Art. 1
1. La presente convenzione s'applica:
- a.
- alle infrazioni a leggi penali;
- b.
- a quegli atti che, pur non costituendo infrazioni, possono compromettere o compromettono la sicurezza degli aeromobili, delle persone o dei beni a bordo oppure pregiudicano il buon ordine e la disciplina di bordo.
2. Con riserva delle disposizioni del titolo III, la presente convenzione si applica alle infrazioni commesse o agli atti compiuti da una persona a bordo d'un aeromobile immatricolato in uno Stato contraente, in quanto detto aeromobile si trovi, sia in volo, sia su l'alto mare o su una regione che non appartenga al territorio d'uno Stato.
3. Secondo la presente convenzione:
- a)
- un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, vengono chiuse tutte le porte esterne fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterramento forzato, il volo viene considerato perdurare fino a quando l'autorità competente non assume la responsabilità dell'aeromobile nonché delle persone e dei beni a bordo; e
- b)
- qualora lo Stato dell'operatore non sia lo stesso dello Stato d'imma-tricolazione, l'espressione «Stato d'immatricolazione», come utilizzata negli articoli 4, 5 e 13 della convenzione, designa anche lo Stato dell'operatore.3
4. La presente convenzione non si applica agli aeromobili impiegati a fini militari, doganali o di polizia.
3 Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).