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910.12

Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati1

(Ordinanza DOP/IGP)

del 28 maggio 1997 (Stato 1° gennaio 2024)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 capoversi 1 e 2 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura (LAgr),
visto l'articolo 41a della legge del 4 ottobre 19913 sulle foreste (LFo),4

ordina:

2 RS 910.1

3 RS 921.0

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (di seguito «prodotti») che sono iscritte nel registro federale sono protette.5

2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al relativo elenco degli obblighi.6

2bis Le derrate alimentari ottenute a partire da prodotti agricoli sono equiparate, in ogni tappa della trasformazione, ai prodotti agricoli trasformati.7

3 Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall'ordinanza del 14 novembre 20078 sul vino.9

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

7 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

8 RS 916.140

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

Art. 211 Denominazione di origine

1 Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto:12

a.
originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese;
b.
le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e
c.
che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata.

2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.13

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Art. 314 Indicazione geografica

1 Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto:15

a.
originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese;
b.
di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita a tale origine geografica; e
c.
che è prodotto, trasformato o elaborato in un'area geografica determinata.

2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche.16

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Art. 4 Denominazione generica

1 Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica.

2 Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato un nome comune che lo designa.

3 Per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori determinanti, segnatamente dell'opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine.17

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

Art. 4a18 Denominazioni omonime

1 Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già registrata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un'altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o del luogo di origine dei prodotti.19

2 L'utilizzazione della denominazione omonima registrata successivamente deve differenziarsi chiaramente dall'utilizzazione di quella già registrata, al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre in errore i consumatori.

18 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Art. 4b20 Nome di una varietà vegetale o di una razza animale

1 Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica se corrisponde al nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

2 Il rischio d'inganno è escluso in particolare se la denominazione è identica a quella di una varietà vegetale o di una razza animale locale che non ha lasciato la propria regione di origine o se il nome della varietà vegetale o della razza animale può essere modificato.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

Sezione 2: Procedura di registrazione

Art. 521 Diritto di presentare la domanda

1 Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) una domanda di registrazione.

2 Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, un raggruppamento è considerato rappresentativo se:

a.
i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto;
b.
almeno il 60 per cento dei produttori, il 60 per cento dei trasformatori e il 60 per cento degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e
c.
fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.

3 Per i prodotti vegetali e i prodotti vegetali trasformati, nel calcolo del 60 per cento in virtù del capoverso 2 lettera b sono considerati soltanto i gestori che producono una ingente quantità della materia prima.

4 Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, un raggruppamento è considerato rappresentativo se:

a.
i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto;
b.
i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento della superficie forestale e il 60 per cento dei trasformatori; e
c.
fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.

5 Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto:

a.
quelli che producono la materia prima;
b.
quelli che trasformano il prodotto;
c.
quelli che elaborano il prodotto.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).

Art. 6 Contenuto della domanda

1 La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l'indicazione geografica sono soddisfatte.

2 Contiene in particolare:

a.
il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentatività;
b.
la denominazione di origine o l'indicazione geografica da registrare;
c.
gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica;
d.
gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l'evoluzione storica del prodotto);
e.
gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico );
f.
la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti;
g.22
un riassunto con le seguenti indicazioni:
-
il nome, l'indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente,
-
il nome del prodotto,
-
la protezione chiesta,
-
il tipo di prodotto,
-
la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente,
-
gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica,
-
il dossier sull'evoluzione storica del prodotto,
-
le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico,
-
la descrizione dei metodi locali, leali e costanti,
-
gli elementi principali dell'elenco degli obblighi (area geografica, descrizione del prodotto e delle sue principali caratteristiche, descrizione del metodo di ottenimento, organismo di certificazione, etichettatura e tracciabilità).

3 Deve essere corredata di un elenco degli obblighi e della prova che la domanda è stata accolta dall'assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.23

22 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

Art. 7 Elenco degli obblighi

1 L'elenco degli obblighi comprende:

a.
il nome del prodotto, inclusa la denominazione di origine o l'indicazione geografica;
b.
la delimitazione dell'area geografica;
c.24
la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche; per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, comprende la descrizione del materiale forestale e delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche;
d.
la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;
e.25
la designazione di uno o più organismi di certificazione nonché le esigenze minime relative al controllo;
f.26
...

2 Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:

a.
gli elementi specifici dell'etichettatura;
b.
la descrizione di un'eventuale forma particolare del prodotto;
c.
gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell'area geografica determinata;
d.27
l'obbligo di fare controllare la fabbricazione, il preconfezionamento e l'etichettatura da uno o più organismi di certificazione di cui al capoverso 1 lettera e.28

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

26 Abrogata dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

27 Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 697).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4867). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

Art. 829 Pareri

L'UFAG invita le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).

Art. 8a30 Procedura di registrazione delle denominazioni estere

1 Le domande presentate da un raggruppamento di un Paese terzo devono soddisfare le esigenze degli articoli 5-7 e contenere gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo Paese di origine.

2 Trattandosi di una denominazione che fa riferimento a un'area geografica transfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un'area geografica transfrontaliera, più raggruppamenti possono presentare una domanda comune.

3 La domanda, redatta in una delle tre lingue ufficiali o accompagnata da una traduzione certificata in una di queste lingue, è trasmessa dal raggruppamento richiedente all'UFAG sia direttamente sia per il tramite delle autorità del Paese terzo interessato. Se la domanda è redatta in un'altra lingua l'UFAG può ordinarne una traduzione.

4 Se il testo originale della denominazione non è scritto in caratteri latini, deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri.

5 L'UFAG chiede il parere delle autorità federali interessate.31

30 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

31 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).

Art. 9 Decisione e pubblicazione

1 L'UFAG decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2-7.32

2 Se accetta la domanda, questa viene pubblicata, con gli elementi principali dell'elenco degli obblighi, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

32 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).

Art. 10 Opposizione

1 Possono opporsi alla registrazione:

a.
le persone in grado di far valere un interesse degno di protezione;
b.33
i Cantoni, qualora si tratti di una denominazione svizzera, di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 o di una denominazione estera totalmente o parzialmente omonima a un'entità geografica cantonale.

2 L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'UFAG entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione.

3 Possono essere addotti in particolare i seguenti motivi di opposizione:

a.
la denominazione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 o 3;
b.
la denominazione è considerata generica;
c.
il raggruppamento non è rappresentativo;
d.34
la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una denominazione completamente o parzialmente omonima utilizzata da parecchio tempo.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

Art. 12 Registrazione e pubblicazione

1 La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

a.
se non sono state presentate opposizioni entro i termini prescritti;
b.36
se eventuali opposizioni o ricorsi sono stati respinti.

2 La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

Art. 13 Registro

1 L'UFAG tiene il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

2 Il registro contiene:

a.
la denominazione, la menzione DOP (denominazione d'origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta) e il suo numero;
b.
il nome del raggruppamento;
c.
l'elenco degli obblighi;
d.
la data della registrazione;
e.
la data della pubblicazione della registrazione.

3 Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.

Art. 14 Modifica dell'elenco degli obblighi

1 Le modifiche dell'elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura di quella prevista per le registrazioni.

2 Le seguenti modifiche dell'elenco degli obblighi sono oggetto di una procedura semplificata:

a.
designazione di un nuovo organismo di certificazione o eliminazione di uno esistente;
b.
modifica degli elementi specifici dell'etichettatura;
c.
modifica della descrizione dell'area geografica se le entità geografiche sono rinominate, segnatamente in caso di aggregazioni comunali.37

3 Nella procedura semplificata si rinuncia a chiedere il parere di cui all'articolo 8 e alla pubblicazione della decisione di cui all'articolo 9, inoltre non si applica la procedura d'opposizione di cui agli articoli 10 e 1138

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

Sezione 2a:39
Sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi

39 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 697).

Art. 14a

1 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può autorizzare, con un'ordinanza, una sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi elencate all'articolo 7 capoverso 1 lettere c e d nei casi seguenti:

a.
eventi naturali eccezionali a causa dei quali è impossibile adempiere determinati punti dell'elenco degli obblighi per un determinato periodo;
b.
decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segnatamente in ambito sanitario o fitosanitario, a causa delle quali è impossibile rispettare delle disposizioni dell'elenco degli obblighi per un determinato periodo.

2 Il raggruppamento presenta all'UFAG la domanda di sospensione temporanea. Questa deve essere corredata della prova che è stata accolta dall'assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.

3 Deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha alcun effetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto né sulla sua forma distintiva.

4 Deve dimostrare che saranno prese misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente.

5 Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri in relazione alla sospensione temporanea delle disposizioni. In particolare può limitare la sospensione a una parte dell'area geografica.

6 La sospensione temporanea non può avere una durata superiore a un anno e può essere rinnovata soltanto una volta consecutivamente per lo stesso motivo.

Sezione 2b:40 Procedura di cancellazione41

40 Originaria Sez. 2a.

41 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

Art. 1542

1 L'UFAG cancella la registrazione di una denominazione protetta:

a.
su richiesta, se la denominazione protetta non è più utilizzata o se l'insieme degli utenti e i Cantoni in questione non sono più interessati al suo mantenimento,
b.
se è accertato che il rispetto dell'elenco degli obblighi della denominazione protetta non è più garantito per motivi fondati;
c.43
se non è più protetta nel suo Paese d'origine secondo l'articolo 8a.

2 L'UFAG consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate qualora si tratti di una denominazione svizzera o di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2. Sente le parti conformemente all'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 196844 sulla procedura amministrativa.45

3 La cancellazione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

43 Introdotta dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

44 RS 172.021

45 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).

Sezione 3: Protezione

Art. 1646 Divieto di impiego delle menzioni DOC, DOP o IGP e di menzioni simili47

1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» nonché le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.48

2 È parimenti vietato l'impiego di menzioni simili a quelle di cui al capoverso 1 o di menzioni che possono indurre in errore.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti la cui denominazione, benché registrata, non è stata certificata conformemente all'articolo 18.49

4 Sono fatte salve le denominazioni estere registrate nel loro Paese di origine.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Art. 16a50 Menzioni DOC, DOP e IGP

1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» oppure le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) devono figurare in una delle lingue ufficiali sull'etichetta dei prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.

2 L'impiego delle menzioni e abbreviazioni secondo il capoverso 1 è facoltativo nel caso di prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente all'articolo 8a.

50 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6109). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Art. 17 Estensione della protezione

1 L'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato:

a.
per ogni prodotto comparabile non conforme all'elenco degli obblighi;
b.
per ogni prodotto non comparabile, se tale impiego sfrutta la reputazione della denominazione protetta.

2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:

a.
se la denominazione registrata è imitata o evocata;
b.
se è tradotta;
c.
se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «modo», «imitazione», «secondo la ricetta» o simili;
d.
se la provenienza del prodotto è indicata;
e.51
...

3 Sono parimenti vietati:

a.
qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura, alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto;
b.
qualsiasi impiego di un recipiente o di un imballaggio che può indurre in errore sull'origine del prodotto;
c.52
qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettera b.

4 È vietato qualsiasi riferimento all'incorporazione di un prodotto che beneficia di una denominazione protetta come ingrediente o componente all'interno o in prossimità della denominazione specifica di un prodotto trasformato:

a.
se il prodotto trasformato contiene altri ingredienti o componenti comparabili a quelli che beneficiano della denominazione protetta; oppure
b.
se l'ingrediente o il componente non attribuisce al prodotto trasformato una caratteristica sostanziale.53

5 Se, nei casi a cui non si applica il divieto dell'articolo 4, si fa riferimento all'incorporazione di un prodotto che beneficia di una denominazione protetta, l'applicazione grafica di una menzione in virtù dell'articolo 16a non deve indurre a pensare, erroneamente, che sia il prodotto trasformato, e non il suo ingrediente o il suo componente, a beneficiare della denominazione protetta.54

51 Introdotta dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3903). Abrogata dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

53 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).

54 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).

Art. 17a55 Prodotti non conformi all'elenco degli obblighi

1 I prodotti che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione della domanda di registrazione sono stati legalmente commercializzati sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della registrazione. Possono essere commercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione.

2 Se l'elenco degli obblighi è modificato conformemente all'articolo 14 capoverso 1, i prodotti possono ancora essere fabbricati, confezionati, etichettati e commercializzati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

55 Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Sezione 4: Controllo ed esecuzione56

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Art. 18 Denominazione dell'organismo di certificazione

1 Chiunque utilizzi una denominazione di origine registrata o un'indicazione geografica deve affidare a un organismo di certificazione definito nell'elenco degli obblighi il controllo della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto.

1bis ... 57

2 Il DEFR stabilisce le esigenze minime relative al controllo.58

57 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5445). Abrogato dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 681).

58 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 697).

Art. 1959 Esigenze e oneri posti agli organismi di certificazione

1 Gli organismi di certificazione che intendono esercitare la loro attività conformemente alla presente ordinanza devono essere autorizzati dall'UFAG.

2 L'UFAG rilascia loro su richiesta l'autorizzazione se:

a.
sono accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199660 sull'accreditamento e sulla designazione; per ogni denominazione per la quale svolgono i controlli, dispongono dell'estensione del settore di accreditamento al relativo prodotto;
b.
dispongono di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di controllo in cui sono segnatamente fissati i criteri che le aziende sottoposte al controllo di un organismo di certificazione sono tenute a osservare come oneri nonché di un piano di provvedimenti adeguati applicabili in caso di irregolarità;
c.
offrono garanzie di obiettività e imparzialità adeguate e dispongono di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere i loro compiti;
d.
dispongono di una procedura e di modelli scritti che applicano per i compiti seguenti:
1.
elaborazione di una strategia basata sulla valutazione dei rischi per il controllo delle aziende,
2.
scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
3.
osservanza delle misure adottate dall'UFAG in virtù dell'articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità,
4.61
rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202062 sulla protezione dei dati.

3 Gli organismi di certificazione devono inoltre adempiere le esigenze stabilite in virtù dell'articolo 18 capoverso 2 dal DEFR.63

4 L'UFAG può sospendere o revocare l'autorizzazione di un organismo di certificazione se questo non soddisfa le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente della sua decisione il Servizio d'accreditamento svizzero.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).

60 RS 946.512

61 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 125 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

62 RS 235.1

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 697).

Art. 19a64 Organismi di certificazione esteri

1 L'UFAG, d'intesa con il Servizio di accreditamento svizzero, riconosce gli organismi di certificazione esteri che intendono esercitare attività sul territorio svizzero se tali organismi possono comprovare di disporre di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.65

2 Gli organismi di certificazione esteri devono segnatamente:

a.
adempiere le esigenze di cui all'articolo 19 capoverso 2;
b.
conoscere la legislazione svizzera pertinente;
c.
avere sede sociale in Svizzera.

3 All'atto della presentazione di una domanda di riconoscimento occorre dichiarare che le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 sono adempiute.

4 È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 199566 sugli ostacoli tecnici al commercio.

5 L'UFAG può accordare riconoscimenti limitati nel tempo e subordinarli a oneri. Può segnatamente imporre all'organismo di certificazione estero gli oneri seguenti:

a.
consentire i controlli dell'UFAG sulle attività esercitate in Svizzera e cooperarvi;
b.
fornire all'UFAG informazioni dettagliate sulle attività esercitate in Svizzera;
c.
utilizzare i dati e le informazioni raccolti in occasione dei controlli unicamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;
d.
concordare preventivamente con l'UFAG qualsiasi modifica dei fatti importanti per il riconoscimento;
e.
contrarre un'assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

6 L'UFAG può annullare il riconoscimento se le esigenze, gli obblighi e gli oneri non sono adempiuti.

64 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).

66 RS 946.51

Art. 2067 Denuncia di irregolarità

Gli organismi di certificazione notificano all'UFAG, ai chimici cantonali competenti e ai raggruppamenti le irregolarità constatate in occasione dei loro controlli.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

Art. 2168 Esecuzione da parte dell'UFAG

1 L'UFAG esegue la presente ordinanza conformemente alla legislazione sull'agricoltura, purché non si tratti di derrate alimentari.

2 È inoltre incaricato di:

a.
tenere un elenco degli organismi di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d'applicazione della presente ordinanza;
b.
registrare le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;
c.
sorvegliare gli organismi di certificazione (art. 19 e 19a).

3 Può ricorrere a esperti.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Art. 21a69 Sorveglianza degli organismi di certificazione

1 L'attività di sorveglianza dell'UFAG comprende in particolare:

a.
la valutazione delle procedure interne degli organismi di certificazione riguardanti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo per quanto attiene al rispetto delle esigenze fissate nella presente ordinanza;
b.
la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di opposizioni e di ricorsi.

2 L'UFAG coordina la sua attività di sorveglianza con quella del SAS.

3 Nel quadro della sua attività di sorveglianza assicura il rispetto delle esigenze di cui agli articoli 19 e 19a capoverso 2.

4 ...70

5 Può emanare istruzioni all'attenzione degli organismi di certificazione. Queste comprendono altresì un elenco di misure per l'armonizzazione delle procedure degli organismi di certificazione in caso di irregolarità.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

70 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).

Art. 21b71 Ispezione annuale degli organismi di certificazione

1 L'UFAG procede a un'ispezione annuale presso gli organismi di certificazione ammessi in Svizzera conformemente agli articoli 19 e 19a, se ciò non è garantito nel quadro dell'accreditamento.

2 Verifica in particolare se l'organismo di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e se li applica per i compiti seguenti:

a.
elaborazione di una strategia basata sui rischi per il controllo delle aziende,
b.
scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
c.
applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell'articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità o infrazioni,
d.72
rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202073 sulla protezione dei dati.

71 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

72 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 125 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

73 RS 235.1

Art. 21c74 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la sezione 3 conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari, fatto salvo l'articolo 21.

2 Segnalano all'UFAG e agli organismi di certificazione le irregolarità constatate.

74 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 2376 Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2007

1 Le domande di registrazione pendenti all'entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2007 sono esaminate secondo il nuovo diritto.

2 In deroga all'articolo 16a, i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto anteriore fino al 1° giugno 2008 e possono essere commercializzati in tale forma fino a scadenza della loro data di consumazione.

3 Il previgente articolo 17a si applica a tutte le denominazioni registrate per le quali il termine transitorio ivi previsto non è ancora scaduto.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).

Art. 23a77 Disposizioni transitorie della modifica dell'11 novembre 2020

1 L'articolo 5 capoverso 3 della presente ordinanza non si applica alle denominazioni già registrate prima dell'entrata in vigore della modifica dell'11 novembre 2020.

2 In deroga all'articolo 18 capoverso 1bis, i prodotti che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2021.

3 Gli organismi di certificazione svizzeri che, prima dell'entrata in vigore della modifica dell'11 novembre 2020, esercitavano già attività nel quadro della presente ordinanza e che sono accreditati conformemente all'articolo 19 capoverso 2 lettera a, sono considerati organismi di certificazione autorizzati conformemente all'articolo 19 capoverso 1.

77 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).

Allegato82

82 Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 303).