20.06.2024 - * / In Kraft
04.06.2024 - 19.06.2024
22.03.2024 - 03.06.2024
20.03.2024 - 21.03.2024
15.03.2024 - 19.03.2024
02.03.2024 - 14.03.2024
01.03.2024 - 01.03.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
21.12.2023 - 31.01.2024
02.11.2023 - 20.12.2023
10.10.2023 - 01.11.2023
06.10.2023 - 09.10.2023
30.09.2023 - 05.10.2023
26.09.2023 - 29.09.2023
16.08.2023 - 25.09.2023
28.06.2023 - 15.08.2023
07.06.2023 - 27.06.2023
27.04.2023 - 06.06.2023
20.04.2023 - 26.04.2023
17.04.2023 - 19.04.2023
29.03.2023 - 16.04.2023
17.03.2023 - 28.03.2023
02.03.2023 - 16.03.2023
24.02.2023 - 01.03.2023
15.02.2023 - 23.02.2023
25.01.2023 - 14.02.2023
21.12.2022 - 24.01.2023
16.12.2022 - 20.12.2022
09.12.2022 - 15.12.2022
08.12.2022 - 08.12.2022
23.11.2022 - 07.12.2022
01.11.2022 - 22.11.2022
12.10.2022 - 31.10.2022
27.09.2022 - 11.10.2022
09.09.2022 - 26.09.2022
31.08.2022 - 08.09.2022
17.08.2022 - 30.08.2022
03.08.2022 - 16.08.2022
01.08.2022 - 02.08.2022
29.07.2022 - 31.07.2022
29.06.2022 - 28.07.2022
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10.06.2022 - 28.06.2022
29.05.2022 - 09.06.2022
04.05.2022 - 28.05.2022
27.04.2022 - 03.05.2022
15.04.2022 - 26.04.2022
13.04.2022 - 14.04.2022
25.03.2022 - 12.04.2022
18.03.2022 - 24.03.2022
16.03.2022 - 17.03.2022
04.03.2022 - 15.03.2022
28.02.2022 - 03.03.2022
25.02.2022 - 27.02.2022
14.01.2022 - 24.02.2022
25.10.2021 - 13.01.2022
22.09.2021 - 24.10.2021
25.03.2021 - 21.09.2021
15.10.2020 - 24.03.2021
29.09.2020 - 14.10.2020
02.04.2020 - 28.09.2020
11.02.2020 - 01.04.2020
01.10.2019 - 10.02.2020
01.07.2019 - 30.09.2019
02.04.2019 - 30.06.2019
14.02.2019 - 01.04.2019
21.12.2018 - 13.02.2019
27.09.2018 - 20.12.2018
16.08.2018 - 26.09.2018
26.06.2018 - 15.08.2018
23.05.2018 - 25.06.2018
21.03.2018 - 22.05.2018
22.12.2017 - 20.03.2018
26.09.2017 - 21.12.2017
15.08.2017 - 25.09.2017
24.03.2017 - 14.08.2017
17.11.2016 - 23.03.2017
11.10.2016 - 16.11.2016
23.03.2016 - 10.10.2016
06.10.2015 - 22.03.2016
01.07.2015 - 05.10.2015
02.04.2015 - 30.06.2015
06.03.2015 - 01.04.2015
16.12.2014 - 05.03.2015
12.11.2014 - 15.12.2014
27.08.2014 - 11.11.2014
05.08.2014 - 26.08.2014
20.05.2014 - 04.08.2014
02.05.2014 - 19.05.2014
02.04.2014 - 01.05.2014
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

946.231.176.72

Ordinanza
che istituisce provvedimenti in relazione
alla situazione in Ucraina

del 4 marzo 2022 (Stato 29 giugno 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1;
visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b.
blocco degli averi: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d.
blocco delle risorse economiche: l'impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
e.
dispositivi di comunicazione di uso quotidiano: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;
f.
partner: Paesi o organizzazioni che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza;
g.3
valori mobiliari: le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:
1.
azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,
2.
obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
3.
gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettono di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportano un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
h.
strumenti del mercato monetario: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
i.
servizi di investimento: i servizi e le attività seguenti:
1.
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
2.
esecuzione di ordini per conto dei clienti,
3.
negoziazione per conto proprio,
4.
gestione del portafoglio,
5.
consulenza in materia di investimenti,
6.
assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
7.
collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
8.
qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
j.
sede di negoziazione: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;
k.4
rating del credito: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e consolidato;
l.5
attività di rating del credito: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
m.6
settore dell'energia: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
1.
la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Federazione Russa o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,
2.
la produzione o la distribuzione all'interno della Federazione Russa di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure
3.
la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

4 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

5 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

6 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Sezione 2: Restrizioni commerciali

Art. 27 Armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco

1 È vietato importare dalla Federazione Russa e dall'Ucraina i beni seguenti:

a.
armi da fuoco secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 20 giugno 19978 sulle armi, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni;
b.
esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari secondo gli articoli 5-7a della legge federale del 25 marzo 19779 sugli esplosivi.

2 Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 1 lettera a le armi da caccia e le armi da sport secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b della legge sulle armi che sono indubbiamente riconoscibili come tali e che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento.

7 In vigore fino al 30 giu. 2023 (RU 2022 198).

8 RS 514.54

9 RS 941.41

Art. 310 Beni militari speciali

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni militari speciali di cui all'allegato 3 dell'ordinanza del 3 giugno 201611 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.

2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni militari speciali di cui all'allegato 3 OBDI a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni e ai servizi richiesti alla Svizzera come assistenza dall'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche conformemente all'articolo X paragrafo 7 della Convenzione del 13 gennaio 199312 sulle armi chimiche.13

10 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

11 RS 946.202.1

12 RS 0.515.08

13 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 4 Beni utilizzabili a fini civili e militari

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all'allegato 2 OBDI14:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.15
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 2 OBDI:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.16
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

3 La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nega l'autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.17

14 RS 946.202.1

15 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

16 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

17 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

Art. 5 Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all'allegato 1:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.18
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 1:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.19
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

3 La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.20

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

19 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

Art. 621 Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 e 5

1 I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo gli articoli 4 e 5 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:

a.
esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un'organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
b.
a scopi medici o farmaceutici;
c.
all'esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;
d.
ad aggiornamenti di software;
e.
a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano;
f.
a garantire la sicurezza informatica e la sicurezza delle informazioni per le persone fisiche e giuridiche, le organizzazioni e gli organismi della Federazione Russa, ad eccezione del suo governo e delle società da esso direttamente o indirettamente controllate; o
g.
a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:
1.
effetti personali,
2.
effetti di uso domestico,
3.
mezzi di trasporto o utensili professionali.

2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:22

a.
alla cooperazione tra la Svizzera e la Federazione Russa in ambiti puramente civili;
b.
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c.
alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d.
alla sicurezza marittima;
e.23
alle reti di comunicazione elettronica civile e servizi internet non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
f.
all'uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner; oppure
g.
alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner.

3 La SECO nega l'autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni e i servizi siano destinati:

a.
a un utilizzatore finale militare, una persona fisica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 2;
b.
all'aviazione o all'industria spaziale;
c.
a un'attività destinata al settore energetico, salvo se è consentita conformemente all'articolo 11 capoversi 3-5.24

4 L'obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'articolo 3 OBDI25 si applica anche in caso di deroghe secondo i capoversi 1 e 2.26

21 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

25 RS 946.202.1

26 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Art. 8 Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni secondo gli articoli 4-6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

Art. 9 Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

1 È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato 3 idonei a essere utilizzati nell'aviazione e nell'industria spaziale e destinati a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

2 È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all'allegato 3 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

3 Sono vietate la revisione, la riparazione, l'ispezione, la sostituzione, la modifica o la rettifica di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, destinate a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa se l'attività è in relazione ai beni di cui all'allegato 3.

4 È vietato prestare servizi, compresa l'assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

5 È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni e di cui al capoverso 1 per la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di tali beni, o per i servizi connessi, a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

6 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 marzo 2022, se:

a.
è necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione registrate o costituite a norma del diritto svizzero o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
b.
nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.28

28 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 9a29 Beni e tecnologie per la navigazione marittima

1 La vendita, la messa a disposizione, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni e tecnologie per la navigazione marittima di cui all'allegato 16:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;
b.30
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni e tecnologie:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;
b. 31
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione, al trasporto e al transito dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.32

4 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera a o al divieto di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie di cui al capoverso 1 o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

5 La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.33

29 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

30 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

31 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

32 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

33 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

Art. 9b34 Carboturbi e additivi per carburanti

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione e il trasferimento di carboturbi e additivi per carburanti conformemente all'allegato 19:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.35
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono soggetti ad autorizzazione.

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasferimento, la messa a disposizione, la fabbricazione e l'impiego di tali beni:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa è vietata;
b.36
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina è soggetta ad autorizzazione.

3 La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

34 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

35 Con effetto sino al 26 apr. 2026 (RU 2022 260)

36 Con effetto sino al 26 apr. 2026 (RU 2022 260)

Art. 10 Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale37

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni per la raffinazione del petrolio e per la liquefazione del gas naturale conformemente all'allegato 4 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.38

2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso di beni di cui al capoverso 1.

3 D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all'allegato 4 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall'esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 1139 Beni per il settore energetico

1 È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare, far transitare o trasportare beni di cui all'allegato 5 per il settore energetico a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l'impiego di tali beni.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all'esportazione, al transito e al trasporto di beni o alla fornitura di assistenza tecnica o alla concessione di mezzi finanziari in relazione con beni necessari:

a.40
per il trasporto di petrolio e gas naturale, compresi prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o nello SEE; o
b.
per la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4 I divieti di cui al capoverso 2 non si applicano alle assicurazioni e riassicurazioni a favore di un'impresa costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico russo.

5 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se:

a.
ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente; o
b.
i beni o i servizi sono destinati all'uso esclusivo di organizzazioni possedute o controllate, in tutto o in parte, da un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 11a41 Beni per il rafforzamento dell'industria

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto dei beni per il rafforzamento dell'industria conformemente all'allegato 23 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

2 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o in relazione con la vendita, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni e ai servizi necessari a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure di organizzazioni internazionali.

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe per scopi umanitari ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

41 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 1242 Combustibili fossili solidi

1 Sono vietati l'acquisto di carbone e altri combustibili fossili solidi di cui all'allegato 22 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.

2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego dei beni di cui al capoverso 1.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 12a43 Petrolio greggio e prodotti petroliferi

1 Sono vietati l'acquisto con destinazione in Svizzera, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.

2 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto con destinazione in Svizzera, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

a.
al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 se questi beni sono trasportati soltanto attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
b.
al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari o provenienti dalla Federazione Russa introdotti legalmente in uno Stato membro dell'UE.

43 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 12b44 Servizi in relazione al trasporto a livello mondiale di petrolio greggio e prodotti petroliferi

1 Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, l'intermediazione e i servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa verso Stati al di fuori della Svizzera e dell'UE.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 se questi beni sono trasportati soltanto attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa.

44 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 13 Importazione di beni dai territori designati

1 I beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

2 È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all'importazione di beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 privi di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

Art. 14 Esportazione di beni verso i territori designati

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 7 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

2 È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all'allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6.

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull'ambiente.

5 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione possono essere effettuati senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dal trasferimento o dall'esportazione senza autorizzazione preventiva e ne spieghi dettagliatamente i motivi.

Art. 14a45 Prodotti siderurgici

1 Sono vietati l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 qualora si trovino nella Federazione Russa o siano originari della Federazione Russa.

2 È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

45 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Art. 14b46 Beni di lusso

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasporto e il transito dei beni di lusso di cui all'allegato 18 a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:

a.
necessari per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; o
b.
destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a.

3 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l'esportazione nella Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.47

46 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 14c48 Beni economicamente importanti

1 Sono vietati l'acquisto di beni economicamente importanti per la Federazione Russa di cui all'allegato 20 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.49

2 Sono vietate la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi l'assistenza tecnica e l'intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego dei beni di cui al capoverso 1.50

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai contingenti di merci di cui all'allegato 21.51

48 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

51 In vigore dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260)

Sezione 3: Restrizioni finanziarie

Art. 15 Blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 8.

2 È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria:

a.
per lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile; oppure
b.
per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l'adempimento di missioni ufficiali della Confederazione.52

3bis I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre se la liberazione degli averi o delle risorse economiche bloccati, la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per la fornitura:

a.
di servizi di telecomunicazione nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o tra la Federazione Russa e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE o tra l'Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE da parte di un operatore con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
b.
di risorse correlate e di servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione di cui alla lettera a;
c.
di servizi dei centri di dati in Svizzera e negli Stati membri dello SEE.53

4 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 per permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina.54

5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

a.
prevenire casi di rigore;
b.
rispettare contratti esistenti;
c.
soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
d.55
svolgere attività ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
e.
tutelare interessi svizzeri; oppure
f.
permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina.56

5bis La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 8 necessari per la vendita e il trasferimento fino al 28 ottobre 2022 di diritti di proprietà a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, laddove:

a.
tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'impresa o da un'organizzazione elencate nell'allegato 8; e
b.
il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane congelato.57

6 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022.58

7 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329 e 175-54340, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 28 ottobre 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 27 aprile 2022.59

8 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4‒7.60

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

53 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00, cpv. 3 dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 16 Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all'articolo 15 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO.

2 Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 17 Divieto concernente l'assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali

1 È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Federazione Russa o per gli investimenti in tale Paese.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

a.
agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 5 marzo 2022;
b.61
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per ogni progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera;
c.
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Art. 1862 Divieto di emissione e negoziazione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

1 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell'allegato 9;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell'allegato 9;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

2 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da una delle seguenti emittenti:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 10 e 11;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate negli allegati 10 e 11;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un'impresa o di un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

3 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 12 e 13;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese di cui alla lettera a;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

4 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti:

a.
la Federazione Russa e il suo governo;
b.
la Banca centrale della Federazione Russa;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.

5 È vietato quotare e fornire servizi in sedi di negoziazione per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 19 Divieto di concessione di mutui

1 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1 o 3, dopo il 12 novembre 2014 e fino al 5 marzo 2022.

2 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1−3, dopo il 5 marzo 2022.

3 Sono eccettuati i mutui concessi per:

a.
finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
b.
finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o da Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;
c.63
garantire la liquidità prescritta dalla legge di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell'Unione europea di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell'allegato 9.

4 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all'articolo 18 capoverso 4, dopo il 28 febbraio 2022; sono eccettuati i mutui concessi per:

a.
finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
b.
finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a.

5 Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022 purché:

a.
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
1.
siano stati convenuti prima del 28 febbraio 2022, e
2.
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b.
prima del 28 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.

6 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 5 marzo 2022 purché:

a.
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
1.
siano stati convenuti prima del 5 marzo 2022, e
2.
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b.
prima del 5 marzo 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
c.
all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui nella presente ordinanza.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 2064 Divieto di accettare depositi e valori patrimoniali basati su criptovalute

1 A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale è vietato accettare depositi di cittadini russi, di persone fisiche residenti nella Federazione Russa o di banche, imprese e organizzazioni stabilite nella Federazione Russa se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell'impresa o dell'organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo.

2 A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute è vietato fornire tali servizi a cittadini russi, a persone fisiche residenti in Russia, o a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Russia, se il valore totale dei valori patrimoniali basati su criptovalute della persona fisica o giuridica, dell'impresa o dell'organizzazione per portafoglio, conto o fornitore di servizi di custodia è superiore a 10 000 franchi.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

a.
ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
b.
ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Federazione Russa.

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:

a.
prevenire casi di rigore;
b.
scopi umanitari o scopi di evacuazione;
c.
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
cbis.65il pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d.
svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale;
e.
tutelare gli interessi svizzeri.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

65 Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 2166 Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti

Le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi, da persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono alla SECO aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 22 Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi

1 Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.67

2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.68

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Art. 23 Divieto di vendere valori mobiliari

1 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.69

2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.70

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Art. 2471 Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa

1 Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli averi della Banca centrale della Federazione Russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa, come il National Wealth Fund russo (fondo sovrano russo).

2 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se:

a.
le transazioni sono necessarie per porre fine, al più tardi entro il 4 maggio 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste banche, imprese o organizzazioni prima del 4 marzo 2022 alle ore 18.00; oppure
b.
ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Art. 24a72 Divieto di transazioni con imprese statali

1 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:

a.
una banca, un'impresa o un'organizzazione situata nella Federazione Russa elencata nell'allegato 15;
b.73
una banca, un'impresa o un'organizzazione situata al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui alla lettera a;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un'impresa o di un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

a.74
alle transazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo e Serbia);
b.
alle transazioni relative a progetti energetici al di fuori della Federazione Russa in cui una banca, un'impresa o un'organizzazione elencata nell'allegato 15 è un azionista di minoranza;
c.
alle transazioni effettuate per:
1.
permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile, oppure
2.
permettere lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l'adempimento di missioni ufficiali della Confederazione;
d.75
alle transazioni relative alla fornitura di servizi di telecomunicazione o dei centri di dati oppure alla prestazione di servizi e alla fornitura di apparecchiature necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione, compresa la messa a disposizione di firewall e di servizi di call center per una banca, un'impresa o un'organizzazione elencata nell'allegato 15.

3 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina.

72 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

75 Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 25 Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati

1 È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.

2 È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori designati nonché costituire joint venture con imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

3 È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

4 È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati di cui all'allegato 6.

5 I divieti di cui ai capoversi 1-3 non si applicano alle attività necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6 oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

Art. 26 Divieto di cofinanziamento

1 È vietato investire in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, parteciparvi o contribuirvi in altro modo.

2 In deroga al capoverso 1, d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare la partecipazione a un investimento in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, o un contributo a tali progetti, dopo aver accertato che questa partecipazione all'investimento o questo contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.

Art. 2776 Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria

È vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 2877 Divieto concernente le banconote

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il governo e la Banca centrale della Federazione Russa, o per un uso nella Federazione Russa.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all'esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE se tale vendita, fornitura, esportazione o trasporto è necessario per:

a.
uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o
b.
permettere l'esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale nella Federazione Russa.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 28a78 Divieto di servizi di rating del credito

1 È vietato prestare servizi di rating del credito o fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.

2 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE

78 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 15 apr. 2022 (RU 2022 198).

Art. 28b79 Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell'energia nella Federazione Russa80

1 Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell'energia nella Federazione Russa sono vietate:81

a.
acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell'energia nella Federazione Russa;
b.82
concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell'energia nella Federazione Russa o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;
c.
costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell'energia nella Federazione Russa;
d.
prestare servizi d'investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.

2 D'intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 se le attività:83

a.84
sono necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente o per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure
b.
riguardano una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione operante nel settore dell'energia nella Federazione Russa posseduta da un'impresa o un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE.

79 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 28c85 Divieti di fornire sostegno alle istituzioni pubbliche

1 È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, soprattutto mediante la concessione di mezzi finanziari, assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma della Svizzera a qualsiasi persona giuridica, impresa od organizzazione stabilita in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

a.
ad attività umanitarie, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
b.
ai programmi veterinari e fitosanitari;
c.
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito del reattore sperimentale termonucleare internazionale ITER;
d.
alla cooperazione intergovernativa nell'ambito della Convenzione del 30 novembre 200986 relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e della Convenzione del 16 dicembre 199887 sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone;
e.
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione di impianti nucleari civili, alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
f.
ai programmi di mobilità e scambio per singole persone e a provvedimenti per la promozione di contatti interpersonali;
g.
ai programmi per il clima e l'ambiente che non sono a sostegno della ricerca e dell'innovazione; oppure
h.
alle attività necessarie per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

85 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

86 RS 0.422.10

87 RS 0.424.10

Art. 28d88 Divieti relativi ai trust

1 È vietato stabilire o fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:

a.
cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
b.
persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;
c.
persone giuridiche, imprese od organizzazioni i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b;
d.
persone giuridiche, imprese od organizzazioni sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b o c;
e.
persone giuridiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.

2 ...89

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino svizzero o di uno Stato membro dello SEE o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera in uno Stato membro dello SEE.

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per servizi necessari per:

a.
attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni; o
b.
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
c.90
la gestione di un trust o di istituti giuridici affini il cui scopo è amministrare fondi della previdenza professionale, contratti di assicurazione o piani di azionariato per i dipendenti oppure organizzazioni di utilità pubblica, club sportivi amatoriali o fondi per minorenni e adulti vulnerabili.

88 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

89 Abrogato n. I dell'O del 29 giu. 2022, con effetto dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00, al 31 lug. 2022 (RU 2022 381).

90 Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 28e91 Divieti concernenti i servizi

1 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

a.
ai servizi necessari per avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;
b.
ai servizi destinati all'uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un'impresa o di un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.

3 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per servizi necessari per:

a.
attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni;
b.
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa.

91 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Sezione 4: Ulteriori restrizioni

Art. 29 Divieto di entrata e di transito

1 L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 8.

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), o il DFAE nel quadro della sua competenza di cui all'articolo 38 dell'ordinanza del 15 agosto 201892 concernente l'entrata e il rilascio del visto, può concedere deroghe:

a.
per motivi umanitari comprovati;
b.
se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la situazione in Ucraina; oppure
c.
per tutelare interessi svizzeri.
Art. 29a93 Traffico aereo

1 È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:

a.
per i veicoli aerei di vettori aerei di compagnie aeree della Federazione Russa con una licenza di esercizio o una licenza equivalente rilasciata dalle autorità della Federazione Russa, anche per i veicoli aerei utilizzati da queste imprese nell'ambito di accordi di ripartizione di codici (code sharing) o di accordi di prenotazione di capacità (blocked space);
b.
per i veicoli aerei registrati nella Federazione Russa o che sono di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi nella Federazione Russa;

2 Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:

a.
voli per scopi umanitari;
b.
voli di ricerca e salvataggio;
c.
voli di rimpatrio una tantum di veicoli aerei in leasing con la relativa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
d.
sorvoli e atterraggi in situazioni di emergenza;
e.
voli di aerei militari e altri veicoli aerei di Stato stranieri con autorizzazione (diplomatic clearance) conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 23 marzo 200594 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

3 Previa consultazione degli organi competenti della SECO e del DFAE, l'UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per salvaguardare gli interessi della Svizzera o per altri scopi conformi agli obiettivi della presente ordinanza.

93 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

94 RS 748.111.1

Art. 29b95 Divieti relativi alla pubblicità su alcuni media russi

È vietato commissionare pubblicità o fungere da intermediario per la pubblicità di prodotti o servizi che viene trasmessa o diffusa in programmi radiofonici o televisivi o in altri contenuti elettronici creati o trasmessi da una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 25. Questo vale a prescindere dal mezzo di trasmissione o di diffusione dei contenuti.

95 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 30 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 27 agosto 201496 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall'ordinanza del 2 aprile 201497 che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:

a.98
persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
abis.99
persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
b.
qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione russa;
c.
una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a e b.

96 RU 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144

97 RU 2014 877, 1003, 1213, 2479

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

99 Introdotta dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Sezione 5: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 31 Esecuzione e controllo

1 La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2-6, 9-28d e 30.100

1bis L'Ufficio federale dell'agricoltura sorveglia l'esecuzione dell'articolo 14c capoverso 3.101

2 La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 29.

2bis L'UFAC sorveglia l'esecuzione dell'articolo 29a.102

2ter L'Ufficio federale delle comunicazioni sorveglia l'esecuzione dell'articolo 29b.103

3 Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

101 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260).

102 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

103 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 32 Disposizioni penali

1 Chiunque viola gli articoli 2-6, 9-15,17-20 e 22-30 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola gli articoli 16 e 21 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 6: Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 33104 Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1, 2, 8‒15, 23 e 25 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale; possono essere richiesti alla SECO.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 35 Disposizioni transitorie

1 Gli articoli 3, 4 e 7, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

2 L'articolo 18 capoversi 1 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

3 L'articolo 19 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

4 In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro l'8 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 5 marzo 2022. I destinatari finali di cui all'allegato 2 rientrano in questa disposizione se le attività per cui fanno domanda sono di natura esclusivamente civile.

5 L'articolo 9 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 28 marzo 2022.106

6 Il divieto di cui all'articolo 24a capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 15 maggio 2022.107

7 L'articolo 11 capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 settembre 2022.108

8 L'articolo 14a capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 giugno 2022.109

9 L'articolo 10 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 3 giugno 2022.110

10 L'articolo 11a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 luglio 2022.111

11 L'articolo 12 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 agosto 2022.112

12 L'articolo 14c non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 luglio 2022.113

13 L'articolo 24a capoverso 1 non si applica alle transazioni per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di carbone o di altri combustibili fossili solidi secondo l'allegato 22 in Svizzera o negli Stati membri dello SEE effettuate entro il 29 agosto 2022.114

14 L'articolo 28c capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 ottobre 2022.115

15 L'articolo 12a capoversi 1 e 2 non si applica:

a.
agli affari riguardanti l'acquisto, l'importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 dicembre 2022, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento;
b.
agli affari riguardanti l'acquisto, l'importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 febbraio 2023, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento.116

16 L'articolo 12b capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022.117

17 L'articolo 24a capoverso 1 non si applica:

a.
all'accettazione dei pagamenti dovuti dalle banche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 24a capoverso 1 nell'ambito di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;
b.
alle transazioni, comprese le vendite, necessarie entro il 1° ottobre 2022 per la liquidazione di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui all'articolo 24a capoverso 1.118

18 L'articolo 28d capoverso 1 non si applica alle transazioni necessarie per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo.119

19 L'articolo 28e capoverso 1 non si applica alla fornitura di servizi necessari per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 30 giugno 2022 incompatibili con il presente articolo.120

106 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

107 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

108 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

109 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

110 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

111 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

112 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

113 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

115 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

116 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

117 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

118 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

119 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

120 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Allegato 1121

121 Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198), del 27 apr. 2022 (RU 2022 260) e dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 347).

(art. 5 cpv. 1 e 2)

Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza122

122 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 2123

123 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198) e dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 347).

(art. 35 cpv. 4)

Destinatari finali secondo l'articolo 35 capoverso 4124

124 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 3

(art. 9 cpv. 1-3)

Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

Voce di tariffa
doganale

Designazione

88

Navigazione aerea o spaziale, o parti di esse

Allegato 4125

125 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

(art. 10 cpv. 1 e 4)

Beni per la lavorazione di petrolio e gas

Voce di tariffa

Designazione

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di alchilazione e isomerizzazione

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di produzione di idrocarburi aromatici

ex

8419 40 00

Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di reforming / cracking catalitico

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Apparecchi per coking ritardato

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di cokefazione flessibile

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Reattori di idrocracking

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Contenitori di reattori di idrocracking

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Tecnologia per la generazione di idrogeno

ex

8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8419 60 00, 8419 89 98
o
8419 89 10

Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Tecnologia/unità di idrotrattamento

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di isomerizzazione della nafta

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di polimerizzazione

ex

8419 89 10, 8419 89 98, 8421 39 35, 8421 39 85
o
8419 60 00

Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

ex

8479 89 97

Unità di deasfaltazione con solvente

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di produzione dello zolfo

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di cracking termico

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di transalchilazione
[del toluene e degli aromatici pesanti]

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Riduttori di viscosità (visbreaker)

ex

8419 89 98
o
8419 89 10

Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto

ex

8418 69

Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL

ex

8419 40

Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL

ex

8419 60

Unità di processo per la liquefazione del gas naturale

ex

8419 50

Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL

ex

8419 50 20

Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL

ex

8414 10 90

Pompe criogeniche nel trattamento del GNL

Allegato 5126

126 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

(art. 11 cpv. 1)

Beni per il settore dell'energia

Codice CN

Designazione della merce

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 22 00

Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

7304 23 00

Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

7305 11 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso

7305 12 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

7305 19 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

7305 20 00

Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio

7306 11 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306 19 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

7306 21 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

8207 13 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet

8207 19 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero

ex 8413 50

Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio

ex 8413 60

Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio

8413 82

Elevatori per liquidi (escl. pompe)

8413 92

Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove

8430 49 00

Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)

ex 8431 39 00

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428

ex 8431 43 00

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49

ex 8431 49

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430

8705 20

Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

8905 20 00

Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

8905 90 00

Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)

Allegato 6

(art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 25 cpv. 1-4)

Territori designati

Crimea

Sebastopoli

Zone nella regione ucraina di Donetsk non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Luhansk non controllate dal governo ucraino

Allegato 7

(art. 14 cpv. 1 e 2)

Beni vietati

Capitoli/Codice NC

Designazione delle merci

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Capitolo 29

Prodotti chimici organici

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3826

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %

Capitolo 72

Ferro e acciaio

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Capitolo 76

Alluminio e lavori di allumini

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

8207 13 00

Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet

8207 19 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8405

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori

8406

Turbine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8425

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

8428

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)

8429

Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

8436

Altre macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l'avicoltura

8437

Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria

8439

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

8440

Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati)

8443

Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori

8444 00 00

Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»

8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8449 00 00

Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

8453

Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d'acqua

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461

8461

Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo

8464

Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

8468

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale

8467 9030

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8472

Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)

8473

Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8478

Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8505

Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8515

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Circuiti stampati

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

8542

Circuiti integrati elettronici

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

8547

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8702

Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

8706

Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Capitolo 98

Impianti industriali

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

9025

Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9029

Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici

9033

Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90

Allegato 8127

127 Aggiornato dai n. I delle O del DEFR del 16 mar. (RU 2022 173), del 13 apr. 2022 (RU 2022 237), del 3 mag. 2022 (RU 2022 270) e dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 347).

(art. 15 cpv. 1 e 4, 29 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie128

128 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 9

(art. 18 cpv. 1 lett. a e b, 19 cpv. 3 lett. c)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari129

129 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 10

(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari130

130 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 11131

131 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari132

132 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 12

(art. 18 cpv. 3 lett. a)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari133

133 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 13

(art. 18 cpv. 3 lett. a)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari134

134 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 14135

135 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 347).

(art. 27)

Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria136

136 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 15137

137 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

(art. 24a cpv. 1 lett. a)

Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di transazioni138

138 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 16139

139 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

(art. 9a cpv. 1)

Beni e tecnologie per la navigazione marittima

Categoria VI -Materiale navale

X.A.VI.01
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:
a) Apparecchiature di navigazione:

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex 8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

ex 8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente
o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524
a 8528

ex 9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi)

b) Apparecchiature di radiocomunicazione:

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex 8517

Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l'emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese)

Allegato 17140

140 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

(art. 14a cpv. 1)

Prodotti siderurgici

Voce di tariffa
doganale

Designazione

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a freddo, non placcati né rivestiti

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

7213

Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati:

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle aventi subito una torsione dopo la laminazione

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati

7216 10

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 21

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 22

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 33

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 40

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 50

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 99

Profilati di ferro o di acciai non legati

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza di 600 mm o più

7220

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

7221

Vergella o bordione di acciai inossidabili

7222

Barre e profilati di acciai inossidabili

7225 19

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm
o più

7225 30

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm
o più

7225 40

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm
o più

7225 50

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm
o più

7225 91

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm
o più

7225 92

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm
o più

7225 99

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm
o più

7226 19

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7226 20

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7226 92

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7226 99

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati

7228 10

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 20

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 30

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 50

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 60

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 70

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 80

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7301 10

Palancole

7302 10

Rotaie

7302 40

Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

7305

Altri tubi (per esempio, saldati o ribaditi) di sezione circolare,
di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio

7306

Altri tubi e profilati cavi (per esempio, saldati, ribaditi, aggraffati
o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

Allegato 18141

141 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

(art. 14b cpv. 1)

Beni di lusso

Il divieto di cui all'articolo 14b si applica ai beni di lusso di valore superiore a 300 franchi per articolo, salvo diversamente specificato in questo allegato.

1. Cavalli

Voce di tariffa
doganale

Designazione

0101 21

Riproduttori di razza pura

0101 29

Altri

2. Caviale e suoi succedanei

Voce di tariffa
doganale

Designazione

1604 31

Caviale

1604 32

Succedanei di caviale

3. Tartufi e relative preparazioni

Voce di tariffa
doganale

Designazione

0709 56 00

Tartufi

ex

0710 80 90

Altri

ex

0711 59 00

Altri

ex

0712 39 00

Altri

ex

2001 90 98

Altri

2003 90 10

Tartufi

ex

2103 90 90

Altri

ex

2104 10 00

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

ex

2106 90

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4. Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Voce di tariffa
doganale

Designazione

2203 00

Birra di malto

2204 10

Vini spumanti

2204 21

Altri vini; in recipienti di capacità non eccedente 2 litri

2204 29

Altri

2205

Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2207 10

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più

ex

2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

5. Sigari e cigarillos

Voce di tariffa
doganale

Designazione

2402 10

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, di tabacco

ex

2402 90

Altri

6. Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

Voce di tariffa
doganale

Designazione

3303

Profumi e acque da toeletta

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3307

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

6704

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli, non nominati né compresi altrove

7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

Voce di tariffa
doganale

Designazione

4201

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e articoli simili), di qualsiasi materia

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti da toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti da toeletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

9605

Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

8. Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)

Voce di tariffa
doganale

Designazione

4203

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

6103

Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza

6105

Camicie, a maglia, per uomo o ragazzo

6106

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

6107

Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo oragazzo

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

6109

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

6110

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilé e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

6111

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli

6112

Tute sportive («training»), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia

6113

Indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 5903, 5906 o 5907

6114

Altri indumenti, a maglia

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi le calzemaglie (collants), calze e calzettoni a compressione degressiva (per esempio le calze per varici), a maglia

6116

Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

6117

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

6201

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

6203

Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

6205

Camicie per uomo o ragazzo

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

6207

Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

6208

Camiciole, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

6209

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907

6211

Tute sportive (training), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, e loro parti, anche a maglia

6213

Fazzoletti da naso e da taschino

6214

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette, e manufatti simili

6215

Cravatte, cravatte a farfalla e cravatte-foulard

6216

Guanti, mezzoguanti e muffole

6217

Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

6402 20

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

6402 91

che ricoprono la caviglia

6402 99

Altri

6403 19

Altri

6403 20

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

6403 40

Altre calzature, con puntale protettivo di metallo

6403 51

che ricoprono la caviglia

6403 59

Altri

6403 91

che ricoprono la caviglia

6403 99

Altri

ex

6404 19

Pantofole e altre calzature da camera

6404 20

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

6405

Altre calzature

6504

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

6505

Cappelli, copricapo e altre acconciature, a maglia o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

6506 99

Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti; di altre materie

6601 91

con fusto o manico telescopico

6601 99

Altri

6602

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

ex

9619

Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9. Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

Voce di tariffa
doganale

Designazione

5701

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:

5702 10

Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

5702 20

Rivestimenti del suolo, di cocco

5702 31

Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini

5702 32

Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 39

di altre materie tessili

5702 41

Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini

5702 42

Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 50

Altri, con superficie non vellutata, non confezionati

5702 91

Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini

5702 92

Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 99

Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili

5703 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati:

5704

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati:

5705

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio, a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati

10. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

Voce di tariffa
doganale

Designazione

7101

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

ex

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale

7103

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

ex

7104 91 00

Diamanti, escluso per impiego industriale

ex

7105

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, esclusi scopi industriali

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7107

Metalli comuni placcati o doppiati di argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o doppiati di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino (compresi iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio), greggio o semilavorato, o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o doppiati di platino, greggi o semilavorati

7113

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11. Monete e banconote non aventi corso legale

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

4907

Biglietti di banca

7118 10

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro

7118 90

Altri

12. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

ex

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

ex

9307

Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia

Voce di tariffa
doganale

Designazione

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana

6912

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica, esclusa la porcellana

6914

Altri lavori di ceramica

14. Articoli di cristallo al piombo

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

7009 91

Specchi di vetro, non incorniciati

ex

7009 92

Specchi di vetro, incorniciati

ex

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7013 22

di cristallo al piombo

7013 33

di cristallo al piombo

7013 41

di cristallo al piombo

7013 91

di cristallo al piombo

ex

7018 10

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro

ex

7018 90

Altri

ex

7020 00 80

Altri lavori di vetro, altri

ex

9405 50

Lampade e apparecchi per l'illuminazione non elettrici

ex

9405 91

di vetro

15. Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 franchi

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

8414 51

Ventilatori da tavolo, da pavimento, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato, di una potenza non eccedente 125 W

ex

8414 59

Altri

ex

8414 60

Cappe, il cui maggior lato orizzontale non eccede 120 cm

ex

8415 10

Del tipo per finestre, muro, soffitto o pavimento, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati)

ex

8418 10

Combinazioni di frigoriferi e congelatori-conservatori, con sportelli o cassetti esterni separati, o una combinazione di tali elementi

ex

8418 21

Frigoriferi a compressione

ex

8418 29

Altri

ex

8418 30

mobili congelatori-conservatori, tipo baule, di capacità non eccedente 800 l

ex

8418 40

mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità non eccedente 900 l

ex

8419 81

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento delle vivande

ex

8422 11

Lavastoviglie di tipo familiare

ex

8423 10

Pesapersone, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo

ex

8443 12

Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a fogli di cui una faccia non eccede 22 cm e l'altra non eccede 36 cm, a foglio spiegato

ex

8443 31

Macchine aventi almeno due delle seguenti funzioni: stampa, copia o fax, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

ex

8443 32

Altre, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

ex

8443 39

Altri

ex

8450 11

Macchine completamente automatiche

ex

8450 12

Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

ex

8450 19

Altri

ex

8451 21

Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente 10 kg

ex

8452 10

Macchine per cucire di tipo domestico

ex

8470 10

calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza una fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

ex

8470 21

Altre macchine calcolatrici elettroniche, con dispositivo stampante

ex

8470 29

Altri

ex

8470 30

Altre macchine calcolatrici

ex

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

ex

8472 90

Altri

ex

8479 60

apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

ex

8508 11 00

Aspirapolvere di potenza non eccedente 1500 W e di una capacità del raccoglipolvere non eccedente 20 l

ex

8508 19

Altri

ex

8508 60

Altri aspirapolvere

ex

8509 80

Altri apparecchi

ex

8516 31

Asciugacapelli

ex

8516 50 00

Forni a microonde

ex

8516 60

Cucine

ex

8516 71

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

ex

8516 72

Tostapane

ex

8516 79

Altri

ex

8517 11

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

ex

8517 13

Smartphone

ex

8517 18

Altri

ex

8517 61

Stazioni di base

ex

8517 62

Apparecchi per la ricezione, la conversione e l'emissione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, delle immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione o d'instradamento

ex

8517 69

Altri

ex

8526 91

Apparecchi di radionavigazione

ex

8529 10

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

ex

8529 10

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

ex

8531 10

Apparecchi elettrici di avvertimento contro il furto e l'incendio e apparecchi simili

ex

8543 70

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

ex

8543 70

Amplificatori d'antenne

ex

8543 70

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

ex

8543 70

Altri

ex

9504 50 00

Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30

ex

9504 90

Altri

16. Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

ex

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici

ex

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

ex

8528 71

non concepiti per incorporarvi un dispositivo di visualizzazione o un videomonitor

ex

8528 72

altri, a colori

ex

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

ex

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

17. Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

4011 10

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa)

ex

4011 20

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

ex

4011 30

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

ex

4011 40

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli

ex

4011 90

Pneumatici nuovi, di gomma, altri

ex

7009 10

Specchi retrovisivi per veicoli

ex

8407

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

ex

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

ex

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

ex

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

ex

8428 60

Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

ex

8431 39

Parti e accessori di teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

ex

8483

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

ex

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

ex

8512 20

altri apparecchi di illuminazione o di segnalazione visiva

ex

8512 30

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli

ex

8512 30

Altri

ex

8512 40

Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

ex

8544 30

Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

ex

8603

Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

ex

8605

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

ex

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

ex

8702

Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista

ex

8703

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

ex

8706

Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

ex

8707

Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

ex

8708

Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

ex

8711

Motociclette (compresi motorini ed ebike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar

ex

8712

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

ex

8714

Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

ex

8716 10

Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713

ex

8716 40

Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

ex

8716 90

Parti

ex

8901 10

Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

ex

8901 90

Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

ex

8903 00 00

Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe

18. Orologi e loro parti

Voce di tariffa
doganale

ex

9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101

ex

9103

Sveglie e pendolette, con movimento di piccola orologeria

ex

9104 00 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, imbarcazioni o altri veicoli

ex

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello di piccola orologeria

ex

9108

Movimenti di piccola orologeria, completi e montati

ex

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di piccola orologeria

ex

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati oppure parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

ex

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

ex

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

ex

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

ex

9114

Altre forniture di orologeria

19. Strumenti musicali di valore superiore a 1500 franchi

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

9201

Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera

ex

9202

Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

ex

9205

Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia

ex

9206 00 00

Strumenti musicali a percussione (per esempio, tamburi, grancasse, xilofoni, piatti, nacchere (castagnette), maracas)

ex

9207

Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio, organi, chitarre, fisarmoniche)

20. Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

21. Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

4015 19 00

Altri

ex

4015 90 00

Altri

ex

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex

6210 50

Altri indumenti, per donna o ragazza

ex

6211 11

per uomo o ragazzo

ex

6211 12

per donna o ragazza

ex

6211 20

Tute e completi (insiemi) da sci

ex

6216

Guanti, mezzoguanti e muffole

ex

6402 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

ex

6402 19 00

Altri

ex

6403 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

ex

6403 19 00

Altri

ex

6404 11 00

Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

ex

6404 19 90

Altri

ex

9004 90 00

Altri

ex

9020 00 00

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo o dell'elemento filtrante amovibile

ex

9506 11 00

Sci

ex

9506 12 00

Attacchi per sci

ex

9506 19 00

Altri

ex

9506 21 00

Tavole a vela

ex

9506 29 00

Altri

ex

9506 31 00

Bastoni, completi

ex

9506 32 00

Palle

ex

9506 39 00

Altri

ex

9506 40 00

Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo

ex

9506 51 00

Racchette da tennis, anche senza corde

ex

9506 59 00

Altri

ex

9506 61 00

Palle da tennis

ex

9506 69 00

Altri

ex

9506 70

Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini

ex

9506 91 00

Oggetti e attrezzi per il culturismo, la ginnastica o l'atletica

ex

9506 99 00

Altri

ex

9507

Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia

22. Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

9504 20 00

Bigliardi di qualsiasi genere e loro accessori

ex

9504 30

Altri giochi a monete, banconote, carte bancarie, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)

ex

9504 40 00

Carte da gioco

ex

9504 50 00

Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30

ex

9504 90 00

Altri

23. Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

9004 90 90

Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica

9005 10 00

Binocoli

ex

9005 80 00

Cannocchiali detti «spotting scope»

ex

9013 10

Cannocchiali con mirino, congegni di mira anche con visione termica

ex

9013 80 90

Mirini a punto rosso detti «red dot»

9015 10 00

Telemetri

Allegato 19142

142 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

(art. 9b cpv. 1)

Carboturbi e additivi per carburanti

Voce di tariffa
doganale

Denominazione

Carboturbo (cherosene escluso):

ex

2710 12 19

Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)

ex

2710 19 19

Diversi dal petrolio lampante (oli medi)

ex

2710 19 19

Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)

ex

2710 2010

Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel

Inibitori di ossidazione

Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
altri inibitori di ossidazione

ex

3811 90

Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Additivi per dissipatori statici

Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Inibitori di corrosione

Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
Prodotti antigelo contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Deattivatori dei metalli

Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
Deattivatori dei metalli contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Additivi biocidi

Additivi biocidi per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
Additivi biocidi contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Additivi miglioratori della stabilità termica

Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Allegato 20143

143 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giust il n. I cpv. 2 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 347).

(art. 14c cpv. 1)

Beni economicamente importanti

Voce di tariffa
doganale

Nome del prodotto

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

1604 31

Caviale

1604 32

Succedanei del caviale

2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

ex

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30

ex

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26

ex

2901

Idrocarburi aciclici, diversi da dalla voce 2901 10

2902

Idrocarburi ciclici

ex

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione della voce 2905 11

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

3104 20

Cloruro di potassio

3105 20

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

3105 60

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

ex

310590

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

7005

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7801

Piombo greggio

ex

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche della voce 8411 91

8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9403

Altri mobili e loro parti

Allegato 21144

144 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

(art. 14c cpv. 3)

Contingenti di importazione di determinate merci

Voce di tariffa doganale

Quantità

Periodo

3104 20

1720 tonnellate

Dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo

3105 20, 3105 60, 3105 90

1636 tonnellate

Dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo

Allegato 22145

145 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

(art. 12 cpv. 1)

Combustibili fossili solidi

Voce di tariffa
doganale

Denominazione

2701

Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

2706

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2707

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

Allegato 23146

146 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

(art. 11a cpv. 1)

Beni per il rafforzamento dell'industria147

147 L'all. non è pubblicato né nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

Allegato 24148

148 Introdotto dal n. II dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

(art. 12a e 12b)

Petrolio greggio e prodotti petroliferi

Voce di tariffa
doganale

Designazione

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati

Allegato 25149

149 Introdotto dal n. II dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

(art. 29b)

Media russi150

150 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.