Art. 1 Obiettivi
1 Per promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la formazione globale e la coesione sociale, la presente legge persegue gli obiettivi seguenti:
- a.
- incrementare l'attività fisica e sportiva in tutte le fasce d'età;
- b.
- riqualificare il valore dello sport e dell'attività fisica nell'educazione e nell'istruzione;
- c.
- creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta;
- d.
- incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare nella società i valori positivi dello sport e a combattere gli effetti collaterali indesiderati;
- e.
- prevenire gli infortuni derivanti dallo sport e dall'attività fisica.
2 Per raggiungere tali obiettivi la Confederazione:
- a.
- sostiene e realizza programmi e progetti;
- b.
- adotta misure, segnatamente nei campi della formazione, dello sport di competizione, della correttezza e della sicurezza nello sport, nonché della ricerca.