Svizzera18
Riserve
Articolo 1. Il Consiglio federale svizzero dichiara che qualsiasi estradizione accordata dalla Svizzera soggiace alla condizione che il prevenuto non sia deferito a un tribunale d'eccezione. Di conseguenza, esso si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione:
- a.
- se vi è la possibilità che il prevenuto, in caso di estradizione, sia deferito a un tribunale di eccezione e se lo Stato richiedente non dia assicurazioni, ritenute sufficienti, che la sentenza sarà pronunciata da un tribunale, al quale le prescrizioni d'organizzazione giudiziaria attribuiscono in modo generale la competenza di pronunciarsi in materia penale;
- b.
- se l'estradizione deve servire all'esecuzione di una pena pronunciata da un tribunale di eccezione.
Articolo 2 paragrafo 2. Il Consiglio federale dichiara che, se una estradizione è o è stata accordata per un reato passibile d'estradizione secondo il diritto svizzero, la Svizzera può estenderne gli effetti a qualsiasi altro fatto punibile secondo una disposizione di diritto comune della legislazione svizzera.
Articolo 3 paragrafo 3. In derogazione all'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione, la Svizzera si riserva il diritto di rifiutare anche l'estradizione fondandosi sull'articolo 3, paragrafo 1, quando la stessa è domandata per attentato alla vita di un capo di Stato o di un membro della sua famiglia.
Ad articolo 6
Il Consiglio federale svizzero dichiara che il diritto svizzero autorizza l'estradizione di cittadini svizzeri soltanto alle condizioni restrittive previste nell'articolo 7 della legge federale del 20 marzo 198119 sull'assistenza internazionale in materia penale. I reati commessi fuori della Svizzera e repressi secondo la legge svizzera come crimini o delitti possono essere perseguiti e giudicati dalle autorità svizzere se le condizioni legali sono adempiute:
- -
- quando essi sono stati commessi contro uno svizzero (art. 5 del Codice penale svizzero20;
- -
- quando, secondo il diritto svizzero, essi potrebbero dar luogo a estradizione e sono stati commessi da uno svizzero (art. 621 del CP);
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- quando essi sono stati commessi a bordo di una nave svizzera o di un aeromobile svizzero (art. 4 della LF del 23 set. 195322 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; art. 97 della LF del 21 dic. 194823 sulla navigazione aerea);
- -
- quando speciali disposizioni legali lo prevedano per certi reati (art. 20224 e 240 del CP; art. 19 della LF del 3 ott. 195125 sugli stupefacenti; art. 101 della LF del 19 dic. 195826 sulla circolazione stradale; art. 16 della LF del 14 mar. 195827 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali; art. 12 della LF del 26 set. 195828 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni).
Conformemente alla legge del 20 marzo 198129 sull'assistenza internazionale in materia penale, altri reati commessi all'estero da uno svizzero possono essere repressi in Svizzera a domanda dello Stato in cui essi sono stati commessi, qualora la persona perseguita si trovi in Svizzera e debba quivi rispondere di infrazioni più gravi e la sua assoluzione o l'esecuzione penale in Svizzera escluda il suo ulteriore perseguimento per lo stesso atto nello Stato richiedente.
Articolo 9
- a.
- La Svizzera si riserva il diritto di rifiutare parimente l'estradizione, in derogazione all'articolo 9, se le decisioni motivanti il rifiuto dell'estradizione in virtù di tale articolo sono state pronunciate in uno Stato terzo sul cui territorio il reato è stato commesso.
- b.
- La Svizzera si riserva, inoltre, di consentire l'estradizione, contrariamente all'articolo 9, primo periodo, della convenzione, se essa l'ha consentita per altri reati e lo Stato richiedente ha dimostrato che fatti o mezzi di prova nuovi venuti a sua conoscenza giustificano una revisione della decisione motivante il rifiuto dell'estradizione secondo il detto articolo o se la persona ricercata non ha subìto tutta o parte della pena o della misura pronunciata contro di essa mediante tale decisione.
Articolo 11. La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 11, per analogia, anche nei casi in cui il diritto della parte richiedente preveda che il prevenuto può, per il fatto che dà luogo all'estradizione, essere tenuto a subire una pena che colpisce la sua integrità corporale o essere sottoposto contro la sua volontà a una misura di questo genere.
Articolo 14, paragrafo 1 lettera b. Il Consiglio federale svizzero dichiara che le autorità svizzere considerano la liberazione come definitiva nel senso dell'articolo 14 della convenzione, se essa permette alla persona estradata di circolare liberamente senza violare le regole di condotta e le altre condizioni imposte dall'autorità competente. Secondo le autorità svizzere, l'estradato è sempre ritenuto avere la possibilità di lasciare il territorio di uno Stato nel senso di questa disposizione, quando né una malattia né qualsiasi altra limitazione reale della sua libertà di movimento non lo impediscono di fatto di andarsene.
Articolo 16, paragrafo 2. La Svizzera chiede che qualsiasi domanda trasmessale secondo l'articolo 16, paragrafo 2, contenga una breve descrizione dei fatti messi a carico della persona ricercata, comprese le indicazioni essenziali permettenti di valutare la natura del reato dal profilo del diritto di estradizione.
Articolo 21. La Svizzera si riserva il diritto di non autorizzare il transito neppure se il fatto messo a carico della persona ricercata è comprensivo dell'articolo 5 della convenzione o costituisce una violazione di prescrizioni limitanti il commercio di merci o istituenti un ordinamento del mercato.
Articolo 23. La Svizzera chiede che le domande in materia di estradizione trasmesse alle sue autorità e i loro allegati siano corredati di una traduzione in lingua tedesca, francese o italiana, se esse non sono redatte in una di queste lingue.
Dichiarazione
Il 21 agosto 1991 la Svizzera ha notificato al Segretario generale quanto segue:
In riferimento alla riserva formulata dal Portogallo nei confronti dell'articolo 1 della Convenzione europea di estradizione (lettera c), la Svizzera aderisce alla dichiarazione fatta dalla Germania il 4 febbraio 1991 ad essa relativa, nonché alla dichiarazione fatta dall'Austria il 4 giugno 1991.
La citata riserva è compatibile con il senso e lo scopo della Convenzione soltanto se essa non si oppone senza distinzione all'estradizione in tutti i casi in cui può essere comminata una pena di carcerazione perpetua o ordinata una misura di sicurezza. La Svizzera comprende parimenti la riserva nel senso che l'estradizione sarà rifiutata soltanto se, conformemente al diritto dello Stato richiedente, la persona condannata a una pena di carcerazione perpetua non dispone di alcun mezzo che le permetta di ottenere, dopo aver scontato una parte determinata della pena o della misura, l'esame del condono da parte di un tribunale in caso di buona condotta durante il resto della pena. Entrata in vigore: 22 agosto 1991.
Estensione della Convenzione