1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:35
- a.
- l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;
- b.
- la diacetilmorfina e i suoi sali;
- c.
- gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25);
- d.36
- gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa.37
2 ...38
3 Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.39
4 Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte.
5 L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 se non vi ostano convenzioni internazionali e tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata.40
6 Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica.41
7 Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzato come principio attivo in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto conformemente all'articolo 4.42
8 L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.43