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01.07.2020 - 30.11.2020
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01.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2019 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
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01.01.2013 - 30.09.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
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415.01

Ordinanza
sulla promozione dello sport e dell'attività fisica

(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

del 23 maggio 2012 (Stato 1° marzo 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 17 giugno 20111 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo);
visto l'articolo 6 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers),

ordina:

Titolo 1: Programmi e progetti

Capitolo 1: Presupposti di carattere generale per il sostegno

Art. 1

La Confederazione sostiene programmi e progetti nel campo della promozione dello sport e dell'attività fisica quando sussiste un interesse pubblico e il sostegno da parte di altri manca o è insufficiente. Un'organizzazione viene sostenuta soltanto se essa stessa contribuisce al finanziamento di un progetto o di un programma.

Capitolo 2: «Gioventù+Sport»

Sezione 1: Gli obiettivi di «Gioventù+Sport»

Art. 2

1 Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi:

a.
organizzare e promuovere sport adatti ai bambini e ai giovani tenendo in considerazione i principi fondamentali della correttezza e della sicurezza;
b.
consentire ai bambini e ai giovani di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva;
c.
sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei giovani sotto gli aspetti pedagogico, sociale e della salute;
d.3
...
e.
preparare con una formazione specifica gli sportivi ai propri compiti di quadri G+S, provvedere alla loro formazione continua4 in funzione delle necessità e accompagnarli nell'esercizio della loro funzione di quadro G+S.

2 Per favorire l'integrazione sociale, la parità tra i sessi, la salute pubblica o la promozione di G+S, l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) può adottare misure per facilitare l'accesso di determinati gruppi di bambini e giovani a singole discipline sportive G+S o al programma G+S nel complesso.

3 Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

4 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 2: Offerte G+S

Art. 3 Principio

1 G+S comprende la formazione dei bambini e dei giovani nelle discipline sportive G+S nell'ambito di corsi e campi nonché la formazione dei quadri.

2 I corsi e i campi G+S previsti sull'arco di un anno al massimo, che l'organizzatore annuncia tutti insieme all'autorità competente per l'autorizzazione vengono riuniti sotto la stessa offerta G+S.

Art. 4 Partecipazione a corsi e campi G+S

1 La partecipazione a corsi e campi G+S è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera.

2 I bambini e i giovani domiciliati all'estero possono partecipare a corsi e campi G+S soltanto se sono cittadini svizzeri.

3 Se un corso o campo G+S inizia nell'anno civile prima che il bambino compia cinque anni, egli può partecipare a condizione che compia cinque anni durante il corso o il campo G+S.

4 I giovani che compiono vent'anni durante un corso o campo G+S, possono portarlo a termine.

5 Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a corsi o campi G+S.

6 Nel quadro del numero massimo di partecipanti a corsi o campi G+S, un organizzatore può ammettere bambini e giovani che non adempiono le condizioni di cui ai capoversi 1 a 4. Questi non sono considerati nel calcolo dei contributi e non danno diritto a prestazioni di alcun tipo.

Art. 5 Luogo di svolgimento

1 I corsi G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera. In casi eccezionali si possono tenere all'estero allenamenti o competizioni isolati.

2 I campi G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera. Possono aver luogo all'estero, sempre che siano offerti da un organizzatore che propone corsi e campi G+S principalmente in Svizzera.

Sezione 3: Discipline sportive G+S e gruppi di utenti

Art. 65 Discipline sportive G+S

1 Una disciplina sportiva può essere ammessa come disciplina sportiva G+S se:

a.
l'attività motoria che la definisce è svolta dalla persona che la pratica;
b.
la sua pratica regolare promuove la capacità di prestazione fisica contribuendo a plasmare pure l'aspetto mentale della prestazione;
c.
viene praticata secondo determinate regole che garantiscono anche l'incolumità fisica e psichica, la sicurezza e la salute dei partecipanti;
d.
è garantito un approccio rispettoso dell'ambiente;
e.
la sua impostazione teorica e pedagogica è conforme a valori fondamentali, quali l'uguaglianza, il rispetto reciproco, l'onestà e la correttezza;
f.
è praticata regolarmente da bambini e giovani in età G+S in forma organizzata e nell'ambito di un gruppo; e
g.
è sostenuta da una federazione d'importanza nazionale che:
1.
è affiliata all'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere6, e
2.
ha la volontà e i mezzi per assumersi compiti nello sviluppo della disciplina sportiva in questione come pure nella formazione e nella formazione continua dei monitori delle organizzazioni affiliate.

2 In nessun caso sono ammessi:

a.
gli sport motoristici e aeronautici;
b.
le discipline sportive che prevedono come scopo ultimo l'atterramento dell'avversario e in cui non si stabilisce espressamente che i bambini e i giovani possono praticarle soltanto senza l'atterramento dell'avversario;
c.
le discipline sportive che comportano un rischio elevato per i partecipanti, segnatamente quelle di cui all'articolo 1 capoverso 2, lettere c-e della legge federale del 17 dicembre 20107 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio.

3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le discipline sportive G+S.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

6 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 1° mar. 2023 (RU 2023 57). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

7 RS 935.91

Art. 8 Gruppi di utenti

1 In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L'UFSPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti:9

a.10
le offerte G+S del GU 1 sono offerte proposte da società sportive o da organizzazioni dal funzionamento analogo in cui nell'ambito di corsi con bambini o giovani si allenano e si praticano, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato o si fa vivere, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali;
b.
le offerte G+S del GU 2 sono offerte di cui alla lettera a, per le quali però lo svolgimento regolare delle attività dipende da condizioni esterne, segnatamente dal vento, dall'acqua e dalla neve;
c.11
le offerte G+S del GU 3 sono offerte proposte da federazioni e associazioni giovanili, che consistono nell'avviare bambini e giovani verso il gioco e lo sport nel quadro di campi e nell'insegnare loro a curare gli aspetti sociali;
d.
le offerte G+S del GU 4 sono offerte proposte da Cantoni, Comuni o federazioni sportive. Il lavoro con i bambini o i giovani consiste nel far vivere a bambini e giovani, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali o nell'avviarli ad allenare e praticare nel quadro di corsi una o più discipline sportive G+S in modo regolare e mirato, in seno a un gruppo stabile;
e.
le offerte G+S del GU 5 sono offerte proposte dalle scuole al di fuori del programma scolastico obbligatorio in cui, sotto forma di corsi e campi, si allenano e praticano con bambini o giovani, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l'orario scolastico;
f.
le offerte G+S del GU 6 sono le offerte proposte da Cantoni, Comuni, federazioni sportive, società sportive od organizzazioni dal funzionamento analogo:
1.12
...
2.
per misure di incentivazione particolari secondo l'articolo 22 capoverso 4;
g.13
...

2 ...14

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2841).

12 Abrogato dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

13 Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

14 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

Art. 9 Requisiti specifici per le singole discipline sportive G+S e i gruppi di utenti

1 Per i singoli gruppi di utenti il DDPS stabilisce:

a.
la durata minima dei corsi e dei campi;
b.15
il numero minimo di attività per ciascun corso o campo;
c.16
la durata minima delle singole attività.

2 Per i corsi e i campi G+S delle singole discipline sportive stabilisce il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni monitore G+S.

3 Nei limiti previsti dall'articolo 6 capoverso 3 LPSpo, l'UFSPO può limitare l'età dei partecipanti per determinate discipline sportive, attività o gruppi di utenti.17

4 L'UFSPO definisce gli altri requisiti specifici per lo svolgimento di offerte G+S nelle singole discipline sportive, attività o nei singoli gruppi di utenti.18

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Sezione 4: Organizzatori

Art. 1019 Requisiti per gli organizzatori di offerte G+S

1 Chi intende svolgere corsi o campi G+S in una o più discipline sportive G+S (organizzatore) deve:

a.
essere una scuola o una persona giuridica di diritto privato o pubblico, in particolare una federazione o società sportiva, una federazione o associazione giovanile;
b.
essere costituito secondo il diritto svizzero;
c.
avere la propria sede in Svizzera;
d.
essere registrato presso l'UFSPO.

2 Le persone giuridiche costituite come società di capitali o cooperative, nonché le persone fisiche devono svolgere la propria attività aziendale o professionale principale nell'ambito della formazione sportiva o dell'insegnamento di attività sportive.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1513).

Art. 10a20 Registrazione come organizzatore

1 L'organo avente diritto di firma dell'organizzatore deve inoltrare all'UFSPO una domanda di registrazione contenente le seguenti indicazioni:

a.
statuti o regolamento organizzativo;
b.
discipline sportive G+S in cui l'organizzatore intende svolgere corsi o campi G+S;
c.
se del caso, l'affiliazione a una federazione sportiva o giovanile nazionale;
d.
coordinate bancarie riferite esclusivamente all'organizzatore;
e.
dati relativi alla persona che sarà attiva come coach G+S per l'organizzatore.

2 Nella sua decisione l'UFSPO stabilisce:

a.
i gruppi di utenti a cui l'organizzatore è autorizzato a offrire corsi e campi G+S;
b.
il Cantone che funge da autorità competente per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 5 lettera a.

3 L'organizzatore deve comunicare senza indugio all'UFSPO ogni modifica delle circostanze di cui al capoverso 1 intervenuta dopo la registrazione.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1513).

Art. 11 Obblighi degli organizzatori di offerte G+S

1 Gli organizzatori di offerte G+S si assicurano che siano attuati i principi dello sport corretto e sicuro, che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del corso o del campo.21

2 Se constata che i quadri G+S responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza durante lo svolgimento dell'offerta, l'organizzatore di un'offerta G+S adotta i provvedimenti necessari e informa l'UFSPO. Se constata un delitto o un crimine, informa l'UFSPO e le autorità di perseguimento penale.22

3 Gli organizzatori di offerte G+S informano i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento dell'attività sportiva e richiamano la loro attenzione sull'utilità di un'assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

Art. 12 Organizzatori della formazione dei quadri

1 Gli organizzatori della formazione dei quadri sono l'UFSPO o i Cantoni.

2 L'UFSPO può incaricare della formazione dei quadri le federazioni sportive e le associazioni giovanili, le organizzazioni specializzate di istruttori di sport, le istituzioni attive nel campo della formazione nonché l'Esercito.23

3 Esso emana istruzioni sulla formazione dei quadri.

4 Il DDPS stabilisce un'adeguata partecipazione alle spese a carico dei partecipanti. Le offerte della formazione dei quadri organizzate dall'Esercito sono gratuite.24

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).

Sezione 5: Quadri G+S

Art. 13 Quadri

1 Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale:

a.25
monitore G+S in una disciplina sportiva G+S o monitore G+S Sport scolastico;
b.
coach G+S;
c.26
...
d.27
esperto G+S in una disciplina sportiva G+S o esperto G+S Sport scolastico.

1bis Se la presente ordinanza o le ordinanze subordinate non prevedono altrimenti, le disposizioni per i monitori G+S valgono egualmente per i monitori G+S Sport scolastico e le disposizioni per gli esperti G+S valgono egualmente per gli esperti G+S Sport scolastico.28

2 Può essere riconosciuto come quadro G+S chi ha assolto con successo la relativa formazione. L'UFSPO attribuisce il riconoscimento su richiesta degli organizzatori della formazione dei quadri. In casi motivati l'ufficio può derogare alla richiesta.

3 Il riconoscimento deve essere rinnovato ogni due anni. A tale scopo le persone interessate devono frequentare un corso di formazione continua.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

26 Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

28 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2015 (RU 2015 3701). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

Art. 14 Formazione dei quadri

1 Il DDPS disciplina l'ammissione alla formazione dei quadri, gli aspetti essenziali della formazione e la formazione continua necessaria per prolungare il riconoscimento quale quadro.

2 L'UFSPO definisce la struttura della formazione e della formazione continua e mette a disposizione programmi quadro di formazione per le singole offerte della formazione dei quadri.

3 Esso può:

a.
prevedere per singole funzioni di quadro, specializzazioni, formazioni e perfezionamenti su temi specifici;
b.
prevedere per i gruppi di destinatari «bambini» e «giovani» formazioni e perfezionamenti diversi;
c.
definire in maniera differenziata la durata della formazione continua per le diverse discipline sportive, temi e gruppi di destinatari.

4 Non sussiste alcun diritto all'ammissione alla formazione dei quadri o a un determinato corso o modulo. L'UFSPO decide in merito all'ammissione nel singolo caso.

Art. 15 Compiti

Nella loro attività i quadri G+S attuano i principi fondamentali dello sport corretto e sicuro e delle linee programmatiche di G+S. Adottano le misure necessarie per impedire gli infortuni.

Art. 16 Monitori G+S

1 I monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S o singole attività nel quadro di corsi o campi di un organizzatore, a condizione che dispongano della formazione necessaria e che abbiano compiuto 18 anni. Il DDPS può stabilire un'età diversa per singole discipline sportive.29

2 L'UFSPO stabilisce la formazione necessaria per le singole attività di monitore.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

Art. 17 Coach G+S

I coach G+S rappresentano il proprio organizzatore nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell'UFSPO. Sono i responsabili amministrativi delle offerte G+S della propria organizzazione.

Art. 1931 Esperti G+S

Gli esperti G+S formano i monitori G+S, i coach G+S e altri esperti G+S.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

Art. 2032 Decadenza dei riconoscimenti G+S

1 Il riconoscimento quale quadro G+S è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentata l'ultima formazione continua; esso decade se non si è adempiuto l'obbligo in materia di formazione continua.

2 Un riconoscimento decaduto può essere riottenuto assolvendo una formazione continua.

3 Se il riconoscimento di un quadro G+S decade mentre è in corso un'offerta G+S, il quadro può continuare a essere impiegato fino al termine dei corsi o dei campi già iniziati; se il quadro in questione è un coach G+S può essere impiegato fino al termine dell'offerta.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

Art. 20a33 Sospensione e revoca dei riconoscimenti in relazione a reati

1 Nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 2 LPSpo l'UFSPO, su denuncia o d'ufficio, sospende con effetto immediato il riconoscimento quale quadro.

2 Al termine del procedimento penale l'UFSPO decide per l'abolizione della sospensione o per la revoca del riconoscimento.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

Art. 21 Sospensione e revoca di riconoscimenti in caso di violazioni degli obblighi34

1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se:

a.
il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse;
b.
il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito;
c.
la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia;
d.35
il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo;
e.36
il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro;
f.38
il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero;
g.40
il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro.

2 Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni.

3 Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

35 Introdotta dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

36 Introdotta dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

37 RS 935.51

38 Introdotta dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

39 RS 120

40 Introdotta dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

Art. 21a41 Riconoscimento complementare «sicurezza»

1 Chi vuole dirigere attività G+S con elevate disposizioni di sicurezza necessita di un riconoscimento complementare «sicurezza». Tale riconoscimento si ottiene assolvendo una formazione complementare specifica.

2 L'UFSPO stabilisce quali attività possono essere dirette solo da persone che dispongono del riconoscimento complementare «sicurezza».

3 Il riconoscimento complementare «sicurezza» è valido fino al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato rilasciato.

41 Introdotto dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

Sezione 6: Concessione dei contributi

Art. 22 Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S

1 Nel quadro dei contributi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO versa agli organizzatori di offerte G+S contributi per lo svolgimento delle offerte G+S e per i coach G+S.

2 I contributi sono concessi se:

a.
l'offerta G+S è stata annunciata e autorizzata per tempo prima dell'inizio;
b.
sono rispettate le disposizioni specifiche per lo svolgimento dell'offerta G+S;
c.
la documentazione contabile è stata inoltrata per tempo dall'organizzatore dopo la conclusione dell'offerta G+S.

2bis ...42

3 Nel quadro dei crediti stanziati e degli importi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO stabilisce i contributi nel singolo caso.

4 Può concedere contributi straordinari a determinate offerte di sport per bambini e giovani anche se esse non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere a-e se queste:

a.
si svolgono in occasione di manifestazioni particolari, come competizioni internazionali per l'assegnazione di un titolo; o
b.
servono a verificare nella pratica progetti organizzati dall'UFSPO per l'ulteriore sviluppo di G+S.43

5 Gli organi che accordano l'autorizzazione sono:

a.
per le offerte dei GU 1, 2, 3 e 5 e per le offerte dei Comuni nel GU 4: l'autorità cantonale competente per l'attuazione di G+S del Cantone in cui ha sede l'organizzazione;
b.44
per le offerte dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali nel GU 4 e per le offerte del GU 6: l'UFSPO.

6 ...45

42 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (RU 2020 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 417).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

45 Abrogato dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Art. 23 Entità dei contributi per lo svolgimento di offerte G+S

1 I contributi dipendono:

a.
dal numero dei partecipanti;
b.
dal numero, dalla frequenza e dalla durata degli allenamenti e delle competizioni in un determinato periodo di tempo;
c.
dal gruppo di utenti;
cbis.46
dalla disciplina sportiva;
d.47
...

2 Per le discipline sportive soggette a particolari disposizioni di sicurezza o in cui si devono impiegare monitori particolarmente qualificati possono essere versati contributi supplementari. Il DDPS stabilisce tali discipline.

3 Contributi supplementari possono essere versati a:

a.
offerte G+S con bambini nel GU 5;
b.
offerte G+S con la partecipazione di bambini e giovani disabili.

4 ...48

5 Il DDPS stabilisce l'entità dei contributi e li adegua periodicamente al rincaro.

46 Introdotta dal n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2841).

47 Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

48 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

Art. 23a49

49 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (RU 2020 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 417).

Art. 24 Entità dei contributi per i coach G+S

1 I contributi per i coach G+S si basano sui contributi per lo svolgimento di offerte G+S e ammontano al massimo al 10 per cento della somma complessiva.

2 Contributi supplementari ai sensi dell'articolo 23 capoversi 2 e 3 non sono considerati nel calcolo della somma complessiva. ...50

3 Il DDPS stabilisce l'entità dei contributi.

4 Non sono versati contributi se i collaboratori di un ufficio cantonale G+S o dell'UFSPO svolgono la funzione di coach G+S nell'ambito della loro attività di servizio.

50 Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

Art. 25 Contributi alla formazione dei quadri

1 Nel quadro dei crediti stanziati l'UFSPO può versare contributi agli organizzatori della formazione dei quadri.

2 Il DDPS stabilisce i contributi massimi e la procedura da seguire.

Art. 26 Decisione in merito al contributo

Alla conclusione dell'offerta, sulla base della documentazione contabile ricevuta, l'UFSPO decide in merito all'importo definitivo del contributo. Può inoltre verificare se le disposizioni previste per lo svolgimento dell'offerta sono state rispettate.

Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi

1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se:

a.
l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse;
b.
l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro.

2 Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato.

3 In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S.

4 Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno.

Art. 27a51 Contributi alle federazioni nazionali per le loro prestazioni nella formazione di quadri G+S

1 L'UFSPO può sostenere con contributi federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali che forniscono prestazioni nella formazione di quadri G+S. Il sostegno presuppone che la federazione sportiva o giovanile nazionale interessata attui e sviluppi concezioni e contenuti formativi nella disciplina sportiva G+S in questione.

2 I contributi sono destinati a cofinanziare i costi che la federazione sportiva e giovanile nazionale deve sostenere per indennizzare i responsabili della formazione nella relativa disciplina sportiva G+S.

3 Essi si basano sull'entità del compenso che la federazione sportiva e giovanile nazionale corrisponde alle persone responsabili della formazione. Il DDPS stabilisce le prestazioni computabili e l'ammontare dei contributi.

4 L'UFSPO stipula un contratto di prestazione con la federazione sportiva e giovanile nazionale. Il contratto stabilisce in particolare:

a.
i compiti di svolgere;
b.
indicatori per verificare l'adempimento del mandato;
c.
l'importo dei contributi.

5 Per ogni disciplina sportiva G+S può essere sostenuta con contributi al massimo una federazione sportiva o un'associazione giovanile nazionale.

6 Una federazione sportiva o un'associazione giovanile nazionale può essere sostenuta con contributi per più discipline sportive G+S se fornisce prestazioni per la formazione dei quadri G+S in tutte le discipline sportive G+S interessate. La determinazione dell'importo dei contributi è retta dal capoverso 4; eventuali sinergie nell'ambito della federazione sportiva o dell'associazione giovanile nazionale interessata vanno considerate per diminuire i contributi.

51 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Sezione 7: Ulteriori prestazioni della Confederazione

Art. 28

1 L'UFSPO procura gli strumenti didattici necessari alla formazione o li pubblica esso stesso, distribuendoli gratuitamente o a pagamento.

2 L'UFSPO può organizzare corsi di formazione per persone che curano le attività di G+S nei Cantoni o nell'ambito di organizzazioni private.

3 Può mettere a disposizione materiale per lo svolgimento di offerte G+S e per la formazione dei quadri e offrire prestazioni in natura.

4 Può assumersi le spese di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici sostenute dai partecipanti, dai monitori e dal personale ausiliario della formazione dei quadri per recarsi ai corsi di formazione e formazione continua.52

5 ...53

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

53 Abrogato dal n. I dell'O del 20 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2841).

Sezione 8: Ulteriori disposizioni organizzative

Art. 29 Attuazione

1 I Cantoni designano un'autorità competente per l'attuazione di G+S. Mettono a disposizione in particolare l'infrastruttura necessaria e le risorse finanziarie e di personale.

2 Sostengono attivamente G+S con un'adeguata promozione. L'UFSPO può mettere a disposizione del materiale promozionale.54

3 L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), se necessario d'intesa con l'UFSPO, provvede alla stampa e alla distribuzione di stampati, materiale e media didattici e distinzioni.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

Art. 30 Vigilanza

1 I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate.

2 Essi eseguono controlli sistematici e periodici. I controlli possono essere eseguiti sul posto.

3 Se rilevano irregolarità, i Cantoni chiariscono i fatti, adottano le misure necessarie e presentano un rapporto all'UFSPO sull'accaduto.

4 L'UFSPO assume la vigilanza globale sullo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte della formazione dei quadri. Può incaricare esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità le offerte G+S e le offerte della formazione dei quadri.55

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).

Art. 31 Collaborazione dell'UFSPO con Cantoni e federazioni sportive

1 L'UFSPO organizza regolarmente conferenze dedicate a temi specifici con rappresentanti delle autorità cantonali competenti per l'attuazione di G+S, con le federazioni sportive e le associazioni giovanili nonché con gli altri organizzatori della formazione dei quadri.

2 Discute con essi questioni relative allo sviluppo ulteriore, alla pianificazione e allo svolgimento di offerte G+S e della formazione dei quadri.

3 L'UFSPO intrattiene uno scambio regolare di informazioni e di esperienze con i Cantoni e con le federazioni e istituzioni svizzere interessate. Li consulta prima di prendere decisioni importanti.

Capitolo 3: Promozione generale dello sport e dell'attività fisica

Sezione 1: Promozione dello sport e dell'attività degli adulti

Art. 32 Programma Sport per gli adulti Svizzera

1 La Confederazione promuove lo sport per gli adulti, sostenendo organizzazioni che offrono corsi di formazione e di formazione continua per quadri che dirigono un'offerta di attività sportiva per persone in età adulta.

2 Il sostegno avviene tramite il programma Sport per gli adulti Svizzera (ESA).

3 Nel quadro dei crediti stanziati, l'UFSPO versa contributi agli organizzatori della formazione dei quadri. Il DDPS stabilisce gli importi e la procedura.

Art. 33 Quadri

1 Fanno parte dei quadri tutte le persone con riconoscimento quale monitore ESA o di esperto ESA.

2 Chi ha superato la formazione e la formazione continua corrispondenti può essere riconosciuto come monitore ESA o esperto ESA. L'UFSPO conferisce il riconoscimento su richiesta dell'organizzatore della formazione dei quadri. In casi motivati può derogare alla richiesta.

Art. 34 Formazione dei quadri

1 Il DDPS disciplina l'ammissione alla formazione dei quadri e alla formazione continua necessarie per mantenere e per riottenere il riconoscimento.56

2 Definisce la durata e i contenuti della formazione e della formazione continua.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).

Art. 35 Obblighi

I quadri ESA nella loro attività attuano i principi di fondo dello sport corretto e sicuro nonché le linee programmatiche ESA. Adottano le misure necessarie per impedire gli infortuni.

Art. 3657 Monitori ESA

I monitori ESA possono dirigere offerte di attività sportive destinate agli adulti. Sono escluse le attività nelle discipline sportive di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a e c.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Art. 37 Organizzatori della formazione e della formazione continua dei monitori ESA

1 La formazione e la formazione continua dei monitori ESA possono essere organizzate dall'UFSPO, dai Cantoni o da persone giuridiche di diritto privato, in particolare federazioni sportive e altre organizzazioni attive a livello sovraregionale e che si occupano di questioni relative allo sport per gli adulti.

2 L'UFSPO stipula contratti di prestazione con gli organizzatori della formazione e della formazione continua.

Art. 38 Esperti ESA

1 Gli esperti ESA formano monitori ESA ed esperti ESA e adempiono in tal modo i compiti ad essi attribuiti dalla presente ordinanza e da altre disposizioni di attuazione.

2 L'UFSPO organizza la formazione e la formazione continua degli esperti ESA.

3 Tramite accordi può fa capo a organizzatori secondo l'articolo 37 capoverso 1 o incaricarli della formazione e della formazione continua.

4 Gli organizzatori della formazione dei quadri chiedono ai partecipanti un'adeguata partecipazione alle spese.

Art. 39 Decadenza e revoca di riconoscimenti

1 Il riconoscimento quale monitore o quale esperto ESA è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentata l'ultima formazione continua; esso decade se non si è adempiuto l'obbligo in materia di formazione continua.58

2 Il riconoscimento può essere riottenuto se si è assolto con successo un corso di formazione continua.59

3 L'UFSPO revoca il riconoscimento a un membro dei quadri in caso di:

a.
condanna penale che suscita dubbi giustificati sulla capacità del quadro ESA di continuare a svolgere in modo corretto i propri compiti;
b.
reiterate violazioni degli obblighi di cui all'articolo 35.

4 ...60

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 3701).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 1757).

Sezione 2:
Ulteriori misure di promozione dello sport e dell'attività fisica
61

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Art. 40

1 Oltre alle misure esposte nei titoli 1 e 3, l'UFSPO promuove le attività fisica e sportiva dell'intera popolazione, segnatamente durante la formazione, sul posto di lavoro, nel tempo libero e in età avanzata. Può sostenere organizzazioni pubbliche o private che operano in conformità agli obiettivi dell'articolo 1 LPSpo.

2 Per compiti particolari può mettere collaboratori a disposizione di Cantoni, Comuni, federazioni sportive od organizzatori di manifestazioni sportive.

3 In collaborazione con altre istituzioni, può promuovere il mantenimento e la creazione di spazi idonei allo sport e all'attività fisica nelle zone abitative e nelle aree ricreative, in particolare partecipando a programmi e progetti, come pure a misure di pianificazione territoriale.62

4 Può sostenere gli organizzatori della Giornata svizzera dello sport scolastico con un contributo. Lo stesso è al massimo pari all'importo computabile concesso dal Cantone e dal Comune in cui si svolge la giornata; non può comunque superare il 40 per cento dei costi globali. Il DDPS stabilisce l'importo computabile.63

5 L'Ufficio federale della sanità pubblica può organizzare o sostenere con prestazioni in natura programmi e progetti per la promozione del movimento volti alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, a condizione che i programmi e i progetti siano svolti da organizzazioni pubbliche o private attive nella promozione dell'attività fisica.64

62 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Capitolo 4: Federazioni sportive nazionali

Art. 41 ...65

1 L'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere riceve un contributo annuo per la promozione, lo sviluppo e il sostegno dello sport elvetico.

2 L'UFSPO stipula con l'associazione mantello un contratto di prestazioni che disciplina in particolare le prestazioni della Confederazione in denaro, in servizi e in natura all'associazione mantello nonché il loro trasferimento alle federazioni sportive nazionali.

3 I contributi federali sono destinati:

a.
alla promozione della formazione di allenatori, atleti e funzionari;
b.
alla promozione dello sport di massa;
bbis.66
all'elaborazione di programmi per la promozione delle giovani leve e dello sport di punta;
c.
al sostegno dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta;
d.
all'attuazione degli obblighi assunti nel settore dello sport corretto e sicuro; e
e.67
al sostegno dello svolgimento di allenamenti e competizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale.

4 L'UFSPO può fornire direttamente prestazioni destinate alle federazioni sportive nazionali e stipulare con esse contratti di prestazione.

5 I contributi federali destinati al sostegno dello svolgimento di allenamenti e competizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale sono calcolati in base all'uso effettivo di tali impianti.68

65 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 1757).

66 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6589).

67 Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 17).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 17).

Capitolo 5: Impianti sportivi

Art. 42 Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale

1 L'UFSPO aggiorna almeno ogni quattro anni la Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN), in collaborazione con gli uffici federali interessati.

2 La concezione indica:

a.
obiettivi della politica di sostegno della Confederazione;
b.
l'inventario degli impianti di importanza nazionale esistenti;
c.
le esigenze delle federazioni sportive nazionali in termini di impianti per le attività di allenamento e le competizioni, quali risultano dai rispettivi piani direttivi;
d.
le priorità nella realizzazione e le conseguenze in termini di finanze;
e.
stadio della realizzazione.

3 Le eventuali risorse per la concessione di aiuti finanziari sono richieste al Parlamento con messaggi separati concernenti i crediti.

Art. 43 Importanza nazionale di un impianto sportivo

1 Il DDPS stabilisce quali condizioni deve soddisfare un impianto per essere considerato di importanza nazionale.

2 L'UFSPO allestisce un catalogo degli impianti sportivi di importanza nazionale esistenti e accerta la necessità di ulteriori impianti sportivi di questa categoria.

Art. 44 Aiuti finanziari alla costruzione di impianti sportivi

1 Gli aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi comprendono quelli per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e quelli per l'ampliamento di impianti fissi esistenti. Essi ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili.

2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la realizzazione di impianti mobili se questi soddisfano meglio degli impianti fissi le specifiche esigenze della rispettiva federazione sportiva nazionale.

3 Per la concessione di aiuti finanziari devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a.
l'impianto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 43;
b.
è assicurato il finanziamento della costruzione e dell'esercizio a lungo termine;
c.
è garantito contrattualmente l'uso a lungo termine dell'impianto da parte di almeno una federazione sportiva nazionale.

4 Il DDPS stabilisce l'ammontare dei costi computabili e può definire ulteriori condizioni.

5 Può concedere aiuti finanziari a impianti integrati nei centri di formazione e di corsi di Macolin e di Tenero a condizione che essi siano destinati essenzialmente all'uso da parte di una o più federazioni nazionali.

6 Non sono concessi aiuti finanziari destinati all'esercizio degli impianti.

Art. 45 Servizio degli impianti sportivi

L'UFSPO gestisce un servizio degli impianti sportivi che elabora raccomandazioni concernenti la progettazione, la costruzione, l'attrezzatura e l'esercizio di impianti sportivi e offre consulenza in materia a terzi.

Art. 45a70 Impianti sportivi dell'UFSPO

1 Nei limiti in cui non siano necessari per uso proprio, a pagamento e secondo la disponibilità l'UFSPO mette gli impianti sportivi e le infrastrutture dei propri centri di corsi e di formazione a disposizione di:

a.
federazioni sportive nazionali svizzere e loro quadri per attività volte al raggiungimento degli obiettivi della federazione;
b.
organizzatori di offerte G+S e di offerte della formazione dei quadri G+S, per lo svolgimento delle relative offerte;
c.
scuole svizzere, per lo svolgimento dei propri corsi di educazione fisica;
d.
alte scuole universitarie svizzere e organizzatori privati, per lo svolgimento di offerte di formazione e di formazione continua destinate a docenti di educazione fisica;
e.
organizzatori di offerte della formazione dei quadri ESA per lo svolgimento delle relative offerte;
f.
società sportive e federazioni sportive regionali con sede in Svizzera, per lo svolgimento delle attività sociali.

2 Può mettere gratuitamente i propri impianti sportivi a disposizione di scuole e società sportive con sede nel Comune in cui si trovano gli impianti sportivi.

3 Può aprire al pubblico singoli impianti sportivi e infrastrutture, gratuitamente o a pagamento.

70 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Titolo 2: Formazione e ricerca

Capitolo 1: Sport nella scuola

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 47 Sviluppo della qualità e monitoraggio

1 Lo sviluppo della qualità e il controllo della qualità nelle scuole deve considerare l'insegnamento dell'educazione fisica.

2 L'educazione fisica è rilevata dal monitoraggio del settore educativo svolto congiuntamente da Confederazione e Cantoni.

Sezione 2:
Insegnamento dell'educazione fisica nella scuola obbligatoria e nelle scuole medie superiori

Art. 48 Definizione

1 Sono considerati scuola obbligatoria gli anni di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e di livello secondario I la cui frequenza è dichiarata obbligatoria dalla legislazione cantonale.

2 Sono considerate scuole secondarie di livello II le scuole medie superiori, segnatamente i licei e le scuole specializzate.

Art. 49 Volume dell'insegnamento dell'educazione fisica

1 Nella scuola dell'infanzia a frequenza obbligatoria, rispettivamente nei primi due anni del livello primario della durata di otto anni, le attività fisiche e sportive vanno integrate nell'insegnamento quotidiano.

2 Fatto salvo il capoverso 1, a livello primario e secondario I devono essere impartite almeno tre lezioni settimanali di educazione fisica.

3 Nelle scuole medie superiori vanno impartite almeno 110 lezioni di educazione fisica per anno scolastico. Le lezioni devono essere ripartite in maniera regolare nel corso di tutto l'anno scolastico.

Art. 50 Programma d'insegnamento

I Cantoni provvedono affinché vi sia a disposizione degli insegnanti di educazione fisica un programma d'insegnamento per lo sport specifico per ciascun livello scolastico. L'UFSPO elabora a tal proposito raccomandazioni riguardo ai contenuti.

Sezione 3:
Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali di base

Art. 51 Obbligatorietà

Per gli apprendisti che frequentano una formazione professionale di base della durata da due a quattro anni secondo la legge federale del 13 dicembre 200271 sulla formazione professionale, l'insegnamento regolare dell'educazione fisica nelle scuole professionali di base è obbligatorio.

Art. 52 Volume

1 Per la formazione di base a impostazione aziendale l'insegnamento dell'educazione fisica comprende:

a.
se l'insegnamento scolastico prevede meno di 520 lezioni l'anno di cultura generale e in materie professionali specifiche: almeno 40 lezioni di educazione fisica oltre a detto insegnamento;
b.
se l'insegnamento scolastico prevede 520 o più lezioni l'anno di cultura generale e in materie professionali specifiche: almeno 80 lezioni di educazione fisica oltre a detto insegnamento.

2 Per la formazione di base a impostazione scolastica l'insegnamento dell'educazione fisica comprende almeno 80 lezioni per anno scolastico.

3 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)72 stabilisce il numero delle lezioni nelle ordinanze relative alla formazione professionale di base.

4 I programmi d'istituto disciplinano la ripartizione delle lezioni. Ai fini del volume minimo di cui ai capoversi 1 e 2 vengono computate al massimo quattro lezioni di educazione fisica al giorno.

72 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 53 Programma quadro d'insegnamento e programmi d'insegnamento per l'educazione fisica

1 Dopo aver consultato l'UFSPO, la SEFRI emana un programma quadro d'insegnamento dell'educazione fisica durante la formazione professionale di base.

2 Sulla base del programma quadro d'insegnamento le scuole professionali di base elaborano un programma d'insegnamento per l'educazione fisica.

3 I Cantoni verificano la qualità dei programmi d'insegnamento dell'educazione fisica e la loro attuazione.

Art. 54 Qualifica degli apprendisti

Le scuole professionali di base garantiscono che per ogni anno scolastico nell'insegnamento dell'educazione fisica sia fatta almeno una qualifica degli apprendisti e che essa venga attestata.

Sezione 4:73
Sostegno alla formazione e alla formazione continua dei docenti

73 Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Art. 54a Aiuti finanziari per le offerte di formazione e formazione continua

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro per la concezione, lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione di offerte di formazione e formazione continua destinate ai docenti di educazione fisica come pure dei relativi media didattici.

2 Le offerte di formazione e formazione continua devono essere intese ad ampliare o sviluppare le competenze professionali dei docenti di educazione fisica. Possono concernere uno o più gradi di formazione.

3 Esse devono:

a.
essere svolte a livello svizzero o di un'intera regione linguistica; o
b.
essere adattabili a diverse località e realizzabili indipendentemente dalle rispettive strutture cantonali.
Art. 54b Procedura

1 L'istituzione deve presentare la domanda di aiuti finanziari all'UFSPO.

2 L'UFSPO verifica il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 54a. Nel caso di domande di istituzioni private, prima di decidere chiede una valutazione all'autorità cantonale competente per la formazione e la formazione continua dei docenti di educazione fisica o alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

3 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

4 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l'UFSPO istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199074 sui sussidi. È sostenuto in primo luogo lo svolgimento di offerte che servono direttamente alla formazione continua dei docenti di educazione fisica.

Art. 54c Ammontare e calcolo degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

2 Sono computabili i costi direttamente collegati alla preparazione e allo svolgimento delle offerte di formazione e formazione continua che danno diritto agli aiuti finanziari.

3 Gli aiuti finanziari sono calcolati in base a:

a.
la natura e l'importanza di un'offerta di formazione o formazione continua;
b.
l'interesse della Confederazione all'offerta di formazione o formazione continua;
c.
le prestazioni proprie e i contributi di organi federali o di terzi;
d.
l'onere per la garanzia della qualità.

Capitolo 2: Scuola universitaria federale dello sport di Macolin75

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Sezione 1: Posizionamento e compiti

Art. 5576 Mandato, prestazioni e principi

1 La Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) fa parte dell'UFSPO e fornisce un contributo alla promozione nazionale dello sport e dell'attività fisica.

2 Essa fornisce le seguenti prestazioni nel campo delle scienze dello sport:

a.
formazione e formazione continua orientate alla pratica;
b.
ricerca applicata e sviluppo;
c.
prestazioni di servizio.

3 Alla SUFSM vige la libertà d'insegnamento e di ricerca.

4 La SUFSM svolge i propri compiti in maniera autonoma o in collaborazione con altre istituzioni svizzere ed estere.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 55a77 Organizzazione

1 Il direttore dell'UFSPO è l'organo di direzione strategico della SUFSM.

2 Il consiglio consultivo della SUFSM consiglia il direttore dell'UFSPO nelle questioni specifiche alle scuole universitarie.

3 Il rettore dirige la SUFSM sotto il profilo operativo.

4 L'UFSPO emana per la SUFSM un regolamento sull'organizzazione.

77 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 55b78 Comitato consultivo della SUFSM

1 Il DDPS nomina i membri del comitato consultivo della SUFSM per un mandato di quattro anni. Può prorogare il mandato una volta per ulteriori quattro anni.

2 Per ragioni importanti, esso può destituire membri del comitato consultivo della SUFSM.

78 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 5679 Membri della scuola universitaria e loro diritti di partecipazione

1 Sono membri della scuola universitaria:

a.
i collaboratori, che comprendono:
1.
il personale assegnato alla SUFSM sotto il profilo organizzativo,
2.
il rimanente personale dell'UFSPO, sempre che assuma costantemente per la SUFSM compiti nell'insegnamento o nella ricerca;
b.
gli studenti e gli uditori.

2 I membri della scuola universitaria beneficiano di un diritto all'informazione e di un diritto di partecipazione adeguati.

3 La partecipazione del personale di cui al capoverso 1 lettera a è garantita dall'istituzione di un'organizzazione dei collaboratori. Questa è composta da un'assemblea dei collaboratori e una rappresentanza dei collaboratori.

4 Al fine di esercitare i propri diritti di partecipazione, gli studenti possono organizzarsi in un'associazione studentesca e designarla quale interlocutrice comune rispetto alla SUFSM.

5 L'UFSPO disciplina i dettagli nel regolamento sull'organizzazione.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 5780 Insegnamento

1 La SUFSM propone i seguenti livelli di studio nel settore scienze dello sport:

a.
ciclo di studio di bachelor (primo livello di studio);
b.
ciclo di studio di master (secondo livello di studio).

2 Essa può proporre i seguenti perfezionamenti nel campo delle scienze dello sport:

a.
cicli di studio di formazione continua;
b.
altre proposte di formazione continua.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 58 Ricerca e sviluppo

1 La SUFSM si occupa di ricerca orientata all'applicazione e di sviluppo nel campo delle scienze dello sport.81

2 La SUFSM adempie compiti nella ricerca settoriale della Confederazione nel campo dello sport e dell'attività fisica, segnatamente per la consulenza politica, le perizie, la valutazione e il monitoraggio.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Sezione 2: Cicli di studio83

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 6084 Ammissione ai livelli di studio

1 Il DDPS definisce le condizioni d'ammissione al ciclo di studio di bachelor conformemente alla legge federale del 30 settembre 201185 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e alle sue disposizioni d'esecuzione. I posti di studio sono limitati e vengono attribuiti sulla base dei risultati di un esame attitudinale.

2 Il DDPS definisce le condizioni d'ammissione al ciclo di studio di master conformemente alle disposizioni d'esecuzione relative alla LPSU. I posti di studio sono limitati e vengono attribuiti sulla base di una procedura di candidatura.

3 Il DDPS stabilisce la procedura d'ammissione.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

85 RS 414.20

Art. 61 Tasse

1 Il DDPS fissa le tasse per i singoli livelli di studio, i perfezionamenti e le verifiche delle competenze presso la SUFSM.86

2 Il DDPS può prevedere tasse più elevate per gli studenti stranieri che al momento dell'iscrizione alla valutazione delle attitudini o alla procedura di candidatura non erano domiciliati in Svizzera.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 62 Cicli di studi di bachelor e di master nel campo dello sport

1 I cicli di studio di bachelor preparano gli studenti all'esercizio di un'attività professionale nel campo dello sport. Essi comprendono prestazioni di studio corrispondenti a 180 crediti ECTS; questi crediti vengono calcolati conformemente alle disposizioni d'esecuzione relative alla LPSU87.88

2 I cicli di studio di master si basano sui cicli di studio di bachelor e trasmettono conoscenze approfondite e specialistiche in materia di pratica sportiva e di scienze dello sport. Essi comprendono prestazioni di studio corrispondenti a 90 o 120 crediti ECTS; questi crediti vengono calcolati conformemente alle disposizioni d'esecuzione relative alla LPSU.89.

3 I diplomati possono utilizzare i titoli protetti di:

a.
«Bachelor of Science in Sports con approfondimento in [designazione dell'indirizzo]»;
b.
«Master of Science in Sports con approfondimento in [designazione dell'indirizzo]».

4 Possono aggiungere al titolo la specificazione «Scuola universitaria federale dello sport Macolin, SUFSM».

5 L'attuale titolo di «maestro di sport SUP» resta protetto. I «maestri di sport SUP» sono al contempo autorizzati a utilizzare il titolo di «Bachelor of Science in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» oppure «Bachelor of Science in sports della Scuola universitaria federale dello sport Macolin».

6 Il DDPS disciplina gli indirizzi dei cicli di studi, i requisiti per l'ottenimento del diploma e la durata degli studi.

7 L'UFSPO può emanare prescrizioni sull'organizzazione dei cicli di studi, sui contenuti della formazione dei singoli cicli di studi e sullo svolgimento delle verifiche delle competenze.

87 RS 414.20

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 6390 Cicli di studio di formazione continua

1 La SUFSM può proporre cicli di studio di formazione continua che portano al conseguimento di uno dei seguenti diplomi:

a.
Certificate of Advanced Studies (CAS);
b.
Diploma of Advanced Studies (DAS);
c.
Master of Advanced Studies (MAS).

2 Sono ammessi ai cicli di studio di formazione continua i titolari di un diploma di scuola universitaria.

3 Le persone che non sono titolari di un diploma di scuola universitaria possono essere ammesse se sono in grado di provare in altro modo la loro idoneità alla frequenza.

4 Il DDPS disciplina gli indirizzi e le prestazioni di studio dei cicli di studio di formazione continua nonché i requisiti per l'ottenimento del diploma conformemente alle disposizioni d'esecuzione relative alla LPSU91.

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

91 RS 414.20

Art. 63a92

92 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (RU 2020 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 417).

Art. 65 Ordinamento disciplinare alla SUFSM

1 Gli studenti possono essere perseguiti disciplinarmente se:

a.
ostacolano gli organi o i membri dell'istituzione nell'esecuzione del loro lavoro oppure altri studenti nello studio;
b.
disturbano le attività d'insegnamento;
c.
infrangono il regolamento delle presenze;
d.
agiscono in modo disonesto nei lavori di studio o durante gli esami;
e.
infrangono il regolamento interno dell'UFSPO;
f.94
danneggiano la reputazione dell'UFSPO con un comportamento sconveniente;
g.95
nonostante previo avvertimento, mancano ripetutamente di cortesia e rispetto nei confronti del corpo insegnante della SUFSM o dei collaboratori dell'UFSPO.

2 Le misure disciplinari sono:

a.
l'ammonimento;
b.
l'ammonimento con la comminatoria dell'esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli esami;
c.
l'esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli esami nel semestre interessato;
d.
l'esclusione dagli studi.

3 Sono competenti per pronunciare misure disciplinari:

a.
il direttore degli studi per le misure di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché per le misure di cui alla lettera c, sempre che tali misure non possano impedire l'ottenimento del diploma;
b.
il rettore per le misure di cui al capoverso 2 lettera c, sempre che tali misure possano impedire l'ottenimento del diploma nonché per le misure di cui alla lettera d.

4 La persona interessata ha in particolare il diritto di:

a.
consultare la documentazione relativa al caso;
b.
essere convocata e interrogata;
c.
farsi assistere o rappresentare.

5 La decisione relativa a una misura disciplinare deve essere notificata per scritto, deve essere motivata e contenere l'indicazione dei rimedi giuridici.

94 Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

95 Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Capitolo 3: Ricerca scientifica e monitoraggio nel campo dello sport96

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Art. 66 In generale

1 L'UFSPO partecipa alla pianificazione e al coordinamento in materia di politica della ricerca conformemente alla legge del 7 ottobre 198397 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

2 Elabora un piano direttore della ricerca per un periodo di quattro anni. Tale piano considera anche la strategia di ricerca della SUFSM.

97 [RU 1984 28; 1992 1027 art. 29; 1993 901 all. 3 n. 3, 2080 all. n. 9; 1996 99; 2000 1858; 2003 4265; 2004 4261; 2006 2197 all. n. 39; 2008 433; 2010 651; 2011 4497, 4565 n. II cpv. 1; 2012 3655. RU 2013 4425 art. 57 cpv. 1 e 2]. Vedi ora la LF del 14 dic. 2012 (RS 420.1).

Art. 68 Mandati di ricerca

Nel quadro dei crediti stanziati l'UFSPO può assegnare a istituti di ricerca pubblici o privati mandati conformi a scopi e orientamenti della ricerca scientifica della Confederazione nel campo dello sport.

Art. 69 Contributi per la ricerca

1 Su richiesta e nel quadro dei crediti stanziati il DDPS può accordare contributi a istituti di ricerca pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca che siano in stretta relazione con questioni attuali di politica dello sport e della promozione dello sport in generale.

2 I contributi sono di regola accordati per un massimo di tre anni e ammontano al massimo al 70 per cento dei costi dichiarati e riconosciuti caso per caso dal DDPS.

3 Se il DDPS approva la concessione di un contributo per la ricerca, stipula un contratto con il richiedente. Il DDPS può subordinare la concessione dei contributi a condizioni.

Art. 70 Statistiche

A complemento delle statistiche dell'Ufficio federale di statistica l'UFSPO può eseguire o far eseguire rilevamenti e indagini di carattere statistico sullo sport.

Art. 70a98 Monitoraggio

1 L'UFSPO informa periodicamente l'opinione pubblica sull'evoluzione dello sport svizzero, basandosi su una documentazione riguardante sviluppi e strutture rilevanti.

2 Un osservatorio dello sport e dell'attività fisica allestisce la documentazione sulla base di dati empirici sotto forma di indicatori comprensibili.

3 Il DDPS designa come osservatorio dello sport e dell'attività fisica un'istituzione adeguata. Stipula con essa un contratto di prestazioni.

98 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Titolo 3: Sport di prestazione

Art. 71 Misure di promozione

1 Nella promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta l'UFSPO tiene in considerazione gli sforzi e gli interessi delle federazioni sportive nazionali.

2 Può sostenere le scuole sportive fino al livello secondario II che, oltre alla formazione scolastica, promuovono in particolare lo sport giovanile di competizione.

Art. 72 Manifestazioni e congressi sportivi internazionali
1 La Confederazione può partecipare alle spese per la candidatura o l'organizzazione di una manifestazione sportiva internazionale, se:
a.
la disciplina sportiva in questione è particolarmente importante in Svizzera o la manifestazione è particolarmente rilevante per la piazza svizzera;
b.
si tratta di un evento di importanza europea o mondiale che non si tiene regolarmente in Svizzera;
c.
si tratta di un evento che non rientra nelle competizioni che si svolgono a scadenze regolari;
d.
l'organizzazione della manifestazione sportiva è assegnata da una federazione internazionale o da un organizzatore internazionale sulla base di una procedura di candidatura; e
e.
sono adottate misure di promozione particolari secondo l'articolo 72a capoverso 1 in relazione all'organizzazione della manifestazione.99

2 Il contributo ammonta al massimo alla metà dell'importo computabile concesso complessivamente alla manifestazione dai Cantoni e dai Comuni. Il DDPS stabilisce l'importo computabile.

3 L'ammontare dell'importo si fonda su:

a.
l'importanza della manifestazione;
b.
l'importanza della disciplina sportiva in Svizzera;
c.
l'entità delle prestazioni fornite a favore della pertinente manifestazione da altri organismi pubblici, segnatamente l'esercito e la protezione civile;
d.
i costi complessivi della manifestazione.

4 Se la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento della manifestazione, la partecipazione ai costi può essere maggiore.

5 Per il sostegno ai congressi internazionali dedicati allo sport sono applicabili per analogia i capoversi 1 lettere a e b nonché 2 e 3.

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 810).

Art. 72a100 Misure di promozione particolari in relazione a manifestazioni sportive internazionali

1 Sono considerate misure di promozione particolari le misure in relazione alla manifestazione sportiva internazionale che generano un valore aggiunto per la promozione della disciplina sportiva in questione in Svizzera.

2 La Confederazione può partecipare alle spese per misure di promozione particolari, se le misure:

a.
si basano su un programma di promozione della federazione sportiva nazionale competente per la relativa disciplina sportiva della manifestazione; e
b.
contribuiscono all'incremento dell'attività fisica e sportiva.

3 La Confederazione non partecipa alle spese per misure di promozione particolari
per le quali sussiste il diritto al sostegno tramite contributi del programma Gioventù+Sport.

4 La partecipazione della Confederazione è limitata a quattro anni e la data della manifestazione sportiva deve essere compresa nel periodo di promozione.

5 Il contributo della Confederazione si fonda su:

a.
i mezzi a disposizione;
b.
l'importanza delle misure per la promozione generale dello sport e dell'attività fisica; e
c.
i costi complessivi della manifestazione.

6 Il contributo copre al massimo il 50 per cento delle spese per le misure.

7 La federazione sportiva nazionale è responsabile per la garanzia del finanziamento delle misure.

8 Essa tiene una contabilità separata per quanto concerne l'attuazione delle misure. Riferisce all'UFSPO in merito all'attuazione e all'efficacia delle misure.

100 Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 810).

Art. 72b101 Formazione e formazione continua degli allenatori

1 L'UFSPO dirige un centro di competenze per la formazione e la formazione continua degli allenatori nello sport giovanile di competizione e nello sport di punta.

2 Propone formazioni e perfezionamenti nel settore della formazione degli allenatori.

3 Può vincolare l'ammissione a singole offerte di formazione a qualifiche specifiche ottenute nell'ambito della formazione dei quadri G+S o a qualifiche equivalenti nonché a un'attività svolta in quel momento nello sport di competizione.

4 Può collaborare con organizzazioni del mondo del lavoro nel settore della formazione professionale degli allenatori e con ulteriori istituzioni svizzere o estere nel settore della formazione degli allenatori.

101 Originario art. 72a. Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Titolo 4: Correttezza e sicurezza102

102 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 1 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

Capitolo 1:103 Misure generali

103 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 1° mar. 2023 (RU 2023 57).

Art. 72c Principio

Sono concessi aiuti finanziari all'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere o ad altre organizzazioni sportive e organizzatori responsabili di manifestazioni sportive (organizzazioni sportive) a condizione che i beneficiari dei contributi adottino misure efficaci al fine di:

a.
impedire violazioni degli obblighi di comportamento risultanti dalla Carta etica dello sport svizzero 2015104 (comportamenti scorretti);
b.
impedire violazioni delle direttive relative a una buona organizzazione e amministrazione presso le organizzazioni sportive (irregolarità) ed eliminare le irregolarità esistenti;
c.
attuare i principi della Carta etica dello sport svizzero;
d.
impedire incidenti e lesioni nell'ambito dello sport e dell'attività fisica.

104 La Carta etica può essere consultata all'indirizzo: https://www.swissolympic.ch/fr/ > Association faîtière > Fédérations > Valeurs & Éthique > Statuts en matière d'éthique > Charte d'éthique (IT).

Art. 72d Direttive dell'associazione mantello

1 Tra le misure efficaci ai sensi dell'articolo 72c rientrano le direttive che l'associazione mantello adotta in merito a:

a.
gli obblighi di comportamento risultanti dalla Carta etica dello sport svizzero 2015105 destinati in particolare ad allenatori, atleti, accompagnatori, funzionari nonché impiegati e delegati delle organizzazioni sportive, in particolare direttive riguardanti:
1.
la protezione dalla discriminazione,
2.
la protezione dalla violenza fisica, dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali,
3.
la protezione dal sovraccarico e dalle lesioni dell'integrità psichica quali minacce, umiliazioni, molestie o mobbing,
4.
la salvaguardia e la promozione dello sviluppo globale, in particolare degli atleti minorenni,
5.
la protezione dell'ambiente da un impatto eccessivo dovuto allo svolgimento dell'attività sportiva,
6.
la salvaguardia della correttezza della competizione sportiva attraverso la lotta al doping, alla manipolazione delle competizioni e alla grave violazione delle regole sportive,
7.
la rinuncia al consumo di sostanze contenenti nicotina e alcool durante l'attività sportiva;
b.
i requisiti relativi alla buona organizzazione e amministrazione presso le organizzazioni sportive, in particolare direttive riguardanti:
1.
la documentazione e la pubblicazione delle decisioni più importanti che concernono l'organizzazione sportiva e i suoi gruppi di interesse,
2.
la documentazione e la pubblicazione della provenienza e dell'utilizzo delle finanze delle organizzazioni sportive,
3.
una rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi negli organi direttivi, prevedendo che, nell'organo direttivo dell'associazione mantello e delle sue organizzazioni affiliate, entrambi i sessi siano rappresentati almeno al 40 per cento,
4.
le limitazioni della durata della carica per le funzioni degli organi direttivi dell'organizzazione sportiva,
5.
la gestione dei conflitti di interesse delle persone appartenenti agli organi direttivi delle organizzazioni sportive,
6.
il diritto di partecipazione degli atleti alle decisioni relative a temi che li riguardano,
7.
le misure per la protezione dei dati dei membri e dei collaboratori dell'organizzazione sportiva,
8.
le misure volte all'attuazione e al controllo degli obblighi di comportamento di cui alla lettera a;
c.
lo svolgimento di inchieste su comportamenti scorretti e irregolarità all'interno delle organizzazioni sportive da parte di un servizio di segnalazione nazionale indipendente nonché il sanzionamento delle violazioni da parte di un organo disciplinare indipendente;
d.
i requisiti per le organizzazioni sportive relativi alle misure per impedire incidenti e lesioni durante lo svolgimento dell'attività sportiva, in particolare attraverso formazione, informazione, consulenza, ricerca, documentazione e controlli.

2 Le direttive di cui al capoverso 1 lettera b devono tenere conto delle diverse strutture delle organizzazioni sportive; in tal modo i principi della proporzionalità e dell'uguaglianza giuridica sono rispettati.

3 L'associazione mantello pubblica le direttive in vigore sul proprio sito Internet.

4 L'associazione mantello valuta periodicamente l'efficacia delle proprie direttive attraverso sondaggi in serie o altri metodi di valutazione.

105 La Carta etica può essere consultata all'indirizzo: https://www.swissolympic.ch/fr/ > Association faîtière > Fédérations > Valeurs & Éthique > Statuts en matière d'éthique > Charte d'éthique (IT).

Art. 72e Misure efficaci

1 Il rispetto e l'attuazione delle direttive dell'associazione mantello sono considerati misure efficaci, sempreché tali direttive siano giudicate dall'UFSPO legittime e appropriate.

2 Se l'associazione mantello o una delle sue organizzazioni affiliate non raggiunge la quota richiesta secondo l'articolo 72d capoverso 1 lettera b numero 3, l'organizzazione inoltra all'UFSPO una motivazione scritta illustrando le misure adottate per raggiungere tale quota.

3 Le organizzazioni sportive di diritto privato non affiliate all'associazione mantello o a una delle sue organizzazioni affiliate, non sono vincolate al rispetto di direttive supplementari dell'associazione mantello oltre a quelle menzionate nell'articolo 72d.

4 Per le organizzazioni sportive di diritto pubblico il rispetto e l'attuazione delle direttive di cui all'articolo 72d capoverso 1 lettere a e d sono considerati misure efficaci.

Art. 72f Servizio di segnalazione nazionale

1 Rientra nelle misure efficaci ai sensi dell'articolo 72c quanto segue:

a.
l'associazione mantello si adopera affinché venga istituito e gestito un servizio di segnalazione nazionale che soddisfi i seguenti requisiti:
1.
il servizio di segnalazione è indipendente,
2.
chiunque sia vittima di comportamenti scorretti o irregolarità in ambito sportivo o sia a conoscenza di siffatti comportamenti o irregolarità o ne nutra il sospetto può effettuare una segnalazione al servizio di segnalazione,
3.
il servizio di segnalazione accetta anche segnalazioni anonime; esso assicura che, su richiesta, l'identità della persona che segnala o che è stata vittima di un presunto comportamento scorretto non venga rivelata a terzi, in particolare alle persone e organizzazioni sportive oggetto della segnalazione e all'organo disciplinare;
b.
il servizio di segnalazione soddisfa i seguenti requisiti:
1.
emana le disposizioni organizzative e procedurali necessarie all'adempimento dei compiti e pubblica le disposizioni in vigore sul proprio sito Internet,
2.
procede ad accertamenti in merito ai fatti segnalati; in caso di sospetto fondato di comportamenti scorretti o irregolarità, redige un rapporto di inchiesta e lo trasmette all'organo disciplinare insieme agli atti dell'inchiesta,
3.
fornisce all'UFSPO una copia del rapporto di inchiesta, senza ulteriori allegati ai fini della verifica del diritto agli aiuti finanziari o dei riconoscimenti dei quadri G+S o ESA.

2 L'UFSPO concede un aiuto finanziario al servizio di segnalazione per l'adempimento dei suoi compiti, purché anche l'associazione mantello fornisca un contributo adeguato. A tal fine stipula un contratto di prestazioni con l'ente responsabile del servizio di segnalazione.

Art. 72g Organo disciplinare

1 Rientra nelle misure efficaci ai sensi dell'articolo 72c quanto segue:

a.
l'associazione mantello si adopera affinché venga istituito e gestito un organo disciplinare che soddisfi i seguenti requisiti:
1.
l'organo disciplinare è indipendente, in particolare dal servizio di segnalazione,
2.
esso valuta i casi trasmessigli dal servizio di segnalazione relativi a presunti comportamenti scorretti o presunte irregolarità e può pronunciare le sanzioni o le misure previste nei regolamenti dell'associazione mantello;
b.
l'organo disciplinare soddisfa i seguenti requisiti:
1.
emana le disposizioni organizzative e procedurali necessarie all'adempimento dei compiti e pubblica le disposizioni in vigore sul proprio sito Internet,
2.
fornisce all'UFSPO una copia della sua decisione e della relativa motivazione scritta ai fini della verifica del diritto agli aiuti finanziari o dei riconoscimenti dei quadri G+S o ESA.

2 L'UFSPO concede un aiuto finanziario all'organo disciplinare nell'adempimento dei suoi compiti, purché anche l'associazione mantello fornisca un contributo adeguato. A tal fine stipula un contratto di prestazioni con l'ente responsabile dell'organo disciplinare.

Art. 72h Procedure dinanzi al servizio di segnalazione e all'organo disciplinare

1 Affinché le misure di cui all'articolo 72c siano ritenute efficaci, il servizio di segnalazione e l'organo disciplinare garantiscono procedure corrette a tutela dei diritti della personalità e dei diritti di parte degli interessati, in particolare assicurandosi che:

a.
in tutte le fasi di una procedura sia rispettata la dignità umana delle persone coinvolte;
b.
i fatti siano accertati in modo imparziale e completo e le persone siano protette da imputazioni infondate e condanne a priori;
c.
le persone alle quali vengono imputate violazioni siano informate in modo completo al momento dell'avvio della procedura sulle presunte violazioni di cui vengono accusate nonché sullo svolgimento della procedura e sui loro diritti procedurali;
d.
i dati su cui si fonda una procedura siano acquisiti esclusivamente in modo conforme alla legge;
e.
alle persone coinvolte in una procedura sia garantito il diritto di essere sentite;
f.
le persone coinvolte in una procedura possano farsi assistere in tutte le fasi della stessa.

2 Affinché le misure di cui all'articolo 72c siano ritenute efficaci, nelle controversie relative a una violazione delle direttive di cui all'articolo 72d capoverso 1 lettere a e b, agli interessati può essere impedito di adire un tribunale ordinario solo nel caso in cui questi ultimi abbiano espressamente riconosciuto, per gli oggetti in questione, la competenza esclusiva di un tribunale arbitrale mediante un accordo o il riconoscimento di relativi statuti. Sono fatti salvi i rimedi giuridici previsti dalla legge contro la decisione del tribunale arbitrale.

Art. 72i Responsabilità dell'organizzazione sportiva

Se una persona, in qualità di membro, impiegato o delegato di un'organizzazione sportiva, viola le direttive di cui all'articolo 72d capoverso 1 lettera a, l'UFSPO può ridurre o negare gli aiuti finanziari all'organizzazione sportiva o chiederne la restituzione, se quest'ultima non è in grado di provare di aver adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per prevenire tale violazione.

Art. 72j Accordo per un trasferimento di aiuti finanziari

1 Qualora un'organizzazione sportiva trasferisca aiuti finanziari della Confederazione a un'organizzazione affiliata o a terzi, deve garantire, mediante la stipula di un accordo scritto con i beneficiari e attraverso controlli adeguati, che questi ultimi:

a.
rispettino gli obblighi legati alla concessione dei contributi;
b.
consentano alle autorità competenti della Confederazione di attuare tutte le misure necessarie per i controlli relativi all'utilizzo dei contributi ricevuti.

2 Qualora i beneficiari di cui al capoverso 1 non rispettino gli obblighi legati alla concessione dei contributi, l'UFSPO chiede all'organizzazione sportiva la restituzione degli aiuti finanziari.

Capitolo 1a: Doping106

106 Originario cap. 1. Introdotto dall'all. 2 n. II 1 dell'O dell'7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

Art. 73 Agenzia nazionale antidoping

1 Il DDPS designa come agenzia nazionale antidoping un'istituzione idonea.

2 Incarica l'istituzione di cui al capoverso 1 di adottare misure contro il doping mediante formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione nonché le misure di cui all'articolo 20 capoverso 3 LPSpo e ne sostiene l'attività di controllo con aiuti finanziari.

3 Stipula con l'istituzione di cui al capoverso 1 un contratto di prestazione che indica nel dettaglio tutti i compiti da svolgere e l'indennizzo per l'adempimento di tali compiti. Disciplina inoltre gli aiuti finanziari per l'attività di controllo.

4 Non rientrano nel mandato i compiti legislativi o la rappresentanza della Confederazione Svizzera in seno a organizzazioni internazionali.

5 L'UFSPO sorveglia l'istituzione nell'adempimento dei compiti che le sono assegnati. In caso di controversie in merito al contratto di prestazione emana una decisione.

Art. 74 Prodotti e metodi proibiti

1 Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo:

a.
le sostanze elencate nell'allegato;
b.
i sali, gli esteri, gli eteri e gli isomeri ottici da esse derivati;
c.
i sali, gli esteri, gli eteri degli isomeri ottici; e
d.
i preparati che contengono tali sostanze.

2 Sono considerati metodi proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo i metodi elencati nell'allegato.

Art. 75 Controlli antidoping

1 L'obbligo a sottoporsi a controlli antidoping per chi partecipa a competizioni sportive inizia a partire dalle 12 ore precedenti la gara alla quale si è iscritto e si protrae al termine della stessa per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei controlli.

2 Sono considerate competizioni sportive tutte le manifestazioni sportive:

a.
organizzate dall'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, dalle federazioni ad essa affiliate e dalle loro federazioni locali e società sportive; o
b.
conformemente ai regolamenti di una federazione sportiva internazionale o nazionale.
Art. 76 Requisiti per i controlli antidoping

1 L'agenzia nazionale antidoping allestisce ogni anno un piano dei controlli nel quale stabilisce:

a.
il numero dei controlli da effettuare;
b.
una ripartizione dei controlli efficace e in funzione dei rischi propri alle differenti discipline sportive;
c.
la ripartizione tra controlli durante l'allenamento e controlli durante le competizioni;
d.
il programma annuale.

2 La scelta degli atleti da sottoporre a un controllo antidoping deve avvenire mediante un procedimento indipendente dalla disciplina sportiva e non prevedibile per le persone da controllare e per il loro entourage.

3 I controlli avvengono senza preavviso. In casi eccezionali, segnatamente nel caso di controlli successivi, possono essere annunciati; la sfera privata delle persone controllate va protetta.

4 I controlli che prevedono operazioni invasive quali prelievo di sangue e di tessuti devono essere eseguiti da persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie all'intervento nel quadro di una formazione professionale.

5 La procedura, il materiale utilizzato e il trasporto al laboratorio di analisi devono essere conformi agli standard internazionali.

Art. 77 Analisi e utilizzazione dei risultati delle stesse

1 L'analisi dei risultati dei campioni prelevati deve essere effettuata conformemente agli standard internazionali da un laboratorio accreditato a livello internazionale per l'esecuzione di analisi antidoping.

2 Se il risultato dell'analisi è positivo il laboratorio redige all'attenzione dell'organo di controllo antidoping un rapporto di analisi comprensibile, credibile e conforme agli standard internazionali.

3 L'organo di controllo antidoping competente annuncia immediatamente i risultati positivi:

a.
all'organo disciplinare della federazione sportiva competente, chiedendogli l'apertura di un procedimento disciplinare; e
b.
all'autorità di perseguimento penale competente, facendole pervenire l'intera documentazione.
Art. 78 Informazione delle autorità giudiziarie e di perseguimento penale

1 Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale competenti per l'infrazione delle norme di cui all'articolo 22 LPSpo trasmettono all'agenzia nazionale antidoping le seguenti informazioni:

a.
le generalità (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) della persona incolpata;
b.
la disciplina sportiva e la specialità;
c.
le generalità (nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) di allenatori, medici, accompagnatori della persona incolpata;
d.
il motivo per cui è stata avviata l'inchiesta penale;
e.
le indicazioni relative ai prodotti dopanti, stupefacenti o terapeutici sequestrati;
f.
i verbali degli interrogatori;
g.
le informazioni relative a precedenti giudiziari nell'ambito della LPSpo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;
h.
le decisioni delle autorità giudiziarie e di perseguimento penali necessarie per garantire i diritti delle parti secondo l'articolo 23 capoverso 3 LPSpo, complete di motivazione;
i.
ulteriori indicazioni idonee a lottare contro ulteriori abusi in materia di doping.

2 Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale possono trasmettere le informazioni soltanto se in tal modo:

a.
non si ledono i diritti della personalità di terzi; e
b.
non si compromette lo scopo dell'inchiesta penale.

Capitolo 2:107 Manipolazione delle competizioni nello sport

107 Introdotto dall'all. 2 n. II 1 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

Art. 78a

1 L'UFSPO partecipa al coordinamento delle misure per combattere la manipolazione di competizioni sportive.

2 Adotta le misure necessarie nel suo settore di competenza, in particolare in materia di formazione, prevenzione e consulenza.

3 Concede aiuti finanziari soltanto a organizzazioni sportive che nel loro ambito dispongono di regole e procedure adeguate ai rischi che consentono di lottare contro la manipolazione di competizioni sportive. L'organizzazione sportiva deve in particolare:

a.
vietare ai suoi membri di:
1.
concludere scommesse sportive sulle proprie competizioni,
2.
impiegare abusivamente o divulgare informazioni privilegiate;
b.
sensibilizzare i suoi membri sul rischio di una manipolazione delle competizioni sportive mediante formazione, consulenza, documentazione e informazione;
c.
provvedere affinché i giudici e gli arbitri previsti per una competizione siano nominati il più tardi possibile.

4 L'UFSPO può sopprimere o ridurre gli aiuti finanziari alle organizzazioni sportive qualora queste ultime violino gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 64 capoverso 2 della legge federale del 29 settembre 2017108 sui giochi in denaro.

Titolo 5 : Esecuzione

Art. 80 Emolumenti e prezzi per le prestazioni dell'UFSPO

1 ...110

2 L'UFSPO fissa i prezzi dei perfezionamenti di cui all'articolo 57 capoverso 2 conformemente ai principi dell'articolo 9 della legge federale del 20 giugno 2014111 sulla formazione continua.112

3 L'UFSPO pubblica i listini dei prezzi delle prestazioni commerciali fornite regolarmente.

4 In caso di ritardi nel pagamento di emolumenti l'UFSPO è autorizzato a rifiutare ai debitori ulteriori prestazioni fino all'avvenuto completo pagamento.

110 Abrogato dall'art. 10 dell'O del 15 nov. 2017 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6601).

111 RS 419.1

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 498).

Art. 80a113 Equipaggiamento dei collaboratori dell'UFSPO

1 L'UFSPO può consegnare ai propri collaboratori capi d'abbigliamento uniformi per renderli riconoscibili, in particolare nelle attività di formazione o in altre attività svolte a contatto con terzi.

2 Può consegnare ai propri collaboratori un'attrezzatura sportiva personale, per quanto essa sia necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti professionali.

113 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513).

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 81 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1.
ordinanza del 21 ottobre 1987114 sul promovimento della ginnastica e dello sport;
2.
ordinanza del 14 giugno 1976115 sull'educazione fisica nelle scuole professionali;
3.
ordinanza del 21 ottobre 1987116 sulla preparazione dei maestri di ginnastica e sport nelle università;
4.
ordinanza del 17 ottobre 2001117 sui requisiti minimi per l'esecuzione di controlli antidoping.

114 [RU 1987 1703; 1990 981; 1994 1392; 1996 3018; 1998 1472; 2000 2427, 2966; 2002 723 all. 2 n. 2, 4003; 2004 4593; 2005 257; 2006 4705 n. II 28; 2007 4297, 5823 n. I 3; 2011 5227 n. I 4.2]

115 [RU 1976 1403, 1998 1822 art. 24 cpv. 1 lett. e]

116 [RU 1987 1464, 1996 2243 n. I 22, 3021]

117 [RU 2001 2971, 2007 1469 all. 4 n. 6]

Art. 83 Disposizioni transitorie

1 Le offerte G+S destinate a bambini e giovani nei GU 1-5 e le offerte della formazione dei quadri G+S già iniziate alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza vengono portate a termine e conteggiate secondo il diritto anteriore.

2 Le offerte G+S del GU 7 già iniziate alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza vengono svolte secondo le nuove disposizioni. L'UFSPO può stipulare con gli organizzatori accordi per un sostegno forfettario. Questi accordi sono validi fino al 30 settembre 2014 al più tardi.119

3 Il programma quadro d'insegnamento secondo l'articolo 53 deve essere emanato entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. I programmi d'insegnamento dell'educazione fisica devono essere emanati entro due anni dall'entrata in vigore del programma quadro.

119 Vedi anche l'art 83a.

Capitolo 1a: Doping123

123 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 1° mar. 2023 (RU 2023 57).

Art. 83d124 Disposizioni transitorie della modifica del 25 gennaio 2023

1 I beneficiari di aiuti finanziari devono attuare le direttive di cui all'articolo 72d capoverso 1 lettera a al più tardi dal 1° gennaio 2024.

2 Devono attuare le direttive di cui all'articolo 72d capoverso 1 lettera b al più tardi dal 1° gennaio 2025; le organizzazioni che beneficiano di aiuti finanziari esclusivamente per lo svolgimento di corsi e campi nel quadro del programma G+S devono attuare le disposizioni al più tardi dal 1° gennaio 2026.

3 Il servizio di segnalazione e l'organo disciplinare devono adeguare le loro disposizioni organizzative e procedurali ai requisiti degli articoli 72f-72h entro il 31 dicembre 2024.

124 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (RU 2020 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 1° mar. 2023 (RU 2023 57).

Art. 83e125 Disposizione transitoria della modifica del 30 marzo 2022

1 Le offerte G+S di organizzatori che hanno chiuso un'offerta fra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2022 sono autorizzate fino al 30 novembre 2025 anche se gli organizzatori non sono registrati ai sensi dell'articolo 10a.

2 L'UFSPO può conferire il riconoscimento complementare «sicurezza» alle persone che hanno assolto una formazione continua sui temi della sicurezza nelle rispettive discipline sportive entro il 31 dicembre 2025.

125 Introdotto dal n. I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217).

Allegato126

126 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 1° mar. 2023 (RU 2023 57).

(art. 74)

Prodotti e metodi proibiti

I. Prodotti proibiti

1. Sostanze farmaceutiche non ammesse

Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa nella lista sottostante e non approvata da autorità sanitarie statali per l'uso terapeutico umano, come ad esempio farmaci nella fase di sviluppo pre-clinico o clinico, non più autorizzati, droghe di sintesi, sostanze approvate solo in ambito veterinario.

2. Agenti anabolizzanti e altre sostanze anabolizzanti

a. Steroidi anabolizzanti androgeni (AAS)

1-androstenediolo (5α-androst-1-ene-3β,17β-diolo), 1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione), 1-androsterone (3α-idrossi-5α-androst-1-ene-17-one), 1-epiandrosterone (3β-idrossi-5α-androst-1-ene-17-one), 1-testosterone (17β-idrossi-5α-androst-1-ene-3-one), 4-androstenediolo (androst-4-ene-3β,17β-diolo), 4-idrossitestosterone (4,17β-diidrossiandrost-4-ene-3-one), 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione), 7α-idrossi-DHEA, 7β-idrossi-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo), 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione), androstanolone (5α-diidrotestosterone, 17β-idrossi-5α-androstan-3-one), androstenediolo (androst-5-ene-3β,17β-diolo), androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione), bolasterone, boldenone, boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione), calusterone, clostebol, danazolo ([1,2]ossazolo[4',5':2,3]pregna-4-ene-20-in-17α-olo), deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-diene-3-one), desossimetiltestosterone (17α-metil-5α-androst-2-ene-17β-olo, 17α-metil-5α-androst-3-ene-17β-olo), drostanolone, epiandrosterone (3β-idrossi-5α-androstan-17-one), epi-diidrotestosterone (17β-idrossi-5β-androstan-3-one), epitestosterone, etilestrenolo (19-norpregna-4-ene-17α-olo), fluossimesterone, formebolone, furazabolo (17α-metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-olo), gestrinone, mestanolone, mesterolone, metandienone (17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-diene-3-one), metenolone, metandriolo, metasterone (17β-idrossi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-one), metil-1-testosterone (17β-idrossi-17α-metil-5α-androst-1-ene-3-one), metilclostebol, metildienolone (17β-idrossi-17α-metilestra-4,9-diene-3-one), metilnortestosterone (17β-idrossi-17α-metilestr-4-ene-3-one), metiltestosterone, metribolone (metiltrienolone, 17β-idrossi-17α-metilestra-4,9,11-triene-3-one), mibolerone, nandrolone (19-nortestosterone), norboletone, norclostebol (4-cloro-17β-olo-estr-4-ene-3-one), noretandrolone, ossabolone, ossandrolone, ossimesterone, ossimetolone, prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA,3β-idrossiandrost-5-ene-17-one), prostanozolo (17β-[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstano), quinbolone, stanozololo, stenbolone, testosterone, tetraidrogestrino-ne (17-idrossi-18α-omo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one), trenbolone (17β-idrossiestr-4,9,11-trien-3-one), e altre sostanze con struttura chimica simile o effetto biologico simile.

b. Altre sostanze anabolizzanti

Altre sostanze anabolizzanti comprendono in particolare: clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli androgeni [SARMs, ad es. AC-262536, andarina, BMS-564929, enobosarm (ostarina), JNJ-28330835, LG-121071, LGD-2226, LGD-3303, LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23, S-40503, TFM-4AS-1, YK-11], tibolone, zeranolo e zilpaterolo.

3. Sostanze che stimolano l'eritropoiesi

Eritropoietine (EPO) e sostanze che hanno un effetto sull'eritropoiesi, in particolare:

3.1
Agonisti del recettore dell'eritropoietina, ad esempio darbepoetine (dEPO); eritropoietine (EPO; in particolare epoetina alfa, beta, delta, omega, teta, zeta e analoghe eritropoietine umane ricombinanti); derivati dell'EPO [es. EPO-Fc, metossi polietilenglicol-epoetina beta (CERA)]; EPO-mimetici e loro derivati, ad esempio CNTO-530 e peginesatide.
3.2
Sostanze attivanti del fattore ipossia-inducibile (HIF), ad esempio cobalto; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.
3.3
GATA inibitori, ad esempio K-11706.
3.4
Inibitori della trasduzione dei segnali mediati dal fattore di crescita trasformante beta (TGF-β), ad esempio luspatercept; sotatercept.
3.5
Agonisti del recettore per il meccanismo naturale di riparazione, ad esempio asialo EPO; EPO carbamilata (CEPO).

4. Gonadotropine

Gonadotropina corionica (CG, hCG), ormone luteinizzante (LH), gonadotropina corionica alfa, lutropina alfa nonché fattori di rilascio CG e LH, in particolare buserelina, deslorelina, gonadorelina, goserelina, leuprorelina, nafarelina e triptorelina.

5. Corticotropine

Corticotropina, tetracosactide e fattori di rilascio della corticotropina, in particolare corticorelina.

6. Ormoni della crescita, fattori di crescita insulino-simili e altri fattori di crescita

Ormone della crescita (GH), i suoi frammenti e fattori di rilascio, in particolare: frammenti dell'ormone della crescita, ad esempio AOD-9604 e hGH 176-191; ormone di rilascio dell'ormone della crescita (GHRH) e suoi analoghi, ad esempio CJC-1293, CJC-1295, sermorelina, somatorelina e tesamorelina; secretogoghi dell'ormone della crescita (GHS), ad esempio lenomorelina (grelina) e i suoi mimetici, in particolare anamorelina, ipamorelina, macimorelina, e tabimorelina; peptidi di rilascio dell'ormone della crescita (GHRP), ad esempio alesamorelina, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 ed examorelina (hexarelin).

Fattori di crescita e modulatori dei fattori di crescita, in particolare: fattore di crescita di derivazione piastrinica (PDGF); fattori di crescita dei fibroblasti (FGF); fattore di crescita degli epatociti (HGF); fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) e suoi analoghi; fattori di crescita meccanici (MGF); timosina-β4 e suoi derivati, ad esempio TB-500; fattore di crescita vascolare-endoteliale (VEGF).

Tutti gli altri fattori di crescita o modulatori dei fattori di crescita che influenzano la sintesi di proteine, la degradazione di proteine, la vascolarizzazione, l'utilizzo di energia, la capacità rigenerativa o la transdifferenziazione del tipo di fibra in muscoli, tendini o legamenti.

7. Inibitori dell'aromatasi

Gli inibitori dell'aromatasi comprendono in particolare: 2-androstenolo (5α-androst-2-ene-17-olo), 2-androstenone (5α-androst-2-ene-17-one), 3-androstenolo (5α-androst-3-ene-17-olo), 3-androstenone (5α-androst-3-ene-17-one), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutetimide, anastrozolo, androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione), arimistane (androsta-3,5-diene-7,17-dione), exemestano, formestano, letrozolo, testolattone.

8. Sostanze antiestrogeniche

Le sostanze antiestrogeniche e i modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (SERMs) comprendono in particolare: bazedoxifene, clomifene, ciclofenile, fulvestrant, nitromifene, ospemifene, raloxifene, tamoxifene, toremifene.

9. Antagonisti dell'attivazione del recettore dell'activina di tipo IIB

Le sostanze che inibiscono l'attivazione del recettore dell'activina di tipo IIB comprendono in particolare: anticorpi neutralizzanti l'activina A; antagonisti del recettore dell'activina di tipo IIB quali: ricettori dell'activina difettivi (ad es. ACE-031); anticorpi anti recettore dell'activina tipo IIB (ad es. bimagrumab); inibitori della miostatina come: sostanze che riducono o aboliscono l'espressione della miostatina; proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina); anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

10. Modulatori metabolici

10.1
Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK), in particolare AICAR, SR9009; e agonisti del recettore δ attivato dal proliferatore dei perossisomi (PPARδ), in particolare acido 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazolo-5-il)metiltio)fenossi) acetico (GW 1516, GW501516).
10.2
Insuline e insulino-mimetici
10.3
Meldonio
10.4
Trimetazidina

II. Metodi proibiti

1. Manipolazione del sangue e dei componenti del sangue

Il doping ematico, compresa la somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, allogenico (omologo) o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine, nonché l'incremento artificiale della capacità di assorbimento, di trasporto o di liberazione dell'ossigeno, segnatamente per mezzo di sostanze chimiche perfluoridiche, dell'efaproxiral (RSR13) e di prodotti a base di emoglobina modificata (ad es. sostituti del sangue basati sull'emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata) e qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue attraverso metodi fisici o chimici.

2. Manipolazioni chimiche e fisiche

La manipolazione, o tentata manipolazione, non consentita per alterare l'integrità e la validità dei campioni prelevati durante i controlli antidoping. Queste manipolazioni comprendono in particolare: la sostituzione e l'alterazione dei campioni prelevati, ad esempio attraverso l'aggiunta di proteasi a un campione prelevato.

3. Doping genetico e cellulare

I seguenti metodi, potenzialmente in grado di migliorare la prestazione atletica: il trasferimento o l'utilizzo di acidi nucleici o di analoghi degli acidi nucleici in grado di alterare le sequenze del genoma o l'espressione genica con un qualsiasi meccanismo, in particolare attraverso tecnologie per l'editing dei geni, l'inattivazione dei geni, il trasferimento dei geni e l'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.