(art. 58 cpv. 2 LStrI)
1 La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 18 000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora.
2 La somma forfettaria si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2018. Alla fine di ogni anno la SEM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.
2bis Per le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora che in precedenza hanno beneficiato di una protezione provvisoria senza permesso di dimora, la somma forfettaria per persona è ridotta in ragione dell'importo delle prestazioni già corrisposte nel quadro di programmi della Confederazione per misure di sostegno a favore della persona in questione.9
3 La SEM versa la somma forfettaria sulla base di accordi di programma a favore dei programmi cantonali d'integrazione.
4 Versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l'anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre della banca dati Finanziamento Asilo.
5 I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure ai sensi dell'articolo 14a capoverso 3 lettere c ed e volte a promuovere l'integrazione dei richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata.
6 I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure d'integrazione a favore di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, attuate nelle strutture ordinarie dell'aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 197710 sull'assistenza.