1 Le imprese fissano le tariffe per le loro prestazioni. Le tariffe stabiliscono le condizioni alle quali si applica un determinato prezzo del trasporto e delle altre prestazioni connesse.
2 Le tariffe sono definite in funzione della portata e della qualità della prestazione, nonché dei costi dell'offerta. Hanno lo scopo di permettere la realizzazione di ricavi adeguati.
3 Le tariffe prevedono condizioni simili per gli utenti che si trovano in situazioni simili. Non possono limitare in modo sproporzionato la scelta tra le singole offerte di prestazioni.
4 Le imprese possono fissare le tariffe in modo da permettere di:
- a.
- ottenere la compensazione tra i ricavi di linee diverse dello stesso settore;
- b.
- attenuare i picchi della domanda ed equilibrare i gradi di utilizzo dei veicoli e dell'infrastruttura, fermo restando che i titoli di trasporto della tariffa normale devono essere validi per tutte le categorie di un mezzo di trasporto, indipendentemente dalla fascia oraria.
5 Le tariffe sono applicabili a tutti allo stesso modo. Esse sono pubblicate.
6 Le imprese possono concedere, mediante accordi speciali, riduzioni di prezzo o altre agevolazioni.
7 Su richiesta, le imprese presentano all'UFT le basi di calcolo, segnatamente i conti economici delle singole linee.