1 Il servizio informazioni dell'esercito (servizio informazioni) ha il compito di raccogliere e valutare informazioni concernenti l'estero rilevanti per l'esercito, segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d'appoggio all'estero.183 In occasione di impieghi in servizio d'appoggio in Svizzera, scambia informazioni rilevanti per l'impiego con gli organi che partecipano all'impiego, sotto la direzione delle autorità civili competenti.184
1bis Per adempiere i suoi compiti, il servizio informazioni può avvalersi dello strumento dell'esplorazione radio secondo l'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2015185 sulle attività informative (LAIn). Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d'esplorazione.186
1ter Il servizio informazioni può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazioni allo scopo di:
- a.
- sorvegliare le frequenze utilizzate dall'esercito svizzero e garantirne l'utilizzo;
- b.
- acquisire informazioni in Svizzera e all'estero sulla situazione del traffico aereo.187
1quater Il servizio informazioni può impiegare anche aeromobili e satelliti per osservare fatti e installazioni e registrare le osservazioni. Non è ammesso osservare e registrare su supporto audiovisivo fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta. Le registrazioni audio e video rientranti nella sfera privata protetta che per motivi tecnici non è possibile evitare devono essere immediatamente distrutte.188
2 Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, se del caso anche all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. In singoli casi può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.
2bis Può trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.189
3 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- i compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio informazioni, nonché la protezione dei dati;
- b.190
- l'attività del servizio informazioni nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo;
- c.191
- la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni;
- d.
- le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni.
3bis Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la collaborazione internazionale del servizio informazioni in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d'informazione militari internazionali.192
4 Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull'estero.193
5 Il Consiglio federale disciplina la subordinazione del servizio informazioni. La vigilanza sul servizio informazioni è retta dall'articolo 78 LAIn.194
6 Il Consiglio federale definisce ogni anno la collaborazione del servizio informazioni con autorità estere; approva accordi amministrativi internazionali del servizio informazioni e provvede affinché tali accordi divengano esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l'approvazione.195