Art. 14
4 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
748.01
del 14 novembre 1973 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (detta qui di seguito «legge sulla navigazione aerea - LNA»),
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
4 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
1 Gli aeromobili vengono suddivisi, dal punto di vista tecnico, in categorie conformemente all'allegato.6
2 Sono considerati aeromobili di Stato gli aeromobili militari, della dogana o della polizia federale o cantonale oppure quelli che il Consiglio federale ha espressamente designati come tali.7
6 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
7 Originario art. 2.
8 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
1 Gli aeromobili, senza occupanti, del peso superiore ai 30 kg, possono essere impiegati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).9
2 I Cantoni, per ridurre il danneggiamento dell'ambiente e il pericolo di persone e cose al suolo, sono autorizzati a prendere misure riguardanti aeromobili, senza occupanti, del peso inferiore ai 30 kg.
3 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i particolari.10
9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645).
11 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 3009).
1 L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.
2 Sono esclusi dal divieto:
3 L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.
12 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
1 L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se:
2 L'UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.14
3 Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola.
4 L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente.
5 ...15
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 735).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).
15 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
Un aeromobile adempie le condizioni in materia di proprietà (art. 52 cpv. 2 lett. c LNA), se è proprietà esclusiva di:
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 735).
17 Un elenco di questi accordi può essere consultato presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
18 Un elenco di questi accordi può essere consultato presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
Secondo la presente ordinanza il diritto di disporre basato su rapporti fiduciari non è considerato come proprietà.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 735).
1 L'immatricolazione di un aeromobile deve essere domandata dal proprietario.
2 Alla domanda devono essere allegati:
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 735).
21 Abrogato dal n. I dell'O del 14 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 735).
1 L'immatricolazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
2 Nome e indirizzo dell'utente possono essere iscritti accanto a quelli del proprietario, se l'utente adempie alle condizioni richieste per l'immatricolazione, astrazione fatta della proprietà.
1 L'UFAC consegna al proprietario dell'aeromobile un certificato attestante l'immatricolazione.
2 ...22
22 Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988, con effetto dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).
Il proprietario iscritto e, se è iscritto, l'utente dell'aeromobile debbono annunciare per scritto all'UFAC, entro dieci giorni, ogni modificazione delle condizioni menzionate negli articoli 4 a 7. Il certificato d'immatricolazione ed il certificato di navigabilità devono essere allegati a questa dichiarazione.23
23 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
1 L'immatricolazione di un aeromobile è cancellata:
2 Se l'aeromobile è intavolato nel registro aeronautico, l'immatricolazione non può essere cancellata prima della radiazione in questo registro. I certificati di un aeromobile la cui iscrizione deve essere cancellata d'ufficio sono, tuttavia, ritirati già prima della cancellazione.
3 L'UFAC, se richiesto, attesta la cancellazione.
24 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 36 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
25 [RU 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 n. II 53, 2003 1195, 2005 2695 n. II 5. RU 2007 5101 art. 52]. Vedi ora l'O del 28 set. 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (RS 748.112.11).
L'UFAC emana le prescrizioni sui contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione degli aeromobili svizzeri.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d'ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 199928 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
28 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
29 Abrogato dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
1 Quando un aeromobile o i suoi accessori subiscono danni nel corso di un controllo, la Confederazione ne risponde ai sensi della legge del 14 marzo 195830 sulla responsabilità.
2 Con il permesso dell'UFAC il richiedente, a suo rischio e pericolo, può fare eseguire i voli di controllo da un pilota di sua scelta.
3 La garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere prestata durante ogni volo di controllo.
1 L'UFAC attesta la navigabilità degli aeromobili immatricolati nel certificato di navigabilità, nel certificato di navigabilità limitato o nell'autorizzazione di volo.
2 Il livello del rumore e il livello di emissione di sostanze tossiche degli aeromobili a motore sono attestati nel certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
1 L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:34
2 I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall'UFAC a condizione che siano stati rilasciati:
3 È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l'aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell'emissione di sostanze tossiche.36
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 2277).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
1 Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione:
2 ...41
3 L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l'UFAC può stabilire oneri, condizioni o limitazioni d'esercizio.42
4 In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'UFAC rilascia un'autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri.43
5 ...44
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984, in vigore dal 1° apr. 1985 (RU 1984 318).
39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
40 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 36 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
41 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
44 Abrogato dal n. I dell'O del 25 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1921).
1 I certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo hanno, di norma, validità illimitata. L'UFAC può eccezionalmente limitare la durata di validità.
2 In casi particolari, segnatamente durante la procedura di ammissione o per sorvoli tecnici, l'UFAC rilascia autorizzazioni di volo con validità limitata.
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
1 Il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l'autorizzazione di volo viene ritirato:47
2 Il certificato di navigabilità può inoltre essere ritirato:
3 È riservato il ritiro conformemente all'articolo 92 della legge sulla navigazione aerea51.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 2277).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984, in vigore dal 1° apr. 1985 (RU 1984 318).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).
Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC53 può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
53 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
55 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
1 Dal punto di vista tecnico, i corpi volanti vengono suddivisi in categorie conformemente all'allegato.
2 Piccoli corpi volanti, come razzi pirotecnici o modelli di razzo, nonché proiettili antigrandine possono essere impiegati o lanciati se non compromettono la sicurezza della navigazione aerea. Sono fatte salve ulteriori restrizioni per altri motivi da parte della Confederazione o dei Cantoni.
3 Altri corpi volanti, segnatamente razzi con o senza occupanti, possono essere impiegati o lanciati soltanto con l'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC può fissare condizioni per l'ammissione e per l'esercizio.
4 I proiettili antigrandine non possono invadere gli spazi aerei delle classi C e D nonché della classe E nell'ambito dei tratti-ATS. La direzione del traffico aereo competente può autorizzare deroghe.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
1 Il DATEC stabilisce quali categorie del personale aeronautico debbono possedere una licenza dell'UFAC per esercitare la loro attività.
2 L'UFAC può delegare ad associazioni idonee l'organizzazione d'esami e il rilascio di licenze.57
57 Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).
1 Il DATEC emana, in quanto alle licenze del personale aeronautico, prescrizioni che disciplinano in particolare:
2 Il DATEC può emanare prescrizioni sul personale aeronautico che non ha bisogno di una licenza per esercitare la sua attività.
3 Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport regola il servizio medico aeronautico. L'organizzazione e le competenze attribuite all'Istituto di medicina aeronautica sono disciplinate in un'ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport d'intesa con il DATEC.58
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 apr. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1067).
Fatte salve le eccezioni stabilite dal DATEC per singole categorie, l'istruzione del personale aeronautico che necessita di una licenza ufficiale può avvenire solo nel quadro di un'organizzazione civile di addestramento che adempie i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1178/201160 o del regolamento (UE) 2015/34061.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
60 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
61 Regolamento (UE) n. 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera secondo il numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
62 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
1 L'UFAC controlla la gestione dell'organizzazione civile di addestramento che istruisce il personale aeronautico.
2 I settori della formazione e del perfezionamento aeronautici sostenuti dalla Confederazione, fatti salvi gli esami attitudinali per aspiranti piloti militari, piloti professionisti o esploratori paracadutisti (SPHAIR), sono soggetti alla vigilanza dell'UFAC.
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
1 Le Forze aeree provvedono allo svolgimento di esami attitudinali, per aspiranti piloti militari, piloti professionisti o esploratori paracadutisti, denominati SPHAIR.
2 Nello svolgimento dei propri compiti sono coadiuvate in particolare dall'UFAC, dalle organizzazioni dell'aviazione commerciale, dalle organizzazioni di addestramento aeronautiche e dall'associazione mantello dell'aviazione leggera e sportiva
3 Dopo aver sentito le parti di cui al capoverso 2, il DDPS disciplina in particolare:
64 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
65 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
66 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
67 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
1 Il presente numero (n. 34) disciplina la protezione della salute dei membri dell'equipaggio degli aeromobili delle imprese di trasporti aerei con sede in Svizzera, soggette all'obbligo di autorizzazione per il trasporto commerciale di persone o merci.
2 Il presente numero attua la Direttiva 2000/79/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 199969 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
69 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata al n. 1 dell'all. dell'Acc. e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
L'informazione e l'istruzione dei membri dell'equipaggio sono rette dall'articolo 5 dell'ordinanza 3 del 18 agosto 199371 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3).
70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
La consultazione dei membri dell'equipaggio o della loro rappresentanza in seno all'impresa è retta dall'articolo 6 OLL 373.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
1 Ogni membro dell'equipaggio ha diritto ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima di prendere per la prima volta servizio presso l'impresa di trasporti aerei.
2 I membri dell'equipaggio hanno diritto ad una valutazione gratuita del loro stato di salute, secondo l'articolo 4 numero 1 lettera a dell'allegato della Direttiva 2000/79/CE75, come segue:
3 Il diritto ad una valutazione annuale è accordato a coloro che hanno problemi di salute riconducibili all'attività aviatoria.
4 I costi della valutazione dello stato di salute sono a carico dell'impresa di trasporti aerei.
74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
75 La versione vincolante per la Svizzera è riportata al n. 1 dell'all. all'Acc. del 22 giu. 1999 (RS 0.748.127.192.68) e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch) .
76 Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non viene tradotto. Esso può essere consultato presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch), oppure ordinato dietro pagamento presso il servizio competente delle Joint Aviation Authorties.
77 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
1 Le donne incinte possono esigere misure di protezione speciali, non appena hanno informato l'impresa della gravidanza.
2 Su richiesta dell'impresa devono presentare il certificato di un medico.
78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
L'occupazione di donne incinte, puerpere e madri allattanti è retta dagli articoli 35 capoverso 1 e 35a capoversi 1-3 della legge del 13 marzo 196480 sul lavoro.
79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
1 Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all'80 per cento del salario, nella misura in cui l'impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra.
2 Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano:
81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
85 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
Per l'occupazione di membri dell'equipaggio con responsabilità familiari si applicano:
86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
88 Introdotto dal n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230).
89 Introdotto dal n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230).
È considerato in stato di ebrietà e inidoneo a prestare servizio un membro dell'equipaggio che presenta la seguente concentrazione di alcol:
90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230).
Se vi sono indizi che un membro dell'equipaggio si trova in stato di ebrietà, si effettua un controllo del tasso alcolico. Questo si basa sugli articoli 40 capoversi 2-4, 41 e 42 capoversi 1 e 3.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230).
1 Lo svolgimento dell'accertamento etilometrico casuale si basa:
2 Il primo accertamento etilometrico viene effettuato mediante un etilometro precursore.
3 Se il risultato del primo accertamento etilometrico supera il valore limite di cui all'articolo 38 lettera a, un secondo accertamento etilometrico deve essere effettuato mediante un etilometro probatorio non prima di 15 minuti e non oltre 30 minuti dal primo accertamento. Durante l'attesa, al membro dell'equipaggio è fatto divieto di mangiare, bere o altrimenti assumere altre sostanze.
4 Gli etilometri precursori e gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 200694 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e delle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Lo svolgimento dell'accertamento etilometrico è retto per analogia dall'ordinanza del 28 marzo 200795 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e sulle relative disposizioni d'esecuzione dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).
92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230).
93 Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
Se il risultato del primo accertamento etilometrico mediante l'etilometro precursore supera il valore limite di cui all'articolo 38 o se deve essere ordinato un prelievo del sangue secondo l'articolo 42 capoverso 1 lettere a e c, il membro dell'equipaggio è considerato temporaneamente inidoneo a prestare servizio.
96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230).
1 È ordinato un prelievo del sangue se:
2 In presenza del relativo certificato medico nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, si può rinunciare al prelievo del sangue e il membro dell'equipaggio può riprendere servizio.
3 Il prelievo del sangue si basa sulle disposizioni degli articoli 13 capoverso 3 e 14 dell'OCCS98 e sulle relative disposizioni d'esecuzione dell'USTRA.
97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230).
99 Introdotto dal n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230).
Se vi sono indizi che un membro dell'equipaggio si trova sotto l'influsso di narcotici o sostanze psicotrope, lo svolgimento delle analisi ordinate si basa per analogia sugli articoli 12a, 12b, 13 capoverso 3, 14, 15 e 17 OCCS101 e sulle relative disposizioni d'esecuzione dell'USTRA.
100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 230).
102 Abrogati dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
103 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
Il DATEC emana regole di circolazione per l'utilizzo dello spazio aereo svizzero.
1 Il DATEC emana regole d'esercizio in esecuzione o a complemento del diritto internazionale.
2 Le regole d'esercizio si applicano in Svizzera e all'estero ai detentori e alle imprese di trasporti aerei svizzere.
3 All'estero è possibile derogare dalle regole d'esercizio se il diritto estero lo richiede imperativamente.
104 Originario avanti l'art. 78. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 Il sistema di segnalazione secondo gli articoli 77-77e ha lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione aerea. Esso si fonda sul regolamento (UE) n. 376/2014106.
2 Sono fatti salvi gli altri obblighi di dichiarazione previsti dal diritto federale.
3 Il regolamento (UE) n. 376/2014 si applica anche agli aeromobili elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008107.
4 Tutti gli eventi da segnalare sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018108.
105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739).
106 Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).
107 Regolamento ( (CE) Nr. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).
108 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).
109 Introdotti dal n. I dell'O del 9 mar. 2016 (RU 2007 917). Abrogati dal n. I dell'O del 17 feb. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739).
1 L'UFAC designa un centro interno incaricato di registrare ed analizzare i dati relativi alle segnalazioni obbligatorie e facoltative ricevute (Centro segnalazioni).
2 Il Centro segnalazioni è separato dal punto di vista organizzativo dalle unità dell'UFAC che svolgono attività di vigilanza.
3 Il Centro segnalazioni tratta le segnalazioni in modo confidenziale.
4 I dipendenti del Centro segnalazioni incaricati della registrazione e dell'analisi delle segnalazioni sono esentati, nel quadro di questa attività, dall'obbligo di denuncia e di persecuzione penale.
110 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 917).
Il DATEC è l'organismo competente previsto all'articolo 16 paragrafo 12 del regolamento (UE) n. 376/2014112.
111 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2016 (RU 2007 917). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739).
112 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 77 cpv. 1.
113 Introdotti dal n. I dell'O del 9 mar. 2016 (RU 2007 917). Abrogati dal n. I dell'O del 17 feb. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739).
114 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 917).
115 Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988, con effetto dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).
La presa di vedute aeree e la loro diffusione sono autorizzate sotto riserva della legislazione concernente la protezione delle opere militari.
È proibito lanciare oggetti da un aeromobile in volo, sotto riserva delle eccezioni fissate dal DATEC.
1 La pubblicità per mezzo di scritte e di immagini applicate agli aeromobili è permessa con riserva delle disposizioni della rimanente legislazione federale.116
2 I contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione devono in ogni caso essere chiaramente riconoscibili.
3 ...117
116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).
117 Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988, con effetto dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).
È vietata ogni altra forma di pubblicità per mezzo d'aeromobili, segnatamente il lancio di volantini, la scrittura con fumogeni, l'utilizzazione di altoparlanti e il rimorchiamento di banderuole.
Per le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili è necessaria un'autorizzazione dell'UFAC. L'autorizzazione prescrive le condizioni richieste.
Le manifestazioni aeronautiche pubbliche sono manifestazioni alle quali il pubblico è invitato e che comprendono dimostrazioni e gare, nonché l'esecuzione di voli con passeggeri al di fuori degli aerodromi.
1 Le manifestazioni aeronautiche pubbliche necessitano, sotto riserva del capoverso 2, di un'autorizzazione dell'UFAC. Prima di permettere grandi manifestazioni, occorre udire il parere dell'Ufficio federale dell'ambiente118.119
2 Non necessitano di alcuna autorizzazione:
118 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
119 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
121 Abrogata dal n. I dell'O del 25 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1921).
1 La domanda di autorizzazione per una manifestazione aeronautica pubblica deve essere presentata all'UFAC al più tardi sei settimane prima del suo svolgimento.122
2 Essa deve indicare:
3 Per le manifestazioni sugli aerodromi la domanda deve essere corredata del consenso scritto dell'esercente dell'aerodromo: trattandosi di altri terreni, è necessario produrre il consenso scritto dei proprietari e una dichiarazione dell'autorità cantonale competente, secondo la quale essa non solleva alcuna obiezione contro lo svolgimento della manifestazione.
4 Se si tratta di una manifestazione aeronautica pubblica al di fuori di un aerodromo, occorre allegare alla domanda:
122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
L'UFAC esamina la documentazione e fa una perizia in modo particolare del terreno scelto.
1 L'UFAC rilascia l'autorizzazione quando l'organizzatore ha provato l'esistenza della garanzia supplementare della sua responsabilità civile verso i terzi a terra, giusta le disposizioni dell'articolo 133, e ha accertato che le altre condizioni sono adempiute.
1bis L'UFAC autorizza manifestazioni nell'ambito delle quali sono eseguiti atterraggi esterni con aeromobili a motore a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree di atterraggio in montagna solo se sono occasionate da un anniversario importante per il volo in montagna.123
1ter L'UFAC autorizza manifestazioni nell'ambito delle quali sono eseguiti atterraggi esterni con aeromobili a motore su distese d'acqua pubbliche solo se l'autorità cantonale competente ha verificato e approvato il rispetto delle disposizioni in materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell'ambiente e della natura e non solleva obiezioni dettate da altri interessi pubblici.124
2 Esso stabilisce le condizioni e le direttive richieste per motivi di sicurezza e di rumore.
123 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).
124 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).
1 Il direttore della manifestazione, oltre alla direzione dell'esercizio aereo, ha in particolare i compiti seguenti:
2 Sugli aerodromi, questi diritti e obblighi spettano al capo dell'aerodromo. Egli può delegarli, sotto la sua vigilanza, al direttore della manifestazione.
L'UFAC può fare sorvegliare la manifestazione da un perito; i compiti di quest'ultimo sono stabiliti di caso in caso.
125 Abrogati dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
Le autorizzazioni possono essere ritirate o limitate se non sono più adempiute le condizioni alle quali erano state rilasciate.
126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2570).
1 I voli sono commerciali quando:
1bis Se il vettore è un'associazione, i suoi membri sono considerati appartenenti a una cerchia determinata di persone a condizione di essere membri da oltre 30 giorni.127
2 I voli di un'impresa titolare di un'autorizzazione di esercizio sono presunti commerciali. È fatta salva la valutazione dei fatti sotto l'angolazione del diritto doganale e fiscale.
3 Nel caso di voli non commerciali rimunerati, i passeggeri devono essere informati in anticipo del carattere privato del volo e delle conseguenze che ne derivano per quanto concerne la protezione assicurativa. Se è impiegato un aeromobile appartenente alla categoria speciale per quanto riguarda la navigabilità, i passeggeri devono essere informati anche delle particolarità della sua ammissione alla circolazione.128
127 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 485).
128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 485).
I seguenti aeromobili non possono essere impiegati nel trasporto commerciale di persone:
129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 485).
L'UFAC può revocare l'autorizzazione d'esercizio se:
1 Un'impresa con sede in Svizzera può ottenere l'autorizzazione d'esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci (art. 27 LNA) se:
2 Allo scopo di garantire che la maggioranza del capitale sociale sia in mano svizzera, un'impresa titolare di un'autorizzazione di esercizio o una società di partecipazione che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione maggioritaria in un'altra impresa deve disporre di un diritto di compera sulle quote di capitale quotate in borsa che sono state acquistate da stranieri. Il diritto di compera deve essere esercitato entro dieci giorni dalla dichiarazione di acquisto all'impresa, allorché la partecipazione straniera al capitale sociale iscritta nel registro delle azioni ha raggiunto il 40 per cento dell'insieme del capitale sociale o allorché detta partecipazione ha superato la partecipazione svizzera iscritta nel registro in questione. Il prezzo d'acquisto corrisponde al corso della borsa al momento dell'esercizio del diritto di compera. L'impresa pubblica periodicamente il tasso di partecipazione straniera al capitale sociale. È fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali134.
3 In casi debitamente motivati, l'UFAC, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, può autorizzare per un periodo determinato l'uso di un aeromobile iscritto nella matricola di uno Stato con il quale non è stato concluso alcun accordo internazionale135 che prevede questa possibilità.
4 In casi debitamente motivati, l'UFAC può concedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Può autorizzare la delega di taluni compiti d'esercizio ad altre imprese svizzere o estere.136
130 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
131 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
132 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
133 Abrogata dal n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
134 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
135 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
136 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 Le seguenti imprese con sede in Svizzera devono introdurre e mantenere un sistema di gestione della sicurezza:
2 Le seguenti norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) contenute nell'allegato 19 alla Convenzione di Chicago138 sono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza:139
3 Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione di Chicago.
4 Il DATEC può dichiarare vincolanti le raccomandazioni dell'allegato 6 della Convenzione di Chicago.
5 Per attuare le norme e le raccomandazioni dell'OACI, l'UFAC può emanare istruzioni complementari.
6 L'allegato 6 della Convenzione di Chicago non è pubblicato nella Raccolta ufficiale. Può essere consultato in lingua francese e inglese presso l'UFAC142.
137 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6005).
138 RS 0.748.0. Il testo dell'allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile all'indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o acquistato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l'Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int).
139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
140 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
141 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
142 I documenti possono inoltre essere ordinati o abbonati in libreria o sul sito Internet dell'OACI (www.icao.int).
1 Le imprese di aerostati devono adempiere le condizioni prescritte nell'articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge sulla navigazione aerea e nell'articolo 103 capoverso 1 lettere a, e, g. In casi debitamente motivati, l'UFAC può consentire deroghe alle condizioni prescritte nell'articolo 103 capoverso 1 lettera a.
2 L'autorizzazione d'esercizio non è richiesta per le imprese che esercitano alianti e aeromobili di categorie speciali.
Un'autorizzazione d'esercizio può essere accordata sotto forma di autorizzazione speciale per una breve durata o per un numero esiguo di voli se l'esercente può dimostrare uno standard di sicurezza paragonabile e adeguato all'operazione.
143 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 L'autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:
2 Il contratto d'assicurazione deve contenere la disposizione seguente: se il contratto scade prima del momento indicato nel certificato di garanzia, la compagnia di assicurazione si impegna a coprire le pretese di risarcimento alle condizioni definite nel contratto, fino al momento della revoca dell'autorizzazione, ma al massimo durante 15 giorni dopo che l'UFAC è stato informato della scadenza del contratto; è considerato momento della revoca il giorno in cui la decisione di revoca passa in giudicato.
144 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).
145 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).
146 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 Su domanda, le imprese titolari di un'autorizzazione d'esercizio devono consentire in ogni momento all'UFAC di esaminare la loro conduzione aziendale e i loro documenti commerciali e fornirgli le indicazioni necessarie per l'allestimento della statistica del traffico aereo.
2 ...147
3 Le imprese che intendono servire nuovi continenti o regioni devono notificare i loro piani all'UFAC. Esse gli notificano previamente anche tutti i progetti di fusione o incorporazione, nonché, entro 14 giorni, qualsiasi modifica della proprietà per quanto riguarda le partecipazioni singole che rappresentano il 10 per cento o più dell'intero capitale di partecipazione dell'impresa, della sua società madre o della sua holding.
147 Abrogato dal n. I dell'O del 17 feb. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739).
1 L'autorizzazione d'esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un'impresa con sede all'estero se:
2 Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e operativi dell'impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento.
3 In casi debitamente motivati, si può rinunciare all'esigenza di cui nel capoverso 1 lettera d.
148 Nuovo testo giusta l'all. n. II dell'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243).
Il titolare dell'autorizzazione d'esercizio è tenuto a notificare senza indugio all'UFAC:
149 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 Per traffico di linea si intendono i voli per il trasporto commerciale di persone o di merci se:
2 Il DATEC emana prescrizioni d'esecuzione; tiene conto dell'evoluzione del traffico aereo internazionale.
1 L'impresa concessionaria è tenuta a stabilire orari e tariffe e a sottoporli all'UFAC. Essa deve renderli accessibili al pubblico in maniera appropriata. Inoltre è tenuta a garantire il rispetto degli orari e delle tariffe così resi pubblici. Il genere e l'entità degli obblighi di esercizio e di trasporto sono disciplinati nella concessione.
2 L'UFAC, segnatamente in caso di emergenza o di modifica della situazione, può dispensare l'impresa concessionaria, su domanda debitamente motivata, da tutti i suoi obblighi o da alcuni di essi o accordarle altre facilitazioni.
1 L'UFAC può revocare la concessione in qualsiasi tempo e senza indennità se l'impresa concessionaria contravviene gravemente e ripetutamente ai suoi obblighi (art. 93 LNA).
2 Può inoltre revocare la concessione se le condizioni richieste per il rilascio non sono più adempiute.
150 Abrogato dall'art. 10 dell'O del 17 ago. 2005 sul coordinamento delle bande orarie, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4425).
1 Le imprese con sede in Svizzera che intendono esercitare linee aeree presentano all'UFAC una domanda per il rilascio di una concessione di rotta con le seguenti indicazioni e documentazione:
2 Prima della decisione sulla domanda di concessione, l'UFAC informa le altre imprese con sede in Svizzera che fossero pure in grado di assicurare l'esercizio della linea in questione.
3 Nei 14 giorni dopo la comunicazione da parte dell'UFAC, le altre imprese possono manifestare il loro interesse per l'esercizio della linea. Esse dispongono in seguito di 45 giorni per depositare una domanda di concessione.
4 Prima della decisione sulle domande di concessione riguardanti linee aeree interne al territorio svizzero, l'UFAC sente i governi dei Cantoni interessati, gli aerodromi interessati e le imprese di trasporti pubblici interessate.
5 I capoversi 2-4 non sono applicabili se vi è un diritto al rilascio di una concessione di rotta conferito da un disciplinamento internazionale.
151 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 L'UFAC può rifiutare la concessione di rotta segnatamente se la domanda di trasporto può essere soddisfatta in altro modo equivalente o se gli aerodromi che si prevede di servire non dispongono dell'infrastruttura necessaria per la procedura di avvicinamento strumentale.
2 Se sono depositate parecchie domande per la stessa linea e se il rilascio di parecchie concessioni non è possibile in casi debitamente motivati, l'UFAC decide tenendo conto dei criteri seguenti:
3 L'UFAC può invitare a pronunciarsi le imprese interessate.
1 La concessione è rilasciata per otto anni al massimo.
2 Può essere rinnovata su domanda.
3 La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi sei mesi prima della scadenza della concessione. Per il rimanente è applicabile l'articolo 115.152
152 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 L'UFAC può modificare o trasferire diritti e obblighi derivanti da concessioni esistenti.
2 Può in particolare autorizzare un'impresa concessionaria a far effettuare i suoi voli da altre imprese svizzere o estere, segnatamente se:
3 L'UFAC può autorizzare la delega di determinati compiti di esercizio a altre imprese svizzere o estere.
1 Se un'impresa non fa uso dei diritti di traffico accordati nella concessione di rotta, qualsiasi altra impresa può presentare all'UFAC una domanda per il trasferimento della concessione.
2 Se viene presentata una siffatta domanda, l'UFAC impartisce all'impresa concessionaria un termine massimo di tre mesi nel quale essa deve riprendere l'esercizio della linea. L'UFAC può prorogare questo termine in casi motivati.
3 Se l'impresa concessionaria non riprende l'esercizio entro il termine fissato e l'altra impresa soddisfa per la requisiti di concessione, l'UFAC procede al trasferimento della concessione di rotta.
4 Sono applicabili gli articoli 114 e 115.
153 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
Se un'impresa concessionaria non esercita una linea aerea per 12 mesi, la concessione di rotta decade.
154 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
Le imprese con sede all'estero che intendono esercitare linee aeree sottopongono all'UFAC una richiesta che comprende i dati e i documenti seguenti:
1 Il rilascio di una concessione a un'impresa estera è retto dall'accordo internazionale determinante.
2 Se manca un accordo internazionale o se esso non prevede determinati diritti di traffico, l'UFAC può rilasciare una concessione per una linea unica a un'impresa estera se questa è titolare dei necessari diritti di traffico concessi dal suo Stato d'origine.
3 In caso di rilascio della concessione, l'UFAC bada in particolare a che lo Stato d'origine dell'impresa accordi la reciprocità.
Abrogati
155 Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645).
1 L'esercente di un aerodromo con traffico aereo internazionale commerciale stabilisce in un programma di sicurezza le misure che, secondo la gravità della minaccia, intende adottare per prevenire attentati alla sicurezza dell'aviazione civile.
2 Il programma di sicurezza sottostà all'approvazione dell'UFAC.
3 Sono considerate misure di sicurezza segnatamente:
4 Il DATEC ordina le misure di sicurezza. Consulta dapprima la polizia cantonale competente, l'esercente dell'aerodromo interessato e le imprese di trasporti aerei interessate.156
156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
1 L'impresa di trasporti aerei che impiega aeromobili nel traffico commerciale internazionale è tenuta a garantire l'esercizio sicuro dei suoi apparecchi, conformemente alle esigenze fissate dal DATEC. Essa deve esporre le proprie misure in un programma di sicurezza.
2 Il programma di sicurezza sottostà all'approvazione dell'UFAC.
1 Le misure di sicurezza si basano:
2 Inoltre sono direttamente applicabili le raccomandazioni dell'OACI contenute nell'allegato 17 alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944. 159
2bis Le guardie di sicurezza adottano i provvedimenti necessari quando è minacciata la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aeromobile. Possono ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla legge federale del 20 marzo 2008160 sulla coercizione e alle sue disposizioni esecutive.161
3 L'UFAC emana le prescrizioni necessarie, in particolare il Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione162.
157 RS 0.748.0. Il testo dell'allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile all'indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o acquistato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l'Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int).
158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
161 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 12 nov. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5475).
162 Il Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione è redatto in inglese. Non è pubblicato.
1 Il DATEC emana prescrizioni riguardanti:
2 In casi particolari, secondo la gravità della minaccia e sulla base di un'analisi delle minacce svolta dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), l'UFAC può ordinare altre misure e fissare la ripartizione dei costi; consulta previamente la polizia aeroportuale competente come pure l'esercente dell'aerodromo interessato.
3 Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100bis LNA).
163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
1 Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale vengono impiegate guardie di sicurezza.
2 Le guardie di sicurezza possono essere impiegate anche a terra in aerodromi esteri.
3 e 4 ...164
164 Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
1 Salvo disposizioni contrarie del diritto estero applicabile, le guardie di sicurezza hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti:165
2 Fedpol169, in collaborazione con l'UFAC, redige direttive sui compiti delle guardie di sicurezza.
165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
168 Abrogata dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
169 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Come guardia di sicurezza può essere designata unicamente una persona che ha seguito un programma di formazione specifico e ha superato l'esame finale.
2 Fedpol:
3 Fedpol può fare capo a terzi, segnatamente alle imprese di trasporti aerei e alle istituzioni della polizia e dell'esercito per l'esecuzione dei corsi nonché per l'allestimento e la manutenzione dell'infrastruttura per i corsi.
1 Fedpol è competente per l'impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi.
2 Definisce la dottrina e la tattica d'impiego.
3 Determina, d'intesa con l'UFAC, il luogo, la data e il genere dell'impiego in base all'analisi dei rischi e delle minacce.
4 Informa le imprese di trasporti aerei interessate e le incarica tempestivamente di effettuare la prenotazione dei relativi posti a sedere.
1 Fedpol provvede, in collaborazione con le imprese di trasporti aerei, all'equipaggiamento necessario per le guardie di sicurezza.
2 Per equipaggiamento s'intende in particolare le uniformi, le armi e i mezzi ausiliari.
1 Durante la formazione e l'impiego le guardie di sicurezza rimangono assoggettate alle prescrizioni di servizio e disciplinari del loro datore di lavoro.
2 Nell'adempiere i loro compiti sottostanno al potere d'impartire istruzioni di fedpol.
3 A bordo degli aeromobili sottostanno all'autorità del comandante di bordo.
Fedpol è competente per l'analisi dei rischi e delle minacce in relazione all'impiego di guardie di sicurezza.
1 Ai fini di valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale (art. 21c cpv. 1 lett. b LNA) e decidere l'impiego di guardie di sicurezza, fedpol tratta nel sistema d'informazione:
2 Per quanto riguarda l'identità e i dati di contatto pubblicamente accessibili di individui potenzialmente pericolosi (art. 21c cpv. 1 lett. a LNA), fedpol tratta nel sistema d'informazione i seguenti dati:
170 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
Fedpol tratta nel sistema d'informazione i seguenti dati relativi alle guardie di sicurezza che possono essere impiegate:
171 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
1 Fedpol è competente, d'intesa con l'UFAC, per la manutenzione e la custodia delle armi delle guardie di sicurezza.
2 A tal fine, esso può fare capo alla polizia aeroportuale o ad altri organi che avrà designato in particolare per la custodia delle armi di guardie di sicurezza estere nel caso di uno scalo intermedio in Svizzera.
1 Le imprese di trasporti aerei posso essere tenute a partecipare:
2 È possibile affidare loro segnatamente i seguenti compiti:
3 L'UFAC definisce nell'autorizzazione d'esercizio gli obblighi delle imprese di trasporti aerei per quanto riguarda le guardie di sicurezza.
In relazione con l'impiego delle guardie di sicurezza l'UFAC rimborsa:
172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
174 Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645).
Per l'esecuzione di misure di facilitazione nella navigazione aerea (Facilitation) sono direttamente applicabili le norme e le raccomandazioni dell'OACI contenute nell'allegato 9 alla Convenzione di Chicago176. Sono fatte salve le deroghe notificate conformemente all'articolo 38 di tale Convenzione.
175 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).
176 RS 0.748.0. Il testo dell'allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile all'indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o acquistato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l'Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int).
1 Su riserva del capoverso 2, la responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere garantita mediante un'assicurazione di responsabilità civile stipulata presso una compagnia d'assicurazione.177
2 La garanzia proposta mediante deposito di valori o di una fideiussione solidale, è disciplinata di volta in volta dall'UFAC nei limiti delle disposizioni che seguono.
177 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
1 Quale prova della prestazione della garanzia della responsabilità civile, l'esercente dell'aeromobile deve produrre un certificato d'assicurazione, un certificato di deposito o una dichiarazione di fideiussione.
2 L'UFAC può rivolgersi al richiedente, all'assicuratore, al depositario o al fideiussore per maggiori ragguagli circa la garanzia. Esso può differire il rilascio del certificato di navigabilità finché non dispone di tali informazioni.178
178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
1 La responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere coperta almeno come segue per un sinistro (danni alle persone e danni materiali assieme):
Copertura minima (milioni di diritti speciali di prelievo) |
|
---|---|
|
0,75 |
|
1,5 |
|
3 |
|
7 |
|
18 |
|
80 |
|
150 |
|
300 |
|
500 |
|
700.180 |
2 Il capoverso 1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, agli alianti da pendio a propulsione elettrica, ai paracadute, ai cervi volanti e ai paracadute ascensionali. Per questi aeromobili il DATEC stabilisce l'importo di garanzia.181
3 Per voli che costituiscono un pericolo particolare, segnatamente a causa della natura delle merci trasportate, l'UFAC può subordinare il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio alla prova di una copertura supplementare della responsabilità civile verso terzi al suolo.182
179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° apr. 1995 (RU 1994 3028).
180 Nuovo testo giusta l'all. n. II dell'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243).
181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2175).
182 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2570).
1 Un contratto d'assicurazione deve prevedere:
2 In caso di ritiro la garanzia cessa al momento indicato dall'articolo 128 lettera b.
3 Se, prima di quel momento, non è stata fornita all'UFAC la prova di una nuova garanzia, il certificato di navigabilità deve essere ritirato.183
4 Se, nei 14 giorni che seguono il cambiamento d'esercente, il nuovo esercente fornisce la prova di aver prestato una nuova garanzia, il contratto d'assicurazione anteriore è abrogato.
183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
1 La garanzia deve coprire, fino ai limiti fissati dall'articolo 125, le pretese che i terzi a terra possono far valere contro l'esercente conformemente alle disposizioni della legge sulla navigazione aerea.
2 Per i danni causati da una persona che si trova a bordo, l'esercente risponde solo fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, se questa persona non fa parte dell'equipaggio (art. 64 cpv. 2 lett. b LNA).
3 I danni causati a terra dal rumore degli aeromobili devono essere compresi nel contratto d'assicurazione.
Il contratto d'assicurazione deve contenere le seguenti disposizioni:
184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).
Il contratto d'assicurazione deve prevedere che per i terzi danneggiati sono determinanti le condizioni risultanti dal certificato d'assicurazione, anche se esse non concordano col contenuto del contratto.
185 Abrogato dall'all. n. II dell'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, con effetto dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243).
1 L'esercente può esigere dall'assicuratore che questi corrisponda al terzo danneggiato l'indennità dovuta, indipendentemente dagli eventuali diritti di regresso, anche se le pretese del terzo danneggiato verso l'esercente sono superiori, conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, a quelle che l'esercente stesso può far valere nei confronti dell'assicuratore.
2 Il terzo danneggiato non può far valere direttamente alcuna pretesa contro l'assicuratore, bensì ha il diritto di pegno, per l'importo che gli è dovuto quale indennizzo, sulle pretese dell'esercente nei riguardi dell'assicuratore.
Il certificato di garanzia indica l'importo della garanzia, la durata della stessa e la validità territoriale.
186 Introdotto dall'all. n. II dell'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243).
1 La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l'esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 chilogrammi, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 128 821 diritti speciali di prelievo per passeggero.188
2 In caso di esercizio non commerciale di un aeromobile senza passeggeri si può rinunciare alla copertura a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri.
3 Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità civile verso i passeggeri.
4 Il presente articolo non si applica agli alianti da pendio (art. 132b).189
187 Introdotta dal n. I dell'O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739).
188 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).
189 Introdotto dal n. I dell'O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 739).
1 In caso di morte o di lesioni personali del passeggero in seguito a incidente, l'esercente di un aliante da pendio biposto senza motore o a propulsione elettrica risponde conformemente alle disposizioni del codice delle obbligazioni191.
2 Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità nei confronti dei passeggeri.
3 Il DATEC stabilisce la copertura minima.
190 Introdotto dal n. I dell'O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 739).
1 L'UFAC autorizza le manifestazioni pubbliche giusta gli articoli 85 a 91 solo se il richiedente prova che è garantita la responsabilità civile dell'organizzatore.
2 L'obbligo della garanzia è invece limitato, per un sinistro, ai seguenti importi minimi (danni alle persone e danni alle cose assieme):
Importo della |
|
---|---|
|
2 000 000 |
|
4 000 000 |
|
4 000 000 |
|
10 000 000.192 |
3 Per manifestazioni aeronautiche pubbliche che presentano un pericolo maggiore l'UFAC può aumentare l'importo della garanzia.
192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
La garanzia prescritta dall'articolo 133 deve parimenti coprire le pretese di responsabilità civile fatte valere contro gli esercenti degli aeromobili partecipanti alla manifestazione, per quanto la garanzia prevista nell'articolo 125 non sia sufficiente.
193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).
194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).
1 L'esercente di un aeromobile estero, prima di utilizzarlo nello spazio aereo svizzero, deve assicurarsi che le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile siano coperte secondo le aliquote dell'articolo 125. Deve poter comprovare la copertura.
2 L'esercente che utilizza parecchi aeromobili nello spazio aereo svizzero deve garantire la copertura soltanto della somma prevista per l'aeromobile il cui peso al decollo è il più elevato.
3 L'UFAC può rinunciare alla copertura per danni causati dal tumore o da una contaminazione radioattiva.
4 Può rinunciare alla copertura rispetto a Stati esercenti d'aeromobili.
5 Può esigere dagli interessati le informazioni necessarie.
195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).
196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).
1 L'UFAC decide se la copertura fornita è sufficiente. Nel traffico aereo non commerciale esamina la copertura soltanto mediante campionatura.
2 La dichiarazione di una compagnia d'assicurazione ammessa in Svizzera per questo genere di affari, secondo la quale essa copre le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile nei confronti dell'esercente di un aeromobile estero nel quadro della presente ordinanza, è sufficiente come prova della copertura.
197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).
1 Per i trasporti a pagamento con aeromobili e i trasporti gratuiti eseguiti da un'impresa di trasporto aereo che beneficia di una concessione o di un'autorizzazione d'esercizio sono applicabili le speciali disposizioni sulla responsabilità contenute nell'ordinanza del 17 agosto 2005198 sul trasporto aereo e le condizioni previste agli articoli 106 e 108.199
2 Per gli altri trasporti con aeromobili valgono le disposizioni del diritto svizzero delle obbligazioni200 sulla responsabilità.
199 Nuovo testo giusta l'all. n. II dell'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243).
L'UFAC pubblica le seguenti informazioni aeronautiche:
202 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
1 Nell'ambito delle proprie competenze legislative il DATEC può in via eccezionale dichiarare direttamente applicabili singoli allegati, incluse le prescrizioni tecniche pertinenti, alla Convenzione del 7 dicembre 1944203 sull'aviazione civile internazionale, nonché prescrizioni tecniche stabilite nell'ambito della cooperazione tra autorità aeronautiche europee.
2 D'intesa con la Cancelleria federale, esso può prescrivere un tipo particolare di pubblicazione di tali disposizioni e disporre di rinunciare totalmente o parzialmente alla traduzione.
3 Decide circa il rifiuto degli allegati o degli emendamenti d'allegati di cui nell'articolo 90 lettera a secondo periodo della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale.204
203 RS 0.748.0. Gli all. non sono pubblicati nella RU.
204 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1996 1536).
1 I certificati d'assicurazione, le domande d'iscrizione nella matricola e le domande di rilascio o di rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e titoli personali devono essere presentate su moduli allestiti dall'UFAC.
2 Questi moduli possono essere richiesti all'UFAC o alle direzioni degli aerodromi.
3 Nei casi urgenti le richieste possono essere fatte per telefono, telegrafo o telescrivente.
Per le operazioni ufficiali delle autorità di vigilanza sono riscosse le tasse fissate dal corrispondente regolamento delle tasse riscosse in applicazione della legge federale del 19 ottobre 1983205 sulla navigazione aerea.
205 [RU 1976 668, 1979 778. RU 1983 1526 art. 35 lett. a]. Vedi ora l'O del 28 set. 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (RS 748.112.11).
1 L'UFAC allestisce e pubblica la statistica del traffico aereo.
2 I titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze sono tenuti a fornire all'UFAC i dati necessari all'allestimento della statistica.
206 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
In virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque:
207 Introdotta dal n. I dell'O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739).
208 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 77 cpv. 1.
209 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).
Sono abrogate:
210 [RU 1950 I 505; 1951 996 art. 15; 1958 720; 1960 374 art. 37 cpv. 2, 1297 art. 45, 1331; 1964 321; 1966 1544 art. 5 cpv. 2; 1967 906, 935 art. 33 n. 1; 1968 888 art. 8 cpv. 2 1305; 1969 1161; 1972 1244]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1974.
212 Introdotto dall'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2175).
(art. 2 cpv. 1 e 23 cpv. 1)