01.01.2021 - * / In Kraft
01.07.2018 - 31.12.2020
24.03.2015 - 30.06.2018
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01.03.2015 - 23.03.2015
01.01.2015 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
15.05.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 14.05.2011
01.09.2006 - 31.12.2008
01.08.2002 - 31.08.2006
01.06.2002 - 31.07.2002
01.06.2000 - 31.05.2002
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1

Ordinanza

sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) del 20 aprile 201 (Stato 24 marzo 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); nonché in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Dipartimento

Art. 1

Obiettivi e funzioni

1

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell'ambito del mandato costituzionale.

2

A tale scopo persegue i seguenti obiettivi: a. si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni internazionali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera;

b. assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politica estera della Svizzera;

c.3 garantisce la qualità e l'efficacia dell'attività diplomatica e consolare nonché dell'attività nel quadro della cooperazione internazionale della Svizzera; d. sensibilizza la popolazione sull'importanza della politica estera e sui suoi effetti per la Svizzera.

3

Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni: a. pianifica e sviluppa, in collaborazione con gli altri dipartimenti, le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera; b. tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all'elaborazione dei trattati internazionali; RU 2011 1631

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

172.211.1

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.211.1

c. è responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca4, la politica di sviluppo della Svizzera; d. tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera.


Art. 2

Principi dell'attività dipartimentale Nel realizzare i suoi obiettivi e le sue attività, oltre che dei principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DFAE tiene conto in particolare dei seguenti principi: a. coordina l'attività di politica estera dei dipartimenti e degli uffici e collabora strettamente a tale scopo con tutti i servizi amministrativi interessati; b. cura le relazioni con le cerchie interessate dalla politica estera.


Art. 3

Competenze particolari

Il DFAE decide circa: a. l'apertura e la chiusura di sedi consolari; b. il trasferimento, da una missione all'altra, della competenza diplomatica per un Paese;

c. la rappresentanza della Svizzera davanti a tribunali internazionali e organi di risoluzione delle controversie; sono fatte salve le competenze degli altri dipartimenti.


Art. 4

Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi secondo gli articoli 5-13 servono da guida alle unità amministrative del DFAE nell'adempimento dei loro compiti e competenze, come sono sanciti dalla legislazione federale.

Capitolo 2: Uffici e altre unità amministrative Sezione 1: Segreteria generale

Art. 5

1 La Segreteria generale (SG-DFAE) svolge le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti: a. sostiene il capo del Dipartimento nella sua funzione di membro del Consiglio federale e di capo del DFAE;

4

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

Organizzazione del DFAE. O 3

172.211.1

b. pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento e segue in particolare gli affari interdipartimentali importanti; c. pianifica, sviluppa e coordina l'informazione e la comunicazione del DFAE nei confronti dell'opinione pubblica in Svizzera e all'estero; d.5 garantisce il proseguimento della ricerca storica nell'ambito dei lavori della commissione indipendente di esperti «Svizzera - Seconda guerra mondiale», rappresenta il DFAE nella Commissione nazionale per la pubblicazione di documenti diplomatici svizzeri ed è responsabile del trattamento di tutte le richieste di consultazione di archivi del DFAE ancora soggetti a un termine di protezione; e.6 svolge gli incarichi conferiti al DFAE ai sensi della legislazione sulla comunicazione dell'immagine nazionale; in particolare, trasmette informazioni all'interno e all'esterno del Paese sulla politica estera della Svizzera e promuove l'immagine nazionale all'estero. Coordina le sue attività con quelle che altri uffici, interni o esterni alla Confederazione, svolgono in questo ambito;

f.7 assicura, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno, il coordinamento della politica estera in materia di politica culturale; g.8 esercita la vigilanza sulla gestione del DFAE; h.9 garantisce la parità delle opportunità all'interno del DFAE in relazione al sesso e alla lingua;

i.10 dirige il Centro di competenza in contratti e acquisti pubblici per tutto il DFAE ed esercita la vigilanza sugli acquisti pubblici e la gestione dei contratti per il DFAE; j.11 dirige il «Compliance Office» come interlocutore per le segnalazioni di irregolarità e malfunzionamenti connessi a compiti del DFAE ed è responsabile, in collaborazione con il Gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione e la Divisione Politiche estere settoriali del DFAE, della prevenzione della corruzione e degli abusi all'interno del DFAE;

k.12 funge da servizio dei ricorsi interno del DFAE.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.211.1

2

La Revisione interna DFAE (RI DFAE), sottoposta alla SG-DFAE, esercita la sua attività in modo autonomo e indipendente nel rispetto delle disposizioni legali e del suo regolamento e in tal modo sostiene la SG-DFAE e la direzione del DFAE nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza.13 Sezione 2: Segreteria di Stato

Art. 6

1 La Segreteria di Stato è diretta dal segretario di Stato.

2

Il segretario di Stato: a. consiglia il capo del DFAE in tutte le questioni di politica estera; b. rappresenta il capo del DFAE sul piano interno ed esterno; c. dispone, come rappresentante del capo del DFAE, di un ampio potere di impartire istruzioni ai direttori; d.14 è responsabile per le relazioni con l'Unione europea e assume i relativi compiti di vigilanza in seno al Dipartimento e i pertinenti compiti di coordinamento per l'Amministrazione federale.

3

La Segreteria di Stato: a. sviluppa strategie e concetti di politica estera; b. consiglia e sostiene la o il presidente della Confederazione nella pianificazione, nel coordinamento e nella gestione dei contatti nell'ambito della politica estera;

c. coordina le attività di politica estera all'interno del DFAE e fra i dipartimenti;

d. gestisce il servizio del protocollo; e.15 è responsabile della prevenzione delle crisi, della preparazione alle crisi e della gestione delle crisi all'interno del DFAE e affronta le crisi all'estero in cui sono coinvolti cittadini svizzeri; è responsabile della sicurezza delle rappresentanze svizzere all'estero e del loro personale e affronta i problemi di sicurezza che coinvolgono il personale delle rappresentanze svizzere 13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

14 Introdotta

dal n. I 3 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

15 Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

Organizzazione del DFAE. O 5

172.211.1

Sezione 3: Uffici

Art. 7

Direzione politica

1

La Direzione politica (DP) è posta sotto la direzione del segretario di Stato.

2

Persegue, in collaborazione con altri dipartimenti, i seguenti obiettivi: a. difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo coordinato e strategico delle relazioni bilaterali e multilaterali; b. promuove l'integrazione politica della Svizzera in Europa; c. garantisce la coerenza della posizione svizzera in organizzazioni e organismi internazionali;

d. assicura il coordinamento in materia di politica estera nei settori della politica delle migrazioni, della politica economica, della politica della piazza finanziaria nonché della politica ambientale, sanitaria, dei trasporti, dell'energia, della formazione e della politica scientifica.16

3

Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni: a. assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e le rappresentanze svizzere all'estero e la coordina, fatti salvi i settori specifici in cui le unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente con le rappresentanze svizzere all'estero. Essa impartisce alle rappresentanze svizzere all'estero le istruzioni necessarie;

b. attua, d'intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell'uomo e la democrazia e tratta questioni relative alla politica delle sanzioni; c.17 partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie; questo vale anche quando la competenza spetta ad altri dipartimenti; d.18 promuove il ruolo della Svizzera quale Stato ospite di organizzazioni internazionali e la presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali;

e.19 si occupa della politica internazionale in materia di sicurezza e disarmo, contribuisce al controllo degli armamenti, sostiene la direzione del DFAE negli organi della Confederazione che si occupano di politica della sicurezza e gestisce un centro di documentazione;

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

172.211.1

f.20 adempie i compiti esecutivi e di vigilanza nel campo dei servizi di sicurezza privati forniti all'estero.


Art. 8

Direzione del diritto internazionale pubblico 1

La Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) tratta le questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera.

2

Essa persegue i seguenti obiettivi: a. provvede alla corretta interpretazione e applicazione delle norme del diritto internazionale pubblico da parte delle autorità svizzere; b. tutela i diritti e gli interessi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale pubblico;

c. si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico; d. contribuisce alla corretta interpretazione e applicazione delle basi legali interne della politica estera.

3

Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico svolge segnatamente le seguenti funzioni: a. fornisce consulenza giuridica al Consiglio federale per la conduzione della sua politica estera;

b. collabora nell'elaborazione del diritto internazionale pubblico, segnatamente nell'ambito di negoziati, della conclusione e dell'attuazione di trattati internazionali; c.21 si occupa della collaborazione nell'ambito del diritto di vicinato e transfrontaliera e cura gli aspetti giuridici delle relazioni con il Principato del Liechtenstein nonché la tutela degli interessi dei cittadini del Principato del Liechtenstein all'estero;

d. cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali, tiene la relativa documentazione e svolge le funzioni di depositario; e.22 esercita compiti esecutivi e di vigilanza nell'ambito della navigazione marittima, si occupa del diritto marittimo e del diritto dell'Antartide ed è a capo della delegazione svizzera presso la Commissione centrale per la navigazione sul Reno;

f.

coordina la lotta al terrorismo a livello di politica estera; 20 Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

Organizzazione del DFAE. O 7

172.211.1

fbis.23 definisce e rappresenta la posizione del DFAE nei confronti degli organi amministrativi e di giustizia svizzeri in questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera; g.24 si occupa inoltre dei seguenti settori di attività: 1. diritti dell'uomo, diritto internazionale umanitario e giustizia penale internazionale; sono fatte salve le competenze di altri dipartimenti,

2. questioni giuridiche relative alla sicurezza internazionale e alla neutralità,

3. protezione

diplomatica,

4. diritto diplomatico e consolare compresi i compiti esecutivi assegnati al DFAE dalle convenzioni internazionali relative al diritto diplomatico e consolare, in particolare dagli accordi conclusi dal Consiglio federale con beneficiari istituzionali ai sensi della legge del 22 giugno 200725 sullo Stato ospite, 5. coordinamento della politica svizzera in materia di valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte; sono fatte salve le competenze di altri dipartimenti.


Art. 9

Direzione dello sviluppo e della cooperazione 1

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) persegue gli obiettivi fissati nella legge federale del 19 marzo 197626 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali nonché nella legge federale del 24 marzo 200627 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

2

Persegue in questo contesto segnatamente i seguenti obiettivi strategici: a. prevenire e superare crisi, conflitti e catastrofi; b. garantire a tutti l'accesso alle risorse e ai servizi; c. promuovere una crescita economica sostenibile; d. sostenere la transizione verso sistemi democratici e conformi all'economia di mercato;

e. contribuire a realizzare una globalizzazione favorevole allo sviluppo, rispettosa dell'ambiente e socialmente sostenibile.28

3

Nel perseguire tali obiettivi svolge segnatamente le seguenti funzioni: a. elabora il programma globale della cooperazione internazionale della Svizzera, d'intesa con la Direzione politica, la Segreteria di Stato dell'economia

23 Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

25 RS 192.12 26 RS

974.0

27 RS

974.1

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

Consiglio federale e Amministrazione federale 8

172.211.1

(SECO) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché eventuali altri uffici, e ne rende conto al Parlamento; b. attua la cooperazione internazionale. L'attuazione nei Paesi partner avviene in collaborazione con organizzazioni statali e della società civile e tramite partenariati con il settore privato. Sul piano internazionale collabora con altri Stati e organizzazioni internazionali; c. rappresenta la Svizzera in organizzazioni e organismi multilaterali e internazionali che si occupano di aspetti relativi alla cooperazione internazionale;

d. è responsabile a livello federale del coordinamento generale della cooperazione internazionale;

e. promuove la coerenza nell'ambito della politica di sviluppo, in stretto coordinamento con altri uffici;

f.

attua insieme alla SECO il decreto federale sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata.29 4

... 30

a31 Direzione degli affari europei 1

La Direzione degli affari europei è il centro di competenza permanente della Confederazione per le questioni inerenti all'integrazione europea.

2

Svolge segnatamente le seguenti funzioni: a. osserva e analizza l'evoluzione del processo di integrazione europea, prepara le decisioni in materia di integrazione europea e dà istruzioni alla Missione della Svizzera presso l'Unione europea; b. prepara e negozia accordi con l'Unione europea in collaborazione con i servizi competenti e coordina l'esecuzione e lo sviluppo degli accordi;

c. osserva e analizza l'evoluzione del diritto europeo; d. coordina la politica europea per l'intera Amministrazione federale e offre consulenza a quest'ultima in merito alle questioni giuridiche relative al processo d'integrazione europea; e. informa sulla politica svizzera in materia di integrazione europea, sull'integrazione europea in generale e sul diritto europeo.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

30 Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 2015, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357). Correzione del 24 mar. 2015 (RU 2015 967).

31 Introdotto

dal n. I 3 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

Organizzazione del DFAE. O 9

172.211.1


Art. 10

Direzione delle

risorse

1

La Direzione delle risorse (DR) è il centro di competenza e di prestazioni del DFAE per le questioni relative alle risorse. Essa assicura le risorse, le gestisce e fornisce le prestazioni necessarie per una gestione in funzione dei risultati.

2

Persegue in merito i seguenti obiettivi: a. sostiene il capo del DFAE nella realizzazione degli obiettivi del DFAE grazie all'impiego efficace delle risorse;

b. gestisce la rete delle rappresentanze svizzere all'estero, la quale è adeguata ai bisogni della politica estera svizzera e degli Svizzeri all'estero; c. crea le premesse per una gestione in funzione dei risultati e parsimoniosa nelle rappresentanze svizzere all'estero fornendo prestazioni adeguate e mettendo a disposizione i necessari strumenti di direzione e di supervisione; d. sostiene le rappresentanze svizzere all'estero nell'adempimento dei loro compiti e assicura, per mezzo della logistica e di prestazioni informatiche, la comunicazione e il coordinamento tra la rete esterna e la Centrale.

3

Nel perseguire questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, sempre che non siano delegate ad altre Direzioni: a. gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni logistiche e telematiche;

b.32 nomina i capiposto onorari e i viceconsoli onorari che non sono capiposto; c.33 provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica per il DFAE; sono fatte salve le competenze della Direzione del diritto internazionale pubblico e della SG-DFAE.

4

Sono subordinati alla Direzione delle risorse: a.34 l'incaricato della sicurezza delle informazioni, il consulente per la protezione dei dati e il consulente per il principio di trasparenza nel DFAE;

b. la Centrale viaggi della Confederazione.

5

La Centrale viaggi della Confederazione fornisce segnatamente le seguenti prestazioni a profitto o su mandato della Confederazione:

a. prestazioni di viaggio a livello mondiale, con garanzia di condizioni economicamente vantaggiose;

b. prestazioni di servizi nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; 32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

Consiglio federale e Amministrazione federale 10

172.211.1

c. prestazioni di servizi nell'ambito dell'organizzazione di conferenze.35

Art. 11

36 Direzione consolare

1

In quanto «sportello unico», la Direzione consolare (DC) provvede affinché le prestazioni consolari siano in tutto il mondo efficienti e rispettose delle esigenze dei clienti. All'interno dell'Amministrazione federale assume un ruolo di coordinamento quale interlocutore centrale per le questioni che riguardano gli Svizzeri all'estero.

2

Nel perseguire questi obiettivi la Direzione consolare svolge segnatamente le seguenti funzioni:

a. crea le basi necessarie per garantire le prestazioni consolari fornite in tutto il mondo agli Svizzeri all'estero, ai cittadini svizzeri in viaggio nonché a beneficiari di prestazioni stranieri; b. supporta le sezioni consolari all'estero nella fornitura delle loro prestazioni e mette a loro disposizione strumenti di lavoro adatti allo scopo; c. funge da interfaccia e da piattaforma informativa tra le rappresentanze all'estero e gli interlocutori in Svizzera e all'estero; d. coordina e ottimizza la collaborazione nella fornitura di prestazioni consolari all'interno del DFAE, con altri servizi federali e organismi cantonali nonché con ministeri degli esteri di altri Paesi e altri interlocutori internazionali.

e. gestisce una helpline che fornisce 24 ore su 24 informazioni su tutte le prestazioni consolari;

f.

si occupa dei casi di protezione consolare; sono fatte salve le competenze del Dipartimento federale di giustizia e polizia nell'ambito del rapimento internazionale di minori; g. cura gli interessi degli Svizzeri e delle istituzioni svizzere all'estero. Sostiene e promuove in particolare gli interessi politici, economici e culturali della comunità svizzera all'estero e assicura l'informazione in merito a questioni che riguardano specificamente gli Svizzeri all'estero;

h. concede aiuto sociale agli Svizzeri all'estero che ne hanno bisogno; i. gestisce un servizio di consulenza. La consulenza comprende informazioni generali sul soggiorno all'estero, l'emigrazione e il rientro in Svizzera.

35 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

Organizzazione del DFAE. O 11

172.211.1

Sezione 4: Rappresentanze svizzere all'estero

Art. 12

1 Le rappresentanze svizzere all'estero tutelano gli interessi della Svizzera negli Stati ospiti e presso le organizzazioni internazionali. Assicurano all'estero la coerenza della politica estera della Svizzera.

2

Riferiscono alle autorità competenti in Svizzera.

3

Curano o fungono da intermediari per le relazioni fra le autorità svizzere ed estere; sono fatti salvi i settori in cui le autorità svizzere sono autorizzate in virtù di norme speciali o di speciali accordi con il DFAE a intrattenere relazioni dirette con le autorità e gli uffici esteri. 4 Nell'ambito della loro competenza, forniscono i necessari servizi consolari.

5

Sono sottoposte alla Direzione politica; sono fatte salve le funzioni di altre Direzioni competenti, in particolare quelle della Direzione delle risorse di cui all'articolo 10.37

Sezione 5: …

Art. 13


38

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 14

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 29 marzo 200039 sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è abrogata.


Art. 15

Modifica del diritto vigente …40


Art. 16

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2011.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).

38 Abrogato dal n. I 3 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

39 [RU

2000 1239, 2002 1155 2055, 2006 2625, 2008 6419 art. 8 n. 2] 40 La mod. può essere consultata alla RU 2011 1631.

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.211.1