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441.11

Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione
tra le comunità linguistiche

(Ordinanza sulle lingue, OLing)

del 4 giugno 2010 (Stato 15 settembre 2022) (Stato 15 settembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 5 ottobre 20071 sulle lingue (LLing),

ordina:

Sezione 1: Lingue ufficiali della Confederazione

Art. 12 Campo d'applicazione della sezione 2 LLing

(art. 4 cpv. 2 LLing)

L'unità dell'Amministrazione federale che, nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un'organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se

a.
sia necessario inserire negli obiettivi strategici o negli strumenti criteri od obiettivi corrispondenti alle esigenze della sezione 2 LLing;
b.
sia necessario dichiarare applicabili mediante ordinanza disposizioni della sezione 2 LLing.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 2 Comprensibilità

(art. 7 LLing)

1 I testi della Confederazione che devono essere pubblicati sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi.3

2 Le unità dell'Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.4

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 3 Romancio

(art. 11 LLing)

1 La Cancelleria federale coordina in seno all'Amministrazione federale le traduzioni in romancio e la pubblicazione dei testi romanci.

2 I testi sono tradotti in romancio in collaborazione con la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni.

3 La Cancelleria federale assicura l'aggiornamento continuo degli atti normativi tradotti in romancio.

4 La Cancelleria federale è competente per la terminologia romancia in seno all'Amministrazione federale e la pubblica su Internet.

Art. 4 Internet

(art. 12 cpv. 2 LLing)

1 Le unità dell'Amministrazione federale mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet. I contenuti principali sono determinati in funzione dell'importanza del testo e della cerchia di destinatari.5

2 Offrono inoltre una selezione di contenuti in romancio, d'intesa con la Cancelleria federale.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 5 Trattati internazionali

(art. 13 LLing)

1 Un trattato internazionale può essere concluso in inglese se:

a.
vi è una particolare urgenza;
b.
lo esige una forma specifica del trattato; o
c.
tale è la prassi corrente nelle relazioni internazionali della Svizzera nel settore in questione.

2 Occorre tuttavia adoperarsi a favore della redazione di una versione originale in una delle lingue ufficiali.

Art. 66 Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche

(art. 9 e 20 LLing)

1 I datori di lavoro del personale delle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 20017 sul personale federale (OPers), escluso il settore dei Politecnici federali, provvedono affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comunità linguistica.

2 Provvedono in particolare affinché gli impiegati, a prescindere dalla comunità linguistica cui appartengono:

a.
possano esercitare la loro attività in tedesco, francese o italiano, sempre che l'utilizzazione di una lingua di lavoro diversa dalla lingua scelta non sia necessaria per ragioni importanti;
b.
possano partecipare in misura equivalente ai processi decisionali secondo le loro qualifiche;
c.
abbiano le stesse opportunità di sviluppo e di carriera.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

7 RS 172.220.111.3

Art. 78 Rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale

(art. 20 cpv. 2 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e LPers)

1 La rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OPers9, escluso il settore dei Politecnici federali, deve perseguire le fasce percentuali seguenti, anche a livello di quadri:

a.
tedesco: 68,5-70,5 %
b.
francese: 21,5-23,5 %
c.
italiano: 6,5- 8,5 %
d.
romancio: 0,5- 1,0 %

2 Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare il limite superiore delle fasce percentuali di cui al capoverso 1 lettere b-d.

3 Al momento del reclutamento del personale, i datori di lavoro di cui al capoverso 1 provvedono affinché candidati di tutte le comunità linguistiche vengano preselezionati e convocati per un colloquio, sempre che soddisfino i criteri di selezione oggettivi. A parità di qualifica, vengono assunti prioritariamente i candidati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell'unità amministrativa interessata; tale preferenza è accordata in particolare per i quadri.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

9 RS 172.220.111.3

Art. 810 Conoscenze linguistiche del personale federale

(art. 20 cpv. 1 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. ebis LPers)

1 I datori di lavoro di cui all'articolo 6 capoverso 1 provvedono affinché:

a.
gli impiegati possiedano le conoscenze orali e scritte in una seconda lingua ufficiale necessarie all'esercizio della loro funzione;
b.
i quadri di livello medio possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.
c.
i quadri superiori e i quadri di livello medio con funzioni dirigenziali possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.

2 I datori di lavoro propongono ai loro impiegati corsi di lingua tedesca, francese e italiana.

3 Se al momento dell'assunzione un quadro non possiede le conoscenze linguistiche richieste, il datore di lavoro prende, entro un anno, le misure necessarie per migliorarle.

4 Le formazioni necessarie all'acquisizione di competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate formazioni rispondenti ai bisogni del servizio di cui all'articolo 4 capoverso 4 OPers11.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

11 RS 172.220.111.3

Art. 8a12 Obiettivi strategici

(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici di promozione del plurilinguismo per ciascuna legislatura.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 8b13 Delegato federale al plurilinguismo

(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

1 Il Consiglio federale nomina un delegato al plurilinguismo (delegato federale al plurilinguismo). Quest'ultimo è aggregato al Dipartimento federale delle finanze.

2 Il delegato federale al plurilinguismo ha segnatamente i compiti seguenti:

a.
sostenere il Consiglio federale nell'elaborazione degli obiettivi strategici e nel controllo dell'attuazione di questi obiettivi;
b.
coordinare e valutare l'attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
c.
consigliare e sostenere i dipartimenti e la Cancelleria federale, le loro unità amministrative e il loro personale nelle questioni relative al plurilinguismo e sensibilizzarli in merito a tali questioni;
d.
collaborare con i servizi cantonali e altre amministrazioni pubbliche e intrattenere relazioni con le istituzioni esterne che si occupano del plurilinguismo;
e.
informare regolarmente il pubblico sul settore del plurilinguismo;
f.
rappresentare la Confederazione negli organismi nazionali che si occupano della promozione del plurilinguismo.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 8c14 Attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e delle unità amministrative

(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

1 I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministrative a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all'attuazione degli obiettivi strategici.

2 Le unità amministrative sono responsabili dell'attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 8d15 Controllo e analisi

(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

1 Il rapporto annuale sulla gestione del personale destinato alle commissioni parlamentari di vigilanza descrive l'evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità di cui all'articolo 7 capoverso 1.

2 L'Ufficio federale del personale mette a disposizione del delegato federale al plurilinguismo statistiche dettagliate sulla rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità amministrative di cui all'articolo 7 capoverso 1, segnatamente per le funzioni di quadro. Queste statistiche sono compilate sulla base dei dati e delle analisi del Sistema informatico di gestione del personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS).

3 Ogni quattro anni, i dipartimenti e la Cancelleria federale presentano al delegato federale al plurilinguismo un rapporto con informazioni quantitative e qualitative sullo stato del plurilinguismo e sull'attuazione degli articoli 6-8 nelle loro unità amministrative. Su richiesta, essi gli forniscono informazioni supplementari su questioni del plurilinguismo al loro interno e nelle rispettive unità amministrative.

4 Il delegato federale al plurilinguismo redige ogni quattro anni un rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale basato sui rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. In tale rapporto formula anche raccomandazioni sull'impostazione da dare alla politica del plurilinguismo.

5 Se un dipartimento o la Cancelleria federale non rispettano manifestamente le disposizioni sulla promozione del plurilinguismo, il delegato federale al plurilinguismo può formulare raccomandazioni all'indirizzo del dipartimento interessato o della Cancelleria federale.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Sezione 2:
Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche

Art. 916 Scambi in ambito scolastico

(art. 14 LLing)

Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità Movetia per:

a.
lo sviluppo e lo svolgimento di programmi per la promozione degli scambi scolastici;
b.
la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno di progetti di scambio;
c.
la documentazione, la valutazione e l'informazione in merito alle offerte e alle attività di scambio.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 10 Lingue nazionali nell'insegnamento

(art. 16 lett. a e b LLing)17

Per promuovere le lingue nazionali nell'insegnamento sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:

a.18
progetti per lo sviluppo di piani e sussidi didattici per l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale che hanno carattere innovativo o presentano un legame con gli obiettivi comuni della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica della formazione;
b.
progetti di promozione dell'apprendimento di una lingua nazionale attraverso un insegnamento bilingue;
c.
la promozione della conoscenza della lingua nazionale locale da parte degli alloglotti prima della scuola elementare.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 1119 Conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti

(art. 16 lett. c LLing)

Per promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:

a.
lo sviluppo di piani d'insegnamento integrato nella lingua e cultura d'origine;
b.
il perfezionamento dei docenti;
c.
lo sviluppo di sussidi didattici.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 1220 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo

(art. 17 LLing)

1 Per promuovere la ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo sono concessi aiuti finanziari all'Istituto di plurilinguismo dell'Università di Friburgo e dell'Alta Scuola Pedagogica di Friburgo per:

a.
il coordinamento, la direzione e lo svolgimento della ricerca;
b.
la gestione di un centro di documentazione;
c.
la gestione di una rete nazionale di ricerca;
d.
la collaborazione in reti di ricerca e organizzazioni scientifiche internazionali.
2 L'Ufficio federale della cultura (UFC) conclude un accordo di prestazioni con l'Istituto di plurilinguismo.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 1321 Sostegno ad agenzie di stampa

(art. 18 lett. a LLing)

Possono essere concessi aiuti finanziari ad agenzie di stampa d'importanza nazionale se informano regolarmente in almeno tre lingue nazionali su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 1422 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 18 lett. b LLing)

1 Per la promozione della comprensione tra le comunità linguistiche possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:

a.
attività utili alla sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo che:
1.
promuovono la pratica, la consapevolezza e la valorizzazione del plurilinguismo, e
2.
rendono possibile la partecipazione ad attività culturali plurilingui;
b.
attività utili alla creazione di reti di attori impegnati a favore della comprensione tra le comunità linguistiche che:
1.
promuovono lo scambio di sapere e di esperienze, e
2.
stabiliscono e curano la collaborazione.

2 Le organizzazioni e le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:

a.
essere attive in almeno due regioni linguistiche;
b.
non perseguire uno scopo lucrativo;
c.
esercitare da almeno tre anni attività di sensibilizzazione o creazione di reti ai sensi del capoverso 1.

3 L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

a.
al tipo e all'importanza delle attività;
b.
alla qualità e all'efficacia delle attività;
c.
alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.

4 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi che l'organizzazione o istituzione sostiene per l'esercizio delle attività. Il lavoro prestato a titolo volontario può essere conteggiato come prestazione propria nella misura di al massimo il 10 per cento di tali costi.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 15 Sostegno a progetti di enti pubblici

(art. 18 lett. c LLing)

1 Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti utili alla sensibilizzazione o alla creazione di reti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1.23

2 L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

a.
al tipo e all'importanza dell'attività o di un progetto;
b.
alla qualità e all'efficacia del progetto;
c.
alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 16 Aiuti finanziari per traduzioni

(art. 19 LLing)

1 Possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per traduzioni nell'ambito della loro attività di comunicazione nelle varie regioni linguistiche, in particolare per comunicare con le persone alle quali è destinata la loro attività di pubblica utilità.

2 Le organizzazioni e istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:

a.
essere attive in almeno tre regioni linguistiche;
b.
non perseguire uno scopo lucrativo;
c.
svolgere un'attività di pubblica utilità;
d.
essere politicamente e confessionalmente neutrali;
e.
svolgere un compito nell'ambito della politica delle lingue e della comprensione e avere un irradiamento a livello nazionale.

3 Le organizzazioni e istituzioni che beneficiano di aiuti finanziari secondo l'articolo 14 non hanno diritto ad aiuti finanziari per traduzioni.

Sezione 3: Sostegno ai Cantoni plurilingui

(art. 21 LLing)

Art. 17

1 Per promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali e comunali sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui per l'adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:24

a.
servizi di traduzione e terminologia a favore della comunicazione intracantonale e intercantonale;
b.25
la formazione e il perfezionamento linguistico e professionale del personale delle amministrazioni per le questioni concernenti il plurilinguismo;
c.
progetti di sensibilizzazione del pubblico sul plurilinguismo.

2 Per promuovere il plurilinguismo nel settore dell'istruzione sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:

a.
l'acquisto di sussidi didattici per l'insegnamento delle lingue;
b.
la formazione e il perfezionamento linguistico dei docenti;
c.
progetti di promozione dell'apprendimento di una lingua nazionale attraverso un insegnamento bilingue a tutti i livelli scolastici;
d.
progetti di promozione della frequenza di lezioni in un'altra lingua ufficiale del Cantone a tutti i livelli scolastici;
e.26
...

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

26 Abrogata dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, con effetto dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Sezione 4:
Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana nel Cantone dei Grigioni

Art. 1827 Misure generali nel Cantone dei Grigioni

(art. 22 cpv. 1 lett a LLing)

Per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:

a.
insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche;
b.
attività di traduzione;
c.
pubblicazioni in romancio e italiano;
d.
promozione del plurilinguismo nell'amministrazione cantonale;
e.
salvaguardia e promozione dell'identità linguistica e culturale;
f.
promozione di progetti di terzi concernenti il plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell'identità linguistica e culturale.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 19 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni romance nei seguenti settori:

a.
elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia;
b.
sviluppo e rinnovo della lingua;
c.
insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia;
d.
consulenza, mediazione e documentazione.28

2 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni di lingua italiana nei seguenti settori:

a.
elaborazione e realizzazione di misure di promozione della lingua e cultura italiana;
b.
pubblicazioni sulla lingua e cultura italiana;
c.
creazione e gestione di un centro di documentazione sulla lingua e cultura italiana.

3 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 20 Promozione dell'attività editoriale romancia

(art. 22 cpv. 1 lett. c LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia sia per i bambini e i giovani sia per gli adulti.29

2 Gli editori devono pubblicare opere in lingua romancia. Devono in particolare:

a.
scegliere i testi e garantirne il lettorato;
b.
provvedere alla stampa e alla produzione;
c.
promuovere la distribuzione.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 21 Aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua romancia nei media

(art. 22 cpv. 2 LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere agenzie di stampa.

2 Le agenzie di stampa devono in particolare:

a.
fornire quotidianamente prestazioni redazionali in lingua romancia con testi e immagini;
b.
tenere conto degli idiomi romanci e del rumantsch grischun;
c.
mettere le prestazioni redazionali a disposizione dei media in forma elettronica.

Sezione 5:
Salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana
nel Cantone Ticino

Art. 2230 Misure generali nel Cantone Ticino

(art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)

Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:

a.
programmi e progetti di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura;
b.
pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;
c.
manifestazioni e progetti per la promozione della lingua e cultura italiana;
d.
progetti di terzi concernenti la promozione del plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell'identità linguistico-culturale.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 2331 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:

a.
progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;
b.
misure di promozione della creazione letteraria e culturale;
c.
l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di rilevanza linguistica e culturale.

2 Sono inoltre concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere l'attività dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

3 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Sezione 6: Esecuzione

Art. 2633 Domande

1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFC.

2 L'UFC rende pubblico il termine per la presentazione delle domande in un bando di concorso sul proprio sito Internet.

3 Le domande devono comprovare l'adempimento dei requisiti di promozione e fornire tutte le informazioni necessarie per i criteri di promozione.

4 È data priorità alle domande che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 27 Procedura e rimedi giuridici

1 In merito alle domande di aiuti finanziari decide l'UFC. Per le domande di promozione secondo gli articoli 10 e 11 si fonda su una raccomandazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.34

2 La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell'amministrazione della giustizia federale.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 28 Ordine di priorità

1 Gli aiuti finanziari sono concessi entro i limiti dei crediti stanziati.

2 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell'interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199035 sui sussidi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Allegato

(art. 30)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del 26 giugno 199637 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

38

37 [RU 1996 2283]

38 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2653.