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935.81

Legge federale
sulle professioni psicologiche

(LPPsi)

del 18 marzo 2011 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1 e 117a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20093,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

3 FF 2009 6005

Capitolo 1: Scopo e oggetto

Art. 1

1 La presente legge si prefigge di:

a.
proteggere la salute;
b.
proteggere da inganni e raggiri le persone che ricorrono a prestazioni nel settore della psicologia.

2 A tal fine disciplina:

a.
i diplomi in psicologia rilasciati da scuole universitarie svizzere riconosciuti conformemente alla presente legge;
b.
le esigenze in materia di perfezionamento;
c.
le condizioni per ottenere un titolo federale di perfezionamento;
d.
l'accreditamento periodico dei cicli di perfezionamento;
e.
il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;
f.
le esigenze che lo psicoterapeuta deve adempiere per esercitare la psicoterapia ...4 sotto la propria responsabilità professionale;
g.
le condizioni per l'impiego di denominazioni professionali protette e titoli federali di perfezionamento.

3 Per i titolari di un diploma federale in medicina umana, il perfezionamento in psicoterapia e l'esercizio della professione in tale settore sono retti dalla legge del 23 giugno 20065 sulle professioni mediche.

4 Espr. stralciata giusta l'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). Di detto stralcio é tenuto conto in tutto il presente testo.

5 RS 811.11

Capitolo 2: Diploma di una scuola universitaria e denominazione professionale

Art. 2 Diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti

Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 19957 sulle scuole universitarie professionali.

6 [RU 2000 948; 2003 187 all. n. II 3; 2004 2013; 2007 5779 n. II 5; 2008 307, 3437 n. II 18; 2011 5871; 2012 3655 n. I 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20).

7 [RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014 4103 all. n. I 2]. Vedi ora la LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20).

Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri

1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge:

a.
è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o
b.
è dimostrata nel singolo caso.

2 Il diploma estero riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge.

3 Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche.

4 Se non riconosce un diploma estero, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente legge per l'ammissione al perfezionamento o l'impiego delle denominazioni professionali.

Capitolo 3: Ottenimento di un titolo federale di perfezionamento

Sezione 1: Obiettivi e durata

Art. 5 Obiettivi

1 Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano esercitare la loro attività nel corrispondente settore specialistico della psicologia sotto la propria responsabilità. Tiene conto degli aspetti specialistici e professionali e si fonda sulle conoscenze scientifiche attuali nel settore.

2 Nell'ambito del settore prescelto, il perfezionamento conferisce alle persone che l'hanno assolto la capacità di:

a.
impiegare conoscenze, metodi e tecniche scientifiche attuali;
b.
riflettere in maniera sistematica sull'attività professionale e sulle sue conseguenze, segnatamente in base ad adeguate conoscenze delle condizioni specifiche, dei limiti professionali e delle fonti d'errore metodologiche;
c.
collaborare con i colleghi di lavoro in Svizzera e all'estero, nonché a comunicare e cooperare in un quadro interdisciplinare;
d.
affrontare la propria attività con senso critico nel contesto sociale, giuridico ed etico in cui si iscrive;
e.
valutare correttamente i problemi e lo stato psichico dei loro clienti e pazienti e applicare o raccomandare misure adeguate;
f.
coinvolgere le istituzioni sociali e sanitarie nelle attività di consulenza, accompagnamento e trattamento dei loro clienti e pazienti, nonché considerare le condizioni quadro giuridiche e sociali;
g.
gestire i mezzi disponibili in maniera economica;
h.
agire in modo riflessivo e autonomo anche in situazioni critiche.
Art. 6 Durata

1 Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei.

2 In caso di perfezionamento a tempo parziale, la durata si protrae proporzionalmente.

3 Il Consiglio federale determina la durata del perfezionamento per i diversi titoli di perfezionamento. Anziché stabilirne la durata, può determinare l'entità della prestazione da fornire nell'ambito del perfezionamento, segnatamente può fissare il numero di punti di credito di perfezionamento richiesti.

Sezione 2: Ammissione, riconoscimento e denominazione professionale

Art. 7 Ammissione

1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge.

2 Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia deve inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia.

3 L'ammissione non può essere subordinata all'appartenenza a un'associazione professionale.

4 Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento.

Art. 8 Titoli federali di perfezionamento

1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:

a.
psicoterapia;
b.
psicologia dell'età evolutiva;
c.
psicologia clinica;
d.
neuropsicologia.
e.
psicologia della salute.

2 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un'importanza diretta per la salute.

3 I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.

4 Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.

Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento

1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:

a.
è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o
b.
è dimostrata nel singolo caso.

2 Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento.

3 Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche.

4 Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.

Capitolo 4: Accreditamento di cicli di perfezionamento

Sezione 1: Principio

Art. 11 Scopo dell'accreditamento

1 L'accreditamento si prefigge di verificare se i cicli di perfezionamento permettono alle persone che li seguono di raggiungere gli obiettivi della presente legge.

2 Esso comprende la verifica della qualità delle strutture, dei processi e dei risultati.

Art. 12 Obbligo di accreditamento

I cicli di perfezionamento finalizzati all'ottenimento di un titolo di perfezionamento federale devono essere accreditati conformemente alla presente legge.

Sezione 2: Criteri di accreditamento

Art. 13

1 Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:

a.
si svolge sotto la responsabilità di un'organizzazione professionale nazionale, di una scuola universitaria o di un'altra organizzazione idonea (organizzazione responsabile);
b.
consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di perfezionamento di cui all'articolo 5;
c.
è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una scuola universitaria;
d.
prevede un'adeguata valutazione delle conoscenze e delle capacità delle persone che lo frequentano;
e.
comprende sia l'insegnamento teorico sia la sua applicazione pratica;
f.
richiede dalle persone che lo frequentano collaborazione personale e assunzione di responsabilità;
g.
l'organizzazione responsabile dispone di un'istanza indipendente e imparziale che statuisce secondo una procedura equa sui ricorsi delle persone che frequentano un perfezionamento.

2 Sentite le organizzazioni responsabili, il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b.

Sezione 3: Procedura

Art. 14 Domanda e autovalutazione

1 L'organizzazione responsabile presenta la domanda di accreditamento del ciclo di perfezionamento all'autorità di accreditamento (art. 34).

2 La domanda deve essere corredata di un rapporto sull'adempimento dei criteri di accreditamento (rapporto di autovalutazione).

Art. 15 Valutazione da parte di terzi

1 L'organo di accreditamento istituisce una commissione peritale incaricata di esaminare il ciclo di perfezionamento. La commissione è composta di specialisti svizzeri ed esteri riconosciuti.

2 La commissione peritale completa con indagini proprie il rapporto di autovalutazione del richiedente.

3 Essa sottopone all'organo di accreditamento una proposta di accreditamento motivata.

4 L'organo di accreditamento può:

a.
rinviare la proposta di accreditamento alla commissione peritale per ulteriore elaborazione; o
b.
se necessario, trasmettere per decisione all'autorità di accreditamento la proposta della commissione peritale corredata di una proposta e un rapporto supplementari.
Art. 16 Decisione di accreditamento

1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, l'autorità di accreditamento statuisce sulla proposta di accreditamento.

2 Essa può vincolare l'accreditamento a oneri.

Art. 18 Oneri e revoca

1 Se l'accreditamento è vincolato a oneri, l'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento deve dimostrare, entro il termine stabilito nella decisione di accreditamento, che gli oneri sono adempiuti.

2 In caso di adempimento parziale degli oneri, l'autorità di accreditamento può imporre nuovi oneri.

3 Se gli oneri non sono adempiuti e l'inadempienza pregiudica gravemente il rispetto dei criteri di accreditamento, l'autorità di accreditamento può revocare l'accreditamento su proposta dell'organo di accreditamento.

Art. 19 Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato

1 Ogni modifica sostanziale del contenuto o dell'impostazione di un ciclo di perfezionamento accreditato necessita di un nuovo accreditamento.

2 Ogni altra modifica del contenuto o dell'impostazione di un ciclo di perfezionamento accreditato deve essere previamente comunicata all'autorità di accreditamento.

3 Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento, l'autorità di accreditamento competente può imporre oneri.

Art. 20 Informazioni

1 L'autorità di accreditamento può in ogni momento chiedere all'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento di fornire le informazioni o i documenti necessari e eseguire ispezioni presso l'organizzazione medesima.

2 Se accerta un comportamento contrario ai criteri di accreditamento, essa può imporre oneri.

Capitolo 5: Esercizio della professione di psicoterapeuta

Art. 22 Obbligo di autorizzazione

1 Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare.

2 ...8

8 Abrogato dall'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

Art. 239 Obbligo di annunciarsi

1 I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196011 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione di psicoterapeuta in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201212 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L'autorità cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro.13

2 I titolari di un'autorizzazione cantonale possono esercitare in un altro Cantone la psicoterapia, sotto la propria responsabilità professionale, durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, senza essere tenuti a chiedere un'autorizzazione di tale Cantone. Le restrizioni e gli oneri legati all'autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all'autorità cantonale competente. Quest'ultima iscrive l'annuncio nel registro.14

9 Nuovo testo giusta l'art. 8 n. 2 della LF del 14 dic. 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 2417; FF 2012 3915).

10 RS 0.142.112.681

11 RS 0.632.31

12 RS 935.01

13 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

14 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

Art. 24 Condizioni d'autorizzazione

1 L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente:

a.
possiede un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in psicoterapia;
b.
è degno di fiducia e offre la garanzia, dal profilo fisico e psichico, di un esercizio ineccepibile della professione;
c.15
padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione.

2 Chi dispone dell'autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone.

15 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

Art. 2516 Restrizione dell'autorizzazione e oneri

I Cantoni possono prevedere che l'autorizzazione di esercitare la professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica, oppure a oneri, sempre che sia necessario per garantire un'assistenza psicoterapeutica di qualità elevata.

16 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

Art. 26 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.

Art. 27 Obblighi professionali

Chi esercita la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali:17

a.
esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; rispettare i limiti delle competenze acquisite nell'ambito della formazione e del perfezionamento;
b.
approfondire, estendere e migliorare le proprie competenze mediante l'aggiornamento permanente;
c.
tutelare i diritti dei propri clienti e pazienti;
d.
praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente;
e.
osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;
f.18
concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi connessi alla propria attività o dimostrare di aver concluso una simile assicurazione, a meno che l'esercizio dell'attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato.

17 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

18 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

Art. 28 Autorità cantonale di vigilanza

1 Ogni Cantone designa un'autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano, sul suo territorio, la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale.

2 L'autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali.

Art. 29 Assistenza amministrativa

Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali annunciano senza indugio alla competente autorità di vigilanza cantonale i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.

Art. 30 Misure disciplinari

1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari:

a.
un avvertimento;
b.
un ammonimento;
c.
una multa fino a 20 000 franchi;
d.
un divieto di durata limitata a sei anni al massimo di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale;
e.
un divieto definitivo di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale.

2 Per la violazione dell'obbligo professionale di cui all'articolo 27 lettera b possono essere pronunciate soltanto le misure disciplinari previste nel capoverso 1 lettere a-c.

3 Il divieto di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa.

4 Durante il procedimento disciplinare, l'autorità di vigilanza può imporre restrizioni all'autorizzazione di esercitare la professione, vincolarla a oneri o sospenderla provvisoriamente.

5 Sono fatte salve le disposizioni penali.

Art. 31 Procedimento disciplinare in un altro Cantone

1 L'autorità di vigilanza di un Cantone che avvia un procedimento disciplinare contro il titolare di un'autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l'autorità di vigilanza del Cantone in questione.

2 Se intende vietare al titolare di un'autorizzazione rilasciata da un altro Cantone di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale, essa sente l'autorità di vigilanza del Cantone in questione.

Art. 33 Prescrizione

1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l'autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati.

2 Ogni atto d'inchiesta o atto processuale intrapreso dall'autorità di vigilanza, dall'autorità di perseguimento penale o dal giudice19 in merito ai fatti contestati interrompe il decorso della prescrizione.

3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati.

4 Qualora la violazione degli obblighi professionali costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.

5 L'autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare.

19 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Capitolo 6: Organizzazione

Sezione 1: Accreditamento

Art. 34 Autorità di accreditamento

1 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è competente per l'accreditamento di cicli di perfezionamento finalizzati all'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento.

2 Il DFI tiene l'elenco dei cicli di perfezionamento accreditati.

Art. 35 Organo di accreditamento

Il Consiglio federale designa un organo incaricato di esaminare le domande di accreditamento presentate dalle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento.

Sezione 2: Commissione delle professioni psicologiche

Art. 36 Composizione e organizzazione

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri.

2 Esso provvede affinché vi siano adeguatamente rappresentati le cerchie scientifiche, le scuole universitarie, i Cantoni e le cerchie professionali interessate.

3 La Commissione delle professioni psicologiche dispone di una segreteria.

4 La Commissione emana un regolamento interno; vi disciplina segnatamente la procedura di decisione. Il regolamento interno deve essere sottoposto per approvazione al DFI.

Art. 37 Compiti e competenze

1 La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze seguenti:

a.
prestare consulenza al Consiglio federale e al DFI per le questioni relative all'applicazione della presente legge;
b.
decidere sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;
c.
esprimere un parere sulle proposte di introduzione di titoli federali di perfezionamento;
d.
esprimere un parere sulle proposte di accreditamento;
e.
esprimere un parere in merito alle denominazioni professionali dei titolari di titoli federali di perfezionamento;
f.
riferire regolarmente al DFI.

2 Il Consiglio federale può attribuirle altri compiti.

3 La Commissione delle professioni psicologiche può trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.

Sezione 3: Registro

Art. 38 Competenza

Il DFI tiene un registro:

a.
dei titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto;
b.
dei titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia;
c.
delle persone che si sono annunciate conformemente all'articolo 23.
Art. 39 Scopo

1 Il registro ha lo scopo di:

a.
informare e tutelare i pazienti e i clienti;
b.
garantire la qualità;
c.
fornire dati statistici; e
d.
informare i servizi esteri.

2 È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la professione.

Art. 40 Contenuto

1 Il registro contiene i dati necessari al conseguimento dello scopo. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202020 sulla protezione dei dati.21

2 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sul loro trattamento.

20 RS 235.1

21 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 91della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 41 Obbligo di notifica

1 Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al DFI ogni rilascio, rifiuto o modifica di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia, segnatamente qualsiasi restrizione all'esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare.

2 Le organizzazioni responsabili di un ciclo di perfezionamento notificano ogni rilascio di titoli federali di perfezionamento.

Art. 4222 Comunicazione dei dati

1 I dati relativi a misure disciplinari come pure i motivi di rifiuto o revoca di un'autorizzazione secondo l'articolo 26 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione e delle autorità di vigilanza.

2 Su richiesta l'UFSP comunica alle autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso i dati relativi alle restrizioni soppresse e ai divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato».

3 Tutti gli altri dati sono liberamente consultabili in rete.

4 Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano accessibili soltanto su domanda, se l'interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamente accessibili in rete.

22 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

Art. 43 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro

1 L'iscrizione di una restrizione è eliminata dal registro cinque anni dopo la sua soppressione.

2 L'iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe è eliminata dal registro cinque anni dopo la pronuncia della misura.

3 Il divieto temporaneo di esercitare la professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.

4 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un'autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.23

23 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363).

Capitolo 7: Tutela giurisdizionale e disposizioni penali

Art. 44 Tutela giurisdizionale

1 Se non sono autorità cantonali, le organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamento accreditati prendono decisioni ai sensi della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa su:

a.
la computabilità delle prestazioni di formazione e dei periodi di perfezionamento;
b.
l'ammissione ai cicli di perfezionamento accreditati;
c.
il superamento di esami;
d.
il rilascio di titoli di perfezionamento.

2 Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 45 Abuso di titoli e di denominazioni professionali

1 È punito con la multa chi nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d'affari:

a.
si definisce psicologo o psicologa oppure utilizza una denominazione professionale che può essere confusa con quella di psicologo, senza essere titolare di un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge (art. 2 e 3);
b.
pretende di possedere, senza averlo legittimamente acquisito, un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto conformemente alla presente legge;
c.
utilizza un titolo o una denominazione che induce a credere erroneamente che egli abbia portato a termine un perfezionamento accreditato conformemente alla presente legge.

2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 46 Vigilanza

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

Art. 49 Disposizioni transitorie

1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali.

2 I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell'elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali.

3 Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone.

4 Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un'autorizzazione valida entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 49a26 Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016

1 Le autorizzazioni all'esercizio della psicoterapia alle dipendenze dei Cantoni e dei Comuni sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente modifica, conservano la loro validità nel relativo Cantone.

2 Chi prima dell'entrata in vigore della presente modifica esercitava la propria attività sotto la propria responsabilità professionale alle dipendenze dei Cantoni e dei Comuni e, secondo il diritto cantonale, non necessitava di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, deve disporre di un'autorizzazione secondo la presente legge entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

26 Introdotto dal'all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).