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01.03.2018 - 30.06.2020
01.01.2018 - 28.02.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 30.06.2016
01.08.2013 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.07.2013
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
Fedlex DEFRITRMEN
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510.911

Ordinanza
sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

(OSIM)1

del 16 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2024)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 186 capoversi 1 e 2 della legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS (LSIM);
visti gli articoli 100 capoverso 4 lettere b e c nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM);
vista la legge federale del 20 dicembre 20194 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
visto l'articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers);
visto l'articolo 35 della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati (LPD),7

ordina:

2 RS 510.91

3 RS 510.10

4 RS 520.1

5 RS 172.220.1

6 RS 235.1

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 18 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche (dati) nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:

a.
autorità della Confederazione e dei Cantoni;
b.
comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari) nonché comandanti della protezione civile;
c.
altri militari e militi della protezione civile;
d.
terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 29 Principi del trattamento di dati e rete integrata di sistemi d'informazione

1 Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche:

a.
al trattamento di dati ai sensi della presente ordinanza;
b.
ai sistemi d'informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.

2 I dati contenuti nell'archivio centralizzato delle identità secondo l'articolo 13 dell'ordinanza del 19 ottobre 201610 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM) possono essere raccolti attingendo all'archivio centralizzato delle identità per essere trattati nei sistemi d'informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza.

3 La rete integrata di sistemi d'informazione secondo l'articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d'informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d'informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest'ultimi e i sistemi d'informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

10 RS 172.010.59

Art. 2a11 Organi titolari dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa

(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)

Per i sistemi d'informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall'Aggruppamento Difesa, l'organo federale titolare della protezione dei dati è di volta in volta l'unità amministrativa indicata nell'allegato 1.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 63 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 2abis 12 Trattamento dei dati da parte di responsabili del trattamento

(art. 186 cpv. 1 lett. a ed e LSIM)

Prima di affidare il trattamento dei dati a un responsabile del trattamento che non è un'unità amministrativa della Confederazione, l'unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati conclude con esso un accordo scritto nel quale sono definite almeno le attività legate al trattamento dei dati da affidare e con cui il responsabile del trattamento si impegna a:

a.
effettuare soltanto i trattamenti che l'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato avrebbe il diritto di effettuare;
b.
rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati in particolare della LSIM e della presente ordinanza;
c.
trattare i dati esclusivamente in Svizzera qualora non siano adempiute le condizioni previste dal diritto svizzero per la comunicazione dei dati all'estero;
d.
comunicare i dati a terzi che non sono collaboratori del responsabile del trattamento solo se l'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato:
1.
ha prestato il suo consenso scritto in precedenza, e
2.
ha concluso anche con il terzo un accordo scritto recante i contenuti minimi indicati nel presente articolo;
e.
proteggere i dati dall'accesso di persone non autorizzate e dal trattamento indebito adottando provvedimenti tecnici e organizzativi idonei e informare l'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato in merito ai provvedimenti adottati;
f.
comunicare il più rapidamente possibile una violazione della sicurezza dei dati all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
g.
comunicare il più rapidamente possibile una violazione dei suoi obblighi di cui al presente articolo all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
h.
attuare senza indugio le istruzioni fornite dall'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni, per rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati o per quanto riguarda le attività di trattamento dei dati;
i.
consentire in qualsiasi momento all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato di consultare tutti i dati trattati per suo conto e trasmetterle i dati su sua richiesta nella forma richiesta;
j.
tenere un registro delle proprie attività di trattamento e stabilire un regolamento sul trattamento;
k.
verbalizzare i propri trattamenti dei dati conformemente all'articolo 2c;
l.
sottoporre se stesso e i suoi collaboratori che si occupano del trattamento dei dati a un controllo di sicurezza presso gli organi federali competenti al riguardo, qualora l'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato lo richieda;
m.
astenersi dal trattamento dei dati qualora l'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato esprima dubbi legati alla sicurezza o lo richieda per altri motivi;
n.
comunicare i suoi collaboratori che si occupano del trattamento dei dati all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato su richiesta di quest'ultima fornendo nomi e dati di contatto;
o.
consegnare i dati all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato dopo la conclusione del mandato e successivamente distruggerli nonché confermare per iscritto l'avvenuta distruzione all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
p.
pagare una multa convenzionale determinata dall'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato e il cui importo deve essere indicato nell'accordo, se il responsabile del trattamento non rispetta gli impegni contrattuali o le prescrizioni in materia di protezione dei dati.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 2b13 Raggruppamento tecnico dei sistemi d'informazione

(art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)14

Più sistemi d'informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:

a. e b.15...
c.
per ogni singolo sistema d'informazione sono osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabili, in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati della LSIM e della presente ordinanza, e il raggruppamento tecnico non comporta un'estensione dell'entità e dello scopo del trattamento dei dati nonché dei diritti d'accesso; e
d.
per ogni sistema d'informazione interessato, nel corrispondente regolamento sul trattamento dei dati è menzionato che i requisiti di cui alla lettera c sono adempiuti ed è illustrato il modo in cui detti requisiti sono adempiuti.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

15 Abrogate dal n. II dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).

Art. 2c16 Verbalizzazione

(art. 186 cpv. 1 lett. e LSIM)

1 In caso di trattamento automatizzato di dati in un sistema d'informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza, l'unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati e i responsabili del trattamento da questa impiegati verbalizzano:

a.
i seguenti tipi di trattamento:
1.
la registrazione,
2.
la modificazione,
3.
la lettura, qualora i dati non siano accessibili in modo generalizzato al pubblico,
4.
la comunicazione, qualora i dati non siano accessibili in modo generalizzato al pubblico,
5.
la cancellazione,
6.
la distruzione;
b.
i dati interessati dal trattamento, ma non il loro contenuto;
c.
l'identità della persona che ha effettuato il trattamento;
d.
l'identità del destinatario di dati comunicati;
e.
il momento del trattamento.

2 I dati necessari per la verbalizzazione delle identità secondo il capoverso 1 lettere c e d sono raccolti:

a.
presso la persona interessata o le persone di referenza indicate da quest'ultima;
b.
presso gli organi superiori e i superiori della persona interessata;
c.
dai sistemi d'informazione disciplinati nella LSIM o nella presente ordinanza o da altri sistemi d'informazione gestiti dal DDPS o da unità amministrative ad esso subordinate;
d.
presso gli organi e le persone per conto delle quali è svolta l'operazione di trattamento da verbalizzare o dai sistemi d'informazione gestiti da questi ultimi.

3 Se non è possibile accertare e verbalizzare l'identità di una persona secondo il capoverso 1 lettere c o d, adottando provvedimenti tecnici e organizzativi occorre garantire che questa persona non possa trattare i dati.

4 I verbali possono essere resi accessibili esclusivamente agli organi incaricati e alle persone incaricate di verificare l'applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati o di salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati. Possono essere utilizzati soltanto a tale fine.

5 Sono conservati separatamente dal relativo sistema d'informazione.

6 Sono conservati per un anno.

16 Introdotto dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).

Art. 2d17 Controllo, concessione e rifiuto dell'accesso

(art. 2a e 186 cpv. 1 lett. b, c ed e LSIM)

1 Nei sistemi d'informazione e nelle banche dati ausiliarie gestiti secondo la LSIM o secondo la presente ordinanza, l'unità amministrativa di volta in volta competente può trattare i seguenti dati degli utenti del sistema d'informazione o della banca dati ausiliaria per controllare, concedere e rifiutare l'accesso al sistema d'informazione o alla banca dati ausiliaria:18

a.
le loro identità tecniche, dati e autorizzazioni d'accesso;
b.19
i loro template biometrici e i dati biometrici rilevati in occasione dell'identificazione biometrica, se nel sistema d'informazione o nella banca dati ausiliaria sono trattati dati degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE.

2 Questi dati di un utente devono essere distrutti come segue se la LSIM o la presente ordinanza non prevedono un altro periodo di conservazione dei dati nel rispettivo sistema d'informazione:

a.
i dati biometrici rilevati in occasione dell'identificazione biometrica: al più tardi un anno dopo il loro rilevamento;
b.
tutti gli altri dati: al più tardi un anno dopo il decadere dell'autorizzazione d'accesso dell'utente.

17 Introdotto dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

18 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).

19 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).

Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale

Sezione 1:
Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile
20

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 3 Ripartizione dei costi

1 Fatto salvo il capoverso 3, la Confederazione assume i costi:21

a.22
della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA);
b.
dell'utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;
c.
della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM.

2 Fatto salvo il capoverso 3, i rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall'utilizzazione e dall'ampliamento del PISA.23

3 I costi relativi alla parte del PISA che serve alla tenuta dei controlli relativi alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assunti conformemente alla LPPC.24

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Art. 425 Dati

(art. 14 LSIM)

1 I dati26 contenuti nel PISA sono indicati nell'allegato 1a.

2 I dati secondo l'allegato 1a numeri 1.10 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.27

3 Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.

4 L'Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell'allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno:

a.
sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata;
b.
impartiscono istruzioni;
c.
partecipano a istruzioni;
d.
esercitano la funzione di contabile.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

26 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 5 Raccolta dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa28, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all'articolo 15 LSIM.29

1bis In quanto organo competente dell'amministrazione militare secondo l'articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 199730 sulle armi (LArm), l'Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un'interfaccia, a partire dal Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).31

2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati agli enti e alle persone che li acquisiscono secondo il capoverso 1.32

3 Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 LM, gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all'attenzione dell'Aggruppamento Difesa:33

a.34
alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l'anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, luogo d'origine e numero AVS;
b.
il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione;
c.
il cambiamento dell'indirizzo di residenza all'interno del Comune;
d.35
l'acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare;
e.
i cambiamenti di cognome;
f.
i cambiamenti di cittadinanza;
g.
il decesso;
h.36
...

4 Le rappresentanze svizzere all'estero notificano all'Aggruppamento Difesa:

a.
le persone all'estero soggette all'obbligo di leva;
b.
il decesso all'estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all'obbligo militare.

5 Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio all'Aggruppamento Difesa i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano all'Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

6 Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano all'Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all'obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un'esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d'istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell'esame dei motivi d'impedimento per la consegna37 dell'arma personale.38

7 Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio dell'uditore in capo notifica all'Aggruppamento Difesa:

a.
le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;
b.
le decisioni di desistenza passate in giudicato;
c.
le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato;
d.
le revoche di sentenze contumaciali;
e.
le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.

8 Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio all'Aggruppamento Difesa:

a.
le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà;
b.
la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;
c.
la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un'altra misura analoga e l'esecuzione di una pena residua.

9 Le istituzioni incaricate dell'esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio all'Aggruppamento Difesa l'entrata e l'uscita di una persona soggetta all'obbligo di leva o all'obbligo di prestare servizio militare.

28 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

30 RS 514.54

31 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

32 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

35 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

36 Abrogata dal n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

37 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sezione 1a:39 Sistema d'informazione Gestione dei servizi

39 Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 5a

(art. 17c LSIM)

I dati contenuti nel sistema d'informazione Gestione dei servizi (GDS) sono indicati nell'allegato 1b.

Sezione 2: Sistema d'informazione medica dell'esercito

Art. 6 Dati40

(art. 26 LSIM)

I dati contenuti nel Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) sono indicati nell'allegato 2.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 7 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:41

a.
le persone soggette all'obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici;
b.
le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;
c.
i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;
d.
i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari;
e.
i medici impiegati, i medici delle piazze d'armi e i medici specialisti delle piazze d'armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari;
f.
i medici civili che hanno in cura persone soggette all'obbligo di leva, persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;
g.
l'Ufficio federale del servizio civile (CIVI)42 e i medici di fiducia a cui quest'ultimo si è rivolto;
h.
l'assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
i.
l'Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
j. 43
il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;
k.44
i servizi e le persone di cui all'articolo 113 capoversi 7 e 8 LM che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d'impedimento per la consegna dell'arma personale o dell'arma in prestito.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

42 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

43 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

44 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Sezione 3:
Dati di ulteriori sistemi d'informazione per la gestione del personale

Sezione 4: Sistema d'informazione Contatti all'estero

Art. 15 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Contatti all'estero (OpenRID) serve alla procedura d'autorizzazione per tutti i contatti all'estero di persone secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 giugno 200950 sui contatti militari internazionali, alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio nonché all'organizzazione e alla valutazione di visite di persone, autorità e organizzazioni straniere.51

2 L'Aggruppamento Difesa52 gestisce l'OpenRID.

50 RS 510.215

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

52 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Art. 16 Dati

I dati contenuti nell'OpenRID sono indicati nell'allegato 10.

Art. 1753 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'OpenRID presso le persone interessate e presso i loro superiori diretti e indiretti.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 18 Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all'estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.

Art. 19 Conservazione dei dati

I dati dell'OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all'estero.

Sezione 5: ...

Sezione 6: Sistema d'informazione Impieghi di verifica

Art. 25 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all'impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'IVE.

Art. 26 Dati

I dati contenuti nell'IVE sono indicati nell'allegato 12.

Art. 27 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.

Art. 28 Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IVE unicamente a organi e a persone dell'Aggruppamento Difesa competenti per gli impieghi di verifica.

Sezione 7: Sistema d'informazione Pontonieri

Art. 30 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1-4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell'istruzione premilitare nonché al reclutamento in qualità di pontoniere.

2 L'Aggruppamento Difesa55 gestisce l'IPont.

55 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Art. 31 Dati

I dati contenuti nell'IPont sono indicati nell'allegato 13.

Art. 32 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IPont concernenti l'istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.

Art. 33 Comunicazione dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa comunica su richiesta i dati dell'IPont ai comandi competenti per l'ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento.

2 Esso può rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.

Sezione 8:57
Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero

57 Introdotta l'all. 4 n. I 1 dell'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 34a58 Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero (HYDRA).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 34b Scopo

L'HYDRA serve all'Aggruppamento Difesa59 per:

a.
l'amministrazione dei libretti di servizio in caso di impieghi all'estero di militari;
b.
l'allestimento di distinzioni per i partecipanti a missioni di mantenimento della pace all'estero;
c.
l'amministrazione dei congedi;
d.
la registrazione di comunicazioni all'assicurazione militare relative a incidenti.

59 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Art. 34c Dati

I dati contenuti nell'HYDRA sono indicati nell'allegato 13a.

Art. 34d Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'HYDRA:

a.
presso le persone interessate;
b.
dal PERAUS.
Art. 34f Conservazione dei dati

I dati nell'HYDRA sono conservati al più tardi fino al raggiungimento del limite di età per un impiego di promovimento della pace.

Capitolo 3: Sistemi d'informazione per la condotta

Sezione 1: Sistemi d'informazione per la condotta secondo la LSIM60

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 3661

Art. 3762 Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi

(art. 86 LSIM)63

1 I dati contenuti nel Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi (MIL Office) sono indicati nell'allegato 16.

2 ...64

61 Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (RU 2020 2035). Abrogato dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 3865 Sistema d'informazione per la gestione delle competenze66

(art. 92 LSIM)

1 I dati contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione delle competenze (ISKM) sono indicati nell'allegato 17.67

2 I dati per l'ISKM possono essere raccolti, tramite un'interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:68

a.
il sistema PISA;
b.
il Sistema d'informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS);
c.69
il Sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP).

3 I dati dell'ISKM sono resi accessibili:70

a.
alla persona interessata, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
b.
ai superiori civili e militari della persona interessata, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali;
c.71
agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti nonché alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

69 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 2: ...

Sezione 3: ...

Sezione 3a:75
Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato
dai processi e dagli eventi

75 Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Art. 52a Scopo e organo responsabile

1 Il sistema d'informazione «Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi» (PEGASUS) serve all'amministrazione degli utenti della rete di dati del DDPS nonché all'elaborazione automatica delle identità tecniche di tali persone per l'accesso a piattaforme e sistemi d'informazione differentemente classificati di detta rete.

2 I dati del PEGASUS secondo l'allegato 23a numeri 1, 2, 4, 5, 8, 16 e 26 sono trattati in una banca dati ausiliaria del PEGASUS allo scopo di essere comunicati a fornitori di prestazioni esterni.

2bis I dati del PEGASUS possono essere scambiati, allo scopo di essere armonizzati, con l'archivio centralizzato delle identità secondo l'articolo 13 OIAM76 e i sistemi di gestione delle identità (sistemi IAM) e i servizi di elenchi gestiti in base all'OIAM, per quanto vi possano essere trattati. A tale scopo il PEGASUS può essere integrato nella rete dei sistemi IAM secondo l'articolo 20 OIAM.77

3 L'Aggruppamento Difesa gestisce il PEGASUS.

76 RS 172.010.59

77 Introdotto dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 52b Dati

I dati contenuti nel PEGASUS sono indicati nell'allegato 23a.

Art. 52c Raccolta dei dati

I dati nel PEGASUS sono raccolti:

a.78
dal sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa (SI PDD);
b.
dal sistema PISA;
c.79
dai sistemi IAM e dai servizi di elenchi gestiti secondo l'OIAM80;
d.
dall'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 OIAM.

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

80 RS 172.010.59

Art. 52d Comunicazione dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PEGASUS:

a.
agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati secondo l'allegato 23a numeri 1-28 e 35;
b.
alle persone competenti per l'amministrazione della rete di dati del DDPS: i dati secondo l'allegato 23a numeri 29-37; i dati secondo il numero 36 possono essere utilizzati unicamente a scopi di configurazione e non devono essere visibili tramite le interfacce per utenti;
c.81
...
d.
al Sistema d'informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati secondo l'allegato 33d numero 1;
e.
alle piattaforme e ai sistemi d'informazione della rete di dati del DDPS per i quali sono amministrati nel PEGASUS gli utenti e le rispettive identità tecniche: i dati necessari per l'accesso a tali piattaforme e sistemi d'informazione;
f.82
ai sistemi IAM e ai servizi di elenchi gestiti secondo l'OIAM83;
g.84
all'archivio centralizzato delle identità secondo l'articolo 13 OIAM.

2 Mediante procedura di richiamo, rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria del PEGASUS ai fornitori di prestazioni esterni autorizzati.

81 Abrogata dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

82 Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

83 RS 172.010.59

84 Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 52e Conservazione dei dati

1 I dati secondo l'allegato 23a numero 37 sono distrutti al più tardi un anno dopo il decadere dell'autorizzazione all'accesso.

2 Gli altri dati del PEGASUS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall'estinzione del diritto all'utilizzazione.

Sezione 3b:85 Sistema d'informazione Comunicazione militare

85 Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 52f Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Comunicazione militare (ComMil) serve all'amministrazione degli utenti di sistemi di comunicazione dell'esercito e dell'amministrazione militare nonché alla comunicazione dei loro dati tramite l'infrastruttura di questi sistemi di comunicazione.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce il ComMil.

Art. 52g Dati

I dati degli utenti di sistemi di comunicazione dell'esercito e dell'amministrazione militare contenuti nel ComMil sono indicati nell'allegato 23b.

Art. 52h Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il ComMil:

a.
presso le persone interessate;
b.
presso gli organi e le persone competenti dell'esercito e dell'amministrazione militare;
c.
dai seguenti sistemi d'informazione:
1.
PISA,
2.
IPV,
3.
PEGASUS,
4.
SI PDD,
5.
PSN;
d.
dai sistemi IAM e dai servizi di elenchi gestiti secondo l'OIAM86;
e.
dall'archivio centralizzato delle identità secondo l'articolo 13 OIAM.
Art. 52i Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i seguenti dati del ComMil:

a.
agli utenti di sistemi di comunicazione dell'esercito e dell'amministrazione militare: i dati secondo l'allegato 23b numeri 1-8, 12 e 16-26;
b.
agli organi e alle persone dell'esercito e dell'amministrazione militare competenti per i sistemi di comunicazione: tutti i dati.
Art. 52j Conservazione dei dati

Dopo la deregistrazione di un utente di un sistema di comunicazione i dati del ComMil sono conservati al massimo per cinque anni.

Sezione 4: ...

Sezione 5:88 Sistema militare di dosimetria

88 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 57a89 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l'istruzione o un impiego.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce il MDS.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 57b90 Dati

I dati contenuti nel MDS sono indicati nell'allegato 24a.

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 57c Raccolta dei dati

I militari competenti per il MDS e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il MDS:91

a.
presso i militari interessati, a partire dal PISA;
b.
presso i collaboratori del DDPS interessati o i loro superiori;
c.
mediante l'impiego di dosimetri elettronici.

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 57d Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDS agli organi e alle persone seguenti: 92

a.93
ai periti in radioprotezione del Centro di competenza dell'esercito per l'eliminazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR);
b.
ai militari competenti per le misurazioni e i controlli nonché ai collaboratori addetti del DDPS, per i rispettivi ambiti.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 57e94 Conservazione dei dati

I dati del MDS sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 6:95 Sistemi di geolocalizzazione

95 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 57f

1 Per fornire tempestivamente prestazioni, l'Aggruppamento Difesa può determinare, mediante sistemi di geolocalizzazione disattivabili, la posizione degli utenti di veicoli e di apparecchi di comunicazione.96

2 I dati registrati relativi alla posizione sono distrutti entro 24 ore.

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Capitolo 4: Sistemi d'informazione per l'istruzione

Sezione 1: Sistemi d'informazione per l'istruzione secondo la LSIM97

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 5998 Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione

(art. 128 LSIM)

1 I dati contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione («Learning Management System DDPS»; LMS DDPS) sono indicati nell'allegato 26.

2 I dati per l'LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 OIAM, nella misura in cui ciò è previsto nell'allegato 26.99

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Sezione 2: ...

Capitolo 5: Sistemi d'informazione di sicurezza

Sezione 1: Sistemi d'informazione di sicurezza secondo la LSIM 107

107 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 67108

108 Abrogato dall'all. 8 n. II 5 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).

Art. 68109

109 Abrogato dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 737).

Art. 69 Sistema d'informazione per le richieste di visita

(art. 158 LSIM)

1 I dati contenuti nel Sistema d'informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell'allegato 32.

2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l'identificazione della persona interessata secondo l'allegato 32 numeri 1-10.110

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70bis 111 Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare

(art. 167c LSIM, art. 100 cpv. 3 lett. a LM)

1 I dati contenuti nel sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare (JORASYS) sono indicati nell'allegato 33bis.

2 Lo JORASYS contiene anche i dati trattati conformemente all'articolo 100 capoverso 3 lettera a LM.

111 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 2:113 Sistema elettronico di chiamata in servizio114

113 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70a115 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema elettronico di chiamata in servizio (e-chiamata) serve a chiamare in servizio i militari nonché i membri di stati maggiori di crisi.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'e-chiamata.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70b116 Dati

I dati contenuti nell'e-chiamata sono indicati nell'allegato 33a.

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70c117 Raccolta dei dati

Gli organi e le persone responsabili dell'e-chiamata raccolgono i dati:

a.
dei militari: dal sistema PISA;
b.
dei membri di stati maggiori di crisi: presso i collaboratori del DDPS interessati.

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70d Comunicazione dei dati

I dati dell'e-Alarm indicati nel seguito sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:118

a.
tutti i dati: alle autorità militari responsabili e ai comandi militari competenti;
b.119
i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail necessari per la chiamata in servizio elettronica: ai terzi incaricati della chiamata in servizio elettronica.

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70e120 Conservazione dei dati

I dati registrati nell'e-chiamata sono conservati al massimo sino:

a.
al proscioglimento dei militari dall'obbligo di prestare servizio militare;
b.
all'uscita dei membri di stati maggiori di crisi dal rispettivo stato maggiore di crisi.

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 3:121 Sistema d'annuncio per la sicurezza aerea

121 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 70f Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) serve al trattamento di annunci concernenti avvenimenti particolari, eventi straordinari e lacune in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo militari.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'HARAM.122

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70g Dati

I dati contenuti nell'HARAM sono indicati nell'allegato 33b.

Art. 70h Raccolta dei dati

I dati nell'HARAM sono raccolti presso:

a.
le persone che consultano i rapporti delle Forze aeree in materia di sicurezza in caso di eventi straordinari, avvenimenti particolari e lacune in materia di sicurezza nelle operazioni di volo;
b.
la Sicurezza di volo delle Forze aeree.

Sezione 4: ...

Sezione 5:124 Sistema MIL PLATTFORM

124 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70q Scopo e organo responsabile

1 Il sistema MIL PLATTFORM serve alla condotta operativa dell'esercito come sistema d'informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per l'adempimento dei compiti seguenti:

a.
identificazione e individuazione biometriche delle persone;
b.
controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell'accesso al sistema MIL PLATTFORM.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema MIL PLATTFORM.

Art. 70r Dati

I dati contenuti nel sistema MIL PLATTFORM sono indicati nell'allegato 33d.

Art. 70s Raccolta dei dati

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti:

a.
presso le persone autorizzate ad accedere al sistema MIL PLATTFORM;
b.
presso i comandi militari;
c.
presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
d.125
dal sistema PEGASUS: i dati secondo l'allegato 33d numero 1;
e.126
dal sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'articolo 45 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020127 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn): i dati secondo l'allegato 33d numero 2.

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

126 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 5 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).

127 RS 128

Art. 70t Comunicazione dei dati

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono resi accessibili tramite un gruppo d'utenza chiuso:

a.
ai collaboratori competenti per l'esercizio tecnico del sistema MIL PLATTFORM;
b.
ai collaboratori competenti per l'amministrazione degli utenti del sistema MIL PLATTFORM, il rilascio delle autorizzazioni d'accesso e il controllo dell'accesso.
Art. 70u Conservazione dei dati

1 I dati secondo l'allegato 33d numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell'autorizzazione d'accesso della persona interessata.

2 I dati secondo l'allegato 33d numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione

Sezione 1: Altri sistemi d'informazione secondo la LSIM128

128 Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 72bis 131 Sistema PSN

(art. 179c LSIM)

1 I dati contenuti nel sistema PSN sono indicati nell'allegato 35bis.

2 Il sistema PSN è volto anche allo scambio di dati tra i sistemi d'informazione militari e i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm.

3 La raccolta di dati secondo l'articolo 179d lettera e LSIM può essere effettuata anche a partire da tutti i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm.

4 Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa comunicano i dati del sistema PSN, per l'adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, anche:

a.
all'Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm;
b.
al PISA tramite un'interfaccia: le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm.

131 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 2:134 Sistema d'informazione Fit on Duty

134 Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2028 (RU 2023 798; art. 78 cpv. 3).

Art. 72a Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Fit on Duty (sistema FoD) nell'ambito di un sistema pilota ai sensi dell'articolo 35 LPD.

Art. 72b Scopo

Il sistema FoD serve a raccogliere, valutare, monitorare e comunicare i dati concernenti le condizioni fisiche e psichiche nonché le prestazioni dei militari e del personale militare allo scopo:

a.
di mantenere e migliorare la forma fisica, la capacità di prestazione e di resistenza nonché la salute;
b.
di individuare precocemente gli stati di salute critici;
c.
di prevenire incidenti, lesioni e danni alla salute;
d.
di ricercare nuovi modelli di prevenzione nell'ambito della salute.
Art. 72c Principi applicabili al trattamento dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa può utilizzare i dati di cui all'articolo 72d per effettuare una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, al fine di valutare lo stato di salute, le capacità fisiche, il potenziale di incidenti, di lesioni o di malattie delle persone di cui all'articolo 72b.

2 La partecipazione di queste persone al sistema FoD è facoltativa e richiede il loro consenso scritto.

Art. 72d Dati

I dati contenuti nel sistema FoD sono indicati nell'allegato 35a.

Art. 72e Raccolta dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati:

a.
presso le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
b.
dai sistemi d'informazione seguenti:
1.
PISA,
2.
MEDISA.

2 La raccolta di dati dal sistema MEDISA richiede l'approvazione del medico in capo dell'esercito.

Art. 72f Comunicazione dei dati

Mediante un accesso in linea e servendosi di un'interfaccia automatizzata, l'Aggruppamento Difesa comunica alle seguenti autorità i dati di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti nel quadro del progetto pilota:

a.
l'Ufficio federale dello sport (UFSPO), principalmente per le finalità di cui all'articolo 72b lettere a-c;
b.
Armasuisse S+T, principalmente per la finalità di cui all'articolo 72b lettera d.
Art. 72g Conservazione dei dati

1 I dati contenuti nel FoD sono conservati per al massimo 5 anni a partire dalla loro raccolta.

2 Ogni partecipante al sistema FoD può richiedere in qualsiasi momento che i dati nel sistema FoD che lo riguardano siano distrutti. I dati devono essere distrutti entro 30 giorni.

3 I dati di cui al capoverso 1 possono essere conservati in forma anonima.

4 I dati considerati di valore archivistico devono essere trasmessi all'Archivio federale.

Sezione 3: ...

Sezione 4: ...

Sezione 4a: ...

Sezione 5:138 Banche dati ausiliarie

138 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 63 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 72h Scopo e organo responsabile

Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, nelle banche dati ausiliarie necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste banche dati servono all'organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.

Art. 72hbis Dati

Nelle banche dati ausiliarie possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all'adempimento del rispettivo compito secondo l'allegato 35d.

Art. 72hquater Comunicazione dei dati

I dati delle banche dati ausiliarie possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell'Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.

Art. 72hquinquies Conservazione dei dati

I dati in banche dati ausiliarie possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.

Sezione 6: ...

Sezione 7:140
Sistema d'informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa

140 Introdotta dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Art. 72j Organo responsabile

Per le unità amministrative del DDPS non appartenenti all'Aggruppamento Difesa, armasuisse gestisce il Sistema d'informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa (PSB) e lo mette a disposizione di queste ultime.

Art. 72jbis Scopo

Il PSB serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa, al disbrigo dei processi di supporto «Finanze» e «Logistica» nonché all'adempimento dei compiti della gestione degli immobili.

Art. 72jquater Raccolta dei dati

Le unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSB:

a.
presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative;
b.
presso i superiori diretti dei collaboratori interessati;
c.
dal SIGDP.
Art. 72jquinquies Comunicazione dei dati

1 Le unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSB agli organi e alle persone seguenti:

a.
ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
b.
agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
c.
ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;
d.
in caso di trasferimenti del personale all'interno del DDPS, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere b e c.
2 Esse comunicano i dati del PSB:
a.
al SIGDP;
b.
al sistema IAM secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c OIAM141.142

141 RS 172.010.59

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 72jsexies Conservazione dei dati

I dati dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con un'unità amministrativa del DDPS esterna all'Aggruppamento Difesa.

Sezione 8:143
Sistema d'informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo

143 Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 72k Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo (PAV) serve per voli delle Forze aeree:

a.
alla pianificazione dei voli nonché alle attività prima del volo e dopo il volo;
b.
al sostegno del personale di volo e di terzi per:
1.
l'esecuzione dei voli,
2.
la fornitura di prestazioni a favore dei voli e delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo;
c.
allo svolgimento di compiti negli ambiti del traffico aereo e della sicurezza di volo;
d.
alla verbalizzazione dei voli;
e.
alla liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce il PAV.

Art. 72kbis Dati

I dati contenuti nel PAV relativi a piloti militari e civili, ad altri membri del personale di volo, a passeggeri, a esploratori paracadutisti nonché a terzi che forniscono prestazioni in relazione a un volo o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo sono indicati nell'allegato 35g.

Art. 72kter Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il PAV:

a.
presso la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
presso le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
c.
presso gli organi militari e civili nonché le persone interne ed esterne all'amministrazione che:
1.
sono competenti per la pianificazione dei voli, le attività prima del volo e dopo il volo nonché l'esecuzione dei voli delle Forze aeree,
2.
svolgono compiti negli ambiti del traffico aereo o della sicurezza di volo; o
3.
sono competenti per la liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni;
d.
dal FIS FA;
e.
dall'HARAM;
f.
da banche dati, sistemi d'informazione e piattaforme elettroniche di terzi impiegati per la pianificazione dei voli, l'appoggio alle attività di volo, il traffico aereo e la sicurezza di volo.
Art. 72kquater Comunicazione dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PAV agli organi e alle persone seguenti, qualora questi ne abbiano bisogno per l'adempimento dei loro compiti:

a.
ai piloti militari e civili nonché a tutti gli altri membri del personale di volo che effettuano un volo delle Forze aeree;
b.
agli esploratori paracadutisti presenti a bordo di un volo delle Forze aeree;
c.
agli altri organi militari e civili nonché alle persone interne ed esterne all'amministrazione che:
1.
sono competenti per la pianificazione dei voli, le attività prima del volo e dopo il volo nonché l'esecuzione dei voli delle Forze aeree,
2.
svolgono compiti negli ambiti del traffico aereo o della sicurezza di volo per voli delle Forze aeree,
3.
forniscono altre prestazioni legate a un volo delle Forze aeree o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di un volo delle Forze aeree, o
4.
sono competenti per la liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni;
d.
a terzi che gestiscono banche dati, sistemi d'informazione e piattaforme elettroniche che sono impiegati per la pianificazione dei voli, l'appoggio alle attività di volo, il traffico aereo e la sicurezza di volo.

2 Attingendo al PAV, ogni anno comunica ai dipartimenti e alla Cancelleria federale riguardo ai voli che sono svolti per questi ultimi in base all'ordinanza del 24 giugno 2009144 sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione:

a.
la data e il luogo dell'atterraggio;
b.
il modello di aereo impiegato;
c.
i nomi e i cognomi dei passeggeri che non fanno parte del personale di volo.
Art. 72kquinquies Conservazione dei dati

1 I dati non relativi al volo del PAV delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono conservati fino a cinque anni a decorrere dal loro proscioglimento dal servizio di volo o dall'obbligo di prestare servizio militare.

2 I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare in relazione alla liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni sono conservati fino a dieci anni a decorrere dal proscioglimento dal servizio di volo o dall'obbligo di prestare servizio militare.

3 Gli altri dati del PAV sono conservati per due anni dopo l'esecuzione del volo.

Capitolo 7: ...

Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza

Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati

1 L'esercito e l'amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.

2 Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all'articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall'Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.

3 Una volta all'anno, l'Aggruppamento Difesa fa sommariamente rapporto al DDPS, all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito:146
a.147
allo scopo, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell'articolo 181 capoverso 2 LSIM;
b.
al genere di mezzi di sorveglianza impiegati;
c.148
al genere di autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Art. 75 Impiego mascherato

I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l'adempimento dei compiti, segnatamente:

a.
se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato;
b.
per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;
c.
se un impiego non mascherato è impossibile.
Art. 76 Comunicazione dei dati

Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti:

a.
atti che potrebbero essere punibili;
b.
informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 78 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2 L'articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.

3 Gli articoli 72a-72g hanno effetto fino al 31 dicembre 2028.151

151 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).

Allegato 1152

152 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 3 mar. 2023 (RU 2023 133). Aggiornato dal n. II dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).

(art. 2a)

Organo titolare della protezione dei dati presso i sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa

Sistema d'informazione

Disposizioni LSIM/OSIM

Organo titolare della protezione dei dati

PISA

Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile

Art. 12-17 LSIM,
art. 3-5 OSIM,
allegato 1a OSIM

Comando
Istruzione
(Cdo Istr)

GDS

Sistema d'informazione Gestione dei servizi

Art. 17a-17f LSIM,
art. 5a OSIM,
allegato 1b OSIM

Stato maggiore dell'esercito (SM Es)

MEDISA

Sistema d'informazione medica dell'esercito

Art. 24-29 LSIM,
art. 6-7 OSIM,
allegato 2 OSIM

Base logistica dell'esercito (BLEs)

ISPE

Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti

Art. 30-35 LSIM,
art. 9 OSIM,
allegato 4 OSIM

BLEs

MEDIS FA

Sistema d'informazione di medicina aeronautica

Art. 42-47 LSIM,
art. 10a OSIM,
allegato 5a OSIM

Comando Operazioni (Cdo Op), Istituto di medicina aeronautica

SIPI CFS

Sistema d'informazione Personale d'impiego del comando forze speciali

Art. 48-53 LSIM,
art. 11 OSIM,
allegato 6 OSIM

Cdo Op

ISB

Sistema d'informazione per la consulenza sociale

Art. 54-59 LSIM,
art. 12 OSIM,
allegato 7 OSIM

Cdo Istr

IPV

Sistema d'informazione Personale Difesa

Art. 60-65 LSIM,
art. 13 OSIM,
allegato 8 OSIM

SM Es

PERAUS

Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero

Art. 66-71 LSIM,
art. 14 OSIM,
allegato 9 OSIM

Cdo Op

SII-SSC

Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato

Art. 72-77 LSIM,
art. 35 OSIM,
allegato 14 OSIM

BLEs

OpenRID

Sistema d'informazione Contatti all'estero

Art. 15-19 OSIM,
allegato 10 OSIM

SM Es

IVE

Sistema d'informazione Impieghi di verifica

Art. 25-29 OSIM,
allegato 12 OSIM

SM Es

IPont

Sistema d'informazione Pontonieri

Art. 30-34 OSIM,
allegato 13 OSIM

Cdo Istr

HYDRA

Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero

Art. 34a-34f OSIM,
allegato 13a OSIM

Cdo Op

MIL Office

Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi

Art. 84-89 LSIM,
art. 37 OSIM,
allegato 16 OSIM

Cdo Istr

FIS FT

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri

Art. 102-107 LSIM,
art. 40 OSIM,
allegato 19 OSIM

Cdo Op

FIS FA

Sistema d'informazione
e di condotta delle Forze aeree

Art. 108-113 LSIM,
art. 41 OSIM,
allegato 20 OSIM

Cdo Op

IMESS

Sistema d'informazione
per la condotta dei militari

Art. 114-119 LSIM,
art. 42 OSIM,
allegato 21 OSIM

Cdo Op

PEGASUS

Sistema di automazione
e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi

Art. 52a-52e OSIM,
allegato 23a OSIM

SM Es

ComMil

Sistema d'informazione Comunicazione militare

Art. 52f-52j OSIM,
allegato 23b OSIM

Cdo Op

MDS

Sistema militare di dosimetria

Art. 57a-57e OSIM,
allegato 24a OSIM

Cdo Istr

-

Sistemi di geolocalizzazione

Art. 57f OSIM

SM Es, Cdo Op, Cdo Istr, BLEs e BAC per i rispettivi sistemi di geolocalizzazione che impiegano per adempiere i loro compiti

-

Sistemi d'informazione
per i simulatori

Art. 120-125 LSIM,
art. 58 OSIM,
allegato 25 OSIM

Cdo Istr

LMS DDPS

Sistema d'informazione
per la gestione dell'istruzione («Learning Management System DDPS»)

Art. 126-131 LSIM,
art. 59 OSIM,
allegato 26 OSIM

Cdo Istr

ISGMP

Sistema d'informazione
per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione

Art. 132-137 LSIM,
art. 60 OSIM,
allegato 27 OSIM

BLEs

SI CSNE

Sistema d'informazione Circolazione stradale
e navigazione dell'esercito

Art. 138-143 LSIM,
art. 61 OSIM,
allegato 28 OSIM

BLEs

SPHAIR-Expert

Sistema d'informazione
per la formazione e il perfezionamento aeronautici

Art. 143a-143f LSIM,
art. 61a OSIM,
allegato 28a OSIM

Cdo Op

SIFC

Sistema d'informazione Formazione alla condotta

Art. 143g-143l LSIM,
art. 61b OSIM,
allegato 29 OSIM

Cdo Istr

ZUKO

Sistema d'informazione
per i controlli dell'accesso

Art. 162-167 LSIM,
art. 70 OSIM,
allegato 33 OSIM

SM Es

JORASYS

Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare

Art. 167a-167f LSIM,
art. 70bis OSIM,
allegato 33bis OSIM

Cdo Op

IPSA

Sistema d'informazione Protezione preventiva dell'esercito

art. 167g-167l LSIM,
Art. 70ter OSIM,
allegato 33ter OSIM

Cdo Op

e-chiamata

Sistema elettronico di chiamata in servizio

Art. 70a-70e OSIM,
allegato 33a OSIM

Cdo Op

HARAM

Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management»

Art. 70f-70k OSIM,
allegato 33b OSIM

Cdo Op

MIL PLATT-FORM

Sistema d'informazione «Piattaforma militare»

Art. 70q-70u OSIM,
allegato 33d OSIM

Cdo Op

SI PDD

Sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa

Art. 174-179 LSIM,
art. 72 OSIM,
allegato 35 OSIM

BLEs

PSN

Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse

Art. 179a-179f LSIM,
art. 72bis OSIM,
allegato 35bis OSIM

SM Es

TFS

Sistema d'informazione per il tiro fuori del servizio

Art. 179g-179l LSIM,
art. 72ter OSIM,
allegato 35ter OSIM

Cdo Istr

PAV

Sistema d'informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo

Art. 72k-72kquinquies OSIM,
allegato 35g OSIM

Cdo Op

Sistema FoD

Sistema d'informazione Fit on Duty

Art. 72a-72g OSIM,
allegato 35a OSIM

Comando Istruzione
(Cdo Istr)

Allegato 1a153

153 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

Dati del PISA

1 Dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell'esercito

1.1 Dati personali

1.1.1
Numero AVS
1.1.2
Cognome(i)
1.1.3
Nome(i)
1.1.4
Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale)
1.1.5
Sesso
1.1.6
Professione esercitata
1.1.7
Indirizzo di domicilio
1.1.8
Comune di domicilio
1.1.9
Comune(i) d'origine
1.1.10
Cantone(i) d'origine
1.1.11
Lingua materna
1.1.12
Data delle modifiche dei dati personali
1.1.13
Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d'età, con l'indicazione della data
1.1.14
Fotografia formato passaporto
1.1.15
Numeri di telefono e di telefax
1.1.16
Indirizzo e-mail
1.1.17
Recapito postale
1.1.18
Identità elettronica (e-ID)
1.1.19
Statuto di Svizzero all'estero

1.2 Dati di controllo

1.2.1
Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente
1.2.2
Ricerca del luogo di dimora
1.2.3
Comune(i) di domicilio precedente(i)
1.2.4
Congedo per l'estero
1.2.5
Segnalazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in caso di ignota dimora
1.2.6
Statuto di frontaliere
1.2.7
Dichiarazione di «disperso»

1.3 Dati relativi al reclutamento

1.3.1
Dati per la stesura dell'ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento
1.3.2
Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa
1.3.3
Data desiderata per il reclutamento
1.3.4
Dati organizzativi quali:
a.
cicli di reclutamento e cicli d'esercizio
b.
caratteristiche per il raggruppamento automatico
c.
numeri di gruppo e numeri progressivi
1.3.5
Autorità o organo incaricato della chiamata (Cantone, formazione d'addestramento, centro di competenza)
1.3.6
Zona di reclutamento e circondario di reclutamento
1.3.7
Data del reclutamento, luogo di reclutamento e momento dell'entrata in servizio
1.3.8.
Durata del reclutamento/dell'accertamento
1.3.9
Numero dei giorni di reclutamento prestati
1.3.10
Stato del partecipante in relazione con un ciclo d'esercizio (preavviso allestito/aggiornato/concluso, avviso di servizio/chiamata in servizio stampato(a)/spedito(a), chiamato, dispensato, entrato in servizio/non entrato in servizio, proscioglimento regolare/amministrativo alla visita sanitaria d'entrata [VSE])
1.3.11
Annotazioni di servizio correlate al reclutamento e all'attribuzione nonché codici del controllo dell'obbligo di prestare servizio
1.3.12
Dati necessari per l'attribuzione e concernenti i contingenti delle scuole e i contingenti cantonali
1.3.13
Dati statistici costituiti dagli indicatori di un ciclo di reclutamento, all'attenzione dei servizi competenti presso la Confederazione e i Cantoni

1.4 Dati rilevati mediante esami, test e questionari:

1.4.1
Stato di salute:
a.
anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale])
b.
elettrocardiogramma (ECG), misurazioni della pressione arteriosa
c.
funzione polmonare, compreso il test riuscito per il porto di apparecchi di protezione delle vie respiratorie
d.
udito
e.
vista, compresi daltonismo, ambliopia, cecità notturna e mezzi visivi ausiliari
f.
test d'intelligenza
g.
test di comprensione di testi
h.
questionario per l'individuazione di malattie psichiche nonché risorse e problemi psichici attuali
i.
esami di laboratorio facoltativi (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia)
j.
vaccinazioni facoltative
1.4.2
Attitudini fisiche: condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché capacità di coordinazione
1.4.3
Attitudini intellettuali e personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d'attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all'azione
1.4.4
Stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare
1.4.5
Competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo
1.4.6
Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione:
a.
marciare, portare o sollevare pesi
b.
disturbi ai ginocchi/ai piedi
c.
problemi alle vie respiratorie
d.
problemi alla pelle/allergie
e.
claustrofobia
f.
idoneità al tiro
g.
guida di veicoli a motore militari
1.4.7
Idoneità medica
1.4.8
Idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i numeri 1.4.1-1.4.6 del presente allegato
1.4.9
Risultati dell'esame d'idoneità per conducenti
1.4.10
Potenziale di base per funzioni di quadro: potenziale per un impiego come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale nonché dati necessari per il rilevamento del potenziale quali:
a.
motivazione alla condotta
b.
capacità cognitive
c.
competenza personale: motivazione a fornire prestazioni, resistenza allo stress, scrupolosità, autonomia, capacità di persuasione
d.
competenza sociale: comportamento sociale, comportamento in situazioni conflittuali, estroversione, compiacenza/maniere concilianti, spirito di gruppo
e.
caratteristiche supplementari: integrità, instabilità
f.
valutazione dell'esercizio di presentazione
1.4.11
Interesse personale a determinate attività rilevanti ai fini della funzione e all'esercizio di determinate funzioni militari (comprese indicazioni risultanti dal questionario «Inventario degli interessi»)
1.4.12
Abitudini sportive attuali e quotidiane e abitudini sportive previste per il futuro
1.4.13
Conoscenze della grammatica inglese (per il personale previsto per il promovimento della pace)
1.4.14
Rischio potenziale di abuso dell'arma personale (compreso il risultato e lo stato dell'analisi dei rischi/del controllo di sicurezza relativo alle persone al momento dell'attribuzione)
1.4.15
Ulteriori dati forniti dalla persona interessata (per mezzo del «foglio rosa»):
a.
formazione professionale e scolastica
b.
formazione preliminare (corsi e conoscenze prima del servizio)
c.
conoscenze linguistiche
d.
portatore di occhiali o lenti a contatto
e.
mancino, occhio di mira sinistro
f.
licenza di condurre, desideri personali per quanto concerne la funzione di conducente
g.
desideri personali per quanto concerne l'attribuzione
h.
desideri personali per quanto concerne il servizio militare, per es. interesse a un avanzamento militare, alla prestazione del servizio militare come militare in ferma continuata o a un servizio non armato
i.
data desiderata per l'inizio della scuola reclute

1.5 Dati relativi all'attribuzione

1.5.1
Dati relativi all'attribuzione concernenti le persone idonee al servizio militare, comprendenti:
a.
l'Arma, la funzione, la scuola e la data dell'inizio della scuola in occasione della prima attribuzione
b.
ove opportuno, l'Arma e la funzione in occasione della seconda attribuzione
c.
i previsti impieghi speciali del militare
1.5.2
Dati relativi all'attribuzione concernenti le persone abili al servizio di protezione civile, comprendenti:
a.
la funzione
b.
la durata, il luogo e la data della manifestazione

1.6 Incorporazione, grado, funzione e istruzione

1.6.1
Appartenenza a un'Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data
1.6.2
Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione
1.6.3
Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, funzioni, gradi, effettivi regolamentari
1.6.4
Dati sull'unità con i codici linguistici, indicazione dell'organo incaricato della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali
1.6.5
Sezione d'incorporazione in seno alla formazione
1.6.6
Grado o funzione d'ufficiale con la data della promozione o della nomina
1.6.7
Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali
1.6.8
Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
1.6.9
Funzione con la data dell'assunzione della funzione
1.6.10
Nuova incorporazione e trasferimento, con la data
1.6.11
Servizi comandati all'estero
1.6.12
Istruzione militare speciale, comprese le istruzioni assolte e le autorizzazioni conseguite per l'impiego di sistemi militari
1.6.13
Corsi d'istruzione per ufficiali di professione e sottufficiali di professione
1.6.14
Equipaggiamento speciale, con l'indicazione dell'eventuale numero degli oggetti
1.6.15
Deposito o ritiro dell'equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con l'indicazione della data
1.6.16
Consegna, deposito, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma personale nonché cessione in proprietà
1.6.17
Consegna, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma in prestito
1.6.18
Accertamenti e circostanze in relazione con la consegna, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito
1.6.19
Comunicazioni dell'Ufficio centrale secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm154
1.6.20
Certificati militari d'idoneità o di capacità, con l'anno dell'ottenimento o del rinnovo
1.6.21
Primo conferimento di una distinzione
1.6.22
Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello II-IV e Z
1.6.23
Esame attitudinale e controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data dell'esame/del controllo
1.6.24
Esame dell'integrità con raccomandazione (adempiuto/non adempiuto) e data dell'esame dei militari per la funzione di contabile della truppa
1.6.25
Dati destinati all'allestimento della licenza di condurre militare nonché esclusione dall'ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre militare
1.6.26
Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di promovimento della pace
1.6.27
Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 29 marzo 2017155 sulle strutture dell'esercito
1.6.28
Stato dell'adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio
1.6.29
Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
1.6.30
Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità, comprese le restrizioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R»)
1.6.31
Presentazione di una domanda d'ammissione al servizio militare non armato o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell'organo di decisione
1.6.32
Valutazione di un'esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal comando o dalla funzione (esclusione in sospeso)
1.6.33
Dati per la preparazione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare
1.6.34
Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa
1.6.35
Perdita della cittadinanza svizzera
1.6.36
Decesso nonché annotazioni di servizio e informazioni relative al momento del decesso, quali «decesso durante il SIB», «decesso durante il SPT», «decesso durante l'impiego all'estero» o «decesso fuori del servizio»

1.7 Servizi

1.7.1
Dati per la stesura dell'ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio militare e indicazioni di dettaglio)
1.7.2
Spostamento o dispensa di/da servizi con l'indicazione del motivo e dell'anno dello spostamento o della dispensa
1.7.3
Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell'entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l'indicazione del motivo
1.7.4
Servizio d'istruzione non compiuto, con l'indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento
1.7.5
Servizi in dettaglio, con l'indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e computabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anticipato o servizio volontario
1.7.6
Proposta per l'istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con l'indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell'avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di formazione previsto nonché della funzione, del grado e dell'incorporazione nel grado superiore
1.7.7
Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché di sottufficiali
1.7.8
Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare
1.7.9
Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei corsi e liste d'attesa
1.7.10
Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti

1.8 Statuto secondo la legge militare

1.8.1
Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4 e 18 LM o proscioglimento dall'esercito conformemente all'articolo 49 capoverso 2 LM; nel caso dell'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 18 LM, con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
1.8.2
Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate conformemente all'articolo 5 LM
1.8.3
Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito conformemente all'articolo 6 LM
1.8.4
Esenzione dal reclutamento conformemente all'articolo 9 LM
1.8.5
Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 13 LM
1.8.6
Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM
1.8.7
Ammissione al servizio militare non armato conformemente all'articolo 16 LM
1.8.8
Esenzione dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio conformemente all'articolo 17 LM
1.8.9
Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21-24 LM
1.8.10
Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all'articolo 24 LM
1.8.11
Inabilità al servizio
1.8.12
Messa a disposizione conformemente all'articolo 61 LM; con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
1.8.13
Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo conformemente all'articolo 145 LM, con l'indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell'attività indispensabile
1.8.14
Ammissione al servizio civile conformemente all'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 1995156 sul servizio civile sostitutivo
1.8.15
Revoca di un'assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate o di un'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare
1.8.16
Riammissione all'obbligo di prestare servizio militare
1.8.17
Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice supplente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 1979157
1.8.18
Data della motivazione o della modifica dello statuto
1.8.19
Incorporazione in gruppi d'impiego in relazione con la valutazione della funzione

1.9 Pene, pene accessorie e misure penali

1.9.1
Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse fuori del servizio, con l'indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
1.9.2
Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni preparatorie)
1.9.3
Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecuzione e del Cantone incaricato dell'esecuzione
1.9.4
Misure privative della libertà
1.9.5
Decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova
1.9.6
Dati comunicati in merito a procedimenti penali pendenti
1.9.7
Dati relativi a procedimenti penali secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera m LSIM
1.9.8
Esclusione dall'esercito conformemente al Codice penale militare del 13 giugno 1927158
1.9.9
Degradazione
1.9.10
Inizio e fine dell'esecuzione di una pena
1.9.11
Data della sentenza
1.9.12
Sospensione della chiamata in virtù dell'articolo 34 o 38 dell'ordinanza del 22 novembre 2017159 concernente l'obbligo di prestare servizio militare
1.9.13
Comunicazioni secondo l'articolo 113 capoversi 7 e 8 LM

1.10 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

1.10.1
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)
1.10.2
Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d'emergenza, compresi il numero di telefono e il numero di fax nonché l'indirizzo e-mail
1.10.3
Proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare
1.10.4
Blocco della comunicazione di dati secondo l'articolo 16 capoverso 4 LSIM
1.10.5
Relazione per i pagamenti

1.11 Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza

1.11.1
Controllo delle pratiche, con l'indicazione della data delle singole operazioni e dell'organo che effettua la mutazione
1.11.2
Gestione elettronica di documenti compresa la corrispondenza per il differimento del servizio, per i controlli e le qualificazioni nonché la dichiarazione di consenso allo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle persone
1.11.3
Dati per la selezione dei quadri e il controllo della procedura per le qualificazioni e le mutazioni nell'esercito

1.12 Contributi per la formazione

1.12.1
Domanda di riscossione di contributi per la formazione (comprese le indicazioni relative alla formazione)
1.12.2
Indicazioni relative all'esame e al controllo della domanda (compresi le prove dei costi e i giustificativi del pagamento nonché il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso)
1.12.3
Decisione sulla domanda di contributo per la formazione
1.12.4
Conto per i contributi per la formazione (avere iniziale, contributi versati, saldo attivo)

1.13 Ulteriori dati delle persone assistite dal Servizio psicopedagogico dell'esercito (SPP)

A. Dati della persona assistita

1.13.1
Situazione sul mercato del lavoro
1.13.2
Situazione abitativa sociale
1.13.3
Situazione durante l'infanzia
1.13.4
Titolo di studio più elevato
1.13.5
Funzione militare attuale e servizio
1.13.6
Cognome, nome, indirizzo, luogo di domicilio, numero di telefono di un genitore / un parente prossimo
1.13.7
Paese d'origine della madre / del padre
1.13.8
Dati concernenti lo stato psichico
1.13.9
Dati concernenti le caratteristiche psichiche rilevati a fini anamnestico-biografici
1.13.10
Risultati di test psicologici
1.13.11
Certificati di specialisti civili in psicologia
1.13.12
Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 13 LSIM
1.13.13
Corrispondenza con le persone assistite nonché con gli organi e le persone interessati
1.13.14
Dati forniti volontariamente dalla persona assistita

B. Rapporto sul caso

1.13.15
Motivo dell'assistenza
1.13.16
Persona che ha inviato la persona assistita
1.13.17
Assistito precedentemente da
1.13.18
Problema secondo la persona che ha inviato
1.13.19
Problema secondo il militare / la persona assistita
1.13.20
Military-related quality of life
1.13.21
Impressione durante il colloquio
1.13.22
Anamnesi
1.13.23
Valutazione dell'idoneità a prestare servizio
1.13.24
Problematica dal punto di vista del SPP
1.13.25
Proposta del SPP
1.13.26
Destinatario della proposta
1.13.27
Ulteriore procedura
1.13.28
Resoconto della procedura
1.13.29
Motivazione della procedura
1.13.30
Decisore della procedura

2 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

2.1 Dati personali

2.1.1
Numero AVS*
2.1.2
Cognome(i)*
2.1.3
Nome(i)*
2.1.4
Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale)*
2.1.5
Sesso*
2.1.6
Professione esercitata
2.1.7
Indirizzo di domicilio*
2.1.8
Comune di domicilio*
2.1.9
Comune(i) d'origine
2.1.10
Cantone(i) d'origine
2.1.11
Cittadinanza (per persone secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. d LPPC160)
2.1.12
Lingua materna*
2.1.13
Datore di lavoro con indirizzo*
2.1.14
Numero(i) di telefono*
2.1.15
Indirizzo(i) e-mail*
2.1.16
Recapito postale*
2.1.17
e-ID

2.2 Dati di controllo

2.2.1
Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente
2.2.2
Accertamento del luogo di dimora
2.2.3
Comune(i) di domicilio precedente(i)
2.2.4
Congedo per l'estero
2.2.5
Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora
2.2.6
Statuto di frontaliere
2.2.7
Dichiarazione di «disperso»

2.3 Dati relativi al reclutamento

2.3.1
Data del reclutamento
2.3.2
Giorni di reclutamento prestati
2.3.3
Idoneità per la protezione civile
2.3.4
Funzione di base*
2.3.5
Punteggio della prova sportiva
2.3.6
Esame della vista superato
2.3.7
Data dell'istruzione di base

2.4 Incorporazione, grado e funzione

2.4.1
Organizzazione di protezione civile/Cantone*
2.4.2
Unità/formazione*
2.4.3
Settore specialistico*
2.4.4
Grado*
2.4.5
Funzione(i)*
2.4.6
Livello di funzione*
2.4.7
Istruzione particolare nella protezione civile*
2.4.8
Conferimento di una distinzione
2.4.9
Raccomandazione per una funzione di quadro
2.4.10
Controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data del controllo
2.4.11
Statuto (p. es. attivo, riserva, prosciolto)*
2.4.12
Assunzione volontaria dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile*
2.4.13
Disponibilità (disponibile, disponibile con limitazioni [indicazioni temporali], non disponibile)
2.4.14
Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
2.4.15
Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità
2.4.16
Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile*
2.4.17
Decesso
2.4.18
Allarme
2.4.19
Equipaggiamento personale

2.5 Servizi

2.5.1
Designazione del servizio
2.5.2
Codice, numero (di riferimento) del servizio
2.5.3
Scuola
2.5.4
Tipo di servizio
2.5.5
Base legale della convocazione
2.5.6
Data e ora dell'entrata in servizio
2.5.7
Luogo d'entrata in servizio
2.5.8
Data e ora del licenziamento
2.5.9
Luogo di licenziamento
2.5.10
Differimento del servizio, congedo
2.5.11
Durata del servizio (dal ... al ...)
2.5.12
Mutazioni
2.5.13
Giorni di servizio
2.5.14
Giorni di servizio complessivi (tutti i giorni di servizio finora prestati, cronologia dei servizi)
2.5.15
Qualificazioni

2.6 Profilo attitudinale

2.6.1
Statura
2.6.2
Idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi
2.6.3
Portatore di occhiali o lenti a contatto

2.7 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

2.7.1
Licenze di condurre civile e militare
2.7.2
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (p. es. lingue, formazione particolare)
2.7.3
Relazione per i pagamenti*
2.7.4
Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d'emergenza (con numero di telefono e indirizzo e-mail)

2.8 Pene

2.8.1
Pene disciplinari passate in giudicato per mancanza di disciplina, con indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
2.8.2
Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecuzione, del Cantone incaricato dell'esecuzione nonché dell'inizio e della fine dell'esecuzione
2.8.3
Misure privative della libertà
2.8.4
Decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova
2.8.5
Esclusione dalla protezione civile
2.8.6
Degradazione
2.8.7
Sospensione della chiamata

2.9 Varia

2.9.1
Carta d'identità della protezione civile (incl. foto)
2.9.2
Controlli amministrativi (indicazioni sui processi amministrativi effettuati nel PISA)
2.9.3
Gestione elettronica dei documenti (archivio centrale PISA)
2.9.4
Dati per la selezione dei quadri (pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti)
2.9.5
Ruolo di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile*
*
dati, trattati conformemente all'articolo 4 capoverso 4, di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

Allegato 1b161

161 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 5a)

Dati del GDS

1 Dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell'esercito

1.1 Dati civili

1.1.1
Numero AVS
1.1.2
Cognome(i)
1.1.3
Nome(i)
1.1.4
Sesso
1.1.5
Data di nascita
1.1.6
Indirizzo
1.1.7
Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d'emergenza
1.1.8
Indirizzo e-mail
1.1.9
Numeri di telefono
1.1.10
Fotografia formato passaporto
1.1.11
Professione appresa e professione esercitata (funzione)
1.1.12
Datore di lavoro con indirizzo e dati di contatto
1.1.13
Relazione per i pagamenti
1.1.14
Formazione
1.1.15
e-ID
1.1.16
Luogo d'origine
1.1.17
Cantone d'origine
1.1.18
Lingua

1.2 Dati relativi al reclutamento

1.2.1
Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa
1.2.2
Data desiderata per la giornata informativa
1.2.3
Data desiderata per il reclutamento
1.2.4
Data del reclutamento
1.2.5
Arma del reclutato
1.2.6
Funzione e seconda funzione (seconda attribuzione) del reclutato
1.2.7
Anno di reclutamento
1.2.8
Comandante del reclutamento con firma
1.2.9
Attribuzione e assegnazione all'esercito conformemente all'articolo 6 LM
1.2.10
Funzione desiderata
1.2.11
Data desiderata per l'inizio della scuola reclute
1.2.12
Dichiarazioni d'impegno

1.3 Dati relativi al servizio

1.3.1
Statuto secondo la legge militare e ammissione al servizio civile
1.3.2
Sospensione della chiamata ed esclusione dall'esercito
1.3.3
Grado e funzione d'ufficiale con la data della promozione e della nomina
1.3.4
Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione
1.3.5
Funzione con la data dell'assunzione della funzione
1.3.6
Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 13 LM
1.3.7
Esame attitudinale, esame dell'integrità e controlli di sicurezza relativi alle persone
1.3.8
Proposte d'avanzamento e di perfezionamento
1.3.9
Qualificazioni ricevute nonché valutazioni e raccomandazioni per una funzione di quadro
1.3.10
Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
1.3.11
Arma, servizio ausiliario e servizio
1.3.12
Ammissione al servizio militare non armato conformemente all'articolo 16 LM
1.3.13
Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM
1.3.14
Esenzione dal servizio secondo l'articolo 17 LM e dispensa secondo l'articolo 145 LM
1.3.15
Messa a disposizione conformemente all'articolo 61 LM
1.3.16
Anno del proscioglimento

1.4 Informazioni generali

1.4.1
Nome, cognome, grado, funzione, incorporazione, indirizzi e dati di contatto dei comandanti responsabili della persona interessata
1.4.2
Dati di contatto dei servizi della Confederazione e del Cantone competenti per la persona interessata
1.4.3
Dati sulla mobilitazione
1.4.4
Richieste e risposte (piattaforma sociale)
1.4.5
Informazioni su richieste, proposte e iscrizioni
1.4.6
Informazioni sull'obbligo di prestare servizio militare e sull'assicurazione militare
1.4.7
Informazioni sui diritti e doveri del militare
1.4.8
Informazioni sui corsi prima del servizio e fuori del servizio
1.4.9
Informazioni sui corsi di perfezionamento militari

1.5 Dati relativi all'idoneità

1.5.1
Decisioni concernenti l'idoneità
1.5.2
Profilo attitudinale
1.5.3
Attribuzione
1.5.4
Idoneità a esercitare determinate funzioni e funzioni speciali con esigenze più elevate
1.5.5
Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione
1.5.6
Stato di salute (per es. peso, udito, vista, anamnesi con il risultato, esami di laboratorio facoltativi, gruppo sanguigno)
1.5.7
Attitudini fisiche
1.5.8
Attitudini intellettuali e personalità
1.5.9
Stato psichico e competenza sociale
1.5.10
Esami attitudinali
1.5.11
Vaccinazioni effettuate durante il servizio
1.5.12
Documenti medici presentati
1.5.13
Decisioni mediche durante il servizio (dispense e limitazioni)
1.5.14
Informazioni e decisioni delle assicurazioni militari

1.6 Dati relativi alla formazione

1.6.1
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazioni particolari)
1.6.2
Istruzioni assolte durante il servizio, licenze di condurre e brevetti
1.6.3
Competenze acquisite
1.6.4
Distinzioni
1.6.5
Istruzioni militari specifiche
1.6.6
Risultati di tiro con simulatori
1.6.7
Risultati di tiro con armi di corpo
1.6.8
Istruzioni prima del servizio e fuori del servizio
1.6.9
Risultati di gare e corsi fuori del servizio
1.6.10
Date e iscrizioni a corsi per istruzioni prima e fuori del servizio

1.7 Dati relativi alle prestazioni

1.7.1
Risultati di test prestazionali sportivi e fisici
1.7.2
Risultati di tiro con fucile d'assalto e pistola
1.7.3
Dati di tiro
1.7.4
Invito ad assolvere il tiro obbligatorio
1.7.5
Adempimento del tiro obbligatorio (incluso foglio di stand)
1.7.6
Risultati del programma fitness, alimentazione e sport

1.8 Servizi attuali e previsti

1.8.1
Totale dei giorni di servizio prestati
1.8.2
Totale dei giorni di servizio ancora da prestare
1.8.3
Chiamata in servizio militare, con relativi dettagli
1.8.4
Notificazioni di servizio
1.8.5
Informazioni relative all'entrata in servizio e al licenziamento
1.8.6
Avviso di servizio
1.8.7
Indirizzo militare
1.8.8
Informazioni e comunicazioni del comandante attuale e dell'unità attuale
1.8.9
Servizi assolti
1.8.10
Servizi registrati
1.8.11
Ordini di marcia
1.8.12
Domande di differimento del servizio e servizi differiti
1.8.13
Domande di congedo e fogli di congedo
1.8.14
Domande di congedo per l'estero e relative autorizzazioni
1.8.15
Conteggio dei giorni di servizio alla fine del servizio (approvazione da parte del militare)
1.8.16
Conferma di ricevimento del soldo
1.8.17
Richiesta di un'indennità di perdita di guadagno con tutti i dati necessari, quali il datore di lavoro o la situazione professionale nonché relativi al pagamento dell'indennità di perdita di guadagno
1.8.18
Versamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare
1.8.19
Domande di servizi volontari e relative autorizzazioni
1.8.20
Informazioni sul servizio (quali ordini del giorno, pianificazione settimanale, promemoria in caso d'emergenza, controllo dei tempi di riposo, possibilità di viaggiare, dispensa dal servizio d'appoggio e piano dei menu)

1.9 Dati relativi al materiale

1.9.1
Equipaggiamento personale
1.9.2
Consegna, deposito e ritiro ordinario dell'equipaggiamento personale e dell'arma personale
1.9.3
Informazioni sul ritiro e la riconsegna di materiale, comprese le relative chiamate in servizio
1.9.4
Consegna, deposito e ritiro di altro materiale
1.9.5
Risultato dei controlli del materiale
1.9.6
Sostituzione, scambio o ritiro di materiale
1.9.7
Quote disponibili per il ritiro di materiale
1.9.8
Prescrizioni per vestiario su misura
1.9.9
Annuncio di perdita di materiale (compresa la perdita di armi)
1.9.10
Taglie delle scarpe e del vestiario
1.9.11
Numero dello strumento
1.9.12
Numero dell'arma personale o dell'arma in prestito
1.9.13
Ispezioni delle armi
1.9.14
Controllo delle armi
1.9.15
Informazioni sull'arma
1.9.16
Buoni
1.9.17
Informazioni sui punti di ristabilimento e sulla piattaforma online per ordinazioni di materiale
1.9.18
Armi militari cedute in proprietà

1.10 Dati di legittimazione

1.10.1
Documenti di legittimazione, compresi il tipo e il numero di documento
1.10.2
Tessera d'identità militare
1.10.3
Dati d'identificazione
1.10.4
Numero di smartcard e numero della carta SD-PKI
1.10.5
Notifica di smarrimento di mezzi d'identità
1.10.6
Biglietto per i trasporti pubblici

1.11 Richieste, proposte, iscrizioni e sondaggi

1.11.1
Documenti elettronici, corrispondenza
1.11.2
Richieste, proposte e iscrizioni inoltrate, compresi gli allegati
1.11.3
Stato delle richieste, proposte e iscrizioni
1.11.4
Decisioni sulle richieste, proposte e iscrizioni
1.11.5
Conto per i contributi per la formazione
1.11.6
Sondaggi e relativi dati
1.11.7
Blocco della comunicazione di dati secondo l'articolo 16 capoverso 4 LSIM

1.12 Altri dati

1.12.1
Dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata

2 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile

2.1 Dati civili

2.1.1
Numero AVS
2.1.2
Cognome(i)
2.1.3
Nome(i)
2.1.4
Sesso
2.1.5
Data di nascita
2.1.6
Indirizzo
2.1.7
Indirizzo di parenti o indirizzo per i casi d'emergenza
2.1.8
Indirizzo e-mail
2.1.9
Numeri di telefono
2.1.10
Fotografia formato passaporto
2.1.11
Professione appresa e professione esercitata (funzione)
2.1.12
Datore di lavoro con indirizzo e dati di contatto
2.1.13
Relazione per i pagamenti
2.1.14
Formazione
2.1.15
e-ID
2.1.16
Luogo d'origine
2.1.17
Cantone d'origine
2.1.18
Lingua

2.2 Dati relativi al reclutamento

2.2.1
Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa
2.2.2
Data desiderata per la giornata informativa
2.2.3
Data desiderata per il reclutamento
2.2.4
Data del reclutamento
2.2.5
Arma del reclutato
2.2.6
Funzione e seconda funzione (seconda attribuzione) del reclutato
2.2.7
Anno di reclutamento
2.2.8
Comandante del reclutamento con firma
2.2.9
Funzione desiderata
2.2.10
Dichiarazioni d'impegno

2.3 Dati relativi al servizio

2.3.1
Statuto secondo la LPPC
2.3.2
Sospensione della chiamata ed esclusione dalla protezione civile
2.3.3
Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione
2.3.4
Funzione nella protezione civile con la data dell'assunzione della funzione
2.3.5
Proroga dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile conformemente all'articolo 31 LPPC
2.3.6
Esame attitudinale, esame dell'integrità e controlli di sicurezza relativi alle persone
2.3.7
Proposta d'avanzamento e di perfezionamento
2.3.8
Qualificazioni ricevute nonché valutazioni e raccomandazioni per una funzione di quadro
2.3.9
Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
2.3.10
Statuto di specialista conformemente all'articolo 54 LPPC
2.3.11
Esenzione dal servizio secondo l'articolo 30 LPPC
2.3.12
Anno del proscioglimento

2.4 Informazioni generali

2.4.1
Nome, cognome, grado, funzione, incorporazione, indirizzi e dati di contatto dei comandanti responsabili della persona interessata
2.4.2
Dati di contatto dei servizi della Confederazione e del Cantone competenti per la persona interessata
2.4.3
Dati sulla mobilitazione
2.4.4
Richieste e risposte (piattaforma sociale)
2.4.5
Informazioni su richieste, proposte e iscrizioni
2.4.6
Informazioni sull'obbligo di prestare servizio di protezione civile e sull'assicurazione militare
2.4.7
Informazioni sui diritti e doveri dei militi della protezione civile
2.4.8
Informazioni sui corsi prima del servizio e fuori del servizio
2.4.9
Informazioni sui corsi di perfezionamento della protezione civile

2.5 Dati relativi all'idoneità

2.5.1
Decisioni concernenti l'idoneità
2.5.2
Profilo attitudinale
2.5.3
Attribuzione
2.5.4
Idoneità a esercitare determinate funzioni e funzioni speciali con esigenze più elevate
2.5.5
Informazioni e decisioni delle assicurazioni militari

2.6 Dati relativi alla formazione

2.6.1
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazioni particolari)
2.6.2
Istruzioni assolte durante il servizio, licenze di condurre e brevetti
2.6.3
Competenze acquisite
2.6.4
Distinzioni
2.6.5
Istruzioni specifiche della protezione civile
2.6.6
Istruzioni prima e fuori del servizio
2.6.7
Risultati di corsi fuori del servizio
2.6.8
Date e iscrizioni a corsi per istruzioni prima e fuori del servizio

2.7 Servizi attuali e previsti

2.7.1
Totale dei giorni di servizio prestati
2.7.2
Totale dei giorni di servizio ancora da prestare
2.7.3
Chiamate per un servizio di protezione civile, con relativi dettagli
2.7.4
Notificazioni di servizio
2.7.5
Informazioni relative all'entrata in servizio e al licenziamento
2.7.6
Avviso di servizio
2.7.7
Indirizzo di protezione civile
2.7.8
Informazioni e comunicazioni del comandante attuale e dell'unità attuale
2.7.9
Servizi assolti
2.7.10
Servizi registrati
2.7.11
Ordini di marcia
2.7.12
Domande di differimento del servizio e servizi differiti
2.7.13
Domande di congedo e fogli di congedo
2.7.14
Domande di congedo per l'estero e relative autorizzazioni
2.7.15
Conteggio dei giorni di servizio alla fine del servizio (approvazione da parte del milite della protezione civile)
2.7.16
Conferma di ricevimento del soldo
2.7.17
Richiesta di un'indennità di perdita di guadagno con tutti i dati necessari, quali il datore di lavoro o la situazione professionale nonché relativi al pagamento dell'indennità di perdita di guadagno
2.7.18
Versamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare
2.7.19
Domande di servizi volontari e relative autorizzazioni
2.7.20
Informazioni sul servizio (quali ordini del giorno, pianificazione settimanale, promemoria in caso d'emergenza, controllo dei tempi di riposo, possibilità di viaggiare, dispensa dal servizio d'appoggio e piano dei menu)

2.8 Dati relativi al materiale

2.8.1
Equipaggiamento personale
2.8.2
Consegna e ritiro ordinario dell'equipaggiamento personale
2.8.3
Informazioni sul ritiro e la riconsegna di materiale, comprese le relative chiamate in servizio
2.8.4
Consegna e ritiro di altro materiale
2.8.5
Risultato dei controlli del materiale
2.8.6
Sostituzione, scambio o ritiro di materiale
2.8.7
Quote disponibili per il ritiro di materiale
2.8.8
Prescrizioni per vestiario su misura
2.8.9
Annuncio di perdita di materiale
2.8.10
Taglie delle scarpe e del vestiario
2.8.11
Buoni
2.8.12
Informazioni sui punti di ristabilimento e sulla piattaforma online per ordinazioni di materiale

2.9 Dati di legittimazione

2.9.1
Documenti di legittimazione, compresi il tipo e il numero di documento
2.9.2
Tessera d'identità della protezione civile
2.9.3
Dati d'identificazione
2.9.4
Numero della carta d'accesso
2.9.5
Notifica di smarrimento di mezzi d'identità
2.9.6
Biglietto per i trasporti pubblici

2.10 Richieste, proposte, iscrizioni e sondaggi

2.10.1
Documenti elettronici, corrispondenza
2.10.2
Richieste, proposte e iscrizioni inoltrate, compresi gli allegati
2.10.3
Stato delle richieste, proposte e iscrizioni
2.10.4
Decisioni sulle richieste, proposte e iscrizioni
2.10.5
Sondaggi e relativi dati

2.11 Altri dati

2.11.1
Dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata

Allegato 2162

162 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggionato dal n. II cpv. 2 dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

(art. 6)

Dati del MEDISA

1.
Dati:
a.
cognome;
b.
nome;
c.
indirizzo;
d.
numero AVS163.
2.
Decisioni in merito all'idoneità (al servizio militare e, se necessario, al servizio nella protezione civile), comprese:
a.
la motivazione medica (se la persona interessata non è idonea al servizio militare senza restrizioni);
b.
le restrizioni in materia di consegna dell'arma (contrassegno «R») in presenza di corrispondenti motivi medici.
3.
Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni):
a.
malattie familiari;
b.
situazione scolastica e professionale;
c.
anamnesi della dipendenza;
d.
malattie e infortuni;
e.
valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare;
f.
nominativo dell'attuale medico di famiglia.
4.
Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento:
a.
dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]);
b.
misure del corpo (peso, altezza, circonferenza addominale);
c.
capacità uditive e visive;
d.
stato medico (esame: dell'apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell'addome; dell'organo genitale [soltanto per gli uomini]);
e.
ECG, misurazioni della pressione arteriosa;
f.
esame del funzionamento polmonare;
g.
dati psicologici e psichiatrici:
-
risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)
-
referto medico degli specialisti;
h.
capacità fisiche (risultati sportivi).
5.
Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
a.
esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);
b.
vaccinazioni.
6.
Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).
7.
Certificati e perizie di medici militari e civili:
a.
certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all'obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare;
b.
documenti medici di medici militari di scuole e corsi.
8.
Certificati e pareri di specialisti non medici:
a.
fisioterapisti, psicologi, servizi sociali ecc.;
b.
familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.
9.
Documenti ufficiali (selezione):
a.
giudice istruttore, uditore (domande relative all'idoneità al momento del fatto);
b.
rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell'arma).
10.
Corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di leva, con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:
a.
in merito all'idoneità al servizio o all'idoneità a prestare servizio;
b.
in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all'obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare.
11.
Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
a.
domande di carattere medico dell'assicurazione militare;
b.
tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
c.
protezione civile.
12.
Dati necessari per l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:
a.
certificati di medici civili, forniti dal CIVI o dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito;
b.
certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 8;
c.
corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa;
d.
referti di medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito concernenti l'entità della capacità lavorativa della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.
13.
Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l'apprezzamento medico e psicologico:
a.
da risultati del controllo nel quadro dell'analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS;
b.
da indicazioni relative a motivi d'impedimento concernenti la cessione dell'arma personale o dell'arma in prestito.
14.
Dati sanitari di medici di truppa in relazione con esami, diagnosi, terapie e dispense mediche; sono comprese anche le decisioni in merito all'idoneità a prestare servizio militare e, se necessario, le domande di convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria.
15.
Documenti relativi alle cure (in caso di soggiorno stazionario).
16.
Dati sanitari rilevati dal SPP in relazione con l'accertamento psicologico dell'idoneità a prestare servizio militare.

163 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Allegato 3164

164 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 4

(art. 9)

Dati degli ISPE

1.
Dati
2.
Genere di visita medica
3.
Diagnosi
4.
Decisione concernente il luogo di cura
5.
Date di arrivo e di partenza dei pazienti
6.
Decisioni concernenti dispense
7.
Esami effettuati

Allegato 5165

165 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 5a166

166 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 10a)

Dati del MEDIS FA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Data di nascita
5.
Numero AVS
6.
Incorporazione e grado
7.
Funzione
8.
Questionario medico
9.
Rapporti di specialisti esterni
10.
Dati anamnestici sullo stato di salute e iter di medicina e psicologia aeronautiche
11.
Referti da esami di medicina e psicologia aeronautiche
12.
Referti di analisi chimiche di laboratorio nonché di test medici
13.
Radiografie e relativi referti
14.
Corrispondenza e documenti d'invio a specialisti
15.
Indicazioni concernenti misure di medicina e psicologia aeronautiche adottate
16.
Decisioni in merito all'incorporazione nonché in merito all'idoneità al volo e al lancio con il paracadute

Allegato 6167

167 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 11)

Dati del SIPI CFS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Grado
4.
Numero AVS
5.
Incorporazione militare
6.
Arma, servizio o servizio ausiliario
7.
Funzione
8.
Istruzione militare speciale
9.
Indirizzo di residenza e Comune di domicilio
10.
Data e luogo di nascita
11.
Comune e Cantone d'origine
12.
Lingua materna
13.
Professione appresa e professione esercitata
14.
Stato civile
15.
Risultati degli esami attitudinali con data
16.
Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
17.
Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000168 sul personale federale

Complemento in caso d'impiego presso il distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10 (DEE 10), il distaccamento speciale della polizia militare o lo stato maggiore del comando forze speciali (CFS):

18.
Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, compresi eventuali aggiunte come contratti di impiego
19.
Luogo di lavoro
20.
Dati relativi alla prontezza di base per impieghi (stato di vaccinazione, gruppo sanguigno ecc.) e necessari per l'adempimento dei compiti
21.
Dati relativi all'impiego, segnatamente la partecipazione a impieghi, corsi e servizi comandati all'estero
22.
Dati relativi ai brevetti ottenuti e alle istruzioni assolte, con data, risultato e data di scadenza
23.
Dati per il servizio dei morti e dei dispersi

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

24.
Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legittimazione ecc.)
25.
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni
26.
Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d'emergenza
27.
Numeri di telefono e di telefax
28.
Indirizzo e-mail
29.
Indirizzi del dentista e del medico di famiglia
30.
Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni
31.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 7169

169 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 12)

Dati dell'ISB

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzi (privato, militare)
4.
Indirizzo e-mail
5.
Numero di telefono
6.
Data di nascita
7.
Numero AVS
8.
Incorporazione
9.
Grado
10.
Funzione
11.
Decisione in merito alla permanenza nella scuola reclute/decisione in merito all'assolvimento della scuola per quadri
12.
Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare (codice «E»)
13.
Conoscenze linguistiche
14.
Sesso
15.
Formazione professionale
16.
Attività professionale esercitata
17.
Indicazioni sulla formazione e sul diploma di fine tirocinio
18.
Datore di lavoro attuale e precedente
19.
Indicazioni sullo stato civile
20.
Cognome e nome del coniuge o del partner
21.
Figli (cognome, nome, data di nascita)
22.
Indicazioni sull'eventuale condivisione di un appartamento
23.
Genitori (cognomi, nomi, attività professionale, indirizzo, stato civile)
24.
Fratelli e sorelle (numero, sesso, età, attività professionale)
25.
Situazione finanziaria (reddito, reddito del partner, spese, patrimonio, debiti ecc.) compresi i relativi giustificativi
26.
Domanda di assistenza sociale al servizio sociale dell'esercito (esigenze della persona interessata)
27.
Ordinazioni di abiti (compresi, segnatamente, la taglia, la statura, la misura del collo, numero di scarpa)
28.
Persone terze coinvolte (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto)
29.
Consulente competente del servizio sociale dell'esercito
30.
Rapporto e domanda del consulente del servizio sociale dell'esercito
31.
Luogo/data del rilevamento
32.
Assistenza prestata dal servizio sociale dell'esercito (consulenza, assistenza finanziaria ecc.)
33.
Decisione in merito all'assistenza finanziaria (data, motivo, importo, consulente competente)
34.
Indicazioni sul conto
35.
Assegno pagabile in contanti emesso (importo, data di emissione)
36.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 8170

170 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 13)

Dati dell'IPV

1.
Dati
2.
Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione
3.
Dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile
4.
Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile
5.
Dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile
6.
Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l'idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni
7.
Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment
8.
Dati concernenti le conoscenze linguistiche
9.
Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l'indicazione degli impieghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie
10.
Dati per il calcolo dello stipendio
11.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
12.
Dati relativi all'organizzazione dell'Aggruppamento Difesa e al piano dei posti in organico
13.
Interessi professionali nonché relativi alla formazione e al perfezionamento

Allegato 9171

171 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 14)

Dati del PERAUS

1.
Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace
2.
Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell'esercito e nella protezione civile
3.
Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile
4.
Dati medici e psicologici sullo stato di salute
5.
Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici
6.
Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta all'apprezzamento o in cura
6a.
Dati relativi all'idoneità di base per impieghi all'estero (stato di vaccinazione ecc.) e necessari per l'invio
7.
Numero di passaporto
8.
Carriera professionale e militare
9.
Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale
10.
Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner
11.
Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
12.
Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000172 sul personale federale
13.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
14.
Dati per il servizio dei morti e dei dispersi
15.
Appartenenza religiosa
16.
Cognome
17.
Nome
18.
Data di nascita
19.
Luogo d'origine
20.
Cittadinanza
21.
Stato civile
22.
Numero AVS
23.
Indirizzo di domicilio
24.
Indirizzi per i casi d'emergenza
25.
Ubicazione del libretto di servizio
26.
Appunti
27.
Distintivi di missioni all'estero
28.
Indicazioni concernenti l'assicurazione militare (numero di riferimento dell'assicurazione militare, data di scadenza e durata dell'incapacità al lavoro)
29.
Periodo e contributi alla cassa pensioni

Allegato 10173

173 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 16)

Dati dell'OpenRID

1.
Indicazioni sul partecipante al viaggio (grado, cognome, nome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d'origine, possibilità di contatto private)
2.
Indirizzo per i casi d'emergenza/persona da contattare in caso d'emergenza
3.
Indicazioni professionali (funzione, numero personale, unità organizzativa, luogo di servizio, numero di telefono, indirizzo e-mail ecc.)
4.
Numero AVS/numero d'assicurazione sociale all'estero
5.
Indicazioni sui documenti di viaggio (carta d'identità, passaporto)
6.
Indicazioni sul rimborso delle spese
7.
Evento
8.
Organo estero
9.
NATO Security Clearance
10.
Obiettivo e scopo dell'evento all'estero
11.
Motivo, valore aggiunto
12.
Conseguenze in caso di mancata autorizzazione
13.
Costi
14.
Mezzi di viaggio
15.
Vestiario (uniforme, abiti civili)
16.
Resoconto di viaggio

Allegato 11174

174 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 12

(art. 26)

Dati dell'IVE

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Data di nascita
4.
Grado
5.
Indirizzo
6.
Numero AVS
7.
Luogo di lavoro
8.
Professione
9.
Conoscenze linguistiche
10.
Dati del passaporto
11.
Impieghi prestati sinora
12.
Corsi d'istruzione per verificatori assolti

Allegato 13

(art. 31)

Dati dell'IPont

1.
Dati
2.
Indirizzo
3.
Numero telefonico
4.
Nazionalità e luogo d'origine
5.
Proposta di reclutamento
6.
Corso per pontonieri
7.
Indennità
8.
Idoneità al servizio militare (sì/no)
9.
Dati, indirizzi, numeri telefonici e numeri AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

Allegato 13a175

175 Introdotto dal n. II dell'all. 4 all'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 34c)

Dati dell'HYDRA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Lingua materna
5.
Data di nascita
6.
Numero AVS
7.
Numero PERAUS
8.
Date dell'impiego con la designazione e la durata della missione
9.
Incorporazione e grado militare nell'ambito di impieghi nazionali
10.
Grado militare nell'ambito di impieghi internazionali
11.
Data dell'immissione
12.
Ubicazione del libretto di servizio
13.
Appunti
14.
Distintivi di missioni all'estero
15.
Indicazioni concernenti l'assicurazione militare (numero di riferimento AMIL, data di scadenza e durata dell'incapacità al lavoro)
16.
Periodo e contributi alla cassa pensioni

Allegato 14

(art. 35)

Dati del SII-SSC

1.
Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
2.
Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC:
a.
dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC;
b.
dati concernenti gli impieghi.
3.
Dati civili e militari del personale medico:
a.
dati concernenti la funzione e l'istruzione civile o militare;
b.
dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
c.
dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile;
d.
dati ai sensi dell'articolo 51 della legge del 23 giugno 2006176 sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;
e.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
4.
Dati civili e militari dei pazienti:
a.
statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto);
b.
dati sanitari;
c.
dati della carta elettronica del paziente e del sistema d'accompagnamento dei pazienti;
d.
verbale di trasporto;
e.
connotati;
f.
registro delle modifiche.

Allegato 15177

177 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 16178

178 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 37)

Dati del MIL Office

1.
Dati (cognome, nome, indirizzo, indirizzo per i casi d'emergenza, dati di contatto ecc.)
2.
Incorporazione
3.
Grado
4.
Funzione
5.
Istruzione ed equipaggiamento
6.
Dati concernenti le qualificazioni e le proposte d'avanzamento
7.
Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese
8.
Referti sanitari concernenti le limitazioni dell'idoneità a prestare servizio
9.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata
10.
Dati concernenti l'ordinamento disciplinare (registro delle punizioni)
11.
Dati concernenti le assenze e le convocazioni
12.
Dati sull'amministrazione e l'attribuzione di materiale dell'esercito a livello d'unità

Allegato 17179

179 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 38 cpv. 1)

Dati dell'ISKM

1.
Nome e cognome*
2.
Numero personale*
3.
Numero AVS*
4.
Sesso*
5.
Stato civile*
6.
Data di nascita* e età
7.
Cittadinanza*
8.
Luogo d'origine*
9.
Recapiti postali*, professionale e privato
10.
Indirizzo e-mail professionale*/indirizzo e-mail privato
11.
Numero telefonico professionale*/numero telefonico privato
12.
Persone da contattare in caso d'emergenza
13.
Informazioni militari
14.
Grado
15.
Funzione
16.
Incorporazione
17.
Categoria di personale
18.
Formazione e formazione continua civile e militare
19.
Certificazioni
20.
Carriera professionale
21.
Esperienza in materia di condotta
22.
Esperienze maturate a livello internazionale
23.
Esperienza in materia di progetti
24.
Conoscenze informatiche
25.
Lingua madre*
26.
Lingua di corrispondenza*
27.
Conoscenze linguistiche*
28.
Attività extraprofessionali
29.
Valutazione delle prestazioni con incidenza sullo stipendio
30.
Profilo del collaboratore
31.
Competenze personali
32.
Competenze sociali
33.
Competenze di condotta
34.
Competenze specialistiche
35.
Idoneità alla successione e pianificazione delle successioni
36.
Misure di sviluppo
37.
Rilevamento del potenziale
38.
Assessment
39.
Gestione del pool
40.
Carriera militare
41.
Gruppi d'impiego
42.
Servizi comandati e servizi comandati d'impiego
43.
Unità amministrativa originaria
44.
Giorni di servizio
45.
Codice e denominazione del posto in organico*
46.
Classe di stipendio*
47.
Tasso d'occupazione*
48.
Durata della funzione*
49.
Data dell'entrata in servizio e data di partenza*
50.
Statuto del collaboratore*
51.
Settore dipartimentale*
52.
Unità amministrativa*

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

53.
Foto formato passaporto digitalizzata
*
dati estratti dal SIGDP

Allegato 18180

180 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 19181

181 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 40)

Dati del FIS FT

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Data di nascita
6.
Sesso
7.
Appartenenza religiosa
8.
Incorporazione
9.
Grado
10.
Funzione
11.
Istruzione
12.
Dati sanitari rilevanti per l'impiego
13.
Dati del Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS)
14.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 20182

182 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 41)

Dati del FIS FA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero di telefono
5.
Indirizzo e-mail
6.
Numero AVS, numero d'assicurazione sociale all'estero
7.
Numero personale della Confederazione
8.
Numero degli effetti
9.
Sesso
10.
Incorporazione
11.
Grado
12.
Funzione
13.
Istruzione
14.
Numero, data di rilascio e data di scadenza del documento di legittimazione ufficiale (passaporto, carta d'identità ecc.)
15.
Informazioni per l'ingresso e l'uscita transfrontalieri e lo sdoganamento
16.
Informazioni sul volo, tra cui la data, l'ora e il luogo di partenza e di atterraggio, nonché le indicazioni sull'aereo impiegato
17.
Rotta
18.
Luogo di soggiorno, coordinate
19.
Volume degli effetti di volo
20.
Peso corporeo
21.
Dati sanitari rilevanti per l'impiego
22.
Ruolo e compiti assunti nella pianificazione dei voli, nelle attività prima del volo e dopo il volo, nell'esecuzione e nella verbalizzazione di un volo
23.
Prestazioni fornite in relazione a un volo o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo
24.
Prestazioni di cui si usufruisce in veste di persona a bordo o che partecipa alle operazioni di volo
25.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 21

(art. 42)

Dati dell'IMESS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Sesso
6.
Incorporazione
7.
Grado
8.
Funzione
9.
Istruzione
10.
Dati concernenti le condizioni fisiche
11.
Profili attitudinali
12.
Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

Allegato 21a183

183 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Allegato 22184

184 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

Allegato 23185

185 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 23a186

186 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 20 mag. 2020 (RU 2020 2035). Aggiornato dall'all. 8 n. II 5 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).

(art. 52b)

Dati del PEGASUS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Iniziali
4.
Indirizzo e-mail
5.
Numero personale
6.
Data di nascita
7.
Funzione
8.
Appellativo/titolo
9.
Gruppo di utenti
10.
Tipo di utente
11.
Statuto di utente
12.
Ufficio
13.
Numeri telefonici
14.
Fax
15.
Pager
16.
Indirizzo
17.
Datore di lavoro
18.
Unità amministrativa, primo livello
19.
Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
20.
Paese
21.
Stato (Cantoni ecc.)
22.
Numero AVS
23.
Risorse (autorizzazioni d'accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)
24.
Certificati pubblici
25.
Amministratore
26.
Numeri degli apparecchi e delle tessere di identificazione personali
27.
Ubicazione di rete
28.
Collocazione dell'elenco personale
29.
Durata di validità del conto
30.
Data dell'ultimo log in
31.
Numero di log in eseguiti
32.
Data dell'ultima modifica della password
33.
Password
34.
Autorizzazioni d'accesso
35.
Opzioni di telefonia (autorizzazioni di selezione)
36.
Livello di controllo secondo l'articolo 30 LSIn187, data del passaggio in giudicato della decisione secondo l'articolo 41 capoverso 2 LSIn nonché termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 26 dell'ordinanza dell'8 novembre 2023188 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
37.
I seguenti dati biometrici (template) della persona: impronta delle vene, scansione dell'iride, impronte digitali

Allegato 23b189

189 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 52g)

Dati del ComMil

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzi
4.
Domicilio, luogo di soggiorno, luogo di lavoro, luogo di servizio
5.
Numeri di telefono
6.
Numeri di fax
7.
Indirizzi e-mail
8.
Numeri e indirizzi di contatto nel sistema di comunicazione
9.
Numero del posto in organico
10.
Identificativi personali locali
11.
Numero AVS, numero d'assicurazione sociale all'estero
12.
Datore di lavoro
13.
Numero personale della Confederazione
14.
Numero del documento d'identità
15.
Numero di smartcard
16.
Sesso
17.
Lingua
18.
Incorporazione, unità, formazione
19.
Presta servizio presso
20.
Servizio dal/al
21.
Grado con complemento di grado
22.
Funzione
23.
Supplenza (supplente di, rappresentato da)
24.
Ambiti fondamentali di condotta
25.
Gruppi di utenti
26.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
27.
Autorizzazioni e ruolo di autorizzazione nel sistema di comunicazione

Allegato 24190

190 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 24a191

191 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 57b)

Dati del MDS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Sesso
4.
Numero AVS
5.
Incorporazione
6.
Numeri dosimetrici
7.
Annunci dosimetrici (valori di dose, status del dosimetro)
8.
Valori di allerta e valori limite

Allegato 25192

192 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 58)

Dati dei sistemi d'informazione per i simulatori

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Incorporazione
6.
Grado
7.
Funzione
8.
Istruzione
9.
Qualificazioni
10.
Equipaggiamento nell'esercito
11.
Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati
12.
Immagini e filmati

Allegato 26193

193 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 20 mag. 2020 (RU 2020 2035) e dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 59)

Dati del LMS DDPS

1.
Numero AVS*
1a.
Numero d'assicurazione sociale all'estero
2.
Numero personale*
3.
Cognome*
4.
Nome*
5.
Luogo di lavoro / luogo di servizio (numero postale d'avviamento)*
6.
Data di nascita*
7.
Indirizzo e-mail*
8.
Numero telefonico del cellulare
9.
Lingua madre
10
Lingua di corrispondenza*
11.
Unità organizzativa*
12.
Superiore gerarchico
13.
Funzione*, profilo del posto*
14.
Livello gerarchico/gruppo d'impiego
15.
Sesso*
16.
Incorporazione
17.
Servizio presso
18.
Grado
19.
Dati rilevanti per la formazione (formazioni particolari, distinzioni, brevetti)
20.
Successo d'apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto»)
21.
Ritmo d'apprendimento (unità d'apprendimento assolte, in termini percentuali)
22.
Capacità e competenze acquisite nel quadro di formazioni
23.
Identificativi personali locali*
24.
Autorizzazioni, competenze e ruoli nel LMS DDPS
25.
Categorie di autorizzazione a condurre
26.
Corso per pontonieri
27.
Formazione e formazione continua civile e militare
28.
Competenze personali
29.
Competenze sociali
30.
Competenze di condotta
31.
Competenze specialistiche
*
Dati che possono essere acquisiti a partire dall'archivio centralizzato delle identità.

Allegato 27

(art. 60)

Dati dell'ISGMP

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Professione
6.
Funzione
7.
Settore d'impiego
8.
Dati concernenti l'assolvimento dell'istruzione e del perfezionamento

Allegato 28194

194 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 61)

Dati del SI CSNE

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4
Numero AVS
5.
Formazione
6.
Professione
7.
Luogo d'origine
8.
Nazionalità
9.
Lingua materna
10.
Data di nascita
11.
Sesso
12.
Categorie delle autorizzazioni a condurre militari per conducenti di veicoli e di natanti e licenze di condurre natanti federali
13.
Categorie delle licenze di condurre civili e le relative condizioni
14.
Categorie d'esami degli esperti militari della circolazione per i conducenti di veicoli e natanti
15.
Istruzioni complementari
16.
Grado
17.
Funzione
18.
Incorporazione
19.
Unità organizzativa
20.
Servizio
21.
Luogo di lavoro
22.
Categoria di personale
23.
Numero d'identificazione personale
24.
Informazione sull'ultima e sulla prossima visita di controllo
25.
Risultati della visita di controllo
26.
Informazioni sui mezzi visivi ausiliari
27.
Informazioni sugli esami attitudinali
28.
Misure amministrative militari e civili, in particolare:
a.
tipo di misura
b.
motivo
c.
durata della revoca
d.
organo decisionale
e.
organo di registrazione
29.
Data di entrata e di uscita Amministrazione federale

Allegato 28a195

195 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 61a)

Dati del sistema SPHAIR Expert

1.
Generalità, indirizzo e stato civile
2.
Indirizzo e-mail
3.
Curriculum vitae e indicazioni concernenti l'esperienza di lancio e di volo
4.
Numero AVS
5.
Nazionalità, data e luogo di nascita
6.
Conoscenze linguistiche
7.
Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito
8.
Risultati dei test con commenti
9.
Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti)
10.
Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d'esclusione per piloti o esploratori paracadutisti
11.
Indicazioni concernenti la taglia del vestiario
12.
Numeri telefonici (privato/cellulare)

Allegato 29196

196 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641) e dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 63)

Dati del SIFC

1.
Indirizzo militare
1a.
Servizi prestati nell'esercito
2.
Inizio del servizio
3.
Fine del servizio
4.
Numero di candidato
5.
Numero AVS
6.
Sesso
7.
Grado
7a.
Incorporazione
7b.
Funzione
8.
Cognome
9.
Nome
10.
Indirizzo di residenza
11.
Domicilio
12.
Luogo d'origine
13.
Cantone d'origine
14.
Data di nascita
14a.
Dati relativi all'istruzione e agli esami
14b.
Dati per il controllo dell'istruzione
14c.
Risultati dell'istruzione e progressi
15.
Lingua d'esame
16.
Indicazioni concernenti l'esame (data, ora, luogo, esperto ecc.)
17.
Prestazioni proprie (data della consegna, risultato)
17a.
Partecipazione all'esame (ha partecipato/non ha partecipato, motivo dell'assenza)
18.
Risultati dell'esame, risultati per ogni modulo

Allegato 29a197

197 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Allegato 29b198

198 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Allegato 30199

199 Abrogato dall'all. 8 n. II 5 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).

Allegato 31200

200 Abrogato dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 737).

Allegato 32

(art. 69)

Dati del SIBE

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Numero AVS
4.
Nazionalità
5.
Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
6.
Luogo di nascita
7.
Data di nascita
8.
Funzione
9.
Numero di passaporto
10.
Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

Allegato 33201

201 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 70)

Dati del sistema ZUKO

Dati di base

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Nazionalità
4.
Numero AVS
5.
Numero d'assicurazione sociale all'estero
6.
Data di nascita
7.
Data del controllo di sicurezza relativo alle persone
8.
Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette
9.
Grado militare
10.
Incorporazione militare
11.
Dipartimento
12.
Organizzazione
13.
Azienda
14.
Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell'iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale)
14a.
Firma
14b.
Lingua

Dati di base ZUKO

15.
Numero della persona
16.
Numero del documento di legittimazione
17.
Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smartcard
18.
Caratteristiche biologiche della persona
19.
Foto
20.
Categoria di persona
21.
Servizio presso (incorporazione)
22.
Funzione
22a.
Testo per la tessera di legittimazione (compito, autorizzazione)
23.
Amministrazione dei record di dati di base

Dati di base ZUKO concernenti i diritti

24.
Diritto d'accesso

Dati di base ZUKO concernenti le autorizzazioni

25.
Autorizzazione d'accesso
26.
Impianto(i) oggetto dell'autorizzazione

Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo

27.
Ruolo
28.
Detentore del ruolo

Dati concernenti gli impianti

29.
Profili d'accesso
30.
Profili dei detentori di ruolo
31.
Profili delle sezioni di controllo
32.
Dati di configurazione degli impianti

Dati dei sistemi

33.
Dati di configurazione dei sistemi

Dati di log

34.
Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

Allegato 33bis 202

202 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 70bis)

Dati del sistema JORASYS

Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi

1.
Cognome, nome
2.
Pseudonimi
3.
Sesso
4.
Numero AVS
5.
Data e luogo di nascita
6.
Indirizzo
7.
Luogo d'origine
8.
Nazionalità e statuto di dimora
9.
Stato civile
10.
Lingua
11.
Professione, funzione e datore di lavoro
12.
Formazione, professione appresa
13.
Etnia, se pertinente al caso
14.
Religione, se pertinente al caso
15.
Orientamento politico e ideologico, se pertinente al caso
16.
Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale
17.
Tipo di documento d'identità e numero
18.
Connotati quali segni particolari, statura, colore degli occhi, della pelle e dei capelli
19.
Mezzi di comunicazione e dati sui collegamenti di telecomunicazione
20.
Riprese videofotografiche e registrazioni audio
21.
Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti)
22.
Dati medici e biometrici, se pertinenti al caso
23.
Pericolo derivante dalla persona
24.
Misure coercitive applicate
25.
Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo
26.
Elenco degli oggetti collegati al caso
27.
Informazioni e dati necessari per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 100 capoverso 1 LM

Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare

28.
Incorporazione, grado e funzione
29.
Servizi prestati nell'esercito
30.
Numero dell'arma e tipo di arma dell'esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo
31.
Sequestro o confisca della licenza di condurre
32.
Analisi dell'alito e del sangue e relativi risultati
33.
Situazione reddituale e patrimoniale
34.
Elenco degli oggetti sequestrati

Allegato 33ter203

203 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 70ter)

Dati dell'IPSA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Pseudonimi
4.
Data di nascita
5.
Luogo di nascita
6.
Luogo d'origine
7.
Nazionalità
8.
Statuto di dimora
9.
Sesso
10.
Stato civile
11.
Luogo d'origine
12.
Numero AVS
13.
Etnia
14.
Religione
15.
Orientamento politico e ideologico
16.
Formazione, professione appresa
17.
Attività professionali
18.
Indirizzo
19.
Documenti, numeri dei documenti
20.
Indicazioni concernenti l'identità, caratteristiche fisiche
21.
Connotati quali segni particolari, statura, colore degli occhi, della pelle e dei capelli
22.
Persone di riferimento, familiari, soci in affari e altri contatti con indicazioni relative alla loro identità e al tipo delle rispettive relazioni
23.
Mezzi di trasporto e numeri delle targhe di controllo, inclusi i dati relativi all'utilizzo e alla posizione
24.
Mezzi di comunicazione e dati sui collegamenti di telecomunicazione, inclusi i dati relativi all'utilizzo e alla posizione
25.
Luogo di soggiorno, informazioni geografiche, coordinate e profilo di spostamento
26.
Riprese videofotografiche e registrazioni audio
27.
Dati medici e biometrici
28.
Dettagli relativi alla possibile minaccia derivante dalla persona o collegata a essa (in particolare evento con descrizione, oggetto con descrizione e numero, legame tra la persona e un evento e/o un oggetto)
29.
Situazione reddituale e patrimoniale
30.
Indicazioni sul conto
31.
Dati concernenti l'esercito e la protezione civile:
a.
Risultati del reclutamento
b.
Incorporazione
c.
Grado
d.
Funzione
e.
Istruzione
f.
Qualificazioni
g.
Servizi
h.
Impieghi
i.
Equipaggiamento
32.
Informazioni e dati secondo l'articolo 167i lettera n LSIM

Allegato 33a204

204 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito (RU 2017 487) e dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 70b)

Dati dell'e-chiamata

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Funzione in seno all'Organizzazione di crisi e d'allarme D
4.
Funzione nell'esercito e gruppo d'allarme
5.
Numero AVS
6.
Numeri di telefono
7.
Indirizzi e-mail
8.
Indirizzo di domicilio
9.
Incorporazione, grado e funzione nell'esercito
10.
Dati sul servizio o sull'impiego al quale si riferisce la chiamata in servizio
11.
Ulteriori dati necessari per la chiamata in servizio

Allegato 33b205

205 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 70g)

Dati dell'HARAM

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Organizzazione
4.
Funzione
5.
Indirizzo e-mail
6.
Descrizione del rischio in caso di evento straordinario, di avvenimento particolare e di una lacuna in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo
7.
Tipo di aeromobile e numero
8.
Cognomi, nomi e indirizzi di altre persone e organizzazioni coinvolte

Allegato 33c206

206 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 33d207

207 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023 (RU 2023 133) e dall'all. 8 n. II 5 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).

(art. 70r)

Dati del sistema MIL PLATTFORM

1.
Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, indirizzo privato, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero AVS della persona autorizzata ad accedere
2.
Livello di controllo secondo gli articoli 10-14 OCSP208, data del passaggio in giudicato della decisione secondo l'articolo 24 OCSP nonché termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 26 OCSP riguardante una persona autorizzata ad accedere
3.
Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell'accesso al sistema MIL PLATTFORM
4.
Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema MIL PLATTFORM
5.
Ora e luogo dell'avvenuto o tentato accesso della persona al sistema MIL PLATTFORM e scansione delle vene rilevata (dati di log)
6.
Dati e autorizzazioni d'accesso

Allegato 34209

209 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 71)

Dati del sistema SCHAMIS

Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Data di nascita
6.
Sesso
7.
Numero di telefono
8.
Indirizzo e-mail
9.
Lingua di corrispondenza
10.
Luogo di lavoro
11.
Esecuzioni
12.
Professione e funzione
13.
Reddito
14.
Salute
15.
Situazione finanziaria
16.
Patrimonio
17.
Capitale
18.
Atti e dati di assicurazioni
19.
Dati medici e sanitari
19a.
Dati relativi a procedimenti penali, disciplinari e amministrativi militari
19b.
Dati relativi a procedimenti penali, disciplinari e amministrativi civili nonché a procedimenti civili
19c.
Documenti e rapporti di condotta militari
19d.
Dati relativi ai detentori di veicoli

Dati concernenti terzi

19e.
Cognome
19f.
Nome
19g.
Indirizzo
19h.
Data di nascita
19i.
Sesso
19j.
Numero di telefono
19k.
Indirizzo e-mail
19l.
Lingua di corrispondenza
19m.
Luogo di lavoro
19n.
Professione e funzione

Dati concernenti i danni

20.
Indicazioni concernenti i danni
21.
Indicazioni concernenti l'ammontare dei danni
22.
Accertamenti di periti

Allegato 35210

210 Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72)

Dati del SI PDD

1.
Numero d'identificazione personale PISA
2.
Cognome
3.
Nome
4.
Indirizzo
5.
Cantone
6.
Numero AVS
7.
Data di nascita
8.
Luogo d'origine
9.
Cantone d'origine
10.
Professione
11.
Conoscenze linguistiche
12.
Sesso
13.
Statuto PISA
14.
Incorporazione, con l'indicazione della data
15.
Grado, con l'indicazione della data
16.
Funzione, con l'indicazione della data
17.
Appartenenza allo stato maggiore generale
18.
Funzione in sostituzione
19.
Categoria di personale
20.
Numero d'assicurazione sociale all'estero
21.
Ultima scuola
22.
Data dell'ultima entrata in servizio 23. Dati ai sensi degli allegati 1-32: unicamente durante lo scambio di dati conformemente all'articolo 175 lettera c LSIM
23.
Dati dei sistemi d'informazione militari, in particolare quelli figuranti negli allegati della presente ordinanza, unicamente durante lo scambio di dati conformemente all'articolo 175 lettera c LSIM

Allegato 35bis 211

211 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72bis cpv. 1)

Dati del sistema PSN

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi che detengono un'arma in prestito o che detengono oppure ordinano materiale dell'esercito

1
Dati
1.1
Cognome, nome
1.2
Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d'avviamento
2
Dati di base
2.1
Numero AVS
2.2
Data di nascita
2.3
Sesso
2.4
Lingua madre
2.5
Professione
2.6
Numeri telefonici, professionale e privato
2.7
Numeri di fax, professionale e privato
2.8
Indirizzi e-mail
3
Amministrazione
3.1
Numero personale
3.2
Valido da/fino a
3.3
Modificato da/il
3.4
Motivo e data della convocazione
3.5
Convocato da
3.6
Osservazione interna
3.7
Diritto alla cessione in proprietà dell'arma
3.8
Tipo di arma e numero
3.9
Data del disbrigo
3.10
Richiamo
3.11
Cessione alla BLEs
3.12
Cessione alla Sicurezza militare
3.13
Cessione alla regione della Sicurezza militare
3.14
Cessione all'Ufficio dell'uditore in capo
3.15
Cessione al comando di circondario
3.16
Restituzione alla Base logistica dell'esercito
3.17
Restituzione al centro logistico dell'esercito
3a
Equipaggiamento
3a.1
Valido da / fino a
3a.2
Modificato da / il
3a.3
Materiale
3a.4
Numero di serie del materiale serializzato
3a.5
Taglia (taglia del vestiario)
3a.6
Restituzione del materiale
3a.7
Buono di ritiro delle quote
3a.8
Ordinazioni (data(e) dell'ordinazione, articoli ordinati, quantità, taglia del vestiario, data di consegna, indirizzo di consegna, indicazioni concernenti i rinvii effettuati o ancora da effettuare di articoli soggetti all'obbligo di restituzione, impiego dei buoni)
3a.9
Dati relativi ai conti utenti della piattaforma online per ordinazioni di materiale (nome utente, password, validità e durata di validità del conto, data dell'ultima modifica della password, data dell'ultimo login, numero di login, dati tecnici)
4
Deposito dell'equipaggiamento
4.1
Valido da/fino a
4.2
Modificato da/il
4.3
Tipo di deposito, motivo e luogo
4.4
Numero di deposito
4.5
Assoggettamento alle spese di deposito
4.6
Spese di deposito fino al
4.7
Numero della fattura
5
Corrispondenza concernente l'equipaggiamento personale
5.1
Valido da/fino a
5.2
Modificato da/il
5.3
Documenti (tipo, versione, documenti parziali)
6
Impiego all'estero
6.1
Valido da/fino a
6.2
Modificato da/il
6.3
Tipo d'impiego
6.4
Fine dell'impiego
7
Arma ceduta in proprietà
7.1
Valido da/fino a
7.2
Modificato da/il
7.3
Materiale
7.4
Numero dell'arma

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare

8
Amministrazione
8.1
Libretto di servizio ricevuto da
8.2
Libretto di servizio consegnato a
9
Statuto secondo la legge militare
9.1
Idoneità con data
10
Catalogo delle osservazioni di servizio
10.1
Codice osservazioni di servizio
10.2
Data e statuto di validità
11
Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all'arma
11.1
Annotazione di servizio codificata in merito all'arma con data e scadenza
11.2
Contrassegno R: inidoneità medica
11.3
Codice 91: ritiro cautelare dell'arma personale o dell'arma in prestito
11.4
Codice 90: ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito
11.5
Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi d'impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell'arma personale
11.6
Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale
11.7
Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm
12
Senz'arma
12.1
Valido da/fino a
12.2
Modificato da/il
12.3
Senz'arma
13
Munizione da tasca
13.1
Valido da/fino a
13.2
Modificato da/il
13.3
Munizione da tasca
14
Altri dati
14.1
Portatore di occhiali
14.2
Categoria della licenza di condurre

Dati su militari, ex militari e personale militare

15
Dati di base
15.1
Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità)
15.2
Numero dell'unità con l'attuale/l'ultima incorporazione
15.3
Funzione e grado con complemento di grado
15.4
Giorni di servizio ancora da prestare
15.5
Istruzione speciale
15.6
Distinzioni (al massimo 10)
15.7
Arma
15.8
Giorni di servizio computabili
16
Avviso di servizio
16.1
Unità/scuola/corso
16.2
Genere del servizio
16.3
Unità diversa da quella d'incorporazione
16.4
Controllo dell'obbligo di prestare servizio
16.5
Data del licenziamento

Dati sul personale militare

17
Personale militare
17.1
Valido da/fino a
17.2
Modificato da/il
17.3
Istruzione supplementare del personale militare
17.4
Buono per il personale militare

Dati dei collaboratori

18
Reclutamento del personale
18.1
Dossier di candidatura
18.2
Documenti d'assunzione
18.3
Sicurezza
19
Gestione del personale
19.1
Dati e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento
19.2
Descrizioni del posto
19.3
Certificati
19.4
Tempo di lavoro
19.5
Impiego del personale
19.6
Affari disciplinari
19.7
Autorizzazioni
19.8
Cariche pubbliche e attività accessorie
20
Retribuzione del personale
20.1
Stipendio/indennità
20.2
Spese
20.3
Premi
20.4
Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni
20.5
Custodia di bambini complementare alla famiglia
21
Assicurazioni sociali
21.1
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione
21.2
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni
21.3
Assegni familiari
21.4
Cassa pensioni della Confederazione
21.5
Assicurazione militare
22
Salute
22.1
Attestato d'idoneità all'entrata
22.2
Valutazione dell'idoneità medica
22.3
Certificati medici
22.4
Autorizzazione per medici e assicurazioni
22.5
Richieste/pareri del Servizio medico
22.6
Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio
23
Assicurazioni in generale
23.1
Documentazione su casi di responsabilità civile
23.2
Danni agli effetti personali
24
Sviluppo del personale
24.1
Formazione e perfezionamento
24.2
Misure di sviluppo
24.3
Qualificazioni
24.4
Competenze comportamentali e competenze specialistiche
24.5
Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità
24.6
Sviluppo dei quadri
24.7
Formazione professionale di base
25
Uscita/trasferimento
25.1
Disdetta da parte del datore di lavoro
25.2
Disdetta da parte del collaboratore
25.3
Pensionamento
25.4
Decesso
25.5
Formalità d'uscita/colloquio d'uscita
25.6
Formalità di trasferimento
26
Personale militare
26.1
Incorporazione/grado/equipaggiamento
26.2
Risultati di esami e di test militari
26.3
Promozioni/servizi comandati
26.4
Prepensionamento
26.5
Militare a contratto temporaneo
27
Dati aziendali
27.1
Organizzazione dell'Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico
27.2
Attribuzione organizzativa
27.3
Gestione del tempo e delle prestazioni
27.4
Oggetti in prestito
27.5
Altri dati aziendali rilevanti

Allegato 35ter212

212 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72ter)

Dati del TFS

1.
Cognome, nome
2.
Sesso
3.
Numero AVS
3a.
Identificativi personali locali
4.
Data di nascita
5.
Indirizzo
5a.
Indirizzi e-mail
5b.
Numeri di telefono
6.
Professione
7.
Lingua madre
8.
Comune d'origine
8a.
Grado
9.
Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp)
10.
Incorporazione
10a.
Funzione
11.
Numero del fucile d'assalto o della pistola
12.
Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera)
13.
Annotazione di servizio codificata per l'inidoneità medica o l'inabilità al tiro (contrassegno «R»)
13a.
Restrizioni in materia di consegna di armi personali o di armi in prestito
14.
Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione)
15.
Dati amministrativi per la pianificazione, lo svolgimento e il controllo di esercizi di tiro e corsi di tiro, compresi i dati:
-
sui militari soggetti all'obbligo di tiro e altri tiratori partecipanti a questi esercizi e corsi
-
sulle società di tiro riconosciute, sui membri di tali società e sui funzionari per il tiro fuori del servizio coinvolti in questi esercizi e corsi
-
sugli impianti di tiro
16.
Ordinazione di munizioni e di armi, compresi i dati sulla fornitura e la restituzione
17.
Conteggi di contributi federali e ordinazioni di munizioni destinati alle società di tiro riconosciute, di corsi di tiro per ritardatari e di spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio, comprese le necessarie indicazioni sui conti
18.
Appartenenza a una società di tiro riconosciuta, con nome, indirizzo, dati di contatto e identificatore locale di tale società
19.
Dati sull'istruzione al tiro
20.
Risultati di tiro
21.
Dati sull'adempimento del tiro obbligatorio
22.
Ammissione alla partecipazione volontaria agli esercizi federali secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003213 sul tiro
23.
Permesso di domicilio nonché altre autorizzazioni e attestazioni necessarie per l'ammissione alla partecipazione volontaria agli esercizi federali secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sul tiro
24.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 35quater 214

214 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72quater)

Dati del MDM

Dati relativi a persone private

1.
Numero AVS, numero d'assicurazione sociale all'estero
2.
Cognome
3.
Nome
4.
Data di nascita
5.
Sesso
6.
Professione
7.
Indirizzo di domicilio
8.
Comune di domicilio
9.
Indirizzo postale
10.
Indicazioni sul conto
11.
Lingua di corrispondenza
12.
Blocco quale socio in affari
13.
Numeri di telefono, di cellulare e di fax
14.
Indirizzo e-mail
15.
Nazionalità
16.
Categoria di stranieri
17.
Numero d'identificazione dell'impresa (IDI)

Dati relativi a imprese

18.
Nome, impresa
19.
Indirizzi
29.
Persona di contatto (cognome, nome, settore, funzione)
21.
Indicazioni sul conto
22.
Lingua di corrispondenza
23.
Blocco quale socio in affari
24.
Numeri di telefono, di cellulare e di fax
25.
Indirizzo e-mail
26.
Numero fiscale
27.
Numero d'identificazione dell'impresa (IDI)
28.
Forma giuridica
29.
Numero d'identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS)
30.
Categoria secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (codice NOGA)
31.
Data Universal Numbering System (numero DUNS)
32.
Numero d'identificazione internazionale unico (Legal Identity Identifier, LEI)
33.
National Identify Number
34.
Ulteriori numeri e codici di incorporazione specifici dell'impresa
35.
Fallimento/validità

Dati di base logistici collegati con i soci in affari

36.
Dati di base del materiale (in particolare numero del materiale, designazione del materiale, tipo di materiale, dati relativi alle merci e alle sostanze pericolose, dati relativi al fornitore, dati relativi al produttore, dati relativi alla provenienza, dimensioni, dati sull'acquisto / sull'immagazzinamento / sulle disposizioni di manutenzione / sulle direttive per la contrassegnazione, dati relativi alla sicurezza / allo stato / alla configurazione)
37.
Dati sulla struttura dei sistemi (dati relativi alla struttura di base dei sistemi)

Allegato 35a215

215 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).

(art. 72d)

Dati del FoD

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Sesso
4.
Data di nascita, età
5.
Luogo d'origine
6.
Indirizzo
7.
Comune di domicilio
8.
Numero di telefono
9.
Indirizzo e-mail
10.
Numero AVS
11.
Numero d'identificazione personale
12.
Lingua
13.
Dati relativi al reclutamento (luogo, ciclo, data, numero di partecipanti, dati relativi all'idoneità)
14.
Incorporazione, unità, formazione
15.
Servizio presso
16.
Date del servizio
17.
Grado
18.
Funzione
19.
Dati relativi alla forma fisica e mentale, alle prestazioni, alla resistenza e alla salute, incluse le relative modifiche
20.
Stato di salute generale
21.
Anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale])
22.
Parametri della frequenza cardiaca
23.
Diverse temperature corporee
24.
Parametri di accelerazione dell'attività fisica
25.
Qualità e quantità del sonno
26.
Percezione dello stato fisico e psichico
27.
Saturazione di ossigeno (solo per scopi di ricerca secondo l'art. 39 LPD)
28.
Eloquio (solo per scopi di ricerca secondo l'art. 39 LPD)
29.
Dati di geolocalizzazione (solo per scopi di ricerca secondo l'art. 39 LPD)
30.
Dati antropometrici
31.
Dati relativi alle prestazioni sportive

Allegato 35b e 35c 216

216 Introdotti dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Allegato 35cbis 217

217 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 35d218

218 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 72hbis)

Dati delle collezioni ausiliarie di dati

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Sesso
4.
Data di nascita
5.
Numero AVS
6.
Numero personale
7.
Lingua materna
8.
Nazionalità
9.
Indirizzo per la corrispondenza, indirizzo in caso d'emergenza e indirizzo e‑mail
10.
Numero telefonico e numero di fax
11.
Incorporazione, grado, funzione, istruzione, funzione prevista
12.
Professione e titolo
13.
Stato civile
14.
Genere di entrata in servizio con le indicazioni relative al veicolo
15.
Pagamento del soldo e riferimento bancario per il pagamento del soldo
16.
Compendio dei documenti presentati
17.
Formazione dei gruppi e attribuzione delle camere
18.
Istruzioni assolte e funzioni speciali
19.
Giorni di servizio ancora da prestare
20.
Presenze e assenze
21.
Equipaggiamento
22.
Inventario, ordinazioni, prenotazioni, prestiti
23.
Descrizione delle risorse (veicoli, materiali, locali, apparecchi)

Allegato 35e219

219 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 35f 220

220 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72jter)

Dati del PSB

I seguenti dati del SIGDP conformemente all'allegato 3 dell'ordinanza del 22 novembre 2017221 sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal SIGDP:

-
Misure in materia di personale
-
Attribuzione organizzativa
-
Dati personali
-
Stato del conteggio
-
Indirizzi
-
Relazioni bancarie
-
Privilegi concernenti i viaggi
-
Famiglia/parenti
-
Dati interni all'azienda
-
Funzioni aziendali
-
Indicazione della data
-
Servizio militare/civile
-
Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti
-
Oggetto
-
Collegamento
-
Descrizione verbale
-
Vacante
-
Gruppo/cerchia di collaboratori
-
Assicurazione sociale CH

Allegato 35g222

222 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72kbis)

Dati del PAV

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Impresa e forma giuridica
4.
Data di nascita
5.
Indirizzo
6.
Numero di telefono
7.
Indirizzo e-mail
8.
Numero AVS, numero d'assicurazione sociale all'estero
9.
Numero personale della Confederazione
10.
Numero degli effetti
11.
Sesso
12.
Lingua
13.
Incorporazione
14.
Grado
15.
Funzione
16.
Statuto militare
17.
Data di entrata e di uscita
18.
Istruzione
19.
Numero, data di rilascio e data di scadenza del documento di legittimazione ufficiale (passaporto, carta d'identità ecc.)
20.
Numero d'identificazione dell'impresa e ulteriori numeri specifici dell'impresa
21.
Informazioni per l'ingresso e l'uscita transfrontalieri e lo sdoganamento
22.
Informazioni sul volo, tra cui la data, l'ora e il luogo di partenza e di atterraggio, nonché le indicazioni sull'aereo impiegato
23.
Rotta
24.
Luogo di soggiorno, coordinate
25.
Volume degli effetti di volo
26.
Ruolo e compiti assunti nella pianificazione dei voli, nelle attività prima del volo e dopo il volo, nell'esecuzione e nella verbalizzazione di un volo
27.
Prestazioni fornite in relazione a un volo o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo
28.
Prestazioni di cui si usufruisce in veste di persona a bordo o che partecipa alle operazioni di volo
29.
Dati assicurativi, comprese le polizze
30.
Coordinate bancarie
31.
Diritto a pretese di indennizzo e a diritti derivanti da assicurazioni, compresi i dati sul trattamento e il versamento
32.
Categoria di versamento
33.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata, quali ad esempio il peso corporeo

Allegato 36

(art. 77)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...223

223 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6667.