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1

Ordinanza

sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) del 29 marzo 2000 (Stato 4 luglio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); nonché in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1

Obiettivi e funzioni

1

Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell'ambito del mandato costituzionale.

2

A tale scopo persegue i seguenti obiettivi: a. si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni interstatali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera;

b. assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politica estera della Svizzera;

c. garantisce la qualità e l'efficacia dell'attività diplomatica e consolare della Svizzera;

d. sensibilizza la popolazione sull'importanza della politica estera e sui suoi effetti per la Svizzera.

3

Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni: a. pianifica e sviluppa le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera; b. tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all'elaborazione dei trattati internazionali;

c. è responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia (DFE), la politica di sviluppo della Svizzera;

RU 2000 1239 1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.211.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.211.1

d.3 tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera.


Art. 2

Principi dell'attività dipartimentale Nel realizzare i suoi obiettivi e le sue attività, oltre che dei principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento tiene conto in particolare dei seguenti principi: a. coordina l'attività di politica estera dei dipartimenti e degli uffici e collabora strettamente a tale scopo con tutti i servizi amministrativi interessati; b. cura le relazioni con le cerchie interessate dalla politica estera.


Art. 3

Competenze particolari

Il Dipartimento decide circa: a. l'apertura e la chiusura di sedi consolari; b. il trasferimento, da una missione all'altra, della competenza diplomatica per un Paese.


Art. 4

Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi secondo gli articoli 6-11 servono da guida alle unità amministrative del Dipartimento nell'adempimento dei loro compiti e competenze, come sono sanciti dalla legislazione federale.

Capitolo 2: Uffici e altre unità amministrative Sezione 1: Segreteria generale

Art. 5

4 La Segreteria generale svolge le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e adempie
segnatamente i seguenti compiti principali: a. sostiene il capo del Dipartimento nella direzione del Dipartimento e nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale; b. è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling e del coordinamento a livello dipartimentale;

c. informa all'interno e all'estero sulla politica estera della Svizzera; d. esercita la vigilanza sulla gestione diplomatica e consolare delle rappresentanze svizzere all'estero;

3

Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2056).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1155).

Organizzazione del DFAE 3

172.211.1

e. esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria del Dipartimento; f. garantisce la parità delle opportunità in rapporto ai sessi e alla lingua nel Dipartimento;

g. assicura l'integrazione telematica nel Dipartimento.

Sezione 2: Segreteria di Stato

Art. 6

1 La Segreteria di Stato è diretta dal Segretario di Stato.

2

Il Segretario di Stato esercita le seguenti funzioni ai sensi dell'articolo 46 LOGA: a. consiglia il Capo del Dipartimento in tutte le questioni di politica estera; b. rappresenta il Capo del Dipartimento sul piano interno ed esterno; c. dispone, come rappresentante del Capo del Dipartimento, di un ampio potere di impartire istruzioni ai Direttori; d. coordina le attività di politica estera all'interno del Dipartimento e fra i dipartimenti.

3

Inoltre, la Segreteria di Stato svolge le seguenti funzioni: a. sviluppa strategie e concetti di politica estera; b. promuove l'immagine della Svizzera all'estero e coordina le relative attività; c. gestisce il servizio del protocollo; d.5 elabora, d'intesa con i dipartimenti competenti, la politica internazionale di sicurezza e di disarmo.

Sezione 3: Uffici

Art. 7

Direzione politica

1

La Direzione politica persegue, sotto la direzione del Segretario di Stato, i seguenti obiettivi:

a. difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo ottimale delle relazioni bilaterali e multilaterali; b. promuove l'integrazione politica della Svizzera in Europa; c. garantisce la coerenza della posizione svizzera nei confronti delle organizzazioni e degli organismi internazionali;

5

Abrogata dal n. I dell'O del 10 apr. 2002 (RU 2002 1155). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2056).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.211.1

d. assicura in collaborazione con i dipartimenti competenti, il coordinamento in materia di politica estera nei settori della politica delle migrazioni, della piazza finanziaria, dell'ambiente, nonché della politica economica, scientifica e culturale.

2

Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni: a. coordina e assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e le rappresentanze svizzere all'estero, fatti salvi i settori specifici in cui le unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente con le rappresentanze svizzere all'estero. Essa impartisce alle rappresentanze svizzere all'estero le istruzioni necessarie; b.6 attua, d'intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell'uomo e la democrazia e tratta questioni relative alla politica delle sanzioni; c. partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali nei quali la competenza spetta ad altri dipartimenti, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie;

d. tratta le questioni relative alla posizione della Svizzera quale Paese ospite di organizzazioni internazionali nonché alla presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali; e. si occupa dei casi di protezione consolare, nonché delle questioni riguardanti gli Svizzeri all'estero, ad eccezione di quelle che sono di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia nell'ambito della previdenza per gli Svizzeri all'estero e del rapimento internazionale di minori.


Art. 8

Ufficio dell'integrazione 1

L'Ufficio dell'integrazione è il centro di competenze della Confederazione per le questioni concernenti l'integrazione europea e, in questo ambito, è l'organo comune permanente di coordinamento del Dipartimento e del DFE ai sensi dell'articolo 55 LOGA.

2

Esso è direttamente sottoposto al Segretario di Stato del Dipartimento e al Segretario di Stato del DFE e rappresenta il servizio per l'Unione europea (servizio UE) della Direzione politica del Dipartimento e del Segretariato di Stato dell'economia (SECO) del DFE.

3

Esso svolge le seguenti funzioni: a. osserva e analizza l'evoluzione dell'integrazione europea, prepara le decisioni in materia d'integrazione e impartisce istruzioni alla missione svizzera presso l'UE;

b. si occupa della preparazione e della negoziazione di trattati con l'UE in collaborazione con gli uffici competenti in materia e coordina l'esecuzione e l'ulteriore sviluppo dei trattati;

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2056).

Organizzazione del DFAE 5

172.211.1

c. osserva e analizza l'evoluzione del diritto europeo; d. funge da consulente e coordinatore per l'intera Amministrazione federale nelle questioni inerenti alla politica e al diritto d'integrazione; e. informa sulla politica d'integrazione svizzera, sull'integrazione europea in generale e sul diritto europeo.


Art. 9

Direzione del diritto internazionale pubblico 1

La Direzione del diritto internazionale pubblico tratta questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera.

2

Essa persegue i seguenti obiettivi: a. provvede alla corretta interpretazione e applicazione di tutte le norme del diritto internazionale pubblico da parte delle autorità svizzere; b. si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico.

3

Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico svolge segnatamente le seguenti funzioni: a. fornisce consulenza giuridica al Consiglio federale per la conduzione della sua politica estera;

b. collabora nell'elaborazione del diritto internazionale pubblico, segnatamente nell'ambito di negoziati, della conclusione e dell'attuazione di trattati internazionali; c. si occupa del diritto di vicinato e della cooperazione transfrontaliera e in particolare delle relazioni con il Principato del Liechtenstein;

d. cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali, tiene la relativa documentazione e svolge le funzioni di depositario; e. tratta inoltre i seguenti settori di compiti: 1. considerate le competenze di altri dipartimenti, i diritti dell'uomo, 2. il diritto internazionale umanitario, 3. la sicurezza internazionale e la neutralità, 4. il diritto europeo, in collaborazione con l'Ufficio dell'integrazione e fatte salve le competenze dell'Ufficio federale di giustizia nell'ambito della verifica della compatibilità del diritto svizzero con il diritto europeo, 5. la navigazione renana e marittima.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.211.1


Art. 10

Direzione dello sviluppo e della cooperazione 1

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) persegue gli obiettivi fissati nella legge federale del 19 marzo 19767 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali nonché nel decreto federale del 24 marzo 19958 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

2

Nel perseguire questi obiettivi, essa svolge insieme al SECO le seguenti funzioni: a. definisce la politica federale di sviluppo; b. attua la cooperazione internazionale allo sviluppo e la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

3

Essa è inoltre responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione e dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero.

a9 Direzione delle risorse e rete esterna 1

La Direzione delle risorse e della rete esterna è responsabile della garanzia e della direzione delle risorse e assicura le prestazioni necessarie per una gestione in funzione dei risultati a livello del Dipartimento e segnatamente anche delle rappresentanze svizzere all'estero.

2

Persegue in merito i seguenti obiettivi: a. sostiene il capo del Dipartimento nella realizzazione degli obiettivi del Dipartimento grazie all'impiego efficace delle risorse necessarie; b. mantiene una rete svizzera di rappresentanze all'estero adeguata ai bisogni della politica estera svizzera e degli Svizzeri all'estero; c. crea le premesse per una gestione in funzione dei risultati e parsimoniosa nelle rappresentanze svizzere all'estero, mediante la fornitura di prestazioni adeguate e mettendo a disposizione i necessari strumenti di direzione e di supervisione; d. sostiene le rappresentanze svizzere all'estero nell'adempimento dei loro compiti e assicura, per mezzo della logistica e di prestazioni informatiche, la comunicazione e il coordinamento tra la rete esterna e la Centrale.

3

Nel perseguimento di questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, per quanto esse non siano delegate ad altre Direzioni: a. gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni logistiche e telematiche;

b. adotta provvedimenti per la protezione delle rappresentanze svizzere all'estero e dei loro membri;

c. provvede a prestazioni consolari efficienti e rispettose degli utenti; 7 RS

974.0

8 RS

974.1

9

Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1155).

Organizzazione del DFAE 7

172.211.1

d. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica per il Dipartimento a livello della Direzione;

e. esercita l'alta vigilanza sugli acquisti pubblici per la totalità delle Direzioni e del Dipartimento.

4

Sono subordinati alla Direzione delle risorse e rete esterna: a. il consulente per la protezione dei dati; b. la Centrale viaggi della Confederazione. Conformemente al mandato di prestazioni del Consiglio federale, quest'ultima fornisce le seguenti prestazioni a profitto o su mandato della Confederazione: 1. prestazioni di viaggio a livello mondiale, con garanzia di condizioni

economiche,

2. prestazioni di servizi nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri, 3. prestazioni di servizi nell'ambito dell'organizzazione di conferenze.10 Sezione 4: Rappresentanze svizzere all'estero

Art. 11

1 Le rappresentanze svizzere all'estero tutelano gli interessi della Svizzera negli Stati ospiti e presso le organizzazioni internazionali e riferiscono alle autorità competenti in Svizzera.

2

Si adoperano per gli interessi della Svizzera e assicurano all'estero la coerenza della politica estera della Svizzera.

3

Curano o fungono da intermediari per le relazioni fra le autorità svizzere ed estere, ad eccezione dei settori in cui le autorità svizzere sono autorizzate in virtù di speciali regolamenti giuridici o di speciali accordi con il Dipartimento a intrattenere relazioni dirette con le autorità e gli uffici esteri.

4

Nell'ambito della loro competenza, forniscono i necessari servizi consolari.

5

Sono sottoposte alla Direzione politica, ad eccezione delle funzioni della Direzione delle risorse e dalla rete esterna di cui nell'articolo 10a.11 10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° set. 2006 (RU 2006 2625).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1155).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.211.1

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 12

Modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 9 maggio 197912 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue: Art. 2 e 3 Abrogati 2. L'ordinanza del 28 marzo 199013 sulla delega di competenze è modificata come segue: Art. 3, 4, 4a, 27 e 28 Abrogati

Art. 13

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2000.

12 [RU

1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1995 2770 art. 16, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1837 art. 19 n. 1. RU 2001 267 art. 32 lett. a]

13 [RU

1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3 , 2000 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1837 art. 19 n. 2. RU 2001 267 art. 32 lett. c]