Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la prima fase di apertura del mercato dell'elettricità, durante la quale i consumatori fissi finali non hanno diritto d'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LAEl.
2 La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, sottostà alla LAEl nella misura in cui questa intende creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Si applicano in particolare gli articoli 4 capoverso 1 lettere a e b, 8, 9 e 11 LAEl.
3 La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, è considerata consumatore finale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b LAEl e della presente ordinanza. Un convertitore di frequenza all'interno di una centrale a 50 Hz non è considerato consumatore finale per la quota di energia elettrica che la centrale a 50 Hz:
- a.
- produce e contemporaneamente immette nella rete a 16,7 Hz in un'unità economica localizzata;
- b.
- preleva per il fabbisogno proprio e per azionare le pompe (art. 4 cpv. 1 lett. b secondo periodo LAEl).2
3bis I punti di immissione e di prelievo della rete di trasporto gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, collegati con la rete di trasporto a 50 Hz, sono considerati singolo punto di immissione o di prelievo.3
4 La LAEl e la presente ordinanza si applicano anche alle linee elettriche transfrontaliere a corrente continua della rete di trasporto e ai necessari impianti accessori.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 559).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 559).