1 Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.
2 Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:10
- a.
- gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b.11
- rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;
- c.12
- controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStrI13, dell'Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'Accordo del 21 giugno 200115 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell'allegato;
- d.
- rilascio e controllo dei visti;
- e.
- attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f.
- organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g.
- compiti di cui alla LCit16;
- h.17
- trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di respingimento;
- i.18
- applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione e dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;
- j.19
- agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri della SEM;
- k.20
- compiti di cui alla legge dell'8 ottobre 199921 sui lavoratori distaccati.
3 Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:22
- a.
- gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b.23
- rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;
- c.
- acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
- d.
- rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi24;
- e.
- organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;
- f.25
- valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dalla SEM;
- g.
- applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85-87 della LAsi;
- h.26
- determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
- i.27
- agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo;
- j.28
- trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di respingimento.
4 Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.
4bis Ai fini del controllo e per l'allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e di respingimento disposte nei confronti di stranieri conformemente alla LAsi, alla LStrI, all'Accordo sulla libera circolazione, al Codice penale (CP)29 e al Codice penale militare del 13 giugno 192730 (CPM), nel sistema d'informazione sono registrati i dati seguenti:
- a.
- le decisioni di cui all'articolo 68a capoversi 1 e 2 LStrI, nonché le decisioni di allontanamento pronunciate nei confronti di cittadini di Stati dell'UE/AELS;
- b.
- la pronuncia di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'ar-ticolo 49a o 49abis CPM (espulsione giudiziaria);
- c.
- la sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
- d.
- la revoca della sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
- e.
- la rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria obbligatoria ai sensi dell'articolo 66a capoversi 2 e 3 CP o dell'articolo 49a capoversi 2 e 3 CPM;
- f.
- nel caso di un'espulsione giudiziaria pronunciata in Svizzera, la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero;
- g.
- le relative fattispecie penali;
- h.
- la partenza volontaria o coatta;
- i.
- lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;
- j.
- i motivi che hanno determinato la misura di allontanamento e di respingimento.31
4ter I dati di cui al capoverso 4bis sono trasmessi automaticamente da VOSTRA, in quanto non siano già contenuti nel SIMIC.32
5 Il numero AVS33 di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194634 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.35