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832.312.15

Ordinanza
concernente la sicurezza nell'uso delle gru

(Ordinanza sulle gru)

del 27 settembre 1999 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19811 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza stabilisce quali misure vadano prese per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'uso delle gru.2

2 In assenza di disposizioni speciali nella presente ordinanza, si applica l'ordinanza del 19 dicembre 19833 sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

3 RS 832.30

Art. 24 Gru

1 Sono considerate gru ai sensi della presente ordinanza apparecchi di sollevamento dalle caratteristiche seguenti:

a.
la portata del gancio è di almeno 1000 kg o il momento di carico è di almeno 40 000 Nm;
b.
il dispositivo di sollevamento è a motore;
c.
il gancio può essere spostato liberamente su almeno un asse in senso orizzontale.

2 Le gru sono suddivise nelle seguenti categorie:

a.5
gru montate su veicoli come autogru, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m, gru su binari munite di argano, nonché sollevatori telescopici muniti di argano;
b.
gru a torre quali gru a rotazione in alto, gru a rotazione in basso e automontanti;
c.6
altre gru quali gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru a rotazione totale, gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m, gru su binari prive di argano, nonché sollevatori telescopici privi di argano.

3 Non sono considerati gru:

a.
gli apparecchi destinati al sollevamento di persone;
b.
le macchine edili provviste di un gancio di sospensione e concepite ed equipaggiate per effettuare movimenti di terra.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 343).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 343).

Art. 3 Libretto della gru e dichiarazione di conformità7

1 Per ogni gru deve essere tenuto un libretto. Le gru immesse in commercio dopo il 31 dicembre 1996 devono inoltre essere munite di una dichiarazione di conformità del produttore ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del 19 maggio 20108 sulla sicurezza dei prodotti. Tali documenti devono essere conservati in modo da poter essere visionati su richiesta dall'organo d'esecuzione competente ai sensi degli articoli 47-51 OPI9 (organo d'esecuzione).10

2 Il libretto della gru deve contenere almeno le informazioni seguenti:

a.
il nome e l'indirizzo del produttore;
b.
la denominazione della serie o del tipo;
c.
il numero di serie;
d.
l'anno di costruzione;
e.
i dati tecnici essenziali, in particolare le dimensioni, i pesi, la capacità di carico e le possibili configurazioni (stati d'impiego).

3 Nel libretto della gru devono essere riportati in ordine cronologico e con data, nome e firma in calce:11

a.
i risultati dei controlli secondo l'articolo 15;
b.
i lavori di manutenzione e di modifica;
c.12
le ubicazioni e le relative configurazioni (stati d'impiego), tranne che per le autogru di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a e le gru di carico montate su camion, le gru su binari e i sollevatori telescopici di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera c;
d.
gli eventi inusuali riguardanti la sicurezza della gru;
e.
il proprietario della gru.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

8 RS 930.111

9 RS 832.30

10 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 11 dell'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

Capitolo 2: Uso delle gru

Art. 4 Principi

1 Le gru possono essere utilizzate soltanto se sono in perfetto stato di funzionamento. Devono essere trasportate, montate, mantenute in efficienza e smontate in modo da non mettere in pericolo persone. Le indicazioni del produttore devono essere osservate.

2 Soltanto persone in possesso di una formazione specifica possono montare e smontare le gru o eseguirvi lavori di manutenzione.

3 Prima di azionare gru in prossimità di cavi elettrici scoperti o di impianti ferroviari devono essere concordate misure di protezione supplementari con i proprietari delle condutture o con le società ferroviarie. Se è impossibile giungere a un accordo, deve essere informato l'organo di esecuzione.

4 In presenza di ostacoli che limitino il raggio d'azione delle gru si devono prendere misure di protezione atte a evitare collisioni.

5 Il trasporto di persone con gru non espressamente destinate a tale scopo dal produttore è vietato. Qualora circostanze particolari rendano necessario un simile trasporto, deve previamente essere richiesta un'autorizzazione di deroga dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ai sensi dell'articolo 69 OPI13.

Art. 5 Personale addetto alla manovra: requisiti

1 I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone:

a.
le cui condizioni psicofisiche garantiscono un uso sicuro della gru;
b.
che sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro;
c.14
che sono state formate sull'uso della gru che manovrano.
2 I lavori di sollevamento mediante autogru e gru a torre possono essere eseguiti soltanto da persone che dispongono di una delle patenti seguenti:
a.
patente di gruista;
b.
patente di allievo gruista per il periodo di selezione, se l'allievo è accompagnato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un superiore con la necessaria esperienza professionale;
c.
patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione, se l'allievo è sorvegliato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un superiore con la necessaria esperienza professionale.15

3 Non è necessaria alcuna patente per i lavori di sollevamento eseguiti durante corsi di base ed esami.16

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 343).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

Art. 6 Lavori di sollevamento

1 Il carico deve essere assicurato per il sollevamento, agganciato (assicurato al gancio della gru) e posato, a sollevamento avvenuto, in modo che non possa rovesciarsi, precipitare o scivolare creando situazioni di pericolo.

2 I dispositivi di sollevamento e gli accessori di imbracatura devono essere adatti al tipo di trasporto e in perfetto stato di funzionamento.

3 Le persone incaricate di agganciare i carichi devono essere formate su tale lavoro.17

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 343).

Art. 7 Gru di un'altra impresa

Chi utilizza una gru messagli a disposizione da un'altra impresa è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, sempreché le imprese interessate non abbiano convenuto altrimenti per scritto.

Capitolo 3: Patenti di gruista e relativa formazione

Sezione 1: Patenti di gruista

Art. 8 Categorie

Le patenti di gruista sono rilasciate per le categorie seguenti:

a.
categoria A: autogru;
b.
categoria B: gru a torre.
Art. 918 Rilascio della patente di allievo gruista

1 La patente di allievo gruista è rilasciata a persone che:

a.
hanno compiuto 17 anni;
b.
godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza e sono in grado di farsi comprendere sul posto di lavoro; per i giovani di meno di 18 anni è richiesta una visita d'entrata ai sensi dell'articolo 72 OPI19.

2 Le persone che sono prese in considerazione per seguire una formazione di gruista e la cui attitudine all'incarico va presa in esame ricevono una patente di allievo gruista per il periodo di selezione. Tale patente è rilasciata su domanda una sola volta ed è limitata a due mesi.

3 Le persone che hanno concluso con successo il corso di base di cui all'articolo 12 capoverso 1 e che intendono prepararsi agli esami ricevono la patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione. Tale patente è rilasciata su domanda una volta sola ed è limitata a dieci mesi. Se l'esame non è superato, la patente di allievo gruista può essere prolungata al massimo due volte per sei mesi a partire dalla data dell'esame.

4 La patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione può inoltre essere prolungata adeguatamente, su domanda scritta e motivata, in caso di malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

19 RS 832.30

Art. 10 Rilascio della patente di gruista

La patente di gruista della categoria A o B viene rilasciata a persone che:

a.
hanno compiuto i 18 anni;
b.
godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza;
c.20
hanno assolto con successo la formazione di gruista di cui all'articolo 12 oppure una formazione equivalente.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

Art. 11 Competenza per il rilascio e il ritiro delle patenti

1 Le patenti di gruista e di allievo gruista sono rilasciate dall'INSAI.

2 L'INSAI provvede al ritiro della patente se:

a.
le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte;
b.
il titolare della patente ha infranto, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

Sezione 2: Formazione dei gruisti

Art. 1221 In generale

1 La formazione necessaria per ottenere una patente di gruista comprende un corso di base e un esame.

2 Chi è titolare di una patente di gruista di una categoria può accedere all'esame per ottenere una patente di un'altra categoria senza frequentare nuovamente il corso di base.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

Art. 1322 Corsi di base ed esami

1 I corsi di base e gli esami vertono sui seguenti temi:

a.
per la categoria di gru A: montaggio di autogru sul luogo di lavoro e loro utilizzazione;
b.
per la categoria di gru B: utilizzazione di gru a torre;
c.
fissaggio del carico (teoria e pratica);
d.
norme di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute da rispettare nell'utilizzazione di gru;
e.
diritti e obblighi dei gruisti;
f.
controllo e manutenzione delle gru da parte del gruista.

2 L'esame può essere ripetuto due volte.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

Art. 1423 Riconoscimento di corsi di base ed esami

1 I centri di formazione che garantiscono di essere in grado di rispettare durevolmente i requisiti di cui all'articolo 13 possono far riconoscere i loro corsi di base e i loro esami dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

2 Inoltrano all'INSAI una domanda scritta, formulata in una delle lingue ufficiali svizzere, nella quale figurano le informazioni seguenti:

a.
quali sono i segmenti di formazione offerti e per quali categorie di gru;
b.
il programma didattico e il regolamento dei corsi di base;
c.
le materie di esame e il regolamento degli esami;
d.
le qualifiche dei formatori;
e.
le qualifiche degli esperti d'esame;
f.
l'organizzazione e il finanziamento dei corsi di base e degli esami.

3 Se constata che le condizioni non sono più soddisfatte, l'INSAI può revocare il riconoscimento.

4 L'INSAI tiene una lista, pubblicamente accessibile, dei corsi di base e degli esami riconosciuti.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

Capitolo 4: Controllo

Sezione 1: Controlli delle gru

Art. 15

1 Il datore di lavoro deve far controllare regolarmente e secondo le regole tecniche riconosciute se le gru sono in perfetto stato di funzionamento o sincerarsi che tali controlli siano stati eseguiti.

2 I controlli devono essere eseguiti da persone appositamente formate.

3 Il controllo di autogru e gru a torre deve essere affidato a esperti del settore gruistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1.

4 La commissione di coordinamento emana direttive concernenti la frequenza, l'estensione e la procedura dei controlli.

Sezione 2: Esperti del settore gruistico

Art. 16 Riconoscimento

1 L'INSAI riconosce come esperti del settore gruistico (esperti) le persone che:

a.
sono titolari di un attestato professionale federale per periti in manutenzione o di un attestato equivalente;
b.
possono dimostrare di possedere un'esperienza professionale di almeno cinque anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre; e
c.
hanno esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico.

2 Gli esperti devono aggiornarsi adeguatamente nelle materie necessarie alla loro attività peritale, in particolare nei settori della manutenzione e della tecnica in materia di gru.

3 L'INSAI può revocare il riconoscimento se:

a.
le condizioni cui è subordinato lo stesso non sono più soddisfatte;
b.
l'esperto non osserva le disposizioni della presente ordinanza, segnatamente nell'esercizio della sua attività peritale.

4 L'INSAI tiene un elenco pubblico degli esperti autorizzati.

Art. 17 Statuto nei confronti dell'azienda

1 Il datore di lavoro deve creare le condizioni necessarie all'adempimento dei compiti degli esperti. Questi devono informare il datore di lavoro circa la loro attività.

2 Agli esperti deve essere concessa l'indipendenza necessaria all'adempimento dei loro compiti. L'espletamento di tali compiti non deve arrecare loro alcun pregiudizio.

Art. 18 Statuto nei confronti dell'INSAI

1 Qualora l'INSAI ne faccia richiesta, gli esperti devono fornirgli informazioni sulla loro attività di controllo e mettergli a disposizione i loro documenti. L'INSAI ne informa il datore di lavoro.

2 L'INSAI consiglia e sostiene gli esperti.

3 Se la vita e la salute dei lavoratori sono minacciate da un pericolo grave e imminente e il datore di lavoro si rifiuta di adottare i provvedimenti necessari, gli esperti devono informarne senza indugio l'INSAI.

Capitolo 5: Rimedi giuridici

Art. 1926

Le decisioni dell'INSAI di cui agli articoli 11, 14 e 16 possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

26 Nuovo testo giusta il n. II 98 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni transitorie per i gruisti

1 Chi ha acquisito un'esperienza professionale quale gruista prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza può ottenere la patente di allievo gruista senza frequentare il corso di base di cui all'articolo 13 capoverso 1. Chi può dimostrare di possedere un'esperienza professionale di oltre cinque anni ottiene una patente di allievo gruista valida sino al 31 dicembre 2004. L'esame di gruista può essere sostenuto soltanto dopo aver frequentato il corso di base nella categoria scelta.

2 Chi ha ottenuto una patente di gruista riconosciuta da un'autorità comunale o cantonale o un attestato equivalente prima del 1° luglio 2000 può chiedere all'INSAI una patente di gruista della categoria A o B. È fatto salvo l'articolo 10 lettera b.27

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

Art. 21 Disposizioni transitorie per gli esperti

1 Chi ha acquisito, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, un'esperienza professionale di almeno 25 anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre e un'esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico, è su domanda riconosciuto dall'INSAI come esperto.

2 Chi ha acquisito, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, un'esperienza professionale di almeno dieci anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre, una formazione professionale di carattere tecnico e un'esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico, è su domanda riconosciuto dall'INSAI come esperto sino al 30 giugno 2003 senza dover seguire una formazione complementare.

Art. 21a28 Disposizione transitoria alla modifica del 5 settembre 2007

Per le gru cingolate, le gru rimorchio, le gru su binari e i sollevatori telescopici muniti di argano, nonché le gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore a 22 m, a partire dal 1° gennaio 2010 si applicano i requisiti di cui agli articoli 5 capoverso 2 e 15 capoverso 3.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4445).

Art. 24 Entrata in vigore

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

2 L'articolo 5 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2001.