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742.41

Legge federale
sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie
e di navigazione

(Legge sul trasporto di merci, LTM)

del 25 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81a, 87 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 20142,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina il trasporto di merci per ferrovia, nonché la costruzione e l'esercizio di impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC) e binari di raccordo.

2 Essa si applica per analogia anche al trasporto di merci con impianti a fune e per idrovia.

Art. 2 Principi e obiettivi

1 La Confederazione crea le condizioni quadro per:

a.
uno sviluppo sostenibile del trasporto di merci per ferrovia, con impianti a fune e per idrovia (traffico merci);
b.
un'interazione efficace con gli altri vettori di trasporto;
c.
la costruzione e l'esercizio di impianti di trasbordo TC e binari di raccordo adeguati e il loro collegamento ottimale all'infrastruttura ferroviaria, stradale e portuale;
d.
un accesso non discriminatorio agli impianti di trasbordo TC e ai binari di raccordo.

2 Le offerte del trasporto di merci per ferrovia devono essere finanziariamente autonome. La Confederazione può tuttavia:

a.
partecipare alle ordinazioni di offerte effettuate dai Cantoni;
b.
promuovere lo sviluppo di nuove offerte.

3 Il Consiglio federale può disciplinare, conformemente alle norme internazionali riconosciute, i requisiti di qualità per il traffico merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.

Art. 3 Concezione del trasporto di merci per ferrovia

1 Il Consiglio federale elabora per il trasporto di merci per ferrovia una concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio.

2 In tale concezione stabilisce i principi per lo sviluppo:

a.
delle stazioni di smistamento e degli altri impianti di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie (Lferr);
b.
degli impianti di carico e scarico di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera f Lferr;
c.
degli impianti di trasbordo TC;
d.
dei binari di raccordo;
e.
di altre installazioni importanti per il trasporto di merci per ferrovia.

3 Coordina la concezione con lo sviluppo delle infrastrutture ferroviaria, stradale e portuale, con il Piano settoriale dei trasporti, con gli altri piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali.

4 Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i soggetti interessati nell'elaborazione della concezione.

Art. 3a5 Direttive comuni

1 Gli operatori del settore del trasporto di merci per ferrovia possono elaborare di comune intesa direttive concernenti il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Le direttive possono vertere in particolare su:

a.
innovazioni tecniche;
b.
miglioramenti dell'efficienza nei processi di produzione;
c.
una migliore integrazione del settore del trasporto di merci per ferrovia nel settore logistico.

2 L'Ufficio federale dei trasporti sostiene in modo adeguato l'elaborazione delle direttive.

5 Introdotto dal n. I 6 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

Art. 4 Espropriazione

Per la costruzione di impianti di trasbordo TC e di binari di raccordo può essere esercitato il diritto d'espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 19306 sull'espropriazione.

Art. 5 Trasporto di merci pericolose

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

2 Emana in particolare prescrizioni riguardanti:

a.
la procedura di verifica della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose ai requisiti essenziali;
b.
la procedura di riconoscimento dei servizi indipendenti incaricati di effettuare le valutazioni di conformità.
Art. 6 Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza

1 Nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza di cui all'articolo 119 della legge militare del 3 febbraio 19957, le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà d'esercizio particolari.

Sezione 2: Promovimento finanziario

Art. 8 Contributi d'investimento

1 La Confederazione può accordare contributi d'investimento per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di trasbordo TC e binari di raccordo.

2 Il contributo della Confederazione può ammontare al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Per progetti d'importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti può essere aumentato fino all'80 per cento.

3 Nel concedere e nel calcolare i contributi occorre considerare adeguatamente gli obiettivi della politica dei trasporti, dell'energia e della protezione ambientale, i criteri economici, i vantaggi per terzi e in particolare la concezione di cui all'articolo 3.

4 Per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasbordo TC all'estero la Confederazione può accordare, oltre a contributi d'investimento a fondo perso, anche mutui rimborsabili.

5 La concessione dei contributi è vincolata a oneri che garantiscano in particolare l'accesso non discriminatorio agli impianti di trasbordo TC.

6 La Confederazione può inoltre accordare contributi d'investimento per la costruzioni di impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato. Tali contributi possono ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

7 L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d'impegno9 pluriennali necessari per i contributi d'investimento.

9 Nuova espr. giusta l'all. n. 7 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

Art. 9 Contributi d'esercizio

1 Se un Cantone ordina un'offerta del trasporto di merci per ferrovia, la Confederazione può partecipare all'ordinazione. L'aiuto finanziario della Confederazione non può superare l'importo del contributo cantonale. Tale limitazione non si applica ai contributi d'esercizio destinati al trasporto di merci sulla rete a scartamento ridotto.

2 La Confederazione può promuovere le nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia fintanto che le stesse non possano essere prestate in modo finanziariamente autonomo, ma al massimo per tre anni.

Art. 9a10

10 Introdotto dal n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3825; FF 2020 5907), cpv. 2 lett. b in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 giusta il n. II della LF del 17 dic. 2021 (Proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 (RU 2021 877; FF 2021 2614).

Art. 10 Innovazioni tecniche

La Confederazione può promuovere gli investimenti in innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia.

Sezione 3: Costruzione ed esercizio di impianti di trasbordo TC

Art. 11

1 La costruzione e la modifica di impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti sono rette dalla Lferr11.

2 La Confederazione designa nella concezione di cui all'articolo 3 gli impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti.

Sezione 4: Costruzione ed esercizio di binari di raccordo

Art. 12 Allacciamento

Mediante misure di pianificazione del territorio, i Cantoni e i Comuni provvedono, per quanto possibile ed economicamente sostenibile, affinché le zone industriali e commerciali siano allacciate ai binari di raccordo.

Art. 13 Licenza di costruzione e autorizzazione d'esercizio

1 La costruzione e la modifica di binari di raccordo necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale.

2 Prima di decidere, l'autorità cui compete il rilascio della licenza di costruzione (autorità direttiva) sottopone la domanda all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) affinché verifichi il rispetto delle disposizioni del diritto ferroviario.

3 L'UFT chiede al gestore dell'infrastruttura un parere sotto il profilo del diritto ferroviario. Sulla base di quest'ultimo esprime il proprio parere; in esso precisa anche se occorra un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w Lferr12.

4 Il parere dell'UFT è vincolante per l'autorità direttiva.

5 L'autorità direttiva trasmette la licenza di costruzione all'UFT. Questi è legittimato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale.

Art. 14 Disposizioni del diritto ferroviario e prescrizioni d'esercizio

1 Le disposizioni tecniche e d'esercizio previste dalla legislazione sulle ferrovie si applicano anche alla pianificazione, alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.

2 I raccordati emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio.

3 Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria che sono applicabili alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.

Art. 15 Obbligo di concedere il raccordo

1 Il gestore dell'infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se:

a.
lo svolgimento sicuro dell'esercizio ferroviario rimane garantito;
b.
l'ampliamento futuro degli impianti ferroviari non è pregiudicato; e
c.
ne è comprovato il bisogno.

2 Il gestore dell'infrastruttura non può subordinare la concessione del raccordo a condizioni sproporzionate.

3 Il gestore dell'infrastruttura può adattare o smantellare i dispositivi di raccordo se:

a.
modifiche della costruzione e dell'esercizio dell'infrastruttura lo richiedono;
b.
la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura lo impone;
c.
il binario di raccordo non è più utilizzato da cinque anni e non verrà verosimilmente utilizzato in un prossimo futuro.
Art. 16 Rapporti di proprietà

1 Il binario di raccordo e il fondo sul quale è situato possono appartenere a proprietari diversi.

2 Il diritto di costruire e di utilizzare un binario di raccordo può essere iscritto come servitù nel registro fondiario.

Art. 17 Disposizioni contrattuali

1 Il gestore dell'infrastruttura e i raccordati diretti regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo scritto.

2 Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che indica i fondi toccati dal binario di raccordo, il punto di raccordo e l'ubicazione delle installazioni importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà e riporta i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori relativi al binario di raccordo.

3 I raccordati regolano per scritto i loro rapporti con terzi interessati per quanto concerne il binario di raccordo.

Art. 18 Costi

1 Il raccordato assume i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, rinnovo, adattamento e smantellamento del binario di raccordo e delle relative installazioni.

2 Il raccordato è tenuto a mantenere il binario di raccordo in condizioni pronte per l'esercizio. I terzi autorizzati a raccordarsi al binario e a utilizzarlo devono partecipare ai costi che ne derivano nella misura corrispondente al loro interesse al binario di raccordo.

3 Il gestore dell'infrastruttura assume i costi di adattamento e ampliamento dei propri impianti causati dal binario di raccordo, compreso il dispositivo di raccordo.

4 Il gestore dell'infrastruttura assume anche i costi di smantellamento del dispositivo di raccordo. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni il gestore dell'infrastruttura può chiamare il raccordato a partecipare ai costi.

Art. 19 Obblighi reciproci fra raccordati

1 Se il raccordo alla rete ferroviaria non può essere effettuato altrimenti in modo più appropriato, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, il raccordo al proprio binario e la sua utilizzazione da parte di terzi.

2 Se le circostanze lo giustificano e lo si può ragionevolmente esigere, i binari di rac-cordo devono essere costruiti in modo che ulteriori raccordi rimangano possibili.

3 Il raccordato deve adattare, dietro indennizzo, il proprio binario di raccordo per consentire il transito di terzi. I vantaggi che il raccordato trae dall'adattamento sono conteggiati. Il raccordato può esigere un anticipo sui costi.

4 I raccordati sono tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile che garantisca una copertura sufficiente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 5: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto

Art. 20 Contratto d'utilizzazione di veicoli

1 Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari per l'esecuzione di trasporti secondo la presente legge.

2 Al contratto d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario - CUV) della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 199913 (COTIF).

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 21 Contratto di trasporto

1 Con il contratto di trasporto l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione e a consegnarla ivi al destinatario.

2 Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.

3 Per il resto, al contratto di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci - CIM) della COTIF14.

4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Sezione 6: Vigilanza, tutela giurisdizionale e disposizioni penali

Art. 22 Vigilanza sui binari di raccordo

1 L'UFT esercita la vigilanza in materia di diritto ferroviario sui binari di raccordo. Il Consiglio federale può delegarla a terzi.

2 L'UFT può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica al settore ferroviario del personale dei raccordati. Se necessario per garantire la sicurezza, l'UFT può esigere in ogni momento che i contratti di raccordo, i piani di situazione o le prescrizioni d'esercizio siano modificati. Tali modifiche non danno diritto a un indennizzo.

3 Per il resto, i binari di raccordo sottostanno alla vigilanza dell'autorità competente secondo il diritto cantonale.

4 I raccordati mettono gratuitamente a disposizione delle autorità di vigilanza il personale e il materiale necessari all'esercizio della vigilanza nel rispettivo settore di competenza e forniscono loro tutte le informazioni necessarie.

Art. 23 Tutela giurisdizionale

1 L'UFT giudica le controversie riguardanti:

a.
l'obbligo di concedere il raccordo (art. 15) e le condizioni imposte al raccordato;
b.
l'applicazione della Lferr15, in particolare per quanto concerne la costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo, nonché il loro incrocio con strade e altri impianti e i veicoli;
c.
i requisiti di sicurezza per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovo dei binari di raccordo.

2 La procedura dinanzi all'UFT è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

3 Le controversie patrimoniali sottostanno alla giurisdizione civile, sempre che non riguardino il promovimento finanziario di cui agli articoli 8-10.

4 Le controversie di cui all'articolo 40abis capoverso 1 Lferr sono giudicate dalla Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria.

5 Tutte le altre controversie sono giudicate dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.

Art. 24 Disposizioni penali

1 Chiunque contravviene a una delle disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 5 capoverso 1 o all'articolo 6 capoverso 2 la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

2 Chiunque commette un'infrazione che può mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica di una persona è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria, sempre che non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

4 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 In particolare, può emanare disposizioni volte a impedire discriminazioni nel traffico merci.

Art. 27 Disposizioni transitorie

1 Per le offerte ordinate secondo il diritto anteriore possono essere conclusi contratti in virtù di tale diritto per tre anni al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, il gestore dell'infrastruttura diventa proprietario dei dispositivi di raccordo alla sua rete senza versare alcun indennizzo.

3 I raccordati che intendono restare proprietari di tali dispositivi di raccordo devono comunicarlo per scritto al gestore dell'infrastruttura entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso restano responsabili del finanziamento della manutenzione, del rinnovo e dell'ampliamento dei dispositivi di raccordo.

Allegato

(art. 26)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1.
la legge del 19 dicembre 200817 sul trasporto di merci;
2.
la legge federale del 5 ottobre 199018 sui binari di raccordo ferroviario.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...19

17 [RU 2009 5597 n. II 23, 6019; 2012 5619 n. I 5; 2013 1603 art. unico cpv. 1 lett. a]

18 [RU 1992 565; 1995 3517 n. I 13; 2000 2355 all. n. 19; 2006 2197 all. n. 76; 2007 5779 n. II 20; 2009 5597 n. II 16, 5973 n. I 2]

19 Le mod. possono essere consultate alla RU 2016 1845.