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919.117.72

Ordinanza
concernente l'estensione delle misure di solidarietà
delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni
di produttori

(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
di produttori, OOCOP)

del 30 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Sezione 1: Misure di solidarietà

Art. 1

1 Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti:

a.
la promozione della qualità;
b.
le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;
c.
il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;
d.
l'allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;
e.
l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato;
f.
il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e.

2 Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente:

a.
alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;
b.
ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;
c.
alle misure di sgravio del mercato.2

3 Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un'organizzazione di categoria o eventualmente da un'organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.

4 I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

Art. 2 Forma giuridica

1 Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di categoria dev'essere un'associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall'articolo 8 LAgr.

2 Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di produttori dev'essere un'associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corporativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.

Art. 3 Rappresentanza del prodotto

Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14-16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'orga-nizzazione di produttori specifica.

Art. 4 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria

Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

a.
i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
b.
almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori;
c.
le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;
d.
almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;
e.
i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria sono nominati dall'assemblea della loro organizzazione o dall'insieme dei membri al loro livello.
Art. 5 Rappresentatività delle organizzazioni di produttori

Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se:

a.
i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
b.
almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri dell'organizzazione di produttori;
c.
le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;
d.
almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;
e.
i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori sono nominati dall'assemblea del loro gruppo o dall'insieme dei membri.
Art. 6 Gestione dell'offerta

Se la richiesta d'estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l'offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell'organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno:

a.
regole comuni concernenti lo smercio dei prodotti;
b.
l'obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall'organizzazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.
Art. 7 Procedura decisionale

1 Spetta all'assemblea dei rappresentanti dell'organizzazione di categoria o dell'organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione.

2 Un'organizzazione di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi.

3 Un'organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

4 Se un'azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

Sezione 3: Domande

Art. 8 Principio e contenuto

1 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

2 Le domande devono contenere:

a.
una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l'estensione e i suoi obiettivi;
b.3
un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, le domande devono provare che l'evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali o indicare gli elementi sui quali l'organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell'evoluzione del mercato;
c.
la prova che i criteri di cui agli articoli 4-6 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto dell'organizzazione ed i dati statistici necessari, nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all'assemblea;
d.
il verbale dell'assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione;
e.
la descrizione dettagliata dell'attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l'organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura;
f.
un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se l'estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera f.

3 Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l'offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell'estensione al termine di un nuovo esame.4

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

4 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

Art. 9 Pubblicazione delle domande

1 L'Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori.

2 Chiunque può inoltrare il proprio parere all'Ufficio federale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Sezione 4: Misure

Art. 11 Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri

1 Nell'allegato 2 sono fissati:

a.5
i contributi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori;
b.
la durata dell'obbligo contributivo dei non membri;
c.
l'utilizzazione dei contributi.

2 Se un'organizzazione di categoria o un'organizzazione di produttori riduce l'importo dei contributi dei suoi membri durante la durata di validità dell'obbligo contributivo dei non membri, il contributo dei non membri è ridotto in modo corrispondente. L'organizzazione informa il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)6 sulle modifiche dei contributi. Il DEFR adegua l'allegato in modo corrispondente. 7

3 Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

4 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori affidano a un organo di revisione indipendente il controllo della corretta utilizzazione dei contributi dei non membri. I risultati del controllo sono parte integrante del rapporto di cui all'articolo 13.8

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

6 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5481).

Art. 12 Esecuzione delle misure

1 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l'esecuzione delle misure.

2 Esse fatturano i contributi ai non membri.

3 Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.

4 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l'esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi.

5 Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative.

Art. 13 Obbligo di rendere conto

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un'estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al DEFR sull'esecuzione e l'efficacia delle misure.

Art. 14 Trasmissione di dati

1 I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'esecuzione delle misure. Possono fatturare le spese.

2 I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Allegato 110

10 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7179).

Allegato 211

11 Aggiornato dal n. II dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6465), dal n. I delle O del 25 feb. 2009 (RU 2009 883), del 18 nov. 2009 (RU 2009 5883), del 25 mag. 2011 (RU 2011 2417), dal n. II dell'O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5481), dal n. I delle O del 23 mag. 2012 (RU 2012 3471), del 23 ott. 2013 (RU 2013 4025), dell'11 dic. 2015 (RU 2015 5819), dal n. II dell'O del 22 nov. 2017 (RU 2017 7179), dal n. I delle O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4705), del 13 nov. 2019 (RU 2019 3767), del 24 nov. 2021 (RU 2021 853) e del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 695).

(art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

1. Importo del contributo

I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato deve essere impiegato per le seguenti misure intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all'estero indipendentemente dalla marca:

a.
ricerche di marketing;
b.
pubblicità generica di base;
c.
misure generiche di promozione delle vendite;
d.
campagna informativa sul valore nutritivo, sulla freschezza e sulla qualità del latte e dei latticini;
e.
misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro-Marketing Suisse (AMS);
f.
misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 25 giugno 200812 sul sostegno del prezzo del latte (OSL) trasmette alla PSL, su richiesta, i seguenti dati:

a.
gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;
b.
gli indirizzi dei produttori che hanno fornito latte agli addetti alla valorizzazione;
c.
i quantitativi di latte forniti mensilmente dai singoli produttori ai singoli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

1. Importo dei contributi

I non membri devono versare all'Unione svizzera dei contadini (USC), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

a.
9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina;
b.
2.5 centesimi per ogni animale nato della specie suina;
c.
2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina;
d.
1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulla promozione dello smercio.

13 [RU 1998 3205, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415. RU 2006 2695 art. 19]. Vedi ora l'O del 9 giu. 2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010).

3. Trasmissione di dati

L'Ufficio federale trasmette su richiesta all'USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

1. Importo dei contributi

1.1. I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

a.
30 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;
b.
12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

1.2. Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all'obbligo contributivo.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione dei dati

L'Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati:

a.
gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole, nonché il numero di animali effettivamente detenuto;
b.
gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle, nonché i rispettivi quantitativi importati.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

1. Importo dei contributi

1.1. I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 70 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

a.
pubblicità;
b.
relazioni pubbliche;
c.
fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12 OSL trasmette all'ES, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Emmentaler o «altro formaggio a pasta dura, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi:

a.
gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
b.
i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
c.
il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler;
d.
il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
e.
il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi;
f.
il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
g.
il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

E. Organizzazione di categoria Interprofession du Vacherin Fribourgeois

1. Importo dei contributi

1.1 I produttori non membri devono versare all'«Interprofession du Vacherin Fribourgeois» (IPVF), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois prodotto.

1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

a.
pubblicità;
b.
relazioni pubbliche;
c.
fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12 OSL trasmette all'IPVF, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Vacherin Fribourgeois o «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme pesano tra 5 e 12 chilogrammi:

a.
gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
b.
i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
c.
il quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois;
d.
il quantitativo di «altro formaggio a pasta semidura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
e.
il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

F. Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri

1. Importo dei contributi

1.1 I produttori non membri devono versare allʼInterprofessione della vite e del vino svizzeri (IVVS), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,455 centesimi per metro quadrato di superficie iscritta nel catasto viticolo. A questo scopo è determinante la superficie iscritta nel catasto viticolo dell'anno che precede la riscossione.

1.2 I vinificatori che non sono membri devono versare allʼIVVS, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,55 centesimi per chilogrammo di uva incantinata. A questo scopo è determinante la dichiarazione di incantinamento di cui all'articolo 29 capoverso 6 dell'ordinanza del 14 novembre 200714 sul vino presentata nell'anno che precede la riscossione.

1.3 I non membri sono esentati dall'obbligo contributivo se il Cantone, un'organizzazione di categoria o un'organizzazione cantonale riscuote contributi d'incentivazione in base alle proprie disposizioni presso tutti gli attori e si prende a carico i contributi dei non membri.

1.4 LʼIVVS può delegare la riscossione dei contributi alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri. Queste ultime possono delegare la riscossione dei contributi a un'organizzazione o a un fiduciario.

1.5 Il contributo per i non membri non è riscosso qualora l'importo dovuto secondo i numeri 1.1 e 1.2 sia inferiore a dieci franchi.

2. Utilizzo dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 può essere impiegato solo per le campagne pubblicitarie annuali di promozione dei vini svizzeri negli anni 2023-2025. I fondi rimasti inutilizzati al termine di ogni anno possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.

3. Trasmissione di dati

I servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo della vendemmia trasmettono, su richiesta, all'IVVS o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri i seguenti dati:

a.
gli indirizzi dei produttori e dei vinificatori;
b.
i dati sulle superfici e sulle quantità incantinate per produttore o per vinificatore.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.