01.08.2024 - 01.08.2024
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413.11

Ordinanza
concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale

(Ordinanza sulla maturità, ORM)

del 28 giugno 2023 (Stato 1° agosto 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF;
visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti minimi dei cicli di maturità liceale e le prescrizioni riguardanti le misure cantonali che devono essere soddisfatte affinché un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale sia riconosciuto a livello svizzero.

Art. 2 Effetto del riconoscimento

1 Il riconoscimento certifica che:

a.
gli attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero sono equivalenti tra loro;
b.
i rispettivi cicli di maturità liceale soddisfano i requisiti minimi;
c.
le prescrizioni riguardanti le misure cantonali sono soddisfatte.

2 Gli attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero confermano che i titolari possiedono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per:

a.
studiare presso un'università, un politecnico federale o un'alta scuola pedagogica;
b.
essere ammessi agli esami federali per portare a termine una formazione universitaria ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.
Art. 3 Basi per la verifica dell'equivalenza

1 Le basi per la verifica dell'equivalenza degli attestati di maturità ai fini del riconoscimento sono costituite dai requisiti minimi per i cicli di maturità liceale previsti dalla presente ordinanza e dai requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) in un piano quadro degli studi.

2 In particolare, si fa riferimento ai requisiti minimi del piano quadro degli studi per quanto riguarda:

a.
gli ambiti di apprendimento e le competenze disciplinari nelle discipline fondamentali;
b.
le direttive per la scelta degli ambiti di apprendimento e per le competenze disciplinari nelle materie dell'ambito a scelta;
c.
le competenze di base per l'idoneità generale agli studi universitari;
d.
l'integrazione degli ambiti d'insegnamento trasversali, in particolare per quanto riguarda le competenze interdisciplinari e l'interdisciplinarità;
e.
il lavoro di maturità.
Art. 4 Presupposti per il riconoscimento

Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se:

a.
il ciclo di maturità liceale soddisfa i requisiti minimi di cui agli articoli 5-29; e
b.
le misure cantonali di cui agli articoli 31 e 32 sono state attuate.

Sezione 2: Requisiti minimi per i cicli di maturità liceale

Art. 5 Scuole di maturità

Il ciclo di maturità liceale si svolge presso le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II oppure presso scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 6 Obiettivi formativi

1 L'obiettivo del ciclo di maturità liceale è far sì che i maturandi acquisiscano la maturità personale necessaria per intraprendere gli studi universitari e per svolgere attività complesse nella società. A tale scopo:

a.
sono trasmesse agli allievi le competenze di base necessarie nell'ottica dell'apprendimento permanente;
b.
negli allievi sono promossi lo sviluppo di un atteggiamento d'apertura, il pensiero critico e la capacità di formulare giudizi indipendenti;
c.
è offerta una formazione ampiamente diversificata, equilibrata e coerente, ma non una formazione specialistica o professionale;
d.
sono promosse l'intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche degli allievi.

2 I maturandi sono capaci di:

a.
acquisire nuove conoscenze e competenze disciplinari e interdisciplinari;
b.
sviluppare la curiosità, l'immaginazione e la capacità di comunicare;
c.
lavorare individualmente e in gruppo;
d.
ragionare in modo logico e per astrazione;
e.
pensare in maniera intuitiva, analogica e contestualizzante;
f.
comprendere e applicare a livello propedeutico il pensiero e il metodo scientifici; e
g.
confrontarsi con le opportunità e i limiti dell'acquisizione di conoscenze scientifiche.

3 I maturandi padroneggiano la lingua d'insegnamento e hanno competenze per esprimersi autonomamente in altre lingue, in particolare in almeno un'altra lingua nazionale. Sono capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di riconoscere la ricchezza e le specificità della cultura di cui ogni lingua è portatrice.

4 Sono in grado di orientarsi nel contesto naturale, tecnico, economico, sociale e culturale nel quale vivono e nella sua dimensione presente, passata e futura, sia a livello svizzero sia a livello internazionale. Sono pronti ad assumere la loro responsabilità verso sé stessi, gli altri, la società e la natura.

Art. 7 Durata

1 Il ciclo di maturità liceale dura almeno quattro anni.

2 Nelle scuole di maturità per adulti il ciclo di formazione per il conseguimento della maturità liceale dura almeno tre anni. Una congrua parte della formazione si svolge sotto forma di insegnamento in presenza.

3 Per gli allievi ammessi al ciclo di maturità liceale che hanno frequentato altri tipi di scuole del livello secondario II, di norma il ciclo comprende almeno l'insegnamento negli ultimi due anni precedenti la maturità.

Art. 8 Corpo docente

1 L'insegnamento delle materie di cui agli articoli 11-13 è impartito da docenti in possesso di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in un'università cantonale o in un politecnico federale è richiesto il titolo di master universitario.

2 È garantita la regolare formazione continua dei docenti.

Art. 9 Piano di studio

1 L'insegnamento si fonda su un piano di studio emanato o approvato dal Cantone.

2 Il piano di studio è conforme al Piano quadro degli studi della CDPE.

3 Esso si ispira a un ciclo di formazione coerente della durata minima di quattro anni.

Art. 10 Discipline

1 L'offerta delle discipline comprende almeno:

a.
un ambito fondamentale;
b.
un ambito a scelta;
c.
la materia educazione fisica.

2 L'ambito fondamentale è composto dalle discipline fondamentali.

3 L'ambito a scelta è composto da un'opzione specifica, da un'opzione complementare e dal lavoro di maturità.

4 Nei cicli di maturità per adulti l'educazione fisica non fa parte delle materie obbligatorie.

Art. 11 Discipline fondamentali

1 Le discipline fondamentali forniscono le competenze minime per l'idoneità generale agli studi universitari e contribuiscono a trasmettere le competenze necessarie per svolgere attività complesse nella società.

2 Le discipline fondamentali sono:

a.
la lingua nazionale impiegata come lingua d'insegnamento nella scuola (lingua d'insegnamento);
b.
una seconda lingua nazionale;
c.
una terza lingua nazionale, l'inglese, il latino o il greco (terza lingua);
d.
la matematica;
e.
l'informatica;
f.
la biologia;
g.
la chimica;
h.
la fisica;
i.
la geografia;
j.
la storia;
k.
l'economia e il diritto;
l.
le arti visive o la musica oppure le arti visive e la musica.

3 Si garantisce che gli allievi abbiano a disposizione almeno due lingue tra cui scegliere la seconda lingua nazionale. Nei Cantoni di Berna, di Friburgo e del Vallese la seconda lingua nazionale è la seconda lingua ufficiale del Cantone.

4 Nel Cantone dei Grigioni è possibile designare il romancio o l'italiano come lingua d'insegnamento insieme al tedesco.

5 La filosofia può essere offerta come disciplina fondamentale supplementare.

Art. 12 Opzione specifica

1 L'opzione specifica mira all'approfondimento o all'ampliamento disciplinare o interdisciplinare. Essa è in gran parte basata sulla propedeutica all'approccio scientifico.

2 L'opzione specifica è una materia scelta fra le materie di cui all'articolo 11 o 14 o una combinazione di esse.

Art. 13 Opzione complementare

1 L'opzione complementare mira a un ulteriore approfondimento o ampliamento disciplinare o interdisciplinare.

2 L'opzione complementare è una materia scelta fra le materie di cui all'articolo 11 o 14 o una combinazione di esse.

Art. 15 Materie non combinabili

Le seguenti combinazioni di materie sono escluse:

a.
la scelta della stessa lingua come disciplina fondamentale e come opzione specifica;
b.
la scelta della stessa materia come opzione specifica e come opzione complementare.
Art. 16 Offerte formative

Il Cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, opzioni specifiche e opzioni complementari).

Art. 17 Lavoro di maturità

1 Il lavoro di maturità promuove l'autonomia e la capacità di acquisire un metodo di lavoro basato sulla propedeutica all'approccio scientifico.

2 Il lavoro di maturità è un lavoro scritto o commentato in forma scritta, originale e con una parte basata sulla propedeutica all'approccio scientifico. Viene elaborato singolarmente o in gruppo e presentato oralmente.

Art. 18 Ripartizione percentuale delle materie

Il tempo complessivo dedicato all'insegnamento è ripartito percentualmente come segue:

Materie

in percentuale

a.
Discipline fondamentali:

1.
Lingue: lingua d'insegnamento, seconda lingua nazionale e terza lingua

min. 27

2.
Matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica)

min. 27

3.
Scienze umane: storia, geografia, economia e diritto

min. 12

4.
Discipline artistiche: arti visive o musica oppure arti visive e musica

min. 6

b.
Opzione specifica, opzione complementare e lavoro di maturità

min. 15

Art. 19 Competenze di base

1 Si garantisce che gli allievi acquisiscano le competenze di base disciplinari e interdisciplinari necessarie per l'idoneità generale agli studi universitari.

2 Si creano inoltre i presupposti che consentano agli allievi di acquisire le competenze di base disciplinari nella lingua d'insegnamento e in matematica prima di sostenere gli esami di maturità.

Art. 20 Ambiti d'insegnamento trasversali

1 Le discipline proposte e le altre offerte della scuola includono temi trasversali nonché lo sviluppo di competenze interdisciplinari.

2 Le attività interdisciplinari costituiscono almeno il tre per cento del tempo complessivo dedicato all'insegnamento.

Art. 21 Lingue e comprensione reciproca

1 La conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali della Svizzera sono promosse con misure appropriate.

2 Si garantisce che gli allievi possano frequentare un corso nelle lingue seguenti:

a.
una terza lingua nazionale;
b.
l'inglese.
Art. 22 Scambi e mobilità

1 Si garantisce che gli allievi accrescano le proprie competenze interculturali, sociali e personali.

2 Si creano i presupposti affinché ogni allievo partecipi ad attività di scambio e mobilità in un'altra regione linguistica della Svizzera o all'estero.

Art. 24 Esame di maturità

1 L'esame di maturità si svolge almeno nelle seguenti materie:

a.
lingua d'insegnamento;
b.
seconda lingua nazionale;
c.
matematica;
d.
opzione specifica;
e.
un'altra materia secondo le disposizioni cantonali.

2 Gli esami si svolgono in forma scritta; sono integrati da un esame orale almeno nella lingua d'insegnamento e nelle lingue straniere moderne.

3 Una o due materie possono essere oggetto di un esame anticipato che si svolge più di un anno prima della maturità, ma non oltre due anni prima.

Art. 25 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità

1 Le note di maturità sono le note delle discipline fondamentali, dell'opzione specifica, dell'opzione complementare e del lavoro di maturità.

2 Le note di maturità sono assegnate come segue:

a.
nelle materie d'esame: per metà sulla base dei risultati dell'ultimo anno in cui la materia è stata insegnata e per metà sulla base dei risultati ottenuti all'esame;
b.
nelle materie in cui non si svolge alcun esame: sulla base dei risultati dell'ultimo anno in cui la materia è stata insegnata;
c.
nel lavoro di maturità: sulla base del lavoro scritto e della presentazione orale; la valutazione del processo di lavoro confluisce in quella del lavoro scritto o della presentazione orale.
Art. 26 Criteri di riuscita

1 Le note per le prestazioni nelle discipline fondamentali, nell'opzione specifica, nell'opzione complementare e nel lavoro di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota più alta è il 6, la più bassa è l'1. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

2 La maturità è superata se nelle discipline fondamentali, nell'opzione specifica, nell'opzione complementare e nel lavoro di maturità:

a.
il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; e
b.
non sono state attribuite più di quattro note di maturità inferiori al 4.

3 Per il conseguimento dell'attestato di maturità sono ammessi due tentativi .

Art. 27 Attestato di maturità

1 Nell'attestato di maturità figurano:

a.
la dicitura «Confederazione Svizzera» e il nome del Cantone;
b.
la menzione: «Attestato di maturità rilasciato conformemente all'ordinanza del Consiglio federale del 28 giugno 2023 e al regolamento della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione del 22 giugno 2023 concernenti il riconoscimento degli attestati di maturità liceale»;
c.
il nome della scuola che lo rilascia;
d.
il cognome, il nome e la data di nascita del titolare; nel caso di cittadini svizzeri, nell'attestato di maturità figura anche il luogo d'origine; nel caso di cittadini stranieri, anche la cittadinanza e il luogo di nascita;
e.
il periodo durante il quale il titolare ha frequentato la scuola che rilascia l'attestato;
f.
le note di maturità;
g.
il titolo del lavoro di maturità;
h.
la firma dell'autorità cantonale competente e di un membro della direzione della scuola.

2 Nell'attestato di maturità possono inoltre figurare:

a.
le note di educazione fisica e delle altre eventuali materie di cui all'articolo 14;
b.
la dicitura «maturità plurilingue» se il Cantone prevede un ciclo di maturità plurilingue conforme alle direttive della Commissione svizzera di maturità (CSM).
Art. 29 Presentazione di rapporti

Le scuole dispongono di un sistema di presentazione di rapporti che consente loro di dimostrare alla CSM l'adempimento dei requisiti minimi.

Sezione 3: Deroghe ai requisiti minimi

Art. 30

Su proposta della CSM possono essere concesse deroghe ai requisiti minimi di cui agli articoli 5-29 per:

a.
svolgere esperienze pilota limitate nel tempo;
b.
le scuole svizzere all'estero;
c.
le scuole di maturità per adulti.

Sezione 4: Misure cantonali

Art. 32 Pari opportunità

1 Sono adottate misure appropriate per promuovere le pari opportunità, in particolare nella transizione dalla scuola dell'obbligo alle scuole di maturità e durante il ciclo di maturità liceale.

2 Gli adulti hanno la possibilità di conseguire un attestato di maturità liceale.

3 Si garantisce un dialogo costante tra le scuole dell'obbligo e le scuole di maturità nonché tra le scuole di maturità e le scuole universitarie.

Sezione 5: Presentazione delle domande e riconoscimento

Art. 33 Presentazione delle domande

1 Su domanda, gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti a livello cantonale sono riconosciuti a livello svizzero.

2 Le deroghe ai requisiti minimi previste all'articolo 30 sono concesse su domanda.

3 Le domande devono essere presentate alla CSM dal Cantone competente.

Art. 34 Riconoscimento degli attestati di maturità e concessione di deroghe

1 Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.

2 Le deroghe ai requisiti minimi previste all'articolo 30 sono considerate concesse se il DEFR e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 36 Disposizioni transitorie

1 I riconoscimenti dei cicli di maturità liceale rilasciati secondo il diritto anteriore rimangono validi per otto anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 I riconoscimenti dei cicli di maturità liceale rilasciati secondo il diritto anteriore la cui durata minima non è conforme all'articolo 7 rimangono validi per 14 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.