Art. 1
1 Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC)2, esse sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata.3
1bis Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393-397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l'autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.4
2 Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:
- a.
- utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico;
- b.
- rendere conto all'assicuratore, su sua richiesta, dell'utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).