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29.09.2011 - 10.03.2013
08.06.2010 - 28.09.2011
28.05.2009 - 07.06.2010
12.06.2008 - 27.05.2009
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12.06.2006 - 17.06.2007
06.10.2005 - 11.06.2006
10.03.2004 - 05.10.2005
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131.217

Traduzione1

Costituzione
del Cantone di Glarona

del 1° maggio 1988 (Stato 6 marzo 2023)2

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell'ultimo decreto dell'AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.

Preambolo

Il Popolo del Cantone di Glarona,

conscio della sua responsabilità dinanzi a Dio, verso gli esseri umani e verso la Confederazione Svizzera,

si è dato la presente Costituzione:

Capitolo 1: Principi generali

Sezione 1: Fondamento della Costituzione

Art. 1

1 Il Cantone di Glarona è un Cantone della Confederazione Svizzera.

2 Il potere dello Stato discende dal Popolo. Il Popolo lo esercita direttamente nella Landsgemeinde, nelle assemblee comunali o alle urne, e indirettamente tramite le autorità e i pubblici dipendenti che ha eletto.3

3 La Costituzione e tutte le altre parti dell'ordinamento giuridico del Cantone sono subordinate al diritto federale.

3 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Sezione 2: Diritti fondamentali e principi su cui poggia lo Stato

Art. 2 Valenza dei diritti fondamentali

1 Qualsiasi potere statuale è limitato dai diritti fondamentali.

2 Nell'esercizio dei suoi diritti fondamentali ciascuno è tenuto a rispettare i diritti altrui.

3 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto per quanto previsto dalla Costituzione e in base alla legge. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

4 Nessuna ingerenza nella libertà può sospingersi oltre a quanto richiesto da uno scopo legittimo e da un interesse pubblico preponderante.

5 Nell'esercizio delle loro attribuzioni di diritto privato, il Cantone e i Comuni devono conformarsi al senso e allo spirito dei diritti fondamentali.

Art. 4 Uguaglianza giuridica

1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

2 Nessuno deve subire un pregiudizio o trarre vantaggio a causa del suo sesso, della sua lingua, della sua razza, della sua patria o della sua origine, nonché delle sue opinioni religiose, filosofiche o politiche.

Art. 5 Libertà personale

1 Ognuno ha diritto alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà di movimento, alla sicurezza personale, alla protezione della salute e alla protezione contro l'abuso dei dati che lo concernono.

2 La vita privata e la sfera domiciliare sono inviolabili.

Art. 7 Libertà religiosa e di culto

La libertà di formare comunità religiose e la libertà di compiere atti di culto sono garantite per quanto non pregiudichino seriamente l'ordine pubblico o la pace confessionale.

Art. 8 Libertà di opinione

La libera formazione, espressione e diffusione delle opinioni, con la parola, lo scritto, l'immagine o in qualsiasi altro modo, è garantita purché siano salvaguardati l'ordine pubblico, la protezione della gioventù e la protezione della situazione personale di terzi.

Art. 12 Libertà di associazione e di riunione

1 La libertà di associazione e di riunione è garantita.

2 Le riunioni e manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate ad autorizzazione. Possono essere vietate o limitate soltanto in caso di pericolo serio e immediato per l'ordine e la sicurezza pubblici.

Art. 14 Garanzia della proprietà

1 La proprietà è garantita.

2 La legge può prevedere espropriazioni o restrizioni della proprietà nell'interesse pubblico.

3 In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 15 Libertà economica

La libertà economica, in particolare la libera scelta e il libero esercizio di una professione, nonché il libero esercizio di un'attività lucrativa, è garantita.

Art. 16 Tutela giurisdizionale

1 Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.

2 Ogni autorità e ogni servizio dell'amministrazione sono tenuti ad accordare ai diretti interessati il diritto d'essere sentiti. Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti che lo concernono, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non esigano ch'essi siano tenuti segreti.

3 Gli organi dello Stato sono tenuti a motivare le loro decisioni e a indicare i relativi mezzi d'impugnazione; sono salve le eccezioni previste dalla legge.

4 Nei limiti fissati dalla legge, per gli indigenti l'accesso alla giustizia è gratuito.

5 La legislazione determina le garanzie indispensabili per i diretti interessati in caso di perquisizione domiciliare, arresto o sequestro, nonché nel corso dell'istruzione penale, dell'esecuzione delle pene o di un internamento.

Art. 18 Responsabilità dello Stato

1 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono dei danni causati illecitamente dalle persone che agiscono per essi. La legge disciplina i particolari, segnatamente l'estensione della responsabilità, l'applicabilità di altre norme in materia di responsabilità e il regresso contro i responsabili.4

2 e 3 5

4 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

5 Abrogati dalla Landsgemeinde del 4 mag. 2014, con effetto dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Sezione 3: Cittadinanza

Art. 20

1 La cittadinanza cantonale costituisce il fondamento da cui scaturiscono tutti i diritti e doveri di un cittadino della Confederazione, del Cantone e del Comune.

2 La cittadinanza cantonale è indissociabile da quella comunale.6

3 ...7

4 La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.8

6 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

7 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

8 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Sezione 4: Doveri civici

Art. 21

1 Ognuno deve adempiere gli obblighi che l'ordinamento giuridico del Cantone e dei Comuni gli impone.

2 La partecipazione alla Landsgemeinde, alle assemblee comunali e alle elezioni e votazioni a scrutinio segreto è un dovere civico.

Capitolo 2: Compiti pubblici e ordinamento finanziario

Sezione 1: Protezione dell'ambiente e del clima e assetto territoriale9

9 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

Art. 22 Protezione dell'ambiente

1 Ognuno è tenuto a rispettare l'ambiente.

2 Nei limiti del diritto federale, il Cantone e i Comuni emanano prescrizioni e prendono provvedimenti a tutela dell'essere umano e del suo ambiente.

3 Essi preservano la bellezza e le caratteristiche del paesaggio e dei siti, nonché dei monumenti naturali e culturali.

Art. 22a10 Protezione del clima

1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti nocivi. Contribuiscono a raggiungere gli obiettivi climatici del Cantone e della Confederazione e gli obiettivi sanciti negli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera.

2 Provvedono affinché siano adottate le misure appropriate. Le misure volte alla protezione del clima devono essere compatibili con le esigenze ambientali, sociali ed economiche.

3 Prevedono incentivi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

10 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

Art. 23 Pianificazione del territorio

Il Cantone e i Comuni assicurano, nei limiti del diritto federale, l'insediamento ordinato del territorio e l'appropriata utilizzazione del suolo.

Art. 24 Costruzioni, strade e acque

1 Il Cantone e i Comuni disciplinano le costruzioni. I bisogni dei disabili sono presi adeguatamente in considerazione.

2 Il Cantone e i Comuni disciplinano la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle strade e dei sentieri.

3 Il Cantone esercita la vigilanza sulle acque conformemente alla legge.

4 Esso emana prescrizioni sulle cose pubbliche, nonché sul loro impiego e sulla loro utilizzazione.

Sezione 2: Ordine pubblico

Art. 25

Il Cantone e i Comuni garantiscono l'ordine e la sicurezza pubblici.

Sezione 3: Opere sociali

Art. 26 Sicurezza sociale e benessere generale

1 Il Cantone e i Comuni promuovono la sicurezza sociale e il benessere generale.

2 L'aiuto sociale dello Stato deve rafforzare la responsabilità personale e l'autoaiuto.11

3 Il Cantone esercita la vigilanza sulle opere sociali nei limiti fissati dal diritto federale.

11 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996. Garanzia dell'AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 3, I 1101).

Art. 28 Assistenza ai disoccupati e diritto del lavoro

1 Il Cantone disciplina, nei limiti fissati dal diritto federale, l'assistenza ai disoccupati e il servizio di collocamento.

2 A complemento di quanto previsto dal diritto federale, esso può emanare prescrizioni sui rapporti di lavoro e sulla protezione dei lavoratori.

3 Il Cantone e i Comuni possono prendere provvedimenti intesi a procurare lavoro.

Art. 2912 Assistenza sociale e tutele

1 L'assistenza sociale e le tutele sono di competenza del Cantone. I Comuni sostengono il Cantone nell'adempimento di questi compiti per quanto necessario per svolgerli in modo efficace e finanziariamente vantaggioso.13

2 La legge disciplina la vigilanza del Cantone sulle istituzioni di assistenza sociale, segnatamente sugli istituti di degenza.

12 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996. Garanzia dell'AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 3, I 1101).

13 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 31 Promozione della costruzione di abitazioni

Il Cantone può promuovere la costruzione di abitazioni o accordare agevolazioni di pigione, sia in modo autonomo, sia a complemento di quanto previsto dal diritto federale o insieme con i Comuni o con terzi.

Sezione 4: Sanità

Art. 32 In genere

1 Il Cantone e i Comuni promuovono la salute pubblica, la prevenzione in materia sanitaria e le cure agli ammalati.

2 La legge disciplina la vigilanza del Cantone sulla salute pubblica.

3 Il Cantone disciplina il settore delle professioni mediche e la polizia sanitaria.

4 ...14

14 Abrogato dalla Landsgemeinde del 4 mag. 2014, con effetto dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Art. 33 Ospedali e ricoveri

1 Il Cantone garantisce l'esercizio di un ospedale ubicato in territorio glaronese (ospedale cantonale). La legge disciplina le prestazioni che devono essere fornite dall'ospedale cantonale e la forma giuridica.15

2 Il Cantone garantisce le cure sanitarie ambulatoriali e stazionarie.16

3 ...17

4 La legge disciplina la vigilanza.18

15 Accettato nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 3 mag. 2009. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).

16 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

17 Abrogato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° gen. 2023. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

18 Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).

Sezione 5: Protezione della famiglia

Art. 34

Il Cantone e i Comuni si adoperano per proteggere e rafforzare la famiglia in quanto cellula fondamentale della comunità.

Sezione 6: Scuole e formazione

Art. 35 Scuola dell'obbligo

1 Entro i limiti di età fissati dalla legge, la frequentazione della scuola è obbligatoria.

2 Ognuno deve poter frequentare le scuole pubbliche senza che ne risulti pregiudicata la sua libertà di credo e di coscienza.

3 Devono essere garantite pari possibilità di formazione alle persone d'ambo i sessi.

4 Durante la scuola dell'obbligo, in tutte le scuole pubbliche l'istruzione è gratuita per le persone residenti nel Cantone. I mezzi d'istruzione e d'insegnamento sono messi gratuitamente a disposizione, sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 36 Scuole private

1 Il diritto di istituire e gestire scuole private è garantito nei limiti della legge.

2 Le scuole private possono essere sostenute con fondi pubblici.

Art. 37 Compiti pubblici nel settore scolastico

1 L'intero settore delle scuole e della formazione sottostà alla vigilanza del Cantone.

2 I Comuni gestiscono la scuola di base.

3 In materia scolastica, il Cantone assume in particolare i compiti seguenti:

a.
gestisce une scuola cantonale;
b.
gestisce e promuove scuole professionali e corsi di aggiornamento;
c.19
promuove l'istruzione musicale extrascolastica.

4 Il Cantone può delegare certi compiti in materia di formazione professionale a imprese private, ad associazioni economiche e professionali o ad altre organizzazioni.

5 Esso agevola la formazione mediante borse di studio e provvedimenti sociali.

19 Accettata nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).

Art. 3820 Asili nido

Il Cantone disciplina la gestione degli asili nido.

20 Accettato nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 1° ago. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).

Art. 39 Scuole speciali e case di educazione

1 I fanciulli disabili fisici o mentali ricevono gratuitamente un'educazione e una formazione adeguate.

2 Il Cantone sostiene o gestisce scuole speciali e case di educazione.21

3 La legge disciplina la vigilanza del Cantone sulle scuole speciali e sulle case di educazione.

21 Accettato nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).

Art. 41 Sport

Il Cantone e i Comuni sostengono le attività sportive che promuovono la salute.

Sezione 7: Economia

Art. 42 Promozione economica

1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per promuovere tutti i settori dell'economia, in particolare creando condizioni quadro favorevoli.

2 Essi possono, nell'interesse pubblico, sostenere o gestire organizzazioni, opere o imprese che servano alla promozione dello sviluppo economico del Cantone o partecipare a tali istituzioni.

3 Nell'ambito della promozione economica, il Cantone bada affinché sia assicurato uno sviluppo regionale equilibrato.

Art. 43 Polizia economica

Il Cantone può emanare prescrizioni per assicurare l'esercizio ordinato delle attività economiche.

Art. 44 Agricoltura

Il Cantone può, a complemento di quanto previsto dal diritto federale, prendere provvedimenti per conservare e promuovere l'agricoltura.

Art. 45 Economia forestale

1 Il Cantone disciplina in via legislativa i provvedimenti volti a conservare e gestire le foreste.

2 Il Cantone e i Comuni possono, a complemento di quanto previsto dal diritto federale, prendere provvedimenti per promuovere la silvicoltura.

Art. 46 Trasporti pubblici ed energia

1 Il Cantone e i Comuni promuovono i trasporti pubblici. Possono partecipare a imprese di trasporto o gestire imprese siffatte.

2 Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sufficiente e rispettoso dell'ambiente, nonché un consumo parsimonioso dell'energia. Possono partecipare a imprese di approvvigionamento energetico o gestire imprese siffatte.

Art. 47 Diritti di regalìa

1 Il Cantone dispone delle regalìe delle miniere, del sale, della caccia e della pesca.

2 Esso disciplina in via legislativa la captazione e lo sfruttamento dell'energia geotermica.

Art. 48 Assicurazione degli edifici

1 Il Cantone gestisce un istituto per l'assicurazione degli edifici.

2 L'istituto per l'assicurazione degli edifici può gestire altre assicurazioni di cose conformemente alla legge.

Art. 49 Banca cantonale

1 Il Cantone gestisce una banca cantonale. Ne garantisce gli impegni.

2 La banca cantonale dev'essere gestita in un'ottica economica. Deve servire soprattutto all'intera economia cantonale.

Sezione 8: Ordinamento finanziario

Art. 50 Imposte e altri tributi

1 Il Cantone e i Comuni hanno facoltà, conformemente alla legge, di riscuotere imposte per sopperire ai bisogni delle finanze pubbliche.

2 Essi tassano il reddito e la sostanza delle persone fisiche, nonché i proventi e il capitale delle persone giuridiche.

3 La legge determina il genere e l'entità delle altre imposte. Disciplina gli altri tributi che il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico possono riscuotere.

4 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico possono esigere emolumenti in virtù di ordinanze o normative comunali.

Art. 51 Obbligo fiscale

Tutti i contribuenti devono partecipare secondo i loro mezzi e la loro capacità economica agli oneri dello Stato e dei Comuni.

Art. 52 Gestione finanziaria

1 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico devono gestire le loro finanze secondo i principi della legalità, dell'equilibrio budgetario, della parsimonia, dell'urgenza, della redditività, della causalità, della compensazione dei vantaggi, della ricerca dell'efficienza, del conseguimento degli obiettivi prefissi e del divieto della destinazione vincolata delle imposte generali, eccettuata l'imposta sulle costruzioni.22

2 La legge precisa le attribuzioni in materia di spese.

3 Essa determina l'estensione dei controlli delle finanze da parte di organi indipendenti e ne disciplina l'esecuzione.23

4 Il Cantone e i Comuni allestiscono pianificazioni finanziarie.24

22 Accettata nella Landsgemeinde del 5 mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 2, 2020 4567).

23 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

24 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 53 Preventivo e consuntivo25

1 Il preventivo espone i probabili proventi e gli introiti nonché le spese e le uscite autorizzate del periodo contabile.26

2 Il consuntivo espone tutti i proventi e gli introiti nonché le spese e le uscite e indica la situazione patrimoniale alla fine del periodo contabile.27

3 In materia contabile si applica il principio di pubblicità.

25 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

26 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

27 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Art. 54 Finanziamento

1 Nell'elaborare atti normativi e decisioni, le autorità devono in ogni caso valutarne le conseguenze finanziarie e, se necessario, provvedere alla copertura complementare.

2 Nei progetti, esse devono fornire indicazioni e formulare proposte in merito.

Art. 5528 Prestazioni cantonali e comunali per l'adempimento dei compiti

1 Per sostenere i Comuni nell'adempimento dei loro compiti, il Cantone versa ai Comuni, conformemente alla legge, aiuti finanziari a destinazione vincolata e indennità.

2 La legge può obbligare i Comuni a prestazioni valutabili in denaro per l'adempimento di compiti d'interesse comune del Cantone e dei Comuni.

28 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 55a29 Perequazione finanziaria

La perequazione finanziaria consiste in una compensazione delle risorse e in una compensazione degli oneri. I Comuni finanziano la compensazione delle risorse; il Cantone, la compensazione degli oneri. La legge disciplina i particolari.

29 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011.Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Capitolo 3: Diritti politici dei cittadini e Landsgemeinde

Sezione 1: Diritti politici

Art. 56 Condizioni del diritto di voto

1 Hanno diritto di voto nel Cantone e nel Comune i cittadini svizzeri d'ambo i sessi che vi sono domiciliati e che hanno compiuto i 16 anni.30

2 È escluso dal diritto di voto chi è interdetto per infermità o debolezza mentali.

3 Il diritto di voto si esercita nella Landsgemeinde e, per il resto, per quanto la legge non preveda agevolazioni, nel proprio luogo di domicilio; il diritto di voto si ottiene con il domicilio.

30 Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).

Art. 57 Contenuto del diritto di voto

1 In materia cantonale, l'avente diritto di voto ha il diritto di:

a.31
partecipare, come elettore e, a partire dall'età di 18 anni compiuti, anche come candidato, alle elezioni nella Landsgemeinde o alle urne;
b.
presentare proposte a destinazione della Landsgemeinde;
c.
partecipare alla discussione, formulare proposte e votare nella Landsgemeinde;
d.
pronunciarsi alle urne sul parere che il Cantone indirizza alla Confederazione in merito alla costruzione d'impianti nucleari sul territorio del Cantone di Glarona e dei Cantoni limitrofi.

2 In materia comunale, l'avente diritto di voto ha il diritto di:

a.32
partecipare, come elettore e, a partire dall'età di 18 anni compiuti, anche come candidato, alle elezioni nell'Assemblea comunale o alle urne;
b.
formulare proposte a destinazione dell'Assemblea comunale;
c.
partecipare alla discussione nell'Assemblea comunale, nonché alle votazioni nell'Assemblea comunale o alle urne.

31 Accettata nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).

32 Accettata nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).

Art. 58 Proposte per il memoriale della Landsgemeinde

1 Gli aventi diritto di voto hanno il diritto, da soli o insieme con altri aventi diritto di voto, di presentare in ogni tempo proposte a destinazione della Landsgemeinde.33 I Comuni e gli Esecutivi comunali dispongono dello stesso diritto.34

2 Una proposta per il memoriale può concernere qualsiasi oggetto di competenza della Landsgemeinde.35

3 ...36

4 Se la proposta viola il principio dell'unità della forma o della materia o è contraria al diritto superiore o è inattuabile, il Gran Consiglio la dichiara inammissibile in tutto o in parte.37

5 La proposta deve avere un oggetto chiaramente definito, contenere una motivazione ed essere firmata dagli autori.

6 ....38

33 Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

34 Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).

35 Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

36 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

37 Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

38 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 59 Trattazione delle proposte per il memoriale

1 ...39

2 Il Gran Consiglio pronuncia sull'ammissibilità giuridica delle proposte e decide circa la loro rilevanza. Sono rilevanti le proposte ammissibili che raccolgono almeno dieci voti.40

3 Il Gran Consiglio sottopone le proposte per il memoriale il più tardi alla seconda Landsgemeinde dopo la decisione relativa alla loro rilevanza.

4 Le proposte del Consiglio di Stato alla Landsgemeinde non sono oggetto di una decisione quanto alla loro rilevanza; tuttavia, quando il Gran Consiglio non entra in materia su una proposta del Consiglio di Stato o la respinge, la proposta decade.

39 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

40 Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 60 Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere richieste e reclami alle autorità.

2 L'autorità cui è rivolta la petizione è tenuta a rispondere nei limiti della sua competenza o a inoltrarla al servizio competente.

Sezione 2: Landsgemeinde

Art. 62 Memoriale della Landsgemeinde

1 Il memoriale della Landsgemeinde contiene gli affari che saranno trattati nella Landsgemeinde, in particolare i progetti di legge e di decisione del Gran Consiglio e le proposte depositate.

2 Le proposte per il memoriale che il Gran Consiglio ha dichiarato irrilevanti sono menzionate separatamente, senza preavviso.

3 ...41

4 Il memoriale della Landsgemeinde è distribuito in un numero sufficiente di esemplari agli aventi diritto di voto almeno quattro settimane prima della Landsgemeinde.42

5 ...43

41 Abrogato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

42 Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

43 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 63 Convocazione

1 La Landsgemeinde ordinaria si riunisce a Glarona la prima domenica di maggio.

2 Il Consiglio di Stato decide un eventuale rinvio.

3 Una Landsgemeinde straordinaria si svolge allorché la Landsgemeinde lo decida, allorché almeno 2000 aventi diritto di voto lo chiedano indicando gli oggetti da trattare o allorché il Gran Consiglio convochi gli aventi diritto di voto per trattare affari urgenti.

4 ...44

5 Il Consiglio di Stato può prendere provvedimenti per agevolare la partecipazione alla Landsgemeinde, in particolare per gli aventi diritto di voto che risiedono in Comuni discosti.

44 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 64 Direzione e apertura

1 Il landamano dirige la Landsgemeinde. Se è impedito, è sostituito dal vicelandamano o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, dal consigliere di Stato più anziano per elezione.

2 Il landamano apre la Landsgemeinde con un'allocuzione. In seguito, i partecipanti che hanno diritto di voto prestano giuramento.

Art. 65 Dibattiti

1 I progetti del Gran Consiglio pubblicati nel memoriale o nel Foglio ufficiale costituiscono la base dei dibattiti; i dibattiti non possono vertere su altri oggetti.

2 Ogni partecipante avente diritto di voto può presentare proposte a sostegno di un oggetto in discussione, nonché proposte di modifica, reiezione, differimento o rinvio al mittente.

3 Le proposte di modifica devono avere un nesso materiale con l'oggetto in discussione.

4 La Landsgemeinde non entra in materia sulle proposte per il memoriale dichiarate irrilevanti dal Gran Consiglio, eccetto che ne sia fatta speciale richiesta; la Landsgemeinde può decidere di respingerle o di differirne la trattazione all'anno seguente.

5 Chiunque intenda esprimersi su un oggetto in discussione deve dapprima formulare la sua proposta e poi motivarla brevemente.

Art. 66 Procedura di voto

1 La proposta del Gran Consiglio è approvata se non vi sono controproposte.

2 Se è presentata una controproposta, la Landsgemeinde deve deliberare e votare.

3 Se un progetto subisce due o più modifiche, si procede a una votazione finale.

4 Per le elezioni, una votazione si svolge in tutti i casi.

Art. 67 Accertamento della maggioranza

1 Il landamano accerta la maggioranza mediante stima. Nei casi dubbi, può chiedere il parere di quattro membri del Consiglio di Stato.

2 La sua decisione non può essere impugnata.

Art. 68 Attribuzioni in materia elettorale

La Landsgemeinde elegge:

a.
il landamano e il vicelandamano;
b.45
i presidenti dei tribunali, i vicepresidenti a tempo parziale e gli altri giudici;
c.46
...

45 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

46 Abrogata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 6947 Legislazione e competenze materiali

1 La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti.

2 Per altro, essa è competente per:

a.
approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b;
b.
decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili;
c.
acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi;
d.
prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio;
e.
stabilire l'aliquota fiscale.

3 La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione.

47 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Sezione 3: Elezioni cantonali alle urne

Art. 70 Gran Consiglio

1 Gli aventi diritto di voto eleggono alle urne i membri del Gran Consiglio, secondo il sistema proporzionale.

2 La legge determina i circondari elettorali e disciplina la procedura di ripartizione dei seggi.

Art. 71 Consiglio di Stato

Gli aventi diritto di voto eleggono alle urne i membri del Consiglio di Stato, secondo il sistema maggioritario.

Art. 72 Consiglio degli Stati

Gli aventi diritto di voto eleggono alle urne i due deputati al Consiglio degli Stati, secondo il sistema maggioritario.

Capitolo 4: Disposizioni generali applicabili alle autorità

Art. 7448 Eleggibilità

1 Sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, alla carica di giudice, al Consiglio degli Stati o a membro di altre autorità cantonali o comunali gli aventi diritto di voto che hanno compiuto i 18 anni.49

1a Per i presidenti dei tribunali e i vicepresidenti a tempo parziale, studi di diritto completi con ottenimento di una licenza o di un diploma di master rilasciati da un'università svizzera sono una condizione di eleggibilità.50

2 Per determinate autorità, la legge può prevedere ulteriori condizioni di eleggibilità.

3 La legge o un'ordinanza del Gran Consiglio può consentire eccezionalmente che certe cariche siano assegnate a persone che non hanno diritto di voto.

48 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

49 Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).

50 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 75 Incompatibilità

1 I membri del Consiglio di Stato, i membri dei tribunali e i pubblici dipendenti del Cantone designati dalla legge non possono far parte del Gran Consiglio.51

2 I membri del Consiglio di Stato non possono svolgere funzioni giudiziarie. Non possono nemmeno essere membri di un'autorità comunale o delle Camere federali, né essere pubblici dipendenti o insegnanti del Cantone o di un Comune. La legge disciplina i casi di incompatibilità fra la carica in Consiglio di Stato e altre occupazioni accessorie.52

3 I membri del Tribunale amministrativo non possono far parte di un'altra autorità cantonale, né essere pubblici dipendenti del Cantone. Non possono nemmeno essere membri di un'autorità comunale.53

4 I membri delle commissioni amministrative non possono essere pubblici dipendenti del Cantone. La legge può prevedere ulteriori incompatibilità per singole commissioni di ricorso.54

5 La legge determina quali attività sono incompatibili con i compiti di un'autorità giudiziaria o di perseguimento penale.

51 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

52 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

53 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

54 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 76 Esclusione per parentela

1 Genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi, partner in unione domestica registrata, avi e abbiatici, cognati e cognate, nonché suoceri e suocere e loro generi e nuore non possono far parte della stessa autorità cantonale o comunale.55

2 Questa disposizione non si applica al Gran Consiglio e ai parlamenti comunali.56

55 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

56 Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 77 Astensione obbligatoria

1 I membri di un'autorità che hanno un interesse personale diretto in un affare devono astenersi all'atto della relativa decisione.

2 Sono salve le disposizioni di legge più severe.

Art. 7857 Durata del mandato e rielezione

1 La durata del mandato dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti cantonali e comunali nominati per il periodo amministrativo è di quattro anni.

2 Essa [La durata del mandato] comincia a decorrere il 1° luglio, con le eccezioni seguenti: per il Gran Consiglio, comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva; per i membri del Consiglio di Stato, il giorno della Landsgemeinde. La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.58

3 Alla scadenza del mandato, la rielezione è possibile.

4 Sono salve le disposizioni relative al landamano, al vicelandamano, al presidente e al vicepresidente del Gran Consiglio.

5 I membri del Consiglio di Stato, i due deputati al Consiglio degli Stati, nonché i presidenti di tribunale e gli altri giudici devono lasciare le loro funzioni per la Landsgemeinde che segue il giorno in cui compiono i 65 anni, rispettivamente alla fine di giugno.59

57 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

58 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

59 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 79 Numero legale

1 Un'autorità o una commissione può validamente deliberare se più della metà, ma almeno tre dei suoi membri sono presenti.

2 Sono salve le disposizioni di legge più severe.

Art. 80 Informazione del pubblico

Le autorità informano tempestivamente gli aventi diritto di voto sugli oggetti in votazione, li tengono al corrente sulle questioni sostanziali e li ragguagliano sufficientemente presto su problemi e progetti importanti.

Art. 81 Diritto d'urgenza

1 Al fine di proteggere la popolazione in caso di perturbazioni nell'approvvigionamento o di gravi penurie cui l'economia non può rimediare da sé, nonché in caso di catastrofe o di eventi bellici, la legge può accordare al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, per un tempo limitato, attribuzioni che derogano alle norme della presente Costituzione.

2 Appena le circostanze lo consentano, il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio sui provvedimenti presi e il Gran Consiglio, dal canto suo, ne riferisce alla Landsgemeinde.

Capitolo 5: Autorità cantonali

Sezione 1: Gran Consiglio

Art. 82 Statuto e compiti del Gran Consiglio

1 Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri.60

2 Il Gran Consiglio è la suprema autorità cantonale di vigilanza sul governo, sull'amministrazione e sui tribunali.

3 Esso prepara i testi costituzionali e legislativi e le altre decisioni della Landsgemeinde.

4 Il Gran Consiglio emana ordinanze, decisioni amministrative e decisioni finanziarie e risolve sulle pianificazioni di base o di obbligatorietà generale.

60 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2013 (FF 2013 2249 art. 1 n. 1, 2012 7501).

Art. 8361 Ufficio del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio elegge ogni anno al suo interno il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del proprio Ufficio.

61 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 1 2609).

Art. 84 Commissioni e gruppi parlamentari

1 Il Gran Consiglio può costituire commissioni per preparare le deliberazioni, per esercitare l'alta vigilanza o per procedere a inchieste speciali.

2 I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi.

Art. 85 Sedute

1 Il Gran Consiglio si riunisce ogni qual volta gli affari lo esigano.

2 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

3 Sedute a porte chiuse possono tenersi soltanto se i due terzi dei membri presenti lo decidano a scrutinio segreto.

Art. 86 Ordinanze del Gran Consiglio62

1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63

2 Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura.

3 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

62 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 1 2609).

63 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 1 2609).

Art. 86a64 Diritto all'informazione

1 Nell'ambito delle sue incombenze parlamentari, ogni membro del Gran Consiglio può esigere dai dipartimenti, dalla cancelleria dello Stato, dagli altri enti incaricati di compiti amministrativi e dai tribunali informazioni concernenti questioni giuridiche o tecniche non sottostanti al segreto d'ufficio.65

2 Le commissioni del Gran Consiglio ottengono informazioni e visione degli atti per quanto necessario all'adempimento dei loro compiti. In casi motivati, il Consiglio di Stato può svincolare dal segreto d'ufficio singoli suoi membri, pubblici dipendenti cantonali o insegnanti cantonali. Parimenti, la Commissione amministrativa dei tribunali può, in casi motivati, svincolare dal segreto d'ufficio singoli membri o dipendenti di un tribunale per questioni inerenti all'amministrazione giudiziaria.66

3 Se, per far luce su avvenimenti di grande portata, il Gran Consiglio istituisce una commissione d'inchiesta, questa può procurarsi tutte le informazioni necessarie dal Consiglio di Stato, dai tribunali, per le questioni inerenti all'amministrazione giudiziaria, e dalle autorità comunali, per le questioni inerenti alla collaborazione tra Cantone e Comuni. I membri delle autorità e i pubblici dipendenti e insegnanti del Cantone e dei Comuni sono tenuti a informarla anche su accertamenti che sottostanno al segreto d'ufficio. I privati possono essere interpellati conformemente alla legge sulla giurisdizione amministrativa.67

64 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 1, I 804).

65 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

66 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

67 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 88 Attribuzioni in materia elettorale

1 Il Gran Consiglio elegge i membri delle autorità e delle commissioni e i pubblici dipendenti cantonali, per quanto la legislazione lo preveda; inoltre, nomina i comandanti dei battaglioni cantonali.68

2 Il Gran Consiglio è altresì competente per eleggere i procuratori pubblici e i magistrati dei minorenni, nonché il difensore d'ufficio. In seguito, designa il primo procuratore pubblico.69

68 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

69 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 8970 Attività normativa

Il Gran Consiglio è competente per:

a.
deliberare su progetti che devono essere presentati alla Landsgemeinde e formulare proposte a destinazione di quest'ultima;
b.
emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù della presente Costituzione;
c.
emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù di una decisione della Landsgemeinde;
d.
emanare disposizioni di applicazione del diritto federale e disposizioni di esecuzione del diritto intercantonale, per quanto non concernano un oggetto della legislazione;
e.
approvare o denunciare trattati intercantonali e altri trattati, per quanto non ne sia competente la Landsgemeinde o il Consiglio di Stato;
f.
in casi urgenti, legiferare al posto della Landsgemeinde; tali atti legislativi hanno effetto sino alla successiva Landsgemeinde ordinaria.

70 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 90 Attribuzioni in materia finanziaria

Spetta al Gran Consiglio:

a.71
allestire il preventivo, esaminare e approvare il conto annuale e prendere atto del piano integrato dei compiti e delle finanze;
b.72
decidere tutte le spese uniche di non oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di non oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili;
c.
acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo è di oltre 600 000 franchi, ma non supera i 5 000 000 di franchi;
d.
decidere l'assunzione e il rinnovo di prestiti a lungo termine.

71 Accettata nella Landsgemeinde del 1° mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

72 Accettata nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 91 Attribuzioni materiali

Incombe al Gran Consiglio:

a.
esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde;
b.
convocare le Landsgemeinde straordinarie;
c.
esercitare l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione;
d.
decidere in merito ai piani d'importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali;
e.
rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti;
f.73
stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni;
g.
pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali;
h.
esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge;
i.
ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l'ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall'esterno;
k.74
...

73 Accettata nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

74 Abrogata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 92 Partecipazione in ambito federale

Il Gran Consiglio può, in nome del Cantone, partecipare alla vita politica federale, segnatamente:

a.
presentando un'iniziativa cantonale;
b.
chiedendo il referendum insieme con altri Cantoni;
c.75
...

75 Abrogata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell'AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 93 Delega di attribuzioni

Il Gran Consiglio può delegare le sue attribuzioni al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e lo scopo e l'estensione della stessa siano definiti con precisione.

Sezione 2: Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

Sottosezione 1: Consiglio di Stato

Art. 9476 Statuto e compiti del Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato è l'autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone. Si compone di cinque membri che esercitano la loro funzione a titolo di attività principale.

2 Il Consiglio di Stato pianifica le attività dello Stato, prende iniziative, cura le relazioni con la Confederazione e con gli altri Cantoni, coordina i lavori dell'amministrazione e rappresenta il Cantone all'interno e all'esterno. Sono salve le attribuzioni della Landsgemeinde e del Gran Consiglio.

3 Il Consiglio di Stato dirige l'amministrazione cantonale, partecipa all'attività normativa cantonale e federale, opera nell'ambito dell'esecuzione delle leggi e della giustizia amministrativa, vigila, conformemente alla legge, sui Comuni e sugli altri enti incaricati di compiti pubblici e provvede affinché sia assicurato il contatto tra le autorità e il pubblico.

76 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 9577 Sistema collegiale e dipartimentale

1 Il Consiglio di Stato prende collegialmente le decisioni importanti e di principio.

2 Per altro, gli affari sono attribuiti ai suoi membri per dipartimento.

3 La legge disciplina nelle grandi linee l'organizzazione del Consiglio di Stato.

77 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 96 Statuto e compiti del landamano

1 Il landamano è il primo rappresentante del Cantone e presiede il Consiglio di Stato.

2 Egli dirige la pianificazione, il coordinamento e l'informazione all'interno del Consiglio di Stato.

3 In caso d'impedimento è sostituito dal vicelandamano.

Art. 9778 Elezione del landamano e del vicelandamano

1 Il landamano e il vicelandamano sono eletti per un biennio dalla Landsgemeinde che li sceglie fra i membri del Consiglio di Stato. Il loro mandato comincia con la Landsgemeinde.

2 Se l'elezione avviene durante il biennio, la durata del mandato è proporzionalmente ridotta.

3 Alla fine del biennio, il landamano uscente non può essere immediatamente rieletto, né eletto vicelandamano, e il vicelandamano uscente non può essere rieletto, ma può essere eletto landamano.

78 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 9879 Attribuzioni in materia di nomine

Il Consiglio di Stato nomina i membri delle commissioni e le persone incaricate di compiti pubblici; nomina inoltre i pubblici dipendenti e gli insegnanti del Cantone, eccetto che la legge o un'ordinanza del Gran Consiglio deleghi questa competenza a unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato. Sono salve le competenze del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie.

79 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 99 Attività normativa

Il Consiglio di Stato è competente per:

a.
elaborare progetti di atti legislativi e di decisioni a destinazione del Gran Consiglio e della Landsgemeinde, nonché procedere alle consultazioni in merito a tali progetti;
b.80
emanare ordinanze di esecuzione e ordinanze amministrative, nonché ordinanze per cui la Landsgemeinde o il Gran Consiglio gliene conferisca la facoltà;
c.
concludere, modificare o denunciare trattati intercantonali e altri trattati, per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio o la Landsgemeinde;
d.
emanare ordinanze e prendere decisioni in situazioni di emergenza e in altri casi urgenti, in particolare al fine di assicurare la celere attuazione del diritto federale; queste ordinanze e decisioni devono essere sottoposte quanto prima al Gran Consiglio o alla prossima Landsgemeinde.

80 Accettata nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 100 Attribuzioni in materia finanziaria

Spetta al Consiglio di Stato:

a.81
elaborare il progetto di preventivo, tenere il conto annuale e compilare il piano finanziario;
b.82
decidere tutte le spese uniche di non oltre 200 000 franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di non oltre 40 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili;
c.
acquistare fondi a trattative private, a titolo d'investimento o previdenziale, se il prezzo non supera i 600 000 franchi;
d.
gestire il patrimonio del Cantone, in particolare investire i capitali dello Stato e assumere la manutenzione ordinaria degli edifici e impianti cantonali;
e.
assumere crediti.

81 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

82 Accettata nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 101 Attribuzioni materiali

Incombe al Consiglio di Stato:

a.83
eseguire la Costituzione, le leggi, le ordinanze e i trattati, per quanto non ne siano competenti altri organi;
b.84
attuare le decisioni, i decreti e le sentenze di altre autorità cantonali, per quanto non ne siano competenti altri organi;
c.
dirigere e sorvegliare i servizi pubblici cantonali;
d.85
pronunciare sui ricorsi amministrativi, per quanto la legislazione lo preveda;
e.
curare le relazioni con le autorità della Confederazione, degli altri Cantoni o di altri Stati;
f.
pronunciarsi sui progetti delle autorità federali, per quanto, nel singolo caso, la competenza non sia conferita al Gran Consiglio;
g.
proporre ricorsi e azioni a nome del Cantone;
h.
pronunciare sulle domande di grazia, per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.

83 Accettata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

84 Accettata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

85 Accettata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Sottosezione 2: Amministrazione cantonale

Art. 102 Fondamenti dell'attività amministrativa

1 L'amministrazione adempie i suoi compiti in considerazione del bene comune e badando affinché il suo operato sia conforme al diritto, efficace ed economico.

2 La legge determina le linee fondamentali dell'organizzazione dell'amministrazione e disciplina la procedura amministrativa e la procedura di ricorso in materia amministrativa.

Art. 10386 Organizzazione

1 L'amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti. Ogni membro del Consiglio di Stato è a capo di un dipartimento. Il Consiglio di Stato ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri e regola le supplenze.

2 Il cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria dello Stato, segretariato generale del Consiglio di Stato; il cancelliere è subordinato al landamano.

3 I dipartimenti, la Cancelleria dello Stato e le unità amministrative loro subordinate preparano gli affari del Consiglio di Stato e li eseguono. La legge o un'ordinanza può incaricarli di sbrigare da sé certi affari.

4 La legge può delegare compiti amministrativi a organizzazioni o a persone di diritto pubblico o di diritto privato. Vanno però assicurate la tutela giurisdizionale e la vigilanza da parte del Cantone.

86 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 10487 Commissioni

1 La legge, un'ordinanza o una decisione del Consiglio di Stato può istituire commissioni incaricate di prestare consulenza al Consiglio di Stato o ai dipartimenti nella preparazione degli atti normativi, nelle loro attività di pianificazione o in merito a questioni speciali.

2 Soltanto la legge o un'ordinanza del Gran Consiglio può delegare a una commissione competenze decisionali o di vigilanza.

87 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 10588 Ordinamento della funzione pubblica

1 La legge disciplina i diritti e gli obblighi dei membri delle autorità, dei pubblici dipendenti del Cantone e degli insegnanti del Cantone e dei Comuni.

2 Essa stabilisce in particolare le condizioni di nomina e le incompatibilità concernenti i pubblici dipendenti cantonali e gli insegnanti.

88 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Sezione 3: Amministrazione della giustizia89

89 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Sottosezione 1: Tribunali90

90 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 10691

91 Abrogato dalla Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 10792

92 Abrogato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 107a93 Indipendenza del potere giudiziario

1 I tribunali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto e alla legge.

2 Si organizzano in maniera autonoma. A tale scopo la legge prevede un organo comune.

3 I tribunali non devono dare attuazione ad atti normativi che contraddicano al diritto federale, alla presente Costituzione o alle leggi cantonali.

93 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 108 Tribunale cantonale

1 Il Tribunale cantonale pronuncia in materia civile, penale e minorile come giurisdizione di primo grado.94

2 È composto di due presidenti e di un numero di membri stabilito dalla legge.95

3 ...96

94 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

95 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

96 Abrogato dalla Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 10997

97 Abrogato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 11098 Tribunale superiore

1 Il Tribunale superiore pronuncia come giurisdizione cantonale di ultimo o unico grado in materia civile, penale e minorile.

2 È composto del presidente e di un numero di membri stabilito dalla legge.99

3 ...100

3a Il Tribunale superiore esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale cantonale.101

98 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

99 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

100 Abrogato dalla Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

101 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 111102 Tribunale amministrativo

1 Il Tribunale amministrativo pronuncia, come giurisdizione di primo grado o di ricorso, sulle controversie amministrative e su altre controversie di diritto pubblico.103

1a È composto del presidente e di un numero di membri stabilito dalla legge.104

2 ... 105

2a Esercita la vigilanza sulla gestione delle commissioni indipendenti.106

102 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

103 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

104 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

105 Abrogato dalla Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

106 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 112107 Organizzazione108

1 La legge disciplina l'organizzazione e le competenze dei tribunali, nonché la procedura in sede di giudizio.

2 a 4 ...109

107 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

108 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

109 Abrogati dalla Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Sottosezione 2:110 Autorità di perseguimento penale

110 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 114 Organizzazione e vigilanza

1 La legge disciplina l'organizzazione e le competenze delle autorità di perseguimento penale e la vigilanza su di loro.

2 ...

2a Le autorità di perseguimento penale sono indipendenti nell'applicazione del diritto e sottostanno soltanto al diritto.

Capitolo 6: Comuni, consorzi e corporazioni

Sezione 1: Ruolo dei Comuni e dei consorzi

Art. 115 Esistenza e autonomia

1 I Comuni e i consorzi intercomunali sono enti autonomi di diritto pubblico.

2 L'esistenza dei Comuni e dei consorzi e il loro diritto di sbrigare autonomamente i loro affari sono garantiti nei limiti della presente Costituzione e della legge.

Art. 116 Consorzi

1 Per eseguire determinati compiti, i Comuni possono istituire consorzi con altri Comuni del Cantone o di altri Cantoni.

2 La convenzione istitutiva del consorzio, lo statuto consortile e le loro modifiche richiedono il consenso dei Comuni coinvolti e l'approvazione del Consiglio di Stato. Per i consorzi intercantonali, il Consiglio di Stato può concedere l'approvazione anche quando sono previste modifiche della convenzione istitutiva e dello statuto consortile decise a maggioranza di voti.111

3 Per importanti motivi, il Consiglio di Stato può istituire consorzi e determinare il contenuto delle relative convenzioni istitutive e degli statuti consortili od obbligare i Comuni ad aderire a un consorzio. Entro 30 giorni, i Comuni coinvolti possono impugnare dinanzi al Gran Consiglio la decisione del Consiglio di Stato.

4 La legge disciplina l'organizzazione dei consorzi e definisce i diritti degli aventi diritto di voto e delle autorità dei Comuni associati.

111 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 117 Collaborazione

1 Il Cantone promuove la collaborazione intercomunale.

2 I Comuni e i consorzi collaborano con altri Comuni o consorzi nell'adempimento di tutti i compiti d'interesse comune.

3 ...112

112 Abrogato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).

Art. 118113 Modifiche nell'effettivo e modifiche di confini

1 Le modifiche relative all'effettivo dei Comuni richiedono il consenso degli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti e l'approvazione della Landsgemeinde.

2 Nelle parrocchie e per le modifiche di confini è sufficiente l'approvazione del Gran Consiglio.

113 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 119 Autonomia comunale

1 I Comuni si occupano di tutti gli affari locali che non siano di esclusiva competenza né della Confederazione, né del Cantone.114

2 Per quanto la presente Costituzione e la legge non dispongano altrimenti, essi determinano da sé la propria organizzazione in un regolamento comunale, eleggono le proprie autorità, nominano i pubblici dipendenti e gli insegnanti comunali ed eseguono i propri compiti come meglio ritengono.115

114 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

115 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 120 Vigilanza

1 I Comuni, i consorzi, i loro istituti e le loro imprese sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.

2 Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, il Consiglio di Stato esamina le decisioni, i decreti e gli atti normativi dei Comuni soltanto sotto il profilo della legalità.

3 Se si verificano irregolarità, il Consiglio di Stato prende provvedimenti appropriati; nei casi gravi, può limitare o sopprimere il diritto dei Comuni di amministrarsi da sé.

4 I Comuni direttamente interessati possono impugnare entro 30 giorni la decisione del Consiglio di Stato con ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 121 Tutela giurisdizionale

1 Chiunque abbia un interesse personale degno di protezione può, nei termini legali, impugnare con ricorso al Consiglio di Stato o a un dipartimento le decisioni di ultima istanza, i decreti e gli atti normativi degli organi dei Comuni e dei consorzi. Ambo le parti possono impugnare la decisione del Consiglio di Stato o del dipartimento dinanzi al Tribunale amministrativo, conformemente alla legge.116

2 In materia di elezioni e di votazioni, ogni avente diritto di voto ha diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

116 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Sezione 2: Forme di Comuni117

117 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 122118 Comune unitario

1 Il Comune assume tutti i compiti pubblici che non sono di esclusiva competenza né della Confederazione né dei Cantoni (Comuni unitari).119

2 Ogni Comune comprende le persone residenti sul suo territorio.

3 Eccetto che la legge disponga altrimenti, il Comune si occupa segnatamente anche di tutti gli affari scolastici.

118 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

119 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Art. 123 a 125120

120 Abrogati nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 126121

121 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 126a122

122 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2003. Garanzia dell'AF del 10 mar. 2004 (FF 2004 1203 art. 1 n. 2, 2003 7009). Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 127 Parrocchia

1 La parrocchia comprende le persone residenti sul territorio parrocchiale appartenenti alla rispettiva Chiesa riconosciuta dal diritto pubblico.

2 La parrocchia disciplina, nei limiti fissati dal diritto dello Stato e conformemente alle disposizioni della propria Chiesa, gli affari inerenti alla propria confessione per il territorio parrocchiale.

3 L'organizzazione e l'amministrazione della parrocchia devono essere conformi ai principi della presente Costituzione e della legislazione sui Comuni.

4 Per le organizzazioni comunali di altre comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico valgono per analogia le disposizioni sulle parrocchie.123

123 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Sezione 3: Organizzazione dei Comuni

Art. 128 Organi comunali

1 Gli organi che ogni Comune deve necessariamente avere sono:

a.
il corpo elettorale, composto degli aventi diritto di voto;
b.124
l'Esecutivo;
c.125
la Commissione della gestione o, nella parrocchia, un organo di revisione dei conti.

2 Nel Comune, l'Esecutivo è il Municipio; nella parrocchia, il Consiglio parrocchiale.126

3 I Comuni possono istituire un Parlamento comunale. Il Parlamento comunale è composto di almeno 20 membri e si costituisce da sé nei limiti della legge e del regolamento comunale.127

124 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

125 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

126 Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

127 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 4 mag. 2008. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 129 Diritto di proposta

1 Ogni avente diritto di voto ha il diritto di presentare in ogni tempo all'Esecutivo comunale, a destinazione del corpo elettorale, proposte relative a oggetti di competenza di quest'ultimo.128

2 La legge disciplina l'ammissibilità, la forma e il modo di trattazione delle proposte.

128 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 130 Assemblea comunale, elezioni e votazioni alle urne

1 Gli aventi diritto di voto esercitano di norma il loro diritto di voto nell'Assemblea comunale; l'Assemblea comunale si riunisce secondo i bisogni, ma almeno una volta all'anno.129

2 Un'Assemblea comunale straordinaria si svolge allorché l'Esecutivo comunale lo decida, allorché il numero di aventi diritto di voto stabilito dalla legge lo chieda indicando gli affari da trattare o allorché il Consiglio di Stato lo ordini.130

3 La legge o il regolamento comunale può, per determinati affari, prevedere l'elezione o la votazione alle urne. L'Assemblea comunale può eccezionalmente decidere che un'elezione o una votazione alle urne avvenga anche in altri casi.

4 I membri del Parlamento comunale sono eletti alle urne, secondo il sistema proporzionale; la legge stabilisce i circondari elettorali. 131

5 Il sindaco e i membri del Municipio sono eletti alle urne, secondo il sistema maggioritario.132

6 La legge stabilisce le competenze e le procedure elettorali per le altre elezioni.133

129 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

130 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

131 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 4 mag. 2008. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

132 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

133 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 131 Attribuzioni del corpo elettorale

1 Il corpo elettorale è in particolare competente per:

a.134
eleggere il presidente e i membri dell'Esecutivo comunale;
b.135
eleggere il presidente e i membri della Commissione della gestione o l'organo di revisione dei conti;
c.136
eleggere i membri delle altre autorità comunali e delle commissioni, nonché i pubblici dipendenti, eccetto che questa competenza sia delegata all'Esecutivo comunale;
d.
emanare il regolamento comunale;
e.
emanare le altre prescrizioni comunali, eccetto che questa competenza sia, per determinati affari, delegata all'Esecutivo comunale;
f.137
allestire il preventivo;
g.138
approvare i conti del Comune e i relativi rapporti della Commissione della gestione o dell'organo di revisione dei conti;
h.
decidere in materia di spese, nonché di acquisto, alienazione e aggravio di fondi, eccetto che il regolamento comunale conferisca questa competenza all'Esecutivo comunale;
i.
stabilire l'aliquota dell'imposta comunale nei limiti fissati dalla legislazione fiscale cantonale;
k.
decidere sull'aggregazione o sullo scioglimento del Comune e sulle modifiche di confini;
l.
decidere circa l'adesione a un consorzio, circa l'approvazione e la modifica della convenzione istitutiva e dello statuto del consorzio, nonché circa la conclusione di altre convenzioni;
m.
decidere su altri punti che gli sono sottoposti dall'Esecutivo comunale.

2 Nei Comuni in cui vi è un Parlamento comunale, il corpo elettorale è obbligatoriamente competente per:

a.
eleggere i membri del Parlamento comunale;
b.
eleggere il presidente e i membri dell'Esecutivo comunale;
c.
emanare il regolamento comunale;
d.
prendere le decisioni di cui al capoverso 1 lettera h, nei limiti fissati dal regolamento comunale, e le decisioni di cui al capoverso 1 lettere i, k e l.139

134 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

135 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

136 Accettata nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

137 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell'AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

138 Accettata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

139 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 4 mag. 2008. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 132140 Decisioni urgenti

In casi urgenti, una decisione comunale di per sé di competenza del corpo elettorale può essere eccezionalmente presa dall'Esecutivo comunale, all'unanimità, o dal Parlamento comunale, a maggioranza assoluta, sempre che sia oggetto di un avviso pubblico e gli aventi diritto di voto, nel numero stabilito dalla legge, non chiedano poi, entro il termine impartito, che la decisione sia sottoposta come proposta alla prossima Assemblea comunale o alla prossima votazione alle urne.

140 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 133141 Referendum facoltativo

1 I Comuni in cui vi è un'Assemblea comunale possono prevedere nel regolamento comunale che l'Esecutivo comunale è competente per:

a.
emanare determinati atti normativi comunali secondo l'articolo 131 capoverso 1 lettera e;
b.
prendere, fino a un importo determinato, decisioni secondo l'articolo 131 capoverso 1 lettera h;
c.
concludere determinate convenzioni secondo l'articolo 131 capoverso 1 lettera l.

2 Questi atti normativi e queste decisioni sottostanno a referendum facoltativo; la legge fissa i termini e i quorum.

3 I Comuni in cui vi è un Parlamento comunale designano nel regolamento comunale gli atti normativi e le decisioni del Parlamento comunale che sottostanno a referendum facoltativo o che il Parlamento deve sottoporre al voto del corpo elettorale.

141 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Sezione 4: Corporazioni

Art. 134

1 L'istituzione di nuove corporazioni e le modifiche nell'effettivo delle medesime richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato o di un dipartimento.142

2 Le corporazioni possono amministrare e utilizzare autonomamente il loro patrimonio, per quanto la legge non disponga altrimenti.

3 Esse sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.

142 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Capitolo 7: Chiesa e Stato

Art. 135 Chiese

1 La Chiesa nazionale evangelica riformata e la Chiesa nazionale cattolica romana, nonché le loro parrocchie sono enti autonomi di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato.

2 Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico anche altre comunità religiose.

3 Le comunità religiose che non sono riconosciute dal diritto pubblico sottostanno al diritto privato.

Art. 136 Autonomia delle Chiese

1 La legislazione disciplina i rapporti tra le Chiese nazionali riconosciute dal diritto pubblico e le loro parrocchie, da una parte, e lo Stato, dall'altra.

2 Le Chiese disciplinano da sé i loro affari interni. Il diritto di voto in materia ecclesiastica è disciplinato dal rispettivo Statuto ecclesiastico.

3 Lo Statuto ecclesiastico di una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico richiede l'approvazione del Gran Consiglio; l'approvazione è accordata se lo statuto non viola né il diritto federale, né quello cantonale.

4 Le decisioni, i decreti e gli atti normativi delle autorità ecclesiastiche possono essere impugnati con ricorso al Tribunale amministrativo, conformemente alla legge e alle prescrizioni ecclesiastiche.

5 Gli obblighi dello Stato e dei Comuni fondati su titoli giuridici storici permangono.

Art. 137 Imposte e sussidi

1 Le Chiese riconosciute dal diritto pubblico e le loro parrocchie hanno il diritto di riscuotere imposte conformemente alla legge.

2 Il Cantone e i Comuni possono sussidiare le attività pubbliche sovraconfessionali delle Chiese.

Capitolo 8: Revisione della Costituzione cantonale

Art. 138 Condizioni

1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2 Una revisione costituzionale non dev'essere contraria al diritto federale né risultare inattuabile.

3 Ogni avente diritto di voto, nonché i Comuni e i loro Esecutivi hanno il diritto di presentare, a destinazione della Landsgemeinde, proposte per il memoriale volte alla revisione della presente Costituzione.

4 La proposta di revisione totale deve rivestire la forma di proposta generica.

Art. 139 Revisione parziale

1 La revisione parziale può concernere una sola disposizione o singoli punti della Costituzione materialmente connessi.

2 Se la revisione proposta concerne più materie sostanzialmente diverse, ogni materia è oggetto di una revisione specifica.

Art. 140 Revisione totale

1 Se è proposta la revisione totale della Costituzione, la Landsgemeinde deve dapprima decidere se entrare o no in materia.

2 Per principio, la Landsgemeinde delibera sul progetto di Costituzione totalmente riveduta conformandosi alle norme della procedura legislativa. Le proposte di modifica rispetto al progetto del Gran Consiglio devono tuttavia essere presentate e trattate come proposte per il memoriale elaborate per singoli articoli. Nel corso della Landsgemeinde sono ammesse soltanto proposte di modifica che abbiano un nesso diretto con una proposta che già figura nel memoriale.

3 Se il progetto è respinto, la Landsgemeinde decide se occorra proseguire con la revisione.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 142 Abrogazione del diritto anteriore

1 La Costituzione del Cantone di Glarona del 22 maggio 1887 è abrogata.

2 Le disposizioni del diritto anteriore contrarie alla presente Costituzione sono abrogate.

3 Sono fatti salvi gli articoli qui appresso.

Art. 143 Ultrattività parziale

1 Le disposizioni emanate secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione o da un'autorità che non sia più competente rimangono in vigore fintanto che non siano modificate o abrogate.

2 Ne va del pari per le convenzioni o le pianificazioni decise secondo une procedura non più ammessa o da un'autorità che non sia più competente.

Art. 144 Autorità e funzionari

1 Le autorità, i funzionari e gli impiegati rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo durante il quale la presente Costituzione entra in vigore. Alle elezioni di rinnovo e a quelle complementari si applica la presente Costituzione.

2 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti le condizioni e la procedura di elezione del Gran Consiglio rimangono in vigore sino alla fine del periodo amministrativo nel corso del quale la presente Costituzione entra in vigore.

3 La prossima elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati si svolgerà nel 1990 contemporaneamente a quella di rinnovo integrale del Consiglio di Stato. La durata del mandato dei due deputati al Consiglio degli Stati si estenderà sino alla seduta costitutiva del Consiglio nazionale dopo il suo rinnovo integrale nel 1995.

4 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti l'organizzazione giudiziaria, in particolare quelle concernenti la mediazione, il Tribunale civile, il Tribunale delle ispezioni oculari, il Tribunale criminale e il Tribunale di polizia rimangono applicabili sino all'emanazione della nuova normativa legale.

5 L'articolo 78 capoverso 4 si applica la prima volta per il periodo amministrativo 1986-1990.

Art. 145 Legislazione sui Comuni

1 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti le attribuzioni del corpo elettorale e degli Esecutivi comunali, nonché quelle relative all'ordinamento finanziario dei Comuni rimangono in vigore sino all'emanazione della nuova normativa legale.

2 Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, la legge o una convenzione intercomunale deve determinare quali Comuni o consorzi riprendono i compiti dei Comuni elettorali e quali autorità e servizi amministrativi sono previsti a tal fine.

3 ...143

143 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° lug. 2010. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 146 Nuove normative necessarie

1 Se, in base alla presente Costituzione, sono necessarie nuove disposizioni od occorre procedere a modifiche di disposizioni del diritto anteriore, le nuove normative devono essere emanate senza indugio.

2 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un compendio delle nuove normative necessarie.

Disposizioni finali e transitorie della modifica del 7 maggio 2006144

144 Accettate nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011, gli art. 153 e 155 entrano in vigore il 7 mag. 2006. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 148 Aggregazione di Comuni

1 A partire dal 1° gennaio 2011, nel Cantone vi saranno unicamente i tre Comuni seguenti, sotto forma di Comuni unitari (riunione del Comune politico, del Comune scolastico e del Patriziato ["Tagwen"]):

Bilten, Mühlehorn, Obstalden, Filzbach, Niederurnen, Oberurnen, Näfels e Mollis;
Netstal, Riedern, Glarona e Ennenda;
Mitlödi, Sool, Schwändi, Schwanden, Haslen145, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Matt, Engi e Elm.

2 Rimangono salve altre aggregazioni volontarie.

3 Gli aventi diritto di voto dei Comuni aggregati decidono il nome del nuovo Comune.

4 Se i Comuni menzionati nel capoverso 1 non dovessero aggregarsi di loro propria iniziativa entro il 31 dicembre 2010, l'aggregazione diventerebbe automaticamente effettiva il 1° gennaio 2011.

5 La legge sui Comuni può prevedere che, per un periodo transitorio corrispondente a una legislatura, i Comuni che devono aggregarsi secondo il capoverso 1 hanno diritto almeno a un seggio nell'Esecutivo comunale. Questo diritto può essere conferito ad ogni Comune o a un gruppo di Comuni.

145 Poiché l'aggregazione dei Comuni politici di Nidfurn, Leuggelbach e Haslen entra in vigore il 1° lug. 2006, si giustifica che il Consiglio di Stato anticipi la relativa decisione nell'ambito della revisione in corso; «Haslen» comprende pertanto i Comuni di Nidfurn, Leuggelbach e Haslen.

Art. 151 Soppressione dei Comuni assistenziali

Con l'entrata in vigore dell'articolo 29 capoverso 1, nel tenore del 7 maggio 2006, i Comuni assistenziali ancora esistenti sono soppressi. Il Consiglio di Stato può prevedere che i compiti assistenziali siano ripresi dal Cantone, per Comune e per tappe. Con questa ripresa di compiti i fondi assistenziali sono trasferiti al Cantone, il quale rimane vincolato alla loro precedente destinazione; il Comune è liberato dall'obbligo di trasferire i fondi assistenziali al Cantone se, il 20 settembre 2005, non sussisteva più alcun Comune assistenziale indipendente o se la sua riunione con il Comune politico era già stata definitivamente decisa. La legge disciplina i particolari.

Art. 152 Tutele

Con l'entrata in vigore dell'articolo 29 capoverso 1, nel tenore del 7 maggio 2006, le autorità tutorie comunali sono soppresse. La legge può prevedere che queste autorità portino a termine le pratiche di cui sono state investite prima di tale entrata in vigore. Essa disciplina i particolari.

Art. 153 Competenze del Consiglio di Stato

1 Se, all'entrata in vigore della modifica del 7 maggio 2006, un Comune unitario non dispone ancora delle normative indispensabili, il Consiglio di Stato emana le disposizioni transitorie necessarie.

2 In quanto autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 138 e seguenti della legge sui Comuni, il Consiglio di Stato può, fondandosi sulla presente disposizione costituzionale, prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la transizione tra le decisioni della Landsgemeinde, da un lato, e la costituzione dei tre Comuni unitari e la ripresa, da parte del Cantone, dei compiti dei vecchi Comuni assistenziali e delle autorità tutorie comunali, nonché la soppressione dei Comuni assistenziali, dall'altro; può fare altrettanto per consentire di attuare senza intralci e con parsimonia la nuova struttura comunale. Il Consiglio di Stato bada in particolare affinché gli attivi siano quanto possibile preservati, impiegati efficacemente e con parsimonia, nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, in modo da non svantaggiare altri Comuni.

3 La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dalla Landsgemeinde.

Art. 154146 Competenze dei nuovi Esecutivi comunali

La legge può prevedere che gli Esecutivi dei tre nuovi Comuni costituiti il 1° gennaio 2011, eletti prima della fine del periodo amministrativo 2006/2010, entrino in funzione già il 1° luglio 2010, con tutti i diritti e doveri, compiti e competenze degli Esecutivi uscenti il 30 giugno 2010 dei Comuni politici, dei Patriziati ("Tagwen") e dei Comuni scolastici.

146 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 4 mag. 2008. Garanzia dell'AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 155 Compensazione delle disparità patrimoniali, decisione di finanziamento

1 La Landsgemeinde emana in una risoluzione ad hoc le disposizioni concernenti il modo e il finanziamento della compensazione delle disparità patrimoniali tra i Comuni che si aggregano secondo l'articolo 148 capoverso 1. Stabilisce segnatamente l'importo del contributo cantonale e il massimale che, a titolo di compensazione delle disparità patrimoniali, può essere assegnato a un Comune che si aggrega secondo l'articolo 148 capoverso 1.

2 La Landsgemeinde può delegare le sue competenze al Gran Consiglio, in particolare laddove trattasi di adeguare alla situazione del 31 dicembre 2010 i contributi da essa decisi nel 2006.

3 La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dalla Landsgemeinde.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 maggio 2010147

147 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Il procuratore pubblico, i due giudici istruttori e il magistrato dei minorenni attuali restano in carica fino al 31 dicembre 2010.

Allegato148

148 Stato 8 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011.

Elenco dei Comuni politici e dei Patriziati ("Tagwen")

Glarus Nord

Glarus

Glarus Sud

Elenco delle parrocchie

A. Parrocchie evangeliche riformate

Bilten Ennenda

Mühlehorn Mitlödi

Obstalden-Filzbach Schwanden

Niederurnen Grosstal

Mollis-Näfels Matt-Engi

Netstal Elm

Glarona-Riedern

B. Parrocchie cattoliche romane

Niederurnen Netstal

Oberurnen Glarona-Riedern-Ennenda

Näfels Glarner Hinterland-Sernftal

Indice delle materie

I numeri indicano gli articoli e parti d'articolo della Costituzione

Aggregazioni

- attribuzioni del corpo elettorale 131
- decisione
- sull'aggregazione del Comune 131
- sulle modifiche di confini 131
- sullo scioglimento del Comune 131
- di Comuni 148

Ambiente 22, 46

Amministrazione

- alta vigilanza sull' 91
- cantonale 94 ss
- Commissioni 104
- Consiglio di Stato 94
- landamano 96
- sistema
- collegiale 94
- dipartimentale 94
- fondamenti dell'attività 102
- organizzazione dell' 103
- Tribunali 107 ss
- Tribunale amministrativo 111
- Tribunale cantonale 108
- Tribunale superiore 110
- commissione d'inchiesta 86a
- delle parrocchie 127
- diritto
- d'essere sentiti 16
- di prendere visione degli atti 16
- diritto all'informazione 86a
- Gran Consiglio
- compiti del 82
- statuto del 82
- suprema autorità cantonale di vigilanza 82
- svincolo dal segreto d'ufficio 86a
- tutela giurisdizionale 16

Arresto

- garanzie indispensabili 16
- tutela giurisdizionale 16

Associazione (i)

- delega di compiti in materia di formazione professionale ad 37
- libertà di 12

Autorità

- astensione obbligatoria 77
- autonomia delle Chiese 136
- cantonali 82 ss
- amministrazione cantonale 102 ss
- Consiglio di Stato 94 ss
- Gran Consiglio 82 ss
- comunali 119
- elezioni, da parte del corpo elettorale, delle 131
- consorzi 116
- diritto di petizione 60
- divisione dei poteri 73
- durata del mandato 78
- elaborazione di
- atti normativi 54
- decisioni 54
- eleggibilità a membro di autorità
- cantonali 74
- comunali 74
- esclusione per parentela 76
- incompatibilità 75
- informazione tempestiva del pubblico 80
- numero legale per la valida delibera 79
- potere dello Stato 1
- responsabilità dello Stato 18
- rielezione 78
- tutela giurisdizionale 16

Banca cantonale 49

- gestione della 49

Cantone

- agricoltura 44
- altri tributi 50
- asili nido 38
- assicurazione
- degli edifici 48
- sociale 27
- assistenza
- ai disoccupati 28
- sociale 29
- attività giovanili 40
- autonomia comunale 119
- banca cantonale 49
- case di educazione 39
- cittadinanza cantonale 20
- collaborazione tra
- Cantone 86a
- Comuni 86a
- compiti pubblici nel settore scolastico 37
- condizioni del diritto di voto nel 56
- Consiglio di Stato quale
- autorità direttoriale esecutiva del 94
- suprema autorità esecutiva del 94
- consorzi 116
- Costituzione del 1
- costruzione d'impianti nucleari sul territorio
- dei Cantoni limitrofi 57
- del Cantone di Glarona 57
- costruzioni 24
- creazione
- artistica 40
- culturale 40
- scientifica 40
- cure agli ammalati 32
- cure sanitarie ambulatoriali e stazionarie 33
- diritto
- di regalìa 4
- del lavoro 28
- doveri civici 21
- economia forestale 45
- educazione degli adulti 40
- energia 46
- esercizio delle attribuzioni di diritto privato 2
- gestione
- del patrimonio del 100
- finanziaria 52
- gratuità della scuola dell'obbligo 35
- imposte 50
- incompatibilità 75
- integrazione degli stranieri 30
- Landsgemeinde 61
- membro della Confederazione Svizzera 1
- nomina
- dei membri delle commissioni 98
- delle persone incaricate di compiti pubblici 98
- di insegnanti del Cantone 98
- di pubblici dipendenti 98
- ordinamento
- degli insegnanti pubblici 105
- della funzione pubblica 105
- giuridico del 1
- ordine pubblico 25
- ospedali 32
- parlamento del 82
- partecipazione
- alla vita politica federale 92
- in ambito federale 92
- perequazione finanziaria 55a
- pianificazione del territorio 23
- polizia
- economica 43
- sanitaria 32
- prestazioni cantonali per l'adempimento dei compiti 55
- prevenzione in materia sanitaria 32
- primo rappresentante del 96
- professioni mediche 32
- promozione
- della salute 41
- economica 42
- promozione
- culturale 40
- della collaborazione intercomunale 117
- della costruzione di abitazioni 31
- proposta di
- azioni a nome del 101
- ricorsi a nome del 101
- protezione
- del clima 22a
- dell'ambiente 22
- della famiglia 34
- responsabilità del cantone per danni causati illecitamente da persone agenti per questo 18
- salute pubblica 32
- scuole speciali 39
- sicurezza
- pubblica 25
- sociale 26
- sostengono delle attività sportive 41
- strade e sentieri
- costruzione di 24
- manutenzione di 24
- pianificazione di 24
- sussidi delle attività pubbliche sovra-confessionali delle Chiese 137
- trasporti pubblici 46
- tutele 29
- vigilanza
- sulla salute pubblica 32
- sulle acque 24

Censura

- del cinema 9
- della stampa 9
- di altri mezzi di comunicazione sociale 9

Chiesa (e) 135 ss

- autonomia delle 136
- diritto di riscuotere imposte 137
- enti autonomi di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato 135
- nazionale
- cattolica romana 135
- evangelica riformata 135
- parrocchia 127
- sussidio delle attività pubbliche sovra-confessionali delle 137

Cittadinanza 20 ss

- cantonale 20
- acquisto della 20
- perdita della 20
- comunale 20
- acquisto della 20
- perdita della 20
- fondamento di
- diritti del cittadino
- del Cantone 20
- del Comune 20
- della Confederazione 20
- doveri del cittadino
- del Cantone 20
- del Comune 20
- della Confederazione 20

Clima 22a

Commissione (i)

- cantonali 104
- di ricorso 111
- giudiziaria penale 108
- comunali 128
- della gestione 128, 131
- costituzione, da parte del Gran Consiglio di 84
- diritto all'informazione 86a
- elezione dei membri delle 88
- incompatibilità 75
- nomina i membri delle 95
- numero legale per la valida delibera 79
- organizzazione delle 86
- partecipazione del Consiglio di Stato alle sedute delle sue 87

Compiti

- autonomia comunale 119
- collaborazione di
- Comuni 117
- consorzi 117
- del
- Comune unitario 122
- Consiglio di Stato 94
- Gran Consiglio 82
- landamano 96
- delega
- cantonale di certi 37
- di 103
- diritto all'informazione 86a
- fondamenti dell'attività amministrativa cantonale 102
- gestione di
- corsi di aggiornamento 37
- una scuola cantonale 37
- scuole professionali 37
- promozione di
- corsi di aggiornamento 3
- scuole professionali 37
- incompatibilità 75
- istituzione di consorzi 116
- legislazione sui Comuni 145
- nomina di persone incaricate di compiti pubblici 98
- piano integrato dei 90
- prestazioni
- cantonali per l'adempimento di 55
- comunali per l'adempimento di 55
- promozione dell'istruzione musicale extrascolastica 37
- pubblici 22 ss
- assistenza sociale 29
- nel settore scolastico 37
- tutele 29

Comune (i) 115 ss

- adempimento dei doveri civici 21
- approvvigionamento energetico 46
- assicurazione sociale 27
- assistenza
- ai disoccupati 28
- sociale 29
- autonomia del 105, 119
- benessere generale 26
- cittadinanza 20
- collaborazione intercomunale 117
- condizioni
- del diritto di voto 56
- della Revisione della Costituzione cantonale 138
- consorzi 116
- contenuto del diritto di voto 57
- costruzione di abitazioni 31
- costruzioni 24
- diritti fondamentali 2
- diritto
- all'informazione 86a
- del lavoro 28
- durata del mandato dei
- membri delle autorità nominati 78
- pubblici dipendenti comunali nominati 78
- emolumenti 50
- esclusione per parentela 76
- esistenza del 105
- forme dei
- comune unitario 122
- parrocchia 127
- garanzia
- dell'ordine pubblico 25
- della e la sicurezza pubblici 25
- gestione finanziaria 52
- incombenze del Gran Consiglio 91
- incompatibilità 75
- legislazione sui 145
- modifiche
- di confini dei 118
- nell'effettivo dei 118
- obbligo fiscale 51
- ordinamento della funzione pubblica 105
- organizzazione dei
- Organi comunali
- Assemblea comunale 130
- Commissione della gestione 128
- corpo elettorale 128
- esecutivo 128
- organo di revisione dei conti 128
- parlamento comunale 128, 130
- partecipazione alla Landsgemeinde 63
- perequazione finanziaria 55a
- pianificazione del territorio 23
- prestazioni per l'adempimento dei compiti 55
- promozione
- della creazione
- artistica 40
- culturale 40
- scientifica 40
- economica 42
- proposte per la Landsgemeinde 58
- protezione
- del clima 22a
- dell'ambiente 22
- della famiglia 34
- regolamento 119, 130
- responsabilità del Comune per danni causati illecitamente da persone agenti per questo 18
- responsabilità dello Stato 18
- riscossione di
- altri tributi 50
- imposte 50
- salute pubblica 32
- scuola di base 37
- selvicoltura 45
- sicurezza sociale 26
- sport 41
- strade/sentieri
- costruzione di 24
- manutenzione di 24
- pianificazione di 24
- stranieri 30
- sussidio delle attività pubbliche sovra-confessionali delle Chiese 137
- trasporti pubblici 46
- tutele 29
- vigilanza sui 94, 120

Comunità religiose

- Chiese 135
- libertà
- di culto 7
- religiosa 7
- riconoscimento quali enti di diritto pubblico 135

Confederazione

- assicurazione sociale 27
- autonomia comunale 119
- compiti pubblici del Comune unitario 122
- contenuto del diritto di voto 57
- diritti di un cittadino della 20
- doveri di un cittadino della 20
- Glarona è un Cantone della 1
- parere che il Cantone indirizza alla 57
- relazioni con
- la 94
- le autorità della 101

Consiglio degli Stati

- compimento dei 65 anni dei deputati al 78
- durata del mandato dei deputati al 78
- eleggibilità al 74
- elezione alle urne dei due deputati al 72

Consiglio di Stato 71, 94 ss

- accertamento della maggioranza alla Landsgemeinde 67
- alta vigilanza sul 91
- approvazione di
- altri trattati 89
- trattati intercantonali 89
- attività normativa
- del 99
- del Gran Consiglio 89
- attribuzioni
- in materia
- finanziaria del 100
- di nomine del 98
- materiali del 101
- autorità direttoriale 94
- capo di dipartimento 103
- compimento dei 65 anni dei membri dei 78
- compiti del 94
- conflitti di competenza coi tribunali ed il 91
- consorzi 116
- convenzione istitutiva del consorzio 116
- corporazioni 134
- delega
- delle attribuzioni della Landsgemeinde al 69
- di attribuzioni del Gran Consiglio al 93
- denuncia
- altri trattati 89
- trattati intercantonali 89
- direzione dell'amministrazione cantonale 94
- diritto
- all'informazione 84a
- d'urgenza 81
- durata del mandato dei membri del 78
- eleggibilità al 74
- elezione
- dei membri del 71
- del
- landamano 97
- vicelandamano 97
- incompatibilità 75
- istituzione di commissioni incaricate di prestare consulenza al 104
- landamano quale presiede del 96
- organizzazione del 95
- partecipazione dei membri del 87
- pianificazione delle attività dello Stato 94
- provvedimenti per agevolare la partecipazione alla Landsgemeinde 63
- rinvio della Landsgemeinde 63
- sistema collegiale 95
- statuto
- consortile 116
- del 94
- suprema autorità esecutiva del Cantone 94
- svincolo dal segreto d'ufficio 84a
- tutela giurisdizionale 121
- vigilanza
- sui
- comuni 120
- consorzi 120
- sul perseguimento penale 114

Consiglio Nazionale

- durata del mandato 78
- rielezione 78

Consorzio 116

- attribuzioni del corpo elettorale 131
- collaborazione 117
- enti autonomi di diritto pubblico 115
- istituzione di 116
- organizzazione dei 116
- ruolo dei consorzi 115 ss
- tutela giurisdizionale 121
- vigilanza del Consiglio di Stato sui 120

Consuntivo 53

Conto annuale

- attribuzioni in materia finanziaria
- Consiglio di Stato 100
- Gran Consiglio 90

Corpo elettorale

- attribuzioni del 131
- decisioni urgenti 132
- diritto di proposta 129
- organi che ogni Comune deve necessariamente avere 128
- referendum facoltativo 133

Costituzione

- autonomia comunale 119
- competenza per la modifica della 69
- comuni
- esistenza dei 115
- autonomia dei 115
- consorzi
- esistenza dei 115
- autonomia dei 115
- diritto d'urgenza 81
- duplice lettura delle modifiche costituzionali 86
- emanazione di ordinanze 89
- esecuzione della 101
- fondamento della 1
- limitazione dei diritti fondamentali 2
- parrocchia
- amministrazione della 127
- organizzazione della 127
- preparazione dei testi costituzionali 82
- proposte per il memoriale della Landsgemeinde 58
- revisione della 13
- revisione
- parziale della 13
- totale della 140
- subordinazione al diritto federale 1

Diritto (i)

- agricoltura 44
- all'informazione 86a
- attività normativa del
- Gran Consiglio 89
- Consiglio di Stato 99
- attribuzioni del Gran Consiglio 91
- autonomia
- Comuni 115
- consorzi 115
- autonomia delle Chiese 136
- Chiese 135
- cittadinanza cantonale 20
- comuni, modifiche
- di confini dei 118
- nell'effettivo dei 118
- consorzi 116
- d'urgenza 81
- del lavoro 28
- delega di compiti amministrativi 103
- di regalìa 47
- diritto di proposta di avente 129
- economia forestale 45
- eleggibilità 74
- eleggibilità 80
- elezione dei
- deputati al Consiglio degli Stati 72
- membri del
- Consiglio di Stato 71
- Gran Consiglio 70
- esistenza
- Comuni 115
- consorzi 115
- fondamentali 2
- diritto
- alla libertà di movimento 5
- alla sicurezza personale 5
- alla protezione della salute 5
- alla protezione contro l'abuso dei dati 5
- alla vita 5
- all'integrità
- fisica 5
- psichica 5
- garanzia della proprietà 14
- irretroattività 19
- libertà
- dei mezzi di comunicazione sociale 9
- della cultura 10
- dell'arte 10
- dell'insegnamento 11
- dell'istruzione 11
- di
- associazione 12
- coscienza 6
- credo 6
- culto 7
- domicilio 13
- economica 15
- opinione 8
- personale 5
- riunione 12
- religiosa 7
- limitazione dei 2
- tutela giurisdizionale 16
- valenza dei diritti fondamentali 2
- fondamenti dell'attività amministrativa 102
- gestione finanziaria 52
- imposte 50
- Landsgemeinde 61 ss
- ordinamento della funzione pubblica 105
- ordinanze del Gran Consiglio 86
- organi comunali 128
- parrocchia 127
- pianificazione del territorio 23
- politici dei cittadini 56
- condizioni del diritto di voto 56
- contenuto del diritto di voto 57
- diritto di petizione 60
- principi dell'attività dello Stato 17
- promozione della costruzione di abitazioni 31
- provvedimenti a tutela
- del clima 22a
- del suo ambiente 22
- dell'essere umano 22
- responsabilità
- degli altri enti di diritto pubblico 18
- dei Comuni 18
- del Cantone 18
- revisione della Costituzione cantonale 138
- riscossione di imposte da parte delle Chiese 137
- scuole private 36
- subordinazione della Costituzione cantonale al diritto federale 1
- Tribunale amministrativo 111
- tributi 50
- Tutela giurisdizionale 121
- vigilanza su
- Comuni 120
- consorzi 120

Disposizioni transitorie 147 ss

Divisione dei poteri

- separazione di potere
- esecutivo 73
- giudiziario 73
- legislativo 73

Durata

- del mandato 78
- dei deputati al Consiglio degli Stati 78
- dei pubblici dipendenti
- cantonali 78
- comunali 78
- delle autorità 78
- elezione del
- landamano 97
- vicelandamano 97

Eleggibilità

- a membro di altre autorità
- cantonali 74
- comunali 74
- al Consiglio
- degli Stati 74
- di Stato 74
- al Gran Consiglio 74
- alla carica di giudice 74

Elezioni

- Assemblea comunale 130
- cantonali alle urne dei membri
- dei deputati al Consiglio degli Stati 71
- del
- Consiglio di Stato 71
- Gran Consiglio 70
- capacità attiva 57
- del
- landamano 97
- vicelandamano 97
- delle commissioni 86
- direzione della Landsgemeinde 64
- doveri civici 21
- partecipazione alle 21
- rielezione 78
- tutela giurisdizionale 121

Espropriazione

- garanzia della proprietà 14

Giudice/i

- durata del mandato di 78
- eleggibilità alla carica di 74
- elezione da parte della Legislazione 68
- naturale 16
- tribunale amministrativo 110
- tutela giurisdizionale 16
- unico 108, 110

Garanzia

- della proprietà 114

Gran Consiglio 82 ss

- approvazione alla Landsgemeinde delle proposte del 66
- attività normativa del 89
- attribuzioni in materia
- di nomine 98
- elettorale, del 8
- finanziaria del 90
- materiali del 91
- commissioni 84
- competenza della Landsgemeinde 69
- compiti 82
- consorzi 116
- delega
- a una commissione competenze
- decisionali 104
- di vigilanza 104
- di attribuzioni del 93
- dibattiti alla Landsgemeinde 65
- diritto
- all'informazione 86
- d'urgenza 81
- durata del mandato e rielezione del 78
- eleggibilità al 74
- elezioni cantonali alle urne dei membri del 70
- incompatibilità 75
- Landsgemeinde straordinaria 63
- memoriale della Landsgemeinde 62
- modifiche di confini delle parrocchie 118
- ordinanze del 86
- partecipazione
- del Consiglio di Stato, alle sedute del 87
- in ambito federale del 92
- proposte per il memoriale della Landsgemeinde 58
- revisione totale della Costituzione 140
- riconoscimento, quali enti di diritto pubblico, di altre comunità religiose 135
- riunioni del 85
- sedute del 85
- statuto 82
- rattazione delle proposte per il memoriale 59
- ufficio del 83

Imposta (e)

- entità delle altre 50
- fissazione dell'aliquota dell'imposta comunale 131
- genere delle altre 50
- gestione finanziaria di
- altri enti di diritto pubblico 52
- Cantone 52
- Comuni 52
- riscossione
- dei comini di
- altri tributi 50
- imposte 50
- del Cantone di
- altri tributi 50
- imposte 50
- delle Chiese riconosciute di 137

Indennità

- garanzia della proprietà 14
- in caso di
- equivalenti restrizioni della proprietà 14
- espropriazione 14
- prestazioni
- cantonali per l'adempimento dei compiti 55
- comunali per l'adempimento dei compiti 55

Iniziativa

- partecipazione in ambito federale 92

Istruzione

- gratuità, per le persone residenti nel Cantone, della scuola dell'obbligo 35
- libertà dell' 11
- penale 16
- promozione dell'istruzione musicale extrascolastica 37

Interesse

- astensione obbligatoria 77
- comune
- collaborazione intercomunale 117
- dei Comuni 55
- del Cantone 55
- personale 77, 121
- pubblico
- garanzia della proprietà 14
- promozione economica 42
- valenza dei diritti fondamentali 2
- tutela giurisdizionale 121

Landamano

- accertamento della maggioranza della Landsgemeinde 67
- apertura della Landsgemeinde 64
- compiti del 96
- direzione della Landsgemeinde 64
- durata del mandato del 78
- elezione del 68, 97
- rielezione del 78
- statuto del 96
- subordinazione del cancelliere dello Stato al 103

Landsgemeinde 61 ss

- apertura della 64
- attività normativa del Consiglio di Stato 99
- competenza
- del Gran Consiglio 89, 91
- della 69
- compiti del Consiglio di Stato
- delega di competenze 69
- dibattiti della 65
- direzione della 64
- diritto
- d'urgenza 81
- di
- partecipare alla 57
- presentare proposte a destinazione della 57, 58
- dovere civico di partecipazione alla 21
- durata del mandato 78
- elezione
- da parte della 68
- degli altri giudici 68
- dei presidenti dei tribunali 68
- del
- landamano 68
- vicelandamano 6
- del
- landamano 97
- vicelandamano 97
- esercizio del diritto di voto alla 56
- memoriale della 62
- modifiche
- di confini dei Comuni 118
- nell'effettivo dei Comuni 118
- ordinaria 63
- partecipazione alla 21
- potere dello Stato 1
- preparazione delle altre decisioni della 82
- proposte per il memoriale della 58
- revisione della Costituzione cantonale
- parziale 139
- totale 140
- statuto
- del Consiglio di Stato 94
- della 61
- straordinaria 63
- trattazione delle proposte per il memoriale 59

Libertà

- dei mezzi di comunicazione sociale 9
- dell'
- arte 10
- insegnamento 11
- istruzione 11
- della cultura 10
- di
- associazione 12
- coscienza 35
- coscienza 6
- credo 35
- credo 6
- culto 7
- domicilio 13
- opinione 8
- riunione 12
- economica 15
- intangibilità della 3
- personale 5
- religiosa 7
- valenza dei diritti fondamentali 2

Lingua

- uguaglianza giuridica 4

Maggioritario

- elezione
- dei
- due deputati al Consiglio degli Stati 7
- membri del
- Consiglio di Stato 71
- Municipio 130
- del Sindaco 130

Municipio

- elezione dei membri del 130
- organi comunali 128

Nomine

- attribuzioni
- dei comuni
- insegnanti comunali 119
- pubblici dipendenti 119
- del Consiglio di Stato in materia elettorale 98
- commissioni 98
- insegnanti del Cantone 98
- persone incaricate di compiti pubblici 98
- pubblici dipendenti del Cantone 98
- del Gran Consiglio in materia elettorale 8
- comandanti dei battaglioni cantonali 88
- difensore d'ufficio 88
- magistrati dei minorenni 88
- membri delle autorità 88
- membri delle commissioni 88
- primo procuratore pubblico 88
- procuratori pubblici 88
- pubblici dipendenti cantonali 88
- durata del mandato 78
- condizioni di 105

Ordinanza/e

- attribuzioni del Consiglio di Stato in materia di nomine 98
- del Gran Consiglio 86
- eleggibilità 74
- istituzione di commissioni 104

Ordine pubblico 25 ss

- libertà
- di
- culto 7
- opinione 8
- religiosa 7
- ordine della mobilitazione delle truppe cantonali 91

Organizzazione/i

- dei
- Comuni 119, 128 ss
- Consorzi 116
- tribunali 112
- del
- Consiglio di Stato 95
- Gran Consiglio 86
- del pubblico ministero 114
- delegare certi compiti in materia di formazione professionale a 37
- dell'amministrazione cantonale 102, 103
- delle parrocchie 127
- promozione economica 42

Pace

- confessionale 7

Periodo amministrativo

- durata del mandato dei
- membri delle autorità 78
- pubblici dipendenti
- cantonali 78
- comunali 78

Periodo contabile

- consuntivo 53

Perequazione finanziaria 55a

- compensazione
- degli oneri 55a
- delle risorse 55a

Petizione

- diritto di 60

Popolo/popolazione

- diritto d'urgenza 81
- invocazione preambolo
- potere dello Stato 1

Progetti

- attività normativa del
- Gran Consiglio 89
- Consiglio di Stato 99
- attribuzioni materiali al Consiglio di Stato 101
- del Gran Consiglio 65
- di
- preventivo 100
- di legge 62
- finanziamento 54
- indicazioni e formula di proposte in merito al finanziamento dei 54
- memoriale della Landsgemeinde 62
- procedura di voto 66
- proposte per il memoriale della Landsgemeinde 58
- revisione totale della Costituzione 140

Preventivo

- e consuntivo 53
- attribuzioni in materia finanziaria
- Consiglio di Stato 100
- corpo elettorale 131
- Gran Consiglio 90

Proposta generica

- proposta di revisione totale della Costituzione 138

Proporzionale

- elezione dei membri del
- Gran Consiglio 70
- Parlamento comunale 130
- sistema 70

Proprietà

- garanzia della 14

Protezione

- del clima 22a

- dell'ambiente 22

Pubblicità

- consuntivo 53
- materia contabile 53
- preventivo 53
- principio di 53

Referendum

- facoltativo 133
- richiesta, da parte del Gran Consiglio, in nome del Cantone, di 92

Responsabilità

- dello Stato 18
- di
- altri enti di diritto pubblico 18
- Cantone 18
- Comuni 18
- personale 26

Revisione della Costituzione 138 ss

- condizioni 138
- revisione
- parziale 139
- totale 140

Scuola (e) 35 ss

- cantonale 37
- compiti pubblici nel settore scolastico 37
- dell'obbligo 35
- di base 37
- e formazione 35
- gratuità della 35
- libertà dell'
- insegnamento 11
- istruzione 11
- obbligatorietà dell' 35
- private 36
- professionali 37
- speciali 39
- vigilanza del Cantone 37

Regresso 18

Sede

- procedura in sede di giudizio 112

Sesso

- uguaglianza giuridica 4

Sistema

- collegiale 95
- dipartimentale 95
- elezione dei membri del
- Consiglio di Stato 71
- Gran Consiglio 70
- Parlamento comunale 130
- maggioritario 71, 130
- proporzionale 70, 130

Stato

- aiuto sociale dello 26
- autonomia delle Chiese 136
- Chiese 135
- conto di 90
- diritti fondamentali su cui poggia lo 2 ss
- diritto dello 127
- investimento dei capitali dello 100
- obbligo fiscale 51
- parrocchia 127
- pianificazione delle attività dello 94
- potere dello 1
- principi su cui poggia lo 2 ss
- relazioni con altri Stati 101
- tenuta dei conti dello 100

Territorio

- Comune unitario 122
- costruzione d'impianti nucleari sul 57
- ospedali 33
- parrocchia 127
- pianificazione del 23

Tribunale (i) 107 ss

- alta vigilanza sui 91
- diritto all'informazione dei membri del Gran Consiglio 86a
- durata del mandato dei presidenti di 78
- elezione dei
- dei giudici 68
- presidenti dei 68
- vicepresidenti dei 68
- incompatibilità 75
- indipendenza dei 107a
- organizzazione dei 107a, 112
- sono
- amministrativo 111
- cantonale 108
- superiore 110
- suprema autorità cantonale di vigilanza sui tribunali 82

Uguaglianza

- giuridica 4

Urgenza

- diritto d' 81
- gestione finanziaria 52

Vigilanza

- alta vigilanza sul Consiglio di Stato 91
- commissioni 84
- del Cantone
- nel settore scolastico 37
- sugli ospedali 33
- sui
- tribunali 82
- sul
- Governo 82
- settore della formazione 37
- sull'amministrazione 82
- sulla salute pubblica 32
- sulle
- acque 24
- case di educazione 39
- istituzioni di assistenza sociale 29
- opere sociali 26
- scuole 37
- sulle scuole speciali 39
- del Consiglio di Stato 134
- gruppi parlamentari 84
- organizzazione del pubblico ministero 114
- su
- comuni 120
- comuni 120

Votazioni

- alle urne 130
- contenuto del diritto di voto 57
- doveri civici 21
- tutela giurisdizionale 121