01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
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30.09.2022 - 31.12.2022
01.08.2021 - 29.09.2022
28.03.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 27.03.2020
09.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 08.04.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
10.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 09.05.2016
10.11.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 09.11.2015
30.06.2014 - 31.12.2014
01.03.2013 - 29.06.2014
01.01.2013 - 28.02.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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952.03

Ordinanza
sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche
e delle società di intermediazione mobiliare1

(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

del 1° giugno 2012 (Stato 1° gennaio 2023)

1 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 3g, 4 capoversi 2 e 4, 4bis capoverso 2, 10 capoverso 4 lettera a e 56 della legge dell'8 novembre 19342 sulle banche (LBCR)
e gli articoli 46 capoverso 3 e 72 della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi),4

ordina:

2 RS 952.0

3 RS 954.1

4 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Principio

1 Al fine di proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario, le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti devono disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo adeguato i loro rischi.5

2 Le banche e le società di intermediazione mobiliare6 coprono con fondi propri i loro rischi di credito, rischi di mercato, rischi senza controparte e rischi operativi.

5 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

6 Nuova espressione giusta l'all. 1 n. II 10 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.

Art. 2 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina:

a.
i fondi propri computabili;
b.
i rischi da coprire con fondi propri e l'entità della copertura;
c.
la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti per i grandi rischi e il trattamento di posizioni interne al gruppo;
d.
le esigenze particolari per le banche di rilevanza sistemica.

2 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può emanare disposizioni di esecuzione tecniche.

Art. 3 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle banche ai sensi della LBCR e alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della LIsFi (qui di seguito banche).7

7 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
borsa regolata: un istituto regolato in modo adeguato secondo criteri riconosciuti a livello internazionale e sottoposto a vigilanza, che ha lo scopo di effettuare simultaneamente la compera e la vendita di valori mobiliari tra più società di intermediazione mobiliare e che garantisce tali operazioni mediante una sufficiente liquidità del mercato;
b.
indice principale: un indice che comprende la totalità dei valori mobiliari negoziati in una borsa regolata (indice del mercato globale) o una selezione dei principali valori mobiliari di detta borsa, oppure un indice composto dai principali valori mobiliari di più borse regolate;
c.
impresa regolata: un'impresa attiva nel settore finanziario tenuta a rispettare norme adeguate in materia di fondi propri, segnatamente per quanto concerne i rischi d'esercizio, regolata secondo criteri riconosciuti a livello internazionale e sottoposta alla vigilanza di un'autorità di vigilanza sulle banche, sulle società di intermediazione mobiliare o sulle assicurazioni;
d.
titolo di partecipazione: titolo che attesta la partecipazione al capitale sociale di un'impresa;
e.
strumento di capitale proprio: titolo di partecipazione nei fondi propri di base di qualità primaria o nei fondi propri di base supplementari, nonché strumento di debito nei fondi propri di base supplementari o nei fondi propri complementari;
f.
approccio di deduzione corrispondente: la procedura designata con la denominazione «corresponding deduction approach» negli standard minimi di Basilea;
g.
strumento qualificato su saggi di interesse: uno strumento su saggi di interesse:
1.
con un rating delle classi di rating 1-4 di almeno due agenzie di rating riconosciute,
2.
con un rating delle classi di rating 1-4 di un'agenzia di rating riconosciuta, sempreché non sia disponibile alcun rating di una classe peggiore di rating di un'altra agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA,
3.
senza rating di un'agenzia di rating riconosciuta, ma con una rendita alla scadenza e una durata residua paragonabili a quelle dei titoli con un rating delle classi di rating 1-4, sempreché i titoli dell'emittente siano negoziati in una borsa regolata o in un mercato nel quale almeno tre operatori principali («market makers») indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente, o
4.
senza rating di un'agenzia di rating riconosciuta (rating esterno), ma con un rating interno alla banca (rating interno) corrispondente alle classi di rating 1-4, sempreché i titoli dell'emittente siano negoziati in una borsa regolata o in un mercato nel quale almeno tre operatori principali indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente;
h.
standard minimi di Basilea: i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche che sono determinanti per il calcolo delle esigenze sui fondi propri8.

8 Gli attuali standard minimi di Basilea possono essere consultati all'indirizzo Internet www.bis.org/bcbs oppure ottenuti presso la Banca dei regolamenti internazionali, Centralbahnplatz 2, 4002 Basilea.

Art. 5 Portafoglio di negoziazione

1 Le banche possono tenere un portafoglio di negoziazione con posizioni in strumenti finanziari e in merci, detenute nell'intento del loro commercio o a garanzia di altre posizioni.

2 Esse possono assegnare al portafoglio di negoziazione unicamente posizioni:

a.
la cui commerciabilità non è limitata da convenzioni contrattuali; o
b.
che possono essere garantite integralmente in qualsiasi momento.

3 È dato intento di commercio se la banca ha l'intenzione:

a.
di detenere le posizioni a breve scadenza;
b.
di approfittare di fluttuazioni a breve scadenza dei prezzi del mercato; o
c.
di realizzare utili di arbitraggio.

4 Le posizioni devono essere valutate frequentemente ed esattamente. Il portafoglio di negoziazione deve essere gestito attivamente.

Art. 6 Agenzie di rating

1 La FINMA può riconoscere un'agenzia di rating se:

a.
i metodi di rating e i rating dell'agenzia sono oggettivi;
b.
l'agenzia e le sue procedure di rating sono indipendenti;
c.
l'agenzia rende accessibili i suoi rating e le informazioni su cui questi si basano;
d.
l'agenzia pubblica i suoi metodi di rating, il suo codice di condotta, i principi della retribuzione e le caratteristiche principali dei suoi rating;
e.
l'agenzia dispone di sufficienti risorse; e
f.
l'agenzia e i suoi rating sono credibili.

2 La FINMA pubblica un elenco delle agenzie di rating riconosciute.

3 Se constata che un'agenzia di rating riconosciuta non adempie più le condizioni di riconoscimento, la FINMA le revoca il riconoscimento.

Capitolo 2: Consolidamento

Art. 7 Obbligo di consolidamento

1 Oltre che a livello di singolo istituto, le norme in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario (obbligo di consolidamento).

2 Il consolidamento comprende tutte le società del gruppo attive nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 22 dell'ordinanza del 30 aprile 20149 sulle banche (OBCR), con le seguenti eccezioni:10

a.
fatto salvo l'articolo 12, le partecipazioni nel settore delle assicurazioni sono consolidate unicamente nell'ambito delle norme in materia di ripartizione dei rischi;
b.
la gestione di investimenti collettivi di capitale per conto di investitori o la detenzione del capitale di costituzione di società di investimento non fondano alcun obbligo di consolidamento dell'investimento collettivo di capitale.

3 Se la banca detiene uno strumento di capitale proprio in un'impresa non consolidata ai sensi del capoverso 2 lettera a, tale strumento sottostà all'approccio di deduzione corrispondente.

4 Se la banca detiene uno strumento di capitale proprio in un'impresa non consolidata ai sensi del capoverso 2 lettera b, tale strumento sottostà all'approccio di deduzione corrispondente senza riferimento a una franchigia.

9 RS 952.02

10 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 8 Tipi di consolidamento e opzioni della banca

1 Le partecipazioni maggioritarie a imprese soggette all'obbligo di consolidamento devono essere integralmente consolidate.

2 Per le partecipazioni detenute dalla banca unitamente a un secondo azionista o un secondo socio in ragione del 50 per cento dei voti ognuno («joint venture»), la banca può scegliere tra il consolidamento integrale, il consolidamento per quote o l'approccio di deduzione corrispondente.

3 Per le partecipazioni minoritarie di almeno il 20 per cento a imprese soggette all'obbligo di consolidamento sulle quali la banca esercita direttamente o indirettamente un influsso dominante unitamente ad altri proprietari, la banca può scegliere tra il consolidamento per quote o l'approccio di deduzione corrispondente.

4 Alle altre partecipazioni minoritarie si applica l'approccio di deduzione corrispondente.

5 Nel consolidamento per quote si tiene conto dei fondi propri computabili e necessari, nonché dei grandi rischi, in modo corrispondente alla quota di partecipazione.

6 Le partecipazioni cui è stato applicato l'approccio di deduzione corrispondente non sono considerate nella ripartizione dei rischi.

7 Nei casi di cui ai capoversi 2 e 3, l'approccio di deduzione corrispondente si applica senza riferimento a una franchigia.

Art. 9 Trattamento diverso con il consenso della società di audit

1 Con il consenso della società di audit le seguenti partecipazioni possono essere trattate come partecipazioni da non consolidare:

a.
partecipazioni a imprese che a motivo delle loro dimensioni e della loro attività commerciale sono irrilevanti ai fini dell'osservanza delle norme in materia di fondi propri;
b.
partecipazioni di durata inferiore a un anno a importanti società del gruppo.

2 Con il consenso della società di audit le partecipazioni superiori al 50 per cento dei voti possono essere eccezionalmente consolidate per quote se è stabilito contrattualmente che:

a.
il sostegno all'impresa soggetta all'obbligo di consolidamento è limitato alla quota della banca; e
b.
gli altri azionisti o soci sono tenuti a prestare aiuto fino a concorrenza della loro quota e sono in grado di adempiere legalmente e finanziariamente questo obbligo.
3 Alle partecipazioni escluse dal consolidamento in virtù del capoverso 1 si applica l'approccio di deduzione corrispondente senza riferimento a una franchigia.
Art. 10 Norme particolari

1 In casi particolari la FINMA può esentare integralmente o parzialmente la banca dall'adempimento delle norme in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi a livello di singolo istituto, segnatamente se sono adempiute le condizioni dell'articolo 17 OBCR11.12

2 Nel quadro dell'adempimento delle norme in materia di fondi propri a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario, la FINMA può ordinare oneri supplementari concernenti la capitalizzazione adeguata di un'impresa al vertice non sottoposta a vigilanza come singolo istituto.

3 In casi particolari la FINMA può consentire alla banca di consolidare già a livello di singolo istituto (consolidamento singolo) società del gruppo attive nel settore finanziario, in considerazione delle loro strette relazioni con la banca.

11 RS 952.02

12 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 11 Gruppi finanziari subordinati

1 L'obbligo di consolidamento si applica a ogni gruppo finanziario, anche se un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario sovraordinati sono già sottoposti alla vigilanza della FINMA.

2 In casi particolari la FINMA può esentare i gruppi finanziari subordinati dall'obbligo di consolidamento, segnatamente se:

a.
le società del gruppo sono attive esclusivamente in Svizzera; e
b.
il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario sovraordinati sottostanno dal canto loro a una vigilanza consolidata adeguata da parte di un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
Art. 12 Società captive per rischi operativi

Previa autorizzazione della FINMA, le società del gruppo che perseguono esclusivamente l'assicurazione dei rischi operativi interna al gruppo possono essere integralmente consolidate a livello di gruppo finanziario e, se del caso, essere oggetto di un consolidamento singolo (art. 10 cpv. 3), come le società del gruppo attive nel settore finanziario.

Art. 13 Partecipazioni estranee al settore finanziario

I limiti superiori delle partecipazioni qualificate di una banca a un'impresa estranea al settore finanziario ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LBCR non si applicano se:

a.
simili partecipazioni sono state acquisite temporaneamente nel quadro del risanamento o del salvataggio di un'impresa;
b.
i valori mobiliari sono ripresi per la durata normale dell'operazione di emissione; o
c.
la differenza tra il valore contabile e i limiti superiori applicabili a queste partecipazioni è integralmente coperta da fondi propri liberamente disponibili.

Capitolo 3:
Comprova dell'adeguatezza dei fondi propri e relativa pubblicazione

Art. 14 Comprova dei fondi propri

1 Le banche comprovano ogni trimestre l'adeguatezza dei fondi propri di cui dispongono. La FINMA definisce il contenuto della comprova.

2 La comprova dei fondi propri su base consolidata deve essere fornita semestralmente.

3 Le comprove devono essere presentate alla Banca nazionale svizzera al più tardi sei settimane dopo la fine del trimestre o del semestre.

Art. 15 Basi di calcolo

Per il calcolo dei fondi propri computabili e necessari oggetto della comprova la banca si fonda sulla chiusura allestita conformemente alle norme della FINMA in materia di rendiconto. La FINMA disciplina le eccezioni a questo principio.

Art. 16 Pubblicazione

1 Le banche informano adeguatamente il pubblico in merito ai loro rischi e ai loro fondi propri. Il calcolo dei fondi propri computabili deve basarsi sul rendiconto; tale nesso deve essere verificabile.

2 Sono esclusi da tale obbligo i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per accettare depositi di capitali.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. Stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate oltre al consuntivo annuale e ai bilanci intermedi.

Capitolo 4: Applicazione semplificata

Art. 17

1 Le banche possono applicare in forma semplificata singole disposizioni della presente ordinanza e delle disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA che la precisano se:

a.
in tal modo evitano un dispendio sproporzionato;
b.
garantiscono una gestione dei rischi adeguata alla loro attività commerciale; e
c.
in tal modo il rapporto tra i fondi propri minimi e i fondi propri computabili della banca è mantenuto almeno allo stesso livello.

2 Le banche assicurano il rispetto di queste condizioni e documentano il tipo di semplificazione.

Titolo secondo:
Fondi propri computabili e fondi supplementari in grado di assorbire le perdite
13

13 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Capitolo 1: In generale

Art. 18 Componenti del capitale

1 I fondi propri computabili si compongono dei fondi propri di base («Tier 1 Capital», T1) e dei fondi propri complementari («Tier 2 Capital», T2).

2 I fondi propri di base si compongono dei fondi propri di base di qualità primaria («Common Equity Tier 1», CET1) e dei fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1», AT1)

Art. 19 Copertura delle perdite

1 Le componenti del capitale coprono le perdite secondo l'ordine di priorità seguente:

a.
i fondi propri di base di qualità primaria prima dei fondi propri di base supplementari;
b.
i fondi propri di base supplementari prima dei fondi propri complementari.

2 I singoli strumenti della stessa componente di capitale (escluso CET1) possono coprire le perdite secondo priorità diverse soltanto se lo statuto lo prevede o se tali priorità sono state previste al momento dell'emissione dello strumento.

Art. 20 Esigenze comuni per i fondi propri

1 I fondi propri devono essere integralmente versati oppure generati a livello interno fino a concorrenza dell'importo computato.

2 Al momento dell'emissione non possono essere:

a.
finanziati direttamente o indirettamente mediante la concessione di crediti della banca a terzi;
b.
compensati con crediti della banca;
c.
garantiti con valori patrimoniali della banca.

3 I fondi propri sono postergati ai crediti non postergati di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento.

4 Gli strumenti di capitale che prevedono una conversione condizionale o una rinuncia al credito non soltanto per il momento di una incombente insolvibilità (art. 29) sono computati come componente del capitale nella loro qualità precedente la conversione o la rinuncia al credito. Sono fatti salvi:

a.14
il computo ai fini della copertura delle esigenze per il cuscinetto di fondi propri secondo l'articolo 43 capoverso 1 e l'allegato 8; e
b.
le disposizioni sul capitale convertibile delle banche di rilevanza sistemica secondo il titolo quinto.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7625).

Capitolo 2: Calcolo

Sezione 1: Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)

Art. 21 Elementi computabili

1 Sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria:

a.
il capitale sociale versato;
b.
le riserve palesi;
c.
le riserve per rischi bancari generali, previa deduzione delle imposte differite se a questo scopo non è stato effettuato un accantonamento;
d.
l'utile riportato;
e.15
l'utile dell'esercizio corrente, previa deduzione della quota presumibile di distribuzione di utili, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull'articolo 42 OBCR16 o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA e purché lo stesso sia stato sottoposto a controllo sommario secondo le prescrizioni della FINMA.

2 Le quote di capitale detenute da azionisti minoritari in imprese regolate integralmente consolidate possono essere computate nella misura in cui possono essere computate nelle imprese stesse. Sono escluse dal computo le eccedenze di capitale attribuibili agli azionisti minoritari calcolate sulla base di esigenze che includono il cuscinetto («buffer») di fondi propri e i fondi propri supplementari.

15 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

16 RS 952.02

Art. 22 Computabilità del capitale sociale

1 Il capitale sociale è computabile come fondi propri di base di qualità primaria se:

a.
adempie le esigenze di cui all'articolo 20;
b.
è stato oggetto di un'emissione diretta conformemente a una decisione o un'autorizzazione dei proprietari;
c.
non rappresenta nessun impegno dell'impresa;
d.
è iscritto a bilancio in modo univoco e distinto conformemente alle norme in materia di rendiconto determinanti;
e.
ha decorrenza illimitata e non è vincolato a nessuna disposizione dello statuto, né a un impegno contrattuale della banca, di tenore opposto;
f.
la distribuzione ai proprietari avviene da riserve distribuibili, senza nessun impegno o privilegio;
g.
nella liquidazione i proprietari non godono di privilegi né possono avanzare pretese di rango anteriore nei confronti di un ricavo.

2 Le azioni privilegiate e il capitale di partecipazione sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria se:

a.17
adempiono le condizioni del capoverso 1;
b.18
rispondono alla stessa stregua del capitale sociale sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria; e
c.19
l'emittente in quanto società anonima non ha quotato in una borsa regolata le proprie azioni ordinarie.

3 Per valutare se sono adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b, la FINMA tiene conto della forma giuridica della banca e delle particolarità del suo capitale sociale.

17 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

18 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

19 Introdotta dall'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 23 Tipi di capitale sociale

1 A seconda della forma giuridica della banca, il capitale sociale è il capitale azionario, il capitale sociale o il capitale di dotazione; nel caso delle banche in forma di società di persone (banchieri privati) è il capitale accomandato.

2 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative al riconoscimento a fini prudenziali del capitale sociale delle banche.

Art. 24 Capitale di dotazione delle banche di diritto pubblico

Se un atto normativo cantonale o lo statuto prevede, per una banca di diritto pubblico, una scadenza del capitale di dotazione, quest'ultimo è computabile come fondi propri di base di qualità primaria se la scadenza:

a.
ha lo scopo di permettere una nuova definizione delle condizioni; e
b.
non comporta il rimborso del capitale di dotazione.
Art. 25 Conferimenti di capitale dei banchieri privati

1 I banchieri privati possono computare i conferimenti di capitale come fondi propri di base di qualità primaria se:

a.
il loro ammontare è stabilito nel contratto di società sottoposto all'approvazione della FINMA;
b.
i conferimenti di capitale sono remunerati o danno diritto a una partecipazione agli utili soltanto a condizione che alla fine dell'esercizio annuale sia disponibile un utile sufficiente a tale scopo; e
c.
i conferimenti di capitale rispondono delle perdite alla stessa stregua del capitale accomandato.

2 I conferimenti di capitale possono essere ridotti soltanto mediante una procedura in cui siano coinvolti tutti i soci illimitatamente responsabili.

3 I fondi propri di base di qualità primaria possono essere diminuiti mediante una riduzione dei conferimenti di capitale soltanto nella misura in cui i fondi propri residui adempiano le esigenze di cui all'articolo 41.

Art. 26 Capitale sociale delle cooperative

1 Laddove lo statuto di una società cooperativa preveda il riscatto dei certificati di quota del capitale sociale, quest'ultimo è computabile come fondi propri di base di qualità primaria se lo statuto stabilisce che il riscatto:

a.
può essere rifiutato dagli organi competenti della società in ogni momento e senza motivazione; e
b.
ha luogo soltanto nella misura in cui i fondi propri residui della banca adempiano le esigenze di cui all'articolo 41.

2 Le pretese all'avanzo della liquidazione possono essere limitate soltanto se tale limitazione:

a.
si applica in ugual misura a tutti i detentori di certificati di quota; ed
b.
è prevista nello statuto.

3 La rinuncia a una quota dell'avanzo della liquidazione è possibile soltanto a favore di:

a.
un'istituzione pubblica oppure un'istituzione privata esentata dalle imposte; o
b.20
un'organizzazione centrale ai sensi dell'articolo 17 OBCR21, se la banca oggetto della liquidazione appartiene a tale organizzazione centrale.

4 Lo statuto non può garantire una distribuzione ai detentori dei certificati di quota, nemmeno se stabilisce a tal fine un massimale.

20 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

21 RS 952.02

Sezione 2:
Fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1», AT1)

Art. 27 Computabilità

1 Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri di base supplementari se:

a.
lo strumento adempie le esigenze di cui agli articoli 20 e 29;
b.
lo strumento ha una scadenza illimitata e all'atto della sua emissione la banca non crea l'aspettativa di un rimborso né crea l'aspettativa che quest'ultimo sarà approvato dall'autorità di vigilanza;
c.
la banca è autorizzata a effettuare un rimborso al più presto cinque anni dopo l'emissione;
d.
all'atto dell'emissione la banca precisa che l'autorità di vigilanza approverà un rimborso soltanto se:
1.
i fondi propri residui continuano ad adempiere le esigenze di cui all'articolo 41, o
2.
a titolo sostitutivo sono emessi sufficienti fondi propri di qualità almeno equivalente;
e.
lo strumento non presenta caratteristiche atte a ostacolare in qualsiasi modo l'aumento del capitale sociale della banca;
f.
le distribuzioni della banca ai finanziatori avvengono soltanto su base volontaria e a condizione che siano disponibili riserve distribuibili; ed
g.
è escluso che le distribuzioni ai finanziatori aumentino nel corso della durata a causa del rischio di credito specifico agli emittenti.

2 I titoli di partecipazione sono computabili come fondi propri di base supplementari se adempiono le esigenze di cui al capoverso 1.

3 Gli impegni che adempiono le esigenze di cui al capoverso 1 sono computabili come fondi propri di base supplementari se è previsto che, nel caso in cui si verifichi un evento determinante definito contrattualmente («trigger») o al più tardi nel momento in cui la quota dei fondi propri di base di qualità primaria scende sotto il 5,125 per cento, essi siano annullati mediante:

riduzione del credito; o

conversione in fondi propri di qualità primaria.

4 Le condizioni d'emissione di uno strumento di capitale proprio che prevede una rinuncia condizionale al credito possono attribuire al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria della banca. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri della banca nel momento della riduzione del credito.

5 L'emissione dello strumento di capitale proprio è subordinata all'approvazione, da parte della FINMA:

a.
dell'evento definito contrattualmente di cui al capoverso 3; e
b.
delle condizioni a cui è ammessa la partecipazione al miglioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi del capoverso 4.

6 Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 2 sul computo delle quote di capitale detenute da azionisti minoritari in imprese regolate integralmente consolidate.

Art. 28 Disponibilità nel gruppo finanziario

I fondi propri di base supplementari emessi da una società a scopo specifico non operativa («special purpose entity») sono computabili su base consolidata se sono ceduti direttamente e integralmente, in qualità almeno pari, alla società madre del gruppo o a un'unità operativa della banca.

Art. 29 Insolvibilità incombente («point of non-viability», PONV)

1 Le condizioni di emissione o lo statuto devono prevedere che nel momento di una incombente insolvibilità i fondi propri di base supplementari concorrono al risanamento della banca mediante riduzione del credito o conversione integrali. In tal caso le pretese dei creditori devono essere integralmente ammortate.

2 La conversione in fondi di base di qualità primaria o la riduzione del credito deve avvenire al più tardi:

a.
prima della richiesta di un sostegno da parte delle autorità pubbliche; o
b.
quando la FINMA la ordina al fine di evitare l'insolvibilità della banca.

3 Per i titoli di partecipazione computabili come fondi propri di base supplementari che non contemplano un meccanismo finalizzato all'assorbimento delle perdite secondo il capoverso 1, il contratto o lo statuto deve prevedere la rinuncia irrevocabile a qualsiasi privilegio rispetto al capitale sociale computabile come fondi propri di base di qualità primaria nel momento di una incombente insolvibilità.

Sezione 3: Fondi propri complementari (Tier 2)

Art. 30 Computabilità

1 Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri complementari se:

a.
lo strumento adempie le esigenze di cui agli articoli 20 e 29 capoversi 1 e 2;
b.
lo strumento ha una durata iniziale di almeno cinque anni e le condizioni di emissione non contengono incentivi al rimborso per la banca;
c.
la banca è autorizzata a effettuare un rimborso al più presto cinque anni dopo l'emissione;
d.
all'atto dell'emissione la banca precisa che l'autorità di vigilanza approva un rimborso anticipato soltanto se:
1.
i fondi propri residui continuano ad adempiere le esigenze di cui all'articolo 41, o
2.
a titolo sostitutivo sono emessi sufficienti fondi propri di qualità almeno equivalente; ed
e.
è escluso che le distribuzioni ai finanziatori aumentino nel corso della durata a causa del rischio di credito specifico agli emittenti.
2 Negli ultimi cinque anni prima della scadenza finale il computo degli strumenti di capitale dei fondi propri complementari diminuisce ogni anno in ragione del 20 per cento del valore nominale. Nell'ultimo anno non vi è alcun computo.

3 Gli articoli 21 capoverso 2, 28 e 29 capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

4 La FINMA precisa nelle disposizioni di esecuzione tecniche le condizioni per la computabilità di elementi supplementari dei fondi propri complementari, in particolare per quanto concerne:

a.
le banche di diritto pubblico;
b.
i conferimenti di capitale dei soci illimitatamente responsabili di banche private che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 25; e
c.
le riserve latenti.

Sezione 4: Correzioni

Art. 31 In generale

1 Le correzioni applicabili ai fondi propri computabili vanno calcolate in modo analogo per i singoli istituti e i gruppi finanziari consolidati.

2 L'importo determinante di una correzione è il valore di bilancio. Gli effetti anticipati dell'imposizione possono essere presi in considerazione al fine di ridurre la correzione soltanto se:

a.
il passivo fiscale decade automaticamente insieme alla posizione corrispondente; o
b.
questo è previsto espressamente dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA.

3 Nelle disposizioni di esecuzione tecniche la FINMA può prevedere correzioni per le banche che allestiscono i loro conti annuali conformemente a standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale.

Art. 31a22 Modifiche del valore corrente degli impegni propri a seguito di una modifica del rischio di credito della banca

1 Nel calcolo dei fondi propri di base di qualità primaria vanno neutralizzati tutti gli utili e le perdite riguardanti gli impegni propri che non sono stati realizzati a causa di modifiche del valore corrente degli impegni propri a seguito di modifiche del rischio di credito della banca.

2 Con riferimento agli impegni da derivati vanno inoltre neutralizzati tutti gli adeguamenti di valore che risultano dal rischio di credito della banca stessa.

3 La compensazione di adeguamenti di valore a motivo del rischio di credito della banca non è ammessa nemmeno mediante adeguamenti di valore a motivo del rischio di credito della controparte.

22 Introdotto dall'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 32 Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria

Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente:

a.
le perdite riportate e la perdita dell'esercizio corrente;
b.
la parte scoperta del fabbisogno necessario per rettifiche di valore e accantonamenti dell'esercizio corrente;
c.
l'avviamento («goodwill»), compreso quello incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («mortgage servicing rights», MSR);
d.
le attività fiscali differite («deferred tax assets», DTA), eccettuate quelle dovute a differenze temporanee («temporary differences»), la cui realizzazione dipende dalla redditività futura; una compensazione con corrispondenti passività fiscali differite è ammessa soltanto nell'ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale;
e.
nel caso delle banche che applicano l'IRB23 (art. 77), l'importo delle perdite attese, calcolate secondo questo approccio, che supera le rettifiche di valore secondo gli standard minimi di Basilea;
f.
tutti i ricavi provenienti dalla vendita di crediti correlati a transazioni di cartolarizzazione («gain on sale related to securitization transactions»);
g.
i crediti iscritti a bilancio relativi a piani previdenziali a prestazione definita («defined benefit pension fund assets») conformemente alle corrispondenti norme degli standard minimi di Basilea;
h.
le posizioni lunghe nette di cui all'articolo 52 in propri titoli di partecipazione, che sono parte dei fondi propri di base di qualità primaria, detenute direttamente o indirettamente, figuranti o non figuranti nel portafoglio di negoziazione, sempreché non siano già state iscritte a bilancio a carico del conto economico;
i.
le partecipazioni qualificate al capitale di un'altra impresa attiva nel settore finanziario, sempreché anche questa partecipi al capitale della banca («reciprocal holdings»);
j.24
nel quadro del calcolo per il singolo istituto, se la FINMA non ammette una ponderazione del rischio secondo l'allegato 4 numero 1.6 o 1.7: le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all'articolo 52, delle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento;
k.
le deduzioni determinate dall'opzione scelta dalla banca nell'ambito delle disposizioni di consolidamento di cui agli articoli 7 capoverso 4, 8 capoversi 2 e 3 nonché 9 capoversi 1 e 3.

23 Internal Ratings-based Approach.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

Art. 33 Approccio di deduzione corrispondente

1 Se una banca detiene strumenti di capitale proprio in un'impresa attiva nel settore finanziario, le deduzioni sono effettuate secondo l'approccio di deduzione corrispondente. A tal fine il valore di detti strumenti è dedotto dalla componente dei fondi propri della banca che corrisponde alla componente a livello dell'impresa terza.

1bis Ai fini delle esigenze della presente sezione, gli strumenti di debito emessi da una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza secondo l'articolo 126a capoverso 1 o secondo normative corrispondenti di ordinamenti giuridici esteri sono trattati come strumenti dei fondi propri complementari.25

2 Se nella corrispondente componente dei fondi propri computabili la banca non dispone di capitale o ne dispone ma non in misura sufficiente, la deduzione è operata sulla componente dei fondi propri di rango immediatamente superiore.

25 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018 (RU 2018 5241). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 34 Deduzioni di posizioni in strumenti propri di capitale proprio al di fuori dei fondi propri di base di qualità primaria

1 Le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all'articolo 52, in strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari detenuti direttamente o indirettamente vanno dedotte secondo l'approccio di deduzione corrispondente.

2 Nell'ambito dell'approccio di deduzione corrispondente secondo il capoverso 1 applicabile agli strumenti dei fondi propri complementari, i titoli della medesima emissione non sono soggetti alla limitazione del computo di cui all'articolo 30 capoverso 2 (ammortamento) e i valori nominali possono essere compensati reciprocamente.

Art. 35 Deduzione con franchigia

1 Nel caso di una deduzione con franchigia («threshold deduction») è dedotta la parte che supera la franchigia. Per la determinazione del limite della franchigia le posizioni della banca sono misurate, conformemente alle esigenze degli standard minimi di Basilea, rispetto a una quota percentuale predefinita dei suoi fondi propri di base di qualità primaria.

2 Il limite 1 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32 lettere a-i e k.

3 Il limite 2 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32, compresa un'eventuale deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria risultante dal calcolo operato nell'ambito del limite 1 della franchigia (conformemente all'art. 37 cpv. 1 e 2).

4 Il limite 3 della franchigia va stabilito in maniera tale che tenuto conto di tutti gli adeguamenti prudenziali, compresa la deduzione dell'importo superiore a tale limite secondo l'articolo 40 capoverso 1, l'importo residuo delle tre posizioni non superi il 15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria.26

26 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 36 Approccio di deduzione determinante per gli strumenti di capitale proprio

1 Agli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca in un'impresa attiva nel settore finanziario si applica l'approccio di deduzione previsto dall'articolo 37 o quello previsto dall'articolo 38 a seconda della quota percentuale di titoli di partecipazione detenuti direttamente o indirettamente in tale impresa, calcolati conformemente all'articolo 52, come pure in funzione di altre forme di investimento in tali titoli che incorporano sinteticamente il medesimo rischio (titoli detenuti).27

2 Agli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca sotto forma di fondi propri di base supplementari o di fondi propri complementari in imprese i cui titoli di partecipazione vanno dedotti integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente all'articolo 32 lettere i-k si applica l'approccio di cui all'articolo 38 capoverso 1.

27 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 37 Titoli di partecipazione fino al 10 per cento in imprese attive nel settore finanziario

1 La banca che detiene una quota massima del 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un'impresa attiva nel settore finanziario deve dedurre dalle componenti proprie del capitale proprio la parte dei valori di bilancio complessivi di tutti gli strumenti di capitale proprio da essa detenuti in tutte le imprese attive nel settore finanziario che supera il limite 1 della franchigia. Tale regola si applica anche quando la banca detiene in un'impresa attiva nel settore finanziario soltanto strumenti di capitale proprio che non costituiscono fondi propri di base di qualità primaria.28

2 L'importo da dedurre secondo il capoverso 1 è suddiviso mediante l'approccio di deduzione corrispondente in base al rapporto degli strumenti di capitale proprio detenuti dalla banca nella corrispondente impresa attiva nel settore finanziario prima della deduzione.

2bis In aggiunta alla limitazione secondo il capoverso 1 applicata al limite 1 della franchigia, la banca può detenere strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza secondo l'articolo 33 capoverso 1bis fino a una quota del 5 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria, senza dedurre questi strumenti dalle componenti proprie del capitale proprio. La FINMA può emanare pertinenti disposizioni di esecuzione.29

3 La parte dei valori di bilancio sommati secondo il capoverso 1 inferiore al limite della franchigia è ponderata in base al rischio. La ponderazione è effettuata per ogni componente del capitale proprio in base alla sua attribuzione al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione prima della deduzione.

28 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 38 Titoli di partecipazione superiori al 10 per cento in imprese attive nel settore finanziario

1 La banca che detiene una quota superiore al 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un'impresa attiva nel settore finanziario deve trattare tutti gli strumenti di capitale proprio dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari di tali imprese in base all'approccio di deduzione corrispondente, senza considerare il limite della franchigia. L'approccio di deduzione corrispondente che non considera il limite della franchigia si applica anche agli strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza detenuti da banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l'articolo 33 capoverso 1bis.30

2 La banca deve dedurre dai fondi propri di base di qualità primaria, nell'ambito del calcolo per il singolo istituto e su base consolidata, l'importo della somma dei valori di bilancio di tutte le quote da essa detenute direttamente o indirettamente nei fondi propri di base di qualità primaria di dette imprese al di fuori del perimetro di consolidamento che supera il limite 2 della franchigia.

3 L'importo determinato secondo il capoverso 2 inferiore al limite della franchigia è trattato conformemente all'articolo 40.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 39 Altre deduzioni in base al limite 2 della franchigia

1 La banca deve dedurre separatamente dai fondi propri di base di qualità primaria i seguenti importi superiori al limite 2 della franchigia:

a.
i diritti per il servizio dei mutui ipotecari; e
b.
le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee.
2 Gli importi inferiori al limite della franchigia sono trattati conformemente all'articolo 40.
Art. 40 Deduzioni in base al limite 3 della franchigia

1 I valori di bilancio calcolati in base alla procedura di cui agli articoli 38 capoversi 2 e 3 nonché 39 inferiori al limite 2 della franchigia sono sommati e misurati in base al limite 3 della franchigia. La banca deve dedurre dai fondi propri di base di qualità primaria l'importo superiore al limite 3 della franchigia.

2 La banca deve ponderare al 250 per cento ognuno degli importi inferiori al limite 3 della franchigia.

Capitolo 3:31
Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per le banche cantonali

31 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Art. 40a

1 Le banche cantonali possono emettere, secondo l'articolo 30b capoverso 6 LBCR, strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza.

2 Questi strumenti di debito devono adempiere le esigenze dell'articolo 126a nonché le seguenti condizioni di emissione:

a.
l'ammontare della compensazione dipende dall'importo dedotto dal credito. Al riguardo si devono considerare gli interessi maturati e ammortizzati nonché l'importo degli interessi che, fino alla scadenza finale del credito, avrebbe dovuto essere pagato;
b.
l'obbligo di versare la compensazione è limitato nel tempo. La durata e il meccanismo per il versamento devono tenere conto del piano di risanamento e dell'ammontare della compensazione; la durata è di almeno dieci anni;
c.
la banca cantonale:
1.
può effettuare una compensazione soltanto se, dopo il relativo versamento, adempie le esigenze prudenziali,
2.
deve effettuare una compensazione soltanto se adempie le condizioni di cui al numero 1 e:
-
dispone di un cuscinetto di capitale definito o
-
se versa una distribuzione al Cantone per la copertura delle spese sostenute da quest'ultimo per il finanziamento del capitale conferito per il risanamento.

3 Prima dell'emissione degli strumenti di debito di cui al presente articolo, la banca cantonale deve sottoporre alla FINMA, per approvazione, le condizioni d'emissione e un piano di risanamento elaborato d'intesa con il Cantone. Il piano di risanamento deve definire in particolare:

a.
il meccanismo, comprese forma, modalità e attuabilità legale, per il versamento della compensazione a posteriori;
b.
in che misura sia attuabile un ammortamento degli strumenti di debito nel quadro del risanamento e siano adempiute le esigenze legali, segnatamente quelle di cui all'articolo 30c capoverso 1 lettera b LBCR;
c.
i parametri di un'eventuale partecipazione del Cantone al risanamento della banca cantonale.

4 Gli strumenti di debito di cui al presente articolo possono essere emessi soltanto con un valore nominale unitario di almeno 100 000 franchi.

Titolo terzo: Fondi propri necessari

Capitolo 1: In generale

Art. 41 Composizione

I fondi propri necessari sono composti da:

a.
i fondi propri minimi;
b.
il cuscinetto di fondi propri;
c.32
il cuscinetto anticiclico;
cbis.33
il cuscinetto anticiclico esteso; e
d.
i fondi propri supplementari.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

33 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 42 Fondi propri minimi

1 Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31-40 le banche devono detenere complessivamente fondi propri minimi pari all'8,0 per cento delle posizioni ponderate. Almeno il 4,5 per cento delle posizioni ponderate deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base.34

2 Le posizioni ponderate sono composte:

a.
dalle posizioni ponderate in funzione del loro rischio di credito (art. 49) nonché dalle posizioni ponderate risultanti da transazioni non regolate (art. 76);
b.
dai rischi senza controparte ponderati secondo l'articolo 79;
c.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato (art. 80-88), moltiplicati per 12,5;
d.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi (art. 89-94), moltiplicati per 12,5;
e.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura di rischi derivanti da impegni di garanzia presi nei confronti di controparti centrali (art. 70), moltiplicati per 12,5;
f.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di possibili adeguamenti di valore a causa dei rischi di credito della controparte su derivati (art. 55), moltiplicati per 12,5.

3 La banca deve informare la FINMA e la società di audit non appena non dispone più dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1.

4 Se la banca non dispone dei fondi propri minimi conformemente ai capoversi 1 e 2, le norme in materia di fondi propri sono considerate non adempiute ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LBCR.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 43 Cuscinetto di fondi propri

1 Le banche dovrebbero detenere durevolmente, oltre ai fondi propri minimi, un cuscinetto di fondi propri fino a concorrenza della quota complessiva di fondi propri secondo le indicazioni dell'allegato 8. Sono fatte salve le esigenze particolari più elevate per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto.35

2 Le banche il cui cuscinetto di fondi propri è temporaneamente inferiore a quanto prescritto a causa di circostanze particolari imprevedibili quali una crisi del settore finanziario internazionale o svizzero non violano le esigenze relative ai fondi propri.

3 Nel caso in cui il cuscinetto di fondi propri sia inferiore a quanto prescritto, la FINMA fissa un termine per la sua ricostituzione.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 44 Cuscinetto anticiclico

1 La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in Svizzera qualora ciò sia necessario per:

a.
rafforzare la capacità di resistenza del settore bancario nei confronti dei rischi legati a una crescita eccessiva del credito; o
b.
contrastare una crescita eccessiva del credito.

2 Prima di formulare la proposta di cui al capoverso 1, la Banca nazionale svizzera consulta la FINMA e informa il Dipartimento federale delle finanze. Se il Consiglio federale adotta la proposta, la presente ordinanza è completata con un corrispondente allegato 7.36

3 Il cuscinetto anticiclico può essere limitato a determinate posizioni di credito. È soppresso o adeguato alle mutate circostanze se i criteri in base ai quali è stato ordinato non sono più adempiuti. La procedura è retta dai capoversi 1 e 2.

4 L'articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia al cuscinetto anticiclico.

36 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2022, in vigore dal 30 set. 2022 (RU 2022 53).

Art. 44a37 Cuscinetto anticiclico esteso

1 Le banche con un totale di bilancio di almeno 250 miliardi di franchi e un'esposizione totale all'estero di almeno 10 miliardi di franchi o con un'esposizione totale all'estero di almeno 25 miliardi di franchi devono detenere un cuscinetto anticiclico esteso sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria.

2 Per queste banche l'ammontare del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l'elenco pubblicato dal Comitato di Basilea, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti del settore privato sono localizzati, ma corrisponde al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate. I crediti nei confronti di banche e di enti pubblici non sono considerati crediti nei confronti del settore privato.

3 La ponderazione delle quote per ciascuno Stato membro corrisponde all'esigenza complessiva in materia di fondi propri per le esposizioni creditizie nei confronti del settore privato nello Stato in questione, divisa per l'esigenza complessiva in materia di fondi propri della banca per le esposizioni creditizie nei confronti del settore privato.

4 L'ammontare determinante per la Svizzera del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde al cuscinetto anticiclico ordinato secondo l'articolo 44 per tutte le posizioni. Il cuscinetto di cui all'articolo 44 può essere computato nel cuscinetto anticiclico esteso.

5 Un cuscinetto anticiclico limitato secondo l'articolo 44 capoverso 3 a determinate posizioni di credito non deve essere preso in considerazione ai fini del cuscinetto anticiclico esteso.

6 L'articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

37 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 4538 Fondi propri supplementari

In circostanze particolari la FINMA può obbligare le banche, nel singolo caso, a detenere fondi propri supplementari se i fondi propri minimi di cui all'articolo 42 e il cuscinetto di fondi propri di cui all'articolo 43 non garantiscono una sicurezza sufficiente, segnatamente rispetto:

a.
alle attività commerciali;
b.
ai rischi incorsi;
c.
alla strategia commerciale;
d.
alla qualità della gestione dei rischi; o
e.
allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 4639 Indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio)

1 Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31-40 le banche devono detenere fondi propri di base pari al 3 per cento delle posizioni non ponderate (esposizione totale).

2 L'esposizione totale corrisponde al denominatore del leverage ratio calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7625).

Art. 47 Calcoli paralleli in caso di applicazione di approcci modello

Per le banche che determinano i loro fondi propri necessari sulla base di approcci modello sottoposti ad autorizzazione (IRB, metodo del modello EPE40, approccio modello dei rischi di mercato o AMA41), la FINMA può richiedere un calcolo parallelo dei fondi propri necessari in base a un approccio standard che essa reputa adeguato.

40 Expected Positive Exposure.

41 Advanced Measurement Approaches

Capitolo 1a:42
Semplificazioni per le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5

42 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 47a Semplificazioni

Le banche delle categorie 4 e 5 di cui all'allegato 3 OBCR43 possono chiedere alla FINMA di essere esentate dall'osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri necessari di cui agli articoli 41-46.

Art. 47b Condizioni

1 Possono beneficiare delle semplificazioni le banche delle categorie 4 e 5 che adempiono in ogni momento sia a livello di singolo istituto che a livello di gruppo finanziario le condizioni seguenti:

a.
i fondi propri necessari corrispondono a un «leverage ratio» semplificato pari ad almeno l'8 per cento;
b.
la quota media di liquidità è pari ad almeno il 110 per cento;
c.
il grado di rifinanziamento è pari ad almeno il 100 per cento.

2 Il «leverage ratio» semplificato corrisponde al quoziente tra:

a.
i fondi propri di base; e
b.
la somma di tutti gli attivi di bilancio, dedotti l'avviamento e le partecipazioni, e di tutte le posizioni fuori bilancio.

3 La quota media di liquidità corrisponde al quoziente tra:

a.
la media calcolata sugli ultimi 12 mesi delle attività liquide di elevata qualità a fine mese («High Quality Liquid Assets», HQLA) secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 30 novembre 201244 sulla liquidità (OLiq); e
b.
il valore medio calcolato sugli ultimi 12 mesi del deflusso netto di fondi a fine mese secondo l'articolo 16 OLiq atteso sull'orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress per la quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR).

4 Il grado di rifinanziamento corrisponde al quoziente tra:

a.
la somma degli impegni risultanti da depositi della clientela, obbligazioni di cassa, prestiti con una durata residua superiore a un anno e mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie con una durata residua superiore a un anno, e dei fondi propri; e
b.
i crediti nei confronti della clientela e i crediti ipotecari.

5 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative ai capoversi 2-4.

Art. 47c Reiezione della richiesta

La FINMA può respingere la richiesta di semplificazioni se:

a.
non sono adempiute le condizioni secondo gli articoli 47a e 47b;
b.
contro la banca interessata ha adottato provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza, è stato avviato un procedimento secondo l'articolo 30 della legge del 22 giugno 200745 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o tale banca non ha preso i provvedimenti per il ripristino della situazione conforme secondo l'articolo 31 LFINMA negli ambiti seguenti:
1.
norme di comportamento secondo la legge del 15 giugno 201846 sui servizi finanziari,
2.
norme di comportamento sul mercato secondo la legge del 19 giugno 201547 sull'infrastruttura finanziaria,
3.
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo secondo la legge del 10 ottobre 199748 sul riciclaggio di denaro,
4.
operazioni transfrontaliere;
c.
la gestione dei rischi di tasso d'interesse è inadeguata oppure il rischio di tasso d'interesse è eccessivamente elevato rispetto ai fondi propri di base, al risultato da operazioni su interessi o alla capacità di sopportare i rischi, tenuto conto dell'insieme dei rischi.
Art. 47d Sopravvenuto inadempimento delle condizioni

1 Le banche che non adempiono più le condizioni di cui all'articolo 47b devono comunicarlo senza indugio alla FINMA.

2 Se constata che una banca non appartiene più alla categoria 4 o 5 oppure che sussiste un motivo di reiezione di cui all'articolo 47c, la FINMA lo comunica alla banca.

3 Nel caso delle comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2, la FINMA accorda alla banca un termine affinché questa possa nuovamente adempiere le condizioni. Generalmente questo termine è di un anno, ma può, in singoli casi motivati, essere abbreviato o prolungato. Se, scaduto questo termine, le condizioni non sono adempiute, non è più possibile beneficiare delle semplificazioni di cui all'articolo 47a.

Capitolo 2: Rischi di credito

Sezione 1: In generale

Art. 48 Definizione

1 Nel contesto del calcolo dei fondi propri necessari si definisce come rischio di credito il pericolo di una perdita risultante dal fatto che:

a.
una controparte non ottempera ai suoi impegni contrattuali; o
b.
il valore degli strumenti finanziari emessi da un terzo diminuisce, segnatamente il valore di titoli di partecipazione, strumenti su saggi di interesse o quote in investimenti collettivi di capitale.

2 Per rischio di credito della controparte in relazione a derivati, operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe si intende il rischio di credito nei confronti della controparte e non quello degli strumenti finanziari alla base delle operazioni.49

49 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 49 Posizioni da ponderare in funzione del rischio

1 Le posizioni devono essere ponderate in funzione del rischio, sempreché presentino un rischio di credito e non sia prevista alcuna deduzione dai fondi propri ai sensi degli articoli 31-40.

2 A tal fine si considerano posizioni:

a.
i crediti, comprese le pretese da crediti di impegno non iscritte negli attivi;
b.
i crediti correlati a cartolarizzazioni;
c.
le altre operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito;
d.
le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interesse che non figurano nel portafoglio di negoziazione;
e.
le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interesse che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l'approccio de minimis (art. 82 cpv. 1 lett. a);
f.
le posizioni nette in titoli propri e in partecipazioni qualificate che figurano nel portafoglio di negoziazione.

3 Le posizioni di controparti associate ai sensi dell'articolo 109, non articolate per controparte, devono essere ponderate con l'aliquota di rischio massima con la quale sono ponderate le singole controparti associate.

Art. 50 Approcci

1 La ponderazione delle singole posizioni ai fini del rilevamento dei fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di credito ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 lettera a è effettuata secondo uno dei seguenti approcci:

a.
l'AS-BRI (art. 63-75); o
b.
l'IRB (art. 77).

2 L'IRB e l'AS-BRI possono essere combinati.

3 L'applicazione dell'IRB esige l'autorizzazione della FINMA. Questa stabilisce le condizioni di autorizzazione.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai rischi di credito e alle cartolarizzazioni.

Sezione 2: Calcolo delle posizioni

Art. 51 Posizione netta

1 Le posizioni nette sono calcolate come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito («securities lending»), dedotti gli impegni derivanti dall'assunzione di titoli in prestito («securities borrowing»)
+
operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
+
impegni fissi di assunzione relativi a emissioni, con deduzione delle sottopartecipazioni cedute e delle sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il rischio di prezzo cui è esposta la banca
+
pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta
./.
impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta
+
impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta
./.
pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta.

2 L'importo di singole rettifiche di valore e accantonamenti iscritto nel passivo del bilancio va dedotto dalla posizione netta.

3 Le posizioni nette positive sono designate come posizioni lunghe nette e gli importi assoluti delle posizioni negative nette come posizioni corte nette.

Art. 52 Posizione netta in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario

1 Le posizioni nette in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario sono calcolate, tenuto conto delle esigenze supplementari di cui ai capoversi 2 e 3, come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più le posizioni sintetiche e i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito («securities lending»), dedotti gli impegni derivanti dall'assunzione di titoli in prestito («securities borrowing»)
+
operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
posizioni in relazione con operazioni d'emissione detenute per cinque o meno giorni lavorativi
+
pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta
./.
impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta
+
impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta
./.
pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta.

2 Nel caso degli strumenti detenuti direttamente che costituiscono capitale proprio o degli strumenti attraverso i quali sono detenuti indirettamente o sinteticamente strumenti di capitale proprio, esclusi gli strumenti propri di capitale proprio, la compensazione di posizioni lunghe e corte in strumenti di capitale proprio è ammessa soltanto se:50

a.
la posizione lunga e la posizione corta si riferiscono allo stesso strumento di capitale proprio; e
b.
la posizione corta dello strumento ha la stessa durata della posizione lunga o una durata residua di almeno un anno.

3 Nel caso degli strumenti propri di capitale proprio, per ogni componente (CET1, AT1 e T2) vanno determinate le seguenti posizioni nette, da dedurre conformemente agli articoli 32-34 dalla componente corrispondente:

a.
posizione netta in strumenti propri di capitale proprio detenuti direttamente o sinteticamente; le posizioni lunghe e corte possono essere compensate soltanto se si riferiscono al medesimo strumento di capitale proprio e la posizione corta non presenta un rischio di controparte;
b.
posizione netta in strumenti propri di capitale proprio detenuti indirettamente attraverso uno strumento finanziario quale un indice o un'opzione su un indice; la compensazione è possibile soltanto se la posizione lunga e la posizione corta si riferiscono al medesimo strumento di base; il rischio di controparte della posizione corta deve essere coperto.

50 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 53 Posizioni in operazioni fuori bilancio

1 Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito tramite i fattori di conversione del credito. Tale equivalente costituisce la posizione da ponderare in funzione del rischio.

2 Le banche che applicano l'IRB calcolano l'equivalente di credito di impegni eventuali e di impegni irrevocabili secondo le norme dell'AS-BRI se l'IRB non contiene norme in materia.

Art. 54 Impegni eventuali e impegni irrevocabili

1 Nel caso dell'AS-BRI l'equivalente di credito degli impegni eventuali e degli impegni irrevocabili è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l'allegato 1.

2 Gli impegni eventuali per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni possono essere trattati come crediti diretti, nei limiti della sottopartecipazione, nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.

Art. 55 Rischio di possibili adeguamenti di valore di derivati

1 Oltre ai rischi di credito della controparte su derivati secondo gli articoli 50 e 56, le banche devono coprire con fondi propri minimi il rischio di perdite di valore di mercato risultanti da adeguamenti di valore di derivati operati a causa del rischio di credito della controparte.

2 La FINMA determina il metodo di calcolo per i corrispondenti fondi propri minimi in funzione dei metodi di calcolo scelti per gli equivalenti di credito (art. 56) e per i rischi di mercato (art. 82). A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

3 La FINMA mette a disposizione delle banche che non hanno scelto né un metodo di calcolo di cui all'articolo 56 né un approccio di calcolo di cui all'articolo 82 un metodo di calcolo conservativo semplificato.

Art. 56 Metodi di calcolo per i derivati

1 Gli equivalenti di credito per i derivati possono essere calcolati a scelta secondo uno dei seguenti metodi:

a.
approccio standard; o
b.
metodo del modello «expected positive exposure» (metodo del modello EPE).51

2 L'applicazione del metodo del modello EPE esige l'autorizzazione della FINMA. Quest'ultima stabilisce le condizioni di autorizzazione.

3 Il calcolo dell'equivalente di credito in caso di compensazione legale o contrattuale ai sensi dell'articolo 61, alla quale partecipano più di due parti, è precisato dalla FINMA.

4 Questi metodi di calcolo si applicano a tutti i derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o fuori borsa.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).

Art. 5752 Approccio standard

1 Per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati secondo l'approccio standard, la somma dei costi di sostituzione stabiliti conformemente alla legislazione sulla vigilanza e dell'importo del potenziale futuro incremento di valore è moltiplicata per il fattore 1,4.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche secondo gli standard minimi di Basilea.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).

Art. 59 Metodo del modello EPE

1 La FINMA definisce il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati secondo il metodo del modello EPE. A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

2 Gli equivalenti di credito sono moltiplicati per il fattore EPE. La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

Art. 60 Strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione

1 La posizione netta in strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione che sono strumenti di capitale proprio di un'impresa attiva nel settore finanziario va calcolata secondo l'articolo 52.

2 La posizione netta in strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione del medesimo emittente che non figurano nel portafoglio di negoziazione e presentano la medesima ponderazione di rischio va calcolata secondo l'articolo 51.

3 Nel caso delle posizioni che non figurano nel portafoglio di negoziazione l'effettivo fisicamente disponibile va preso in considerazione al valore contabile.

4 I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti agli strumenti su saggi di interesse e ai titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l'approccio de minimis (art. 82 cpv. 1 lett. a).

Art. 61 Misure di riduzione dei rischi

1 Le seguenti misure di riduzione dei rischi possono essere considerate nel calcolo delle posizioni:

a.
la compensazione legale e contrattuale («netting»);
b.
le garanzie;
c.
i derivati di credito; e
d.
altre garanzie.

2 Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che le misure di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici.

3 La FINMA precisa le misure di riduzione dei rischi.

Art. 62 Transazioni collateralizzate

1 La banca può tenere conto delle garanzie di cui all'articolo 61 capoverso 1 lettera d, a scelta secondo:

a.
l'approccio semplificato;
b.
l'approccio completo.

2 Nell'approccio semplificato le quote collateralizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.

3 Nell'approccio completo la posizione è compensata con la quota di posizione collateralizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale.

4 La FINMA precisa gli approcci.

5 Nel calcolo degli equivalenti di credito secondo gli articoli 56-59 è tenuto conto di tutte le garanzie computabili emesse o ricevute dalla banca ai fini della collateralizzazione di derivati.54

54 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).

Sezione 3:
Classi di posizione e relativa ponderazione secondo l'AS-BRI

Art. 63 Classi di posizione

1 Le banche ordinano le singole posizioni per classi di posizione.

2 Le singole posizioni possono essere ponderate in funzione di un rating esterno nelle seguenti classi di posizione:

a.
governi centrali e banche centrali;
b.
enti di diritto pubblico;
c.
Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Fondo monetario internazionale (FMI) e banche multilaterali di sviluppo;
d.
banche e società di intermediazione mobiliare;
e.
istituzioni comuni;
f.
borse e stanze di compensazione;
g.
imprese.

3 Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni:

a.
persone fisiche e piccole imprese (posizioni «retail»);
b.
obbligazioni fondiarie svizzere;
c.
posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare;
d.
posizioni postergate;
e.
posizioni in sofferenza;


f.55
titoli di partecipazione;
fbis.56
quote di patrimoni collettivi gestiti;
g.
altre posizioni.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).

56 Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).

Art. 64 Applicazione di rating esterni

1 Nel quadro dell'AS-BRI le banche possono ponderare le posizioni con rating di agenzie di rating, sempreché queste agenzie siano riconosciute a tale scopo dalla FINMA.

2 La FINMA assegna i rating delle agenzie di rating riconosciute alle singole classi di rating e stabilisce la ponderazione dei rischi delle singole classi.

3 L'applicazione di rating esterni deve essere basata su una strategia concreta, specifica all'istituto. Tale strategia deve essere coerentemente osservata.

4 La banca che pondera le posizioni sulla base di rating di agenzie di rating esterne deve in linea di massima ponderare tutte le posizioni ad eccezione della classe di posizione imprese sulla base di rating esterni. Se pondera anche le posizioni della classe di posizione imprese sulla base di rating esterni, deve in linea di massima ponderare tutte le posizioni di questa classe sulla base di rating esterni.

5 Se la banca pondera le posizioni senza applicare rating esterni o se non esistono rating di un'agenzia di rating riconosciuta per ponderare una posizione, devono essere applicati i fattori di ponderazione della classe di rating «senza rating».

Art. 66 Calcolo delle posizioni da ponderare

1 Le posizioni delle classi di posizione di cui all'articolo 63 capoverso 2 devono essere ponderate secondo l'allegato 2 nel caso dell'approccio AS-BRI.

2 Le posizioni delle classi di posizione di cui all'articolo 63 capoverso 3 lettere a-e e g devono essere ponderate secondo l'allegato 3.

3 Le posizioni della classe di posizione di cui all'articolo 63 capoverso 3 lettera f devono essere ponderate secondo l'allegato 4.

3bis Le posizioni della classe di posizione di cui all'articolo 63 capoverso 3 lettera fbis devono essere ponderate secondo le disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA. A tale scopo la FINMA si fonda sugli standard minimi di Basilea.57

4 Le posizioni nette in strumenti su saggi di interesse di cui all'articolo 60 devono essere assegnate alla classe di posizione dell'emittente e ponderate in modo corrispondente.

5 Nel caso delle posizioni sotto forma di strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario la ponderazione secondo i capoversi 3 e 4 si riferisce alla parte della posizione netta di cui all'articolo 52 non dedotta dai fondi propri in base all'approccio di deduzione corrispondente (art. 33).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).

Art. 67 Posizioni in valuta locale nei confronti degli Stati centrali e delle banche centrali

Se l'autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede, per le posizioni in valuta locale nei confronti dello Stato centrale o della banca centrale di tale Paese, una ponderazione del rischio inferiore a quella prevista dall'articolo 66 capoverso 1, le banche possono ponderare in modo analogo simili posizioni, sempreché queste siano rifinanziate in valuta locale di detto Paese e la vigilanza sulle banche in detto Paese sia adeguata. La ponderazione per analogia si applica alla quota di questa posizione rifinanziata in valuta locale.

Art. 68 Banche e società di intermediazione mobiliare

1 Le società di intermediazione mobiliare possono essere assegnate alla classe di posizione banche e società di intermediazione mobiliare (art. 63 cpv. 2 lett. d) soltanto se sottostanno a una vigilanza equivalente a quella sulle banche.

2 Le posizioni compensate di operazioni fuori bilancio sono assegnate al segmento di scadenza di più breve durata delle posizioni compensate.

3 Alle posizioni nei confronti di banche senza rating esterno, escluse le aperture di credito autoliquidanti a breve per il finanziamento del commercio, non può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello applicato alle posizioni nei confronti dello Stato di localizzazione.58

58 Introdotto dall'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 69 Borse e stanze di compensazione

1 Le stanze di compensazione sono istituti tramite i quali sono adempiute le prestazioni previste dai contratti negoziati.

2 Nel caso dei rischi di credito i fattori di ponderazione del rischio dello 0 o del 2 per cento di cui all'allegato 2 si applicano soltanto se una controparte centrale regolata interviene immediatamente nella transazione tra due partecipanti al mercato e se è istituito un adeguato e completo sistema di collateralizzazione come base dell'esercizio della funzione di questa controparte centrale.

3 Questo sistema di collateralizzazione è segnatamente considerato adeguato e completo se:

a.
i contratti sono valutati quotidianamente ai corsi del mercato ed è effettuata quotidianamente una compensazione dei margini;
b.
le variazioni di valore attese per il giorno successivo sono ulteriormente e costantemente collateralizzate con un elevato livello di confidenza; e
c.
è garantita la copertura di perdite inattese.
4 La FINMA disciplina i criteri supplementari per le controparti centrali in relazione con i derivati e le operazioni pronti contro termine («repo») o analoghe conformemente agli standard minimi di Basilea.
Art. 70 Rischi di credito e impegni di garanzia nei confronti di controparti centrali

1 Nel caso delle banche che agiscono in qualità di membri compensatori di una controparte centrale nell'ambito di derivati negoziati in borsa o fuori borsa e operazioni pronti contro termine o analoghe, la FINMA disciplina il metodo volto a determinare i fondi propri minimi destinati a coprire i rischi risultanti dagli impegni di garanzia espliciti e impliciti nei confronti della controparte centrale. A tale scopo la FINMA si fonda sugli standard minimi di Basilea.

2 Le controparti centrali sono stanze di compensazione che si pongono quali parti tra le controparti di contratti e garantiscono l'adempimento della prestazione dei contratti durante la loro intera durata.

3 I membri compensatori sono autorizzati a intervenire quali parti in una transazione diretta con la controparte centrale, indipendentemente dal fatto che esse lo facciano per conto proprio o in quanto intermediari tra la controparte centrale e altri partecipanti al mercato.

Art. 71 Posizioni nei confronti di imprese senza rating

Se la banca pondera le posizioni nei confronti di imprese applicando rating, alle posizioni senza rating si applica il fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento o quello del corrispondente Stato centrale, sempreché esso sia superiore al 100 per cento.

Art. 72 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

1 Gli immobili d'abitazione sono immobili utilizzati o dati in locazione dal mutuatario stesso.

2 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili devono essere assegnati alle categorie di immobili di cui all'allegato 3 in modo corrispondente all'utilizzazione futura dell'opera finanziata.

3 Il fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento degli immobili d'abitazione all'estero si applica soltanto se per questi immobili può essere garantita una gestione dei rischi adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili d'abitazione svizzeri.

4 Nel calcolo della posizione determinante per la ponderazione del rischio conformemente all'allegato 3 gli averi previdenziali costituti in pegno e i diritti alle prestazioni di previdenza costituti in pegno ai sensi dell'articolo 30b della legge federale del 25 giugno 198259 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'articolo 4 dell'ordinanza del 13 novembre 198560 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute sono presi in considerazione come fondi propri del mutuatario, sempreché:

a.
la costituzione in pegno sussista come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare;
b.
l'immobile sia un immobile utilizzato dal mutuatario stesso; e
c.
le esigenze minime di cui al capoverso 5 siano adempiute.

5 Il fattore di ponderazione per le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui all'allegato 3 è del 100 per cento qualora l'operazione di credito non adempia le esigenze minime di un'autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo in virtù dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200761 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Le esigenze minime devono prevedere:

a.
una quota minima adeguata di fondi propri di cui il mutuatario deve disporre per il finanziamento che non proviene né da una costituzione in pegno di cui all'articolo 30b LPP né da un prelievo anticipato di cui all'articolo 30c LPP;
b.
un ammortamento del capitale adeguato per quanto concerne la durata e l'ammontare.
Art. 73 Titoli di partecipazione

Le posizioni nette in titoli di partecipazione devono essere ponderate conformemente all'allegato 4. Sono escluse le quote di posizioni nette che:

a.
devono essere dedotte dalle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli 31-40; o
b.
devono essere ponderate conformemente all'articolo 40 capoverso 2.
Art. 74 Anticipazioni su titoli («crediti lombard»)

Le anticipazioni su titoli possono essere ponderate singolarmente nel quadro della pertinente classe di posizione secondo l'approccio semplificato (art. 62 cpv. 1 lett. a) o l'approccio completo (art. 62 cpv. 1 lett. b).

Art. 76 Posizioni da transazioni non regolate

1 I valori positivi di rimpiazzo delle posizioni risultanti da transazioni non regolate in divise, in valori mobiliari e in merci, che presentano un rischio di perdita consecutivo al regolamento ritardato o mancato (posizioni da transazioni non regolate) e sono regolate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di esecuzione dei pagamenti o delle transazioni in valori mobiliari, sono ponderati come segue:

Numero di giorni feriali bancari dopo la data d'adempimento convenuta

Ponderazione del rischio

5-15

100 %

16-30

625 %

31-45

937,5 %

46 od oltre

1250 %

2 Le posizioni da transazioni non regolate, che sono regolate in altro modo, vanno trattate come segue:

a.
la banca che ha fornito la propria prestazione tratta l'operazione come un credito fino al momento della fornitura della controprestazione. Se le posizioni non sono materiali, al posto della ponderazione in funzione del rating può essere applicato anche un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento;
b.
se la controprestazione non è fornita cinque giorni feriali bancari dopo la scadenza del termine d'adempimento convenuto, il valore fornito e un eventuale valore positivo di rimpiazzo sono ponderati al 1250 per cento.

3 Le operazioni pronti contro termine e le operazioni pronti contro termine in acquisto («reverse repo»), nonché i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito e gli impegni derivanti dall'assunzione di titoli in prestito sono trattati esclusivamente secondo l'articolo 75.

Sezione 4: Approccio basato sui rating interni

Art. 77

1 Le banche che applicano l'approccio basato sui rating interni (IRB) per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio e per la determinazione dei fondi propri necessari relativamente ai rischi di credito possono optare tra:

a.
l'IRB semplificato (F-IRB62); o
b.
l'IRB avanzato (A-IRB63).

2 La FINMA precisa il calcolo. A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

3 In assenza di regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell'AS-BRI.

62 Foundation IRB.

63 Advanced IRB.

Capitolo 3: Rischi senza controparte

Art. 78 Definizione

È definito rischio senza controparte il pericolo di perdite consecutive alle variazioni di valore o alla liquidazione di attivi senza controparte come gli immobili e altri investimenti materiali.

Art. 79 Ponderazione

1 Per coprire i rischi senza controparte le seguenti posizioni vanno ponderate al 100 per cento:

a.
gli immobili;
b.
gli altri investimenti materiali e gli investimenti da ammortare iscritti a bilancio sotto altri attivi, sempreché questi non siano dedotti dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente all'articolo 32 lettera c.
2 Il saldo attivo del conto di compensazione va ponderato allo 0 per cento.

Capitolo 4: Rischi di mercato

Sezione 1: In generale

Art. 80 Principio

1 I rischi di mercato di strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, nonché di posizioni in divise, oro e materie prime nell'insieme della banca devono essere coperti con fondi propri.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai rischi di mercato.

Art. 81 Definizione

È definito rischio di mercato il pericolo di perdite consecutive alle fluttuazioni di valore di una posizione provocate da una modifica dei fattori che ne determinano il prezzo, come il prezzo delle azioni o delle materie prime, i corsi del cambio e i saggi di interesse e le loro singole volatilità.

Art. 82 Approcci di calcolo

1 I mezzi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato possono essere calcolati applicando i seguenti approcci:

a.
l'approccio de minimis;
b.
l'approccio standard dei rischi di mercato; o
c.
l'approccio modello dei rischi di mercato.

2 Se vengono applicati diversi di questi approcci, i fondi propri minimi risultano dalla somma dei fondi propri minimi calcolati in funzione di questi approcci.

Sezione 2: Approccio de minimis

Art. 83

1 Le banche che non superano determinati valori limite possono calcolare conformemente agli articoli 66-76 i fondi propri minimi per gli strumenti su saggi di interesse e i titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione. A tale scopo applicano le disposizioni del medesimo approccio applicato alla copertura dei rischi di credito.

2 La FINMA stabilisce i valori limite.

Sezione 3: Approccio standard dei rischi di mercato

Art. 84 Strumenti su saggi di interesse del portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi di interesse risultano dalla moltiplicazione della posizione netta per emissione con le aliquote di cui all'allegato 5.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dei fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi d'interesse derivanti da cartolarizzazioni con parti suddivise secondo i rischi.

3 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio generale di mercato degli strumenti su saggi di interesse corrispondono alla somma dei valori determinati per ciascuna valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata.

Art. 85 Strumenti su azioni del portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti su azioni ammontano all'8 per cento della somma delle posizioni nette per emittente.

2 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio generale di mercato degli strumenti su azioni ammontano all'8 per cento della somma delle posizioni nette per mercato nazionale.

Art. 86 Posizioni in divise

I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di mercato delle posizioni in divise ammontano all'8 per cento della somma delle posizioni lunghe nette o della somma delle posizioni corte nette. È determinante il valore più elevato.

Art. 87 Posizioni in oro e materie prime

1 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di mercato delle posizioni in oro ammontano all'8 per cento della posizione netta.

2 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di mercato delle posizioni in materie prime vanno definiti conformemente al metodo del segmento di scadenza o al metodo semplificato.

Sezione 4: Approccio modello dei rischi di mercato

Art. 88

1 L'applicazione dell'approccio modello dei rischi di mercato necessita dell'autorizzazione della FINMA. Quest'ultima stabilisce le condizioni di autorizzazione.

2 La FINMA precisa le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l'approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea.

3 La FINMA stabilisce nei singoli casi i moltiplicatori previsti nell'approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo tiene conto dell'adempimento dei requisiti per l'autorizzazione e dell'esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all'istituto. Ogni moltiplicatore è almeno pari a 3,0.

Capitolo 5: Rischi operativi

Sezione 1: In generale

Art. 89 Definizione

È definito rischio operativo il pericolo di perdite consecutive all'inadeguatezza o all'inefficacia delle procedure interne, delle persone o dei sistemi oppure dovute a eventi esterni. Vi sono compresi i rischi legali, non però i rischi strategici e i rischi per la reputazione.

Art. 90 Approcci di calcolo

1 Per determinare i fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi operativi le banche possono optare tra i seguenti approcci:

a.
l'approccio dell'indicatore di base;
b.
l'approccio standard;
c.
gli approcci specifici agli istituti (AMA).

2 L'applicazione di un approccio specifico all'istituto necessita dell'approvazione della FINMA.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative agli approcci.

Art. 91 Indicatore di ricavo

1 Le banche che determinano i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi secondo l'approccio dell'indicatore di base o secondo l'approccio standard devono calcolare a tale scopo un indicatore di ricavo per ciascuno dei tre anni precedenti. L'indicatore di ricavo corrisponde alla somma delle seguenti poste del conto economico:

a.64
il risultato lordo delle operazioni su saggi di interesse;
b.
il risultato delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;
c.65
il risultato delle attività di negoziazione e dell'opzione «fair-value»;
d.
il ricavo da partecipazioni non consolidate; e
e.
il risultato degli immobili.

2 Tutti i ricavi provenienti da convenzioni di subfornitura nelle quali la banca stessa figura come fornitrice di servizi vanno considerati come parti integranti dell'indicatore di ricavo.

3 Se la banca svolge il ruolo di subcommittente di una prestazione di servizi, le spese corrispondenti possono essere dedotte dall'indicatore di ricavo soltanto se la subfornitura è effettuata e registrata su base consolidata all'interno del medesimo gruppo finanziario.

4 Sempreché la FINMA lo autorizzi, per la determinazione dell'indicatore di ricavo le banche possono applicare standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale al posto delle norme svizzere in materia di rendiconto.

64 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

65 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Sezione 2: Approcci

Art. 92 Approccio dell'indicatore di base

1 I fondi propri minimi corrispondono al 15 per cento della media degli indicatori di ricavo dei tre anni precedenti. Vanno presi in considerazione soltanto gli anni nei quali l'indicatore è positivo.

2 La FINMA può fare dipendere l'applicazione dell'approccio dell'indicatore di base da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 93 Approccio standard

1 I fondi propri minimi sono calcolati come segue:

a.
per ogni ambito di attività e per ognuno dei tre anni precedenti è calcolato un indicatore di ricavo che viene moltiplicato per il coefficiente di cui al capoverso 2;
b.
i valori numerici risultanti devono essere addizionati per ogni anno. In questo contesto i valori negativi dei singoli ambiti di attività possono essere computati con i valori positivi di altri ambiti di attività;
c.
i fondi propri minimi corrispondono all'importo della media triennale. Per il calcolo della media gli eventuali addendi negativi sono parificati a zero.

2 Le attività devono essere assegnate ai seguenti ambiti e moltiplicate per i relativi coefficienti:

a.
finanziamento di imprese / consulenza di imprese 18 %
b.
negoziazione 18 %
c.
attività bancaria al dettaglio per i privati 12 %
d.
attività bancaria al dettaglio per le ditte 15 %
e.
traffico dei pagamenti / regolamento dei titoli 18 %
f.
attività di deposito e depositi fiduciari 15 %
g.
gestione patrimoniale istituzionale 12 %
h.
attività di commissione su titoli 12 %

3 La FINMA può fare dipendere l'applicazione dell'approccio standard da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 94 Approcci specifici agli istituti (AMA)

1 Le banche possono determinare i fondi propri minimi applicando un approccio specifico all'istituto.

2 La FINMA accorda l'autorizzazione necessaria se la banca dispone di un modello che le consente di quantificare i rischi operativi applicando dati interni ed esterni di perdita, analisi di scenari nonché i fattori determinanti del contesto di attività e del sistema interno di controllo.

Titolo quarto: Ripartizione dei rischi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto

Art. 9566 Grandi rischi e altri rischi di credito rilevanti

1 Sussiste un grande rischio se la posizione complessiva nei confronti di una controparte o di un gruppo di controparti associate raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.

2 Le banche devono identificare i grandi rischi e gli altri rischi di credito rilevanti nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate, sorvegliarli e osservare i relativi obblighi di comunicazione.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 9667 Posizioni da considerare e posizione complessiva

1 Nell'identificazione e nella sorveglianza dei grandi rischi devono essere considerate tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio del portafoglio della banca e di quello di negoziazione, legate a rischi di credito o a rischi di credito della controparte, nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate.

2 Le posizioni considerate devono essere aggregate in una posizione complessiva.

3 Nel calcolo della posizione complessiva non devono essere considerate:

a.
le posizioni dedotte dai fondi propri di base conformemente agli articoli 31-40 per l'importo dedotto;
b.
le posizioni infragiornaliere nei confronti di banche.

4 Le posizioni che ai fini della determinazione dei fondi propri minimi sono ponderate al 1250 per cento devono essere incluse nella posizione complessiva.

5 La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive nei confronti delle singole controparti.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Sezione 2: Limiti massimi dei grandi rischi

Art. 9768 Limite massimo dei singoli grandi rischi

1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.

2 Questo limite massimo non si applica:

a.
alle posizioni nei confronti di banche centrali e governi centrali;
b.
alle posizioni con una garanzia espressa di controparti ai sensi della lettera a;
c.
alle posizioni coperte da garanzie finanziarie di controparti ai sensi della lettera a;
d.
alle posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate derivanti da prestazioni di servizi relative a compensazioni (prestazioni di servizi di compensazione).

3 La determinazione delle posizioni si basa sull'articolo 119 capoverso 3.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 9869 Limite massimo dei grandi rischi nei confronti di banche e di società di intermediazione mobiliare

In deroga all'articolo 97 capoverso 1, per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all'allegato 3 OBCR70 il limite massimo per i singoli grandi rischi nei confronti di banche e di società di intermediazione mobiliare, sempreché non si tratti di banche o di gruppi finanziari designati come di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 capoverso 3 LBCR o secondo l'articolo 136 capoverso 2 lettera b, ammonta al 100 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

70 RS 952.02

Art. 9971 Superamento del limite massimo

1 Il limite massimo di un grande rischio non può essere superato, salvo nei casi di cui ai capoversi 2 e 3.

2 Il superamento è ammesso se è legato all'esecuzione del traffico dei pagamenti dei clienti e non supera i cinque giorni feriali bancari.

3 È inoltre possibile superare il limite massimo se il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese attive nel settore finanziario.

4 L'importo che supera il limite massimo a seguito di una riunione secondo il capoverso 3 non può essere ulteriormente aumentato in modo attivo. L'eccedenza deve essere eliminata entro due anni a decorrere dall'esecuzione legale della riunione.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Sezione 3:72
Obblighi di comunicazione in relazione ai grandi rischi e ad altri rischi di credito rilevanti

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti

1 La banca deve comunicare al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo tutti i grandi rischi e gli altri rischi di credito rilevanti esistenti:

a.
trimestralmente, su base individuale;
b.
semestralmente, su base consolidata.

2 Le comunicazioni devono essere effettuate sul modulo stabilito dalla FINMA e trasmesse entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e alla Banca nazionale svizzera.

3 Per le comunicazioni valgono i seguenti giorni di riferimento:

a.
posizione complessiva: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali;
b.
fondi propri di base: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali o precedenti.

4 Devono essere comunicati segnatamente:

a.
tutti i grandi rischi;
b.
tutte le posizioni che, senza l'applicazione della riduzione dei rischi secondo l'articolo 119 capoverso 1, ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili;
c.
tutte le posizioni complessive alle quali non si applica alcun limite massimo e che ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili.

5 Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali.

6 Le posizioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere comunicate sotto forma di valori sia prima che dopo l'applicazione della riduzione dei rischi secondo l'articolo 119 capoverso 1.

7 Se un grande rischio concerne un membro degli organi della banca, un partecipante qualificato della banca ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis LBCR o una persona o società loro vicina, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni con gli organi».

8 Se concerne una società del gruppo, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere comunicate le parti della posizione operazioni del gruppo eccettuate dal limite massimo ai sensi degli articoli 111a capoverso 1 e 112 capoverso 2 lettera d.

9 La società di audit esamina i sistemi di controllo interno alla banca implementati per garantire la corretta identificazione e comunicazione dei rischi e valuta l'evoluzione di questi ultimi.

Art. 101 Comunicazione di superamenti non ammessi

Se constata che un grande rischio supera il limite massimo, senza che si tratti di un'eccezione ai sensi dell'articolo 99, la banca ne deve informare senza indugio la società di audit e la FINMA e correggere l'eccedenza entro breve termine. Tale termine deve essere approvato dalla FINMA. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i superamenti del limite massimo dovuti all'osservanza del principio della contabilizzazione alla data di negoziazione e relativi a operazioni che, in base ai giorni di valuta, saranno regolate nei due giorni feriali bancari successivi.

Art. 102 Comunicazione di posizioni interne al gruppo

La banca deve redigere trimestralmente una comunicazione delle posizioni interne al gruppo ai sensi dell'articolo 111a e trasmetterla alla società di audit, alla Banca nazionale svizzera nonché all'organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo unitamente alla comunicazione dei grandi rischi esistenti ai sensi dell'articolo 100. In questo contesto va operata una distinzione tra società del gruppo secondo l'articolo 111a capoverso 1 e società del gruppo secondo l'articolo 111a capoverso 3.

Sezione 4: Principi di calcolo

Art. 103 Impegni fissi di sottoscrizione di emissioni

Le posizioni specifiche agli emittenti per impegni fissi di sottoscrizione di emissioni sono calcolate come segue:

a.
dagli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni di titoli di credito e di titoli di partecipazione possono essere dedotte le sottopartecipazioni cedute e le sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il relativo rischio di mercato della banca;
b.
l'importo risultante deve essere moltiplicato per uno dei seguenti fattori di conversione del credito:
1.
0,05 dal e compreso il giorno in cui l'impegno fisso di sottoscrizione è stato assunto irrevocabilmente,
2.
0,1 il giorno della liberazione dell'emissione,
3.
0,25 il secondo e il terzo giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione,
4.
0,5 il quarto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione,
5.
0,75 il quinto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione,
6.
1 dal e compreso il sesto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione.
Art. 10975 Gruppo di controparti associate

1 Sono considerate gruppo di controparti associate le controparti:

a.
fra le quali vi è un rapporto di controllo o un'interdipendenza economica;
b.
detenute come partecipazione dalla medesima persona o che ne sono dominate direttamente o indirettamente; o
c.
che formano un consorzio.

2 I gruppi di controparti associate devono essere trattati come singola unità.

3 Se la posizione complessiva nei confronti di una singola controparte supera il 5 per cento dei fondi propri di base computabili, entro tre mesi, e in seguito con cadenza adeguata, deve essere verificata l'esistenza di un'interdipendenza economica fra le controparti.

4 Le controparti centrali non sono considerate un gruppo di controparti associate se le posizioni esistenti nei loro confronti riguardano prestazioni di servizi di compensazione.

5 Le imprese dell'ente pubblico giuridicamente indipendenti non sono considerate, congiuntamente all'ente di diritto pubblico che le domina, un gruppo di controparti associate se:

a.
l'ente di diritto pubblico non risponde per legge degli impegni dell'impresa; o
b.
l'impresa è una banca.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 110 Posizioni nei confronti di un consorzio

1 Le posizioni nei confronti di un consorzio sono computate ai singoli consorziati in funzione della loro quota.

2 In caso di solidarietà passiva, la banca deve computare l'intera posizione nei confronti del consorziato la cui solvibilità è stata classificata al massimo rango nell'ambito della decisione di erogazione del credito.

Art. 111a76 Posizioni interne al gruppo

1 Se la banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata, le posizioni interne al gruppo nei confronti di società del gruppo integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi possono essere eccettuate dal limite massimo di cui all'articolo 97 se le società del gruppo:

a.
sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata; o
b.
hanno come controparte esclusiva le società del gruppo che sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata.

2 La FINMA è autorizzata a limitare in modo adeguato nelle disposizioni d'esecuzione l'eccezione applicabile alle posizioni interne al gruppo prevista al capoverso 1.

3 Le posizioni interne al gruppo nei confronti di altre società del gruppo sottostanno in modo aggregato al limite massimo ordinario del 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.

76 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Sezione 5: Allentamenti e inasprimenti

Art. 11277

1 La FINMA disciplina in quale misura possono essere previste agevolazioni nell'adempimento delle norme in materia di ripartizione dei rischi per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR78.

2 La FINMA può inoltre allentare o inasprire le norme in materia di ripartizione dei rischi. Può segnatamente:

a.
stabilire per singole posizioni complessive limiti di comunicazione inferiori o limiti massimi inferiori;
b.
prescrivere limiti massimi per gli immobili detenuti direttamente o indirettamente da una banca;
c.
ammettere, previa domanda, superamenti momentanei del limite massimo;
d.
dichiarare non applicabile l'eccezione al limite massimo ai sensi dell'articolo 111a capoverso 1 per singole società del gruppo o per l'insieme delle stesse, oppure estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 111a capoverso 1;
e.
esentare dall'inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell'articolo 111a capoversi 1 e 3 singole società del gruppo non attive nel settore finanziario;
f.
esentare dall'inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell'articolo 111a capoversi 1 e 3 partecipazioni da non includere nel consolidamento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a;
g.
ridurre o aumentare per una singola controparte le aliquote di ponderazione applicabili;
h.
impartire un termine diverso da quello di cui all'articolo 99 capoverso 4;
i.
consentire, in circostanze particolari che la banca deve motivare, che le parti interessate non siano considerate un gruppo di controparti associate, anche se adempiono le condizioni previste all'articolo 109 capoverso 1;
j.
consentire che le controparti non siano considerate un gruppo di controparti associate, a condizione che la banca dimostri che una controparte possa risolvere i problemi finanziari o l'inadempienza di una controparte strettamente legata a essa sotto il profilo economico e trovare un altro partner commerciale o un altro finanziatore entro un termine ragionevole.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

78 RS 952.02

Capitolo 2:79 Calcolo della posizione complessiva

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Sezione 1: Ponderazione

Art. 113

1 Le posizioni nei confronti di una controparte devono essere in linea di massima ponderate con l'aliquota del 100 per cento.

2 Devono essere ponderate diversamente le posizioni:

a.
nei confronti dei Cantoni delle classi di rating 1 e 2: con l'aliquota del 20 per cento;
b.
in obbligazioni fondiarie svizzere emesse secondo la legge del 25 giugno 193080 sulle obbligazioni fondiarie: con l'aliquota del 10 per cento;
c.
in titoli di credito coperti di cui all'articolo 118 capoverso 1 lettera c: con l'aliquota del 20 per cento.

Sezione 2: Somma

Art. 114

Per la determinazione della posizione complessiva nei confronti di una controparte occorre sommare le rispettive posizioni nel portafoglio di negoziazione con le posizioni nel portafoglio della banca. Non è consentito compensare le posizioni corte nel portafoglio di negoziazione con quelle lunghe nel portafoglio della banca.

Sezione 3: Calcolo delle posizioni in generale

Art. 115 Derivati, operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari nonché altri strumenti che presentano un rischio di credito della controparte

1 I valori delle posizioni per i derivati che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione devono essere calcolati in relazione al rischio di credito della controparte secondo l'articolo 57.

2 Per i derivati non lineari che figurano nel portafoglio di negoziazione, nel valore delle posizioni deve inoltre essere calcolato il rischio di credito dei valori patrimoniali sottostanti («underlyings») ipotizzando una perdita di valore totale.

3 I valori delle posizioni per le operazioni di mutuo, le operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari, che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione, devono essere calcolati secondo l'approccio semplificato o completo disponibili per il calcolo dei fondi propri minimi. Gli approcci modello non possono essere applicati. La FINMA emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 116 Altre posizioni in bilancio

Per le posizioni in bilancio che figurano nel portafoglio della banca ma non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 115, è determinante il valore contabile del rendiconto. Le singole rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni in bilancio possono essere dedotti. In alternativa la banca può utilizzare anche il valore lordo senza dedurre le singole rettifiche di valore e gli adeguamenti di valore.

Art. 117 Posizioni fuori bilancio

1 Le posizioni fuori bilancio che figurano nel portafoglio della banca devono essere convertite nel loro equivalente di credito applicando il fattore di conversione del credito secondo l'allegato 1. Le singole rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni fuori bilancio possono essere dedotti. Se si tratta delle posizioni di cui all'allegato 1 numero 1.3, occorre applicare un fattore di conversione del credito pari allo 0,1 anziché allo 0,0.

2 Agli impegni di credito irrevocabili nell'ambito di un credito sindacato devono essere applicati i seguenti fattori di conversione del credito:

a.
0,1 dal momento dell'assunzione dell'impegno da parte della banca fino a quello della ricezione e della conferma da parte della controparte;
b.
0,5 dal e compreso il momento dell'accettazione dell'impegno della banca da parte della controparte fino al momento dell'avvio della fase di sindacazione;
c.
0,5 per la quota non sindacata durante la fase di sindacazione, nonché 1 per la quota propria prevista;
d.
1,0 per l'intera quota non sindacata dopo 90 giorni (rischio residuo).
Art. 118 Disposizioni di esecuzione della FINMA concernenti il calcolo delle diverse posizioni

1 La FINMA disciplina il calcolo:

a.
delle posizioni nel portafoglio di negoziazione;
b.
delle posizioni nei confronti di controparti centrali;
c.
delle posizioni in titoli di credito coperti;
d.
delle posizioni in investimenti collettivi di capitale, cartolarizzazioni e altre strutture di investimento;
e.
di ulteriori posizioni.

2 A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

Sezione 4: Riduzione dei rischi

Art. 119

1 Nel calcolo delle posizioni complessive è possibile considerare:

a.
la compensazione di posizioni in bilancio («netting»);
b.
le garanzie;
c.
i derivati di credito;
d.
le garanzie riconosciute secondo l'AS-BRI.

2 Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che questi strumenti di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

Titolo quinto: Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 12481 Principio

1 Oltre alle esigenze, applicabili a tutte le banche, relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi giusta i titoli secondo, terzo e quarto, alle banche di rilevanza sistemica si applicano anche le esigenze particolari del presente titolo.

2 L'entità delle esigenze particolari è definita al massimo livello del gruppo finanziario.

3 Le esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR82 e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla LIsFi da:

a.
le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica;
b.
l'unità superiore di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest'ultimo comprende un'unità di cui alla lettera a;
c.
le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un'unità di cui alla lettera a; e
d.
le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario.83

4 In singoli casi, la FINMA può escludere le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica, ma la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.84

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

82 RS 952.0

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 124a85 Banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale e non attive a livello internazionale

1 Si considerano attive a livello internazionale le banche di rilevanza sistemica che sono designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».

2 In caso di revoca della qualifica secondo il capoverso 1, la FINMA può continuare a designare come attive a livello internazionale le banche di rilevanza sistemica qualora ciò si rivelasse necessario, segnatamente in considerazione della loro forte esposizione all'estero.

3 Le altre banche di rilevanza sistemica non sono considerate attive a livello internazionale.

85 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Capitolo 2:
Capitale convertibile e strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza
88

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 126 Capitale convertibile89

1 Sono considerati capitale convertibile il capitale di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b LBCR in combinato disposto con l'articolo 13 LBCR, nonché il capitale derivante da prestiti con rinuncia al credito conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LBCR, sempreché adempiano le condizioni di cui al presente capitolo.

2 Il capitale convertibile è emesso a destinazione di investitori esterni al gruppo finanziario:

a.
dalla società madre del gruppo;
b.
da una società del gruppo creata appositamente a tale scopo da gruppi finanziari e da conglomerati finanziari a predominanza bancaria; o
c.
da un'altra società del gruppo, previa approvazione della FINMA.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 126a90 Strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza

1 Gli strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond») possono essere computati nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 soltanto se tali strumenti:91

a.
sono interamente versati;
b.
sono emessi da un'unità svizzera;
c.
sono soggetti al diritto e al foro svizzeri; in casi motivati la FINMA può concedere deroghe se viene fornita la prova che la conversione o la riduzione del credito ordinata dalla FINMA è legalmente eseguibile nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici;
d.
sono emessi dalla società madre del gruppo oppure, tenendo conto degli standard internazionali e con l'approvazione della FINMA, da una società del gruppo costituita esclusivamente a tale scopo, purché sia garantita la possibilità di ricorrere a tali strumenti per coprire le perdite in occasione di una procedura di risanamento;
e.
sono postergati legalmente o contrattualmente ad altri impegni dell'emittente o sono postergati strutturalmente ad impegni di altre società del gruppo;
f.
non contengono un'opzione di risoluzione anticipata da parte dei creditori;
g.
non sono compensabili né collateralizzati o garantiti in modo tale da limitare la copertura della perdita nell'applicazione di misure in caso di insolvenza;
h.
nelle loro condizioni contengono una clausola incondizionata e irrevocabile, secondo cui i creditori si dichiarano d'accordo su un'eventuale conversione o riduzione del credito ordinata dall'autorità di vigilanza nell'ambito di una procedura di risanamento;
i.
non contengono operazioni in derivati né, fatte salve eventuali operazioni di copertura, sono collegati a operazioni in derivati;
j.
non sono stati acquistati né direttamente né indirettamente mediante finanziamento dalla banca emittente o da una delle sue società del gruppo;
k.92
sono stati emessi con l'approvazione della FINMA o sono integrati in un quadro di riferimento annuale per le emissioni da essa approvato e possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con la sua approvazione, nel caso in cui non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

3 La FINMA deve essere informata in merito al rimborso di «bail-in bond» o di prestiti di cui ai capoversi 1 e 2, emessi con la sua approvazione e da rimborsare prima della loro scadenza senza la sua approvazione.93

90 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

Art. 126b94 Strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza

1 Le unità svizzere di banche di rilevanza sistemica subordinate alla società madre del gruppo possono computare nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 gli strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza se tali strumenti:

a.
adempiono le condizioni di cui all'articolo 126a capoverso 1 lettere a-c e
f-i;
b.
sono postergati contrattualmente rispetto ad altri impegni dell'emittente;
c.
possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con l'approvazione della FINMA, nel caso in cui a seguito del rimborso non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

3 Gli strumenti di debito di cui al capoverso 1 possono essere computati per l'ammontare del credito soltanto se la loro durata residua è di almeno un anno.

94 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 127 Computabilità del capitale convertibile95

1 Il capitale convertibile è computabile a titolo di componente dei fondi propri nella misura in cui al verificarsi di un evento determinante fornisce un contributo alla copertura delle perdite. Le perdite sono coperte secondo le modalità seguenti:

a.
riduzione del credito tramite rinuncia al credito;
b.
conversione in fondi propri di base di qualità primaria della banca.

2 Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 LBCR la FINMA approva il computo soltanto se la banca comprova che si realizzeranno gli effetti previsti dalla LBCR e dalle sue ordinanze di esecuzione e che sono adempiute le esigenze in materia di diritto societario e del mercato dei capitali.

3 Prima della conversione, il capitale convertibile deve adempiere almeno le condizioni applicabili ai fondi propri complementari secondo l'articolo 30.

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 127a96 Computabilità dei «bail-in bond»

1 I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 126a possono essere computati, per l'ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, purché la loro durata residua sia di almeno un anno.97

1bis Anche i «bail-in bond» emessi da banche cantonali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 40a possono essere computati conformemente al capoverso 1.98

2 I fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono avere scadenze scaglionate nel tempo che consentano di soddisfare le condizioni relative all'ammontare di questi fondi anche in caso di restrizioni temporanee nell'ambito dell'acquisizione di mezzi finanziari. Le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite possono essere adempiute al massimo per il 25 per cento con fondi la cui durata residua è compresa tra uno e due anni.99

3 Se in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30 capoverso 2 sono esclusi dal computo come fondi propri prudenziali nel periodo compreso tra cinque anni e un anno prima della scadenza finale, i fondi propri complementari possono essere computati come «bail-in bond», tenendo conto degli standard internazionali e purché sia garantito che questi strumenti sono in grado di coprire le perdite prima dei «bail-in bond».

4 Le banche di rilevanza sistemica non possono detenere a proprio rischio né strumenti di capitale con conversione o riduzione del credito di altre banche né «bail-in bond» secondo il diritto svizzero o secondo normative corrispondenti di ordinamenti giuridici esteri di altre banche svizzere o estere di rilevanza sistemica. Sono escluse:

a.
le posizioni in relazione alla definizione di corsi d'acquisto e di vendita nella funzione di «market maker» nonché le posizioni detenute a corto termine in relazione con operazioni d'emissione; e
b.
la detenzione di «bail-in bond» nell'ambito degli articoli 37 e 38 nel portafoglio di negoziazione della banca, se questi «bail-in bond» sono rivenduti entro 30 giorni operativi dalla data di acquisto.100

96 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

98 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Capitolo 3:101
Fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinaria della banca

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 128 Principio

1 Le banche di rilevanza sistemica devono disporre di fondi propri sufficienti per continuare la propria attività commerciale anche in caso di perdite significative.

2 I fondi propri necessari sono calcolati in base:

a.
al «leverage ratio»; e
b.
alla quota delle posizioni ponderate in funzione del rischio («quota di RWA»).
Art. 129 Esigenza complessiva

1 L'esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un'esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all'esposizione totale.

2 L'esigenza di base ammonta al:

a.
4,5 per cento per il «leverage ratio»;
b.
12,86 per cento per la quota di RWA.

3 Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all'esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell'allegato 9. I supplementi sono calcolati ogni anno alla fine del secondo trimestre.

4 La quota di mercato corrisponde alla più elevata delle quote di mercato medie detenute nell'ambito delle operazioni di credito e di deposito in Svizzera nel giorno di riferimento alla fine dell'anno civile precedente, conformemente alle rilevazioni statistiche della Banca nazionale svizzera.

5 Il DFF verifica regolarmente i valori e i supplementi definiti nell'allegato 9 in relazione con la stabilità del sistema e la competitività delle banche di rilevanza sistemica e propone al Consiglio federale eventuali adeguamenti.102

102 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 130 Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi propri minimi pari a:

a.
il 3 per cento per il «leverage ratio»;
b.
l'8 per cento per la quota di RWA.

2 Inoltre devono detenere un cuscinetto di fondi propri sino all'ammontare dell'esigenza complessiva.

3 Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri dovrebbero essere adempiute durevolmente. Se la banca registra perdite, esso può temporaneamente scendere al di sotto di quanto prescritto.

4 Se il cuscinetto di fondi propri scende al di sotto di quanto prescritto, la banca deve indicare le misure e il termine previsti per la sua ricostituzione. Il termine sottostà all'approvazione della FINMA. Se alla scadenza del termine le esigenze in materia di fondi propri non sono adempiute, la FINMA può ordinare le misure necessarie.

Art. 131 Qualità del capitale

I fondi propri volti ad adempiere le esigenze devono avere almeno la seguente qualità:

a.
esigenza relativa al «leverage ratio»:
1.
fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima dell'1,5 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 7 per cento per quanto riguarda la quota di RWA (capitale convertibile con un «trigger» elevato),
2.
cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria;
b.
esigenze relative alla quota di RWA:
1.
fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima del 3,5 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato,
2.
cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima dello 0,8 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato.
Art. 131a Cuscinetti anticiclici

Le esigenze relative ai cuscinetti anticiclici secondo gli articoli 44 e 44a devono essere adempiute in aggiunta alle esigenze in materia di fondi propri, in base alle posizioni ponderate in funzione del rischio previste dal presente titolo.

Art 131b Fondi propri supplementari

In circostanze particolari la FINMA può esigere, nel singolo caso, fondi propri supplementari o definire esigenze qualitative più elevate, secondo i criteri enunciati nell'articolo 45.

Capitolo 4:103 Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 132104 Principio

1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un'eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo LBCR105.106

2 L'esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all'esigenza complessiva consistente dell'esigenza di base e dei supplementi secondo l'articolo 129. Essa ammonta:

a.
nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale:
1.
per le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica (art. 124 cpv. 3 lett. a): al 62 per cento dell'esigenza complessiva a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto,
2.
a livello di unità superiore di un gruppo finanziario (art. 124 cpv. 3 lett. b) e di importanti gruppi finanziari subordinati (art. 124 cpv. 3 lett. c), se non si applica l'esigenza di cui al numero 1: al 75 per cento dell'esigenza complessiva,
3.
a livello di singolo istituto di una banca secondo l'articolo 124 capoverso 3 lettera c o d, alla somma:
-
degli importi nominali dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ceduti a filiali,
-
del 75 per cento dell'esigenza complessiva, ad eccezione delle partecipazioni da consolidare - compreso il capitale prudenziale considerato alla stessa stregua - e dei rischi derivanti da relazioni interne al gruppo, e
-
del 30 per cento delle esigenze consolidate applicate a tale unità;
b.
nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale: al 40 per cento dell'esigenza complessiva.107

3 I fondi supplementari devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 126a. Sono fatti salvi i capoversi 4-7 e l'articolo 132b.108

4 Se una banca di rilevanza sistemica detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base supplementari, le esigenze di cui al capoverso 2 sono ridotte del fattore 0,5 proporzionalmente ai fondi supplementari detenuti in questa forma. Le esigenze possono essere ridotte al massimo di un terzo.

5 ...109

6 I fondi propri che una banca detiene per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo non possono essere impiegati contemporaneamente per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128-131b.

7 Se in precedenza ha detenuto fondi propri per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo, la banca può successivamente impiegare tali fondi per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128-131b soltanto se le esigenze del presente articolo continuano a essere adempiute con i fondi residui.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

105 RS 952.0

106 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

107 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

108 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

109 Abrogato dall'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Art. 132a110 Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

1 Se una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base supplementari, tale capitale le viene computato in maniera privilegiata ai sensi dell'articolo 132 capoverso 4 fino a un ammontare massimo del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per la quota di RWA.

2 Per le unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettere b-d, l'ammontare delle esigenze relative ai fondi supplementari, tenuto conto della riduzione delle esigenze di cui al capoverso 1, non può scendere sotto il 3,75 per cento per il «leverage ratio» e sotto il 10 per cento per la quota di RWA.

110 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018 (RU 2018 5241). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Art. 132b111 Disposizioni particolari per banche con una garanzia dello Stato o un meccanismo analogo

Se una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale dispone di un'esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o di un meccanismo analogo, l'esigenza di cui all'articolo 132 capoverso 2 lettera b è considerata:

a.
adempiuta nella misura dell'importo garantito fino alla metà al massimo del 40 per cento richiesto;
b.
adempiuta interamente nella misura dell'importo garantito se, in caso di crisi, i fondi corrispondenti non gravati sono messi a disposizione della FINMA in tempi brevi e in maniera irrevocabile; la FINMA decide nel singolo caso se queste condizioni sono soddisfatte.

111 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Art. 133112 Fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

In caso di ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione delle unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettere b-d di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale, in virtù dell'articolo 65b capoverso 1 OBCR113 la FINMA può esigere fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite. Il loro ammontare è limitato al 25 per cento dell'esigenza complessiva. L'articolo 132 capoverso 4 si applica per analogia.

112 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

113 RS 952.02

Capitolo 5: Norme particolari in materia di ripartizione dei rischi

Art. 136114 Grande rischio

1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40 che non sono utilizzati per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 Un grande rischio può ammontare al massimo al 15 per cento dei fondi propri di base secondo il capoverso 1 in caso di:

a.
posizioni nei confronti di altre banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 capoverso 3 LBCR;
b.
posizioni nei confronti di banche estere di rilevanza sistemica designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».

3 Il limite massimo di cui al capoverso 2 deve essere rispettato entro 12 mesi dalla designazione:

a.
di una banca quale banca di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 capoverso 3 LBCR;
b.
di una banca estera quale «Global Systemically Important Bank» secondo il capoverso 2 lettera b.

4 Per il resto si applica per analogia l'articolo 99.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Titolo sesto: Disposizioni transitorie e finali

Capitolo 1: Disposizioni transitorie

Sezione 1: Disposizioni transitorie del 1° giugno 2012115

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 140 Fondi propri computabili

1 Gli strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari emessi dopo il 12 settembre 2010 e che non adempiono le corrispondenti nuove condizioni di computabilità a fini prudenziali non sono più considerati fondi propri dal 1° gennaio 2013. È fatto salvo il capoverso 3.

2 Gli strumenti di capitale emessi prima del 12 settembre 2010 possono essere computati in maniera decrescente su un periodo di dieci anni conformemente all'articolo 141 e non sono più considerati fondi propri al più tardi dal 1° gennaio 2022.

3 Gli strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari emessi tra il 12 settembre 2010 e il 31 dicembre 2011 e per i quali mancano unicamente le disposizioni contrattuali per il caso di incombente insolvibilità (art. 29) possono essere computati in maniera decrescente conformemente all'articolo 141.

Art. 141 Computabilità dei fondi propri di base e dei fondi propri complementari secondo il diritto anteriore

1 Il capitale di partecipazione e le altre componenti dei fondi propri di base secondo il diritto anteriore che ora non sono più considerati fondi propri di base di qualità primaria o fondi propri di base supplementari e che sono stati emessi prima del 12 settembre 2010 possono essere computati per un periodo massimo di dieci anni conformemente alle disposizioni dei capoversi 6 e 7. È escluso il capitale di partecipazione di banche non organizzate sotto forma di società anonima; il capitale di partecipazione di siffatte banche può continuare a essere computato sui fondi propri di base di qualità primaria secondo lo stesso meccanismo.

2 I fondi propri complementari emessi prima del 12 settembre 2010 secondo il diritto anteriore e non considerati fondi propri complementari conformemente alla presente ordinanza possono essere computati in maniera decrescente come fondi propri complementari conformemente al capoverso 1.

3 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2022 i fondi propri prudenziali sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a.
fondi propri di base di qualità primaria: conformemente alle nuove disposizioni;
b.
fondi propri di base supplementari: conformemente alle nuove disposizioni;
c.
Tier 1 secondo il diritto anteriore: conformemente al capoverso 1;
d.
fondi propri complementari: conformemente alle nuove disposizioni;
e.
Tier 2 secondo il diritto anteriore: conformemente al capoverso 2.

4 Le componenti di cui al capoverso 3 lettere b e c costituiscono fino al più tardi al 31 dicembre 2021 i fondi propri di base supplementari, mentre le componenti di cui alle lettere d ed e costituiscono i fondi propri complementari.

5 Tutte le componenti di cui ai capoversi 1 e 2 sono rilevate quantitativamente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza e addizionate per categoria.

6 Gli importi determinati il 1° gennaio 2013 conformemente al capoverso 5 sono ridotti ogni anno del 10 per cento, la prima volta il 1° gennaio 2013. Essi costituiscono il limite massimo delle componenti dei fondi propri che possono essere computate secondo il diritto anteriore nell'anno considerato. Gli importi sono computati al massimo nella misura in cui la banca disponga di strumenti di capitale di qualità corrispondente.

7 Se non può più essere computato come fondi propri di base supplementari in seguito alla riduzione progressiva delle possibilità di computazione di cui al capoverso 6, uno strumento di capitale esistente può, sempreché adempia le nuove condizioni per i fondi propri complementari, essere computato come fondi propri complementari nella misura in cui è escluso dai fondi propri di base supplementari.

Art. 142 Fase d'introduzione delle correzioni

1 Le deduzioni dai fondi propri di base di qualità primaria non previste dal diritto anteriore sono effettuate in modo crescente su un periodo di cinque anni, in scaglioni annui del 20 per cento, come segue:

a.
dal 1° gennaio 2014: 20 per cento dell'importo determinante;
b.
dal 1° gennaio 2015: 40 per cento dell'importo determinante;
c.
dal 1° gennaio 2016: 60 per cento dell'importo determinante;
d.
dal 1° gennaio 2017: 80 per cento dell'importo determinante;
e.
dal 1° gennaio 2018: 100 per cento dell'importo determinante.

2 La quota delle posizioni di cui al capoverso 1 non soggetta a deduzione è presa in considerazione nei fondi propri necessari conformemente alla ponderazione dei rischi secondo il diritto anteriore.

3 Le deduzioni effettuate interamente o parzialmente sui fondi propri di base secondo il diritto anteriore sono convertite in modo graduale in una deduzione sui fondi propri di base conformemente alle fasi di calcolo di cui al capoverso 1.

4 Per la quota delle posizioni di cui al capoverso 3 non soggetta a deduzione, la deduzione secondo il diritto anteriore prosegue in modo decrescente su un periodo di cinque anni, in scaglioni annui del 20 per cento, come segue:

a.
dal 1° gennaio 2013: 100 per cento dell'importo determinante;
b.
dal 1° gennaio 2014: 80 per cento dell'importo determinante;
c.
dal 1° gennaio 2015: 60 per cento dell'importo determinante;
d.
dal 1° gennaio 2016: 40 per cento dell'importo determinante;
e.
dal 1° gennaio 2017: 20 per cento dell'importo determinante;

5 Dal 1° gennaio 2018 la deduzione complementare prevista dal capoverso 4 decade completamente.

6 Fino al 31 dicembre 2017 il limite 3 della franchigia (art. 35 cpv. 4) è pari al 15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria tenuto conto di tutti gli adeguamenti prudenziali, fatta eccezione per la deduzione dell'importo superiore al limite 3 della franchigia.117

7 Nuove deduzioni dai fondi propri di base supplementari o dai fondi propri complementari sono introdotte secondo la medesima procedura graduale di cui ai capoversi 1-5.

117 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Sezione 2:121 Disposizioni transitorie della modifica dell'11 maggio 2016

121 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 148b Qualità del capitale

1 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l'articolo 131, sono computati i seguenti elementi:

a.
il capitale convertibile con un «trigger» elevato considerato come fondi propri complementari ed esistente all'entrata in vigore della presenta modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019;
b.
il capitale convertibile con un «trigger» basso considerato come fondi propri di base supplementari ed esistente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari fino al momento della prima chiamata di capitale;
c.
il capitale convertibile che secondo la lettera a non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e 133 fino a un anno prima della scadenza della durata;
d.
il capitale convertibile che secondo la lettera b non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e 133 fino al momento di un'eventuale risoluzione da parte della banca.

2 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l'articolo 131, il capitale convertibile emesso prima dell'entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 con un «trigger» del 5 per cento è computato come segue:

a.
se è considerato come fondi propri complementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019;
b.
se è considerato come fondi propri di base supplementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, fino al momento della prima chiamata di capitale;
c.
se non è più computabile secondo le lettere a e b: in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo agli articoli 132 e 133, fino a un anno prima della scadenza della durata.
Art. 148c Fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinaria della banca

1 All'entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 l'esigenza di cui all'articolo 129 ammonta al 3,0 per cento per il «leverage ratio» e al 10,75 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino allo 0,70 per cento per il «leverage ratio» e al 2,625 per cento per la quota di RWA.

2 Nel 2017 l'esigenza di cui all'articolo 129 ammonta al 3,5 per cento per il «leverage ratio» e al 12,0 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino allo 0,9 per cento per il «leverage ratio» e al 3,0 per cento per la quota di RWA.

3 Nel 2018 l'esigenza di cui all'articolo 129 ammonta al 4,0 per cento per il «leverage ratio» e al 12,86 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino all'1,1 per cento per il «leverage ratio» e al 3,4 per cento per la quota di RWA.

4 Nel 2019 per il «leverage ratio» e per la quota di RWA deve essere adempiuta l'esigenza di base di cui all'articolo 129, a cui va aggiunta la metà dei supplementi per la quota di mercato e per l'esposizione totale. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino all'1,3 per cento per il «leverage ratio» e al 3,9 per cento per la quota di RWA.

Art. 148d Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

1 All'entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta all'1,0 per cento per il «leverage ratio» e al 3,5 per cento per la quota di RWA.

2 Nel 2017 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta all'1,875 per cento per il «leverage ratio» e al 5,84 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunto un quarto del supplemento per la quota di mercato e un quarto del supplemento per l'esposizione totale.

3 Nel 2018 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta al 2,75 per cento per il «leverage ratio» e all'8,18 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunta la metà del supplemento per la quota di mercato e la metà del supplemento per l'esposizione totale.

4 Nel 2019 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta al 3,625 per cento per il «leverage ratio» e al 10,52 per cento per la quota di RWA, a cui vanno aggiunti tre quarti del supplemento per la quota di mercato e tre quarti del supplemento per l'esposizione totale.

5 È fatta salva la riduzione delle esigenze di cui ai capoversi 1-4 in virtù di uno sconto secondo l'articolo 133.

Art. 148f Cuscinetto anticiclico esteso

Il cuscinetto anticiclico esteso, calcolato in base alle posizioni ponderate, può ammontare al massimo a:

a.
lo 0,625 per cento all'entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016;
b.
l'1,25 per cento nel 2017;
c.
l'1,875 per cento nel 2018.

Sezione 3:122
Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2016

122 Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).

Art. 148g123

1 Il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati volto a determinare i fondi propri necessari deve essere effettuato conformemente agli articoli 56-59 entro 36 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016.

2 La ponderazione delle posizioni della classe di posizione di cui all'articolo 63 capoverso 3 lettera fbis deve essere effettuata conformemente all'articolo 66 capoverso 3bis entro 36 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016.

3 Fino al 31 dicembre 2019 la conversione dei derivati nel loro equivalente di credito nell'ambito del titolo quarto può essere effettuata anche secondo il metodo del valore di mercato o il metodo standard conformemente agli articoli 56-58 nel tenore del 1° luglio 2016124. La FINMA può prorogare tale termine.

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7625).

124 RU 2012 5441

Sezione 4:125
Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017

125 Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7625).

Art. 148h

Le banche che prevedono o presumono di superare illecitamente dal 1° gennaio 2019 il limite massimo dei grandi rischi (art. 97-99), contattano la FINMA entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2017.

Sezione 5:126
Disposizione transitoria della modifica del 21 novembre 2018

126 Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

Art. 148i Trattamento delle partecipazioni

Le disposizioni transitorie relative al trattamento delle partecipazioni, emanate nel singolo caso dalla FINMA prima dell'entrata in vigore della modifica del 21 novembre 2018, prevalgono sulle disposizioni dell'articolo 32 lettera j e dell'allegato 4.

Art. 148j Fondi supplementari per le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale

L'esigenza di cui all'articolo 132 capoverso 2 lettera b ammonta:

a.
nel 2019: allo 0,21 per cento per il «leverage ratio» e allo 0,64 per cento per la quota di RWA;
b.
nel 2020: allo 0,42 per cento per il «leverage ratio» e all'1,28 per cento per la quota di RWA;
c.
nel 2021: allo 0,63 per cento per il «leverage ratio» e all'1,92 per cento per la quota di RWA;
d.
nel 2022: allo 0,84 per cento per il «leverage ratio» e al 2,56 per cento per la quota di RWA;
e.
nel 2023: all'1,05 per cento per il «leverage ratio» e al 3,2 per cento per la quota di RWA;
f.
nel 2024: all'1,26 per cento per il «leverage ratio» e al 3,84 per cento per la quota di RWA;
g.
nel 2025: all'1,5 per cento per il «leverage ratio» e al 4,5 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunta la metà del supplemento per la quota di mercato e la metà del supplemento per l'esposizione totale.

Sezione 6:127
Disposizioni transitorie della modifica del 27 novembre 2019

127 Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 148k Metodi di calcolo per i derivati

1 Fino al 31 dicembre 2021 le banche delle categorie 4 e 5 di cui all'allegato 3 OBCR128 possono effettuare la conversione dei derivati nel loro equivalente di credito nell'ambito dei titoli terzo e quarto anche secondo il metodo del valore di mercato conformemente all'articolo 57 nel tenore del 1° luglio 2016129.

1bis Il termine transitorio secondo il capoverso 1 è prolungato fino al 31 dicembre 2023.130

2 Ciò si applica anche alle banche della categoria 3 di cui all'allegato 3 OBCR che hanno posizioni in derivati non rilevanti. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.

128 RS 952.02

129 RU 2012 5441

130 Introdotto dal n. I 6 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

Capitolo 2: Disposizioni finali

Art. 151 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2 L'articolo 43 entra in vigore il 1° gennaio 2016.

3 L'entrata in vigore delle disposizioni del titolo quinto, ad eccezione degli articoli 126 e 127, è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea federale.132

132 Approvata dall'AF il 18 set. 2012 (FF 2012 7425).

Allegato 1133

133 Aggiornato dall'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269). La correzione del 10 mag. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 1359).

(art. 54 cpv. 1)

Fattori di conversione del credito in caso di applicazione dell'AS-BRI

Numero

Impegni eventuali e impegni irrevocabili

Fattori di conversione del credito

AS-BRI

1.

Impegni di credito

1.1

Impegni fissi e con una durata iniziale convenuta fino a un anno

0,20

1.2

Impegni fissi e con una durata iniziale convenuta di oltre un anno

0,50

1.3

Impegni revocabili in ogni momento senza oneri o che divengono automaticamente nulli in caso di peggioramento della solvibilità del debitore

0,00

2.

Fideiussioni degli artigiani edili per l'esecuzione di costruzioni edili in Svizzera e all'estero

0,50

3.

Prestazioni autoliquidanti di garanzie su operazioni di commercio di merci

0,20

3.1

Aperture di credito autoliquidanti a breve collegate a operazioni di commercio di merci, come crediti documentari garantiti dalla fornitura sottostante

0,20

4.

Impegni di versamento o di versamento suppletivo

4.1

Su titoli di partecipazione non iscritti a bilancio tra le partecipazioni

1,00

4.2

Su titoli di partecipazione se si tratta di partecipazioni da non consolidare

1,00

4.3

Su titoli di partecipazione se si tratta di partecipazioni da consolidare o di titoli di partecipazione del settore assicurativo

1,00

5.

Prestazioni di garanzie

5.1

Impegni eventuali collegati a talune transazioni, come «performance bond», «bid bond», garanzie e aperture di credito «stand-by» relative a operazioni determinate

0,50

5.2

«Note issuance facilities» (NIFs) e «revolving underwriting facilities» (RUFs)

0,50

6.

Altri impegni eventuali

1,00

6.1

Sostituti diretti di credito come p. es. garanzie generali del debito, comprese le aperture di credito «stand-by» con funzione di garanzia finanziaria di prestiti e operazioni su titoli, e le accettazioni, comprese le girate aventi carattere di accettazioni

1,00

6.2

Altri impegni eventuali

1,00

Osservazioni:

1. Gli altri impegni eventuali (sotto il numero 6.2) comprendono in particolare:

-
operazioni di pronti contro termine e vendite di titoli con possibilità di regresso, per le quali il rischio di credito permane presso la banca [§83 (ii) degli standard minimi di Basilea];
-
operazioni di prestito titoli o costituzione di titoli in garanzia, nonché operazioni risultanti da transazioni del tipo pronti contro termine e operazioni di prestito di titoli [§84 degli standard minimi di Basilea];
-
operazioni di acquisto di attività a termine, gli impegni di deposito a termine e le parti non pagate di azioni e titoli sottoscritti, che rappresentano impegni a utilizzo certo [§84 (i) degli standard minimi di Basilea];

2. Nel caso in cui vi sia un obbligo a fornire un impegno su una posta fuori bilancio, le banche possono applicare il minore fra i due fattori di conversione del credito applicabili [§86 degli standard minimi di Basilea].

Allegato 2134

134 Aggiornato dall'all. 2 n. 4 dell'O sulle banche del 30 apr. 2014 (RU 2014 1269) e dall'all. n. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

(art. 66 cpv. 1)

Classi di posizioni secondo l'AS-BRI in caso di applicazione di rating esterni e relativa ponderazione del rischio

Numero

Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di rating esterni

Classi di rating

1

2

3

4

5

6

7

Senza rating

fisse

1.

Governi centrali e banche centrali

1.1

Governi centrali e banche centrali

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

-

1.2

Confederazione Svizzera e Banca nazionale svizzera sempreché il credito sia in valuta nazionale e sia rifinanziato in tale valuta.

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

2.

Enti di diritto pubblico

2.1

Enti di diritto pubblico

20 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

-

2.2

Enti di diritto pubblico senza rating, sempreché abbiano il diritto di riscuotere imposte o sempreché i loro impegni siano garantiti integralmente e illimitatamente da una collettività pubblica

-

-

-

-

-

-

-

-

50 %

2.3

Cantoni senza rating

-

-

-

-

-

-

-

-

20 %

3.

BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo

3.1

Banche multilaterali di sviluppo

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

-

3.2

Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Fondo monetario internazionale (FMI), determinate banche multilaterali di sviluppo designate dalla FINMA

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

4.

Banche e società di intermediazione mobiliare

4.1

Banche e società di intermediazione mobiliare; durata iniziale dei crediti <3 mesi

20 %

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

20 %

-

4.2

Banche e società di intermediazione mobiliare; durata iniziale dei crediti >3 mesi

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

-

5.

Istituzioni comuni

5.1

Istituzioni comuni delle banche, riconosciute dalla FINMA

20 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

-

5.2

Impegni di versamento nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi

_

20 %

5.3

Crediti di banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR135 su rimborsi di prestiti in contanti concessi al responsabile della garanzia dei depositi secondo l'articolo 37h capoverso 3 lettera c numero 2 LBCR

20 %

5.4

Richieste di rimborso nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi dopo l'attivazione della garanzia dei depositi (art. 37i LBCR)

100 %

6.

Borse, stanze di compensazione e controparti centrali

6.1

Borse, stanze di compensazione e controparti centrali

20 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

-

6.2

Controparti centrali, sempreché i rischi di credito siano in relazione diretta con l'adempimento della prestazione, garantito da una controparte centrale, di contratti negoziati in borsa o fuori borsa (segnatamente derivati, operazioni pronti contro termine o analoghe dove la controparte centrale garantisce l'adempimento degli obblighi per l'intera durata).

-

-

-

-

-

-

-

-

2 %

6.3

Borse e stanze di compensazione sempreché i rischi di credito siano in relazione diretta con l'adempimento della prestazione, garantito da una controparte centrale, di contratti negoziati in borsa o fuori borsa di operazioni, dove la controparte centrale garantisce unicamente lo svolgimento (segnatamente operazioni di cassa).

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

7.

Imprese

20 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

-

Allegato 3136

136 Correzione del 9 apr. 2019 (RU 2019 1203).

(art. 66 cpv. 2)

Classi di posizioni secondo l'AS-BRI senza applicazione di rating esterni e relativa ponderazione del rischio

Classi di posizioni (AS-BRI) senza rating esterni

Aliquota di rischio

AS-BRI

1.

Persone fisiche e piccole imprese («retail»)

1.1

Posizioni «retail», se il valore complessivo, non garantito da pegno immobiliare su immobili d'abitazione, delle posizioni ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 nei confronti di una controparte non supera 1,5 milioni di franchi e l'1 per cento di tutte le posizioni «retail»

75 %

1.2

Altre posizioni «retail»

100 %

2.

Obbligazioni fondiarie

2.1

Obbligazioni fondiarie svizzere

20 %

3.

Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

3.1

Immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, fino a due terzi del valore venale

35 %

3.2

Immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, oltre i due terzi e fino all'80 % compreso del valore venale

75 %

3.3

Immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, oltre l'80 % del valore venale

100 %

3.4

Altri immobili e oggetti

100 %

Classi di posizioni (AS-BRI) senza rating esterni

Aliquota di rischio

AS-BRI

4.1

Posizioni postergate nei confronti di enti di diritto pubblico, il cui fattore di ponderazione del rischio secondo l'allegato 2 (AS-BRI) ammonta al massimo al 50 %

Sono ponderate come le posizioni non postergate

4.2

Altre posizioni postergate

5.

Posizioni in sofferenza

5.1

Posizioni ai sensi del numero 3.1, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, fermo restando che le posizioni garantite da pegno immobiliare ai sensi dei numeri 3.2-3.4 sono considerate non collateralizzate

100 %

5.2

Parti di posizioni non collateralizzate, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino almeno al 20 per cento dell'importo scoperto

100 %

5.3

Parti di posizioni non collateralizzate, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino a meno del 20 per cento dell'importo scoperto

150 %

6.

Altre posizioni

6.1

Liquidità, senza le posizioni di cui al numero 6.2 dell'allegato 2

0 %

6.2

Equivalente di credito da impegni di versamento o di versamento suppletivo

100 %

6.3

Altre posizioni (comprese le posizioni di limitazione dei conti)

100 %

Allegato 4137

137 Aggiornato dal n. I dell'O del 23 nov. 2016 (RU 2016 4683) e dal n. II dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5241).

(art. 32 lett. j e 66 cpv. 3)

Ponderazione del rischio di titoli di partecipazione e di quote di investimenti collettivi di capitale secondo
l'AS-BRI

Classe di posizione titoli di partecipazione nonché quote di investimenti collettivi di capitale

Aliquota di rischio

AS-BRI

1.1

1.2

...

1.3

...

1.4

Partecipazioni estranee al settore bancario, finanziario e assicurativo

Sono negoziate in una borsa regolata

100 %

No

150 %

1.5

Partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, sempreché non siano dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria o dai fondi propri di base supplementari o ponderati al 250 per cento conformemente all'articolo 40 capoverso 2

150 %

1.6

Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all'articolo 52, delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento, con sede:

in Svizzera: 250 %

all'estero: 400 %

1.7

Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all'articolo 52, degli strumenti di capitale prudenziali detenuti direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento, con sede:

in Svizzera: 250 %

all'estero: 400 %

Allegato 5

(art. 84 cpv. 1)

Aliquote per il calcolo dei fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi di interesse secondo l'approccio standard dei rischi di mercato

Categoria

Classe di rating

Aliquota

Governi centrali e banche centrali

1 o 2

0.00 %

3 o 4

0.25 % (durata residua < 6 mesi)

1.00 % (durata residua > 6 mesi e < 24 mesi)

1.60 % (durata residua > 24 mesi)

5 o 6

8.00 %

7

12.00 %

Senza rating

8.00 %

Strumenti qualificati su saggi di interesse (art. 4 lett. g)

0.25 % (durata residua < 6 mesi)

1.00 % (durata residua > 6 mesi e < 24 mesi)

1.60 % (durata residua > 24 mesi)

Altri

5

8.00 %

6 o 7

12.00 %

Senza rating

8.00 %

Allegato 6

(art. 150)

Modifica del diritto vigente

... 138

138 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 5441.

Allegato 7139

139 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 693). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 26 gen. 2022, in vigore dal 30 set. 2022 (RU 2022 53).

(art. 44 cpv. 2)

Cuscinetto anticiclico

1.
Le banche sono obbligate a detenere, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico su posizioni di credito garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d'abitazione in Svizzera secondo l'articolo 72.
2.
Il cuscinetto ammonta al 2,5 per cento delle posizioni di credito ponderate in funzione del rischio.
3.
Il cuscinetto anticiclico si applica dal 30 settembre 2022 e la sua validità durerà fino all'abrogazione o alla modifica del presente allegato.

Allegato 8140

140 Introdotto dal n. II dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

(art. 43 cpv. 1)

Fondi propri minimi, cuscinetto di fondi propri e quota complessiva di fondi propri

(in % delle posizioni ponderate in funzione del rischio)

Categoria secondo l'allegato 3 OBCR141

1 e 2

3

4

5

Fondi propri minimi

8,0 %

-
di cui CET1

4,5 %

-
di cui AT1
o esigenze qualitative più elevate

1,5 %

-
di cui T2
o esigenze qualitative più elevate

2,0 %

Cuscinetto di fondi propri

4,8 %

4,0 %

3,2 %

2,5 %

-
di cui CET1

3,7 %

3,3 %

2,9 %

2,5 %

-
di cui AT1
o esigenze qualitative più elevate

0,5 %

0,3 %

0,1 %

-

-
di cui T2
o esigenze qualitative più elevate

0,6 %

0,4 %

0,2 %

-

Quota complessiva di fondi propri

12,8 %

12,0 %

11,2 %

10,5 %

Allegato 9142

142 Introdotto dal n. II dell'O dell'11 mag. 2016 (RU 2016 1725). Aggiornato dal n. II dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

(art. 129)

Supplementi

1 Supplementi per la quota di mercato

1.1 In caso di una quota di mercato inferiore al 27 per cento

Bucket

Quota di mercato

Supplemento LR

Supplemento quota di RWA

M1

< 12 %

0 %

0 %

M2

< 17 %

0,125 %

0,36 %

M3

< 22 %

0,25 %

0,72 %

M4

< 27 %

0,375 %

1,08 %

1.2 In caso di una quota di mercato pari o superiore al 27 per cento

Per ogni maggiorazione di 5 punti percentuali per la quota di mercato, l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.

2 Supplementi per l'esposizione totale

2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1341 miliardi di franchi

Bucket

Esposizione totale

Supplemento LR

Supplemento quota di RWA

G1

< 697 mia. CHF

0 %

0 %

G2

< 912 mia. CHF

0,125 %

0,36 %

G3

< 1127 mia. CHF

0,25 %

0,72 %

G4

< 1341 mia. CHF

0,375 %

1,08 %

2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1341 miliardi di franchi

Per ogni maggiorazione di 215 miliardi di franchi per l'esposizione totale, l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.