al quoziente tra:

a.
la media calcolata sugli ultimi 12 mesi delle attività liquide di elevata qualità a fine mese («High Quality Liquid Assets», HQLA) secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 30 novembre 201299 sulla liquidità (OLiq); e
b.
il valore medio calcolato sugli ultimi 12 mesi del deflusso netto di fondi a fine mese secondo l'articolo 16 OLiq atteso sull'orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress per la quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR).

4 Il grado di rifinanziamento corrisponde al quoziente tra:

a.
la somma degli impegni risultanti da depositi della clientela, obbligazioni di cassa, prestiti con una durata residua superiore a un anno e mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie con una durata residua superiore a un anno, e dei fondi propri; e
b.
i crediti nei confronti della clientela e i crediti ipotecari.

5 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative ai capoversi 2-4.

Art. 47c Reiezione della richiesta

La FINMA può respingere la richiesta di semplificazioni se:

a.
non sono adempiute le condizioni secondo gli articoli 47a e 47b;
b.
contro la banca interessata ha adottato provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza, è stato avviato un procedimento secondo l'articolo 30 della legge del 22 giugno 2007100 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o tale banca non ha preso i provvedimenti per il ripristino della situazione conforme secondo l'articolo 31 LFINMA negli ambiti seguenti:
1.
norme di comportamento secondo la legge del 15 giugno 2018101 sui servizi finanziari,
2.
norme di comportamento sul mercato secondo la legge del 19 giugno 2015102 sull'infrastruttura finanziaria,
3.
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo secondo la legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro,
4.
operazioni transfrontaliere;
c.
la gestione dei rischi di tasso d'interesse è inadeguata oppure il rischio di tasso d'interesse è eccessivamente elevato rispetto ai fondi propri di base, al risultato da operazioni su interessi o alla capacità di sopportare i rischi, tenuto conto dell'insieme dei rischi.
Art. 47d Sopravvenuto inadempimento delle condizioni

1 Le banche che non adempiono più le condizioni di cui all'articolo 47b devono comunicarlo senza indugio alla FINMA.

2 Se constata che una banca non appartiene più alla categoria 4 o 5 oppure che sussiste un motivo di reiezione di cui all'articolo 47c, la FINMA lo comunica alla banca.

3 Nel caso delle comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2, la FINMA accorda alla banca un termine affinché questa possa nuovamente adempiere le condizioni. Generalmente questo termine è di un anno, ma può, in singoli casi motivati, essere abbreviato o prolungato. Se, scaduto questo termine, le condizioni non sono adempiute, non è più possibile beneficiare delle semplificazioni di cui all'articolo 47a.

Capitolo 2: Rischi di credito

Sezione 1: In generale

Art. 48104 Definizioni: rischi di credito

1 È definito rischio di credito il pericolo di una perdita per la banca risultante dal fatto che:

a.
una controparte non ottempera ai suoi impegni contrattuali; o
b.
il valore degli strumenti finanziari emessi da un terzo diminuisce, segnatamente il valore di strumenti partecipativi, strumenti su tassi d'interesse o quote di patrimoni collettivi gestiti.

2 È definito rischio di credito della controparte il pericolo di inadempienza della controparte prima del regolamento definitivo delle prestazioni legate alle operazioni seguenti:

a.
operazioni in derivati;
b.
operazioni di finanziamento di titoli;
c.
operazioni con regolamento a lungo termine.

3 È definito rischio CVA il pericolo di perdite di valore di mercato per la banca risultanti da adeguamenti della valutazione del credito («Credit Valuation Adjustment», CVA) effettuati nel caso di derivati e operazioni di finanziamento di titoli a causa del rischio di inadempienza della controparte.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 49105 Posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito

1 Le posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito sono composte:

a.
dalle posizioni nel portafoglio della banca ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte relative a quote di patrimoni collettivi gestiti;
b.
dalle posizioni di cartolarizzazione ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte;
c.
dai fondi propri minimi moltiplicati per 12,5 relativi alle posizioni nei confronti di controparti centrali e membri compensatori nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione;
d.
dalle posizioni nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte risultanti da transazioni non regolate;
e.
dai fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA moltiplicati per 12,5;
f.
dalle posizioni nel portafoglio della banca ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte, nella misura in cui non rientrano nel campo di applicazione delle lettere a-e;
g.
dalle posizioni nel portafoglio di negoziazione ponderate in funzione del rischio di credito della controparte, nella misura in cui non rientrano nel campo di applicazione delle lettere a-e.

2 A tal fine si considerano posizioni:

a.
i crediti, comprese le pretese da crediti di impegno non iscritte negli attivi;
b.
i crediti correlati a cartolarizzazioni;
c.
le altre operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito;
d.
le operazioni in derivati convertite nel loro equivalente di credito;
e.
le posizioni nette in strumenti partecipativi e in strumenti su tassi d'interesse detenuti nel portafoglio della banca;
f.
le posizioni nette in strumenti partecipativi e in strumenti su tassi d'interesse detenuti nel portafoglio di negoziazione, sempreché i fondi propri minimi siano calcolati secondo l'articolo 83 capoverso 3;
g.
le posizioni nette in titoli propri e in partecipazioni qualificate detenuti nel portafoglio di negoziazione;
h.
le posizioni di cui all'allegato 3 numero 6.

3 Le posizioni di controparti associate ai sensi dell'articolo 109, non articolate per controparte, devono essere ponderate con il massimo fattore di ponderazione del rischio con il quale sono ponderate le singole controparti associate.

4 Per i seguenti derivati di credito le banche non devono detenere fondi propri minimi relativi al rischio di credito della controparte:

a.
protezione del credito acquistata per una posizione del portafoglio della banca o per una posizione che comporta un rischio di credito della controparte;
b.
protezione del credito venduta sotto forma di «swap» contro il rischio di perdita del credito («credit default swap») nel portafoglio della banca, sempreché essa sia trattata come una garanzia concessa dalla banca e l'intero importo nominale sia considerato nei fondi propri minimi relativi ai rischi di credito.

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 50106 Approcci per la ponderazione in funzione del rischio

1 Il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito è effettuato secondo le disposizioni comuni (art. 77a-77j) nonché secondo:

a.
l'AS-BRI (art. 63-73); o
b.
l'IRB (art. 77).

2 L'AS-BRI e l'IRB possono essere combinati.

3 L'applicazione dell'IRB esige l'autorizzazione della FINMA.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai rischi di credito. A tale scopo si fonda sullo standard CRE107.

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

107 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Sezione 2: Calcolo delle posizioni

Art. 50a108 Deduzioni

1 Le posizioni da ponderare in funzione dei rischi di credito devono essere previamente ridotte dei seguenti importi:

a.
singole rettifiche di valore, accantonamenti e storni parziali;
b.
adeguamenti della valutazione del credito per operazioni in derivati e operazioni di finanziamento di titoli; e
c.
deduzioni dai fondi propri secondo gli articoli 5b capoverso 3 e 31-40.

2 Le regole derogatorie relative all'IRB secondo i numeri 30-36 CRE109 prevalgono su quelle di cui al capoverso 1, fatto salvo l'articolo 77 capoverso 4 per le posizioni in stato di default.

108 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

109 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 51 Posizione netta

1 Le posizioni nette sono calcolate come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito («securities lending»), dedotti gli impegni derivanti dall'assunzione di titoli in prestito («securities borrowing»)
+
operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
+
impegni fissi di assunzione relativi a emissioni, con deduzione delle sottopartecipazioni cedute e delle sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il rischio di prezzo cui è esposta la banca
+
pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta
./.
impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta
+
impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta
./.
pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta.

2 ...110

3 Le posizioni nette positive sono designate come posizioni lunghe nette e gli importi assoluti delle posizioni negative nette come posizioni corte nette.

110 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 52 Posizione netta in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario

1 Le posizioni nette in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario sono calcolate, tenuto conto delle esigenze supplementari di cui ai capoversi 2 e 3, come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più le posizioni sintetiche e i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito («securities lending»), dedotti gli impegni derivanti dall'assunzione di titoli in prestito («securities borrowing»)
+
operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
posizioni in relazione con operazioni d'emissione detenute per cinque o meno giorni lavorativi
+
pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta
./.
impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta
+
impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta
./.
pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta.

2 Nel caso degli strumenti detenuti direttamente che costituiscono capitale proprio o degli strumenti attraverso i quali sono detenuti indirettamente o sinteticamente strumenti di capitale proprio, esclusi gli strumenti propri di capitale proprio, la compensazione di posizioni lunghe e corte in strumenti di capitale proprio è ammessa soltanto se:111

a.
la posizione lunga e la posizione corta si riferiscono allo stesso strumento di capitale proprio; e
b.
la posizione corta dello strumento ha la stessa durata della posizione lunga o una durata residua di almeno un anno.

3 Nel caso degli strumenti propri di capitale proprio, per ogni componente (CET1, AT1 e T2) vanno determinate le seguenti posizioni nette, da dedurre conformemente agli articoli 32-34 dalla componente corrispondente:

a.
posizione netta in strumenti propri di capitale proprio detenuti direttamente o sinteticamente; le posizioni lunghe e corte possono essere compensate soltanto se si riferiscono al medesimo strumento di capitale proprio e la posizione corta non presenta un rischio di controparte;
b.
posizione netta in strumenti propri di capitale proprio detenuti indirettamente attraverso uno strumento finanziario quale un indice o un'opzione su un indice; la compensazione è possibile soltanto se la posizione lunga e la posizione corta si riferiscono al medesimo strumento di base; il rischio di controparte della posizione corta deve essere coperto.

111 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 53112 Operazioni fuori bilancio

1 Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito tramite i fattori di conversione del credito. Tale equivalente costituisce la posizione da ponderare in funzione del rischio.

2 Le banche che applicano l'AS-BRI devono calcolare l'equivalente di credito moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l'allegato 1a.

3 L'AS-BRI prevede che per gli impegni siano convertiti gli importi convenuti ma non ancora utilizzati. Per impegni si intendono tutte le convenzioni contrattuali tra la banca e il cliente che hanno per oggetto la concessione di un credito, l'acquisto di valori patrimoniali o l'emissione di sostituti di credito qualora esse attribuiscano al cliente il diritto a una prestazione da parte della banca o l'insorgere del diritto non possa essere controllato dalla banca. Sono incluse le convenzioni che la banca può:

a.
disdire in qualsiasi momento, senza condizioni e senza preavviso;
b.
disdire automaticamente se il debitore non adempie più le condizioni previamente definite.

4 Se viene assunto l'impegno di fornire un'operazione fuori bilancio, l'AS-BRI permette alla banca di applicare il minore dei due fattori di conversione del credito applicabili.

5 L'AS-BRI permette di applicare un fattore di conversione del credito pari allo 0,0 per cento agli importi relativi a impegni nei confronti di imprese, incluse PMI di cui all'articolo 70, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
l'impresa è costantemente monitorata dalla banca;
b.
la banca non riceve emolumenti o provvigioni per la conclusione o il mantenimento della convenzione;
c.
l'impresa è tenuta a presentare una richiesta alla banca per ogni singolo utilizzo;
d.
a prescindere dall'adempimento o meno da parte dell'impresa delle condizioni fissate nella convenzione, la banca ha un potere decisionale illimitato in merito all'esecuzione di ogni utilizzo;
e.
la banca decide in merito all'esecuzione di ogni utilizzo soltanto dopo aver valutato la solvibilità dell'impresa; e
f.
la banca esegue la valutazione della solvibilità immediatamente prima dell'utilizzo.

6 Le banche che applicano l'IRB devono calcolare l'equivalente di credito di impegni eventuali e di impegni irrevocabili secondo le regole dell'AS-BRI se l'IRB non contiene disposizioni in materia.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 54113 Sottopartecipazioni per impegni eventuali

Gli impegni eventuali per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni possono essere trattati, nei limiti della sottopartecipazione, come crediti diretti nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 56115 Approcci per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati e di operazioni con regolamento a lungo termine

1 I derivati devono essere convertiti in equivalenti di credito. Questi ultimi costituiscono le posizioni da ponderare in funzione del rischio.

2 Gli equivalenti di credito devono essere calcolati secondo uno degli approcci seguenti:

a.
il SA-CCR;
b.
uno degli approcci semplificati:
1.
il SA-CCR semplificato,
2.
l'approccio basato sul valore di mercato;
c.
l'approccio modello EPE.

3 L'applicazione dell'approccio modello EPE esige l'autorizzazione della FINMA.

4 Questi approcci di calcolo si applicano a tutti i derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o fuori borsa.

5 Le operazioni con regolamento a lungo termine sono trattate come i derivati ai fini del calcolo degli equivalenti di credito.

6 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dell'equivalente di credito in caso di compensazione legale o contrattuale ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera a alla quale partecipano più di due parti.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 57116 Approccio standard

1 Per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati secondo il SA-CCR, la somma dei costi di sostituzione stabiliti conformemente alla legislazione sulla vigilanza e dell'importo del potenziale futuro incremento di valore è moltiplicata per il fattore 1,4.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sul numero 52 CRE117. Essa disciplina, fondandosi sul diritto dell'Unione europea (UE), il calcolo dei derivati su tassi d'interesse in caso di interessi negativi.

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

117 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 58118 Approcci semplificati

1 Le banche seguenti possono applicare il SA-CCR semplificato o l'approccio basato sul valore di mercato ai fini del calcolo degli equivalenti di credito dei derivati:

a.
le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR119;
b.
le banche della categoria 3 secondo l'allegato 3 OBCR che dispongono di posizioni non rilevanti in derivati.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

119 RS 952.02

Art. 59120 Approccio modello EPE

1 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo degli equivalenti di credito dei derivati secondo l'approccio modello EPE. A tale scopo si fonda sul numero 53 CRE121.

2 Gli equivalenti di credito sono moltiplicati per il fattore EPE. La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

121 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 59a122 Quote di patrimoni collettivi gestiti

1 Per le quote di patrimoni collettivi gestiti, le posizioni di tali patrimoni da ponderare in funzione del rischio devono essere calcolate secondo:

a.
l'approccio «look through» (LTA);
b.
l'approccio basato su un mandato (MBA);
c.
l'approccio «fallback» (FBA); o
d.
l'approccio semplificato.

2 Le banche seguenti possono applicare l'approccio semplificato in alternativa all'approccio «fallback»:

a.
le banche della categoria 3 secondo l'allegato 3 OBCR123 che dispongono di posizioni non rilevanti relative a patrimoni collettivi gestiti;
b.
le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sul numero 60 CRE124.

122 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

123 RS 952.02

124 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 59b125 Posizioni di cartolarizzazione

1 Le posizioni di cartolarizzazione sono posizioni derivanti da transazioni che presentano le caratteristiche seguenti:

a.
esse suddividono i rischi di credito correlati a una posizione di rischio o a un pool di posizioni di rischio in parti;
b.
i pagamenti effettuati nel quadro della transazione dipendono dall'evoluzione del valore della posizione di rischio o del pool di posizioni di rischio;
c.
l'ordine delle parti determina la ripartizione delle perdite per la durata della transazione.

2 Per le posizioni di cartolarizzazione, le posizioni da ponderare in funzione del rischio devono essere calcolate secondo:

a.
il SEC-SA;
b.
il SEC-IRBA;
c.
il SEC-ERBA;
d.
il SEC-IAA.

3 Le posizioni di cartolarizzazione cui non è applicabile nessuno degli approcci di cui al capoverso 2 vanno ponderate al 1250 per cento.

4 L'applicazione del SEC-IAA esige l'autorizzazione della FINMA.

5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle cartolarizzazioni. A tale scopo si fonda sui numeri 40-45 CRE126. Essa assegna i rating esterni alle singole classi di rating. Per l'applicazione del SEC-ERBA disciplina inoltre le esigenze relative alle conoscenze specifiche, alla gestione del rischio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e alla verifica della diligenza nell'utilizzo di rating esterni.

125 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

126 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 60127 Strumenti su tassi d'interesse e strumenti partecipativi

1 La posizione netta in strumenti su tassi d'interesse o strumenti partecipativi che sono strumenti di capitale proprio di un'impresa attiva nel settore finanziario va calcolata secondo l'articolo 52.

2 La posizione netta in strumenti su tassi d'interesse e strumenti partecipativi del medesimo emittente che non sono detenuti nel portafoglio di negoziazione e presentano la medesima ponderazione in funzione del rischio va calcolata secondo l'articolo 51.

3 Nel caso delle posizioni che non sono detenute nel portafoglio di negoziazione, l'effettivo fisicamente disponibile va preso in considerazione al valore contabile.

4 I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti agli strumenti su tassi d'interesse e agli strumenti partecipativi detenuti nel portafoglio di negoziazione, sempreché i fondi propri minimi siano calcolati secondo l'articolo 83 capoverso 3.

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 61 Misure di riduzione dei rischi

1 Le seguenti misure di riduzione dei rischi possono essere considerate nel calcolo delle posizioni:

a.
la compensazione legale e contrattuale («netting»);
b.
le garanzie;
c.
i derivati di credito; e
d.128
le garanzie finanziarie.

2 Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che le misure di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle misure di riduzione dei rischi. A tale scopo si fonda sullo standard CRE129, ma prevede deroghe per le seguenti garanzie nel quadro della loro considerazione quali misure di riduzione dei rischi:

a.
le fideiussioni secondo la legge federale del 4 ottobre 1974130 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà;
b.
le garanzie secondo la legge del 16 dicembre 2005131 sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni;
c.
le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe in franchi.132

4 Essa indica, fondandosi sul diritto dell'UE, gli indici principali che possono essere utilizzati per la determinazione dello scarto di garanzia.133

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

129 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

130 RS 843

131 RS 946.10

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

133 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 62134 Operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni collateralizzate

1 Nel caso di operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni collateralizzate mediante garanzie finanziarie, per il calcolo delle posizioni la banca può decidere di tenere conto di tali garanzie secondo:

a.
l'approccio semplice;
b.
l'approccio completo;
c.
l'approccio modello EPE.

2 Nell'approccio semplice le quote collateralizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.

3 Nell'approccio completo la posizione è compensata con la quota di posizione collateralizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale. Alla quota di posizione collateralizzata si applicano:

a.
gli scarti di garanzia previsti dalla legislazione sulla vigilanza; o
b.
l'approccio modello «value at risk».

4 L'applicazione degli approcci modello EPE e «value at risk» esige l'autorizzazione della FINMA.

5 In caso di applicazione dell'approccio modello EPE, gli equivalenti di credito sono moltiplicati per il fattore EPE. La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

6 Nel calcolo degli equivalenti di credito secondo gli articoli 56-59 è tenuto conto di tutte le garanzie computabili emesse o ricevute dalla banca ai fini della collateralizzazione di derivati.

7 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative agli approcci di cui ai capoversi 1-5 e al fine di prendere in considerazione le garanzie di cui al capoverso 6. A tale scopo si fonda sullo standard CRE135, ad eccezione del numero 56.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

135 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Sezione 3:
Classi di posizione e fattori di ponderazione del rischio secondo l'AS‑BRI
136

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 63137 Classi di posizione

1 Le banche che applicano l'AS-BRI ordinano le singole posizioni per classi di posizione.

2 Nelle seguenti classi di posizione è possibile utilizzare rating esterni per ponderare in funzione del rischio le singole posizioni:

a.
governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali;
b.
enti di diritto pubblico;
c.
banche multilaterali di sviluppo;
d.
banche;
e.
istituzioni comuni;
f.
imprese;
g.
finanziamenti speciali;
h.
titoli di credito esteri coperti.

3 Nelle seguenti classi di posizione non possono essere utilizzati rating esterni:

a.
posizioni «retail»;
b.
obbligazioni fondiarie svizzere;
c.
posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare;
d.
posizioni postergate;
e.
posizioni in stato di default;
f.
strumenti partecipativi;
g.
altre posizioni.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle definizioni delle classi di posizione. A tale scopo si fonda sullo standard CRE138. Essa designa le banche multilaterali di sviluppo alle quali può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento.

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

138 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 63a139 Verifica della diligenza nell'utilizzo di rating esterni

1 Se utilizza rating esterni per posizioni delle classi di cui all'articolo 63 capoverso 2 lettere c-h, nel quadro di una verifica della diligenza la banca deve valutare se il fattore di ponderazione del rischio applicato sia adeguato. Se la posizione ha un profilo di rischio superiore rispetto a quello risultante dal rating esterno, deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio di una classe di rating inferiore. Dalla verifica della diligenza non può mai risultare un fattore di ponderazione del rischio inferiore rispetto a quello del rating esterno.

2 La banca può escludere posizioni non rilevanti dalla verifica della diligenza.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard CRE140.

139 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

140 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 64141 Utilizzo di rating esterni

1 Nel quadro dell'AS-BRI le banche possono utilizzare rating esterni di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l'articolo 6 per determinare i fattori di ponderazione del rischio, sempreché il riconoscimento dell'agenzia di rating contempli l'utilizzo a tale scopo di questi rating.

2 La FINMA assegna i rating esterni alle singole classi di rating. A tale scopo si fonda sullo standard CRE142.

3 Le banche devono utilizzare i rating esterni in base a un piano concreto e specifico all'istituto, che garantisca un utilizzo coerente ai fini della ponderazione e della gestione del rischio. Tale piano deve essere osservato in modo coerente.

4 La banca che pondera le posizioni sulla base di rating esterni, ai fini della ponderazione in funzione del rischio delle sue posizioni di cui all'articolo 63 capoverso 2 deve utilizzare tutti i rating disponibili delle agenzie di rating scelte, sempreché i rating si riferiscano a posizioni nei segmenti di mercato riconosciuti.

5 Se la banca pondera le posizioni senza utilizzare rating esterni o se per ponderare una posizione in funzione del rischio non esistono rating di un'agenzia di rating scelta dalla banca, devono essere applicati i fattori di ponderazione della classe «senza rating».

6 Se esistono due o più rating con diversi fattori di ponderazione del rischio, devono essere scelti i rating che corrispondono ai due fattori di ponderazione del rischio più bassi, utilizzando poi il più elevato dei due.

7 I rating esterni rilasciati per singole imprese appartenenti a un gruppo non possono essere utilizzati per determinare il fattore di ponderazione del rischio di altre imprese dello stesso gruppo.

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

142 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 64a143 Rating esterni a breve termine

1 Le banche possono utilizzare rating a breve termine per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni a breve termine nei confronti di banche e imprese.

2 La FINMA assegna i rating a breve termine a quattro classi di rating. A tale scopo si fonda sullo standard CRE144. Le classi di rating comprendono i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

a.
classe 1: 20 per cento;
b.
classe 2: 50 per cento;
c.
classe 3: 100 per cento;
d.
classe 4: 150 per cento.

3 Se, per una posizione nei confronti di una banca, il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è superiore al fattore di cui all'allegato 2 numero 4.1 per le posizioni a breve termine, per tutte le posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca deve essere applicato il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2.

4 Se, per una posizione nei confronti di una banca, il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è uguale o inferiore al fattore di cui all'allegato 2 numero 4.1 per le posizioni a breve termine, il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 deve essere applicato alla relativa posizione, ma non alle altre posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca.

5 Il fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating nei confronti di una banca o di un'impresa è del:

a.
100 per cento per le posizioni a breve termine se, sulla base di un rating a breve termine, una posizione nei confronti della controparte ottiene o otterrà un fattore del 50 per cento;
b.
150 per cento per le posizioni a breve e lungo termine se, sulla base di un rating a breve termine, una posizione nei confronti della controparte ottiene o otterrà un fattore del 150 per cento.

6 Il fattore minimo di ponderazione del rischio di cui al capoverso 5 lettera b non si applica se la banca effettua una riduzione dei rischi secondo l'articolo 61 per le posizioni senza rating.

143 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

144 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 64b145 Rating esterni specifici dell'emissione e relativi all'emittente

1 Per le posizioni con un rating specifico dell'emissione rilasciato da un'agenzia di rating scelta dalla banca, il fattore di ponderazione del rischio è determinato da tale rating.

2 Per le posizioni senza rating specifico dell'emissione per le quali è disponibile un rating specifico dell'emissione per un'altra emissione dello stesso debitore o un rating relativo all'emittente per il debitore, il fattore di ponderazione del rischio è determinato da tale rating.

3 Qualora per un'altra emissione dello stesso debitore sia disponibile un rating specifico dell'emissione, si applica quanto segue:

a.
se è di elevata qualità, il rating può essere utilizzato per la posizione senza rating solo se questa è di rango anteriore o di pari rango rispetto all'emissione provvista di rating. Se tale posizione è di rango posteriore rispetto all'emissione provvista di rating, si applica il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating;
b.
se non è di elevata qualità, il rating deve essere utilizzato per la posizione senza rating se questa è di pari rango o di rango posteriore rispetto all'emissione provvista di rating.

4 Qualora per il debitore sia disponibile un rating relativo all'emittente, si applica quanto segue:

a.
se è di elevata qualità, il rating relativo all'emittente può essere utilizzato solo per i crediti di rango anteriore non collateralizzati nei confronti del debitore. Per le altre posizioni si applica il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating;
b.
se non è di elevata qualità, il rating relativo all'emittente deve essere utilizzato per la posizione senza rating se questa è di pari rango o di rango posteriore rispetto ai crediti di rango anteriore non collateralizzati.

5 Se l'emittente dispone di un rating di elevata qualità applicabile solo a uno specifico tipo di credito, tale rating può essere utilizzato solo per le posizioni senza rating appartenenti a tale tipo di credito.

6 Un rating specifico dell'emissione o relativo all'emittente è di elevata qualità se ad esso è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che otterrebbe senza rating.

145 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 64c146 Rating esterni in valuta locale e in valuta estera

Se per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni senza rating sono utilizzati crediti comparabili con rating nei confronti dello stesso debitore, per le posizioni in valuta estera si utilizzano rating in valuta estera. I rating in valuta locale possono essere utilizzati soltanto per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni espresse in valuta locale.

146 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 65a147 Classificazione del rischio Paese

1 Per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di governi centrali le banche possono utilizzare la classificazione del rischio Paese allestita conformemente all'«Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits» del 1° gennaio 2022148 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e pubblicata149 da quest'ultima.

2 Per le categorie di tale classificazione del rischio Paese si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

a.
0 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 0 e 1;
b.
20 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 2;
c.
50 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 3;
d.
100 per cento per una classificazione del rischio Paese da 4 a 6;
e.
150 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 7.

147 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

148 L'«Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits» può essere consultato gratuitamente all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Understandings.

149 La classificazione del rischio Paese può essere consultata gratuitamente all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Understandings > Country risk classification.

Art. 66150 Posizioni ponderate in funzione del rischio

1 Nel caso dell'AS-BRI le posizioni delle classi di cui all'articolo 63 capoverso 2 devono essere ponderate secondo l'allegato 2.

2 Nel caso dell'AS-BRI le posizioni delle classi di cui all'articolo 63 capoverso 3 lettere a-e e g devono essere ponderate secondo l'allegato 3.

3 Nel caso dell'AS-BRI le posizioni della classe di cui all'articolo 63 capoverso 3 lettera f devono essere ponderate secondo l'allegato 4, sempreché non siano dedotte dai fondi propri o ponderate al 250 per cento secondo l'articolo 40 capoverso 2.

4 Le posizioni nette in strumenti su tassi d'interesse di cui all'articolo 60 devono essere assegnate alla classe di posizione dell'emittente e ponderate in funzione del rischio corrispondente.

5 Nel caso delle posizioni sotto forma di strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario, la ponderazione in funzione del rischio secondo i capoversi 3 e 4 si riferisce alla parte della posizione netta di cui all'articolo 52 non dedotta dai fondi propri in base all'approccio di deduzione corrispondente (art. 33).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 66a151 Posizioni non coperte contro il rischio di cambio nei confronti di persone fisiche

1 Se le posizioni «retail» nei confronti di persone fisiche e le posizioni nei confronti di persone fisiche garantite da immobili d'abitazione non sono coperte contro il rischio di cambio e la valuta del credito è diversa dalla valuta della fonte di reddito del mutuatario, il fattore di ponderazione del rischio di cui all'allegato 3 aumenta della metà. Il fattore massimo di ponderazione del rischio è del 150 per cento. I crediti «lombard» sono esclusi da tale aumento.

2 Per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR152, il capoverso 1 non si applica alle posizioni nei confronti di mutuatari con sede o domicilio in Svizzera.

151 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

152 RS 952.02

Art. 67153 Posizioni in valuta locale nei confronti di governi centrali o banche centrali

Se l'autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede, per le posizioni in valuta locale nei confronti del governo centrale o della banca centrale di tale Paese, una ponderazione in funzione del rischio inferiore rispetto a quella prevista dall'articolo 66 capoverso 1, le banche possono ponderare in modo analogo tali posizioni, sempreché queste siano rifinanziate nella valuta locale di detto Paese e la vigilanza sulle banche in detto Paese sia adeguata. Questa ponderazione in funzione del rischio si applica alla quota di questa posizione rifinanziata in valuta locale.

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 68154 Banche: assegnazione alla classe di posizione «banche» e utilizzo di rating esterni

1 Le società di intermediazione mobiliare svizzere possono essere assegnate alla classe di posizione «banche» (art. 63 cpv. 2 lett. d) soltanto se gestiscono conti. Gli istituti finanziari esteri possono essere assegnati a questa classe di posizione se nello Stato di sede sottostanno a una regolamentazione e a una vigilanza equivalenti a quelle applicate alle banche nello Stato di sede.

2 Per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di banche non si possono utilizzare rating esterni basati su una garanzia implicita dello Stato, ad eccezione delle banche di proprietà statale.

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 68a155 Banche: sottoclassi di posizione

1 Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno sono assegnate alle sottoclassi di posizione A-C:

a.
sottoclasse di posizione A:banche con solvibilità elevata;
b.
sottoclasse di posizione B: banche con solvibilità media;
c.
sottoclasse di posizione C: banche con solvibilità bassa.

2 L'assegnazione alla sottoclasse di posizione A implica che la banca debitrice adempia o superi le esigenze prudenziali relative ai fondi propri minimi e ai cuscinetti applicabili nello Stato di sede, ad eccezione dei fondi propri minimi o dei cuscinetti non pubblici specifici per la banca.

3 L'assegnazione alla sottoclasse di posizione B implica che la banca debitrice adempia o superi le esigenze prudenziali relative ai fondi propri minimi applicabili nello Stato di sede, ad eccezione dei cuscinetti o dei fondi propri minimi non pubblici specifici per la banca.

4 L'assegnazione alla sottoclasse di posizione C implica che la banca debitrice non adempia le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3.

5 Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno la cui richiesta di ricorrere alle semplificazioni di cui all'articolo 47a è stata autorizzata dalla FINMA sono assegnate alle sottoclassi di posizione A-C unicamente in base alla solvibilità della banca. Non si applicano le condizioni di cui ai capoversi 2-4.

155 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 69156 Banche: ponderazione in funzione del rischio

1 Se una banca assegnata alla sottoclasse di posizione A detiene fondi propri minimi sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria pari ad almeno il 14 per cento dell'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio (art. 42b) e ad almeno il 5 per cento dell'esposizione totale (art. 42a), alle posizioni secondo l'allegato 2 numero 4.2 nei confronti di tale banca può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 30 per cento.

2 Le posizioni nei confronti di una banca assegnata alla sottoclasse di posizione A, B o C devono essere ponderate almeno con il fattore di ponderazione del rischio applicabile a posizioni nei confronti dello Stato di sede di tale banca se:

a.
le posizioni nei confronti della banca non sono contabilizzate nella valuta locale dello Stato di sede; o
b.
le posizioni nei confronti di una succursale della banca non sono contabilizzate nella valuta locale della Giurisdizione in cui opera la succursale.

3 Il capoverso 2 non si applica a impegni eventuali infrannuali, autoliquidanti e attinenti alla negoziazione che risultano dallo scambio di merci.

4 Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR157 possono rinunciare all'assegnazione a sottoclassi di posizione per le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno. Ciò si applica anche alle banche della categoria 3 secondo l'allegato 3 OBCR che dispongono di posizioni non rilevanti nei confronti di banche senza rating esterno. In caso di rinuncia alle sottoclassi di posizione, ai crediti è assegnato, in funzione della loro durata originaria, un fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento o del 60 per cento (all. 3 n. 4). La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

157 RS 952.02

Art. 70158 Imprese

1 Le posizioni nei confronti di imprese sono ponderate in funzione del rischio secondo l'allegato 2.

2 Se per le posizioni nei confronti di banche utilizza rating esterni, la banca deve utilizzare rating esterni anche per le posizioni nei confronti di imprese.

3 Sono considerate PMI le imprese che nell'ultimo esercizio hanno generato una cifra d'affari annua consolidata pari al massimo a 75 milioni di franchi. Se la PMI appartiene a un gruppo, è determinante la cifra d'affari consolidata del gruppo. Le posizioni nei confronti di queste imprese sono ponderate in funzione del rischio secondo l'allegato 2 numero 6.2.

4 In deroga al capoverso 3, le banche delle categorie 3-5 secondo l'allegato 3 OBCR159 possono classificare come PMI le imprese che contano al massimo 250 collaboratori, a prescindere dalla cifra d'affari annua consolidata. Se queste imprese non dispongono di alcun rating, il fattore di ponderazione del rischio delle posizioni nei loro confronti è pari al 90 per cento.

5 Le posizioni nei confronti di PMI, escluse le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare, possono essere assegnate alla classe di posizione «retail» (art. 71) se soddisfano le condizioni relative alle posizioni «retail» qualificate. Devono essere ponderate secondo l'allegato 3 numeri 1.1 e 1.2.

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

159 RS 952.02

Art. 70a160 Finanziamenti speciali: definizioni

1 Le posizioni nei confronti di imprese, escluse le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare, sono considerate finanziamenti speciali se:

a.
si tratta di uno dei tipi di finanziamento seguenti:
1.
finanziamenti per il cui rimborso e la cui garanzia si ricorre principalmente alle entrate generate dal progetto finanziato (finanziamenti di progetti),
2.
finanziamenti dell'acquisto di impianti, macchinari, veicoli e altre attrezzature per il cui rimborso si ricorre ai flussi di pagamento generati da tali valori patrimoniali (finanziamenti di oggetti),
3.
crediti a breve termine destinati al finanziamento di scorte, giacenze o crediti relativi a materie prime negoziate in borsa per il cui rimborso si ricorre al ricavo della vendita dei beni finanziati (finanziamenti della negoziazione di materie prime); e
b.
è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
1.
l'impresa non dispone o dispone solo di pochi altri valori patrimoniali o attività rilevanti e quindi per il rimborso dell'impegno dipende in modo determinante dai ricavi dei valori patrimoniali da finanziare,
2.
il contratto concede alla banca ampi diritti di garanzia in merito ai valori patrimoniali e ai ricavi che ne derivano.

2 Se per i finanziamenti speciali utilizza rating esterni, la banca può utilizzare solo rating specifici dell'emissione, ma non rating relativi all'emittente.

3 Le banche delle categorie 3-5 secondo l'allegato 3 OBCR161 non devono identificare come tali le posizioni di cui al capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3. Esse possono ponderarle in funzione del rischio applicando il fattore previsto per le posizioni nei confronti di imprese senza rating.

160 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

161 RS 952.02

Art. 70b162 Finanziamenti speciali: ponderazione in funzione del rischio di finanziamenti di progetti

1 Per la ponderazione in funzione del rischio di finanziamenti di progetti senza rating esterno specifico dell'emissione si distingue tra una fase operativa e una fase non operativa.

2 È considerata operativa la fase in cui il flusso di cassa netto dell'impresa è positivo e sufficiente a coprire i rimanenti impegni contrattuali e in cui l'indebitamento a lungo termine dell'impresa è in regresso. Le altre fasi sono considerate non operative.

3 Sono considerate finanziamenti di progetti di elevata qualità le posizioni nei confronti di imprese in grado di adempiere puntualmente i propri obblighi finanziari anche in condizioni economiche o aziendali avverse. I finanziamenti di progetti devono altresì adempiere le ulteriori esigenze di cui al numero 20.52 CRE163. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.

162 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

163 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 71164 Posizioni «retail»

1 Le posizioni «retail» comprendono posizioni nei confronti di persone fisiche e posizioni nei confronti di PMI secondo l'articolo 70 capoverso 5, escluse le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare.

2 Le posizioni «retail» devono essere ponderate come posizioni «retail» qualificate secondo l'allegato 3 numeri 1.1 e 1.2 se soddisfano i seguenti criteri:

a.
si tratta di crediti o linee di credito rotativi, di crediti personali a durata fissa, di contratti di leasing come pure di crediti o linee di credito nei confronti di PMI;
b.
le posizioni «retail» nei confronti di una controparte ammontano complessivamente al massimo a 1,5 milioni di franchi e, non considerando le posizioni in stato di default, al massimo all'1 per cento di tutte le posizioni «retail» qualificate.

3 I derivati e gli altri titoli non vanno classificati come posizioni «retail» qualificate.

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 71b167 Titoli di credito esteri coperti

I titoli di credito esteri coperti possono essere assegnati a questa classe di posizione e ponderati secondo l'allegato 2 numero 8 solo se soddisfano le condizioni seguenti:

a.
sono emessi da una banca o da un istituto ipotecario;
b.
sottostanno a una particolare vigilanza pubblica in virtù di norme di legge a tutela dei detentori;
c.
i proventi dell'emissione dei titoli di credito sono investiti secondo le norme di legge in valori patrimoniali che per l'intera durata dei titoli di credito coprono gli impegni che ne derivano e sono destinati in primo luogo al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente;
d.
i valori patrimoniali utilizzati per la copertura rientrano in almeno una delle seguenti categorie:
1.
crediti nei confronti di governi centrali, banche centrali, organizzazioni sovranazionali, enti di diritto pubblico o banche multilaterali di sviluppo o crediti garantiti da tali organismi,
2.
posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d'abitazione che adempiono le esigenze di cui all'articolo 72c capoverso 1, con un tasso di anticipo massimo dell'80 per cento,
3.
posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili commerciali che adempiono le esigenze di cui all'articolo 72c capoverso 1, con un tasso di anticipo massimo del 60 per cento,
4.
crediti nei confronti di banche con un fattore di ponderazione del rischio del 30 per cento al massimo o crediti garantiti da tali banche; questi crediti possono rappresentare al massimo il 15 per cento dei valori patrimoniali dei titoli di credito esteri coperti emessi,
5.
liquidità o crediti a breve termine liquidi e garantiti che servono temporaneamente a compensare le variazioni dell'effettivo,
6.
derivati che servono a coprire i rischi dei titoli di credito esteri coperti;
e.
il valore nominale dei valori patrimoniali utilizzati per la copertura deve superare di almeno il 10 per cento il valore nominale dei titoli di credito esteri coperti emessi dall'istituto. Se le norme di legge di cui alla lettera b non prevedono tale sovracopertura, l'istituto deve dimostrare pubblicamente e regolarmente il rispetto di tale esigenza;
f.
la banca si procura almeno ogni sei mesi dall'emittente dei titoli di credito esteri coperti le informazioni di cui al numero 20.37 CRE168.

167 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

168 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 72169 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: definizioni

1 Le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare sono posizioni garantite da immobili d'abitazione o commerciali. Le posizioni nei confronti di imprese che servono al finanziamento di mezzi di produzione e sono garantite in via subordinata mediante pegno immobiliare possono essere assegnate alla classe di posizione «imprese» (art. 70).

2 Gli immobili d'abitazione sono immobili utilizzati esclusivamente o prevalentemente a scopi abitativi.

3 Gli immobili d'abitazione a uso proprio sono immobili abitati prevalentemente dal mutuatario stesso, nonché al massimo un'altra unità abitativa prevalentemente data in locazione e finanziata dalla banca che finanzia il domicilio principale del mutuatario. Gli immobili d'abitazione di proprietà di società per la costruzione di abitazioni d'utilità pubblica e gli immobili d'abitazione con un modello di pigione commisurata ai costi controllato dallo Stato sono considerati immobili d'abitazione a uso proprio.

4 Tutti gli immobili che non sono immobili d'abitazione sono considerati immobili commerciali.

5 Gli immobili commerciali a uso proprio sono immobili commerciali utilizzati prevalentemente dal mutuatario stesso.

6 Gli immobili utilizzati a scopo sia abitativo sia commerciale sono assegnati in funzione del loro tipo di uso prevalente. Il rispettivo fattore di ponderazione del rischio per immobili a uso proprio può essere applicato solo se l'immobile è prevalentemente destinato a uso proprio per entrambi i tipi di uso.

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 72a170 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: tasso di anticipo

1 Il tasso di anticipo del pegno immobiliare è il rapporto tra il credito in essere e tutti gli impegni di credito, da un lato, e il valore di anticipo iniziale del pegno immobiliare, dall'altro.

2 Per i crediti garantiti da diversi pegni immobiliari, la banca determina il tasso di anticipo per ogni pegno immobiliare suddividendo l'importo del credito tra i valori di anticipo dei diversi pegni immobiliari secondo una chiave di ripartizione adeguata.

3 Nel calcolo del tasso di anticipo non sono considerate le misure di riduzione dei rischi di cui all'articolo 61. Fanno eccezione unicamente gli averi in conto costituiti in pegno che sono ammessi per il «netting» secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettera a e che servono unicamente al rimborso del credito.

4 Eventuali crediti di pari rango o di rango anteriore vanno inclusi nel calcolo del tasso di anticipo.

170 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 72b171 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: valore di anticipo

1 Il valore di anticipo iniziale del pegno immobiliare è determinato all'atto della concessione del credito nell'ambito di nuove operazioni e di aumenti del credito e rimane valido per cinque anni. Se i fondi generati con un aumento del credito non sono investiti nel pegno immobiliare, non è ammesso determinare nuovamente il valore di anticipo del pegno immobiliare e il termine di cinque anni continua a decorrere. Se i pegni immobiliari sono iscritti in portafogli per la durata del credito, il valore di anticipo iniziale corrisponde al valore al momento dell'iscrizione nel portafoglio.

2 Se durante questi cinque anni sono apportate modifiche al pegno immobiliare che ne aumentano il valore senza aumentare il credito, un aumento del valore di anticipo rispetto al valore iniziale è ammesso in misura corrispondente all'investimento.

3 Il valore di anticipo deve essere verificato nel caso di:

a.
un evento straordinario con ripercussioni dirette sul valore del pegno immobiliare;
b.
un calo significativo dei prezzi nel mercato immobiliare.

4 Se dalla verifica di cui al capoverso 3 risulta che il valore del pegno immobiliare si è ridotto durevolmente ed è inferiore al valore di anticipo, quest'ultimo deve essere ridotto di conseguenza. La banca deve informare previamente la FINMA nel caso la riduzione riguardi una quota sostanziale delle sue posizioni garantite da pegno immobiliare.

5 Durante i cinque anni di cui al capoverso 1, il valore di anticipo dopo una riduzione nel caso di cui al capoverso 3 lettera b può essere aumentato al massimo dell'importo di cui è stato ridotto secondo il capoverso 4.

6 Le banche devono assicurare mediante direttive interne che il valore di anticipo sia determinato secondo criteri improntati alla cautela.

7 Le direttive interne devono prevedere il principio del valore inferiore, secondo cui in caso di trasferimento di proprietà è considerato come valore di anticipo iniziale il valore inferiore tra il valore di mercato e il prezzo di acquisto.

8 La FINMA disciplina in dettaglio le prescrizioni relative alle direttive interne, precisando in particolare cosa si intende per determinazione dei valori di anticipo improntata alla cautela.

171 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 72c172 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: ponderazione in funzione del rischio

1 Una posizione garantita direttamente o indirettamente da pegno immobiliare è ponderata nel suo insieme con il fattore di ponderazione del rischio assegnato al tasso di anticipo del pegno immobiliare secondo l'allegato 3 numero 3 se sono adempiute le seguenti esigenze:

a.
gli immobili sono ultimati, salvo in caso di crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili (art. 72e);
b.
le pretese sul pegno immobiliare sono legalmente eseguibili in un periodo di tempo adeguato;
c.
ogni titolare di diritti di pegno di rango anteriore, posteriore o di pari rango può far valere le proprie pretese indipendentemente dagli altri titolari e i creditori di rango anteriore non possono realizzare il pegno immobiliare a un prezzo che costituisca uno svantaggio per i creditori di rango posteriore;
d.
la sostenibilità (art. 72d) del credito e la capacità di rimborso del mutuatario sono verificate all'atto della concessione del credito;
e.
il valore di anticipo è determinato secondo criteri improntati alla cautela conformemente all'articolo 72b;
f.
le informazioni necessarie al momento della concessione del credito e a fini di monitoraggio sono opportunamente documentate.

2 Per gli immobili situati all'estero la ponderazione in funzione del rischio secondo il capoverso 1 è possibile solo se l'adempimento delle esigenze può essere garantito mediante una gestione del rischio adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili situati in Svizzera.

3 Ai fini della ponderazione in funzione del rischio secondo il capoverso 1 è necessario che l'operazione di credito della banca adempia le esigenze minime seguenti:

a.
il mutuatario apporta una quota minima in fondi propri adeguata per il finanziamento che non proviene né da una costituzione in pegno né da un prelievo anticipato di cui agli articoli 30b e 30c della legge federale del 25 giugno 1982173 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
b.
l'ammortamento del credito è adeguato per quanto concerne la durata e l'ammontare.

4 La FINMA disciplina in dettaglio le esigenze minime relative all'operazione di credito di cui al capoverso 3 quali condizioni per la ponderazione in funzione del rischio; precisa in particolare cosa si intende per quota minima in fondi propri adeguata e ammortamento adeguato.

5 Se le esigenze di cui ai capoversi 1-3 non sono adempiute, il fattore di ponderazione del rischio ammonta:

a.
per immobili d'abitazione o commerciali a uso proprio da parte di:
1.
persone fisiche: al 75 per cento,
2.
PMI: all'85 per cento, fatto salvo l'articolo 70 capoverso 4,
3.
ogni altra controparte: al fattore di ponderazione del rischio della controparte;
b.
per immobili d'abitazione o commerciali non a uso proprio: al 150 per cento.

6 Per i crediti di rango posteriore il fattore di ponderazione del rischio secondo l'allegato 3 numero 3 risultante dal tasso di anticipo va moltiplicato per 1,25, a meno che corrisponda al fattore più basso nel singolo caso secondo l'allegato 3 numeri 3.1-3.4. Il fattore di ponderazione del rischio che ne deriva corrisponde al massimo al fattore di cui al capoverso 5.

172 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

173 RS 831.40

Art. 72d174 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: sostenibilità

1 Le banche devono assicurare mediante direttive interne che la sostenibilità dei crediti concessi sia garantita in modo durevole e sistematico. A tal fine devono basarsi su costi figurativi calcolati secondo criteri improntati alla cautela.

2 La FINMA disciplina in dettaglio le prescrizioni relative alle direttive interne, precisando in particolare cosa si intende per garanzia durevole e sistematica della sostenibilità e per calcolo dei costi figurativi improntato alla cautela.

174 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 72e175 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili

1 I crediti di costruzione sono crediti per l'urbanizzazione e la costruzione di immobili. I crediti per terreni edificabili sono crediti per l'acquisto di fondi finalizzato all'urbanizzazione e alla costruzione.

2 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili relativi a immobili d'abitazione a uso proprio che adempiono le esigenze di cui all'articolo 72c capoverso 1 lettere b−f sono ponderati secondo l'allegato 3 numero 3.1. Se queste esigenze non sono adempiute, si applica l'articolo 72c capoverso 5 lettera a.

3 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili relativi a immobili d'abitazione non a uso proprio sono ponderati al 100 per cento, sempreché siano adempiute le esigenze di cui all'articolo 72c capoverso 1 lettere b−f e il tasso di anticipo ammonti al massimo al 70 per cento. In tutti gli altri casi sono ponderati al 150 per cento. Il valore sottostante il tasso di anticipo corrisponde al valore di anticipo del pegno immobiliare stimato al momento dell'ultimazione.

4 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili relativi a immobili commerciali a uso proprio sono ponderati secondo l'articolo 72c capoverso 5 lettera a.

5 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili relativi a immobili commerciali non a uso proprio sono ponderati al 150 per cento.

175 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 72f176 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: considerazione di misure di riduzione dei rischi

1 Le misure di riduzione dei rischi (art. 61) possono essere considerate nel calcolo delle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare da ponderare in funzione del rischio, sempreché non siano già state considerate nel calcolo del tasso di anticipo secondo l'articolo 72a capoverso 3.

2 I patrimoni di previdenza costituiti in pegno conformemente all'articolo 30b LPP177 e all'articolo 4 dell'ordinanza del 13 novembre 1985178 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute possono essere considerati nel quadro della computabilità di cui all'articolo 61, sempreché:

a.
la costituzione in pegno sussista come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare;
b.
l'immobile sia un immobile d'abitazione a uso proprio; e
c.
le esigenze minime di cui all'articolo 72c capoverso 3 siano adempiute.

176 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

177 RS 831.40

178 RS 831.461.3

Art. 72g179 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: disposizioni di esecuzione tecniche

La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare. A tale scopo si fonda sullo standard CRE180. In deroga allo standard CRE, essa disciplina nel quadro dell'articolo 72f capoverso 2 la computabilità di patrimoni di previdenza costituiti in pegno.

179 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

180 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 73 Strumenti partecipativi181

Le posizioni nette in strumenti partecipativi devono essere ponderate conformemente all'allegato 4. Sono escluse le quote di posizioni nette che:182

a.
devono essere dedotte dalle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli 31-40; o
b.
devono essere ponderate conformemente all'articolo 40 capoverso 2.

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Sezione 4: Approccio basato sui rating interni

Art. 77184

1 Le banche che applicano l'IRB per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi di credito possono optare tra:

a.
l'IRB semplice («Foundation IRB», F-IRB); o
b.
l'IRB avanzato («Advanced IRB», A-IRB).

2 L'insieme delle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare in Svizzera, ponderate in funzione del rischio e calcolate applicando l'IRB deve corrispondere almeno al 72,5 per cento dell'insieme delle posizioni corrispondenti calcolate secondo l'AS-BRI. Ciò si applica sia a livello del singolo istituto sia a livello delle sue filiali consolidate quale gruppo finanziario, nelle quali sono contabilizzate le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare in Svizzera.

3 Per le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare su immobili d'abitazione, per le quali l'operazione di credito della banca non adempie le esigenze minime di cui all'articolo 72c capoverso 3, si applica il fattore di ponderazione del rischio di cui all'articolo 72c capoverso 5, sempreché questo sia superiore al fattore determinato secondo l'IRB.

4 Per le posizioni in stato di default si applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 100 per cento dopo aver dedotto le singole rettifiche di valore nonché gli storni parziali.

5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative all'IRB. A tale scopo si fonda sullo standard CRE185, ma al fine di tenere conto della prassi delle banche svizzere può prevedere deroghe nell'assegnazione delle posizioni alle classi di posizione e nella definizione della perdita su crediti «lombard».

6 In assenza di regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell'AS-BRI.

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

185 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Sezione 5:186
Disposizioni comuni per la ponderazione in funzione del rischio secondo l'AS-BRI e l'IRB

186 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 77a Controparti centrali e membri compensatori

1 Gli articoli 77a-77e si applicano alle transazioni con controparti centrali di cui all'articolo 48 della legge del 19 giugno 2015187 sull'infrastruttura finanziaria.

2 Le controparti centrali sono considerate controparti centrali qualificate se soddisfano le condizioni seguenti:

a.
dispongono di un'autorizzazione quale controparte centrale per i servizi offerti;
b.
hanno sede in una Giurisdizione nella quale sottostanno a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate;
c.
le banche dispongono delle informazioni necessarie della controparte centrale per calcolare i loro fondi propri minimi relativi ai rischi nei confronti del fondo di garanzia secondo l'articolo 77d capoverso 2 e le autorità di vigilanza competenti verificano tali informazioni e il calcolo.

3 I membri compensatori sono i partecipanti a una controparte centrale autorizzati a intervenire quali parti in una transazione diretta con la controparte centrale, indipendentemente dal fatto che lo facciano per conto proprio o in quanto intermediari tra la controparte centrale e clienti di membri compensatori.

4 I clienti di membri compensatori sono le controparti che effettuano una transazione con controparti centrali tramite membri compensatori che:

a.
agiscono come intermediari finanziari in base a una relazione contrattuale sia nei confronti delle controparti centrali sia nei confronti dei clienti di membri compensatori; o
b.
garantiscono alle controparti centrali l'adempimento del contratto da parte dei clienti di membri compensatori.
Art. 77b Fondi propri minimi: principi per le posizioni nei confronti di controparti centrali e membri compensatori

1 I fondi propri minimi relativi alle posizioni di una banca nei confronti di controparti centrali e membri compensatori devono essere calcolati per:

a.
posizioni derivanti da attività di negoziazione per conto proprio;
b.
posizioni derivanti da attività di negoziazione per le quali la banca garantisce ai clienti di membri compensatori l'adempimento delle prestazioni delle controparti centrali;
c.
rischi nei confronti del fondo di garanzia.

2 Per attività di negoziazione si intendono:

a.
le operazioni in derivati;
b.
le operazioni di finanziamento di titoli;
c.
le operazioni con regolamento a lungo termine;
d.
i pagamenti di margini in relazione alle operazioni di negoziazione di cui alle lettere a-c.

3 Per le posizioni in relazione a operazioni di cassa si applica l'articolo 77f. Per i contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto il rischio di regolamento delle operazioni di cassa si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dei fondi propri minimi di cui al capoverso 1 e alla gestione del rischio in relazione a posizioni nei confronti di controparti centrali, membri compensatori e clienti di membri compensatori. A tale scopo si fonda sullo standard CRE188.

188 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Art. 77c Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali non qualificate

1 I fondi propri minimi relativi alle posizioni derivanti da attività di negoziazione di cui all'articolo 77b capoverso 1 lettere a e b nei confronti di controparti centrali non qualificate devono essere calcolati applicando l'AS-BRI.

2 Per le seguenti posizioni nei confronti del fondo di garanzia si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250 per cento:

a.
contributi prefinanziati al fondo di garanzia;
b.
contributi o versamenti suppletivi su richiesta, a carattere obbligatorio, a favore del fondo di garanzia.

3 Se l'impegno di cui al capoverso 2 lettera b è illimitato, la FINMA stabilisce nel singolo caso l'ammontare dell'impegno a cui applicare tale fattore di ponderazione del rischio.

Art. 77d Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate

1 Se la banca agisce quale membro compensatore di una controparte centrale qualificata, per le posizioni derivanti da attività di negoziazione di cui all'articolo 77b capoverso 1 lettere a e b nei confronti di controparti centrali qualificate si applica un fattore di ponderazione del rischio del 2 per cento.

2 I fondi propri minimi relativi ai contributi al fondo di garanzia sono calcolati secondo l'allegato 4a.

3 I fondi propri minimi di cui ai capoversi 1 e 2 corrispondono al massimo ai fondi propri minimi nei confronti di una controparte non qualificata.

4 Se la banca agisce quale cliente di un membro compensatore di una controparte centrale qualificata e la trasferibilità dell'attività in caso di inadempienza del membro compensatore è garantita, per le posizioni della banca derivanti da attività di negoziazione si applica un fattore di ponderazione del rischio del:

a.
2 per cento, se queste posizioni sono coperte contro il rischio di inadempienza congiunta del membro compensatore e degli altri clienti del membro compensatore;
b.
4 per cento, se queste posizioni sono coperte contro il rischio di inadempienza del membro compensatore o di inadempienza degli altri clienti del membro compensatore, ma non contro il rischio di inadempienza congiunta del membro compensatore e degli altri clienti del membro compensatore.
Art. 77e Fondi propri supplementari relativi a posizioni nei confronti di controparti centrali

La banca deve verificare che i fondi propri minimi di cui agli articoli 77b-77d coprano in modo adeguato i rischi delle sue posizioni nei confronti di controparti centrali. In caso contrario deve detenere fondi propri supplementari adeguati in aggiunta ai fondi propri necessari secondo gli articoli 41-45a e, se la banca è di rilevanza sistemica, secondo gli articoli 130-131b.

Art. 77f Posizioni da transazioni non regolate

1 Le posizioni risultanti da transazioni non regolate sono posizioni che presentano un rischio di perdita a causa del ritardato o mancato regolamento.

2 I valori positivi di rimpiazzo delle posizioni risultanti da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci che sono regolate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di regolamento delle transazioni in valori mobiliari o un sistema di pagamento, ottengono un fattore di ponderazione del rischio del:

a.
100 per cento se il termine di adempimento convenuto è scaduto da 5-15 giorni feriali bancari;
b.
625 per cento se il termine di adempimento convenuto è scaduto da 16-30 giorni feriali bancari;
c.
937,5 per cento se il termine di adempimento convenuto è scaduto da 31-45 giorni feriali bancari;
d.
1250 per cento se il termine di adempimento convenuto è scaduto da 46-15 giorni feriali bancari.

3 Le posizioni risultanti da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci che sono regolate in altro modo vanno trattate come segue:

a.
la banca che ha fornito la propria prestazione tratta l'operazione come un credito fino al momento della fornitura della controprestazione. Se le posizioni non sono materiali, al posto del fattore di ponderazione del rischio basato su un rating può essere applicato anche un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento;
b.
se la controprestazione non è fornita cinque giorni feriali bancari dopo la scadenza del termine di adempimento convenuto, il valore fornito e un eventuale valore positivo di rimpiazzo sono ponderati al 1250 per cento.

4 In deroga ai capoversi 2 e 3, le posizioni risultanti da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci con un rischio di credito della controparte devono essere trattate secondo gli articoli 56 e 62.

Art. 77g Rischio CVA: fondi propri minimi

1 Le banche devono coprire con fondi propri minimi il rischio CVA. La FINMA disciplina quali derivati e operazioni di finanziamento di titoli devono essere esclusi dalla copertura del rischio CVA. A tale scopo si fonda sul numero 50 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di mercato (MAR)189.

2 I fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA sono calcolati in base a uno degli approcci seguenti:

a.
approccio base per il rischio CVA;
b.
approccio semplificato per il rischio CVA;
c.
approccio avanzato per il rischio CVA.

3 L'applicazione dell'approccio avanzato per il rischio CVA esige l'autorizzazione della FINMA.

189 Lo standard MAR è riportato nell'all. 1 n. 5.

Art. 77h Rischio CVA: approccio base

1 Le banche che applicano l'approccio base per calcolare i fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA possono scegliere uno degli approcci seguenti:

a.
approccio base ridotto;
b.
approccio base integrale.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sul numero 50 MAR190.

190 Lo standard MAR è riportato nell'all. 1 n. 5.

Art. 77i Rischio CVA: approccio semplificato

1 Le banche per le quali l'importo nominale lordo aggregato di tutti i derivati non negoziati mediante una controparte centrale ammonta al massimo a 125 miliardi di franchi possono coprire il loro rischio CVA con il 100 per cento dei fondi propri minimi che sono necessari per la copertura del rischio di credito della controparte associato ai derivati e alle operazioni di finanziamento di titoli. Secondo l'approccio semplificato per il rischio CVA, le coperture CVA non possono essere considerate.

2 L'approccio semplificato va applicato all'intero portafoglio. Non può essere combinato con l'approccio avanzato o l'approccio base, salvo su base consolidata conformemente all'articolo 77j capoverso 2 secondo periodo.

3 La FINMA può obbligare una banca ad applicare l'approccio avanzato o l'approccio base, sempreché il rischio CVA risultante da posizioni in derivati e operazioni di finanziamento di titoli della banca contribuisca in maniera sostanziale al rischio complessivo della banca.

Art. 77j Rischio CVA: approccio avanzato

1 I fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA secondo l'approccio avanzato per il rischio CVA corrispondono alle esigenze relative ai fondi propri calcolate in base ai singoli rischi.

2 L'approccio avanzato può essere combinato con l'approccio base. Per il calcolo dei fondi propri minimi relativi al rischio CVA su base consolidata è possibile anche una combinazione con l'approccio semplificato, sempreché questo venga applicato dalle società del gruppo da consolidare attive nel settore finanziario con un rischio CVA non rilevante su base consolidata.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sul numero 50 MAR191.

191 Lo standard MAR è riportato nell'all. 1 n. 5.

Capitolo 3: ...

Capitolo 4: Rischi di mercato

Sezione 1: In generale

Art. 81194 Definizione

È definito rischio di mercato il pericolo di perdite su posizioni in bilancio o fuori bilancio consecutive a fluttuazioni dei prezzi di mercato, riguardanti in particolare:

a.
interessi, incluso l'aumento del credito (rischio di tasso d'interesse);
b.
azioni (rischio azionario);
c.
valute (rischio di cambio);
d.
oro (rischio di prezzo dell'oro);
e.
materie prime, inclusi i metalli preziosi, ad eccezione dell'oro, ed elettricità (rischio delle materie prime).

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 81a195 Fondi propri minimi da calcolare per i rischi di mercato

1 Per le posizioni del portafoglio di negoziazione vanno calcolati i fondi propri minimi che sono necessari per la copertura di tutti i rischi di mercato.

2 Per le posizioni del portafoglio della banca vanno calcolati i fondi propri minimi che sono necessari per la copertura del rischio di cambio, del rischio di prezzo dell'oro e del rischio delle materie prime.

195 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 81b196 Eccezioni per il rischio di cambio

1 Le posizioni che devono essere dedotte dai fondi propri computabili conformemente agli articoli 32-40 possono essere escluse dal calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di cambio.

2 Le posizioni assunte o mantenute per coprire interamente o parzialmente contro il rischio di fluttuazioni dei corsi di cambio il rapporto tra i fondi propri, i fondi propri di base o i fondi propri di base di qualità primaria computabili e l'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio (quote di fondi propri) possono altresì essere escluse dal calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di cambio, alle seguenti condizioni:

a.
le posizioni non derivano da attività di negoziazione (posizioni in valuta estera strutturali);
b.
l'ammontare delle posizioni escluse non può superare il valore che permette di neutralizzare la sensibilità ai corsi di cambio delle quote di fondi propri;
c.
le posizioni sono escluse dal calcolo per almeno sei mesi;
d.
la banca disciplina in direttive interne la struttura e la gestione di queste posizioni in valuta estera strutturali;
e.
l'esclusione di posizioni e delle loro coperture deve essere coerente; le posizioni escluse restano escluse per tutta la loro durata;
f.
la banca deve poter fornire alla FINMA in qualsiasi momento un inventario completo di tutte le posizioni escluse.

3 La FINMA disciplina le prescrizioni relative alle direttive interne di cui al capoverso 2 lettera d emanando disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sul numero 11.3 MAR197.

196 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

197 Lo standard MAR è riportato nell'all. 1 n. 5.

Art. 81c198 Strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario

1 Le posizioni che devono essere dedotte dai fondi propri computabili conformemente agli articoli 32-40 o ponderate al 1250 per cento ai fini del calcolo dei fondi propri minimi non possono essere considerate anche nel calcolo dei fondi propri relativi ai rischi di mercato.

2 Previa approvazione della FINMA, la banca può considerare nel calcolo dei fondi propri relativi ai rischi di mercato le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario senza deduzioni secondo i limiti della franchigia di cui all'articolo 35 capoversi 2 e 3, sempreché tale banca:

a.
sia un «market maker» attivo su tali strumenti; e
b.
disponga di sistemi e controlli adeguati per la negoziazione di tali posizioni.

198 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 82199 Approcci di calcolo

1 I fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi di mercato possono essere calcolati secondo:

a.
l'approccio standard semplice dei rischi di mercato;
b.
l'approccio standard dei rischi di mercato; o
c.
l'approccio modello dei rischi di mercato.

2 L'approccio modello dei rischi di mercato e l'approccio standard dei rischi di mercato possono essere combinati. Per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi di mercato su base consolidata è possibile anche una combinazione con l'approccio standard semplice dei rischi di mercato, sempreché questo venga applicato dalle società del gruppo da consolidare attive nel settore finanziario con rischi di mercato non rilevanti su base consolidata.

3 Per le posizioni seguenti i fondi propri minimi non possono essere calcolati secondo l'approccio modello dei rischi di mercato:

a.
cartolarizzazioni;
b.
quote di patrimoni collettivi gestiti che secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera c sono assegnati al portafoglio di negoziazione e delle quali non è possibile conoscere con precisione gli investimenti sottostanti.

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Sezione 2:200 Approccio standard semplice dei rischi di mercato

200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 83 Applicazione

1 Una banca può calcolare i fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato secondo l'approccio standard semplice dei rischi di mercato se adempie le condizioni seguenti:

a.
non è una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale di cui all'articolo 124a capoverso 1;
b.
non si occupa di negoziazione di correlazione;
c.
non applica l'approccio standard dei rischi di mercato (art. 87) né l'approccio modello dei rischi di mercato (art. 88);
d.
non svolge attività commerciali complesse.

2 In singoli casi motivati la FINMA può ordinare l'applicazione dell'approccio standard dei rischi di mercato anche se la banca adempie le condizioni di cui al capoverso 1.

3 Le banche di cui al capoverso 1 che non detengono derivati di credito nel portafoglio di negoziazione e il cui portafoglio di negoziazione non supera determinati valori limite possono calcolare secondo gli articoli 59a, 59b, 60 e 66-73 i fondi propri minimi per la copertura dei rischi di tasso d'interesse e dei rischi azionari di strumenti detenuti nel portafoglio di negoziazione (approccio de minimis). Esse devono applicare a tal fine le disposizioni del medesimo approccio previsto per la copertura dei rischi di credito, applicando un moltiplicatore di 2,5 sulle posizioni ponderate in funzione del rischio.

4 La FINMA stabilisce i valori limite.

5 Per il calcolo dei fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato su base consolidata è possibile una combinazione dell'approccio de minimis con gli approcci di cui all'articolo 82 capoverso 1, sempreché l'approccio de minimis venga applicato da società del gruppo da consolidare attive nel settore finanziario con rischi di mercato non rilevanti su base consolidata.

Art. 83a Fondi propri minimi

1 In base all'approccio standard semplice dei rischi di mercato, i fondi propri minimi devono essere calcolati come segue:

a.
i fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio di tasso d'interesse, del rischio azionario, del rischio di cambio, del rischio di prezzo dell'oro e del rischio delle materie prime sono calcolati secondo gli articoli 84-86a;
b.
il valore di cui alla lettera a per categoria di rischio è moltiplicato per il fattore scalare della corrispondente categoria di rischio;
c.
i valori moltiplicati per il fattore scalare secondo la lettera b di tutte le categorie di rischio sono sommati.

2 Per il calcolo di cui al capoverso 1 lettera a vanno considerati per ogni categoria di rischio i rischi corrispondenti delle opzioni.

3 Il fattore scalare ammonta a:

a.
1,3 per il rischio di tasso d'interesse;
b.
3,5 per il rischio azionario;
c.
1,2 per il rischio di cambio e il rischio di prezzo dell'oro;
d.
1,9 per il rischio delle materie prime.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dei fondi propri minimi secondo l'approccio standard semplice dei rischi di mercato. A tale scopo si fonda sullo standard MAR201.

201 Lo standard MAR è riportato nell'all. 1 n. 5.

Art. 84 Rischi di tasso d'interesse nel portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio di tasso d'interesse specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione risultano dalla moltiplicazione dell'importo assoluto della posizione netta di cui agli articoli 51 e 52 di ogni emissione per le aliquote secondo l'allegato 5.

2 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio di tasso d'interesse generico di tali posizioni corrispondono alla somma dei valori determinati per ogni valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata. Tutti i valori devono essere calcolati con lo stesso metodo.

Art. 85 Rischi azionari nel portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio azionario specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione ammontano all'8 per cento della somma dell'importo assoluto delle posizioni nette di cui agli articoli 51 e 52 per emissione.

2 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio azionario generico di tali posizioni ammontano all'8 per cento della somma dell'importo assoluto delle posizioni nette per mercato nazionale.

3 La FINMA disciplina i criteri degli indici azionari cui possono essere applicate aliquote percentuali derogatorie e fissa queste aliquote percentuali. A tale scopo si fonda sullo standard MAR202.

202 Lo standard MAR è riportato nell'all. 1 n. 5.

Art. 86 Rischi di cambio e rischi di prezzo dell'oro nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio di cambio delle posizioni assegnate al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione ammontano all'8 per cento della somma delle posizioni lunghe nette di cui agli articoli 51 e 52 calcolata per ogni valuta estera e convertita in franchi o della somma delle posizioni corte nette calcolata analogamente. È determinante il valore più elevato.

2 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio di prezzo dell'oro di tali posizioni ammontano all'8 per cento dell'importo assoluto della posizione netta convertita in franchi.

Art. 86a Rischi delle materie prime nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione

I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio delle materie prime delle posizioni assegnate al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione corrispondono alla somma dei valori determinati per ogni materia prima applicando la procedura del segmento di scadenza o la procedura semplificata. Tutti i valori devono essere calcolati con lo stesso metodo.

Sezione 3:203 Approccio standard dei rischi di mercato

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 87

1 Le banche che non applicano l'approccio standard semplice dei rischi di mercato e non dispongono di un'autorizzazione per l'applicazione dell'approccio modello dei rischi di mercato devono calcolare i fondi propri minimi secondo l'approccio standard dei rischi di mercato.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dei fondi propri minimi secondo l'approccio standard dei rischi di mercato. A tale scopo si fonda sullo standard MAR204. Essa definisce, per il calcolo dei fondi propri minimi relativi alle quote di patrimoni collettivi gestiti nel portafoglio di negoziazione, metodi alternativi che divergono solo in misura trascurabile dai metodi previsti dallo standard MAR e che riducono l'onere dell'implementazione.

204 Lo standard MAR è riportato nell'all. 1 n. 5.

Sezione 4: Approccio modello dei rischi di mercato

Art. 88205

1 L'applicazione dell'approccio modello dei rischi di mercato esige l'autorizzazione della FINMA.

2 La FINMA disciplina le condizioni di autorizzazione e precisa le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l'approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo si fonda sullo standard MAR206. Essa prevede tuttavia le seguenti deroghe allo standard MAR:

a.
esigenze supplementari relative all'infrastruttura e alla gestione del rischio, sempreché ciò sia necessario per la corretta applicazione dell'approccio modello dei rischi di mercato;
b.
semplificazioni nella modellizzazione di quote di patrimoni collettivi gestiti nel portafoglio di negoziazione, sempreché i calcoli che ne derivano siano adeguati.

3 La FINMA stabilisce nel singolo caso il moltiplicatore previsto nell'approccio modello dei rischi di mercato. Il moltiplicatore ammonta almeno a 1,5. Per determinarlo, la FINMA tiene conto dell'adempimento delle condizioni di autorizzazione e dell'esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all'istituto.

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

206 Lo standard MAR è riportato nell'all. 1 n. 5.

Capitolo 5:207 Rischi operativi

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 89 Definizione

È definito rischio operativo il pericolo di perdite dovute all'inadeguatezza o all'inefficacia di processi o sistemi interni, all'inefficacia di persone oppure a eventi esterni. Vi sono compresi i rischi legali, non però i rischi strategici e i rischi per la reputazione.

Art. 90 Approccio di calcolo

1 I fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi operativi sono calcolati secondo l'approccio standard per i rischi operativi.

2 L'approccio standard si basa sugli indicatori seguenti:

a.
indicatore di attività («Business Indicator», BI);
b.
componente dell'indicatore di attività («Business Indicator Component», BIC);
c.
moltiplicatore delle perdite interne («Internal Loss Multiplier», ILM);
d.
componente di perdita («Loss Component», LC).

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi operativi (OPE)208.

208 Lo standard OPE è riportato nell'all. 1 n. 6.

Art. 91 Calcolo dei fondi propri minimi

Secondo l'approccio standard i fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi operativi risultano dalla moltiplicazione della componente dell'indicatore di attività per il moltiplicatore delle perdite interne.

Art. 92 Indicatore di attività: componenti

1 L'indicatore di attività corrisponde alla somma delle componenti seguenti:

a.
componente di interessi e dividendi («Interest, Leases and Dividend Component», ILDC);
b.
componente dei servizi («Services Component», SC); e
c.
componente finanziaria («Financial Component», FC).

2 La componente di interessi e dividendi si calcola applicando la formula riportata nell'allegato 5a e consta di:

a.
ricavi a titolo di interessi;
b.
spese a titolo di interessi;
c.
attivi fruttiferi; e
d.
ricavi da dividendi.

3 La componente dei servizi si calcola applicando la formula riportata nell'allegato 5a e consta di:

a.
ricavi delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;
b.
spese delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;
c.
altri ricavi d'esercizio; e
d.
altre spese d'esercizio.

4 La componente finanziaria si calcola applicando la formula riportata nell'allegato 5a e consta del:

a.
risultato netto del portafoglio di negoziazione; e
b.
risultato netto delle parti del portafoglio della banca rilevanti per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi operativi.
Art. 92b Indicatore di attività: principi per il calcolo

1 Nel calcolo dell'indicatore di attività consolidato, i ricavi e le spese risultanti all'interno del gruppo finanziario soggetto all'obbligo di consolidamento devono essere compensati tra loro.

2 L'indicatore di attività deve essere calcolato annualmente sulla base delle informazioni disponibili a fine anno. Nei casi di cui all'articolo 92a è richiesto un nuovo calcolo infrannuale.

Art. 92c Componente dell'indicatore di attività

La componente dell'indicatore di attività corrisponde alla somma degli importi seguenti:

a.
12 per cento moltiplicato per l'importo dell'indicatore di attività fino a un massimo di 1,25 miliardi di franchi;
b.
15 per cento moltiplicato per l'importo dell'indicatore di attività che supera 1,25 miliardi di franchi, fino a un massimo di 37,5 miliardi di franchi;
c.
18 per cento moltiplicato per l'importo dell'indicatore di attività che supera 37,5 miliardi di franchi.
Art. 92d Moltiplicatore delle perdite interne

1 Le banche con un indicatore di attività superiore a 1,25 miliardi di franchi devono calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati sulle perdite interne. Il moltiplicatore delle perdite interne si calcola a partire dalla componente dell'indicatore di attività e dalla componente di perdita applicando la formula riportata nell'allegato 5a.

2 Il moltiplicatore delle perdite interne deve essere calcolato annualmente sulla base delle informazioni disponibili a fine anno. Nei casi di cui all'articolo 93a capoversi 2-4 è richiesto un nuovo calcolo infrannuale.

3 I gruppi finanziari soggetti all'obbligo di consolidamento con un indicatore di attività consolidato superiore a 1,25 miliardi di franchi devono calcolare i fondi propri minimi tenendo conto dei dati sulle perdite interne di tutte le società appartenenti al gruppo finanziario. Alle società appartenenti al gruppo finanziario che non adempiono le esigenze relative ai dati sulle perdite si applica per analogia il capoverso 5.

4 Per le banche con un indicatore di attività di al massimo 1,25 miliardi di franchi, il moltiplicatore delle perdite interne è pari a uno. Previa autorizzazione della FINMA, la banca può calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati sulle perdite interne. Il ritorno a un moltiplicatore delle perdite interne pari a uno è possibile dopo un termine transitorio di cinque anni. La banca deve comunicare previamente il cambiamento alla FINMA.

5 Per le banche che calcolano il moltiplicatore delle perdite interne sulla base di dati sulle perdite interne e non adempiono le esigenze relative ai dati sulle perdite interne di cui all'articolo 93, al calcolo della componente di perdita di cui all'articolo 93a o al calcolo della perdita lorda e netta di cui all'articolo 94, il moltiplicatore delle perdite interne è pari a uno. Nel singolo caso la FINMA può richiedere l'applicazione di un moltiplicatore delle perdite interne superiore a uno.

Art. 93 Componente di perdita: esigenze relative ai dati sulle perdite interne

1 Per il calcolo della componente di perdita devono essere rilevati i dati sulle perdite che adempiono le esigenze seguenti:

a.
comprendono le perdite operative, incluse le perdite operative correlate ai rischi di mercato, nonché le perdite operative correlate ai rischi di credito che non rientrano nel calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito;
b.
coprono un periodo di dieci anni; se una banca inizia a utilizzare i dati sulle perdite per calcolare i fondi propri minimi, in via eccezionale è sufficiente un periodo di cinque anni, sempreché non siano disponibili dati di buona qualità sulle perdite che coprono un periodo maggiore di cinque anni;
c.
riguardano tutte le attività e posizioni essenziali dell'intera banca;
d.
le perdite nette dei singoli eventi di perdita alla base dei dati sulle perdite ammontano a più di 25 000 franchi;
e.
oltre agli importi della perdita lorda, includono altre informazioni rilevanti sugli eventi di perdita con un grado di dettaglio appropriato all'ammontare della perdita lorda.

2 La banca deve utilizzare la rispettiva data di contabilizzazione delle singole perdite.

3 Nella serie di dati sulle perdite, le perdite causate da uno o più eventi correlati e contabilizzate su più anni nella presentazione dei conti devono essere assegnate agli anni corrispondenti conformemente a tali contabilizzazioni.

4 La banca deve stabilire e documentare i processi volti a garantire la completezza e l'esattezza dei dati sulle perdite nonché la verifica periodica e indipendente di questi dati.

Art. 93a Componente di perdita: calcolo

1 La componente di perdita corrisponde alla perdita annua media della banca dovuta ai rischi operativi degli ultimi dieci anni moltiplicata per 15.

2 Le perdite derivanti da attività commerciali acquisite di recente o da una fusione societaria devono essere considerate ai fini del calcolo della componente di perdita.

3 La banca può escludere dal calcolo della componente di perdita un evento di perdita superiore al 10 per cento della perdita annua media della banca rilevante per il calcolo della perdita, se tale evento non è più rilevante per il profilo di rischio della banca. L'esclusione è possibile al più presto dopo tre anni. Se l'attività commerciale corrispondente è dismessa, un evento può essere escluso anche prima del decorrere di tre anni.

4 Un'esclusione deve essere motivata in modo chiaro. La banca deve comunicare l'esclusione alla FINMA.

Art. 94 Componente di perdita: perdita lorda e netta

1 La perdita lorda di un evento di perdita corrisponde alla perdita senza riduzioni di alcun tipo. La perdita netta corrisponde alla perdita risultante dopo aver preso in considerazione qualsiasi tipo di riduzione della perdita. Gli effetti fiscali non sono considerati una riduzione della perdita.

2 La banca deve essere in grado di identificare gli importi della perdita lorda, le indennità assicurative e altre riduzioni della perdita. Le riduzioni della perdita possono essere dedotte dalla perdita lorda solo a pagamento avvenuto.

3 Per la serie di dati sulle perdite la banca utilizza gli importi netti.

4 Nel calcolo della perdita lorda occorre considerare:

a.
le perdite dirette, comprese le riduzioni e le rettifiche di valore e gli accordi amichevoli in seguito al verificarsi di un rischio operativo;
b.
i costi causati dall'evento, compresi i costi di riparazione e sostituzione, nonché le spese esterne;
c.
gli accantonamenti e le riserve per potenziali perdite operative;
d.
le perdite contabilizzate in un conto di passaggio o temporaneo; e
e.
le ripercussioni negative significative sulla contabilità finanziaria di eventi dovuti al verificarsi di rischi operativi in periodi contabili precedenti.

5 Nel calcolo della perdita lorda non possono essere considerati:

a.
i costi per la manutenzione generale;
b.
i costi interni ed esterni di miglioramenti apportati all'attività commerciale dopo un evento di perdita; e
c.
i premi assicurativi.

Titolo quarto: Ripartizione dei rischi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto

Art. 95209 Grandi rischi e altri rischi di credito rilevanti

1 Sussiste un grande rischio se la posizione complessiva nei confronti di una controparte o di un gruppo di controparti associate raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.

2 Le banche devono identificare i grandi rischi e gli altri rischi di credito rilevanti nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate, sorvegliarli e osservare i relativi obblighi di comunicazione.

209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 96210 Posizioni da considerare e posizione complessiva

1 Nell'identificazione e nella sorveglianza dei grandi rischi devono essere considerate tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio del portafoglio della banca e di quello di negoziazione, legate a rischi di credito o a rischi di credito della controparte, nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate.

2 Le posizioni considerate devono essere aggregate in una posizione complessiva.

3 Nel calcolo della posizione complessiva non devono essere considerate:

a.
le posizioni dedotte dai fondi propri di base conformemente agli articoli 31-40 per l'importo dedotto;
b.
le posizioni infragiornaliere nei confronti di banche.

4 Le posizioni che ai fini del calcolo dei fondi propri minimi sono ponderate al 1250 per cento devono essere incluse nella posizione complessiva.211

5 La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive nei confronti delle singole controparti.

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Sezione 2: Limiti massimi dei grandi rischi

Art. 97212 Limite massimo dei singoli grandi rischi

1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.

2 Questo limite massimo non si applica:

a.213
alle posizioni nei confronti di banche centrali, governi centrali e organizzazioni sovranazionali;
b.
alle posizioni con una garanzia espressa di controparti ai sensi della lettera a;
c.
alle posizioni coperte da garanzie finanziarie di controparti ai sensi della lettera a;
d.
alle posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate derivanti da prestazioni di servizi relative a compensazioni (prestazioni di servizi di compensazione).

3 La determinazione delle posizioni si basa sull'articolo 119 capoverso 3.

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 98214 Limite massimo dei grandi rischi nei confronti di banche

Per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR215 il limite massimo di singoli grandi rischi nei confronti di banche che non hanno rilevanza sistemica e di società di intermediazione mobiliare assegnate alla classe di posizione «banche» secondo l'articolo 68 capoverso 1 ammonta al 100 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

215 RS 952.02

Art. 99216 Superamento del limite massimo

1 Il limite massimo di un grande rischio non può essere superato, salvo nei casi di cui ai capoversi 2 e 3.

2 Il superamento è ammesso se è legato all'esecuzione del traffico dei pagamenti dei clienti e non supera i cinque giorni feriali bancari.

3 È inoltre possibile superare il limite massimo se il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese attive nel settore finanziario.

4 L'importo che supera il limite massimo a seguito di una riunione secondo il capoverso 3 non può essere ulteriormente aumentato in modo attivo. L'eccedenza deve essere eliminata entro due anni a decorrere dall'esecuzione legale della riunione.

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Sezione 3:217
Obblighi di comunicazione in relazione ai grandi rischi e ad altri rischi di credito rilevanti

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti

1 La banca deve comunicare al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo tutti i grandi rischi e gli altri rischi di credito rilevanti esistenti:

a.
trimestralmente, su base individuale;
b.
semestralmente, su base consolidata.

1bis Per le comunicazioni, la banca si basa sulla chiusura allestita conformemente alle norme della FINMA per la presentazione dei conti. La FINMA disciplina le deroghe a tale principio, sempreché ciò sia necessario per una misurazione adeguata dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti nel quadro della ripartizione dei rischi.218

2 Le comunicazioni devono essere trasmesse entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e alla FINMA mediante il modulo predisposto da quest'ultima.219

3 Per le comunicazioni valgono i seguenti giorni di riferimento:

a.
posizione complessiva: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali;
b.
fondi propri di base: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali o precedenti.

4 Devono essere comunicati segnatamente:

a.
tutti i grandi rischi;
b.
tutte le posizioni che, senza l'applicazione della riduzione dei rischi secondo l'articolo 119 capoverso 1, ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili;
c.
tutte le posizioni complessive alle quali non si applica alcun limite massimo e che ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili.

5 Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali.

6 Le posizioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere comunicate sotto forma di valori sia prima che dopo l'applicazione della riduzione dei rischi secondo l'articolo 119 capoverso 1.

7 Se un grande rischio concerne un membro degli organi della banca, un partecipante qualificato della banca ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis LBCR o una persona o società loro vicina, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni con gli organi».

8 Se concerne una società del gruppo, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere comunicate le parti della posizione operazioni del gruppo eccettuate dal limite massimo ai sensi degli articoli 111a capoverso 1 e 112 capoverso 2 lettera d.

9 La società di audit esamina i sistemi di controllo interno alla banca implementati per garantire la corretta identificazione e comunicazione dei rischi e valuta l'evoluzione di questi ultimi.

218 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 101220 Comunicazione di superamenti non ammessi

Se constata che un grande rischio supera il limite massimo, senza che si tratti di un'eccezione ai sensi dell'articolo 99, la banca deve darne immediatamente comunicazione alla società di audit e alla FINMA e correggere l'eccedenza entro breve termine. Tale termine deve essere approvato dalla FINMA. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione immediata i superamenti del limite massimo dovuti all'osservanza del principio della contabilizzazione alla data di negoziazione e relativi a operazioni che, in base ai giorni di valuta, saranno regolate nei due giorni feriali bancari successivi o che a causa di giorni festivi all'estero saranno regolate nei tre giorni feriali bancari successivi.

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 102221 Comunicazione di posizioni interne al gruppo

La banca deve redigere trimestralmente una comunicazione sulle posizioni interne al gruppo di cui all'articolo 111a e trasmetterla alla società di audit, alla FINMA nonché all'organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo, unitamente alla comunicazione dei grandi rischi esistenti secondo l'articolo 100. In questo contesto va operata una distinzione tra società del gruppo secondo l'articolo 111a capoverso 1 e società del gruppo secondo l'articolo 111a capoverso 3.

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Sezione 4: Principi di calcolo

Art. 103 Impegni fissi di sottoscrizione di emissioni

Le posizioni specifiche agli emittenti per impegni fissi di sottoscrizione di emissioni sono calcolate come segue:

a.
dagli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni di titoli di credito e di titoli di partecipazione possono essere dedotte le sottopartecipazioni cedute e le sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il relativo rischio di mercato della banca;
b.
l'importo risultante deve essere moltiplicato per uno dei seguenti fattori di conversione del credito:
1.
0,05 dal e compreso il giorno in cui l'impegno fisso di sottoscrizione è stato assunto irrevocabilmente,
2.
0,1 il giorno della liberazione dell'emissione,
3.
0,25 il secondo e il terzo giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione,
4.
0,5 il quarto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione,
5.
0,75 il quinto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione,
6.
1 dal e compreso il sesto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione.
Art. 106223 Posizioni da transazioni non regolate

Le transazioni non regolate dopo il quinto giorno feriale bancario (art. 77f) devono essere incluse nella posizione complessiva al loro valore d'esposizione.

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 109225 Gruppo di controparti associate

1 Sono considerate gruppo di controparti associate le controparti:

a.
fra le quali vi è un rapporto di controllo o un'interdipendenza economica;
b.
detenute come partecipazione dalla medesima persona o che ne sono dominate direttamente o indirettamente; o
c.
che formano un consorzio.

2 I gruppi di controparti associate devono essere trattati come singola unità.

3 Se la posizione complessiva nei confronti di una singola controparte supera il 5 per cento dei fondi propri di base computabili, entro tre mesi, e in seguito con cadenza adeguata, deve essere verificata l'esistenza di un'interdipendenza economica fra le controparti.

4 Le controparti centrali non sono considerate un gruppo di controparti associate se le posizioni esistenti nei loro confronti riguardano prestazioni di servizi di compensazione.

5 Le imprese dell'ente pubblico giuridicamente indipendenti non sono considerate, congiuntamente all'ente di diritto pubblico che le domina, un gruppo di controparti associate se:

a.
l'ente di diritto pubblico non risponde per legge degli impegni dell'impresa; o
b.
l'impresa è una banca.

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 110 Posizioni nei confronti di un consorzio

1 Le posizioni nei confronti di un consorzio sono computate ai singoli consorziati in funzione della loro quota.

2 In caso di solidarietà passiva, la banca deve computare l'intera posizione nei confronti del consorziato la cui solvibilità è stata classificata al massimo rango nell'ambito della decisione di erogazione del credito.

Art. 111a226 Posizioni interne al gruppo

1 Se la banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata, le posizioni interne al gruppo nei confronti di società del gruppo integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi possono essere eccettuate dal limite massimo di cui all'articolo 97 se le società del gruppo:

a.
sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata; o
b.
hanno come controparte esclusiva le società del gruppo che sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata.

2 La FINMA è autorizzata a limitare in modo adeguato nelle disposizioni d'esecuzione l'eccezione applicabile alle posizioni interne al gruppo prevista al capoverso 1.

3 Le posizioni interne al gruppo nei confronti di altre società del gruppo sottostanno in modo aggregato al limite massimo ordinario del 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.

226 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Sezione 5: Allentamenti e inasprimenti

Art. 112227

1 La FINMA disciplina in quale misura possono essere previste agevolazioni nell'adempimento delle norme in materia di ripartizione dei rischi per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR228.

2 La FINMA può inoltre allentare o inasprire le norme in materia di ripartizione dei rischi. Può segnatamente:

a.
stabilire per singole posizioni complessive limiti di comunicazione inferiori o limiti massimi inferiori;
b.
prescrivere limiti massimi per gli immobili detenuti direttamente o indirettamente da una banca;
c.
ammettere, previa domanda, superamenti momentanei del limite massimo;
d.
dichiarare non applicabile l'eccezione al limite massimo ai sensi dell'articolo 111a capoverso 1 per singole società del gruppo o per l'insieme delle stesse, oppure estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 111a capoverso 1;
e.
esentare dall'inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell'articolo 111a capoversi 1 e 3 singole società del gruppo non attive nel settore finanziario;
f.
esentare dall'inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell'articolo 111a capoversi 1 e 3 partecipazioni da non includere nel consolidamento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a;
g.
ridurre o aumentare per una singola controparte le aliquote di ponderazione applicabili;
h.
impartire un termine diverso da quello di cui all'articolo 99 capoverso 4;
i.
consentire, in circostanze particolari che la banca deve motivare, che le parti interessate non siano considerate un gruppo di controparti associate, anche se adempiono le condizioni previste all'articolo 109 capoverso 1;
j.
consentire che le controparti non siano considerate un gruppo di controparti associate, a condizione che la banca dimostri che una controparte possa risolvere i problemi finanziari o l'inadempienza di una controparte strettamente legata a essa sotto il profilo economico e trovare un altro partner commerciale o un altro finanziatore entro un termine ragionevole.

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

228 RS 952.02

Capitolo 2:229 Calcolo della posizione complessiva

229 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Sezione 1: Ponderazione

Art. 113

1 Le posizioni nei confronti di una controparte devono essere in linea di massima ponderate con l'aliquota del 100 per cento.

2 Devono essere ponderate diversamente le posizioni:

a.230
nei confronti dei Cantoni delle classi di rating 1 e 2 secondo l'allegato 2: con l'aliquota del 20 per cento;
b.
in obbligazioni fondiarie svizzere emesse secondo la legge del 25 giugno 1930231 sulle obbligazioni fondiarie: con l'aliquota del 10 per cento;
c.
in titoli di credito coperti di cui all'articolo 118 capoverso 1 lettera c: con l'aliquota del 20 per cento.

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

231 RS 211.423.4

Sezione 2: Somma

Art. 114

Per la determinazione della posizione complessiva nei confronti di una controparte occorre sommare le rispettive posizioni nel portafoglio di negoziazione con le posizioni nel portafoglio della banca. Non è consentito compensare le posizioni corte nel portafoglio di negoziazione con quelle lunghe nel portafoglio della banca.

Sezione 3: Calcolo delle posizioni in generale

Art. 115232 Calcolo delle posizioni per le transazioni che presentano un rischio di credito della controparte

1 I valori delle posizioni per i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine detenuti nel portafoglio della banca o nel portafoglio di negoziazione devono essere calcolati in relazione al rischio di credito della controparte secondo gli articoli 57 e 58.

2 Per i derivati non lineari detenuti nel portafoglio di negoziazione, nel valore delle posizioni devono inoltre essere calcolati i rischi di credito dei valori patrimoniali sottostanti («underlyings») ipotizzando una perdita di valore totale.

3 I valori delle posizioni per le operazioni di finanziamento di titoli detenute nel portafoglio della banca o nel portafoglio di negoziazione devono essere calcolati secondo l'approccio semplice o completo (art. 62); gli approcci modello non possono essere applicati. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea per i grandi rischi (LEX)233.

232 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

233 Lo standard LEX è riportato nell'all. 1 n. 8.

Art. 116234 Altre posizioni in bilancio

Per le posizioni in bilancio detenute nel portafoglio della banca che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 115, è determinante il valore contabile secondo la presentazione dei conti. Le singole rettifiche di valore possono essere dedotte. In alternativa la banca può utilizzare anche il valore lordo senza dedurre le singole rettifiche di valore e gli adeguamenti di valore.

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 117 Posizioni fuori bilancio

1 Le posizioni fuori bilancio detenute nel portafoglio della banca devono essere convertite nel loro equivalente di credito applicando il fattore di conversione del credito secondo l'allegato 1a, con un fattore pari ad almeno 0,1. Gli accantonamenti specifici possono essere dedotti.235

2 Agli impegni di credito irrevocabili nell'ambito di un credito sindacato devono essere applicati i seguenti fattori di conversione del credito:

a.
0,1 dal momento dell'assunzione dell'impegno da parte della banca fino a quello della ricezione e della conferma da parte della controparte;
b.
0,5 dal e compreso il momento dell'accettazione dell'impegno della banca da parte della controparte fino al momento dell'avvio della fase di sindacazione;
c.
0,5 per la quota non sindacata durante la fase di sindacazione, nonché 1 per la quota propria prevista;
d.
1,0 per l'intera quota non sindacata dopo 90 giorni (rischio residuo).

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 118 Disposizioni di esecuzione della FINMA concernenti il calcolo delle diverse posizioni

1 La FINMA disciplina il calcolo:

a.
delle posizioni nel portafoglio di negoziazione;
b.
delle posizioni nei confronti di controparti centrali;
c.
delle posizioni in titoli di credito coperti;
d.
delle posizioni in investimenti collettivi di capitale, cartolarizzazioni e altre strutture di investimento;
e.
di ulteriori posizioni.

2 A tale scopo essa si fonda sullo standard LEX236. Essa prevede agevolazioni per le banche delle categorie 3-5 secondo l'allegato 3 OBCR237.238

236 Lo standard LEX è riportato nell'all. 1 n. 8.

237 RS 952.02

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Sezione 4: Riduzione dei rischi

Art. 119

1 Nel calcolo delle posizioni complessive è possibile considerare:

a.
la compensazione di posizioni in bilancio («netting»);
b.
le garanzie;
c.
i derivati di credito;
d.239
le garanzie finanziarie riconosciute secondo l'AS-BRI.

2 Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che questi strumenti di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard LEX240. Essa provvede affinché:

a.
le garanzie finanziarie non vengano prese in considerazione due volte nel calcolo degli equivalenti di credito e nel quadro della riduzione dei rischi;
b.
l'effetto di copertura degli «swap» contro il rischio di perdita del credito venga ridotto adeguatamente in funzione del loro grado di complessità.241

4 Inoltre, essa può prevedere agevolazioni:

a.
se il limite massimo dei grandi rischi viene superato soltanto temporaneamente;
b.
per la registrazione di posizioni indirette che presentano rischi di credito ridotti a seguito dell'esistenza di garanzie finanziarie.242

239 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

240 Lo standard LEX è riportato nell'all. 1 n. 8.

241 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

242 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Titolo quinto: Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 124243 Principio

1 Oltre alle esigenze, applicabili a tutte le banche, relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi giusta i titoli secondo, terzo e quarto, alle banche di rilevanza sistemica si applicano anche le esigenze particolari del presente titolo.

2 L'entità delle esigenze particolari è definita al massimo livello del gruppo finanziario.

3 Le esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR244 e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla LIsFi da:

a.
le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica;
b.
l'unità superiore di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest'ultimo comprende un'unità di cui alla lettera a;
c.
le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un'unità di cui alla lettera a; e
d.
le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario.245

4 In singoli casi, la FINMA può escludere le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica, ma la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.246

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

244 RS 952.0

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

246 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 124a247 Banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale e non attive a livello internazionale

1 Si considerano attive a livello internazionale le banche di rilevanza sistemica che sono designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».

2 In caso di revoca della qualifica secondo il capoverso 1, la FINMA può continuare a designare come attive a livello internazionale le banche di rilevanza sistemica qualora ciò si rivelasse necessario, segnatamente in considerazione della loro forte esposizione all'estero.

3 Le altre banche di rilevanza sistemica non sono considerate attive a livello internazionale.

247 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Capitolo 2:
Capitale convertibile e strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza
250

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 126 Capitale convertibile251

1 Sono considerati capitale convertibile il capitale di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b LBCR in combinato disposto con l'articolo 13 LBCR, nonché il capitale derivante da prestiti con rinuncia al credito conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LBCR, sempreché adempiano le condizioni di cui al presente capitolo.

2 Il capitale convertibile è emesso a destinazione di investitori esterni al gruppo finanziario:

a.
dalla società madre del gruppo;
b.
da una società del gruppo creata appositamente a tale scopo da gruppi finanziari e da conglomerati finanziari a predominanza bancaria; o
c.
da un'altra società del gruppo, previa approvazione della FINMA.

251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 126a252 Strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza

1 Gli strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond») possono essere computati nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 soltanto se tali strumenti:253

a.
sono interamente versati;
b.
sono emessi da un'unità svizzera;
c.
sono soggetti al diritto e al foro svizzeri; in casi motivati la FINMA può concedere deroghe se viene fornita la prova che la conversione o la riduzione del credito ordinata dalla FINMA è legalmente eseguibile nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici;
d.
sono emessi dalla società madre del gruppo oppure, tenendo conto degli standard internazionali e con l'approvazione della FINMA, da una società del gruppo costituita esclusivamente a tale scopo, purché sia garantita la possibilità di ricorrere a tali strumenti per coprire le perdite in occasione di una procedura di risanamento;
e.
sono postergati legalmente o contrattualmente ad altri impegni dell'emittente o sono postergati strutturalmente ad impegni di altre società del gruppo;
f.
non contengono un'opzione di risoluzione anticipata da parte dei creditori;
g.
non sono compensabili né collateralizzati o garantiti in modo tale da limitare la copertura della perdita nell'applicazione di misure in caso di insolvenza;
h.
nelle loro condizioni contengono una clausola incondizionata e irrevocabile, secondo cui i creditori si dichiarano d'accordo su un'eventuale conversione o riduzione del credito ordinata dall'autorità di vigilanza nell'ambito di una procedura di risanamento;
i.
non contengono operazioni in derivati né, fatte salve eventuali operazioni di copertura, sono collegati a operazioni in derivati;
j.
non sono stati acquistati né direttamente né indirettamente mediante finanziamento dalla banca emittente o da una delle sue società del gruppo;
k.254
sono stati emessi con l'approvazione della FINMA o sono integrati in un quadro di riferimento annuale per le emissioni da essa approvato e possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con la sua approvazione, nel caso in cui non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

3 La FINMA deve essere informata in merito al rimborso di «bail-in bond» o di prestiti di cui ai capoversi 1 e 2, emessi con la sua approvazione e da rimborsare prima della loro scadenza senza la sua approvazione.255

252 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

254 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

Art. 126b256 Strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza

1 Le unità svizzere di banche di rilevanza sistemica subordinate alla società madre del gruppo possono computare nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 gli strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza se tali strumenti:

a.
adempiono le condizioni di cui all'articolo 126a capoverso 1 lettere a-c e
f-i;
b.
sono postergati contrattualmente rispetto ad altri impegni dell'emittente;
c.
possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con l'approvazione della FINMA, nel caso in cui a seguito del rimborso non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

3 Gli strumenti di debito di cui al capoverso 1 possono essere computati per l'ammontare del credito soltanto se la loro durata residua è di almeno un anno.

256 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 127 Computabilità del capitale convertibile257

1 Il capitale convertibile è computabile a titolo di componente dei fondi propri nella misura in cui al verificarsi di un evento determinante fornisce un contributo alla copertura delle perdite. Le perdite sono coperte secondo le modalità seguenti:

a.
riduzione del credito tramite rinuncia al credito;
b.
conversione in fondi propri di base di qualità primaria della banca.

2 Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 LBCR la FINMA approva il computo soltanto se la banca comprova che si realizzeranno gli effetti previsti dalla LBCR e dalle sue ordinanze di esecuzione e che sono adempiute le esigenze in materia di diritto societario e del mercato dei capitali.

3 ...258

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

258 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 127a259 Computabilità dei «bail-in bond»

1 I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 126a possono essere computati, per l'ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, purché la loro durata residua sia di almeno un anno.260

1bis Anche i «bail-in bond» emessi da banche cantonali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 40a possono essere computati conformemente al capoverso 1.261

2 I fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono avere scadenze scaglionate nel tempo che consentano di soddisfare le condizioni relative all'ammontare di questi fondi anche in caso di restrizioni temporanee nell'ambito dell'acquisizione di mezzi finanziari. Le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite possono essere adempiute al massimo per il 25 per cento con fondi la cui durata residua è compresa tra uno e due anni.262

3 Se in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30 capoverso 2 sono esclusi dal computo come fondi propri prudenziali nel periodo compreso tra cinque anni e un anno prima della scadenza finale, i fondi propri complementari possono essere computati come «bail-in bond», tenendo conto degli standard internazionali e purché sia garantito che questi strumenti sono in grado di coprire le perdite prima dei «bail-in bond».

4 Le banche di rilevanza sistemica non possono detenere a proprio rischio né strumenti di capitale con conversione o riduzione del credito di altre banche né «bail-in bond» secondo il diritto svizzero o secondo normative corrispondenti di ordinamenti giuridici esteri di altre banche svizzere o estere di rilevanza sistemica. Sono escluse:

a.
le posizioni in relazione alla definizione di corsi d'acquisto e di vendita nella funzione di «market maker» nonché le posizioni detenute a corto termine in relazione con operazioni d'emissione; e
b.
la detenzione di «bail-in bond» nell'ambito degli articoli 37 e 38 nel portafoglio di negoziazione della banca, se questi «bail-in bond» sono rivenduti entro 30 giorni operativi dalla data di acquisto.263

259 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

261 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

263 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Capitolo 3:264
Fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinaria della banca

264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 128 Principio

1 Le banche di rilevanza sistemica devono disporre di fondi propri sufficienti per continuare la propria attività commerciale anche in caso di perdite significative.

2 I fondi propri necessari sono calcolati in base:

a.
al «leverage ratio»; e
b.265
alla quota dell'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio di cui all'articolo 42b (quota di RWA).

265 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 129 Esigenza complessiva

1 L'esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un'esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all'esposizione totale.

2 L'esigenza di base ammonta al:

a.
4,5 per cento per il «leverage ratio»;
b.
12,86 per cento per la quota di RWA.

3 Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all'esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell'allegato 9. I supplementi sono calcolati ogni anno alla fine del secondo trimestre.

4 La quota di mercato corrisponde alla più elevata delle quote di mercato medie detenute nell'ambito delle operazioni di credito e di deposito in Svizzera nel giorno di riferimento alla fine dell'anno civile precedente, conformemente alle rilevazioni statistiche della Banca nazionale svizzera.

5 Il DFF verifica regolarmente i valori e i supplementi definiti nell'allegato 9 in relazione con la stabilità del sistema e la competitività delle banche di rilevanza sistemica e propone al Consiglio federale eventuali adeguamenti.266

266 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 130 Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi propri minimi pari a:

a.
il 3 per cento per il «leverage ratio»;
b.
l'8 per cento per la quota di RWA.

2 Inoltre devono detenere un cuscinetto di fondi propri sino all'ammontare dell'esigenza complessiva.

3 Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri dovrebbero essere adempiute durevolmente. Se la banca registra perdite, esso può temporaneamente scendere al di sotto di quanto prescritto.

4 Se il cuscinetto di fondi propri scende al di sotto di quanto prescritto, la banca deve indicare le misure e il termine previsti per la sua ricostituzione. Il termine sottostà all'approvazione della FINMA. Se alla scadenza del termine le esigenze in materia di fondi propri non sono adempiute, la FINMA può ordinare le misure necessarie.

Art. 131 Qualità del capitale

I fondi propri volti ad adempiere le esigenze devono avere almeno la seguente qualità:

a.
esigenza relativa al «leverage ratio»:
1.
fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima dell'1,5 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 7 per cento per quanto riguarda la quota di RWA (capitale convertibile con un «trigger» elevato),
2.
cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria;
b.
esigenze relative alla quota di RWA:
1.
fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima del 3,5 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato,
2.
cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima dello 0,8 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato.
Art. 131a Cuscinetti anticiclici

Le esigenze relative ai cuscinetti anticiclici secondo gli articoli 44 e 44a devono essere adempiute in aggiunta alle esigenze in materia di fondi propri, in base alle posizioni ponderate in funzione del rischio previste dal presente titolo.

Art 131b Fondi propri supplementari

In circostanze particolari la FINMA può esigere, nel singolo caso, fondi propri supplementari o definire esigenze qualitative più elevate, secondo i criteri enunciati nell'articolo 45.

Capitolo 4:267 Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 132268 Principio

1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un'eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo LBCR269.270

2 L'esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all'esigenza complessiva consistente dell'esigenza di base e dei supplementi secondo l'articolo 129. Essa ammonta:

a.
nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale:
1.
per le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica (art. 124 cpv. 3 lett. a): al 62 per cento dell'esigenza complessiva a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto,
2.
a livello di unità superiore di un gruppo finanziario (art. 124 cpv. 3 lett. b) e di importanti gruppi finanziari subordinati (art. 124 cpv. 3 lett. c), se non si applica l'esigenza di cui al numero 1: al 75 per cento dell'esigenza complessiva,
3.
a livello di singolo istituto di una banca secondo l'articolo 124 capoverso 3 lettera c o d, alla somma:
-
degli importi nominali dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ceduti a filiali,
-
del 75 per cento dell'esigenza complessiva, ad eccezione delle partecipazioni da consolidare - compreso il capitale prudenziale considerato alla stessa stregua - e dei rischi derivanti da relazioni interne al gruppo, e
-
del 30 per cento delle esigenze consolidate applicate a tale unità;
b.
nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale: al 40 per cento dell'esigenza complessiva.271

3 I fondi supplementari devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 126a. Sono fatti salvi i capoversi 4-7 e l'articolo 132b.272

4 Se una banca di rilevanza sistemica detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base supplementari, le esigenze di cui al capoverso 2 sono ridotte del fattore 0,5 proporzionalmente ai fondi supplementari detenuti in questa forma. Le esigenze possono essere ridotte al massimo di un terzo.

5 ...273

6 I fondi propri che una banca detiene per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo non possono essere impiegati contemporaneamente per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128-131b.

7 Se in precedenza ha detenuto fondi propri per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo, la banca può successivamente impiegare tali fondi per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128-131b soltanto se le esigenze del presente articolo continuano a essere adempiute con i fondi residui.

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

269 RS 952.0

270 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

271 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

272 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

273 Abrogato dall'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Art. 132a274 Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

1 Se una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base supplementari, tale capitale le viene computato in maniera privilegiata ai sensi dell'articolo 132 capoverso 4 fino a un ammontare massimo del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per la quota di RWA.

2 Per le unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettere b-d, l'ammontare delle esigenze relative ai fondi supplementari, tenuto conto della riduzione delle esigenze di cui al capoverso 1, non può scendere sotto il 3,75 per cento per il «leverage ratio» e sotto il 10 per cento per la quota di RWA.

274 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018 (RU 2018 5241). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Art. 132b275 Disposizioni particolari per banche con una garanzia dello Stato o un meccanismo analogo

Se una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale dispone di un'esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o di un meccanismo analogo, l'esigenza di cui all'articolo 132 capoverso 2 lettera b è considerata:

a.
adempiuta nella misura dell'importo garantito fino alla metà al massimo del 40 per cento richiesto;
b.
adempiuta interamente nella misura dell'importo garantito se, in caso di crisi, i fondi corrispondenti non gravati sono messi a disposizione della FINMA in tempi brevi e in maniera irrevocabile; la FINMA decide nel singolo caso se queste condizioni sono soddisfatte.

275 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Art. 133276 Fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

In caso di ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione delle unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettere b-d di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale, in virtù dell'articolo 65b capoverso 1 OBCR277 la FINMA può esigere fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite. Il loro ammontare è limitato al 25 per cento dell'esigenza complessiva. L'articolo 132 capoverso 4 si applica per analogia.

276 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

277 RS 952.02

Capitolo 5: Norme particolari in materia di ripartizione dei rischi

Art. 136278 Grande rischio

1 In deroga all'articolo 95 capoverso 1, un grande rischio sussiste se la posizione complessiva nei confronti di una controparte o di un gruppo di controparti associate raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri di base della banca computabili corretti conformemente agli articoli 31-40 che non sono utilizzati per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.279

1bis Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base di cui al capoverso 1.280

2 Un grande rischio può ammontare al massimo al 15 per cento dei fondi propri di base secondo il capoverso 1 in caso di:

a.
posizioni nei confronti di altre banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 capoverso 3 LBCR;
b.
posizioni nei confronti di banche estere di rilevanza sistemica designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».

3 Il limite massimo di cui al capoverso 2 deve essere rispettato entro 12 mesi dalla designazione:

a.
di una banca quale banca di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 capoverso 3 LBCR;
b.
di una banca estera quale «Global Systemically Important Bank» secondo il capoverso 2 lettera b.

4 Per il resto si applicano le disposizioni sulla ripartizione dei rischi di cui al titolo quarto.281

278 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

279 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

280 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

281 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Titolo sesto: Disposizioni transitorie e finali

Capitolo 1: Disposizioni transitorie

Sezione 1: Disposizioni transitorie del 1° giugno 2012282

282 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Sezione 2:288 Disposizioni transitorie della modifica dell'11 maggio 2016

288 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 148b Qualità del capitale

1 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l'articolo 131, sono computati i seguenti elementi:

a.
il capitale convertibile con un «trigger» elevato considerato come fondi propri complementari ed esistente all'entrata in vigore della presenta modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019;
b.
il capitale convertibile con un «trigger» basso considerato come fondi propri di base supplementari ed esistente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari fino al momento della prima chiamata di capitale;
c.
il capitale convertibile che secondo la lettera a non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e 133 fino a un anno prima della scadenza della durata;
d.
il capitale convertibile che secondo la lettera b non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e 133 fino al momento di un'eventuale risoluzione da parte della banca.

2 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l'articolo 131, il capitale convertibile emesso prima dell'entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 con un «trigger» del 5 per cento è computato come segue:

a.
se è considerato come fondi propri complementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019;
b.
se è considerato come fondi propri di base supplementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, fino al momento della prima chiamata di capitale;
c.
se non è più computabile secondo le lettere a e b: in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo agli articoli 132 e 133, fino a un anno prima della scadenza della durata.

Sezione 3:289
Disposizioni transitorie della modifica del 29 novembre 2023

289 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

Art. 148c Trattamento delle partecipazioni

Le disposizioni transitorie relative al trattamento delle partecipazioni che sono state emanate nel singolo caso dalla FINMA prima dell'entrata in vigore della modifica del 21 novembre 2018290 prevalgono sulle disposizioni dell'articolo 32 capoverso 4 e dell'allegato 4.

Art. 148g Ponderazione in funzione del rischio di strumenti partecipativi

1 Il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni secondo l'allegato 4 numero 3 ammonta:

a.
dal 1° gennaio 2025: al 220 per cento;
b.
dal 31 dicembre 2025: al 280 per cento;
c.
dal 31 dicembre 2026 al 30 dicembre 2027: al 340 per cento.

2 Il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni secondo l'allegato 4 numero 4 ammonta:

a.
dal 1° gennaio 2025: al 160 per cento;
b.
dal 31 dicembre 2025: al 190 per cento;
c.
dal 31 dicembre 2026 al 30 dicembre 2027: al 220 per cento.

3 I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle banche che applicano l'IRB.

Art. 148i Campo d'applicazione del valore di anticipo iniziale

L'articolo 72b capoversi 1, 2 e 5 si applica a posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare che esistevano prima dell'entrata in vigore della modifica del 29 novembre 2023 soltanto all'atto della concessione del credito nell'ambito di nuove operazioni e di aumenti del credito.

Art. 148j Termine transitorio secondo il numero 90.1 MAR

In deroga al numero 90.1 MAR291, la FINMA prevede un inizio posticipato del termine transitorio per il disciplinamento delle condizioni di autorizzazione e la precisazione delle modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l'approccio modello dei rischi di mercato (art. 88 cpv. 2).

291 Lo standard MAR è riportato nell'all. 1 n. 5.

Capitolo 2: Disposizioni finali

Art. 151 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2 L'articolo 43 entra in vigore il 1° gennaio 2016.

3 L'entrata in vigore delle disposizioni del titolo quinto, ad eccezione degli articoli 126 e 127, è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea federale.293

293 Approvata dall'AF il 18 set. 2012 (FF 2012 7425).

Allegato 1294

294 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

(art. 4a cpv. 2)

Standard minimi di Basilea

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Numero

Titolo

Data di riferimento

1.

Scope and Definitions (SCO)

Numero 10 SCO:

Introduction

31.01.2022

Numero 30 SCO:

Banking, securities and other financial subsidiaries

31.01.2022

Numero 40 SCO:

Global systemically important banks

31.01.2022

Numero 50 SCO:

Domestic systemically important banks

31.01.2022

Numero 95 SCO:

Glossary and abbreviations

31.01.2022

2.

Definition of capital (CAP)

Numero 10 CAP:

Definition of eligible capital

31.01.2022

Numero 30 CAP:

Regulatory adjustments

31.01.2022

Numero 50 CAP:

Prudent valuation guidance

31.01.2022

Numero 90 CAP:

Transitional arrangements

31.01.2022

Numero 99 CAP:

Application guidance

31.01.2022

3.

Risk-based capital requirements (RBC)

Numero 20 RBC:

Calculation of minimum risk-based capital requirements

31.01.2022

Numero 25 RBC:

Boundary between the banking book and the trading book

31.01.2022

Numero 30 RBC:

Buffers above the regulatory minimum

31.01.2022

Numero 40 RBC:

Systemically important bank buffers

31.01.2022

Numero 90 RBC:

Transitional arrangements

31.01.2022

4.

Calculation of RWA for credit risk (CRE)

Numero 20 CRE:

Standardised approach: individual exposures

31.05.2023

Numero 21 CRE:

Standardised approach: use of external ratings

31.01.2022

Numero 22 CRE:

Standardised approach: credit risk mitigation

31.01.2022

Numero 30 CRE:

IRB approach: overview and asset class definition

31.01.2022

Numero 31 CRE:

IRB approach: risk weight functions

31.01.2022

Numero 32 CRE:

IRB approach: risk components

31.01.2022

Numero 33 CRE:

IRB approach: supervisory slotting approach for specialised lending

31.05.2023

Numero 34 CRE:

IRB approach: RWA for purchased receivables

31.01.2022

Numero 35 CRE:

IRB approach: treatment of expected losses and provisions

31.01.2022

Numero 36 CRE:

IRB approach: minimum requirements to use IRB approach

31.05.2023

Numero 40 CRE:

Securitisation: general provisions

31.01.2022

Numero 41 CRE:

Securitisation: standardised approach

31.01.2022

Numero 42 CRE:

Securitisation: External-ratings-based approach (SEC-ERBA)

31.05.2023

Numero 43 CRE:

Securitisation: Internal assessment approach (SEC-IAA)

31.01.2022

Numero 44 CRE:

Securitisation: Internal-ratings-based approach

31.01.2022

Numero 45 CRE:

Securitisations of non-performing loans

31.01.2022

Numero 50 CRE:

Counterparty credit risk definitions and terminology

31.01.2022

Numero 51 CRE:

Counterparty credit risk overview

31.01.2022

Numero 52 CRE:

Standardised approach to counterparty credit risk

31.01.2022

Numero 53 CRE:

Internal models method for counterparty credit risk

31.01.2022

Numero 54 CRE:

Capital requirements for banks exposures to central counterparties

31.01.2022

Numero 55 CRE:

Counterparty credit risk in the trading book

31.01.2022

Numero 56 CRE:

Minimum haircut floors for securities financing transactions

31.01.2022

Numero 60 CRE:

Equity investments in funds

31.01.2022

Numero 70 CRE:

Capital treatment of unsettled transactions and failed trades

31.01.2022

Numero 90 CRE:

Transition

31.01.2022

Numero 99 CRE:

Application guidance

31.01.2022

5.

Calculation of RWA for market risk (MAR)

Numero 10 MAR:

Market risk terminology

31.01.2022

Numero 11 MAR:

Definitions and application of market risk

31.01.2022

Numero 12 MAR:

Definition of trading book

31.01.2022

Numero 20 MAR:

Standardised approach: general provisions and structure

31.01.2022

Numero 21 MAR:

Standardised approach: sensitivities-based method

31.01.2022

Numero 22 MAR:

Standardised approach: default risk capital requirement

31.01.2022

Numero 23 MAR:

Standardised approach: residual risk add-on

31.01.2022

Numero 30 MAR:

Internal models approach: general provisions

31.05.2023

Numero 31 MAR:

Internal models approach: model requirements

31.01.2022

Numero 32 MAR:

Internal models approach: Backtesting and P&L attribution test requirements

31.01.2022

Numero 33 MAR:

Internal models approach: capital requirements calculation

31.01.2022

Numero 40 MAR:

Simplified standardised approach

31.01.2022

Numero 50 MAR:

Credit valuation adjustment framework

31.01.2022

Numero 90 MAR:

Transitional arrangements

31.01.2022

Numero 99 MAR:

Guidance on use of the internal models approach

31.01.2022

6.

Calculation of RWA for operational risk (OPE)

Numero 10 OPE:

Definitions and application

31.05.2023

Numero 25 OPE:

Standardised approach

31.05.2023

7.

Leverage ratio (LEV)

Numero 10 LEV:

Definitions and application

31.01.2022

Numero 20 LEV:

Calculation

31.01.2022

Numero 30 LEV:

Exposure measurement

31.01.2022

Numero 40 LEV:

Leverage ratio requirements for global systemically important banks

31.01.2022

Numero 90 LEV:

Transition

31.01.2022

8.

Large exposure (LEX)

Numero 10 LEX:

Definitions and application

31.01.2022

Numero 20 LEX:

Requirements

31.01.2022

Numero 30 LEX:

Exposure measurement

31.01.2022

Numero 40 LEX:

Large exposure rules for global systemically important banks

31.01.2022

9.

Margin requirements (MGN)

Numero 10 MGN:

Definitions and application

31.01.2022

Numero 20 MGN:

Requirements

31.01.2022

Numero 90 MGN:

Transition

31.01.2022

10.

Supervisory review process (SRP)

Numero 10 SRP:

Importance of supervisory review

31.01.2022

Numero 20 SRP:

Four key principles

31.01.2022

Numero 30 SRP:

Risk management

31.01.2022

Numero 31 SRP:

Interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Numero 32 SRP:

Credit risk

31.01.2022

Numero 33 SRP:

Market risk

31.01.2022

Numero 35 SRP:

Compensation

31.01.2022

Numero 36 SRP:

Risk data aggregation and risk reporting

31.01.2022

Numero 50 SRP:

Liquidity monitoring metrics

31.01.2022

Numero 90 SRP:

Transition

31.01.2022

Numero 98 SRP:

Application guidance on interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Numero 99 SRP:

Application guidance

31.01.2022

11.

Disclosure requirements (DIS)

Numero 10 DIS:

Definition and application

31.01.2022

Numero 20 DIS:

Overview of risk management, key prudential metrics and RWA

31.01.2022

Numero 21 DIS:

Comparison of modelled and standardised RWA

31.01.2022

Numero 25 DIS:

Composition of capital and TLAC

31.01.2022

Numero 26 DIS:

Capital distribution constraints

31.01.2022

Numero 30 DIS:

Links between financial statements and regulatory exposures

31.01.2022

Numero 31 DIS:

Asset encumbrance

31.01.2022

Numero 35 DIS:

Remuneration

31.01.2022

Numero 40 DIS:

Credit risk

31.01.2022

Numero 42 DIS:

Counterparty credit risk

31.01.2022

Numero 43 DIS:

Securitisation:

31.01.2022

Numero 50 DIS:

Market risk

31.05.2023

Numero 51 DIS:

Credit valuation adjustment risk

31.01.2022

Numero 60 DIS:

Operational risk

31.01.2022

Numero 70 DIS:

Interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Numero 75 DIS:

Macroprudential supervisory measures

31.01.2022

Numero 80 DIS:

Leverage ratio

31.01.2022

Numero 85 DIS:

Liquidity

31.01.2022

Numero 99 DIS:

Worked examples

31.01.2022

12.

Core Principles for effective banking supervision (BCP)

Numero 01 BCP:

The core principles

31.01.2022

Allegato 1a295

295 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

(art. 53 cpv. 2 e 117 cpv. 1)

Fattori di conversione del credito per operazioni fuori bilancio in caso di applicazione dell'AS-BRI

Posizioni

Fattori di conversione del credito

1.

Impegni di credito

1.1

che comportano un impegno fisso, se non è prescritto alcun particolare fattore di conversione del credito

0,40

1.2

che non comportano un impegno fisso secondo l'articolo 53 capoverso 3

0,10

1.3

che non comportano un impegno fisso e che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 53 capoverso 5

0,00

2.

Fideiussioni degli artigiani edili per l'esecuzione di costruzioni edili in Svizzera e all'estero

0,50

3.

Prestazioni autoliquidanti di garanzie su operazioni di negoziazione di merci

3.1

Aperture di credito autoliquidanti a breve termine collegate a operazioni di negoziazione di merci, come crediti documentari garantiti dalla fornitura sottostante e con una durata iniziale inferiore a un anno

0,20

4.

Prestazioni di garanzie

4.1

Impegni eventuali collegati a talune transazioni, come «performance bond», «bid bond», garanzie sui prodotti e aperture di credito «stand-by» relative a operazioni determinate

0,50

4.2

«Note Issuance Facilities» (NIFs) e «Revolving Underwriting Facilities» (RUFs)

0,50

5.

Altri impegni eventuali e altre operazioni fuori bilancio

5.1

Sostituti diretti di credito come p. es. garanzie generali del debito, comprese le aperture di credito «stand-by» con funzione di garanzia finanziaria di prestiti e operazioni su titoli, e le accettazioni, comprese le girate aventi carattere di accettazioni

1,00

5.2

Altri impegni eventuali; essi includono segnatamente:

-
operazioni di pronti contro termine e vendite di valori patrimoniali con possibilità di regresso, per le quali il rischio di credito permane presso la banca [n. 20.95 (2) CRE]; per la loro ponderazione in funzione del rischio è rilevante il tipo di valore patrimoniale e non la controparte;
-
operazioni di prestito di titoli e costituzione di titoli in garanzia, in particolare nel quadro di operazioni di finanziamento di titoli [n. 20.95 (3) CRE];
-
operazioni di acquisto di attività a termine, impegni di deposito a termine e azioni e titoli pagati solo in parte, che rappresentano impegni a utilizzo certo [n. 20.95 (4) CRE]; per la loro ponderazione in funzione del rischio è rilevante il tipo di valore patrimoniale e non la controparte

1,00

5.3

Altre operazioni fuori bilancio comprese le posizioni non iscritte a bilancio e non regolate

1,00

Allegato 2296

296 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

(art. 64a cpv. 3 e 4, 66 cpv. 1, 70 cpv. 1 e 3, 71b nonché 113 cpv. 2 lett. a)

Classi di posizione secondo l'AS-BRI in caso di utilizzo di rating esterni e fattori di ponderazione del rischio

Classi di posizione

Classi di rating

1

2

3

4

5

6

7

senza rating

fisse

1.

Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali

1.1

Governi centrali e banche centrali

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

-

1.2

Confederazione Svizzera e Banca nazionale svizzera, sempreché il credito sia in valuta nazionale e sia rifinanziato in tale valuta

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

1.3

Banca dei regolamenti internazionali, Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea, UE, Fondo europeo di stabilità finanziaria, Meccanismo europeo di stabilità

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

2.

Enti di diritto pubblico

2.1

Enti di diritto pubblico

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

-

2.2

Cantoni senza rating

-

-

-

-

-

-

-

-

20 %

2.3

Altri enti di diritto pubblico senza rating, sempreché abbiano il diritto di riscuotere imposte o sempreché i loro impegni siano garantiti integralmente e illimitatamente da una collettività pubblica

-

-

-

-

-

-

-

-

50 %

3.

Banche multilaterali di sviluppo

3.1

Banche multilaterali di sviluppo

20 %

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

-

3.2

Determinate banche multilaterali di sviluppo designate dalla FINMA

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

4.

Banche

A

B

C

Art. 69 cpv. 4

4.1

Banche, durata iniziale del credito ≤ 3 mesi, ma ≤ 6 mesi in relazione al trasporto di merci transfrontaliero

20 %

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

20 %

50 %

150 %

35 %

-

4.2

Banche, durata iniziale del credito >3 mesi, ma > 6 mesi in relazione al trasporto di merci transfrontaliero

20 %

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %

40 %

75 %

150 %

60 %

-

5.

Istituzioni comuni

5.1

Istituzioni comuni delle banche, riconosciute dalla FINMA

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

100 %

-

5.2

Impegni di versamento nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi

-

-

-

-

-

-

-

-

20 %

6.

Imprese

6.1

Imprese

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

100 %

-

6.2

PMI

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

85 %

-

7.

Finanziamenti speciali

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

-

7.1

Finanziamenti di progetti

-

Fase non operativa

130 %

-

Fase operativa

100 %

-

Finanziamenti di elevata qualità di progetti nella fase operativa

80 %

-

7.2

Finanziamenti di oggetti

100 %

-

7.3

Finanziamenti della negoziazione di materie prime

100 %

-

8.

Titoli di credito esteri coperti

8.1

Titoli di credito esteri coperti

10 %

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

-

8.2

Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 20 %

10 %

-

8.3

Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 30 %

15 %

-

8.4

Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 40 %

20 %

-

8.5

Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 50 %

25 %

-

8.6

Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 75 %

35 %

-

8.7

Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 100 %

50 %

-

8.8

Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 150 %

100 %

-

Allegato 3297

297 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

(art. 49 cpv. 2 lett. h, 66 cpv. 2, 66a cpv. 1, 70 cpv. 5, 71 cpv. 2, 71a, 72c cpv. 1 e 6 nonché 72e cpv. 2)

Classi di posizione secondo l'AS-BRI senza utilizzo di rating esterni e fattori di ponderazione del rischio

Classi di posizione

Fattori di ponderazione del rischio

1.

Posizioni «retail»

1.1

Posizioni «retail» qualificate

75 %

1.2

Posizioni «retail» qualificate derivanti da impegni relativi alle carte di credito per i quali negli ultimi 12 mesi a ogni data di rimborso prevista è stato saldato interamente l'importo dovuto, o da linee di credito che negli ultimi 12 mesi non sono state utilizzate

45 %

1.3

Altre posizioni nei confronti di persone fisiche

100 %

2.

Obbligazioni fondiarie svizzere

10 %

3.

Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

3.1

Immobili d'abitazione a uso proprio in Svizzera e all'estero, con un tasso di anticipo:

fino al 50 %

20 %

superiore al 50 %, fino al 60 %

25 %

superiore al 60 %, fino all'80 %

35 %

superiore all'80 %, fino al 90 %

45 %

superiore al 90 %, fino al 100 %

55 %

superiore al 100 %

75 %

3.2

Altri immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, con un tasso di anticipo:

fino al 50 %

30 %

superiore al 50 %, fino al 60 %

35 %

superiore al 60 %, fino al 70 %

55 %

superiore al 70 %, fino all'80 %

60 %

superiore all'80 %, fino al 90 %

75 %

superiore al 90 %, fino al 100 %

85 %

superiore al 100 %

110 %

3.3

Immobili commerciali a uso proprio in Svizzera e all'estero, con un tasso di anticipo:
fino al 60 %

60 % o fattore di ponderazione del rischio della controparte, se inferiore

superiore al 60 %

fattore di ponderazione del rischio della controparte

3.4

Altri immobili commerciali in Svizzera e all'estero, con un tasso di anticipo:

fino al 60 %

70 %

superiore al 60 %, fino all'80 %

100 %

superiore all'80 %

115 %

4.

Posizioni postergate

150 %

5.

Posizioni in stato di default

5.1

Posizioni di cui al numero 3.1, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore

100 %

5.2

Parti di posizioni non collateralizzate o non garantite, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino almeno al 20 % dell'importo scoperto


100 %

5.3

Parti di posizioni non collateralizzate o non garantite, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino a meno del 20 % dell'importo scoperto


150 %

6.

Altre posizioni

6.1

Oro custodito in casseforti proprie o, se custodito collettivamente presso un'altra banca, coperto da corrispondenti impegni in oro di tale banca

0 %

6.2

Saldo attivo del conto di compensazione

0 %

6.3

Liquidità che si trovano nella procedura di incasso

20 %

6.4

Liquidità, senza le posizioni di cui al numero 6.3

0 %

6.5

Importi delle tre posizioni di cui agli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1 inferiori al limite 3 della franchigia

250 %

6.6

Altre posizioni

100 %

Allegato 4298

298 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

(art. 32 cpv. 4, 66 cpv. 3, 73, 148c e 148g)

Fattori di ponderazione del rischio di titoli di partecipazione e di altri strumenti partecipativi secondo l'AS-BRI

Classi di posizione

Fattori di ponderazione del rischio

1.

Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette calcolate conformemente all'articolo 52 delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento, con sede:

in Svizzera: 250 %

all'estero: 400 %

2.

Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette calcolate conformemente all'articolo 52 degli strumenti di capitale prudenziali detenuti direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento, con sede:

in Svizzera: 250 %

all'estero: 400 %

3.

Strumenti partecipativi di imprese non quotate in borsa detenuti ai fini della rivendita a breve termine, nonché capitale di rischio e investimenti analoghi, il cui valore oscilla e in cui si è investito in attesa di futuri utili rilevanti

400 %

4.

Altri strumenti partecipativi

250 %

5.

Quote degli strumenti partecipativi che superano uno dei limiti massimi di cui all'articolo 4 capoverso 4 LBCR (art. 13 lett. c)

1250 %

Allegato 4a299

299 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

(art. 77d cpv. 2)

Fondi propri minimi per i contributi al fondo di garanzia di controparti centrali qualificate

I fondi propri minimi per i contributi di una banca quale membro compensatore di una controparte centrale qualificata al fondo di garanzia si calcolano secondo la formula seguente:

Legenda:

KCCP: fondi propri minimi ipotetici della controparte centrale qualificata corrispondenti al rischio di credito della controparte nei confronti di tutti i membri compensatori e dei clienti dei membri compensatori;

DFCCP: fondi propri prefinanziati della controparte centrale qualificata, come i fondi propri che contribuiscono al fondo di garanzia o gli utili non distribuiti che devono essere utilizzati dalla controparte centrale qualificata per coprire le perdite dovute all'inadempienza dei membri compensatori e che sono di pari rango o di rango posteriore rispetto ai contributi prefinanziati al fondo di garanzia dei membri compensatori;

DFCM: il totale dei contributi prefinanziati di tutti i membri compensatori al fondo di garanzia;

DF: il contributo prefinanziato della banca al fondo di garanzia;

KCCP, DFCCP e DFCM: importi calcolati dalla controparte centrale o da un'autorità competente conformemente ai numeri 54.24-54.39 CRE300.

300 Lo standard CRE è riportato nell'all. 1 n. 4.

Allegato 5301

301 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

(art. 84 cpv. 1)

Aliquote per il calcolo dei fondi propri richiesti per la copertura del rischio specifico di tasso d'interesse secondo l'approccio standard semplice dei rischi di mercato

Categoria

Classe di rating

Durata residua

Aliquota

Governi centrali e banche centrali

1 o 2

0,00 %

3 o 4

< 6 mesi

0,25 %

> 6 mesi e < 24 mesi

1,00 %

> 24 mesi

1,60 %

5 o 6

8,00 %

7

12,00 %

Senza rating

8,00 %

Strumenti qualificati su tassi d'interesse

< 6 mesi

0,25 %

> 6 mesi e < 24 mesi

1,00 %

> 24 mesi

1,60 %

Altri

5

8,00 %

6 o 7

12,00 %

Senza rating

8,00 %

Allegato 5a302

302 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

(art. 92 cpv. 2-4 e 92d cpv. 1)

Rischi operativi: approccio di calcolo

La sopralineatura indica che la relativa sottocomponente deve essere calcolata come media dei tre anni precedenti. Gli importi assoluti (Ias) vanno rilevati dapprima per ogni anno singolarmente e poi calcolati come media triennale.

1.
Componente di interessi e dividendi (ILDC)

2.
Componente dei servizi (SC)

3.
Componente finanziaria (FC)

4.
Moltiplicatore delle perdite interne (ILM)

Legenda:

LC: componente di perdita
BIC: componente dell'indicatore di attività

Allegato 6

(art. 150)

Modifica del diritto vigente

... 303

303 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 5441.

Allegato 7304

304 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 693). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

(art. 44 cpv. 2 e 148e)

Cuscinetto anticiclico

1.
Le banche sono obbligate a detenere un cuscinetto anticiclico sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria per le posizioni di credito garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d'abitazione in Svizzera secondo l'articolo 72.
2.
Il cuscinetto ammonta al 2,5 per cento delle posizioni di credito di cui al numero 1 ponderate in funzione del rischio. Per le banche che applicano l'IRB per calcolare i fondi propri minimi relativi ai rischi di credito, le posizioni di credito ponderate in funzione del rischio corrispondono alle posizioni di credito ponderate secondo l'IRB, ma almeno al 72,5 per cento delle posizioni di credito ponderate secondo l'AS-BRI.

Allegato 8305

305 Introdotto dal n. II dell'O dell'11 mag. 2016 (RU 2016 1725). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).

(art. 20 cpv. 4 lett. a e 43 cpv. 1)

Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

in % dell'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l'articolo 42b

Categoria secondo l'allegato 3 OBCR306

1 e 2

3

4

5

Fondi propri minimi

8,0 %

-
di cui fondi propri di base di qualità primaria

4,5 %

-
di cui fondi propri di base supplementari o esigenze qualitative più elevate

1,5 %

-
di cui fondi propri complementari o esigenze qualitative più elevate

2,0 %

Cuscinetto di fondi propri

4,8 %

4,0 %

3,2 %

2,5 %

-
di cui fondi propri di base di qualità primaria

3,7 %

3,3 %

2,9 %

2,5 %

-
di cui fondi propri di base supplementari o esigenze qualitative più elevate

0,5 %

0,3 %

0,1 %

-

-
di cui fondi propri complementari o esigenze qualitative più elevate

0,6 %

0,4 %

0,2 %

-

Fondi propri minimi + cuscinetto di fondi propri

12,8 %

12,0 %

11,2 %

10,5 %

Allegato 9307

307 Introdotto dal n. II dell'O dell'11 mag. 2016 (RU 2016 1725). Aggiornato dal n. II dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

(art. 129)

Supplementi

1 Supplementi per la quota di mercato

1.1 In caso di una quota di mercato inferiore al 27 per cento

Bucket

Quota di mercato

Supplemento LR

Supplemento quota di RWA

M1

< 12 %

0 %

0 %

M2

< 17 %

0,125 %

0,36 %

M3

< 22 %

0,25 %

0,72 %

M4

< 27 %

0,375 %

1,08 %

1.2 In caso di una quota di mercato pari o superiore al 27 per cento

Per ogni maggiorazione di 5 punti percentuali per la quota di mercato, l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.

2 Supplementi per l'esposizione totale

2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1341 miliardi di franchi

Bucket

Esposizione totale

Supplemento LR

Supplemento quota di RWA

G1

< 697 mia. CHF

0 %

0 %

G2

< 912 mia. CHF

0,125 %

0,36 %

G3

< 1127 mia. CHF

0,25 %

0,72 %

G4

< 1341 mia. CHF

0,375 %

1,08 %

2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1341 miliardi di franchi

Per ogni maggiorazione di 215 miliardi di franchi per l'esposizione totale, l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.