730.05
Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)1
del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 42 capoverso 2 della legge del 23 dicembre 20112 sul CO2;
visto l'articolo 28 della legge del 1° ottobre 20103 sugli impianti di accumulazione (LImA);
visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 19164 sulle forze idriche;
visto l'articolo 61 della legge del 30 settembre 20165 sull'energia (LEne);
visto l'articolo 83 della legge del 21 marzo 20036 sull'energia nucleare;
visti gli articoli 3a e 3b della legge del 24 giugno 19027 sugli impianti elettrici;
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20078 sull'approvvigionamento elettrico;
visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19639 sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l'articolo 55 della legge del 24 gennaio 199110 sulla protezione delle acque;
visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 199111 sulla radioprotezione;
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 199712 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,13
ordina:
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:
- a.
- le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:
- 1.
- dell'Ufficio federale dell'energia (UFE),
- 2.
- delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi d'esecuzione),
- 3.
- dell'organo d'esecuzione;
- b.
- l'indennizzo ai Cantoni per l'informazione dell'opinione pubblica secondo l'articolo 3a capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici.14
2 Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento elettrico.15
3 L'ordinanza generale dell'8 settembre 200416 sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.
4 ...17
1 Non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di sussidi federali.
2 Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di:
- a.
- contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di un serbatoio geotermico;
- b.
- contributi per l'impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore;
- c.
- garanzie per la geotermia.19
1 Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell'allegato.
2 Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.
3 Gli emolumenti ai Cantoni a titolo di indennizzo per l'informazione dell'opinione pubblica sono stabiliti sulla base degli accordi di prestazioni di cui all'articolo 9e capoverso 2 della legge sull'approvvigionamento elettrico. Non è riscosso alcun emolumento a titolo di indennizzo per l'informazione dell'opinione pubblica in adempimento di un mandato fondamentale della Confederazione.20
Fanno parte degli esborsi anche i costi di vitto e alloggio a carico dell'UFE nel quadro dell'espletamento dei suoi compiti.
1 L'UFE22 e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:23
- a.
- la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;
- b.
- i progetti di ricerca;
- c.
- la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.
- 2 Possono ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.24
1 Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull'emolumento di base può essere riscosso per:
- a.
- decisioni o prestazioni emanate o effettuate d'urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale;
- b.
- per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.
2 Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull'emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.
3 I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.
Per le procedure la cui durata è superiore a un anno, l'UFE può fatturare acconti annui degli emolumenti, corrispondenti agli oneri sostenuti.
1 Se l'esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall'UFE, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e provvedono all'incasso.
2 Quando trasferisce un compito d'esecuzione l'UFE può decidere di provvedere esso stesso alla fatturazione degli emolumenti, in particolare se l'altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.
3 Se l'UFE affida l'esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri oneri.
1 L'UFE o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.
2 Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l'inizio dell'anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.
1 L'UFE riscuote emolumenti in particolare per:
- a.
- l'esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d'acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine;
- b.
- le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni;
- c.28
- le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche e sulla legge sulla protezione delle acque;
- d.
- la perizia di progetti;
- e.
- la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti;
2 Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l'esercente degli impianti di accumulazione nonché l'esame:
- a.
- dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli;
- b.
- dei rapporti sui controlli quinquennali;
- c.
- dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;
- d.
- dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza;
- e.
- dei regolamenti d'esercizio e di vigilanza degli sbarramenti;
- f.29
- dei dossier relativi alla pianificazione in caso d'emergenza.
3 Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.30
1 Per la tassa di vigilanza prevista dall'articolo 28 LImA sono computabili i costi per:
- a.
- l'elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza, in particolare per quanto concerne la costruzione, la sorveglianza e la pianificazione in caso d'emergenza;
- b.
- lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica;
- c.
- la formazione e il perfezionamento di persone esterne nel settore della sicurezza degli impianti di accumulazione;
- d.
- la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni nazionali e internazionali.
2 Non sono computabili i costi per attività che concernono esclusivamente impianti non considerati grandi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LImA.
3 La tassa di vigilanza versata da un gestore è calcolata in funzione della radice cubica del volume di ritenuta del suo impianto. La tassa annua di vigilanza non può tuttavia superare i seguenti importi:
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franchi
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per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3
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2 000
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per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3 ma inferiore a 5 milioni di m3
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4 000
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per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3
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13 000
|
4 Non è riscossa alcuna tassa di vigilanza per gli impianti di accumulazione che servono esclusivamente per la protezione contro pericoli naturali.
5 L'UFE può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.
6 Nel caso di impianti internazionali il calcolo della tassa di vigilanza si basa solamente sul volume di ritenuta corrispondente alla quota svizzera delle forze idriche. Sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.
1 L'UFE riscuote emolumenti in particolare per:
- a.
- le autorizzazioni;
- b.
- il riconoscimento degli organismi di prova;
- c.
- le decisioni di misure relative al controllo a posteriori di impianti e apparecchi.
2 L'UFE e l'organo d'esecuzione possono riscuotere emolumenti per informazioni secondo l'articolo 99 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 201733 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili che richiedono accertamenti onerosi.
L'UFE riscuote emolumenti in particolare per:
- a.
- le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d'esercizio;
- b.
- le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;
- c.
- le autorizzazioni per studi geologici;
- d.
- gli esami preliminari;
- e.
- le perizie di progetti;
- f.
- l'attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari;
- g.
- le attività legate al controllo dei materiali nucleari;
- h.35
- le attività di vigilanza riguardanti il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento.
1 I costi dell'UFE non coperti dagli emolumenti di cui all'articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.
2 Questi costi comprendono in particolare:
- a.
- i costi legati alle seguenti attività:
- 1.
- la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali,
- 2.
- lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi;
- b.
- i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (IAEA).
L'UFE riscuote emolumenti in particolare per:
- a.
- il rilascio delle approvazioni dei piani;
- b.
- il finanziamento degli indennizzi che l'UFE versa ai Cantoni per l'informazione dell'opinione pubblica conformemente agli accordi di prestazioni.
L'UFE e la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:
- a.
- all'approvvigionamento elettrico;
- b.39
- all'immissione di energia di rete e al consumo proprio;
- c.
- ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.
L'UFE e la ElCom riscuotono la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa di vigilanza comprende in particolare i costi per:
- a.
- la partecipazione al forum dei regolatori europei;
- b.
- la partecipazione a gruppi di lavoro su compiti internazionali come le procedure per far fronte alle congestioni;
- c.
- i contatti con il gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas (ERGEG), singoli regolatori e la Commissione europea in merito a compiti internazionali come standard di sicurezza, procedure per far fronte alle congestioni e indennizzo dei costi di transito.
I terzi incaricati dall'UFE secondo gli articoli 49 capoverso 1 lettere a e c e 51 capoverso 4 dell'ordinanza del 1° novembre 201742 sull'energia riscuotono emolumenti per:
- a.
- l'elaborazione della proposta per una convenzione sugli obiettivi con le imprese;
- b.
- il sostegno alle imprese nell'elaborazione del rapporto annuale relativo all'attuazione della convenzione sugli obiettivi.
1 L'UFE riscuote emolumenti in particolare per:
- a.
- le approvazioni dei piani;
- b.
- i permessi d'esercizio;
- c.
- le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi;
- d.43
- le decisioni in relazione all'obbligo di trasporto per terzi.
2 L'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per:
- a.
- la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 2 febbraio 200044 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC);
- b.
- la vigilanza tecnica sull'esercizio secondo l'articolo 24 OITC;
- c.
- la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.
1 L'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di:
- a.
- un contributo d'investimento per la prospezione di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. a LEne);
- b.
- un contributo d'investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. b LEne);
- c.
- un contributo per l'impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore (art. 34 cpv. 2 legge sul CO2).
2 L'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 1 LEne).
Per le spese di esecuzione nell'ambito delle garanzie di origine, l'organo d'esecuzione riscuote emolumenti in base al dispendio.
L'ordinanza del 30 settembre 198547 sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare è abrogata.
Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
(art. 3 cpv. 1)
Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all'articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:
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Franchi
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per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3
|
7 000
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per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3 ma inferiore a 5 milioni di m3
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10 000
|
per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3
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17 000
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Gli emolumenti ammontano a:
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Franchi
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- a.
- Per un'approvazione dei piani
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- tassa di base
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1000-8000
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- supplemento per chilometro di condotta
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800
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- b.
- Per la vigilanza annuale dell'esercizio
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|
- tassa di base
|
800
|
- supplemento per chilometro di condotta:
|
80
|
Le spese dell'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell'economia privata per lavori equivalenti.
(art. 14b)
|
Emolumento in franchi
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Unità
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1. Registrazione e rilevamento
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Emolumento di base per un impianto di produzione di energia elettrica
(a seconda del tipo di impianto)
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max. 200
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all'anno
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Emolumento di base per un conto utente
(a seconda del tipo di conto)
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max. 200
|
all'anno
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Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta (a seconda del tipo di impianto)
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max. 0.03
|
per MWh
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2. Transazioni
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Rilascio di garanzie di origine
(a seconda del tipo di impianto)
|
max. 0.03
|
per MWh
|
Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale
|
max. 0.03
|
per MWh
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Importazione ed esportazione di garanzie di origine
|
max. 0.03
|
per MWh
|
Registrazione di un ordine permanente
|
max. 200
|
per operazione
|
3. Annullamento
|
|
|
Annullamento di garanzie di origine
|
max. 0.03
|
per MWh
|
Elaborazione di una conferma di annullamento
|
max. 100
|
per operazione
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