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415.0

Legge federale
sulla promozione dello sport e dell'attività fisica

(Legge sulla promozione dello sport, LPSpo)

del 17 giugno 2011 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 68 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 20092,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

1 Per promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la formazione globale e la coesione sociale, la presente legge persegue gli obiettivi seguenti:

a.
incrementare l'attività fisica e sportiva in tutte le fasce d'età;
b.
riqualificare il valore dello sport e dell'attività fisica nell'educazione e nell'istruzione;
c.
creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta;
d.
incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare nella società i valori positivi dello sport e a combattere gli effetti collaterali indesiderati;
e.
prevenire gli infortuni derivanti dallo sport e dall'attività fisica.

2 Per raggiungere tali obiettivi la Confederazione:

a.
sostiene e realizza programmi e progetti;
b.
adotta misure, segnatamente nei campi della formazione, dello sport di competizione, della correttezza e della sicurezza nello sport, nonché della ricerca.
Art. 2 Collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati

1 La Confederazione collabora con i Cantoni e i Comuni. Tiene conto delle loro misure di promozione dello sport e dell'attività fisica.

2 La Confederazione promuove l'iniziativa privata e collabora in particolare con le federazioni sportive svizzere.

Capitolo 2: Sostegno a programmi e progetti

Sezione 1: Promozione generale dello sport e dell'attività fisica

Art. 3 Programmi e progetti

1 La Confederazione coordina, sostiene e avvia programmi e progetti destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva regolare in tutte le fasce d'età.

2 Può accordare contributi o fornire prestazioni in natura.

Art. 4 Sostegno alle federazioni sportive

1 La Confederazione sostiene l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere e può accordare contributi ad altre federazioni sportive nazionali.

2 Può concludere con le federazioni sportive contratti di prestazioni per lo svolgimento di compiti di promozione dello sport.

3 Nell'ambito delle proprie competenze provvede affinché le federazioni sportive internazionali possano beneficiare di buone condizioni quadro per le loro attività in Svizzera.

Art. 5 Impianti sportivi

1 La Confederazione elabora un Piano nazionale degli impianti sportivi, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento degli impianti sportivi d'importanza nazionale. Questo documento viene aggiornato costantemente.

2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi d'importanza nazionale.

3 Può offrire consulenza ai costruttori e ai gestori di impianti sportivi.

Sezione 2: Gioventù e Sport

Art. 6 Programma

1 La Confederazione gestisce il programma Gioventù e Sport, destinato a bambini e giovani.

2 Gioventù e Sport sostiene lo sviluppo e la maturazione di bambini e giovani e consente loro di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni.

3 La partecipazione a Gioventù e Sport è possibile, per la prima volta, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui la persona compie 5 anni e, per l'ultima volta, il 31 dicembre dell'anno in cui ne compie 20.

Art. 7 Collaborazione

1 I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private partecipano alla realizzazione del programma Gioventù e Sport. Al riguardo, la Confederazione può concludere contratti di prestazioni.

2 I Cantoni designano un'autorità competente per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.

Art. 8 Offerta

Con il programma Gioventù e Sport, nelle discipline ammesse vengono sostenuti corsi e campi per differenti gruppi di destinatari.

Art. 9 Formazione dei quadri

1 La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private.

2 La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri.

3 Il Consiglio federale definisce le offerte in materia di formazione dei quadri e stabilisce le condizioni per il rilascio, la sospensione, la revoca e la soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport.

4 L'Ufficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport.

Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione

1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione.

2 Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o sospende il riconoscimento.

3 Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento.

4 Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 20163 sul casellario giudiziale.4

5 Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che:

a.
ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;
b.
non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e
c.
non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale.

3 RS 330

4 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 9 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

Art. 11 Prestazioni della Confederazione

1 La Confederazione accorda contributi a corsi e campi, nonché alla formazione dei quadri proposti dai Cantoni e dalle organizzazioni private.

2 Può mettere a disposizione materiale in prestito per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.

Capitolo 3: Formazione e ricerca

Sezione 1: Sport a scuola

Art. 12 Promozione delle opportunità di praticare sport e attività fisica

1 Nell'ambito dell'insegnamento scolastico, i Cantoni promuovono le opportunità di praticare quotidianamente sport e attività fisica. Provvedono affinché siano disponibili gli impianti e il materiale necessari.

2 L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio nella scuola dell'obbligo e nel livello secondario II.

3 La Confederazione, dopo aver consultato i Cantoni, stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola dell'obbligo e nel livello secondario II, eccezion fatta per le scuole professionali di base. Al riguardo, considera le esigenze specifiche del livello di scuola.

4 Nella scuola dell'obbligo sono obbligatorie almeno tre lezioni di educazione fisica alla settimana.

5 Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali di base.

Art. 13 Formazione e perfezionamento dei docenti

1 La Confederazione può sostenere, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento dei docenti che insegnano educazione fisica.

2 I Cantoni, dopo aver consultato la Confederazione, stabiliscono l'entità minima e i requisiti qualitativi della formazione dei docenti che insegnano educazione fisica.

Sezione 2: Scuola universitaria federale dello sport

Art. 14

1 La Confederazione gestisce una Scuola universitaria dello sport che dispensa un insegnamento, provvede alla ricerca e offre prestazioni nel campo delle scienze dello sport proponendo formazioni e perfezionamento a livello terziario.

2 L'accreditamento della Scuola universitaria federale dello sport è retto dalla legislazione concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore universitario svizzero.

3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'ammissione ai cicli di studio.

Sezione 3: Ricerca nel campo delle scienze dello sport

Art. 15

La Confederazione può sostenere la ricerca nel campo delle scienze dello sport.

Capitolo 4: Sport di competizione

Art. 16 Misure

1 La Confederazione sostiene la promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta.

2 A tale scopo adotta in particolare le misure seguenti:

a.
offre prestazioni per sostenere gli sportivi di punta nello sviluppo del loro livello competitivo;
b.
sostiene la formazione e il perfezionamento degli allenatori;
c.5
offre agli sportivi di punta nonché a militari impiegati come allenatori, assistenti o funzionari a favore di sportivi di punta la possibilità di mettere a profitto il servizio militare obbligatorio o volontario per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta.

3 Può promuovere offerte che consentono di conciliare sport e formazione.

5 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF 20 dic. 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4995; FF 2019 477).

Art. 17 Manifestazioni sportive internazionali

1 La Confederazione può sostenere l'organizzazione in Svizzera di manifestazioni e congressi sportivi internazionali di importanza europea o mondiale sempre che i Cantoni contribuiscano in misura adeguata ai costi.

2 Può promuovere e coordinare la preparazione e lo svolgimento di grandi manifestazioni sportive internazionali. Al riguardo, collabora con i Cantoni e i Comuni interessati, nonché con le federazioni sportive organizzatrici.

Capitolo 5: Correttezza e sicurezza

Sezione 1: Misure generali

Art. 18

1 La Confederazione si impegna per il rispetto della correttezza e della sicurezza nello sport. Combatte gli effetti collaterali indesiderati dello sport.

2 Collabora con i Cantoni e le federazioni. Subordina la concessione di aiuti finanziari all'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, ad altre organizzazioni sportive o a organizzatori responsabili di manifestazioni sportive al loro impegno per uno sport corretto e sicuro.

3 Può attuare direttamente misure preventive nell'ambito di programmi e progetti.

Sezione 2: Misure antidoping

Art. 19 Principio

1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli.

2 Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie.

3 Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale.

Art. 20 Limitazione della disponibilità di prodotti e metodi dopanti

1 Le unità amministrative della Confederazione, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, i servizi cantonali competenti e l'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19 collaborano per limitare la disponibilità di prodotti e metodi dopanti.

2 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica alle autorità cantonali di perseguimento penale gli accertamenti che lo inducono a sospettare una violazione delle disposizioni della presente legge.6

3 Nei casi di sospetta violazione delle disposizioni della presente legge, l'UDSC è autorizzato a trattenere alla frontiera o in depositi doganali i prodotti dopanti e a far capo all'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19. Quest'ultimo procede agli accertamenti del caso e adotta le misure necessarie.7

4 Indipendentemente da un eventuale procedimento penale, l'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19 può disporre la confisca e la distruzione di prodotti dopanti o di oggetti destinati direttamente allo sviluppo e all'applicazione di metodi dopanti.

6 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

7 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

Art. 21 Controlli antidoping

1 Chi partecipa a competizioni sportive può essere sottoposto a controlli antidoping.

2 Possono eseguire controlli antidoping:

a.
le agenzie antidoping nazionali e internazionali;
b.
la federazione sportiva nazionale e internazionale cui lo sportivo è affiliato, l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere e il Comitato internazionale olimpico;
c.
gli organizzatori delle manifestazioni sportive cui lo sportivo partecipa.

3 Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 sono autorizzati a trattare i dati personali rilevati in relazione alla propria attività di controllo, compresi i dati personali degni di particolare protezione, e a trasmetterli all'organo competente per:8

a.
valutare i controlli;
b.
pronunciare una sanzione contro gli sportivi che praticano il doping.

4 Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 lettere b e c comunicano i risultati dei loro controlli all'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19.

8 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 33 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 22 Disposizioni penali

1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9


3 Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore:

a.
agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1;
b.
con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi;
c.
procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3;
d.
realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.

4 Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena.

9 Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 23 Azione penale

1 L'azione penale compete ai Cantoni. Nell'ambito dell'inchiesta, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo all'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19 e all'UDSC.10

2 Se i controlli antidoping dimostrano il ricorso a prodotti o metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3, l'organo che ha eseguito i controlli informa le competenti autorità di perseguimento penale e trasmette loro tutti gli atti.

3 Conformemente all'articolo 104 capoverso 2 del Codice di procedura penale11, l'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19 dispone dei seguenti diritti di parte:

a.
il diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;
b.
il diritto di fare opposizione ai decreti d'accusa;
c.
il diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.

10 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

11 RS 312.0

Art. 24 Informazione

Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19 in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell'articolo 22, nonché alle loro decisioni. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vengono comunicate.

Art. 25 Scambio d'informazioni a livello internazionale

1 L'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19 è autorizzato, ai fini della lotta contro il doping, a scambiare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, con organi antidoping esteri o internazionali riconosciuti, se tale scambio di dati è necessario per:12

a.
trattare richieste mediche e rilasciare autorizzazioni mediche per uno sportivo;
b.
pianificare, coordinare ed eseguire controlli antidoping su uno sportivo;
c.
comunicare i risultati dei controlli antidoping ai competenti organi antidoping esteri o internazionali.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a possono essere comunicati soltanto i dati necessari per la valutazione delle richieste e delle autorizzazioni. La comunicazione dei dati richiede l'esplicito consenso dello sportivo interessato.

3 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b possono essere comunicati soltanto i dati seguenti:

a.
le generalità;
b.
le indicazioni mediche e geografiche necessarie affinché i controlli antidoping possano svolgersi conformemente alle norme internazionali.

4 L'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19 provvede affinché i dati personali da esso trasmessi non vengano inoltrati a terzi non autorizzati. Per il rimanente si applicano gli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 202013 sulla protezione dei dati.14

12 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 33 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

13 RS 235.1

14 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 33 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Sezione 3:15 Misure contro la manipolazione di competizioni

15 Introdotta dall'all. n. II 3 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

Art. 25a Disposizioni penali

1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a una persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, allo scopo di alterare l'andamento della competizione a favore di questa persona o di terzi (manipolazione indiretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chiunque, in quanto persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, allo scopo di alterare l'andamento della competizione (manipolazione diretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3 Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria. Vi è caso grave segnatamente se l'autore:16

a.
agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente la manipolazione diretta o indiretta delle competizioni;
b.
realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.

16 Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 25b Perseguimento penale

1 Le competenti autorità di perseguimento penale possono far capo all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 della legge federale del 29 settembre 201717 sui giochi in denaro (LGD).

2 In caso di sospetto di manipolazione di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD informa l'autorità di perseguimento penale competente e le trasmette tutti gli atti.

3 L'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD dispone dei seguenti diritti di parte nelle procedure condotte per violazione dell'articolo 25a:

a.
il diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;
b.
il diritto di fare opposizione contro i decreti d'accusa;
c.
il diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.
Art. 25c Informazione

1 Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD18 in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell'articolo 25a e alle loro decisioni.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni sono comunicate.

Capitolo 6: Organizzazione e finanze

Sezione 1: Organizzazione

Art. 26 UFSPO

1 L'UFSPO adempie i compiti che spettano alla Confederazione in virtù della presente legge sempre che non se ne occupino altri servizi della Confederazione.

2 È responsabile dei sistemi d'informazione conformemente alla legge federale del 17 giugno 201119 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport.

3 Gestisce la Scuola universitaria federale dello sport e due centri per i corsi e la formazione, uno a Macolin e l'altro a Tenero.

4 Nel definire l'organizzazione dell'UFSPO, il Consiglio federale considera i compiti della Scuola universitaria federale dello sport.

19 [RU 2012 4639. RU 2016 3541 art. 37]. Vedi ora la LF del 19 giu. 2015 (RS 415.1).

Sezione 2: Finanze

Art. 28 Finanziamento di programmi e progetti

1 La Confederazione può commissionare e finanziare programmi e progetti nel quadro di programmi pluriennali gestiti con mandati di prestazioni.

2 Ove la presente legge non preveda altrimenti, Cantoni e privati partecipano in misura adeguata al finanziamento. La Confederazione mira a soluzioni basate sul partenariato.

3 L'Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice l'ammontare massimo pluriennale dei mezzi finanziari.

4 La Confederazione accorda aiuti finanziari nel quadro dei crediti stanziati.

Art. 29 Prestazioni commerciali

1 L'UFSPO può fornire prestazioni commerciali a persone o organizzazioni particolarmente interessate alle sue installazioni o ai suoi servizi se tali prestazioni:

a.
sono in stretta relazione con i suoi compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei suoi compiti principali; e
c.
non richiedono mezzi materiali o risorse di personale supplementari significativi.

2 Per le sue attività commerciali, l'UFSPO deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo tale da poter documentare spese e ricavi delle singole attività. Il sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è consentito.

Capitolo 7: Esecuzione e misure amministrative

Art. 30 Competenze del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2 Può autorizzare l'UFSPO a emanare prescrizioni tecniche per:

a.
Gioventù e Sport;
b.
l'organizzazione e la gestione della Scuola universitaria federale dello sport;
c.
i contenuti dei singoli cicli di studio della Scuola universitaria federale dello sport.
Art. 31 Competenze del DDPS

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS):

a.
definisce le discipline e i singoli gruppi di destinatari del programma Gioventù e Sport, nonché i criteri per sostenere detti gruppi;
b.
definisce i criteri per il riconoscimento degli offerenti di corsi e campi del programma Gioventù e Sport;
c.
stabilisce le condizioni per il prestito di materiale e disciplina la partecipazione ai costi;
d.
stabilisce i cicli di studio e le tasse d'iscrizione e d'esame della Scuola universitaria federale dello sport;
e.
emana prescrizioni sulla gestione dei fondi di terzi;
f.
decide in merito alla concessione di contributi federali a progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport.
Art. 32 Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari

1 La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se:

a.
sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli;
b.
non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri;
c.
sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito;
d.
l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping.

2 Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno.

3 Gli articoli 37-39 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 35 Disposizioni transitorie

Fino all'entrata in vigore della legislazione sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero, alla Scuola universitaria federale dello sport sono applicabili le disposizioni seguenti:

a.
la Scuola universitaria federale dello sport collabora con le scuole universitarie professionali esistenti. Il DDPS è competente per la conclusione delle relative convenzioni;
b.
il DDPS è competente per l'accreditamento dei cicli di studio; può emanare direttive.
Art. 36 Coordinamento dell'articolo 367 capoverso 2quinquies del Codice penale con la modifica del 19 marzo 2010 della legge militare

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 19 marzo 201023 della legge militare del 3 febbraio 199524 o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o all'entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 367 capoverso 2quinquies del Codice penale25 diviene l'articolo 367 capoverso 2sexies.


Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 201226

26 DCF del 23 mag. 2012.