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946.202

Legge federale
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari,
dei beni militari speciali e dei beni strategici1

(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

del 13 dicembre 1996 (Stato 1° luglio 2023)

1 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 19954,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo del comma giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

4 FF 1995 II 1106

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15 Scopo

La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali e dei beni strategici.

5 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

Art. 2 Campo d'applicazione

1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali.

2 Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

2bis Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6

3 La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare.

6 Introdotto dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

7 RS 514.51

8 [RU 1960 571, 1987 544, 1993 901 all. n. 9, 1994 1933 art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 n. 3, 2004 3503 all. n. 4. RU 2004 4719 all. n. I 1]. Vedi ora la L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1).

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

a.
beni: merci, tecnologie e software;
b.
beni a duplice impiego: beni utilizzabili a fini civili e militari;
c.
beni militari speciali: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio;
cbis.9
beni strategici: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica;
d.
tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene;
e.
mediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

9 Introdotta dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

Sezione 2: Misure di controllo

Art. 4 Applicazione di accordi internazionali

In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può:

a.
introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione come pure ordinare misure di sorveglianza concernenti:
1.10
la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione, il deposito, il trasferimento e l'utilizzazione di beni;
2.
l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni;
b.
emanare prescrizioni in materia d'ispezione.

10 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

Art. 5 Sostegno ad altre misure internazionali

Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale può, per l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni:

a.
introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione;
b.
ordinare misure di sorveglianza.
Art. 6 Rifiuto dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione è rifiutata se:

a.
l'attività prevista contravviene ad accordi internazionali;
b.
l'attività prevista contravviene a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera;
c.
sono state ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 200211.12

1bis L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista possa:

a.
sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato;
b.
nuocere a infrastrutture critiche internazionali a cui partecipa la Svizzera.13

2 L'autorizzazione per beni militari speciali è pure rifiutata qualora le Nazioni Unite o Stati che con la Svizzera partecipano a misure internazionali di controllo delle esportazioni, come pure i principali partner commerciali della Svizzera, vietano l'esportazione di tali beni.

3 Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell'autorizzazione di esportazione o di mediazione dei beni a duplice impiego di cui all'articolo 2 capoverso 2 che possono essere utilizzati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.14

11 RS 946.231

12 Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 2 della legge sugli embarghi del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3673; FF 2001 1247).

13 Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248, FF 2000 2971). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

14 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6349; FF 2018 3877).

Art. 7 Revoca dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione è revocata se, dopo il rilascio, le circostanze si sono modificate in modo tale che sono adempiute le condizioni di un rifiuto secondo l'articolo 6.

2 L'autorizzazione può essere revocata se le condizioni e gli oneri ad essa connessi non sono rispettati.

Art. 8 Misure nei confronti di singoli Paesi di destinazione

1 In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può escludere il rilascio dell'autorizzazione per taluni Paesi di destinazione.

2 Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni o eccezioni a misure di controllo nei confronti di taluni Paesi di destinazione, in particolare per:

a.
Parti ad accordi internazionali; o
b.
Paesi che partecipano alle misure di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera.

Sezione 3: Sorveglianza

Art. 9 Obbligo d'informazione

1 Chi presenta una domanda di autorizzazione o è titolare di un'autorizzazione è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e i documenti necessari per la valutazione globale o per i relativi controlli.

2 Chi sottostà in un altro modo alle misure di controllo della presente legge è pure tenuto all'obbligo d'informazione.

Art. 10 Attribuzioni degli organi di controllo

1 Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto di tutti i fascicoli e documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di reato.

2 Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, nonché dagli organi d'inchiesta dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire il Servizio delle attività informative della Confederazione e gli organi di polizia federali competenti.15

3 Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrative o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso.

4 Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.

15 Nuovo testo giusta il n. I 38 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

Sezione 4: Procedura e rapporti

Art. 11 Competenza e procedura

Il Consiglio federale designa i servizi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera compete agli organi di dogana.

Art. 1216 Rimedi giuridici

La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

16 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

Art. 13 Rapporto

Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sull'applicazione della presente legge nei rapporti sulla politica economica esterna.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 14 Crimini e delitti

1 Chiunque, intenzionalmente:

a.
senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione;
b.
senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero;
c.
in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo;
d.17
non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione;
e.
esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione;
f.
procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.18

2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20

17 Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

18 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

19 Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

20 Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 15 Contravvenzioni

1 Chiunque, intenzionalmente:

a.
rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito;
b.
contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale,

è punito con la multa sino a 100 000 franchi.21

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

4 L'azione penale si prescrive in cinque anni.22

21 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

22 Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 15a23 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a:

a.
una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile;
b.
una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo.

2 In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.

23 Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

Art. 1725 Confisca di materiale

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200426 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

25 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).

26 RS 312.4

Art. 18 Giurisdizione, obbligo di denuncia

1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.27

1bis Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo.29 L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio è la Segreteria di Sta-to dell'economia.30

2 Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

27 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

28 RS 313.0

29 Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

30 Per. introdotto dal n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Sezione 6: Collaborazione tra le autorità

Art. 19 Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all'applicazione della presente legge.

Art. 20 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

1 Le autorità federali competenti in materia d'esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali e coordinare le indagini qualora:

a.
sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere equivalenti; e
b.
le autorità estere o le organizzazioni e consessi internazionali siano tenuti al segreto d'ufficio o a un equivalente dovere di discrezione e garantiscano nel loro ambito un'adeguata tutela dallo spionaggio industriale.

2 Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono fornire loro dati concernenti:

a.
la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego nonché il destinatario dei beni;
b.
le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione dei beni;
c.
le modalità finanziarie dell'operazione.

3 Se lo Stato estero accorda la reciprocità, le autorità federali di cui al capoverso 1 possono, di propria iniziativa o su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso 2, a condizione che l'autorità estera assicuri che tali dati:

a.
saranno trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge e
b.
saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti successivamente secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

4 Le autorità federali menzionate nel capoverso 1 possono comunicare i dati in questione anche alle organizzazioni e consessi internazionali alle condizioni previste al capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità.

5 Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Art. 2131 Servizio d'informazione

Il servizio d'informazione procura, elabora e trasmette dati, per quanto siano necessari all'esecuzione della presente legge, alla prevenzione dei reati e al perseguimento penale.

31 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca può tenere a giorno gli elenchi stabiliti dal Consiglio federale in applicazione degli articoli 2 capoversi 1-2bis e 8 capoverso 2 lettera b.32

32 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199733

33 DCF del 25 giu. 1997.