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281.11

Ordinanza
concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione
e sul fallimento

(OAV-LEF)

del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 18891 sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

Art. 1 Autorità competente

L'Ufficio federale di giustizia esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:2

a.
emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d'esecuzione e fallimenti nonché agli organi d'esecuzione esterni all'ufficio, per l'applicazione corretta e uniforme della LEF;
b.3
i compiti conferitigli dal regolamento del 5 giugno 19964 sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità;
c.
eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d'esecuzione e fallimenti nonché degli organi d'esecuzione esterni all'ufficio;
d.5
i compiti conferitigli dal Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 giugno 20106 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

4 RS 281.31

5 Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

6 RS 272.1

Art. 2 Rapporti

1 L'autorità di vigilanza cantonale superiore o l'autorità di vigilanza cantonale unica fa rapporto ogni anno al servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF presso l'Ufficio federale di giustizia in merito:7

a.
alle ispezioni effettuate presso gli uffici d'esecuzione e fallimenti;
b.
all'attività delle autorità inferiori e superiori di vigilanza inclusa la panoramica statistica dei ricorsi e del tempo impiegato per la loro evasione;
c.
alla pronuncia di procedure disciplinari;
d.
alle istruzioni destinate agli uffici;
e.
alle difficoltà constatate nell'applicazione della legge.

2 Il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF presso l'Ufficio federale di giustizia può emanare istruzioni sulla forma dei rapporti.8

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

8 Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

Art. 3 Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento

1 La Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento consiglia l'Ufficio federale di giustizia nell'esercizio dell'alta vigilanza. La consulenza comprende in particolare questioni inerenti alla legislazione e all'applicazione del diritto.

2 Il Consiglio federale ne nomina i membri. La Commissione si compone al massimo di dieci membri.9

3 La presidenza spetta al capo del servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF. Il servizio assume la segreteria.

9 Nuovo testo giusta il n. I 3.1 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Art. 4 Applicazione del diritto vigente

Le vigenti ordinanze, istruzioni e circolari del Tribunale federale continuano a essere valide nella misura in cui non siano in contrasto con la presente ordinanza o non siano modificate o abrogate.