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23.01.2023 - 31.01.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.08.2020 - 31.12.2021
01.11.2015 - 31.07.2020
01.03.2014 - 31.10.2015
01.03.2012 - 28.02.2014
01.03.2010 - 29.02.2012
05.12.2008 - 28.02.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
04.09.2006 - 31.12.2007
01.08.2003 - 03.09.2006
01.01.2003 - 31.07.2003
01.10.2002 - 31.12.2002
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Versionen Vergleichen

143.11

Ordinanza
sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

(Ordinanza sui documenti d'identità, ODI)

del 20 settembre 2002 (Stato 1° febbraio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 3, 4 capoverso 3, 5 capoverso 2, 9 e 15 della legge del 22 giugno 20011 sui documenti d'identità (LDI),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 22 Tipi di passaporto

1 Esistono i seguenti tipi di passaporto:

a.
passaporto ordinario;
b.
passaporto provvisorio;
c.
passaporto diplomatico ordinario;
d.
passaporto diplomatico provvisorio;
e.
passaporto di servizio ordinario;
f.
passaporto di servizio provvisorio.

2 I passaporti ordinari, i passaporti diplomatici ordinari e i passaporti di servizio ordinari sono muniti di un microchip.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

Art. 3 Passaporto provvisorio

1 Un passaporto provvisorio è rilasciato in casi urgenti, se:

a.
non vi è sufficiente tempo per rilasciare un passaporto ordinario;
b.
non è momentaneamente possibile reperire o presentare un documento d'identità valido;
c.
un documento d'identità valido non soddisfa le esigenze del paese di destinazione.

2 Un passaporto provvisorio può essere rilasciato se altrimenti il rientro in Svizzera non è possibile.

Art. 4 Forma ed edizione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) stabilisce la forma e l'aspetto dei documenti d'identità e ne cura l'edizione.

Art. 5 Validità

1 Il passaporto ordinario e la carta d'identità sono rilasciati per:

a.4
dieci anni, alle persone che al momento della richiesta hanno compiuto 18 anni;
b.5
cinque anni, alle persone che al momento della richiesta non hanno ancora compiuto 18 anni;
c.6
...

1bis ...7

2 Il passaporto provvisorio è rilasciato per la durata del soggiorno all'estero, eventualmente per la durata richiesta dal paese di soggiorno, in ogni caso però per un massimo di 12 mesi.

3 In caso di perdita di tre o più documenti d'identità dello stesso tipo nell'arco di cinque anni, la validità del nuovo documento d'identità è limitata a due anni, salvo se la persona rende verosimile che ha trattato i documenti d'identità con la dovuta cura. La validità ridotta non influisce sull'ammontare degli emolumenti.8

4 La validità di un documento d'identità non è prorogabile.

5 Se per un lungo periodo non è possibile produrre nuovi passaporti, i passaporti ancora validi possono essere prorogati di 3 anni al massimo e i passaporti provvisori possono essere rilasciati per 3 anni. Il Dipartimento disciplina i dettagli.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

6 Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 2009, con effetto dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

7 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006 (RU 2006 2611). Abrogato dal n. I dell'O del 21 ott. 2009, con effetto dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

Art. 5a9 Lettura del microchip

Il Dipartimento può stipulare accordi internazionali concernenti la lettura delle impronte digitali memorizzate nel microchip con gli Stati che rispettano il regolamento (CE) n. 2252/200410 e le relative disposizioni d'esecuzione.11

9 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 455).

10 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

11 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2841).

Art. 5b12 Conclusione di trattati internazionali concernenti le norme sulle caratteristiche di sicurezza e sui dati biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio

1 Fedpol è competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a della legge del 21 marzo 199713 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e sempre che gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2252/200414 e disciplinino, per quanto concerne i passaporti e i documenti di viaggio:

a.
ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza;
b.
le specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione dei dati biometrici e alla relativa sicurezza;
c.
i requisiti qualitativi e le norme comuni relativi all'immagine del viso e alle impronte digitali.

12 Introdotto dal n. II dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2841).

13 RS 172.010

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a

Capitolo 2: Richiesta, rilascio, perdita e restituzione15

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

Sezione 1:16 Autorità di rilascio

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

Art. 6 Documenti d'identità ordinari

1 Le autorità di rilascio competenti in Svizzera sono i servizi designati dai Cantoni di domicilio.

2 L'autorità di rilascio competente all'estero è la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente è annunciata.17

3 Le persone che non sono annunciate presso una rappresentanza diplomatica o consolare e che non hanno un domicilio in Svizzera chiedono il documento d'identità all'autorità di rilascio competente del loro luogo di dimora attuale.18

4 In casi motivati, anche l'autorità di rilascio del luogo di dimora può accettare, previo accordo con l'autorità di rilascio competente, una domanda di rilascio di un documento d'identità.

17 Nuovo testo giusta l'art. 76 n. 1 dell'O del 7 ott. 2015 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3879).

18 Nuovo testo giusta l'art. 76 n. 1 dell'O del 7 ott. 2015 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3879).

Art. 7 Passaporti provvisori

1 Il passaporto provvisorio va chiesto all'autorità di rilascio competente (art. 6). Esso è preparato dall'autorità di rilascio competente e consegnato alla persona richiedente. L'articolo 6 capoversi 3 e 4 si applica per analogia. È possibile rinunciare all'accordo di cui all'articolo 6 capoverso 4 se non sussiste alcun dubbio sull'identità e sui dati personali della persona richiedente.

2 I Cantoni possono designare in particolare negli aeroporti le autorità di rilascio che emettono esclusivamente passaporti provvisori. Questi servizi possono essere gestiti sotto la vigilanza del Cantone, segnatamente dal Corpo delle guardie di confine o dalla polizia.

Art. 8 Conflitti di competenza

1 Se tra i servizi competenti secondo l'articolo 4 capoverso 1 LDI vi sono dubbi o controversie sull'autorità competente, decide l'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale).

2 Se tra le autorità di rilascio all'estero secondo l'articolo 4 capoverso 2 LDI vi sono dubbi o controversie sull'autorità competente, decide il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

3 Se tra i servizi competenti secondo l'articolo 4 capoverso 1 LDI e le autorità di rilascio secondo l'articolo 4 capoverso 2 LDI vi sono dubbi o controversie sull'autorità competente, decide l'Ufficio federale.

Sezione 2: Procedura di richiesta e di rilascio19

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

Art. 920 Richiesta di rilascio

1 Chi intende richiedere un documento d'identità, può trasmettere i propri dati personali all'autorità di rilascio competente tramite Internet o telefonicamente prima di presentarsi personalmente (art. 12), oppure può mostrarli quando si presenta di persona. Le autorità di rilascio competenti stabiliscono i metodi di richiesta da loro consentiti.

2 I Cantoni stabiliscono se la persona richiedente può portare una fotografia digitale. I requisiti concernenti la fotografia sono fissati dal Dipartimento. Le autorità di rilascio controllano la qualità della fotografia e decidono se soddisfa i requisiti.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

Art. 1021 Richiamo e controllo dei dati personali

1 L'autorità di rilascio competente richiama i dati personali contenuti nel registro elettronico dello stato civile (Infostar) e li inserisce nel sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA) di cui all'articolo 11 LDI. Se questo non è possibile, i dati personali possono essere richiamati dal registro del controllo degli abitanti, sempre che esso sia tenuto in base agli atti d'origine o al registro delle famiglie.

2 I dati personali già registrati in ISA possono essere riutilizzati per una nuova richiesta, se il richiamo dai registri di cui al capoverso 1 non è possibile. È obbligatorio confrontare i dati personali con una seconda fonte di dati. Le autorità di rilascio competenti possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di presentare un documento (p. es. documento dell'ufficio di stato civile o certificato di domicilio).

3 L'autorità di rilascio competente verifica i dati richiamati in ISA e in particolare la cittadinanza svizzera. Se i dati non possono essere richiamati da uno dei registri di cui ai capoversi 1 o 2 o in caso di dubbio sulla loro esattezza, l'autorità di rilascio competente chiede al Comune di domicilio della persona richiedente o all'ufficio di stato civile competente di verificarli.

4 La persona richiedente conferma con la propria firma l'esattezza dei dati personali.

5 I dati personali seguenti possono essere richiamati da Infostar:

a.
cognome(i) e nome(i) della persona richiedente;
b.
sesso;
c.
luogo e data di nascita;
d.
cognome(i) e nome(i) dei genitori;
e.
cittadinanza;
f.
luogo o luoghi d'origine;
g.
stato di vita;
h.
numero AVS22.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

22 Nuova espr. giusta l'all. n. II 4 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 11 Consenso del rappresentante legale

1 Se entrambi i genitori detengono l'autorità parentale, è sufficiente la firma di uno dei due.

2 Se le circostanze non permettono di presumerlo con certezza, il consenso dell'altro genitore va richiesto.

Art. 1223 Obbligo di presentarsi personalmente

1 La persona richiedente deve presentarsi personalmente all'autorità di rilascio competente, portare i documenti eventualmente richiesti dall'autorità di rilascio e dimostrare la propria identità. L'autorità di rilascio verifica l'identità del richiedente.

2 La persona richiedente può presentarsi presso l'autorità di rilascio di un altro Cantone, sempre che tra i due Cantoni in questione vi sia un accordo in tal senso. In singoli casi e con l'accordo delle autorità interessate, la persona richiedente può presentarsi presso l'autorità di rilascio di un altro Cantone. La richiesta di cui all'articolo 9 capoverso 1 va presentata presso l'autorità di rilascio competente del Cantone di domicilio.

3 Una persona annunciata all'estero può presentarsi personalmente presso qualsiasi autorità di rilascio all'estero. In singoli casi e con l'accordo delle autorità interessate, la persona richiedente può presentarsi presso l'autorità di rilascio di un Cantone. La richiesta di cui all'articolo 9 capoverso 1 va presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente è annunciata.24

4 L'autorità di rilascio competente può, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall'obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l'identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari in altro modo.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

24 Nuovo testo giusta l'art. 76 n. 1 dell'O del 7 ott. 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3879).

Art. 1325 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali

1 L'autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente, sempre che quest'ultima non ne abbia portata una o che quella portata non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 9 capoverso 2.

2 Essa registra due impronte digitali della persona richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice.

3 Le impronte digitali non sono registrate se la persona richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea. Per le richieste di rilascio di una carta d'identità le impronte digitali non sono registrate.

4 Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto con una validità ridotta a un anno. La validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

Art. 13a26 Ulteriori controlli e decisione di rilascio

1 L'autorità di rilascio competente esamina se:

a.
sussiste il consenso del rappresentante legale eventualmente necessario per la richiesta del documento d'identità;
b.
esiste già un documento d'identità dello stesso tipo per la persona richiedente;
c.
la persona richiedente è segnalata per arresto a causa di un crimine o di un delitto; se del caso, essa consulta l'autorità che ha emesso la segnalazione;
d.
esiste un altro motivo di rifiuto secondo l'articolo 6 LDI;
e.
la fotografia e le impronte digitali della persona richiedente corrispondono ai dati già registrati della persona richiedente.

2 Per l'esame dei criteri di cui al capoverso 1 lettere b-e l'autorità di rilascio competente si basa su ISA, su Infostar e sul sistema informatizzato di ricerca RIPOL.

3 L'autorità di rilascio competente esamina la completezza e la correttezza della richiesta. Dopo aver approvato la richiesta, la trasmette senza indugio al servizio preposto all'allestimento27.

4 Essa notifica alla persona richiedente l'eventuale decisione di rifiuto con l'indicazione dei rimedi giuridici.

26 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

27 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 gen. 2014, con effetto dal 1° mar. 2014 (RU 2014 455). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 1428 Contenuto del documento d'identità

1 Sono considerati dati secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a-f LDI i dati registrati in Infostar, nel registro delle famiglie o eccezionalmente in ISA (cfr. art. 10 cpv. 1 e 2). La persona richiedente può tuttavia domandare l'iscrizione del proprio cognome d'affinità.

2 Nel documento d'identità può essere registrato un solo luogo d'origine. Se ha più luoghi d'origine, la persona richiedente stabilisce quale iscrivere nel documento d'identità. Soltanto quest'ultimo è registrato in ISA.

3 Nel documento d'identità il servizio responsabile di cui all'articolo 4 capoverso 1 LDI è indicato come autorità di rilascio.

4 La statura dei bambini di età inferiore a 14 anni non è indicata. L'indicazione della statura può essere omessa anche per le persone permanentemente sulla sedia a rotelle. Per i bambini di età inferiore a 7 anni nonché per le persone che non sanno o non possono scrivere, la firma è omessa.

5 Chi desidera un'iscrizione aggiuntiva secondo l'articolo 2 capoverso 4 LDI deve renderla verosimile. Chi intende iscrivere un nome d'arte deve dimostrare di essere generalmente noto nella società con questo nome. La decisione in merito a questa richiesta spetta all'autorità di rilascio competente.

6 Sulla carta d'identità non sono possibili iscrizioni aggiuntive particolari di cui all'articolo 2 capoverso 4 e 5 LDI, fatta salva quella concernente il cognome d'affinità.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

Art. 14a29 Contenuto ulteriore del passaporto

1 Sul microchip dei passaporti di cui all'articolo 2 capoverso 2 sono registrati i dati seguenti:

a.30
i dati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-d, f e l-m LDI;
b.
una fotografia del viso; e
c.
due impronte digitali.

2 Il contenuto del microchip è protetto da una firma elettronica.

3 È applicabile il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 200431, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006 (RU 2006 2611). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 779).

31 GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1. R. modificato in ultimo dal R (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

Sezione 2a:33
Procedura di richiesta per il rilascio delle carte d'identità presso il Comune di domicilio

33 Introdotta dal n. I dell'O del 1° feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 779).

Art. 14c34 Requisiti applicabili al Comune di domicilio

1 Il Comune di domicilio utilizza per trattare le richieste di carte d'identità l'applicazione ISA-NAVIG messa a disposizione dalla Confederazione.

2 Il Comune di domicilio assume i costi per l'hardware necessario e l'installazione dell'applicazione ISA-NAVIG.

3 Il Comune di domicilio è responsabile del trattamento dei dati. Al termine della procedura di rilascio, cancella i dati trattati al di fuori dell'applicazione ISA-NAVIG, a condizione che non siano soggetti all'obbligo di conservazione.

4 Il Dipartimento disciplina i requisiti applicabili ai Comuni di domicilio in materia di infrastruttura tecnica, in particolare per quanto concerne la connessione Internet, la protezione antivirus, nonché i software e gli hardware da utilizzare.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 455).

Art. 14d35 Richiesta

1 I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le richieste di rilascio di carte d'identità senza microchip.

2 La persona richiedente si presenta personalmente al Comune di domicilio, porta i documenti eventualmente richiesti e certifica la propria identità. Il Comune di domicilio decide se la persona richiedente deve portare una fotografia o se può farla in loco. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal Dipartimento.

3 Il Comune di domicilio compila la richiesta elettronica in modo completo e corretto secondo le indicazioni dei registri degli abitanti, i quali si basano sui dati contenuti nel registro dello stato civile Infostar. Esso integra inoltre la fotografia nella richiesta.

4 La persona richiedente conferma con la propria firma l'esattezza dei dati e versa l'emolumento per il documento d'identità.

5 Il Comune di domicilio inoltra a ISA, in modo cifrato, la richiesta elettronica debitamente compilata.

6 La richiesta è cancellata automaticamente da ISA-NAVIG un mese dopo la scadenza del termine per la segnalazione di eventuali difetti di cui all'articolo 52 capoverso 1.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 455).

Art. 14e36 Controllo della richiesta e rilascio

1 L'autorità di rilascio competente controlla la completezza e la correttezza delle richieste, nonché la qualità della fotografia e della firma.

2 Se i dati sono inesatti o incompleti, l'autorità di rilascio competente rimanda la richiesta al Comune di domicilio per via elettronica chiedendone la rielaborazione; se necessario, quest'ultimo ne informa la persona richiedente.

3 L'autorità di rilascio competente procede ai controlli di cui all'articolo 13a, ad eccezione del controllo della corrispondenza delle impronte digitali di cui al capoverso 1 lettera e.

36 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 455).

Art. 14f37 Applicazione per analogia

Sempre che la presente sezione non disponga diversamente, alla procedura di richiesta presso il Comune di domicilio si applicano per analogia le altre disposizioni della ODI.

37 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 455).

Sezione 3:
Servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità, appaltatori generali, prestatori di servizi e fornitori
38

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

Art. 1539 Prova della buona reputazione

1 Per la verifica della buona reputazione, oltre a poter disporre un controllo di sicurezza relativo alle persone, l'Ufficio federale può chiedere alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 6a capoversi 1 e 2 LDI, o ai rispettivi organi, di presentare in particolare i seguenti documenti:

a.40
l'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
b.
l'estratto del registro di commercio;
c.
gli estratti degli ultimi dieci anni del registro esecuzioni e fallimenti;
d.
il curriculum vitae, compresi tutti gli impegni d'affari;
e.
una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie degli ultimi dieci anni;
f.
l'elenco di tutte le indagini penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi dieci anni.

2 Per aventi economicamente diritto e titolari di quote in grado di esercitare un'influenza determinante sull'impresa s'intendono le persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale o ai diritti di voto è superiore al 10 per cento. Se lo ritiene necessario, l'Ufficio federale può chiedere di presentare i documenti anche alle persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale o ai diritti di voto è inferiore al 10 per cento.

3 Se una delle persone di cui ai capoversi 1 e 2 ha avuto il domicilio all'estero negli ultimi dieci anni, vanno presentati documenti esteri di pari valore probatorio.

4 L'Ufficio federale può esigere che i servizi di cui all'articolo 6a capoverso 1 LDI verifichino periodicamente in modo autonomo la buona reputazione della persona interessata e ne diano conferma.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

40 Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 3 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

Art. 1641 Obbligo di presentazione e di verifica

1 L'Ufficio federale può chiedere ai servizi di cui all'articolo 6a capoverso 1 LDI ed eventualmente ai membri del gruppo d'imprese di presentare in particolare i seguenti documenti:

a.
un conto annuale verificato;
b.
un elenco di tutti gli aventi economicamente diritto e titolari di quote;
c.
i dati sull'organizzazione dell'impresa e sulle responsabilità di ogni singola persona;
d.
un sistema di gestione della qualità certificato e orientato alla produzione dei documenti d'identità;
e.
un piano relativo alla sicurezza che illustra in particolare come sono garantite la protezione dei dati e la sicurezza dei documenti d'identità da produrre e delle loro parti;
f.
una descrizione delle misure adottate per acquisire, salvaguardare e sviluppare le conoscenze specialistiche e le qualifiche nel settore dei documenti d'identità.

2 I conti annuali vanno sottoposti a un ufficio di revisione indipendente dal profilo economico e giuridico, nell'ambito di una revisione ordinaria. Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le imprese di revisione che dispongono di un'abilitazione di perito revisore ai sensi dell'ordinanza del 22 agosto 200742 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori. Per le società con sede all'estero sono applicabili le prescrizioni equivalenti dei rispettivi Paesi.

3 I servizi di cui all'articolo 6a capoverso 1 LDI forniscono periodicamente le prove dell'osservanza e dell'attualità del sistema di gestione della qualità e del piano relativo alla sicurezza.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).

42 RS 221.302.3

Sezione 4: Passaporti sostitutivi

Art. 20 Presupposto

1 Un passaporto sostitutivo di un passaporto esistente può essere rilasciato se altrimenti un viaggio divenisse difficoltoso o impossibile.

2 La richiesta per un passaporto sostitutivo dev'essere motivata per scritto.

Art. 21 Deposito

1 Se è stato rilasciato un passaporto sostitutivo, uno dei due passaporti va depositato presso un'autorità di rilascio.

2 L'autorità può eccezionalmente permettere un altro tipo di deposito, sempre che sia esclusa ogni possibilità di abuso.

Sezione 5: Perdita

Art. 22 Definizione

Per perdita s'intende qualsiasi scomparsa del documento d'identità, in particolare per furto, smarrimento o distruzione completa.

Art. 23 Denuncia di perdita e notifica

1 La perdita di un documento d'identità dev'essere immediatamente denunciata alla polizia locale dal suo titolare.

2 Gli Svizzeri all'estero che perdono un documento d'identità all'estero lo notificano a una rappresentanza diplomatica o consolare. Questa notifica la perdita all'Ufficio federale per l'iscrizione nella ricerca d'oggetti RIPOL.

3 Gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero e non vi richiedono alcun documento d'identità sostitutivo, dopo il rientro in Svizzera notificano inoltre la perdita del documento d'identità a un ufficio di polizia svizzero.

4 Chi richiede un documento d'identità sostitutivo deve presentare la denuncia di perdita:

a.
di un ufficio di polizia svizzero, se è in Svizzera;
b.
dell'ufficio di polizia straniero competente, se è all'estero.
Art. 2446 Documenti d'identità persi e documenti d'identità ritrovati

1 La perdita di un documento d'identità ai sensi dell'articolo 22 comporta il suo annullamento. Il documento d'identità non è più utilizzabile.

2 I documenti d'identità ritrovati non sono restituiti al loro titolare ma consegnati a un'autorità di rilascio. Essa li rende inutilizzabili.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Sezione 6: Restituzione e annullamento

Art. 25 Principio

1 Il vecchio documento d'identità è consegnato all'autorità presso la quale la persona richiedente ha l'obbligo di presentarsi personalmente secondo l'articolo 12. L'autorità rende il vecchio documento inservibile prima di approvare la richiesta.47

2 Se al momento della richiesta il vecchio documento d'identità non può essere consegnato perché ad esempio serve ancora per un viaggio o per un atto giuridico, lo scambio dei documenti deve essere effettuato tramite un'altra autorità.48

3 Su richiesta e se non siano da temere abusi, il documento d'identità reso inservibile può essere lasciato al titolare o, se di una persona deceduta, al parente.

4 L'Ufficio federale può esigere la consegna di vecchi documenti d'identità inalterati a fini di controllo e di valutazione.49

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Art. 26 Restituzione dei passaporti provvisori

1 I passaporti provvisori vanno restituiti all'autorità di rilascio dopo il rientro in Svizzera

2 In casi motivati un passaporto provvisorio può continuare ad essere utilizzato fino alla scadenza della validità.

Sezione 7: Consegna, controllo e trattamento50

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Art. 2751 Consegna52

1 Il servizio preposto all'allestimento consegna il documento d'identità direttamente all'indirizzo di consegna indicato dalla persona richiedente.

2 Il DFAE può emanare disposizioni derogatorie per la consegna di documenti d'identità all'estero.

3 I documenti d'identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all'autorità di rilascio competente. Essa li conserva per dodici mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.

4 Prima di inviarlo al titolare, il servizio preposto all'allestimento dei documenti verifica il buon funzionamento del passaporto.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Art. 27a53 Controllo

1 Il destinatario controlla subito che il documento d'identità consegnatogli non contenga errori e non sia danneggiato.

2 Il titolare di un passaporto può verificare il suo buon funzionamento e accedere al contenuto del microchip. Le autorità di rilascio mettono a disposizione gli apparecchi di controllo necessari.54

3 Il servizio preposto all'allestimento dei documenti informa il titolare:

a.
dell'obbligo di controllare il documento d'identità secondo il capoverso 1;
b.
dell'obbligo di trattare il documento d'identità con cura secondo l'articolo 27b; e
c. 55
della possibilità di controllare il buon funzionamento del passaporto secondo il capoverso 2.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 28 Scopi

ISA serve in particolare per:

a.57
verificare l'identità asserita in base al documento presentato o ai dati biometrici;
b.
controllare documenti d'identità esistenti validi e non validi;
c.
impedire il rilascio e la modifica illeciti di documenti d'identità;
d.
decidere il ritiro di documenti d'identità non validi o utilizzati illecitamente;
e.
evadere le domande d'assistenza giudiziaria in relazione all'impiego abusivo di documenti d'identità;
f.
impedire il rilascio di documenti d'identità usati per sottrarre una persona al perseguimento penale;
g.
verificare l'autenticità dei documenti;
h.
amministrare i documenti in bianco e i documenti campione
i.58
identificare le vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti nonché le persone scomparse;
k.59
registrare i risultati dei controlli dei passaporti previsti dall'articolo 27a capoverso 2.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

58 Introdotta dal n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

59 Introdotta dal n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

Art. 29 Contenuto

1 In ISA sono elaborati i dati delle persone a cui è rilasciato un documento d'identità in base alla LDI, nonché dati amministrativi e altri dati.

2 Per impedire abusi e il rilascio multiplo non autorizzato, i dati delle persone a cui non è ancora stato rilasciato alcun documento d'identità secondo la LDI possono essere elaborati in relazione:

a.
al blocco del documento d'identità;
b.
al deposito di un documento d'identità;
c.
al ritiro di un documento d'identità;
d.
alle misure di protezione per minorenni o interdetti secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera g LDI;
e.
alla perdita della cittadinanza per legge o per decisione dell'autorità.

Sezione 2: Elaborazione dei dati

Art. 30 Diritti d'accesso

1 L'accesso a ISA da parte delle autorità coinvolte e l'estensione dei loro diritti sono disciplinati nell'allegato 1.

2 La consultazione dei dati in ISA per la verifica dell'identità avviene esclusivamente mediante il numero del documento d'identità da controllare. Se una persona non può presentare un documento d'identità, il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni possono consultare i dati ISA mediante il cognome e i dati biometrici, sempre che la persona vi acconsenta. È vietata la consultazione per verificare l'identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici.60

3 La consultazione dei dati in ISA per la verifica dell'identità di vittime di incidenti, di catastrofi naturali, di atti violenti oppure di persone scomparse, può avvenire unicamente in base al cognome e al nome.61

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

Art. 32 Comunicazione dei dati per la registrazione delle notifiche di perdita

1 Gli uffici cantonali registrano le perdite dei documenti d'identità nel RIPOL.62

2 ISA mette a disposizione un'interfaccia affinché gli uffici cantonali possano trasferire da ISA al loro sistema cantonale i dati di cui hanno bisogno per preparare la registrazione RIPOL.

62 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Art. 33 Comunicazione dei dati all'estero

In singoli casi l'Ufficio federale comunica i dati personali alle autorità straniere che ne fanno debita richiesta, sempre che una convenzione internazionale lo preveda.

Art. 34 Elaborazione dati off line

1 Se non è possibile una trasmissione on line dei dati, l'Ufficio federale decide in merito ad altre possibilità per la registrazione dei dati in ISA.

2 Se sopraggiungono difficoltà presso le rappresentanze all'estero, in particolare per l'elaborazione elettronica dei dati, l'Ufficio federale stabilisce una regolamentazione previa consultazione del DFAE.

Art. 35 Rettifica e riunione dei dati

1 L'autorità di rilascio rettifica i dati supplementari di cui all'articolo 11 capoverso 1 LDI.

2 Se, a causa di un cambiamento del nome, in ISA la medesima persona figura su record diversi, questi vengono riuniti dall'autorità di rilascio in maniera tale che la loro connessione sia visibile.

3 Se il cambiamento di nome è dovuto ad adozione o cambiamento di sesso le registrazioni non sono riunite.

Art. 36 Esattezza dei dati

1 Tutte le autorità coinvolte provvedono nel loro settore affinché i dati personali siano elaborati conformemente alle prescrizioni.

2 Ogni persona che elabora dati personali deve accertarsi che i dati che immette nel sistema o che comunica alle autorità competenti siano completi, esatti e aggiornati.

Art. 37 Archiviazione e distruzione dei dati

1 I dati memorizzati in ISA per un documento d'identità sono distrutti dopo 20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire nell'Archivio federale. L'Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.

2 I dati relativi al blocco e al deposito del documento d'identità sono distrutti il giorno stesso in cui perviene la decisione di revoca.

Sezione 3:63 Sicurezza dei dati e controllo

63 Originaria Sez. avanti art. 38.

Art. 37a64 Requisiti delle autorità di rilascio

1 L'autorità di rilascio competente provvede affinché il trattamento della richiesta sia effettuato da almeno due persone (principio dei quattro occhi).

2 Se questo non è possibile, le persone che si occupano del trattamento di una richiesta devono sottoporsi a un controllo di sicurezza delle persone e devono essere adottate ulteriori misure di controllo opportune.

64 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Art. 38 Requisiti dei terminali

1 I terminali previsti per l'uso esterno alla Confederazione corrispondono alle norme tecniche per le attrezzature informatiche della Confederazione.

2 L'Ufficio federale disciplina i dettagli.

Art. 39 Cifratura

La trasmissione dei dati è effettuata interamente in forma cifrata.

Art. 40 Verbalizzazione

1 Ogni elaborazione dei dati è verbalizzata.

2 I verbali sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revisione.

Art. 41 Vigilanza della Confederazione

1 L'Ufficio federale vigila sull'elaborazione dei dati personali da parte di uffici terzi. Coordina la sua attività con le autorità coinvolte in ISA.

2 Emana un regolamento per gli utenti.

3 Sorveglia il rispetto della presente ordinanza e delle istruzioni emanate in base ad essa.

Sezione 4: Diritti delle persone interessate

Art. 42 Diritto d'informazione e diritto di rettifica

1 Chiunque può domandare per scritto all'Ufficio federale se sono elaborati dati a suo riguardo.

2 L'informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati memorizzati nel sistema d'informazione sul richiedente.

3 Per rifiutare, limitare o differire l'informazione è applicabile l'articolo 9 della legge del 19 giugno 199265 sulla protezione dei dati.

4 Chiunque può esigere che i dati inesatti sul suo conto siano rettificati.

Sezione 5: Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni

Art. 4467

1 La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati dal computer centrale a un raccordo centrale (distributore principale) del capoluogo cantonale.

2 I Cantoni assumono i costi d'istallazione e di gestione per la distribuzione capillare sul loro territorio.

3 I Cantoni e le altre autorità collegate a ISA assumono i costi per la manutenzione e la sostituzione degli apparecchi acquistati per l'introduzione del passaporto 03.

4 La Confederazione designa gli apparecchi di registrazione e di controllo dei dati biometrici e i loro fornitori. L'acquisto di tali apparecchi avviene conformemente alla legge federale del 16 dicembre 199468 sugli acquisti pubblici.

5 I Cantoni acquistano esclusivamente gli apparecchi designati dalla Confederazione presso i fornitori designati dalla stessa. I Cantoni assumono i costi per l'acquisto, la manutenzione e la sostituzione dell'infrastruttura necessaria per rilasciare e controllare i documenti d'identità.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

68 [RU 1996 508; 1997 2465 all. n. 3; 2006 2197 all. n. 11; 2007 5635 art. 25 n. 1; 2011 5659 all. n. 1, 6515 art. 26 n. 1; 2012 3655 n. I 2; 2015 773; 2017 777 n. II 1, 7563 all. n. II 1; 2019 4101 art. 1. RU 2020 641 all. 7 n. I]. Vedi ora la LF del 21 giugno 2019 (RS 172.056.1).

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 46 Emolumenti per altre prestazioni

1 Per le seguenti altre prestazioni sono riscossi emolumenti:

a.
iscrizioni aggiuntive giusta l'articolo 2 capoverso 4 LDI;
b.
rilascio di passaporti provvisori presso le autorità di rilascio, al di fuori delle fasce orarie normali di lavoro nonché di sabato, di domenica e in un giorno festivo legale;
c.
rilascio di passaporti provvisori in un aeroporto.

2 Per le seguenti altre prestazioni possono essere riscossi emolumenti:

a.70
ulteriori chiarimenti in relazione al rilascio di un documento d'identità ordinario o di un passaporto provvisorio secondo l'articolo 6 capoverso 4;
b.
ritiro di un documento d'identità;
c.
restituzione di un documento d'identità ritirato;
d.
richiesta di documenti supplementari e trasmissione di documenti.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

Art. 48 Adeguamento degli emolumenti

1 Dopo una fase di consolidamento il Consiglio federale verifica se gli emolumenti coprono i costi.71

2 Gli emolumenti sono arrotondati ai cinque franchi superiori o inferiori.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

Art. 49 Spese

1 Le spese sono calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Esse sono riscosse assieme agli emolumenti.

2 Sono spese tutti i costi supplementari dovuti alle singole prestazioni di servizio:

a.
le spese di porto, di telefono e di fax in Svizzera e all'estero;
b.
i costi dei lavori che le unità amministrative fanno eseguire da terzi;
c.
le spese di materiale e di distribuzione.
Art. 50 Riscossione

1 Gli emolumenti per i documenti d'identità in linea di principio sono versati personalmente all'autorità di rilascio al momento della richiesta. Essa stabilisce le modalità di pagamento.

2 Gli emolumenti per altre prestazioni e le spese sono versati all'autorità che fornisce il servizio.

3 All'estero gli emolumenti sono pagati nella valuta nazionale locale. Il DFAE può emanare disposizioni derogatorie. Le rappresentanze stabiliscono il corso del cambio secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 52 Assunzione delle spese nel caso di errori e ritardi

1 Se la persona richiedente riceve un documento d'identità errato, incompleto o rovinato, le viene gratuitamente fornito un documento d'identità sostitutivo se segnala il difetto entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del documento d'identità.

2 In Svizzera il termine di consegna del documento d'identità è di dieci giorni lavorativi e all'estero di 30 giorni lavorativi dall'approvazione della richiesta da parte dell'autorità competente. La rappresentanza all'estero può fissare in singoli casi un termine di consegna più lungo.

3 In casi motivati, segnatamente se vi sono problemi tecnici, il Dipartimento può disporre un termine più lungo. La proroga del termine è pubblicata sul Foglio federale.

4 Se il termine di consegna non è rispettato, la persona richiedente può reclamare entro cinque giorni. In questo caso ha diritto al rilascio gratuito di un passaporto provvisorio, se ne ha bisogno per un viaggio o per altri scopi. Se la persona richiedente non riceve il passaporto richiesto oppure se si può presumere che non lo riceverà, ha diritto al rilascio gratuito di un nuovo documento.

5 Se il servizio preposto all'allestimento è responsabile degli errori nel documento d'identità o del ritardo nella consegna, l'autorità di rilascio competente gli fornisce i documenti che giustificano la stesura gratuita del documento d'identità.

6 In caso di divergenza fra l'autorità di rilascio competente e il servizio preposto all'allestimento, decide l'Ufficio federale.

7 Se il documento d'identità non è più utilizzabile nonostante sia stato trattato con cura o se il microchip non funziona più, fino alla sua scadenza al titolare è rilasciato gratuitamente un nuovo documento d'identità. Il titolare non ha diritto al risarcimento delle spese della richiesta.

Capitolo 5: Rimedi giuridici

Art. 54

1 Contro le decisioni delle autorità cantonali competenti può essere interposto ricorso conformemente al diritto cantonale. Le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso dinanzi al Tribunale federale.72

2 L'autorità di decisione per i documenti d'identità richiesti all'estero è l'Ufficio federale.

3 I rimedi giuridici sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

72 Nuovo testo giusta il n. IV 1 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Capitolo 6: Passaporti diplomatici e di servizio

Art. 55 Persone autorizzate

1 I passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati:

a.
alle persone attive presso il DFAE, in carica o in pensione, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro accompagnatori;
b.
alle persone che esercitano una funzione ufficiale presso un'autorità federale o un'organizzazione parastatale, in carica o in pensione, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro accompagnatori;
c.
alle persone in missione ufficiale all'estero, per la durata della missione;
d.
a determinati collaboratori di alto livello attivi presso organizzazioni internazionali;
e.
ai membri del Consiglio federale, compreso il cancelliere della Confederazione, in carica o in pensione, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro accompagnatori;
f.
ai presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e alle persone che esercitano una funzione in seno alle Camere federali e che viaggiano all'estero nell'ambito di una commissione parlamentare.

2 Essi possono essere consegnati all'avente diritto per una durata limitata o illimitata.73

3 ...74

4 Il DFAE disciplina i dettagli.75

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

74 Abrogato dal n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Art. 5676 Particolarità

1 Il DFAE disciplina le particolarità per i passaporti diplomatici e di servizio secondo i capitoli 1-5 della presente ordinanza.

2 Per il rilascio e il controllo dei documenti d'identità esso gestisce una propria autorità di rilascio.77

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

77 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

Art. 57 Decisioni

Le decisioni e gli ordini di servizio del DFAE relativi al rilascio e alla consegna nonché al ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio non sono decisioni soggette all'ordinaria procedura di ricorso.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 5878 Esecuzione

1 Il Dipartimento esegue la presente ordinanza.

2 Esso emana le istruzioni relative ai documenti d'identità necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

3 e 4 ... 79

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

79 Abrogati dal n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

Art. 62 Entrata in vigore

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002.

2 Gli articoli 59 e 60 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

Allegato 187

87 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 781).

(art. 30 cpv. 1)

Autorizzazione per l'elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA

A = consultazione; E = registrazione e consultazione

Nome del campo dei dati

Confederazione

Cantoni

Terzi

Fedpol DEI

Fedpol Pol.

DFAE A. est. rilascio

DFAE A. int. rilascio

DFAE A. int. rilascio sost.

Cgcf

Cant. A. rilascio

Cant. UFP

Uff. Pol. CID chiarimenti

Uff. Pol perdita

S. allestimento

Record doc. d'id. + banca dati

I. Dati del documento d'identità

Cognome ufficiale secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LDI o cognome d'affinità

E

A

E

E

A

A

E

E

A

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Nome(i), lett. b

E

A

E

E

A

A

E

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A

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Sesso, lett. c

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Data di nascita, lett. d

E

A

E

E

A

A

E

E

A

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Luogo d'origine, lett. e

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Cittadinanza, lett. f

E

A

E

E

A

A

E

E

A

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Statura, lett. g

E

A

E

E

A

A

E

E

A

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Firma, lett. h

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Fotografia, lett. i/fotografia digitale, art. 14a cpv. 1 lett. b ODI

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

E

Impronte digitali, art. 14a cpv. 1 lett. c ODI

E

A1

E1

E1

A1

E1

E1

A1

Autorità di rilascio, lett. j LDI

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Data di rilascio, lett. k

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

E

Data di scadenza della validità, lett. l

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

E

Numero del documento, lett. m

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

E

Tipo di documento, lett. m

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

1
Solo confronto, non si possono visualizzare sullo schermo e non si possono esportare i dati.

Zona leggibile elettronicamente, art. 2 cpv. 2 LDI

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

E

Limitazione della validità, cpv. 3

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Registrazione su domanda del richiedente, cpv. 4

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Rappresentanti legali dei minorenni,
cpv. 5

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

II. Dati supplementari nella banca dati

Autorità richiedente, art. 11 cpv. 1
lett. a LDI

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Numero della richiesta

E

A

E

E

A

A

E

E

A

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Data della richiesta

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A

E

E

A

A

E

E

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Numero di pratica

E

E

E

A

E

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Numero di fascicolo

E

E

E

A

E

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Tipo di richiesta

E

E

E

A

E

E

Motivo della richiesta

E

E

E

A

E

E

Osservazioni sulla richiesta

E

E

E

A

E

E

Documenti relativi alla richiesta

E

E

E

A

E

E

Documenti di viaggio sostitutivi

E

E

A

A

A

A

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Data della registrazione

E

E

E

A

E

E

Servizio di produzione

E

E

E

A

E

E

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Stato della produzione

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

E

Numero dell'invio

E

E

E

A

E

A

E

Codice della lingua

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Data dell'incarico

E

E

E

A

E

E

Tipo di emolumento

E

E

E

A

E

E

Conferma della produzione

E

E

E

A

E

E

Data dell'invio

E

E

E

A

E

E

Indirizzo del domicilio

E

E

E

A

E

E

Recapito

E

E

E

A

E

E

Indirizzo dell'invio

E

E

E

A

E

E

Luogo di nascita, art. 11 cpv. 1 lett. b LDI

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Cognomi e nomi dei genitori, lett. d

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Numero AVS

A

Data del primo e del nuovo rilascio,
lett. e

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Modifica dei dati contenuti nel documento

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Iscrizioni inerenti al blocco, lett. f

E

E

E

A

E

A

Deposito di un documento

E

A

E

E

A

A

E

A

A

A

Rifiuto

E

A

E

E

A

E

A

Notifica o revoca della perdita

E

E

E

A

E

A

E

Ritiro

E

A

E

E

A

A

E

A

A

A

Misure di protezione di minorenni o interdetti, lett. g

E

E

E

A

E

A

Firma/e del/i rappresentante/i legale/i per documenti intestati a minorenni, lett. h

E

E

E

A

E

E

Perdita e revoca della cittadinanza, lett. i

E

E

E

A

E

A

Particolarità dei documenti d'identità diplomatici e consolari, lett. j
(campo particolare)

A

E

Stato del documento

E

A

E

E

A

A

E

A

A

A

Abbreviazioni:

Fedpol DEI:

Ufficio federale di polizia, settore Documenti d'identità
(servizio competente della Confederazione, art. 12 cpv. 1 lett. a LDI)

Fedpol Pol:

Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione (art. 12 cpv. 2 lett. d e f nonché cpv. 3 LDI)

DFAE A. est. rilascio:

Autorità di rilascio esterne del DFAE per i documenti d'identità,
i passaporti provvisori e i passaporti biometrici (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) = rappresentanze estere

DFAE A. int. rilascio:

Autorità di rilascio interne del DFAE per passaporti diplomatici biometrici, passaporti di servizio biometrici e passaporti provvisori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI)

DFAE A. int. rilascio sost.:

Autorità di rilascio interna del DFAE per documenti di viaggio sostitutivi

Cgcf:

Corpo delle guardie di confine (art. 12 cpv. 2 lett. c LDI)

Cant. A. rilascio:

Autorità cantonale di rilascio (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI)

Cant. UPP:

Autorità cantonale di rilascio per passaporti provvisori
(art. 12 cpv. 1 lett. b LDI)

Uff. pol. CID chiarimenti:

Uffici di polizia designati dai Cantoni per la verifica dell'identità (art. 12 cpv. 2 lett. d LDI)

Uff. pol. perdita:

Uffici di polizia designati dai Cantoni per la registrazione delle comunicazioni concernenti la perdita (art. 12 cpv. 2 lett. e LDI)

S. allestimento:

Servizio preposto all'allestimento dei documenti d'identità ordinari (art. 12 cpv. 1 lett. c LDI)

Allegato 288

88 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

(art. 47)

Emolumenti per i documenti d'identità (art. 45)

CID

Fr.

Passaporto

Fr.

Passaporto + CID
assieme
Fr.

Passaporto provvisorio
Fr.

Bambini*

30.-

60.-

68.-

100.-

Adulti*

65.-

140.-

148.-

100.-

*
Passaporto: bambini = persone che non hanno ancora compiuto 18 anni; adulti = persone che hanno compiuto 18 anni.

Emolumenti per altre prestazioni (art. 46)

Fr.

Supplementi obbligatori (giusta il capoverso 1):

a.
registrazioni successive presso un'autorità di rilascio;

20.-

b.
rilascio di un passaporto provvisorio:
-
al di fuori degli orari d'ufficio ordinari,
-
il sabato, la domenica e nei giorni festivi legali;

25.-

50.-

c.
rilascio di un passaporto provvisorio in un aeroporto.

50.-

Supplementi facoltativi (giusta il capoverso 2):

a.
per particolari verifiche in relazione al rilascio di un documento d'identità ordinario o di un passaporto provvisorio:
-
tempo di lavoro/tariffa oraria;

80.-

b.
ritiro di un documento;

40.-

c.
restituzione di un documento;

40.-

d.
richiesta di documenti e trasmissione di documenti:
-
emolumento di base,
-
spese giusta l'articolo 49.

20.-

secondo i costi effettivi

Allegato 389

89 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 5535).

(art. 53 cpv. 2)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

Documenti d'identità

Confederazione

Cantoni o rappresentanze svizzere
all'estero

Quota per
la produzione

Fr.

Quota della
Confederazione
in senso stretto
Fr.

Fr.

CID

Bambini

3.80

2.40

23.80

Adulti

8.25

5.15

51.60

Passaporto

Bambini

17.70

11.10

31.20

Adulti

45.90

24.20

69.90

Passaporto + CID assieme

Bambini

25.70

11.10

31.20

Adulti

53.90

24.20

69.90

Passaporto provvisorio

30.-

0.-

70.-