N.
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Tipo d'impiantoa)
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Procedura
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70.1
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*) Impianto per la produzione di alluminio
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Determinata dal diritto cantonale
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70.2
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Acciaieria
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Determinata dal diritto cantonale
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70.3
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Impianto per la lavorazione di metalli non ferrosi
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Determinata dal diritto cantonale
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70.4
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Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferraglia
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Determinata dal diritto cantonale
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70.5
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Impianto con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all'anno per la sintesi di prodotti chimici
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Determinata dal diritto cantonale
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70.5a
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Impianto con una capacità di produzione superiore a 100 t all'anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici
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Determinata dal diritto cantonale
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70.6
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Impianto con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all'anno per la lavorazione di prodotti chimici secondo i tipi d'impianto n. 70.5 e 70.5a
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Determinata dal diritto cantonale
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70.6a
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...
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70.7
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Deposito di prodotti chimici con una capacità di deposito superiore a 1000 t
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Determinata dal diritto cantonale
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70.8
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Fabbrica di esplosivi e di munizioni
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Determinata dal diritto cantonale
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70.9
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...
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70.10
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Cementificio
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Determinata dal diritto cantonale
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70.10a
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Fabbrica di rivestimenti stradali con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all'anno
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Determinata dal diritto cantonale
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70.11
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Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno
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Determinata dal diritto cantonale
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70.12
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Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all'anno
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Determinata dal diritto cantonale
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70.13
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Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
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Determinata dal diritto cantonale
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70.14
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Fabbrica di pannelli di masonite
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Determinata dal diritto cantonale
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70.15
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Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m3
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Determinata dal diritto cantonale
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70.16
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Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giorno
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Determinata dal diritto cantonale
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70.17
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Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno
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Determinata dal diritto cantonale
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70.18
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Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m3
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Determinata dal diritto cantonale
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70.19
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Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 t al giorno
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Determinata dal diritto cantonale
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70.20
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Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 t all'anno
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Determinata dal diritto cantonale
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70.21
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Macelli, aziende per la lavorazione delle carni e altre aziende per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giorno
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Determinata dal diritto cantonale
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70.22
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Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)
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Determinata dal diritto cantonale
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70.23
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Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale)
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Determinata dal diritto cantonale
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- a)
- Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'UFAM (art. 12 cpv. 3).
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