Art. 1
La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.
831.435.1
del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 23 gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale
del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (LPP),
ordina:
La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.
1 Le autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.
2 Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.
1 Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco degli istituti su cui vigila.
2 L'elenco contiene:
3 Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nella lista va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.
4 L'elenco è pubblico ed è pubblicato in Internet.
1 L'istituto di previdenza registrato che intende limitare l'attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dal registro della previdenza professionale e l'iscrizione nella lista e presentarle un rapporto finale. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.
2 L'istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un Cantone nel quale è competente un'altra autorità di vigilanza deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dall'elenco e presentarle un rapporto finale. L'iscrizione non viene cancellata e l'istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.
1 I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:
2 I membri della Commissione di alta vigilanza devono astenersi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.
1 I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti:
2 I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti.2
3 La Commissione di alta vigilanza fissa l'importo della tassa di vigilanza annuale di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 in base ai costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente.3
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
1 La tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza per l'esercizio si compone di:
2 La tassa supplementare copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di alta vigilanza, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti della tassa di base e degli emolumenti. Essa ammonta al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza.
3 La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza alle autorità di vigilanza nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.
4 Il giorno di riferimento per la rilevazione del numero degli istituti di previdenza, degli assicurati attivi e delle rendite versate è il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio in questione.
5 Per gli istituti di previdenza in liquidazione, la tassa viene prelevata l'ultima volta per l'esercizio in cui è emessa la decisione di liquidazione.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
1 La tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di vigilanza diretta nel corso dell'esercizio, nella misura in cui questi costi non sono coperti dagli emolumenti versati dagli istituti soggetti a vigilanza e dalle tasse che le fondazioni d'investimento devono versare per i loro patrimoni separati. Essa è calcolata in funzione del patrimonio degli istituti in base ai tassi seguenti:
2 Essa ammonta al massimo a 125 000 franchi per istituto. In caso di applicazione di tassi inferiori a quelli massimi, gli altri tassi vanno ridotti proporzionalmente.
3 Le fondazioni d'investimento versano una tassa di 1000 franchi per ogni patrimonio separato. Ciascun gruppo d'investimento è considerato un patrimonio separato.
4 La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza agli istituti nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.
5 Per il rilevamento del patrimonio e del numero di patrimoni separati è determinante la chiusura dei conti dell'istituto per l'anno che precede l'esercizio in questione.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
1 Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:
Decisione, servizio |
Quadro tariffario |
---|---|
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1 000- 5 000 |
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500-10 000 |
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500-10 000 |
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500- 800 |
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1 500-20 000 |
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1 000-30 000 |
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200-50 000 |
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500- 5 000 |
500- 5 000 |
2 La tariffa oraria in funzione del tempo impiegato è di 250 franchi.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
8 Introdotta dall'all. all'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1349).
1 Per ispezioni straordinarie o accertamenti onerosi le autorità di vigilanza riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.
2 Per revisioni o controlli straordinari o accertamenti onerosi il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200410 sugli emolumenti.
1 Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione.
2 Devono fornire in particolare i seguenti documenti:
3 Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti:
11 Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 26 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).
1 L'autorità di vigilanza verifica se l'organizzazione prevista, la gestione, nonché l'amministrazione e l'investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e la suddivisione dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se sono rispettati gli articoli 51b capoverso 2 LPP e 48h dell'ordinanza del 18 aprile 198412 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2 Nel verificare i regolamenti di previdenza l'autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rapporto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l'equilibrio finanziario è garantito.
3 Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:
13 Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 26 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).
L'autorità di vigilanza può prevedere per l'istituto di previdenza, nella fase iniziale, scadenze inferiori a un anno per la presentazione dei rapporti.
Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, gli istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP devono fornire i documenti seguenti:
Un istituto collettivo o comune non può concludere contratti d'affiliazione fintanto che l'autorità di vigilanza non ha emanato la decisione relativa all'assunzione della vigilanza.
L'autorità di vigilanza verifica se l'istituto collettivo o comune dispone di un patrimonio iniziale sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.
1 L'autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l'istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o è integralmente riassicurato presso una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.
2 La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell'importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d'affiliazione e la loro durata contrattuale minima.
3 La riassicurazione deve avere una durata minima di cinque anni senza possibilità di disdetta.
4 Si ricorre alla garanzia o alla riassicurazione se prima della loro scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere una diffida di pagamento.
L'organo supremo dell'istituto collettivo o comune è insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.
1 Se l'attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l'organo supremo lo notifica all'autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell'istituto è garantita.
2 È considerata modifica importante segnatamente una variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o della riserva matematica nell'arco di 12 mesi.
Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, le fondazioni d'investimento devono fornire i documenti seguenti:
Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.
Sono abrogate:
...16
16 La mod. può essere consultata alla RU 2011 3425.
1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP.
2 L'ordinanza del 17 ottobre 198417 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.
3 Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto.
4 Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS.
5 L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione.
17 [RU 1984 1224; 2004 4279 all. n. 4, 4653]
L'articolo 6 capoversi 2 e 3, nonché gli articoli 7 e 8 della modifica del 2 luglio 2014 sono applicabili per la prima volta all'esercizio 2014.
18 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.