1 Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio che la FINMA, in base al diritto anteriore, ha approvato per il computo nel capitale sopportante i rischi o la considerazione nel capitale previsto e che non adempiono le nuove condizioni di cui all'articolo 37 relative al Tier 2 per la computabilità regolamentare possono essere computati come strumenti di capitale assorbenti il rischio di Tier 2 fino al rimborso, ma per un massimo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente modifica. La FINMA può prorogare questo termine in casi motivati.
2 La disposizione di cui all'articolo 31 capoverso 5 è applicabile anche alle succursali estere fino al 31 dicembre 2027, purché l'impresa di assicurazione possa comprovare che la limitazione della responsabilità nei confronti degli assicurati esteri è paragonabile a quella di una filiale.
3 Per tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica, le imprese di assicurazione possono attribuire al patrimonio vincolato gli elementi sinora attribuibili al patrimonio vincolato anche se non rientrano tra gli elementi ammessi di cui all'articolo 79 capoverso 2, alle seguenti condizioni:
- a.
- gli elementi adempiono i requisiti di cui all'articolo 76;
- b.
- l'impresa di assicurazione ha effettuato investimenti consentiti di entità analoga in elementi di questo tipo già prima dell'entrata in vigore della presente modifica;
- c.
- se gli elementi sono stati attribuiti al patrimonio vincolato dopo l'entrata in vigore della presente modifica, l'impresa di assicurazione ha presentato una richiesta secondo l'articolo 79 capoverso 1 che comprende questi elementi e che non è stata né ritirata né respinta dalla FINMA.
4 La FINMA può prorogare i termini transitori laddove sia necessario per preservare la fiducia delle imprese di assicurazione nelle decisioni di investimento prese prima dell'entrata in vigore della presente modifica.
5 Gli intermediari assicurativi non vincolati già iscritti nel registro secondo il diritto anteriore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica devono trasmettere alla FINMA le indicazioni e i documenti per la domanda di registrazione di cui all'articolo 184 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
6 Se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 2 giugno 2023 si prospetta una pertinente disposizione internazionale che prevede deroghe all'articolo 186 capoversi 1 e 2, la FINMA può concedere una deroga temporanea all'articolo 186 capoversi 1 e 2 nei limiti del campo di applicazione del trattato internazionale.
7 Gli intermediari assicurativi iscritti nel registro della FINMA secondo il diritto anteriore al momento dell'entrata in vigore della modifica del 2 giugno 2023 devono aver adempiuto i requisiti in materia di formazione continua di cui all'articolo 190 entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 2 giugno 2023, ma al più tardi due anni dopo il riconosciumento dello standard minimo da parte della FINMA.
8 Le imprese di assicurazione devono fornire le informazioni specifiche per i prodotti nell'assicurazione sulla vita non qualificata (art. 129a) e nell'assicurazione sulla vita qualificata (art. 129b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.