30.05.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 29.05.2024
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

14.03.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 13.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
05.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 04.07.2021
18.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 17.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
14.11.2017 - 31.12.2017
26.09.2017 - 13.11.2017
07.02.2017 - 25.09.2017
17.01.2017 - 06.02.2017
01.01.2017 - 16.01.2017
01.11.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.10.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

910.13

Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all'agricoltura

(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3-5, 70b capoverso 3,
71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3,
77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 1: Oggetto e tipi di pagamenti diretti

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.

2 Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.

Art. 2 Tipi di pagamenti diretti

I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:

a.
contributi per il paesaggio rurale:
1.
contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio,
2.
contributo di declività,
3.
contributo per le zone in forte pendenza,
4.
contributo di declività per i vigneti,
5.
contributo di alpeggio,
6.
contributo d'estivazione;
b.
contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento:
1.
contributo di base,
2.
contributo per le difficoltà di produzione,
3.
contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni;
c.
contributi per la biodiversità:
1.
contributo per la qualità,
2.
contributo per l'interconnessione;
d.
contributo per la qualità del paesaggio;
e.2
contributi per i sistemi di produzione:
1.
contributo per l'agricoltura biologica,
2.
contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,
3.
contributo per la biodiversità funzionale,
4.
contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,
5.
contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura,
6.
contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita,
7.
contributi per il benessere degli animali,
8.
contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche;
f.
contributi per l'efficienza delle risorse:
1. e 2.3
...
3.
contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa,
4.4
...
5.5
contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto,
6.6
...
7.7
...
g.
contributo di transizione.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023, il n. 8 dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264).

3 Abrogati dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

4 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

5 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

6 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

7 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Capitolo 2: Condizioni

Sezione 1: Condizioni generali

Art. 3 Gestori aventi diritto ai contributi

1 Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi se:

a.
è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera;
b.
prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non ha ancora compiuto i 65 anni;
c.
adempie le esigenze relative alla formazione di cui all'articolo 4.

2 Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l'azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se:

a.
nella SA o SA in accomandita possiedono, mediante azioni nominative, una partecipazione diretta di almeno due terzi del capitale azionario o del capitale sociale e dei diritti di voto;
b.
nella Sagl possiedono una partecipazione diretta di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;
c.
il valore contabile della sostanza dell'affittuario corrisponde almeno a due terzi degli attivi e, se la SA o la Sagl è proprietaria, il valore contabile dell'azienda o delle aziende corrisponde almeno a due terzi degli attivi della SA o della Sagl.

2bis Non ha diritto ai contributi una persona fisica o una società di persone che ha preso in affitto l'azienda da una persona giuridica, e:

a.
è attiva con funzioni dirigenziali per la persona giuridica; o
b.
possiede una partecipazione di più di un quarto del capitale azionario, sociale o di base o dei diritti di voto della persona giuridica.8

3 Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell'azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.9

8 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Art. 4 Esigenze relative alla formazione

1 Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni:

a.
formazione professionale di base «campo professionale agricoltura e relative professioni» con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 della legge del 13 dicembre 200210 sulla formazione professionale (LFPr) o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr;
b.
contadina con attestato professionale secondo l'articolo 43 LFPr;
c.
formazione superiore nelle professioni di cui alla lettera a o b.

2 È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un'altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr, completata da:

a.
una formazione continua agricola conclusa, disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l'organizzazione determinante del mondo del lavoro; o
b.
un'attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola.

3 I gestori di aziende nella regione di montagna la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 199811 sulla terminologia agricola (OTerm) non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1.

4 Se, al raggiungimento del limite d'età del gestore precedente secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b, il coniuge riprende l'azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell'azienda per almeno dieci anni.12

5 L'erede o la comunione ereditaria non sottostà all'obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi.13

6 Un membro della comunione ereditaria deve avere domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell'anno di contribuzione non deve avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria è tenuta a notificare tale persona all'autorità responsabile secondo l'articolo 98 capoverso 2.14

10 RS 412.10

11 RS 910.91

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Art. 515 Volume di lavoro minimo

I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 0,20 USM.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Art. 6 Quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda

1 I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda.

2 Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 201316.

16 Il preventivo di lavoro può essere scaricato dal sito Internet: www.agroscope.admin.ch /arbeitsvoranschlag.

Art. 10 Gestori aventi diritto ai contributi di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

1 Persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni hanno diritto ai contributi in qualità di gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari se:

a.
gestiscono l'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; e
b.
hanno domicilio civile o sede in Svizzera.

2 I Cantoni non hanno diritto ai contributi.

3 Le condizioni di cui agli articoli 3-9 non sono applicabili.

Sezione 2: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Art. 11 Principio

I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda.

Art. 13 Bilancio di concimazione equilibrato

1 I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell'apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all'allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell'allegato 1 numero 2.1.

2 La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.

2bis Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spandimento di concimi aziendali liquidi devono essere limitati conformemente alle indicazioni dell'ordinanza del 16 dicembre 198519 contro l'inquinamento atmosferico.20

3 Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l'allegato 1 numero 2.2.

19 RS 814.318.142.1

20 Introdotto dal n. II dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 793).

Art. 14 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità

1 La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.

2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a-k, n, p e q, nonché 71b e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:21

a.
si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un'unità di produzione; e
b.
sono di proprietà del gestore o da lui affittate.

3 Per albero secondo il capoverso 2 viene computata un'ara. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando degli alberi. 22

4 Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.23

5 I cereali in file distanziate di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera q sono computabili soltanto per le aziende di cui all'articolo 14a capoverso 1.24

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264).

Art. 14a25 Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva26

1 Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all'interno del Paese.27

2 Come superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva sono computabili le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h-k, p sulla superficie coltiva aperta e q nonché all'articolo 71b capoverso 1 lettera a, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.28

3 Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 può essere adempiuta tramite il computo dei cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q); soltanto questa superficie è computabile per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1.

25 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264).

26 Correzione del 12 lug. 2023 (RU 2023 371).

27 Correzione del 12 lug. 2023 (RU 2023 371).

28 Correzione del 12 lug. 2023 (RU 2023 371).

Art. 15 Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale

1 Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 196629 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che le superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.

2 Le superfici sono delimitate in maniera vincolante se:

a.
esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione tra il servizio cantonale specializzato e il gestore; o
b.
esiste una decisione passata in giudicato; o
c.
sono delimitate su un piano di utilizzazione definitivo.
Art. 16 Avvicendamento disciplinato delle colture

1 Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l'erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari.

2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno. L'allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva di cui all'allegato 1 numero 4.2.

3 Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all'allegato 1 numero 4.3 non si applica l'esigenza di cui al capoverso 2.

4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 199730 sull'agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2.

Art. 17 Adeguata protezione del suolo

1 La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l'erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell'allegato 1 numero 5.

2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell'anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.31

3 ...32

4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 199733 sull'agricoltura biologica, per la prova di un'adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

32 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

33 RS 910.18

Art. 1834 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari

1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, la priorità va data all'applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.

2 Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi ufficiali di previsione e di allerta. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) pubblica le soglie nocive per gli organismi nocivi35.

3 Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'ordinanza del 12 maggio 201036 sui prodotti fitosanitari (OPF).

4 I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee in linea di principio non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell'allegato 1 numero 6.1.

5 Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 4 le indicazioni menzionate nell'allegato 1 numero 6.1.2 per le quali non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio e per le quali gli agenti patogeni sono regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera e causano danni. L'UFAG aggiorna l'allegato 1 numero 6.1.2.

6 Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sull'allegato 1 numeri 6.1a e 6.2. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili.

7 I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per:

a.
l'applicazione di prodotti fitosanitari con principi attivi che non possono essere utilizzati secondo il capoverso 4 se non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio;
b.
provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l'allegato 1 numero 6.2.

8 Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all'allegato 1 numeri 6.1, 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell'esperimento, al servizio cantonale preposto alla protezione dei vegetali.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

35 Le soglie nocive vigenti possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione.

36 RS 916.161

Art. 21 Fasce tampone

Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9.

Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende

1 Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER.

2 Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:

a.
il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13;
b.
la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14;
c.
le esigenze di cui agli articoli 16-18 congiuntamente;
d.38
la quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta di cui all'articolo 14a.

3 La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se:

a.
i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo;
b.
le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto;
c.
le aziende hanno designato un organo di controllo comune;
d.
nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER.

38 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264).

Art. 25a39 Progetti per l'evoluzione della PER

1 Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13-14a nonché 16-25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.40

2 Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.

39 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Sezione 3:
Esigenze in materia di gestione per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 26 Principio

Le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente.

Art. 29 Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura

1 I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono.

2 Le superfici di cui all'allegato 2 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.

3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.

4 Per la cura dei pascoli e la lotta a piante erbacee problematiche è ammessa la pacciamatura se:

a.
la cotica erbosa resta intatta; e
b.
non sono interessate superfici protette ai sensi della LPN41.42

5 Per il decespugliamento di superfici, con un'autorizzazione preliminare del Cantone è ammessa la pacciamatura. I Cantoni trasmettono le autorizzazioni all'UFAG per conoscenza.43

6 L'autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:

a.
l'intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;
b.
dopo l'intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della superficie del suolo lavorata;
c.
dopo l'intervento la superficie presenta un mosaico di pascoli aperti e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10.44

7 In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.45

8 La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.46

41 RS 451

42 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

45 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Art. 30 Concimazione dei pascoli

1 La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un'utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe.

2 Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.

3 Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull'alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all'azienda principale.

4 Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi.

5 Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l'allegato 2.6 numero 3.2.3 dell'ordinanza del 18 maggio 200547 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

Art. 31 Apporto di foraggi

1 Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d'estivazione.

2 Per le vacche da latte, le capre munte48 e le pecore munte49 è inoltre ammesso l'apporto di 100 kg di foraggi essiccati nonché, in totale, di 100 kg di foraggi concentrati (senza sali minerali), erba essiccata o mais essiccato per CN e periodo d'estivazione.50

3 La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe.

4 Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.

48 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

49 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

Art. 32 Lotta contro le piante problematiche e impiegodi prodotti fitosanitari

1 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione.

2 Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta, per quanto il loro utilizzo non sia vietato o limitato. Possono essere impiegati per il trattamento su tutta la superficie soltanto con l'autorizzazione del competente servizio cantonale specializzato e nel quadro di un piano di risanamento.

Art. 33 Esigenze supplementari

Se un eventuale piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2 contiene esigenze e indicazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli articoli 26-32, esse sono determinanti.

Art. 34 Gestione inadeguata

1 In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.

2 Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone emana oneri per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti.

3 Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l'effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2.

Capitolo 3:
Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti

Sezione 1: Superfici che danno diritto ai contributi

Art. 35

1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoversi 3 e 5 nonché 17 capoverso 2 OTerm51.52

2 Le piccole strutture all'interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-c, e-k, n, p e q danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, ceppaie, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e superfici prive di vegetazione.53

2bis ...54

3 Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su prati sfruttati in modo poco intensivo (art. 55 cpv. 1 lett. b) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto a contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie del prato.55

4 Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN56 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità (art. 55), al contributo per la qualità del paesaggio (art. 63) e al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50).

5 Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53).

6 Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità.

7 Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l'uso delle fibre o dei semi o serre con fondamenta fisse.57

51 RS 910.91

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogato dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

56 RS 451

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 682).

Sezione 2: Effettivi di animali determinanti

Art. 36 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinanti

1 Per il calcolo dell'effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

1bis Per il calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi dell'articolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili precedenti l'anno di contribuzione.58

2 Per il calcolo del carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:

a.
per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, ovina e caprina: l'anno di contribuzione fino al 31 ottobre;
b.
per lama e alpaca: l'anno di contribuzione.59

3 L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.60

4 L'effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all'atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.

58 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682).

Art. 37 Calcolo degli effettivi di animali

1 Per il calcolo dell'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.61

2 Per il calcolo dell'effettivo di altri animali da reddito è determinante il numero degli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo.

3 Gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo trasferiti per l'estivazione in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d'estivazione gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 200562 sulle dogane, sono computati sull'effettivo dell'azienda. Sono computabili 180 giorni al massimo.

4 Se il gestore modifica in maniera sostanziale l'effettivo entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l'effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all'effettivo realmente detenuto nell'anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all'interno di una categoria, l'effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento.

5 L'effettivo di animali per i contributi di alpeggio è calcolato in carichi normali secondo l'articolo 39 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall'azienda in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

6 L'effettivo di animali per il carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera è calcolato in carichi normali secondo l'articolo 39 capoversi 2 e 3.

7 Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell'articolo 77 sono computati sull'azienda in cui queste hanno partorito l'ultima volta prima della macellazione. Se l'ultimo parto è avvenuto in un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull'azienda in cui era presente prima dell'ultimo parto.63

8 Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Un vitello nato morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il vitello nato morto è l'ultimo parto prima della macellazione.64

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682).

62 RS 631.0

63 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Sezione 3:
Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 38 Superfici nella regione d'estivazione

1 Per superficie di pascolo netta si intende la superficie ricoperta di piante foraggere di cui all'articolo 24 OTerm65 dedotte le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo di cui all'allegato 2 numero 1.

2 Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.

Art. 39 Carico usuale in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un'utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali.

2 Un carico normale (CN) corrisponde all'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.

3 L'estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.

4 Il carico usuale determinato in virtù dell'ordinanza del 29 marzo 200066 sui contributi d'estivazione vale finché non è effettuato un adeguamento secondo l'articolo 41.

5 Nel caso di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari che avviano l'attività d'estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell'effettivo realmente estivato. Dopo tre anni determina definitivamente il carico usuale tenendo conto del carico medio durante i tre anni corrispondenti e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.

Art. 40 Determinazione del carico usuale

1 Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per:

a.
gli ovini, eccetto le pecore munte, a seconda del sistema di pascolo;
b.
gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi.

2 ...67

3 Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore munte, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all'allegato 2 numero 3.

4 Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui al capoverso 3.

67 Abrogato dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).

Art. 41 Adeguamento del carico usuale

1 Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari se:

a.
il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità superiore di animali;
b.
è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali;
c.
lo esigono mutazioni di superfici.

2 Esso riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, in particolare del servizio della protezione della natura, se:

a.
il carico nel quadro del carico usuale ha provocato danni ecologici;
b.
gli oneri cantonali non hanno permesso di risanare i danni ecologici;
c.
la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta, in particolare in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.

3 Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell'effettivo medio degli ultimi tre anni e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.

3bis Per il versamento dei contributi a partire dal 2024, esso adegua il carico usuale di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con pecore, eccetto le pecore munte, se il carico medio negli anni di riferimento 2022 e 2023, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm68, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde:

a.
per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al 100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm;
b.
per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento.69

3ter In caso di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari caricate prevalentemente con caprini, il Cantone, su richiesta, può incrementare il carico usuale in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b conformemente alla differenza del carico con caprini giovani e capretti. Per il calcolo si applica per analogia il capoverso 3bis.70

3quater Se in un anno di riferimento il carico ha dovuto essere ridotto per cause di forza maggiore o della presenza di grandi predatori e se il gestore ha notificato gli eventi in virtù dell'articolo 106 capoverso 3, il Cantone corregge la determinazione di cui ai capoversi 3bis e 3ter in maniera corrispondente.71

4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l'adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro un anno.

68 RS 910.91

69 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682).

Titolo 2: Contributi

Capitolo 1: Contributi per il paesaggio rurale

Sezione 1: Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio

Art. 42

1 Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato in funzione della zona ed è versato per ettaro.

2 Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.

3 Le superfici devono essere utilizzate in modo tale che non si verifichi un avanzamento del bosco.

Sezione 2: Contributo di declività

Art. 43

1 Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteristiche:

a.
declività del 18-35 per cento;
b.
declività superiore al 35-50 per cento.
c.
declività superiore al 50 per cento.

2 Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.

3 Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.

4 I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L'UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna periodicamente.

5 I Cantoni allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero di particella, nome di particella o unità di gestione, le dimensioni della superficie per la quale possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.

Sezione 3: Contributo per le zone in forte pendenza

Art. 44

1 Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera b o c.

2 È versato soltanto se la quota di tali superfici rispetto alla superficie agricola utile che dà diritto ai contributi dell'azienda ammonta almeno al 30 per cento.

Sezione 4: Contributo di declività per i vigneti

Art. 45

1 Il contributo di declività per i vigneti è versato per:

a.
vigneti in zone declive con una declività compresa tra il 30 e il 50 per cento;
b.
vigneti in zone declive con una declività superiore al 50 per cento;
c.
vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30 per cento.

2 I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell'allegato 3.

3 Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive.

4 I contributi sono versati soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.

5 I Cantoni determinano le superfici in zone terrazzate di regioni viticole per le quali sono versati contributi.

6 Essi allestiscono elenchi secondo l'articolo 43 capoverso 5.

Sezione 5: Contributo di alpeggio

Art. 46

Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

Sezione 6: Contributo d'estivazione

Art. 47 Contributo

1 Il contributo d'estivazione è versato per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

2 È stabilito per le seguenti categorie:

a.72
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato, per CN;
b.
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di pascoli da rotazione, per CN;
c.
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di altri pascoli, per CN;
d.73
altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN;
e.74
...

3 ...75

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).

74 Abrogata dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).

75 Abrogato dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Art. 47b77 Contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame

1 Per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contributo di cui all'articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari.

2 Il contributo supplementare è versato per le seguenti categorie:

a.
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione;
b.
pecore munte;
c.
capre;
d.
animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.

3 Il contributo supplementare è versato se:

a.
vengono attuate misure di protezione di cui all'articolo 10quinquies dell'ordinanza del 29 febbraio 198878 sulla caccia;
b.
viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e
c.
tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame.

4 Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d'estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest'ultimo verifica l'osservanza del piano.

77 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

78 RS 922.01

Art. 49 Determinazione dei contributi79

1 Il contributo d'estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 39).

2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:

a.
se il carico supera il carico usuale in CN del 10-15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;
b.
se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN, non è versato alcun contributo;
c.
se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico.80

3 I contributi supplementari di cui agli articoli 47a e 47b sono stabiliti in base al carico effettivo in CN.81

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).

81 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Capitolo 2: Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

Sezione 1: Contributo di base

Art. 50 Contributo

1 Il contributo di base è versato per ettaro ed è graduato in funzione della superficie.

2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g è versato un contributo di base ridotto.

3 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.

4 Per le superfici permanentemente inerbite il contributo di base è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.

Art. 51 Densità minima di animali

1 Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente:

a.
nella zona di pianura 1,0 UBGFG;
b.
nella zona collinare 0,8 UBGFG;
c.
nella zona di montagna I 0,7 UBGFG;
d.
nella zona di montagna II 0,6 UBGFG;
e.
nella zona di montagna III 0,5 UBGFG;
f.
nella zona di montagna IV 0,4 UBGFG.

2 La densità minima di animali per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità ammonta al 30 per cento della densità minima di animali di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Contributo per le difficoltà di produzione

Art. 52

1 Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nella regione di montagna e collinare ed è graduato in funzione delle zone.82

2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.

3 Per le superfici permanentemente inerbite il contributo per le difficoltà di produzione è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

Sezione 3:
Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni

Art. 53

1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni è versato per ettaro.

2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.

Sezione 4: Superfici all'estero

Art. 54

1 Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare per le quali sono versati pagamenti diretti dell'Unione europea (UE), i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono ridotti in maniera corrispondente.83

2 Ai fini del calcolo della deduzione sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l'anno precedente.

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

Capitolo 3: Contributi per la biodiversità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 55

1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:84

a.
prati sfruttati in modo estensivo;
b.
prati sfruttati in modo poco intensivo;
c.
pascoli sfruttati in modo estensivo;
d.
pascoli boschivi;
e.
terreni da strame;
f.
siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
g.85
prati rivieraschi;
h.
maggesi fioriti;
i.
maggesi da rotazione;
j.
fasce di colture estensive in campicoltura;
k.
striscia su superficie coltiva;
l.86
...
m.87
...
n.
vigneti con biodiversità naturale;
o.
superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione;
p.
superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione;
q.88
cereali in file distanziate.

1bis I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto:89

a.
alberi da frutto ad alto fusto nei campi;
b.
alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati.90

2 Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone.

3 Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:

a.91
superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare;
b.
superfici di cui al capoverso 1 lettera k: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II;
c.92
superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d'estivazione e superfici d'estivazione nella regione di pianura e di montagna.

4 Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la qualità delle superfici per la promozione della biodiversità.

5 Non vengono versati contributi per le superfici sottoposte agli oneri di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN93 e per le quali non è stata conclusa una convenzione con i gestori o i proprietari fondiari concernente l'adeguato indennizzo di tali oneri.

6 Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe.

7 Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un'ara per albero concimato. Fanno eccezione gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi di al massimo dieci anni attorno ai quali è consentito concimare con letame o compost.94

8 I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.95

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

86 Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

87 Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

88 Introdotta dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

90 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

93 RS 451

94 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

95 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

Sezione 2: Contributo per la qualità per la biodiversità

Art. 5696 Livelli qualitativi

1 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k e q nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.

2 Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I.

3 ...97

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

97 Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 5798 Periodo obbligatorio per il gestore

1 Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:

a.99
...
b.
maggesi da rotazione: per almeno un anno;
c.
maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni;
cbis.100
cereali in file distanziate: dalla semina al raccolto;
d.
tutte le altre superfici: per almeno otto anni.

1bis Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata:

a.
alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I e alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati: per almeno un anno;
b.
alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per almeno otto anni.

2 I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse.

3 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera d e per gli alberi di cui al capoverso 1bis lettera b, sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II con quelli del contributo per l'interconnessione di cui all'articolo 61 e con quelli del contributo per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 63.101

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

99 Abrogata dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

100 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

101 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Art. 58 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I

1 Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4.

2 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate.102

3 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione.

4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:

a.
trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
b.
trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti;
c.
trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all'allegato 4 numero 14.1.4;
d.
trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conformemente all'allegato 1 numero 8.1.2 lettera b;
e.103
trattamenti fitosanitari dei cereali in file distanziate conformemente all'allegato 4 numero 17.104

5 La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.105

6 Si possono predisporre mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti di interconnessione.106

7 Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4-8.107

8 ...108

9 Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN109, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2-8 e all'allegato 4.110

10 Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo.111

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

103 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

108 Abrogato dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

109 RS 451

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

111 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Art. 58a112 Disposizioni particolari per le miscele di sementi

1 Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità di cui all'allegato 4a lettera B.

2 L'UFAG iscrive le miscele di sementi adatte per superfici per la promozione della biodiversità nell'allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell'allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri si basa sugli obiettivi e sul campo di applicazione della miscela di sementi.

3 Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall'UFAG al 1° gennaio113.

4 L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.

5 Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-e, g ed o, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici permanentemente inerbite esistenti da tempo.

112 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

113 Le composizioni delle miscele di sementi adatte possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per la biodiversità.

Art. 59 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II

1 Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all'articolo 58 e all'allegato 4.114

1bis Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN115, si può presumere che siano presenti qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità.116

2 Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità floristica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.117

3 I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità floristica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità floristica nella regione d'estivazione.118

4 Per le superfici falciate più di una volta l'anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità floristica.119

5 Non è ammesso l'utilizzo di falciacondizionatrici.

6 Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.120

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

115 RS 451

116 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Sezione 3: Contributo per l'interconnessione

Art. 61 Contributo

1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k, n e p nonché di alberi secondo l'articolo 55 capoverso 1bis.122

2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all'interconnessione.

3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l'interconnessione.

4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 3.2.1.

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Art. 62 Condizioni e oneri

1 Il contributo per l'interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:

a.
adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'articolo 58 e all'allegato 4;
b.
soddisfano le esigenze del Cantone relative all'interconnessione;
c.
sono predisposti e gestiti secondo le disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone.123

2 Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all'allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM.124

3 Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto.

3bis ...125

4 Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare il periodo obbligatorio di cui al capoverso 3 con i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all'articolo 57 e con quelli del contributo per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 63.126

5 Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l'interconnessione il Cantone può:

a.
stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie bersaglio;
b.
autorizzare altre piccole strutture da computare nella quota massima di cui all'articolo 35 capoverso 2.127

6 Le prescrizioni di cui al capoverso 5 vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone.128

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

125 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

128 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Capitolo 4: Contributo per la qualità del paesaggio

Art. 63 Contributo

1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.

2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all'articolo 13 OTerm129 propria o affittata o su una superficie d'estivazione di cui all'articolo 24 OTerm propria o affittata.

3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.

4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 4.1

Art. 64 Progetti

1 I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:

a.
gli obiettivi devono basarsi su concetti regionali esistenti o essere sviluppati nella regione in collaborazione con gli ambienti interessati;
b.
le misure devono essere impostate sugli obiettivi regionali;
c.
i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura.

2 Il Cantone deve presentare all'UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto.

3 L'UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.

4 Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni.

5 Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare il periodo obbligatorio di cui al capoverso 4 con i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all'articolo 57 e con quelli del contributo per l'interconnessione di cui all'articolo 61. L'UFAG tiene conto anche di misure convenute dopo l'avvio del progetto.130

6 Nell'ultimo anno del periodo d'attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all'UFAG un rapporto di valutazione.

7 Il contributo della Confederazione è versato annualmente.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Capitolo 5: Contributi per i sistemi di produzione

Sezione 1: Forme di produzione

Art. 65131

1 Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l'agricoltura biologica.

2 Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:

a.
i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari:
1.
contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura,
2.
contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche,
3.
contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni,
4.
contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica,
5.
contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali;
b.
il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili;
c.
i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo:
1.
contributo per una copertura adeguata del suolo,
2.
contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva;
d.
il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura;
e.
il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.

3 Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati:

a.
i seguenti contributi per il benessere degli animali:
1.
contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA),
2.
contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA),
3.
contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo);
b.
il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche.

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Sezione 2: Contributo per l'agricoltura biologica

Art. 66 Contributo

Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:

a.
colture speciali;
b.
superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali;
c.
altra superficie che dà diritto ai contributi.
Art. 67 Condizioni e oneri

1 Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6-16h e 39-39h dell'ordinanza del 22 settembre 1997132 sull'agricoltura biologica.

2 Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono.

Sezione 3:133 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:

a.
colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero;
b.134
frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.

2 Non è versato alcun contributo per:

a.
mais;
b.
cereali insilati;
c.
colture speciali;
d.
superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate;
e.
colture per le quali ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1-5 non possono essere impiegati insetticidi e fungicidi.

3 La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all'impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF135 ad azione:

a.
fitoregolatrice;
b.
fungicida;
c.
stimolante delle difese naturali;
d.
insetticida.

4 In deroga al capoverso 3 sono consentiti:

a.
l'impiego di sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «sostanza a basso rischio»;
b.
la concia delle sementi;
c.
nella coltivazione di colza: l'impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete;
d.
nella coltivazione di patate: l'impiego di fungicidi;
e.
nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l'impiego di olio di paraffina.

5 L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull'insieme dell'azienda.

6 Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate136 di Agroscope e swiss granum.

7 I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 1998137 sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.

134 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

135 RS 916.161

136 La lista può essere consultata su www.swissgranum.ch.

137 RS 916.151

Art. 69 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche per la coltivazione in pieno campo di ortaggi annuali e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro.

2 Non è versato alcun contributo per ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione.

3 La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF138 ad azione insetticida e acaricida.

4 L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per un anno per ogni superficie.

Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:

a.
in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm139;
b.
in viticoltura;
c.
nella coltivazione di bacche.

2 La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997140 sull'agricoltura biologica.

3 L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:

a.
in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
b.141
nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg.

4 Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.

5 Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»142:

a.143
nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»;
b.
in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»;
c.
nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».

139 RS 910.91

140 RS 910.18

141 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

142 La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf.

143 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

Art. 71 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori:

a.
in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm144;
b.
in viticoltura;
c.
nella coltivazione di bacche;
d.
nella permacoltura.

2 Non è versato alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell'articolo 66.

3 Per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997145 sull'agricoltura biologica.

4 L'esigenza di cui al capoverso 3 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi a meno che l'azienda non sia riconvertita all'agricoltura biologica secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.

5 Il contributo per un'azienda è versato per otto anni al massimo.

Art. 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:

a.
colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione;
b.
colture speciali, esclusi il tabacco e le radici di cicoria;
c.
colture principali della rimanente superficie coltiva aperta.

2 Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:

a.146
le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate e i vigneti con biodiversità naturale;
b.
le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera a;
c.
la fungicoltura;
d.
le colture protette tutto l'anno.

3 Sull'intera superficie si deve rinunciare all'impiego di erbicidi nella seguente maniera:

a.
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c:
1.
per coltura principale sull'insieme dell'azienda, e
2.
dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi;
b.
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera b:
1.
per le colture perenni: sulla superficie per quattro anni consecutivi,
2.
per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture annuali di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali annuali: sulla superficie per un anno.

4 L'impiego di erbicidi è consentito:

a.
per le colture perenni: nel trattamento mirato con erbicidi fogliari direttamente ai piedi del ceppo o del tronco;
b.
per le colture di cui al capoverso 1, escluse colture perenni, barbabietole da zucchero e patate:
1.
nel trattamento pianta per pianta, e
2.
nel trattamento nelle file (trattamento in bande) dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie;
c.
per le barbabietole da zucchero:
1.
nel trattamento pianta per pianta, e
2.
nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie o dalla semina fino allo stadio della 4a foglia;
d.
per le patate:
1.
nel trattamento pianta per pianta,
2.
nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie, e
3.
per l'eliminazione di steli e fogliame.

146 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

Sezione 4:147
Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili

147 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 71b

1 Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione delle:

a.
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta;
b.
strisce per organismi utili nelle seguenti colture perenni:
1.
vigneti,
2.
frutteti,
3.
colture di bacche,
4.
permacoltura.

2 Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 5 per cento della superficie della coltura perenne.

3 Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in:

a.
vigneti con biodiversità naturale di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera n;
b.
superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera p.

4 Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio.

5 Per la semina di strisce per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte al rispettivo campo di applicazione di cui all'allegato 4a lettera B.148

5bis L'UFAG iscrive le miscele di sementi per strisce per organismi utili nell'allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell'allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri si basa sugli obiettivi e sul campo di applicazione della miscela di sementi.149

5ter Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall'UFAG al 1° gennaio150.151

5quater L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.152

6 Le strisce per organismi utili devono essere seminate come segue:

a.
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: su una larghezza di almeno 3 e al massimo 6 metri;
b.
strisce per organismi utili nelle colture perenni: tra le file.

7 Le strisce per organismi utili devono essere seminate con la frequenza seguente:

a.
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta:
1.
strisce per organismi utili annuali: ogni anno ex novo,
2.
strisce per organismi utili pluriennali: ogni cinque anni ex novo;
b.
strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni cinque anni ex novo.153

7bis In luoghi adatti, il Cantone può autorizzare il mantenimento prolungato delle strisce per organismi utili pluriennali nello stesso luogo.154

8 Le strisce per organismi utili devono coprire:155

a.
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: l'intera lunghezza della coltura campicola durante almeno 100 giorni senza sfalcio;
b.
strisce per organismi utili nelle colture perenni: almeno il 5 per cento della superficie della coltura perenne nello stesso luogo per quattro anni consecutivi.

9 Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l'impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche:

a.
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: con erbicidi omologati secondo l'OPF156 per l'applicazione su superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta;
b.
strisce per organismi utili nelle colture perenni: con tutti gli erbicidi omologati secondo l'OPF nella frutticoltura e nella viticoltura.

10 Nelle colture perenni, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997157 sull'agricoltura biologica, fatta eccezione per Spinosad.

11 È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili nelle colture perenni.

12 Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:

a.
strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta: dal secondo anno al massimo la metà della superficie tra il 1° ottobre e il 1° marzo;
b.
strisce per organismi utili nelle colture perenni: alternativamente la metà della superficie rispettando un intervallo di almeno sei settimane tra due sfalci.

13 Le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere falciate e pacciamate.158

14 Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.159

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

149 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

150 Le composizioni delle miscele di sementi adatte possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per strisce per organismi utili.

151 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

152 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

154 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

156 RS 916.161

157 RS 910.18

158 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Sezione 5:160 Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

160 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 71c161 Contributo per una copertura adeguata del suolo

1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

a.
le seguenti colture principali sulla superficie coltiva aperta:
1.
ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, bacche annuali nonché piante aromatiche e medicinali annuali,
2.
altre colture principali sulla superficie coltiva aperta;
b.
i vigneti.

2 Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:

a.
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 1: se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare;
b.
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 il cui raccolto avviene prima del 1° ottobre: se su almeno l'80 per cento della rispettiva superficie:
1.
entro sette settimane dal raccolto della coltura principale si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e
2.
fino al 15 febbraio dell'anno successivo sulle superfici di cui al capoverso 2 lettera b numero 1 non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che le superfici notificate ai sensi dell'articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse.

3 Il contributo per i vigneti è versato se in tutti i vigneti dell'azienda, esclusi quelli giovani fino al terzo anno, almeno il 70 per cento della superficie è sempre inerbito.

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Art. 71d Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva

1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva è versato per ettaro per la lavorazione del suolo con semina diretta, semina a bande fresate o semina a bande (strip till) oppure con semina a lettiera.

2 Il contributo è versato se:

a.
sono adempiute le seguenti esigenze:
1.
nella semina diretta: durante la semina viene smosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo,
2.
nella semina a bande fresate o nella semina a bande (strip-till): prima o durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo,
3.
nella semina a lettiera: lavorazione del suolo senza aratura;
b.162
...
c.163
la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell'azienda, escluse le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k;
d.
dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto al contributo non si ricorre all'aratura; e
e.
nell'impiego di glifosato non si supera la quantità di 1,5 kg di principio attivo per ettaro.

2bis Per la preparazione del letto di semina della semina a lettiera può essere impiegato un aratro per la regolazione delle malerbe, se:

a.
non si supera la profondità di lavorazione di 10 centimetri; e
b.
a partire dal raccolto della coltura principale precedente fino al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi, si rinuncia all'impiego di erbicidi.164

3 Non sono versati contributi per l'impianto di:

a.
prati temporanei165 con semina a lettiera;
b.
colture intercalari;
c.
frumento o triticale dopo il mais.

4 ...166

162 Abrogata n. I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

163 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

164 Introdotto dal n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

165 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

166 Abrogato dal n. III dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

Sezione 6:167
Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura

167 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 71e

1 Il contributo per misure per il clima è versato per ettaro come contributo per l'impiego efficiente dell'azoto sulla superficie coltiva.

2 È versato se:

a.
da un bilancio secondo il metodo «Suisse-Bilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1 risulta che sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture;
b.
l'azienda è dispensata dal bilancio delle sostanze nutritive ai sensi dell'allegato 1 numero 2.1.9; o
c.
dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui all'allegato 1 numeri 2.1.9a-2.1.9c risulta un valore di azoto in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera il 90 per cento dei valori limite di cui all'allegato 1 numero 2.1.9a.168

3 Per le aziende che adempiono il bilancio di concimazione equilibrato di cui all'articolo 13 a livello interaziendale secondo l'articolo 22 capoverso 1 o 2 lettera a, l'esigenza di cui al capoverso 2 può essere adempiuta a livello interaziendale.169

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

169 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

Sezione 7:170
Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

170 Originaria sez. 4.

Art. 71f171 Contributo

Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.

171 Originario art. 70.

Art. 71g172 Condizioni e oneri

1 Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l'articolo 37 capoversi 1-4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all'allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all'allegato 5 numero 1:173

a.
nella regione di pianura: il 75 per cento della SS;
b.
nella regione di montagna: l'85 per cento della SS.

2 Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione.

3 Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati temporanei, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.

4 Le esigenze relative all'azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell'allegato 5 numeri 2-4.

172 Originario art. 71.

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

Sezione 8:174 Contributi per il benessere degli animali

174 Originaria sez. 5.

Art. 72175 Contributi

1 I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.

2 Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle esigenze di cui agli articoli 74, 75 o 75a, nonché alle rispettive esigenze di cui all'allegato 6.

3 Non è versato alcun contributo URA di cui all'articolo 75 per le categorie di animali per le quali è versato il contributo per il pascolo di cui all'articolo 75a.

4 Se un'esigenza di cui agli articoli 74, 75 o 75a o all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di un ordine dell'autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.

5 Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 73 Categorie di animali

Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:

a.
animali della specie bovina e bufali:
1.
vacche da latte,
2.
altre vacche,
3.
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,
4.
animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
5.
animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,
6.
animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,
7.
animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,
8.
animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
9.
animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni;
b.176
animali della specie equina:
1.
animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,
2.
stalloni, di età superiore a 900 giorni,
3.
animali, di età inferiore a 900 giorni;
c.177
animali della specie caprina:
1.
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,
2.
animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;
d.178
animali della specie ovina:
1.
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,
2.
animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;
e.
animali della specie suina:
1.
verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,
2.
scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,
3.
scrofe da allevamento in lattazione,
4.
suinetti svezzati,
5.
rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso;
f.
conigli:
1.
coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,
2.
animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni;
g.
pollame da reddito:
1.
galline produttrici di uova da cova e galli,
2.
galline produttrici di uova di consumo,
3.
pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,
4.
polli da ingrasso,
5.
tacchini;
h.179
animali selvatici:
1.
cervi,
2.
bisonti.

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

179 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

Art. 74180 Contributo SSRA

1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:

a.
nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi;
b.
nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e
c.
che dispongono di luce diurna naturale con un'intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione meno intensa.

2 Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1-4 nonché 6-8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2-5 nonché lettere f e g.

3 Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

Art. 75181 Contributo URA

1 Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso a un'area all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera B.

2 Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a-e, g e h.

3 Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6 lettera B, gli animali delle categorie di cui all'articolo 73 lettere b-d e h devono poter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

4 Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 75a182 Contributo per il pascolo

1 Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s'intende l'accesso a un'area all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera C.

2 Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a.

3 Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo ai sensi dell'allegato 6 lettera C numero 2.1 lettera a, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

4 Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all'articolo 73 lettera a per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l'uscita di cui all'articolo 75 capoverso 1.

182 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 76 Autorizzazioni cantonali speciali

1 I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.183

2 Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo.

3 Esse contengono:

a.
una descrizione dettagliata della deroga ammessa alla rispettiva disposizione dell'ordinanza;
b.
i motivi alla base della deroga;
c.
la durata di validità.

4 Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.

5 Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

Art. 76a184 Progetti per l'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali

1 Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 74 e 75 nonché all'allegato 6, a condizione che le norme in relazione al benessere degli animali siano almeno equivalenti e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.

2 Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.

184 Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 682).

Sezione 9:
Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche
185

185 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 77186 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

1 Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche è versato per UBG e categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1 e 2.

2 L'importo del contributo è graduato in funzione della media dei parti degli animali dell'azienda macellati negli ultimi tre anni civili.

3 Non è versato alcun contributo:

a.
per le vacche da latte: con una media inferiore a tre parti;
b.
per le altre vacche: con una media inferiore a quattro parti.

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264).

Capitolo 6: Contributi per l'efficienza delle risorse188

188 Originario prima dell'art. 77.

Sezione 1:
Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa
189

189 Originaria sez. 3.

Art. 82

1 Per l'acquisto di nuovi apparecchi con tecnica d'applicazione precisa per lo spandimento di prodotti fitosanitari è versato un contributo unico per apparecchio utilizzato nella protezione delle piante.

2 Per tecnica d'applicazione precisa si intende:

a.190
la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia;
b.
l'impiego di irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni.

3 Per tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia si intende un dispositivo supplementare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle piante, che consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamento delle parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie.

4 Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono:

a.191
gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale;
b.
gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale, con rilevatore di vegetazione;
c.
l'irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo.

5 Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono concepite o equipaggiate in modo tale che anche senza usare ugelli antideriva questa è ridotta di almeno il 50 per cento.

6 I contributi sono versati fino al 2024.192

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Sezione 2:194
Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

194 Originaria sez. 5. Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore al 1° gen.2018 (RU 2017 6033)

Art 82b Contributo

1 Il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è versato per UBG secondo il numero 7 dell'allegato dell'OTerm195.

2 I contributi sono versati fino al 2026.196

195 RS 910.91

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art 82c197 Condizioni e oneri

1 La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda fissato nell'allegato 6a numeri 2 e 3.

2 Nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso devono essere utilizzate almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, deve rappresentare almeno il 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso.

3 L'effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato secondo l'allegato 6a numero 1.

4 Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del valore limite si fondano sull'allegato 6a numeri 4 e 5.

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Capitolo 6a:199
Coordinamento con i programmi sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr

199 Originaria sez. 8. Introdotta dal n. I dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 82h

Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse.

Capitolo 7:
Aliquote di contribuzione e gestori aventi diritto ai contributi

Art. 83

1 Le aliquote per i contributi di cui all'articolo 2 lettere a-f sono fissate nell'allegato 7.

2 I gestori di aziende hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 2 lettera a numeri 1-5 e lettere b-g. Fanno eccezione i contributi per superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera o.

3 I gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettera d e ai contributi per superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera o.

Capitolo 8: Contributo di transizione

Sezione 1: Diritto al contributo e determinazione del contributo

Art. 85 Contributo

Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l'azienda di cui all'articolo 86 per il coefficiente di cui all'articolo 87.

Art. 86 Valore di base

1 Il valore di base è stabilito una sola volta per ogni azienda. Corrisponde alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento, eccetto il contributo d'estivazione secondo la presente ordinanza.

2 Per il calcolo dei pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema ci si basa sugli anni 2011-2013. Si tiene conto dei pagamenti diretti generali dell'anno in cui l'azienda ha ricevuto i pagamenti diretti generali più elevati. È considerata la graduazione dei contributi in funzione della superficie e del numero di animali.

3 Per il calcolo dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento si tengono in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi e gli effettivi di animali dell'azienda dell'anno determinante di cui al capoverso 2 nonché le aliquote di contribuzione vigenti nel 2014 secondo l'allegato 7.

4 I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono versati indipendentemente dal raggiungimento della densità minima di animali di cui all'articolo 51.

Art. 87 Coefficiente

1 Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71-76, 77a e 77b LAgr nonché all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991200 sulla protezione delle acque.

2 L'UFAG stabilisce il coefficiente.

Sezione 2:
Determinazione del contributo in caso di cambiamenti all'interno dell'azienda

Art. 88 Cambio di gestore

Se un gestore riprende un'azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente.

Art. 89 Ripresa di un'altra azienda o di parti di un'azienda

1 Se il gestore di un'azienda riprende un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul più elevato dei due valori di base.

2 Se il gestore di un'azienda riprende soltanto parti di un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente della propria azienda.

Art. 90 Raggruppamento di più aziende

Se i gestori di più aziende fondano una comunità aziendale o raggruppano le proprie aziende creandone una sola, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sui valori di base delle aziende associate, se i gestori continuano la propria attività come cogestori nella comunità aziendale o nell'azienda fusionata. I valori di base delle aziende associate vengono sommati.

Art. 91 Divisione di un'azienda

1 Se un'azienda o una comunità aziendale è divisa, per ogni nuova azienda riconosciuta è versato un contributo di transizione. Il valore di base dell'azienda o della comunità aziendale è diviso in proporzione alla superficie delle nuove aziende riconosciute.

2 Se una comunità aziendale o un'azienda fusionata è divisa a meno di cinque anni dalla sua creazione, il contributo di transizione è ripartito sulla base delle aziende riunite.

Art. 92 Abbandono da parte di un cogestore

Se un cogestore di una comunità aziendale o di un'azienda fusionata abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato se egli è stato cogestore per almeno cinque anni prima dell'abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.

Art. 93 Modifiche strutturali importanti

Se in un'azienda le USM diminuiscono del 50 per cento o più, il contributo di transizione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell'anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all'articolo 86 capoverso 2.

Sezione 3: Limitazione del contributo di transizione

Art. 94 Limitazione del contributo di transizione in base al reddito determinante

1 Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990201 sull'imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati.

2 La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80 000 franchi.

3 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.

4 Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all'articolo 4 capoversi 5 e 6.202

201 RS 642.11

202 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Art. 95 Limitazione del contributo di transizione in base alla sostanza determinante

1 La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.

2 Il contributo di transizione è ridotto a partire da una sostanza determinante di 800 000 franchi fino a una sostanza determinante di 1 milione di franchi. La riduzione ammonta al 10 per cento della differenza tra la sostanza determinante del gestore e l'importo di 800 000 franchi.

3 Se la sostanza determinante supera 1 milione di franchi, non è versato alcun contributo di transizione.

4 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.

Art. 96 Tassazione

Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva entro la fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Non appena questa è divenuta definitiva, si verifica il contributo di transizione. Per quanto riguarda la deduzione per i gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.

Titolo 3: Procedura

Capitolo 1: Notifica e presentazione della domanda

Art. 97 Notifica per tipi di pagamenti diretti e la PER

1 Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all'ordinanza del 31 ottobre 2018203 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l'anno di contribuzione all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:204

a.
la PER;
b.
i contributi per la biodiversità;
c.
i contributi per i sistemi di produzione;
d.
i contributi per l'efficienza delle risorse.

2 Con la notifica il gestore deve stabilire un organo di controllo secondo l'articolo 7 OCoC per il controllo della PER.205

3 Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013206 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).207

203 RS 910.15

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).

206 RS 919.117.71

207 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

Art. 98 Domanda

1 I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda.

2 La domanda deve essere presentata all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede:

a.
dal gestore di un'azienda di cui all'articolo 6 OTerm208 o di una comunità aziendale di cui all'articolo 10 OTerm, che gestisce l'azienda il 31 gennaio;
b.
dal gestore di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari che gestisce l'azienda il 25 luglio.

2bis Se l'azienda, l'azienda d'estivazione o l'azienda con pascoli comunitari non si trova nel Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, nel Cantone dove ha sede il gestore, i Cantoni interessati possono convenire che la domanda debba essere presentata al Cantone d'ubicazione del centro aziendale, dell'azienda d'estivazione o dell'azienda con pascoli comunitari. Il Cantone d'ubicazione deve farsi carico dell'intera esecuzione.209

3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

a.
i tipi di pagamenti diretti secondo l'articolo 2 di cui si fa richiesta;
b.210
i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'OSIAgr;
c.
le superfici per la promozione della biodiversità indicate su una carta, eccetto gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e gli alberi indigeni isolati e in viali alberati; i Cantoni possono richiedere una registrazione mediante il sistema d'informazione geografica;
d.
per i contributi nella regione d'estivazione:211
1.212
la categoria e il numero di lama e alpaca estivati,
2.
la data dell'ascesa all'alpe,
3.
la data presumibile della discesa dall'alpe,
4.
le variazioni della superficie di pascolo utilizzabile,
5.
le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione;
e.
i dati necessari per la determinazione dei contributi per i sistemi di produzione e dei contributi per l'efficienza delle risorse;
f.
le variazioni di superficie, gli indirizzi delle aziende interessate e i vecchi e i nuovi gestori;
g.
i pagamenti diretti dell'UE ricevuti l'anno precedente per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare.

4 I gestori di aziende con superfici situate nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE versati.

5 Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.

6 Il Cantone stabilisce:

a.
se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o elettronicamente;
b.213
se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 2016214 sulla firma elettronica.

208 RS 910.91

209 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 737).

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 737).

213 Nuovo testo giusta l'all. n. II 9 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

214 RS 943.03

Art. 99215 Termini di domanda e scadenze

1 La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e i contributi di cui all'articolo 82, va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.216

2 La domanda per ottenere contributi nella regione d'estivazione va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre.

3 Il Cantone può fissare un termine di domanda nell'ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.

4 Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui all'articolo 82.217

5 ... 218

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

218 Abrogato dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

Art. 100 Modifiche nella domanda219

1 Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione.

2 Le variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.220

3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi:

a.
il giorno prima della ricezione dell'annuncio di un controllo;
b.
il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso.221

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

221 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Art. 100a222 Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione a provvedimenti con una determinata durata d'impegno

In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determinata durata d'impegno, entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il gestore può notificare all'autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da esso stabilita, che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.

222 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Capitolo 2: Prova e controlli

Art. 101 Prova

I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all'esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell'intera azienda.

Art. 103 Risultati dei controlli

1 La persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all'atto del controllo.

2 e 3 ...225

4 L'organo di controllo trasmette i risultati dei controlli secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all'articolo 104 capoverso 3.

5 L'autorità cantonale preposta all'esecuzione verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo.

6 Provvede affinché i dati dei controlli siano registrati o trasmessi secondo le disposizioni degli articoli 6-9 OSIAgr226 al sistema centrale d'informazione di cui all'articolo 165d LAgr.227

225 Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

226 RS 919.117.71

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).

Capitolo 3: Competenze

Art. 104

1 Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui all'articolo 98 capoversi 3-5 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli.

2 Della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù della presente ordinanza è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica.

3 Il Cantone può delegare i lavori necessari in relazione ai capoversi 1 e 2. Devono essere adempiute le disposizioni dell'OCoC228. Il Cantone disciplina l'indennizzo dei lavori delegati.

4 Non può delegare all'ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio.

5 Vigila sull'attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio eseguendo verifiche per campionatura.

6 ...229

228 RS 910.15

229 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).

Capitolo 4: Sanzioni amministrative

Art. 106 Forza maggiore

1 Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

2 Sono considerate cause di forza maggiore in particolare:

a.
il decesso del gestore;
b.
l'espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda;
c.
la distruzione delle stalle dell'azienda;
d.
una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale;
e.
epizoozie che colpiscono l'intero effettivo di animali dell'azienda o una parte di esso;
f.
danni gravi alle colture dovuti a malattie o ad organismi nocivi;
g.
eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato.

3 Il gestore deve notificare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.

4 I Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 107 Rinuncia alla riduzione e al diniego dei contributi

1 Se all'atto della ripresa di superfici d'estivazione nel quadro di un raggruppamento alpestre o di terreni non sono adempiute esigenze dei tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c e d, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

2 Se determinate esigenze dei contributi per il benessere degli animali non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né negati.

3 Se a causa di misure ordinate per evitare l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell'ordinanza del 31 ottobre 2018232 sulla salute dei vegetali non possono essere adempiute le esigenze della PER e dei tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e c-f, i contributi non sono né ridotti né negati.233

232 RS 916.20

233 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

Art. 107a234 Rinuncia all'adeguamento dei contributi d'estivazione, per la biodiversità e per la qualità del paesaggio in caso di scarico anticipato dell'alpe dovuto ai grandi predatori

1 Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può:

a.
rinunciare a un adeguamento del contributo d'estivazione di cui all'articolo 49 capoverso 2 lettera c;
b.
versare il contributo per la biodiversità di cui all'allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 nonché il contributo per la qualità del paesaggio di cui all'allegato 7 numero 4.1 lettera b nella stessa misura dei contributi erogati l'anno precedente, anche se il carico è inferiore al carico usuale.

2 Dopo la prima autorizzazione di rinuncia all'adeguamento dei contributi, nei quattro anni successivi il Cantone può rinunciare ancora al massimo una volta all'adeguamento dei contributi sullo stesso alpe.

3 Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all'adeguamento dei contributi all'autorità designata dal Cantone competente. Per la valutazione delle domande essa tiene conto delle misure di protezione ragionevolmente esigibili di cui all'articolo 10quinqies dell'ordinanza del 29 febbraio 1988235 sulla caccia e fa capo agli specialisti cantonali competenti in materia di protezione del gregge e di caccia. I Cantoni disciplinano la procedura.

4 I Cantoni notificano all'UFAG a fine novembre le domande per gli scarichi anticipati degli alpi dovuti ai grandi predatori. L'UFAG definisce forma e contenuto della notifica.

234 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 737).

235 RS 922.01

Capitolo 5: Determinazione dei contributi, conteggio e versamento

Art. 108 Determinazione dei contributi

1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi e determina i contributi in base ai dati rilevati.

2 ...236

3 Per le riduzioni secondo l'articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscontrate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell'anno di contribuzione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° settembre.237

4 Il Cantone registra i dati concernenti l'azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all'effettivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.

236 Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 682).

Art. 109 Versamento dei contributi ai gestori

1 Il Cantone può versare un acconto ai gestori a metà anno.

2 Entro il 10 novembre dell'anno di contribuzione versa i contributi, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.

3 Entro il 20 dicembre dell'anno di contribuzione versa i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.

4 I contributi che non possono essere attribuiti decadono dopo 5 anni. Il Cantone deve restituirli all'UFAG.

5 I contributi d'estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e il contributo per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d'estivazione almeno l'80 per cento del contributo.

Art. 110 Trasferimento dei contributi al Cantone

1 Per il versamento dell'acconto il Cantone può richiedere all'UFAG un anticipo dell'importo seguente:

a.
il 50 per cento al massimo dell'importo dell'anno precedente, eccetto i contributi nella regione d'estivazione; o
b.
il 60 per cento al massimo dell'importo totale dei contributi, eccetto il contributo di transizione e i contributi nella regione d'estivazione.

2 Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielaborazioni sono possibili fino al 20 novembre.

3 Il Cantone calcola i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi.

4 Fornisce all'UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.

5 L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l'importo totale.

Titolo 4: Disposizioni finali

Art. 111 Notifica delle decisioni

1 I Cantoni sono tenuti a trasmettere all'UFAG le decisioni relative ai contributi soltanto su richiesta.

2 Notificano all'UFAG le decisioni su ricorso.

Art. 112 Esecuzione

1 L'UFAG esegue la presente ordinanza nella misura in cui non ne siano stati incaricati i Cantoni.

2 Se necessario, coinvolge altri uffici federali interessati.

3 Vigila sull'esecuzione nei Cantoni e, per quanto necessario, coinvolge altri uffici federali e servizi.

4 Può emanare prescrizioni sulla struttura dei documenti per il controllo e delle registrazioni.

Art. 113 Registrazione dei geodati

I Cantoni registrano nei sistemi cantonali d'informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda a partire dal momento dell'applicazione dei modelli di geodati conformemente all'ordinanza del 21 maggio 2008239 sulla geoinformazione, al più tardi tuttavia a partire dal 1° giugno 2017.

Art. 114 Servizio di calcolo dei contributi

1 L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico centrale per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda.

2 Disciplina l'impostazione tecnica e organizzativa dell'utilizzo del servizio da parte dei Cantoni.

Art. 115 Disposizioni transitorie

1 Nel 2014 si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998240 sui pagamenti diretti per i termini di domanda e di notifica, nonché per i periodi per il calcolo degli effettivi di animali determinanti. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo diversi da quelli della specie bovina gli effettivi determinanti sono calcolati sulla base degli animali tenuti mediamente nell'azienda negli ultimi 12 mesi precedenti il 2 maggio.

2 Per i gestori che dal 2007 al 2013 hanno ottenuto pagamenti diretti per almeno tre anni l'esigenza relativa alla formazione agricola di cui all'articolo 4 è considerata adempiuta.

3 I gestori che hanno iniziato la formazione continua agricola di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti entro il 31 dicembre 2013 ricevono pagamenti diretti se la terminano con successo entro due anni dalla ripresa dell'azienda.

4 Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi in virtù dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, fino alla fine del 2015 è determinante l'età del gestore più giovane.

5 Nella zona di pianura non vengono versati contributi di declività di cui agli articoli 43 e 44 fino al 31 dicembre 2016. Le superfici con una declività superiore al 50 per cento sono classificate fino al 31 dicembre 2016 nella categoria di declività di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera b e ricevono i contributi corrispondenti.

6 Per superfici e alberi di cui all'articolo 55, notificati entro il giorno di riferimento del 2013, e per progetti d'interconnessione regionali di cui all'articolo 61, approvati dal Cantone entro la fine del 2013, si applicano, per la durata del progetto in corso, le esigenze previgenti. Per simili progetti di interconnessione il Cantone può fissare una durata del progetto più breve. Per i noci del livello qualitativo II la Confederazione versa 30 franchi fino alla scadenza del periodo obbligatorio.

7...241

8 I Cantoni adeguano le esigenze cantonali relative all'interconnessione di cui all'articolo 62 capoverso 2 alle disposizioni della presente ordinanza e le sottopongono per approvazione all'UFAG entro il 30 settembre 2014. I progetti di interconnessione approvati o prolungati dai Cantoni nel 2014 devono soddisfare le esigenze cantonali previgenti. Per la durata del progetto si applicano le disposizioni della presente ordinanza.

9 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, con inizio del periodo d'attuazione previsto nel 2014, il rapporto sul progetto e la domanda di attuazione devono essere presentati all'UFAG entro il 31 gennaio 2014.

10 ...242

11 Nel 2014 la prova dell'adempimento della PER è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, eccetto la disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 1 dell'allegato; anziché questa devono essere adempiute le disposizioni di cui all'allegato 1 numeri 2.1.1 e 2.1.3 della presente ordinanza.

12 Per l'anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per l'efficienza delle risorse (art. 77-82), ai contributi per i sistemi di produzione per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (art. 70) e ai contributi per la biodiversità per il prato rivierasco lungo i corsi d'acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) deve essere effettuata unitamente alla domanda. Per l'anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) deve avvenire entro il 31 maggio.

13 Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.

14 Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.

15 Almeno il 25 per cento delle notifiche presentate nel 2014 relative ai contributi per l'efficienza delle risorse deve essere controllato nel 2014.

16 Nel caso di colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l'allegato 1 numero 9.6 soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.

17 Finché un gestore riceve pagamenti diretti nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non vengono versati contributi per l'efficienza delle risorse di cui agli articoli 77-81.

240 [RU 1999 229; 2000 1105 art. 20 n. 2; 2001 232, 1310 art. 22 n. 1, 3539; 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297 all. 2 n. 3, 5453 all. 2 n. 3; 2013 1729]

241 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

242 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

Art. 115a243 Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2014

1 I contributi per il 2015 e il 2016 non sono ridotti per:

a.
le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.6 lettera f; invece della riduzione è emessa una nota di biasimo;
b.
le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.

2 Per le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.7, nel 2015 e nel 2016 i contributi sono ridotti al massimo del 100 per cento.

243 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

Art. 115b244 Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015

Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione 1.8245, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per gli anni 2015 e 2016. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.

244 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

245 I moduli complementari 6 e 7 possono essere consultati sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz, versione 1.8 (moduli complementari 6 e 7), luglio 2015.

Art. 115c246 Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016

1 Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.

2 Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.

3 Fino all'anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all'articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall'UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all'UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la scadenza per l'applicazione dei modelli di geodati secondo l'ordinanza del 21 maggio 2008247 sulla geoinformazione.

4 La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all'allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l'efficienza delle risorse di cui all'articolo 82a.

5 Negli anni 2018 e 2019 il gestore oppure l'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari può notificare al servizio designato dal Cantone competente, per scritto o elettronicamente, entro il 1° maggio, rispettivamente entro il 15 novembre, se l'effettivo determinante di animali della specie equina realmente detenuto nell'azienda diverge dall'effettivo rilevato secondo l'articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3. Il servizio designato dal Cantone competente corregge l'effettivo conformemente alla notifica o mette a disposizione una possibilità di correzione elettronica.

246 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, il cpv. 5 entra in vigore il 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).

247 RS 510.620

Art. 115d248 Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017

1 I gestori che hanno presentato tempestivamente per il 2018 una domanda per ottenere contributi per il benessere degli animali relativi al pollame da reddito devono adempiere le prescrizioni concernenti la superficie aperta dell'area con clima esterno di cui all'allegato 6 lettera A numero 7.8 soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi all'area con clima esterno si applicano le disposizioni del diritto anteriore.

2 Per l'anno di contribuzione 2018, la notifica concernente i contributi di cui all'articolo 2 lettera e numero 2 (per lupini), i contributi di cui all'articolo 2 lettera f numeri 5 e 6 nonché i contributi per animali di cui all'articolo 73 lettera h può essere presentata entro la scadenza di cui all'articolo 99 capoverso 1.

3 Per il controllo del contributo giusta l'articolo 2 lettera e numero 3 nel 2018 si applica il diritto previgente.

4 Per il controllo del bilancio delle sostanze nutritive di cui all'allegato 1 numero 2 nel 2018 si applica il diritto anteriore.

248 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

Art. 115e249 Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018

1 Se a causa della conversione non può essere rispettata la scadenza per la chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta l'allegato 1 numero 2.1.12, per il 2019 il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento.

2 Nel 2019 i Cantoni possono incrementare del 5 per cento l'acconto di cui all'articolo 110 capoverso 1 e richiedere un maggiore anticipo corrispondente.

3 Ai fini del contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta nell'anno di contribuzione 2019 hanno diritto ai contributi solo le colture seminate o impiantate nel 2019.

4 Per l'anno di contribuzione 2019 la notifica concernente i contributi di cui all'articolo 2 lettera f numero 5 (aziende biologiche) e 7 nonché i contributi per animali di cui all'articolo 75 capoverso 2bis può essere presentata entro il termine di cui all'articolo 99 capoverso 1.

249 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).

Art. 115f250 Disposizione transitoria della modifica dell'11 novembre 2020

1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali giusta l'allegato 1 numero 6.1, controllate l'ultima volta prima del 1° gennaio 2021, devono essere nuovamente controllate entro quattro anni civili.

2 Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.3 lettera c, i pagamenti diretti per il 2021 non sono ridotti se si tratta della mancata indicazione dei numeri di omologazione di prodotti fitosanitari.

250 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).

Art. 115g251 Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2022

1 I contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari (art. 68-71a) e il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva (art. 71d) sono versati per le colture autunnali piantate sulla superficie coltiva nell'autunno 2022, se le esigenze per i rispettivi contributi sono adempiute dal raccolto della coltura principale precedente.

2 Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 e il 2024 non vengono ridotti.252

3 Nell'ingrasso di suini, le aziende con foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto di cui all'articolo 82c capoverso 2 nel 2023 possono ancora utilizzare razioni di foraggio che durante l'intero periodo d'ingrasso hanno lo stesso tenore di proteina grezza in g/MJ EDS.

4 Nel 2024 le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare non devono ancora annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1.253

5 Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.4 lettera c, i pagamenti diretti per il 2024 non vengono ridotti.254

251 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

253 Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2024, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 42).

254 Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2024, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 42).

Art. 116 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1.
l'ordinanza del 7 dicembre 1998255 sui pagamenti diretti;
2.
l'ordinanza del 14 novembre 2007256 sui contributi d'estivazione;
3.
l'ordinanza del 4 aprile 2001257 sulla qualità ecologica.

255 [RU 1999 229; 2000 1105 art. 20 n. 2; 2001 232, 1310 art. 22 n. 1, 3539; 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297 all. 2 n. 3, 5453 all. 2 n. 3; 2013 1729]

256 [RU 2007 6139; 2009 2575 n. II 1; 2010 2321, 5855 n. II 1; 2011 5297 all. 2 n. 4, 5453 all. 2 n. II 4]

257 [RU 2001 1310, 2003 4871, 2007 6157, 2009 6313, 2010 5855 n. II 3]

Art. 118 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 ...258

3 L'articolo 43 capoverso 1 lettera c nonché l'allegato 7 numero 1.2.1 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

258 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Allegato 1259

259 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dal n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449), dal n. I dell'O dell'UFAG del 5 ott. 2022 (RU 2022 652), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264), dal n. II dell'O del 2 nov. 2022 (RU 2022 737) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4-8, 19-21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

1 Registrazioni

1.1
Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell'azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:
a.
elenco delle particelle, superficie dell'azienda, superficie agricola utile, altre superfici;
b.
piano delle particelle con particelle gestite e piano delle particelle delle superfici per la promozione della biodiversità;
c.
dati concernenti la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, numero di omologazione del prodotto impiegato, data e quantità), il raccolto e le rese nonché per le colture campicole dati concernenti le varietà, l'avvicendamento delle colture e la lavorazione del suolo;
d.
il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e la documentazione necessaria per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive;
e.
altre registrazioni, se necessarie.
1.2
L'obbligo di registrazione secondo il numero 1.1 lettere a e b decade se, ai fini del controllo, il Cantone mette elettronicamente a disposizione riproduzioni SIG e liste di dati aggiornate. I Cantoni disciplinano la procedura.

2 Bilancio di concimazione equilibrato

2.1 Bilancio delle sostanze nutritive

2.1.1
Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz»260 dell'UFAG. Si applicano la versione in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
2.1.2
Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell'anno civile precedente l'anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All'atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell'anno precedente.
2.1.3
Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nell'applicazione Internet HODUFLU di cui all'articolo 14 OSIAgr261. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrati in HODUFLU sono riconosciuti per l'adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.
2.1.4
...
2.1.5
Sull'insieme dell'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a un metodo riconosciuto, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all'insieme dell'azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.
2.1.6
Le aziende che si trovano in un settore d'alimentazione (Zo) delimitato dal Cantone secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998262 sulla protezione delle acque (OPAc) e che secondo «Suisse-Bilanz» presentano un grado di approvvigionamento di fosforo (quoziente di produzione di sostanze nutritive provenienti dalla cessione di concimi aziendali e fabbisogno nutritivo delle colture) superiore al 100 per cento, con riguardo alla problematica del fosforo, possono spandere l'80 per cento al massimo del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalle autorità di controllo competenti, l'azienda prova che nessuna particella gestita si trova nella classe di fertilità D o E secondo il numero 2.2, si applicano le disposizioni di cui al numero 2.1.5. In queste zone i Cantoni fissano, d'intesa con l'UFAG, le rese massime di sostanza secca per il bilancio delle sostanze nutritive.
2.1.7
Sull'insieme dell'azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.
2.1.8
Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente non è, per principio, possibile. In viticoltura e in frutticoltura è permesso spandere concime fosforico sull'arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spandere fosforo apportato all'azienda sotto forma di compost e calce per 3 anni al massimo. Tutto l'azoto distribuito con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio azotato dell'anno di spandimento.
2.1.9
Dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive relativo a tutta l'azienda sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la loro densità di animali non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile:
a.
nella zona di pianura: 2,0 unità di bestiame grosso/concime (UBGF)/ha;
b.
nella zona collinare: 1,6 UBGF/ha;
c.
nella zona di montagna I: 1,4 UBGF/ha;
d.
nella zona di montagna II: 1,1 UBGF/ha;
e.
nella zona di montagna III: 0,9 UBGF/ha;
f.
nella zona di montagna IV: 0,8 UBGF/ha.
2.1.9a
Il Cantone può dispensare le aziende dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive in base al metodo «Suisse-Bilanz», se dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui ai numeri 2.1.9b e 2.1.9c risulta un valore in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera i seguenti valori limite:

Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per:

azoto

fosforo

a.
zona di pianura

2,0

2,0

b.
zona collinare

1,6

1,6

c.
zona di montagna I

1,4

1,4

d.
zona di montagna II

1,1

1,1

e.
zona di montagna III

0,9

0,9

f.
zona di montagna IV

0,8

0,8

2.1.9b
Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando:
a.
l'effettivo degli animali da reddito agricoli conformemente all'articolo 36 capoversi 3 e 4, in UBG; e
b.
i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio secondo HODUFLU nonché dei concimi minerali impiegati, in UBG.
2.1.9c
Per la conversione dei quantitativi di azoto e fosforo di cui al numero 2.1.9b lettera b in UBG, tali quantitativi sono divisi per i seguenti valori:

Azoto

Fosforo

Azoto totale

Azoto disponibile

Fosforo

a.
concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio
89,25
53,55
35,00
b.
concimi minerali
-
53,55
35,00
2.1.10
In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui al numero 2.1.9.
2.1.11
Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz263 sono considerate come valori massimi per il bilancio di concimazione equilibrato. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.
2.1.12
La chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta il numero 2.1 deve avvenire tra il 1° aprile e il 31 agosto dell'anno di contribuzione. Il periodo di calcolo comprende almeno i dieci mesi precedenti. La correzione lineare chiusa o il bilancio import/export chiuso è da inoltrare entro il 30 settembre dell'anno di contribuzione ai servizi cantonali preposti all'esecuzione.
2.1.13
Le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo complementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» versione 1.10, per i trasferimenti dei concimi aziendali registrati in HODUFLU, devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell'azienda.

260 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

261 RS 919.117.71

262 RS 814.201

263 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.

2.2 Analisi del suolo

2.2.1
Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvigionamento in sostanze nutritive del suolo (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a oltre dieci anni. Fanno eccezione tutte le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo di cui all'articolo 55 lettera b e i pascoli perenni.
2.2.2
Sono dispensate dall'analisi del suolo le aziende che non superano i valori limite di cui al numero 2.1.9 o 2.1.9a. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella versione di giugno 2017264 Modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo».
2.2.3
Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi.
2.2.4
L'UFAG è competente per l'autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d'analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni.
2.2.5
I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell'UFAG, a fini statistici, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.

264 Il modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo» può essere consultato sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Basi legali

3 Superfici per la promozione della biodiversità computabili e che non danno diritto ai contributi

3.1 Disposizioni generali

3.1.1
Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. I trattamenti pianta per pianta sono consentiti soltanto sulle fasce tampone (lungo i corsi d'acqua a partire dal quarto metro), ma non sugli oggetti stessi. La superficie delle fasce tampone è computabile e viene registrata unitamente all'oggetto come superficie per la promozione della biodiversità.

3.2 Condizioni e oneri particolari per le superfici per la promozione della biodiversità computabili

3.2.1 Fossati umidi, stagni, pozze
3.2.1.1
Definizione: specchi d'acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale.
3.2.1.2
Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo o per la pesca.
3.2.1.3
La fascia tampone lungo fossati umidi, stagni o pozze deve essere larga almeno 6 m.
3.2.2 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi

3.2.2.1 Definizioni:

a.
Superfici ruderali: vegetazione erbacea o arbustiva, senza specie legnose, su ripiene, deponie e scarpate.
b.
Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: accumuli di pietre con o senza vegetazione.

3.2.2.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo. Devono essere curate ogni due o tre anni al di fuori del periodo di vegetazione.

3.2.2.3 La fascia tampone lungo superfici ruderali, cumuli di pietra o affioramenti rocciosi deve essere larga almeno 3 m.

3.2.3 Muri a secco
3.2.3.1
Definizione: muri in pietra leggermente o non sigillati.
3.2.3.2
L'altezza deve misurare almeno 50 cm.
3.2.3.3
La fascia tampone lungo i muri a secco deve essere larga almeno 50 cm.
3.2.3.4
Viene computata una larghezza standard di 3 m. Per i muri a secco al limite della superficie aziendale e per quelli con un'unica fascia tampone viene computata una larghezza di 1,5 m.

4 Avvicendamento disciplinato delle colture

4.1 Numero di colture

4.1.1
Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e ogni tranche del 10 per cento risultante dalla loro somma è considerata una coltura.
4.1.2
Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati temporanei, questi contano come due colture. Se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti più specie appartenenti ad almeno due famiglie sono considerate alla stessa stregua dei prati temporanei.
4.1.3
A Sud delle Alpi devono figurare almeno tre diverse colture.

4.2 Quota massima delle colture principali

4.2.1
Per aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue:

in %

a.
cereali complessivamente (senza mais e avena)
66
b.
frumento e spelta
50
c.
mais
40
d.
mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato temporaneo
50
e.
prato a mais (uso di erbicidi possibile soltanto tra le file)
60
f.
avena
25
g.
barbabietole
25
h.
patate
25
i.
colza
25
j.
soia
25
k.
favette
25
l.
tabacco
25
m.
piselli proteici
15
n.
girasoli
25
o.
colza e girasoli
33

4.2.2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni.

4.3 Disciplinamento della pausa di coltivazione

4.3.1
Le pause di coltivazione devono essere fissate in maniera tale che convertite all'interno dell'avvicendamento delle colture e per particella vengano rispettate le quote massime delle colture di cui al numero 4.2.
4.3.2
Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 a un disciplinamento con pause di coltivazione di cui al presente numero o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.

5 Adeguata protezione del suolo

5.1 Protezione contro l'erosione

5.1.1
La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all'erosione e alla gestione.
5.1.2
Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007265 «Quelle quantité de terre perdue?».
5.1.3
Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due.
5.1.4
In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella gestita o nel comprensorio in questione occorre:
a.
applicare un piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale competente per almeno sei anni; oppure
b.
adottare e applicare sotto la propria responsabilità i provvedimenti necessari per prevenire l'erosione.
5.1.5
Il piano delle misure o i provvedimenti sotto la propria responsabilità sono vincolati alla particella gestita e devono essere applicati anche per le superfici nello scambio annuale.
5.1.6
Se la causa di una perdita di suolo su una particella gestita secondo il numero 5.1.2 non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa a evitare l'erosione nella rispettiva regione.
5.1.7
I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di perdita di suolo constatati.

265 Il promemoria può essere consultato sul sito Internet: www.agridea.ch > Publications > Environnement, paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?

6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari

6.1 Divieto d'utilizzo

6.1.1
Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:
a.
alfa-Cipermetrina;
b.
Cipermetrina;
c.
Deltametrina;
d.
Dimetaclor;
e.
Etofenprox;
f.
lambda-Cialotrina;
g.
Metazaclor;
h.
Nicosulfuron;
i.
S-Metolaclor;
j.
Terbutilazina.
6.1.2
Per le seguenti colture contro i seguenti agenti patogeni possono essere utilizzati i rispettivi principi attivi di cui al numero 6.1.1:

Coltura

Agente patogeno

Asparagi

Minatrici, mosca dell'asparago

Baby-leaf Brassicaceae

Altiche

Baby-leaf Chenopodiaceae

Altiche

Barbabietola

Altiche, nottue terricole o vermi grigi

Bietola

Altiche

Cardo

Nottue terricole o vermi grigi

Carote

Nottue terricole o vermi grigi, mosca della carota

Cicoria belga

Nottue terricole o vermi grigi

Cima di rapa

Altiche, nottue terricole o vermi grigi, cecidomia del cavolo, tignola delle crocifere, minatrici, malerbe

Fagioli

Nottue terricole o vermi grigi

Pastinaca

Psilla della carota, mosca della carota

Piselli

Tortrice del pisello

Prezzemolo tuberoso

Psilla della carota, mosca della carota

Rafano rusticana / Ramolaccio

Altiche, nottue terricole o vermi grigi

Ramolaccio

Altiche, malerbe

Rapa di Brassica rapa e B. napus

Altiche, nottue terricole o vermi grigi, malerbe

Ravanello

Altiche, malerbe

Rucola

Malerbe

Sedano da coste

Mosca della carota

Sedano rapa

Mosca della carota

Specie di cavoli

Punteruolo degli steli di cavoli, punteruolo delle galle dei cavoli, minatrici, punteruolo degli steli di colza, malerbe

Spinaci

Altiche

6.1a Disposizioni generali d'utilizzo

6.1a.1
Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere testate almeno ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto.
6.1a.2
Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con:
a.
un serbatoio d'acqua; e
b.
un sistema automatico di pulizia interna.
6.1a.3
La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.
6.1a.4
Nell'utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 23 febbraio 2022266 concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono escluse le applicazioni in serre chiuse. Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:
a.
riduzione della deriva: almeno 1 punto;
b.
riduzione del dilavamento su superfici con declività superiore al 2 per cento, che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie drenate: almeno 1 punto.

266 Le istruzioni possono essere consultate su www.blv.admin.ch > Omologazione prodotti fitosanitari > Istruzioni e schede tecniche > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi.

6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura

6.2.1
Tra il 15 novembre e il 15 febbraio non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari.
6.2.2
L'impiego di erbicidi è disciplinato come segue:
a.
tutti gli erbicidi omologati possono essere impiegati in post-emergenza, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1;
b.
gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:

Coltura

Erbicidi in pre-emergenza

a. Cereali

Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie
In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.

b. Colza

Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.

c. Mais

Trattamento sulla fila.

d. Patate / patate da tavola

Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.

e. Barbabietole
(da foraggio e da zucchero)

Trattamento sulla fila o trattamento su un'ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle malerbe.

f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco

Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.

g. Superficie inerbita

Trattamento pianta per pianta.

Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali.

Prati temporanei: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi.

Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera il 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).

6.2.3
Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva di cui all'articolo 18 capoverso 2, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi contenenti i principi attivi seguenti:

Coltura

Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita

a. Cereali

Criocera: Spinosad.

b. Colza

Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1.

c. Barbabietole da zucchero

Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid.

d. Patate

Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di Bacillus thuringiensis.
Afidi: Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.

e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli

Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.

f. Mais

Piralide: Trichogramme spp.

6.2.4
Nel quadro della PER, per i nematocidi, i molluschicidi e le seguenti combinazioni di agente patogeno e coltura, in campicoltura e foraggicoltura i seguenti prodotti fitosanitari di cui alla colonna 3 possono essere impiegati liberamente, quelli di cui alla colonna 4, invece, solo con un'autorizzazione speciale conformemente al numero 6.3:

Categoria di prodotti

Agente patogeno / coltura

Prodotti utilizzabili liberamente nella PER

Utilizzabili nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3

a. Nematocidi

Nessuno
Tutti i prodotti fitosanitari

b. Molluschicidi

Prodotti fitosanitari a base di metaldeide e fosfato di ferro III
Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

c. Insetticidi

Criocera dei cereali

Prodotti fitosanitari a base di Spinosad.

Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

Dorifora della patata

Prodotti fitosanitari a base di Azadirachtin, Spinosad o a base di Bacillus thuringiensis

Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

Afidi delle patate da tavola, dei piselli proteici, delle favette, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli

Prodotti fitosanitari a base di Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid

Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

Piralide del mais
da granella

Prodotti fitosanitari a base di Trichogramme spp.

Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

6.3 Autorizzazioni speciali

6.3.1
Le autorizzazioni speciali vanno rilasciate per scritto e a tempo determinato sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia o di proliferazione di agenti patogeni, come autorizzazioni per regioni delimitate (autorizzazioni speciali regionali). Contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono essere vincolate a una consulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni.
6.3.2
I servizi cantonali competenti tengono un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l'elenco all'UFAG. Inoltre trasmettono annualmente all'UFAG una stima delle superfici di colture sulle quali sono stati utilizzati principi attivi di cui al numero 6.1.1 in base alla disposizione del numero 6.1.2 o con un'autorizzazione speciale regionale di cui al numero 6.3.1.
6.3.3
Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale prima del trattamento.

7 Deroghe per la produzione di sementi e tuberi-seme

7.1
Sono applicabili le seguenti disposizioni:

a. Cereali da semina

-
Pausa di coltivazione

Sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito.

b. Patate da semina

-
Protezione dei vegetali

Autorizzati aficidi (soltanto per la coltivazione in tunnel) e oli a livello di prebase e base, inclusa la produzione di tuberi-seme certificati della classe A. Il trattamento con aficidi (tranne per la coltivazione in tunnel) è autorizzato soltanto con un'autorizzazione speciale di Agroscope.

c. Mais da semina

-
Pausa di coltivazione

Semina a lettiera, sottosemina o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni.

-
Protezione dei vegetali

Autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie.

d. Semi di graminacee e trifoglio

-
Protezione dei vegetali

Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi autorizzati.

8 Esigenze relative alle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzione

8.1 Norme PER concernenti le colture speciali

8.1.1
Per le colture speciali devono essere adempiute le esigenze contenute negli articoli 13-25 e, se del caso, le esigenze minime di cui al presente allegato.
8.1.2
Le seguenti organizzazioni specializzate possono elaborare norme PER specifiche:
a.
Commissione Tecniche di coltivazione e label in orticoltura;
b.
Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura;
c.
Federazione svizzera per la produzione ecologica in viticoltura (Vitiswiss).
8.1.3
L'UFAG può approvare le norme di cui al numero 8.1.2 se vengono valutate equivalenti a quelle secondo il numero 8.1.1.

8.2 Altre norme PER

8.2.1
Le seguenti organizzazioni specializzate e d'esecuzione possono elaborare direttive PER specifiche:
a.
Bio Suisse;
b.
Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca per la PER (KIP);
c.
Le Groupement pour la production intégrée dans l'Ouest de la Suisse (PIOCH).
8.2.2
L'UFAG può approvare le norme dell'organizzazione di cui al numero 8.2.1 lettera a se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni sull'avvicendamento disciplinato delle colture e sull'adeguata protezione del suolo.
8.2.3
L'UFAG può approvare le norme delle organizzazioni di cui al numero 8.2.1 lettere b e c se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni della PER.

9 Fasce tampone

9.1
Definizione: fasce di superficie inerbita o da strame.
9.2
Sulle fasce tampone non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. Fatti salvi i numeri 9.3 lettera b e 9.6, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole.
9.3
Devono essere predisposte:
a.
ai margini delle foreste, una fascia tampone di almeno 3 m di larghezza;
b.
lungo i sentieri, una fascia tampone di almeno 0,5 m di larghezza. I trattamenti pianta per pianta sono ammessi soltanto su strade nazionali e cantonali;
c.
lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi, una fascia tampone di almeno 3 e al massimo 6 m di larghezza su entrambi i lati; una fascia su un solo lato è sufficiente se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua. Se le siepi o i boschetti campestri si trovano nel comprensorio delimitato di strade nazionali e cantonali nonché di linee ferroviarie, non sono necessarie fasce tampone inerbite sulla superficie agricola utile attigua.
9.4
Il Cantone può autorizzare che non vengano predisposte fasce di superficie inerbita lungo siepi o boschetti campestri e rivieraschi, se:
a.
condizioni tecniche particolari, come una larghezza esigua del campo tra due siepi, lo richiedono; o
b.
la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale di proprietà.
9.5
Sulle superfici per le quali il Cantone ha rilasciato un'autorizzazione di cui al numero 9.4 non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari.
9.6
Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se nel quadro dell'allegato 4 numero 1.1.4 la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAc267 oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2017268.
9.7
Lungo paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi devono essere rispettate le prescrizioni in materia di gestione e le dimensioni delle zone tampone di cui agli articoli 18a e 18b LPN269.

267 RS 814.201

268 Il promemoria è consultabile su: www.agridea.ch > Indice > Pubblicazioni > Produzione vegetale > Aspetti legali e amministrativi.

269 RS 451

Allegato 2270

270 Aggiornato dal n. II delle O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), del 2 nov. 2022 (RU 2022 737), del 3 nov. 2021 (RU 2021 682) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

1 Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo

1.1
Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo:
a.
i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
b.
le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
c.
gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
d.
le fasce detritiche e le giovani morene;
e.
le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
f.
le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.
1.2
Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.

2 Piano di gestione

2.1
Il piano di gestione deve indicare:
a.
le superfici pascolative e le superfici non pascolative;
b.
le biocenosi esistenti, la loro valutazione e i biotopi di importanza nazionale e regionale;
c.
la superficie di pascolo netta;
d.
il potenziale di resa stimato;
e.
l'idoneità delle superfici all'utilizzo con le diverse categorie di animali.
2.2
Il piano di gestione stabilisce:
a.
quali superfici adibire al pascolo di quali animali;
b.
il rispettivo carico e la durata dell'estivazione;
c.
il sistema di pascolo;
d.
lo spargimento dei concimi prodotti sull'alpe;
e.
un'eventuale concimazione integrativa;
f.
un eventuale apporto di foraggio grezzo e concentrato;
g.
un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problematiche;
h.
eventuali provvedimenti contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono;
i.
le registrazioni sul carico, sulla concimazione ed eventualmente sull'apporto di foraggi, nonché sulla lotta contro le piante problematiche.
2.3
Il piano di gestione deve essere stilato da esperti che siano indipendenti dal gestore.

3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini

Si applica la seguente densità massima:

Ubicazione

Altitudine

Sistema di pascolo

Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri

Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi

Ovini*

CN

Ovini*

CN

Sotto il limite del bosco

fino a 900 m

Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione

14

1,32

34

3,20

900-1100 m

13

1,22

30

2,82

1100-1300 m

11

1,04

25

2,35

1300-1500 m

9

0,85

21

1,98

1500-1700 m

7

0,66

16

1,51

oltre 1700 m

6

0,56

11

1,04

fino a 900 m

Altri pascoli

4

0,38

7

0,66

900-1500 m

3

0,28

5

0,47

oltre 1500 m

2

0,19

3

0,28

Sopra il limite del bosco

fino a 2000 m

Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione

5

0,47

8

0,75

Nord delle Alpi fino a
2200 m

3

0,28

5

0,47

Alpi centrali fino a 2400 m

Sud delle Alpi fino a 2300 m

Nord delle Alpi fino a
2200 m

Altri pascoli

2

0,19

2,5

0,24

Alpi centrali fino a 2400 m

Sud delle Alpi fino a 2300 m

Superfici in altitudine

Altipiano, Prealpi e Ticino meridionale oltre 2000 m

Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione

2

0,19

3

0,28

Nord delle Alpi oltre 2200 m

Alpi centrali oltre 2400 m

Sud delle Alpi oltre 2300 m

Altri pascoli

0,5

0,05

1,5

0,14

*
Media ponderata per ovino estivato 0,0941 UBG in 100 giorni

4 Sistemi di pascolo per gli ovini

4.1 Sorveglianza permanente

4.1.1
La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore.
4.1.2
Il pascolo è suddiviso in settori e riportato su un piano.
4.1.3
L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.
4.1.4
La permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riutilizzata per il pascolo al più presto dopo quattro settimane.
4.1.5
...
4.1.6
La scelta e l'utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici.
4.1.7
Viene tenuto un registro dei pascoli.
4.1.8
Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.
4.1.9
È autorizzato l'impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento di parco, le reti in materiale sintetico vengono immediatamente rimosse. Qualora l'impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all'occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte.
4.1.10
Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6.

4.2 Pascolo da rotazione

4.2.1
Il pascolo avviene, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali.
4.2.2
L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.
4.2.3
La rotazione è regolare e tiene conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali.
4.2.4
Lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutilizzato a tal fine al più presto dopo quattro settimane.
4.2.5
I parchi sono riportati su un piano.
4.2.6
Viene tenuto un registro dei pascoli.
4.2.7
Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.
4.2.8
Per le reti in materiale sintetico si applica il numero 4.1.9.
4.2.9
Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4.

4.2a ...

4.3 Altri pascoli

4.3.1
I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le esigenze relative alla sorveglianza permanente o al pascolo da rotazione sono considerati altri pascoli.
4.3.2
Se sono adempiute le altre esigenze, i Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al numero 4.2.4 per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto.

Allegato 3

(art. 45 cpv. 2)

Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti

Le zone terrazzate vanno delimitate applicando i seguenti criteri:

1.
Il vigneto deve presentare diversi livelli (terrazzamenti), limitati da muri di sostegno a monte e a valle.
2.
La distanza fra i muri di sostegno di un livello a valle e quello a monte non deve essere mediamente superiore a 30 m.
3.
L'altezza dei muri di sostegno a valle, misurata a partire dal terreno naturale fino al bordo superiore del muro, deve ammontare almeno a 1 m. Vengono tenuti in considerazione anche singoli muri con un'altezza inferiore a 1 m.
4.
I muri di sostegno devono essere tipi di muro usuali; sono considerati usuali i muri in pietra naturale, le opere murarie in calcestruzzo rivestito con sassi o con calcestruzzo strutturato, in elementi per il consolidamento delle scarpate, in pietra artificiale, in elementi prefabbricati in calcestruzzo nonché i muri a secco ciclopici. Non sono considerati usuali i muri in calcestruzzo lisci (muri in calcestruzzo convenzionali).
5.
Le zone terrazzate devono avere una superficie di almeno 1 ettaro.
6.
I vigneti in zone terrazzate devono essere indicati su un piano cartografico o su una carta.

Allegato 4271

271 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dal n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), del 3 nov. 2021 (RU 2021 682), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264), dal n. II dell'O del 2 nov. 2022 (RU 2022 737) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

1 Prati sfruttati in modo estensivo

1.1 Livello qualitativo I

1.1.1
Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno. Il primo sfalcio è autorizzato al più presto:
a.
nella regione di pianura: il 15 giugno;
b.
nelle zone di montagna I e II: il 1° luglio;
c.
nelle zone di montagna III e IV: il 15 luglio.
1.1.2
Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo la data di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.
1.1.3
Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.
1.1.4
In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare un'adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

1.2 Livello qualitativo II

1.2.1
La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

2 Prati sfruttati in modo poco intensivo

2.1 Livello qualitativo I

2.1.1
Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. Si può spargere solo letame o compost. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (max. 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.
2.1.2
Per il resto sono applicabili le condizioni e gli oneri secondo il numero 1.1.

2.2 Livello qualitativo II

2.2.1
La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

3 Pascoli sfruttati in modo estensivo

3.1 Livello qualitativo I

3.1.1
È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.
3.1.2
Le superfici devono essere adibite al pascolo almeno una volta all'anno. Sono ammessi sfalci di pulizia.
3.1.3
Sono escluse le composizioni botaniche povere di specie su vaste porzioni della superficie che denotano un'utilizzazione non estensiva, se è adempiuto uno dei seguenti presupposti:
a.
piante foraggere intensive, quali loietto italico, loietto inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonia e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco, dominano oltre il 20 per cento della superficie;
b.
piante indicatrici di un sovrasfruttamento o di superfici di riposo, quali romici, buon Enrico, ortiche o cardi, dominano oltre il 10 per della superficie.

3.2 Livello qualitativo II

3.2.1
La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

4 Pascoli boschivi

4.1 Livello qualitativo I

4.1.1
È possibile spandere concime aziendale, compost e concimi minerali non azotati soltanto previa autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti.
4.1.2
Soltanto la quota del pascolo è computabile e dà diritto ai contributi.
4.1.3
Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al numero 3.1.

4.2 Livello qualitativo II

4.2.1
La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

5 Terreni da strame

5.1 Livello qualitativo I

5.1.1
I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.

5.2 Livello qualitativo II

5.2.1
La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

6 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

6.1 Livello qualitativo I

6.1.1
Su entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita o da strame di 3-6 m di larghezza. La fascia su entrambi i lati non è prescritta nel caso in cui un lato non sia sulla superficie agricola utile di proprietà o in affitto o se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggi una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua.
6.1.2
Conformemente alle date di sfalcio di cui al numero 1.1.1, le fasce estensive di superficie inerbita o da strame devono essere falciate almeno una volta ogni tre anni e possono essere adibite a pascolo in base ai termini di cui al numero 1.1.3. Se fiancheggiano un pascolo possono essere adibite a pascolo dopo i termini di cui al numero 1.1.1.
6.1.3
Le parti legnose devono essere opportunamente curate ogni otto anni. La cura deve avvenire durate il riposo vegetativo. Deve essere effettuata per settori su un terzo al massimo della superficie.

6.2 Livello qualitativo II

6.2.1
La siepe o il boschetto campestre o rivierasco può presentare soltanto alberi e arbusti indigeni.
6.2.2
La siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare in media almeno cinque specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari.
6.2.3
Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti deve essere composta di arbusti spinosi, oppure la siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza deve essere di almeno 1,70 m.
6.2.4
La larghezza della siepe o del boschetto campestre o rivierasco, fascia inerbita esclusa, deve essere di almeno 2 m.
6.2.5
Le fasce di superficie inerbita o di terreni da strame possono essere utilizzate al massimo due volte l'anno. La prima utilizzazione può avvenire al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1; la seconda al più presto sei settimane dopo la prima.

7 Prato rivierasco

7.1 Livello qualitativo I

7.1.1
Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno.
7.1.2
Durante il periodo di vegetazione fino al 30 novembre le superfici possono essere adibite al pascolo senza che ciò le danneggi.
7.1.3
La larghezza massima non deve essere superiore a 12 m. In caso di spazi maggiori riservati alle acque la larghezza massima può corrispondere alla distanza dal corso d'acqua fino al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all'articolo 41a OPAc272.
7.1.4
È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.

8 Maggesi fioriti

8.1 Livello qualitativo I

8.1.1
Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni.
8.1.2
Il maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo otto anni. Dev'essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.
8.1.3
In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.
8.1.4
A partire dal secondo anno la superficie messa a maggese fiorito può essere falciata soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
8.1.5
Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare un inerbimento spontaneo.

9 Maggesi da rotazione

9.1 Livello qualitativo I

9.1.1
Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive aperte o occupate da colture perenni.
9.1.2
Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo o terzo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale o triennale).
9.1.3
Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo. Per le superfici situate nella zona d'afflusso Zo di cui all'articolo 29 OPAc273, il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio.
9.1.4
...

10 Fasce di colture estensive in campicoltura

10.1 Livello qualitativo I

10.1.1
Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:
a.
che si trovano sull'intera lunghezza delle colture campicole; e
b.
seminate con cereali, miglio, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.
10.1.2
Non devono essere utilizzati concimi azotati.
10.1.3
È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie.
10.1.4
In casi motivati il Cantone può autorizzare la lotta meccanica contro le malerbe sull'intera superficie. In questo caso il diritto al contributo decade per l'anno corrispondente.
10.1.5
Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.

11 Striscia su superficie coltiva

11.1 Livello qualitativo I

11.1.1
Definizione: superfici:
a.
che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni; e
b.
larghe mediamente 12 m al massimo.
11.1.2
La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione. Un'aratura può avvenire al più presto dal 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.
11.1.3
La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all'anno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.
11.1.4
Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare una trasformazione di un maggese fiorito in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.

12 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

12.1 Livello qualitativo I

12.1.1
Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni.
12.1.2
I contributi sono versati soltanto a partire da 20 alberi da frutto ad alto fusto nei campi che danno diritto ai contributi per azienda.
12.1.3
Possono essere versati contributi per i seguenti numeri massimi di alberi per ettaro:
a.
120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, esclusi i ciliegi;
b.
100 ciliegi, noci e castagni.
12.1.4
Gli alberi devono trovarsi sulla superficie agricola utile di proprietà o affittata.
12.1.5
I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. La distanza dal bosco deve essere almeno di 10 metri, misurata dal centro del tronco ai margini del bosco.
12.1.6
L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.
12.1.7
Non è autorizzato l'impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccetto per alberi di meno di cinque anni.
12.1.8
Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi a una distanza misurata dal centro del tronco inferiore a 10 metri da siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d'acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.
12.1.9
Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un'adeguata cura degli al-beri. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, nonché una concimazione in funzione del fabbisogno.
12.1.10
Gli organismi da quarantena secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali e l'ordinanza d'esecuzione emanata in virtù di essa vanno combattuti conformemente alle istruzioni dei servizi fitosanitari cantonali.

12.2 Livello qualitativo II

12.2.1
Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità di cui all'articolo 59.
12.2.2
La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere di almeno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
12.2.3
La densità deve ammontare ad almeno 30 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro.
12.2.4. La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per ettaro:
a.
120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi;
b.
100 ciliegi, noci e castagni.
12.2.4a
La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.
12.2.5
La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al massimo.
12.2.6
Gli alberi vanno potati a regola d'arte.
12.2.7
Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi deve rimanere almeno costante.
12.2.8
...
12.2.9
La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata localmente con un'altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerati superfici computabili:
-
i prati sfruttati in modo estensivo;
-
i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II;
-
i terreni da strame;
-
i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II;
-
i maggesi fioriti;
-
i maggesi da rotazione;
-
la striscia su superficie coltiva;
-
le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi.
12.2.10
La superficie computabile deve avere la seguente dimensione:

Numero di alberi

Dimensione della superficie computabile secondo il numero 12.2.9

0-200

0,5 are per albero

oltre 200

0,5 are per albero dal 1° al 200° albero e

0,25 are per albero a partire dal 201° albero

12.2.11
I criteri del livello qualitativo II possono essere adempiuti congiuntamente da più aziende. I Cantoni disciplinano la procedura.

13 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati

13.1 Livello qualitativo I

13.1.1
La distanza tra due alberi che danno diritto ai contributi è di almeno 10 m.
13.1.2
Ai piedi degli alberi non devono essere sparsi concimi entro un raggio di almeno 3 m.

14 Vigneti con biodiversità naturale

14.1 Livello qualitativo I

14.1.1
La concimazione è consentita soltanto sotto i ceppi.
14.1.2
Lo sfalcio deve avvenire alternativamente ogni due corsie. L'intervallo tra due sfalci della medesima superficie deve essere di almeno sei settimane; è consentito lo sfalcio dell'intera superficie poco prima della vendemmia.
14.1.3
L'incorporazione superficiale del materiale organico è consentita ogni anno ogni seconda corsia.
14.1.4
Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi entro un raggio di 50 cm al massimo e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).
14.1.5
Nel caso di zone di manovra e vie d'accesso private, scarpate e superfici ricoperte di vegetazione che confinano con i vigneti il suolo deve essere coperto di vegetazione naturale. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche.
14.1.6
I vigneti con biodiversità naturale, zone di manovra comprese, non sono computabili, se presentano una delle seguenti caratteristiche:
a.
la quota complessiva di graminacee di prati grassi (soprattutto Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) e tarassaco (Taraxacum officinale) ammonta a più del 66 per cento della superficie complessiva;
b.
la quota di neofite invasive ammonta a più del 5 per cento della superficie complessiva.
14.1.7
Possono essere escluse superfici parziali.

14.2 Livello qualitativo II

14.2.1
La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
14.2.2
Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per i contributi per la biodiversità, d'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.

15 Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione

15.1 Livello qualitativo II

15.1.1
Sono versati contributi per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d'estivazione. Per terreni da strame si intendono le superfici di cui all'articolo 21 OTerm274. I prati da sfalcio nella regione d'estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto a tali contributi.
15.1.2
Le piante indicatrici di cui all'articolo 59 che denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie devono essere regolarmente presenti.
15.1.3
Per oggetti d'importanza nazionale elencati in inventari secondo l'articolo 18a LPN275 possono essere versati contributi se sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione, se la protezione è garantita mediante convenzioni tra il Cantone e i gestori e se sono adempiute le pertinenti esigenze.
15.1.4
Durante il periodo obbligatorio la qualità floristica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti.
15.1.5
Una concimazione della superficie secondo le disposizioni dell'articolo 30 è ammessa se è mantenuta la qualità floristica.

16 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione

16.1 Livello qualitativo I

16.1.1
Definizione: spazi vitali naturali ecologicamente pregiati che non corrispondono a nessuno degli elementi di cui ai numeri 1-15 e 17.
16.1.2
Gli oneri e l'autorizzazione devono essere fissati dal servizio cantonale per la protezione della natura, d'intesa con il servizio cantonale dell'agricoltura e con l'UFAG.

17 Colture di cereali in file distanziate

17.1 Livello qualitativo I
17.1.1
Definizione: superfici con cereali primaverili o autunnali, dove almeno il 40 per cento del numero di file non è seminato sulla larghezza di lavoro della seminatrice.
17.1.2
La distanza tra le file nelle aree non seminate deve ammontare ad almeno 30 cm.
17.1.3
L'impiego di prodotti fitosanitari omologati secondo l'OPF276 nella campicoltura per i cereali è consentito fatto salvo il numero 17.1.4.
17.1.4
La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con un'unica erpicatura con erpice strigliatore entro il 15 aprile oppure con un'unica applicazione di erbicidi.
17.1.5
È consentita la sottosemina con trifoglio o miscele trifoglio-graminacee.
17.1.6
Sulla stessa superficie non è consentita la combinazione di cereali in file distanziate con strisce su superficie coltiva..
B Interconnessione
1 Stato iniziale
1.1
Deve essere definito un territorio delimitato e rappresentato su un piano. Quest'ultimo deve mostrare lo stato iniziale dei singoli spazi vitali. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti:
a.
superfici per la promozione della biodiversità, rispettivo livello qualitativo incluso;
b.
oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone;
c.
spazi vitali ecologici importanti all'interno e all'esterno della superficie agricola utile;
d.
regione d'estivazione, bosco, zone di protezione delle acque sotterranee, zone edificabili.

1.2 Lo stato iniziale deve essere descritto.

2 Definizione degli obiettivi
2.1
Devono essere definiti gli obiettivi in vista della promozione della diversità della flora e della fauna. Questi devono basarsi sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Devono tener conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna della regione designata.
2.2
Gli obiettivi devono adempiere le seguenti esigenze:
a.
occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una particolare responsabilità. Le specie faro sono o erano specie caratteristiche per la regione scelta per il progetto. Se nel comprensorio crescono specie bersaglio, queste vanno considerate. La scelta e la presenza effettiva e potenziale delle specie bersaglio e delle specie faro deve essere verificata mediante ispezioni;
b.
occorre definire obiettivi d'efficacia. Questi informano sull'effetto desiderato riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro prescelte. Il progetto deve permettere di conservare o favorire le specie bersaglio e le specie faro;
c.
occorre definire obiettivi d'attuazione quantitativi. Devono essere fissati il tipo di superficie per la promozione della biodiversità da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II deve essere perseguito, per zona, per il primo periodo di interconnessione di otto anni un valore di almeno il 5 per cento della superficie agricola utile in quanto superfici per la promozione della biodiversità ecologicamente pregiata. Per gli altri periodi di interconnessione deve essere dato un valore del 12-15 per cento di superficie per la promozione della biodiversità della superficie agricola utile, per zona, di cui almeno il 50 per cento della superficie per la promozione della biodiversità deve essere ecologicamente pregiato. Sono considerate ecologicamente pregiate le superfici per la promozione della biodiversità che:
-
adempiono le esigenze del livello qualitativo II,
-
adempiono le esigenze del maggese fiorito, del maggese da rotazione, della fascia di colture estensive in campicoltura o della striscia su superficie coltiva, o
-
sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale;
d.
occorre definire obiettivi d'attuazione qualitativi (misure). Le misure per specie bersaglio e specie faro molto diffuse sono elencate nella Guida all'interconnessione. Possono essere definite anche altre misure, purché siano equivalenti;
e.
gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite.
2.3
Le superfici devono essere predisposte in particolare:
a.
lungo corsi d'acqua, pur garantendo a questi ultimi lo spazio necessario per le loro funzioni naturali;
b.
lungo i boschi;
c.
in vista dell'ampliamento di superfici per la protezione della natura e per il loro tamponamento.
2.4
Vanno sfruttate le sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della struttura del paesaggio e della promozione delle specie.
3 Stato auspicato
3.1
Lo stato auspicato della sistemazione territoriale delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere rappresentato su un piano.
4 Attuazione
4.1
In un piano di attuazione devono essere riportati:
-
il promotore del progetto;
-
i responsabili del progetto;
-
il fabbisogno finanziario e il piano di finanziamento;
-
la prevista attuazione.
4.2
Affinché un'azienda possa percepire contributi per l'interconnessione, deve aver luogo una consulenza tecnica specifica per l'azienda o una consulenza equivalente in piccoli gruppi. Il promotore del progetto conclude convenzioni con i gestori.
4.3
Dopo quattro anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.
5 Continuazione di progetti di interconnessione
5.1
Prima della scadenza degli otto anni di durata del progetto occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d'attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell'80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione.
5.2
Le finalità (obiettivi d'attuazione e provvedimenti) vanno verificate e adeguate. Il rapporto relativo al progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l'interconnessione (n. 2-4).

Allegato 4a277

277 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

(art. 58a cpv. 1 e 2 nonché 71b cpv. 5 e 5bis)

Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

A Criteri per la valutazione di miscele di sementi per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

1. Benefici ecologici e agronomici

1.1
Promozione o salvaguardia di specie autoctone e spazi vitali pregiati per animali o piante.
1.2
Preservazione o promozione della varietà genetica della flora e della fauna selvatiche.
1.3
Promozione o salvaguardia di servizi ecosistemici, in particolare impollinazione, regolazione dei parassiti, protezione contro l'erosione e fertilità del suolo.
1.4
Idoneità alla pratica per quanto riguarda impianto, cura, andamento della fioritura, invasione di malerbe e costi.
1.5
Considerazione del contesto biogeografico di cui alla pubblicazione dell'UFAM del 2022278 «Die biogeografischen Regionen der Schweiz».

278 Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Paesaggio > Pubblicazioni e studi > Die biogeografischen Regionen der Schweiz.

2. Rischi

2.1
Potenziale di danno da parte di parassiti e specie vegetali indesiderate inesistente o basso nelle colture limitrofe o successive, soprattutto per quanto riguarda le specie di nuova introduzione, le specie potenzialmente invasive, le piante problematiche dal profilo agronomico nonché la diffusione di parassiti e la trasmissione di malattie.
2.2
Specie esotiche utilizzate soltanto in casi eccezionali. Il beneficio delle specie esotiche è chiaramente identificabile e la scelta è giustificata. Non è consentito l'utilizzo di specie di cui alla pubblicazione dell'UFAM del 2022279 «Specie esotiche in Svizzera».
2.3
Provenienza delle sementi nota e considerazione del contesto biogeografico, soprattutto nel caso di piante spontanee.
2.4
Valore aggiunto rispetto allo spazio vitale sostituito chiaramente riconoscibile e possibili effetti di competizione con spazi vitali esistenti esclusi o evitati con misure di accompagnamento.

279 Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Specie esotiche in Svizzera.

3. Metodologia

3.1
Definizione di obiettivi specifici quali varietà e funzione dello spazio vitale.
3.2
Scelta delle specie vegetali scientificamente fondata e in linea con l'obiettivo prefissato. Considerazione delle possibili alternative e delle conoscenze degli esperti.
3.3
Considerazione delle esperienze fatte nella pratica.
3.4
Effetto positivo dal profilo degli obiettivi scientificamente convalidato.
3.5
Applicazione mirata dei metodi utilizzati.
3.6
Disponibilità di dati convalidati statisticamente per ogni aspetto sull'arco di diversi anni e per le regioni di coltivazione rappresentative.
3.7
Disponibilità di studi replicati sufficientemente dal profilo territoriale e temporale (esperimenti in serra, in semi-campo o in campo).
3.8
Possibilità di trarre conclusioni chiare sulla base degli aspetti da esaminare.
3.9
Esistenza di una proposta di monitoraggio a lungo termine e garanzia dell'efficacia dell'attuazione nella pratica.

B Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele di sementi indicate di seguito.

1.
Maggese fiorito (art. 55 cpv. 1 lett. h):
a.
maggese fiorito versione integrale;
b.
maggese fiorito versione di base.
2.
Maggese da rotazione (art. 55 cpv. 1 lett. i):
a.
maggese da rotazione versione integrale;
b.
maggese da rotazione versione di base.
3.
Striscia su superficie coltiva (art. 55 cpv. 1 lett. k):
a.
striscia versione secca;
b.
striscia versione umida.
4.
Striscia per organismi utili sulla superficie coltiva aperta (art. 71b cpv. 1 lett. a):
a.
striscia per organismi utili versione integrale annuale;
b.
striscia per organismi utili versione di base annuale;
c.
striscia per organismi utili per brassicacee annuale;
d.
striscia per organismi utili per colture primaverili annuale;
e.
strisce per organismi utili per colture autunnali annuale;
f.
striscia per organismi utili per i Cantoni Grigioni, Ticino, Vallese annuale;
g.
striscia per organismi utili per colture sulla superficie coltiva aperta pluriennale.
5.
Striscia per organismi utili nelle colture perenni (art. 71b cpv. 1 lett. b):
a.
striscia per organismi utili per la frutticoltura pluriennale (art. 71b cpv. 1 lett. b n. 2, 3 e 4);
b.
striscia per organismi utili per la viticoltura pluriennale (art. 71b cpv. 1 lett. b n. 1, 3 e 4).

Allegato 5280

280 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dal n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dell'O dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

(art. 71g cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

1 Definizione dei foraggi e della razione

1.1
Per foraggio di base per la PLCSI si intende:
1.1.1
foraggio di base ai sensi dell'articolo 28 OTerm281;
1.1.2
per l'ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corn-cob-mix);
1.1.3
sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di derrate alimentari:
a.
borlande fresche, insilate ed essiccate,
b.
polpa di barbabietole da zucchero essiccata,
c.
sottoprodotti della molitura o della mondatura: crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e di grano nonché i relativi miscugli.
1.2
Per foraggio ottenuto da prati e pascoli si intende il foraggio assunto dagli animali sulle superfici di pascolo, il raccolto di prati perenni e artificiali e il raccolto di colture intercalari per l'alimentazione animale.
1.3
Altri foraggi e componenti non elencati sono considerati foraggi complementari.
1.4
Se in un alimento per animali la quota di foraggio di base è superiore al 20 per cento, la quota di foraggio di base deve essere computata nel bilancio del foraggio di base.
1.5
La razione annua per animale corrisponde al consumo totale di SS sull'arco di un anno.
1.6
I prodotti di cui al numero 1.1.2 sono computabili complessivamente come foraggio di base fino a concorrenza del 5 per cento al massimo della razione totale.

2 Esigenze relative all'azienda

2.1
Le aziende con diverse categorie di animali devono adempiere le esigenze in materia di foraggiamento per l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda.

3 Esigenze relative al bilancio foraggero

3.1
Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI»282 dell'UFAG. Il «Bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz»283. Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz» in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero.
3.2
Il bilancio foraggero è allestito per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo di cui all'articolo 27 capoverso 2 OTerm284.
3.3
Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz285 sono considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.
3.4
Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero le aziende che somministrano esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell'azienda secondo il numero 1.2.

282 Le versioni del Bilancio foraggero PLCSI applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.

283 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

284 RS 910.91

285 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.

4 Esigenze relative alla documentazione

4.1
Per i bilanci foraggeri chiusi vige l'obbligo di conservare i documenti per sei anni. I Cantoni definiscono sotto quale forma deve essere presentato il bilancio foraggero per la plausibilizzazione dei dati.

5 Esigenze relative al controllo

5.1
Il bilancio foraggero chiuso deve essere verificato nell'ambito del controllo di Suisse-Bilanz. Si deve verificare, in particolare, se le indicazioni contenute nel bilancio foraggero concordano con quelle di Suisse-Bilanz.
5.2
Se durante la verifica di cui al capoverso 1 si constatano differenze, devono essere condotti controlli mirati nell'azienda interessata. In particolare vanno verificate:
a.
indicazioni dubbie sulle rese di foraggio secondo Suisse-Bilanz o il bilancio foraggero, eventualmente con esperti in foraggicoltura;
b.
indicazioni dubbie sugli effettivi di animali;
c.
indicazioni dubbie su ritiri e cessioni di foraggi sulla base di bollettini di consegna.

Allegato 6286

286 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Aggiornato dal n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449), dalla correzione del 5 lug. 2021 (RU 2021 416), dal n. II dell'O del 3 nov. 2021 (RU 2021 682), dal n. II cpv. 1 delle O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264) e del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

A Esigenze dei contributi SSRA

1 Esigenze generali

1.1
Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa categoria possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli animali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero.
1.2
Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l'accesso di cui al numero 1.1 per animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungere tale ricovero è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni.
1.3
Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.
1.4
Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente per un anno al massimo.

2 Animali della specie bovina e bufali

2.1
Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a.
un'area di riposo con pagliericcio o strato equivalente per l'animale;
b.
un'area priva di lettiera.
2.2
Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se:
a.
il gestore, mediante un'attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»287 dimostra che il relativo modello adempie le esigenze; l'UFAG stabilisce quali prescrizioni devono adempiere le stuoie e il programma di verifica;
b.
nessuna stuoia è difettosa; e
c.
tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.
2.3
Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
2.4
Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
a.
durante il foraggiamento;
b.
durante il pascolo;
c.
durante la mungitura;
d.
in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni.
2.5
La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
a.
al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
b.
nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
2.6
Gli animali possono essere fissati in un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni:
a.
nel caso di animali in calore, durante al massimo due giorni;
b.
per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011288 e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;
c.
nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, per dieci giorni prima della data probabile del parto.

287 La norma può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna od ottenuta a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur oppure sul sito Internet: www.snv.ch

288 [RU 2011 5453; 2012 6859 all. n. 1; 2013 1753, 3041 n. I 13, 3999; 2014 1389, 2243 all. n. 2; 2015 4255 all. n. 2, 4573; 2016 3401; 2017 6145; 2018 2085, 4275, 4353 art. 20 n. 2, 4543 all. n. 2; 2019 3673 n. I; 2020 2441 all. 4 n. 9; 2021 219 all. n. 1. RU 2021 751 all. 3 n. I 1]. Vedi ora l'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404.1).

3 Animali della specie equina

3.1
Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a.
un'area di riposo con strato di segatura o strato equivalente per l'animale senza perforazioni;
b.
un'area priva di lettiera.
3.1a
L'intera superficie accessibile agli animali nella stalla e nell'area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.
3.2
Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
3.3
Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.
3.4
Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
a.
durante il foraggiamento;
b.
durante l'uscita in gruppi;
c.
durante l'utilizzazione;
d.
in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli zoccoli.
3.5
La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 3.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
a.
al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
b.
nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente;
c.
sei mesi al massimo dopo l'arrivo di un animale di terzi nell'azienda; nel box collettivo in cui l'animale è integrato, deve essere possibile il contatto visivo e la distanza può ammontare al massimo a 3 m; gli animali non possono essere fissati.

4 Animali della specie caprina

4.1
Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a.
un'area di riposo di almeno 1,2 m2 per animale con pagliericcio o strato equivalente per l'animale; al massimo la metà di questa superficie può essere sostituita da nicchie di riposo sopraelevate e non perforate; queste possono essere prive di lettiera;
b.
un'area coperta, priva di lettiera, di almeno 0,8 m2 per animale; l'area coperta di una superficie di uscita accessibile in permanenza è computabile al 100 per cento.
4.2
Le aree di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
4.3
Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
a.
durante il foraggiamento;
b.
durante il pascolo;
c.
durante la mungitura;
d.
in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni.
4.4
La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
a.
al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
b.
nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.

5 Animali della specie suina

5.1
Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a.
un'area di riposo senza perforazioni, sufficientemente ricoperta di paglia, paglia trinciata, cubetti di paglia e lolla, fieno, fieno di secondo taglio, strame o canne. L'area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, se gli animali non hanno accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore; e
b.
un'area priva di lettiera.
5.2
Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
5.3
Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
a.
durante il foraggiamento in stand di foraggiamento;
b.
di giorno, durante la permanenza su un pascolo;
c.
in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio l'inseminazione;
d.
se la temperatura del porcile supera determinati valori: in tal caso, tranne nei box per il parto, in alternativa la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura del porcile supera i seguenti valori:
20° C
nel caso di suinetti svezzati,
15° C
nel caso di suini da ingrasso e di suini da rimonta fino a 60 kg,
9° C
nel caso di animali di peso superiore a 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione);
e.
in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall'inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto;
f.
durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto fino allo svezzamento; in tali casi è ammessa la stabulazione individuale con accesso in permanenza a un'area di riposo di cui al numero 5.1 e a un'area priva di lettiera;
g.
durante la monta; in tali casi le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l'ultimo giorno della stabulazione individuale occorre documentare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;
h.
nel caso di animali malati o feriti; in tali casi sono ammesse le deroghe assolutamente necessarie in relazione alla malattia o alla ferita; all'occorrenza gli animali devono essere ricoverati separatamente; sono ammessi box ad area unica con un'area di riposo di cui al numero 5.1 lettera a.

6 Conigli

6.1
Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
a.
un'area ricoperta da uno strato di lettiera che consenta agli animali di raspare;
b.
un'area sopraelevata che può essere perforata se la larghezza delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali.
6.2
La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno 20 cm.
6.3
Per coniglia madre con animali giovani deve essere disponibile un nido separato ricoperto da lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m2.
6.4
Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani svezzati deve avere una superficie di almeno 2 m2.
6.5
Per animale devono essere disponibili le superfici seguenti:

Superfici minime per coniglia madre, al di fuori del nido

Superfici minime per animale giovane

Con figliata

Senza figliata e in relazione con il numero 6.7

Dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita

Dal 36° fino all'84° giorno di vita

A partire dall'85° giorno di vita

Superficie totale minima per animale (m2), di cui

1,501

0,601

0,101

0,151

0,251

-
superficie minima ricoperta da lettiera per animale (m2)

0,50

0,25

0,03

0,05

0,08

-
superficie minima sopraelevata per animale (m2)

0,40

0,20

0,02

0,04

0,06

1
Almeno sul 35 % della superficie l'altezza utile deve misurare al minimo 60 cm.
6.6
Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separatamente. In tal caso per gli animali deve essere disponibile una superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 6.5
6.7
Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.

7 Pollame da reddito

7.1
Gli animali devono, ogni giorno:
a.
avere in permanenza accesso a una stalla completamente ricoperta da lettiera con posatoi sopraelevati; e
b.
aver accesso durante la giornata a un'area con clima esterno (ACE) ai sensi dei numeri 7.8-7.10.
7.2
Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, nelle aree in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.
7.3
Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i polli da ingrasso devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell'autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.
7.4
Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i tacchini devono avere a disposizione nel pollaio sufficienti possibilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzando balle di paglia) nonché posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali.
7.5
L'accesso all'ACE di cui al numero 7.1 lettera b dev'essere documentato secondo le disposizioni della lettera B numero 1.6.
7.6
L'accesso all'ACE può essere limitato in caso di innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell'ACE troppo bassa rispetto all'età degli animali. Le limitazioni vanno documentate indicandone la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell'ACE a mezzogiorno).
7.7
L'accesso all'ACE è facoltativo:
a.
per galline e galli fino alle ore 10 e dall'entrata nel pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita;
b.
per polli da ingrasso durante i primi 21 giorni di vita;
c.
per tacchini, galletti di razze ovaiole e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita.
7.8
L'ACE deve essere:
a.
completamente coperta;
b.
provvista di una lettiera sufficiente; fa eccezione l'ACE di pollai mobili;
c.
provvista delle seguenti dimensioni minime:

Animali

Superficie del suolo dell'ACE (intera superficie ricoperta da lettiera)

Dimensione minima della superficie aperta dell'ACE; sono ammesse reti metalliche o in materiale sintetico

Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull'ACE e delle aperture verso il pascolo

Galline e galli

-
almeno 43 m2 per 1000 animali
-
lunghezza della superficie laterale aperta: almeno pari alla parete più lunga dell'ACE
-
altezza della superficie laterale aperta (misurata dall'interno): in media almeno il 70 per cento dell'altezza totale
-
complessivamente almeno 1,5 m per 1000 animali;
-
ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

Pollastre, pollastri e pulcini per la produzione di uova (dal 43° giorno di vita)

-
almeno 32 m2 per 1000 animali

Polli da ingrasso e tacchini

-
almeno il 20 per cento della superficie del suolo all'interno del pollaio
-
almeno l'8 per cento della superficie del suolo all'interno del pollaio
-
complessivamente almeno 2 m per 100 m2 della superficie del suolo all'interno del pollaio;
-
ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
7.9
Per i polli da ingrasso le aperture che dal pollaio danno sull'ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.
7.10
Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 7.8 e 7.9, se l'osservanza delle stesse:
a.
comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o
b.
è impossibile per mancanza di spazio.

B Esigenze dei contributi URA

1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita

1.1
Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erbacee, a disposizione degli animali.
1.2
I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati.
1.3
Per superficie di uscita si intende una superficie a disposizione degli animali per l'uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente.
1.4
Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particolare dell'altezza sulla quale si trova la grondaia.
1.5
Dal 1° marzo al 31 ottobre l'area non coperta di una superficie di uscita può essere ombreggiata.
1.6
L'uscita deve essere documentata al più tardi entro tre giorni per gruppo di animali cui è stata concessa l'uscita comune o per singolo animale. Se le disposizioni concernenti l'uscita sono rispettate da tutto il sistema di detenzione, l'uscita non dev'essere documentata. Per animali della specie bovina, bufali e animali della specie equina, caprina e ovina che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all'aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.
1.7
Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 2.7, 2.8 e 3.3, se l'osservanza delle stesse:
a.
comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o
b.
è impossibile per mancanza di spazio.
1.8
Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l'uscita, se ciò è assolutamente necessario in relazione alla malattia o alla ferita.

2 Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina

2.1
Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
a.
dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
b.
dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.
2.2
Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali da allevamento di sesso femminile di età superiore a 160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza un accesso a una superficie di uscita durante tutto l'anno.
2.3
L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle seguenti situazioni:
a.
durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
b.
in relazione a un intervento praticato sull'animale;
c.
per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;
d.
nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento, la mungitura o la pulizia della superficie di uscita.
2.4
Esigenze relative alla superficie di pascolo:
a.
per ogni UBG di animali della specie bovina e bufali deve essere disponibile una superficie di pascolo di quattro are. A ogni animale deve essere concessa l'uscita al pascolo nei giorni con uscita al pascolo;
b.
per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento;
c.
per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli.
2.5
Invece dell'uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può essere concessa l'uscita su una superficie di uscita:
a.
durante o dopo forti precipitazioni;
b.
in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo;
c.
durante i primi dieci giorni del periodo dell'asciutta.
2.6
se un'azienda nella regione di montagna non dispone di una superficie di uscita adeguata ai sensi del numero 2.5 lettera b, il Cantone può stabilire deroghe alle disposizioni pertinenti di cui al numero 2.1 lettera a, che tengano conto dell'infrastruttura dell'azienda, applicabili fino a quando le condizioni locali non consentono l'uscita al pascolo.
2.7
Agli animali della specie bovina e ai bufali va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:
a.
superficie di uscita accessibile in permanenza agli animali:

Animali

Superficie totale minima1 m2/animale

Di cui superficie minima non coperta, m2/animale

Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori

10

2,5

Animali giovani di oltre 400 kg

6,5

1,8

Animali giovani da 300 a 400 kg

5,5

1,5

Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg

4,5

1,3

Animali giovani di età inferiore a 120 giorni

3,5

1

1
La superficie totale comprende l'area di riposo, l'area di foraggiamento e l'area di movimento degli animali (compresa la superficie di uscita provvista di rivestimento accessibile in permanenza agli animali).
2
Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.
b.
superficie di uscita non accessibile in permanenza agli animali:

Animali

Superficie minima di uscita,
m2/animale1

con corna

senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori

8,4

5,6

Animali giovani di oltre 400 kg

6,5

4,9

Animali giovani da 300 a 400 kg

5,5

4,5

Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg

4,5

4

Animali giovani di età inferiore a 120 giorni

3,5

3,5

1
Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.
2
Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.
c.
superficie di uscita di una stalla a stabulazione fissa:

Animali

Superficie minima di uscita,
m2/animale1

con corna

senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori

12

8

Animali giovani di oltre 400 kg

10

7

Animali giovani da 300 a 400 kg

8

6

Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 300 kg

6

5

1
Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.
2
Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.
2.8
Agli animali della specie equina va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:

La superficie di uscita è per gli animali ...

Altezza al garrese dell'animale

< 120
cm

120-134
cm

134-148
cm

148-162
cm

162-175
cm

> 175
cm

-
accessibile in permanenza: almeno ... m2/animale1, 2


12


14


16


20


24


24

-
non accessibile in permanenza: almeno ... m2/animale1, 2


18


21


24


30


36


36

1
Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere coperto.
2
Se diversi animali si trovano su una superficie di uscita, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo comprende almeno 5 animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
2.9
La superficie di uscita per animali della specie caprina deve essere non coperta per almeno il 25 per cento.
2.10
La superficie di uscita per animali della specie ovina deve essere non coperta per almeno il 50 per cento.

3 Animali della specie suina

3.1
A tutte le categorie di animali della specie suina, escluse le scrofe da allevamento in lattazione, deve essere concesso ogni giorno l'accesso a una superficie di uscita o a un pascolo per diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
a.
per cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto, durante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto;
b.
per dieci giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occorre documentare la data del primo e dell'ultimo giorno della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di animali.
3.2
Durante il periodo di allattamento a tutte le scrofe da allevamento in lattazione deve essere concessa un'uscita giornaliera di almeno un'ora durante un periodo minimo di 20 giorni.
3.3
Superfici di uscita provviste di un rivestimento:

Animali

Superficie minima di uscita1 m2/animale

Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi

4,0

Scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi

1,3

Scrofe da allevamento in lattazione

5,0

Suinetti svezzati

0,3

Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg

0,65

Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg

0,45

1
Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita provvista di rivestimento deve essere non coperto.
3.4
Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.

4 Pollame da reddito

4.1
Gli animali devono, ogni giorno:
a.
aver accesso durante la giornata a un'area a clima esterno ai sensi della lettera A numeri 7.5-7.8; e
b.
aver accesso al pascolo dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.
4.2
In caso di limitazione autorizzata dell'accesso a un'ACE può essere limitato anche l'accesso al pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 lettera b nelle situazioni seguenti:
a.
durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento o di temperatura esterna troppo bassa per l'età degli animali, l'accesso al pascolo può essere limitato;
b.
per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova l'accesso al pascolo può essere sostituito tra il 1° novembre e il 30 aprile dall'accesso a una superficie di uscita non coperta; questa deve presentare una superficie di almeno 43 m2 per 1000 animali ed essere rivestita con un materiale nel quale gli animali possano raspare;
c.
per le galline è possibile, in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta, impedire l'accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massimo.
4.3
L'accesso all'ACE e al pascolo di cui al numero 4.1 va documentato secondo le disposizioni di cui alla lettera B numero 1.6. In caso di limitazioni dell'accesso sono devono essere indicati la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell'ACE a mezzogiorno).
4.4
Esigenze relative al pascolo:
a.
per le aperture verso il pascolo si applicano le stesse misure come per le aperture verso l'ACE (lett. A n. 7.8);
b.
sul pascolo gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi come alberi, arbusti o ripari.

5 Cervi

5.1
Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
5.2
Per cervi di media taglia, per i primi otto animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2.
5.3
Per cervi di grossa taglia, per i primi sei animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 4000 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 320 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 800 m2.

6 Bisonti

6.1
Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
6.2
Per i primi cinque bisonti deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2.

C Esigenze dei contributi per il pascolo

1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita

1.1 Le esigenze generali e la documentazione dell'uscita si fondano sulla lettera B numero 1.

2 Animali della specie bovina e bufali

2.1
Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
a.
dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
b.
dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 22 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.
2.2
La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a 160 giorni. Se in autunno la crescita delle piante termina prima di fine ottobre e di conseguenza non è più possibile per gli animali coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli, la superficie del pascolo deve ammontare almeno a 4 are per UBG.
2.3
Si applicano inoltre le esigenze di cui alla lettera B numeri 2.3 e 2.5-2.7.

Allegato 6a289

289 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

(art. 82c)

Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

1 Determinazione dell'effettivo di animali per categoria di animali per il calcolo del valore limite specifico dell'azienda

1.1
Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento o inferiore al 10 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento si tiene conto dell'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.
1.2
Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione compresa tra il 10 e il 50 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento l'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali viene sommato e ripartito secondo la seguente chiave:
a.
scrofe da allevamento non in lattazione: 74 per cento;
b.
scrofe da allevamento in lattazione: 26 per cento.
1.3
Per l'effettivo da considerare di suinetti svezzati l'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di scrofe da allevamento in lattazione e non viene sommato e moltiplicato per il coefficiente 2,7.
1.4
Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento e un effettivo medio di oltre 5 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione, in deroga al numero 1.3, si calcolano 11,8 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione.
1.5
Per i suini da rimonta e i suini da ingrasso nonché per i verri si tiene conto dell'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.

2 Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS per categoria di animali

2.1
Il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) per categoria di animali ammonta a:

Categoria di animali

Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS; per:

Aziende biologiche di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 22 settembre 1997290 sull'agricoltura biologica

Altre aziende

a.
Scrofe da allevamento in lattazione

14,70

12,00

b.
Scrofe da allevamento non in
lattazione

11,40

10,80

c.
Verri

11,40

10,80

d.
Suinetti svezzati

14,20

11,80

e.
Suini da rimonta e suini da ingrasso

12,70

10,50

3 Calcolo del valore limite specifico dell'azienda

3.1
L'effettivo di animali di ogni categoria di animali di cui al numero 1 è moltiplicato per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata e per il valore limite di cui al numero 2. I risultati di tutte le categorie di animali sono sommati e divisi per il totale di animali della specie suina di cui al numero 1 in UBG. Questo valore limite specifico dell'azienda è arrotondato a due decimali. Si applica per l'anno di contribuzione in cui è stato calcolato.

4 Registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio

4.1
Il gestore è tenuto a effettuare le registrazioni sul foraggiamento conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»291 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.
4.2
È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS dei foraggi contenuti nella correzione lineare chiusa o nel bilancio import/export di cui all'allegato 1 numero 2.1.12.

291 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

5 Verifica del rispetto del valore limite

5.1
All'atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell'azienda dell'anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della correzione lineare o del bilancio import/export.

Allegato 7292

292 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dal n. II delle O del 20 mag. 2015 (RU 2015 1743), del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. I dell'O del 15 feb. 2017 (RU 2017 691), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dal n. II e III dell'O del 2 nov. 2022 (RU 2022 737), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264) e dal n. II cpv. 1 e III dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

1 Contributi per il paesaggio rurale

1.1 Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio

1.1.1
Per ettaro e anno il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio ammonta a:
a.
nella zona collinare 100 fr.
b.
nella zona di montagna I 230 fr.
c.
nella zona di montagna II 320 fr.
d.
nella zona di montagna III 380 fr.
e.
nella zona di montagna IV 390 fr.

1.2 Contributo di declività

1.2.1 Per ettaro e anno il contributo di declività ammonta a:

a.
per zone declive con declività del 18-35 per cento 410 fr.
b.
per zone declive con declività superiore al 35-50 per cento 700 fr.
c.
per zone declive con declività superiore al 50 per cento 1000 fr.

1.3 Contributo per le zone in forte pendenza

1.3.1
Il contributo per le zone in forte pendenza aumenta linearmente in funzione della quota di zone in forte pendenza con una declività superiore al 35 per cento. Esso ammonta a 100 franchi l'ettaro per una quota del 30 per cento e sale a 1000 franchi l'ettaro per una quota del 100 per cento.

1.4 Contributo di declività per i vigneti

1.4.1
Per ettaro e anno il contributo di declività per i vigneti ammonta a:
a.
per vigneti in zone declive con declività del 30-50 per cento
1500 fr.
b.
per vigneti in zone declive condeclività superiore al 50 per cento
3000 fr.
c.
per vigneti in zone terrazzate con declività superiore al 30 per cento
5000 fr.

1.5 Contributo di alpeggio

1.5.1
Per CN estivato e anno il contributo di alpeggio ammonta a 370 franchi.

1.6 Contributo d'estivazione

1.6.1
Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:
a.
per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato

400 fr. per CN

b.
per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di pascoli da rotazione

320 fr. per CN

c.
per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di altri pascoli

120 fr. per CN

d.
per altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo

400 fr. per CN

1.6.2
Il contributo supplementare per la produzione lattiera è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:

per vacche da latte, pecore munte e capre munte

40 fr. per CN

1.6.3
Il contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:
a.
per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione

250 fr. per CN

b.
per le pecore munte

250 fr. per CN

c.
per le capre munte

250 fr. per CN

d.
per gli animali della specie bovina e i bufali, di età inferiore a 365 giorni

250 fr. per CN

2 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

2.1 Contributo di base

2.1.1
Il contributo di base ammonta a 600 franchi per ettaro e anno.
2.1.2
Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.
2.1.3
Graduazione:

Superficie

Riduzione dell'aliquota del contributo

fino a 60 ha

0 %

oltre 60−80 ha

20 %

oltre 80−100 ha

40 %

oltre 100−120 ha

60 %

oltre 120−140 ha

80 %

oltre 140 ha

100 %

2.1.4
Nel caso delle comunità aziendali, i limiti per la graduazione di cui al numero 2.1.3 sono moltiplicati per il numero di aziende associate.

2.2 Contributo per le difficoltà di produzione

2.2.1
Il contributo per le difficoltà di produzione per ettaro e anno ammonta a:
a.
nella zona collinare

390 fr.

b.
nella zona di montagna I

510 fr.

c.
nella zona di montagna II

550 fr.

d.
nella zona di montagna III

570 fr.

e.
nella zona di montagna IV

590 fr.

2.3 Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni

2.3.1
Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

3 Contributi per la biodiversità

3.1 Contributo per la qualità

3.1.1
Sono stabiliti i seguenti contributi:

Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi

I

II

fr./ha e anno

fr./ha e anno

1.
Prati sfruttati in modo estensivo

a.
Zona di pianura

780

1920

b.
Zona collinare

560

1840

c.
Zone di montagna I e II

300

1700

d.
Zone di montagna III e IV

300

1100

2.
Terreni da strame

Zona di pianura

1440

2060

Zona collinare

1220

1980

Zone di montagna I e II

860

1840

Zone di montagna III e IV

680

1770

3.
Prati sfruttati in modo poco intensivo

a.
Zona di pianura

300

1540

b.
Zona collinare

300

1470

c.
Zone di montagna I e II

300

1360

d.
Zone di montagna III e IV

300

1000

4.
Pascoli estensivi e pascoli boschivi

300

700

5.
Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

2160

2840

6.
Maggese fiorito

3800

7.
Maggese da rotazione

3300

8.
Fasce di colture estensive in campicoltura

2300

9.
Striscia su superficie coltiva

3300

10.
Vigneti con biodiversità naturale

-

1100

11.
Prato rivierasco

300

12.
Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione

-

150,
al massi-
mo tutta- via 300 per CN

13.
Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione

-

-

14.
Cereali in file distanziate

300

3.1.2
Sono stabiliti i seguenti contributi:

Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi

I

II

fr./ albero e anno

fr./ albero e anno

1.
Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
Noci

13.50

13.50

31.50

16.50

2.
Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati

-

-

3.2 Contributo per l'interconnessione

3.2.1
La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno:
a.
per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 4 e 14

500 fr.

b.
per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 1-3, 5-11 e 13


1000 fr.

c.
per albero di cui al numero 3.1.2 numeri 1 e 2

5 fr.

4 Contributo per la qualità del paesaggio

4.1
Per progetto e anno la Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti importi:
a.
per ha di superficie agricola utile di aziende con convenzioni
360 fr.
b.
per CN del carico usuale di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari con convenzioni
240 fr.
4.2
Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d'estivazione.

5 Contributi per i sistemi di produzione

5.1 Contributo per l'agricoltura biologica

5.1.1
Per ettaro e anno il contributo per l'agricoltura biologica ammonta a:
a.
per le colture speciali 1600 fr.
b.
per la rimanente superficie coltiva aperta 1200 fr.
c.
per la rimanente superficie che dà diritto a contributi 200 fr.

5.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

5.2.1
Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:
a.
per colza, patate, ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero

800 fr.

b.
per frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.

400 fr.

5.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

5.3.1
Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche ammonta a 1000 franchi per ettaro e anno.

5.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

5.4.1
Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni ammonta a 1100 franchi per ettaro e anno.

5.5 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

5.5.1
Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica ammonta a 1600 franchi per ettaro e anno.

5.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

5.6.1
Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali per ettaro e anno ammonta a:
a.
per colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione

600 fr.

b.
per le colture speciali, esclusi tabacco e radici di cicoria

1000 fr.

c.
per le colture principali della rimanente superficie coltiva aperta

250 fr.

5.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce per organismi utili

5.7.1
Il contributo per strisce per organismi utili per ettaro e anno ammonta a:
a.
per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta

3300 fr.

b.
per strisce per organismi utili nelle colture perenni

4000 fr.

5.8 Contributo per una copertura adeguata del suolo

5.8.1
Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:
a.
per le colture principali sulla superficie coltiva aperta:

1.
per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aromatiche e medicinali annuali

1000 fr.

2.
per altre colture principali sulla superficie coltiva aperta

200 fr.

b.
per i vigneti

600 fr.

5.9 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva

5.9.1
Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.

5.10 Contributo per misure per il clima: contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

5.10.1
Il contributo per l'impiego efficiente dell'azoto ammonta a 100 franchi per ettaro e anno.

5.11 Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

5.11.1
Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell'azienda e anno.

5.12 Contributi per il benessere degli animali

5.12.1
I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:

Categoria di animali

Contributo (fr. per UBG)

SSRA

URA

Pascolo

a.
Categorie di animali della specie bovina e bufali:

1.
vacche da latte

75

190

350

2.
altre vacche

75

190

350

3.
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto

75

190

350

4.
animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni

75

190

350

5.
animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni

-

370

530

6.
animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni

75

190

350

7.
animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni

75

190

350

8.
animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni

75

190

350

9.
animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni

-

370

530

b.
Categorie di animali della specie equina:

1.
animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni

75

190

-

2.
stalloni, di età superiore a 900 giorni

-

190

-

3.
animali, di età inferiore a 900 giorni

-

190

-

c.
Categorie di animali della specie caprina:

1.
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni

75

190

-

2.
animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni

-

190

-

d.
Categorie di animali della specie ovina:

1.
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni

-

190

-

2.
animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni

-

190

-

e.
Categorie di animali della specie suina:

1.
verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi

-

165

-

2.
scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi

130

370

-

3.
scrofe da allevamento in lattazione

130

165

-

4.
suinetti svezzati

130

165

-

5.
rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso

130

165

-

f.
Conigli:

1.
coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa

235

-

-

2.
animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni

235

-

-

g.
Pollame da reddito:

1.
galline produttrici di uova da cova e galli

235

290

-

2.
galline produttrici di uova di consumo

235

290

-

3.
pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova

235

290

-

4.
polli da ingrasso

235

290

-

5.
tacchini

235

290

-

h.
Animali selvatici:

1.
cervi

-

80

-

2.
bisonti

-

80

-

5.13 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

5.13.1
Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:
a.
per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 100 franchi con una media di 7 parti e oltre;
b.
per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 100 franchi con una media di 8 parti e oltre.

6 Contributi per l'efficienza delle risorse

6.1 Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

6.1.1
I contributi per la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d'acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.
6.1.2
I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano al:
a.
25 per cento del prezzo d'acquisto per atomizzatore a flusso d'aria tangenziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi;
b.
25 per cento del prezzo d'acquisto per irroratrice con rilevatori di vegetazione e atomizzatori a flusso d'aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi.

6.2 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

6.2.1
Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.

Allegato 8293

293 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Aggiornato dal n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dalla correzione del 18 ago. 2020 (RU 2020 3585), dal n. II delle O dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449), del 3 nov. 2021 (RU 2021 682), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264), dal n. II dell'O del 2 nov. 2022 (RU 2022 737), dalla correzione del 14 mar. 2023 (RU 2023 126) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)

Riduzione dei pagamenti diretti

1 Considerazioni generali

1.1
Se sono constatate lacune, i contributi di un anno di contribuzione vengono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. La riduzione di un contributo può essere superiore al diritto ai contributi; in tal caso viene applicata ad altri contributi. Può tuttavia venir ridotto al massimo il totale di tutti i pagamenti diretti di un anno di contribuzione.
1.2
Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
1.2bis
In caso di visibili perdite di suolo dovute alla gestione di cui all'allegato 1 numero 5.1, vi è recidiva se la lacuna è stata riscontrata già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i cinque anni di contribuzione precedenti.
1.3
Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l'inoltro successivo. Sono esclusi:
a.
il registro delle uscite nel settore protezione degli animali e benessere degli animali;
b.
il libretto dei prati/registro dei prati, il libretto dei campi/le schede delle colture;
c.
le registrazioni concernenti i contributi per l'efficienza delle risorse;
d.
le indicazioni sul metodo di spandimento dei prodotti fitosanitari;
e.
l'inventario degli acquisti di prodotti fitosanitari e concimi;
f.
per l'agricoltura biologica, l'elenco dell'effettivo di animali e il giornale dei trattamenti.
1.4
Se un controllo non è possibile a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti vanno effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa dell'informazione mancante.
1.5
Il Cantone o l'organo di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all'inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.1.3 e 2.1.4.
1.6
In situazioni aziendali particolari giustificate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i pagamenti diretti dell'anno interessato, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso notifica tali decisioni all'UFAG.
1.7
Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.

2 Riduzione dei contributi delle aziende gestite tutto l'anno

2.1 Condizioni generali per la concessione di contributi e dati strutturali

2.1.1
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, differenze di contributi, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.1.5-2.1.8, il versamento dei contributi è effettuato in base alle indicazioni corrette.
2.1.2
Notifica per programmi dei pagamenti diretti

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento

a.
Notifica tardiva: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 97)

Prima constatazione

Prima e seconda recidiva

Dalla terza recidiva

200 fr.

400 fr.

100 % dei contributi interessati

b.
Notifica tardiva: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 97)

100 % dei contributi interessati

c.
Notifica incompleta o lacunosa (art. 97)

Termine per completamento o correzione

2.1.3
Presentazione della domanda

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento

a.
Presentazione tardiva della domanda: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98-100)

Prima constatazione

Prima e seconda recidiva

Dalla terza recidiva

200 fr.

400 fr.


100 % dei contributi interessati

b.
Presentazione tardiva della domanda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98-100)

100 % dei contributi interessati

c.
Domanda incompleta o lacunosa (art. 98-100)

Termine per completamento o correzione

2.1.4
Controllo in azienda

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Intralcio ai controlli; maggior dispendio a causa di collaborazione insufficiente o minacce (art. 105)

Collaborazione insufficiente
o minacce nel settore PER o protezione degli animali

Altri settori

10 % di tutti i pagamenti diretti, min. 2000 fr., max. 10 000 fr.


10 % dei contributi interessati,
min. 200 fr., max. 2000 fr.

b.
Diniego del controllo (art. 105)

Diniego nel settore PER o protezione degli animali

Altri settori

100 % di tutti i pagamenti diretti


120 % dei contributi interessati

2.1.5
Indicazioni specifiche e colture

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Colture (art. 98, 100 e 105)

Dichiarazione non corretta della coltura o delle varietà

Correzione. In più riduzione di 500 fr.

2.1.6
Indicazioni sulle superfici e sugli alberi

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento

a.
Dichiarazione non corretta delle dimensioni della superficie (art. 98, 100 e 105)

Valore troppo basso

Valore troppo alto

Correzione

Correzione. In più riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

b.
Dichiarazione non corretta delle
superfici in zone
declive (art. 98, 100 e 105)

Indicazioni sull'utilizzo non corrette

Superficie o superficie parziale non classificata nel livello di declività giusto

Per tutte le lacune: correzione, nuovo calcolo del contributo per le zone in forte pendenza. In più riduzione di 1000 fr.

c.
Dichiarazione non corretta delle
superfici per zone (art. 98, 100 e 105)

Indicazioni sulla zona non corrette

Superficie o superficie
parziale non classificata
nella zona giusta

Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 200 fr./ha di superficie interessata

d.
Dichiarazione non corretta del numero di alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)

Valore troppo basso

Nessuna correzione

Valore troppo alto

Correzione. In più 50 fr. per albero interessato

e.
Dichiarazione non corretta della categoria, del livello qualitativo o dell'interconnessione per alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)

Valore errato

Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato

2.1.7
Gestione da parte dell'azienda

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento

a.
Superficie non
gestita dall'azienda. L'azienda non gestisce la superficie
per proprio conto e a proprio rischio e
pericolo (art. 98,
100 e 105; art. 16 OTerm [RS 910.91])

L'azienda ha messo la
superficie a disposizione di
un altro gestore (a titolo
oneroso o gratuito)

Correzione. In più riduzione di
500 fr./ha di superficie interessata

b.
Superfici gestite in modo inadeguato (art. 98, 100 e 105; art. 16 OTerm294)

La superficie non è gestita o è abbandonata

Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo su tale superficie

La superficie è infestata da malerbe

400 fr./ha x superficie interessata in ha

Esclusione della superficie dalla SAU se la lacuna permane dopo il termine fissato per il risanamento.

c.
Selve castanili curate gestite in modo inadeguato (art. 105; art. 19 cpv. 7 e 22 OTerm)

Sfalcio insufficiente

Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento della superficie)

Rimozione insufficiente del legno morto e dei ricacci

Diradamento e semina insufficienti

Piani della superficie mancanti

600 fr./ha × superficie interessata in ha

300 fr./ha × superficie interessata in ha

300 fr./ha × superficie interessata in ha

100 fr./ha × superficie interessata in ha

50 fr. per documento

Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente

2.1.8
Dati sugli effettivi di animali

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento

a.
Dichiarazione non corretta degli effettivi medi (senza effettivi di animali di cui all'art. 37 cpv. 1) (art. 98, 100 e 105)

Effettivo dichiarato non detenuto in azienda

Effettivo dichiarato da un altro gestore, detenuto in azienda (che non ha effettuato alcuna dichiarazione)

Effettivo medio non corretto, non plausibile o non rintracciabile

Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 100 fr. per UBG interessata

b.
Effettivo di animali di cui all'articolo 37 capoverso 1 registrato nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) o corretto ai sensi dell'articolo 115c capoverso 5 non corrispondente agli animali detenuti nell'azienda (art. 98, 100 e 105)

Effettivo di animali di una o più categorie registrato nella BDTA o corretto ai sensi dell'articolo 115c capoverso 5, non detenuto in azienda

In azienda sono detenuti animali di una o più categorie non registrati nella BDTA per l'azienda o per i quali non è stata notificata alcuna correzione ai sensi dell'articolo 115c capoverso 5

Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare di 200 fr. per UBG interessata

Nessuna correzione bensì computo nel bilancio delle sostanze nutritive e nel bilancio foraggero

c.
Computo degli animali estivati nell'effettivo dell'azienda non corretto (art. 37 e 46).

Notifica di accesso alla BDTA o autodichiarazione per animali trasferiti per l'estivazione, contrarie all'intenzione dell'azienda cedente

Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti)

d.
Dichiarazione del numero di animali estivati e/o dei giorni non corretto (art. 98, 100 e 105)

Numero degli animali estivati e/o dei giorni non corretto, non plausibile o non rintracciabile

Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti)

2.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

2.2.1
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, di importi per unità e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:
somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell'azienda.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.
Con una lacuna i punti, gli importi forfettari e gli importi per unità sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
2.2.2
Considerazioni generali

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Scambio di superfici con aziende che non adempiono la PER (art. 23)

Nessun contributo per la superficie interessata, min. 200 fr.

b.
Superamento del bilancio delle sostanze nutritive per azoto e/o fosforo (all. 1 n. 2.1)

5 punti per % di superamento, min. 12 punti e max. 80 punti; in caso di recidiva non si applica un punteggio massimo; in caso di superamento di entrambi i valori N e P2O5 per la riduzione è determinante quello più alto

2.2.3
Documenti

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)

50 fr. per documento o per analisi del suolo

Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente

b.
Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 1)

200 fr.

Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 110 punti.

c.
Calendario foraggero o libretto dei prati, libretto dei campi
o schede delle colture incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili; aggiornamento: fino a una settimana prima del controllo (all. 1 n. 1)

200 fr. per documento

d.
Bilancio semplificato delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 2.1.9a)

200 fr.
Termine suppletivo per il bilancio delle sostanze nutritive secondo il metodo «Suisse-Bilanz»

2.2.4
Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità e inventari d'importanza nazionale

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Superficie per la promozione della biodiversità inferiore al 7 %
della SAU (colture speciali: 3,5 %) (art. 14)

20 punti per % in meno, min. 10 punti

b.
Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale, inclusa quella delle rispettive zone tampone (art. 15)

5 punti per oggetto

c.
Meno del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare all'interno del Paese (art. 14a)

20 punti per differenza in %, min. 10 punti

2.2.5
Fasce tampone

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Nessun bordo inerbito di almeno 0,5 metri lungo sentieri e
strade (all. 1 n. 9)

5 fr./m, max. 2000 fr.; riduzione da 20 m per azienda sull'intera lunghezza

b.
Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti
campestri e rivieraschi e corsi d'acqua, larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione
(all. 1 n. 9)

15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera lunghezza

c.
Deposito sulle fasce tampone di materiali non autorizzati come balle d'insilati, concimaie (all. 1 n. 9)

15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.

2.2.6
Campicoltura e orticoltura /superficie inerbita

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Meno di 4 colture nell'avvicendamento delle colture, a Sud delle Alpi meno di 3 colture (art. 16 e all. 1 n. 4.1)
Quota massima di colture principali rispetto alla superficie coltiva superata (art. 16 e all. 1 n. 4.2)

30 punti per coltura mancante x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti

5 punti per % di superamento x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti

Se mancano colture nell'avvicendamento e parallelamente vengono superate le quote colturali, per la riduzione è determinante soltanto il punteggio più alto

b.
Pause colturali per le colture principali nella superficie coltiva non rispettate (art. 16 e all. 1 n. 4.3)

100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti

c.
Pause colturali e coltivazioni nell'orticoltura non rispettate (art. 16 e all. 1 n. 8)

100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti

d.
Inadempimento delle esigenze relative alla
quota di superficie inerbita e all'inerbimento invernale della superficie coltiva aperta (solo
aziende biologiche)
(art. 16 cpv. 4)

Meno del 10 % di inerbimento annuale

10 % - 20 % di inerbimento annuale e superficie inerbita supplementare computabile insufficiente

Meno del 50 % di inerbimento invernale della superficie coltiva aperta

10 punti per % di inerbimento annuale mancante

5 punti per % di inerbimento annuale mancante

15 punti

Inadempimento delle esigenze relative alle pause colturali (solo aziende biologiche) (art. 16 cpv. 4)

100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU

In totale per tutte le lacune di cui alla lettera d max. 30 punti

e.
Copertura del suolo non presente (art. 17)
Coltura autunnale o coltura intercalare / sovescio invernale mancante
600 fr./ha × superficie della particella in ha
f.
Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione sulla stessa superficie o particella gestita (art. 17 e all. 1 n. 5)

Nessuna riduzione la prima volta e in caso di recidiva, se si osserva un piano di misure riconosciuto dal Cantone.

In caso di recidiva, se non esiste alcun piano di misure riconosciuto dal Cantone o non si osserva un piano di misure riconosciuto: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr.

Nel caso di uno scambio di superfici la riduzione si effettua per il gestore tenuto ad applicare il piano di misure o le misure sotto la propria responsabilità.

g.
Inadempimento delle esigenze relative alla finestra di controllo (all. 1 n. 6.2)

5 punti per coltura

h.
Impiego di prodotti fitosanitari tra il 15 novembre e il 15 febbraio (all. 1 n. 6.2.1)
Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati o vietati e applicazione non corretta (all. 1 n. 6.1, 6.2 e 6.3)
Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2.2)
Lotta senza considerare o senza superare la soglia nociva (art. 18 cpv. 2, all. 1 n. 6.2.3)
Inosservanza delle esigenze relative all'impiego di insetticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2.3)

Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata in ha

2.2.7
Frutticoltura

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Inadempimento delle norme di concimazione specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
b.
Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
c.
Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)
d.
Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)

Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata in ha

2.2.8
Coltivazione di bacche

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Fragole: inadempimento delle norme di avvicendamento delle colture (all. 1 n. 8)
b.
Inadempimento delle norme di concimazione specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
c.
Fragole: inadempimento delle prescrizioni sul riciclaggio delle sostanze nutritive (all. 1 n. 8)
d.
Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
e.
Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)
f.
Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)
g.
Inadempimento delle prescrizioni specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8)

Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata in ha

2.2.9
Viticoltura

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Non ogni 2a fila inerbita, tranne le situazioni non interessate
(all. 1 n. 8)
b.
Legno segato bruciato all'aperto, senza deroghe del Cantone
(all. 1 n. 8)
c.
Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli dell'elenco specifico (elenco dei prodotti fitosanitari del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) (all. 1 n. 8)
d.
Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)
e.
Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)
f.
Inadempimento delle prescrizioni specifiche della VITISWISS in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8)

Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha

2.2.9a
Irroratrici, dilavamento e deriva

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, non equipaggiate con un serbatoio d'acqua o un sistema automatico di pulizia interna (all. 1 n. 6.1a.2)

500 fr.

b.
Inadempimento, nell'utilizzo di prodotti fitosanitari, degli oneri stabiliti nell'omologazione relativi alla riduzione della deriva e/o del dilavamento
(all. 1 n. 6.1a.4)

600 fr./ha × superficie interessata in ha

c.
Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione della deriva e/o punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione del dilavamento
(all. 1 n. 6.1a.4)

600 fr./ha × superficie interessata in ha

2.2.10
Progetti per l'evoluzione della PER

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento delle esigenze della PER o delle deroghe autorizzate dall'UFAG (art. 25a).

Riduzione analogamente ai n. 2.2.1-2.2.9

2.3 Protezione degli animali

2.3.1
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:
somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.
Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a-f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.
Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

Lacuna per punto di controllo

Recidiva

a.
Infrazioni alla protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità, ad eccezione dell'uscita degli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa. In caso di più lacune per animale indipendenti l'una dall'altra i punti vengono sommati

Almeno 1 punto per UBG interessata. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale.

Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l'OTerm.

b.
Stalle a stabulazione libera con box sovraffollate

10 punti per UBG stabulata in eccesso.

c.
Registro delle uscite lacunoso, mancante, errato o inutilizzabile per gli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa

200 fr. per specie animale interessata.

Se il registro delle uscite manca o l'uscita è riportata nel registro ma non è comprovata in maniera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo le lettere d-f vengono decurtati 4 punti per UBG interessata.

Se l'uscita non è riportata nel registro ma è comprovata in maniera credibile, non vengono applicate ulteriori riduzioni secondo le lettere d-f.

d.
Animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa: intervallo tra 2 giorni di uscita maggiore di 2 settimane

1 punto per settimana iniziata e per UBG interessata

e.
Animali della specie bovina

15-29 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale

1 punto per UBG interessata

0-14 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale

2 punti per UBG interessata

30-59 giorni di uscita in estate

2 punti per UBG interessata

0-29 giorni di uscita in estate

4 punti per UBG interessata

f.
Animali della specie caprina

25-49 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale

1 punto per UBG interessata

0-24 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale

2 punti per UBG interessata

60-119 giorni di uscita in estate

2 punti per UBG interessata

0-59 giorni di uscita in estate

4 punti per UBG interessata

2.3a Inquinamento atmosferico

2.3a.1
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e di importi per ettaro.
Gli importi forfettari e gli importi per ettaro sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
Se l'autorità competente concede un termine di risanamento degli impianti per il deposito, per le lacune riscontrate le riduzioni di cui alla lettera a non si applicano nell'arco di tale termine.

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Deposito non conforme di concimi aziendali liquidi (art. 13 cpv. 2bis)

300 fr.

b.
Impiego mancato o non conforme di procedimenti di spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi.

300 fr./ha x superficie interessata in ha

c.
Apparecchi per lo spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi non conformi ai requisiti tecnici

300 fr. per apparecchio inadeguato impiegato

La riduzione è applicata soltanto se la lacuna sussiste dopo il termine suppletivo

2.4 Contributi per la biodiversità: contributi per la qualità

2.4.1
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per la qualità del livello qualitativo I (CQ I) e del livello qualitativo II (CQ II). I CQ I e CQ II sono ridotti in base al tipo di superficie per la promozione della biodiversità (art. 55) della superficie interessata o degli alberi interessati.
2.4.2
Qualora si riscontrino contemporaneamente più lacune per un tipo di superficie per la promozione della biodiversità nello stesso livello qualitativo, le riduzioni non sono cumulabili. Si considera solo la lacuna con la maggior riduzione. Fanno eccezione i numeri 2.4.19-2.4.24.
2.4.3
Qualora non siano adempiute le esigenze del livello qualitativo I (Q I) sulle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (Q II) secondo i numeri 2.4.6-2.4.11, 2.4.17 e 2.4.20, vengono azzerati i CQ II nell'anno di contribuzione e inoltre vengono ridotti i CQ I in base alla lacuna del livello qualitativo I.
2.4.4
In caso di recidiva le superfici per la promozione della biodiversità non sono più computate sulla quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo il numero 2.2.4.
2.4.5
In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.
2.4.5a
Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 100a.
2.4.5b
Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non sono versati CQ I e CQ II.
2.4.5c
In caso di un'eccessiva presenza di piante problematiche sulle superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i o k i CQ I sono ridotti soltanto se la lacuna sussiste allo scadere del termine fissato per ovviarvi.
2.4.6
Prati sfruttati in modo estensivo

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 1.1)

200 % x CQ I

b.
Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 1.1)

300 % x CQ I

c.
Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 1.2)

Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

d.
Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5)

200 % x CQ II

2.4.7
Prati sfruttati in modo poco intensivo

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 2.1)

200 % x CQ I

b.
Q I: superfici non concimate con concimi aziendali o
compost o / e concimate con più di 30 kg di azoto disponibile o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 2.1)

300 % x CQ I

c.
Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 2.2)

Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

d.
Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5)

200 % x CQ II

2.4.8
Pascoli sfruttati in modo estensivo

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4
n. 3.1)

200 % x CQ I

b:
Q I: impiego di concimi supplementari o di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 3.1)

300 % x CQ I

c.
Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure
presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 3.2)

Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

d.
Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5)

200 % x CQ II

2.4.9
Pascoli boschivi

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4
n. 4.1)

200 % x CQ I

b.
Q I: superfici concimate senza autorizzazione o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 4.1)

300 % x CQ I

c.
Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure
presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 4.2)

Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

d.
Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5)

200 % x CQ II

2.4.10
Terreni da strame

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima del 1° settembre o non effettuato almeno ogni tre anni (art. 57, 58, all. 4 n. 5.1; art. 21 OTerm)

200 % x CQ I

b.
Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 5.1)

300 % x CQ I

c.
Q II: presenza di un numero insufficiente di piante
indicatrici
per Q II (art. 59, all. 4 n. 5.2)

Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

d.
Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5)

200 % x CQ II

2.4.11
Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri; mancanza di
cura del boschetto: ogni terzo della superficie almeno ogni
8 anni; sfalcio della fascia inerbita non effettuato almeno
ogni 3 anni; sfalcio più precoce rispetto alla data di sfalcio, pascolo su prati da sfalcio con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo su
prati da sfalcio al di fuori del periodo autorizzato; pascolo
su pascoli perenni prima della data di sfalcio (art. 57, 58,
all. 4 n. 6.1)

200 % x CQ I

b.
Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 6.1)

300 % x CQ I

c.
Q II: presenza di specie non indigene di arbusti e alberi;
meno di 5 diverse specie indigene di arbusti e alberi ogni 10 m; meno del 20 % di arbusti spinosi nella fascia di arbusti o nessun albero tipico del paesaggio ogni 30 m; larghezza, fascia inerbita esclusa, inferiore a 2 m

Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per le siepi che adempiono le esigenze

d.
Q II: più di 2 sfalci all'anno della fascia inerbita; il secondo sfalcio è effettuato meno di 6 settimane dopo il primo sfalcio, pascolo prima del 1° settembre (all. 4 n. 6.2 e 6.2.5) oppure uso di falciacondizionatrici per lo sfalcio della fascia inerbita (art. 59 cpv. 5)

200 % × CQ II

2.4.12
Prati rivieraschi

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio
annuale o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli
all'interno del periodo autorizzato nonché al di fuori del
periodo autorizzato; larghezza massima di 12 m superata
(art. 57, 58, all. 4 n. 7.1)

200 % x CQ I

b.
Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 7.1)

300 % x CQ I

2.4.13
Maggesi fioriti

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata
(art. 57, 58, all. 4 n. 8.1)

200 % x CQ I

b.
Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 8.1)

300 % x CQ I

2.4.14
Maggesi da rotazione

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata
(art. 57, 58, all. 4 n. 9.1)

200 % x CQ I

b.
Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 9.1)

% x CQ I

2.4.15
Fasce di colture estensive in campicoltura

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri, lotta alle malerbe
con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie (art. 57, 58, all. 4 n. 10.1)

200 % x CQ I

b.
Q I: superfici concimate con azoto o impiego di prodotti
fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 10.1)

% x CQ I

2.4.16
Striscia su superficie coltiva

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio
alternato una volta l'anno, sfalcio di pulizia effettuato dopo
il primo anno (art. 57, 58, all. 4 n. 11.1)

200 % x CQ I

b.
Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 11.1)

% x CQ I

2.4.17
Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)

200 % × CQ I

b.
QI: assenza di provvedimenti fitosanitari, impiego di erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età superiore a 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a regola d'arte, superficie computabile combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2)

Nessuna riduzione: versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze

d.
CQ II: diminuzione del numero di alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2.7)

Per albero mancante: 200 % CQ II

2.4.18
Alberi indigeni isolati adatti al luogo

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 58, all. 4 n. 13.1)

200 fr.

b.
Concimazione ai piedi degli alberi per un raggio inferiore a 3 m (all. 4 n. 13.1)

200 fr.

2.4.19
Vigneti con biodiversità naturale

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q I: inadempimento di condizioni e oneri; lavorazione del suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; sfalcio alternato non effettuato ogni seconda corsia a distanza di almeno 6 settimane; quota di graminacee di prati grassi e tarassaco superiore al 66 %; uso di frantumatrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1)

Ogni lacuna: 500 fr.

b.
Q I: concimazione non soltanto sotto i ceppi, impiego di prodotti fitosanitari (tranne gli erbicidi sotto i ceppi), impiego di pesticidi non biologici e non della classe N contro insetti, acari e funghi (art. 57, all. 4 n. 14.1)

Ogni lacuna: 1000 fr.

c.
Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 14.2)

Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici o strutture

2.4.20
Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento degli oneri in base a esigenze specifiche
(art. 58, all. 4 n. 16.1)

200 fr.

2.4.21
...
2.4.22
Fossati umidi, stagni, pozze

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri;
larghezza della fascia tampone inferiore a 6 m;
impiego di concimi o prodotti fitosanitari;
non appartenente alla superficie dell'azienda
(all. 1 n. 3.1 e 3.2.1)

Ogni lacuna: 200 fr.

2.4.23
Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri;
larghezza della fascia tampone inferiore a 3 m, cura non effettuata ogni 2-3 anni, cura effettuata durante il periodo di vegetazione;
impiego di concimi o prodotti fitosanitari
(all. 1 n. 3.1 e 3.2.2)

Ogni lacuna: 200 fr.

2.4.24
Muri a secco

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri;
larghezza della fascia tampone inferiore a 50 cm;
impiego di concimi o prodotti fitosanitari
(all. 1 n. 3.1 e 3.2.3)

Ogni lacuna: 200 fr.

2.4.25
Cereali in file distanziate

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Q I: Inadempimento di condizioni e oneri
(art. 57, 58, all. 4 n. 17)

200 % × CQ I

2.4a Contributi per la biodiversità: contributo per l'interconnessione

2.4a.1
Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro dei progetti d'interconnessione regionali. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.4a.2 e 2.4a.3.
2.4a.2
Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri del progetto d'interconnessione regionale approvato dal Cantone comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
2.4a.3
In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
2.4a.4
In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano i contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.
2.4a.5
Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 100a.
2.4a.6
Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non vengono versati contributi per l'interconnessione.

2.5 Contributo per la qualità del paesaggio

2.5.1
Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro degli accordi contrattuali inerenti al progetto. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.5.2 e 2.5.3.
2.5.2
Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
2.5.3
In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
2.5.4
In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.

2.5a Contributi per l'agricoltura biologica

2.5a.1
Le riduzioni avvengono:
a.
mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2-2.5a.5;
b.
mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.5a.6-2.5a.10.
I punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2-2.5a.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l'agricoltura biologica.
Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.5a.2-2.5a.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.5a.6-2.5a.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.
Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.5a.6-2.5a.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.
Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.5a.2-2.5a.10) e i punti PER
(n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA (n. 2.9.10-2.9.14) si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l'agricoltura biologica nell'anno di contribuzione.
In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l'agricoltura biologica.
Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.5a.3 lettera g e 2.5a.10.
2.5a.2
Aspetti generali

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Insieme dell'azienda non gestito biologicamente
(art. 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica [RS 910.18;
O sull'agricoltura biologica])

110 punti

b.
Scambio di superfici con aziende non biologiche
(art. 6 O sull'agricoltura biologica)

Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti

c.
Azienda biologica non riconosciuta (art. 7 cpv. 5 e 6 O sull'agricoltura biologica)

110 punti

d.
Autorizzazione per una riconversione graduale non disponibile, oneri del piano di riconversione (scadenze, produzione parallela) non adempiuti (art. 9 O sull'agricoltura biologica)

110 punti

e.
Attività sottoposta a procedura di controllo
non delimitata dalle altre attività attraverso un
flusso delle merci separato/una contabilità separata
(art. 5 cpv. 2, all. 1 n. 8.6 O sull'agricoltura biologica)

30 punti

f.
Mancata notifica delle nuove superfici
di conversione (all. 1 n. 1.1.6 O sull'agricoltura
biologica)

Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti

2.5a.3
Produzione vegetale

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Inadempimento della PER da parte del fornitore di concime aziendale (art. 12 cpv. 6 O sull'agricoltura biologica)
Apporto < 2 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)
Apporto > 2 UBGF



10 punti

30 punti

b.
Quantità massima di sostanze nutritive sparse non rispettata (2,5 UBGF/ha superficie concimabile
(art. 12 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)

20 punti per superamento di 0,1 UBGF fino a 3 UBGF

110 punti se superiore a 3 UBGF

c.
Impiego di concimi azotati non autorizzati:
applicazione da parte del personale dell'azienda o
su suo incarico (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura
biologica)

110 punti

d.
Impiego di concimi non autorizzati (diversi da
quelli azotati): applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 12 cpv. 2
O sull'agricoltura biologica)

30 punti

e.
Immagazzinamento di concimi non autorizzati, tuttavia comprovatamente non impiegati
(all. 1 n. 8.6.2 O sull'agricoltura biologica)

30 punti

f.
Impiego di concime autorizzato in maniera non conforme alle prescrizioni d'applicazione
(art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e
all. 2 dell'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica [RS 910.181; O DEFR sull'agricoltura biologica])

5 punti

g.
Apporto di prodotti ottenuti dalla fermentazione
non conforme alle disposizioni d'ordinanza (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 2 O DEFR sull'agricoltura biologica)

5 punti

h.
Impiego di ammendanti del suolo o compost non autorizzati (art. 12 cpv. 2 e 5 O sull'agricoltura biologica)

15 punti

i.
Immagazzinamento di ammendanti del suolo o compost non autorizzati (all. 1 n. 8.6.2
O sull'agricoltura biologica)

15 punti

j.
Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati
secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica; applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 11
cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)

10 punti/ara, min. 60 punti

k.
Applicazione errata dei prodotti fitosanitari autorizzati secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (art. 11 cpv. 2
O sull'agricoltura biologica)
Indicazione mancante, concentrazione troppo alta
Inadempimento del termine d'attesa
Superamento della concentrazione massima di Cu



5 punti

30 punti

30 punti

l.
Immagazzinamento di prodotti fitosanitari non autorizzati (art. 11 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 1 n. 8.6.2 O DEFR sull'agricoltura biologica)

30 punti

m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o
prodotti per il disseccamento, applicazione da
parte del personale dell'azienda (art. 11 cpv. 4
O sull'agricoltura biologica)

110 punti

n.
Indicazioni sul metodo di applicazione del prodotto fitosanitario e inventario degli acquisti di prodotti
fitosanitari mancanti o incompleti (all. 1 n. 2.2
O sull'agricoltura biologica)

100 fr. per documento

2.5a.4
Sementi e materiale vegetale

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Registro di sementi e materiale vegetale incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 2.2
O sull'agricoltura biologica)

50 fr. per documento

Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente

b.
Impiego di sementi non biologiche, non conciate, di materiale vegetativo di moltiplicazione di livello 2 (norma bio) senza autorizzazione eccezionale e non indicato su OrganicXseeds per gruppi di varietà per cui non è più disponibile un'offerta biologica (art. 13 O sull'agricoltura biologica)

10 punti

Impiego di sementi non biologiche, conciate o di tuberi-seme non biologici, conciati (art. 13 O sull'agricoltura biologica)

30 punti

Immagazzinamento di sementi non biologiche, conciate o di tuberi-seme non biologici, conciati (art. 13 O sull'agricoltura biologica)

15 punti

Impiego di materiale vegetale non biologico per la coltivazione a titolo lucrativo (art. 13 O sull'agricoltura biologica)

30 punti (15 punti per quantità piccole fino a 100 piantine/bulbi)

Impiego di sementi geneticamente modificate o di piante transgeniche (art. 13 O sull'agricoltura biologica)

110 punti

2.5a.5
Colture speciali, funghi, raccolta di piante selvatiche

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Vegetali coltivati in idrocoltura (art. 10 cpv. 2
O sull'agricoltura biologica)

15 punti

b.
Sterilizzazione del suolo tramite vapore al di fuori dell'orticoltura protetta e della produzione di
piantine (art. 11 cpv. 1 lett. d O sull'agricoltura biologica)

5 punti/ara, max. 30 punti

c.
Funghi; composizione iniziale del substrato non corretta e flusso delle merci non rintracciabile,
impiego di elementi del substrato non autorizzati
(art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all.
2 n. 2 O DEFR sull'agricoltura biologica)

10 punti

d.
Raccolta di piante selvatiche: esigenze non adempiute (art. 14 O sull'agricoltura biologica)

10 punti

2.5a.6
Detenzione di animali: aspetti generali

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Elenco dell'effettivo di animali o giornale dei trattamenti incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili (art. 16d cpv. 4, all. 1 n. 3.3 lett. e O sull'agricoltura biologica)

50 fr. per documento

b.
Attuazione di provvedimenti zootecnici non
ammessi (art. 16e O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e

1 punto/animale, min. 15 punti, max. 60 punti

c.
Somministrazione profilattica di medicamenti; iniezione di ferro (art. 16d cpv. 3 lett. c e d
O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr.,
e 10 punti

d.
...

e.
Termini d'attesa raddoppiati non rispettati
(art. 16d cpv. 8 O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti

f.
Periodi di riconversione dopo l'uso di medicamenti non rispettati (art. 16d cpv. 9 O sull'agricoltura
biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti

g.
Impiego di sostanze ausiliarie non ammesse
(art. 15 cpv 2 O sull'agricoltura biologica e all. 8
O DEFR sull'agricoltura biologica)

100 fr. e 10 punti

h.
Termini d'attesa dopo l'acquisto dell'animale non rispettati (art. 16 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti

i.
Trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 3
O sull'agricoltura biologica)

110 punti

j.
Acquisto di animali ottenuti da trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 4 O sull'agricoltura
biologica)

UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e

30 punti

k.
Sincronizzazione ormonale del calore
(art. 16d cpv. 3 lett. c O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti

l.
Provenienza degli animali non conforme all'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16f
O sull'agricoltura biologica)
Nessun contratto per animali non da allevamento biologico

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti

200 fr. e 0 punti, recidiva 10 punti

m.
Impiego di alimenti per animali non conformi alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura
biologica (art. 16a cpv 1 O sull'agricoltura
biologica e art. 4abis e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 100 fr., min. 200 fr. e
15 punti (minerali 10 punti);
max. 5000 fr. lettere m-o

n.
Immagazzinamento di alimenti per animali e/o minerali non conformi alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16a cpv. 1 O sull'agricoltura biologica e art. 4abis e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica)

0 punti: in caso di recidiva 200 fr. e 10 punti

o.
Superamento della quota massima di alimenti per animali provenienti da coltivazione non biologica
(art. 16a cpv. 4 e 6 O sull'agricoltura biologica)

Superamento <1 %: nessuna riduzione alla prima constatazione

Fino al 5 %: UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti

Superamento >5 %: UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 200 fr.,
min. 400 fr. e
30 punti;

max. 5000 fr. lettere m-o

p.
Superamento della quota massima di alimenti per animali provenienti da un'azienda in conversione
(art. 16a cpv. 5 O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti

q.
Quota di foraggio grezzo per i ruminanti
inferiore al 60 % (art. 16b cpv. 1 O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti

r.
Durata di foraggiamento minima con latte non alterato non rispettata (art. 16b cpv. 2 O sull'agricoltura biologica, art. 4abis e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

s.
Quota di cereali e leguminose a granelli negli
alimenti per pollame inferiore al 65 %
(art. 16b cpv. 3 O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

t.
Impiego di alimenti per animali contenenti OGM
(art. 3 lett. c O sull'agricoltura biologica)
Manca la prova che nell'intera azienda non sono
stati impiegati organismi geneticamente modificati
e rispettivi prodotti derivati

UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 5 punti per UBG, min. 30 punti

30 punti: riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente

u.
Animali tenuti in stabulazione fissa (art. 15a
O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

v.
Animali giovani per più di 1 settimana in box individuali (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura
biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura
biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

2.5a.7
Detenzione di animali: esigenze specifiche dei suini

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Verri non tenuti in gruppo (art. 15 cpv. 2
O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

b.
Suinetti tenuti in flat-deck o in gabbie apposite
(art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e
all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

c.
Suini non alimentati con foraggio grezzo
(art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e
all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

d.
Superficie totale (stalla e area d'uscita) non
rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica
e all. 6 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

2.5a.8
Detenzione di animali: esigenze specifiche del pollame

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Esigenze specifiche del pollame non adempiute
(art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e
all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

b.
Densità d'occupazione non rispettata
(art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e
all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

c.
Superficie pascolativa non rispettata
(art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e
all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

d.
Età minima di macellazione non rispettata
(art. 16g O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

2.5a.9
Detenzione di animali: esigenze specifiche di altre specie animali

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Altre specie animali: esigenze non adempiute
(art. 39c O sull'agricoltura biologica, all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

b.
Esigenze URA capretti/agnelli d'età inferiore a
1 anno non adempiute (art. 15 cpv. 2
O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR
sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti

c.
Allevamento all'aperto di daini, cervi e bisonti

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto per UBG e giorno mancante, min. 10 punti, max. 30 punti

d.
Api: ordinanza sull'agricoltura biologica non adempiuta (art. 16h O sull'agricoltura biologica)

100 fr. e 5 punti

e.
Animali per hobby: esigenze non adempiute
(art. 6 O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, max. 15 punti

2.5a.10
Detenzione di animali: estivazione biologica, transumanza

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Estivazione su alpe non biologico (art. 15b
O sull'agricoltura biologica) o articoli 26-34 OPD
non adempiuti

0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti

b.
Pascoli comunitari: nessun pascolo biologico
separato o nessun contratto per l'impiego di
sostanze ausiliarie disponibile (art. 15b
O sull'agricoltura biologica)

0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti

2.6 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

2.6.1
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dal contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari sulla superficie interessata.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.
Se durante la durata d'impegno di quattro anni viene notificata, per la prima volta, la rinuncia all'ulteriore partecipazione per una superficie di cui all'articolo 100 capoverso 3, non vengono versati contributi nell'anno di contribuzione. A partire dalla seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione nella durata d'impegno, la notifica di rinuncia è considerata una prima infrazione delle condizioni e oneri.
2.6.2
Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 68)

200 % dei contributi

2.6.3
Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 69)

200 % dei contributi

2.6.4
Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 70)

200 % dei contributi

2.6.5
Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71)

200 % dei contributi

2.6.6
Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71a)

200 % dei contributi

2.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce per organismi utili

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per strisce per organismi utili sulla superficie interessata.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71b)

200 % dei contributi

2.7a Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

2.7a.1
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.
2.7a.2
Contributo per una copertura adeguata del suolo

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71c)

200 % dei contributi

2.7a.3
Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71d)

200 % dei contributi

2.7b Contributo per misure per il clima: contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per l'impiego efficiente dell'azoto sulla superficie interessata.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e)

200 % dei contributi

2.7c Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita per l'intera superficie inerbita dell'azienda o mediante la detrazione di un importo forfettario.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto dall'UFAG, lacunoso, mancante, errato o inutilizzabile (all. 5 n. 3.1); dati sugli animali non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 71f, 71g, all. 5 n. 2-4); superfici permanentemente inerbite, prati temporanei e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 71f, 71g, all. 5 n. 2-4); rese delle superfici impiegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3); foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1.1); indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5); razione computabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71g cpv. 2); indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5)

200 fr.

Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi

b.
Razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti in azienda composta per meno del 90 per cento della SS da foraggio di base (art. 71g cpv. 1, all. 5 n. 1) o quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli non rispettata (art. 71g cpv. 1, all. 5 n. 1.2)
120 % dei contributi

2.8 ...

2.9 Contributi per il benessere degli animali

2.9.1
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l'articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA, URA e per il pascolo applicando la formula seguente:
somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.
Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.
2.9.2
Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una la-cuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali. Gli importi forfettari sono raddoppiati alla prima recidiva e quadruplicati dalla seconda in poi.
2.9.2a
Se manca la documentazione dell'uscita di cui al numero 2.9.4 lettera d o se secondo la documentazione l'uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2b
Se manca la documentazione dell'uscita di cui al numero 2.9.3 lettera r o se secondo la documentazione l'uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessati sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2c
Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.4 lettera d non risulta l'uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.4 lettera e.
2.9.2d
Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.3 lettera r non risulta l'uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.3 lettera p.
2.9.2e
Se manca la documentazione dell'uscita di cui al numero 2.9.5 lettera d o se secondo la documentazione l'uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2f
Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.5 lettera d non risulta l'uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.5 lettera e.
2.9.3
SSRA

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Non tutti gli animali tenuti in gruppo, deroghe non ammesse (art. 74 cpv. 1 lett. a, all. 6 lett. A n. 1.4)

Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.5-2.6)

Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.5)

Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.4)

Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.3)

Conigli (all. 6 lett. A n. 6.6 e 6.7)

Meno del 10 % degli animali: 60 punti

10 % degli animali o oltre: 110 punti

b.
Intensità della luce diurna naturale o della luce totale nella stalla inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c) (all. 6 lett. A n. 7.2)

Tutti gli animali

Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta: 10 punti

Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti

c.
Area di abbeveraggio o di foraggiamento non provvista di un rivestimento o gli animali della specie suina hanno accesso al foraggio durante la notte se l'area di foraggiamento è utilizzata anche come area di riposo (art. 74 cpv. 1 lett. b)

Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.3)

Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.2)

Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.2)

Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.2)

110 punti

d.
Gli animali non hanno in permanenza accesso a due diverse aree conformi alle prescrizioni SSRA, deroghe alle esigenze non ammesse (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 1.1 e 1.2)

Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.4)

Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1 e 3.4)

Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 e 4.3)

Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.3)

Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1)

Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7)

Meno del 10 % degli animali: 60 punti

10 % degli animali o oltre: 110 punti

e.
Presenza di lettiera scarsa o lettiera inesistente, lettiera inadeguata (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 1.3)

Animali della specie bovina: area di riposo con stuoie (all. 6 lett. A n. 2.2)

Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1)

Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1)

Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5 e 5.3)

Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1)

Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.8)

Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa: 10 punti

Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa: 40 punti.

Lettiera conforme alle esigenze SSRA inesistente: 110 punti

f.
Il giaciglio disponibile o la stuoia non è conforme alle esigenze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b)

Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.2)

Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1)

Conigli (all. 6 lett. A n. 6.3 e 6.5)

Meno del 10 % del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 60 punti

10 % e oltre del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 110 punti

g.
Durante il foraggiamento gli animali sono disturbati dai loro simili (art. 74 cpv. 1 lett. b)

Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.3)

110 punti

h.
Area di riposo perforata (art. 74 cpv. 1 lett. b)

Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1)

110 punti

i.
La conigliera non è conforme alle esigenze (art. 74 cpv. 1 lett. b)

Conigli: distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate inferiore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 6.2); per le coniglie madri non per tutte le figliate vi è un nido conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 6.3); box per animali giovani inferiore a 2 m2 (all. 6 lett. A n. 6.4); superficie minima non raggiunta (all. 6 lett. A n. 6.5)

110 punti

j.
I polli da ingrasso e i tacchini dal 10° giorno di vita non hanno a disposizione un numero sufficiente di posatoi sopraelevati conformi alle esigenze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b)

Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.3 e 7.4);

60 punti

k.
Possibilità di ritirarsi insufficienti per i tacchini (art. 74 cpv. 1 lett. b)

Pollame da reddito, solo tacchini (all. 6 lett. A n. 7.4)

10 punti

l.
Non tutti gli animali sono ingrassati almeno per 30 giorni

Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 74 cpv. 3)

60 punti

m.
La superficie del suolo, quella laterale o la larghezza delle aperture dell'ACE non sono conformi alle esigenze

Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)

Differenza inferiore al 10 %: 60 punti

Differenza del 10 % o oltre: 110 punti

n.
L'ubicazione delle aperture dell'ACE non è conforme alle esigenze

Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.9)

110 punti

o.
ACE non coperta

Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)

60 punti

p.
Accesso giornaliero all'ACE non comprovato

Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7)

4 punti per giorno mancante

q.
Gli animali non hanno accesso durante tutto il giorno all'ACE

Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.6)

60 punti

r.
La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze

Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6)

200 fr.

2.9.4
URA

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
La superficie di uscita non è conforme alle esigenze generali

Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.3)

110 punti

b.
Punti fangosi non recintati o aree di foraggiamento e di abbeveraggio non provviste di un rivestimento

Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.2)

Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.4)

10 punti

c.
Rete parasole dal 1° novembre al 28 febbraio.

Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.5)

10 punti

d.
La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze

Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6 nonché lett. B n. 1.6 e 4.3)

200 fr.

Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali

e.
Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti

Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6)

1.5.-31.10.: 4 punti per giorno mancante

1.11.-30.4.: 6 punti per giorno mancante

Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2)
Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)

4 punti per giorno mancante

f.
Superficie di uscita non acccessibile in permanenza o nessuna detenzione permanente all'aperto

Animali della specie bovina e bufali, solo animali di sesso maschile e animali di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni (all. 6 lett. B n. 2.2)

Cervi (all. 6 lett. B n. 5.1)

Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.1)

110 punti

g.
Nei giorni con uscita al pascolo gli animali delle specie ovina e caprina coprono meno del 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Nei giorni con uscita al pascolo agli animali della specie bovina e ai bufali nonché agli animali della specie equina non è concessa la superficie minima di pascolo

Tutte le categorie di animali, escluso il pollame da reddito e gli animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, 5.3 e 6.2)

60 punti

h.
Superficie di uscita troppo piccola

Animali della specie bovina (all. 6 lett. B n. 2.7)

Animali della specie equina (all. 6 lett. B n. 2.8)

Animali della specie caprina (all. 6 lett. B n. 2.9)

Animali della specie ovina (all. 6 lett. B n. 2.10)

Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.3)

Differenza inferiore al 10: 60 punti

Differenza del 10 % o oltre: 110 punti

i.
Gli animali al pascolo dispongono di troppo poche possibilità di rifugio

Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.5)

Troppo poche: 10 punti

Inesistenti: 110 punti

j.
Gli animali sono ingrassati per meno di 56 giorni

Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 75 cpv. 4)

60 punti

k.
La superficie del suolo e quella laterale o la larghezza delle aperture dell'ACE non sono conformi alle esigenze

Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)

Differenza inferiore al 10 %: 60 punti

Differenza del 10 % o oltre: 110 punti

l.
Superficie del suolo nell'ACE (intera superficie) non sufficientemente ricoperta da una lettiera adeguata

Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)

Presenza di lettiera scarsa: 10 punti

Presenza di lettiera troppo scarsa: 40 punti

Lettiera inesistente: 110 punti

m.
Gli animali hanno accesso all'ACE non durante tutto il giorno o non ricevono il numero minimo di ore di pascolo al giorno oppure l'ACE non è ricoperta

Pollame da reddito (all. 6 lett. 4.1B n. 4.1)

60 punti

2.9.5
Contributo per il pascolo per animali della specie bovina e bufali

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Una o più categorie di animali della specie bovina e i bufali, per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo, non adempiono le esigenze di cui all'articolo 75 capoverso 1 o nello stesso anno non ricevono alcun contributo URA (riduzione di 110 punti)

Animali della specie bovina e bufali (art. 75a cpv. 4)

60 punti

b.
Rete parasole dal 1° novembre al 28 febbraio

Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.5)

10 punti

c.
La superficie di uscita non è conforme alle esigenze generali

Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.3)

110 punti

d.
La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze

Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.6)

200 fr.

Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali

e.
Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti

Animali della specie bovina
e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.3, 2.5 e 2.6 nonché C n. 2.1)

1.5.-31.10.: 4 punti per giorno mancante

1.11.-30.4.: 6 punti per giorno mancante

f.
Nei giorni con uscita al
pascolo gli animali coprono meno del 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli

Animali della specie bovina
e bufali (all. 6 lett. C n. 2.2)

Meno del 70 %:
60 punti

Meno del 25 %:
110 punti

g.
Superficie di uscita troppo piccola

Animali della specie bovina
e bufali (all. 6 lett. B n. 2.7)

Differenza inferiore al 10 %: 60 punti

Differenza del 10 % o oltre: 110 punti

2.9.6
Progetti per l'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento dei requisiti per i contributi per il benessere degli animali o delle deroghe autorizzate dall'UFAG (art. 76a)

Riduzione analoga ai
n. 2.9.1-2.9.4

2.10 Contributi per l'efficienza delle risorse

2.10.1
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per l'efficienza delle risorse.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
2.10.2
Impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante sono ugelli per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3)

Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.

b.
Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3)

Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

2.10.3
Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export» 295 nella Guida «Suisse-Bilanz» (all. 6a n. 4)

200 fr.

Riduzione del 200 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo

b.
Superamento del valore limite di proteina grezza specifico dell'azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) dell'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5)
Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbisogno degli animali (art. 82c cpv. 1)
Mancato utilizzo, nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso, di almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, rappresenta meno del 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso (art. 82c cpv. 2)

200 % dei contributi

295 Le versioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

2.11 Prescrizioni rilevanti per l'agricoltura secondo la legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio

2.11.1
In caso di infrazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, i contributi sono ridotti se l'infrazione è in relazione alla gestione dell'azienda. Le infrazioni devono essere stabilite mediante una decisione definitiva, almeno mediante una decisione dell'autorità esecutiva competente. Se si tratta di un'infrazione nell'ambito della PER e i contributi sono ridotti in base ad essa, queste riduzioni hanno la priorità. Sono escluse riduzioni doppie.
2.11.2
Le riduzioni vengono irrogate indipendentemente dalla portata della sanzione penale ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio. Conformemente all'articolo 183 LAgr, tutte le decisioni passate in giudicato che possono determinare riduzioni vanno notificate al servizio cantonale dell'agricoltura e, su richiesta, all'UFAG e all'UFAM.
2.11.3
La riduzione ammonta a 1000 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei pagamenti diretti, tuttavia al massimo a 6000 franchi.
2.11.4
Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.

3 Riduzione dei pagamenti diretti per le aziende d'estivazione e
le aziende con pascoli comunitari

3.1 Aspetti generali

3.1.1
I contributi d'estivazione sono ridotti secondo i numeri 3.2-3.6. I contributi d'estivazione per ovini, eccetto pecore munte, permanentemente sorvegliati o estivati su pascoli da rotazione sono ridotti secondo il numero 3.7. Tutti i contributi nella regione d'estivazione sono ridotti secondo il numero 3.10.

3.2 Indicazioni non veritiere

3.2.1
Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98)

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
0-5 %, al massimo 1 UBG

Nessuna

b.
Oltre 5-20 % o oltre 1 UBG, tuttavia
al massimo 4 UBG

20 %,
max. 3000 fr.

c.
Oltre il 20 % o oltre 4 UBG,
nonché in caso di recidiva

50 %,
max. 6000 fr.

3.2.2
Indicazioni non veritiere concernenti le superfici (art. 38 e 98)

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
0-10 %

Nessuna

b.
Oltre il 10-30 %

20 %,
max. 3000 fr.

c.
Oltre il 30 %

50 %,
max. 6000 fr.

3.2.3
Indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo (art. 36, 37 e 98)

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Fino a 3 giorni

Nessuna

b.
4-6 giorni

20 %,
max. 3000 fr.

c.
Oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva

50 %,
max. 6000 fr.

3.2.4
Il Cantone può diminuire in maniera adeguata la riduzione di cui al numero 3.2.3 se le indicazioni non veritiere non concernono l'intero effettivo di animali estivato.

3.3 Intralcio ai controlli

3.3.1
In caso di intralcio ai controlli o minacce i contributi sono ridotti del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.
3.3.2
Il rifiuto dei controlli implica l'esclusione dai contributi.

3.4 Inoltro della domanda

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento

a.
Inoltro tardivo della domanda: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98-100)

Prima constatazione

Prima e seconda recidiva

Dalla terza recidiva

200 fr.

400 fr.
100 % dei contributi interessati

b.
Inoltro tardivo della domanda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98-100)

100 % dei contributi interessati

c.
Domanda incompleta o lacunosa (art. 98-100)

Termine per completamento o correzione

3.5 Documenti e registrazioni

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate.

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30)

Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)

Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione

Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2)

Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34)

Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)

Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)

Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)

Piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone mancante (art. 47b cpv. 4)

200 fr. per documento mancante o lacunoso oppure per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr.

3.6 Condizioni di gestione

3.6.1
Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.
3.6.2
Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione solo del 5 per cento.
3.6.3
La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo non si applica in caso di recidiva.

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Gestione non adeguata né rispettosa dell'ambiente (art. 26)

10 %

b.
Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 27)

10 %

c.
Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e controllati almeno
una volta alla settimana (art. 28)

10 %

d.
Assenza di misure per far fronte all'avanzamento del bosco e all'abbandono
(art. 29 cpv. 1)

10 %

e.
Utilizzo delle superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (art. 29 cpv. 2)

10 %

f.
Gestione delle superfici che rientrano nella protezione della natura non conforme alle prescrizioni (art. 29 cpv. 3)

10 %

g.
Apporto di concimi non prodotti sull'alpe senza autorizzazione
(art. 30 cpv. 1)

15 %

h.
Impiego di concimi minerali azotati o concimi liquidi
non prodotti sull'alpe (art. 30 cpv. 2)

15 %

i.
Apporto non autorizzato di foraggio grezzo per situazioni eccezionali dovute
alle condizioni meteorologiche (art. 31 cpv. 1)

10 %

j.
Apporto non autorizzato di foraggi essiccati in aziende con vacche da latte, capre munte o pecore munte (art. 31 cpv. 2)

10 %

k.
Apporto non autorizzato di foraggi concentrati in aziende con vacche da latte, capre munte o pecore munte (art. 31 cpv. 2)

10 %

l.
Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati ai suini
(art. 31 cpv. 3)

10 %

m.
Elevata presenza di piante problematiche (art. 32 cpv. 1)

10 %

n.
Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 32 cpv. 2)

15 %

o.
Inosservanza delle esigenze e delle indicazioni nel piano di gestione (art. 33)
15 %

15 %

p.
Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 34 cpv. 1, all. 2 n. 4.1.3 e 4.2.2)
10 %
q.
Danni ecologici o gestione inadeguata (art. 34 cpv. 2)

10 %

r.
Inosservanza delle esigenze per la pacciamatura per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problematiche (art. 29 cpv. 4)

10 %

s.
Pacciamatura per il decespugliamento senza autorizzazione; inosservanza degli oneri dell'autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 5-8)

15 %

3.7 Condizioni di gestione per i pascoli destinati agli ovini
con sorveglianza permanente o per i pascoli da rotazione

3.7.1
Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.
3.7.2
Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione solo del 5 per cento.
3.7.3
La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva.
3.7.4
Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Gregge non condotto da un pastore con cani (all. 2 n. 4.1.1)

15 %

b.
Gregge non condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore
(all. 2 n. 4.1.1)

15 %

c.
Pascolo non suddiviso in settori (all. 2 n. 4.1.2)

10 %

d.
...

e.
...

f.
...

g.
Permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo
superiore a due settimane (all. 2 n. 4.1.4)

10 %

h.
Stessa superficie riutilizzata per il pascolo entro quattro settimane
(all. 2 n. 4.1.4)

10 %

i.
...

j.
Scelta e utilizzazione dei rifugi per la notte non effettuate in maniera da evitare danni ecologici (all. 2 n. 4.1.6)

10 %

k.
...

l.
Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi (all. 2 n. 4.1.8)

10 %

m.
Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 4.1.9)

10 %

3.7.5
Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Pascolo non effettuato, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali (all. 2 n. 4.2.1)

15 %

b.
...

c.
...

d.
Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali (all. 2 n. 4.2.3)

10 %

e.
Stesso parco adibito al pascolo per più di due settimane (all. 2 n. 4.2.4)

10 %

f.
Stesso parco riutilizzato come pascolo entro quattro settimane
(all. 2 n. 4.2.4)

10 %

g.
...

h.
...

i.
Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi
(all. 2 n. 4.2.7)

10 %

j.
Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 4.2.8)

10 %

3.7.6
...

3.7a Esigenze relative alla gestione per misure individuali per la protezione del bestiame

3.7a.1
In caso di recidiva le riduzioni sono raddoppiate.
3.7a.2
Inosservanza parziale del piano individuale di protezione del bestiame

Lacuna per punto di controllo

Riduzione

a.
Inosservanza parziale di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)

60 % del contributo supplementare

b.
Inosservanza di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)

120 % del contributo supplementare

3.8 Contributo per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione

3.8.1

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a.
Q II: Inadempimento della durata minima (art. 571)

200 % × CQ II

b.
Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante il periodo obbligatorio

Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici

3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata effettuata la notifica di rinuncia di cui all'articolo 100a.

3.9 Contributo per la qualità del paesaggio

Le disposizioni di cui al numero 2.5 si applicano anche per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari.

3.10 Prescrizioni rilevanti per l'agricoltura secondo la legislazione
sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente e
sulla protezione della natura e del paesaggio nonché sulla
protezione degli animali

3.10.1
Si applicano per analogia i numeri 2.11.1 e 2.11.2.
3.10.2
La riduzione ammonta a 200 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi nella regione d'estivazione, tuttavia al massimo a 2500 franchi.
3.10.3
Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.
3.10.4
Il Cantone può rinunciare alla riduzione alla prima infrazione alle prescrizioni in materia di protezione degli animali sotto il profilo dei requisiti edili se il servizio veterinario cantonale ha fissato un termine per colmare la lacuna.

Allegato 9

(art. 117)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...296

Allegato 1 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Allegato 2 Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione
d'estivazione

Allegato 3 Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti

Allegato 4 Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

Allegato 4a Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

Allegato 5 Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

Allegato 6 Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli
animali

Allegato 6a Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento
scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Allegato 7 Aliquote dei contributi

Allegato 8 Riduzione dei pagamenti diretti

Allegato 9 Modifica di altri atti normativi

296 Le mod. possono essere consultate alla RU 2013 4145.